52008PC0521

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra /* COM/2008/0521 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 30.9.2008

COM(2008) 521 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), dall'altra. Si tratta della:

i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico.

Come annunciato nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 ottobre 2007, il quadro per un accordo di partenariato economico è stato negoziato al fine di evitare perturbazioni degli scambi con la Comunità allo scadere, il 31 dicembre 2007, del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou e della deroga dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) riguardante tale regime. I negoziati si sono conclusi con la sigla, in data 27 novembre 2007, del quadro per un accordo di partenariato economico prima della scadenza del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou applicabile fino al 31 dicembre 2007 e della deroga dell'OMC riguardante tale regime.

Di conseguenza tutti e cinque gli Stati partner dell'EAC (Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda) sono stati inclusi nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato a titolo degli APE adottato dal Consiglio il 20 dicembre 2007[1] che beneficiano dal 1º gennaio 2008 dell'offerta di accesso al mercato comunitario prevista nel quadro degli accordi di partenariato economico. La loro inclusione nell'elenco sarà definitiva una volta che il quadro per un accordo di partenariato economico sarà stato ratificato da tutte le parti. Verrà in tal modo garantito un regime commerciale armonizzato con l'UE, che determinerà un migliore accesso al mercato di tutti gli Stati partner dell'EAC, compresi i quattro paesi riconosciuti come paesi meno avanzati dalle Nazioni Unite.

Il quadro per un APE è un accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico il cui campo di applicazione verrà ampliato in seguito ai risultati raggiunti entro il luglio 2009 nei negoziati relativi a un accordo di partenariato economico completo. L'accordo comprende tutte le misure necessarie all'istituzione di una zona di libero scambio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo XXIV del GATT 1994[2]. Contempla inoltre disposizioni riguardanti norme di origine, misure non tariffarie, misure di difesa commerciale, prevenzione e risoluzione delle controversie, disposizioni sulla pesca nonché disposizioni amministrative e istituzionali.

I negoziati relativi a un APE completo continuano, conformemente alle direttive di negoziato sugli accordi di partenariato economico con gli Stati ACP adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002.

Le disposizioni istituzionali comprendono un Consiglio dell'accordo di partenariato economico composto da rappresentanti delle parti e responsabile dell'attuazione dell'accordo.

In attesa dell'entrata in vigore del quadro per un accordo di partenariato economico è prevista la sua applicazione provvisoria.

La Commissione ritiene soddisfacenti i risultati dei negoziati e, conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio, invita quest'ultimo a:

- autorizzare la firma, a nome della Comunità europea, del quadro per un accordo di partenariato economico;

- approvare l'applicazione provvisoria del quadro per un accordo di partenariato economico in attesa della sua entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.

(2) I negoziati relativi all'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico si sono conclusi il 27 novembre 2007 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner dell'EAC (Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda), dall'altra.

(3) L'articolo 45, paragrafo 4, del quadro per un APE prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.

(4) È opportuno che il quadro per un accordo di partenariato economico venga firmato a nome della Comunità e applicato a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome della Comunità, dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati partner dell'EAC, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 45, paragrafo 4. La Commissione pubblica un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: 12/120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: 16 431 900 000 (bilancio 2008)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Nessuna.

( La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4. MISURE ANTIFRODE

Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in applicazione dell'articolo 22 dell'accordo tra gli Stati partner dell'EAC, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra e dell'articolo 7 del protocollo 2 annesso all'accordo. Se necessario, è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. I servizi della Commissione effettueranno regolarmente controlli documentali e verifiche in loco.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio sono state soppresse tutte le tariffe doganali ancora esistenti sui prodotti originari delle regioni o degli Stati ACP che abbiano concluso negoziati relativi ad accordi di partenariato economico oppure accordi che prevedono regimi commerciali compatibili con le norme dell'OMC. Di conseguenza, la presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria supplementare.

[1] Regolamento (CE) n.1528/2007 del Consiglio.

[2] Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

[3] GU C […] del […], pag. […].