52006PC0468




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.8.2006

COM(2006) 468 definitivo

2006/0158 (CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

sull’ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell’Unione europea {SEC(2006)1079}{SEC(2006)1080}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

Uno degli obiettivi più importanti dell’Unione europea è di sviluppare l’Unione come uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone.

Secondo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i principi generali del diritto, la custodia cautelare deve essere considerata una misura eccezionale e ad essa deve essere preferita, se possibile, una misura cautelare non detentiva.

Attualmente , tuttavia, i cittadini dell’UE non residenti nel territorio dello Stato membro in cui sono sospettati di aver commesso un reato vengono talvolta tenuti in custodia cautelare o assoggettati a misure cautelari non detentive di lunga durata in un ambiente (a loro) straniero; questo succede principalmente a causa della mancanza di connessioni con la comunità locale o a causa del rischio di fuga. A contrario, l’indagato che risiede nello stesso paese nel quale è ritenuto colpevole di un reato in tal caso beneficia spesso di misure cautelari più lievi, ad esempio l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria o il divieto di espatrio.

Di solito l’indagato straniero sarà in una posizione più debole rispetto a un indagato che risiede abitualmente nel paese dove si ritiene che egli abbia commesso il reato. L’indagato non residente, oltre ad essere più o meno tagliato fuori dai contatti con la famiglia e con gli amici, rischia anche di perdere il lavoro, visto che la misura cautelare coercitiva (p. es. il divieto di espatrio) applicatagli dall’autorità dello Stato membro nel quale deve tenersi il processo gli vieta di ritornare al suo paese di residenza abituale. In linea generale, dunque, esiste un rischio che queste due categorie di indagati ricevano un trattamento diverso, situazione che può essere anche vista alla stregua di un impedimento alla libera circolazione delle persone nell’Unione.

L’indagato non è l’unico a dover sopportare dei costi. L’applicazione della misura di custodia cautelare ha anche importanti conseguenze finanziarie per le pubbliche autorità coinvolte. L’eccessivo o l’inutile ricorso alla custodia cautelare e la sua durata contribuiscono inoltre al sovraffollamento carcerario che continua a pregiudicare i sistemi penitenziari in Europa e che impedisce seriamente il miglioramento delle condizioni di vita negli stabilimenti di pena.

Il problema consiste nel fatto che le differenti alternative alla custodia cautelare o alle altre misure cautelari (ad esempio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) non possono essere recepite o trasferite al di là delle frontiere poiché gli Stati membri non riconoscono i provvedimenti giudiziari stranieri emessi in materia. In altri termini, non si è ancora completata l’attuazione del diritto di libertà e della presunzione di non colpevolezza nell’Unione europea globalmente considerata.

Il mandato di questa proposta di decisione quadro sull’ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra Stati membri dell’Unione europea è indicato chiaramente nel “Programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali” (il “Programma per il reciproco riconoscimento”)” del novembre 2000 (misura numero 10)[1]. Il Consiglio europeo di Tampere (1999) aveva dichiarato che il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie avrebbe facilitato la cooperazione fra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli . Ha quindi riconosciuto che il principio del reciproco riconoscimento è la chiave di volta della cooperazione giudiziaria in materia sia civile che penale e che esso dovrebbe applicarsi anche alle ordinanze preprocessuali. Una proposta sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive è menzionata nel programma di lavoro della Commissione per il 2005 (JLS/2005/035) ed è considerata una priorità nella comunicazione della Commissione[2] sul programma dell’Aia (2004), come pure nel piano di azione del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma dell’Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell’Unione europea (2005)[3].

Contesto generale

Il programma sul reciproco riconoscimento osservava che non erano stati ancora affrontati in un contesto internazionali alcuni aspetti del reciproco riconoscimento, in particolare quelli relativi alle ordinanze preprocessuali. Lo stesso vale anche per il reciproco riconoscimento delle misure cautelari.

Tuttavia, numerosi studi evidenziano i gravi problemi rappresentati dall’istituto della custodia cautelare nell’Unione europea. Nella redazione della relazione sulla situazione dei diritti fondamentali dell’Unione europea e negli Stati membri del 2002, la rete di esperti indipendenti dell’Unione europea in materia di diritti fondamentali si è rifatta alle statistiche del Consiglio d’Europa, secondo le quali un numero elevato di detenuti è in stato di custodia cautelare in numerosi Stati membri. Inoltre, le risposte al questionario sulle statistiche della popolazione carceraria (comprendenti anche i detenuti in stato di custodia cautelare) elaborato dalla Commissione nel 2003 su richiesta della presidenza italiana, ha mostrato che esistono differenze considerevoli tra gli Stati membri dell’Unione sia per quanto attiene alla percentuale di detenuti in stato di custodia cautelare per 100.000 abitanti, che per quanto attiene al rapporto tra detenuti cittadini nazionali e detenuti stranieri. Si è osservata una tendenza generale al ricorso alla custodia cautelare.

In questo contesto, occorre anche notare che il Parlamento europeo nelle risoluzioni sullo stato dei diritti fondamentali nell’Unione europea ha invitato la Commissione a adottare misure nei settori della custodia cautelare e a presentare alternative a questo istituto. Nel 2001 il Parlamento europeo invitò gli Stati membri a intensificare gli sforzi in questo settore, limitando al massimo il ricorso alla custodia cautelare e di non applicarla ai minori, salvo casi eccezionali. Il Parlamento europeo invitò anche il Consiglio a adottare una decisione quadro sulle norme comuni in diritto processuale, ad esempio sulle norme relative alle ordinanze preprocessuali, al fine di garantire un livello di protezione dei diritti fondamentali identico in tutta l’Unione europea. Tale invito è stato ripetuto anche l’anno successivo. Nella sua risoluzione del 2002, il Parlamento europeo ha ritenuto di importanza fondamentale che gli Stati membri esaminino le norme processuali in materia di detenzione, per garantire che i diritti umani non siano violati, che la durata della detenzione non sia inutilmente lunga e che i motivi di detenzione vengano riesaminati periodicamente.

Nella sua pubblicazione intitolata “Le norme del CPT” (2003), il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (il comitato CPT) del Consiglio d’Europa ha sottolineato che il sovraffollamento carcerario è particolarmente significativo negli stabilimenti penitenziari dove sono detenute le persone in stato di custodia cautelare. Ciò premesso, il CPT ha osservato che investire crescenti risorse finanziarie negli stabilimenti penitenziari non rappresenta la soluzione del problema. Occorre riesaminare invece la legislazione e le prassi in vigore in materia di custodia cautelare. Questo problema è sufficientemente grave per giustificare una cooperazione a livello europeo.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Come già precedentemente affermato, attualmente non esiste nessuno strumento internazionale che permetta appositamente di trasferire una misura cautelare da uno Stato membro all’altro.

L’introduzione di un sistema di reciproco riconoscimento delle misure cautelari nell’Unione europea deve tener conto, in ogni caso, delle norme in materia di custodia cautelare in generale. Tale requisito è anche una diretta conseguenza dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (in prosieguo, il “trattato UE”).

