52011DC0556

/* COM/2011/0556 definitivo */ RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana, e della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea— TUTELA DEI MINORI NEL MONDO DIGITALE —


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana, e della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea — TUTELA DEI MINORI NEL MONDO DIGITALE —

INTRODUZIONE

La finalità delle raccomandazioni del 1998 e del 2006 sulla tutela dei minori[1] era sensibilizzare gli Stati membri e il settore alle nuove sfide per la tutela dei minori poste dai mezzi di comunicazione elettronici, in particolare quelli collegati alla diffusione e alla crescente importanza dei servizi online. Poiché la legislazione non sempre riesce a tenere il passo con tali sviluppi, gli attori sono stati chiamati a promuovere e sviluppare condizioni di riferimento adeguate diverse dagli strumenti prettamente giuridici, per esempio attraverso la cooperazione delle parti e la coregolamentazione o l'autoregolamentazione[2].

Da allora i cambiamenti nelle modalità di fruizione dei mezzi online da parte dei consumatori, soprattutto minori, sono stati spettacolari e si trovano in continua accelerazione. I minori usano sempre più questi mezzi, compresi i videogiochi online, per mezzo dei dispositivi mobili, mentre internet offre sempre più servizi audiovisivi a richiesta. Dall'ultima raccomandazione i siti di socializzazione in rete rappresentano il nuovo fenomeno di rilievo, sia per i singoli utenti, sia in termini di impatto sulla società. Non possiamo neppure immaginare gli sviluppi che ci riserva il futuro.

Queste novità offrono notevoli opportunità ai minori, ma comportano anche nuovi rischi per la loro tutela, giacché i genitori hanno spesso difficoltà a far fronte alle responsabilità connesse ai nuovi prodotti e servizi tecnologici, poiché i figli hanno maggiore dimestichezza con tali strumenti. Dobbiamo quindi chiederci se le attuali strategie siano ancora adeguate e idonee a garantire un elevato livello di tutela dei minori in Europa.

Al fine di valutare meglio quanto già fatto, nonché le eventuali iniziative necessarie, la presente relazione, prevista al punto 6 della raccomandazione del 2006, analizza l'attuazione e l'efficacia delle misure indicate agli Stati membri nelle raccomandazioni del 1998 e del 2006.

La relazione è stata stilata sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri in risposta a un questionario e mira ad integrare diverse azioni dell'Agenda digitale europea[3].

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione presenta informazioni più particolareggiate in merito alle risposte e agli esempi specifici di misure adottate.

RISULTATI

Lotta ai contenuti illeciti o nocivi

I fornitori di contenuti e di servizi sono sempre più attivi nella lotta alla discriminazione e agli altri contenuti illeciti o nocivi, in particolare attraverso l' assunzione volontaria di impegni o i codici di condotta , che esistono in 24 Stati membri[4]. Per quanto concerne i contenuti internet, alcune di queste iniziative prevedono che i siti web ne segnalino la conformità a un codice di condotta mediante la visualizzazione di un'apposita etichetta.

Anche gli Stati membri compiono sforzi per sviluppare e agevolare l'accesso a contenuti di qualità e adeguati ai minori , per esempio grazie a siti web destinati ai bambini e a motori di ricerca specifici[5].

Mentre si assiste a una convergenza fra gli Stati membri per quanto attiene all'opportunità di promuovere misure di autoregolamentazione (codici di condotta), persiste invece la preoccupazione che i livelli di tutela conseguiti in quest'ambito siano alquanto disparati. In futuro le misure in vigore contro i contenuti illeciti o nocivi dovrebbero essere controllate periodicamente al fine di accertarne l'efficacia. Nella fattispecie il fornitore di contenuti mette a disposizione dei minori e dei genitori punti di segnalazione sviluppati e curati da efficienti infrastrutture di back office; tutte queste iniziative sono però prive di caratteristiche comuni e non conseguono le economie di scala che ne aumenterebbero l'efficacia. |

Linee dirette

L'Agenda digitale europea invita gli Stati membri a dare piena attuazione entro il 2013 alle linee dirette (hotline) per segnalare contenuti online inopportuni o dannosi.

Nel frattempo gli Stati membri e la Norvegia hanno istituito tali linee dirette, il cui utilizzo è ampiamente diffuso. Resta essenziale il meccanismo di cofinanziamento delle hotline nell'ambito del programma per l'uso sicuro di internet gestito dalla Commissione europea.

