52011PC0039

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India /* COM/2011/0039 def. - NLE 2011/0018 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 4.2.2011

COM(2011) 39 definitivo

2011/0018 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India. |

Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità delle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2010 del Consiglio. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

A norma di quanto disposto dal regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che vanno valutate. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi dell'azione proposta In data 14 gennaio 2010 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale, limitato agli aspetti relativi alle sovvenzioni, delle misure compensative applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India. Il riesame è stato aperto perché il richiedente, un produttore esportatore indiano, aveva fornito sufficienti elementi di prova prima facie tali da far ritenere che le circostanze relative alle sovvenzioni, all'origine dell'istituzione delle misure, fossero mutate e che tali mutamenti avessero carattere duraturo. L'inchiesta di riesame intermedio parziale ha confermato che i) il livello di sovvenzione del produttore indiano in questione è diminuito e ii) le modalità effettive dei regimi esaminati e la loro compensabilità non sono mutate. Poiché è dimostrato che il richiedente continuerà a ricevere anche in futuro sovvenzioni in misura assai inferiore all'aliquota del dazio attualmente applicabile, occorre modificare il livello delle misure per tener conto delle nuove risultanze. Il mutamento di circostanze si è rivelato essere di natura duratura. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento mirante a modificare, fissandola all'11%, l'aliquota del dazio applicabile al produttore indiano in questione. Il regolamento va pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 14 aprile 2011. |

Base giuridica Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, in particolare gli articoli 19 e 22. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non trova applicazione. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità, poiché il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: regolamento del Consiglio. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

2011/0018 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare gli articoli 19 e 22,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Inchiesta precedente e misure compensative in vigore

2. Con il regolamento (CE) n. 2597/1999[2], nel dicembre 1999 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) ("il prodotto in esame") attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, originari dell'India. Le misure consistevano in un dazio compensativo ad valorem compreso tra il 3,8% e il 19,1% istituito sulle importazioni provenienti dagli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 19,1% per le importazioni del prodotto in esame provenienti da tutte le altre società. Il periodo dell'inchiesta iniziale era compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 30 settembre 1998.

3. Con il regolamento (CE) n. 367/2006[3] ["regolamento (CE) n. 367/2006"], nel marzo 2006 il Consiglio ha mantenuto il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame era compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

4. Nell'agosto 2006, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, il Consiglio ha, con il regolamento (CE) n. 1288/2006[4], modificato il dazio compensativo definitivo istituito nei confronti di tale società dal regolamento (CE) n. 367/2006.

5. Nel settembre 2007, in seguito a un riesame intermedio parziale riguardante la sovvenzione di un altro produttore indiano di fogli di PET, il Consiglio ha, con il regolamento (CE) n. 1124/2007[5], modificato il dazio compensativo definitivo istituito nei confronti di tale società dal regolamento (CE) n. 367/2006.

6. Nel gennaio 2009, in seguito a un riesame intermedio parziale che la Commissione ha avviato di propria iniziativa in merito alla sovvenzione di cinque produttori indiani di fogli di PET, il Consiglio ha, con il regolamento (CE) n. 15/2009[6], modificato il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006 nei confronti di tali società e i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1292/2007[7].

7. Nel giugno 2010, in seguito a un riesame intermedio parziale riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, il Consiglio ha, con il regolamento (UE) n. 579/2010[8], modificato il dazio compensativo definitivo istituito nei confronti di tale società dal regolamento (CE) n. 367/2006.

8. Va osservato che la società Vacmet India Limited è attualmente soggetta ad un dazio compensativo del 19,1% a norma del regolamento (CE) n. 367/2006, quale modificato.

9. Misure antidumping in vigore

10. La società Vacmet India Limited è soggetta ad un dazio antidumping residuo del 17,3% a norma del regolamento (CE) n. 1292/2007, quale modificato.

11. Apertura di un riesame intermedio parziale

12. Il 7 agosto 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. La richiesta, di portata limitata all'esame delle sovvenzioni, è stata presentata dalla Vacmet India Limited, un produttore esportatore dell'India ("il richiedente"). Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base dell'istituzione delle misure erano mutate e che il mutamento intervenuto è di natura duratura. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per controbilanciare gli effetti delle sovvenzioni.

13. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato, con un avviso di apertura pubblicato il 14 gennaio 2010 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[9] ("avviso di apertura"), un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, di portata limitata alla verifica dell'esistenza di sovvenzioni per quanto concerne il richiedente.

14. Scopo dell'inchiesta di riesame intermedio parziale era anche quello di valutare, in funzione dei risultati del riesame, la necessità di modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dai produttori esportatori del paese interessato non citati singolarmente nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006, vale a dire l'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società" in India.

15. Il 14 gennaio 2010 la Commissione ha inoltre annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[10] , l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping, di portata limitata all'esame delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.

16. Inchiesta

17. L'inchiesta relativa al livello delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 ("periodo dell'inchiesta ai fini del riesame" o "PIR").

18. La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, il governo dell'India ("GOI") e l'industria dell'Unione dell'avvio dell'inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

19. Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e uno al GOI.

20. Il richiedente ha collaborato pienamente all'inchiesta, mentre le autorità competenti del governo indiano non hanno fornito una risposta al questionario entro i termini fissati. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare la sovvenzione. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

21. Prodotto in esame

22. Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto definito dal regolamento che istituisce le misure in vigore [regolamento (CE) n. 367/2006, quale da ultimo modificato], vale a dire fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.

23. Prodotto simile

24. Come nelle inchieste precedenti, l'inchiesta ha dimostrato che i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti in India ed esportati nell'Unione e i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti sul mercato indiano, nonché i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti da produttori dell'Unione sul mercato dell'UE presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base.

25. Questi prodotti sono pertanto considerati come simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

C. SOVVENZIONI

26. Introduzione

Sistemi nazionali

27. In base alle informazioni fornite dal richiedente e dall'industria dell'Unione sono stati esaminati i seguenti sistemi, che comporterebbe la concessione di sovvenzioni:

a) sistema di credito sui dazi d'importazione ( Duty Entitlement Passbook Scheme );

b) sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali ( Export Promotion Capital Goods Scheme – "EPCG");

c) sistema di autorizzazione preventiva ( Advance Authorisation Scheme ) (noto in precedenza come Advance Licence Scheme — sistema di licenze preventive);

d) Sovvenzioni in conto capitale

28. I sistemi da a) a c) di cui sopra hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [ Foreign Trade Act (Development and Regulation )] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 ("legge sul commercio estero"). La legge sul commercio estero autorizza il GOI a pubblicare notifiche riguardanti la politica di esportazione e importazione, che sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati periodicamente. Due documenti della politica sul commercio estero risultano pertinenti nella fattispecie per il PIR, ovvero FT-policy 04-09 e FT-policy 09-14. Il GOI ha inoltre fissato le procedure di applicazione delle politiche FT 04-09 e 09-14 nell' Handbook of Procedures, Volume I (Manuale di procedura, vol. I) (rispettivamente "HOP I 04-09" e "HOP I 09-14"). Il manuale è aggiornato regolarmente.

29. Il sistema indicato alla lettera d) è gestito dalle autorità dello Stato dell'Uttar Pradesh.

30. Sistema di credito sui dazi d'importazione ("DEPBS")

(a) Base giuridica

31. Il sistema DEPBS è descritto nel dettaglio al paragrafo 4.3 del documento FT-policy 04-09 e del documento FT-policy 09-14 nonché al capitolo 4 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14.

b) Ammissibilità

32. Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori.

c) Attuazione pratica del DEPBS

33. Un esportatore può chiedere crediti DEPBS, calcolati in percentuale del valore dei prodotti esportati nell'ambito di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, incluso il prodotto in esame. Queste sono stabilite in base alle norme SION ( Standard Input Output Norms ), che tengono conto di un presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all'esportazione e dell'incidenza dei dazi doganali su queste presunte importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all'importazione siano stati pagati o meno.