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR). Così facendo, essi sono tenuti a rispettare il diritto di libertà, di presunzione di non colpevolezza, i presupposti per l’applicabilità della custodia cautelare, i tipi di autorità autorizzate a adottare decisioni in materia di detenzione, il diritto a contestare la legittimità del provvedimento detentivo dinnanzi a un giudice e i termini di fase che si applicano alle indagini preliminari.

Secondo tali strumenti internazionali una persona può essere privata della libertà quando vi sia il ragionevole sospetto che abbia commesso un reato e sussistano determinati presupposti per l’applicazione di una misura cautelare detentiva: pericolo di reiterazione del reato, di sottrazione delle prove e di fuga. Inoltre il rilascio in libertà, successivo a un periodo di custodia cautelare, può essere condizionato a una cauzione che assicuri la presenza dell’interessato al processo.

Occorre tuttavia osservare che tali strumenti internazionali non contengono alcuna disposizione sulla pena minima necessaria per poter applicare la misura cautelare in carcere. Questa soglia è definita da ogni singolo ordinamento nazionale, cioè varia da uno Stato all’altro. In alcuni Stati membri la pena prevista per il reato non è presa in considerazione per l’applicazione della custodia cautelare. Taluni Stati membri consentono la custodia cautelare in carcere indipendentemente dalla pena prevista per il reato, nel caso in cui l’indagato non abbia una stabile dimora nel territorio dello Stato e quando esiste un fondato pericolo di fuga, anche nei casi in cui la pena minima richiesta per l’applicazione della custodia cautelare potrebbe essere molto più elevata.

In alcuni Stati membri la soglia prevista per l’applicazione di misure cautelari non detentive è inferiore a quella prevista per la custodia cautelare. Alle misure cautelari non detentive si applicano tuttavia gli stessi principi generali della custodia cautelare. Il principio di proporzionalità implica, ad esempio, che alle misure cautelari coercitive si dovrebbe far ricorso solo in casi di assoluta necessità e per il tempo strettamente necessario.

Si può infine notare che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non contiene molte disposizioni relative, neppure in modo indiretto, all’estradizione e alle altre questioni transfrontaliere. Possiamo citare ad esempio, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ai sensi del quale è possibile arrestare una persona oggetto di un procedimento d’espulsione o d’estradizione. Ciò si spiega in particolare con il fatto che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non è stata concepita per creare uno spazio giudiziario comune per gli Stati membri del Consiglio d’Europa, ma piuttosto per fissare norme comuni minime applicabili a ogni sistema giuridico nazionale.

Coerenza con le altre politiche e con gli obiettivi dell’Unione

L’obiettivo generale di questa proposta di decisione quadro del Consiglio consiste nel rafforzare il diritto alla libertà e la presunzione di non colpevolezza nell’Unione europea, globalmente considerata e promuovere il medesimo trattamento per tutti i cittadini in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Questo obiettivo è in sintonia con il Programma dell’Aia – Rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell’Unione europea - approvato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004. Secondo il programma dell’Aia, tra l’altro, la libertà e la giustizia dovranno d’ora in poi essere considerati elementi indivisibili nell’ambito dell’Unione europea complessivamente considerata .

Occorre sottolineare che la presente proposta di decisione quadro è parte del programma sul reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, che deve essere completato in conformità con il programma dell’Aia. Il programma sul reciproco riconoscimento elenca un certo numero di misure specifiche di riconoscimento. Le misure in esso prospettate non solo non possono essere separate l’una dall’altra, ma sono concepite per interagire reciprocamente. In particolare, la proposta in oggetto dovrebbe essere considerata in combinato disposto con la proposta della Commissione di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali nei procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea (2004)[4] che, tra l’altro, contiene disposizioni sul diritto all’assistenza di un avvocato e di un interprete.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto

Consultazione delle parti interessate

La prima tappa del processo di consultazione è stata l’elaborazione di un questionario per individuare i possibili ostacoli alla cooperazione tra gli Stati membri nel settore della custodia cautelare e delle eventuali misure alternative a tale detenzione. Le questioni vertevano sui presupposti di applicabilità della custodia cautelare - tra le quali era compresa quella sulla soglia – cioè la pena minima edittale - a partire dalla quale è ammessa la custodia cautelare di una persona indiziata di reato (in funzione della pena prevista per il reato); l’esistenza di termini di durata massima della custodia cautelare; i presupposti per l’applicabilità della custodia cautelare (grado degli indizi e “motivi speciali”); l’esistenza di una presunzione a favore dell’applicabilità della custodia cautelare per gravi reati; le misure “alternative” alla custodia cautelare; se la trasgressione di obblighi imposti da una misura cautelare costituisca un reato; le autorità competenti all’applicazione di una misura cautelare e le particolari categorie di detenuti e il loro trattamento. Tutti i 15 Stati membri dell’Unione europea hanno risposto al questionario. Le loro risposte sono state riportate in un documento che successivamente è stato distribuito a tutti gli Stati membri.

Sulla base delle risposte fornite al questionario la Commissione ha redatto un documento di discussione. Tale documento, inviato a numerosi esperti sia del settore sia dei paesi che allora erano ancora in via di adesione propone, tra l’altro, l’introduzione di un “Ordine europeo di presentazione dinanzi ad un’autorità” quale misura cautelare non detentiva nell’Unione europea. Il documento di discussione considera inoltre le possibilità di azione, e i loro limiti, nel settore della custodia cautelare in generale.

Per studiare l’ambito di applicazione di un ulteriore strumento, il 12 maggio 2003 si tenne a Bruxelles una prima riunione di esperti. Numerosi esperti, tra i quali anche rappresentanti di organizzazioni non governative (ONG), erano stati invitati a titolo personale, mentre altri rappresentavano gli Stati membri di appartenenza. Anche Eurojust era rappresentata. Durante tale riunione sono stati affrontati diversi aspetti relativi alla custodia cautelare e alle sue misure alternative, in particolare è stata discussa l’idea della Commissione di istituire l’ordine europeo di presentazione dinanzi ad un’autorità. Le conclusioni della riunione e delle discussioni che ne sono seguite hanno portato a concludere che i lavori dovranno concentrarsi sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive, tralasciando le questioni connesse alle garanzie procedurali (oggetto di un altro Libro verde) e le condizioni di detenzione.

Il 17 agosto 2004, la Commissione ha adottato il Libro verde sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive[5] e il relativo Documento di lavoro dei servizi della Commissione[6] che complessivamente tengono conto dei risultati della prima riunione di esperti (preparatoria) e delle informazioni fornite nelle risposte al primo questionario (di cui si è detto sopra). Il Documento di lavoro dei servizi della Commissione contiene, all’allegato 2, un riassunto delle risposte ricevute relative, tra l’altro, alle misure cautelari (alternative alla custodia cautelare) e alle sanzioni applicabili in caso di una loro violazione (come richiesto dalla misura n. 9 del programma sul reciproco riconoscimento). Anche l’allegato 3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione contiene un riassunto delle risposte degli Stati membri e dei dieci paesi allora candidati all’adesione a un questionario sulle statistiche della popolazione carceraria, inclusi i detenuti in stato di custodia cautelare, che la Commissione aveva elaborato nel 2003 su richiesta della Presidenza italiana (menzionato sopra).