Alcuni Stati membri hanno anche menzionato INHOPE , l'associazione delle linee dirette internet[6], fondata nel 1999 nell'ambito del precedente piano d'azione per l'uso sicuro di Internet della Commissione, ora finanziata dal programma per l'uso sicuro di internet. Quest'associazione raggruppa paesi anche paesi terzi[7] e mira a incrementare la cooperazione in questo settore. Le hotline associate a INHOPE devono attenersi al suo codice di condotta. Sono associate a INHOPE le linee dirette di 24 Stati membri[8].

Un certo numero di linee dirette ha adottato le cosiddette " procedure di notifica e rimozione "[9], che impegnano il fornitore di servizi internet a rimuovere immediatamente i contenuti illeciti segnalati dal pubblico tramite la hotline. 19 Stati membri[10] hanno comunicato di aver sviluppato e di applicare tali procedure.

Esistono tuttavia notevoli differenze per quanto riguarda il funzionamento delle linee dirette e in particolare delle procedure di notifica e rimozione. Tali differenze risiedono nella decisione relativa all'illiceità dei contenuti, nel riesame di tali decisioni, nel tracciamento della fonte e del fornitore di hosting e in particolare nella notifica alle autorità competenti[11]. Questo argomento non faceva parte del questionario, la Slovenia e la Bulgaria hanno tuttavia comunicato in merito al monitoraggio delle hotline[12].

L'ampia diffusione e la cooperazione delle linee dirette è un dato positivo ma non sufficiente. Al fine di incrementarne l'efficienza e la coerenza fra gli Stati membri (per es. migliori pratiche di interazione con le autorità incaricate dell'applicazione della legge), è opportuno riflettere sulle modalità per diffonderne la conoscenza e l'accessibilità presso gli utenti di internet, in particolare i minori, e per migliorarne il funzionamento, sviluppando sinergie con gli altri servizi collegati, quali i numeri di emergenza e i centri di sensibilizzazione o i numeri 116 000/116 111. È inoltre necessario controllare più attentamente le hotline. |

Fornitori di servizi internet (ISP)

Di norma i fornitori di servizi internet sono sempre più impegnati nella tutela dei minori, nonostante la loro responsabilità limitata ai sensi della direttiva sul commercio elettronico[13]. Questa normativa si applica agli obblighi di legge relativi ai contenuti illeciti ma in particolar modo agli impegni volontari comuni e l'adesione a codici di condotta .

Le associazioni di fornitori di servizi internet non hanno tuttavia nessun mandato specifico relativo alla tutela dei minori. Di norma per i membri di tali associazioni la firma e l'adesione ai codici di condotta per la tutela dei minori sono quindi solo facoltative[14].

Solo otto Stati membri[15] e la Norvegia hanno inoltre comunicato la partecipazione dei consumatori o delle autorità pubbliche allo sviluppo dei codici di condotta nel periodo in esame; e solo sei Stati membri[16] hanno riferito l'esistenza di sistemi di valutazione relativi all'efficacia dei codici.

Nel complesso solo undici Stati membri[17] e la Norvegia ritengono che il sistema di autoregolamentazione e i codici di condotta dei fornitori di servizi internet siano adeguati al nuovo ambiente digitale.

I fornitori di servizi internet sono invitati a essere ancora più attivi nella tutela dei minori. L'applicazione dei codici di condotta dovrebbe essere più diffusa e più controllata. Le associazioni di fornitori di servizi internet sono invitate a inserire la tutela dei minori nei rispettivi statuti e a impegnare di conseguenza i propri soci. Un maggior impegno dei consumatori e delle autorità nello sviluppo di codici di condotta contribuirebbe inoltre a garantire che l'autoregolamentazione sia veramente adeguata alla rapida evoluzione del mondo digitale. |

Siti di socializzazione in rete

I siti di socializzazione in rete offrono ai minori notevoli opportunità. Anche se hanno acquisito importanza solo in tempi recenti, hanno già modificato il modo attraverso il quale i minori interagiscono e comunicano tra loro.

Questi siti hanno tuttavia un notevole potenziale di rischio, che può essere riassunto nelle categorie "contenuti illeciti", "contenuti non adatti all'età", "contatti inappropriati" e "condotta inappropriata"[18]. Una via promettente per contrastare tali rischi consiste negli orientamenti destinati ai fornitori e/o agli utenti dei siti di socializzazione in linea.

