52008PC0721

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca {SEC(2008) 2760} {SEC(2008) 2761} /* COM/2008/0721 def. - CNS 2008/0216 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.11.2008

COM(2008) 721 definitivo

2008/0216 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca {SEC(2008) 2760} {SEC(2008) 2761}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Contesto della proposta

Contesto generale

La politica comune della pesca (PCP) è volta principalmente a limitare e controllare il volume delle catture tramite la fissazione di totali ammissibili di catture (TAC) e di contingenti nazionali nonché l'introduzione di norme tecniche e regimi di gestione dello sforzo di pesca. La politica comunitaria di controllo della pesca costituisce il nucleo centrale della PCP, poiché la credibilità di quest'ultima dipende dall'effettiva applicazione di tale politica. Malgrado i progressi compiuti, il sistema di controllo continua a risentire delle gravi lacune identificate sia dalla Commissione europea[1] che dalla Corte dei conti europea (CdC)[2]. Il regime di controllo attualmente in vigore è inefficiente, costoso e complicato e non produce i risultati auspicati. La persistente inefficacia della politica di controllo avrà conseguenze significative sul futuro delle risorse alieutiche, sul settore della pesca e sulle regioni che da esso dipendono. La Commissione propone pertanto una riforma sostanziale del regime di controllo alla base della PCP. Questa iniziativa costituisce una priorità centrale per la Commissione nel settore della pesca nel 2008.

Motivazione e obiettivi della proposta

Dato il suo approccio globale e integrato, che tiene conto di tutti gli aspetti della PCP, la riforma della politica di controllo dovrebbe non solo migliorare le capacità in materia di gestione e di controllo delle risorse alieutiche e garantire condizioni di trattamento uniformi all'interno dell'UE, ma anche avere un impatto strutturale positivo sul settore della pesca e sul mercato e, dunque, attenuare le conseguenze ambientali, economiche e sociali dovute al mancato rispetto delle norme. Più in particolare, la proposta intende conseguire i seguenti obiettivi:

Un nuovo approccio comune per il controllo e l'ispezione

L'introduzione di procedure di ispezione armonizzate e di norme più rigorose dovrebbe garantire un'applicazione uniforme della politica di controllo a livello degli Stati membri, prendendo in considerazione e rispettando al tempo stesso la diversità e le caratteristiche specifiche delle diverse flotte.

Una cultura del rispetto delle norme

L'obiettivo è di modificare il comportamento di tutte le parti interessate che partecipano all'intero ciclo delle attività di pesca (cattura, trasformazione, distribuzione e commercializzazione), in modo che il rispetto delle norme definite dalle politiche e dai regolamenti della PCP sia garantito non solo grazie alle attività di sorveglianza e controllo, ma risulti anche da una cultura generale di rispetto delle norme che implichi il coinvolgimento di ciascuna delle parti del settore in attività di messa in regola e il ristabilimento della legittimità delle norme della PCP.

Effettiva applicazione delle norme della PCP

L'obiettivo è di rafforzare le competenze della Commissione in materia di gestione, nonché la sua capacità di intervenire proporzionalmente al livello di inadempienza degli Stati membri. Le responsabilità della Commissione e degli Stati membri verranno chiaramente definite al fine di evitare sovrapposizioni e fare in modo che la Commissione possa concentrarsi sul suo compito fondamentale di controllo e verifica dell'applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri. L'attuale sistema di microdecisioni dovrebbe essere progressivamente sostituito da un approccio fondato sulla macrogestione.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni fondamentali in materia di politica di controllo sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio ("il regolamento sul controllo"[3]) e dal capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ("il regolamento di base"[4]). Il regolamento sul controllo è stato modificato dodici volte. La complessità dovuta a tali numerose modifiche è ulteriormente amplificata dal fatto che vari altri regolamenti distinti contengono disposizioni in materia di controllo.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta contribuirà a perseguire l'obiettivo generale della PCP, ossia lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi. Essa contribuirà inoltre alla strategia per uno sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2006 grazie alle sue disposizioni relative alla protezione delle risorse naturali. La proposta è inoltre conforme agli obiettivi fissati nell'ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 per quanto concerne la gestione della pesca[5] e al principio di adoperarsi per una migliore governance degli oceani, che guida le attuali discussioni sulla futura politica marittima della Comunità. Inoltre, l'obiettivo principale della riforma relativa al controllo rientra nei quattro settori principali in cui la Commissione ha individuato possibilità di miglioramento con riguardo all'applicazione del diritto comunitario[6].

II. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Nel corso della preparazione della proposta sono state organizzate varie consultazioni presso gli Stati membri (a livello ministeriale e a livello di esperti) e i rappresentanti del settore, le istanze consultive e tutte le altre parti interessate. I lavori in vista della preparazione della proposta hanno ricevuto un impulso con la creazione di un gruppo direttivo interservizi incaricato di analizzare l'approccio generale, con gruppi di lavoro concentrati su questioni specifiche.

1. Gli Stati membri

- La Commissione ha elaborato un documento informale che definisce gli aspetti principali della riforma proposta. Il documento è stato discusso nell'ambito di una riunione informale dei ministri della pesca svoltasi il 18 febbraio 2008. Precedentemente, il 15 gennaio 2008, si era svolto un incontro con gli alti funzionari responsabili della pesca degli Stati membri. Un altro incontro con gli esperti in materia di controllo della pesca degli Stati membri era stato organizzato il 1° febbraio 2008 per presentare gli obiettivi della riforma.

- La DG MARE ha creato un gruppo di lavoro costituito da esperti degli Stati membri al fine di definire procedure di ispezione e norme di controllo armonizzate.

- Tre riunioni con esperti tecnici sul sistema elettronico di trasmissione dei dati hanno avuto luogo a Londra, Madrid e Copenaghen. Queste riunioni a loro volta contribuiranno a un migliore utilizzo delle moderne tecnologie nell'ambito del nuovo regolamento di controllo.

- In relazione con la riforma sono stati firmati protocolli d'intesa con gli Stati membri (Grecia, Italia, Polonia, Spagna e Svezia). Essi segnano un cambiamento di approccio, nella misura in cui contengono parametri di riferimento chiaramente definiti per il miglioramento dei regimi di controllo della pesca negli Stati membri interessati.

2. Le istanze consultive delle parti interessate e l'opinione pubblica

- Un seminario di un giorno è stato organizzato il 10 aprile 2008 con i rappresentanti dei consigli consultivi regionali (CCR) e del Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) per raccogliere i loro pareri sulla prevista riforma della politica di controllo della PCP.

- La DG MARE ha inoltre partecipato a seminari sulla tracciabilità, che costituirà una parte integrante della riforma, nell'ambito del progetto di tracciabilità delle popolazioni ittiche e del DTU Aqua. Un workshop sullo stesso argomento è stato inoltre organizzato a Bruxelles dalla DG MARE in collaborazione con il Centro comune di ricerca il 17 giugno 2008.

- La riforma è stata presentata al Gruppo di alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi nel corso della sua riunione del 18 settembre 2008. Il presidente ha dichiarato che il gruppo aveva molto apprezzato l'orientamento conferito dalla DG MARE e che sosteneva pienamente la riforma proposta, data la prevista riduzione degli oneri amministrativi nel settore.

- Tra febbraio e marzo 2008 sono state organizzate ampie consultazioni pubbliche sulla base di un documento di lavoro della Commissione pubblicato sul sito internet di quest'ultima. Il documento di consultazione elaborato dalla DG MARE conteneva una breve analisi del problema articolata intorno a nove settori di azione possibili, determinati nell'ambito del documento informale sopra menzionato.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

I partecipanti al processo di consultazione hanno reagito molto positivamente all'iniziativa promossa dalla Commissione. Quasi tutti i contributi sottolineavano l'opportunità di rafforzare l'azione comunitaria in questo campo. Sono stati ricevuti in totale 25 contributi, provenienti da una vasta gamma di parti interessate. Tutti i contributi ricevuti sono stati pubblicati sul sito ufficiale della Commissione, con indicazione degli autori e dell'origine[7].

L'iniziativa della Commissione e i principali obiettivi ad essa connessi hanno ottenuto un vasto appoggio da parte dei partecipanti alla consultazione. Tutti hanno unanimemente convenuto circa la necessità di riformare il regime di controllo. Molti dei partecipanti hanno sottolineato che la cultura del rispetto delle norme dovrebbe essere l'obiettivo principale della riforma. In particolare, tutte le parti interessate si sono dichiarate favorevoli all'introduzione di sanzioni amministrative armonizzate, alla semplificazione e alla razionalizzazione delle norme, nonché al rafforzamento della cooperazione e dell'assistenza. Le ONG e le autorità pubbliche sono particolarmente favorevoli alla riforma, che considerano uno strumento efficace ai fini di una pesca ecologicamente sostenibile. Tutti concordano sulla necessità di elaborare un nuovo approccio per quanto concerne l'ispezione e il controllo a livello comunitario, garantendo parità di condizioni e favorendo una maggiore cooperazione fra la Commissione, le autorità di controllo della pesca negli Stati membri e gli operatori lungo tutta la catena di produzione. È stato convenuto che l'agenzia di controllo debba svolgere un ruolo più importante e più costruttivo in materia di coordinamento e di formazione. Le ONG ritengono che la Commissione dovrebbe disporre di strumenti supplementari per poter intervenire tempestivamente, mentre gli operatori del settore si sono preoccupati di sapere se i costi derivanti dalle misure adottate nei confronti degli Stati membri e dalla sospensione degli aiuti comunitari sarebbero stati a carico del settore o degli Stati membri.

Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

La Commissione ha fatto ricorso ad esperti esterni al fine di trovare appoggio ad alcuni degli argomenti sostenuti nell'ambito della presente relazione. Agli esperti è stato chiesto di individuare i potenziali aspetti positivi e negativi delle opzioni politiche proposte, compresi i compromessi nella realizzazione di obiettivi contrastanti, in modo da poter prendere le decisioni necessarie con cognizione di causa.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Un contratto specifico è stato concluso (nell'ambito del contratto quadro FISH/2006/09 – Studi nel settore della PCP e degli affari marittimi – Lotto 4: Studi di valutazione d'impatto connessi alla PCP) tra la Commissione e la società di consulenza esterna MRAG.

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

- Le analisi qualitative e quantitative indicative mostrano che, sebbene alcune delle misure proposte siano più importanti di altre, l'attuazione integrale del pacchetto come un tutto unico, dotato di uno strumento vincolante piuttosto che volontario, simile ad esempio al codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, è probabilmente il metodo più efficace per ottenere un livello elevato di rispetto delle norme.

- Qualora le misure proposte vengano attuate tramite un regolamento vincolante e qualora gli Stati membri applichino tale regolamento e i piani pluriennali di ricostituzione esistenti, i benefici netti supplementari per il settore derivanti dall'esistenza di stock ricostituiti e meglio protetti potrebbero essere dell'ordine di 10 miliardi di EUR su 10 anni. È probabile che a tali benefici economici si aggiunga un aumento netto dell'occupazione fino a un totale di 4 000 nuovi posti di lavoro per l'insieme dei sottosettori. È importante osservare come l'aumento della produzione ittica stimoli la creazione di nuovi posti di lavoro nelle regioni e nei settori interessati.

- L'attuazione di un nuovo regolamento produrrà questi benefici solo a condizione di privilegiare le operazioni a terra, che presentano un miglior rapporto costi-benefici, rispetto ai controlli in mare, il che richiederà inizialmente un maggiore investimento per quanto concerne le procedure operative piuttosto che i mezzi di controllo. Ciò dovrebbe tuttavia condurre a una rapida generazione di benefici netti, con una progressiva riduzione dei costi a due o tre anni di distanza dall'attuazione del regolamento, una volta diffusa la cultura del rispetto delle norme.

- Man mano che le misure di controllo diventano più efficienti ed aumenta l'efficacia, i guadagni in termini di efficienza possono essere trasferiti agli operatori in termini di maggiore redditività della pesca e di parte di guadagno disponibile per l'equipaggio e gli altri operatori.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Lo studio sarà disponibile sul sito web della DG MARE.

Valutazione dell'impatto

La Commissione ha svolto una valutazione d'impatto della proposta su cui è stata redatta una relazione che potrà essere consultata sul sito internet della DG MARE. Tale relazione passa in rassegna le opzioni seguenti:

- Opzione 1: Status quo. Viene proseguita la politica attuale e l'accento viene posto sull'applicazione e attuazione del quadro normativo esistente.

Sub-opzione 1: Status quo, mantenimento dell'attuale situazione.

L'ipotesi principale di questa sub-opzione è che la politica di controllo attualmente applicata sia sufficiente per garantire il rispetto delle norme e sostenere gli obiettivi della PCP e che la radice del problema sia la scarsa applicazione dei requisiti normativi esistenti da parte degli Stati membri. L'accento potrebbe essere posto su una migliore applicazione della normativa esistente.

Sub-opzione 2: Applicazione e attuazione del quadro normativo esistente tramite regolamenti di applicazione.

In alternativa al semplice mantenimento della situazione attuale, questa sub-opzione potrebbe prevedere l'adozione delle misure di applicazione necessarie al fine di fornire un insieme completo di norme tecniche che fungeranno da base per un regime di controllo completo.

L'approccio dello "status quo" implica l'aggiunta di una serie non coordinata di norme alla trama normativa già complessa esistente senza che venga elaborato un nuovo approccio in materia di ispezione e di controllo. Le limitate competenze della Commissione continuerebbero ad andare di pari passo con la persistente indulgenza da parte dei sistemi giuridici nazionali nei confronti delle infrazioni, il livello insoddisfacente di sorveglianza dovuto a motivi giuridici o procedurali e l'incompletezza delle informazioni relative a sanzioni e inadempienze precedenti.

- Opzione 2: Rifusione del regolamento sul controllo, associata ad un codice di condotta.

Un approccio che associ un quadro giuridico consolidato e uno strumento di orientamento, come un codice di condotta, potrebbe contribuire in una certa misura a migliorare il regime di controllo attualmente in vigore. Alcuni tipi di pesca potrebbero ricostituirsi a seguito di un'azione unilaterale su uno o più segmenti della flotta ma, nel complesso, questo approccio non avrebbe l'effetto di modificare il contenuto delle attuali disposizioni o di aggiungere nuovi strumenti giuridici e continuerebbe a fare troppo affidamento sull'applicazione volontaria da parte degli Stati membri.

- Opzione 3: Strumento normativo sotto forma di un nuovo regolamento vincolante.

La terza opzione sottoposta a valutazione era l'attuazione di un pacchetto di riforme per mezzo di un testo normativo che sarebbe vincolante a livello comunitario. Questo approccio è basato sulla creazione di condizioni di parità nell'Unione europea. Esso garantirebbe l'applicazione uniforme delle norme della PCP nell'UE e il trattamento non discriminatorio di tutti i pescatori. Il conferimento di maggiori competenze agli ispettori della Commissione renderebbe più difficile per gli Stati membri occultare le carenze in materia di attuazione delle norme della PCP.

- Opzione 4: Centralizzazione della politica di controllo della PCP a livello dell'UE, con aumento delle competenze della Commissione e dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca

Nell'ambito di questa opzione, la Commissione e l'Agenzia di controllo unirebbero le risorse degli Stati membri in materia di ispezione ed elaborerebbero norme universalmente accettate, con l'obiettivo a lungo termine di creare una sorta di sistema di guardia costiera europea. Questa opzione è stata tuttavia scartata rapidamente poiché la ridistribuzione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri andrebbe al di là di quanto previsto dal trattato. Da un punto di vista politico è inconcepibile che gli Stati membri accettino all'improvviso di abbandonare le proprie competenze a vantaggio di un'istanza sopranazionale. Una simile opzione implicherebbe inoltre un aumento considerevole delle spese di bilancio che la Commissione non è in grado di sostenere.

III. Elementi giuridici della proposta

Contenuto della proposta

L'idea fondamentale della proposta è che una politica di controllo efficace dovrebbe essere globale e integrata e includere tutti gli aspetti del problema, dalla rete al piatto.

Un nuovo approccio comune per il controllo e l'ispezione

Benché il livello di conformità alle misure tecniche da parte dei pescherecci non debba essere ignorato, una maggiore attenzione deve essere riservata al controllo completo delle catture. In questo contesto occorre in particolare realizzare gli obiettivi seguenti:

- introduzione di procedure e di attività di ispezione standardizzate e coordinate a ciascun livello della catena (in mare, in porto, durante il trasporto e nella fase di commercializzazione);

- introduzione di norme generali relative a misure di controllo specifiche applicabili ai piani pluriennali e di ricostituzione, alle zone marine protette e ai rigetti in mare;

- introduzione di un sistema completo di tracciabilità;

- utilizzazione ottimale di moderne tecnologie e di sistemi efficaci di convalida dei dati al fine di effettuare controlli incrociati sistematici e completi di tutti i dati pertinenti;

- programmazione strategica, scelta tattica dei soggetti da controllare e strategia di campionamento; e

- uso delle informazioni che consentano di individuare i rischi e di razionalizzare il controllo.

Una cultura del rispetto delle norme

In questo contesto occorre in particolare concentrarsi sugli aspetti seguenti:

- semplificazione e razionalizzazione del quadro giuridico;

- introduzione di sanzioni dissuasive armonizzate;

- introduzione di un sistema di punti di penalità per le infrazioni commesse dai comandanti, dagli operatori o dai beneficiari effettivi di una licenza di pesca;

- introduzione di misure di esecuzione e delle sanzioni ad esse associate;

- rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione, inclusa l'estensione del mandato dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP);

- adozione di un approccio moderno per quanto riguarda i trasferimenti di dati e gli scambi di informazioni, sia tra gli Stati membri che con la Commissione o con l'ACCP, per mezzo di siti internet sicuri.

