52006DC0334




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.6.2006

COM(2006) 334 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica {SEC(2006) 816}{SEC(2006) 817}

La presente comunicazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l’accompagna avviano una consultazione pubblica sulle prospettive future per il quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, che si concluderà il 27 ottobre 2006. Si veda:http://ec.europa.eu./information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htmI commenti, redatti secondo il modello disponibile all’indirizzo di cui sopra, dovranno essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo:

infso - 2006review@ec.europa.eu

I commenti pervenuti saranno pubblicati salvo se ne è esplicitamente richiesta la riservatezza. Invitiamo ad indicare il nome di una persona all’interno dell’organizzazione di appartenenza che possa fungere da referente per eventuali domande sul contributo trasmesso. Di norma sarà inviata una notifica di ricevimento per posta elettronica entro due giorni lavorativi. In mancanza di tale notifica, rivolgersi a:

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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE)

SINTESI

La presente comunicazione contiene le relazioni sul funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come prescritto dalle direttive stesse[1]. La presente comunicazione costituisce inoltre l’avvio di una consultazione pubblica sul futuro del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. I commenti in proposito dovranno essere fatti pervenire entro il 27 ottobre 2006. Essa illustra in quale modo il quadro normativo ha conseguito i suoi obiettivi e individua i settori nei quali potranno essere apportati cambiamenti. Le modifiche proposte sono presentate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione. Per rispondere all’esigenza di legiferare meglio, si è colta l’occasione per proporre una riduzione degli oneri amministrativi e l’abrogazione di misure obsolete. La relativa valutazione d’impatto passa in rassegna una vasta gamma di opzioni prese in considerazione prima di giungere alle conclusioni illustrate nella presente comunicazione. Tenuto conto dei commenti che avrà ricevuto, la Commissione formulerà delle proposte legislative per la modifica del quadro normativo che saranno presentate al Parlamento europeo e al Consiglio, debitamente accompagnate da valutazioni d’impatto specifiche.

Contesto

La creazione di uno spazio unico europeo dell’informazione che comprenda un mercato interno aperto e competitivo è una delle sfide fondamentali per l’Europa[2] nell’ambito più ampio della strategia per la crescita e l’occupazione. Le comunicazioni elettroniche, che sono alla base dell’intera economia, sono disciplinate a livello comunitario da un quadro normativo, entrato in vigore nel 2003, che mira a promuovere la concorrenza, a consolidare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche e a garantire vantaggi ai consumatori e agli utilizzatori. Tale quadro è concepito per tenere conto della convergenza in quanto si occupa dei mercati e non delle tecnologie. I mercati sono definiti in base ai principi del diritto della concorrenza, sulla base di considerazioni generali relative all’offerta e alla domanda e sono indipendenti dai cambiamenti nella tecnologia utilizzata. Il quadro prevede la progressiva abrogazione della regolamentazione via via che la concorrenza diventa più efficace. I mercati nei quali la Commissione ritiene che possa essere giustificata una regolamentazione, e i criteri utilizzati per individuare tali mercati, sono elencati in una raccomandazione della Commissione[3] che è altresì sottoposta a riesame[4]. Grazie a questa strategia complessiva il quadro normativo può far fronte ai cambiamenti in campo tecnologico e nelle condizioni dei mercati.

Tenuto conto delle caratteristiche particolari del roaming applicato alle reti mobili nella Comunità, la Commissione proporrà uno specifico regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dedicato a tale questione. Il riesame della raccomandazione sui mercati rilevanti ne terrà conto.

Le decisioni in materia di regolamentazione sono adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), ma un meccanismo di riesame a livello dell’UE (denominato “procedura dell’articolo 7”) protegge il funzionamento del mercato interno contribuendo a garantire la coerenza delle regolamentazioni ex ante in tutta l’UE. La Commissione ha presentato una relazione sul funzionamento di tale procedura nel febbraio 2006[5].

Oltre agli aspetti “economici” descritti in precedenza, il quadro normativo mira a proteggere i consumatori attraverso l’istituzione di obblighi giuridici nei settori della protezione dei dati e della vita privata, del servizio universale e dei diritti degli utilizzatori. Il quadro normativo non si applica ai servizi di contenuti, che sono soggetti ad altre norme a livello comunitario, ma conferisce alle ANR il potere di occuparsi dei mercati non competitivi nei casi in cui i servizi di contenuti siano integrati nei servizi di comunicazioni elettroniche.

