52006DC0049




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 10.2.2006

COM(2006) 49 definitivo

QUINTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere" {SEC(2006) 160}

INDICE

1. Introduzione 3

1.1. Contesto della relazione 3

1.2. Evoluzione del mercato televisivo in Europa 3

2. Notifiche da parte dei nuovi Stati membri 5

3. Applicazione della direttiva 5

3.1. Sfera di applicazione 5

3.2. Giurisdizione (articolo 2) 5

3.3. Eventi di particolare rilevanza per la società (articolo 3 bis ) 6

3.4. Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi (articoli 4 e 5) 7

3.5. Norme in materia di pubblicità (articoli da 10 a 20) 8

3.5.1. Adozione di una comunicazione interpretativa 8

3.5.2. Pannelli pubblicitari ai bordi del campo durante la ritrasmissione di manifestazioni sportive 8

3.5.3. Sorveglianza 9

3.6. Tutela dei minori e dell'ordine pubblico (articoli 2 bis , 22 e 22 bis ) 9

3.7. Coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione 10

3.7.1. Comitato di contatto 10

3.7.2. Gruppo delle autorità di regolamentazione 10

4. Revisione della direttiva 10

5. Aspetti internazionali 11

5.1. Allargamento 11

5.2. Cooperazione con il Consiglio d'Europa 11

6. Conclusioni 12

Introduzione

Contesto della relazione

Con la presente comunicazione la Commissione trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (per informazione) la quinta relazione sull'applicazione della direttiva 89/552/CEE[1], come modificata dalla direttiva 97/36/CE[2], "Televisione senza frontiere" (in seguito "la direttiva").

L'articolo 26 della direttiva prevede che, entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della direttiva modificata e, se necessario, elabori ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.

La presente relazione fa seguito alla quarta relazione[3], adottata nel gennaio 2003, e riguarda l'applicazione della direttiva nel 2003 e nel 2004[4].

In un allegato alla quarta relazione la Commissione aveva proposto una programma di lavoro inteso ad avviare un dibattito pubblico sulla necessità di adeguare il quadro normativo dell'Unione europea (UE) in questo settore agli sviluppi tecnologici e del mercato. Nel 2003 la Commissione ha pertanto avviato le consultazioni finalizzate al riesame della direttiva[5].

La presente relazione si iscrive nel contesto di tale dibattito.

Evoluzione del mercato televisivo in Europa

Fino al 2004, lo sviluppo del settore europeo dell'audiovisivo è stato caratterizzato da una tendenza favorevole che è andata confermandosi. Allo stesso tempo, alcuni modelli commerciali sono stati messi a dura prova e in determinati settori gli operatori hanno subito un processo di consolidamento.

Le nuove opportunità commerciali, in particolare quelle offerte dalla "televisione digitale terrestre"[6] e dalla fornitura di servizi audiovisivi attraverso le nuove piattaforme tecnologiche, hanno amplificato la presenza di tali servizi sul mercato, aggravando il ben noto fenomeno della frammentazione dell'offerta. Questa tendenza pare stabilizzarsi in un contesto caratterizzato da una contrazione delle risorse pubblicitarie e da scarse prospettive di aumento dei finanziamenti pubblici.

In pratica, il grande numero di canali disponibili è la prova evidente della moltiplicazione dei servizi offerti. Mentre all'inizio del 2001 erano trasmessi oltre 660 canali a copertura potenzialmente nazionale[7] attraverso i ripetitori terrestri, via cavo o via satellite, tre anni più tardi il numero dei canali attivi nell'UE-15 è salito a oltre 860[8].

Lo sviluppo dei servizi di radiodiffusione televisiva destinati a mercati non nazionali è stato ancora più rapido. All'inizio del 2004 si contavano circa 220 canali di questo tipo[9], di cui oltre 160 di erano diffusi all'UE-25 in provenienza da altri Stati membri o da altri paesi (nel 2001 ne esistevano appena 68 nell'UE-15).

