52008PC0809




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 3.12.2008

COM(2008) 809 final

2008/0240 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(rifusione)

{SEC(2008) 2930}{SEC(2008) 2931}

⎢ .

RELAZIONE

Contesto della proposta |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta La direttiva 2002/95/CE (anche nota come direttiva RoHS – Restriction of Hazardous Substances) intende limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche per contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento compatibili con l'ambiente dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva è ora oggetto di riesame per due motivi principali: 1. la Commissione si è impegnata a elaborare un contesto normativo migliore che sia semplice, comprensibile, efficace e applicabile. Il quadro normativo in cui operano le imprese influisce sulla loro competitività e sulla capacità di crescere e creare occupazione. L'obiettivo di una regolamentazione migliore è un elemento importante del partenariato dell'UE per la crescita e l'occupazione (strategia di Lisbona). La direttiva può essere migliorata in termini di attuazione, controllo dell'applicazione e coerenza; 2. la direttiva RoHS prevede che la Commissione effettui un riesame delle misure previste dalla direttiva medesima, in particolare per quanto riguarda l'inclusione di due categorie supplementari di apparecchiature nel campo di applicazione (categorie 8 e 9: dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e di controllo) e l'adattamento dell'elenco delle sostanze oggetto di restrizioni. La proposta persegue i seguenti obiettivi: rendere più chiara la direttiva e semplificarne il funzionamento, migliorare l'attività di controllo dell'applicazione a livello nazionale, garantire l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico nonché la coerenza con altre normative comunitarie. |

120 | Contesto generale Le incertezze riguardanti l'ambito di applicazione della direttiva, la scarsa chiarezza sulle disposizioni e le definizioni oltre alle diversità di approccio degli Stati membri per quanto riguarda la conformità dei prodotti e le potenziali duplicazioni nelle procedure rispetto ad altre normative dell'UE, in particolare il regolamento REACH, sono all'origine di costi amministrativi superflui. Se non si procedesse al riesame della direttiva, i benefici ambientali che si potrebbero ricavare dalla legislazione rimarrebbero al di sotto dei livelli ottimali, i fabbricanti continuerebbero a rimanere nell'incertezza riguardo alle disposizioni giuridiche da seguire per dimostrare la conformità alla direttiva RoHS e persisterebbe l'incertezza anche sulle modalità di controllo dell'applicazione nei 27 Stati membri, con un onere amministrativo invariato o addirittura in aumento. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Lo strumento correlato alla presente proposta è la direttiva RoHS medesima. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Il riesame della direttiva RoHS rafforzerà la complementarità e la coerenza di questo strumento con altre normative comunitarie pertinenti, come il pacchetto legislativo dell'UE "Commercializzazione di prodotti"[1] (definizioni e controllo dell'applicazione), il regolamento REACH[2] (uso delle sostanze), la direttiva sui prodotti che consumano energia[3] (progettazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche - AEE) e la legislazione sulla gestione dei rifiuti delle AEE. Il riesame è inoltre finalizzato a ridurre l'onere amministrativo e a rendere la direttiva RoHS più efficace sotto il profilo dei costi. |

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti Sul sito EUROPA sono state organizzate due consultazioni delle parti interessate: nella prima (tenutasi dal 22 marzo al 22 maggio 2007) gli interessati erano invitati a presentare commenti e informazioni su possibili punti della direttiva RoHS che avrebbero potuto essere oggetto di riesame; la seconda (organizzata dal 13 dicembre 2007 al 13 febbraio 2008) era finalizzata a ricevere commenti e informazioni sulle proposte risultanti dalla prima consultazione. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Alle consultazioni hanno partecipato molte parti interessate che rappresentavano un vasto ambito geografico; i contributi pervenuti variano notevolmente, sia per portata che per qualità. Nella prima consultazione, cui hanno partecipato 49 interessati, i rappresentanti dell'industria si sono incentrati sulla necessità di razionalizzare e armonizzare l'applicazione della direttiva (in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione e la dimostrazione della conformità) e di accelerare il meccanismo delle deroghe. Le ONG hanno invitato a migliorare i benefici per l'ambiente e per la salute. Nella seconda consultazione i 62 partecipanti hanno fornito risposte dettagliate, fornendo un'idea precisa sulle singole opzioni che preferivano e sui futuri orientamenti della direttiva RoHS in generale. Alcuni hanno proposto di abrogare gradualmente la direttiva e di far rientrare le sostanze pericolose che essa disciplina nell'ambito del regolamento REACH; la maggior parte degli interessati non era però di questo avviso. In generale, gli interessati hanno presentato soluzioni per chiarire alcuni concetti e ridurre l'incertezza. |

213 | I risultati delle consultazioni sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Ricorso al parere di esperti |

221 | Settori scientifici/di competenza interessati Nel 2006 è stato effettuato uno studio[4] sulla possibilità di inserire i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo, come previsto dall'articolo 6 della direttiva RoHS. Nel giugno 2008 si è concluso uno studio che esamina la necessità e la praticabilità di disciplinare altre sostanze pericolose nell'ambito della direttiva RoHS, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, e dall'articolo 6 della direttiva medesima. A luglio 2008 è stato assegnato un contratto di servizi per assistere i servizi della Commissione a trattare gli aspetti tecnici della valutazione d'impatto. Ad aprile 2008 è stato infine ultimato uno studio[5] incentrato sugli aspetti del riesame delle direttive RAEE e AEE connessi all'innovazione e alla concorrenza. L'unica sostanza per la quale è risultato giustificato valutare il possibile esonero dal divieto, in base a nuovi riscontri scientifici, è l'etere di decabromodifenile (decaBDE). Dal 2002 la direttiva RoHS ha limitato l'uso di decaBDE nelle AEE; dal 2005 la sostanza non è più soggetta alle restrizioni di uso a norma della decisione 2005/717/CE della Commissione[6]. Il 1° aprile 2008 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione di esenzione, mantenendone tuttavia gli effetti fino al 30 giugno 2008 incluso[7]. Dal 1° luglio 2008 la restrizione all'uso di decaBDE nelle AEE prevista in origine è nuovamente applicabile. Nella presente proposta la sostanza rientra ancora fra le sostanze vietate (allegato IV). Permangono ancora incertezze sulla sua tossicità e sulla possibilità che si degradi in altre sostanze vietate (debromurazione in sostanze PBT/vPvB). La valutazione del rischio ha concluso che non servono misure di riduzione del rischio oltre a quelle già applicate per quanto riguarda i rischi per i consumatori, la salute umana (caratteristiche fisico-chimiche), per l'atmosfera e i microorganismi negli impianti di depurazione e che sono invece necessarie ulteriori informazioni e/o prove per quanto riguarda i rischi per i lavoratori, per le persone esposte attraverso l'ambiente e per l'ecosistema acquatico e terrestre al fine di caratterizzare opportunamente i rischi legati alle proprietà di persistenza, bio-accumulo e tossicità della sostanza.[8] Il regolamento (CE) n. 565/2006 della Commissione prevedeva la necessità di realizzare altri studi per valutare il rischio, ad esempio sulla neurotossicità dello sviluppo e sui programmi di biomonitoraggio umano e di monitoraggio ambientale.[9] Recenti studi[10] sulle discariche incontrollate di rifiuti nell'UE e in particolare sugli scambi illeciti di RAEE verso paesi in cui vige una scarsa gestione dei rifiuti hanno dimostrato che si sono acuiti i rischi causati dall'impiego del decaBDE nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'industria che utilizza la sostanza può chiedere deroghe temporanee al divieto, secondo i criteri enunciati nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della presente proposta. In linea con quanto stabilito nel considerando 7 della presente proposta, l'attuale restrizione all'uso sarà riesaminata ed eventualmente adeguata per tener conto dei nuovi dati scientifici e tecnici. |