Nella preparazione del Libro verde la Commissione ha anche avuto accesso ai documenti del Committee of Experts on remand in custody and its implications for the management of penal institutions (PC-DP) del Consiglio d’Europa (a cui la Commissione ha partecipato in qualità di osservatore), in particolare a un questionario relativo alla legislazione e alle prassi degli Stati membri in materia di custodia cautelare, ed ad un’analisi delle risposte al questionario.

Le questioni contenute nel Libro verde sono state esaminate durante una seconda riunione di esperti tenutasi il 4/5 novembre 2004. Dopo aver preso in considerazione le risposte scritte[7] al Libro verde, la Commissione ha organizzato una terza riunione di esperti l’8 aprile 2005. Per fare avanzare i lavori, i servizi della Commissione avevano preparato un documento di lavoro che è stato discusso dai partecipanti alla riunione (rappresentanti degli Stati membri, di organizzazioni non governative, di organizzazioni internazionali e operatori del diritto). La maggior parte degli Stati membri ha accolto favorevolmente l’idea di applicare il principio del reciproco riconoscimento alle misure cautelari non detentive. In relazione all’ambito di applicazione dello strumento sono stati espressi pareri diversi (se esso debba applicarsi anche ai reati meno gravi che non rientrano nel campo di applicazione della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo ecc.), come pure in relazione ai motivi di diniego e al quesito a chi spetti determinare le modalità di controllo della persona e la procedura di trasferimento della stessa nello Stato in cui si deve tenere il processo, se allo Stato membro di emissione o allo Stato membro di esecuzione, se occorra ricorrere al mandato d’arresto europeo o se sia necessario prevedere uno strumento ad hoc.

Alcuni Stati membri hanno tuttavia messo in dubbio il valore aggiunto di un nuovo strumento a livello europeo in materia, ritenendo che un simile strumento si applicherebbe esclusivamente a un numero di persone molto limitato.

Valutazione dell’impatto

Si è deciso quindi di ricorrere a un consulente esterno per fornire alla Commissione ulteriori dati statistici idonei a permetterle di determinare se una decisione quadro nel settore in parola apporterebbe un valore aggiunto. Tali dati sono riportanti nella Valutazione dell’impatto, allegata alla presente proposta( http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/evaluation/dg_coordination_evaluation_annexe_en.htm ).

Inoltre, i possibili scenari qui di seguito presentati (ipotizzati dai servizi della Commissione) sono stati valutati dal consulente esterno conformemente agli orientamenti della Commissione e al manuale sulla Valutazione dell’impatto:

1. Nessun provvedimento (status quo). Poiché attualmente gli Stati membri non riconoscono le decisioni giudiziarie straniere in materia di misure cautelari, mantenere lo status quo consentirebbe di disciplinare (e in modo limitato) solo il ritorno di un indagato nello Stato in cui si deve tenere il processo mediante un mandato di arresto europeo. Non sarebbe garantito alcun controllo della persona interessata e la portata e i motivi di diniego sarebbero quelli previsti nella decisione quadro sul mandato d’arresto europeo.

2. Nuovo strumento legislativo per il reciproco riconoscimento delle misure cautelari. Gli Stati membri riconoscerebbero reciprocamente le misure cautelari e l’indagato sarebbe assoggettato a una simile misura nello Stato membro di abituale residenza invece di essere detenuto in custodia cautelare o di vedersi applicate misure cautelari più lievi nello Stato in cui deve tenersi il processo. L’ambito di applicazione dello strumento potrebbe essere ampliato per applicarsi anche a reati meno gravi (al di sotto della soglia di un anno prevista nel mandato di arresto europeo). I motivi di diniego potrebbero essere ulteriormente limitati rispetto a quelli previsti nel mandato di arresto europeo. Inoltre questo strumento conterrebbe un meccanismo specifico di ritorno per tradurre una persona che non intende collaborare nello Stato in cui si celebra il processo (nel caso in cui non sia possibile una sentenza contumaciale ). I termini per il ritorno sarebbero molto brevi.

3. Nuovo strumento legislativo per il reciproco riconoscimento delle misure di controllo cautelari ed estensione del campo di applicazione del mandato d’arresto europeo in modo da includere tutti i reati. Questa opzione conterrebbe gli stessi elementi di cui all’opzione numero 2. La sola differenza sarebbe che non sarebbe previsto alcun meccanismo specifico di ritorno. Una persona non collaborativa dovrebbe essere trasferita nuovamente nello Stato nel quale si tiene il processo, conformemente alle disposizioni del mandato d’arresto europeo. Per includere i reati meno gravi (la cui pena è al di sotto della soglia summenzionata, prevista per il mandato di arresto europeo) dovrebbe essere istituita una nuova categoria di “reati da sanzionarsi imperativamente” (essa concernerebbe le “persone latitanti”, ad esempio in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte da una misura cautelare oppure in caso di contumacia dell’imputato).

4. Programma di cooperazione. Un numero limitato di Stati membri lancerebbe un programma di cooperazione pilota in materia di indagini preliminari.

5. “Eurobail” (rilascio in libertà provvisoria su cauzione). Questo modello si basa su una ripartizione dei compiti tra il tribunale competente e il tribunale del luogo di residenza dell’indagato. Il giudice competente determina in via preliminare se il reato consente la concessione della libertà provvisoria. In caso affermativo la persona imputata è rinviata nel suo paese di residenza e il giudice del luogo adotterà la decisione finale sulla concessione della libertà provvisoria. Lo Stato di residenza è responsabile del rinvio dell’imputato nello Stato in cui si tiene il processo (se richiesto).

L’opzione preferita è la numero 2: “ nuovo strumento legislativo per il reciproco riconoscimento delle misure cautelari ” (comprendente uno specifico meccanismo di ritorno): Grazie a questa opzione i cittadini dell’Unione europea non residenti nello Stato nel quale si deve tenere il processo non sarebbero discriminati nel corso del procedimento preliminare al processo (udienza preliminare). La scelta summenzionata permetterà di estendere il diritto di libertà e la presunzione di non colpevolezza a tutta l’Unione complessivamente considerata, essa inoltre sarebbe compatibile con i principi generali in materia, in particolare con quello di proporzionalità e diminuirebbe i costi della detenzione carceraria.

Per ulteriori informazioni si veda la relazione del consulente esterno e la Valutazione dell’impatto.

http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/evaluation/dg_coordination_evaluation_annexe_en.htm .

