52006DC0459

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Settima comunicazione relativa all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE “Televisione senza frontiere”, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2003-2004 {SEC(2006) 1073} /* COM/2006/0459 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.8.2006

COM(2006) 459 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Settima comunicazione relativa all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE “Televisione senza frontiere”, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2003-2004 {SEC(2006) 1073}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Settima comunicazione relativa all’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE “Televisione senza frontiere”, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2003-2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

La presente comunicazione, elaborata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 89/552/CEE[1] del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997[2] (direttiva “Televisione senza frontiere”), costituisce la settima relazione della Commissione sull’attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva[3] per il periodo 2003-2004. La relazione espone, nella prima parte, il parere della Commissione sulle rilevazioni statistiche presentate dagli Stati membri per quanto riguarda la realizzazione delle proporzioni di cui agli articoli 4 e 5 di ciascuno dei programmi di televisione che rientrano nel loro ambito di competenza. L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva dispone che la Commissione può in particolare tenere conto dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un’area linguistica ristretta[4]. La seconda parte del presente documento illustra le principali conclusioni che è possibile trarre dalle relazioni degli Stati membri.

Queste relazioni biennali sono finalizzate, in primo luogo, a portare a conoscenza degli altri Stati membri, del Parlamento europeo e del Consiglio le rilevazioni statistiche degli Stati membri e, in secondo luogo, a verificare che le misure volte a promuovere le produzioni europee e indipendenti siano applicate adeguatamente negli Stati membri. Per la prima volta nella relazione sono inclusi i dieci Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 dicembre 2004. La Commissione ha fatto il possibile per garantire che i nuovi Stati membri potessero partecipare a questa operazione complessa conformandosi, in base al principio di progressività, agli obiettivi della direttiva “Televisione senza frontiere”, in particolare per quanto riguarda le proporzioni indicate agli articoli 4 e 5.

Ulteriori informazioni generali sono reperibili in un documento di lavoro dei servizi della Commissione[5].

2. PARERE DELLA COMMISSIONE SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5.

2.1. Osservazioni di carattere generale

2.1.1. Gli articoli 4 e 5 nel contesto di un paesaggio audiovisivo europeo dinamico

La prima osservazione generale riguarda il costante aumento del numero di canali televisivi in Europa. La valutazione delle relazioni degli Stati membri mostra che il numero totale dei canali disciplinati dagli articoli 4 e 5[6] che sono stati dichiarati è passato da 584 nel 2003 a 767 nel 2004. Nel periodo di riferimento precedente il numero di tali canali dichiarati era salito da 472 nel 2001 a 503 nel 2002, vale a dire un aumento del 61% in quattro anni (2001-2004), dovuto principalmente al più recente allargamento dell’Unione europea avvenuto nel 2004. Anche concentrandosi sui paesi dell’UE-15, tuttavia, si nota un aumento significativo (39%) tra il 2001 e il 2004, compreso un aumento del 12% nel periodo 2003-2004[7]. In termini di numero di canali, ciò riflette il continuo aumento nelle ore di programmazione, nonché il persistente dinamismo del settore europeo dell’offerta audiovisiva[8].

2.1.2. Modalità di attuazione e controllo da parte degli Stati membri

La seconda osservazione generale riguarda il modo in cui gli Stati membri ottemperano agli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5, nonché agli obblighi di relazione a norma della direttiva.

Esistono spesso differenze significative tra gli Stati membri in merito alla natura e all’intensità dei controlli: controllo quotidiano della programmazione, relazioni statistiche, inchieste, campionatura o, in alcuni casi, solo stime. Il controllo può essere garantito da un’autorità di regolamentazione indipendente o, in altri casi, dalla amministrazione pubblica competente o da una società di ricerca privata. In alcuni Stati membri le autorità pubbliche si basano sulle proporzioni riferite dalle emittenti.