222 | Metodologia applicata La metodologia applicata per gli studi effettuati comprendeva sondaggi, ricerche in letteratura, incontri con l'industria, le autorità incaricate del controllo dell'attuazione negli Stati membri e con i rappresentanti del settore. Sono stati inoltre organizzati seminari tecnici con le parti interessate. |

223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Organizzazione del settore e singole imprese, ONG e Stati membri. |

2249 | Pareri ricevuti e utilizzati |

225 | Tra i principali elementi ricavati dalle consulenze e utilizzati figurano l'armonizzazione dei requisiti, l'esigenza di chiarire e semplificare la direttiva, il miglioramento del meccanismo di deroga e l'inserimento nell'ambito di applicazione dei dispositivi medici e degli strumenti di monitoraggio e di controllo. |

226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Pubblicazione delle relazioni definitive nel sito EUROPA. |

230 | Valutazione dell'impatto Le opzioni considerate sono tre: non apportare alcun chiarimento o modifica al campo di applicazione e alle definizioni; abrogare completamente la direttiva; sopprimere il divieto applicabile a una sostanza (decaBDE) e ampliare l'elenco delle sostanze con restrizioni di uso. Le tre soluzioni sono state respinte perché dalla valutazione d'impatto è emerso che avrebbero apportato benefici poco soddisfacenti a seguito del riesame della direttiva o perché i costi potenziali superavano i benefici. La valutazione raccomandava invece di introdurre dei chiarimenti e disposizioni in materia di controllo dell'applicazione per conformare la direttiva ad altre normative comunitarie, come il regolamento REACH, di adeguare il meccanismo per la concessione di deroghe e di inserire due nuove categorie di apparecchiature. I benefici attesi sono di carattere ambientale (riduzione delle quantità di sostanze pericolose rilasciate nell'ambiente dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo e minor numero di prodotti non conformi presenti sul mercato) ed economico (riduzione dell'onere amministrativo, assenza di procedure superflue e maggiore certezza giuridica). |

231 | La proposta è stata sottoposta a una valutazione d'impatto, come previsto dal programma legislativo e di lavoro della Commissione. |

Elementi giuridici della proposta |

305 | Sintesi delle misure proposte Gli obiettivi e i meccanismi di base della direttiva non sono stati modificati. La finalità ultima del testo è l'eliminazione di alcune sostanze pericolose dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche; nei casi in cui ciò non fosse temporaneamente possibile, la direttiva prevede la possibilità di concedere deroghe. Non vengono proposti divieti per sostanze nuove. Principali modifiche Articolo 2 (ambito di applicazione): sono aggiunti due nuovi allegati che descrivono l'ambito di applicazione della direttiva. Il primo contiene una descrizione di ampie categorie di prodotti e il secondo, che la Commissione può modificare, contiene liste vincolanti di prodotti che rientrano in ciascuna categoria generale. Grazie all'armonizzazione dell'ambito di applicazione sarà più agevole applicare la direttiva e ridurre l'onere amministrativo. Vengono inclusi i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo, per sfruttare i benefici ambientali e per la salute connessi alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose in tali apparecchiature; l'inclusione avverrà gradualmente per evitare conseguenze socioeconomiche negative. Articolo 3 (definizioni): le definizioni per gli operatori economici sono allineate a quelle del pacchetto "Commercializzazione dei prodotti" mentre sono state aggiunte definizioni nuove ("dispositivo medico" e "materiale omogeneo"). La presenza di definizioni armonizzate e coerenti con quelle utilizzate nella normativa comunitaria attinente rafforzano la certezza giuridica riducendo i costi amministrativi. Articolo 4 (divieto di uso delle sostanze): vengono fissati valori massimi di concentrazione per le sostanze vietate (incorporando nella direttiva una decisione della Commissione) e viene estesa la possibilità di utilizzare pezzi di ricambio non conformi alle apparecchiature che beneficiano di una deroga quando sono immesse sul mercato, per evitare di ritirare anticipatamente le apparecchiature dall'uso. Viene inserito un nuovo allegato con le deroghe specifiche per le nuove categorie di prodotti (dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e di controllo) per i casi in cui non siano ancora disponibili soluzioni alternative. Viene inserito un meccanismo per introdurre nuovi divieti in conformità della metodologia proposta nel regolamento REACH, per garantire la massima coerenza e sinergia con le attività svolte nell'ambito della normativa sulle sostanze chimiche. Le modalità di applicazione di questo processo saranno predisposte con la procedura del comitato. Nella preparazione delle modalità di applicazione la Commissione ricorrerà, in via prioritaria, all'esperienza dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). La Commissione inviterà l'ECHA a valutare innanzitutto le sostanze interessate. Articolo 5 (meccanismo di deroga): viene fissato un periodo massimo di 4 anni di validità per le deroghe per incentivare l'impegno a trovare sostanze sostitutive, garantire certezza giuridica e trasferire l'onere della prova su chi chiede la deroga, come prevede il regolamento REACH. Sono introdotti nuovi criteri, come la disponibilità e l'affidabilità, per la concessione delle deroghe, volti a tener conto di aspetti socioeconomici più vasti; infine, viene dato mandato alla Commissione di istituire modalità di applicazione che chi chiede una deroga deve applicare al momento della richiesta, per agevolare la presentazione della domanda e accelerare l'iter di valutazione. Gli articoli da 6 a 8 sono nuovi e introducono disposizioni per valutare la conformità del prodotto e meccanismi di vigilanza del mercato sulla scia di quelli previsti dal pacchetto "Commercializzazione dei prodotti". Con una vigilanza del mercato rafforzata e maggiormente armonizzata si riuscirà a ridurre il numero di prodotti non conformi all'insegna dell'economicità dei costi e la direttiva potrà garantire maggiori benefici ambientali. Disposizioni armonizzate per la valutazione della conformità rafforzano la certezza giuridica e consentono un risparmio dei costi amministrativi per gli Stati membri e i fabbricanti. |