3. Elementi giuridici della proposta

Sintesi delle misure proposte

L’ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emanato da un’autorità giudiziaria (ad esempio, da un tribunale, da un giudice, da un giudice istruttore, da un pubblico ministero) di uno Stato membro che deve essere riconosciuto da un’autorità competente di un altro Stato membro. L’obiettivo è di permettere all’indagato di beneficiare di una misura cautelare nel suo ambiente naturale (luogo di residenza). Per quanto attiene alla soglia applicabile (la pena minima che consente l’applicazione di tale misura), l’ordinanza cautelare europea può essere emessa ogni qualvolta è possibile, ai sensi della legge nazionale dello Stato di emissione, mantenere un indagato in stato di custodia, indipendentemente dal fatto che le soglie previste differiscano o meno da uno Stato membro all’altro. Tuttavia, l’ordinanza cautelare europea non costituisce solo una misura alternativa alla custodia cautelare, potendo anche essere emessa in caso di un reato per il quale sono applicabili solo misure coercitive meno severe della custodia cautelare (ad esempio divieto di espatrio) come nel caso in cui la soglia applicabile può essere inferiore a quella prevista per la custodia cautelare.

La proposta di decisione quadro non obbliga l’autorità giudiziaria a emettere un’ordinanza cautelare europea. L’autorità giudiziaria “può” emetterla. In altri termini, la scelta discrezionale in ordine all’emanazione del provvedimento è rimessa alle autorità competenti. L’indagato, sebbene possa richiedere l’emanazione di un’ordinanza cautelare europea, non ha, a stretto rigore di legge, un diritto all’emanazione del provvedimento cautelare. Tuttavia, l’autorità di emissione deve sempre, come regola generale, valutare gli elementi della fattispecie alla luce del diritto di libertà, della presunzione di non colpevolezza e del principio di proporzionalità. Spesso probabilmente si considera che essere assoggettati a una misura cautelare nello Stato di residenza sia probabilmente meno vincolante che essere sottoposti a una misura cautelare nello Stato in cui si è commesso il reato, per non parlare poi della custodia cautelare in carcere da scontare in tale Stato.

L’ordinanza cautelare europea imporrebbe uno o più obblighi all’indagato per ridurre le tre “classiche” esigenze cautelari che consentono l’applicazione della custodia cautelare ai sensi delle leggi nazionali, cioè il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di reiterazione del reato e, in particolare, il pericolo di fuga. Questi obblighi corrispondono, in certa misura, alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sulla custodia cautelare. Gli obblighi che possono essere imposti dall’autorità di emissione sono tutti “facoltativi”, tranne i) l’obbligo dell’indiziato di rendersi disponibile a comparire in giudizio (tuttavia nel caso in cui la legislazione allo Stato che ha emesso il provvedimento consenta il processo contumaciale, l’imputato può non essere obbligato a comparire in aula) e (ii) l’obbligo di non ostacolare il regolare andamento della giustizia o di non compiere attività criminali. Gli altri obblighi (“facoltativi”) corrispondono anch’essi alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e al diritto nazionale (ad esempio il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il coprifuoco e gli arresti domiciliari).

Lo Stato membro di abituale residenza dell’indagato è responsabile del controllo dell’indagato e deve segnalare qualsiasi violazione che egli compia all’autorità giudiziaria di emissione che può decidere di arrestare la persona indagata e di trasferirlo nello Stato di emissione, se necessario. Si applicano termini molto brevi. Prima che una simile decisione sia adottata, l’indagato ha diritto di essere sentito dall’autorità di emissione. Tale diritto può essere soddisfatto mediante ricorso alla videoconferenza[8] tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione. La procedura di trasferimento è proporzionata all’obiettivo della proposta, quello cioè di ridurre il più possibile la detenzione cautelare ed è quindi compatibile con le esigenze di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in particolare con la lettera b)).

La proposta sancisce, in linea di principio, l’obbligo dello Stato di abituale residenza dell’indagato di eseguire un’ordinanza cautelare europea emessa dallo Stato in cui si deve tenere il processo. Esistono tuttavia taluni motivi per un eventuale rifiuto che, anche se limitati, possono essere invocati dallo Stato di esecuzione.

La proposta prevede inoltre sui contatti diretti tra l’autorità di emissione e quella di esecuzione.

Base giuridica

Articolo 31, paragrafo 1, lettera a) e lettera c) e articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull’Unione europea.

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Attualmente gli Stati membri non riconoscono le decisioni giudiziarie straniere aventi ad oggetto misure cautelari non detentive. Di conseguenza, senza un’azione comune capace di fare progressi nel settore del reciproco riconoscimento, gli Stati membri dovrebbero agire individualmente, adottando disposizioni normative nazionali per il riconoscimento di tali misure. Si ritiene che un tale approccio avrebbe poche possibilità di realizzazione poiché richiederebbe l’uniformazione delle disposizioni nazionali nei 25 Stati membri che agiscono separatamente. Tale uniformità (in termini sia sostanziali che temporali) sarebbe raggiungibile più facilmente mediante un’azione comune sotto forma di una decisione quadro del Consiglio. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. Parimenti essa non pregiudica l’articolo 33 del trattato sull’Unione europea.

Scelta dello strumento

Decisione quadro basata sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato istitutivo sull’Unione europea.

4. Incidenza sul bilancio

L’attuazione della proposta di decisione quadro non comporterà alcuna spesa operativa supplementare a carico del bilancio degli Stati membri o del bilancio dell’Unione europea.

2006/0158 (CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

sull’ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione[9],

visto il parere del Parlamento europeo[10],

considerando quanto segue:

(1) L’Unione europea si è posta l’obiettivo di mantenere e di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, con particolare riferimento al punto 36, alle ordinanze preprocessuali dovrebbe applicarsi il principio del reciproco riconoscimento. Il programma di misure intese ad attuare il principio del reciproco riconoscimento in materia penale prende in considerazione il reciproco riconoscimento delle misure cautelari alla misura n. 10.

(3) Le misure individuate nella presente decisione quadro dovrebbero rafforzare il diritto di libertà e la presunzione di innocenza nell’Unione europea, globalmente considerata e assicurare la cooperazione tra gli Stati membri allorché una persona sia soggetta a obblighi o a una misura cautelare durante un procedimento giudiziario.

(4) Nel settore della custodia cautelare, esiste il rischio di una disparità di trattamento tra indagati residenti e indagati non residenti nello Stato in cui si tiene il processo: l’indagato non residente nello Stato in cui si tiene il processo corre il rischio di essere posto in custodia cautelare durante il tempo il cui si svolge il processo mentre in circostanze simili una persona residente abitualmente non lo è. Questo diverso trattamento è dovuto al timore che il primo, in quanto non residente nello Stato in cui si tiene il processo, potrebbe fuggire per raggiungere il suo Stato di origine, pregiudicando così il corso della giustizia. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne è necessario adottare idonee misure affinché una persona indagata non residente nello Stato in cui si tiene il processo non abbia un trattamento diverso da quello riservato all’indagato ivi residente.

(5) Per evitare inutili spese e i problemi legati al trasporto dell’indagato cui sia ordinato di assistere alle udienze preliminari o al processo, è opportuno che agli Stati membri sia consentito l’utilizzo della videoconferenza.

