52009DC0469

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) /* COM/2009/0469 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.9.2009

COM(2009) 469 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

sull 'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE)

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2001/42/CE[1] concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ("direttiva sulla valutazione ambientale strategica", in seguito: "direttiva VAS") stabilisce che determinati piani e programmi (P&P) devono essere sottoposti a valutazione ambientale prima della loro adozione.

In base all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione invia una prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio prima del 21 luglio 2006. Nell'ottica di una maggiore integrazione dei requisiti di tutela dell'ambiente, la presente relazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte di modifica, in particolare in merito alla possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ad altre aree e settori e ad altri tipi di piani e programmi.

A causa dei ritardi nel recepimento della direttiva in numerosi Stati membri e della limitata esperienza nell'applicazione della stessa, le informazioni disponibili al 21 luglio 2006 non erano sufficienti per stendere la relazione prevista. (Inoltre, questa prima relazione doveva tenere conto anche dell'esperienza dei nuovi Stati membri entrati nell'UE nel 2004 e nel 2007).

Le fonti principali su cui si basa la presente relazione sono indicate in allegato.

2. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA VAS

Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva VAS negli ordinamenti nazionali entro il 21.7.2004. A quella data solo nove dei 25 Stati membri l'aveva effettivamente recepita.

A dicembre 2004 sono stati avviati 15 procedimenti di infrazione per mancata comunicazione, vista la mancata adozione delle misure di recepimento della direttiva VAS. Cinque SM sono stati successivamente condannati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) a causa del mancato recepimento. Da allora la CGCE non ha emesso altre sentenze in materia.

Tutti gli SM hanno recepito la direttiva entro il 2009 e la Commissione ha avviato uno studio volto a verificare la conformità del recepimento. Quando necessario, sono stati avviati (o sono in corso di apertura) procedimenti di infrazione per recepimento incompleto o non corretto.

3. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA DI VAS

3.1. Principi fondamentali

I P&P che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sono soggetti a valutazione ambientale durante la preparazione e prima della loro adozione. La procedura prevede la stesura di un rapporto ambientale, in cui sono indicati i possibili effetti significativi sull'ambiente e le alternative ragionevoli, e lo svolgimento di consultazioni (con il pubblico, le autorità competenti in materia ambientale o con altri SM in caso di impatti transfrontalieri). Il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni sono presi in considerazione prima dell'adozione. Una volta adottato il piano o programma, le autorità competenti in materia ambientale e il pubblico ne vengono messi a conoscenza e ricevono tutte le informazioni pertinenti. Al fine di individuare il prima possibile gli effetti avversi imprevisti occorre monitorare gli effetti ambientali dei P&P.

I seguenti P&P, e relative modifiche, vengono valutati in fase di preparazione e/o modifica da parte di un'autorità[2] e sono obbligatori in base a disposizioni legislative, normative o amministrative:

1. P&P elaborati per determinati settori[3] e che definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente a progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva VIA (valutazione dell'impatto ambientale)[4];

2. P&P che richiedono una valutazione ai sensi della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE[5]);

3. P&P che definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente a progetti (non esclusivamente quelli indicati nella direttiva VIA; cfr. punto 1) e che, secondo quanto determinato dalla verifica di assoggettabilità[6], potrebbero avere impatti ambientali significativi;

4. piccole modifiche ai P&P e P&P relativi ad aree circoscritte a livello locale, solo se la verifica di assoggettabilità determina che potrebbero avere impatti ambientali significativi;

5. la direttiva non si applica ai P&P nei seguenti settori: difesa nazionale, protezione civile, questioni finanziarie e bilancio.

3.2. Definizione dell'ambito di applicazione della direttiva

In generale, la maggior parte degli SM non ha avuto problemi nel definire l'ambito di applicazione della direttiva VAS. La maggior parte ha affermato di essersi basati su un approccio misto avvalendosi di elenchi di P&P da sottoporre a valutazione ma anche valutando caso per caso la necessità di un'eventuale valutazione.

3.3. Definizione dell'ambito del rapporto ambientale (articolo 5, paragrafo 4)

La portata e il livello di dettagliato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale sono determinati insieme alle autorità competenti con il processo di definizione dell'ambito di applicazione ("scoping").