34. Per poter beneficiare di tale regime una società deve esportare. Al momento dell'operazione di esportazione, l'esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui specifica che tale operazione avviene nell'ambito del DEPBS. Per consentire l'esportazione delle merci, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l'esportazione. Questo documento indica, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l'esportatore è informato del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, il GOI non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere un credito DEPBS.

35. È stato constatato che, secondo le norme di contabilità dell'India, i crediti DEPBS possono essere registrati in base alla contabilità per competenza come entrate nei conti commerciali, dopo l'adempimento dell'obbligo di esportazione. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce, ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni d'importazione. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (con il pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio.

36. Le domande di crediti DEPBS sono presentate per via elettronica e possono comprendere un numero illimitato di operazioni d'esportazione. Di fatto, non esistono scadenze fisse per i crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni d'esportazione presentate dopo le scadenze indicate al punto 4.47 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14. Inoltre, come stabilito chiaramente al punto 9.3 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini di presentazione possono sempre essere prese in considerazione contro pagamento di un'esigua penale (10% del beneficio).

37. Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR.

d) Conclusioni relative al DEPBS

38. I crediti DEPBS costituiscono una sovvenzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce un contributo finanziario del GOI, in quanto è utilizzato per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate del GOI derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Il credito DEPBS offre anche un vantaggio all'esportatore perché ne migliora la liquidità.

39. Il DEPBS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

40. Questo regime non può essere considerato un regime consentito di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente nel processo di produzione le merci importate in esenzione dai dazi e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Inoltre, non esistono sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, l'esportatore può usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Quindi, anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano alcun prodotto utilizzabile come fattore di produzione sono ammessi a beneficiare del DEPBS.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

41. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base e al metodo di calcolo usato per questo regime nel regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio, l'importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio di cui si è constatato l'ottenimento da parte del beneficiario durante il PIR. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato come conferito al beneficiario al momento dell'effettuazione dell'operazione di esportazione nell'ambito di questo regime. In quel momento il GOI è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, indicante tra l'altro l'importo del credito DEPBS concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non può più discrezionalmente decidere se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò, è opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alle somme dei crediti acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell'ambito di tale regime durante il PIR.

42. Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, le tasse che hanno necessariamente dovuto essere versate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dai crediti così calcolati per ottenere l'importo delle sovvenzioni usato come numeratore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale all'esportazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

43. L'aliquota della sovvenzione di cui il richiedente ha fruito durante il PIR grazie a questo regime è pari al 7,9%.

44. Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali ( Export Promotion Capital Goods Scheme – "EPCGS")

a) Base giuridica

45. La descrizione dettagliata del sistema EPCGS si trova al capitolo 5 del documento FT-policy 04-09 e del documento FT-policy 09-14 nonché al capitolo 5 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14.

b) Ammissibilità

46. Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e a fornitori di servizi.

c) Attuazione pratica

47. A condizione che osservi l'obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e, dall'aprile 2003, usati di non oltre dieci anni) pagando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e versamento di una tassa, il GOI rilascia una licenza EPCGS. Dall'aprile 2000 tale sistema concede una riduzione del dazio all'importazione, fissandolo al 5%, su tutti i beni strumentali importati nel quadro del sistema stesso.

48. Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante nazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in franchigia dal dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi a presunte esportazioni per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.

49. Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR.

d) Conclusioni relative all'EPCGS

50. L'EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi avvantaggia inoltre l'esportatore che vede la propria liquidità migliorata dai dazi all'importazione risparmiati.

51. Il sistema EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Pertanto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, esso è ritenuto specifico e compensabile.