(6) L’applicazione della presente decisione quadro non deve pregiudicare l’applicazione della decisione quadro del Consiglio 2002/584/JA del 13 giungo 2002 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri[11], né la richiesta di estradizione presentata da un paese terzo né lo Statuto della Corte penale internazionale. Inoltre essa non deve impedire lo Stato membro di esecuzione di avviare o di continuare procedimenti penali di sua iniziativa.

(7) Poiché il reciproco riconoscimento di misure cautelari non può essere realizzato in misura sufficiente tramite iniziative unilaterali degli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo.

(8) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione quadro istituisce l’ordinanza cautelare europea e le procedure di trasferimento nel corso delle indagini preliminari tra Stati membri.

L’ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emesso da un’autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un indagato ivi non residente per permettergli di fare ritorno nello Stato membro di residenza a condizione che egli osservi le misure cautelari, al fine di garantire il regolare andamento della giustizia e, in particolare, la comparizione dell’interessato dinnanzi al giudice nello Stato membro di emissione.

Articolo 2Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s’intende per:

a) “Stato di emissione”, lo Stato membro nel cui territorio è stata emanata l’ordinanza cautelare europea;

b) “Stato di esecuzione”, lo Stato membro nel cui territorio è eseguita l’ordinanza cautelare europea;

c) “autorità di emissione”, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore, il pubblico ministero competente, ai sensi del diritto nazionale, per l’emanazione di un’ordinanza cautelare europea;

d) “autorità di esecuzione”, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore, il pubblico ministero competente, ai sensi del diritto nazionale, per l’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea;

Articolo 3Obbligo di eseguire l’ordinanza cautelare europea

Gli Stati membri eseguono l’ordinanza cautelare europea in base al principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

Articolo 4Designazione delle autorità competenti

Ogni Stato membro comunica al Consiglio quali sono le autorità competenti all’emanazione e all’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea ai sensi del proprio diritto nazionale vigente.

Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

CAPO 2 - L’ORDINANZA CAUTELARE EUROPEA

Articolo 5 Informazioni all’indagato

1. Un’ordinanza cautelare europea può essere emessa dall’autorità di emissione dopo aver informato l’indagato di tutti gli obblighi che gli sono imposti ai sensi dell’articolo 6 e delle conseguenze, in particolare quelle di cui agli articoli 17 e 18.

2. L’autorità di emissione registra le informazioni fornite all’indagato conformemente alle norme procedimentali stabilite dal diritto nazionale dello Stato di emissione.

Articolo 6Applicazione di misure cautelari e obblighi dell’indagato

1. L’autorità di emissione ordina all’indagato di presentarsi alle convocazioni dell’autorità giudiziaria e di comparire alle udienze alle quali è convocato.

Ostacolare il regolare andamento della giustizia o commettere reati possono costituire una violazione dell’ordinanza cautelare europea.

L’autorità emittente può imporre all’indagato uno o più dei seguenti obblighi:

a) comparire alle udienze preliminari relative al reato o ai reati ascrittigli, oppure

b) divieto di entrare in determinati luoghi dello Stato di emissione senza autorizzazione; oppure

c) rimborsare le spese di trasferimento per comparire all’udienza preliminare o al processo.

2. Fatte salve le disposizioni contenute in un accordo tra l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione, l’autorità di emissione può imporre uno o più obblighi ulteriori nei confronti della persona indagata, che possono includere, a titolo di esempio, le seguenti prescrizioni:

a) recarsi nei giorni e nelle ore stabiliti in un determinato luogo nello Stato di esecuzione;

b) presentarsi all’autorità di esecuzione in un luogo determinato nei giorni e nelle ore stabiliti;

c) consegnare il passaporto o gli altri documenti di identificazione all’autorità di esecuzione;

d) trovarsi nel proprio luogo di residenza, che può consistere anche in un ostello o in un istituto speciale per giovani delinquenti, nello Stato di esecuzione nei giorni e nelle ore stabiliti;

e) trovarsi nel proprio luogo di lavoro nello Stato di esecuzione nei giorni e nelle ore stabiliti;

f) divieto di entrare in determinati luoghi o aree dello Stato di emissione senza autorizzazione;

g) divieto di esercitare determinate attività, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;

h) sottoporsi a uno specifico trattamento sanitario.

3. Gli obblighi imposti dall’autorità di emissione in conformità con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono riportati nell’ordinanza cautelare europea.

4. In aggiunta agli obblighi prescritti dall’ordinanza cautelare europea, l’autorità di esecuzione può, conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione, modificare gli obblighi in essa contenuti nella misura strettamente necessaria per la sua esecuzione.

Articolo 7Forma e contenuto dell’ordinanza cautelare europea

1. L’ordinanza cautelare europea è redatta in conformità al modello contenuto nel modulario A nell’allegato. Essa deve essere firmata e l’esattezza del suo contenuto deve essere certificata dall’autorità di esecuzione. Le informazioni fornite all’indagato, espresse in forma scritta, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, sono allegate all’ordinanza cautelare europea.

2. Lo Stato di emissione traduce l’ordinanza cautelare europea nella lingua ufficiale o in una della lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

3. Ciascuno Stato membro può dichiarare, con una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, che accetterà una traduzione dell’ordinanza cautelare europea in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

CAPO 3 - PROCEDIMENTO

Articolo 8 Invio

1. L’autorità di emissione trasmette l’ordinanza cautelare europea direttamente all’autorità di esecuzione con ogni mezzo in grado di conservarne una traccia per iscritto e in modo che lo Stato di esecuzione possa verificarne l’autenticità.

2. Se l’autorità di esecuzione è sconosciuta, l’autorità di emissione deve effettuare tutte le ricerche necessarie, anche attraverso i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, per ottenere dallo Stato di esecuzione le coordinate dell’autorità di esecuzione.

3. Se l’autorità dello Stato di esecuzione che riceve l’ordinanza cautelare europea non è l’autorità competente per la sua esecuzione ai sensi dell’articolo 4, essa la trasmette d’ufficio all’autorità competente e ne dà comunicazione all’autorità di emissione.

Articolo 9Riconoscimento ed esecuzione

Fatta salva ogni contraria disposizione della presente decisione quadro, l’autorità di esecuzione riconosce un’ordinanza cautelare europea trasmessa conformemente all’articolo 8 senza l’adempimento di ulteriori formalità e adotta immediatamente le misure necessarie alla sua esecuzione.

Articolo 10Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione

1. Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione, nega il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea se è evidente che il procedimento penale per il reato in ordine al quale l’ordinanza è stata emessa violerebbe il principio del ne bis in idem.

2. Un tribunale, un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l’esecuzione può negare il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea per uno o più dei seguenti motivi:

a) se la persona indagata non può ancora essere considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei fatti sui cui si basa l’ordinanza cautelare europea;

b) se un’immunità o un privilegio ai sensi della legge dello Stato di esecuzione impedisce l’esecuzione dell’ordinanza cautelare europea.

c) se il reato per il quale è emessa l’ordinanza cautelare europea è oggetto di amnistia nello Stato cui è richiesta l’esecuzione, se quest’ultimo, ai sensi del diritto penale, era competente a perseguire il reato.

