52005PC0108




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.4.2005

COM(2005) 108 definitivo

2005/0033 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea

(presentata dalla Commissione) {SEC(2005) 447}

RELAZIONE

1 . Contesto della proposta

- Ragioni e obiettivi della proposta

Nella sua comunicazione sulle prospettive finanziarie adottata il 14 luglio 2004[1], la Commissione ha invocato un intervento a livello europeo per rispondere in maniera efficiente e coordinata alle diverse situazioni di emergenza. L’intervento riguarderebbe sia le azioni di solidarietà che il meccanismo di reazione rapida, con misure che consentano di dare una risposta immediata e fornire assistenza in seguito a crisi di grandi proporzioni. Obiettivo della presente proposta è sviluppare la componente ‘solidarietà’ dell’approccio integrato della Commissione, per garantire una risposta in caso di gravi catastrofi o emergenze sanitarie, a prescindere dalla loro natura e origine. La proposta si basa sull’attuale Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE)[2] e punta ad estenderne la portata e migliorarne il sistema di funzionamento. La componente riguardante la preparazione e la fornitura di una risposta immediata viene sviluppata attraverso una proposta complementare relativa ad uno “strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi”[3].

Inoltre, l’articolo 14 del regolamento che istituisce l’attuale FSUE stabilisce che il regolamento venga rivisto al più tardi entro il 31 dicembre 2006.

- Contesto generale

Gli interventi di solidarietà a favore dei paesi terzi che hanno dovuto far fronte a catastrofi e situazioni di emergenza figurano ormai da tanti anni nell’azione esterna dell’UE. Nel 2002, in seguito alle disastrose inondazioni in Europa centrale, fu creato il FSUE per rispondere a tali eventi all’interno dell’UE e nei paesi con i quali erano stati avviati i negoziati di adesione. L’attuale FSUE si limita tuttavia principalmente alle grandi catastrofi naturali e può fornire un volume massimo di aiuti finanziari agli Stati ammissibili pari a 1 miliardo di euro l’anno.

Rispondere in maniera adeguata a livello UE alle grandi crisi non causate da fattori naturali facendo ricorso agli attuali strumenti risulta estremamente difficile o addirittura impossibile, come hanno dimostrato gli incidenti industriali quali ad esempio la catastrofe ambientale della Prestige o gli attentati terroristici, tra cui l’attentato dinamitardo di Madrid del marzo 2004. Analogamente, non è possibile attualmente fornire assistenza attraverso il FSUE se si dovesse verificare una grave crisi sanitaria (ad esempio la diffusione di un’epidemia come la SARS in Europa o una crisi causata da un incidente simile a quello di Chernobyl) per la quale le capacità di intervento dei singoli Stati potrebbero essere insufficienti.

Inoltre, la soglia di mobilizzazione del FSUE, che attualmente corrisponde ad un volume di danni diretti superiore a 3 miliardi di euro (prezzi del 2002), o più dello 0,6% del RNL, è estremamente elevata. Di conseguenza, oltre due terzi delle domande di aiuti a valere sul FSUE presentate finora dagli Stati ammissibili erano basate su un’eccezione per le cosiddette “gravi catastrofi regionali”, sconvolgendo in tal modo la logica iniziale del FSUE. Inoltre, i criteri qualitativi piuttosto vaghi per tali mobilizzazioni straordinarie del FSUE sono difficili da applicare in pratica e le risorse che figurano in questa linea di bilancio ammontano al massimo a 75 milioni di euro l’anno. La mobilizzazione del Fondo in base al criterio principale (“grave catastrofe”) dovrebbe rappresentare la norma piuttosto che l’eccezione.

- Disposizioni in vigore nel settore della proposta

La proposta si basa sull’attuale regolamento FSUE, che sarà abrogato con l’entrata in vigore del nuovo regolamento proposto, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2007. A parte la completa riorganizzazione della stesura dei testi legislativi, le principali caratteristiche e differenze di sostanza sono le seguenti:

La portata geografica rimane invariata: essa si limita agli Stati membri ed ai paesi impegnati a negoziare la loro adesione all’UE. Tuttavia, la portata tematica viene ampliata e comprende non soltanto le gravi crisi provocate da catastrofi naturali, bensì anche le catastrofi industriali/tecnologiche, le minacce alla salute pubblica e gli atti di terrorismo.

Il Fondo rimane limitato alle catastrofi “gravi”. Queste ultime vengono definite utilizzando un doppio approccio, parzialmente nuovo.

(1) Come avviene attualmente, il danno diretto complessivo superiore a una soglia assoluta o relativa (prevale la soglia minore) viene applicato al danno materiale causato dalle catastrofi, compresi i relativi costi dell’intervento. In pratica, ciò copre non soltanto le catastrofi naturali, ma anche le emergenze sanitarie, gli incidenti industriali e i danni materiali provocati da atti di terrorismo. Queste soglie vengono abbassate da 3 miliardi di euro o dallo 0,6% del RNL del paese colpito a 1 miliardo di euro o allo 0,5% del RNL. Le nuove soglie corrispondono a quelle proposte dalla Commissione nel 2002, quando fu creato lo strumento. Esse ampliano in maniera considerevole la possibilità di ricorso all’assistenza del Fondo in caso di catastrofe.