Solo dieci Stati membri[19] hanno menzionato tali orientamenti e ancora meno hanno comunicato di aver istituito sistemi di valutazione dell'efficacia di tali orientamenti[20]; pertanto le norme non vincolanti soffrono attualmente di un'attuazione alquanto difforme. Questo divario potrebbe essere colmato dall' accordo europeo sulla socializzazione in rete più sicura [21], cui hanno aderito 21 siti di socializzazione in rete.

Considerata la massiccia espansione dei siti di socializzazione in rete, i sistemi di controllo degli operatori non riescono a coprire tutti i rischi potenziali in modo efficiente e coerente. Le parti sono invitate a impegnarsi attivamente, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione relativa ai rischi e ai modi di attenuarli, un maggior ricorso a orientamenti e attuando i controlli. I siti di socializzazione in rete sono inoltre sempre più numerosi ad adottare i mezzi di segnalazione con un'efficace infrastruttura di backoffice per assistere i minori nei casi di adescamento (grooming), di bullismo in linea (cyber-bullying) e problemi analoghi, ma le soluzioni sono sviluppate caso per caso. Per di più non è molto diffuso il ricorso alle impostazioni di tutela della vita privata ("privacy by default") per i bambini che usano i siti di socializzazione in rete. |

Contenuti internet problematici provenienti da altri Stati membri o paesi terzi

La maggior parte degli Stati membri ritiene sia molto modesta la proporzione di contenuti nocivi provenienti dal proprio territorio , mentre la quota originaria da altri Stati membri dell'UE è ritenuta significativamente più importante e quella extraunionale è ritenuta la più elevata[22]. Per quanto riguarda i possibili miglioramenti, alcuni Stati membri ritengono sarebbe più facile conseguire una tutela armonizzata a livello europeo, piuttosto che a livello internazionale[23], dimostrando una preferenza per la prima ipotesi. Ciononostante si ritiene di norma utile invitare i paesi terzi ad adottare iniziative sul piano interno e un'ampia maggioranza di Stati membri e la Norvegia si dichiarano a favore di ulteriori accordi con tali paesi terzi [24].

Sono auspicabili una maggiore cooperazione e una tutela armonizzata per quanto riguarda i contenuti internet problematici. Anche se tali contenuti sono per la maggior parte originari da paesi extraunionali, taluni Stati membri ritengono che un simile approccio sia più realistico a livello europeo di un coinvolgimento di tali paesi. |

Alfabetizzazione mediale e sensibilizzazione

Tutti gli Stati membri sono impegnati nella promozione dell'alfabetizzazione mediale e nella sensibilizzazione ai

rischi dei media online nonché alla promozione degli strumenti di protezione esistenti quali mezzi di prevenzione efficaci.

In effetti gli Stati membri attuano un numero crescente di iniziative pertinenti sotto forma di partenariati pubblico-privato . Basandosi sulle risposte degli Stati membri, il programma della Commissione Internet più sicuro e il progetto dell'UE " Kids Online " si sono dimostrati validi contributi in questi settori[25].

L'alfabetizzazione mediale e le iniziative di sensibilizzazione sono parzialmente integrate nell'istruzione ufficiale, congiuntamente agli sforzi per sensibilizzare anche i genitori e gli insegnanti. Tuttavia una valutazione effettuata dalla Commissione nel 2009 ha mostrato che, anche se l'argomento è inserito nei piani di studio nazionali di 23 paesi europei, l'attuazione effettiva di questa educazione resta frammentaria e incoerente[26].

Mentre la crescente integrazione dell'alfabetizzazione mediale e della sensibilizzazione nell'istruzione scolastica rappresenta un dato positivo, permangono sfide di rilievo, come la copertura universale di tutti i genitori e bambini o la coerenza fra le scuole e fra gli Stati membri. |

Restrizioni all'accesso ai contenuti

Limitare l'accesso dei minori ai contenuti adeguati alla loro età richiede due elementi: da una parte la classificazione in base all'età e la codifica dei contenuti e dall'altra la necessità di garantire il rispetto di queste classificazioni e codifiche. Quest'ultima responsabilità spetta essenzialmente ai genitori, ma esistono mezzi tecnici, quali i filtri e i sistemi di verifica dell'età e di controllo genitoriale, in grado di fornire un prezioso ausilio.

Classificazione in base all'età e codifica del contenuto

I sistemi esistenti di classificazione in base all'età e di codifica dei contenuti dei materiali audiovisivi sono di norma ritenuti sufficienti ed efficaci da dodici Stati membri[27], mentre tredici Stati membri[28] e la Norvegia ritengono che debbano essere migliorati .

