52007PC0667

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Versione codificata) /* COM/2007/0667 def. - COD 2007/0235 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 31.10.2007

COM(2007) 667 definitivo

2007/0235 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 1210/90 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato.

ê 1210/90 (adattato)

2007/0235 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del […]

sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo Ö 175 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[7],

considerando quanto segue:

ê

1. Il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale[8], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[9]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

ê 1210/90 considerando 1

2. Il trattato prevede lo sviluppo e l'attuazione di una politica comunitaria in materia ambientale ed enuncia gli obiettivi e i principi che dovrebbero guidare una simile politica.

ê 1210/90 considerando 2

3. Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità.

ê 1210/90 considerando 3 (adattato)

4. A norma dell'articolo Ö 174 Õ del trattato, la Comunità deve, nel predisporre l'azione in materia ambientale, tener conto, tra l'altro, dei dati scientifici e tecnici disponibili.

ê 1210/90

5. La raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati ambientali a livello europeo sono necessarie per fornire informazioni oggettive, attendibili e comparabili che consentano alla Comunità e agli Stati membri di adottare le misure indispensabili alla protezione dell'ambiente, di valutarne l'attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell'ambiente.

6. Già esistono nella Comunità e negli Stati membri organismi che forniscono tali informazioni e servizi.

7. A partire da tale base, è stata istituita una rete europea di informazione e osservazione in materia ambientale, di cui l'Agenzia europea per l'ambiente costituisce l'ente di coordinamento a livello comunitario.

ê 1641/2003 considerando 2

8. I principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[10].

ê 1210/90 considerando 8

9. L'Agenzia dovrebbe collaborare con le strutture esistenti a livello comunitario affinché la Commissione possa assicurare la piena applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente.

ê 1210/90 considerando 9

10. Lo status giuridico e la struttura dell'Agenzia dovrebbero corrispondere al carattere oggettivo dei risultati che deve raggiungere e permettere lo svolgimento delle sue funzioni in stretta cooperazione con gli enti nazionali e internazionali esistenti.

ê 1210/90 considerando 10

11. L'Agenzia deve avere un'autonomia giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto con le istituzioni della Comunità e degli Stati membri.

ê 1210/90 considerando 11

12. È opportuno prevedere che l'Agenzia sia aperta ad altri paesi che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per i suoi obiettivi, in virtù di accordi che essi potranno concludere con la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

ê 1210/90 (adattato)

1. Il presente regolamento istituisce l'Agenzia europea per l'ambiente, in prosieguo "l'Agenzia", e ha lo scopo di attuare una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale.

ê 933/1999 Art. 1, punto 1 (adattato)

2. Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell'ambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, così come lo sviluppo sostenibile, l'obiettivo Ö dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale Õ è di fornire alla Comunità e agli Stati membri:

ê 1210/90 (adattato)

a) informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, di valutarne l'attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell'ambiente Ö e Õ a tal fine,

b) il supporto tecnico e scientifico necessario.

Articolo 2

Per raggiungere l'obiettivo stabilito all'articolo 1, i compiti dell'Agenzia sono i seguenti:

a) istituire, in collaborazione con gli Stati membri, e coordinare la rete di cui all'articolo 4; a tal fine l'Agenzia provvede alla raccolta, al trattamento e all'analisi dei dati, in particolare nei settori di cui all'articolo 3;