Effettiva applicazione delle norme della PCP

Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle norme della PCP occorre rafforzare la capacità della Commissione di intervenire proporzionalmente al livello di inadempienza degli Stati membri nonché migliorare le competenze della stessa in materia di gestione. La proposta include:

- la ridefinizione delle competenze degli ispettori della Commissione;

- piani d'azione per gli Stati membri intesi a migliorare ove necessario il livello di attuazione delle norme;

- l'attribuzione di competenze alla Commissione al fine di rettificare i dati relativi alle catture degli Stati membri;

- la possibilità di vietare determinati tipi di pesca su iniziativa della Commissione;

- una maggiore flessibilità per la Commissione con riguardo alla possibilità di procedere a detrazioni dai contingenti in caso di cattiva gestione di questi ultimi; e

- l'applicazione di misure finanziarie in caso di cattiva gestione.

Base giuridica

Articolo 37 del trattato CE.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati. Per poter rimediare alle attuali carenze del regime di controllo della PCP occorrono misure proporzionate e adeguate alla natura delle attività interessate. Lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi è, per definizione, un settore che deve essere disciplinato a livello comunitario e che non può essere gestito con misure isolate a livello nazionale. Nel proporre un nuovo quadro giuridico per il controllo delle attività connesse alla PCP, la Commissione risponde alle richieste delle parti interessate e degli Stati membri al fine di creare condizioni omogenee a livello dell'UE. La definizione di procedure armonizzate d'ispezione e di controllo è per sua natura una questione che deve essere trattata a livello dell'UE.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni che seguono. La politica comune della pesca è un settore di competenza esclusiva della Comunità. Le norme adottate a livello comunitario devono essere uniformi e vincolanti per evitare disparità normative tra gli Stati membri. È pertanto giustificato che le misure assumano la forma di un regolamento.

IV. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

V. Informazioni supplementari

Semplificazione

La proposta comporterà una semplificazione della normativa pertinente nonché miglioramenti del regime di controllo. Nel corso degli anni, l'attuale politica di controllo della PCP ha visto il proliferare di nuove disposizioni, sparse in diversi regolamenti e in alcuni casi sovrapposte. Uno degli obiettivi della presente proposta è di chiarire le norme di controllo applicabili. Tuttavia, il controllo resta una questione complessa e occorre trovare un equilibrio tra gli obblighi indispensabili che devono essere conservati e la necessità di chiarire e ridurre l'onere amministrativo per le autorità pubbliche e il settore privato.

In tale contesto, la semplificazione presenta diversi aspetti:

- il regime istituisce un quadro unico ambizioso in cui vengono definiti i principi che regolano ogni aspetto del controllo, ma senza fissare le norme tecniche dettagliate che saranno precisate nell'ambito di regolamenti di applicazione;

- il regime istituisce un quadro unico applicabile agli operatori della Comunità e alle autorità pubbliche standardizzando le norme in materia di ispezione e controllo (inclusa l'introduzione di sanzioni armonizzate) e contribuisce in tal modo ad instaurare condizioni omogenee in tutta l'UE.

Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta determinerà l'abrogazione delle disposizioni vigenti.

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta comprende una clausola di riesame.

2008/0216 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) La finalità della politica comune della pesca, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[8], è di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale.

(2) Poiché il successo della politica comune della pesca dipende dall'attuazione di un regime di controllo efficace, le misure previste dal presente regolamento sono intese ad istituire un regime comunitario di ispezione, monitoraggio, controllo, sorveglianza ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca al fine di consentire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nell'ambito di una strategia politica globale.

(3) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca[9], indica che il regime di controllo attuale non è più sufficiente per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

(4) Le disposizioni in materia di controllo risultano attualmente disperse in un gran numero di testi giuridici complessi e spesso sovrapposti tra loro. Alcuni elementi del regime di controllo vengono attuati in modo inadeguato dagli Stati membri, il che comporta l'applicazione di misure insufficienti e divergenti in risposta alle infrazioni alle norme della politica comune della pesca e compromette in tal modo la creazione di condizioni di parità per tutti i pescatori comunitari. Occorre pertanto consolidare, razionalizzare e semplificare il regime esistente e tutti gli obblighi ivi contenuti, in particolare tramite la riduzione della doppia normativa e degli oneri amministrativi.

(5) Tenuto conto dell'elevato grado di depauperamento delle risorse acquatiche marine, è di vitale importanza per la Comunità adottare le misure necessarie a far nascere presso tutti gli operatori una cultura del rispetto delle norme della politica comune della pesca e degli obiettivi fissati dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile nel 2002 nonché dalla strategia di sviluppo sostenibile del Consiglio europeo. Per conseguire questo obiettivo è necessario rafforzare, armonizzare e consolidare le norme in materia di ispezione, monitoraggio, controllo, sorveglianza ed esecuzione delle misure di conservazione e di gestione delle risorse, delle misure strutturali e delle misure relative all'organizzazione comune dei mercati. È inoltre opportuno stabilire livelli minimi di sanzioni per infrazioni gravi specifiche, nonché un sistema di punti di penalità in caso di inadempienza.

(6) È opportuno chiarire ulteriormente la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca. Il controllo del rispetto delle norme della politica comune della pesca deve competere anzitutto agli Stati membri. La Commissione da parte sua deve garantire l'attuazione uniforme di tali norme da parte degli Stati membri in tutta la Comunità. A tal fine, l'attuale sistema di microdecisioni dovrebbe essere progressivamente sostituito da un approccio fondato sulla macrogestione.

(7) La gestione delle risorse alieutiche a livello comunitario si basa in particolare su totali ammissibili di catture (TAC), contingenti, regimi di sforzo e misure tecniche. Occorre prendere provvedimenti adeguati per garantire che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie ai fini di un'applicazione efficace di queste misure di gestione.

(8) Le autorità degli Stati membri devono essere in grado di controllare gli sbarchi nei propri porti. A tal fine è opportuno chiedere ai pescherecci di notificare anticipatamente alle autorità in questione la propria intenzione di sbarcare nei loro porti.

(9) Le informazioni contenute nel giornale di bordo dei pescherecci devono essere verificate al momento dello sbarco. È pertanto necessario che i soggetti coinvolti in attività di sbarco e di commercializzazione di pesci e prodotti della pesca siano tenuti a dichiarare i quantitativi sbarcati, trasbordati, messi in vendita o acquistati.

(10) Per i piccoli pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri, l'obbligo di tenere un giornale di bordo o di compilare una dichiarazione rappresenterebbe un onere sproporzionato rispetto alla loro capacità di pesca. Per garantire un livello di controllo adeguato con riguardo a questi pescherecci è necessario che gli Stati membri controllino le loro attività mettendo in atto un piano di campionamento.

(11) Per garantire il rispetto delle misure di conservazione e delle misure commerciali è necessario prendere disposizioni per far sì che tutti i prodotti della pesca trasportati nella Comunità siano accompagnati da un documento di trasporto che ne indichi la natura, l'origine e il peso.

(12) È opportuno che gli Stati membri controllino le attività dei loro pescherecci all'interno e all'esterno delle acque comunitarie. Per facilitare questi controlli occorre far sì che i comandanti dei pescherecci comunitari siano obbligati a tenere un giornale di bordo e a presentare dichiarazioni di sbarco e di trasbordo.

(13) I trasbordi in mare sfuggono al controllo degli Stati di bandiera e degli Stati costieri e rappresentano pertanto per gli operatori un possibile espediente per trasportare le catture praticate illegalmente. Al fine di migliorare i controlli, le operazioni di trasbordo nelle acque comunitarie devono essere autorizzate solo in porti designati.

(14) Quando la gestione dei TAC e dei contingenti è completata da un regime di gestione dello sforzo di pesca, è opportuno introdurre misure volte a garantire l'adeguata applicazione di tale regime.

(15) Al fine di istituire un regime di controllo completo è necessario che l'intera catena di produzione e di commercializzazione rientri nell'ambito di applicazione del suddetto regime. Esso deve includere un sistema di tracciabilità coerente che integri le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[10], nonché un controllo rafforzato delle organizzazioni di produttori. Esso deve inoltre proteggere gli interessi dei consumatori fornendo le informazioni relative alla denominazione commerciale, al metodo di produzione e alla zona di cattura in ciascuna fase della commercializzazione, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2065/2001, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[11]. Il regime deve garantire il controllo delle organizzazioni di produttori conformemente al regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca[12].

(16) Tenuto conto dei requisiti in materia di capacità della flotta peschereccia comunitaria di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, al regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità[13], al regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio[14], e al regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità[15], è opportuno introdurre strumenti per il controllo della capacità della flotta, inclusa la verifica della potenza motrice e dell'utilizzo degli attrezzi da pesca.

(17) È necessario applicare misure di controllo chiare, mirate e specifiche ai piani pluriennali, alle zone marine protette e ai rigetti in mare nell'ambito di un regime speciale. Occorre chiarire la procedura per l'imposizione e la revoca di chiusure in tempo reale delle zone di pesca.

(18) È necessario introdurre una nuova strategia comune di controllo che includa un monitoraggio completo delle catture, al fine di assicurare condizioni di parità per gli operatori del settore della pesca che tengano conto delle differenze fra i vari settori della flotta; a tal fine occorre stabilire criteri comuni per l'attuazione delle attività di controllo della pesca e in particolare procedure armonizzate e coordinate di ispezione in mare, a terra e lungo tutta la catena di commercializzazione. Nell'ambito di questa nuova strategia, è opportuno chiarire la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

(19) È opportuno che le attività e i metodi di controllo siano basati sulla gestione del rischio e che venga fatto uso in modo sistematico e completo di procedure di verifica incrociata.

(20) Per garantire che le infrazioni siano perseguite in modo coerente ed efficace occorre prevedere la possibilità di avvalersi dei rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, ispettori della Comunità e funzionari degli Stati membri nello stesso modo con cui ci si avvale dei rapporti nazionali.

(21) Al fine di promuovere il rispetto delle norme della politica comune della pesca occorre intensificare la cooperazione e il coordinamento fra gli Stati membri, con la Commissione e con l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca, in particolare tramite lo scambio di ispettori nazionali e il rafforzamento del ruolo e delle competenze degli ispettori comunitari.

(22) I dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci rappresentano una fonte preziosa per i pareri scientifici. Occorre pertanto che i dati dettagliati e aggregati siano messi a disposizione degli utilizzatori finali quali definiti all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca[16].

(23) È opportuno sfruttare pienamente le tecnologie moderne, poiché esse consentono di effettuare un monitoraggio efficace e controlli incrociati sistematici e automatizzati in modo rapido ed economico e facilitano le procedure amministrative sia per le autorità nazionali che per gli operatori, consentendo in tal modo di realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti relative al controllo. Il regime di controllo deve dunque permettere agli Stati membri di combinare l'utilizzo dei diversi strumenti di controllo al fine di garantire la massima efficacia del metodo di controllo.

(24) È necessario creare una rete di sorveglianza marittima integrata che colleghi i sistemi di sorveglianza, monitoraggio, identificazione e tracciabilità utilizzati ai fini della sicurezza marittima, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca, del controllo delle frontiere, dell'applicazione generale della legge e della facilitazione degli scambi. La rete deve essere in grado di mettere a disposizione in modo continuo le informazioni relative alle attività nel settore marittimo al fine di consentire un tempestivo processo decisionale. Ciò a sua volta consentirebbe alle autorità pubbliche impegnate in attività di sorveglianza di fornire un servizio più efficace ed efficiente in termini di rapporto costi/benefici. A tal fine è essenziale che i dati dei sistemi di identificazione automatica, dei sistemi di controllo dei pescherecci via satellite di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite[17], e dei dispositivi di rilevamento dei pescherecci raccolti nel quadro del presente regolamento siano trasmessi alle altre autorità pubbliche incaricate di svolgere le attività di sorveglianza sopra menzionate affinché queste ultime possano utilizzarli.

(25) I cittadini comunitari devono essere dissuasi dall'infrangere le norme della politica comune della pesca. Poiché il trattamento delle infrazioni a tali norme varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro, causando in tal modo discriminazioni e distorsioni della concorrenza per i pescatori, e dato che l'assenza di sanzioni dissuasive, proporzionate ed efficaci in alcuni Stati membri riduce l'efficacia dei controlli, è opportuno introdurre sanzioni amministrative armonizzate, associate ad un sistema di punti di penalità, al fine di creare un vero deterrente.

(26) La persistenza di un numero elevato di infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca nelle acque comunitarie o da parte di operatori comunitari è in ampia misura riconducibile al fatto che le ammende applicabili a tali infrazioni in base alle legislazioni degli Stati membri non sono sufficientemente dissuasive. Tale carenza è ulteriormente aggravata dall'ampia discrepanza dei livelli sanzionatori da uno Stato membro all'altro, che incoraggia l'esercizio di attività illegali nelle acque o nel territorio degli Stati membri che applicano le sanzioni più basse. È dunque opportuno armonizzare i livelli minimi e massimi delle ammende fissate per le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca, tenendo conto del valore dei prodotti ottenuti commettendo tali infrazioni, delle eventuali recidive e dei danni arrecati alle risorse alieutiche e all'ambiente marino. Occorre altresì stabilire misure coercitive immediate e misure complementari.

(27) Per garantire il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, la Commissione deve essere in grado di adottare misure correttive efficaci; a tal fine, occorre rafforzare le sue competenze in materia di gestione e la sua capacità di intervenire proporzionalmente al livello di inadempienza degli Stati membri. La Commissione deve essere messa in grado di effettuare ispezioni senza preavviso ed in modo indipendente, per verificare le operazioni di controllo effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri.

(28) È opportuno prevedere mezzi adeguati per ovviare all'incapacità di taluni Stati membri di adempiere agli obblighi ad essi imposti in virtù della normativa comunitaria e internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione e far sì che gli Stati membri adottino misure adeguate per garantire il rispetto delle norme di controllo e delle norme della PCP da parte dei loro pescherecci e dei loro cittadini; tali misure devono includere la possibilità di sospendere o ridurre, in caso di attuazione inadeguata delle norme della PCP da parte degli Stati membri, il sostegno finanziario ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca[18], e del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare[19].

(29) Occorre conferire alla Commissione le competenze necessarie per chiudere un'attività di pesca in caso di esaurimento del contingente di uno Stato membro o di un TAC. La Commissione deve essere inoltre abilitata a detrarre contingenti e a rifiutare trasferimenti o scambi di contingenti al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.

(30) La Commissione o l'organismo da essa designato devono essere in grado di accedere direttamente ai dati relativi alla pesca degli Stati membri al fine di verificare che questi ultimi rispettino i loro obblighi e di intervenire qualora vengano constatate incongruenze.

(31) Il mandato dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca deve essere adeguato ed esteso al fine di includere gli audit, le ispezioni dei regimi di controllo nazionali, l'organizzazione della cooperazione operativa, l'assistenza agli Stati membri e la possibilità di predisporre unità di crisi qualora venga identificato un rischio grave per la politica comune della pesca.

(32) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di controllo che, pur rientrando nel suo campo d'applicazione, vanno al di là delle sue prescrizioni minime, sempreché tali disposizioni nazionali siano conformi al diritto comunitario.

(33) Dato che il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata[20] , obbliga gli Stati membri a prendere misure adeguate per garantire l'efficacia della lotta contro tutte le attività di pesca INN e le attività connesse e che il regolamento (CE) n. …/2008 del Consiglio, del xx xx xx, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[21] , prevede disposizioni relative alle autorizzazioni per i pescherecci comunitari ad esercitare attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie e alle autorizzazioni per i pescherecci dei paesi terzi ad esercitare attività di pesca nelle acque comunitarie, è opportuno che il presente regolamento risulti complementare a questi due regolamenti e garantisca l'assenza di discriminazioni fra i cittadini comunitari e quelli dei paesi terzi.

(34) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[22]. Tutte le misure adottate dalla Commissione ai fini dell'attuazione del presente regolamento devono essere conformi al principio di proporzionalità.

(35) È tuttavia opportuno che spetti al Consiglio pronunciarsi sull'obbligo di utilizzare dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità quali le analisi genetiche e altre tecniche di controllo della pesca. Dato che queste tecnologie comportano un costo per le autorità nazionali responsabili del controllo e per il settore interessato, è opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente le competenze di esecuzione in questo caso specifico. Poiché il Consiglio decide in merito all'introduzione di piani pluriennali, è altresì opportuno che, in questo contesto, sia esso a fissare una soglia applicabile al peso vivo per le specie oggetto di questi piani pluriennali, al di sopra della quale un peschereccio sarà tenuto a sbarcare le proprie catture in un porto designato. Poiché il Consiglio adotta il regolamento annuale relativo ai contingenti e ai TAC, è opportuno altresì che determini in questo contesto i livelli limite delle catture accessorie per l'imposizione di chiusure in tempo reale.

(36) Deve essere garantita la riservatezza dei dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento. Tali dati costituiranno in qualche caso dati personali ai fini della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Occorrono norme chiare quanto al trattamento dei dati a carattere personale per motivi di trasparenza e certezza del diritto, nonché per garantire la tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, il diritto alla protezione della vita privata delle persone fisiche.

(37) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è destinata a garantire la libera circolazione dei dati a carattere personale nell'ambito del mercato interno. Essa si applica alle attività di trattamento dei dati a carattere personale effettuate dallo Stato membro in applicazione del presente regolamento.

(38) Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione in applicazione del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(39) Conformemente al principio di proporzionalità, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale di garantire un'attuazione efficace della politica comune della pesca è necessario e opportuno istituire un regime completo e uniforme di controlli. Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

(40) Ai fini dell'armonizzazione della normativa comunitaria con il presente regolamento, è opportuno modificare i seguenti regolamenti:

- regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002;

- regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[23];

- regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco[24];

- regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale[25];

- regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[26];

- regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale[27];

- regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia[28];

- regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale[29];

- regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord[30];

- regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97[31];

- regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[32].

(41) Poiché il presente regolamento istituisce un nuovo regime di controllo completo, il regolamento (CE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, e il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali, devono essere abrogati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo, monitoraggio, sorveglianza, ispezione ed esecuzione (in appresso: "regime comunitario di controllo") delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie o da pescherecci comunitari o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri, che riguardano:

a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi;

b) l'acquacoltura;

c) la trasformazione, il trasporto e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 3 Relazione con le disposizioni internazionali e nazionali

1. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni particolari previste dagli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi o applicabili nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o da accordi analoghi di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente.

2. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria nonché alla politica comune della pesca. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano queste misure di controllo.

Articolo 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2371/2002. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(1) "attività di pesca" : qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento e alla messa in gabbia di pesci e prodotti della pesca;

(2) "norme della politica comune della pesca" : la legislazione comunitaria relativa alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, all'acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

(3) "attività contemplate dalla politica comune della pesca" : la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, l'acquacoltura nonché la trasformazione, il trasporto e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

(4) "controllo" : il monitoraggio, la sorveglianza, l'ispezione e l'esecuzione;

(5) "ispezione" : ogni verifica in loco del rispetto delle disposizioni applicabili della politica comune della pesca, effettuata da ispettori e registrata in un rapporto di ispezione;

(6) "funzionario" : persona autorizzata da un'autorità nazionale, dalla Commissione o dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca a svolgere un'ispezione;

(7) "licenza di pesca" : un documento ufficiale che conferisce al suo detentore il diritto, definito dalle norme nazionali, di utilizzare una determinata capacità di pesca per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi. Essa contiene le informazioni minime relative all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di un peschereccio comunitario;

(8) "autorizzazione di pesca" : un'autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare l'attività di pesca nelle acque comunitarie in generale e/o attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

(9) "sistema di identificazione automatica" : un sistema di trasmissione autonoma e continua di informazioni connesse alla sicurezza marittima e al traffico delle navi che consente a queste ultime lo scambio elettronico, con altre navi che si trovano in prossimità e con le autorità a terra, dei dati relativi alle navi stesse, incluse l'identificazione, la posizione, la rotta e la velocità;

(10) "zona marina protetta" : ogni zona creata per legge o mediante una misura approvata a livello internazionale o ogni altra misura efficace al fine di proteggere in tutto o in parte lo spazio delimitato;

(11) "centro di controllo della pesca" : un centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera che dispone della capacità tecnica per controllare a distanza i pescherecci, per raccogliere, immagazzinare, convalidare e sottoporre a controlli incrociati i dati ricevuti tramite diversi sistemi di comunicazione e per mettere ove del caso tali informazioni a disposizione dei servizi di ispezione dello Stato di bandiera o dello Stato costiero;

(12) "trasbordo" : lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio;

(13) "rischio" : la probabilità che si verifichi un evento che costituirebbe una violazione delle norme della politica comune della pesca;

(14) "gestione del rischio" : l'identificazione sistematica dei rischi e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare la realizzazione di tali rischi. Ciò comprende attività quali la raccolta di dati e informazioni, l'analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l'adozione di misure nonché il regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali;

(15) "operatore" : ogni persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

(16) "partita" : un quantitativo di prodotti della pesca di una determinata specie che è stato sottoposto allo stesso trattamento e che può provenire dalle stesse zone di pesca e dallo stesso peschereccio o dalle stesse attività di acquacoltura;

(17) "trasformazione" : il processo di preparazione della presentazione. Include la pulizia, la sfilettatura, la refrigerazione, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione del pesce per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;

(18) "commercio al dettaglio" : la movimentazione e/o trasformazione di prodotti delle risorse acquatiche viventi e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

(19) "Agenzia" : l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca di cui al regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio del 26 aprile 2005;

(20) "rete di sorveglianza marittima integrata" : una rete di sistemi di sorveglianza, monitoraggio, identificazione e tracciabilità utilizzati ai fini della sicurezza marittima, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca, del controllo delle frontiere, della facilitazione degli scambi e dell'applicazione generale della legge;

(21) "dati del sistema di controllo dei pescherecci": i dati relativi all'identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all'ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo;

(22) "dati del sistema di rilevamento delle navi" : i dati provenienti da immagini di telerilevamento raccolti dai centri di controllo della pesca che forniscono un quadro generale della presenza di navi in una determinata zona marittima;

(23) "piani pluriennali" : i piani di ricostituzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, i piani di gestione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ogni altra disposizione comunitaria adottata a norma dell'articolo 37 del trattato CE che stabilisca misure di gestione specifiche per determinati stock ittici per un periodo di vari anni;

(24) "Stato costiero" : lo Stato nelle cui acque sovrane o giurisdizionali o nei cui porti si svolge un'attività di pesca.

TITOLO IIPRINCIPI GENERALI

Articolo 5 Principi generali

1. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, in particolare la pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l'importazione, il trasporto, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca.

2. Gli Stati membri controllano inoltre l'accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini.

3. Gli Stati membri adottano misure adeguate, mettono a disposizione le risorse finanziarie, umane e tecniche e creano le strutture tecnico-amministrative necessarie per garantire l'efficacia delle attività di ispezione, di controllo e di esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca. Essi mettono a disposizione delle proprie autorità competenti e dei propri funzionari tutti i mezzi adeguati ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni.

4. Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l'ispezione, il monitoraggio, la sorveglianza e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne la scelta dei settori, dei pescherecci o delle persone da sottoporre a ispezione e sulla base della gestione dei rischi.

5. In ogni Stato membro vi è un'unica autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali. Tale autorità coordina inoltre la raccolta e la verifica dei dati sulle attività di pesca, notifica questi dati alla Commissione, agli altri Stati membri e ai paesi terzi e offre ad essi la propria collaborazione.

6. Il pagamento dei contributi del Fondo europeo della pesca previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio e dei contributi finanziari della Comunità a favore delle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio è subordinato al rispetto, da parte degli Stati membri, dell'obbligo di garantire l'osservanza e l'applicazione delle norme in materia di conservazione, controllo, ispezione ed applicazione delle norme della politica comune della pesca connesse alle misure finanziate o aventi un impatto sull'efficacia delle medesime, nonché dell'obbligo di creare e mantenere a tal fine un regime efficace di ispezione, monitoraggio, sorveglianza e applicazione delle norme.

7. In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il rispetto degli obiettivi del presente regolamento nell'ambito della gestione e del controllo dell'assistenza finanziaria comunitaria.

TITOLO IIICONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo 6 Licenza di pesca

1. Un peschereccio comunitario può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo a condizione che esso detenga una licenza di pesca in corso di validità.

2. Per i pescherecci comunitari, lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce le licenze di pesca. Esso fa in modo che le informazioni contenute nella licenza siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3. Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un peschereccio soggetto a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro e la cui autorizzazione di pesca è stata sospesa conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

4. Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di un peschereccio oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o la cui autorizzazione di pesca è stata ritirata conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 7 Autorizzazione di pesca

1. Un peschereccio comunitario che opera nelle acque comunitarie è autorizzato a svolgere attività di pesca unicamente se in possesso di un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di cui batte bandiera. Un peschereccio comunitario che opera nelle acque comunitarie è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate nell'autorizzazione di pesca in corso di validità di cui è in possesso quando le attività di pesca o le zone di pesca rientrano in:

a) un regime di gestione dello sforzo di pesca;

b) un piano pluriennale;

c) una zone marina protetta;

d) un regime di riduzione progressiva dei rigetti in mare;

e) una campagna di pesca sperimentale;

f) attività di pesca con attrezzi di fondo in zone non soggette alla responsabilità di un'organizzazione regionale di gestione della pesca;

g) altri casi previsti dalla normativa comunitaria.

2. Qualora uno Stato membro disponga di un regime nazionale specifico di autorizzazione della pesca, esso comunica alla Commissione su richiesta di quest'ultima una sintesi delle informazioni contenute nelle domande di autorizzazione con i relativi dati globali sullo sforzo di pesca.

3. Qualora lo Stato membro di bandiera abbia adottato disposizioni nazionali sotto forma di un regime nazionale di autorizzazione della pesca per l'attribuzione ai singoli pescherecci delle possibilità di pesca di cui dispone, esso comunica alla Commissione su richiesta di quest'ultima le informazioni riguardanti i pescherecci autorizzati ad esercitare l'attività alieutica per un determinato tipo di pesca.

4. L'autorizzazione di pesca non viene rilasciata se il peschereccio in questione non è in possesso di una licenza di pesca ottenuta conformemente all'articolo 6 o se la sua licenza di pesca è stata sospesa o ritirata. L'autorizzazione di pesca perde automaticamente validità quando la licenza di pesca attribuita al peschereccio è stata ritirata in via definitiva. Essa è sospesa quando la licenza di pesca è stata sospesa in via temporanea.

5. Il formato e la procedura di rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni di pesca sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 111.

Articolo 8 Marcatura degli attrezzi da pesca

1. Il comandante di un peschereccio rispetta le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.

2. Le modalità di applicazione relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 111.

Articolo 9 Sistema di controllo dei pescherecci via satellite

1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque. Gli Stati membri provvedono al regolare controllo dell'esattezza dei dati e intervengono tempestivamente non appena constatino dati inesatti.

2. Un peschereccio di lunghezza complessiva superiore a 10 metri deve avere installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione. Tale dispositivo consente inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. Per i pescherecci di lunghezza complessiva compresa tra 10 e 15 metri, il presente paragrafo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

3. Quando un peschereccio si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati del sistema di controllo dei pescherecci relativi al peschereccio in questione mediante una trasmissione automatica al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Su richiesta, i dati del sistema di controllo dei pescherecci sono inoltre messi a disposizione dello Stato membro nei porti del quale un peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle acque del quale il peschereccio potrebbe proseguire le proprie attività di pesca.

4. Se un peschereccio comunitario opera nelle acque di un paese terzo o in zone d'alto mare in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione internazionale e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati suddetti vengono messi altresì a disposizione del paese o dell'organizzazione in questione.

5. Gli Stati membri mettono una serie di dati dettagliati e aggregati a disposizione degli utilizzatori finali quali definiti all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio[33] ai fini della loro utilizzazione per analisi scientifiche alle condizioni previste all'articolo 18 del presente regolamento.

6. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dall'obbligo di essere provvisti di un sistema di controllo dei pescherecci:

a) se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, o

b) se non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

7. I pescherecci dei paesi terzi che operano nelle acque comunitarie devono avere installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione, effettuata secondo le stesse modalità seguite dai comandanti dei pescherecci comunitari.

8. Gli Stati membri creano e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è di sorvegliare le attività alieutiche e lo sforzo di pesca. I centri di controllo della pesca di ogni Stato membro sorvegliano i pescherecci battenti la propria bandiera, a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci comunitari battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi cui si applica il sistema di controllo dei pescherecci che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro stesso.

9. Ciascuno Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili dei centri di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che i propri centri dispongano del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi necessari per consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

10. Le modalità d’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 111.

Articolo 10 Sistema di identificazione automatica

1. Un peschereccio di lunghezza complessiva superiore a 15 metri è dotato di un sistema di identificazione automatica di cui assicura il corretto funzionamento e che rispetta le norme di rendimento stabilite dall'Organizzazione marittima internazionale conformemente al capitolo V, regola 19, sezione 2.4.5, della convenzione SOLAS del 1974 nella sua ultima versione.

2. Gli Stati membri utilizzano il sistema di identificazione automatica ai fini della verifica incrociata con altri dati disponibili conformemente agli articoli 102 e 103. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché i dati del sistema di identificazione automatica per i pescherecci battenti la loro bandiera siano messi a disposizione delle loro autorità nazionali responsabili del controllo della pesca. Gli Stati membri provvedono alla regolare sorveglianza dell'esattezza di tali dati e intervengono tempestivamente non appena constatino dati inesatti.

Articolo 11 Sistema di rilevamento delle navi

1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di rilevamento delle navi che consenta loro di confrontare le posizioni provenienti da immagini di telerilevamento inviate dai satelliti o da altri sistemi equivalenti con i dati ricevuti dal sistema di controllo dei pescherecci o dal sistema di identificazione automatica al fine di valutare la presenza di pescherecci nella zona. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca dispongano delle capacità tecniche necessarie per l'utilizzo di un sistema di rilevamento delle navi.

2. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di utilizzare un sistema di rilevamento delle navi con riguardo ad un determinato tipo di pesca e in un particolare momento.

Articolo 12 Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza

I dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci, dal sistema di identificazione automatica e dal sistema di rilevamento delle navi, raccolti nel quadro del presente regolamento, possono essere trasmessi alle agenzie della Commissione e alle altre autorità pubbliche degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza ai fini della sicurezza e della protezione marittima, del controllo delle frontiere, della tutela dell'ambiente marino e dell'applicazione generale della legge.

Articolo 13 Nuove tecnologie

1. Il Consiglio può decidere, sulla base dell'articolo 37 del trattato, in merito all'obbligo di utilizzare dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità quali le analisi genetiche. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione o con l'organismo da essa designato, realizzano progetti pilota relativi a strumenti di tracciabilità quali le analisi genetiche anteriormente al 1° giugno 2013.

2. Il Consiglio decide sulla base dell'articolo 37 del trattato in merito all'introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.

TITOLO IVCONTROLLO DELLA PESCA

Capo IControllo dell'utilizzo delle possibilità di pesca

Sezione 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 14 Giornale di bordo

1. Fatte salve norme specifiche, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza complessiva superiore a 10 metri tengono un giornale di bordo delle loro attività, indicando in particolare tutti i quantitativi superiori a 15 kg in equivalente peso vivo di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo, la data e la zona geografica interessata, espressa con riferimento a una divisione o a una sottodivisione o, se del caso, a un rettangolo statistico, in cui si applicano limiti di cattura conformemente alla normativa comunitaria, delle catture in questione, nonché il tipo di attrezzo utilizzato. Nel giornale di bordo vengono altresì registrati i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare. Il comandante è responsabile dell'accuratezza dei dati registrati nel giornale di bordo.

2. Nell'ambito delle attività di pesca oggetto di un regime di gestione dello sforzo, i comandanti dei pescherecci comunitari registrano e contabilizzano nel loro giornale di bordo il tempo trascorso in una determinata zona indicando:

a) per gli attrezzi trainati:

i) ogni entrata e uscita dal porto;

ii) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

iii) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell'uscita del peschereccio dalla zona o dell'entrata in un porto situato nella zona;

b) per gli attrezzi fissi:

i) ogni entrata e uscita dal porto;

ii) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

iii) la data e l'ora della prima e delle successive collocazioni degli attrezzi fissi nelle zone in questione;

iv) la data e l'ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;

v) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell'uscita del peschereccio dalla zona o dell'entrata in un porto situato nella zona.

3. La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di bordo, è del 5%.

4. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci comunitari applicano il fattore di conversione stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 111.

5. I comandanti dei pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque della Comunità registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo a quello seguito dai comandanti dei pescherecci comunitari.

6. Le modalità d’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 111.

Articolo 15 Registrazione elettronica e trasmissione dei dati del giornale di bordo

1. Il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 metri registra elettronicamente le informazioni relative alla pesca contenute nel giornale di bordo e le trasmette per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno.

2. Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1° luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2012. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1:

a) se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, o

b) se non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

Articolo 16 Pescherecci esonerati dagli obblighi relativi al giornale di bordo

1. Ciascuno Stato membro controlla, mediante campionamento, le attività dei pescherecci esonerati dagli obblighi di cui all'articolo 14 per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca.

2. A tal fine, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 111 e lo trasmette ogni anno prima del 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua elaborazione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell'ambito delle regioni.

Articolo 17 Notifica preventiva

1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci comunitari o i loro rappresentanti comunicano alle autorità competenti dello Stato membro del quale desiderano utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, salvo se le autorità competenti hanno autorizzato un'entrata prima di tale termine, le informazioni seguenti:

a) l'identificazione della nave;

b) il nome del porto designato di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi;

c) l'autorizzazione di pesca o, se del caso, l'autorizzazione a fornire assistenza ad operazioni di pesca o a trasbordare prodotti della pesca;

d) le date della bordata di pesca e le zone in cui sono state effettuate le catture;

e) la data e l'ora stimata di arrivo in porto;

f) i quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, anche se il quantitativo è pari a zero;

g) i quantitativi di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare.

2. Il comandante di un peschereccio comunitario, o il suo rappresentante, che registra elettronicamente le informazioni del giornale di bordo ai sensi dell'articolo 15, trasmette la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro di bandiera. Le informazioni del giornale di bordo di cui all'articolo 14 e la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere inviate in un'unica trasmissione se tale trasmissione contiene tutte le informazioni richieste per il giornale di bordo e per la notifica.

3. Se un peschereccio comunitario intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera e ha trasmesso elettronicamente la notifica preventiva di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 1, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

4. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 111, può esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato, che può essere rinnovato, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

Articolo 18 Trasbordo

Nelle acque comunitarie sono vietati i trasbordi in mare. Essi sono permessi unicamente su autorizzazione nei porti degli Stati membri a tal fine designati e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 19 Dichiarazione di trasbordo

1. I comandanti della nave che effettua il trasbordo e di quella ricevente, o i rispettivi rappresentanti, trasmettono una dichiarazione di trasbordo, entro il più breve termine e al più tardi 24 ore dopo il trasbordo,

a) al proprio Stato membro di bandiera, e

b) se il trasbordo ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

2. La dichiarazione di trasbordo è trasmessa se possibile per via elettronica. Se la trasmissione è effettuata per via elettronica, la dichiarazione di trasbordo è trasmessa unicamente allo Stato membro di bandiera anche se il trasbordo ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro. Lo Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la dichiarazione di trasbordo, la trasmette allo Stato membro del porto interessato.

3. La dichiarazione di trasbordo indica il quantitativo di prodotti della pesca per specie che è stato trasbordato, la data e il luogo di ciascuna cattura, i nomi dei pescherecci coinvolti e i porti di trasbordo e di destinazione. I comandanti di entrambi i pescherecci sono responsabili dell'accuratezza delle dichiarazioni.

4. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 111, può esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

5. Le procedure e i formulari di trasbordo sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 111.

Articolo 20 Autorizzazione di sbarco e di trasbordo

1. I pescherecci comunitari ricevono l'autorizzazione di sbarco o di trasbordo unicamente se le informazioni di cui all'articolo 17 risultano complete.