La maggior parte degli Stati membri ha trasmesso alla Commissione informazioni complete ed esaurienti. Si tratta di un chiaro miglioramento rispetto al precedente periodo di relazione durante il quale alcuni Stati membri hanno omesso di indicare nelle loro relazioni dati pertinenti per un significativo numero di canali. Sono ormai pochi gli Stati membri che devono ancora migliorare le loro relazioni, in particolare per quanto riguarda le proporzioni di cui all’articolo 5[9]. Uno Stato membro ha continuato ad “esentare” un gran numero di canali satellitari dagli obblighi di relazione di cui all’articolo 5[10]. La Commissione ricorda che l’obbligo di presentare relazioni in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, si applica a ogni singolo canale televisivo soggetto alla giurisdizione dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla modalità di trasmissione o dalla quota di pubblico[11]. Spetta a ciascuno Stato membro fornire un elenco esaustivo di tutti i canali disciplinati dagli articoli 4 e 5 della direttiva, nonché dati completi su di essi. Gli Stati membri non sono abilitati a stabilire “esenzioni” generali rispetto agli obblighi derivanti dalla direttiva, eccettuati i casi previsti dalla direttiva e ove siano fornite motivazioni specifiche.

È inoltre opportuno segnalare le differenze in termini di applicazione e interpretazione della direttiva che esistono tra i vari Stati membri. Ad esempio, per quanto riguarda la prescrizione che prevede di riservare il 10% almeno del tempo di trasmissione (proporzione minima), l’articolo 5 consente di calcolare tale proporzione sul tempo di trasmissione oppure sul bilancio destinato alla programmazione; la scelta è compiuta dallo Stato membro al momento del recepimento della direttiva[12]. Un altro esempio: alcuni Stati membri hanno introdotto una definizione positiva dei programmi che rientrano nella sfera di applicazione degli articoli 4 e 5, rendendo così più difficile il conseguimento delle proporzioni richieste. Altri hanno recepito direttamente nell’ordinamento nazionale la definizione negativa del tempo di trasmissione da prendere in considerazione contenuta negli articoli 4 e 5 e che esclude notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità e televendite. Queste, e altre differenze, rendono difficile la produzione di dati comparabili e affidabili che riflettano fedelmente la modalità di applicazione degli articoli 4 e 5 da parte dei canali televisivi europei. Nonostante queste variabili, i risultati riportati in seguito contribuiscono ad individuare le principali tendenze in questo campo e a trarre conclusioni in merito all’efficacia delle misure di attuazione adottate dagli Stati membri[13].

2.1.3. Strumenti di analisi e di valutazione

In virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione è incaricata di vigilare sull’applicazione degli articoli 4 e 5 conformemente alle disposizioni del trattato. Per assistere gli Stati membri nello svolgimento del loro dovere di controllo, sono stati elaborati e proposti orientamenti[14] per sorvegliare l’applicazione degli articoli 4 e 5. Questi orientamenti sono destinati ad aiutare gli Stati membri a rispettare gli obblighi in materia di relazioni in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, definendo alcuni termini e chiarendo alcuni concetti fondamentali al fine di evitare differenze d’interpretazione.

Sono stati inoltre definiti alcuni nuovi indicatori[15] per fornire uno strumento di analisi obiettivo che consenta di valutare meglio le rilevazioni statistiche presentate dagli Stati membri[16]. Dato che gli Stati membri possono fissare norme più dettagliate o più severe nei settori disciplinati dalla direttiva[17], tali indicatori contribuiscono a valutare i progressi compiuti nell’applicazione degli articoli 4 e 5 a livello sia comunitario che nazionale.

Queste sono le informazioni generali sul parere della Commissione presentato nel presente documento. In esso si individuano le tendenze generali nell’applicazione delle misure volte a promuovere la produzione e la distribuzione di programmi televisivi europei a livello comunitario [18].

2.2. Applicazione dell’articolo 4

In questa parte si analizzano i risultati ottenuti a livello europeo in merito alla prescrizione contenuta nell’articolo 4[19] della direttiva “Televisione senza frontiere” che prevede di riservare la maggior parte del tempo di trasmissione ad opere europee.