52. Questo regime non può essere considerato un regime consentito di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all'allegato I, punto i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono consumati nel processo produttivo dei prodotti destinati all'esportazione.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

53. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. Conformemente alla prassi consolidata l'importo così calcolato, relativo al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi maturati in tale periodo, affinché corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Quando sono state presentate richieste motivate, le spese sostenute per ottenere la sovvenzione sono state dedotte a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

54. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2) e 3), del regolamento di base, il valore della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato all'esportazione durante il PIR (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

55. Per quanto riguarda le importazioni nel quadro di questo sistema, dall'inchiesta è emerso che alcuni materiali potevano essere utilizzati sia per la produzione del prodotto in esame sia per quella di altri prodotti. Si è constatato tuttavia che alcuni materiali sono stati utilizzati in uno stabilimento destinato unicamente alla produzione di fogli di PET. Pertanto, in termini di calcolo del vantaggio per il richiedente, il denominatore da utilizzare per questi materiali sarebbe il fatturato all'esportazione del prodotto in esame e non il fatturato all'esportazione complessivo.

56. L'aliquota della sovvenzione di cui il richiedente ha fruito durante il PIR grazie a questo regime è pari al 2,4%.

57. Sistema di autorizzazione preventiva ( Advance Authorization Scheme – "AAS")

a) Base giuridica

58. La descrizione dettagliata del sistema figura ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 dei documenti FT-policy 04-09 e FT-policy 09-14 nonché ai punti da 4.1 a 4.30 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14. Ai tempi della precedente inchiesta che, con il regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio, ha portato all'istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, questo sistema si chiamava Sistema di licenze preventive ( Advance Licence Scheme ).

b) Ammissibilità

59. Il sistema AAS consiste, come descritto dettagliatamente nel considerando 50, in sei sottosistemi che differiscono, tra l'altro, per quanto riguarda il diritto a beneficiarne. Sono ammessi a beneficiare dell'AAS per le esportazioni fisiche e dell'AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori "collegati" ai produttori fornitori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono le categorie di cui al punto 8.2 del documento FT-policy 04-09, come i fornitori di un'unità orientata all'esportazione ( export oriented unit – "EOU"), possono beneficiare dell'AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono invece beneficiare dei vantaggi per le "esportazioni presunte" grazie ai sottosistemi dei buoni di approvvigionamento anticipato ( advance release orders – "ARO") e delle lettere di credito interne di compensazione ( back to back inland letters of credit ).

c) Attuazione pratica

60. Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:

i) esportazioni fisiche: è il sottosistema principale, che permette l'importazione esente da dazi di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, il termine "fisico" indica che il prodotto di esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto di esportazione, sono specificati nella licenza;

ii) fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto di esportazione, bensì a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle sue esportazioni, qualsiasi materiale destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi;

iii) forniture intermedie: questo sottosistema riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto di esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare i fattori di produzione in esenzione da dazi e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

iv) esportazioni presunte: questo sottosistema permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come "esportazioni presunte" alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) del documento FT policy 04-09. Per "esportazioni presunte" si intendono le operazioni in cui i prodotti forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di prodotti a un'unità orientata all'esportazione ("EOU") o a una società con sede in una zona economica speciale ( special economic zone – "SEZ");

v) buono di approvvigionamento anticipato (advance release order - ARO): il titolare di un'autorizzazione preventiva che intende procurarsi i fattori di produzione da fonti locali invece di importarli direttamente, ha la possibilità di approvvigionarsi mediante buoni di approvvigionamento anticipato (ARO). In questo caso le autorizzazioni preventive sono convalidate come ARO e girate al fornitore locale alla consegna delle merci specificate nel buono. La girata dell'ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento FT-policy 04-09 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale per le esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli all'esportatore finale, sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi locali sia per quelli importati;

vi) lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche questo sottosistema riguarda le forniture locali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire una lettera di credito interna presso una banca a favore di un fornitore locale. L'autorizzazione sarà convalidata dalla banca per le importazioni dirette, solo per il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 8.3 del documento FT-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).

61. Durante il PIR il richiedente ha ottenuto concessioni nell'ambito dell'AAS, connesse al prodotto in esame. Il richiedente ha utilizzato uno dei sottosistemi, l'AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottosistemi non utilizzati.

62. Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un'autorizzazione preventiva è tenuto per legge a tenere "una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/acquistati sul mercato interno" in uno specifico formato (punti 4.26 e 4.30 e appendice 23 dell'HOP I 04-09 e dell'HOP I 09-14), vale a dire un registro del consumo effettivo. Questo registro deve essere verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite secondo l'appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

63. Per quanto riguarda il sottosistema per le esportazioni fisiche, utilizzato nel PIR dal richiedente, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal GOI e sono specificati sull'autorizzazione. Inoltre, al momento dell'importazione e dell'esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere specificate sull'autorizzazione dai funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell'ambito dell'AAS è fissato dal GOI sulla base delle norme SION ( Standard Input-Output Norms ) che esistono per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in esame. I materiali importati non sono trasferibili e vanno utilizzati per produrre il prodotto destinato all'esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere osservato entro un termine prescritto dal rilascio della licenza (24 mesi con la possibilità di due proroghe di 6 mesi ciascuna).

64. L'attuale inchiesta ai fini del riesame intermedio ha stabilito che gli obblighi di verifica fissati dalle autorità indiane non sono stati rispettati e non hanno trovato riscontro nella pratica. Il richiedente non disponeva di un sistema che consentisse di verificare quali fattori produttivi venissero utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in quali quantità, come stabilito nell'appendice 23 del documento sulla politica del commercio estero (FT-policy) e in conformità all'allegato II, parte II, punto 4, del regolamento di base. Infatti, non esistevano registrazioni del consumo effettivo.

65. I cambiamenti avvenuti nell'amministrazione della politica del commercio estero tra il 2004 e il 2009, entrati in vigore nell'autunno del 2005 (obbligo di invio del registro dei consumi alle autorità indiane nell'ambito della procedura di rimborso), non sono ancora stati applicati nel caso del richiedente. L'attuazione pratica di questa disposizione non ha quindi potuto essere verificata in questa fase.

d) Conclusioni relative all'AAS

66. L'esenzione dai dazi all'importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ovvero un contributo finanziario del GOI che ha conferito un vantaggio all'esportatore oggetto dell'inchiesta.

67. Inoltre, l'AAS per le esportazioni fisiche è chiaramente condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Nel quadro del regime in questione una società non può ottenere alcun vantaggio senza un impegno di esportazione.

68. Il sottosistema utilizzato nel presente caso non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Le autorità indiane non hanno applicato in modo efficace né il meccanismo o la procedura di verifica nuovi, né quelli precedenti per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l'allegato II, parte II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l'allegato III, parte II, punto 2, del medesimo regolamento). Le SION relative al prodotto in esame non si sono rivelate sufficientemente precise. Esse non possono essere considerate un metodo di verifica del consumo reale poiché non permettono al GOI di verificare con sufficiente precisione la quantità di fattori produttivi consumati nella produzione destinata all'esportazione. Inoltre, il GOI non ha effettuato un ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, anche se normalmente tale esame sarebbe necessario in assenza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).

69. Il sottosistema è quindi compensabile.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

70. In assenza di sistemi ammessi di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella remissione dell'importo totale dei dazi all'importazione normalmente dovuti al momento dell'importazione dei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base non prevede soltanto la compensazione di una remissione "in eccesso" dei dazi. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, la remissione in eccesso dei dazi può essere compensata solo se sono rispettate le condizioni contenute negli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in questione, tali condizioni non sono tuttavia state soddisfatte. Quindi, se non viene dimostrata una procedura di controllo adeguata, la suddetta eccezione per i sistemi di restituzione del dazio non è applicabile e, invece della compensazione della presunta remissione in eccesso, si applica la compensazione normale dell'importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito dall'allegato II, parte II, e dall'allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare la remissione in eccesso dei dazi. Al contrario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

71. L'importo della sovvenzione per il richiedente che ha utilizzato l'AAS è stato calcolato in base ai dazi all'importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell'ambito del sottosistema durante il PIR (numeratore). A norma dell'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame realizzato durante il PIR, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

72. L'aliquota della sovvenzione di cui il richiedente ha fruito durante il PIR grazie a questo sistema è pari allo 0,2%.