Sedici Stati membri[29] e la Norvegia hanno risposto di disporre di classificazioni diverse in base all'età e ai contenuti secondo i vari tipi di media. Dieci Stati membri[30] e la Norvegia considerano questo dato problematico. Otto Stati membri[31] e la Norvegia indicano che sono allo studio misure o iniziative per conseguire una maggiore coerenza in quest'ambito.

Nel complesso quindici Stati membri[32] e la Norvegia considerano i sistemi di classificazione intermediali e/o paneuropei per i contenuti mediali utili e applicabili , mentre nove Stati membri[33] preferiscono fare riferimento alle differenze culturali.

Questo settore è estremamente frammentato: le divergenze fra gli Stati membri in merito a ciò che è necessario e utile sono significative. |

Sistemi tecnici (filtri, sistemi di verifica dell'età e di controllo dei genitori, ecc.)

Nel complesso sembra esservi un consenso rispetto al fatto che i soli accorgimenti tecnici non sono sufficienti a proteggere i minori dai contenuti nocivi e possono rappresentare solo una parte di un pacchetto di misure.

Per quanto concerne le misure tecniche mirate a evitare i contenuti potenzialmente nocivi garantendo il rispetto delle pertinenti classificazioni in base all'età e della codifica dei contenuti, gli Stati membri sono divisi in merito all' utilità , l' opportunità (considerati il diritto all'informazione e il possibile abuso della censura), la fattibilità tecnica e l' affidabilità [34]. Si attribuisce inoltre un'importanza condivisa all'esigenza di trasparenza per quanto attiene all'inclusione di determinati contenuti in una lista nera e la relativa possibilità di rimozione.

Venti Stati membri[35] indicano che il settore o le autorità pubbliche si sono preoccupati di sviluppare un sistema di filtraggio e di codifica della rete. 24 Stati membri[36] e la Norvegia indicano che è diffuso l'uso degli strumenti di controllo genitoriale . Questi sono disponibili gratuitamente in quindici Stati membri e a pagamento in altri quattro[37].

In sedici Stati membri[38] si compiono inoltre sempre maggiori sforzi per informare gli abbonati della disponibilità di sistemi di filtraggio e di codifica nonché di programmi per la verifica dell'età , per obbligo di legge o su base volontaria per i fornitori di servizi internet o per gli operatori di telefonia mobile.

Se molti Stati membri ritengono che esistano margini di miglioramento dei propri sistemi di classificazione in base all'età e di codifica dei contenuti, chiaramente non vi è alcun consenso riguardo all'utilità e alla fattibilità dei sistemi di classificazione intermediali e/o paneuropei dei contenuti mediali. Considerata la natura sempre più internazionale dei contenuti in linea, resta opportuno analizzare ulteriormente i modi per allineare meglio tali sistemi. I dispositivi per la navigazione internet dotati di strumenti di controllo genitoriale sono sempre più diffusi ma l'articolazione con la fruizione di contenuti adeguati è affidata a soluzioni individuali, molto variabili fra i diversi Stati membri. Alla luce di quanto esposto, appare opportuno riflettere a sistemi innovativi di codifica e classificazione suscettibili di una più ampia diffusione nel settore delle TIC (produttori, fornitori di servizi e di spazio, ecc.), mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità alle interpretazioni locali di "adeguatezza" e rispecchiando gli approcci consolidati all'affidabilità dei diversi operatori del settore. |

Servizi mediali audiovisivi

Per quanto attiene ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione per la tutela dei minori dai contenuti nocivi, i servizi audiovisivi mediali a richiesta (esistenti in otto Stati membri, di cui sette dotati di codici di condotta) sono in ritardo rispetto ai programmi televisivi , per i quali quattordici Stati membri dispongono di tali sistemi e undici di essi sono dotati di un codice di condotta[39].

Le tecniche più comuni per segnalare ai genitori la presenza di contenuti nocivi e la necessità che essi ne impediscano l'accesso sono date dalle icone a schermo e/o da segnalazioni sonore immediatamente precedenti la trasmissione dei contenuti potenzialmente nocivi. Questo esiste sia per le trasmissioni televisive, sia per i servizi mediali audiovisivi a richiesta.