Il tempo medio di trasmissione nell’UE riservato alle opere europee da parte di tutti i canali disciplinati[20] in tutti gli Stati membri è stato pari al 65,18% nel 2003 e al 63,32% nel 2004 , con una riduzione di 1,86 punti nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda i risultati dei precedenti periodi di relazione , nell’UE-15 la proporzione media di opere europee era pari al 66,95% nel 2001 e al 66,10% nel 2002. Ciò equivale a una diminuzione di 3,63 punti nel corso di quattro anni consecutivi (2001-2004). Se si prendono in considerazione gli ultimi sei anni (1999-2004) si rileva un incremento complessivo di 2,64 punti percentuali nel tempo medio di trasmissione riservato ad opere europee. Di conseguenza, la tendenza generale a medio termine è stata positiva . I risultati riportati in precedenza devono essere considerati in relazione a due importanti fattori: in primo luogo, i dati fino all’anno 2003, compreso, riguardano l’UE-15, mentre i dati relativi al 2004 comprendono già i dieci Stati membri che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004. In tali Stati la trasmissione media combinata di opere europee nel periodo post-adesione (dal 1° maggio al 31 dicembre 2004) è stata pari al 61,77%. Tenuto conto del fatto che le emittenti e i regolatori dei nuovi Stati membri non avevano alcuna esperienza nell’attuazione e nell’applicazione delle misure per la promozione delle opere europee e nella modalità di relazione sulla loro applicazione, una differenza di meno di tre punti percentuali al di sotto della media nell’UE-15 può essere considerata un successo e riflette un’ applicazione sostanzialmente corretta dell’articolo 4 in tutta l’UE . In secondo luogo, è opportuno ricordare che, per i periodi di relazione precedenti, le proporzioni medie delle opere europee erano basate esclusivamente sui dati relativi ai canali con i dati di ascolto più elevati. Per il periodo di relazione 2003-2004, la Commissione ha incluso i dati relativi a tutti i canali interessati, sia primari che secondari, indipendentemente dalla loro importanza in termini di quota di pubblico[21].

A livello degli Stati membri, il tempo di trasmissione medio variava tra il 52,75 (Irlanda) e l’86,2% (Danimarca) nel 2003 e tra il 49,12% (Repubblica ceca) e l’86,33% (Danimarca) nel 2004. Il tempo medio di diffusione delle opere europee durante il periodo di riferimento (2003-2004) tende ad aumentare in sette Stati membri e a diminuire in otto.

Per quanto riguarda il numero totale di canali che hanno raggiunto o superato la proporzione maggioritaria di cui all’articolo 4 il tasso medio di conformità per l’insieme dei canali, in tutti gli Stati membri, è stato del 68,20% nel 2003 e del 72,80% nel 2004 , con un aumento di 4,6 punti nel periodo di riferimento . In confronto con il periodo di riferimento precedente (69,93% nel 2001 e 74,53% nel 2002), è stata registrata una progressione di 2,87 punti su un periodo di quattro anni (2001-2004). Si tratta di un risultato notevole tenuto conto dell’aumento del numero di canali, essenzialmente di natura tematica, durante lo stesso periodo. I tassi medi di conformità degli Stati membri per tutti i canali disciplinati dall’articolo 4 variavano dal 50% (Belgio e Irlanda) al 100% (Finlandia) nel 2003 e dal 45% (Regno Unito) al 100% (Estonia, Lettonia, Malta e Slovacchia) nel 2004. Nel corso del periodo di riferimento, il tasso di conformità è cresciuto in dieci Stati membri, è rimasto stabile in due ed è diminuito negli altri tre.

I risultati riportati in precedenza indicano che gli obiettivi della direttiva “Televisione senza frontiere” relativi alla trasmissione di opere europee sono largamente conseguiti a livello comunitario . In particolare alla luce dell’inclusione dei dati relativi ai dieci Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004, tali cifre costituiscono un segno incoraggiante dell’effettiva applicazione dell’articolo 4 in tutta l’Unione europea.

2.3. Applicazione dell’articolo 5

In questa parte si analizzano i risultati ottenuti a livello europeo nel conseguimento delle proporzioni di cui all’articolo 5 della direttiva “Televisione senza frontiere”[22].

