52006PC0473

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2006/0473 def. - COD 2004/0172 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.9.2006

COM(2006) 473 definitivo

2004/0172 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250,paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. PRECEDENTI

1. Il 20 luglio 2004 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita[1].

2. Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 25 maggio 2005[2].

3. La Corte dei conti delle Comunità europee ha espresso il suo parere il 27 ottobre 2005[3].

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA MODIFICATA

La competenza per la lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità è condivisa dalla Comunità e dagli Stati membri. In particolare, nelle complesse trame di frodi transnazionali per l’evasione dell’IVA, di riciclaggio dei proventi di frodi a danno delle Comunità europee e di frodi nel settore dei fondi strutturali, le attività criminose sono opera della criminalità organizzata, che si avvale delle libertà garantite dall’integrazione europea. Scopo della presente iniziativa è costituire un contesto generale per la reciproca assistenza amministrativa, necessaria per rafforzare la tutela degli interessi finanziari della Comunità. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione provvederanno a cooperare, coordinarsi, prestarsi assistenza reciproca ed a scambiarsi informazioni per accelerare le indagini e l’adozione delle azioni opportune.

Nella presente proposta modificata sono inseriti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo ed i suggerimenti presentati dagli Stati membri che hanno reagito alla proposta. Il parere della Corte dei conti è stato tenuto nella debita considerazione, ma non ha portato a modifiche specifiche del testo della proposta. Nel parere del garante europeo della protezione dei dati[4] non erano suggerite modifiche relative a questioni di sua pertinenza.

A norma del presente regolamento, non vengono conferiti alla Commissione poteri investigativi propri, ma essa mette a disposizione degli Stati membri la sua assistenza (piattaforma di servizi).

Con tale proposta non ci si prefigge né di esercitare un controllo sui servizi degli Stati membri per quanto riguarda le loro specifiche competenze operative, né d’imporre obblighi generali di presentare relazioni in aggiunta allo scambio d’informazioni sui casi di particolare rilevanza a livello comunitario. È a discrezione degli Stati membri scegliere la forma e il metodo precisi per avvalersi della piattaforma operativa di servizi offerta dall’OLAF nella lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari delle Comunità europee (cfr. il nuovo articolo 5). Tuttavia, la presente proposta fornisce una base giuridica chiara per l’utilizzo della piattaforma di servizi dell’OLAF a sostegno della cooperazione con gli altri servizi partecipanti degli Stati membri. Per quanto riguarda il suo supporto operativo e informativo, il ruolo della Commissione consiste nel facilitare, ossia nel fungere da piattaforma di servizi per i servizi degli Stati membri.

3. MODIFICHE APPORTATE IN SEGUITO AL PARERE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ha adottato il 23 maggio 2005 12 emendamenti. La Commissione ritiene molti di questi emendamenti accettabili in misura integrale, in linea di principio o in misura parziale, poiché essi migliorano la proposta preservandone la finalità e la validità politica. Inoltre, la Commissione tiene conto dei risultati dei negoziati sulla proposta svoltisi presso il gruppo di lavoro antifrode del Consiglio e del parere della Corte dei conti delle Comunità europee, che è stata consultata a norma dell’articolo 280, paragrafo 4 del trattato CE.

Le modifiche apportate alla proposta si prefiggono i seguenti obiettivi:

4. rinnovare agli Stati membri l’assicurazione che la proposta non conferisce alla Commissione nuovi poteri investigativi;

5. precisare il potere discrezionale degli Stati membri riguardo alle forme e metodi di cooperazione;

6. indicare che il ruolo della Commissione consiste nel fungere da piattaforma di servizi, e non nell’esercitare i suoi poteri investigativi;

7. chiarire la portata della reciproca assistenza amministrativa nell’ambito della presente proposta per quanto riguarda la spesa comunitaria diretta e indiretta;

8. precisare meglio la demarcazione rispetto al diritto penale e agli altri strumenti di cooperazione amministrativa (regolamento (CE) n. 1798/2003);

9. descrivere la funzione di coordinamento degli uffici centrali di collegamento a livello nazionale (vedasi la soppressione del riferimento alle autorità competenti in materia di accise);

10. dare maggior rilievo al valore operativo aggiunto che la Commissione (l’OLAF) può apportare;

11. indicare gli elementi della piattaforma di servizi offerta agli Stati membri per quanto riguarda le attività spontanee di assistenza e di analisi dei rischi effettuate dalla Commissione;

12. sopprimere le disposizioni relative alla “sorveglianza speciale”, che prevedevano la sorveglianza, a richiesta o no, in caso di sospetto d’illeciti;

13. delimitare il campo d’applicazione del presente regolamento e il ruolo di coordinamento della Commissione nei confronti dei paesi terzi;

14. chiarire entro quale misura gli Stati membri possono agire con flessibilità nell’ottemperare agli obblighi imposti dal presente regolamento;

15. assortire alla scelta delle autorità competenti, ad opera degli Stati membri la compilazione dell’elenco di tali autorità a cura della Commissione;

16. potenziare la possibilità di recuperare i proventi illegalmente ottenuti e rafforzare l’obbligo di fornire le pertinenti informazioni;

17. introdurre, ai fini del recupero, disposizioni efficaci, proporzionate e dissuasive;

18. eliminare i timori degli Stati membri che i loro servizi possano essere obbligati ad esplicare attività che essi non hanno il diritto di effettuare a norma del diritto nazionale (soppressione, nella proposta modificata, dello strumento di sorveglianza speciale, nel senso che servirsi o no di questo particolare strumento rientra nel potere discrezionale degli Stati membri);

19. precisare che le informazioni sulle operazioni sospette, che sono raccolte dalle unità d’informazione finanziaria degli Stati membri secondo i dispositivi stabiliti nelle direttive riguardanti il riciclaggio dei proventi di attività illecite, vanno utilizzate nell’ambito del presente regolamento non allo scopo di perseguire tale riciclaggio ma piuttosto per raccogliere elementi di fatto, nell’intento di costituire un indicatore informativo che attesti la possibile esistenza di frodi a danno delle Comunità, tali da richiedere eventualmente l’avvio delle attività di reciproca assistenza amministrativa;

20. confermare un’eccezione, per motivi di ordine pubblico, all’obbligo di cooperare (cfr. il nuovo articolo 22).

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Più specificamente, la Commissione assume su ciascun emendamento la seguente posizione.

L’ emendamento 1 , riguardante il riferimento al parere del garante europeo per la protezione dei dati[5], è stato accettato con una lieve modifica.

