52007PC0839(02)

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica dell’allegato I dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania /* COM/2007/0839 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.12.2007

COM(2007) 839 definitivo

2007/0283 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente l’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica dell’allegato I dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania

(presentat e dalla Commissione)

RELAZIONE

L’atto di adesione della Bulgaria e della Romania[1] del 2005 ha introdotto un sistema semplificato di adesione dei due paesi alle convenzioni (e ai protocolli) concluse dagli Stati membri in base all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea (ex articolo K.3) o all’articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea. In effetti non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a queste convenzioni (con conseguente ratifica di 27 Stati): l’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto stabilisce semplicemente che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell’atto di adesione.

L’articolo 3 dell’atto di adesione prevede, ai paragrafi 3 e 4, che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione dei due nuovi Stati membri (fra cui, in ogni caso, l’adozione delle convenzioni in bulgaro e rumeno, in modo che tali versioni “facciano ugualmente fede”). Il Consiglio delibera all’unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L’allegato I dell’atto di adesione contiene l’elenco delle convenzioni e dei protocolli di cui trattasi.

Quest’elenco comprende la convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (la cosiddetta convenzione sull’arbitrato), la convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sull’arbitrato e il protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione sull’arbitrato.

Nel periodo precedente l’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea gli Stati membri hanno firmato, in data 8 dicembre 2004, una convenzione sull’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia alla convenzione sull’arbitrato.

È quindi opportuno prevedere l’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sull’arbitrato, come modificata dalla convenzione dell’8 dicembre 2004, e l’aggiunta di detta convenzione nell’elenco che figura nell’allegato I dell’atto di adesione. A tal fine e in conformità con l’articolo 3, paragrafo 6, dell’atto di adesione la Commissione ha predisposto una proposta di decisione del Consiglio per aggiungere all’elenco la convenzione dell’8 dicembre 2004 sull’adesione dei dieci nuovi Stati membri alla convenzione 90/436/CEE.

Obiettivo della raccomandazione di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione è apportare alla suddetta convenzione tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione.

2007/0283 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente l’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria della Romania, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) La convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate[4] (di seguito “la convenzione sull’arbitrato”) è stata firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1995.

(2) La convenzione sull’arbitrato è stata modificata da un protocollo[5] firmato il 25 maggio 1999 ed entrato in vigore il 1°novembre 2004.

(3) Austria, Finlandia e Svezia hanno aderito alla convenzione sull’arbitrato con una convenzione[6] firmata il 21 dicembre 1995.

(4) La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito alla convenzione sull’arbitrato con una convenzione[7] firmata l’8 dicembre 2004.

(5) Secondo l’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione del 2005 la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi tra gli Stati membri, elencati nell’allegato I del medesimo, compresa la convenzione sull’arbitrato. Dette convenzioni e protocolli entreranno in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data fissata dal Consiglio.

(6) In conformità all’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione del 2005 il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione sull’arbitrato è così modificata:

(1) All’articolo 2, paragrafo 2, i punti da a) a y) sono sostituiti dai seguenti:

(i) in Belgio:

(a) impôt des personnes physiques/personenbelasting

(b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting

(c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting

(d) impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders

(e) taxe communale et la taxe d’agglomération additionnelles à l’impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting

(ii) in Bulgaria:

(a) данък върху доходите на физическите лица

(b) корпоративен данък

(iii) nella Repubblica ceca:

(a) daň z příjmů fyzických osob

(b) daň z příjmů fyzických osob

(iv) in Danimarca:

(a) indkomstskat til staten

(b) den kommunale indkomstskat

(c) den amtskommunale indkomstskat

(v) in Germania:

(a) Einkommensteuer

(b) Koerperschaftsteuer

(c) Gewerbesteuer, nella misura in cui questa imposta è calcolata sugli utili d’esercizio

(vi) in Estonia:

(a) tulumaks

(vii) in Grecia:

(a) foros eisodimatos fysikon prosopon

(b) foros eisodimatos nomikon prosopon

(c) eisfora yper ton epicheiriseon ydrefsis kai apochetefsis

(viii) in Spagna:

(a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

(b) Impuesto sobre Sociedades

(c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes

(ix) in Francia:

(a) impôt sur le revenu

(b) impôt sur les sociétés

(x) in Irlanda:

(a) Income Tax

(b) Corporation Tax

(xi) in Italia:

(a) imposta sul reddito delle persone fisiche

(b) imposta sul reddito delle società

(c) imposta regionale sulle attività produttive

(xii) a Cipro:

(a) Φόρος Εισοδήματος

(b) Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

(xiii) in Lettonia:

(a) uzņēmumu ienākuma nodoklis

(b) iedzīvotāju ienākuma nodoklis

(xiv) in Lituania:

(a) Gyventojų pajamų mokestis

(b) Pelno mokestis

(xv) in Lussemburgo:

(a) impôt sur le revenu des personnes physiques

(b) impôt sur le revenu des collectivités

(c) impôt commercial, nella misura in cui questa imposta è calcolata sugli utili d’esercizio

(xvi) in Ungheria:

(a) személyi jövedelemadó

(b) társasági adó

(c) osztalékadó

(xvii) a Malta:

(a) taxxa fuq l-income

(xviii) nei Paesi Bassi:

(a) inkomstenbelasting

(b) vennootschapsbelasting

(xix) in Austria:

(a) Einkommensteuer

(b) Körperschaftsteuer

(xx) in Polonia:

(a) podatek dochodowy od osób fizycznych

(b) podatek dochodowy od osób prawnych

(xxi) in Portogallo:

(a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

(b) imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

(c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

(xxii) in Romania:

(a) impozitul pe venit

(b) impozitul pe profit

(c) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

(xxiii) in Slovenia:

(a) dohodnina

(b) davek od dobička pravnih oseb

(xxiv) in Slovacchia:

(a) daň z príjmov právnických osôb

(b) daň z příjmů fyzických osob

(xxv) in Finlandia:

(a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

(b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

(c) kunnallisvero/kommunalskatten

(d) kirkollisvero/kyrkoskatten

(e) korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst

(f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

(xxvi) in Svezia,

(a) statlig inkomstskatt

(b) kupongskatt

(c) kommunal inkomstskatt

(xxvii) nel Regno Unito:

(a) Income Tax

(b) Corporation Tax.

(2) Nell’articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti trattini:

- in Bulgaria:

Министъра на финансите или негов упълномощен представител,

- in Romania:

Agenția Naționala de Administrare Fiscala.

Articolo 2

La convenzione sull’arbitrato, come modificata dal protocollo del 25 maggio 1999, dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell’8 dicembre 2004 e dalla presente decisione, redatta in lingua bulgara e in lingua rumena e allegata alla presente decisione, fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione sull’arbitrato e del protocollo.

Articolo 3

La convenzione sull’arbitrato, come modificata dal protocollo del 25 maggio 1999, dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell’8 dicembre 2004 e dalla presente decisione, entra in vigore il 1° gennaio 2007 tra la Bulgaria, la Romania e gli altri Stati membri per i quali è in vigore la convenzione sull’arbitrato. Essa entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il medesimo giorno in cui la convenzione sull’arbitrato entra in vigore per lo Stato membro di cui trattasi.

Articolo 4

La presente decisione ha efficacia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ALLEGATO

Testo della convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, come modificato dal protocollo del 25 maggio 1999 e dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell’8 dicembre 2004, in lingua bulgara e in lingua rumena.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica dell’allegato I dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 3, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione[8],

considerando quanto segue:

(1) Secondo l’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione del 2005 la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi tra gli Stati membri, elencati nell’allegato I del medesimo.

(2) Nel periodo precedente l’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea gli Stati membri hanno firmato, in data 8 dicembre 2004, una convenzione sull’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate[9] (di seguito “la convenzione sull’arbitrato”).

(3) È opportuno prevedere l’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sull’arbitrato, come modificata dalla convenzione dell’8 dicembre 2004. A tal fine, occorre aggiungere detta convenzione nell’allegato I dell’atto di adesione del 2005,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato I dell’atto di adesione del 2005 è modificato come segue:

Al punto 2 è aggiunto il seguente trattino:

« Convenzione dell’8 dicembre 2004 relativa all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 160, del 30.6.2005, pag. 1). »

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L 225 del 20. 8.1990, pag. 10.

[5] GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1.

[6] GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1.

[7] GU C 160 del 30.6.2005, pag. 1.

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.