(2) Viene introdotto un nuovo criterio basato su considerazioni politiche secondo il quale, in casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può dichiarare “grave” una situazione nata da una catastrofe, anche se non sono stati soddisfatti i criteri quantitativi. Ciò permetterà di mobilizzare il Fondo per situazioni di crisi in cui, al momento della decisione, i danni materiali sono ancora limitati; tale eventualità è più probabile nel caso di attentati terroristici o di gravi crisi sanitarie. In tal modo gli aiuti potranno essere utilizzati per fornire assistenza alle vittime del terrorismo o per finanziare le misure di emergenza in caso di crisi sanitarie impreviste, consentendo quindi di coprire il costo dei farmaci, dei medicinali e delle attrezzature mediche utilizzati nel corso di un’emergenza. Ciò sarà particolarmente importante per aiutare a proteggere l’UE in caso di epidemie, in particolare le epidemie di influenza dichiarate ufficialmente. Le tre epidemie di influenza del secolo scorso (1918, 1957 e 1968) hanno mietuto milioni di vittime, causando enormi problemi nei paesi colpiti. Per garantire una protezione efficace è necessario utilizzare rapidamente e su vasta scala i farmaci e i vaccini antivirali. Il FSUE potrebbe essere impiegato per contribuire a rifinanziare il costo di tali farmaci.

La revisione della soglia, che amplia in maniera notevole la gamma delle catastrofi ammissibili, rende inutile il mantenimento dell’eccezione per le catastrofi regionali, poiché tutte le catastrofi che richiedono un atto di solidarietà europea rientrerebbero ora nel normale campo di applicazione del Fondo. Questo elemento dovrebbe garantire che il FSUE rimanga uno strumento per le catastrofi gravi, mentre le catastrofi regionali o locali possono essere gestite direttamente dagli Stati interessati, in conformità con il principio di sussidiarietà. La complessa procedura di bilancio necessaria per mobilizzare il Fondo, che prevede in ciascun caso l’adozione di un bilancio rettificativo, rappresenta un altro motivo per limitare l’impiego del Fondo ai casi più gravi. Inoltre, l’assistenza comunitaria per i disastri di minore entità può essere fornita anche attraverso gli altri strumenti comunitari. Tuttavia, il meccanismo di dichiarazione permette ancora di utilizzare il Fondo in situazioni eccezionali e totalmente inaspettate. Questo criterio politico dovrebbe essere applicato soltanto in casi giustificati, valutati dalla Commissione, e in particolare in caso di gravi emergenze sanitarie o atti di terrorismo.

Una nuova opzione permetterà alla Commissione, in determinate circostanze, di avviare un intervento immediato di solidarietà versando un acconto non appena il paese colpito ha chiesto l’assistenza. Tale versamento viene considerato come un anticipo sugli aiuti che verranno concessi non appena sarà stata completata la procedura di valutazione e di bilancio. Qualora la domanda non fosse accolta, lo Stato richiedente dovrebbe restituire l’anticipo alla Commissione.

Come avviene con l’attuale procedura, la mobilizzazione del Fondo sarà possibile soltanto su richiesta di uno Stato avente diritto. In seguito alla valutazione da parte della Commissione e dopo che questa ha proposto all’autorità di bilancio un importo da erogare a titolo di aiuto finanziario, l’autorità di bilancio adotta un bilancio supplementare corrispondente. La Commissione adotta quindi una decisione di finanziamento, seguita dalla conclusione di un accordo di attuazione, con successivo pagamento della sovvenzione. L’introduzione di determinate salvaguardie/scadenze permetterà di accelerare l’erogazione dell’aiuto.

Le operazioni ammissibili rimangono limitate agli interventi di emergenza pubblica, ivi compresi il pagamento di un risarcimento alle vittime del terrorismo e l’assistenza medica in caso di crisi sanitarie.

Viene introdotta una disposizione relativa ad un bilancio per l’assistenza tecnica che consentirebbe alla Commissione di avvalersi di esperti per valutare le domande.

- Coerenza con le altre politiche e con gli obiettivi dell’Unione

La proposta si basa su uno strumento strategico esistente. Ampliando la portata dell’attuale FSUE e unita alla nuova proposta complementare relativa allo strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi, essa colma una lacuna nell’attuale legislazione e permette un intervento comunitario globale in risposta a catastrofi gravi e a situazioni di crisi. La coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare con la politica di coesione, viene garantita da una serie di disposizioni legislative che, tra l’altro, escludono il doppio finanziamento e impongono il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e del principio di sana gestione finanziaria.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Il Fondo è sostanzialmente un meccanismo finanziario teso a risarcire i bilanci pubblici per i danni subiti. Pertanto, gli Stati membri rappresentano i potenziali richiedenti e le parti direttamente interessate. Nel maggio 2004, la Commissione ha presentato una relazione sull’attuazione del Fondo di solidarietà. La relazione, che affronta una serie di questioni importanti relative alla nuova proposta, è stata discussa in diverse occasioni insieme agli Stati membri in seno al Consiglio, ivi compresa una riunione speciale organizzata in Irlanda dal gruppo ‘bilancio’ del Consiglio. Inoltre, i pareri espressi dal Consiglio e dal Parlamento europeo in varie occasioni, quando la Commissione aveva proposto di mobilizzare l’attuale FSUE, hanno prodotto risultati utili che trovano riflesso nella proposta.

- Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti

Non c’è stato bisogno di consultare esperti esterni.