73. Sovvenzioni in conto capitale ( Capital Subsidies – "CS")

a) Base giuridica

74. Nelle inchieste precedenti riguardanti i fogli di PET, compresa l'inchiesta che ha condotto all'istituzione, con il regolamento (CE) n. 367/2006, del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, sono stati esaminati vari sistemi dello Stato indiano che contemplano incentivi a società locali. I regimi di Stato rientrano nel "Sistema di incentivi" ( Package Scheme of Incentives – "PSI") poiché contemplano diversi tipi di incentivi. L'inchiesta precedente ha accertato che il diritto di una società a beneficiare del regime poteva essere stabilito nel "Certificato di ammissibilità" o nel "Certificato di autorizzazione". Tuttavia, come nel caso della presente inchiesta, potevano esistere anche sovvenzioni ad hoc come sovvenzioni in conto capitale.

b) Ammissibilità

75. Per poter beneficiare del regime, di norma, le società devono investire nelle aree meno sviluppate di uno stato installandovi un nuovo stabilimento industriale o effettuando grandi investimenti di capitale o diversificando l'attività di uno stabilimento già esistente.

c) Attuazione pratica

76. In base alle risposte fornite al questionario, nel 2009 il richiedente ha ricevuto dal governo dell'Uttar Pradesh ("GUP") un importo considerevole come sovvenzione in conto capitale per installare nuovi stabilimenti di produzione. È stato spiegato che la sovvenzione in conto capitale ricevuta è legata all'installazione di nuovi stabilimenti di produzione, ovvero è destinata a coprire le spese per gli investimenti effettuati dal richiedente. Secondo il richiedente, si trattava di una sovvenzione pura, sotto forma di sussidio, destinata a migliorare il capitale netto.

77. Dall'inchiesta è inoltre emerso che, a causa di investimenti effettuati in precedenza, il richiedente può ottenere il rimborso dell'IVA e dell'imposta centrale sulle vendite ( Central Sales Tax – "CST") dal dipartimento delle imposte commerciali ( Commercial Tax Department ) dell'Uttar Pradesh. Il "certificato di ammissibilità" prevede un limite massimo che la società può richiedere. Il sistema è stato utilizzato dalla società per quattro anni. Su base mensile, è stato richiesto il rimborso degli importi versati a titolo di IVA e CST applicate rispettivamente alle vendite all'interno dello Stato e alle vendite tra uno Stato e l'altro, anche durante il PIR.

d) Conclusioni

78. La sovvenzione in conto capitale è un trasferimento diretto di fondi, ovvero un sussidio al richiedente. È una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Si tratta di un contributo finanziario da parte del governo dello Stato dell'Uttar Pradesh che conferisce un vantaggio diretto al richiedente.

79. Il rimborso dell'IVA e della CST è una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il rimborso costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dello Stato dell'Uttar Pradesh, poiché tale concessione rappresenta una rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Il rimborso delle imposte conferisce anche un vantaggio al richiedente perché ne migliora la liquidità.

80. Le sovvenzioni non dipendono di diritto dall'andamento delle esportazioni. A causa della mancata cooperazione da parte delle autorità del governo dello Stato dell'Uttar Pradesh, la Commissione non è tuttavia potuta giungere a una conclusione definitiva su detto sistema circa la specificità e l'applicazione pratica di tale legge e il livello di discrezionalità di cui gode l'autorità concedente nel decidere sulle domande. È infatti impossibile determinare con certezza il rispetto dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b), dato che non si è potuto stabilire se il governo dello Stato dell'Uttar Pradesh abbia applicato criteri o condizioni oggettivi nella concessione della sovvenzione. Pertanto, benché si sia dimostrato che il sistema non è specifico di diritto, non è ancora chiaro se non sia specifico di fatto. Di conseguenza, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e dell'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento di base, esso è ritenuto specifico e compensabile.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

81. Per quanto riguarda la sovvenzione in conto capitale per l'installazione di nuovi stabilimenti di produzione, l'importo della sovvenzione è stato calcolato, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, ripartendo la sovvenzione in conto capitale su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento/vita utile dei beni strumentali in questa industria in quanto la sovvenzione può essere connessa all'acquisto di capitale fisso. A detto importo sono stati aggiunti gli interessi perché corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato ripartito in base al totale del fatturato delle esportazioni e delle vendite sul mercato nazionale durante il PIR (considerato come denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