La proporzione media nell’UE riservata alle opere europee di produttori indipendenti[23] (produzioni indipendenti) trasmesse da tutti i canali disciplinati in tutti gli Stati membri è stata pari al 31,39% nel 2003 e al 31,50% nel 2004 , con un aumento di 0,11 punti nel periodo di riferimento. Rispetto ai periodi di riferimento precedenti (37,51% nel 1999, 40,47% nel 2000, 37,75% nel 2001 e 34,03% nel 2002), si è registrata una significativa diminuzione di 6,25 punti in quattro anni (2001-2004) e un’altrettanto significativa diminuzione (6,01 punti) nel corso di sei anni consecutivi (1999-2004) . Si può pertanto affermare che la tendenza complessiva a medio termine è stata negativa . Si deve rilevare come non esista praticamente alcuna differenza tra i risultati relativi ai canali dell’UE-15 e i canali dei dieci Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004, che hanno fatto registrare una prestazione media del 31,55%, addirittura superiore a quella dei canali dell’UE-15 (31,47%).

A livello dei singoli Stati membri, le proporzioni medie nel 2003 variavano tra il 15,81% (Danimarca[24]) al 44,95% (Austria) e nel 2004 dal 16,24% (Slovenia) al 46,38% (Austria). Nel corso del periodo di riferimento, la proporzione media di produzioni indipendenti è aumentata in otto Stati membri ed è diminuita in sette. La tendenza è stata pertanto al rialzo nella maggior parte degli Stati membri.

Il tasso medio di conformità dell’UE per i canali in tutti gli Stati membri è stato del 78,40% nel 2003 e dell’81,92% nel 2004 , con un aumento di 3,52 punti . Rispetto ai periodi di riferimento precedenti (85,02% nel 1999, 84,81% nel 2000, 90,67% nel 2001 e 89,13% nel 2002) il tasso di conformità è diminuito di 8,75 punti percentuali nel corso di un periodo di quattro anni (2001-2004) e di 3,1 punti nel corso di sei anni (1999-2004); tali cifre rappresentano una leggera diminuzione a medio termine nella conformità alle prescrizioni minime relative alla trasmissione di produzioni indipendenti. Il tasso medio di conformità per i canali in ogni Stato membro andava dal 44% (Italia[25]) al 100% (Grecia, Irlanda e Finlandia) nel 2003 e dal 27% (Italia[26]) al 100% in nove Stati membri (Cipro, Estonia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Finlandia) nel 2004. Il tasso medio di conformità è aumentato in sette Stati membri, è rimasto stabile in quattro (due dei quali al 100%) ed è diminuito in quattro. Ciò rappresenta nel complesso un’evoluzione positiva.

La quota media comunitaria riservata alle opere europee recenti di produttori indipendenti (opere recenti[27]) è stata pari al 71,66% nel 2003 e al 69,09% nel 2004 ; tali cifre rappresentano una diminuzione di 2,57 punti percentuali nel periodo di riferimento. (Si tratta di percentuali relative a tutte le opere europee (recenti o meno) create da produttori indipendenti). Rispetto ai periodi di riferimento precedenti (53,80% nel 1999, 55,71% nel 2000, 61,78% nel 2001 e 61,96% nel 2002) si è registrato un aumento di 7,31 punti nel corso di quattro anni (2001-2004) e un aumento ancora più consistente di 15,29 punti nel corso di sei anni; tali cifre rappresentano un aumento di quasi il 30% tra il 1999 e il 2004. Di conseguenza, in una prospettiva a medio termine sono stati conseguiti notevoli progressi nella promozione delle opere recenti .

A livello degli Stati membri, nel 2003 le quote medie andavano dal 31,87% (Grecia) al 97,50% (Irlanda), mentre nel 2004 andavano dal 22,2% (Cipro) al 100% (Slovacchia). Uno Stato membro non ha comunicato i dati relativi alle opere recenti. In sette Stati membri la quota media riservata alle opere recenti è cresciuta, in uno è rimasta stabile, mentre è diminuita nei restanti sette. Durante il periodo di relazione, inoltre, le opere recenti sono rimaste al di sopra del 20% del totale delle trasmissioni prese in considerazione, pur essendo diminuite leggermente di 1,55 punti nel corso di quattro anni[28].