- Valutazione dell’impatto

La valutazione dell’impatto spiega la logica alla base della sostituzione dell’attuale regolamento FSUE con un nuovo regolamento e illustra le scelte strategiche proposte e il loro impatto. La valutazione riguarda in particolare la logica dell’ampliamento della portata dell’attuale FSUE e le proposte di modifica delle soglie di ammissibilità. La nuova proposta di regolamento viene confrontata con uno scenario “invariato”. Il rischio principale dell’attuale situazione è che l’UE non disponga di uno strumento per reagire rapidamente alle situazioni di crisi e per dimostrare la propria solidarietà in seguito ad eventi diversi dalle catastrofi naturali. Ciò riguarda in particolare le conseguenze delle catastrofi tecnologiche ed industriali, le minacce alla salute pubblica e gli attentati terroristici. Per quanto concerne i criteri di ammissibilità dell’attuale FSUE, si registra un numero crescente di domande di aiuti per le catastrofi regionali di dimensioni minori. Ciò crea il rischio che gli aiuti per la solidarietà non vengano utilizzati in maniera mirata, ma semplicemente come una spesa aggiuntiva priva di un reale valore aggiunto.

Rispetto allo scenario “invariato”, la proposta dovrebbe soprattutto migliorare la reattività dell’UE di fronte a situazioni diverse dalle catastrofi naturali. In futuro sarà possibile promuovere azioni di solidarietà anche in seguito ad altre situazioni di crisi, come ad esempio le catastrofi industriali/tecnologiche, le minacce alla salute pubblica e gli attentati terroristici. Inoltre, concentrando la strategia sulle catastrofi veramente gravi e abolendo l’ammissibilità per le catastrofi regionali, l’incisività e l’efficacia delle misure di solidarietà dovrebbero risultare rafforzate.

Sulla base della valutazione si propone di migliorare la reattività dell’UE di fronte alle gravi situazioni di crisi mediante l’adozione di un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà. Questo nuovo strumento dovrebbe ispirarsi all’attuale FSUE, ma dovrebbe avere una portata più ampia e concentrarsi sulle gravi catastrofi e sulle situazioni di crisi.

La Commissione ha eseguito una valutazione dell’impatto, come previsto nel programma di lavoro. La relativa relazione può essere consultata sul sito web InfoRegio della Commissione al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi dell’azione proposta

L’azione proposta porta avanti ed amplia quella dell’attuale FSUE concedendo, in caso di catastrofi o crisi gravi, un aiuto finanziario agli Stati membri ed ai paesi per i quali sono in corso i negoziati di adesione all’UE.

- Base giuridica

Poiché la proposta riguarda le azioni promosse sia negli Stati membri che nei paesi candidati, essa richiede una doppia base giuridica, ossia l’articolo 159, paragrafo 3, e l’articolo 181A, paragrafo 2, del trattato CE.

L’articolo 159 è stato utilizzato come base giuridica per l’attuale regolamento FSUE per quanto riguarda gli Stati membri. Sebbene la portata materiale della nuova proposta risulti ampliata, la sua base logica rimane invariata. L’articolo 159 resta pertanto la base giuridica adeguata. Con l’articolo 181 CE, il trattato di Nizza ha introdotto una disposizione giuridica specifica riguardante la cooperazione economica e finanziaria con i paesi terzi che, secondo la Commissione, rappresenta una base giuridica adeguata per le azioni di finanziamento del nuovo Fondo riguardanti i paesi candidati. Poiché ora esiste una base giuridica specifica, essa dovrebbe essere utilizzata al posto dell’articolo 308 CE, impiegato precedentemente.

- Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

Sebbene in alcuni casi gli attuali accordi di assistenza reciproca tra singoli Stati siano molto utili per fornire le attrezzature e le squadre d’intervento necessarie, il tipo di catastrofe grave contemplato dalla presente proposta richiede anche una solidarietà finanziaria, per la quale non esiste alcun meccanismo efficace tra gli Stati membri. Il potenziale onere finanziario è tale da non poter essere sostenuto dai singoli Stati membri, bensì soltanto ripartendolo equamente tra di essi. Gli Stati membri hanno riconosciuto questa necessità con l’istituzione dell’attuale Fondo di solidarietà dell’Unione europea nel 2002.

L’azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi:

Il nuovo Fondo mira specificamente a fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi candidati ammissibili per far fronte alle gravi situazioni di crisi, qualora la loro capacità sia insufficiente a rispondere in maniera adeguata ed efficiente. Il Fondo può essere attivato soltanto su richiesta di un paese avente diritto e integra le operazioni amministrative, materiali e finanziarie promosse da tale paese per rispondere alle situazioni di crisi. La mobilizzazione del Fondo richiede l’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, a prova della solidarietà finanziaria della Comunità e di tutti gli Stati membri, tenuto conto al tempo stesso della capacità del paese colpito di far fronte alla situazione con i propri mezzi finanziari.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- Principio di proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Gli obblighi imposti agli Stati beneficiari si limitano al minimo assoluto e riflettono la situazione di emergenza nella quale viene concesso l’aiuto. L’attuazione dell’aiuto spetta esclusivamente alle autorità dello Stato beneficiario. In particolare, l’importo integrale dell’aiuto viene fornito all’inizio. A parte la conclusione di un accordo di attuazione tra lo Stato beneficiario e la Commissione, non esistono altri obblighi di programmazione o procedure formali di controllo e rendicontazione. Lo Stato beneficiario deve tuttavia presentare una relazione che giustifica l’utilizzo dell’aiuto, ivi compreso una dichiarazione alla fine dell’operazione.