ê 933/1999 Art. 1, punto 2, lett. a)

b) fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni oggettive necessarie per formulare e attuare politiche ambientali oculate ed efficaci; a tale riguardo, fornire in particolare alla Commissione le informazioni necessarie perché possa svolgere i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle attività e della legislazione in materia di ambiente;

c) contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l'ambiente mediante un'appropriata attività di supporto per quanto riguarda l'obbligo di presentare relazioni, (anche partecipando alla messa a punto di questionari, al trattamento delle relazioni degli Stati membri e alla diffusione dei risultati), in base al suo programma pluriennale di lavoro e allo scopo di coordinare le relazioni;

d) a loro richiesta, assistere i singoli Stati membri, qualora ciò sia conforme al suo programma di lavoro annuale, nella messa a punto, nell'elaborazione e nell'ampliamento dei rispettivi sistemi di controllo dei provvedimenti ambientali, purché siffatte attività non pongano in pericolo l'assorbimento degli altri compiti stabiliti dal presente articolo; tale assistenza può comprendere anche valutazioni condotte da esperti di pari competenza a seconda delle richieste specifiche degli Stati membri;

e) registrare, collazionare e valutare dati sullo stato dell'ambiente, redigere relazioni di esperti sulla qualità e la sensibilità dell'ambiente nonché sulle pressioni cui è sottoposto nella Comunità, fornire criteri di valutazione uniformi in ordine ai dati ambientali, da applicare in tutti gli Stati membri, sviluppare ulteriormente e mantenere un centro di informazione ambientale di riferimento; la Commissione si serve di queste informazioni nell'ambito dei suoi compiti di garante dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente;

ê 1210/90

f) contribuire ad assicurare la comparabilità dei dati ambientali a livello europeo e, se necessario, promuovere con i mezzi adeguati una maggiore armonizzazione dei metodi di misurazione;

g) promuovere l'integrazione delle informazioni ambientali europee nei programmi internazionali di sorveglianza dell'ambiente, così come definito nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate;

ê 933/1999 Art. 1, punto 2, lett. a)

h) pubblicare ogni cinque anni una relazione sullo stato dell'ambiente, le relative tendenze e prospettive, completata dalla pubblicazione di statistiche incentrate su temi specifici;

ê 1210/90

i) stimolare lo sviluppo e l'applicazione delle tecniche di previsione ambientale, in modo che si possano adottare adeguate misure preventive in tempo opportuno;

j) stimolare lo sviluppo di metodi per valutare il costo dei danni all'ambiente e i costi delle politiche di prevenzione, di protezione e di risanamento dell'ambiente;

k) stimolare lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre i danni all'ambiente;

l) cooperare con gli organismi e con i programmi di cui all'articolo 15;

ê 933/1999 Art. 1, punto 2, lett. b)

m) assicurare un'ampia diffusione fra i cittadini di informazioni ambientali affidabili e paragonabili, in particolare sullo stato dell'ambiente, e incoraggiare l'utilizzazione della nuova tecnologia telematica a tal fine;

n) assistere la Commissione nel processo di scambio di informazioni sull'elaborazione di metodologie delle valutazioni ambientali e migliori pratiche;

o) assistere la Commissione nella diffusione di informazioni sui risultati della pertinente ricerca in campo ambientale, in una forma che meglio contribuisca all'elaborazione di politiche.

ê 1210/90

è1 933/1999 Art. 1, punto 3, lett. a)

Articolo 3

1. I principali campi di attività dell'Agenzia includono, nella più ampia misura possibile, tutti gli elementi che permettono di acquisire le informazioni utili a descrivere lo stato attuale e prevedibile dell'ambiente dai seguenti punti di vista:

a) la qualità dell'ambiente;

b) le pressioni sull'ambiente;

c) la sensibilità dell'ambiente;

è1 anche nel contesto dello sviluppo sostenibile. ç

2. L'Agenzia fornisce i dati direttamente utilizzabili nell'attuazione della politica della Comunità in materia di ambiente.

È accordata la priorità ai seguenti settori di attività:

a) qualità dell'aria ed emissioni atmosferiche;

b) qualità dell'acqua, inquinanti e risorse idriche;

c) stato dei suoli, della fauna e della flora nonché dei biotopi;

d) utilizzazione del suolo e risorse naturali;

e) gestione dei rifiuti;

f) emissioni sonore;

g) sostanze chimiche pericolose per l'ambiente;

ê 933/1999 Art. 1, punto 3, lett. b)

h) protezione del litorale e del mare.