82. Per quanto riguarda i rimborsi dell'IVA e dell'imposta centrale sulle vendite, l'importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dell'importo dei rimborsi effettuati durante il PIR. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al totale del fatturato delle esportazioni e delle vendite sul mercato nazionale durante il PIR (considerato come denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

83. Sulla scorta di quanto precede, l'aliquota della sovvenzione di cui il richiedente ha fruito durante il PIR grazie alle sovvenzioni in conto capitale è pari allo 0,5%.

84. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

85. Il richiedente è attualmente soggetto ad un dazio compensativo del 19,1%.

86. Nel corso dell'attuale riesame intermedio parziale, l'importo (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili per il richiedente è risultato dell'11,0%, come si evince dalla tabella che segue:

REGIME→ | DEPBS(*) | EPCGS(*) | AAS(*) | CS | Totale |

SOCIETÀ↓ | % | % | % | % | % |

Vacmet India Limited | 7,9 | 2,4 | 0,2 | 0,5 | 11,0 |

(*) Le sovvenzioni con un asterisco sono sovvenzioni all'esportazione

87. Stante quanto sopra, si è concluso che il livello di sovvenzione del produttore esportatore interessato è diminuito.

88. MISURE COMPENSATIVE

89. Inoltre, si è valutato se le mutate circostanze relative ai regimi esaminati potessero essere considerate di carattere duraturo.

90. L'inchiesta ha confermato che l'importo della sovvenzione concessa al richiedente era sceso considerevolmente al di sotto dell'aliquota del dazio attualmente applicabile. Questa diminuzione del livello complessivo della sovvenzione è dovuta principalmente ad un calo significativo dei vantaggi nel quadro del DEPBS. Stante quanto precede, sembrano esservi indicazioni del fatto che il richiedente continuerà a ricevere in futuro sovvenzioni d'importo inferiore all'aliquota del dazio cui è attualmente soggetto.

91. Poiché è stato dimostrato che il richiedente beneficia di sovvenzioni molto inferiori al passato e che è probabile che continuerà a ricevere sovvenzioni di importo inferiore a quello stabilito nell'inchiesta iniziale, è opportuno modificare il livello della misura per tener conto delle nuove risultanze.

92. Stante quanto precede, il dazio compensativo modificato dovrebbe essere portato al livello del nuovo tasso di sovvenzione risultante dal presente riesame intermedio parziale, in quanto il margine di pregiudizio calcolato nell'inchiesta antisovvenzione iniziale resta più elevato.

93. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 secondo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009[11], nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Tuttavia, poiché il dazio antidumping stabilito per il richiedente in relazione al prodotto in esame, a seguito del parallelo riesame intermedio antidumping, è pari allo 0%, questa situazione non si verifica nel caso in oggetto.

94. Per quanto riguarda il dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dai produttori esportatori non individualmente citati nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006, ossia il dazio da applicarsi a "tutte le altre società" in India, va notato che le modalità effettive dei regimi esaminati e la loro compensabilità non sono mutate rispetto all'inchiesta precedente. Quindi non è necessario ricalcolare il tasso di sovvenzione e l'aliquota del dazio per tali società. Di conseguenza, le aliquote del dazio applicabili a tutte le società diverse dal richiedente restano invariate.

95. Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dell'aliquota del dazio applicabile al richiedente ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni.

96. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le risultanze definitive sono state debitamente modificate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio è così modificata mediante l'inserimento della seguente riga:

Vacmet India Limited, Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2A, Civil Lines, Church Road, Agra-282002, Uttar Pradesh, India | 11,0 | "A992" |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[2] GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

[3] GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.

[4] GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1.

[5] GU L 255 del 29.9.2007, pag. 1.

[6] GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.

[7] GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

[8] GU L 168 del 2.7.2010, pag. 1.

[9] GU C 8 del 14.1.2010, pag. 29.

[10] GU C 8 del 14.11.2010, pag. 27.

[11] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.