L’onere amministrativo per le autorità comunitarie, nazionali, regionali e locali è pertanto estremamente limitato e non supera il livello richiesto per consentire alla Commissione di esercitare la sua responsabilità generale riguardo all’esecuzione del bilancio comunitario.

- Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: la proposta sostituisce l’attuale regolamento e dovrebbe pertanto assumere anch’essa la forma di un regolamento.

Gli altri strumenti non sarebbero adeguati, poiché l’obiettivo può essere realizzato soltanto attraverso uno strumento giuridico direttamente applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è in linea con l’attuale Fondo di solidarietà in quanto prevede un’assistenza finanziaria per operazioni immediate di riparazione e aiuti su richiesta di uno Stato membro o di un paese candidato. La Commissione propone che il Fondo sia incluso nella voce 3 ‘Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia’ del quadro finanziario 2007-2013 come parte degli strumenti disponibili per far fronte ai problemi dei cittadini dell’UE. Le procedure mantengono le attuali modalità riguardanti la partecipazione dell’autorità del bilancio allo svincolo delle risorse e la delimitazione delle risorse per azioni di solidarietà ben definite. Gli stanziamenti utilizzati non possono essere impiegati per altri scopi o per il ‘dispositivo di riassegnazione’ proposto dalla Commissione.

Per fornire una risposta più rapida rispetto a quanto sia consentito dall’attuale FSUE viene previsto un meccanismo secondo il quale in determinate circostanze può essere pagato su richiesta (come atto di “solidarietà immediata”) un anticipo pari al 5% del previsto importo delle operazioni ammissibili, ma non superiore a 5 milioni di euro. In tal caso, gli stanziamenti di impegno disponibili dovrebbero essere trasferiti sulle linee di bilancio pertinenti e ritrasferiti una volta che la domanda è stata approvata e che entra in vigore il bilancio rettificativo. Questo pagamento verrebbe considerato come un anticipo sull’aiuto che verrà fornito una volta completata la procedura di valutazione e di bilancio. Qualora la domanda non fosse accolta l’anticipo dovrà essere restituito alla Commissione.

Anche la dotazione finanziaria prevista per il Fondo trae spunto dall’attuale Fondo di solidarietà, con un importo annuale pari a 1 miliardo di euro (prezzi correnti). In ciascun caso l’importo degli aiuti ritenuti necessari viene mobilizzato attraverso un bilancio rettificativo. Come accade attualmente, il 1° ottobre di ogni anno almeno un quarto di questo importo annuale deve rimanere disponibile per far fronte alle eventuali nuove esigenze fino alla fine dell’anno.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

- Semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

L’azione di solidarietà promossa in risposta a gravi situazioni di crisi a prescindere dalla loro causa o origine farà capo ad un unico strumento.

- Abrogazione della normativa vigente

L’adozione della proposta porterà all’abrogazione della legislazione esistente.

- Riesame/revisione/clausola di caducità

La proposta comprende una clausola di riesame.

La proposta comprende una clausola di revisione.

2005/0033 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea

Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 159, paragrafo 3, e l’articolo 181A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[7],

considerando quanto segue:

(1) In caso di gravi catastrofi o situazioni di crisi, la Comunità dovrebbe mostrare la propria solidarietà nei confronti degli Stati membri e delle popolazioni colpite fornendo un aiuto finanziario per concorrere al rapido ripristino delle normali condizioni di vita nelle regioni interessate e per contribuire al risarcimento finanziario delle vittime del terrorismo.

(2) La Comunità dovrebbe mostrare la propria solidarietà anche nei confronti dei paesi con i quali sono in corso i negoziati di adesione all’Unione europea.

(3) Le catastrofi gravi o le situazioni di crisi possono scaturire da eventi naturali, industriali e tecnologici, ivi compresi l’inquinamento marino e le minacce radiologiche, o da emergenze sanitarie (in particolare le epidemie di influenza dichiarate ufficialmente) o atti di terrorismo. Gli attuali strumenti di coesione economica e sociale sono in grado di finanziare le misure di prevenzione dei rischi e le operazioni di riparazione delle infrastrutture danneggiate. Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, istituito con il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[8], consente alla Comunità di contribuire alla mobilitazione dei servizi di emergenza per far fronte alle esigenze immediate delle popolazioni e partecipare alla tempestiva riparazione delle infrastrutture principali danneggiate affinché le regioni colpite dalla catastrofe possano riprendere la loro attività economica. Il Fondo è tuttavia limitato principalmente alle catastrofi naturali. È pertanto opportuno disporre che la Comunità possa intervenire anche in caso di situazioni di crisi non legate a fattori naturali.

(4) Obiettivo della prevista azione è integrare gli sforzi degli Stati interessati quando le conseguenze della catastrofe o della situazione di crisi sono talmente gravi che gli Stati in questione non riescono ad affrontare la situazione solamente con i propri mezzi. Poiché tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dell’entità dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, l’azione promossa nell’ambito del presente regolamento dovrebbe essere limitata alle gravi catastrofi. La definizione di queste ultime varia a seconda del settore. Tuttavia, dovrebbe essere consentito un certo margine di valutazione politica per rispondere agli eventi le cui conseguenze sono particolarmente gravi ma che, per loro natura, non possono essere valutati esclusivamente sulla base dei danni materiali, come accade, in particolare, con le crisi sanitarie gravi e gli atti di terrorismo. È inoltre opportuno tener conto della situazione specifica delle regioni remote e isolate, come ad esempio le regioni insulari e ultraperiferiche.