3. CONCLUSIONI

I dati contenuti nelle relazioni indicano che, per la prima volta, si è registrata una leggera diminuzione nella trasmissione di opere europee (articolo 4) a livello comunitario nel corso dell’attuale periodo di riferimento. La tendenza a medio termine (1999-2004), tuttavia, è positiva. Occorre considerare due fattori quando si valutano i progressi compiuti in relazione all’articolo 4. In primo luogo, le cifre relative al 2004 comprendono i dieci Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004. In secondo luogo, il metodo di calcolo è stato modificato per includere nelle proporzioni medie di opere europee anche i canali secondari con quote di pubblico inferiori al 3%. Tenuto conto di tali fattori, la diminuzione è stata relativamente ridotta. Nel corso di questo periodo di riferimento, inoltre, il tasso medio di conformità nell’UE è cresciuto di oltre 4 punti. Tuttavia, malgrado una leggera tendenza al ribasso a breve termine, questi risultati dimostrano una stabilizzazione della programmazione delle opere europee a un livello ben superiore al 60% del tempo totale di diffusione preso in considerazione . Si tratta di un risultato incoraggiante in particolare per i dieci Stati membri che hanno partecipato a questo esercizio di controllo per la prima volta. Nel complesso, pertanto, l’applicazione dell’articolo 4 della direttiva a livello europeo è stata soddisfacente .

Per quanto riguarda l’applicazione dell’ articolo 5 , il leggero aumento nel corso dell’attuale periodo di riferimento (+ 0,11 punti percentuali) può essere visto come un risultato positivo, tenuto conto del fatto che i dati per il 2004 comprendono i dieci Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004. In una prospettiva a medio termine, tuttavia, tale tendenza al rialzo a breve termine è controbilanciata da una significativa diminuzione di oltre 6 punti percentuali (ovvero una riduzione di oltre il 16%) rispetto alle medie per il 1999 o il 2001. Questa tendenza negativa a medio termine , tuttavia, è controbilanciata in misura parziale da tre fattori: in primo luogo, il tasso di conformità medio dell’UE è aumentato nel corso dell’attuale periodo di relazione; ciò significa che tra il 2003 e il 2004 il numero di canali nell’UE che rispettavano le proporzioni minime fissate nell’articolo 5 è aumentato. Tale situazione è inoltre resa evidente dal numero relativamente basso di casi di mancata comunicazione che sono diminuiti significativamente rispetto ai periodi di riferimento precedenti. In secondo luogo, i livelli di trasmissione di opere europee recenti di produttori indipendenti sono stati relativamente elevati [29]. In relazione alle produzioni indipendenti, le opere recenti sono aumentate del 30% in sei anni[30]. In terzo luogo, si deve ricordare che le proporzioni sono rimaste a livelli largamente superiori al 10% minimo fissato dalla direttiva. Nel complesso, pertanto, l’applicazione dell’articolo 5 è stata generalmente soddisfacente.

In conclusione, la valutazione dei risultati illustrati in precedenza e l’analisi dettagliata delle relazioni trasmesse dagli Stati membri[31] suggerisce che gli obiettivi degli articoli 4 e 5 della direttiva “Televisione senza frontiere” sono stati agevolmente conseguiti nel corso dell’attuale periodo di riferimento (2003-2004), come era avvenuto nei periodi di riferimento precedenti, sia a livello europeo che a livello degli Stati membri, compresi i dieci Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004.

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[1] GU L 298 del 17.10.1989.

[2] GU L 202 del 30.7.1997.

[3] D’ora in poi la direttiva "Televisione senza frontiere" o "la direttiva".

[4] Questo elenco di criteri non è esaustivo.

[5] SEC(2006) 1073 - d’ora in poi "il documento di lavoro".