Il presupposto indispensabile per lo sviluppo in linea dei servizi audiovisivi è costituito dalla diffusione dell'accesso alla banda larga. Gli ingenti investimenti realizzati negli ultimi anni, in costante aumento, hanno consentito di dotare la maggior parte degli Stati membri dell'UE-15 di infrastrutture che, alla fine del 2004, coprivano in media l'88% della popolazione[10]. Allo stesso tempo, l'effettiva penetrazione delle connessioni in banda larga su linea fissa è cresciuta costantemente, fino a raggiungere alla fine del 2004[11] il 10% della popolazione dell'UE-15 e il 9% della popolazione dell'UE-25.

Il mercato complessivo dell'UE-25, stimato in termini di entrate delle emittenti, ammontava a circa 64,5 miliardi di euro nel 2003 (rispetto a 62,2 miliardi di euro nel 2001, vale a dire un aumento del 3,7%)[12].

Le emittenti del servizio pubblico hanno consolidato la loro presenza nei mercati dell'UE in termini di entrate. Nel 2003 le entrate complessive dei servizi radiotelevisivi pubblici hanno raggiunto i 29,1 miliardi di euro (nell'UE-25, compresi 1,6 miliardi di euro per i servizi radiofonici), importo praticamente invariato rispetto al 2002[13].

Sempre nel 2003, le emittenti private dell'UE-25 hanno totalizzato entrate per un ammontare di 18,3 miliardi di euro, un importo praticamente invariato rispetto all'anno precedente[14]. La televisione a pagamento e gli abbonamenti ai pacchetti televisivi hanno visto aumentare i loro introiti fino a raggiungere l'importo complessivo di 13,6 miliardi di euro nel 2003, con una crescita del 14,3% rispetto all'anno precedente, grazie al successo delle attività dei pacchetti[15].

La pubblicità continua ad essere la principale fonte di reddito per le emittenti televisive dell'UE. Nel 2004, dopo un periodo di espansione durato alcuni anni ed interrottosi solo nel 2001, il mercato lordo della pubblicità televisiva ha raggiunto circa 25,7 miliardi di euro per l'UE-15 (un aumento del 7,2% rispetto al 2003)[16]. Si stima che il calo degli introiti pubblicitari registrato nel 2001 sia pari al 6,8% (dati del 2002 rispetto a dati del 2000)[17]. Nel 2004, il mercato della pubblicità televisiva si è assestato su un livello analogo a quello del 2000, in termini nominali, pari a quasi un terzo degli investimenti pubblicitari complessivi[18].

Notifiche da parte dei nuovi Stati membri

I nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 erano tenuti a notificare la legislazione adottata per il recepimento della direttiva. La valutazione condotta mostra che essi hanno assolto ai loro obblighi a questo proposito.

Applicazione della direttiva

Sfera di applicazione

In seguito al procedimento proposto da Mediakabel BV contro una decisione del Commissariaat voor de Media (l'autorità olandese di vigilanza sul settore radiotelevisivo), il Raad van State olandese ha chiesto alla Corte di giustizia europea una pronuncia pregiudiziale per stabilire se i servizi " near video-on-demand " (NVOD, video quasi a richiesta), vale a dire servizi a pagamento in base al consumo, che consentono agli utenti di assistere a richiesta e a pagamento a programmi multiplati (trasmessi in numerose fasce orarie) fossero soggetti alla direttiva. A tutto il 2004 la Corte non si era ancora pronunciata[19].

Giurisdizione (articolo 2)

Il principio basilare sui cui è fondata la direttiva è quello del "paese di origine". Di conseguenza, i programmi che rispettano la normativa del rispettivo paese di origine conformemente alle disposizioni della direttiva possono circolare liberamente all'interno dell'UE.