(6) Le gravi catastrofi, in particolare quelle di origine naturale, spesso colpiscono più di uno Stato. Quando una grave catastrofe colpisce uno Stato ammissibile l’assistenza dovrebbe essere fornita anche allo Stato ammissibile confinante colpito dalla stessa catastrofe.

(7) Gli aiuti comunitari dovrebbero integrare le misure attuate dagli Stati interessati e dovrebbero essere utilizzati per coprire una parte della spesa pubblica impegnata per finanziare le principali operazioni di emergenza in risposta a una grave catastrofe.

(8) In linea con il principio di sussidiarietà, gli aiuti comunitari dovrebbero essere concessi soltanto su richiesta dello Stato colpito. La Commissione dovrebbe garantire un trattamento equo delle domande presentate dai singoli Stati.

(9) Gli Stati richiedenti potrebbero avere un bisogno immediato di aiuto finanziario per coprire le spese riguardanti gli interventi e le operazioni di soccorso più urgenti. Se lo Stato interessato formula una domanda in tal senso, un anticipo del finanziamento dovrebbe essere fornito non appena perviene la domanda, subordinatamente alla disponibilità di bilancio.

(10) Occorre una gestione finanziaria prudente per garantire che la Comunità sia in grado di intervenire anche se nel corso dello stesso anno si dovessero verificare diverse gravi catastrofi.

(11) È opportuno garantire un processo decisionale rapido per impegnare risorse finanziarie specifiche e mobilizzarle il più velocemente possibile. Le procedure amministrative dovrebbero essere modificate di conseguenza e limitate allo stretto necessario. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell’Unione europea[9].

(12) I meccanismi di pagamento e utilizzo degli aiuti concessi nell’ambito del presente regolamento dovrebbero riflettere l’urgenza della situazione. Pertanto, è opportuno che venga fissata una scadenza per l’utilizzo dell’aiuto finanziario concesso.

(13) Può essere auspicabile che lo Stato beneficiario dell’aiuto coinvolga le autorità regionali o locali nella conclusione e applicazione degli accordi di attuazione, tenendo conto del proprio contesto costituzionale, istituzionale, giuridico o finanziario specifico. Lo Stato beneficiario dovrebbe tuttavia rimanere responsabile dell’attuazione dell’assistenza e della gestione e del controllo delle operazioni finanziate dalla Comunità, in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[10] (in appresso denominato “il regolamento finanziario”).

(14) Le operazioni finanziate nell’ambito del presente regolamento non dovrebbero beneficiare di un aiuto finanziario proveniente da altri strumenti finanziari della Comunità. Se per un’operazione viene fornito un aiuto finanziario attraverso strumenti comunitari o internazionali che prevedono un risarcimento per danni specifici, detta operazione non dovrebbe beneficiare, per lo stesso scopo, dell’assistenza fornita nell’ambito del presente regolamento.

(15) L’azione comunitaria non dovrebbe sostituirsi alla responsabilità dei terzi che, in virtù del principio “chi inquina paga”, sono i primi responsabili dei danni da loro causati né dovrebbe scoraggiare le azioni di prevenzione a livello degli Stati membri e della Comunità.

(16) Nell’attuazione dell’aiuto finanziario della Comunità è opportuno garantire la massima trasparenza e un controllo adeguato dell’utilizzo delle risorse.

(17) Gli Stati beneficiari dovrebbero giustificare il loro utilizzo dell’aiuto ricevuto.

(18) In casi eccezionali e a seconda delle risorse finanziarie disponibili per le azioni di solidarietà promosse nell’ambito del presente regolamento nell’anno in cui si verifica la catastrofe, dovrebbero essere previsti degli aiuti supplementari a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno successivo.

(19) È opportuno prevedere che gli organi comunitari competenti siano in grado di adempiere i propri obblighi in materia di controllo finanziario.

(20) Gli aiuti per le spese successivamente rimborsate da terzi, gli aiuti non utilizzati in conformità con il presente regolamento e gli aiuti ricevuti che superano la valutazione finale dei danni dovrebbero essere recuperati.

(21) Dovrebbe essere prevista un’assistenza tecnica per le azioni di solidarietà promosse nell’ambito del presente regolamento al fine di migliorare la capacità della Commissione di valutare le domande ricevute.

(22) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbe essere abrogato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni di detto regolamento dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi alle domande presentate prima di tale data.

(23) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicabilità delle prospettive finanziarie 2007-2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. È istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (in appresso denominato “Fondo”) per consentire alla Comunità di rispondere alle gravi catastrofi che colpiscono gli Stati membri o i paesi candidati con cui sono in corso i negoziati di adesione all’Unione europea (in appresso denominati “Stati ammissibili”).

2. Il presente regolamento fissa le norme riguardanti le operazioni del Fondo in relazione ai seguenti eventi:

a) catastrofi naturali;

b) catastrofi industriali e tecnologiche;

c) emergenze sanitarie;

d) atti di terrorismo.

Articolo 2

Gravi catastrofi

Ai fini del presente regolamento, una catastrofe viene ritenuta grave quando provoca, in almeno uno Stato ammissibile, danni diretti per un valore stimato superiore a 1 miliardo di euro (prezzi del 2007) o superiore allo 0,5 % del reddito nazionale lordo dello Stato interessato.