2. L'operazione di sbarco non può cominciare senza che l'abbiano autorizzata le autorità competenti dello Stato membro interessato.

3. La concessione di un'autorizzazione per cominciare le operazioni di sbarco o di trasbordo in porto è subordinata alla completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1 e, se del caso, alla realizzazione di un'ispezione.

4. Al momento di concedere l'autorizzazione di sbarco, le autorità competenti attribuiscono un numero unico di sbarco (NUS) all'operazione di sbarco e ne informano il comandante del peschereccio. Se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l'autorizzazione.

Articolo 21 Dichiarazione di sbarco

1. Il comandante è responsabile dell'esattezza della dichiarazione di sbarco, che indica, perlomeno, i quantitativi sbarcati di ogni specie di cui all'articolo 14 e il luogo e la data in cui sono stati catturati.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 metri, o il suo rappresentante, trasmette i dati della dichiarazione di sbarco per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera al più tardi entro due ore dal completamento dello sbarco.

3. Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

4. Il paragrafo 2 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1° luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2012. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dall'applicazione del paragrafo 2:

a) se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, o

b) se non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

5. Per i pescherecci esonerati dagli obblighi di cui al paragrafo 2, il comandante o il suo rappresentante registrano al momento dello sbarco e trasmettono il più presto possibile, e comunque entro 24 ore dallo sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto lo sbarco.

6. Le procedure e i formulari relativi alle dichiarazioni di sbarco sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 111.

Articolo 22 Pescherecci esonerati dagli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco

1. Ciascuno Stato membro controlla, mediante campionamento, le attività dei pescherecci esonerati dagli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca.

2. A tal fine, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 111 e lo trasmette ogni anno prima del 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell'ambito delle regioni.

Sezione 2 REGISTRAZIONE E SCAMBIO DI DATI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

ARTICOLO 23 Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

1. Ciascuno Stato membro registra tutti i dati pertinenti relativi alle possibilità di pesca di cui al presente capo, espressi sia in termini di catture che di sforzo di pesca, e conserva gli originali di tali dati per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale.

2. Prima del 15 di ogni mese, ciascuno Stato membro notifica per via informatica alla Commissione, o all'organismo da questa designato, tutti i dati aggiornati di cui al paragrafo 1 registrati nel corso del mese precedente.

3. Tutte le catture di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate dai pescherecci comunitari, sono imputate al relativo contingente applicabile, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

Articolo 24 Scambio dei dati

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23, gli Stati membri di sbarco trasmettono per via elettronica allo Stato membro interessato che ne ha fatto richiesta le informazioni sugli sbarchi, le vendite, i trasbordi o il trasporto di prodotti della pesca effettuati nei loro porti o nelle acque sotto la loro giurisdizione dai pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro.

2. Le informazioni comprendono almeno il nome e i contrassegni di identificazione esterni del peschereccio considerato, i quantitativi delle catture dei singoli stock o gruppi di stock sbarcate, vendute o trasbordate da detto peschereccio, nonché la data e il luogo dello sbarco, della vendita, del trasbordo o del trasporto di cui trattasi. Tali informazioni sono trasmesse nei quattro giorni lavorativi successivi alla data della domanda dello Stato membro interessato, salvo se altrimenti concordato tra gli Stati membri interessati.

3. Lo Stato membro di sbarco, di vendita, di trasbordo o di trasporto fornisce per via elettronica queste informazioni alla Commissione, su sua richiesta, contestualmente al loro invio allo Stato membro di bandiera del peschereccio.

Articolo 25 Dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca

1. Uno Stato membro informa immediatamente la Commissione quando ritiene che:

a) le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito l'80% di tale contingente, oppure

b) sia stato raggiunto l'80% del livello massimo di sforzo di pesca fissato per una zona determinata e applicabile a una parte o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera.

2. In tale eventualità, lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto richiesto dall'articolo 23.

Sezione 3 CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

ARTICOLO 26 Chiusura delle attività di pesca da parte degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro fissa la data a partire dalla quale:

a) si ritiene che le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito tale contingente;

b) si ritiene raggiunto il livello massimo di sforzo di pesca fissato per una zona determinata e applicabile a una parte o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera.

2. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato vieta la pesca di pesci appartenenti a tale stock o gruppo di stock da parte di pescherecci battenti la sua bandiera nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data e fissa una data fino alla quale sono permessi i trasbordi e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). A decorrere dalla data in cui la decisione è stata resa pubblica dallo Stato membro interessato, gli Stati membri provvedono affinché nessun quantitativo dei pesci in questione venga conservato a bordo, sbarcato, messo in gabbia o trasbordato dai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato nelle loro acque o sul loro territorio.

4. La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri, per via elettronica, le notifiche ad essa pervenute a norma del presente articolo.

Articolo 27 Chiusura delle attività di pesca da parte della Commissione

1. Quando la Commissione constata che uno Stato membro non ha rispettato l'obbligo di notifica dei dati mensili relativi alle possibilità di pesca previsto all'articolo 23, paragrafo 2, essa può fissare la data alla quale l'80% delle possibilità di pesca di tale Stato membro sono considerate esaurite, nonché la data presunta alla quale le possibilità di pesca saranno considerate esaurite.

2. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 26 o di sua propria iniziativa, quando la Commissione constata che le possibilità di pesca di cui dispone la Comunità o uno Stato membro sono considerate esaurite, essa ne informa gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

Articolo 28 Misure correttive

1. Quando la Commissione ha posto fine alle attività di pesca a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca a disposizione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri, o della Comunità, e risulta che in realtà uno Stato membro non ha esaurito le proprie possibilità di pesca, si applicano i paragrafi seguenti.

2. Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento delle sue possibilità non è stato eliminato, sono adottate adeguate misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 111 al fine di porre rimedio al pregiudizio causato. Queste misure possono condurre ad operare detrazioni nei confronti degli Stati membri che abbiano superato le proprie possibilità di pesca e ad attribuire in modo appropriato i quantitativi detratti agli Stati membri alle cui attività di pesca sia stata posta fine prima dell'esaurimento delle loro possibilità.

3. Le detrazioni e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono state fissate le possibilità di pesca. Le detrazioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno o degli anni successivi.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 111.

Capo IIControllo della gestione della flotta

Sezione 1 CAPACITÀ DI PESCA

ARTICOLO 29 Capacità di pesca

1. Gli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione delle verifiche necessarie per garantire che la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in GT e in kW, non sia in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità previsti per lo Stato membro considerato, fissati conformemente

a) all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e

b) al regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio del 30 marzo 2004[34] e

c) al regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione del 12 agosto 2003[35] e

d) al regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione del 9 dicembre 2004[36].

2. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 111 possono essere adottate norme dettagliate per l’applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne

a) la registrazione dei pescherecci;

b) il controllo della potenza dei pescherecci;

c) il controllo della stazza dei pescherecci;

d) il controllo del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nell'ambito della relazione di cui all'articolo 110 i metodi di controllo adottati, nonché il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati dell'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 2.

Sezione 2: POTENZA DEL MOTORE

ARTICOLO 30 Controllo della potenza del motore

1. Sono autorizzati a pescare solo i pescherecci dotati di motori la cui potenza non supera quella indicata nel certificato del motore.

2. È vietato manipolare un motore al fine di aumentarne la potenza al di là della potenza massima indicata nel certificato del motore.

3. È vietato utilizzare motori nuovi o di ricambio che non sono stati ufficialmente approvati dagli Stati membri interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la potenza del motore certificata non venga superata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nell'ambito della relazione di cui all'articolo 110 le misure di controllo adottate al fine di garantire che la potenza del motore non venga superata.

Articolo 31 Certificazione della potenza del motore

1. I motori nuovi, i motori di ricambio e i motori che sono stati tecnicamente modificati sono approvati ufficialmente dalle autorità degli Stati membri come non in grado di produrre una potenza superiore a quella indicata nel certificato del motore. La suddetta approvazione può essere rilasciata unicamente se il motore non è in grado di produrre una potenza superiore a quella indicata.

2. Le autorità degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione, ai fabbricanti di motori o ad altri operatori che dispongono delle conoscenze necessarie per effettuare l'esame tecnico del motore. Tali società di classificazione, fabbricanti e altri operatori certificano che i motori non sono in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore al di là della potenza certificata.

Articolo 32 Verifica incrociata della potenza del motore

1. Gli Stati membri effettuano verifiche incrociate per controllare la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore con tutte le informazioni di cui dispone l'amministrazione con riguardo alle caratteristiche tecniche del peschereccio. Essi verificano in particolare le informazioni contenute

a) nei dati raccolti dal sistema di controllo dei pescherecci;

b) nel giornale di bordo;

c) nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dai motori (EIAPP) rilasciato conformemente alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL 73/78;

d) nei certificati di classificazione rilasciati da un organismo abilitato a effettuare le ispezioni e la visita dei pescherecci ai sensi della direttiva 94/57/CE;

e) nel certificato di collaudo in mare;

f) nel registro della flotta peschereccia comunitaria e

g) in ogni altro documento che fornisca informazioni pertinenti sulla potenza del motore o altre caratteristiche tecniche ad essa collegate.

2. Qualora vi sia motivo di pensare che la potenza del motore di un peschereccio è superiore a quella indicata nella sua licenza di pesca, gli Stati membri procedono a un controllo fisico di tale potenza.

Capo III Controllo dei piani pluriennali

Articolo 33 Trasbordi in porto

I pescherecci comunitari che praticano attività di pesca su specie oggetto di un piano pluriennale non trasferiscono le proprie catture a bordo di un altro peschereccio o di un veicolo senza averle precedentemente sbarcate affinché vengano pesate in un centro per la vendita all'asta o in un altro organismo autorizzato dagli Stati membri.

Articolo 34 Porti designati

1. Al momento dell'adozione di un piano pluriennale, il Consiglio può fissare una soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano pluriennale al di sopra della quale un peschereccio è tenuto a sbarcare le proprie catture in un porto designato.

2. Qualora debba essere sbarcato un quantitativo di pesce superiore alla soglia di cui al paragrafo 1, il comandante del peschereccio comunitario interessato provvede affinché lo sbarco in questione avvenga esclusivamente in un porto designato della Comunità. Qualora il piano pluriennale venga applicato nel quadro di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, gli sbarchi possono aver luogo nel porto di una parte contraente di tale organizzazione.

3. Ogni Stato membro designa i porti in cui hanno luogo gli sbarchi di cui al paragrafo 2.

4. Affinché un porto possa essere scelto come porto designato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) ore di sbarco limitate;

b) luoghi di sbarco limitati;

c) copertura totale in materia di ispezione durante le ore di sbarco e in tutti i luoghi di sbarco;

d) il quantitativo medio sbarcato, in peso, delle specie oggetto di un piano pluriennale deve rappresentare almeno il 5% dei quantitativi totali sbarcati in tale porto. Il periodo di riferimento per il calcolo di questa media comprende i tre anni immediatamente precedenti.

Articolo 35 Stivaggio separato delle specie oggetto di un piano di ricostituzione

1. È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario, in casse di qualsiasi tipo, quantitativi di una specie oggetto di un piano pluriennale mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.

2. Le casse contenenti specie oggetto di un piano pluriennale sono contrassegnate in modo adeguato per mezzo di un'etichetta recante il codice FAO della specie oggetto di un piano pluriennale e sono stivate in modo tale da essere separate dalle altre casse.

Articolo 36 Programmi nazionali di controllo

1. Gli Stati membri definiscono un programma nazionale di controllo applicabile a ciascun piano pluriennale.

2 . Gli Stati membri stabiliscono altresì parametri specifici in materia di ispezione a norma dell’allegato I. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato I.

Capo IV Controllo delle misure tecniche

Sezione 1 USO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

ARTICOLO 37 Attrezzi da pesca

1. Ogni attrezzo da pesca utilizzato per un tipo di pesca determinato rispetta le caratteristiche tecniche stabilite nelle norme della politica comune della pesca per tale tipo di pesca.

2. Per i tipi di pesca per i quali è consentito detenere a bordo più di due tipi di attrezzi, l'attrezzo che non viene utilizzato deve essere sistemato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:

a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

b) le reti tenute sul ponte o al di sopra del ponte sono solidamente assicurate e

c) i palangari sono stivati nei ponti inferiori.

Articolo 38 Composizione delle catture

1. Se le catture detenute a bordo di un peschereccio della Comunità sono state effettuate durante la stessa bordata mediante reti con maglie di dimensioni minime diverse, la composizione per specie è calcolata per ogni parte del quantitativo che è stato pescato in condizioni diverse. A tal fine, qualsiasi cambiamento delle dimensioni delle maglie delle reti precedentemente usate nonché la composizione delle catture presenti a bordo all'atto del cambiamento sono riportati nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco.

3. In casi specifici possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 111, norme particolareggiate relative alla tenuta a bordo di un piano di stivaggio dei prodotti trasformati diviso per specie, che ne indichi l'ubicazione nella stiva.

SEZIONE 2 CONTROLLO DELLE ZONE MARINE PROTETTE

ARTICOLO 39 Sistema di controllo dei pescherecci via satellite

1. Nel definire una zona marina protetta, i punti che delimitano il poligono geografico e le lossodromie corrispondenti, nonché le posizioni dei pescherecci, sono misurati conformemente alla norma applicabile.

2. Le attività di pesca esercitate dai pescherecci comunitari in zone di pesca nelle quali è stata definita una zona marina protetta sono controllate dal centro di controllo della pesca dello Stato costiero, che dispone di un sistema che gli consente di individuare e registrare l'entrata e il passaggio dei pescherecci nella zona marina protetta, nonché la loro uscita dalla medesima.

3. Il centro di controllo della pesca dello Stato costiero dispone di un sistema di allarme che può automaticamente individuare i pescherecci che entrano nella zona marina protetta. Il sistema di allarme è inoltre presente a bordo del peschereccio al fine di avvertire il comandante del suo ingresso imminente nella zona marina protetta.

4. Gli Stati membri predispongono un sistema di allarme che scatta quando il peschereccio entra nella zona di sicurezza che circonda le zone da proteggere.

5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, la frequenza di trasmissione dei dati è pari ad almeno una volta ogni 15 minuti quando una nave entra nella zona di sicurezza e avviene in tempo reale quando la nave entra nella zona marina protetta.

Articolo 40 Transito in una zona marina protetta

1. Il transito in una zona marina protetta è autorizzato per tutti i pescherecci che soddisfano le seguenti condizioni:

a) tutti gli attrezzi a bordo sono fissati e riposti durante il transito; e

b) la velocità durante il transito non è inferiore a 6 nodi.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari che intendono transitare in una zona marina protetta comunicano i dati seguenti sotto forma di un rapporto di transito alle autorità dello Stato membro di bandiera e dello Stato membro costiero:

a) il nome del peschereccio, il numero di identificazione esterna, l'indicativo radio ed il nome del comandante del peschereccio;

b) le coordinate della localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce;

c) la data e l'ora di ciascuna entrata in una zona marina protetta, e

d) la data e l'ora di ciascuna uscita da una zona marina protetta.

SEZIONE 3 CONTROLLO DELLA RIDUZIONE DEI RIGETTI IN MARE

ARTICOLO 41 Registrazione dei rigetti

1. Il comandante di un peschereccio registra tutti i rigetti di un volume superiore a 15 kg in equivalente peso vivo e comunica senza indugio, se possibile per via elettronica, questa informazione alle autorità competenti a cui fa capo.

2. Gli Stati membri istituiscono un regime speciale per il controllo dei pescherecci battenti la loro bandiera che detengono un'autorizzazione di pesca nell'ambito di un regime di riduzione progressiva dei rigetti.

Articolo 42 Controllo dei giornali di bordo

Per i pescherecci equipaggiati di sistema di controllo dei pescherecci, gli Stati membri verificano sistematicamente che le informazioni ricevute dai centri di controllo della pesca corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo, servendosi dei dati del sistema di controllo e, ove disponibili, dei dati forniti da osservatori. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni.

Sezi ONE 4 CHIUSURA DI ATTIVITÀ DI PESCA IN TEMPO REALE

ARTICOLO 43 Disposizioni generali

1. Quando un livello limite di catture accessorie è stato raggiunto, la zona interessata viene temporaneamente chiusa alla pesca conformemente alle disposizioni della presente sezione. Tale chiusura in tempo reale è stabilita per un periodo fisso non superiore a dieci giorni.

2. Il livello limite delle catture accessorie è calcolato in percentuale del peso vivo di ciascuna specie rispetto alle catture totali in una retata o, quando l'obiettivo della chiusura in tempo reale è la protezione del novellame di una determinata specie, in percentuale del numero di esemplari di novellame della specie determinata rispetto al numero totale di esemplari di tale specie nella retata in questione.

Articolo 44 Chiusura di attività di pesca in tempo reale da parte degli Stati membri

1. Quando una nave guardapesca dello Stato membro costiero o partecipante a un'operazione comune nell'ambito di un piano di intervento congiunto constata che è stato raggiunto un livello limite di catture accessorie, tale nave ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro costiero.

2. Quando la quantità di catture accessorie supera un livello limite in una qualsiasi bordata, il peschereccio modifica la sua zona di pesca di almeno cinque miglia marine a partire dalla posizione della retata precedente prima di continuare a pescare e ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro costiero. Se almeno tre pescherecci hanno dovuto lasciare una zona di pesca a seguito del superamento di un livello limite di catture accessorie, le informazioni trasmesse da tali pescherecci sono utilizzate dallo Stato membro costiero per stabilire una chiusura in tempo reale.

3. Sulla base delle informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro costiero decide la chiusura in tempo reale della zona interessata. Esso informa senza indugio la Commissione, nonché tutti gli Stati membri e i paesi terzi i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona interessata, che è stata stabilita una chiusura in tempo reale. Le attività di pesca nella zona in questione sono vietate conformemente alla decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale.

Articolo 45 Chiusura di attività di pesca in tempo reale da parte della Commissione

1. Sulla base delle informazioni ricevute che indicano il raggiungimento di un livello limite di catture accessorie, la Commissione può determinare la chiusura temporanea di una zona se lo Stato membro costiero interessato non ha provveduto a farlo.