Valutazione del quadro – Livello di realizzazione degli obiettivi

Andamento dei mercati

Le comunicazioni elettroniche continuano ad essere un chiaro esempio di successo per l’UE. Dal momento della completa apertura dei mercati alla concorrenza nel 1998, gli utilizzatori e i consumatori hanno beneficiato di un’offerta più ampia, di prezzi più bassi e di prodotti e servizi innovativi. I servizi mobili hanno raggiunto tassi di penetrazione elevati; le comunicazioni in banda larga sono cresciute rapidamente. Il settore continua a beneficiare di una forte crescita complessiva degli utili, che supera la crescita economica nell’UE. Nel 2005 il settore delle TIC rappresentava un valore di 614 miliardi di euro secondo le stime dell’undicesima relazione di attuazione della Commissione che fornisce maggiori informazioni su tali tendenze[6]. Sul piano macroeconomico, le TIC contribuiscono inoltre alla crescita della produttività e al rafforzamento della competitività dell’economia europea nel suo insieme e costituiscono pertanto un fattore di crescita e di creazione d’occupazione.

Consultazione delle parti interessate

Le risposte all’“invito a presentare contributi”[7] lanciato dalla Commissione contenevano in genere giudizi positivi sull’impatto del quadro normativo, benché alcuni fossero del parere che sia troppo presto per trarre conclusioni definitive. Le associazioni che rappresentano i consumatori e le imprese hanno confermato il loro sostegno all’approccio adottato nel quadro normativo, pur formulando critiche in merito alla sua attuazione. Numerosi soggetti interessati hanno osservato che, sebbene alcuni aspetti debbano essere aggiornati, il quadro ha garantito una maggiore solidità normativa. Molti hanno chiesto una semplificazione delle procedure di analisi dei mercati e si sono dichiarati generalmente soddisfatti delle nuove disposizioni istituzionali in materia di armonizzazione dello spettro[8].

I nuovi arrivati sul mercato, gli operatori di reti via cavo, i fornitori di accesso a internet e i produttori di software e hardware hanno indicato che il quadro ha permesso lo sviluppo della concorrenza e dell’innovazione in tutta Europa, agevolando gli investimenti e la penetrazione della banda larga. La maggior parte degli operatori storici, tuttavia, ha espresso il parere che la regolamentazione ex ante abbia ostacolato i nuovi investimenti e che dovrebbe essere progressivamente soppressa entro il 2015.

Innovazione, investimenti e concorrenza

Le informazioni disponibili indicano che negli ultimi anni gli investimenti europei in questo settore sono stati pari, se non superiori, a quelli realizzati nelle altre regioni del mondo (45 mrd EUR nel 2005)[9]. Per tener testa alla concorrenza, sia i nuovi operatori che gli operatori storici stanno investendo nell’ampliamento e nell’ammodernamento delle infrastrutture di rete fissa e senza fili per offrire servizi innovativi. In proporzione al loro fatturato, i nuovi operatori investono più degli operatori storici. Esistono numerosi contesti normativi che costituiscono un terreno favorevole agli investimenti, ma la concorrenza resta il motore principale. In base a uno studio commissionato dalla Commissione, sono i paesi che hanno applicato il quadro normativo dell’Unione europea in modo efficace e favorevole alla concorrenza ad aver attirato la maggior parte degli investimenti[10].

La correlazione tra gli investimenti in banda larga e la concorrenza a livello delle infrastrutture è divenuta evidente. Nei paesi in cui è più forte la concorrenza tra gli operatori storici e gli operatori di reti via cavo si tende a riscontrare la più alta penetrazione della banda larga[11].

In questo settore gli investimenti necessari per l’ammodernamento delle reti sono importanti, ma lo sono anche i risparmi derivanti dalla razionalizzazione e dall’utilizzo delle moderne tecnologie[12]. Alcuni hanno chiesto l’applicazione di una “tolleranza normativa” per incoraggiare investimenti in nuove infrastrutture di rete, ma non è affatto dimostrato che una simile “tolleranza” possa generare nuovi investimenti se mancano altri fattori come la concorrenza.