310 | Base giuridica Articolo 95 del trattato. |

320 | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i motivi di seguito indicati. |

321 | Le ripercussioni ambientali dei prodotti elettrici ed elettronici e la loro libera circolazione nel mercato interno rientrano fra le responsabilità condivise tra la Comunità e gli Stati membri. |

323 | Una minore tutela dell'ambiente e problemi a livello di mercato interno potrebbero portare all'adozione di iniziative individuali da parte degli Stati membri. |

L'azione comunitaria conseguirà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i motivi indicati di seguito. |

324 | Poiché i problemi interessati sono di natura transfrontaliera, è più opportuno disciplinarli a livello comunitario: l'armonizzazione delle disposizioni applicabili ai fabbricanti e alle autorità in tutta la Comunità aumenterà l'efficacia economica delle misure e favorirà la semplificazione. |

325 | L'armonizzazione più marcata delle disposizioni della direttiva RoHS può essere trattata solo attraverso una rifusione della direttiva e la semplificazione della legislazione UE può avvenire solo a livello comunitario. |

326 | La frammentazione conseguente all'adozione di disposizioni amministrative nazionali nel settore della direttiva RoHS aumenterebbe i costi di conformità per i fabbricanti. |

327 | La presente rifusione è parte integrante del processo di elaborazione di un migliore quadro normativo a livello comunitario. |

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati. |

331 | La misura proposta è la rifusione di una direttiva esistente sui punti indicati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Rientra inoltre nell'esercizio di semplificazione e rafforza la coerenza e le sinergie con altre normative comunitarie attinenti riguardanti gli stessi prodotti. |

332 | Il chiarimento dell'ambito di applicazione e delle definizioni, l'introduzione di disposizioni armonizzate in materia di controllo dell'applicazione e il miglioramento del meccanismo per la concessione di deroghe alle restrizioni aumenteranno la certezza giuridica e ridurranno l'onere amministrativo. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumento proposto: direttiva. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni che seguono. La misura proposta è una rifusione di una direttiva esistente e integra, secondo quanto necessario, elementi ricavati da documenti di orientamento, il cui effetto in termini di armonizzazione non è stato ritenuto sufficiente. Le iniziative di autoregolamentazione, da sole, non sarebbero bastate a conseguire gli obiettivi delle politiche interessate; infine, è stata presa in esame la possibilità di abrogare la direttiva, ipotesi che tuttavia è stata scartata nel corso della valutazione d'impatto. |

Incidenza sul bilancio |

409 | Nessuna. |

Informazioni supplementari |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta di rifusione prevede una semplificazione della legislazione, delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e la semplificazione delle procedure amministrative per i privati. |

512 | Chiarisce le definizioni e l'ambito di applicazione; armonizza la valutazione della conformità dei prodotti e le attività di vigilanza del mercato; adegua e migliora l'efficienza del meccanismo di concessione delle deroghe al progresso tecnico e scientifico. |

513 | Il coordinamento strutturato delle autorità e delle attività di vigilanza del mercato (compreso lo scambio di informazioni), il chiarimento dell'ambito di applicazione e delle definizioni e la razionalizzazione del meccanismo di concessione delle deroghe sono tutti elementi che faciliteranno le attività di attuazione e controllo dell'applicazione della direttiva da parte delle autorità. |

514 | Disponendo di un campo di applicazione e di definizioni più chiari sarà più agevole decidere se un determinato prodotto rientra nell'ambito della direttiva e le misure da adottare per garantire la conformità. D'altro canto, l'armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità offre ai fabbricanti una certezza giuridica su ciò che devono fare per comprovare la conformità presso tutte le autorità competenti della Comunità. |

515 | La proposta è inserita nel programma staffetta della Commissione per l'aggiornamento e la semplificazione dell'acquis comunitario e nel suo programma di lavoro e legislativo, con il riferimento 2008/env/001. |

520 | Rifusione delle disposizioni vigenti L'adozione della proposta porterà alla rifusione della normativa vigente, in particolare della direttiva 2002/95/CE. Visto che l'allegato V, che elenca le deroghe al divieto di utilizzo delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva RoHS, è aggiornato periodicamente, in funzione del progresso scientifico e tecnico, con la procedura del comitato, tale allegato non rientra nell'attuale proposta in codecisione. |

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia |

531 | La proposta non prevede una clausola di riesame. La Commissione esaminerà, tuttavia, attentamente la necessità di una revisione alla luce del riesame previsto dall'articolo 138, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006. |

550 | Tavola di concordanza Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva. |

560 | Spazio economico europeo L'atto legislativo proposto riguarda una questione concernente lo Spazio economico europeo e deve quindi estendersi allo Spazio economico europeo. |

⎢ 2002/95/CE (adattato)

2008/0240 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[11],

visto il parere del Comitato economico e sociale[12],

visto il parere del Comitato delle regioni[13],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione,[14]

considerando quanto segue:

∫ nuovo

1. (1) Alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali[15]. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

⎢2002/95/CE

(21) Le disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri in merito alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nella Comunità, con un impatto diretto quindi sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, è necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo campo e contribuire alla protezione della salute umana e a un recupero e ad uno smaltimento ecologicamente correttoi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

⎢ 2002/95/CE (adattato)

? nuovo

(3)(2) Nella riunione tenutasi a Nizza il 7, 8 e 9 dicembre 2000 ? La direttiva 2002/95/CE stabilisce che la Commissione deve procedere ad un riesame delle disposizioni della suddetta direttiva, in particolare per inserire nel campo di applicazione le apparecchiature che rientrano in alcune categorie e per valutare la necessità di adeguare l'elenco delle sostanze sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di precauzione, come ⎪ approvato ? dalla ⎪ la risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2000 sul principio di precauzione.