2. La Commissione informa senza indugio tutti gli Stati membri e i paesi terzi i cui pescherecci operano in tale zona e mette a disposizione quanto prima sul proprio sito internet ufficiale una carta con le coordinate della zona temporaneamente chiusa, precisando la durata della chiusura e le condizioni che disciplinano la pesca in tale zona.

Articolo 46 Riapertura di una zona temporaneamente chiusa

1. Dopo un periodo di almeno 60 ore a partire dall'imposizione della chiusura nella zona determinata, e sotto il controllo dei servizi di ispezione dello Stato membro costiero, un numero limitato di pescherecci con a bordo un osservatore scientifico intraprendono operazioni di pesca sperimentale al fine di verificare il livello delle catture accessorie.

2. Se le operazioni di cui al paragrafo 1 non raggiungono oltre il 60% del livello limite di catture accessorie, lo Stato membro costiero revoca le chiusure in tempo reale da esso imposte. Lo Stato membro costiero informa senza indugio la Commissione, nonché tutti gli Stati membri e i paesi terzi i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona interessata, che la chiusura in tempo reale è stata revocata.

3. Se la chiusura in tempo reale è stata stabilita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 45, la Commissione viene informata senza indugio dallo Stato membro costiero in merito ai risultati delle operazioni di pesca sperimentale di cui al paragrafo 1. La Commissione, se del caso previo esame delle informazioni fornite dal comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca, revoca la chiusura in tempo reale se le operazioni di cui al paragrafo 1 non raggiungono oltre il 60% del livello limite di catture accessorie. Essa informa senza indugio tutti gli Stati membri e i paesi terzi i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona interessata che la chiusura in tempo reale è stata revocata.

Capo VControllo della pesca ricreativa

Articolo 47 Pesca ricreativa

1. La pesca ricreativa praticata a bordo di una nave nelle acque comunitarie e diretta ad uno stock oggetto di un piano pluriennale è soggetta al rilascio di un'autorizzazione da parte dello Stato membro di bandiera.

2. Le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa su stock oggetto di un piano pluriennale sono registrate dallo Stato membro di bandiera.

3. Le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa di specie oggetto di un piano pluriennale sono imputate al relativo contingente dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri interessati determinano la parte di tali contingenti da riservare esclusivamente alla pesca ricreativa.

4. La commercializzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa è vietata, salvo a scopi filantropici.

TITOLO V CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

Capo I Disposizioni generali

Articolo 48 Principi applicabili al controllo della commercializzazione

1. Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell’applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto.

2. Tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura devono essere rintracciabili e gli operatori devono poter identificare l’origine e la destinazione delle partite dallo stadio della cattura o raccolta a quello del consumatore finale.

3. Qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto devono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti espressa con riferimento a una sottozona e a una divisione o sottodivisione o, se del caso, a un rettangolo statistico in cui si applicano limiti di cattura in conformità della normativa comunitaria.

4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura catturati o raccolti siano suddivisi in partite.

Articolo 49 Norme comuni di commercializzazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione siano esposti per la vendita, messi in vendita, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se sono conformi a tali norme.

2. I prodotti ritirati dal mercato in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 devono essere conformi alle norme comuni di commercializzazione, segnatamente per quanto riguarda le categorie di freschezza.

3. Gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca devono poter comprovare che i prodotti sono conformi alle norme di commercializzazione in tutte le fasi.

Articolo 50 Tracciabilità

1. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 178/2002[37] e la normativa nazionale degli Stati membri, questi provvedono affinché i loro operatori predispongano sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione dell'autorità competente le informazioni relative alla provenienza dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

2. Ai fini della tracciabilità della provenienza dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura devono essere fornite, per tutte le partite, le seguenti informazioni minime:

a) il numero di identificazione di ogni partita;

b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;

c) il peso vivo espresso in chilogrammi;

d) la data della cattura e/o della raccolta;

e) l’unità di produzione (nome del peschereccio, sito di acquacoltura);

f) il nome e l’indirizzo dei fornitori;

g) l’attrezzo da pesca.

3. A ciascuna partita è applicato un sistema specifico di marcatura e/o etichettatura contenente le informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 51 Informazioni per i consumatori

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni previste all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, siano disponibili in ogni fase della commercializzazione della specie considerata. La zona di cattura di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001 fa riferimento alla sottozona e alla divisione o sottodivisione o, se del caso, al rettangolo statistico in cui si applicano limiti di cattura in conformità della normativa comunitaria.

Capo IIAttività successive allo sbarco

Articolo 52 Prima vendita nei centri di vendita all’asta

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i quantitativi immessi per la prima volta in commercio e soggetti a limiti di cattura o di sforzo siano venduti e/o registrati in un centro di vendita all’asta ad acquirenti registrati.

2. Gli altri prodotti dalla pesca sono venduti unicamente in un centro di vendita all’asta o ad organismi o persone autorizzate dagli Stati membri.

3. L'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA nelle basi di dati nazionali.

Articolo 53 Pesatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1. Tutti gli acquirenti registrati di prodotti della pesca e dell’acquacoltura provvedono affinché tutte le partite ricevute siano pesate su bilance omologate dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal luogo di sbarco o rivenduto.

2. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura del pesce fresco dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che il pesce non abbia potuto essere pesato allo sbarco e sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 20 chilometri dal luogo di sbarco.

4. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di pesce sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di un funzionario prima di essere trasportati fuori dal luogo di sbarco.

Articolo 54 Note di vendita

1. Entro due ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono per via elettronica una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. Se tale Stato membro non è lo Stato di bandiera della nave che ha sbarcato il pesce, una volta ricevute le informazioni pertinenti esso provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato di bandiera. I suddetti acquirenti, centri d’asta, organismi o persone sono responsabili dell’esattezza della nota di vendita.

2. Se la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati sbarcati, lo Stato membro responsabile del controllo della prima immissione in commercio provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa, entro due ore dal suo ricevimento, alle autorità responsabili del controllo dello sbarco di tali prodotti e alle autorità dello Stato membro di bandiera.

3. Se la nota di vendita non corrisponde alla fattura o a un documento equivalente, lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie per garantire che i dati relativi al prezzo, al netto dell'imposta, per le forniture di beni all'acquirente siano identici a quelli indicati nella fattura.

Articolo 55 Contenuto delle note di vendita

Le note di vendita di cui all’articolo 54 contengono almeno i dati seguenti:

a) il numero di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti considerati;

b) il porto e la data di sbarco;

c) il nome del proprietario o del comandante della nave e, se si tratta di un’altra persona, il nome del venditore;

d) il nome dell’acquirente e il suo numero di partita IVA;

e) il nome o il codice Alpha FAO di ogni specie, nonché la relativa origine geografica espressa con riferimento a una sottozona e a una divisione o sottodivisione in cui si applicano limiti di cattura in conformità della normativa comunitaria;

f) per tutte le specie soggette a norme di commercializzazione, la taglia o il peso, il grado, la presentazione e la freschezza, secondo quanto previsto;

g) se del caso, la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato (riporto, utilizzo per l’alimentazione animale, per la produzione di farine destinate all’alimentazione animale, come esche o per scopi non alimentari);

h) il luogo e la data della vendita;

i) se possibile, il numero di riferimento e la data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita;

j) se de caso, il riferimento al documento di trasporto di cui all’articolo 58.

Articolo 56 Esenzioni dagli obblighi in materia di note di vendita

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 111, può concedere un'esenzione dall'obbligo di presentare una nota di vendita alle autorità competenti o ad altri organismi autorizzati dello Stato membro per i prodotti della pesca sbarcati da talune categorie di pescherecci comunitari di lunghezza complessiva fino a 10 metri o per i prodotti della pesca sbarcati in quantitativi non superiori a 50 kg di peso vivo equivalente per specie. Tali esenzioni possono essere concesse solo se lo Stato membro in questione ha istituito un sistema di campionamento accettabile in conformità degli articoli 16 e 22.

2. L'acquirente di prodotti di peso non superiore a 15 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti agli articoli 54 e 55.

Articolo 57 Dichiarazione di assunzione in carico

1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, se i prodotti sono destinati a una messa in vendita ulteriore, una dichiarazione di assunzione in carico, se possibile in formato elettronico, è presentata quanto prima e comunque entro due ore dal completamento dello sbarco alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo l’assunzione in carico o ad altri organismi da questo autorizzati. Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico è responsabile della presentazione di tale dichiarazione e dell’esattezza della medesima.

2. La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;

b) il nome del proprietario o del comandante della nave;

c) il nome o il codice Alpha FAO di ogni specie, nonché la relativa zona geografica d’origine espressa con riferimento a una sottozona e a una divisione o sottodivisione o, se del caso, a un rettangolo statistico in cui si applicano limiti di cattura in conformità della normativa comunitaria;

d) il peso di ogni specie, ripartito per tipo di presentazione dei prodotti;

e) il porto e la data di sbarco;

f) il nome e l’indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati;

g) se de caso, il riferimento al documento di trasporto specificato all’articolo 58.

Articolo 58 Documento di trasporto

1. I prodotti della pesca sbarcati nella Comunità, non trasformati o trasformati a bordo e trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco, sono accompagnati da un documento compilato dal vettore fino al momento in cui ha luogo la prima vendita. Entro 24 ore dal caricamento il vettore presenta un documento di trasporto, se possibile in formato elettronico, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo lo sbarco.

2. Nel caso in cui i prodotti siano trasportati in uno Stato membro diverso da quello di sbarco, il vettore trasmette inoltre, entro 24 ore dal caricamento dei prodotti della pesca, una copia del documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è prevista la prima immissione in commercio. Lo Stato membro della prima immissione in commercio può chiedere più ampie informazioni al riguardo allo Stato membro di sbarco.

3. Il vettore è responsabile dell'esattezza del documento.

4. Il documento di trasporto specifica:

a) il luogo di destinazione della/delle partita/partite e l'identificazione del veicolo di trasporto;

b) il nome e il numero di registro della flotta comunitaria del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;

c) i quantitativi trasportati di ogni specie espressi in chilogrammi di peso trasformato o non trasformato, il nome e l’indirizzo del destinatario o dei destinatari, il luogo e la data del carico nonché l’origine geografica di ogni specie, espressa con riferimento a una sottozona e a una divisione o sottodivisione in cui si applicano limiti di cattura in conformità della normativa comunitaria .

5. Le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 20 chilometri dal luogo di sbarco.

6. Se i prodotti della pesca dichiarati venduti in una nota di vendita sono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco, il vettore deve essere in grado di provare, sulla base di un documento, che la vendita ha avuto effettivamente luogo.

Capo IIIOrganizzazioni di produttori e regime dei prezzi e degli interventi

Articolo 59 Controllo delle organizzazioni di produttori

1. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, gli Stati membri effettuano controlli periodici volti a garantire che

a) le organizzazioni di produttori rispettino le condizioni del riconoscimento;

b) il riconoscimento di un'organizzazione di produttori sia revocato se non risultano più soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 o se il riconoscimento è fondato su indicazioni erronee;

c) il riconoscimento sia immediatamente revocato con effetto retroattivo se l'organizzazione lo ha ottenuto o ne beneficia in modo fraudolento.

2. La Commissione effettua controlli intesi ad accertare il rispetto delle norme applicabili alle organizzazioni di produttori, previste all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000, e, sulla base delle relative risultanze, può eventualmente chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento.

3. Ogni Stato membro effettua controlli adeguati volti ad accertare il rispetto, da parte delle singole organizzazioni di produttori, degli obblighi previsti dal programma operativo per la campagna di pesca considerata, in conformità del regolamento (CE) n. 2508/2000 e, in caso di inadempienza a tali obblighi, applica le sanzioni previste all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 60 Controllo del regime dei prezzi e degli interventi

Gli Stati membri effettuano tutti i controlli relativi al regime dei prezzi e degli interventi, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) il ritiro dei prodotti dal mercato per fini diversi dal consumo umano;

b) le operazioni di riporto per la stabilizzazione, il magazzinaggio e/o la trasformazione dei prodotti ritirati dal mercato;

c) l'ammasso privato di prodotti congelati a bordo delle navi;

d) l’indennità compensativa per il tonno destinato alla trasformazione.

TITOLO VISORVEGLIANZA

Articolo 61 Avvistamenti in mare e rilevamento da parte degli Stati membri

1. Gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque marittime soggette alla loro sovranità o giurisdizione attraverso

a) avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione o aeromobili di sorveglianza;

b) il sistema di rilevamento delle navi di cui all’articolo 11.

2. Se le risultanze dell’avvistamento o del rilevamento non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro, questo effettua tutte le indagini necessarie per stabilire i provvedimenti da adottare.

3. Se l’avvistamento o il rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest’ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, se possibile per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o ai paesi terzi interessati. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione o a un organismo da essa designato.

4. Se un funzionario di uno Stato membro avvista o individua un peschereccio impegnato nello svolgimento di attività che possono essere considerate una violazione alle norme della politica comune della pesca, esso compila senza indugio un rapporto di sorveglianza e lo trasmette alle autorità competenti.

5. Il modello del rapporto di sorveglianza è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 111.

Articolo 62 Provvedimenti da adottare a seguito delle attività di avvistamento e rilevamento

1. Quando ricevono un rapporto di sorveglianza di un altro Stato membro, gli Stati membri di bandiera intervengono rapidamente e svolgono tutte le indagini necessarie per stabilire i provvedimenti da adottare.

2. Gli Stati membri diversi dallo Stato membro di bandiera interessato verificano, ove del caso, se la nave di cui è notificato l'avvistamento ha operato nelle acque soggette alla loro giurisdizione o sovranità o se sono stati sbarcati o importati nel loro territorio prodotti della pesca provenienti da tale nave e indagano sull'osservanza, da parte della nave stessa, delle pertinenti misure di conservazione e di gestione.

3. Gli Stati membri di bandiera, gli altri Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato esaminano altresì le informazioni debitamente documentate su navi che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmesse da privati cittadini, da organizzazioni della società civile, con particolare riguardo a quelle operanti in campo ambientale, e da rappresentanti del settore della pesca o del commercio dei prodotti ittici.

Articolo 63 Osservatori

1. Gli osservatori presenti a bordo vigilano sul rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte delle navi. Essi svolgono tutte le mansioni previste da un programma di osservazione e in particolare verificano e registrano le attività di pesca della nave e i pertinenti documenti.

2. Gli osservatori possiedono le qualifiche e l’esperienza necessarie per lo svolgimento delle loro mansioni. Essi sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell’equipaggio. Gli osservatori non fanno parte dell’equipaggio della nave.

3. Gli osservatori si adoperano, per quanto possibile, affinché la loro presenza a bordo non ostacoli né interferisca con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave.

4. Gli osservatori compilano un rapporto di sorveglianza e lo trasmettono alle loro autorità e/o alle autorità dello Stato di bandiera. Gli Stati membri inseriscono il rapporto nella base di dati di cui all’articolo 69.

5. I comandanti dei pescherecci comunitari offrono agli osservatori una sistemazione adeguata, ne agevolano l’operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti consentono agli osservatori di accedere alle opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici.

6. Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità di tali costi agli operatori delle navi battenti la loro bandiera che hanno partecipato all’attività di pesca considerata.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 111.

Articolo 64 Ammissibilità dei rapporti di sorveglianza

I rapporti di sorveglianza compilati da persone a tal fine autorizzate da autorità nazionali e comunitarie costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati equivalenti ai rapporti di sorveglianza compilati da funzionari dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento amministrativo o giudiziario. Adeguati provvedimenti devono essere adottati sulla scorta di tali rapporti.

TITOLO VIIISPEZIONE

Capo IDisposizioni generali

Articolo 65 Svolgimento delle ispezioni

1. Gli Stati membri compilano un elenco dei funzionari incaricati delle ispezioni e mantengono aggiornato tale elenco.

2. I funzionari svolgono le loro mansioni in conformità delle norme del diritto comunitario. Essi svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e durante la fase di commercializzazione dei prodotti ittici.

2. I funzionari controllano in particolare:

a) la legalità delle catture detenute a bordo, immagazzinate, trasportate, trasformate o commercializzate e l’esattezza della relativa documentazione;

b) la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio e per le catture detenute a bordo;

c) se del caso, il piano di stivaggio e lo stivaggio separato delle specie nonché

d) la marcatura degli attrezzi fissi.

3. I funzionari esaminano tutte le zone, i ponti e i locali in cui i prodotti della pesca sono catturati, immagazzinati, trasportati, trasformati o commercializzati. Essi esaminano inoltre le catture, trasformate o no, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documento pertinente ritenuto necessario ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. I funzionari possono altresì interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l’oggetto dell’ispezione.

4. L’attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio e disturbo possibile alla nave o al veicolo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture. I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell’ispezione.

5. Le modalità d’applicazione del presente articolo, con particolare riguardo ai metodi e alle procedure di ispezione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 111.

Articolo 66 Obblighi dell’operatore

L’operatore agevola l’accesso in condizioni di sicurezza alla nave, al veicolo di trasporto o al locale in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati. Esso garantisce la sicurezza dei funzionari e non li ostacola né tenta di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni.

Articolo 67 Rapporto di ispezione

1. I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità. Se l’ispezione riguarda un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio alle autorità dello Stato membro di bandiera o del paese terzo di cui trattasi. Se l’ispezione è svolta nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio a detto Stato membro.

2. I funzionari firmano il loro rapporto alla presenza dell’operatore, che vi appone la sua firma e ha la possibilità di annotarvi eventuali osservazioni. Il funzionario indica nel giornale di bordo che è stata effettuata un'ispezione.

3. Una copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante della nave o al suo rappresentante.

Articolo 68 Ammissibilità dei rapporti di ispezione

I rapporti di ispezione compilati da persone a tal fine autorizzate da autorità nazionali e comunitarie costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione compilati da funzionari dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento amministrativo o giudiziario e possono dar luogo all'adozione di adeguati provvedimenti.