I riferimenti introduttivi, che cominciano con la parola “visto”, si riferiscono soltanto alle disposizioni di diritto primario riguardanti la procedura legislativa. Nei considerando figura già il riferimento alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 286 del trattato CE e al regolamento n. 45/2001.

Si è così modificato il considerando 13:

“ Nel redigere il presente regolamento , si è tenuto adeguato conto del parere del garante europeo per la protezione dei dati[6]. ”

L’ emendamento 2 è stato inserito nell’articolo 3, paragrafo 1 come chiarimento supplementare, modificandone la formulazione.

Il compito della Commissione e degli Stati membri di tutelare gli interessi finanziari delle Comunità non è limitato al territorio comunitario:

“1. (...)

a) per “illeciti” s’intendono le frodi (...), inclusi gli illeciti commessi parzialmente o interamente in paesi terzi .”

L’ emendamento 3 , riguardante l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto (i), è stato accettato con una lieve modifica, poiché è un utile chiarimento.

Se ne è modificata la formulazione sostituendo “finanziamento comunitario” con “spesa comunitaria”, poiché si tratta non di risorse proprie ma di spese delle Comunità:

“le violazioni commesse nei settori delle entrate e delle spese , gestite dalle istituzioni su base centralizzata mediante gestione concorrente, decentrata o congiunta, (...) ”.

L’ emendamento 4 , riguardante l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto (i), è stato accettato con una modifica, poiché fornisce la base per l’assistenza amministrativa reciproca nel settore della spesa diretta anche nei casi di ambito non transnazionale, il che è un elemento importante attualmente assente dal quadro legislativo. Si tratta quindi di una modifica della proposta e non di un semplice chiarimento.

La Commissione ha adattato il testo redigendolo come segue:

“ (i) a) che - nel caso delle violazioni riguardanti i settori della spesa o delle violazioni di cui alla lettera a), punto (ii) del presente articolo, e senza pregiudizio delle violazioni di cui alla lettera a), punto (iii) del presente articolo - hanno o possono avere ramificazioni in altri Stati membri oppure nessi concreti con operazioni effettuate in altri Stati membri e ”.

L’ emendamento 5 , riguardante l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto (ii), è stato accettato.

“b) per “illeciti aventi particolare rilevanza a livello comunitario” s’intendono gli illeciti:

(i) che, a prescindere dal fatto che siano scoperti nel corso di un’unica o di più operazioni tra esse correlate, secondo le stime (...)”.

L’ emendamento 6 , riguardante l’articolo 4, è stato accettato modificandone la formulazione, così da ridurne l’applicazione alle frodi transnazionali in materia d’IVA e da limitarne l’attuazione ai funzionari competenti, nell’intento di preservare la coerenza con le disposizioni del regolamento n. 1798/2003, ed ha portato all’inserimento del paragrafo 4 dell’articolo 4.

“ Nel settore degli illeciti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a, punto (iii), la Commissione ed i funzionari competenti designati a norma del regolamento (CE) n. 1798/2003 possono prendere contatto, cooperare o scambiarsi informazioni tra loro.

Quando un funzionario competente o un’autorità competente diversi da quelli elencati nel regolamento(CE) n. 1798/2003 o un ufficio centrale di collegamento presenta o riceve una richiesta o la risposta a una richiesta di assistenza a norma del presente regolamento, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro. ”

L’ emendamento 7 è stato inserito con modifiche nell’articolo 4, paragrafo 3.

Un considerevole valore aggiunto sarebbe l’elenco delle autorità competenti ai sensi del regolamento qui proposto. Tuttavia, la Commissione non può compilarlo da sola, ma soltanto in cooperazione con gli Stati membri, che devono fornirle le informazioni necessarie. In tal modo si accrescerebbe, in piena trasparenza, la consapevolezza delle autorità interessate. L’utilità pratica di pubblicare l’elenco in Internet non è evidente. Si dovrà aggiornare regolarmente l’elenco, il che richiede che gli Stati membri forniscano le informazioni necessarie.

“Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni ed i relativi aggiornamenti riguardo alle autorità competenti a norma del presente regolamento e notificano alla Commissione ogni relativo cambiamento. In base a tali informazioni, la Commissione pubblica un registro, ad uso delle autorità degli Stati membri ed a proprio uso, e lo aggiorna regolarmente.”

L’ emendamento 8, riguardante l’articolo 11, non è stato accettato.

Tale emendamento proposto dal Parlamento europeo, riguardante l’obbligo degli Stati membri d’informare la Commissione sugli approvvigionamenti di prodotti nell’ambito del sistema di scambio d’informazioni IVA a norma del regolamento n. 1798/2003, andrebbe al di là del quadro giuridico stabilito dal presente regolamento.

L’ emendamento 9 , riguardante l’articolo 18, è stato accettato modificandone la formulazione.

Poiché la Commissione (l’OLAF) è in posizione migliore per coordinare la cooperazione con i paesi terzi, si è inserimento tale emendamento nella proposta modificandone la formulazione. In base al regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, si può attribuire la funzione di coordinamento soltanto alla Commissione in quanto tale e non all’OLAF, perché altrimenti s’interferirebbe con l’autonomia organizzativa della Commissione.

“ Le informazioni che uno Stato membro o la Commissione ottiene da un paese terzo e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento sono trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro interessato e alla Commissione, se esse possono consentire loro di prevenire o combattere gli illeciti. Per quanto riguarda lo scambio di tali in formazioni, la Commissione ha una funzione di coordinamento. ”

L’ emendamento 10 , riguardante l’inserimento di un nuovo articolo inteso ad adeguare le disposizioni giuridiche vigenti, non è stato accettato.

Il regolamento proposto non ha ripercussioni sul regolamento n. 1798/2003 e non si estende al diritto penale: di conseguenza, esso non può contenere un riferimento “all'adeguamento del regolamento (CE) n. 1798/2003 e della decisione 2000/642/GAI”.

L’ emendamento 11 , riguardante l’inserimento di una nuova disposizione in materia di recupero, è stato accettato modificandone la formulazione.

Scopo di tale emendamento è dare la possibilità di servirsi delle informazioni a carattere finanziario provenienti dal settore del riciclaggio dei proventi di attività illecite per facilitare, più a monte, il successo delle azioni di recupero. Esso integra dunque – nella misura in cui rientra nel campo d’applicazione della presente proposta – le disposizioni in materia di recupero della direttiva 76/308/CEE[7], modificata dalla direttiva 2001/44[8].

