52006PC0011

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS) /* COM/2006/0011 def. - COD 2006/0004 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.1.2006

COM(2006) 11 definitivo

2006/0004 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazioni e obiettivi della proposta Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha dato l’avvio ad un processo di scambio politico fra gli Stati membri dell'UE sull'ammodernamento dei sistemi di protezione sociale. La comunicazione della Commissione COM(2003)261 del maggio 2003 intitolata “Potenziare la dimensione sociale della strategia di Lisbona: razionalizzare il coordinamento aperto nel settore della protezione sociale” contiene un’affermazione della necessità di disporre di indicatori. SESPROS viene citato come strumento indispensabile. La proposta di un quadro giuridico per SESPROS (sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale) accrescerà le possibilità di impiego delle attuali raccolte di dati in termini di tempestività, copertura e comparabilità. |

120 | Contesto generale Come convenuto al Consiglio europeo dell’ottobre 2003 nel contesto della razionalizzazione del coordinamento aperto (OMC), il principale strumento informativo diventerà la relazione congiunta annuale sull’inclusione e la protezione sociale. L’OMC nei settori dell’inclusione sociale e delle pensioni richiede dati da SESPROS e riflette la necessità di statistiche comparabili, puntuali e attendibili nel settore della politica sociale. I dati attuali rilevati grazie a SESPROS sono considerati il minimo denominatore comune statistico al quale possono essere ridotte le numerose differenze tra i sistemi nazionali di previdenza e assistenza sociale. L’attuale raccolta di dati annuali sulla protezione sociale viene effettuata su base volontaria (gentlemen’s agreement) e si avvale attualmente di una metodologia globale comune (manuale SESPROS 1996). Prima la raccolta si basava su una metodologia del 1981, che aveva sostituito i Conti sociali istituiti nel 1963 per sei Stati membri. È necessario migliorare l’attualità delle raccolte di dati creando una rete dei fornitori nazionali di dati che rilevano informazioni da un'ampia gamma di fonti. Ampliando la copertura per includere i dati qualitativi al fine di completare e migliorare quelli quantitativi sulle spese e gli introiti per sistema si potranno conoscere completamente i vari sistemi ed effettuare un'analisi comparativa. Ampliando la copertura con l’aggiunta delle prestazioni lorde alle prestazioni nette ed identificando l’impatto dei sistemi fiscali sulla protezione sociale si otterranno dati più comparabili tra gli Stati membri, in particolare riguardo agli importi delle prestazioni sociali effettivamente ricevute dai beneficiari. L’OMC sulle pensioni richiede informazioni su tali beneficiari. Quale fonte di dati unica, il risultato del modulo sui beneficiari delle pensioni consentirà di valutare l’evoluzione dei sistemi pensionistici. |

a | Disposizioni in vigore nel settore della proposta Raccomandazione del Consiglio del 27 luglio 1992 relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (92/442/CEE). |

141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Senza oggetto. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

219 | Non pertinente |

Ricorso ad esperti |

221 | Settori scientifici/di competenza interessati Gli esperti consultati operano nei sistemi statistici nazionali, rappresentano istituti statistici nazionali, Ministeri degli affari sociali o altri enti coinvolti nella produzione dei dati SESPROS. |

222 | Metodologia utilizzata Consultazione scritta e discussioni nel corso di riunioni di gruppi di lavoro. |

223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Una prima bozza del testo proposto era stata presentata al gruppo di lavoro sulle statistiche della protezione sociale del 12 e 13 aprile 2005. Gli Stati membri erano stati invitati ad inviare osservazioni dettagliate sul progetto di proposta ad Eurostat. Una seconda versione è stata quindi elaborata ed inviata per la seconda serie di osservazioni scritte il 20 giugno 2005. La proposta riveduta è stata trasmessa per parere alla riunione dei Direttori delle statistiche sociali il 28 ed il 29 settembre 2005. |

2249 | Sommario dei pareri ricevuti e utilizzati L'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili non è stata menzionata. |

225 | La maggior parte dei commenti ricevuti è stata presa in considerazione e ha contribuito a chiarire, precisare e semplificare il testo proposto. |

