5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/4


Relazione finale del consigliere-auditore relativa al Caso COMP/37.860 — Morgan Stanley Dean Witter/Visa International

[a norma degli articoli 15 e 16 della decisione (2001/462/CE, CECA) della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

2009/C 183/04

Il progetto di decisione riguardante il caso in oggetto dà adito alle osservazioni esposte in appresso.

Denuncia

Il presente caso ha avuto inizio a seguito di una denuncia presentata congiuntamente da Morgan Stanley (precedentemente Morgan Stanley Dean Witter & Co.) e Morgan Stanley Dean Witter Bank Limited (adesso Morgan Stanley Bank International Limited) (in appresso denominate «Morgan Stanley») alla Commissione il 12 aprile 2000. La denuncia riguardava in particolare l’applicazione (a Morgan Stanley) di una disposizione del regolamento interno di Visa International Service Association secondo la quale Visa non accetta le domande di adesione di un candidato che sia considerato dal consiglio d'amministrazione come un concorrente della società (in appresso «la clausola»). In base a questa clausola la domanda di adesione di Morgan Stanley al circuito Visa è stata respinta nel marzo 2000, escludendola dunque dal mercato dell’affiliazione degli esercenti per le operazioni VISA non solamente nel Regno Unito ma in tutti gli Stati membri del SEE dove la clausola trova applicazione.

Comunicazione degli addebiti e prima lettera di esposizione dei fatti

Il 2 agosto 2004 è stata inviata una comunicazione degli addebiti a Visa International Service Organisation e a Visa Europe (in appresso denominate «Visa»). Visa Europe, responsabile del mercato europeo, è stata costituita il 1o luglio 2004 e ha applicato la stessa clausola (1).

A seguito di varie proroghe del termine fissato concesse dietro richiesta, il 3 dicembre 2004 Visa ha risposto alla comunicazione degli addebiti.

Visa ha avuto accesso al fascicolo il 1o e il 2 settembre 2004 e, dietro sua richiesta, le è stato accordato un ulteriore accesso ai documenti il 19 novembre e il 17 dicembre 2004. Con lettera del 23 dicembre 2004 (prima lettera di esposizione dei fatti) i servizi della Commissione hanno informato Visa di alcune ulteriori informazioni aggiunte al fascicolo dopo l’accesso ad esso e hanno illustrato come la Commissione poteva far uso di tali informazioni ai fini della decisione finale. Visa ha trasmesso ulteriori osservazioni il 12, il 14 e il 17 gennaio 2005.

Un aspetto particolare dell’accesso di Visa al fascicolo è stato oggetto di discussione nel corso del procedimento, segnatamente l’accesso al piano strategico di Morgan Stanley portato da quest’ultima come elemento di prova per dimostrare di avere avuto intenzione di avviare un’attività integrata di emissione di carte e affiliazione di esercenti nel Regno Unito e in altri Stati membri già dal maggio 2005, se fosse stata ammessa al circuito Visa. Secondo Visa questo documento era un elemento di prova fondamentale la cui versione integrale le doveva essere messa a disposizione ai fini del suo diritto di difesa. Visa aveva inizialmente ricevuto una breve sintesi del piano strategico e, dietro richiesta al consigliere-auditore, ha ottenuto una copia della versione non riservata della relazione. Successivamente, Morgan Stanley ha fornito una versione non riservata e più estesa del piano da trasmettere a Visa ai fini del procedimento, tenuto conto del tempo trascorso e come gesto di collaborazione nel tentativo di risolvere la controversia sulla questione. Morgan Stanley ha inoltre risposto alle domande che Visa aveva posto ai servizi della Commissione riguardo al piano. Nonostante ciò, Visa ha continuato a sostenere che sotto questo aspetto il suo diritto di difesa non era stato rispettato. Nel corso del procedimento, il consigliere-auditore ha risposto a Visa numerose volte in merito alla questione. Tenuto conto della necessità di conciliare gli interessi tutelando da un lato il diritto di difesa di Visa e dall’altro l’interesse legittimo di Morgan Stanley alla protezione dei suoi segreti aziendali, e con particolare riferimento ai criteri di valutazione stabiliti nella comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione (2), il consigliere-auditore conclude in via definitiva che i diritti di difesa di Visa sono salvaguardati in maniera sufficiente e adeguata nel progetto di decisione da adottare in merito a questo caso.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, Morgan Stanley, in qualità di denunciante, ha ricevuto una copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti in merito alla quale ha presentato delle osservazioni. Queste sono state comunicate a Visa, che a sua volta, ha presentato ulteriori osservazioni. Ai fini della trasparenza, a Morgan Stanley è stata inoltre fornita una copia della versione non riservata della risposta di Visa alla comunicazione degli addebiti, a seguito della quale Morgan Stanley e poi nuovamente Visa, hanno presentato osservazioni aggiuntive.