Questi emendamenti 11 e 12 proposti dal Parlamento europeo vanno visti nel contesto della risoluzione dello stesso Parlamento europeo sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode (punti 9, 11, 12, 24, 25, 28)[9]. Tali disposizioni possono completare e sviluppare, ma non modificare le norme in vigore negli Stati membri per il recupero nei settori delle dogane, dei prelievi agricoli e dell'IVA (direttiva 76/308, modificata dalla direttiva 2001/44). Inoltre, tali disposizioni devono conformarsi alla normativa del terzo pilastro e non ledere i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla proprietà.

Il testo della proposta è stato modificato come segue:

“ CAPO 3

FACILITA ZIONE DEL RECUPERO

Articolo 20

O bbligo di fornire informazioni

1. Allo scopo di facilitare il recupero dei proventi d’illeciti, l’autorità interpellata, nel rispetto delle leggi nazionali, si rivolge alle istituzioni e alle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE per ottenere tutte le pertinenti informazioni finanziare atte a facilitare l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 20 del presente regolamento. Lo scambio d’informazioni ai sensi del presente regolamento non pregiudica le norme relative alla cooperazione tra le unità d’informazione finanziaria di cui nella decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

2. L’autorità interpellante descrive in un esposto i fatti pertinenti, inclusi i motivi di serio sospetto di un illecito. Quando si rivolgono loro le autorità del rispettivo Stato membro allo scopo di ottenere informazioni pertinenti, le istituzioni e persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE si assicurano che tali informazioni restino riservate.”

L’ emendamento 12 , riguardante l’inserimento di una nuova disposizione relativa al recupero, è stato accettato con qualche modifica. Secondo la definizione di frode grave figurante nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[10], alla quale si fa riferimento nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[11], gli Stati membri applicano provvedimenti specifici, incluse le opportune misure amministrative contro le frodi e il riciclaggio di denaro, quali il recupero, almeno nel caso d’importi superiori a 50 000 euro.

Il testo della proposta è stato modificato come segue:

“Articolo 21

Me zzi di recupero

1. Allo scopo di assicurare l’effettivo recupero, a richiesta delle autorità competenti gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per congelare, sequestrare e confiscare, nel rispetto delle leggi nazionali, i proventi ottenuti illegalmente come frutto di un illecito. Questa disposizione si applica ai proventi di qualsiasi illecito che ammontino ad oltre 50 000 euro oppure ai beni indicati all’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2005/60/CE, il cui valore corrisponda a tali proventi.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si possono imporre alle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso o si sospetta abbiano commesso l’illecito o che hanno contribuito o si sospetta abbiano contribuito a commettere l’illecito. Tali provvedimenti si possono applicare anche a una persona fisica o giuridica che trae profitto dai proventi dell’illecito.”

5. CONCLUSIONE

Visto l’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come segue.

2004/0172 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 280, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione[12],

visto il parere della Corte dei conti[13],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e alla lotta contro la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità.

(2) Il quadro normativo comunitario relativo all’assistenza reciproca deve consentire una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra questi e la Commissione, allo scopo di tutelare gli interessi finanziari della Comunità in tutti i settori delle risorse finanziarie e delle spese comunitarie.

(3) Le disposizioni del presente regolamento non devono pregiudicare l’attività investigativa dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, nell’esercizio dei poteri d’indagine e con le garanzie previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[14]. Il campo di applicazione del presente regolamento deve essere limitato a determinate forme di assistenza, scambi d’informazioni e coordinamento che possono precedere, seguire o accompagnare le attività investigative dell’OLAF. La Commissione deve assistere le autorità degli Stati membri facilitandone la cooperazione e lo scambio d’informazioni e inviando avvertimenti fondati su dati investigativi , allo scopo di analizzare e prevenire i rischi di frode e di ogni altro illecito a danno degli interessi finanziari della Comunità europea. Alle autorità degli Stati membri si deve conferire un certo potere discrezionale riguardo ai provvedimenti da adottare per tutelare gli interessi finanziari della Comunità in funzione di quanto è necessario per assicurare l’efficacia delle norma comunitarie nel settore pertinente.

(4) L’introduzione di nuove misure comunitarie non deve pregiudicare l'applicazione del diritto penale nazionale e delle norme relative all’assistenza reciproca in materia penale, né l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

(5) Se per scoprire le frodi a danno degli interessi finanziari della Comunità può essere utile lo scambio d’informazioni sulle operazioni sospette di cui nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo [15] , integrata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005 [16] , relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, si applicheranno le disposizioni del presente regolamento, relative alla reciproca assistenza amministrativa.

(6) (5) La lotta contro la frode transnazionale e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità richiede maggiore coordinamento a livello comunitario e cooperazione multidisciplinare con le autorità degli Stati membri in materia di frodi e altre attività illecite che in molti casi sono connesse a strutture di criminalità organizzata e sono lesive degli interessi finanziari della Comunità. Il presente regolamento deve inoltre fungere da supporto per consentire la cooperazione tra tutte le autorità competenti degli Stati membri e tra questi e la Commissione.

(7) Nella lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, un ruolo di coordinamento della cooperazione antifrode spetta agli uffici centrali di collegamento negli Stati membri, di cui nel regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92[17]. Nel caso che l’assistenza nello scoprire e prevenire gli illeciti richieda la cooperazione diretta con le autorità ed i funzionari antifrode regionali e locali, tutte le informazioni comunicate vanno notificate in parallelo agli uffici centrali di collegamento.

(8) (6) Le disposizioni del presente regolamento devono lasciare impregiudicate le norme comunitarie che prevedono forme più specifiche o più ampie di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, quali il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola[18], o il regolamento (CE) n. 1798/2003 , del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92[19] .

(9) (7) Lo scambio di informazioni è un elemento essenziale nella lotta contro le frodi ed altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità. La Commissione deve servirsi delle informazioni trasmessele dagli Stati membri per delineare un quadro complessivo delle frodi ed altre attività illecite a livello europeo, che essa provvederà a mettere a disposizione degli comunicare agli Stati membri.

(10) (8) Soprattutto nei casi transnazionali, che comprendono spesso operazioni fraudolente organizzate a livello internazionale in due o più Stati membri, le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità possono essere prevenute e combattute con maggiore efficacia se le informazioni operative, statistiche e/o generali sono esaminate e sottoposte all’analisi dei rischi a livello comunitario, facendo ricorso alle capacità di cui dispone la Commissione, incluso e l'OLAF in particolare .