226 | Mezzi utilizzati per mettere a disposizione del pubblico i pareri degli esperti I risultati delle prime discussioni degli esperti sono stati inseriti nel resoconto della riunione del gruppo di lavoro sulle statistiche della protezione sociale e nel resoconto della riunione dei Direttori delle statistiche sociali. |

230 | Valutazione dell'impatto L’alternativa sarebbe continuare ad operare secondo un gentlemen’s agreement per la produzione delle statistiche della protezione sociale. In questo modo non si garantirebbe però la disponibilità di tutte le statistiche e degli indicatori richiesti per l’elaborazione delle politiche a livello dell’UE. La seconda alternativa consisterebbe nel non includere altri moduli nella proposta. In tal modo però per ogni nuovo modulo sarebbe necessario un nuovo regolamento distinto del Consiglio e del Parlamento europeo. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sommario dell’azione proposta L’obiettivo del presente regolamento consiste nell’istituire un quadro per le attività attuali e prevedibili nel settore delle statistiche della protezione sociale. L’attuale raccolta annuale di dati sulla protezione sociale (gentlemen’s agreement) riguarda dati sulla spesa e sugli introiti per regime di protezione sociale (il cosiddetto sistema centrale SESPROS) e, a partire dal 2004, dati sui beneficiari delle pensioni. Saranno elaborate raccolte di dati pilota sulle prestazioni sociali nette. Il regolamento proposto sarà completato dai regolamenti d'attuazione della Commissione: innanzitutto il sistema centrale comprenderà sia informazioni quantitative che qualitative; inoltre vi sarà il modulo sui beneficiari delle pensioni. Il modulo sulle prestazioni sociali nette sarà oggetto di un regolamento della Commissione qualora i risultati degli studi di fattibilità e le raccolte di dati pilota siano positivi. |

310 | Base giuridica L'articolo 285 costituisce la base giuridica delle statistiche comunitarie. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo sancisce le condizioni per la produzione delle statistiche comunitarie e impone la conformità ai principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica. |

320 | Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra nella competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi. |

321 | Secondo il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell’azione proposta, ossia la presentazione sistematica di dati armonizzati sulle statistiche comunitarie della protezione sociale, non possono essere sufficientemente realizzati dall’attività dei singoli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario. |

323 | L’esperienza ha dimostrato che gli Stati membri rilevano dati sulla protezione sociale usando una varietà di concetti e di definizioni che inducono nell'impossibilità di comparare i dati a livello dell'UE e ne riducono quindi considerevolmente l'utilità per gli scopi di analisi dei sistemi di protezione sociale nell’UE. |

L’azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi. |

324 | Il regolamento reca il coordinamento e l'armonizzazione dei dati sulla protezione sociale a livello dell'UE. Benché la Commissione sia la più adatta a organizzare la rilevazione di statistiche comunitarie, la competenza in merito all'organizzazione e alla gestione dei sistemi nazionali di statistica incombe agli Stati membri. Le statistiche in questione sono ampiamente basate sulle raccolte annuali di dati sulla protezione sociale di Eurostat e sulla recente raccolta sui beneficiari delle pensioni. Il regolamento prevede tuttavia la possibilità di utilizzare altre fonti e di sviluppare, se necessario, strumenti statistici supplementari per rispondere a nuovi bisogni d'informazione chiaramente individuati. |

325 | Le informazioni devono essere disponibili a livello dell’UE per sostenere il coordinamento aperto nei settori dell’inclusione sociale e delle pensioni. |

327 | L’analisi delle statistiche comunitarie della protezione sociale deve essere effettuata a livello dell’UE avvalendosi di dati armonizzati e comparabili. |

La proposta soddisfa pertanto il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

331 | Le strutture dei sistemi di protezione sociale dei vari Stati membri sono molto diverse tra loro e, di conseguenza, le incombenze delle autorità nazionali in sede di rilevazione e di elaborazione dei dati sulla protezione sociale variano notevolmente. Di conseguenza le autorità nazionali possono applicare per la rilevazione dei dati tecniche appropriate all’organizzazione dei loro sistemi. Conformemente al principio di proporzionalità il presente regolamento si limita al minimo necessario per il conseguimento di tale obiettivo e non va al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento. |