Tuttavia, anche se non sono soddisfatti i suddetti criteri quantitativi, in casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può riconoscere che si è verificata una grave catastrofe sul territorio di uno Stato ammissibile.

Articolo 3

Operazioni di solidarietà

1. Su richiesta di uno Stato ammissibile, la Commissione può concedere un’assistenza finanziaria a valere sul Fondo sotto forma di una sovvenzione, se tale Stato ha subito una grave catastrofe.

Su richiesta di uno Stato ammissibile che confina con uno Stato di cui al primo comma e che è stato colpito dalla stessa grave catastrofe, la Commissione può concedere un aiuto a valere sul Fondo anche a favore di tale Stato.

2. Per ogni catastrofe uno Stato può ricevere un’unica sovvenzione.

Articolo 4

Operazioni ammissibili

L’assistenza tecnica fornita nell’ambito del presente regolamento viene concessa soltanto per le operazioni (in appresso denominate “operazioni ammissibili”) eseguite dalle autorità pubbliche dello Stato interessato o da organismi che agiscono nel pubblico interesse e che appartengono alle seguenti categorie:

a) operazioni di emergenza essenziali necessarie per l’immediato ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell’energia, dell’acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell’istruzione;

b) assistenza medica immediata e misure volte a tutelare la popolazione dai pericoli sanitari imminenti, compreso il pagamento dei vaccini, dei farmaci, dei prodotti medicinali e delle attrezzature e infrastrutture mediche utilizzati durante l’emergenza;

c) fornitura di strutture ricettive provvisorie e finanziamento dei servizi di soccorso per far fronte alle esigenze immediate della popolazione colpita;

d) operazioni essenziali di emergenza per garantire tempestivamente le infrastrutture di prevenzione;

e) misure per la tutela immediata del patrimonio culturale e naturale;

f) operazioni essenziali di emergenza per l’immediato ripristino delle aree colpite dalla catastrofe;

g) assistenza medica, psicologica e sociale alle vittime dirette di atti di terrorismo e ai loro familiari.

Articolo 5

Domande

1. Lo Stato ammissibile può presentare alla Commissione una domanda di aiuto a valere sul Fondo il più presto possibile e non oltre dieci settimane dalla data del primo danno causato dalla catastrofe, fornendo tutte le informazioni disponibili riguardo almeno ai seguenti aspetti:

a) i danni causati dalla catastrofe e il loro impatto sulla popolazione e sull’economia dello Stato colpito;

b) una ripartizione dei costi stimati delle operazioni nelle categorie elencate all’articolo 4 in relazione alla catastrofe;

c) qualsiasi altra fonte comunitaria di finanziamento che potrebbe contribuire a porre rimedio alle conseguenze della catastrofe;

d) qualsiasi altra fonte nazionale o internazionale di finanziamento, ivi comprese le assicurazioni pubbliche e private, che potrebbe contribuire a coprire i costi di riparazione dei danni e in particolare i costi delle operazioni ammissibili.

Le informazioni fornite in relazione alla lettera a) del primo comma includono una stima dell’importo dei danni diretti causati dalla catastrofe.

2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e delle altre eventuali informazioni supplementari chieste o ottenute altrimenti dalla Commissione, quest’ultima valuta se sussistono le condizioni per la concessione dell’aiuto finanziario ai sensi del presente regolamento.

Qualora, ai fini del primo comma, lo Stato interessato fornisse ulteriori informazioni su propria iniziativa, queste ultime devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, se, ai fini del primo comma, la Commissione dovesse richiedere ulteriori informazioni allo Stato interessato, queste ultime devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 6

Finanziamento anticipato

1. Non appena ricevuta la domanda di cui all’articolo 5, paragrafo 1, la Commissione può, subordinatamente alla disponibilità di bilancio, adottare una decisione con la quale concede un finanziamento anticipato per le operazioni ammissibili più urgenti e fornire senza indugio tale anticipo allo Stato interessato in un’unica rata.

Il primo comma si applica soltanto ai casi in cui la domanda contiene un’esplicita richiesta di finanziamento anticipato.

2. L’importo del finanziamento anticipato versato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, rappresenta il 5% dell’importo complessivo dei costi stimati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ma non supera i 5 milioni di euro.

Articolo 7

Determinazione dell’aiuto finanziario

1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione stabilisce il più rapidamente possibile l’importo adeguato dell’eventuale aiuto finanziario da concedere entro i limiti delle risorse disponibili.

L’importo non può superare il 50% dei costi stimati complessivi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

2. Laddove, sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione concludesse che non sussistono le condizioni per la concessione dell’aiuto ai sensi del presente regolamento, essa ne da notifica allo Stato interessato.

L’eventuale anticipo versato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, viene restituito alla Commissione entro tre mesi dalla data di notifica.

Articolo 8

Procedura di bilancio

1. Se la Commissione ha concluso che deve essere concesso un aiuto finanziario a valere sul Fondo, essa trasmette all’autorità di bilancio le proposte necessarie per autorizzare gli stanziamenti corrispondenti all’importo stabilito in conformità con l’articolo 7, paragrafo 1.

Le proposte comprendono i seguenti elementi:

a) valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, insieme ad una sintesi delle informazioni sulle quali si basa tale valutazione;

b) le prove che sussistono le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

c) i motivi a giustificazione degli importi proposti.