(3) La comunicazione della Commissione, del 30 luglio 1996, sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, sottolinea la necessità di ridurre il tenore di sostanze pericolose nei rifiuti, indicando i potenziali benefici di regole su scala comunitaria per limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi di produzione.

(4) La risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1988, concernente un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio[16], invita la Commissione a proseguire senza indugio lo sviluppo di misure specifiche analoghe per detto programma. Bisogna proteggere anche la salute umana e occorre quindi una strategia globale che limiti in particolare l'uso di cadmio e incoraggi la ricerca sui prodotti di sostituzione. La risoluzione sottolinea che l'uso del cadmio dovrebbe essere limitato ai casi per i quali non esistono alternative appropriate e più sicure.

(4)(5) Le prove disponibili indicano che le misure sulla raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui alla direttiva 2002/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche[17] sono necessarie per ridurre i problemi di gestione dei rifiuti legati ai metalli pesanti e ai ritardanti di fiamma in questioneinteressati. Malgrado queste misure, tuttavia, parti significative di RAEE continueranno a finire negli attuali canali di smaltimento. Anche se i RAEE fossero raccolti separatamente e sottoposti a processi di riciclaggio, il loro tenore di mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, PBB e PBDE potrebbe presentare rischi per la salute o l'ambiente.

(5)(6) Tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, ? anche per le piccole e medie imprese (PMI), ⎪ la maniera più efficace di garantire una riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a queste sostanze in modo da raggiungere il livello prescelto di protezione nella Comunità è la sostituzione di queste sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure. Imponendo una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di RAEE e diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclaggio.

(6)(7) Le sostanze cui si applica la presente direttiva sono scientificamente studiate e valutate e sono state oggetto di varie misure a livello comunitario e nazionale.

(7)(8) Le misure previste dalla presente direttiva tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali esistenti e si basano su una valutazione dei dati scientifici e tecnici disponibili. Esse sono necessarie per raggiungere il livello prescelto di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai rischi che potrebbero sorgere nella Comunità in assenza di tali disposizioni. Esse dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e scientifiche.

∫ nuovo

(8) La presente direttiva integra la legislazione comunitaria sulla gestione dei rifiuti in generale, in particolare la direttiva 2008/[…]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti.

(9) La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti[18] che consumano energia permette di adottare requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia che possono rientrare anche nella presente direttiva. La direttiva 2005/32/CE e le relative misure di applicazione si applicano fatta salva la legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti.

⎢ 2002/95/EC (adattato)

? nuovo

(10)(9) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare √ la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori ∏ la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, sulle pile e sugli accumulatori contenenti sostanze pericolose[19] ? e il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti[20]. ⎪

⎢ 2002/95/EC (adattato)

? nuovo

(11)(10)Occorrerebbe tener conto dello sviluppo tecnico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche prive di metalli pesanti, PBDE e PBB.

(12) Non appena saranno disponibili prove scientifiche e tenendo conto del principio di precauzione, si dovrebbe esaminare il divieto di altre sostanze pericolose e la loro sostituzione con alternative più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori ð , garantendo la conformità con altre normative comunitarie, ed in particolare con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[21]. Occorre tenere particolarmente conto del potenziale impatto sulle PMI. ï

(13)(11) Esenzioni dall'obbligo di sostituzione dovrebbero essere concesse se la sostituzione non è possibile dal punto di vista scientifico e tecnico ? , tenendo conto in particolare della situazione delle PMI, ⎪ oppure se gli impatti negativi per l'ambiente, o per la salute ? o gli impatti socioeconomici ⎪ causati dalla sostituzione possono superare i benefici per le persone per la salute, e per l'ambiente ? o i benefici socioeconomici ⎪ legati alla sostituzione. ?o se non si riesce a garantire sostituti o se i sostituti non sono affidabili. ⎪ La sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbe essere inoltre effettuata in modo compatibile con la salute e la sicurezza degli utilizzatori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. ? L'immissione sul mercato di dispositivi medici richiede una procedura di valutazione della conformità, a norma delle direttive 93/42/CE e 98/79/CE, che potrebbe comportare l'intervento di un organismo notificato designato dalle autorità competenti degli Stati membri. Se il suddetto organismo notificato certifica che la sicurezza del potenziale prodotto sostitutivo destinato ad essere impiegato in dispositivi medici o in dispositivi medici in vitro non è dimostrata, questa situazione sarà considerata come un evidente impatto negativo per la sicurezza della salute, dell'ambiente o dal punto di vista socioeconomico ⎪ (AEE). ?È opportuno prevedere la possibilità di chiedere deroghe per le apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, anche se tale data è precedente all'effettivo inserimento dell'apparecchiatura nel suo campo di applicazione. ⎪

∫ nuovo

(14) Talune deroghe al divieto riguardante alcuni componenti o materiali specifici dovrebbero avere portata limitata in modo da garantire un'eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

⎢ 2002/95/CE

(15)(12) Dato che il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi, è necessario disporre di pezzi di ricambio.

∫ nuovo

(16) È opportuno che le procedure per la valutazione della conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la presente direttiva siano conformi alla normativa comunitaria applicabile, in particolare la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE[22]. L'armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità dovrebbe garantire ai fabbricanti la certezza giuridica sugli elementi da presentare per dimostrare la conformità alle autorità competenti in tutta la Comunità.

(17) È opportuno che la marcatura indicante la conformità applicabile ai prodotti in ambito comunitario, la marcatura CE, si applichi anche alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nella presente direttiva.

(18) I meccanismi di vigilanza del mercato istituiti dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93[23] dovrebbero rappresentare i meccanismi di salvaguardia al fine di valutare la conformità alla presente direttiva.

∫ nuovo

(13) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle esenzioni dagli obblighi in materia di eliminazione graduale e di divieto delle sostanze pericolose dovrebbe essere stabilito dalla Commissione secondo una procedura di comitato.

⎢ 2002/95/CE

(19)(14)Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[24].

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(20) In particolare la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adeguare gli allegati II, III, IV, V e VI al progresso tecnico e scientifico e di adottare eventuali altre misure di applicazione che dovessero rivelarsi necessarie. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/95/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(21) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalla direttiva precedente.

(22) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B.

(23) Poiché gli obiettivi delle azioni da intraprendere, segnatamente l'istituzione di restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri e possono pertanto essere conseguiti con maggiore efficacia a livello comunitario, tenuto conto dell'entità del problema e delle sue implicazioni rispetto alle altre normative comunitarie in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti e di aspetti di interesse comune come la tutela della salute umana, la Comunità può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⎢ 2002/95/EC (adattato)

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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

√ Oggetto ∏ Scopo

La presente direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a

? La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di ⎪ contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo l'articolo 6, lLa presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A ? come specificato all'allegato II ⎪ della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.