ê 1210/90

Saranno compresi in particolare i fenomeni transfrontalieri, plurinazionali o globali.

Si tiene conto anche degli aspetti socioeconomici.

ê 933/1999 Art. 1, punto 3, lett. c) (adattato)

3. L'Agenzia può inoltre cooperare allo scambio di informazioni con altri organismi, compresa Ö la rete europea per l'attuazione e il rispetto del diritto dell'ambiente Õ (la rete IMPEL).

Nelle sue azioni l'Agenzia evita doppioni con le attività già intraprese da altre istituzioni e altri organismi.

ê 1210/90

Articolo 4

1. La rete comprende:

a) i principali elementi delle reti nazionali di informazione;

b) punti focali nazionali;

c) i centri tematici operativi.

ê 933/1999 Art. 1, punto. 4, lett. a) e 1210/90 Art. 4, paragrafo 2, primo comma (adattato)

2. Gli Stati membri tengono l'Agenzia informata dei principali elementi che compongono le rispettive reti nazionali d'informazione sull'ambiente Ö in particolare nei settori prioritari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 compresa qualsiasi istituzione che, a loro parere, potrebbe collaborare ai lavori dell'Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura geografica più completa possibile del loro territorio. Õ

Gli Stati membri, ove opportuno, collaborano con l'Agenzia e contribuiscono all'attività svolta dalla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale in base al programma di lavoro dell'Agenzia mediante la raccolta, la collazione e l'analisi dei dati in ambito nazionale.

Gli Stati membri possono parimenti contribuire a cooperare nell'ambito di dette attività a livello transnazionale.

ê 1210/90

3. Gli Stati membri possono in particolare designare, tra le istituzioni di cui al paragrafo 2 o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio, un «punto focale nazionale», incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all'Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete compresi i centri tematici di cui al paragrafo 4.

4. Gli Stati membri possono parimenti individuare le istituzioni o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l'Agenzia per quanto riguarda determinati argomenti di interesse particolare.

Un'istituzione così individuata dovrebbe essere in grado di concludere un accordo con l'Agenzia per agire in qualità di centro tematico della rete per compiti specifici.

Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.

ê 933/1999 Art. 1, punto 4, lett. c)

5. I centri tematici sono designati dal consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma pluriennale di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 4. Tuttavia questa designazione può essere rinnovata.

ê 1210/90

6. L'assegnazione dei compiti specifici ai centri tematici deve figurare nel programma pluriennale di lavoro dell'Agenzia di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

7. Alla luce, in particolare, del programma di lavoro pluriennale, l'Agenzia riesamina periodicamente i principali elementi della rete menzionati al paragrafo 2 e apporta loro le eventuali modifiche decise dal consiglio d'amministrazione tenendo conto, se del caso, di nuove designazioni fatte dagli Stati membri.

Articolo 5

L'Agenzia potrà concludere con le istituzioni o enti che fanno parte della rete di cui all'articolo 4 gli accordi necessari, in particolare i contratti, per condurre a buon fine i compiti che essa potrà loro affidare.

Uno Stato membro può prevedere che, per quanto riguarda le istituzioni o gli organismi nazionali nel suo territorio, siffatti accordi con l'Agenzia siano conclusi in accordo con il punto focale nazionale.

ê 1641/2003 Art. 1, punto 1 (adattato)

Articolo 6

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

ê 1641/2003 Art. 1, punto 1

2. Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

ê 1210/90

Articolo 7

L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

Articolo 8

ê 933/1999 Art. 1, punto 5, lett. a)

1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Ci può essere inoltre un rappresentante di ciascun altro paese che partecipi all'Agenzia in base alle disposizioni pertinenti.