2. Non appena l’autorità di bilancio rende disponibili gli stanziamenti, la Commissione adotta una decisione di concessione della sovvenzione, tenendo conto dell’eventuale anticipo concesso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 9

Pagamento e utilizzo della sovvenzione

1. In seguito all’adozione della decisione di finanziamento, la Commissione eroga la sovvenzione allo Stato beneficiario in un’unica rata subito dopo la firma dell’accordo di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

2. Entro 18 mesi dalla data del primo danno lo Stato beneficiario utilizza la sovvenzione e gli eventuali interessi da essa generati per finanziare le operazioni ammissibili effettuate in seguito a tale data.

Articolo 10

Attuazione della sovvenzione

1. La Commissione e lo Stato beneficiario concludono un accordo di attuazione della decisione di finanziamento, in conformità con le disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie specifiche dello Stato beneficiario e della Comunità.

L’accordo precisa in particolare il tipo e il luogo delle operazioni da finanziare.

2. La Commissione provvede affinché gli obblighi previsti dagli accordi di attuazione siano gli stessi per tutti gli Stati beneficiari.

3. Lo Stato beneficiario seleziona le singole operazioni e attua la sovvenzione in conformità con il presente regolamento, la decisione di finanziamento e l’accordo.

Tale responsabilità lascia impregiudicata la responsabilità della Commissione riguardo all’attuazione del bilancio generale delle Comunità europee in conformità con le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in appresso denominato “il regolamento finanziario”), applicabile alla gestione congiunta o decentrata.

Articolo 11

Finanziamento delle operazioni

1. Le operazioni finanziate, integralmente o in parte, nell’ambito di un accordo di attuazione non beneficiano di finanziamenti a valere su altri strumenti comunitari o internazionali.

Lo Stato beneficiario garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma.

2. Gli Stati beneficiari cercano di ottenere ogni possibile indennizzo da terzi.

Articolo 12

Compatibilità con altri strumenti

Le operazioni che beneficiano di un aiuto finanziario a valere sul Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle azioni comunitarie e agli strumenti di assistenza della preadesione.

Articolo 13

Relazione finale e chiusura

1. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lo Stato beneficiario presenta alla Commissione una relazione sull’esecuzione finanziaria della sovvenzione corredata di un giustificativo delle spese. La relazione indica inoltre gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le operazioni in questione.

La relazione descrive le misure di prevenzione introdotte o proposte dallo Stato beneficiario per ridurre la portata dei danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di tali catastrofi.

2. Entro sei mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua la chiusura dell’aiuto finanziario a valere sul Fondo.

Articolo 14

Impiego dell’euro

Le domande, le decisioni di concessione della sovvenzione, gli accordi di attuazione, le relazioni di cui al presente regolamento e gli eventuali altri documenti pertinenti indicano i relativi importi in euro.

Articolo 15

Deficit di risorse finanziarie

1. Se, al momento della presentazione di una proposta ai sensi dell’articolo 8, le restanti risorse finanziarie disponibili a valere sul Fondo per l’anno in questione non sono sufficienti a fornire gli aiuti finanziari ritenuti necessari, la Commissione può proporre che il saldo venga finanziato attraverso gli stanziamenti disponibili sul Fondo per l’anno successivo.

2. Il massimale annuo di bilancio del Fondo è in ogni caso rispettato sia nell’anno in cui si verifica la catastrofe che nell’anno successivo.

Articolo 16

Controllo finanziario ad opera degli organi comunitari

Lo Stato beneficiario provvede affinché tutte le decisioni di finanziamento adottate ai sensi dell’accordo di attuazione di cui all’articolo 10 e tutti gli accordi e i contratti che risultano da tali decisioni prevedano un controllo da parte della Commissione, eseguito dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché verifiche effettuate sul posto dalla Commissione e dalla Corte dei conti, secondo le opportune procedure.

Articolo 17

Recupero dei fondi

1. Qualora l’importo del danno diretto complessivo subito fosse inferiore di almeno il 10% rispetto all’importo stimato di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la Commissione può chiedere allo Stato beneficiario di rimborsare il corrispondente importo dell’aiuto finanziario ricevuto.

2. Laddove uno Stato beneficiario non rispettasse l’articolo 10, paragrafo 3, la Commissione può chiedere il rimborso totale o parziale dell’aiuto finanziario ricevuto.

3. Prima di adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione esegue un adeguato esame del caso e, in particolare, concede allo Stato beneficiario un determinato lasso di tempo per formulare le proprie osservazioni.

4. Le somme ricevute indebitamente e che devono essere recuperate vengono restituite alla Commissione. Sulle somme non restituite possono essere applicati degli interessi di mora in conformità con il regolamento finanziario.

Articolo 18

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,20% delle risorse finanziarie disponibili per l’anno in questione, il Fondo può essere utilizzato per finanziare le misure preparatorie, di controllo, di sostegno amministrativo e tecnico, di audit e di ispezione necessarie per l’attuazione del presente regolamento.

Tali azioni vengono eseguite in conformità con l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario, con tutte le altre disposizioni di tale regolamento e con le relative modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio.

Tali azioni comprendono in particolare le relazioni di esperti previste per aiutare la Commissione ad effettuare la valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2.

