52009PC0703

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi /* COM/2009/0703 def. - NLE 2009/0190 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 17.12.2009

COM(2009)703 definitivo

2009/0190 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

RELAZIONE

- Il Consiglio Giustizia e affari interni del 30 novembre 2009 ha autorizzato la presidenza del Consiglio dell’Unione europea a firmare un accordo interinale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP). L’accordo è stato firmato dalle Parti il 30 novembre 2009 e si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° febbraio 2010. L’accordo ha una durata massima di nove mesi e sarà sostituito a tempo debito da un accordo a più lungo termine.

- La finalità dell’accordo del 30 novembre 2009 è assicurare il proseguimento del TFTP che esiste dalla fine del 2001 e in virtù del quale il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso ordinanze amministrative che obbligano la società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (SWIFT) negli Stati Uniti a trasferirgli serie limitate di dati di messaggistica finanziaria che transitano sulla rete SWIFT. Per l’Unione europea e per gli Stati Uniti è stato necessario firmare l’accordo del 30 novembre 2009 poiché la nuova architettura di sistema di SWIFT, operativa dal 1° gennaio 2010, rischia di ridurre sostanzialmente i vantaggi del TFTP, soprattutto a danno dell’Unione europea.

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- A inizi 2007 la presidenza del Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea hanno intavolato la discussione con il dipartimento del Tesoro degli USA in relazione ai dati personali provenienti dall’UE trattati nell’ambito del TFTP. Come conseguenza diretta, nel giugno del 2007 il dipartimento del Tesoro ha presentato all’Unione europea una serie di impegni unilaterali (la cosiddetta “presentazione”)[1], che limita espressamente il trattamento dei dati personali provenienti dall'UE nel quadro del TFTP. I dati saranno trattati, ad esempio, solo per fini di controterrorismo, potranno essere estratte unicamente le informazioni aventi un nesso preesistente con fatti di terrorismo (divieto di data mining ) e i dati dovranno essere cancellati dopo un determinato periodo. Nella presentazione si legge inoltre che la Commissione potrà nominare “un’ eminente personalità europea” incaricata di verificare e riferirle che il programma è conforme agli impegni assunit dal dipartimento del Tesoro statunitense.

- Nel marzo 2008 la Commissione ha annunciato la nomina del giudice Jean-Louis Bruguière a eminente personalità europea incaricata di verificare se il TFTP è attuato in conformità della presentazione. Il giudice Bruguière ha completato la sua prima relazione nel dicembre 2008. La relazione, presentata al Consiglio Giustizia e affari interni nel febbraio e alla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del Parlamento europeo nel febbraio e nel settembre 2009, giunge alla conclusione che il dipartimento del Tesoro statunitense rispetta gli impegni assunti nella presentazione, che il programma TFTP ha generato notevole valore per le indagini sul terrorismo condotte dai servizi degli Stati membri e che questi sono stati i principali beneficiari delle informazioni ottenute con il TFTP[2]. Non esiste attualmente un equivalente del TFTP nell’Unione europea.

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- L’accordo mira a prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. L'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi del 30 novembre 2009 intende garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, e dei principi di proporzionalità e necessità in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel caso di accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

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- La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di adottare, previa approvazione del Parlamento europeo, una decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi.

2009/0190 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

vista l’approvazione del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

1. Il 27 luglio 2003 il Consiglio ha autorizzato la presidenza del Consiglio, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi.

2. In conformità della decisione 2009/XXX del Consiglio del 30 novembre 2009[4], l’accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi è stato firmato il ..., con riserva della sua conclusione in una data successiva.

3. Conformemente al suo articolo 15, paragrafo 2, l’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1º febbraio 2010 fino alla data di entrata in vigore.

4. L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea deve, in quest'ambito, seguire le procedure previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. È opportuno concludere l’accordo.

6. [A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri partecipano all'adozione della presente decisione.]

7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, allo scambio degli strumenti di approvazione a norma dell'articolo 15 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Jacques BARROT Membro della Commissione

[1] L’Unione europea ha preso atto della presentazione con lettera del 29 giugno 2007. La presentazione e la lettera sono pubblicate nella GU C 166 del 20.7.2007, pag. 18 e pag. 26.

[2] La relazione dell’eminente personalità europea del dicembre 2008 illustra vari esempi di come siano stati condivisi con i servizi degli Stati membri dell’UE dati di intelligence ottenuti con il TFTP in relazione a attività di indagine, prevenzione e azione penale nei confronti del terrorismo nell’Unione europea. La relazione constata inoltre che, dal 2002, le autorità statunitensi hanno condiviso con gli Stati membri circa 1400 indizi di intelligence ottenuti con il TFTP.

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L […] del […], pag. […].