[6] Cfr. l’indicatore 1, documento generale 1 del documento di lavoro ("il documento").

[7] Tale sviluppo è confermato dai dati pubblicati dall’Osservatorio europeo dell’audiovisivo (EAO). In gennaio 2004 il numero totale di canali nell’UE-15 era pari a 881, circa, mentre l’anno precedente tale cifra era di 780, cfr. EAO, Annuari 2005 / 2004 / 2003, Film, Televisione, Video e Multimediali, volume 5, Tabelle T.21.1.1 Le cifre comprendono i canali nazionali pubblici e privati titolari di una licenza di diffusione terrestre analogica, nonché i canali televisivi via cavo e/o satellite e/o DTT. Le cifre non tengono conto dei canali non europei destinati agli Stati membri dell’Unione, dei canali destinati ai paesi terzi, dei canali regionali, locali o territoriali, né degli spazi locali nell’ambito dei canali nazionali.

[8] Cfr. il grafico 1, documento 2, documento di lavoro.

[9] La Repubblica ceca non ha comunicato le proporzioni relative alle opere di produttori indipendenti e alle opere recenti per oltre il 50% dei canali disciplinati dall’articolo 5. La Francia e la Svezia non hanno comunicato dati su oltre il 20% dei canali disciplinati dall’articolo 5 e soggetti alla loro giurisdizione. Per quanto riguarda le opere recenti, la Lettonia non ha comunicato alcun dato, mentre la Danimarca ha trasmesso dati relativi a meno dei 2/3 dei canali disciplinati.

[10] Come è avvenuto per le relazioni precedenti, l’Italia ha sistematicamente "esentato" dalla rilevazione statistica tutti i canali satellitari e via cavo, che costituiscono circa il 50% di tutti i canali disciplinati dalla direttiva e soggetti alla giurisdizione italiana. Per la Commissione tale "esenzione" equivale a una "mancata relazione" su tali canali, con la conseguenza che il tasso di ottemperanza dell’Italia a norma dell’articolo 5 (cfr. l’indicatore 5, documento 1) è influenzato negativamente da questa omissione. Nel 2005 l’Italia ha adottato nuovi provvedimenti per conformare la situazione giuridica agli obblighi che le competono a norma dell’articolo 5. La Commissione continuerà a sorvegliare attentamente l’applicazione giuridica e fattuale dell’articolo 5 da parte dell’Italia in relazione alla sua conformità con il diritto comunitario. Si deve inoltre segnalare che l’Italia non rispetta le norme di relazione per le opere recenti, che sono state indicate come percentuale di tutte le opere europee, anziché come percentuale delle opere europee di produttori indipendenti, rendendo in tal modo più complicato eseguire un raffronto a livello europeo oppure un calcolo delle opere recenti a livello comunitario. È opportuno conformare tale pratica di relazione all’articolo 5.

[11] L’articolo 4, paragrafo 3, stabilisce che "la relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui all’[articolo 4] e all’articolo 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione e i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla."

[12] Nella pratica, solo la Francia ha utilizzato questa opzione: per tre canali satellitari o via cavo il calcolo è basato sul bilancio destinato alla programmazione, mentre per i sei canali terrestri il calcolo è basato sugli introiti dei canali.

[13] A questo proposito, lo studio indipendente sull’impatto delle misure concernenti la promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi previsto all’articolo 25 bis della direttiva "Televisione senza frontiere", che è stato presentato nel maggio 2005 da David Graham e soci, ha contribuito alla valutazione dell’impatto economico e culturale degli articoli 4 e 5 e delle misure di implementazione nell’UE-15. Cfr. http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/docs/library/studies/finalised/4-5/27-03-finalreport.pdf.

[14] Orientamenti suggeriti in data 11 giugno 1999, cfr. http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/docs/reg/tvwf/eu_works/controle45_en.pdf.

[15] Cfr. documento 1, documento di lavoro.

[16] Ad esempio, i tassi di conformità (indicatori 3 e 4) sono stati influenzati negativamente dai canali per i quali non è stata trasmessa alcuna informazione.