2. Laddove è previsto un contributo del Fondo per l’acquisto dei servizi esterni, la Commissione adotta una decisione per le azioni elencate al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 19

Relazione annuale

Prima del 1° luglio di ogni anno, a decorrere dal [anno successivo all’anno in cui entra in applicazione il presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività promosse nell’ambito del presente regolamento nel corso dell’anno precedente. La relazione contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, le decisioni di finanziamento adottate e la chiusura dell’aiuto finanziario concesso.

Articolo 20

Riesame

Al più tardi entro il 31 dicembre 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio procedono a un riesame del presente regolamento sulla base di una proposta presentata dalla Commissione.

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 22

Disposizione transitoria

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 continua ad applicarsi alle domande ricevute dalla Commissione il 31 dicembre 2006 o prima di tale data.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL :

Proposal for a REGULATION of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Solidarity Fund

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

Citizenship, Freedom, Security and Justice

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headi ngs:

Three budget lines under heading 3

For Administrative Management: 13 01 04 04

For Member States: 13 06 01

For Candidate countries: 13 06 02

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

Indeterminate, with the possibility of using up to EUR 1000 million per year in current prices to be made available on a case by case basis by the budgetary authority in the event of major disasters upon proposal from the Commission of an amending budget

Up to 0.2% of any grant paid under the EUSF may be used for Technical Assistance under 13 01 04 04.

Up to 5% of the estimated costs of eligible operation claimed in the application - but no more than EUR5 million in each case – may be granted as advance funding upon request of the affected Member State. In this case, available Commitment Appropriations would have to be transferred to either 13 06 01 or 13 06 02 and re-transferred once the application has been approved and the amending budget becomes effective. The Member State would have to repay the advance payment if the application is not approved.

3.3. Budgetary characteristics (add rows if necessary) :

Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

13 01 04 04 | Non-comp | Non Diff | Yes | No | No | No 3 |

13 06 01 | Non-comp | Diff[11] | NO | NO | NO | No 3 |

13 06 02 | Non-comp | Diff | NO | NO | NO | No 3 |

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type | Section no. | Year n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 and later | Total |

Operational expenditure[12] |

Commitment Appropriations (CA) | 8.1 | a | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Payment Appropriations (PA) | b | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Administrative expenditure within reference amount[13] |

Technical & administrative assistance (NDA) | 8.2.4 | c | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

TOTAL REFERENCE AMOUNT |

Commitment Appropriations | a+c | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Payment Appropriations | b+c | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Administrative expenditure not included in reference amount[14] |

Human resources and associated expenditure (NDA) | 8.2.5 | d | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 |

Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA) | 8.2.6 | e |

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost of Human Resources | a+c+d+e | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

TOTAL PA including cost of Human Resources | b+c+d+e | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body | Year n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 and later | Total |

…………………… | f |

TOTAL CA including co-financing | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

X The proposal is compatible with existing financial programming.

X The proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

X The proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[15] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

4.1.3. Financial impact on Revenue

X The proposal has no financial implications on revenue

( Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.

EUR million (to one decimal place)

Prior to action [Year n-1] | Situation following action |

Total number of human resources | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information:

5.1. Need to be met in the short or long term

See Explanatory Memorandum

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

See Explanatory Memorandum

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)[17] chosen for the implementation of the action.

Shared management with Member states

Decentralised management with third countries (candidate countries negotiating accession to the Union)

6. MONITORING AND EVALUATION

Monitoring and evaluation are limited to reflect the character of the instrument and in order not to impose undue burdens on national administrations in the event of a major disaster. However, monitoring visits around mid-term of the implementation of the grant are foreseen for selected cases.

ANTI-FRAUD MEASURES

The proposal foresees that control and audit measures are to be carried out by the beneficiary state on the basis of a risk analysis. The beneficiary State has to present a report to the Commission on the financial execution of the grant, together with a statement justifying the expenditure and indicating any other source of funding received for the operations concerned. The proposal foresees the possibility of audits by Community bodies in accordance with the Financial Regulation.

7. DETAILS OF RESOURCES

7.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

7.2.2. Description of tasks deriving from the action

Assessment of applications, preparation of grant decisions, monitoring and closure of assistance

7.2.3. Sources of human resources (statutory)

Two statutory posts currently allocated to the management of the programme

7.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading) 13 01 04 04, heading 3 | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later | TOTAL |

Other technical and administrative assistance | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

- intra muros |

- extra muros |

Total Technical and administrative assistance | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

7.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later |

Officials and temporary staff (XX 01 01) | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 |

Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line) |

Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 |

Calculation– Officials and Temporary agents Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

2 statutory posts à EUR 108.000 p.a

Calculation– Staff financed under art. XX 01 02

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

7.2.6. Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences |

XX 01 02 11 03 – Committees[23] |

XX 01 02 11 04 – Studies & consultations |

XX 01 02 11 05 - Information systems |

2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) |

3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) |

Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) |

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

[1] COM(2004) 101.

[2] Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio - GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

[3] COM(2005) 113 del 6.4.2005.

[4] GU C , , pag. .

[5] GU C , , pag. .

[6] GU C , , pag. .

[7] GU C , , pag. .

[8] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

[9] Non ancora pubblicato.

[10] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[11] Differentiated appropriations.

[12] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

[13] Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

[14] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

[15] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

[16] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years.

[17] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point.

[18] As described under Section 5.3.

[19] Cost of which is NOT covered by the reference amount.

[20] Cost of which is NOT covered by the reference amount.

[21] Cost of which is included within the reference amount.

[22] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

[23] Specify the type of committee and the group to which it belongs.