Nel corso del periodo di riferimento, la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione contro le autorità olandesi in seguito alla decisione del Commissariaat voor de media (l'autorità olandese di vigilanza sul settore radiotelevisivo) di assumere la giurisdizione per i canali RTL 4 e RTL 5, che sono trasmessi da un'emittente soggetta alla giurisdizione del Lussemburgo. Senza mettere in questione le argomentazioni sostanziali avanzate dal Commissariaat voor de Media , il Raad van State ha annullato tale decisione con una sentenza nella quale si afferma che il Commissariaat voor de Media non aveva la facoltà di avocare a sé la giurisdizione dando vita a una situazione di doppia giurisdizione in conflitto con la direttiva. Visto che, in seguito alla sentenza, non sussisteva più una situazione di doppia giurisdizione, la Commissione ha deciso di chiudere il caso.

Nel caso di "Extasi TV" è sorto un conflitto in materia di eccezioni al principio del paese di origine, ai sensi dell'articolo 2 bis , paragrafo 2. Il 20 dicembre 2004 il governo del Regno Unito ha notificato la Commissione la sua intenzione di vietare il servizio televisivo denominato "Extasi TV". Il motivo addotto era la manifesta, seria e grave violazione, da parte del servizio televisivo, dell'articolo 22 della direttiva. In questo caso sussisteva incertezza circa quale Stato membro avesse giurisdizione sull'emittente.

Conflitti di giurisdizione si sono verificati anche al di fuori dell'ambito dell'articolo 2 bis , paragrafo 2, in casi in cui la legislazione degli Stati membri di ricezione contenevano norme più severe o più dettagliate rispetto alla legislazione del paese di stabilimento dell'emittente. Ad esempio, la Commissione svedese per la radiodiffusione ha segnalato alla Commissione che riteneva che i canali TV3 e Canal 5, soggetti alla giurisdizione del Regno Unito, ricadessero sotto la giurisdizione svedese. Anziché adottare misure unilaterali, la Svezia ha avviato un dialogo tra le autorità di regolamentazione interessate. La Commissione accoglie con favore tale approccio e offre la propria assistenza, nella misura in cui discussioni di questo tipo non mettano in questione il principio del paese di origine. Si sono verificati conflitti analoghi tra Irlanda e Regno Unito.

Da ultimo, nel corso del periodo di riferimento ha assunto particolare importanza la questione dei programmi di paesi terzi contenenti incitamenti all'odio e soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4. Il servizio televisivo Al Manar era trasmesso da vari fornitori europei di servizi satellitari. La Francia è stato il primo paese ad adottare misure contro la trasmissione di questo canale attraverso la piattaforma satellitare Eutelsat, che è soggetta alla giurisdizione francese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4. In seguito alla diffusione da parte di Al Manar di una serie di programmi antisemiti, il 13 dicembre 2004 le autorità francesi hanno ingiunto all'operatore satellitare di sospendere la trasmissione del servizio televisivo Al Manar. Tale ordinanza è stata attuata immediatamente e le trasmissioni sono state sospese il 14 dicembre 2004.

Dopo la sua proibizione da parte delle autorità francesi, il canale Al Manar era ancora diffuso dai fornitori di servizi satellitari New Sky Satellite (con sede all'Aia) e Hispasat. Il caso è stato al centro di numerose riunioni e discussioni tra gli Stati membri e la Commissione, al termine delle quali anche le autorità olandesi e spagnole hanno ordinato la cessazione della diffusione di Al Manar. Questa stretta cooperazione ha consentito all'Europa di combattere efficacemente l'incitamento all'odio da parte di trasmissioni provenienti da paesi terzi.

Eventi di particolare rilevanza per la società (articolo 3 bis )

L'articolo 3 bis , paragrafo 1, della direttiva riguarda le misure nazionali per la protezione degli eventi considerati di particolare rilevanza per la società. Alla fine del 2004 erano in vigore misure adottate ai sensi dell'articolo 3 bis , paragrafo 1, notificate alla Commissione per i seguenti Stati membri: Italia, Germania, Regno Unito, Austria e Irlanda. La misura proposta dall'Irlanda è stata discussa dal comitato di contatto (che ha adottato parere favorevole) il 30 gennaio 2003 e sono state quindi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nell'aprile 2003[20]. Le bozze delle misure presentate da Belgio e Francia sono state discusse con le rispettiva autorità nazionali e in seno al comitato di contatto, che ha espresso parere favorevole in merito ad entrambe, nel marzo 2004. In seguito, nel corso del 2004 il Belgio ha notificato alla Commissione le misure definitive che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale[21].