Il quadro normativo indica inoltre che i nuovi mercati emergenti non devono essere soggetti a obblighi normativi inappropriati[13]. La Commissione considera come emergenti i mercati che sono talmente nuovi e che evolvono in modo talmente rapido da rendere prematuro decidere se soddisfano i tre criteri che giustificano una regolamentazione ex ante , definiti nella sua raccomandazione[14]. Una volta che i mercati raggiungono una maggiore maturità e rispettano tali criteri, il quadro normativo offre tuttavia ai regolatori un ampio margine di manovra per ricompensare gli investimenti innovativi e rischiosi[15]. In effetti, il quadro normativo riconosce esplicitamente che è necessario permettere ai regolatori di prevedere un equo recupero dei costi sui beni esistenti e di ricompensare adeguatamente l’innovazione e i nuovi investimenti rischiosi invitando le ANR a “ tenere conto…[degli] investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti ” [16] .

Sintesi

La modalità di gestione dello spettro è passibile di significativi miglioramenti. In particolare, la Commissione è del parere che una gestione più efficace dello spettro consentirebbe di sfruttare in modo ottimale le sue potenzialità per contribuire all’offerta di servizi innovativi, diversificati e a prezzi contenuti ai cittadini europei e per rafforzare la competitività delle industrie europee delle TIC. Per il resto, la Commissione ritiene che, quando sono applicati in modo completo ed efficace, i principi e gli strumenti flessibili del quadro normativo costituiscono i mezzi migliori per incoraggiare gli investimenti, l’innovazione e lo sviluppo del mercato. La Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione possono comunque fornire indicazioni sulla modalità di applicazione delle norme, al fine di assicurare un quadro normativo coerente e prevedibile ai soggetti interessati.

Tecnologia ed evoluzione del mercato

Nel quadro del presente riesame è fondamentale garantire che il quadro normativo continui a rispondere alle esigenze del settore per il prossimo decennio.

Le principali tendenze di sviluppo tecnologico previste per questo periodo sono la migrazione verso le reti interamente basate sul protocollo “IP”, l’utilizzo crescente delle comunicazioni senza fili e delle piattaforme d’accesso senza fili (ad esempio, 3G, WiFi, WiMAX e satellite), l’introduzione di collegamenti in fibra ottica nelle reti d’accesso locale e il passaggio alla televisione digitale. Tali tendenze avranno prevedibilmente profonde ripercussioni sulle architetture di rete, i servizi e le apparecchiature di largo consumo. Gli operatori sono alle prese con nuovi concorrenti e cercano nuovi modelli d’impresa per far fronte ai cambiamenti imminenti nell’attuale mercato delle comunicazioni elettroniche.

Tutto ciò porterà alla comparsa di servizi nuovi e innovativi per gli utilizzatori, mentre i cosiddetti servizi “ triple play ” (voce, internet e televisione) non sono che precursori dei futuri pacchetti di servizi integrati. I confini tra i prodotti e i servizi di comunicazione elettronica si faranno sempre più sfumati; compariranno nuovi tipi di apparecchiature mobili e portatili con funzionalità interattive e di radiodiffusione. Il rispetto della vita privata e della sicurezza continueranno a essere fonte di preoccupazione per gli utilizzatori.

Fino a questo momento il quadro normativo si è dimostrato in grado di integrare nuove tecnologie quale la telefonia vocale su internet (VoIP) e potrebbe ancora adattarsi all’evoluzione delle tecnologie e del mercato. Per evitare l’adozione di normative inadatte è necessario tuttavia adattare le disposizioni che regolano la gestione delle risorse radio, che hanno un’importanza fondamentale per i prodotti e i servizi senza fili innovativi e che sono condivise con numerosi altri settori.

Modifiche generali proposte

L’attuale quadro normativo ha prodotto vantaggi notevoli, ma è opportuno soffermarsi su alcuni settori se si desidera che il quadro resti efficace anche nel prossimo decennio. I due principali settori nei quali sarebbe opportuno introdurre cambiamenti sono:

- l’applicazione alle comunicazioni elettroniche dell’approccio strategico della Commissione in materia di gestione dello spettro, illustrato nella comunicazione del settembre 2005[17];

- lo snellimento della procedura di analisi dei mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante .

La comunicazione prevede anche altre modifiche per:

- consolidare il mercato unico,

- rafforzare gli interessi dei consumatori e degli utilizzatori

- migliorare la sicurezza e

- eliminare le disposizioni divenute obsolete.

La presente comunicazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l’accompagna presentano l'analisi della Commissione e le attuali proposte di modifica che saranno messe a punto alla luce dei risultati della consultazione pubblica, in particolare quelle relative alle modalità per garantire una concorrenza efficace nella fase di passaggio dal monopolio alla piena concorrenza.