(11) (9) La lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità richiede anche una coerente azione consequenziale. Pertanto, le informazioni raccolte o trasmesse dalla Commissione devono essere ammissibili come elementi probatori nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

(12) (10) Ai fini di una proficua cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, lo scambio d’informazioni, se si tratta d’informazioni soggette al segreto d'ufficio, va organizzato nel rispetto delle norme di riservatezza assicurando un’adeguata tutela dei dati personali che vengano elaborati in forza delle nuove disposizioni.

(13) (11) Deve tenersi adeguato conto delle norme per la tutela dei dati personali stabilite per le istituzioni comunitarie dall’articolo 286 del trattato e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[20], e anche così come delle norme stabilite per gli Stati membri dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[21]. Nel redigere il presente regolamento, si è tenuto adeguato conto del parere del garante europeo per la protezione dei dati [22] .

(14) (12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[23].

(15) (13) Poiché gli scopi dell’intervento prospettato, ossia la lotta contro le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli e singolarmente e possono dunque, per la dimensione o gli effetti dell’intervento, esser realizzati meglio a livello comunitario, ossia mediante la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Secondo il principio della proporzionalità, stabilito nel medesimo articolo, il presente regolamento non va oltre quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi.

(16) (14) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il quadro giuridico per la reciproca assistenza cooperazione amministrativa, incluso in particolare e lo scambio d’informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e tra tali autorità e la Commissione, al fine di assicurare negli Stati membri una tutela uniforme ed efficace degli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e ogni altra attività illecita.

Articolo 2 Campo d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle frodi ed altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità ed hanno particolare rilevanza a livello comunitario.

Le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi degli strumenti di reciproca assistenza amministrativa, stabiliti nel scambiarsi informazioni e prestarsi assistenza a norma del presente regolamento, anche in altre situazioni, quando ritengano che lo scambio d’informazioni e l’assistenza a livello comunitario siano necessari per combattere le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui la normativa comunitaria prevede una cooperazione più specifica tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, oppure conferisce alla Commissione un più ampio accesso alle informazioni.

In particolare, il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 515/97, né pregiudica e la cooperazione tra gli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1798/2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92[24].

3. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1073/1999.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme nazionali di diritto penale e le disposizioni nazionali relative alla mutua assistenza in materia penale nonché l’amministrazione della giustizia negli Stati membri.

5. L’obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non comprende la trasmissione d’informazioni o di documenti ottenuti dalle autorità amministrative competenti con l’autorizzazione o a richiesta dell’autorità giudiziaria.

Tuttavia, tali informazioni o documenti devono essere trasmessi in caso di richiesta di assistenza, previo il consenso dell’autorità giudiziaria che deve essere consultata al riguardo.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) 1. per “illeciti” s’intendono le frodi e le altre attività illecite che abbiano particolare rilevanza a livello comunitario e ledano gli interessi finanziari della Comunità, inclusi gli illeciti commessi parzialmente o interamente in paesi terzi, e in particolare:

(i) a) le violazioni commesse nei settori delle entrate e delle spese , gestite dalle istituzioni su base centralizzata mediante gestione concorrente, decentrata o congiunta, inclusa ogni violazione di una disposizione del diritto comunitario risultante da un atto o da un’omissione di un operatore economico, e le violazioni di contratti conclusi secondo le disposizioni del diritto comunitario , qualsiasi violazione di norme comunitarie derivante da azioni o omissioni di operatori economici - ivi comprese le violazioni di contratti conclusi secondo le disposizioni del diritto comunitario - che rechino o possano recare danno al bilancio generale della Comunità o ai bilanci da questa gestiti, causando la riduzione o perdita di entrate provenienti dalle risorse proprie percepite direttamente per conto della Comunità oppure determinando spese ingiustificate;

(ii) b) qualsiasi violazione della normativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio[25], che abbia o possa avere l’effetto di ridurre le risorse proprie delle Comunità, ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio[26];

(iii) c) il riciclaggio di denaro, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [27] , integrata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005 [28] , relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, in relazione ai proventi di un illecito di cui ai punti (i) e (ii) del presente paragrafo, che costituisca una frode o corruzione a danno degli interessi finanziari della Comunità il riciclaggio, ai sensi dell’articolo 1, lettera c) della direttiva 91/308/CEE del Consiglio[29], dei proventi delle violazioni di cui alle lettere a) e b) del presente punto ;

b) 2. per “illeciti aventi particolare rilevanza a livello comunitario” s’intendono gli illeciti:

(i) a) che - nel caso delle violazioni riguardanti i settori della spesa o delle violazioni di cui alla lettera a), punto (ii) del presente articolo, e senza pregiudizio delle violazioni di cui alla lettera a), punto (iii) del presente articolo - hanno o possono avere ramificazioni in altri Stati membri oppure nessi concreti con operazioni effettuate in altri Stati membri e

(ii) b) che, a prescindere dal fatto che siano scoperti nel corso di un’unica o di più operazioni tra esse correlate, secondo le stime arrecano, nel settore dell’IVA, un danno fiscale complessivo superiore a 500 000 EUR negli Stati membri interessati oppure, negli altri casi in cui si applica il presente regolamento, ledono gli interessi finanziari della Comunità per un importo pari o superiore a 100 000 EUR; nel caso di riciclaggio di denaro, la soglia si applica alla presunta violazione al reato presupposto ;

c) 3. per “normativa in materia d’IVA” s’intendono tutte le disposizioni comunitarie che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto e le leggi e regolamenti adottati dagli Stati membri per ottemperare a tali disposizioni;

d) 4. per “autorità richiedente” s’intende l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza;

e) 5. per “autorità interpellata” s’intende l’autorità competente alla quale è rivolta una richiesta di assistenza;

f) per “ufficio c entrale di collegamento” s’intende l’ufficio al quale, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1798/2003, è stata affidata la responsabilità principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

g) per “servizio di collegamento” s’intende ogni ufficio diverso dall’ufficio centrale di collegamento, avente specifica competenza territoriale o responsabilità operativa specializzata, che l’autorità competente ha incaricato, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1798/2003, di procedere a scambi diretti d’informazioni ai sensi di tale regolamento;

h) per “funzionario competente” s’intende ogni funzionario il quale, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1798/2003, può procedere a scambi diretti d’informazioni ai sensi di tale regolamento;

i) 6. per “indagini amministrative” s’intendono i controlli, le verifiche e le altre azioni svolte dalle autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di accertare se siano stati commessi illeciti, ad esclusione delle azioni compiute a richiesta o per mandato diretto dell’autorità giudiziaria;

j) 7. per “informazioni finanziarie” s’intendono le informazioni relative alle operazioni sospette, ricevute dai competenti punti di contatto nazionali in applicazione della direttiva 2005/60/CE 91/308/CEE , e le altre informazioni che consentono di individuare operazioni finanziarie connesse agli illeciti cui si applica il presente regolamento;

k) 8. per “autorità competenti” s’intendono le autorità nazionali o comunitarie indicate all’articolo 4, paragrafo 1.