Articolo 69 Base di dati elettronica

Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una base di dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.

Articolo 70 Ispettori comunitari

1. La Commissione predispone un elenco degli ispettori comunitari secondo la procedura di cui all’articolo 111. Gli ispettori comunitari sono funzionari di uno Stato membro, della Commissione o dell’Agenzia.

2. Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori comunitari effettuano ispezioni in conformità del presente regolamento sul territorio degli Stati membri, nelle acque comunitarie e su pescherecci della Comunità al di fuori delle acque comunitarie.

3. Gli ispettori comunitari possono essere incaricati

a) dell’attuazione dei programmi comunitari di controllo e di ispezione adottati conformemente all’articolo 87;

b) dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali la Comunità è tenuta ad effettuare controlli.

4. Gli ispettori comunitari hanno le stesse competenze degli ispettori nazionali. Nello svolgimento delle loro mansioni e nell’esercizio delle loro competenze, gli ispettori comunitari osservano la normativa comunitaria e la legislazione dello Stato membro in cui ha luogo l’ispezione.

5. Le modalità d’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 111.

Capo IIIspezioni al di fuori delle acque o del territorio dello Stato membro che procede all’ispezione

Articolo 71 Ispezioni di navi al di fuori delle acque dello Stato membro che procede all’ispezione

1. Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le acque comunitarie.

2. Gli Stati membri possono effettuare, in tutte le acque comunitarie, ispezioni concernenti le attività di pesca sulle navi di un altro Stato membro in conformità del presente regolamento:

a) dopo aver ottenuto l’autorizzazione dello Stato membro costiero interessato, oppure

b) nel caso in cui sia stato adottato un programma di controllo comunitario specifico conformemente all’articolo 87.

3. Gli Stati membri possono ispezionare nelle acque internazionali le navi comunitarie battenti bandiera di un altro Stato membro.

4. Gli Stati membri possono ispezionare le navi battenti la loro bandiera o la bandiera di un altro Stato membro nelle acque di paesi terzi in conformità di accordi internazionali.

5. Gli Stati membri designano l'autorità competente che fungerà da punto di contatto ai fini del presente articolo. Il punto di contatto degli Stati membri deve essere reperibile 24 ore su 24.

Articolo 72 Domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione di uno Stato membro a effettuare ispezioni su pescherecci in acque comunitarie non soggette alla sua sovranità o giurisdizione, di cui all’articolo 71, paragrafo 2, lettera a), sono trattate dallo Stato membro costiero interessato entro dodici ore dalla presentazione della domanda o entro un termine adeguato quando la domanda riguarda un inseguimento iniziato nelle acque dello Stato membro che effettua l’ispezione.

2. La decisione è comunicata senza indugio allo Stato membro richiedente. Essa è altresì comunicata alla Commissione o all’organismo da essa designato.

3. Le domande di autorizzazione sono respinte, in tutto o in parte, solo se ciò risulta necessario per imperiosi motivi di sicurezza nazionale. Il rifiuto e la relative motivazioni sono comunicati immediatamente allo Stato membro richiedente e alla Commissione o all'organismo da essa designato.

Articolo 73 Ispezioni al di fuori del territorio dello Stato membro che procede all’ispezione

Uno Stato membro può effettuare ispezioni in conformità del presente regolamento sul territorio di un altro Stato membro:

a) dopo aver ottenuto l’autorizzazione dello Stato membro interessato, oppure

b) nel caso in cui sia stato adottato un programma di controllo comunitario specifico conformemente all’articolo 87.

Capo IIIInfrazioni constatate nel corso di ispezioni

Articolo 74 Procedura in caso di infrazione

Se, sulla base delle informazioni raccolte in sede di ispezione, ritiene che sia stata commessa un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario:

a) annota la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;

b) adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione;

c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità competenti;

d) informa la persona fisica sospettata di aver commesso o colta in flagrante mentre commetteva l’infrazione del fatto che la medesima comporta l’attribuzione di punti di penalità conformemente all’articolo 84. Tale informazione è registrata nel rapporto di ispezione.

Articolo 75 Infrazioni constatate al di fuori delle acque dello Stato membro che procede all’ispezione

Ove venga constatata un'infrazione a seguito di un'ispezione effettuata in conformità dell’articolo 71, paragrafo 2, lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro costiero. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso allo Stato costiero e allo Stato di bandiera entro sette giorni dalla data dell'ispezione.

Articolo 76 Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi

1. Lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro costiero nelle cui acque una nave è sospettata:

a) di aver commesso errori di registrazione delle catture per quantitativi superiori a 500 chilogrammi o al 10%, calcolati in percentuale dei dati riportati nel giornale di bordo, se quest’ultimo quantitativo è più elevato, oppure

b) di aver commesso una delle infrazioni gravi di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 entro un anno dalla commissione della prima infrazione grave,

chiede alla nave di dirigersi immediatamente in un porto affinché possa essere avviata un’indagine completa, oltre alle misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. L’indagine di cui al paragrafo 1 è notificata senza indugio allo Stato membro di bandiera dallo Stato membro costiero in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno.

3. Gli ispettori possono rimanere a bordo della nave fino all’avvio dell'indagine completa di cui al paragrafo 1.

4. Il comandante della nave di cui al paragrafo 1 sospende tutte le attività di pesca e si dirige in porto come prescritto.

Capo IVPerseguimento di infrazioni constatate nel corso di ispezioni

Articolo 77 Perseguimento

Qualora in sede di ispezione constatino un'infrazione alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti dello Stato membro di ispezione adottano opportune misure in conformità del titolo VIII nei confronti del comandante della nave interessata o di qualsiasi altra persona responsabile dell'infrazione.

Articolo 78 Trasferimento del perseguimento

Lo Stato membro di ispezione può altresì trasferire il perseguimento dell'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di immatricolazione o dello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino, d'intesa con quest’ultimo Stato membro e sempre che ciò possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

Articolo 79 Infrazioni constatate da ispettori comunitari

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per perseguire le infrazioni constatate da ispettori comunitari sul loro territorio, nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione o su navi battenti la loro bandiera.

Articolo 80 Misure correttive in caso di mancato perseguimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo

1. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non prendono appropriate disposizioni nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili, o non trasferiscono il perseguimento dell'infrazione conformemente all'articolo 78, i quantitativi illegalmente sbarcati o trasbordati possono essere imputati al contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

2. I quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o di trasbordo sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 111, previa consultazione, da parte della Commissione, dei due Stati membri interessati.

3. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente si applica l’articolo 28. A tal fine i quantitativi di pesce illegalmente sbarcati o trasbordati sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.

TITOLO VIIIAPPLICAZIONE

Articolo 81 Misure volte a garantire il rispetto delle norme

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano sistematicamente adottate misure adeguate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità del loro diritto interno, contro le persone fisiche o giuridiche sospettate di aver commesso un’infrazione alle norme della politica comune della pesca.

2. I procedimenti avviati ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni di diritto interno, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione e produrre effetti proporzionati alla gravità della medesima, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

3. Gli Stati Membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio finanziario realizzato o perseguito tramite la commissione dell’infrazione grave.

4. In caso di infrazione le autorità dello Stato membro competente notificano senza indugio, in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno, agli Stati membri di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o a qualsiasi altro Stato membro interessato al perseguimento dell’infrazione, i procedimenti penali o amministrativi e gli altri provvedimenti adottati nonché qualsiasi decisione giudiziaria definitiva attinente all’infrazione, compreso il numero di punti assegnati.

Articolo 82 Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alla gamma di sanzioni e di misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Inoltre, per ogni infrazione grave la cui entità non può essere collegata al valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione, gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica che ha commesso l'infrazione grave o la persona giuridica che ne è dichiarata responsabile sia passibile di un’ammenda amministrativa compresa tra 5 000 EUR e 300 000 EUR. La sanzione applicata è immediatamente notificata allo Stato membro di bandiera.

3. In caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri impongono un’ammenda amministrativa compresa tra 10 000 EUR e 600 000 EUR .

4. La sanzione è stabilita dagli Stati membri tenendo conto dell’entità del danno arrecato alle risorse della pesca e all'ambiente marino interessati.

5. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano il tasso di cambio di mercato tra l'euro e la loro moneta in vigore il penultimo giorno del mese precedente quello in cui l’ammenda amministrativa è comminata, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C.

6. Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

7. Le sanzioni di cui al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, con particolare riguardo a quelle descritte all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 83 Misure di esecuzione immediate

Gli Stati membri adottano misure immediate per impedire a navi o persone fisiche o giuridiche colte in flagranza di commissione di un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 di continuare a commettere tale infrazione.

Articolo 84 Sistema di punti di penalità

1. Gli Stati membri applicano un sistema di punti di penalità in base al quale la commissione di un’infrazione alle norme della politica comune della pesca dà luogo all’assegnazione di un numero adeguato di punti di penalità al titolare dell’autorizzazione di pesca.

2. Se una persona fisica ha commesso un'infrazione o una persona giuridica è dichiarata responsabile di un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, al titolare dell’autorizzazione di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. Il titolare dell’autorizzazione di pesca può presentare ricorso in conformità della legislazione nazionale.

3. Se il numero totale di punti di penalità è pari o superiore a un determinato numero di punti, l’autorizzazione di pesca è automaticamente sospesa per un periodo minimo di sei mesi. Tale periodo è fissato a un anno se l’autorizzazione di pesca è sospesa una seconda volta a seguito dell’assegnazione del suddetto numero di punti. Se detto numero di punti è assegnato al titolare una terza volta, l’autorizzazione è revocata a titolo definitivo.

4. Nel caso di un’infrazione grave i punti di penalità assegnati corrispondono ad almeno la metà dei punti di cui al paragrafo 3.

5. Se il titolare di un’autorizzazione sospesa non commette una nuova infrazione nei tre anni successivi all'ultima infrazione, tutti i punti figuranti sull’autorizzazione di pesca sono annullati.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 111.

7. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti di penalità in base al quale al comandante e agli ufficiali di una nave che abbiano violato le norme della politica comune della pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità.

Articolo 85 Registro nazionale delle infrazioni

1. Gli Stati membri registrano in una base di dati nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini, con l’indicazione delle sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri registrano nella base di dati nazionale anche le infrazioni commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini e perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione giudiziaria definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all’articolo 82.

2. Quando perseguono un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri chiedono sistematicamente agli altri Stati membri di fornire le informazioni, contenute nelle basi di dati nazionali, riguardanti le navi e le persone sospettate di aver commesso l’infrazione o colte in flagranza di commissione.

3. Se uno Stato membro chiede a un altro Stato membro informazioni in relazione al perseguimento di un’infrazione, quest’altro Stato membro fornisce le pertinenti informazioni sulle navi e sulle persone in questione.

TITOLO IXPROGRAMMI DI CONTROLLO

Articolo 86 Programmi comuni di controllo

Gli Stati membri possono effettuare, tra loro e di loro iniziativa, programmi di controllo, ispezione e sorveglianza concernenti le attività di pesca.

Articolo 87 Programmi di controllo comunitari specifici

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 111 e di concerto con gli Stati membri interessati, può determinare le attività di pesca che saranno soggette a programmi di controllo comunitari specifici.

2. I programmi di controllo comunitari specifici di cui al paragrafo 1 definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti.

3. Se un piano pluriennale entra in vigore prima che sia divenuto applicabile un programma di controllo comunitario specifico, ogni Stato membro stabilisce parametri di riferimento mirati basati sulla gestione del rischio.

4. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per garantire l'attuazione dei programmi di controllo comunitari specifici, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

Titolo XValutazione, gestione e controllo da parte della Commissione

Articolo 88 Competenze della Commissione

1. La Commissione controlla e valuta l’applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri esaminando le informazioni e i documenti ed effettuando missioni ed ispezioni in loco; essa agevola il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine la Commissione, di propria iniziativa e con i propri mezzi, può avviare ed effettuare indagini, audit ed ispezioni. Essa può verificare in particolare:

a) l'attuazione e l'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;

b) l'attuazione e l'applicazione delle norme della politica comune della pesca nelle acque di un paese terzo conformemente ad un accordo internazionale concluso con tale paese;

c) la conformità delle prassi amministrative nazionali e delle attività di ispezione e sorveglianza alle norme della politica della pesca;

d) l'esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;

e) le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo;

f) l’accertamento e il perseguimento delle infrazioni;

g) la cooperazione tra Stati membri.

2. La Commissione fornisce ai suoi ispettori istruzioni scritte, specificando le loro competenze e gli obiettivi della missione ad essi affidata.

Articolo 89 Verifiche programmate

1. I funzionari della Commissione possono assistere, ogniqualvolta essa lo ritenga necessario, alle attività di controllo effettuate dalle autorità nazionali di controllo. Nel contesto di dette missioni la Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di controllo reciprocamente accettabile.

2. Se le operazioni di controllo e di ispezione previste nell’ambito del programma iniziale di controllo e di ispezione non possono essere realizzate per motivi di fatto, i funzionari della Commissione, di concerto e d’intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, modificano il programma iniziale di controllo e di ispezione.

3. Se i funzionari della Commissione incontrano difficoltà nello svolgimento delle proprie mansioni, gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine il suo compito e offrono ai funzionari la possibilità di valutare operazioni di controllo specifiche. In particolare, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le missioni di controllo e di ispezione non formino oggetto di una pubblicità lesiva delle operazioni di ispezione e controllo.

4. In caso di controlli e di ispezioni in mare o per via aerea il comandante della nave o dell'aereo è l'unico responsabile delle operazioni. Nell’esercizio delle sue funzioni esso tiene in debito conto il programma di ispezione e di controllo di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione può fare accompagnare i suoi funzionari in missione in uno Stato membro da uno o più funzionari di un altro Stato membro in qualità di osservatori. Su richiesta della Commissione, detto Stato membro nomina entro breve tempo i funzionari nazionali selezionati come osservatori. Gli Stati membri possono stilare un elenco di funzionari nazionali che possono essere invitati dalla Commissione ad assistere alle operazioni di controllo e di ispezione. La Commissione può invitare i funzionari nazionali inclusi in tale elenco o i funzionari ad essa notificati, a sua discrezione. Se del caso, la Commissione tiene l'elenco a disposizione di tutti gli Stati membri.

Articolo 90 Verifiche autonome

1. Gli ispettori della Commissione possono effettuare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento nell'ambito delle verifiche senza preavviso.

2. Fatto salvo il diritto comunitario applicabile e nel rispetto delle norme di procedura previste della legislazione dello Stato membro interessato, nel corso delle loro missioni i funzionari della Commissione hanno accesso ai file e ai documenti pertinenti, ai locali e ai luoghi pubblici nonché alle navi e ai locali privati, ai terreni e ai mezzi di trasporto in cui si svolgono attività contemplate dal presente regolamento al fine di raccogliere i dati (di carattere non nominativo) necessari allo svolgimento delle loro mansioni.

Articolo 91 Ispezioni autonome

1. Se vi sono motivi di ritenere che siano state commesse irregolarità nell’applicazione delle norme della politica comune della pesca, e in particolare nell’attuazione dei piani pluriennali, la Commissione può procedere ad ispezioni autonome. Lo Stato membro interessato accetta di sottoporsi a tali ispezioni e provvede affinché gli organismi o le persone interessati vi si assoggettino. Le autorità nazionali degli Stati membri interessati agevolano il lavoro dei funzionari della Commissione.

2. I funzionari della Commissione possono effettuare ispezioni sui pescherecci, sui veicoli di trasporto e nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca. Essi hanno accesso a tutti i dati e i documenti necessari per l’esercizio delle loro funzioni. In particolare possono chiedere di esaminare il giornale di bordo, le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le note di vendita, i documenti aziendali e altri documenti pertinenti dei pescatori, delle imprese di pesca e delle imprese che effettuano il trasporto, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti della pesca.

3. I funzionari della Commissione hanno le stesse competenze degli ispettori nazionali. Essi esibiscono un mandato scritto in cui sono indicate le loro identità e qualifiche. Nell’esercizio delle loro funzioni sul territorio o nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione sono soggetti alle norme procedurali di detto Stato membro.

4. All’ispezione possono presenziare funzionari dello Stato membro interessato, i quali, su richiesta, assistono i funzionari della Commissione nello svolgimento delle loro mansioni.

5. Tutti gli operatori possono essere sottoposti ad ispezioni autonome ove ciò sia ritenuto necessario. Se un'impresa vi si oppone, lo Stato membro interessato fornisce ai funzionari della Commissione l'assistenza necessaria, anche da parte delle autorità di polizia, per consentire loro di effettuare l’ispezione.

Articolo 92 Audit

La Commissione può realizzare audit dei sistemi di controllo degli Stati membri. Gli audit comprendono in particolare la valutazione dei seguenti elementi:

a) il sistema di gestione dei contingenti e dello sforzo;

b) i sistemi di convalida dei dati, compresi i sistemi di controllo incrociato dei sistemi di controllo dei pescherecci, i dati relativi alle catture, allo sforzo e alla commercializzazione, i dati relativi al registro della flotta peschereccia comunitaria e la verifica delle licenze e delle autorizzazioni di pesca;

c) l’organizzazione amministrativa, compresi il grado di competenza del personale e i mezzi disponibili, la formazione del personale, la definizione delle funzioni di tutte le autorità incaricate del controllo nonché i meccanismi istituiti per coordinare l’operato e la valutazione congiunta dei risultati conseguiti da tali autorità;

d) i sistemi operativi, comprese le procedure di controllo dei porti designati;

e) i programmi di controllo nazionali, compresa la definizione di livelli di ispezione e la loro attuazione;

f) i sistemi sanzionatori nazionali, compresa l’adeguatezza delle sanzioni applicate, la durata dei procedimenti, i benefici economici di cui sono stati privati i trasgressori e l’effetto deterrente delle sanzioni;

g) i porti designati.

Articolo 93 Rapporti di ispezione e di audit

1. La Commissione comunica agli Stati membri interessati le risultanze delle verifiche e delle ispezioni autonome entro un giorno dalla loro esecuzione.