⎢ 2002/95/CE

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2. La presente direttiva si applica fermia restando ? i requisiti della ⎪ la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute, ? sulle sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, e della normativa ⎪ e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.

3. La presente direttiva non si applica: a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2006.

2. ? alle apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari; ⎪

3. ? alle apparecchiature progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; ⎪

4. ð alle apparecchiature che non sono destinate ad essere immesse sul mercato come un'unica unità tecnica o commerciale. ï

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o ? (di seguito ⎪ "AEE"), le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

(b) "produttore", chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza[25]:

(i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio,

(ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); o

(iii) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale.

Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti da i) a iii).

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(b) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare, apponendovi il proprio nome o marchio;

(c) "distributore", qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, che non sia il fabbricante o l'importatore, e che commercializzi un'AEE;

(d) "importatore", la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un'AEE originaria di un paese terzo;

(e) "messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso, effettuata sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(f) "immissione sul mercato", la prima messa a disposizione di un'AEE sul mercato comunitario;

(g) "norma armonizzata", una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta della Commissione, fatta in conformità all'articolo 6 di tale direttiva;

(h) "rappresentante autorizzato", persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

(i) "marcatura CE", la marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

(j) "valutazione della conformità", la procedura atta a mostrare se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE sono rispettate;

(k) "vigilanza del mercato", le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le AEE siano conformi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della tutela del pubblico interesse;

(l) "materiale omogeneo", materiale di composizione uniforme che non può essere separato meccanicamente in materiali diversi, nel senso che, in teoria, i materiali non possono essere separati mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi;

(m) "dispositivo medico", un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CE;

(n) "dispositivo medico di diagnosi in vitro", dispositivo medico di diagnosi in vitro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 93/42/CE;

(o) "dispositivo medico impiantabile attivo", qualsiasi dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE;

(p) "strumenti di monitoraggio e controllo industriali", strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale.

⎢ 2002/95/EC (adattato)

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Articolo 4

Prevenzione

1. A partire dal 1° luglio 2006 gGli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove √ le AEE ∏ ? , compresi i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione o al loro riutilizzo immessi ⎪ immesse sul mercato, non contengano ? le sostanze di cui all'allegato IV. ⎪ piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE). Fino al 1° luglio 2006 è possibile mantenere le misure nazionali volte a limitare o vietare l'uso di dette sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche adottate per ottemperare alla normativa comunitaria prima dell'adozione della presente direttiva.

⎢ 2002/95/CE, Allegato, punto 29

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2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ? della presente direttiva ⎪ nei materiali omogenei è tollerata la concentrazione massima ? in peso indicata nell'allegato IV ⎪ dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio.

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3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2014, ai dispositivi medici in vitro immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2016 e agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2007.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione o al riutilizzo delle seguenti apparecchiature:

(a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;

(b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2014;

(c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2016;

(d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2014;

(e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2017;

(f) AEE che hanno beneficiato di una deroga e che sono state immesse sul mercato prima della scadenza della deroga medesima.

5. Il paragrafo 1 non si applica ai dispositivi medici impiantabili attivi. Entro il 2020 la Commissione riesamina l'esclusione dei dispositivi medici impiantabili attivi al fine di proporne l'inclusione.

⎢ 2002/95/EC (adattato)

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26. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate nell'negli allegatoi II ? V e VI ⎪.

3. Sulla base di una proposta della Commissione, non appena disponibili le prove scientifiche, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono, conformemente ai principi della politica in materia di sostanze chimiche stabiliti nel 6 programma d'azione in materia ambientale, sul divieto di altre sostanze pericolose e sulla loro sostituzione con sostanze alternative più rispettose dell'ambiente, che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori.

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7. Se si riscontra un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, derivante dall'uso delle sostanze, in particolare quelle elencate all'allegato III, che richiede un intervento a livello comunitario, l'elenco delle sostanze vietate dell'allegato IV viene rivisto secondo una metodologia basata sulla procedura di cui agli articoli da 69 a 72 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

⎢ 2002/95/CE (adattato)

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Articolo 5

Adattamento √ degli allegati ∏ al progresso tecnico e scientifico

⎢ 2008/35/CE Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) (adattato)

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? 1. Al fine di adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico la Commissione adotta le misure seguenti: ⎪

1(a) Ale modifiche necessarie ad adeguare √ dell' ∏ l'allegato ? II; ⎪ al progresso tecnico e scientifico sono adottate ai fini seguenti:

(a) stabilire, se necessario, valori massimi di concentrazione al di sotto dei quali è tollerata la presenza delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nei materiali e componenti specifici delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

(b) esonerare ð l'inclusione ï dei materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche √ delle AEE ∏ dalla disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1 ð negli allegati V e VI qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: ï

- la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è √ scientificamente o tecnicamente ∏ impraticabile,

- ? la disponibilità e l'affidabilità dei prodotti sostitutivi non sono garantite, ⎪

- gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori ? o gli impatti socioeconomici ⎪ causati dalla sostituzione possono superare i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori ? e i benefici socioeconomici; ⎪

(c) procedere ad un riesame di ciascuna esenzione di cui all'allegato almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

⎢ 2008/35/CE Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

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(c) la soppressione dagli allegati V e VI dei materiali e dei componenti delle AEE, qualora non siano più rispettate le condizioni stabilite alla lettera b).

Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera b), hanno una validità massima di quattro anni, rinnovabile. La Commissione decide per tempo sulle domande di rinnovo presentate al massimo 18 mesi prima della scadenza della deroga.

⎢ 2002/95/CE (adattato)

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32. Prima di modificare l'allegato ? gli allegati ⎪ a norma del paragrafo 1, la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori. I loro pareri sono trasmessi al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione rende conto delle informazioni ricevute.

? 4. Finché i materiali o i componenti risultano inseriti negli allegati V e VI della presente direttiva, in base all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva, tali applicazioni sono considerate esonerate anche dalle disposizioni in materia di autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. ⎪

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Articolo 6 Disposizioni di attuazione

La Commissione adotta modalità di applicazione per:

- le domande di deroga, in particolare il formato e i tipi di informazioni da fornire al momento della domanda, compreso l'esame delle alternative e, nel caso siano disponibili alternative valide, i piani di sostituzione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006;

- la conformità ai valori massimi di concentrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

- l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, tenuto conto della necessità di garantire la certezza giuridica agli operatori economici in attesa di una decisione della Commissione sul rinnovo delle deroghe.

Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

⎢ 2002/95/CE

Articolo 6

Revisione

Entro il 13 febbraio 2005 la Commissione riesamina le misure previste nella presente direttiva per tener conto, se necessario, di nuove risultanze scientifiche.

In particolare, la Commissione presenta, entro detto termine, proposte per includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature rientranti nelle categorie 8 e 9 previste all'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE).

La Commissione inoltre esamina la necessità di adeguare l'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di precauzione, e se del caso presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per tali adeguamenti.

All'atto del riesame particolare attenzione è riservata all'impatto sull'ambiente e sulla salute umana di altre sostanze e materiali pericolosi utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione esamina la possibilità di sostituire tali sostanze e materiali e presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'articolo 4.

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Articolo 7

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che questi siano stati progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4.

2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria e svolgono personalmente o fanno svolgere la procedura di controllo interno della produzione definita nell'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE.

Qualora la conformità di un'AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione CE di conformità e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Vengono tenute in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché le modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un'AEE.

5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, una prova a campione delle AEE commercializzate, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

6. I fabbricanti garantiscono che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE.

7. I fabbricanti indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione applicabile prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'AEE presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle AEE che hanno immesso sul mercato.

Articolo 8 Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato deve consentire al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

(a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni;

(b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE;

(c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle AEE che rientrano nel loro mandato.

Articolo 9

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo prodotti conformi.

2. Prima di immettere un'AEE sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che l'AEE rechi la marcatura CE e che l'apparecchiatura sia accompagnata dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6.

L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4, non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme. Inoltre, quando un'AEE presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE.

4. Gli importatori garantiscono che, fintantoché un'AEE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.

5. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un'AEE, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, gli importatori eseguono prove a campione delle AEE commercializzate, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e informano i distributori di tale monitoraggio.

6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'AEE presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

7. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni una copia della dichiarazione CE di conformità e la mantengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle AEE che hanno immesso sul mercato.

Articolo 10 Obblighi dei distributori

1. I distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

2. Prima di mettere un'AEE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui l'AEE deve essere messa a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 9, paragrafo 3.

L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4, non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme. Inoltre, quando un'AEE presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori garantiscono che, fintantoché un'AEE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'AEE presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Su richiesta, essi cooperano con tale autorità in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 11

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato un'AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'AEE già immessa sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata.

Articolo 12

Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza per un periodo di dieci anni:

(a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE;

(b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE.

Articolo 13

Dichiarazione CE di conformità

1. La dichiarazione CE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.

2. La dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell'allegato VII e deve essere aggiornata.

3. Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

Articolo 14

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 15

Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta sull'AEE o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento, se previsti a norma di legge.

2. La marcatura CE è apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato. La marcatura può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.

3. Qualora un organismo notificato intervenga nella fase di controllo della produzione, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni in caso di infrazione, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l'uso improprio.

Articolo 16

Presunzione di conformità

Gli Stati membri presumono che le apparecchiature elettriche ed elettroniche munite di marcatura CE siano conformi alla presente direttiva.

Si presume che le apparecchiature elettriche ed elettroniche sottoposte a prove e a misure in conformità a norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili della presente direttiva cui dette norme si riferiscono.

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Articolo 17

Vigilanza del mercato e controlli delle AEE che entrano nel mercato comunitario

Gli Stati membri svolgono la vigilanza del mercato a norma degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

⎢ 2008/35/CE Articolo 1, paragrafo 2 (adattato)

Articolo 18 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, √ 2006/12/CE, del 5 aprile 2006, ∏ relativa ai rifiuti[26].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenuto conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

⎢ 2002/95/CE (adattato)

Articolo 198

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

√ Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 12 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive. ∏

Articolo 209

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⎢ .

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].

⎢ 2002/95/CE (adattato)

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative Ö il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno Õ adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⎢ .

Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 2002/95/CEE, modificata dagli atti menzionati nell'allegato VIII, parte A, è abrogata con effetto dalla data indicata all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e d'applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

⎢ 2002/95/CE (adattato)

? nuovo

Articolo 2210

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il √ ventesimo ∏ giorno √ successivo alla ∏ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 23 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

∫ nuovo

ALLEGATO I

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla presente direttiva

1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo

5. Illuminazione

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport

8. Dispositivi medici

9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali

10. Distributori automatici

ALLEGATO II

Elenco vincolante di prodotti che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato IA

1. Grandi elettrodomestici, comprese:

lavatrici

asciugatrici

lavastoviglie

Grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti come:

grandi elettrodomestici, frigoriferi, congelatori

Grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti come:

apparecchi di cottura, cucine elettriche, piastre elettriche;

Forni a microonde

Grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobilio per sedersi, come:

apparecchi elettrici per il riscaldamento, radiatori elettrici

Apparecchiature per la ventilazione e il condizionamento come:

ventilatori elettrici

Apparecchi per il condizionamento

2. Piccoli elettrodomestici, compresi:

apparecchiature per la pulizia, come aspirapolvere e scope meccaniche

Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili

Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti

Tostapane

Friggitrici

Macinacaffè elettrici, macchine da caffè e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti

Coltelli elettrici

Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altri trattamenti del corpo

Orologi da muro e sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo

Bilance

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, compresi:

prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici come: apparecchiature per l'elaborazione dati centralizzata (mainframe, minicomputer e stampanti) e l'informatica personale (personal computer, mouse, schermo e tastiera compresi), computer portatili (CPU, mouse, schermo e tastiera inclusi), notebook, notepad, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici tascabili e da tavolo)

prodotti o apparecchiature di telecomunicazione per la trasmissione di suoni, immagini o altri dati come terminali e sistemi utenti, fax, telex, telefoni, telefoni pubblici a pagamento, telefoni senza filo, telefoni cellulari, segreterie telefoniche

4. Apparecchiature di consumo, diverse dalle apparecchiature di telecomunicazione, compresi prodotti o apparecchiature per la registrazione o la riproduzione di suoni o immagini, compresi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini, come apparecchi radio, televisori, videocamere, videoregistratori, impianti stereo, amplificatori, strumenti musicali (esclusi gli organi utilizzati nelle chiese)

5. Dispositivi di illuminazione, compresi:

luci o apparecchiature di illuminazione per la diffusione o la regolazione della luce come lampadari per lampade fluorescenti, tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade ai vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuri metallici, lampade ai vapori di sodio a bassa pressione

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni), compresi:

trapani

seghe

macchine per cucire

apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, compresi:

treni elettrici o autopiste

console di videogiochi portatili

videogiochi

computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio ecc.

apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

macchine a gettoni

8. Dispositivi medici:

- apparecchiature elettriche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE

- apparecchiature elettriche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/79/CE

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo, compresi:

rivelatori di fumo

regolatori di calore

termostati

apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

strumenti di monitoraggio e di controllo industriali

10. Distributori automatici, compresi tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, come i distributori automatici di bevande calde, i distributori automatici di bevande calde o fredde in bottiglia o lattina, distributori automatici di prodotti solidi, distributori automatici di denaro contante.