2. Le soglie di cui al paragrafo 1, lettera b), punto (i) punto 2, lettera b) del presente articolo possono essere rialzate secondo la procedura di cui all’articolo 24 , paragrafo 2.

Articolo 4 Autorità competenti

1. La cooperazione ai sensi del presente regolamento riguarda le seguenti autorità competenti, che agiscono nell’ambito dei propri poteri:

a) le seguenti autorità degli Stati membri:

(i) le autorità direttamente competenti a gestire i fondi provenienti dal bilancio comunitario e designate come tali dalle disposizioni comunitarie e nazionali; o

(ii) le autorità competenti, a norma delle vigenti disposizioni del diritto amministrativo nazionale, per prevenire e combattere le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità; o

(iii) le autorità elencate nel regolamento (CE) n. 1798/2003, i relativi uffici centrali e servizi di collegamento designati a norma del medesimo regolamento e le altre autorità inquirenti in materia tributaria cui competono le indagini sulle frodi in materia d’IVA o le autorità competenti indicate dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio[30] nei limiti in cui le informazioni raccolte possano fornire la prova di frodi in materia d’IVA ; o

(iv) le autorità istituite dagli Stati membri come “unità d’informazione finanziaria” a norma dell’articolo 21 della direttiva 2005/60/CE della decisione 2000/642/GAI del Consiglio , incaricate di raccogliere e analizzare le informazioni ricevute.

b) la Commissione, incluso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare lo scambio d’informazioni tra le loro autorità competenti , indipendentemente dalla competenza e dallo stato giuridico nazionale di queste e tra esse e la Commissione.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni ed i relativi aggiornamenti riguardo alle autorità competenti a norma del presente regolamento e notificano alla Commissione ogni relativo cambiamento. In base a tali informazioni, la Commissione pubblica un registro, ad uso delle autorità degli Stati membri ed a proprio uso, e lo aggiorna regolarmente.

4. Nel settore degli illeciti di cui all’a rticolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto (iii), la Commissione ed i funzionari competenti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003 possono prendere contatto, cooperare o scambiare informazioni tra loro.

Quando un funzionario o autorità competente non figurante nell’elenco di cui nel regolamento (CE) n. 1798/2003 o un ufficio centrale di collegamento riceve o rivolge una richiesta di assistenza ai sensi del presente regolamento, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro.

TITOLO II OBBLIGHI DI COOPERAZIONE

CAPO 1 ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA E SCAMBIO D’INFORMAZIONI

Sezione 1

Articolo 5 Forme e metodi di cooperazione

Gli Stati membri hanno potere discrezionale riguardo alle forme e metodi più adeguati di cooperazione. Nondimeno, essi forniranno le informazioni e l’assistenza necessarie per l’efficace, proporzionata e dissuasiva tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Sezione 2 Strumenti dell’assistenza a richiesta

Articolo 6 (5) Assistenza a richiesta

1. Previa richiesta, le autorità competenti si assistono reciprocamente per prevenire ed individuare gli illeciti. A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette tutte le informazioni pertinenti – nella misura necessaria per soddisfare le finalità della richiesta e gli obiettivi del presente regolamento – allo scopo d’individuare e prevenire gli illeciti. Le informazioni da fornire comprendono le informazioni relative alle operazioni che costituiscono l’illecito nonché le informazioni finanziarie relative alle operazioni sottostanti ed alle persone fisiche o giuridiche implicate.

2. Le richieste di assistenza e di scambio d’informazioni sono corredate da una breve esposizione dei fatti noti all’autorità richiedente .

3. 2. Per ottenere le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa di cui l'autorità interpellata si avvale, procede come se agisse per proprio conto o a richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

4. 3. L’autorità interpellata mette a disposizione tutte le informazioni che essa possiede o ha acquisito riguardo ad operazioni o transazioni, accertate o in progetto, che costituiscono illeciti o appaiono costituire illeciti all’autorità richiedente . o, eventualmente, riguardo ai risultati della sorveglianza speciale esercitata a norma dell'articolo 6.

L’autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente ogni attestato, documento o copia autenticata che essa possiede o ha acquisito. I documenti originali e gli oggetti sono tuttavia consegnati soltanto se non vi ostano le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

4. Le richieste di assistenza e di scambio d’informazioni sono corredate da una breve esposizione dei fatti noti all’autorità richiedente.

5. Se l’autorità richiedente rivolge la sua richiesta a un’autorità che non è competente per l’assistenza richiesta, quest’autorità trasmette immediatamente la richiesta a un’ all' autorità competente, all’ufficio centrale di collegamento o al servizio di collegamento e ne informa l’autorità richiedente . Articolo 6 Sorveglianza speciale

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita o fa esercitare, in quanto possibile, una speciale sorveglianza nella propria area operativa:

a) sulle persone che sono sospettate, per ragionevoli motivi, di commettere illeciti e in particolare sugli spostamenti di tali persone;

b) sui luoghi in cui merci sono depositate secondo modalità tali da far sospettare che siano destinate ad operazioni configurantisi come illeciti;

c) sui movimenti di merci segnalate come potenziale oggetto d’illeciti;

d) sui mezzi di trasporto e sulle operazioni finanziarie che, per ragionevoli motivi, si sospettano destinati al compimento di illeciti.

Articolo 7 Indagini amministrative a richiesta

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata svolge o fa svolgere indagini amministrative sulle operazioni che costituiscono illeciti o sono considerate tali dall’autorità richiedente.

Nell’effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa di cui questa si avvale, procede come se agisse per proprio conto o a richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro. Essa comunica i risultati delle indagini amministrative all'autorità richiedente.

2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, possono assistere alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1 i funzionari designati dall'autorità richiedente. Le indagini amministrative sono sempre svolte dai funzionari dell'autorità interpellata.

I funzionari dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri ispettivi conferiti ai funzionari dell'autorità interpellata. Tuttavia, essi hanno accesso ai medesimi luoghi e ai medesimi documenti cui possono accedere i funzionari dello Stato membro interpellato, con l’intermediazione di questi ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

3. I funzionari dell'autorità richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano alle perquisizioni locali o agli interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale.