Articolo 11Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari

Se la persona oggetto dell’ordinanza cautelare europea è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, l’esecuzione può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata giudicata, sia trasferita nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la custodia cautelare in carcere o la pena pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Articolo 12Decisione di esecuzione

1. Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l’esecuzione decide il più presto possibile – e comunque entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’ordinanza cautelare europea – se riconoscerla ed eseguirla o se addurre motivi per non riconoscerla e non eseguirla. L’autorità competente nello Stato dell’esecuzione informa l’autorità di emissione di tale decisione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.

2. Qualora in casi eccezionali non sia possibile adottare una decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione dell’ordinanza cautelare europea entro il termine previsto dal paragrafo 1, l’autorità competente nello Stato cui è richiesta l’esecuzione ne informa senza ritardo l’autorità emittente, specificandone i motivi relativi e il numero di giorni necessari all’adozione della decisione.

3. Nel caso in cui l’ordinanza cautelare europea sia incompleta, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l’esecuzione può rinviare la decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione dell’ordinanza fino al momento in cui essa sia stata completata dall’autorità di emissione.

4. Se, conformemente al paragrafo 3, il riconoscimento e l’esecuzione dell’ordinanza cautelare europea sono rinviati, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l’esecuzione trasmettono immediatamente una relazione sui motivi del rinvio direttamente all’autorità di emissione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.

5. Cessate le cause del rinvio, l’autorità di esecuzione adotta immediatamente le misure necessarie per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare europea.

Articolo 13Richieste di riesame

1. Conformemente alla legislazione vigente dello Stato di emissione, all’indagato devono essere concessi gli stessi diritti di riesame dell’ordinanza cautelare europea che egli avrebbe se le prescrizioni che essa contiene fossero contenute in una misura cautelare da eseguirsi nello Stato di emissione. Tuttavia, l’indagato ha il diritto di chiedere all’autorità di emissione il riesame dell’ordinanza cautelare europea entro 60 giorni dalla sua emissione o dal suo ultimo riesame.

2. L’autorità di esecuzione può chiedere all’autorità di emissione il riesame dell’ordinanza cautelare europea nei sessanta giorni successivi alla sua emissione o al suo ultimo riesame.

3. Pervenuta l’istanza di riesame conformemente ai paragrafi 1 e 2, l’autorità di emissione procede al riesame dell’ordinanza cautelare europea nei modi previsti dalla legislazione dello Stato di emissione il più presto possibile, e comunque, entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza.

4. L’indagato ha il diritto di essere sentito dall’autorità di emissione, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione anche mediante l’impiego di idonei collegamenti video o telefonici con l’autorità di emissione (colloqui telefonici o videoconferenza). L’autorità di emissione consulta anche l’autorità di esecuzione in relazione al riesame dell’ordinanza cautelare europea.

5. Lo Stato di esecuzione può, nei modi previsti dalla propria legislazione, nominare una persona per partecipare all’audizione dell’indagato.

6. La autorità di emissione può, conformemente alle legislazione dello Stato di emissione, decidere di:

- confermare l’ordinanza cautelare europea nella forma originaria;

- confermare l’ordinanza cautelare europea ma, ferma restando l’osservanza degli articoli 5 e 6, modificare uno o più degli obblighi in essa contenuti;

- confermare l’ordinanza cautelare europea, ma revocare uno o più degli obblighi in essa contenuti; oppure

- revocare in toto l’ordinanza cautelare europea.

7. L’autorità di emissione comunica immediatamente la sua decisione all’indagato e all’autorità dell’esecuzione.

8. In caso di riesame dell’ordinanza cautelare europea ai sensi del presente articolo, la persona indagata ha diritto all’assistenza di un avvocato e di un interprete.

Articolo 14 Revoca

1. Nell’osservanza della legislazione dello Stato di emissione, l’autorità di emissione:

a) ha la facoltà di revocare d’ufficio in ogni momento l’ordinanza cautelare europea a vantaggio dell’indagato.

b) revoca l’ordinanza cautelare europea una volta che l’indagato ha adempiuto tutti gli obblighi in essa previsti.

2. L’autorità di emissione comunica immediatamente la decisione di revoca all’indagato e all’autorità dell’esecuzione.

CAPO 4 – CASI PARTICOLARI

Articolo15 Obblighi concorrenti di riconsegna o di estradizione incombenti allo Stato di esecuzione

L’esistenza di un’ordinanza cautelare europea lascia impregiudicati gli obblighi dello Stato membro di esecuzione ai sensi:

a) di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro del Consiglio 2002/584/JHA;

b) di una domanda di estradizione presentata da un paese terzo;

c) dello statuto della Corte penale internazionale;

Essa non osta a che lo Stato membro di esecuzione avvii o continui procedimenti penali di sua iniziativa.

CAPITOLO 5 - VIOLAZIONE DI UN’ORDINANZA CAUTELARE EUROPEA

Articolo 16 Obbligo di riferire qualsiasi violazione

1. L’autorità di esecuzione informa senza ritardo l’autorità di emissione di ogni violazione degli obblighi previsti in un’ordinanza cautelare europea di cui ha conoscenza, utilizzando a tal fine il modulario B contenuto nell’allegato. Tale modulario deve essere firmato e l’esattezza del suo contenuto è certificata dall’autorità di esecuzione.

2. La relazione è trasmessa dall’autorità di esecuzione direttamente all’autorità di emissione con ogni mezzo idoneo a conservarne una traccia per iscritto a condizioni che consentano allo Stato membro di emissione di accertarne l’autenticità. Alla relazione è allegata una copia del modulario A (ordinanza cautelare europea), come emanata dall’autorità di emissione conformemente all’articolo 7.

Articolo 17Conseguenze della violazione

1. In caso di violazione di un’ordinanza cautelare europea, l’autorità di emissione può, nell’osservanza della legislazione dello Stato di emissione, decidere di:

a) revocare l’ordinanza cautelare europea;

b) modificare o revocare uno o più obblighi contenuti nell’ordinanza cautelare europea;

c) arrestare e trasferire l’indagato se l’ordinanza cautelare europea è stata emanata in relazione a un reato per il quale, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, è ammessa la custodia cautelare, in particolare se questa è necessaria per garantire la presenza dell’indagato a un’udienza preliminare o al processo;

d) arrestare e trasferire l’indagato nelle seguenti circostanze:

i) se l’ordinanza cautelare europea è stata emessa in relazione a un reato per il quale, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, in un primo tempo la custodia cautelare non è stata ritenuta giustificata;

ii) se l’ordinanza cautelare europea contiene restrizioni alle libertà dell’indagato equivalenti a una privazione della libertà; nonché

iii) se l’arresto e il trasferimento nello Stato di emissione sono necessari per garantire la presenza dell’indagato a un’udienza preliminare o al processo.

2. Prima di decidere l’arresto o il trasferimento, l’autorità di emissione considera tutte le circostanze del caso, compresa la pena prevista per la fattispecie concreta e, in particolare, la volontà dell’indagato di fare ritorno volontariamente nello Stato di emissione.