ALLEGATO III: Sostanze di cui all 'articolo 4, paragrafo 7

1. Esabromociclododecano (HBCDD)

2. Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

3. Benzilbutilftalato (BBP)

4. Dibutilftalato (DBP)

ALLEGATO IV Sostanze vietate di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

Piombo (0,1%)

Mercurio (0,1%)

Cadmio (0,01%)

Cromo esavalente (0,1%)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)

Esteri bifenili polibromurati (PBDE) (0,1%)

⎢ 2005/717/CE Articolo unico e allegato, punto 1 (adattato)

ALLEGATO VII

Applicazioni √ che beneficiano di una deroga al divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ∏ di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o eteri di difenile polibromurato (PBDE) esentate dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1

⎢ 2002/95/CE

1. Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.

2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:

— alofosfato | 10 mg |

— trifosfato con tempo di vita normale | 5 mg |

— trifosfato con tempo di vita lungo | 8 mg. |

3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.

4. Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate nel presente allegato.

5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.

6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.

⎢ 2005/747/CE Articolo 1 e allegato, punto 1

- 7. - Piombo in saldature (a stagno) ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo, contenenti l'85% o più di piombo in peso),

- - piombo in saldature (a stagno) per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione delle telecomunicazioni,

- - piombo in parti elettroniche di ceramica (per esempio dispositivi piezoelettrici).

⎢ 2005/747/CE Articolo 1 e allegato, punto 2

8. Cadmio e suoi composti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE[27] recante modifica della direttiva 76/769/CEE[28] relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

⎢ 2002/95/CE

9. Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

⎢ 2005/717/EC Articolo unico e allegato, punto 2, Sentenza della Corte europea di giustizia (nelle cause riunite C-14/06 e C-295/06) (adattato)

9bis. Deca-BDE in applicazioni di polimeri.

⎢ 2005/717/CE Articolo unico e allegato, punto 3

109b. Piombo in cuscinetti e pistoni boccole in piombo/bronzo.

⎢ 2002/95/CE (adattato)

10. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:

- decaBDE,

- mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali,

- piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine specifico per l'esecuzione), e

- lampadine elettriche,

in via prioritaria per stabilire quanto prima se questi elementi devono essere modificati di conseguenza.

⎢ 2005/747/CE Articolo unico e allegato, punto 3

11. Piombo in sistemi di connettori a pin conformi.

12. Piombo come materiale di rivestimento per l'anello "C-Ring" dei moduli a conduzione termica.

13. Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.

14. Piombo in saldature (a stagno) costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo tra l'80% e l'85% in peso.

15. Piombo in saldature (a stagno) destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip".

⎢ 2006/310/CE Articolo 1 e allegato

16. Piombo nelle lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato.

17. Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia.

18. Piombo come attivatore della polvere fluorescente (1% massimo di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) o utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb].

19. Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps).

20. Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate nei monitor a cristalli liquidi (LCD).

⎢ 2006/691/CE Articolo 1 e allegato

21. Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro borosilicato.

22. Piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday (che utilizzano granati di terre rare e ferro) utilizzati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche.

23. Piombo nelle finizioni di componenti "fine pitch", esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore e con telai in lega di NiFe piombo e il piombo nelle finizioni di componenti "fine pitch", esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore con telai in di rame e piombo.

24. Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare.

25. Ossido di piombo negli schermi al plasma (PDP) e negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utilizzato negli elementi strutturali come lo strato dielettrico depositato sul substrato anteriore e posteriore in vetro, l'elettrodo comune ("bus electrode"), la banda nera, l'elettrodo di indirizzamento, le costole di separazione, il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (frit) e l'anello realizzato in pasta vetrificabile, nonché nelle paste per stampa.

26. Ossido di piombo nell'involucro di vetro delle lampade di Wood (BLB).

27. Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL.

⎢ 2006/692/CE Articolo 1 (adattato)

28. Cromo esavalente nei rivestimenti anticorrosivi di laminati ed elementi di fissaggio in metallo non verniciato e usati per protezione contro la corrosione e la schermatura contro l'interferenza elettromagnetica nelle apparecchiature appartenenti alla categoria tre della direttiva 2002/96/CE (apparecchiature IT e per telecomunicazioni). Esenzione accordata fino al 1° luglio 2007.

⎢ 2006/690/CE Articolo 1

29. Il piombo legato nel vetro cristallo di cui all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio[29].

⎢ 2005/618/CE Articolo 1 (adattato)

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio.

⎢ 2008/385/CE Articolo 1 e allegato

30. Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione del suono uguali o superiori a 100 dB (A).

31. Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell'illuminazione per interni o industriale).

32. Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton.

∫ nuovo

ALLEGATO VI

Applicazioni che beneficiano di una deroga al divieto dell'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda le categorie 8 e 9

Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti

1 Piombo, cadmio e mercurio nei rivelatori di radiazioni ionizzanti.

2 Cuscinetti di piombo nei tubi radiogeni.

3 Piombo nei dispositivi elettromagnetici per l'amplificazione delle radiazioni: MCP (micro-channel plate , amplificatori di elettroni miniaturizzati) e lastra capillare.

4 Piombo nella miscela vetrificabile ( frit ) dei tubi a raggi X e degli intensificatori d'immagini e piombo nel legante in miscela vetrificabile ( frit ) per l'assemblaggio di laser a gas e per i tubi a vuoto che convertono le radiazioni elettromagnetiche in elettroni.

5 Piombo nelle schermature contro le radiazioni ionizzanti.

6 Piombo negli oggetti per le prove a raggi X.

7 Stearato di piombo nella tecnica della diffrazione dei raggi X da cristalli.

8 Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili.