332 | Il regolamento creerà un quadro ben definito per la produzione di statistiche comunitarie della protezione sociale e in tal modo faciliterà la disponibilità, la programmazione e l’uso più efficiente delle risorse a livello della Comunità e agli altri livelli interessati (nazionale, regionale, locale). |

Scelta dello strumento |

341 | Strumenti proposti: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero idonei per la ragione qui esposta. La scelta del tipo appropriato di atto del PE/Consiglio dipende dall'obiettivo legislativo. Considerate le esigenze di informazione a livello europeo, per gli atti di base per le statistiche comunitarie si è perlopiù fatto ricorso a regolamenti anziché a direttive. Il regolamento è preferibile in quanto sancisce le stesse norme in tutta la Comunità, evitando che gli Stati membri possano applicarle in maniera incompleta o selettiva; è direttamente applicabile, il che significa che non necessita di essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale. Per contro le direttive, finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali, sono vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda i loro obiettivi, ma lasciano alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi da utilizzare per conseguire gli obiettivi concordati a livello comunitario; le direttive vanno recepite nell'ordinamento giuridico nazionale. |

INCIDENZA DI BILANCIO |

409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

ALTRE INFORMAZIONI |

560 | Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda una materia d'interesse per lo Spazio economico europeo e dovrà quindi essere esteso ad esso. |

1. 2006/0004 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce la promozione di un livello elevato di protezione sociale quale uno dei compiti della Comunità europea.

(2) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha dato l’avvio ad un processo di scambio politico fra gli Stati membri dell'UE sull'ammodernamento dei sistemi di protezione sociale.

(3) La decisione del Consiglio del 29 giugno 2000 (2000/436/CE) ha istituito un comitato della protezione sociale al fine di consentire lo scambio cooperativo tra la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE in merito all’ammodernamento e al miglioramento dei sistemi di protezione sociale.

(4) La comunicazione della Commissione COM(2003)261 del maggio 2003 ha delineato una strategia di razionalizzazione dei processi di coordinamento aperto nel settore della politica sociale al fine di potenziare il ruolo della protezione e dell’inclusione sociale all’interno della strategia di Lisbona. Come convenuto al consiglio dell’ottobre 2003, la razionalizzazione entrerà in vigore a partire dal 2006. In tale contesto la relazione annuale congiunta diventerà lo strumento informativo principale, con l’obiettivo di riunire i principali risultati analitici e i messaggi politici riguardanti il metodo aperto nelle sue varie applicazioni e tematiche multisettoriali nell’ambito della protezione sociale.

(5) Il metodo aperto di coordinamento (OMC) ha sottolineato nuovamente la necessità di statistiche comparabili, puntuali e attendibili nel settore della politica sociale. Statistiche comparabili sulla protezione sociale saranno impiegate in particolare nella relazione annuale congiunta.

(6) La Commissione (Eurostat) sta già ricevendo dagli Stati membri su base volontaria dati annuali sulla protezione sociale. Quest'invio è diventato una prassi consolidata negli Stati membri e si basa su principi metodologici comuni, elaborati al fine di garantire la comparabilità dei dati.

(7) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.

(8) Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(9) Dopo aver consultato il comitato del programma statistico,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

L’obiettivo del presente regolamento è istituire un sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale, denominato qui di seguito “SESPROS”, fissando:

2. un quadro metodologico (basato su norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni) da utilizzare per compilare statistiche su una base comparabile ad uso della Comunità,

3. scadenze per la trasmissione delle statistiche compilate secondo SESPROS.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

4. “statistiche comunitarie” quanto indicato dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97.

5. “Protezione sociale” l'insieme delle prestazioni erogate da istituzioni pubbliche o private al fine di consentire alle famiglie e ai singoli individui di far fronte a determinati eventi e bisogni, a condizione che tali prestazioni non abbiano una contropartita e non siano riconducibili a disposizioni individuali. L’elenco degli eventi e dei bisogni all'origine delle prestazioni di protezione sociale viene stabilito secondo la convenzione nel modo seguente: malattia e assistenza sanitaria; invalidità; vecchiaia; superstiti; famiglia/figli; disoccupazione; alloggio; esclusione sociale non classificata altrove.

6. “Regime di protezione sociale”: insieme distinto di norme, sostenuto da una o più unità istituzionali, che amministra la fornitura di prestazioni nell'ambito della protezione sociale ed il relativo finanziamento.

