52008PC0174

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 14 della convenzione di Århus /* COM/2008/0174 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.4.2008

COM(2008) 174 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 14 della convenzione di Århus

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Comunità è parte della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Århus il 25 giugno 1998 (di seguito: “la convenzione di Århus”)[1].

La Comunità ha inoltre approvato l’emendamento alla convenzione relativo alla partecipazione del pubblico alle decisioni sull’emissione deliberata nell’ambiente e sull’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati[2], adottato il 27 maggio 2005 con decisione II/1 nella seconda riunione delle parti.

L’articolo 14 della convenzione stabilisce le procedure da seguire per l’adozione degli emendamenti; il paragrafo 4, che disciplina in particolare gli emendamenti non riguardanti gli allegati, dispone quanto segue:

“ 4. Il depositario comunica gli emendamenti adottati a norma del paragrafo 3 a tutte le Parti per la ratifica, approvazione o accettazione. Gli emendamenti alla presente convenzione non riguardanti gli allegati entrano in vigore, per le Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati, il novantesimo giorno successivo alla data della ricezione presso il depositario degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione di almeno tre quarti delle Parti in questione. In seguito, per qualsiasi altra Parte, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del relativo strumento di ratifica, approvazione o accettazione .”

L’espressione “di almeno tre quarti delle Parti in questione” è soggetta a diverse interpretazioni, in quanto può riferirsi a tutte le parti della convenzione, il cui numero può variare nel tempo (“criterio dell’attualità”), oppure alle parti della convenzione che erano tali al momento dell’adozione dell’emendamento (“criterio temporale fisso”) o, infine, al numero delle parti al momento dell’adozione dell’emendamento (“criterio temporale misto”).

A seconda dell’interpretazione data all’articolo 14, paragrafo 4, gli emendamenti alla convenzione, ad eccezione di quelli riguardanti gli allegati, entreranno in vigore in un momento precedente o successivo, in quanto il numero di parti il cui accordo è necessario per l’entrata in vigore è più elevato con il criterio dell’attualità che con il criterio temporale fisso o misto.

Quando una disposizione ambigua è soggetta a più interpretazioni, le parti hanno il potere ultimo di accordarsi sulla sua interpretazione. Tale accordo può essere sancito in un’apposita decisione adottata dalla riunione delle parti.

Intenzionate a promuovere una rapida entrata in vigore dell’emendamento adottato con decisione II/1 nella seconda riunione delle parti, e di ogni altro futuro emendamento, le parti della convenzione di Århus dovrebbero adottare, in occasione della terza riunione, che si terrà nel mese di giugno 2008, una decisione sull’interpretazione da dare all’articolo 14, paragrafo 4, della convenzione, pronunciandosi a favore del criterio temporale fisso o del criterio temporale misto.

Occorre pertanto stabilire la posizione che la Comunità europea intende sostenere per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 4, della convenzione.

A tal fine, è opportuno ricorrere all’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, secondo il quale il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo internazionale, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici.

È inoltre opportuno che la Comunità si pronunci a favore del criterio temporale fisso o del criterio temporale misto, perché entrambi consentirebbero una più rapida entrata in vigore dell’emendamento adottato il 27 maggio 2005 con decisione II/1 nella seconda riunione delle parti e di ogni altro futuro emendamento alla convenzione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 14 della convenzione di Århus

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è parte della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Århus il 25 giugno 1998 (di seguito: “la convenzione di Århus”)[4].

(2) L’articolo 14, paragrafo 4, della convenzione di Århus, che stabilisce le condizioni per l’entrata in vigore degli emendamenti non riguardanti gli allegati, è soggetto a varie interpretazioni a causa dell’ambiguità insita nell’espressione “di almeno tre quarti delle Parti in questione”.

(3) Le parti della convenzione hanno il potere ultimo di accordarsi sull’interpretazione delle sue disposizioni. Tale accordo può essere sancito in un’apposita decisione adottata dalla riunione delle parti.

(4) Nella prossima riunione le parti della convenzione di Århus, intenzionate a risolvere l’ambiguità interpretativa per permettere una rapida entrata in vigore dell’emendamento adottato con decisione II/1 nella seconda riunione delle parti, e di ogni altro futuro emendamento alla convenzione, dovrebbero accordarsi sull’interpretazione da dare all’articolo 14, paragrafo 4, della convenzione.

(5) È opportuno che la Comunità europea sostenga un’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 4, che favorisca una rapida entrata in vigore degli emendamenti,

DECIDE:

Articolo unico

In occasione della terza riunione delle parti della convenzione di Århus, la Commissione sostiene, a nome della Comunità, un’interpretazione dell’espressione “di almeno tre quarti delle Parti in questione” di cui all’articolo 14, paragrafo 4, della convenzione in grado di assicurare una rapida entrata in vigore degli emendamenti.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

[2] Decisione 2006/957/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 46).

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).