Articolo 8 Attività di funzionari in un altro Stato membro o in missione in uno Stato membro

Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità da questa stabilite, i funzionari debitamente autorizzati dall'autorità richiedente possono ottenere informazioni sugli illeciti presso gli uffici in cui operano le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata.

Le informazioni devono essere necessarie all'autorità richiedente e risultare dalla documentazione cui hanno accesso i funzionari di tali uffici.

I funzionari dell’autorità richiedente sono autorizzati ad ottenere copie della documentazione.

Articolo 9 Mandato scritto dei funzionari

I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro o sono in missione in uno Stato membro ai sensi degli articoli 6 7 e 7 8 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro funzioni ufficiali.

Articolo 10 Termine per fornire l’assistenza e le informazioni

1. L'autorità interpellata fornisce l’assistenza e le informazioni di cui agli articoli 6 5 e 7 quanto prima e comunque non oltre sei settimane dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. Tuttavia, se le informazioni richieste sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è di quattro settimane.

2. In casi particolari, l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono concordare termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

3. Se non può soddisfare alla richiesta entro il termine prestabilito, l'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che le impediscono di osservare il termine, indicando quando sarà in grado di soddisfare alla richiesta.

Articolo 11 Dati relativi all’imposta sul valore aggiunto

1. Allo scopo di prestare assistenza operativa e tecnica e, se necessario, per aiutare le autorità competenti degli Stati membri a individuare gli illeciti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento e ad effettuare indagini su di essi, la Commissione può ottenere l’accesso accede ai dati registrati nelle banche dati nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1798/2003.

2. Le norme precise relative a tale accesso, comprese le disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei dati personali e le disposizioni relative all’uso delle informazioni ottenute dalle registrazioni degli Stati membri, sono stabilite secondo la procedura indicata all’articolo 24 22 , paragrafo 2.

2. Le autorità degli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni raccolte a norma della direttiva 92/12/CEE che sono idonee a comprovare la sussistenza di illeciti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Sezione 3 Assistenza spontanea

Articolo 12 Informazioni riguardanti operazioni o transazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, senza che questa ne debba far richiesta, tutte le informazioni relative alle operazioni o transazioni che si configurano o appaiono configurarsi come illeciti.

2. Avvalendosi degli opportuni strumenti tecnologici, la Commissione analizza le informazioni fornitele e trasmette i risultati delle analisi agli Stati membri, allo scopo di prestare assistenza tecnica ed operativa nell’individuazione ed investigazione degli illeciti. Quando ritiene che siano commessi illeciti in uno o più Stati membri, la Commissione informa gli Stati membri interessati.

3. Le informazioni di carattere finanziario vengono scambiate spontaneamente L’obbligo relativo allo scambio spontaneo d’informazioni finanziarie tra gli Stati membri e la Commissione sussiste indipendentemente dal fatto che l’illecito sia stato commesso in un’unica operazione o in più operazioni che appaiono connesse.

4. Le norme in materia di riservatezza e di tutela dei dati sono adottate secondo la procedura stabilita all’articolo 24 22 , paragrafo 2.

Articolo 1 2 Sorveglianza speciale senza richiesta

Quando ne ravvisano l’utilità per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro gli illeciti, le autorità competenti degli Stati membri provvedono perché sia esercitata una sorveglianza speciale:

a) su persone e più particolarmente sui loro movimenti, se vi siano motivi ragionevoli di ritenere che esse stiano commettendo illeciti;

b) sui luoghi dove sono custodite merci secondo modalità che fanno sospettare che tali merci debbano servire per operazioni illecite;

c) sui movimenti di merci che potrebbero formare oggetto di operazioni illecite;

d) su mezzi di trasporto, se vi siano motivi ragionevoli di ritenere che essi vengano utilizzati per commettere illeciti;

e) su operazioni finanziarie, se vi siano motivi ragionevoli di ritenere che esse servano per commettere illeciti.

Articolo 13 14 Comunicazione d’informazioni generali

1. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, non appena siano disponibili, le informazioni generali riguardanti le nuove modalità, i nuovi mezzi, metodi e prassi impiegati per commettere gli illeciti nonché l’individuazione e prevenzione degli illeciti stessi, ove tali informazioni possano contribuire a rendere impermeabile alle frodi la normativa vigente.

2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non appena sia disponibile, ogni informazione che permetta loro di prevenire gli illeciti e di far rispettare la normativa vigente.

C APO 2 USO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 14 1 5 Uso a fini probatori

Gli accertamenti, i certificati, le informazioni, i documenti, le copie autenticate e i dati investigativi, trasmessi alle autorità competenti nell’ambito dell’assistenza di cui agli articoli 6, 7, 8 e 13, costituiscono elementi probatori ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari in ogni Stato membro, come se fossero stati ottenuti nello Stato membro in cui si svolgono i procedimenti.

Articolo 15 1 6 Scambio d’informazioni

La Commissione può scambiare con altre autorità competenti, in conformità e ai fini del presente regolamento, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento e di altre disposizioni comunitarie, nei limiti in cui tale scambio sia compatibile con le disposizioni comunitarie in base alle quali le informazioni sono state ottenute.

Articolo 16 1 7 Azioni successive

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione su ogni importante aggiornamento delle informazioni trasmessele, sulle indagini amministrative condotte in applicazione del presente regolamento e in particolare sui procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, nei limiti in cui ciò sia compatibile con il diritto penale nazionale.

Articolo 17 1 8 Riservatezza e tutela dei dati

1. Le informazioni comunicate od ottenute in qualsiasi forma a norma del presente regolamento sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate allo stesso modo in cui le informazioni analoghe sono tutelate dalla normativa nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalla corrispondente normativa vigente per le istituzioni e gli organi comunitari.

Tali informazioni non possono essere comunicate a persone o autorità diverse da quelle che, all’interno delle istituzioni e degli organi comunitari o degli Stati membri, devono esserne a conoscenza per le esigenze delle loro funzioni, né possono essere usate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché, nell’elaborazione di dati personali a norma del presente regolamento, siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla tutela dei dati personali, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 95/46/CE e, se del caso, dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Prima dell’adozione delle norme attuative previste dall’articolo 11 , secondo comma paragrafo , dall’articolo 12 , paragrafo 4 e dall’articolo 23 22 , deve essere consultato il garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 18 1 9 Relazioni con i paesi terzi

1. Le informazioni che uno Stato membro o la Commissione ottiene da un paese terzo e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento sono trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro interessato e alla Commissione, se esse possono consentire loro di prevenire o combattere gli illeciti. Per quanto riguarda lo scambio di tali in formazioni, la Commissione ha una funzione di coordinamento.