Per molte modifiche proposte è necessario che il Parlamento europeo e il Consiglio definiscano gli obiettivi regolamentari lasciando alla Commissione il compito di adottare le misure tecniche dettagliate per conseguire tali obiettivi. In tal modo la regolamentazione ex ante potrà rispondere ai cambiamenti nel settore rispettando al tempo stesso gli obiettivi e i principi definiti dal legislatore.

Miglioramento della gestione dello spettro per le comunicazioni elettroniche

I servizi di comunicazioni elettroniche condividono lo spettro radio con altri settori (aeronautico, marittimo, spaziale, della sicurezza, della difesa, dell’osservazione della terra ecc.). È pertanto necessario cercare un equilibrio tra questi interessi divergenti per lo spettro e tenere conto della dimensione europea.

Il rapido sviluppo tecnologico e la convergenza hanno dimostrato che lo spettro è una risorsa preziosa e importante, ma la gestione dello spettro all’interno dell’Unione europea non è evoluta allo stesso ritmo. Si stima che il valore totale dei servizi di comunicazioni elettroniche che dipendono dall’utilizzo dello spettro radio nell’UE superi i 200 mrd EUR, che rappresentano tra il 2% e il 2,5% del PIL europeo annuale[18]. È fondamentale massimizzare il potenziale socioeconomico dell’utilizzo dello spettro radio per conseguire gli obiettivi dell’iniziativa i2010 dell’UE e per sostenere la strategia rinnovata per la crescita e l’occupazione. Inoltre, il miglioramento dell’attuale sistema di gestione dello spettro a livello dell’UE permetterà agli operatori di sfruttare più efficacemente il mercato interno.

È necessario un nuovo sistema di gestione dello spettro che permetta la coesistenza di differenti modelli di concessione delle frequenze (il modello amministrativo tradizionale, il modello senza licenza e i nuovi approcci basati sul mercato) al fine di promuovere l'efficienza economica e tecnica nell'utilizzo di questa preziosa risorsa. Sulla base di norme comuni a livello UE si potrebbe introdurre una maggiore flessibilità nella gestione dello spettro ricorrendo ad autorizzazioni generali ogniqualvolta ciò sia possibile. Nel caso in cui ciò risulti impossibile, i titolari di diritti di utilizzo dello spettro non dovrebbero essere soggetti a inutili vincoli ma, fatte salve determinate precauzioni, dovrebbero essere liberi di fornire qualsiasi tipo di servizio di comunicazioni elettroniche (“neutralità dei servizi”) utilizzando qualsiasi tecnologia o norma (“neutralità tecnologica”) nel rispetto di condizioni comuni.

Procedendo secondo criteri di efficacia economica, si potrebbero mettere a disposizione determinate bande di frequenze, concordate a livello dell’UE per mezzo della procedura della comitatologia, da utilizzare in base alle autorizzazioni generali o da immettere sul mercato secondario in tutta l’Unione europea. Grazie a questa procedura si potrebbero inoltre adottare, nei casi appropriati (cfr. 5.3.3), condizioni di autorizzazione comuni per l’utilizzo dello spettro radioelettrico.

Il modello amministrativo rimarrà importante specialmente nei casi in cui, in ultima analisi, la certezza del diritto e questioni legate alla gestione delle interferenze risultano prioritarie e in cui sono in gioco obiettivi di interesse pubblico.

Razionalizzazione delle analisi di mercato

Nel febbraio 2006 la Commissione ha presentato una relazione sulla “procedura dell’articolo 7”[19] e ha concluso che tale procedura costituisce un passo importante verso la creazione di un mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Facendo seguito a tale relazione, la presente comunicazione propone di ridurre l’onere amministrativo legato alla procedura di analisi di mercato semplificando gli obblighi di notifica per determinati progetti di misure nazionali, dal momento che, prima che tali cambiamenti siano attuati completamente, le autorità nazionali di regolamentazione avranno acquisito un’esperienza ben più vasta nell’applicazione di questa procedura.

Tale approccio è in sintonia con il programma “Legiferare meglio” della Commissione, volto a conseguire gli stessi obiettivi politici in modo più semplice. Le autorità di regolamentazione dovranno continuare a effettuare analisi di mercato e consultazioni a livello nazionale ed europeo, ma per determinate analisi di mercato e notifiche non sarà più richiesto lo stesso grado di approfondimento. Potrà essere introdotta una procedura di notifica semplificata per un certo numero di categorie predefinite di casi. Ciò permetterà alla Commissione e alle ANR di concentrarsi sui casi più problematici.