3. Se autorità di emissione decide che l’indagato deve essere arrestato e trasferito e se, al momento di adozione di tale decisione, questi si trova nel territorio di un altro Stato membro, quest’ultimo procede al suo arresto e al suo trasferimento alle condizioni di cui all’articolo 18.

4. Prima dell’adozione di ogni decisione di cui al paragrafo 1, l’indagato ha il diritto di essere sentito dall’autorità di emissione, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato di emissione. Tale obbligo può essere soddisfatto mediante l’impiego di idonei collegamenti video o telefonici con l’autorità di emissione (colloqui telefonici o videoconferenza). L’autorità di emissione consulta anche l’autorità di esecuzione.

Articolo 18 Condizioni per l’arresto e il trasferimento dell’indagato

1. Se l’autorità di emissione decide che l’indagato deve essere arrestato e trasferito nello Stato di emissione, l’indagato deve essere sentito da un’autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale è stato arrestato.

2. Se l’indagato acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione.

3. Se l’indagato non acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione. L’arresto e il trasferimento possono essere rifiutati solo se:

- è evidente che il procedimento penale relativo al reato per il quale è stata emessa tale decisione violerebbe nel frattempo il principio del ne bis in idem ;

- a carico dell’indagato pende un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per gli stessi fatti sui quali si basa il mandato d’arresto europeo;

- l’azione penale iniziata o la pena applicata nei confronti dell’indagato è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del relativa legislazione penale;

- la decisione di arrestare o di trasferire riguarda fatti nuovi non presi in considerazione dall’ordinanza cautelare europea.

4. Uno Stato membro diverso dallo Stato di esecuzione può rifiutare l’arresto e il trasferimento dell’indagato per uno o più dei motivi di cui all’articolo 10.

Articolo 19 Notifica delle decisioni

L’autorità di emissione notifica immediatamente all’autorità di esecuzione tutte le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 17.

Articolo 20Termini per il trasferimento

1. L’indagato è trasferito nello Stato di emissione ai sensi dell’articolo 18 a una data convenuta tra gli Stati membri e in ogni caso non oltre il terzo giorno successivo all’arresto.

2. Il trasferimento dell’indagato può eccezionalmente essere differito per gravi motivi di carattere umanitario, ad esempio se vi sono validi motivi per ritenere che il trasferimento costituirebbe un pericolo manifesto per la vita o la salute dell’indagato. L’autorità di emissione è immediatamente informata di ogni differimento e dei motivi giustificativi. Il trasferimento dell’indagato ha luogo una volta che tali motivi hanno cessato di esistere e a una data convenuta tra gli Stati membri interessati.

Articolo 21Transito

1. Ogni Stato membro permette il transito sul suo territorio di una persona indagata che è stata trasferita conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro, a condizione che esso sia stato informato:

a) dell’identità e della cittadinanza della persona oggetto dell’ordinanza cautelare europea;

b) dell’esistenza di un’ordinanza cautelare europea;

c) della natura e della qualificazione giuridica del reato;

d) della descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.

2. Ciascuno Stato membro designa un’autorità responsabile per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altro carteggio ufficiale relativo a tale richiesta. Gli Stati membri comunicano l’autorità designata al Segretariato generale del Consiglio.

3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all’autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo idoneo a conservarne una traccia per iscritto. Lo Stato membro di transito notifica la sua decisione con la medesima procedura.

4. La presente decisione quadro non si applica in caso di utilizzo di trasporti aerei senza scali previsti. Tuttavia, in caso di atterraggio non previsto, lo Stato membro di emissione fornisce all’autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 22Deduzione del periodo di privazione della libertà

Lo Stato membro di emissione deduce tutti i periodi di privazione della libertà conseguenti all’arresto e al trasferimento dell’indagato ai sensi degli articoli 17 e 18 dalla durata complessiva del periodo di detenzione da scontarsi nello Stato di emissione in virtù di una condanna a una pena o a una misura di sicurezza privativa della libertà.

A tal fine, tutte le informazioni sulla durata della detenzione della persona indagata ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo sono trasmesse dallo Stato membro nel quale l’indagato è stato arrestato all’autorità di emissione al momento del trasferimento.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 23 Controllo dell’efficacia della decisione quadro

1. Se uno Stato membro ha riscontrato ripetute difficoltà nell’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea da parte di un altro Stato membro, ne informa il Consiglio affinché l’attuazione della presente decisione quadro sia valutata a livello degli Stati membri.

2. Il Consiglio procede alla revisione, in particolare dell’applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri.

Articolo 24Relazioni con altri accordi e convenzioni

1. Nella misura in cui tali accordi o convenzioni consentono di estendere o di ampliare gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscono a semplificare o a facilitare il reciproco riconoscimento delle procedure di trasferimento nel corso delle indagini preliminari, gli Stati membri possono:

a) continuare ad applicare gli accordi o le convenzioni bilaterali o multilaterali in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente decisione quadro,

b) concludere accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali successivamente all’entrata in vigore della presente decisione quadro,

2. Gli accordi e le convenzioni di cui paragrafo 1 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri non firmatari.

3. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente decisione quadro, gli accordi e le convenzioni esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a) che intendono continuare a applicare.

Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dalla firma ogni nuovo accordo o convenzione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 25Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il [giorno][mese][anno] .

Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nel loro diritto interno gli obblighi ad essi imposti dalla presente decisione quadro ed una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la decisione quadro.

Articolo 26Relazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e Consiglio, al più tardi entro il [giorno][mese][anno] , una relazione per determinare se gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata, se necessario, da proposte legislative.

Articolo 27Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatta a Lussemburgo / Bruxelles, [giorno][mese][anno]

Per il Consiglio

Il Presidente N.N.

ALLEGATO

Modulario A

ORDINANZA CAUTELARE EUROPEA[12] La presente ordinanza è stata emessa da un’autorità di emissione. Essa richiede che la persona menzionata nella parte A sia sottoposta alle misure cautelari precisate nella parte D della presente ordinanza. FIRMA: ……………………………………………………………………………………... DATA: ………………………………………………………………………………………... |

PARTE A Informazioni sull’identità della persona oggetto di misure cautelari Cognome :………………………………………………………….. Nome:……………………………………………………………… Nome da nubile/celibe (se necessario) ………………………………………………………………………………. Pseudonimo (se necessario ): …….....…………………………….…………………………………. Sesso:………………………………………………………………… Nazionalità…………………………………………………………………………………….. Data di nascita:..................................................................................... Luogo di nascita:................................................................................... Residenza e /o indirizzo conosciuto………………………………………………….. Lingua/e conosciuta/e………………………………………………………………. Segni particolari/ descrizione fisica …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….. Fotografia e impronte dattiloscopiche, se disponibili e se la loro trasmissione è possibile, o coordinate della persona da contattare per ottenere queste informazioni o un profilo DNA (nei casi in cui questa prova possa essere fornita, ma non sia stata inclusa): |