2. Le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo che abbia assunto l’obbligo giuridico di fornire l'assistenza necessaria per la raccolta delle prove sull’illiceità di operazioni che appaiano illecite. Tale comunicazione d’informazioni si svolge nell'ambito di azioni concertate, previo l’accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle disposizioni nazionali per la tutela dei dati personali, degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE e, se del caso, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 19 20 Analisi dei rischi elaborate dalla Commissione

Allo scopo di facilitare, in particolare, il lavoro delle autorità competenti negli Stati membri, La la Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo trasmessele dagli Stati membri a norma del presente regolamento per effettuare, con l’ausilio degli opportuni strumenti informatici, valutazioni strategiche e tattiche dei rischi allo scopo di produrre relazioni e d’inviare avvertimenti fondati su dati investigativi ed intesi ad accrescere la consapevolezza delle minacce individuate e pertanto a rafforzare l’efficacia delle contromisure adottate dalle autorità nazionali competenti nonché, entro i limiti della sua competenza, dalla Commissione stessa.

CAPO 3

FACILITA ZIONE DEL RECUPERO

Articolo 20 Obbligo di fornire informazioni

1. Allo scopo di facilitare il recupero dei proventi d’illeciti, l’autorità interpellata, nel rispetto delle leggi nazionali, si rivolge alle istituzioni e alle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE per ottenere tutte le pertinenti informazioni finanziare atte a facilitare l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 20 del presente regolamento. Lo scambio d’informazioni ai sensi del presente regolamento non pregiudica le norme relative alla cooperazione tra le unità d’informazione finanziaria di cui nella decisione 2000/642/GAI [31] del Consiglio.

2. L’autorità richiedente descrive in un esposto i fatti pertinenti, inclusi i motivi di serio sospetto di un illecito. Quando si rivolgono loro le autorità del rispettivo Stato membro allo scopo di ottenere informazioni pertinenti, le istituzioni e persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE si assicurano che tali informazioni restino riservate.

Articolo 21 Mezzi di recupero

1. Allo scopo di assicurare l’effettivo recupero, a richiesta delle autorità competenti gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per congelare, sequestrare e confiscare, nel rispetto delle leggi nazionali, i proventi ottenuti illegalmente come frutto di un illecito. Questa disposizione si applica ai proventi di qualsiasi illecito che ammontino ad oltre 50 000 euro oppure ai beni indicati all’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2005/60/CE, il cui valore corrisponda a tali proventi.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si possono imporre alle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso o si sospetta abbiano commesso l’illecito o che hanno contribuito o si sospetta abbiano contribuito a commettere l’illecito. Tali provvedimenti si possono applicare anche a una persona fisica o giuridica che trae profitto dai proventi dell’illecito.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 Ordine pubblico

1. La cooperazione può essere rifiutata se l’autorità competente ritiene che soddisfare la richiesta sia in contrasto con la propria sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato membro.

Il carattere riservato dei dati fiscali o bancari non costituisce un motivo per rifiutare l’assistenza reciproca ai sensi del presente articolo.

2. In caso di rifiuto dell’assistenza, se ne indicano i motivi. L’autorità interpellata informa al più presto la Commissione di ogni suo rifiuto di prestare assistenza e dei relativi motivi.

Articolo 23 2 1 Norme di attuazione

Le norme di attuazione per l’assistenza reciproca e per lo scambio d’informazioni di cui al Capo 1 del Titolo II sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 24 22 , paragrafo 2.

Oltre alle materie formanti oggetto dell’articolo 11, secondo comma paragrafo e dell’articolo 12, paragrafo 4, tali norme possono riguardare in particolare:

a) gli illeciti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto (ii);

b) gli illeciti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto (iii);

a) gli illeciti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b);

b) gli illeciti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c);

c) gli illeciti nel settore dei fondi strutturali.

Articolo 24 2 2 Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato (nel prosieguo, “il comitato”) istituito a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25 2 3 Relazione valutativa

Ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, alla Corte dei conti e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

Articolo 26 2 4 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Anti-fraud Activities: Mutual administrative cooperation and exchange of information |

TITLE OF ACTION: PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PROTECTION OF THE FINANCIAL INTERESTS OF THE COMMUNITY AGAINST FRAUD AND ANY OTHER ILLEGAL ACTIVITIES |

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

24.0106 (fight against fraud)

2. OVERALL FIGURES:

2.1. Total allocation for action (Part B): EUR million for commitment: -

2.2. Period of application: From entering into force on.

2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1) - (not applicable see point 5.1.1)

EUR million ( to three decimal places)

Year [n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 and subs. Years] | Total |

Commitments |

Payments |

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2)

Commitments |

Payments |

Subtotal a+b |

Commitments |

Payments |

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments | 1.851 | 1.851 | 1.751 | 1.751 | 1.751, | 1.751 |

(The first two years include each an amount of EUR 100 000 for the development of information systems for internal use of the Commission, see point 7.3)

TOTAL a+b+c |

Commitments | 1.851 | 1.851 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 |

Payments | 1.851 | 1.851 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 |

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

[X] Proposal is compatible with existing financial programming.

2.5. Financial impact on revenue:

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

Non-comp | Non-diff | NO | NO | NO | 5 |

4. LEGAL BASIS

Article 280(4) of the EC Treaty.

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The initiative for a regulation on the basis of article 280 of the EC Treaty concerns a framework dedicated to administrative mutual assistance necessary to strengthen the protection of the financial interests of the Community.

For the purpose of the protection of the financial interests of the Community the Member States and the Commission shall assist each other and exchange information in particular in the field of money laundering of the proceeds of EC fraud, of fraud on VAT and any other illegal activities detrimental to the Community’s financial interests in particular those in the field of structural funds.

Background

Fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Community warrant a more comprehensive framework for administrative cooperation between Member States authorities and with the Commission. This is reflected by the Commission’s firm commitment to the fight against fraud in order to protect the Community’s financial interests which is clearly demonstrated in its Communication, adopted on 28 June 2000, on an overall strategic approach for the protection of the Community’s financial interests and the fight against fraud[32]. This approach underlines the importance of an overall anti-fraud legislative policy by following a horizontal and cross-pillar legislative approach. This legislative policy must be given concrete expression with the drawing up of specific rules, in particular for information exchanges, and close and regular cooperation between the Member States and between the latter and the Commission.