ê 1210/90

Inoltre il Parlamento europeo designerà come membri del consiglio di amministrazione due personalità del mondo scientifico particolarmente qualificate nel settore della protezione dell'ambiente, scelte in base al contributo che saranno in grado di dare all'attività dell'Agenzia.

Ogni membro del consiglio di amministrazione può farsi sostituire da un membro supplente.

2. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni e adotta il regolamento interno. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha diritto di voto.

ê 933/1999 Art. 1, punto 5, lett. b)

Il consiglio di amministrazione elegge un comitato esecutivo al quale può delegare le decisioni esecutive, secondo le norme da esso adottate.

ê 933/1999 Art. 1, punto 5, lett. c)

3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma pluriennale di lavoro fondato sui settori prioritari elencati all'articolo 3, paragrafo 2; esso si basa su un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all'articolo 9, previa consultazione del comitato scientifico di cui all'articolo 10 e parere della Commissione. Il programma pluriennale di lavoro, nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità europea, include un progetto di proposta di bilancio pluriennale.

ê 1210/90

5. Nell'ambito del programma pluriennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro dell'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e parere della Commissione. Il programma può essere adeguato nel corso dell'anno, secondo la stessa procedura.

ê 1641/2003 Art. 1, punto 2, lett. a)

6. Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

ê 1641/2003 Art. 1, punto 2, lett. b)

7. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

ê 1210/90

Articolo 9

1. L'Agenzia è diretta da un direttore esecutivo nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.

Ha la responsabilità dei seguenti compiti:

a) adeguata preparazione ed esecuzione delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di amministrazione,

b) ordinaria amministrazione dell'Agenzia,

c) esecuzione dei compiti di cui agli articoli 12 e 13,

d) preparazione e pubblicazione delle relazioni di cui all'articolo 2, lettera h,

ê 933/1999 Art. 1, punto 6, lett. a)

e) tutte le questioni relative al personale, l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5.

ê 1210/90

Il direttore esecutivo raccoglie il parere del comitato scientifico di cui all'articolo 10 per l'assunzione del personale scientifico dell'Agenzia.

2. Il direttore esecutivo è responsabile delle sue attività di fronte al consiglio di amministrazione.

Articolo 10

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo sono assistiti da un comitato scientifico, incaricato di emettere un parere nei casi previsti dal presente regolamento e su ogni questione scientifica relativa alle attività dell'Agenzia che il consiglio di amministrazione o il direttore esecutivo gli sottopongano.

I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati.

ê 933/1999 Art. 1, punto 7

2. Il comitato scientifico è composto da membri particolarmente qualificati in materia ambientale, nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenendo conto, tra l'altro, dei settori scientifici che devono essere rappresentati in seno al comitato al fine di assistere l'Agenzia nei suoi campi di attività. Il regolamento interno previsto all'articolo 8, paragrafo 2 disciplina il suo funzionamento.

ê 1210/90

Articolo 11

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia devono formare oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, ed essere iscritte nel bilancio dell'Agenzia.

2. Il bilancio deve essere equilibrato in entrate e spese.

3. Le entrate dell'Agenzia, fatte salve altre risorse, comprendono una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e i pagamenti per servizi resi.

4. Le spese dell'Agenzia comprendono segnatamente le spese per il personale, le spese amministrative, infrastrutturali, operative e le spese relative ai contratti con istituzioni o organismi che fanno parte della rete, nonché con terzi.

ê 1641/2003 Art. 1, punto 3

Articolo 12

1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

ê 1641/2003 Art. 1, punto 4

Articolo 13

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[11].

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

ê 1641/2003 Art. 1, punto 5 (adattato)

Articolo 14

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione[12], solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

ê 1210/90 (adattato)

Articolo 15

1. L'Agenzia si impegna attivamente a cooperare con altri organismi e programmi comunitari, segnatamente con il Centro comune di ricerca, l'Istituto statistico Ö delle Comunità europee (EUROSTAT) Õ e i programmi di ricerca e sviluppo della Comunità in materia ambientale. In particolare:

a) la cooperazione con il Centro comune di ricerca concerne più specificamente i compiti indicati alla lettera A dell'allegato I;

b) il coordinamento con EUROSTAT e con il programma statistico delle Comunità europee segue le linee direttive indicate alla lettera B dell'allegato I.