A breve termine, si propone di pubblicare una versione rivista della raccomandazione sulle procedure in modo da avviare le procedure di notifica semplificate a partire dal 2007 e, a più lungo termine, di modificare il quadro normativo per poter riunire tutti gli elementi procedurali in un unico regolamento.

Consolidamento del mercato interno

Per attirare investimenti e trarre vantaggio dal mercato interno l’Europa deve garantire un approccio normativo coerente nei 25 Stati membri. Un mercato interno unificato offre ai fornitori dell’UE un’ampia base per lo sviluppo di prodotti innovativi, che risulta particolarmente importante in settori quali le comunicazioni senza fili in cui le economie di scala pesano molto. Nonostante i progressi realizzati, non esiste ancora un vero mercato interno delle comunicazioni elettroniche e delle apparecchiature radio[20] ed è per questo che sono state proposte nuove misure.

Misure correttive secondo la “procedura dell’articolo 7”

La “procedura dell’articolo 7” ha permesso di migliorare la coerenza nella definizione dei mercati e nella valutazione del “significativo potere di mercato” da parte delle ANR. La Commissione, tuttavia, ha constatato la necessità di una maggiore coerenza nell’applicazione delle misure correttive[21].

Numerosi commenti ricevuti dalla Commissione sui progetti di misure delle ANR riguardavano l’adeguatezza delle misure correttive proposte. In particolare, la Commissione ha espresso preoccupazione circa le misure correttive che risolvevano solo in parte il problema di concorrenza riscontrato[22], circa le misure che sembravano inadeguate[23] e quelle che avrebbero potuto produrre effetti troppo tardi[24]. Per poter trarre effettivamente vantaggio dal mercato interno, si propone di estendere il diritto di veto della Commissione alle misure correttive proposte.

Ricorsi

Una delle maggiori difficoltà riscontrate nell’applicazione del quadro normativo risiede nella pratica giudiziaria di sospendere sistematicamente le decisioni prese in materia regolamentare, nonostante le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva quadro. Il trattamento dei provvedimenti provvisori varia notevolmente da un tribunale all’altro. La proposta consiste nell’affrontare il problema delle sospensioni sistematiche da parte di alcuni tribunali nazionali delle decisioni prese in materia regolamentare durante il periodo d’appello, stabilendo a livello dell’UE dei criteri per la sospensione delle decisioni prese da una ANR.

Approccio comune in materia di autorizzazione dei servizi di portata paneuropea o relativi al mercato interno.

Spetta agli Stati membri autorizzare le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. Le condizioni che si applicano alle imprese – anche per quanto riguarda i diritti di utilizzazione dei numeri e delle frequenze radio – differiscono da uno Stato membro all’altro e ciò complica l’introduzione di servizi di portata paneuropea o destinati a coprire il mercato interno.

Per tali servizi si propone di adottare una procedura comunitaria per concordare a livello dell’UE condizioni comuni di utilizzo e regole comuni per le autorizzazioni, al fine di permettere un’introduzione coordinata dei servizi. Questo sistema di autorizzazione sarebbe complementare al sistema attuale e sarebbe applicato in casi specifici (ad esempio, per i servizi di comunicazioni via satellite). La direttiva autorizzazioni dovrebbe essere modificata per permettere alla Commissione di adottare delle decisioni con l’aiuto di un comitato, mentre la sorveglianza e il rispetto delle condizioni di autorizzazione per questi servizi continuerebbero ad essere assicurati dagli Stati membri a livello nazionale. Una volta che le autorizzazioni saranno state armonizzate attraverso questo meccanismo comune, un’autorizzazione accordata in uno Stato membro basterebbe per poter introdurre servizi a livello paneuropeo.

Altre modifiche proposte

Gli altri cambiamenti destinati a rafforzare il mercato perseguono i seguenti obiettivi: assicurare che gli utilizzatori possano accedere ai servizi della società dell’informazione forniti negli altri Stati membri (ad esempio, i numeri verdi telefonici); rafforzare la capacità delle ANR di sanzionare le infrazioni agli obblighi regolamentari; ampliare la portata delle misure tecniche di applicazione che la Commissione può adottare, ad esempio in settori quale quello della numerazione; introdurre un meccanismo che permetta alla Commissione di approvare le misure adottate dalla ANR in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva “accesso”; imporre il riesame degli obblighi di trasmissione entro un termine specifico e stabilire una procedura per facilitare la conclusione di un accordo a livello dell’Unione europea sui requisiti comuni per le reti e i servizi.