Visa in questo caso ha rinunciato al suo diritto a un’audizione orale.

Seconda lettera di esposizione dei fatti ed eventi successivi

Il 6 luglio 2006 il servizio competente della Commissione ha inviato un’ulteriore lettera di esposizione dei fatti (in appresso «lettera di esposizione dei fatti») a Visa nella quale stabiliva ulteriori elementi concreti di prova a sostegno delle conclusioni contenute nella comunicazione degli addebiti e concedeva un nuovo accesso al fascicolo. Su richiesta, è stata concessa una proroga del termine di risposta alla lettera di esposizione dei fatti fino al 22 settembre 2006. In risposta alle argomentazioni addotte da Visa, il consigliere-auditore ha respinto l’affermazione che la lettera di esposizione dei fatti sollevasse nuove contestazioni o avviasse un caso diverso che andavano oltre la portata della comunicazione degli addebiti. Ha inoltre respinto l’eccezione che Visa non avesse disposto di tempo sufficiente per rispondere adeguatamente alla lettera di esposizione dei fatti. Nella lettera del 5 dicembre 2006, i servizi competenti della Commissione hanno trattato tutti i quesiti sollevati da Visa nella sua risposta del 22 settembre 2006.

Nel frattempo, il 22 settembre 2006, Morgan Stanley è diventato membro di Visa Europe e ha ritirato la sua denuncia presentata alla Commissione. Il 2 ottobre 2006 i servizi della Commissione hanno inviato sia a Visa sia a Morgan Stanley una richiesta di informazioni per ottenere una copia dell’accordo di composizione stipulato fra di esse il 21 settembre 2006 e in base al quale Morgan Stanley è stata accettata nel circuito Visa Europe. Visa ha risposto il 9 ottobre 2006.

In seguito alla richiesta della Commissione inviata a Visa il 20 ottobre 2006 per ottenere informazioni relative al suo fatturato, Visa ha presentato ulteriori osservazioni il 27 novembre 2006.

Poiché nella sua lettera del 27 novembre 2006, Visa affermava di aver modificato la clausola, il 5 dicembre 2006 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni per chiarire questo punto. Visa ha risposto il 12 dicembre 2006.

Il 12 gennaio 2007 Visa ha ricevuto un’ulteriore possibilità di accedere al fascicolo e di presentare le osservazioni finali. Le osservazioni sono state presentate il 15 febbraio 2007 (3).

Il progetto di decisione

Nel progetto di decisione la Commissione ha stabilito che l’infrazione ha avuto inizio il 22 marzo 2000 (4), data in cui Visa ha informato per la prima volta Morgan Stanley di non essere stata ammessa al circuito Visa, ed è cessata il 22 settembre 2006, quando Morgan Stanley è stata accettata come aderente Visa. Ai fini dell’ammenda da erogare in questo caso, è da prendere in considerazione solamente il periodo intercorso fra il 2 agosto 2004, data della notifica della comunicazione degli addebiti, e il 22 settembre 2006.

Il progetto di decisione presentato alla Commissione contiene unicamente addebiti nei confronti dei quali è stata accordata la possibilità alle parti di rendere noto il loro punto di vista.

Il consigliere-auditore conclude che nel presente caso è stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.

Bruxelles, 26 settembre 2007.

Karen WILLIAMS


(1)  Prima del 1o luglio 2004, «Visa EU» era il servizio di Visa International responsabile del mercato europeo.

(2)  Comunicazione del 13 dicembre 2005 della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, punto 24.

(3)  Poiché nelle sue osservazioni presentate il 15 febbraio 2007, Visa accennava alla Commissione che Morgan Stanley aveva presentato una domanda di adesione, il 3 aprile 2007 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni a Visa per conoscere la data di tale domanda e chiedendone una copia.

(4)  Data successiva a quella di inizio indicata nella comunicazione degli addebiti.