[17] Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1: in pratica, la maggior parte degli Stati membri ha fatto uso di questa facoltà (ad esempio, esclusione delle produzioni in studio in Italia, definizione positiva delle opere da prendere in considerazione in Germania). Sei Stati membri (E, F, I, NL, SF, UK) impongono percentuali più elevate di quelle previste dalla direttiva ad alcuni o all’insieme dei loro organismi di radiodiffusione (ad esempio obbligo di diffondere il 60% di opere europee in Francia, proporzione del 25% riservata alle opere di produttori indipendenti nel Regno Unito e nei Paesi Bassi ecc.).

[18] Informazioni dettagliate sull’ applicazione in ciascuno Stato membro sono riportate nel documento 4 del documento di lavoro.

[19] L’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che "gli Stati membri vigilano, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, affinché le emittenti televisive riservino ad opere europee ai sensi dell’articolo 6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext e televendite".

[20] Cfr. il punto 2.1.1. in precedenza (Indicatore 1, documento 1, documento di lavoro).

[21] Benché l’approccio adottato in precedenza di non prendere in considerazione, nell’ambito dell’articolo 4, i canali con una quota di pubblico inferiore al 3% ("criterio de-minimis ") potesse avere il merito di fornire risultati più "pesati", tale approccio non ha alcuna base nella direttiva "Televisione senza frontiere". Inoltre, l’allegato 7 del documento di lavoro mostra che, in realtà, nell’UE esiste una differenza minima tra il tempo di trasmissione medio riservato ad opere europee dai canali primari ( 64,45% nel 2003 e 63,87% nel 2004 ) e quello riservato da tutti i canali. Di conseguenza, la presente relazione, che riflette per la prima volta la situazione nell’UE-25, adotta una metodologia differente e presenta le proporzioni medie di opere europee per tutti i canali disciplinati dall’articolo 4. Nell’ allegato 7 del documento di lavoro sono elencati i canali con quote di pubblico superiori al 3% e le rispettive proporzioni di tempo di trasmissione riservate ad opere europee.

[22] L’articolo 5 stabilisce che "gli Stati membri vigilano, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, affinché le emittenti televisive riservino ad opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10% almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext o televendite - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione."

[23] Nel senso indicato al considerando 31 della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, ove si stabilisce che (criteri non esaustivi): "... gli Stati membri, nel definire la nozione di "produttore indipendente", dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l’entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari".

[24] È interessante segnalare il fatto che, sia per il 2003 che per il 2004, i canali danesi presentavano le proporzioni medie più elevate di opere europee (cfr. il punto 2.2 in precedenza), ma allo stesso tempo avevano proporzioni ridotte di produzioni indipendenti. Ciò suggerisce che, in Danimarca, la quota di produzioni televisive interne è estremamente elevata.

[25] Come ricordato in precedenza, per 39 canali satellitari su 57, la Commissione giudica l’“esenzione” equivalente a una "mancata relazione" e ciò ha ripercussioni negative sul tasso di conformità (indicatore 5).

[26] Per 43 canali satellitari su 60 la Commissione giudica l’"esenzione" nel 2004 equivalente a una "mancata relazione".

[27] Vale a dire, opere trasmesse entro cinque anni dalla loro produzione.

[28] Cfr. il grafico d’insieme 2, documento 2, documento di lavoro.

[29] Nel corso di un periodo di sei anni le opere europee recenti sono state costantemente al di sopra di un quinto del tempo totale di diffusione preso in considerazione, equivalente a circa due terzi di tutte le opere da parte di produttori indipendenti. Nel 2003 tale rapporto è stato addirittura superato, con le opere recenti che hanno rappresentato oltre il 71% di tutte le produzioni indipendenti.

[30] In termini assoluti (in proporzione del tempo di trasmissione complessivo preso in considerazione) questa tendenza positiva, tuttavia, è controbilanciata da una parallela diminuzione delle produzioni indipendenti.

[31] Cfr. documento 3, documento di lavoro.