Rafforzamento dei diritti dei consumatori e degli utilizzatori

Un obiettivo centrale del quadro normativo è di procurare vantaggi reali per i consumatori. Tale obiettivo si raggiunge in larga misura grazie al rafforzamento della concorrenza, che amplia la scelta dei consumatori ed offre loro servizi innovativi e un buon rapporto qualità-prezzo. A ciò si aggiungono misure specifiche per la tutela dei consumatori, in particolare gli obblighi di servizio universale che garantiscono la soddisfazione delle esigenze degli utilizzatori.

Sia le risposte all’invito a presentare contributi per il riesame che i contributi ricevuti nell’ambito della consultazione avviata dalla Commissione sulla portata del servizio universale[25], indicano che è necessaria una profonda riflessione sul ruolo e la nozione di servizio universale nel 21° secolo e sollevano interrogativi sul giusto equilibrio tra le norme settoriali e orizzontali per tutelare i consumatori, nonché sulla reale possibilità di un approccio unico per il servizio universale, valido per tutti in un’Unione di 25 Stati membri. Per tali ragioni, e con l’intento di avviare un ampio dibattito in materia, la Commissione intende pubblicare nel 2007 un Libro verde sul servizio universale.

Indipendentemente dai risultati del futuro dibattito, è necessario aggiornare molte disposizioni della direttiva servizio universale che riguardano i servizi telefonici tradizionali. Le altre modifiche proposte sono volte a migliorare le informazioni sulle tariffe a disposizione dei consumatori, a permettere a terzi di intentare azioni legali contro coloro che inviano messaggi di posta elettronica indesiderati ( spammer ), a garantire che i servizi d’emergenza possano disporre delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante e ad agevolare l’accesso degli utilizzatori disabili ai servizi di emergenza.

Migliorare la sicurezza

Nell’ambito dell’iniziativa i2010, i problemi legati alla sicurezza costituiscono una delle quattro sfide da affrontare per la creazione di uno spazio europeo unico dell’informazione. Le reti e i servizi moderni di comunicazioni elettroniche divengono indispensabili nella vita quotidiana, in ambito sia lavorativo che domestico. La disponibilità di servizi di comunicazioni può essere ostacolata da fattori tecnici, organizzativi o umani. La tendenza alla migrazione verso la tecnologia IP significa inoltre che le reti sono in generale più aperte e vulnerabili che in passato. La proliferazione di spam , virus, programmi spia ( spyware ) e altre forme di software maligni ( malware ), che minano la fiducia degli utilizzatori nelle comunicazioni elettroniche, è in parte dovuta a tale apertura e, in parte, alla mancanza di misure di sicurezza adeguate. La comunicazione su una strategia per una società dell’informazione sicura (COM(2006) 251) ha evidenziato la necessità di assicurare il giusto equilibrio tra lo sviluppo tecnologico, l’autoregolamentazione e le misure regolamentari. Nell’ambito del presente riesame sono proposte misure regolamentari specifiche.

Per rafforzare la fiducia delle imprese e dei singoli utilizzatori nelle comunicazioni elettroniche si propone di: 1) imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche prescrizioni specifiche che li obblighino a notificare determinate falle di sicurezza e a informare gli utilizzatori; 2) autorizzare le autorità nazionali competenti a imporre misure di sicurezza specifiche in attuazione delle raccomandazioni o delle decisioni della Commissione; e 3) aggiornare le disposizioni in materia di integrità delle reti.

Migliorare la normativa: eliminare le disposizioni divenute obsolete

Si propone di abrogare le disposizioni relative all’insieme minimo di linee affittate, visto che esistono altre disposizioni che consentono alle ANR di affrontare i problemi in tale ambito. Anche il regolamento relativo all’accesso disaggregato alla rete locale[26] è destinato ad essere abrogato in quanto, una volta che tutte le ANR avranno terminato l’analisi di mercato per questo settore, il regolamento non sarà più necessario e potrà essere abrogato.