Ai sensi dell'articolo 3 bis , paragrafo 2, della direttiva, una volta all'anno deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un elenco consolidato delle misure adottate dagli Stati membri. L'ultimo elenco consolidato è stato pubblicato nell'agosto 2003[22].

Di fronte al Tribunale europeo di primo grado è in corso una causa relativa al ruolo della Commissione in relazione all'articolo 3 bis della direttiva[23].

Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi (articoli 4 e 5)

Il 28 luglio 2004 la Commissione ha adottato la sesta comunicazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva. La relazione si riferisce all'UE-15 nel periodo 2001-2002. Il tempo di trasmissione medio di opere europee nell'UE-15 è stato del 66,95% nel 2001 e del 66,1% nel 2002, con un aumento di 5,42 punti percentuali nel corso del quadriennio 1999-2002. La percentuale di opere europee da parte di produttori indipendenti all'interno dell'UE-15 è stata del 37,75% nel 2001 e del 34,03% nel 2002; in altri termini, le opere dei produttori indipendenti si sono attestate a circa un terzo del tempo di trasmissione preso in considerazione, oppure a circa il 50% di tutte le opere europee. Tale percentuale è largamente superiore all'obiettivo del 10% fissato all'articolo 5 della direttiva. Tali risultati mostrano che la domanda di opere nazionali ed europee, in costante crescita nell'ultimo decennio, ha raggiunto un nuovo picco nel 2002, fino a rappresentare quasi i due terzi di tutte le trasmissioni prese in considerazione. Rispetto al 50% richiesto dalla direttiva, una percentuale del 66% rappresenta un risultato soddisfacente e conferma la solidità del settore europeo dell'audiovisivo.

Nel 2004 la Commissione ha condotto un esercizio volontario di valutazione in sette dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004, al fine di meglio stimare il futuro impatto degli articoli 4 e 5 nel loro territorio. Il periodo preso in considerazione è stato il periodo di pre-adesione dal gennaio 2003 all'aprile 2004. In media, la percentuale di opere europee previste in programma nel 2003 era del 60% e del 62% nei primi mesi del 2004, con un tasso di conformità, rispettivamente, del 77% e dell'83%. La percentuale di opere europee di produttori indipendenti è stata del 30% nel 2003 e del 31% nei primi mesi del 2004. Visto che riguardano il periodo pre-adesione, tali cifre indicano un'applicazione generalmente soddisfacente degli articoli 4 e 5 negli Stati membri interessati.

La settima comunicazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 per il periodo 2002-2004, che dovrebbe essere adottata dalla Commissione nella prima metà del 2006, comprenderà per la prima volta le statistiche di tutti i 25 Stati membri.

Norme in materia di pubblicità (articoli da 10 a 20)

Adozione di una comunicazione interpretativa

Di fronte all'avvento di nuove tecniche pubblicitarie, quali lo schermo diviso, la pubblicità interattiva, la pubblicità virtuale e l'inserimento di prodotti nelle opere audiovisive ( product placement ), il 23 aprile 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione interpretativa per chiarire il significato di determinate disposizioni della direttiva[24]. La comunicazione specifica, in particolare, come si debbano applicare le norme pertinenti della direttiva agli schermi divisi, ai mini spot, alle telepromozioni, alle sponsorizzazioni virtuali e alla pubblicità interattiva. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la comunicazione interpretativa applica il principio in base al quale il divieto di una tecnica pubblicitaria o di un tipo di pubblicità è valido solo se espressamente contemplato dalla direttiva. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di adottare disposizioni più severe o più dettagliate per le emittenti soggette alla loro giurisdizione.