2. Gli ispettori della Commissione compilano un rapporto di ispezione a seguito di ogni ispezione. Il rapporto è trasmesso allo Stato membro interessato entro un mese dalla conclusione dell’ispezione. Agli Stati membri è data la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze del rapporto.

3. La Commissione compila un rapporto di audit a seguito di ogni audit. Il rapporto è trasmesso allo Stato membro interessato entro un mese dall’esecuzione dell’audit. Agli Stati membri è data la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze del rapporto.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari sulla base del rapporto di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. La Commissione può pubblicare i rapporti di ispezione e di audit, unitamente alle osservazioni dello Stato membro interessato, nella zona protetta del suo sito web ufficiale.

Articolo 94 Provvedimenti adottati sulla base dei rapporti di ispezione e di audit

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la Commissione specifica un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite.

2. Ove ritenga che siano state commesse irregolarità nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca o che le disposizioni e le procedure esistenti in materia di controllo in determinati Stati membri non siano efficaci, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati, che procedono in tal caso a un'indagine amministrativa alla quale possono partecipare ispettori della Commissione.

3. Entro tre mesi dalla richiesta della Commissione gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell'indagine e le trasmettono un rapporto. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

4. Se l’indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di eliminare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle ispezioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 o dell’audit di cui all’articolo 92, la Commissione definisce un piano d’azione con lo Stato membro considerato. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare il piano d'azione.

TITOLO XI MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Capo IMisure finanziarie

Articolo 95 Sospensione e soppressione dell’aiuto finanziario della Comunità

1. La Commissione può decidere di sospendere, per un periodo massimo di diciotto mesi, la totalità o parte dei pagamenti dell’aiuto finanziario comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio e dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio se risulta che:

a) le disposizioni del presente regolamento sono state disattese in conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili allo Stato membro interessato, e che

b) ciò può costituire una grave minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per il corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione,

e se la Commissione, alla luce delle informazioni disponibili e, se del caso, dopo aver esaminato le spiegazioni fornite dallo Stato membro, conclude che esso non ha preso provvedimenti adeguati per porre rimedio alla situazione e che non è in grado di farlo nell’immediato futuro.

2. Se durante il periodo di sospensione lo Stato membro interessato non dimostra di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili o se esso non dimostra che non sussistono rischi significativi di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione, la Commissione può sopprimere la totalità o parte dell’aiuto finanziario comunitario il cui pagamento è stato sospeso conformemente al paragrafo 1. La soppressione può essere applicata unicamente dopo una sospensione di 12 mesi del pagamento corrispondente.

3. Prima di adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le carenze da essa constatate nel sistema di controllo nazionale e la sua intenzione di adottare la decisione di cui al paragrafo 1 o 2, invitandolo a prendere provvedimenti correttivi entro un termine che essa stabilisce in funzione della gravità dell’infrazione, ma che non può essere inferiore a un mese.

4. Se lo Stato membro non risponde alla lettera di cui al paragrafo 3 entro il termine stabilito conformemente allo stesso paragrafo, la Commissione può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 o 2 sulla base delle informazioni disponibili in quel momento.

5. La percentuale del pagamento che può essere sospesa o soppressa è commisurata alla natura e al grado di non conformità dello Stato membro alle norme applicabili in materia di conservazione, controllo, ispezione o esecuzione, nonché alla gravità della minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per il corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione. Tale percentuale è fissata tenendo conto della parte relativa delle attività di pesca o delle attività correlate interessate dalla non conformità, nell’ambito delle misure che beneficiano dell’aiuto finanziario di cui al paragrafo 1, ed è limitata da detta parte relativa.

6. Le decisioni a norma del presente articolo sono adottate tenendo in debito conto tutte le circostanze pertinenti e in modo che sussista un effettivo legame economico tra l’oggetto della non conformità e la misura cui si riferisce l’aiuto finanziario comunitario di cui è sospeso o soppresso il pagamento.

7. La sospensione è revocata se non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 1.

8. Le modalità d’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 111.

Capo IIChiusura delle attività di pesca

Articolo 96 Chiusura delle attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca

1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all’attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha motivo di ritenere che tale inosservanza comporti conseguenze particolarmente rilevanti per lo stock considerato, essa può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate.

2. La Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

5. La Commissione revoca la chiusura dopo che lo Stato membro abbia dimostrato con prove scritte, ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l’attività considerata può essere esercitata in modo sostenibile.

Capo IIIDetrazione e trasferimenti di contingenti

Articolo 97 Detrazione di contingenti

1. Se constata che uno Stato membro ha superato il contingente, la quota o la parte di uno stock o di un gruppo di stock ad esso assegnati, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati | Fattore moltiplicatore |

Fino al 5% | Superamento * 1,0 |

Dal 5 al 10% | Superamento * 1,1 |

Dal 10 al 20% | Superamento * 1,2 |

Dal 20 al 40% | Superamento * 1,4 |

Dal 40 al 50% | Superamento * 1,8 |

Superamento di oltre il 50% | Superamento * 2,0 |

2. Il fattore di cui al paragrafo 1 è raddoppiato se nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock ad esso assegnati e se tale superamento ha ripercussioni particolarmente negative per lo stock considerato o se allo stock si applica un piano pluriennale.

3. Se uno Stato membro effettua catture da uno stock soggetto a contingenti senza disporre di un contingente, di una quota o di una parte di detto stock o gruppo di stock, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro, conformemente al paragrafo 1.

Articolo 98 Detrazioni di contingenti per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca

1. Se esistono prove dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di conservazione, controllo, ispezione o esecuzione previste nell’ambito della politica comune della pesca e del fatto che questo può costituire una grave minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per il corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione, la Commissione può procedere a detrazioni dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o gruppo di stock assegnati a tale Stato membro.

2. La Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le modalità di fissazione dei quantitativi in questione, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 111.

Articolo 99 Rifiuto di trasferimento di contingenti

La Commissione può rifiutare il trasferimento di contingenti degli stock di uno Stato membro all’anno successivo conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, se:

a) il contingente da trasferire ha formato oggetto di un superamento da parte dello Stato membro considerato in uno dei due anni immediatamente precedenti, oppure

b) il contingente riguarda uno stock che è soggetto ad un piano pluriennale o è catturato insieme ad uno stock soggetto ad un piano pluriennale e, in uno dei cinque anni immediatamente precedenti, la flotta dello Stato membro considerato ha registrato un superamento di tale contingente o dei contingenti di stock soggetti ad un piano pluriennale con i quali tale stock è catturato, oppure

c) lo Stato membro in questione non adotta misure atte a garantire una corretta gestione delle possibilità di pesca degli stock considerati, in particolare in quanto non si avvale di un sistema informatizzato di convalida ai sensi dell’articolo 102 o non utilizza in misura sufficiente i sistemi che forniscono i dati a tale sistema di convalida.

Articolo 100 Rifiuto di scambio di contingenti

La Commissione può escludere la possibilità di effettuare scambi di contingenti conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002:

a) per i contingenti che hanno formato oggetto di un superamento di oltre il 10% del contingente assegnato ad uno degli Stati membri considerati in uno dei due anni immediatamente precedenti, oppure

b) se lo Stato membro in questione non adotta misure atte a garantire una corretta gestione delle possibilità di pesca degli stock considerati, in particolare in quanto non si avvale di un sistema informatizzato di convalida ai sensi dell’articolo 102 o non utilizza in misura sufficiente i sistemi che forniscono i dati a tale sistema di convalida.

Capo IV – Misure di emergenza

Articolo 101 Misure di emergenza

1. Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere la politica comune della pesca o costituiscono una minaccia per l’ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza di durata non superiore a un anno. La Commissione può adottare una nuova decisione volta a prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 sono commisurate alla minaccia e possono comprendere, in particolare:

a) la sospensione delle attività di pesca delle navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

b) la chiusura delle attività di pesca;

c) il divieto per gli operatori della Comunità di accettare sbarchi, trasferimenti in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordi di pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

d) il divieto di immettere sul mercato o di utilizzare per altri scopi commerciali pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

e) il divieto di fornire pesci vivi destinati alla piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri interessati;

f) il divieto di accettare pesci vivi catturati da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato ai fini della piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

g) il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

h) l’adeguata modifica dei dati di pesca trasmessi dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri trasmettono la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri possono presentare osservazioni scritte alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

4. Le misure di emergenza hanno effetto immediato. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell ’ Unione europea.

5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

TITOLO XIIDATI E INFORMAZIONE

Capo IAnalisi e audit dei dati

Articolo 102 Principi generali applicabili all’analisi dei dati

1. Gli Stati membri verificano l’esattezza di tutti i dati registrati conformemente al presente regolamento nonché il rispetto dei termini per la presentazione dei dati, al fine di garantire l’osservanza degli obblighi stabiliti nell’ambito della politica comune della pesca. A tale scopo gli Stati membri istituiscono un sistema informatizzato di convalida che comprende in particolare:

a) procedure di controllo della qualità di tutti i dati registrati conformemente al presente regolamento;

b) controlli incrociati, analisi e verifiche di tutti i dati registrati conformemente al presente regolamento;

c) procedure volte a verificare il rispetto dei termini per la trasmissione di tutti i dati registrati conformemente al presente regolamento.

2. Il sistema di convalida deve permettere di individuare immediatamente e di trattare le eventuali incongruenze tra i dati correlati.

3. Gli Stati membri istituiscono una base di dati informatizzata per il sistema di convalida di cui al paragrafo 1, tenendo conto del principio della qualità dei dati applicabile alle basi di dati informatizzate.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la base di dati fornisca informazioni sul trattamento delle incongruenze, consenta di identificare i pescherecci o gli operatori in relazione ai quali sono state ripetutamente riscontrate incongruenze di dati e permetta di correggere le registrazioni errate. In tal caso gli Stati membri identificano in modo chiaro i dati corretti e specificano il motivo della correzione.

5. Se i dati di cui al paragrafo 1 non sono trasmessi per via elettronica, gli Stati membri provvedono affinché siano immediatamente inseriti manualmente nella base di dati.

6. Gli Stati membri convalidano in modo continuo, sistematico e completo tutti i dati di cui al paragrafo 1 mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati, e in particolare mediante il controllo incrociato dei dati.

7. Se si riscontra un’incongruenza tra dati correlati, lo Stato membro effettua le indagini del caso e, se ha motivo di sospettare che sia stata commessa un’infrazione, prende gli opportuni provvedimenti.

Articolo 103 Comunicazione dei dati

1. Ai fini della verifica della completezza e della qualità dei dati di cui all’articolo 102, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso diretto, in tempo reale, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle basi di dati informatizzate di cui all’articolo 102. Alla Commissione è data la possibilità di scaricare i dati relativi a qualsiasi periodo e a qualsiasi numero di navi.

2. Le incongruenze individuate dal sistema di convalida e il trattamento ad esse riservato devono essere collegati ai dati corrispondenti in modo da essere reperibili quando viene chiesta la pertinente informazione nella zona protetta del sito web di cui all'articolo 106. La data di ricezione, di entrata e di convalida dei dati nonché i dati relativi al trattamento delle incongruenze devono essere chiaramente visibili.

3. Il dati del sistema di convalida pubblicati nel sito web ufficiale di cui all’articolo 106 sono aggiornati in tempo reale.

4. Se, sulla base delle proprie indagini, riscontra incongruenze tra i dati inseriti nel sistema di convalida di uno Stato membro, la Commissione può chiedere allo Stato membro di correggere i dati in questione e ne informa gli altri Stati membri.

5. Le modalità di applicazione del presente capo, in particolare per la definizione di un formato standard per lo scaricamento dei dati di cui all’articolo 102, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 111.

Capo IIRiservatezza dei dati

Articolo 104 Protezione dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché siano rispettate tutte le disposizioni applicabili stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001 e nella direttiva 95/46/CE.

2. I nomi delle persone fisiche sono comunicati alla Commissione o a un altro Stato membro solo se tale comunicazione è esplicitamente prevista dal presente regolamento o necessaria al fine di prevenire o perseguire infrazioni o verificare violazioni presunte. I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi solo se sono aggregati ad altri dati in modo tale da non consentire l'identificazione diretta o indiretta di persone fisiche.

Articolo 105 Riservatezza e segreto professionale e commerciale

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato dei dati raccolti e ricevuti nell’ambito del presente regolamento e l’osservanza di tutte le norme in materia di segreto professionale e commerciale dei dati.

2. I dati oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione non sono trasmessi a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avervi accesso, a meno che gli Stati membri da cui provengono i dati non diano il loro esplicito consenso.

3. I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che li forniscono non diano il loro esplicito consenso in tal senso e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria non vietino tale uso o comunicazione.

4. I dati trasmessi nell’ambito del presente regolamento a persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione o l’organismo da essa designato, la cui divulgazione metterebbe a repentaglio:

a) la tutela della privacy e dell'integrità dell'individuo, conformemente alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali,

b) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale,

c) i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale, oppure

d) l'obiettivo di ispezioni o indagini,

possono essere comunicati solo se ciò è necessario per far cessare o vietare un'infrazione alle norme della politica comune della pesca e se l’autorità che li comunica ne autorizza la divulgazione.

5. Tali dati beneficiano della stessa protezione accordata a dati analoghi dalla legislazione nazionale dello Stato membro destinatario e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie.

6. I paragrafi da 1 a 6 non devono intendersi come ostacoli all'utilizzo dei dati ottenuti in virtù del presente regolamento, nell'ambito di azioni o procedimenti legali successivamente avviati per inosservanza delle norme della politica comune della pesca. Le autorità competenti dello Stato membro che trasmette i dati sono informate di tutti i casi in cui i dati suddetti sono utilizzati a tali fini.

7. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali riguardanti la reciproca assistenza in materia penale.

Capo IIISiti web ufficiali

Articolo 106 Siti web ufficiali

1. Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro istituisce, entro il 1º giugno 2010, un sito web ufficiale accessibile via internet e contenente le informazioni elencate agli articoli 107 e 108. Il sito è conforme agli orientamenti dell’”Iniziativa per l’accessibilità del web”. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo internet del loro sito web ufficiale. La Commissione può decidere di elaborare norme e procedure comuni volte a garantire la trasparenza della comunicazione tra gli Stati membri e tra questi, l’Agenzia e la Commissione, anche per quanto riguarda la trasmissione di resoconti regolari delle attività di pesca rispetto alle possibilità di pesca.

2. Il sito web ufficiale di ogni Stato membro comprende una zona accessibile al pubblico e una zona protetta. Ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornati nel proprio sito web i dati necessari a fini di controllo conformemente al presente regolamento.

Articolo 107 Zona del sito web accessibile al pubblico

1. Gli Stati membri pubblicano senza indugio nella zona accessibile al pubblico del loro sito web:

a) il nome e l’indirizzo delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 7;

b) l’elenco dei porti designati ai fini del trasbordo di cui all’articolo 18, con l’indicazione delle ore di apertura;

c) un mese dopo l’entrata in vigore di un piano pluriennale e previa approvazione della Commissione, l’elenco dei porti designati di cui all’articolo 34 con l’indicazione delle ore di apertura ed entro i 30 giorni successivi, le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie soggette al piano pluriennale presenti in ogni singolo sbarco;

d) i recapiti del punto di contatto per la trasmissione o la presentazione di giornali di bordo, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto, di cui agli articoli 14, 17, 18, 21, 54, 57 e 58;

e) una carta con le coordinate delle zone di chiusura delle attività di pesca in tempo reale di cui all’articolo 45, con l’indicazione della durata della chiusura e delle condizioni applicabili all’esercizio della pesca nelle zone considerate;

f) la decisione di imporre una chiusura delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 26 e tutte le informazioni necessarie.

Articolo 108 Zona protetta del sito web

1. Nella zona protetta del proprio sito web ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornati gli elenchi e le basi di dati seguenti:

a) gli elenchi dei funzionari addetti alle ispezioni di cui all’articolo 65;

b) la base di dati elettronica per il trattamento dei rapporti di ispezione e sorveglianza compilati dai funzionari di cui all’articolo 69;

c) i file informatici del sistema di controllo dei pescherecci registrati dal proprio centro di controllo della pesca di cui all’articolo 9;

d) la base di dati elettronica contenente l’elenco di tutte le licenze e autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite conformemente al presente regolamento, con la chiara indicazione delle condizioni applicabili e delle informazioni relative a tutti i casi di sospensione e di revoca;

e) la base di dati elettronica contenente tutti i dati relativi alle possibilità di pesca di cui all’articolo 23;

f) la base di dati elettronica contenente tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca commesse da navi battenti la propria bandiera e da propri cittadini, con l’indicazione delle sanzioni applicate, di cui all’articolo 85;

g) la base di dati elettronica utilizzata per la verifica della qualità e della completezza dei dati raccolti, di cui all’articolo 102.

2. Nella zona protetta del proprio sito web ogni Stato membro istituisce un sistema di informazione nazionale sulle attività di pesca che consenta lo scambio elettronico diretto di informazioni con altri Stati membri, la Commissione o l’organismo da essa designato, secondo quanto previsto all’articolo 109.

3. Ogni Stato membro fornisce alla Commissione e all’organismo da essa designato un accesso remoto alla zona protetta del proprio sito web. Lo Stato membro concede l’accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall’organismo da essa designato.

4. L’accesso ai dati contenuti nella zona protetta del sito web può essere concesso unicamente a specifici utenti a tal fine autorizzati dagli Stati membri o dalla Commissione o dall’organismo da essa designato. L’accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano per lo svolgimento delle mansioni ed attività volte a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed è pertanto subordinato alle norme di riservatezza che disciplinano il trattamento di tali dati.

5. I dati contenuti nella zona protetta del sito web sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di tre anni civili a decorrere dall’anno successivo a quello in cui l’informazione è registrata.

TITOLO XIIIATTUAZIONE

Articolo 109 Cooperazione amministrativa fra Stati membri

1. Le autorità responsabili dell'attuazione del presente regolamento negli Stati membri cooperano tra di loro nonché con le autorità dei paesi terzi, con la Commissione e con l'organismo da essa designato al fine di garantire l'osservanza del presente regolamento.