ê 1210/90

2. L'Agenzia coopera attivamente anche con altri enti, quali l'Agenzia spaziale europea, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), il Consiglio d'Europa e l'Agenzia internazionale per l'energia, nonché le Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, in particolare il programma ambientale delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

ê 933/1999 Art. 1, punto 8, lett. a)

3. L'Agenzia può cooperare in settori di interesse comune con organismi di paesi non membri della Comunità europea che possano fornire i dati, le informazioni, le consulenze tecniche, le metodologie di raccolta dei dati, le analisi e le valutazioni di interesse reciproco, necessari per l'assolvimento dei compiti dell'Agenzia.

ê 933/1999 Art. 1, punto 8, lett. b)

4. La cooperazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve in particolare tener conto della necessità di evitare qualsiasi doppione.

ê 1210/90

Articolo 16

All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 17

Il personale dell'Agenzia è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

L'Agenzia esercita nei confronti del suo personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina.

Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione, adotta le opportune modalità di applicazione.

Articolo 18

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola d'arbitrato contenuta nei contratti stipulati dall'Agenzia.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, qualsiasi danno cagionato dall'Agenzia o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è regolata dalle relative disposizioni che si applicano al personale dell'Agenzia.

Articolo 19

L'Agenzia è aperta ai paesi che non sono membri delle Comunità europee e che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per gli obiettivi dell'Agenzia, in virtù di accordi da essi conclusi con la Comunità secondo la procedura prevista all'articolo 300 del trattato.

ê

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

ê 1210/90 (adattato)

Articolo 21

ê

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

ê 1210/90 e allegato (adattato)

ALLEGATO I

A. COOPERAZIONE CON IL CENTRO COMUNE DI RICERCA

- Armonizzazione dei metodi di misurazione in materia ambientale[13]

- Comune taratura degli strumenti1

- Normalizzazione dei formati di dati

- Messa a punto di nuovi metodi e di nuovi strumenti di misurazione dello stato dell'ambiente

- Altri compiti convenuti dal direttore esecutivo dell'Agenzia e dal direttore generale del Centro comune di ricerca.

B. COOPERAZIONE CON EUROSTAT

ê 933/1999 Art. 1, punto 10 (adattato)

1. L'Agenzia utilizzerà, nella misura del possibile, le informazioni raccolte mediante i servizi statistici della Comunità. Tali informazioni sono frutto dell'attività di raccolta, convalida e pubblicazione di statistiche economiche e sociali, inclusa la contabilità nazionale e le informazioni correlate, condotta da Eurostat e dagli istituti di statistica nazionali.

ê 1210/90

2. Il programma statistico nel settore dell'ambiente sarà stabilito di comune accordo dal direttore esecutivo dell'Agenzia e dal direttore generale di EUROSTAT e verrà presentato per approvazione al consiglio di amministrazione dell'Agenzia ed al comitato del programma statistico.

3. Il programma statistico è concepito ed attuato nell'ambito creato dagli organismi statistici internazionali, come la Commissione statistica delle Nazioni Unite, la conferenza degli esperti statistici europei e l'OCSE.