Pannelli pubblicitari ai bordi del campo durante la ritrasmissione di manifestazioni sportive

La legge francese contro il fumo e l'alcolismo (la legge Evin) vieta la pubblicità televisiva diretta o indiretta delle bevande alcoliche. Ne consegue pertanto che, per la ritrasmissione in Francia di manifestazioni sportive binazionali destinate principalmente al pubblico francese, le emittenti francesi devono utilizzare tutti i mezzi disponibili per impedire che sugli schermi televisivi appaia la pubblicità di bevande alcoliche.

Sono state proposte alla Corte di giustizia europea due cause relative a tale normativa: un procedimento d'infrazione[25] e una domanda di pronuncia pregiudiziale[26]. La pronuncia pregiudiziale, che costituisce il punto di maggior interesse della presente relazione, riguarda la richiesta del canale francese TF1 alle imprese Groupe Darmon e Girosport, incaricate di negoziare per suo conto i diritti di ritrasmissione televisiva di incontri calcistici, di fare in modo che non comparissero sullo schermo i nomi di marche di bevande alcoliche. Vedendosi rifiutare il noleggio di pannelli pubblicitari ai bordi dei campi, la Bacardi France ha citato TF1, il Groupe Darmon e la Girosport dinanzi ai tribunali francesi chiedendo al giudice di ingiungere a tali società di porre fine alle pressioni sui club calcistici stranieri. È in tale contesto che la Corte di cassazione francese ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale per stabilire se il regime francese fosse contrario alle disposizioni del diritto comunitario, compresa la direttiva.

Nella sentenza del 13 luglio 2004, la Corte ha sentenziato che la pubblicità televisiva indiretta di bevande alcoliche, derivante dall'apparizione sullo schermo di pannelli visibili durante la ritrasmissione di manifestazioni sportive, non costituisce un messaggio televisivo separato destinato a promuovere beni o servizi ai sensi della direttiva. La Corte ha ritenuto che fosse praticamente impossibile per le emittenti mostrare la pubblicità esclusivamente durante gli intervalli tra le varie parti dei programmi televisivi considerati. Di conseguenza, la Corte ha sentenziato la non applicabilità delle disposizioni della direttiva e la compatibilità della normativa francese in materia di pubblicità televisiva con il diritto comunitario.

Sorveglianza

La Commissione si accerta regolarmente (tre paesi all'anno) che gli Stati membri esercitino un'adeguata sorveglianza sul rispetto delle disposizioni della direttiva in materia di pubblicità da parte delle emittenti soggette alla loro giurisdizione. A tal fine, la Commissione è assistita da un consulente indipendente, il cui ruolo è quello di raccogliere i fatti e le informazioni pertinenti.

Sulla base delle relazioni di sorveglianza sono stati avviati procedimenti d'infrazione contro alcuni Stati membri ed è stato inviato un parere motivato al Regno del Belgio. Il numero e l'entità delle infrazioni alle disposizioni della direttiva in materia di pubblicità indicano che le autorità responsabili di tale Stato membro non hanno adeguatamente sorvegliato l'applicazione delle norme da parte delle emittenti soggette alla loro giurisdizione.

Tutela dei minori e dell'ordine pubblico (articoli 2 bis , 22 e 22 bis )

Il secondo rapporto di valutazione [27] della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana è stato adottato il 12 dicembre 2003. Agli Stati membri, agli Stati del SEE e ai paesi (allora) in via di adesione era stato inviato un questionario.[28]

Il secondo rapporto di valutazione evidenziava che la raccomandazione continuava ad essere applicata in modo differente dai vari Stati membri, ma che gli sviluppi erano in generale positivi.

Il 30 aprile 2004 in seguito al secondo rapporto di valutazione la Commissione ha proposto una raccomandazione aggiuntiva: si tratta di una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione[29].

Tale raccomandazione aggiuntiva è stata proposta per far fronte alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici. La proposta è basata sulla raccomandazione iniziale del 1998 e riguarda l'alfabetizzazione mediatica, l'educazione mediatica, il diritto di replica in tutti i media, la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli organismi di (auto)regolamentazione che si occupano della classificazione dei contenuti audiovisivi e l'azione contro la discriminazione in tutti i media.