La direttiva VAS stabilisce requisiti limitati per quanto riguarda l'ambito di applicazione del rapporto ambientale, pertanto gli SM utilizzano metodi diversi sia per la definizione dell'ambito sia per la consultazione della autorità interessate. Le procedure di definizione dell'ambito sono perlopiù definite caso per caso, poiché la maggior parte degli SM non impone metodi specifici.

Le differenze tra SM riguardano anche l'autorità cui spetta decidere i risultati della procedura: spesso si tratta dell'autorità incaricata della pianificazione, previa consultazione dell'autorità competente in materia ambientale; in altri casi, si tratta di quest'ultima.

In alcuni SM la procedura di definizione dell'ambito di applicazione prevede la consultazione del pubblico, che non è tuttavia obbligatoria ai sensi della direttiva.

3.4. Rapporto ambientale (articolo 5 e allegato I)

Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma.

Tutte le normative nazionali di recepimento esigono formalmente la descrizione della situazione di partenza. Secondo quanto comunicato dagli SM, la difficoltà principale consiste nell'individuare l'ampiezza e il grado di dettagliatezza della valutazione.

Causano difficoltà anche la mancanza di informazioni affidabili, il tempo richiesto dalla raccolta dei dati, la mancanza di criteri omogenei per definire l'ambito e il contenuto dell'analisi iniziale e la mancanza di criteri tipo in materia di ambiente e sostenibilità per valutare i P&P.

3.5. Definizione delle alternative ragionevoli (articolo 5, paragrafo 1)

Uno dei pochi elementi ad avere causato difficoltà negli SM è stata l'individuazione e valutazione di alternative ragionevoli nel rapporto ambientale. A tale fine alcuni SM hanno messo a punto degli orientamenti esaustivi per offrire sostegno nelle singole procedure, ma la maggior parte degli SM non ha stabilito alcuna modalità.

La maggior parte delle normative nazionali non definisce in maniera specifica il concetto di "alternativa ragionevole" né stabilisce quante alternative debbano essere valutate; la scelta delle "alternative ragionevoli" avviene a seguito della valutazione di ogni singolo caso e della decisione presa successivamente. Tutti gli SM hanno comunicato che tra le alternative da inserire nel rapporto ambientale deve obbligatoriamente comparire come alternativa l'inazione.

3.6. Consultazioni (pubblico e autorità con competenze in ambito ambientale) (articolo 6)

Poiché la direttiva VAS non specifica in maniera dettagliata le procedure da seguire per la consultazione pubblica, sono utilizzati svariati metodi: annunci pubblici, pubblicazione in Gazzette ufficiali o sulla stampa, incontri pubblici, sondaggi e questionari via internet. Solo alcuni SM hanno fissato dei termini precisi per quanto riguarda la durata della consultazione del pubblico; la maggior parte degli SM prevede almeno un mese per la consultazione, mentre altri decidono volta per volta.

In generale, l'esperienza mostra che la consultazione del pubblico, in particolare quando avviene nelle fasi iniziali della programmazione ed è concepita come processo, facilita l'accettazione del P&P e, di conseguenza, contribuisce ad identificare e risolvere tempestivamente i possibili conflitti.

3.7. Consultazioni transfrontaliere (articolo 7)

Sono stati comunicati molti casi di consultazioni transfrontaliere e i giudizi sono stati generalmente positivi, fatta eccezione per il fattore linguistico.

Le preoccupazioni principali sono date dal costo delle traduzioni e dal fatto che la documentazione non viene tradotta sistematicamente. Secondo quanto riferito dalle ONG, nella pratica la consultazione non avviene sempre nelle fasi iniziali bensì quando il P&P è già in fase avanzata.

3.8. Monitoraggio degli impatti ambientali significativi

L'articolo 10 della direttiva stabilisce che gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei P&P al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le misure correttive che ritengono opportune.

Pochissimi SM hanno comunicato di avere definito delle modalità di controllo o di avere redatto orientamenti nazionali su come definire i relativi indicatori. La mancanza di orientamenti appropriati può sollevare interrogativi in merito all'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di controllo in taluni SM.

4. RELAZIONE CON ALTRI ATTI NORMATIVI DELL'UE E POLITICHE COMUNITARIE

La direttiva VAS è collegata in modo formale e preciso con le direttive Habitat e VIA, ma è strettamente correlata anche ad altre direttive (relative a: acque, nitrati, rifiuti, rumore e qualità dell'aria[7]), che fissano requisiti per l'istituzione e la valutazione di P&P in settori che rientrano nella VAS, ed è correlata al protocollo VAS[8].