7. “Prestazioni di protezione sociale”: trasferimenti - in denaro o in natura - effettuati dai regimi di protezione sociale a favore delle famiglie e dei singoli individui al fine di permettere loro di far fronte a determinati eventi o di soddisfare particolari bisogni.

Articolo 3

Campo d’applicazione del sistema

1. Le statistiche inerenti al sistema centrale del SESPROS riguardano i flussi finanziari delle spese e delle entrate nell’ambito della protezione sociale.

Tali dati vanno trasmessi a livello dei regimi di protezione sociale; per ogni regime vanno indicate dettagliatamente le spese e le entrate, rispettando la classificazione SESPROS.

I dati da trasmettere in riferimento alla classificazione aggregata, la fornitura e la diffusione dei dati per l’informazione quantitativa nonché l’argomento cui si riferiscono, l’aggiornamento e la diffusione dell’informazione qualitativa per sistema e le prestazioni dettagliate sono elencati nell’allegato I.

2. Oltre al sistema centrale vanno aggiunti moduli riguardanti altre informazioni statistiche su aspetti particolari della protezione sociale.

Articolo 4

Modulo sui beneficiari delle pensioni

Ogni anno, a partire dal primo anno di rilevazione dei dati in applicazione del presente regolamento, va aggiunto un modulo sui beneficiari delle pensioni.

Gli argomenti sui quali raccogliere informazioni, la fornitura e la diffusione dei dati sono oggetto dell’allegato II.

Articolo 5

Moduli aggiuntivi

1. Entro la fine del 2008 tutti gli Stati membri dovranno aver rilevato dati pilota per il 2005 nell’ambito di un modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale. Gli argomenti sui quali raccogliere informazioni, la fornitura e la diffusione dei dati sono oggetto dell’allegato III.

2. La decisione di introdurre il suddetto modulo e di avviare la rilevazione completa dei dati, non prima del 2010, sarà basata su una sintesi di tali rilevazioni pilota di dati nazionali e dovrà essere conforme alla procedura di cui all’articolo 8.

Articolo 6

Fonti dei dati

Le statistiche devono essere fondate sulle seguenti fonti di dati, a seconda della disponibilità negli Stati membri e nel rispetto delle leggi e delle prassi nazionali:

8. registri ed altre fonti amministrative;

9. indagini,

10. stime.

Articolo 7

Modalità di attuazione

Le modalità di attuazione del presente regolamento riguardanti la classificazione dettagliata dei dati, le definizioni da impiegare, i formati per la trasmissione dei dati, i risultati da comunicare, i criteri di misurazione della qualità, l’aggiornamento delle norme di diffusione, saranno stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 8, in particolare relativamente a quanto segue:

11. sistema centrale SESPROS,

12. modulo sui beneficiari delle pensioni,

13. modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale.

Articolo 8

Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Sistema centrale SESPROS

1. Dati quantitativi

1.1. Dati trasmessi

In riferimento alla classificazione aggregata i dati trasmessi riguardano:

1.1.1. Spese

1.1.1.1. Prestazioni di protezione sociale classificate per:

14. funzioni (corrispondenti ad eventi o necessità), e

15. all’interno di ogni funzione: soggette a particolari condizioni di reddito e non soggette a tali condizioni, prestazioni in denaro (suddivise in prestazioni periodiche e prestazioni ad importo forfetario) e prestazioni in natura.

1.1.1.2. Spese di amministrazione

1.1.1.3. Trasferimenti verso altri regimi

1.1.1.4. Altre spese

1.1.2. Entrate

1.1.2.1. Contributi sociali

1.1.2.2. Contributi a carico delle amministrazioni pubbliche

1.1.2.3. Trasferimenti da altri regimi

1.1.2.4. Altre entrate

I dati rilevati (in riferimento alla classificazione dettagliata) saranno forniti nel rispetto della procedura di cui all’articolo 8.

1.2. Fornitura dei dati

Le statistiche saranno fornite annualmente. I dati si riferiranno all’anno di calendario nel rispetto delle prassi nazionali. Il termine per la trasmissione dei dati è N+18 mesi, ovvero i dati per l'anno di calendario N, unitamente ad eventuali revisioni degli anni precedenti, vanno trasmessi entro giugno N+2.