Sensori, rilevatori ed elettrodi (più voce 1)

1a Piombo e cadmio in elettrodi iono-selettivi, compreso il vetro degli elettrodi pH.

1b Anodi di piombo in sensori elettrochimici per la rilevazione di ossigeno.

1c Piombo, cadmio e mercurio in rivelatori di infrarossi.

1d Mercurio in elettrodi di riferimento: cloruro di mercurio a basso tenore di mercurio, solfato di mercurio e ossido di mercurio.

Altro.

9 Cadmio nei laser elio-cadmio.

10 Piombo e cadmio nelle lampade utilizzate nella spettroscopia di assorbimento atomico.

11 Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica.

12 Piombo e cadmio in legami metallici con materiali superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID.

13 Piombo nei contrappesi.

14 Piombo nei materiali piezoelettrici costituiti da un unico cristallo per i trasduttori a ultrasuoni.

15 Piombo nelle saldature dei trasduttori a ultrasuoni.

16 Mercurio in ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e in interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (massimo 20 mg di mercurio per interruttore o relè).

17 Piombo nelle saldature nei defibrillatori di emergenza portatili.

18 Piombo nelle saldature di moduli ad alte prestazioni di diagnostica per immagini ( imaging ) a infrarossi per rilevare l'intervallo 8-14 μm.

19 Piombo nei cristalli liquidi degli schermi in silicio (LCoS).

20 Cadmio nei filtri per la misura dei raggi X.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

1. N. xxxxxx (identificazione unica dell'AEE):

2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell'installatore):

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'AEE che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia laddove opportuno):

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva … sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

6. Ove applicabile, il riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7. Ove applicabile, l'organismo notificato …: (denominazione, numero)… ha effettuato (descrizione dell'intervento)… e rilasciato l'attestato: …

8. Ulteriori informazioni:

Firmato in vece e per conto di: …………………………………

(luogo e data del rilascio)

(nome e cognome, funzione) (firma)

ALLEGATO VIII

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all 'articolo 12)

Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. |

Decisione 2005/618/CE della Commissione. | (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 65) |

Decisione 2005/717/CE della Commissione | (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 219) |

Decisione 2005/747/CE della Commissione | (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 18) |

Decisione 2006/310/CE della Commissione | (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38) |

Decisione 2006/690/CE della Commissione | (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 47) |

Decisione 2006/691/CE della Commissione | (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 48) |

Decisione 2006/692/CE della Commissione | (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 50) |

Direttiva 2008/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | (GU L 81 del 20.03.2008, pag. 67) |

Decisione 2008/385/CE della Commissione | (GU L 136 del 24.05.2008, pag. 9) |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all 'articolo 13)

Direttiva | Termine di attuazione |

2002/95/CE | 12 agosto 2004 |

2008/35/CE | - |

ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Direttiva 2002/95/CE | Presente direttiva |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 3, formulazione introduttiva |

- | Articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b) |

Articolo 3, lettera a) | Articolo 3, lettera a) |

Articolo 3, lettera b) | - |

- | Articolo 3, lettere da b) a o) |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |

- | Articolo 4, paragrafi da 3 a 6 |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 7 |

Articolo 4, paragrafo 3 | - |

- | Articolo 4, paragrafo 8 |

- | Articolo 5, paragrafo 1, formulazione introduttiva |

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, formulazione introduttiva | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a) | - |

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), formulazione introduttiva e primo e terzo trattino |

- | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino |

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera c) | - |

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma | - |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 5, paragrafo 2 |

- | Articolo 5, paragrafo 3 |

Articolo 6 | - |

- | articoli 6-17 |

Articolo 7 | Articolo 18 |

Articolo 8 | Articolo 19 |

Articolo 9 | Articolo 20 |

- | Articolo 21 |

Articolo 10 | Articolo 22 |

Articolo 11 | Articolo 23 |

- | Allegati I-IV |

Allegato, punti 1-28 | Allegato V, punti 1-28 |

Allegato, punto 29, primo capoverso | Allegato V, punto 29, primo capoverso |

Allegato, punto 29, secondo capoverso | Articolo 4, paragrafo 2 |

Allegato, punti 30-32 | Allegato, punti 30-32 |

- | Allegati VI-IX |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN 'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche che abroga la direttiva 2002/95/CE.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato:

3. INCIDENZA FINANZIARIA

(x Nessuna.

( La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrata[30] | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno n] |

Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie |

Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie |

Situazione a seguito dell'azione |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Articolo … |

Articolo … |

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI

[1] Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82) e regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

[2] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

[3] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

[4] Relazione finale consultabile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] Relazione finale consultabile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm.

[6] GU L 271 del 15.10.2005, pag. 48.

[7] Cause riunite C-14/06 e 295/06. La Corte ha ritenuto che la decisione non rispettasse i criteri fissati per la concessione delle deroghe (articolo 5). In primo luogo, la decisione non si basava sul "progresso tecnico e scientifico", perché le bozze di conclusioni della valutazione del rischio utilizzate per motivare la decisione di deroga risalivano al 2002 e da allora le conclusioni erano rimaste invariate. In secondo luogo la Commissione non aveva valutato se fossero disponibili dei sostituti e quali fossero gli impatti delle sostanze sostitutive rispetto al decaBDE. Infine, la deroga era troppo ampia.

[8] GU C 131 del 29.5.2008, pag. 7.

[9] GU L 99 del 7.4.2006, pag. 3.

[10] Cfr. il documento di lavoro della Commissione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pagina 99.

[11] GU C √ , del …, pag. ∏ 365 E del 19.12.2000, pag. 195 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 303.

[12] GU C √, del …, pag ∏ . 116 del 20.4.2001, pag. 38.

[13] GU C √ , del …, pag. ; ∏ 148 del 18.5.2001, pag. 1.

[14] GU C √ , del …, pag. ∏ Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 109), posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 2001 (GU C 90 E del 16.4.2002, pag.12) e decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2002 e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2002.

[15] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

[16] GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.

[17] Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.

[18] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

[19] 7 GU L √ 266, del 26.9.2006, pag.1. ∏ 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva mmodificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1, del 5.1.1999, pag. 1).

[20] GU L 229 del 30.4.2004, pag.5 che modifica la direttiva 79/117/CEE.

[21] GU L 396 del 30.12. 2006, pag. 1.

[22] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

[23] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

[24] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[25] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

[26] GU L √ 114 del 27.4.2006, pag. 9 ∏.194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[27] GU L 186 del 12.7.1991, pag. 59.

[28] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

[29] GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.

[30] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.