Tale raccomandazione si trova attualmente in discussione presso il Consiglio e il Parlamento europeo.

Coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione

Comitato di contatto

L'applicazione delle disposizioni della direttiva spetta a ciascuno Stato membro. Sono stati mantenuti contatti regolari con le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare attraverso il comitato di contatto istituito dalla direttiva (articolo 23 bis ). Nel periodo oggetto della presente relazione, il comitato si è riunito in cinque occasioni.

Il comitato ha assolto i compiti conferitigli dalla direttiva. Ha emesso pareri secondo la procedura stabilita all'articolo 3 bis , paragrafo 2, in merito ad eventi di particolare rilevanza per la società[30].

Per agevolare l'attuazione della direttiva per mezzo di regolari consultazioni sui problemi pratici derivanti dalla sua applicazione, il comitato di contatto ha preso in esame, tra le altre cose, la comunicazione interpretativa della Commissione in materia di pubblicità.

Nel corso del periodo 2002-2004, il riesame della direttiva è stato discusso durante numerose riunioni del comitato di contatto. La Commissione ha informato il comitato della consultazione pubblica svoltasi nel 2003 e dei lavori dei gruppi di riflessione[31].

Il comitato di contatto è stato inoltre informato dell'intenzione del Regno Unito di adottare misure ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva ed ha esaminato la questione dell'individuazione dello Stato membro competente[32].

Gruppo delle autorità di regolamentazione

Sebbene nella direttiva non si faccia riferimento esplicito alle autorità nazionali di regolamentazione, il 27 marzo 2003 la Commissione ha organizzato l'incontro inaugurale del Gruppo di alto livello delle autorità di regolamentazione che riunisce le autorità degli Stati membri responsabili dell'applicazione della normativa in materia di radiodiffusione. Tali riunioni, che si svolgono in media due volte all'anno, sono finalizzate a rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione al fine di assicurare un'applicazione coerente del quadro normativo comunitario.

Revisione della direttiva

Nel 2003, con il programma di lavoro allegato alla quarta relazione relativa all'attuazione della direttiva[33], è stata avviata la revisione della direttiva insieme ad audizioni pubbliche e a una consultazione scritta.

La Commissione ha pubblicato le conclusioni tratte da questa prima consultazione nella sua comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva[34]. Per assicurare che la direttiva continui ad apportare un contributo positivo alla libera circolazione dei servizi di radiodiffusione all'interno dell'UE sono stati individuati alcuni temi da affrontate a medio termine. La comunicazione del 2003 ha previsto la creazione di gruppi di riflessione dei quali fanno parte esperti con il compito di discutere di tali questioni.

Il Parlamento europeo ha partecipato attivamente alla consultazione, in particolare con la partecipazione di numerosi parlamentari europei[35]. Per la fine del 2005 è prevista l'adozione di un progetto di proposta legislativa da parte della Commissione.

Aspetti internazionali

Allargamento

Nel corso del periodo in esame l'UE è passata da 15 a 25 membri, con l'adesione di 10 nuovi Stati membri il 1° maggio 2004.

Le relazioni tra l'Unione e i paesi (allora) candidati si sono sviluppate conformemente alle strategie di pre-adesione. Sulla base dei progressi realizzati nell'armonizzazione della legislazione nazionale alla direttiva, i negoziati sulla politica culturale e audiovisiva con i futuri Stati membri sono stati definitivamente chiusi durante il Consiglio europeo di Copenhagen nel dicembre 2002. La Commissione ha sorvegliato tutta la procedura, prestando particolare attenzione allo sviluppo di una capacità amministrativa e giudiziaria adeguata per l'attuazione della direttiva.

L'UE sta ora preparando il prossimo allargamento; la Bulgaria e la Romania dovrebbero aderire all'Unione europea nel 2007, mentre la Croazia e la Turchia sono candidati.