La maggior parte degli Stati membri ritiene tali segnalazioni utili e alcuni di essi sono obbligatori per legge o su base volontaria grazie a un codice di condotta. Sono meno diffusi i dispositivi o i programmi di filtraggio tecnico , compresi i sistemi di blocco e i codici PIN . Solo un ristretto numero di Stati membri applica la classificazione in base all'età e le restrizioni alle fasce orarie di trasmissione per i servizi mediali audiovisivi a richiesta[40].

Per quanto riguarda l'affidabilità dei sistemi di etichettatura e di avviso, alcuni Stati membri hanno sottolineato l'importanza della responsabilità dei genitori e il fatto che tali sistemi possono funzionare solo se i genitori ne garantiscono l'efficacia controllando i programmi fruiti dai minori.

La diversità delle azioni intraprese in questo settore rispecchia le distinzioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi e anche la difficoltà di arrivare a risposte politiche consensuali a questa problematica. I mezzi tecnici universalmente disponibili per consentire ai minori un accesso selettivo ai contenuti su internet, quali gli strumenti di controllo genitoriale congiuntamente ai contenuti classificati in base all'età sono molto diversi e le soluzioni sviluppate per le trasmissioni lineari o televisive (per es. fasce orarie) sembrano spesso inadatte a internet e agli altri servizi audiovisivi mediali a richiesta. |

Videogiochi

Ben diciassette Stati membri[41] e la Norvegia ritengono soddisfacente il funzionamento dei rispettivi sistemi di classificazione in base all'età. Fatta eccezione per la Germania, gli Stati membri si avvalgono di PEGI (Pan-European Games Information System)[42] e di PEGI Online [43].

Per quanto riguarda i videogiochi in linea, PEGI Online è ritenuto in linea di principio una buona soluzione ma un certo numero di Stati membri si dichiara preoccupato dall'ancora limitata partecipazione dell'industria a questo sistema.

Solo cinque Stati membri[44] e la Norvegia hanno istituito sistemi di valutazione per analizzare gli eventuali effetti negativi o positivi dei videogiochi sullo sviluppo o sulla salute dei minori.

Per quanto attiene a ulteriori misure per proteggere i minori dai videogiochi nocivi, quelle menzionate più spesso sono l' alfabetizzazione mediale e la sensibilizzazione , in particolare per segnalare meglio i rischi derivati dai videogiochi e promuovere gli strumenti di tutela esistenti. Tuttavia solo otto Stati membri e le Norvegia hanno integrato tali misure nell' istruzione scolastica .

Le risposte fornite dagli Stati membri confermano ulteriormente l'esigenza di intervenire maggiormente sulla vendita al dettaglio dei videogiochi per contrastare le vendite di videogiochi ai minori. Sei Stati membri e la Norvegia[45] hanno adottato misure di sensibilizzazione pertinenti e solo in quattro Stati membri[46] i rivenditori si sono dotati di appositi codici di condotta.

Mentre nella maggior parte degli Stati membri i sistemi di classificazione in base all'età (in particolare PEGI) funzionano bene, le sfide reali riguardano la ristretta applicabilità ai videogiochi online e alle vendite di videogiochi al dettaglio. Ulteriori misure di sensibilizzazione, come l'alfabetizzazione mediale nelle scuole, esplicherebbero utili effetti preventivi. |

Diritto di replica relativo ai media online

Sedici Stati membri[47] contemplano il diritto di replica per i quotidiani e i periodici in linea, in tredici Stati membri[48] questo diritto interessa i notiziari su internet, in diciassette Stati membri[49] questo diritto è applicabile ai servizi televisivi online, in quindici Stati membri[50] riguarda i servizi di radio online e in nove[51] concerne altri servizi in linea.

Gli Stati membri valutano il livello di protezione a partire da un'affermazione relativa a fatti[52] sui mezzi di comunicazione in linea e l'efficacia dei rispettivi sistemi in vigore in ugual misura soddisfacente ed efficace oppure insoddisfacente.

L'introduzione di un diritto di replica in relazione ai mezzi di comunicazione in linea negli Stati membri è incoerente e differente per ciascun tipo di mezzo. Esiste inoltre un margine per migliorare l'efficacia dei sistemi in vigore. |

CONCLUSIONI

Il dato positivo che emerge da questo studio sui diversi aspetti delle raccomandazioni del 1998 e del 2006 è che gli Stati membri sono consapevoli delle sfide relative alla tutela dei minori in linea e stanno compiendo numerosi sforzi per farvi fronte. Un insieme di politiche, dotato di una parte importante di misure di autoregolamentazione, sembra costituire il modo migliore per conseguire in maniera flessibile e adattabile la convergenza fra le piattaforme (TV, PC, smartphone, console, ecc.) e i contenuti audiovisivi.