______________

é

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio | (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1) |

Regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio | (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1) |

Regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio | (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1) |

_____________

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1210/90 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | __ |

Articolo 1, paragrafo 2, alinea | Articolo 1, paragrafo 2, alinea |

Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 2, alinea | Articolo 2, alinea |

Articolo 2, punto i) | Articolo 2, lettera a) |

Articolo 2, punto ii), primo trattino | Articolo 2, lettera b) |

Articolo 2, punto ii), secondo trattino | Articolo 2, lettera c) |

Articolo 2, punto ii), terzo trattino | Articolo 2, lettera d) |

Articolo 2, punto iii) | Articolo 2, lettera e) |

Articolo 2, punto iv) | Articolo 2, lettera f) |

Articolo 2, punto v) | Articolo 2, lettera g) |

Articolo 2, punto vi) | Articolo 2, lettera h) |

Articolo 2, punto vii) | Articolo 2, lettera i) |

Articolo 2, punto viii) | Articolo 2, lettera j) |

Articolo 2, punto ix) | Articolo 2, lettera k) |

Articolo 2, punto x) | Articolo 2, lettera l) |

Articolo 2, punto xi) | Articolo 2, lettera m) |

Articolo 2, punto xii) | Articolo 2, lettera n) |

Articolo 2, punto xiii) | Articolo 2, lettera o) |

Articolo 3, paragrafo 1, alinea | Articolo 3, paragrafo 1, alinea |

Articolo 3, paragrafo 1, punto i) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 3, paragrafo 1, punto ii) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 3, paragrafo 1, punto iii) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 3, paragrafo 1, parole finali | Articolo 3, paragrafo 1, parole finali |

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma | Articolo 3, paragrafo 2, primo comma |

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, alinea | Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, alinea |

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) |

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) |

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino | Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) |

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino | Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera d) |

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, quinto trattino | Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera e) |

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, sesto trattino | Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera f) |

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, settimo trattino | Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera g) |

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, ottavo trattino | Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera h) |

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma | Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma |

Articolo 3, paragrafo 2, quarto comma | Articolo 3, paragrafo 2, quarto comma |

Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 3 |

Articolo 4, paragrafo 1, alinea | Articolo 4, paragrafo 1, alinea |

Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, da “Per” a “rete” | __ |

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, da “in particolare” a “territorio” | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, parole finali |

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 4, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma |

Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 3 |

Articolo 4, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma |

Articolo 4, paragrafo 5, primo comma | __ |

Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma | Articolo 4, paragrafo 5 |

Articolo 4, paragrafi 6 e 7 | Articolo 4, paragrafi 6 e 7 |

Articolo 5 | Articolo 5, primo e secondo comma |

Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 1 |

Articolo 6, paragrafo 2 | ___ |

Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 6, paragrafo 2 |

Articoli 7 e 8 | Articoli 7 e 8 |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, prima frase | Articolo 9, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, seconda frase | Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, alinea | Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, alinea |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, primo trattino | Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera a) |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino | Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera b) |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino | Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera c) |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino | Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera d) |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino | Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera e) |

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma |

Articolo 9, paragrafo 2 | Articolo 9, paragrafo 2 |

Articolo 10 | Articolo 10 |

Articolo 11 | Articolo 11 |

Articolo 12 | Articolo 12 |

Articolo 13 | Articolo 13 |

Articolo 14 | Articolo 14 |

Articolo 15, paragrafo 1, alinea | Articolo 15, paragrafo 1, alinea |

Articolo 15, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 15, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 15, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 15, paragrafo 2 |

Articolo 15, paragrafo 2 bis | Articolo 15, paragrafo 3 |

Articolo 15, paragrafo 3 | Articolo 15, paragrafo 4 |

Articolo 16 | Articolo 16 |

Articolo 17 | Articolo 17 |

Articolo 18 | Articolo 18 |

Articolo 19 | Articolo 19 |

Articolo 20 | ___ |

___ | Articolo 20 |

Articolo 21 | Articolo 21 |

Allegato | Allegato I |

___ | Allegato II |

___ | Allegato III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato II della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU L 120 del 11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

[9] V. allegato II.

[10] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[11] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[12] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

[13] La cooperazione in questi settori dovrà tener conto anche dei lavori condotti dall'Ö Istituto di materiali di riferimento e misure. Õ