L'articolo 11 della direttiva VAS stabilisce che gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni nei casi in cui l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla direttiva VAS e da altre normative comunitarie.

Pochi SM hanno comunicato di avere messo a punto orientamenti per il coordinamento di procedure comuni per soddisfare le prescrizioni in materia di valutazione di altre direttive.

4.1. Direttiva VIA

Le due direttive sono in larga parte complementari: la VAS si applica "a monte" per individuare le opzioni migliori in fase di programmazione, mentre la VIA si applica "a valle" ai progetti che si trovano in una fase successiva. Teoricamente non dovrebbero verificarsi sovrapposizioni, tuttavia sono state individuate diverse aree in cui l'applicazione delle due direttive potrebbe sovrapporsi.[9]

In particolare, non è sempre chiara la distinzione tra piano, programma e progetto, pertanto in sede di valutazione non è semplice stabilire se l'oggetto della valutazione soddisfa i requisiti di una o l'altra delle direttive VIA e VAS o di entrambe. A tale proposito, le definizioni di alcune categorie di progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA e relativi a modifiche nell'utilizzo dei terreni, non sono chiare e questo potrebbe creare confusione con la VAS.

Gli SM hanno adottato approcci diversi per far fronte all'eventuale inefficacia dovuta al sovrapporsi di procedure, dalla messa in atto di procedure comuni, in determinati casi, al coordinamento speciale tra le autorità competenti. Tuttavia molti SM ritengono di non disporre dell'esperienza necessaria per individuare e valutare in maniera adeguata i problemi dovuti a tali sovrapposizioni.

A causa della mancanza di esperienza nell'attuazione della direttiva VAS, molti SM hanno sottolineato la necessità di coordinare le due procedure; tuttavia, i meccanismi e gli strumenti per farlo non sono stati ancora adeguatamente sviluppati e testati. A questo fine potrebbero essere utili documenti di orientamento redatti in cooperazione con gli SM.

Si potrebbe considerare la possibilità di fondere le direttiva VIA e VAS al fine di chiarirne le interrelazioni e potenziarne complementarità ed efficacia tramite un processo di valutazione ambientale olistico. Questa opzione, apparentemente interessante, è stata consigliata da pochissimi SM; essi sottolineano che le due procedure devono essere assolutamente distinte, perché le due direttive sono complementari e relative a fasi e processi diversi.

Date le peculiarità dei due processi e l'esperienza limitata nell'applicazione della VAS, attualmente non è opportuno fondere le due direttive. In questa fase è possibile migliorare il coordinamento e la coerenza rimediando alle disposizioni divergenti delle due direttive e chiarendo le definizioni delle categorie di progetti problematiche della direttiva VIA, modificando quest'ultima e/o mettendo a punto orientamenti come indicato sopra.

4.2. Direttiva Habitat e piano d'azione sulla biodiversità [10]

Per quanto riguarda la direttiva Habitat , in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, che prevede in determinati casi una valutazione speciale, gli SM ritengono che non vi siano problemi di particolare rilievo in merito alla relazione della direttiva con l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva VAS, che prevede procedure di valutazione coordinate o comuni. Gli SM riferiscono infatti di avere adottato una serie di misure volte ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, soprattutto attuando un approccio coordinato, che viene preferito all'approccio comune[11].

Occorre tuttavia rilevare che le ONG hanno espresso preoccupazione a questo riguardo.

Per quanto concerne il piano di azione a favore della biodiversità , molti SM pensano semplicemente che le disposizioni della VAS siano sufficienti a tenere conto anche delle disposizioni del piano.

Dalla relazione intermedia del 2008 sull'attuazione del piano[12] emerge che molto difficilmente l'UE raggiungerà l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010. La relazione sottolinea la necessità di fare ulteriori progressi per assicurare che gli interventi sensibili dal punto di vista ambientale, finanziati dagli SM e dalla Comunità europea, siano sistematicamente sottoposti a valutazione ambientale (VIA e VAS).

4.3. Il protocollo VAS

La convezione Espoo sulla VIA in contesto transfrontaliero (cui la CE ha aderito) è stata integrata dal protocollo VAS, adottato a Kiev il 21 maggio 2003 e successivamente firmato da 36 Stati e dalla Comunità europea. Affinché il protocollo entri in vigore, è necessario che sia ratificato da 16 firmatari (finora i firmatari sono 10).

