52007PC0302

Proposta di Regolamento (EURATOM) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (versione codificata) /* COM/2007/0302 def. - CNS 2007/0103 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 5.6.2007

COM(2007) 302 definitivo

2007/0103 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO

che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, del regolamento (Euratom) n. 944/89, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva e del regolamento (Euratom) n. 770/90, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi emergenza da radiazione[3]; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato V del regolamento codificato.

3954/87

2007/0103 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO

che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva[7], è stato modificato in modo sostanziale[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento, unitamente al regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva[9] e al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione[10].

3954/87 considerando (1) (adattato)

2. L'articolo 2, lettera b) del trattato prescrive che la Comunità stabilisce norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigila sulla loro applicazione, in conformità del titolo secondo, capo III del trattato.

3954/87 considerando (2) (adattato)

3. In data 2 febbraio 1959 il Consiglio ha adottato direttive[11] che fissano la norme fondamentali di sicurezza e il cui testo è stato sostituito dalla direttiva, 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti[12] ; l'articolo 50, paragrafo 2 di tale direttiva impone agli Stati membri di fissare i livelli di intervento in caso di incidenti.

3954/87 considerando (3)

4. A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immessi nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario.

3954/87 considerando (4) (adattato)

5. La Comunità ha adottato misure[13] al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nella Comunità soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.

3954/87 considerando (5)

6. È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde proteggere la popolazione.

3954/87 considerando (6) (adattato)

7. La Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione del Consiglio 87/600/Euratom , del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva[14] o in applicazione della convenzione dell’AIEA sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986.

3954/87 considerando (7) (adattato)

8. La Commissione, se lo richiederanno le circostanze, dovrebbe adottare un regolamento per rendere applicabili livelli massimi ammissibili prestabiliti.

3954/87 considerando (8)

9. Sulla base dei dati attualmente disponibili in materia di radioprotezione, si possono stabilire i livelli di riferimento derivati che possono servire da base per fissare livelli massimi ammissibili di radioattività da applicarsi immediatamente in caso di incidente o di altro evento che possa comportare una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

3954/87 considerando (9)

10. Tali livelli massimi ammissibili tengono debitamente conto dei più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale e rispecchiano al tempo stesso l'esigenza di rassicurare il pubblico evitando divergenze nelle prassi normative internazionali.

3954/87 considerando (10) (adattato)

11. Tuttavia, in tali situazioni, è necessario tener conto delle condizioni specifiche e stabilire quindi una procedura che consenta di adeguare rapidamente tali livelli prestabiliti ai livelli massimi ammissibili appropriati alle circostanze di un qualsiasi incidente nucleare specifico o di altro evento che comporti una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

3954/87 considerando (11) (adattato)

12. Un regolamento che fissi i livelli massimi ammissibili dovrebbe permettere inoltre di mantenere l'unicità del mercato interno e di prevenire le deviazioni di traffico all'interno della Comunità.

3954/87 considerando (12)

13. Onde facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili, dovrebbero essere istituite procedure per la consultazione del gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato Euratom.

3954/87 considerando (13) (adattato)

14. Il rispetto dei livelli massimi consentiti dovrebbe essere sottoposto ad adeguati controlli,

3954/87

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

3954/87 (adattato)

2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) per «prodotti alimentari» si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana sia direttamente sia dopo trasformazione,

b) per «alimenti per animali» si intendono i prodotti destinati alla sola alimentazione animale.

3954/87

è1 Rettifica GU L 18 del 22.1.1998, pag. 74

Articolo 2

1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema comunitario per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla è1 convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato I possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili.

2. Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato e non supera tre mesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 3

3954/87 (adattato)

1. Previe consultazioni con esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato , qui di seguito denominato “gruppo di personalità” , la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese dalla sua adozione.

3954/87

2. Nel presentare la proposta di regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile tenendo conto dell'esigenza di proteggere la salute pubblica nonché dei fattori economici e sociali.

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, una decisione sulla proposta di regolamento di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il termine stabilito nell'articolo 2, paragrafo 2.

4. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, i livelli stabiliti nell'allegato I continuano ad applicarsi fino a che il Consiglio prenda una decisione o fino a che la Commissione ritiri la propria proposta in quanto non sussitono più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi dell'articolo 3 è limitato. Detto periodo può essere rivisto su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 3.

Articolo 5

3954/87 (adattato)

1. Per accertarsi che i livelli massimi ammissibili stabiliti negli allegati I e III tengano conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, la Commissione procede, di quando in quando, alla consultazione di esperti, tra cui il gruppo di personalità.

3954/87

2. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato I possono essere rivisti o completati su proposta della Commissione al Consiglio secondo la procedura definita all'articolo 31 del trattato.

Articolo 6

1. Non sono immessi sul mercato i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili, fissati in un regolamento adottato in conformità degli articoli 2 e 3.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale della Comunità, di una procedura doganale diversa da quella del transito.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

944/89 art. 1 (adattato)

Articolo 7

1. Un elenco dei prodotti alimentari secondari, unitamente ai livelli massimi di contaminazione radioattiva ad essi applicabili , è riportato nell'allegato II.