On the basis of this legislative policy the Commission mentions in its working programme for 2003 the preparation of a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a cooperation mechanism between the competent authorities of the member States and the Commission in order to ensure the protection of the Community’s financial interests against illegal activities including matters such as VAT fraud, money laundering and other financial transactions in relation to the proceeds of EC fraud as well as any other illegal activities detrimental to the Community’s financial interests in particular concerning fraud concerning structural funds.

The Commission has reiterated in its Communication containing an Action Plan for 2001-2003[33], the importance of reinforcing cooperation to prevent money laundering of proceeds from fraud and any other illegal activities detrimental to the Community’s financial interests and VAT fraud in order to be able to realise an effective action against organised crime, particularly economic and financial crime (including fraud and money laundering). To combat this type of crime, the European Union should take co-ordinated action and have a strategy of cooperation and mutual information between all public partners in addition to existing programmes as Fiscalis in the sector of VAT.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation NOT APPLICABLE

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation NOT APPLICABLE

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

5.3. Methods of implementation

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

6. FINANCIAL IMPACT

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2.)

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in EUR million to three decimal places)

Breakdown | [Year n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 and subs. Years] | Total |

Action 1 |

Action 2 |

etc. |

TOTAL |

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations) |

[Year n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 and subs. years] | Total |

1) Technical and administrative assistance |

a) Technical assistance offices |

b) Other technical and administrative assistance: - intra muros: - extra muros: of which for construction and maintenance of computerised management systems |

Subtotal 1 |

2) Support expenditure |

a) Studies |

b) Meetings of experts |

c) Information and publications |

Subtotal 2 |

TOTAL |

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing and additional resources | Total | Description of tasks deriving from the action |

Number of permanent posts | Number of temporary posts |

Officials or temporary staff | A B C | 2 (1 already occupied) 2 (1 already occupied) 1 | 2 (1 already occupied) 3 (1/2 - 1 already occupied) 1 | 11 | Coordination of investigations and intelligence work in the field of fraud in particular on VAT and structural funds and money laundering of proceeds of fraud detrimental to the Community’s financial interests. |

Other human resources | 4 END | 4 | Coordination of investigations in the field of VAT, structural funds and money laundering of proceeds of fraud detrimental to the Community’s financial interests. |

Total | 5 | 10 | 15 |

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources | Amount (EUR) | Method of calculation * |

Officials Temporary staff | 1 188 000 | 11 x EUR 108 000 |

Other human resources (specify budget line) | 173 340 | 4 (END) x EUR 43 335 |

Total | 1 361 340 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Budget line (number and heading) | Amount EUR | Method of calculation |

Overall allocation (Title A7) Overall allocation 24.0106 (fight against fraud) A3.010211 Other management expenditure (missions) A3.0201 Control, studies, analysis and activities specific to the European anti-fraud office Total per year | 117 000 60 000 208 000 385 000 | 13 (operational and intelligence staff) x missions per year x 1.500 (average costs of Anti-fraud—missions) 2 x (each year) a meeting of the Committee (30.000 costs per meeting)[34] 13 (operational and intelligence staff) x 2 (average No. of investigation coordination meetings) x 8,000 (average costs of such a meeting) |

A3.0103 Buildings and related expenditure of policy area | EUR 100 000 | Two information systems have to be developed: one for VAT and one for money laundering. The development of each system entails the following costs: system specification: EUR 25 000 development: EUR 35 000 tests: EUR 10 000 user manuals and training: EUR 15 000 installations: EUR 15 000 total (1): EUR 100 000 Total:2 systems: EUR 200 000 cost to be spread over two years |

A3 01 60 Documentation and library expenditure | 5 000 | special library, documentation and purchase of books, subscription to specialised periodicals |

Total | 1 851 340 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3) | EUR 1 851 340 (year 1 and 2) EUR 1 751 340 (from year 3) |

II. Duration of action | does not apply |

III. Total cost of action (I x II) | does not apply |

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The Committee shall adopt an implementing regulation following the comitology procedure in order to determine the relevant implementing modalities of mutual assistance and exchange of information in specific areas covered by the proposed regulation.

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

Every three years after the date of entry into force of the regulation, the Commission shall report to the European Parliament, the Court of Auditors and the Council on the application of the measures provided for in the regulation.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

NOT APPLICABLE.[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] GU 290 del 27/11/2004, pag. 5; COM(2004) 509.

[2] Boll. 7/8/2004, punto 1.6.26.

[3] GU C 313 del 9.12.2005, pag. 1.

[4] GU C 301 del 7.12.2004, pag. 4.

[5] GU C 301 del 7.12.2004, pag. 4.

[6] GU C 301 del 7.12.2004, pag. 4.

[7] Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

[8] Direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise, GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17.

[9] Risoluzione del Parlamento europeo, del 7 giugno 2005, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode (2004/2198(INI)).

[10] Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee , GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

[11] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15: articolo 3, paragrafo 5 e articolo 39, paragrafo 2.

[12] GU C 290 del 27.11.2004, pag. 5; COM (2004) 590.

[13] GU C 313 del 9.12.2005, pag. 1.

[14] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[15] Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo , GU L 309 del 25.11.2005, pag. 13.

[16] Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

[17] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 885/2004 , GU L 168 del 1°.5.2004, pag. 1.

[18] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003, GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

[19] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 del 1°/5/2004, pag. 1).

[20] GU L 8 del 12.1.2001 pag. 1.

[21] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

[22] GU C 301 del 7.12.2004, pag. 4.

[23] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[24] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

[25] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

[26] GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

[27] GU L 309 del 26.6.2005, pag. 13.

[28] Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

[29] GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

[30] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

[31] GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4.

[32] Communication from the Commission, Protection of the Communities’ financial interests, The fight against fraud - For an overall strategic approach, COM(2000) 358 final. See especially paragraph 1 and 1.2.2 of this communication. The Council (ECOFIN) adopted this communication on 17 July 2000 and the European Parliament, which approved the guidelines. The Parliament approved the guidelines presented in its Resolution of 13 December 2000.

[33] Adopted by the Commission on 23 May 2001, COM(2001) 254 final. See especially paragraph 2.2.1.

[34] Where multidisciplinary (e.g. Customs and VAT) issues are discussed by the Committee envisaged by this Regulation, the travel costs of two delegates per Member State will be reimbursed by the Commission.