Potranno inoltre essere abrogate le disposizioni relative all’ETNS ( European Telephony Numbering Space , spazio di numerazione telefonica europeo) contenute nella direttiva servizio universale, nonché numerosi altri articoli obsoleti elencati nel documento di lavoro che accompagna la presente comunicazione.

Conclusione

L’attuale quadro normativo ha prodotto vantaggi notevoli, ma alcuni settori richiedono una revisione se si desidera che il quadro resti efficace anche nel prossimo decennio. Le due proposte principali consistono nel mettere in atto l’approccio strategico elaborato dalla Commissione per la gestione dello spettro e nel ridurre le risorse impiegate per l’esecuzione delle analisi dei mercati rilevanti razionalizzando le procedure. Le altre modifiche proposte sono destinate a rafforzare il mercato interno, accrescere gli interessi dei consumatori, migliorare la sicurezza e produrre un aggiornamento generale del quadro normativo.

Tali proposte sono descritte più dettagliatamente nel documento di lavoro dei servizi della Commissione. Nel documento correlato relativo alla valutazione d’impatto è presentata una valutazione di tali cambiamenti e sono illustrate altre opzioni prese in considerazione.

[1] Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE (GU L108 del 24.4.2002, pag. 7) e 2002/58/CE (GU L201 del 31.7.2002, pag. 37). Cfr. anche l'allegato I della valutazione d'impatto.

[2] COM(2005) 24 del 2.2.2005.

[3] Raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante, C(2003) 497.

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla raccomandazione relativa ai mercati rilevanti.

[5] COM(2006) 28 del 6.2.2006.

[6] COM(2006) 68 del 20.2.2006.

[7] Le risposte sono disponibili all'indirizzo:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/public_consult/review/index_en.htm.

[8] La decisione sullo spettro radio 676/2002/CE prevede l'armonizzazione tecnica delle condizioni di utilizzo dello spettro (per il tramite del comitato per lo spettro radio) e consigli strategici sulla politica in materia di spettro radio per il tramite del gruppo per la politica dello spettro radio.

[9] Cfr. nota a piè di pagina 6.

[10] London Economics in associazione con PricewaterhouseCoopers, studio per la DG Società dell'informazione e media della Commissione europea: “ An assessment of the Regulatory Framework for Electronic Communications - Growth and Investment in the EU e-communications sector ” (Valutazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche – Crescita e investimenti nel settore delle comunicazioni elettroniche dell'UE) (di prossima pubblicazione).

[11] Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione correlato, sezione 2.

[12] ibid.

[13] Considerando 27 della direttiva quadro.

[14] I tre criteri sono: a) il mercato è soggetto a ostacoli forti e non transitori all'ingresso; b) la presenza di caratteristiche che fanno sì che il mercato non tenderà verso una concorrenza efficace nel corso del tempo; c) il fatto che il diritto della concorrenza sia di per se stesso insufficiente a rimediare alle disfunzioni del mercato (in assenza di una regolamentazione ex ante ). Si veda il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla raccomandazione relativa ai mercati rilevanti.

[15] Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva accesso.

[16] ibid.

[17] COM(2005) 411 del 6.9.2005.

[18] Si veda lo studio di Analysys et al. “ Conditions and options in introducing secondary trading of radio spectrum in the European Community ” (2004), pag. 12.

[19] Cfr. nota a piè di pagina 5.

[20] La direttiva sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione 1999/5/CE (GU L91 del 7.4.1999, pag. 10) armonizza le prescrizioni in materia di apparecchiature, ma non armonizza l'attribuzione dello spettro radio.

[21] Cfr. nota a piè di pagina 5.

[22] Come in un caso in cui le tariffe di terminazione delle chiamate mobili erano regolamentate solo per le chiamate provenienti dalle reti mobili o dall'estero, ma non per quelle provenienti dalle reti fisse.

[23] Ad esempio, nei casi in cui la regolamentazione dei prezzi non era basata sul modello dei costi più adeguato o quelli in cui la scelta del modello dei costi e delle norme di contabilità dei costi era lasciata alle imprese interessate.

[24] Ad esempio, nel caso in cui le tariffe di terminazione delle chiamate mobili orientate ai costi basate su un modello dei costi LRIC erano in prima battuta oggetto di trattative commerciali tra gli operatori, mentre il regolatore interveniva successivamente nell'ambito di una composizione delle controversie.

[25] COM(2005) 203 del 24.5.2005.

[26] GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.