Il protocollo VAS non è circoscritto agli impatti transfrontalieri dei P&P, ma riguarda anche gli impatti dei P&P all'interno di uno Stato contraente. Una volta in vigore, le parti saranno tenute a valutare gli impatti ambientali di determinati P&P. Il protocollo riguarda anche politiche e legislazione, cosa che non avviene nel caso della direttiva VAS.

4.4. Cambiamenti climatici

La mancanza di una metodologia consolidata per determinare gli impatti è stata segnalata come problema fondamentale da molti SM. Nell'ambito della VAS, i problemi legati ai cambiamenti climatici sono considerati caso per caso e principalmente in relazione ai P&P suscettibili di avere un impatto significativo sul clima (ad esempio nel campo dell'energia e dei trasporti). Sta emergendo tuttavia la tendenza a prestare maggiore attenzione alle problematiche relative ai cambiamenti climatici anche in P&P relativi ad altri settori.

Alcuni SM stanno mettendo a punto metodologie specifiche per misurare le potenziali emissioni di gas serra di un dato P&P, altri fissano obiettivi di cosiddetta " carbon neutrality " (ovvero l'attuazione del P&P non dovrebbe causare l'aumento delle emissioni di gas serra) oppure identificano gli impatti sui cambiamenti climatici in termini di prevista riduzione delle emissioni di gas serra.

Data la mancanza di orientamenti specifici relativi ai cambiamenti climatici nella VAS, dovrebbero essere definite specifiche linee guida in materia.

5. PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA CE NEL 2007-2013[13]

IN BASE ALL 'articolo 3, paragrafo 9, la direttiva VAS non si applica ai P&P relativi al periodo di programmazione 2000-2006. Per il periodo 2007-2013, la direttiva è pienamente applicabile ai sensi dell'articolo 2, lettera a), e ai regolamenti sul Fondo di coesione, sullo sviluppo rurale e sulla pesca, che fanno esplicito riferimento alla necessità di condurre una VAS.

In pratica, ai sensi della direttiva deve essere svolta una VAS per la maggior parte dei programmi operativi (PO) adottati nel periodo 2007-2013. Questo significa che non sono state svolte VAS per i PO che non definiscono il quadro per successive autorizzazioni di progetti, ovvero principalmente per programmi del Fondo sociale europeo. Il rispetto dei requisiti della direttiva VAS era una condizione per l'approvazione dei programmi da parte della Commissione.

Più precisamente, per quanto riguarda i PO relativi alla politica di coesione , l'esperienza della VAS consente di trarre le seguenti conclusioni:

- il contenuto dei programmi è stato chiaramente influenzato dal processo di VAS, perché i requisiti ambientali dovevano essere tenuti in considerazione in fase di programmazione, sebbene sia difficile determinare in quale misura;

- il livello di partecipazione del pubblico in diversi SM non è stato elevato come avrebbe potuto. I tempi ridotti per l'adozione dei programmi hanno portato diverse autorità di programmazione a realizzare la VAS in tempi molto brevi. D'altro lato, occorre notare che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (partenariato) prevede la partecipazione di organismi in rappresentanza della società civile nelle fasi preparatorie del programma;

- le autorità competenti in materia ambientale sono state consultate e coinvolte nel processo decisionale, anche se in alcuni casi è stato difficile tenere conto delle loro raccomandazioni;

- la qualità dei rapporti ambientali era disomogenea e, talvolta, relativamente mediocre.

La valutazione dei programmi relativi allo sviluppo rurale consente di trarre le seguenti conclusioni in relazione alla VAS:

- la qualità delle VAS variava notevolmente da uno SM all'altro;

- nella maggior parte dei casi, hanno partecipato alla consultazione numerose parti interessate, anche se talvolta i metodi di consultazione non offrivano al pubblico sufficienti occasioni di partecipazione.

Osservazioni simili sono state fatte in merito ai PO finanziati dal Fondo europeo per la pesca .