PARTE B Informazioni sull’autorità di emissione Denominazione ufficiale dell’autorità di emissione: …………………………………………………………………………………………………... Nome della persona di contatto:……………………………………………………………… Funzione (grado/titolo): ……………………………………………………………………………………. Indirizzo: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... Telefono: (prefisso nazionale) (prefisso locale): Fax: (prefisso nazionale) (prefisso locale): Indirizzo di posta elettronica: …………………………………………………………………………………………… Riferimento del procedimento (se necessario): …….....…………………………….…………………………………. |

PARTE C Reato su cui è basata l’ordinanza cautelare europea Durata massima della pena o della custodia cautelare che può essere applicata per il reato o per i reati cui l’ordinanza si riferisce: ………………………………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………………………... Descrizione delle circostanze del reato/dei reati contestato/i a fondamento della presente ordinanza, compresi ora, data, luogo e grado di partecipazione al reato/ai reati della persona le cui generalità sono contenute nella parte A di cui sopra: …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... Natura e qualificazione giuridica del reato/i cui la presente ordinanza fa riferimento e norme applicabili (sia sostanziali che procedurali) …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... Descrizione completa della fattispecie di reato/i cui la presente ordinanza fa riferimento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

PARTE D Misure cautelari I seguenti obblighi costituiscono le misure cautelari cui è sottoposta la persona menzionata nella parte A della presente ordinanza. La persona menzionata nella parte A: deve rendersi disponibile a ricevere il provvedimento che dispone il giudizio per il procedimento penale relativo al reato ascrittogli, inoltre deve comparire alle udienze se convocata; non deve ostacolare il regolare andamento della giustizia né commettere reati; inoltre (barrare la casella indicata e completare se necessario): deve assistere alle udienze preliminari relative al reato/ ai reati di cui è imputata; non può entrare nei seguenti luoghi dello Stato di emissione senza autorizzazione nei giorni e nelle ore indicati: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… non può uscire dai seguenti luoghi dello Stato di emissione senza autorizzazione nei giorni e nelle ore indicati: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… deve rimborsare le spese sostenute dall’uso della forza pubblica per garantire la sua presenza all’udienza preliminare o al processo. deve presentarsi ai seguenti indirizzi nello Stato membro di esecuzione nei giorni e nelle ore indicate: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… deve presentarsi alle autorità di esecuzione nei seguenti luoghi nei giorni e nelle ore indicate: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… deve consegnare il suo passaporto o gli altri documenti di identificazione all’autorità di esecuzione; deve trovarsi al seguente indirizzo nei giorni e nelle ore indicate: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….. deve trovarsi nei seguenti luoghi di lavoro nei giorni e nelle ore indicate: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… non può entrare nei seguenti luoghi dello Stato di esecuzione senza autorizzazione nei giorni e nelle ore indicati: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… non può allontanarsi senza autorizzazione dai seguenti luoghi nello Stato di esecuzione nei giorni e nelle ore indicati: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… non può esercitare le seguenti attività (ad esempio, l’interdizione di esercitare una determinata professione o di esercitare un’attività in determinati settori): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… sottoporsi al seguente trattamento sanitario: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… altri obblighi …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... |

PARTE E Informazione La persona menzionata nella parte A è stata informata dell’ordinanza cautelare europea in conformità all'articolo 5. Una traccia per iscritto di tale informazione è allegata al presente documento. |

ALLEGATO

Modulario B

RELAZIONE SULLA VIOLAZIONE DI UN’ORDINANZA CAUTELARE EUROPEA[13] La presente relazione è stata emessa da un’autorità di esecuzione. Con la presente si dichiara che la persona menzionata nella parte A della presente relazione ha violato le misure cautelari elencate qui di seguito nella parte C. Si allega una copia dell’ordinanza cautelare europea oggetto della presente relazione. FIRMA: …………………………………………………………………………………... DATA: ……………………………………………………………………………………... |

PARTE A Informazioni sull’identità della persona oggetto di un’ordinanza cautelare europea (per le informazioni complete si prega di fare riferimento all’ordinanza cautelare europea) Cognome:…………………………………………………………………… Nome:……………………………………………………………………….. Nome da nubile/celibe (se necessario): ………………………………………………………………………………. Sesso:………………………………………………………………………… Nazionalità:………………………………………………………………….. |

PARTE B Informazioni sull’autorità di esecuzione Denominazione ufficiale dell’autorità di esecuzione: …………………………………………………………………………………………………... Nome della persona di contatto: ……………………………………………………………………... Funzione (grado/titolo): ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. Indirizzo: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Telefono: (prefisso nazionale) (prefisso locale):………………………………………… Fax: (prefisso nazionale) (prefisso locale):………………………………………………. Indirizzo di posta elettronica: …………………………………………………………………………………………… Riferimento del procedimento (se necessario): …….....…………………………….…………………………………. |

PARTE C Misure cautelari La persona menzionata nella parte A ha violato i seguenti obblighi cui era sottoposta ai sensi dell’ordinanza cautelare europea di cui in allegato: di rendersi disponibile a ricevere il provvedimento che dispone il giudizio per il procedimento penale relativo al reato ascrittogli, e assistere alle udienze se convocata; di non ostacolare il regolare andamento della giustizia o commettere reati; di assistere alle udienze preliminari relative al reato / ai reati di cui è imputata; di rimborsare le spese sostenute dall’uso della forza pubblica per garantire la sua presenza all’udienza preliminare o al processo; di presentarsi nei giorni e nelle ore stabiliti in un luogo fissato nello Stato di esecuzione; di presentarsi alle autorità di esecuzione nei seguenti luoghi nei giorni e nelle ore stabiliti; di consegnare il passaporto o gli altri documenti identificativi all’autorità dell’esecuzione; di trovarsi nel proprio luogo di residenza, di lavoro determinato nello Stato dell’esecuzione nei giorni e nelle ore stabiliti; divieto di entrare in luoghi o aree determinati nello Stato di emissione senza autorizzazione; divieto di compiere determinate attività; di sottoporsi a uno specifico trattamento sanitario. altre …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... Dettagli delle circostanze (compresa la data e il luogo) in cui ha avuto luogo la violazione: …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. |

[1] GU C 12, 15.1.2001, pag. 10.

[2] COM(2005) 184 def. pag. 27.

[3] GU C 198, del 12.8.2005, pag. 1 (paragrafo 18, lettera g).

[4] COM(2004) 328 def.

[5] COM(2004) 562 def.

[6] SEC(2004) 1046.

[7] Disponibile al seguente indirizzo Internet:http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

[8] L’articolo 10 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 197, 12.7.2000, pag. 3) già prevede l’audizione mediante videoconferenza per la raccolta di elementi probatori.

[9] GU C XXX, E, 00.00.0000, pag. 000

[10] Parere emesso il x XXXX 0000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[11] GU C 190 del 18.7.2002, pag. 1.

[12] L’ordinanza deve essere redatta o tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in un’altra lingua da esso accettata.

[13] La relazione deve essere redatta o tradotta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in un’altra lingua da esso accettata.