Per quanto riguarda i paesi dei Balcani occidentali, il Consiglio europeo ha sottolineato a più riprese le loro prospettive di adesione all'UE. La Commissione persegue una strategia di convergenza delle politiche audiovisive di tali paesi con le norme europee sui media, in cooperazione con il Consiglio d'Europa.

Cooperazione con il Consiglio d'Europa

La cooperazione tra la Commissione europea e il Consiglio d'Europa è stata ulteriormente approfondita, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni sull'elaborazione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera. Un rappresentante della Commissione ha partecipato in qualità di osservatore a cinque riunioni del comitato permanente sulla televisione transfrontaliera (T-TT) e a quattro riunioni del comitato direttivo sui mezzi di comunicazione di massa (CDMM), nonché alla conferenza ministeriale sui mezzi di comunicazione di massa organizzata dal Consiglio d'Europa a Kiev.

Conclusioni

La direttiva "Televisione senza frontiere" continua a garantire correttamente la libertà di prestazione di servizi televisivi nell'Unione europea. Gli obiettivi fondamentali di interesse pubblico che la direttiva mira a salvaguardare con l'istituzione di un'armonizzazione minima del mercato interno restano validi. La direttiva garantisce una regolamentazione efficace del settore audiovisivo europeo e la relazione conferma la validità dell'impostazione comune europea nel settore audiovisivo.

Alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, tuttavia, è apparsa evidente la necessità di riesaminare l'attuale quadro normativo dell'UE, come accennato in precedenza. La Commissione intende, pertanto, elaborare una proposta di revisione della direttiva alla fine del 2005.

[1] GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

[2] GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

[3] COM(2002) 778 def. del 6.1.2003.

[4] Qualora necessario si farà riferimento anche agli eventi più recenti del 2005.

[5] Si veda il punto 4 della relazione.

[6] Nella maggior parte degli Stati membri il passaggio alla televisione digitale terrestre è previsto tra il 2006 e il 2012.

[7] Osservatorio europeo dell'audiovisivo, annuario 2001.

[8] Osservatorio europeo dell'audiovisivo, annuario 2004.

[9] Ibid.

[10] IDATE, Development of broadband access in Europe, 2005.

[11] Comitato per le comunicazioni, 2005.

[12] Osservatorio europeo dell'audiovisivo, annuario 2005. Dal calcolo sono escluse alcune categorie di emittenti radiofoniche pubbliche e private.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Causa C-89/04. La sentenza è stata emessa il 2 giugno 2005, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione.

[20] GU C 100 del 26.4.2003.

[21] GU C 158 del 29.6.2005. Nel 2005 anche la Francia ha notificato alla Commissione le proprie misure (adottate nel dicembre 2004), che saranno pubblicate a tempo debito.

[22] GU C 183 del 2.8.2003. Nel 2004 non è stato pubblicato alcun elenco consolidato visto che, in quel momento, non era necessario apportare alcuna modifica all'elenco. Il nuovo elenco consolidato, contenente le misure adottate da Belgio e Francia, sarà pubblicato dalla Commissione non appena l'elenco francese sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

[23] Causa T-33/01, un'udienza si è svolta il 7 luglio 2005.

[24] Comunicazione interpretativa della Commissione relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva, GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2.

[25] Causa C-262/02.

[26] Causa C-429/02.

[27] COM(2003) 776 def. del 12.12.2003.

[28] Cfr. http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/secondreport_en.htm.

[29] COM(2004) 341 def. del 30.4.2004.

[30] Si veda il punto 3.3 della presente relazione.

[31] Si veda il punto 4 della presente relazione.

[32] Si veda il punto 3.2 della presente relazione.

[33] COM(2002) 778 def. del 6.1.2003.

[34] COM(2003) 784 def. del 15.12.2003.

[35] Alcuni parlamentari europei hanno agito da relatori durante la conferenza di Liverpool e la relazione preparata da Henri Weber circa l'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva riguarda il riesame della direttiva.