Tuttavia un'analisi dettagliata delle risposte strategiche sviluppate dagli Stati membri presenta un panorama costituito da azioni molto diverse se non addirittura divergenti a livello europeo. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda la lotta ai contenuti illeciti e nocivi, per rendere i siti di socializzazione in linea più sicuri e razionalizzare i regimi di classificazione dei contenuti.

Abbastanza spesso inoltre le misure di autoregolamentazione e di coregolamentazione sono poco ambiziose e incoerenti con misure analoghe adottate in altri Stati membri o sono semplicemente attuate in modo inefficiente. Questo panorama variegato di misure in Europa può solo condurre a una frammentazione del mercato interno e alla confusione per i genitori e gli insegnanti che tentano di individuare tutto quello che deve essere evitato e ciò che va fatto per proteggere e informare i bambini che usano internet.

La presente relazione e le risposte dettagliate raccolte nella presente indagine presso gli Stati membri[53] dimostrano che le future azioni a livello europeo possono basarsi sulle migliori pratiche degli Stati membri e conseguire economie di scala nel settore delle TIC per consentire ai bambini di fruire in sicurezza dei benefici di un mondo digitale in costante evoluzione.

[1] 1998: Raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana,(98/560/CE, GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998H0560:IT:NOT).2006: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (2006/952/CE, GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998H0560:IT:NOT).

[2] Nel contempo è opportuno garantire che tutte le misure di coregolamentazione o di autoregolamentazione siano conformi alla legislazione sulla concorrenza.

[3] COM(2010) 245 definitivo f/2: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un'agenda digitale europea, del 26 agosto 2010, versione rettificata (http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm).

[4] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 7 e nota 27.

[5] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pagg. 7 e 8, note 31 e 32.

[6] http://www.inhope.org/gns/home.aspx

[7] Sono associate a INHOPE le linee dirette di 35 paesi di tutto il mondo.

[8] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 35.

[9] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pagg. 8 e 9. Cfr. nota 13 della presente relazione per quanto riguarda la responsabilità limitata dei fornitori di servizi internet a norma della direttiva sul commercio elettronico.

[10] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 39.

[11] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 9.

[12] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 9.

[13] Ai sensi della direttiva sul commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), GU L 178 del 17.7.2000, pag. 16, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:it:NOT), i prestatori non hanno un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (articolo 15, paragrafo 1). I prestatori non sono responsabili delle informazioni trasmesse (articolo 12, paragrafo 1), della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni (articolo 13, paragrafo 1) né delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio (articolo 14, paragrafo 1).

[14] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 46.

[15] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 48.

[16] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 49.

[17] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 50.

[18] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 52.

[19] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 12.

[20] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 58.

[21] http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/docs/sn_principles.pdf.

[22] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 60.

[23] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 13.

[24] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 13 e nota 63. Per quanto concerne la lotta alla distribuzione online di materiale pedopornografico, il programma "internet più sicuro" è incentrato sulla cooperazione internazionale ed europea, in particolare attraverso il finanziamento della rete di hotline INHOPE.

[25] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 14.

[26] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 65.

[27] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 82.

[28] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 81.

[29] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 83.

[30] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 85.

[31] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 86.

[32] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 87.

[33] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 88.

[34] Il programma Internet più sicuro ha commissionato uno studio comparativo sull'efficacia delle soluzioni di filtraggio disponibili in Europa. I primi risultati sono stati pubblicati nel gennaio 2011, cfr.: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm

[35] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 16.

[36] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 77.

[37] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 16 e nota 78.

[38] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 76.

[39] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pagg. 20-22, note 93, 94, 99 e 100.

[40] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pagg. 20-22.

[41] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 107.

[42] http://www.pegi.info/it/

[43] http://www.pegionline.eu/it/

[44] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 118.

[45] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, pagg. 24-25 e nota 119.

[46] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 120.

[47] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 128.

[48] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 129.

[49] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 130.

[50] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 131.

[51] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, nota 132.

[52] Ai sensi della raccomandazione del 2006, allegato I — Orientamenti indicativi per l'attuazione, a livello nazionale, di misure nella legislazione o nella prassi nazionale per assicurare il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea.

[53] Documento di lavoro dei servizi della Commissione.