1.3. Diffusione

La Commissione (Eurostat) pubblica i dati sulle spese di protezione sociale a livello totale dei regimi entro la fine di N+22 mesi (ottobre dell’anno N+2), basandosi sui dati dell'anno finanziario N. Nello stesso tempo la Commissione (Eurostat) diffonde anche dati dettagliati per regime a determinati utenti (istituti nazionali che compilano i dati SESPROS, servizi della Commissione ed istituzioni internazionali). Tali utenti sono autorizzati a pubblicare solo informazioni riguardanti gruppi di regimi.

2. Informazione qualitativa per regimi e prestazioni dettagliate

2.1. Temi

Per ogni regime l’informazione qualitativa comprende una descrizione generale del regime stesso, una descrizione dettagliata delle prestazioni ed informazioni su modifiche e riforme recenti.

2.2. Fornitura dei dati e aggiornamento dell’informazione qualitativa

L’aggiornamento annuale di una serie completa di informazioni qualitative già fornite si limita alle eventuali modifiche del sistema di protezione sociale e va trasmesso unitamente ai dati quantitativi.

2.3. Diffusione

La Commissione (Eurostat) diffonde le informazioni qualitative a livello di regime entro la fine di N+22 mesi (ottobre dell'anno N+2).

ALLEGATO II

Modulo sui beneficiari delle pensioni

1. Temi

Il modulo contiene dati sui beneficiari delle pensioni, definiti come soggetti riceventi una o più fra le seguenti prestazioni periodiche in denaro provenienti da un regime di protezione sociale:

16. pensione di invalidità

17. assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa

18. pensione di vecchiaia

19. pensione di vecchiaia anticipata

20. pensione parziale

21. pensione di reversibilità

22. assegno di pensione anticipata per motivi inerenti al mercato del lavoro.

2. Fornitura dei dati

Le statistiche saranno fornite annualmente. I dati devono essere di stock e riferirsi alla fine dell’anno (31.12/1.1.). Il termine di trasmissione dei dati per l’anno N è la fine di maggio dell’anno N+2; vanno osservate le seguenti suddivisioni:

23. per regime di protezione sociale,

24. per genere per il totale dei regimi,

25. per tipo di gestione dei regimi (a seconda dei risultati dello studio di fattibilità).

3. Diffusione

La Commissione (Eurostat) pubblica i dati per tutti i regimi entro la fine di N+22 mesi (ottobre dell’anno N+2), basandosi sui dati dell'anno finanziario N. Nello stesso tempo la Commissione (Eurostat) diffonde anche dati dettagliati per regime a determinati utenti (istituti nazionali che compilano i dati SESPROS, servizi della Commissione ed istituzioni internazionali). Tali utenti sono autorizzati a pubblicare solo informazioni riguardanti gruppi di regimi.

ALLEGATO III

Rilevazione pilota di dati sulle prestazioni nette di protezione sociale

1. Temi

I dati da rilevare riguardano il calcolo delle “prestazioni nette di protezione sociale”. Le prestazioni nette di protezione sociale sono definite come il valore delle prestazioni di protezione sociale al netto delle tasse e dei contributi sociali versati dai beneficiari, al quale si aggiungono i “benefici fiscali”.

Si definisce “benefici fiscali” la protezione sociale fornita sotto forma di agevolazioni fiscali che, se versate in contanti, sarebbero definite prestazioni di protezione sociale. Sono escluse le agevolazioni fiscali che promuovono la fornitura di protezione sociale o i piani di previdenza privati.

2. Fornitura dei dati

Deve essere indicata la parte di imposta sul reddito e di contributi sociali prelevata dalle prestazioni di protezione sociale per l'anno 2005, a seconda dei vari tipi di prestazioni in denaro, preferibilmente anche a seconda dei vari gruppi di regimi tassati in modo omogeneo. In casi difficili i risultati possono essere indicati per gruppi di prestazioni, ovvero può essere indicato il totale delle sette categorie di pensioni di cui all’allegato II o il totale delle prestazioni in denaro di una determinata funzione. I benefici fiscali vanno indicati separatamente per ogni voce secondo il metodo delle perdite di gettito.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].