In generale, nonostante le incertezze relative alla portata dell'influenza della VAS sul contenuto dei programmi, bisogna sottolineare l'effetto globalmente positivo della prima applicazione della direttiva VAS ai programmi cofinanziati dalla Comunità. Sebbene vi siano margini di miglioramento, l'attuazione della direttiva VAS ha consentito di integrare maggiormente le considerazioni di natura ambientale nel contenuto dei programmi. Le autorità competenti in materia ambientale vengono coinvolte maggiormente in tutte le fasi del processo decisionale.

6. EFFICACIA DELLA DIRETTIVA

La valutazione dell'efficacia della direttiva VAS si è basata sull'entità dell'impatto del'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale sulle procedure di pianificazione e programmazione e sulle decisioni, nonché sulla misura in cui i P&P sono stati modificati a seguito dell'applicazione della procedura di VAS.

6.1. Impatto della VAS sul processo di pianificazione

La maggior parte degli SM ha indicato con soddisfazione che la VAS ha contribuito a migliorare l'organizzazione e la struttura dell'intera procedura di pianificazione. In particolare, i requisiti formali di consultazione con le autorità competenti in materia ambientale e il pubblico hanno portato a una maggiore trasparenza nelle procedure di pianificazione.

6.2. Impatto della VAS sul contenuto di P&P

La maggior parte degli SM ha riferito che, in molti casi, la VAS ha modificato il contenuto dei P&P. A questo riguardo, le esperienze sono diverse: in generale, la VAS non ha modificato gli obiettivi principali o la ripartizione degli stanziamenti finanziari tra gli obiettivi di finanziamento, mentre sono cambiati alcuni obiettivi, regimi o criteri di finanziamento. Tuttavia, altre esperienze dimostrano che, nel caso di piani nazionali di ampie dimensioni, un numero notevole di constatazioni legate alla VAS ha influito fortemente sul contenuto dei piani, anche a livello di selezione di alternative o dell'integrazione di importanti suggerimenti derivanti dalla VAS.

La maggior parte degli SM ha inoltre riferito che il contenuto dei P&P sta gradualmente cambiando come conseguenza del carattere iterativo delle VAS. In particolare, è stato indicato che le costose misure di mitigazione adottate in precedenza adesso potrebbero essere superflue, perché le considerazioni ambientali vengono prese in considerazione nelle fasi iniziali dei P&P.

6.3. Percezione dei benefici della VAS

Gli SM hanno individuato diversi benefici della VAS, quali:

- l'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo decisionale e l'elaborazione di P&P più ecologici;

- l'introduzione della partecipazione e consultazione delle autorità pubbliche competenti, che facilita e rafforza la cooperazione tra le varie autorità (con competenze in ambito di programmazione, ambiente e sanità);

- la maggiore trasparenza del processo decisionale, grazie al coinvolgimento della società a diversi livelli;

- il contributo della VAS a favore di un maggior rispetto dei requisiti ambientali vigenti nel settore in questione.

7. POSSIBILI MIGLIORAMENTI DELLA DIRETTIVA

Nel lungo periodo si potrebbero considerare alcune modifiche per tenere conto dell'entrata in vigore del protocollo VAS, ampliare l'ambito di applicazione della direttiva (al fine di affrontare più adeguatamente questioni legate ai cambiamenti climatici, alla biodiversità e ai rischi) e rafforzare le sinergie con altri atti della normativa ambientale. A questo proposito possono essere considerate le raccomandazioni seguenti:

- l'entrata in vigore del protocollo VAS potrebbe dare luogo a modifiche della direttiva VAS; si potrebbe considerare la possibilità di modificare ulteriormente la direttiva. Alcune delle modifiche potrebbero essere incorporate nell'ambito del riesame della direttiva VIA, ad esempio modificandone gli allegati;

- il protocollo VAS va oltre la direttiva VAS, nel senso che incoraggia l'eventuale applicazione di determinate politiche e proposte legislative . Il fatto che la direttiva VAS non si applichi a politiche che definiscono il quadro dei P&P induce a considerare l'eventuale inclusione delle politiche e della normativa nel campo di applicazione della direttiva.