944/89 art. 2 (adattato)

2. Per i prodotti alimentari secondari di cui all'allegato II, i livelli massimi ammissibili da applicare sono dieci volte superiori a quelli applicabili agli «altri prodotti alimentari esclusi i prodotti alimentari secondari» di cui all'allegato I o a norma dei regolamenti adottati in virtù dell'articolo 3.

770/90 art. 1 e allegato (adattato)

Articolo 8

I livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali sono stabiliti nell'allegato III.

2218/89 art. 2 (adattato)

Articolo 9

Le modalità di applicazione del presente regolamento, un elenco dei prodotti alimentari secondari di cui all’articolo 7 nonché i livelli massimi per gli alimenti per animali di cui all’articolo 8 sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999[15] del Consiglio , che si applica per analogia. A tal fine la Commissione è assistita da un comitato ad hoc .

Articolo 10

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e n. 770/90 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato V.

3954/87 (adattato)

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

2218/89 art. 1 e allegato (adattato)

ALLEGATO I

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI PER I PRODOTTI ALIMENTARI (Bg/kg)

Prodotti alimentari[16] |

Alimenti per lattanti[17] | Prodotti lattiero-caseari[18] | Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari[19] | Alimenti liquidi[20] |

Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 | 75 | 125 | 750 | 125 |

Isotopi dello iodio, in particolare I-131 | 150 | 500 | 2 000 | 500 |

Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241 | 1 | 20 | 80 | 20 |

Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137[21] | 400 | 1 000 | 1 250 | 1 000 |

_________

944/89 art. 1 e allegato (adattato)

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti ALIMENTARI SECONDARI

Codice NC | Designazione delle merci |

0703 20 00 | Agli (freschi e refrigerati) |

0709 Ö 59 50 Õ | Tartufi (freschi e refrigerati) |

0709 90 40 | Capperi (freschi e refrigerati) |

0711 Ö 90 70 Õ | Capperi (temporaneamente conservati, ma non confacenti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati) |

0712 30 00 | Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati) |

0714 | Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago |

0814 00 00 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche |

0903 00 00 | Mate |

0904 | Pepe (del genere «Piper» ); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati |

0905 00 00 | Vaniglia |

0906 | Cannella e fiori di cinnamomo |

0907 00 00 | Garofani (antofilli, chiodi e steli) |

0908 | Noci moscate, macis, amomi e cardamomi |

0909 | Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro |

0910 | Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie |

1106 20 | Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 |

1108 14 00 | Fecola di manioca |

1210 | Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina |

1211 | Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati |

1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e Ö oleoresine (per esempio, Õ balsami, naturali) |

1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |

1504 | Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |

1604 30 | Caviale e suoi succedanei |

1801 00 00 | Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto |

1802 00 00 | Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao |

1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata |

2003 20 00 | Tartufi (preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico) |

2006 00 | Ö Verdura, Õ frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |

2102 | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati |

2936 | Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti - in qualsiasi soluzione |

3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti |

______

770/90 art. 1 e allegato

ALLEGATO III

Livelli massimi di radioattività (cesio-134 e cesio-137) negli alimenti per animali

ANIMALE | BQ/KG[22] [23] |

Maiali | 1 250 |

Pollame, agnelli, vitelli | 2 500 |

Altri | 5 000 |

________________

ALLEGATO IV

Regolamenti abrogati

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio | (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11) |

Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio | (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1) |

Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione | (GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17) |

Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione | (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78) |

_____________

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 | Regolamento (Euratom) n. 944/89 | Regolamento (Euratom) n. 770/90 | Presente regolamento |

Articoli da 1 a 5 | Articoli da 1 a 5 |

Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase | Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma |

Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 2 |

Articolo 1 | Articolo 7, paragrafo 1 |

Articolo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 1 | Articolo 8 |

Articolo 7 | Articolo 9 |

__ | __ | __ | Articolo 10 |

Articolo 8 | Articolo 11 |

Allegato | Allegato I |

Allegato | Allegato II |

Allegato | Allegato III |

__ | __ | __ | Allegato IV |

__ | __ | __ | Allegato V |

_____________[pic][pic][pic]

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato IV della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11. Regolamento come modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1).

[8] V. allegato IV.

[9] GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17.

[10] GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78.

[11] GU 11 del 20.2.1959, pag. 221/59.

[12] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

[13] Regolamenti (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (GU L 146 del 31.5.1986, pag. 88), (CEE) n. 3020/86 del Consiglio (GU L 280 dell'1.10.1986, pag. 79), (CEE) n. 624/87 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.1987, pag. 101) e (CEE) n. 3955/87 del Consiglio ( GU L 371 del 30.12.1987, pag. Õ14).

[14] GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

[15] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

[16] Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

[17] Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, che corrispondono alle esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per lattanti».

[18] Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).

[19] I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti in conformità dell'articolo 9.

[20] Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice NC 2009 e al capitolo 22. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri.

[21] Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

[22] I presenti livelli costituiscono uno strumento per contribuire all’osservanza dei massimi livelli consentiti per gli alimenti; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.

[23] Tali livelli si riferiscono agli alimenti per animali pronti per il consumo.