2. A tal fine è istituito un sistema di assistenza reciproca che comprende norme sullo scambio di informazioni a seguito di una richiesta o su base spontanea. È altresì istituito un sistema informativo automatizzato attraverso le basi di dati nazionali.

3. Le modalità d’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 111.

Articolo 110 Obblighi di informazione

1. Gli Stati membri trasmettono ogni quattro anni alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

2. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione che presenta al Consiglio e al Parlamento europeo.

3. Una valutazione dell'impatto del presente regolamento sulla politica comune della pesca è realizzata dalla Commissione cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui sono precisate le modalità applicate per la compilazione dei rapporti a partire dai dati di base.

Articolo 111 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 112 Modifiche del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio

Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio è così modificato:

1. All'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:

“i) contribuire all’attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, segnatamente per quanto riguarda:

- l’organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo esercitate dagli Stati membri per l’attuazione di programmi di controllo specifici, di programmi di controllo INN e di programmi di controllo internazionali;

- la realizzazione di audit dei sistemi di controllo nazionali e della cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito dei loro sistemi di controllo, con l’ausilio di alte autorità nazionali o di enti indipendenti qualificati;

- le ispezioni necessarie per l’assolvimento delle sue mansioni.”

2. All'articolo 5:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il coordinamento operativo dell’Agenzia verte su tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della politica comune della pesca.”

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

“3. Al fine di migliorare il coordinamento operativo tra gli Stati membri l’Agenzia può stabilire piani operativi con gli Stati membri interessati e coordinare l’attuazione dei piani medesimi.”

3. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 Assistenza alla Commissione e agli Stati membri

L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri affinché possano adempiere in modo ottimale, uniforme ed efficace agli obblighi ad essi imposti dalle norme della politica comune della pesca, con particolare riguardo alla lotta contro la pesca INN e alle loro relazioni con i paesi terzi. In particolare, l’Agenzia:

a) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori incaricati di formare gli ispettori di pesca degli Stati membri e predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali ispettori ed altri membri del personale che partecipano alle attività di controllo;

b) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli ispettori comunitari anteriormente al loro primo incarico e predispone su base regolare ulteriori nuovi corsi di formazione e seminari per tali ispettori;

c) su richiesta degli Stati membri, provvede all’approvvigionamento comune di beni e servizi in relazione alle attività di controllo effettuate dagli Stati membri e prepara e coordina l’attuazione di progetti pilota congiunti ad opera degli Stati membri;

d) elabora procedure operative comuni applicabili alle attività di controllo attuate congiuntamente da due o più Stati membri;

e) definisce i criteri applicabili allo scambio di mezzi di controllo e di ispezione tra gli Stati membri, nonché tra questi e i paesi terzi, e alla messa a disposizione di tali mezzi da parte degli Stati membri.

f) realizza un’analisi del rischio sulla base dei dati di pesca relativi alle catture, agli sbarchi e allo sforzo di pesca, nonché un’analisi del rischio in relazione agli sbarchi non dichiarati, procedendo in particolare al raffronto tra i dati relativi alle catture e alle importazioni e quelli relativi alle esportazione e al consumo nazionale;

g) su richiesta della Commissione o degli Stati membri elabora metodi e procedure comuni di ispezione;

h) assiste gli Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi e degli obblighi comunitari e internazionali, anche in relazione alla lotta contro la pesca INN, nonché degli obblighi assunti nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

i) promuove e coordina la definizione di metodi uniformi di gestione del rischio nel settore di sua competenza;

j) coordina e promuove la cooperazione tra gli Stati membri e norme comuni per l’elaborazione dei piani di campionamento previsti dalla normativa comunitaria.”

Il seguente capitolo è inserito nel regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio:

“Capitolo III bis - Competenze dell’Agenzia

Articolo 17 bis Ispezioni negli Stati membri

1. Fatte salve le competenze di esecuzione attribuite dal trattato alla Commissione, l’Agenzia assiste la Commissione nella valutazione e nel controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri. L’Agenzia può procedere ad ispezioni presso pubbliche autorità e operatori privati negli Stati membri. A tal fine, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti nello Stato membro interessato, l’Agenzia può:

a) esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro elemento pertinente;

b) fare copie o estratti di detti documenti, dati, procedure ed altri elementi;

c) chiedere delucidazioni in loco;

d) accedere a qualsiasi locale o mezzo di trasporto pertinente.

2. I funzionari dell’Agenzia presentano un mandato scritto indicante la loro identità e qualifica. L’Agenzia informa lo Stato membro interessato dell'ispezione prevista e comunica in tempo utile i nomi dei funzionari incaricati.

3. Lo Stato membro interessato accetta di sottoporsi all’ispezione e provvede affinché vi si assoggettino anche gli organismi o le persone interessate.

4. Se un operatore si oppone all’ispezione, lo Stato membro interessato fornisce ai funzionari autorizzati dall'Agenzia l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento delle loro mansioni.

5. I rapporti elaborati in applicazione del presente articolo sono trasmessi allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Articolo 17 ter Misure adottate dall'Agenzia

L'Agenzia, ove necessario:

a) pubblica manuali che stabiliscono procedure di ispezione armonizzate;

b) elabora materiale orientativo sulle migliori prassi in materia di controllo della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda la formazione dei funzionari addetti al controllo, e mantiene regolarmente aggiornato tale materiale;

c) verifica il funzionamento generale del sistema di controllo della politica comune della pesca, anche nei singoli Stati membri. Ciò può comprendere missioni negli Stati membri;

d) fornisce alla Commissione il sostegno tecnico e amministrativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti;

e) controlla il livello e la qualità della formazione dei funzionari nazionali e dei mezzi di controllo nazionali.

Articolo 17 quater Cooperazione

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano con l'Agenzia e le forniscono l’assistenza necessaria per l'espletamento delle sue funzioni.

2. L’agenzia, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione ai fini dell’elaborazione di norme armonizzate in materia di controllo in conformità della normativa comunitaria e nel rispetto delle migliori prassi esistenti negli Stati membri e di norme concordate a livello internazionale.

Articolo 17 quinquies Unità di crisi

1. Se la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di alcuni Stati membri, individua una situazione che comporta un rischio grave diretto, indiretto o potenziale per la politica comune della pesca e se non è possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio con gli strumenti esistenti o gestirlo adeguatamente, l’Agenzia ne è immediatamente informata.

2. A seguito di tale notifica o di propria iniziativa, l’Agenzia istituisce senza indugio un’unità di crisi e ne informa la Commissione.

Articolo 17 sexies Compiti dell'unità di crisi

1. L'unità di crisi istituita dall’Agenzia provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibili opzioni per prevenire, eliminare o ridurre il rischio per la politica comune della pesca nella maniera più rapida ed efficace possibile.

2. L'unità di crisi può chiedere l'assistenza di qualsiasi autorità pubblica o soggetto privato le cui competenze essa giudichi necessarie per gestire in modo efficace l’emergenza.

3. L’Agenzia assicura il coordinamento necessario per reagire in modo adeguato e tempestivo all’emergenza.

4. Se opportuno, l'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi esistenti e delle misure adottate.

Articolo 17 septies Programma di lavoro pluriennale

1. Il programma di lavoro pluriennale dell’Agenzia definisce gli obiettivi generali, il mandato, i compiti, gli indicatori di efficacia e le priorità di ogni azione dell’Agenzia per un periodo di cinque anni. Esso comprende una presentazione del piano per la politica del personale e una stima degli stanziamenti di bilancio necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati per tale periodo di cinque anni.

2. Il programma di lavoro pluriennale è presentato in conformità del metodo e del sistema di gestione per attività elaborati dalla Commissione. Esso è adottato dal consiglio di amministrazione.

3. Il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, fa riferimento al programma di lavoro pluriennale. Esso specifica chiaramente le aggiunte, le modifiche o le soppressioni rispetto al programma di lavoro dell’anno precedente, nonché i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi e delle priorità generali del programma di lavoro pluriennale.

Articolo 17 octies Cooperazione nel settore degli affari marittimi

1. L’Agenzia contribuisce all’attuazione della politica marittima integrata dell’UE e segnatamente al completamento della rete di sorveglianza marittima integrata dell’UE mettendo a disposizione delle istituzioni, degli organismi e degli Stati membri dell’UE i propri sistemi operativi nonché i dati in suo possesso concernenti il controllo delle attività di pesca e il rispetto delle norme.

2. Il direttore esecutivo può concludere per conto dell’Agenzia accordi amministrativi con altri organismi in relazione a questioni contemplate dal presente regolamento, dopo averne informato il consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa la Commissione in una fase precoce dei negoziati.”

Articolo 17 nonies Modalità di applicazione

1. Le modalità di applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Tali modalità possono riguardare, in particolare, l’elaborazione di piani di risposta alle emergenze, la costituzione dell’unità di crisi e le procedure pratiche da applicare.”

Articolo 113 Modifiche di altri regolamenti

1. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è così modificato:

a) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

“È esercitato un controllo sull'accesso alle acque e alle risorse e sull'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 ed è garantita l’osservanza delle norme della politica comune della pesca. A tal fine è istituito un sistema comunitario di controllo, sorveglianza, ispezione ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca.”

b) Gli articoli da 22 a 28 sono soppressi.

2. È soppresso il capitolo V del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio[38].

3. Sono soppressi gli articoli 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio[39].

4. Sono soppressi gli articoli 9, 10, 11, 12, e 13 del regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio[40].

5. È soppresso l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio[41].

6. Sono soppressi gli articoli 7, 8, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio[42].

7. Sono soppressi gli articoli 6, 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio[43].

8. Sono soppressi gli articoli 10, 11, 12, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio[44].

9. Sono soppressi gli articoli 15 e 25 del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio[45].

10. È soppresso l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio.

Articolo 114 Abrogazioni

Il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali, sono abrogati.

Articolo 115 Riferimenti

I riferimenti alle disposizioni soppresse conformemente all'articolo 113 e ai regolamenti abrogati conformemente all'articolo 114 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

TITOLO XIVDISPOSIZIONI FINALI

Articolo 116 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE PER I PIANI PLURIENNALI

Obiettivo

1. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato.

Strategia

2. L’attività di ispezione e di sorveglianza delle attività di pesca è incentrata sulle navi presumibilmente dedite alla cattura di specie che formano oggetto di un piano pluriennale. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione delle specie che formano oggetto di un piano pluriennale.

Priorità

3. Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell’incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Obiettivi di riferimento

4. Entro un mese dall’entrata in vigore di un regolamento che istituisce un piano pluriennale, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a) Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale le ispezioni vertono sul 20% in peso degli sbarchi totali di specie che formano oggetto di un piano pluriennale in uno Stato membro.

b) Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5% dei quantitativi di specie che formano oggetto di un piano pluriennale messi in vendita nelle aste.

c) Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d) Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2847/93 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articoli 1 e 2 |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 5, paragrafo 3 |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 2 |

Articolo 2 | Articolo 5 |

Articolo 3 | Articolo 9 |

Articolo 4 | Articolo 5 |

Articolo 5, lettere a) e b) | Articolo 65 |

Articolo 5, lettera c) | Articolo 8 |

Articolo 6 | Articoli 14, 15 e 16 |

Articolo 7 | Articolo 17 |

Articolo 8 | Articolo 21 |

Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4 | Articoli 54 e 55 |

Articolo 9, paragrafo 4 ter | Articolo 57 |

Articolo 11 | Articoli 18 e 19 |

Articolo 12 |

Articolo 13 | Articolo 58 |

Articolo 14 | Articolo 52 |

Articolo 15 | Articoli 23 e 25 |

Articolo 16 | Articolo 24 |

Articolo 17 | Articoli 5 e 65 |

Articolo 19 | Articoli 102 e 103 |

Articolo 19 bis |

Articolo 19 ter |

Articolo 19 quater |

Articolo 19 quinquies |

Articolo 19 sexies | Articolo 14 |

Articolo 19 septies |

Articolo 19 octies |

Articolo 19 nonies |

Articolo 19 decies |

Articolo 19 undecies |

Articolo 20 | Articoli 37 e 38 |

Articolo 20 bis |

Articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3 | Articoli 26 e 27 |

Articolo 21, paragrafo 4 | Articolo 28 |

Articolo 21 bis | Articoli 26 e 27 |

Articolo 21 ter | Articoli 23 e 25 |

Articolo 21 quater | Articolo 27 |

Articolo 22 |

Articolo 23 | Articoli 97 e 98 |

Titolo V | Titolo IV, capo II |

Articolo 28, paragrafo 1 | Articolo 48 |

Articolo 28, paragrafo 2 | Articolo 60 |

Articolo 28, paragrafo 2 bis | Articolo 48 |

Articolo 28 quater | Articoli 9 e 14 |

Articolo 28 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, nonies |

Articolo 29 | Articoli 88, 89, 90, 91, 92 e 93 |

Articolo 30 | Articolo 94 |

Articolo 31, paragrafi 1 e 2 | Articolo 81 |

Articolo 31, paragrafo 3 | Articolo 82 |

Articolo 31, paragrafo 4 | Articolo 78 |

Articolo 32 | Articolo 80 |

Articolo 33 | Articolo 81 |

Articolo 34 |

Articolo 34 bis | Articolo 109 |

Articolo 34 ter | Articolo 89 |

Articolo 34 quater | Articolo 87 |

Articolo 35 | Articolo 110 |

Articolo 36 | Articolo 111 |

Articolo 37 | Articoli 104 e 105 |

Articolo 38 | Articolo 3 |

Articolo 39 | Articolo 114 |

Articolo 40 | Articolo 116 |

Regolamento (CE) n. 2371/2002 | Presente regolamento |

Articolo 21 | Articoli 1 e 2 |

Articolo 22, paragrafo 1 | Articoli 6, 7, 9, 14 e 66 |

Articolo 22, paragrafo 2 | Articoli 50, 52, 54, 58 e 66 |

Articolo 23, paragrafo 3 | Articolo 5, paragrafi 3 e 5, articolo 11 |

Articolo 23, paragrafo 4 | Articolo 28, paragrafo 2, articolo 97 |

Articolo 24 | Articolo 5, titolo VII, articoli 61 e 83 |

Articolo 25 | Capi III e IV del titolo VII |

Articolo 26, paragrafo 1 | Articolo 88 |

Articolo 26, paragrafo 2 | Articolo 101 |

Articolo 26, paragrafo 4 | Articolo 27 |

Articolo 27, paragrafo 1 | Articoli 88 - 91 |

Articolo 27, paragrafo 2 | Articoli 93 e 94 |

Articolo 28, paragrafo 1 | Articolo 109 |

Articolo 28, paragrafo 3 | Articoli 71 - 73 |

Articolo 28, paragrafo 4 | Articolo 70 |

Articolo 28, paragrafo 5 | Articolo 64 |

Regolamento (CE) n. 1627/94 | Presente regolamento |

Intero regolamento | Articolo 7 |

Regolamento (CE) n. 423/2004 | Presente regolamento |

Articolo 9 | Articolo 14, paragrafo 2 |

Articolo 11 | Articolo 17 |

Articolo 12 | Articolo 34 |

Articolo 13 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 14 | Articolo 36 |

Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 53, paragrafo 4 |

Regolamento (CE) n. 811/2004 | Presente regolamento |

Articolo 7 | Articolo 14, paragrafo 2 |

Articolo 8 | Articolo 17 |

Articolo 10 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 11 | Articolo 35 |

Articolo 12 | Articolo 53, paragrafo 4 |

Regolamento (CE) n. 2166/2005 | Presente regolamento |

Articolo 9 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 10 | Articolo 53, paragrafo 1 |

Articolo 12 | Articolo 35 |

Articolo 13 | Articolo 53, paragrafo 4 |

Regolamento (CE) n. 2115/2005 | Presente regolamento |

Articolo 7 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Regolamento (CE) n. 388/2006 | Presente regolamento |

Articolo 7 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 8 | Articolo 53, paragrafo 1 |

Articolo 10 | Articolo 35 |

Articolo 11 | Articolo 53, paragrafo 4 |

Regolamento (CE) n. 509/2007 | Presente regolamento |

Articolo 6 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 8 | Articolo 35 |

Articolo 9 | Articolo 53, paragrafo 4 |

Regolamento (CE) n. 676/2007 | Presente regolamento |

Articolo 10 | Articolo 14, paragrafo 2 |

Articolo 11 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 12 | Articolo 53, paragrafo 1 |

Articolo 14 | Articolo 35 |

Articolo 15 | Articolo 53, paragrafo 4 |

Regolamento (CE) n. 1098/2007 | Presente regolamento |

Articolo 15 | Articolo 14, paragrafo 3 |

Regolamento (CE) n. 847/96 | Presente regolamento |

Articolo 5 | Articolo 97 |

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[1] COM(2007) 167.

[2] Relazione speciale n. 7/2007.

[3] Regolamento (CEE) n. 2847/1993 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993).

[4] Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

[5] Relazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, Johannesburg, Sudafrica, 26 agosto-4 settembre 2002 (pubblicazione delle Nazioni Unite).

[6] Cfr. COM(2007) 502 del 5.9.2007 - “Un'Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario”.

[7] http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/consultations/consultation_280208_contributions_en.htm

[8] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[9] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

[10] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

[11] GU L 278 del 23.10.2001, pag. 6.

[12] GU L 289 del 16.11.2000, pag. 8.

[13] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

[14] GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21.

[15] GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19.

[16] GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

[17] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

[18] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

[19] GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

[20] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

[21]

[22] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[23] GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

[24] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

[25] GU L 185 del 24.5.2004, pag. 1.

[26] GU L 345 del 28.12.2008, pag. 5.

[27] GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.

[28] GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

[29] GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

[30] GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

[31] GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

[32] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

[33] GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

[34] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

[35] GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21.

[36] GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19.

[37] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

[38] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

[39] GU L 185 del 27.5.2004, pag. 1.

[40] GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

[41] GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.

[42] GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

[43] GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7.

[44] GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

[45] GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.