- occorre sviluppare capacità , negli SM, per assicurare un'attuazione efficace della direttiva VAS. A tal fine, occorre incoraggiare fortemente il rafforzamento delle capacità, in particolare tramite campagne mirate per l'assunzione e la formazione di esperti in VAS e tramite documenti di orientamento;

- infine, alcuni SM hanno evidenziato la necessità di ulteriori orientamenti , in particolare in merito all'interpretazione di taluni concetti fondamentali della direttiva (criteri della verifica di assoggettabilità, individuazione di alternative, meccanismi di coordinamento e/o procedure comuni per il rispetto dei requisiti di valutazione previsti da altre direttive, orientamenti specifici in merito al legame tra VAS e VIA). la Commissione, in cooperazione con gli SM, potrebbe elaborare una serie di orientamenti dell'UE volti a integrare con maggiore efficacia le questioni dei cambiamenti climatici e della biodiversità nella VAS.

8. CONCLUSIONI

Il quadro generale dell'applicazione e dell'efficacia della direttiva VAS nei vari SM è vario, sia per quanto riguarda le disposizioni istituzionali e giuridiche della procedura VAS, sia in termini di come gli SM percepiscono il proprio ruolo. Questa varietà determina anche il modo in cui gli SM percepiscono i benefici e gli inconvenienti della direttiva e quali misure potrebbero migliorarne l'attuazione e l'efficacia.

Le conclusioni generali di questa prima relazione indicano che l'applicazione della VAS negli SM è ancora nella fase iniziale ed occorre maturare ulteriore esperienza per poter decidere se modificare o meno la direttiva e, se del caso, come modificarla. Gli SM sembrano preferire la stabilità delle disposizioni legislative, per consentire ai sistemi e processi di VAS di consolidarsi e di istituire efficaci modalità di ricorso alla VAS, per migliorare il processo di pianificazione. Il prossimo rapporto di valutazione sarà elaborato nel 2013.

In generale, si può concludere che la direttiva VAS contribuisce a tenere in considerazione in modo sistematico e strutturato le questioni ambientali nel processo di pianificazione e ad integrare maggiormente le considerazioni ambientali a monte. Inoltre, le prescrizioni della direttiva (rapporto ambientale, consultazione e informazione delle autorità e del pubblico interessati, ecc.) assicurano che le procedure di pianificazione siano migliori e più armonizzate e contribuiscono a rendere i processi decisionali trasparenti e più partecipativi.

Allegato

Principali fonti della relazione

- Studio svolto su richiesta della Commissione sulla relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/study0309.pdf

- Risposte degli SM al questionario della Commissione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VAS.

- Studio svolto su richiesta della Commissione: The Relationship between the EIA and the SEA Directives (2005) http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/final_report_0508.pdf

- Manuale sulla VAS per la politica di coesione 2007-2013 (2007, GRDP).

- Orientamenti della Commissione sull'attuazione della direttiva 2001/42/CE (2003) http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm

- Esperienza della Commissione in materia di attuazione e verifica dell'applicazione della direttiva VAS e sua applicazione ai programmi comunitari cofinanziati nel periodo 2007-2013.

[1] GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30. Il termine “strategica” non compare nel titolo della direttiva ed è utilizzato per comodità.

[2] Nella giurisprudenza della CGCE al concetto di “autorità” è stato attribuito un significato piuttosto ampio: vi rientrano autorità pubbliche, enti semi-pubblici o società privatizzate responsabili della fornitura di un servizio pubblico sotto il controllo dello Stato e, pertanto, dotate di poteri speciali. Per maggiori dettagli si vedano i punti 3.12 e 3.13 delle Linee guida della Commissione sull'attuazione della direttiva VAS.

[3] Agricoltura, foreste, pesca, energia, industria, trasporti, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione urbana e rurale, uso del suolo.

[4] Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

[5] Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

[6] Con una verifica caso per caso o specificando i tipi di P&P, oppure combinando le due modalità.

[7] Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9). Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12); Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

[8] Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Kiev, 2003), approvata con la decisione 2008/871/CE (GU L 308 del 19.11.2008, pag. 33).

[9] Ad esempio, se progetti di grandi dimensioni sono costituiti da sotto-progetti, nel caso di progetti che richiedono la modifica di piani di utilizzo del suolo (che richiedono una VAS) prima che il committente possa richiedere l'autorizzazione e svolgere una VIA o qualora piani e programmi istituiscano criteri vincolanti per la successiva autorizzazione di progetti e nel caso di legami gerarchici tra VAS e VIA.

[10] COM(2006)216/

[11] Coordinamento della valutazione VAS con altre valutazioni e procedura comune con una singola valutazione che rispetta i criteri di entrambe le direttive.

[12] COM(2008)864.

[13] Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25); regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1); regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).