52005DC0329

Comunicazione della Commissione relativa a misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi, dei detonatori, delle attrezzature per fabbricare bombe e delle armi da fuoco /* COM/2005/0329 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 18.7.2005

COM(2005) 329 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

RELATIVA A MISURE DIRETTE A GARANTIRE UNA MAGGIORE SICUREZZA DEGLI ESPLOSIVI, DEI DETONATORI, DELLE ATTREZZATURE PER FABBRICARE BOMBE E DELLE ARMI DA FUOCO

COM UNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

RELATIVA A MISURE DIRETTE A GARANTIRE UNA MAGGIORE SICUREZZA DEGLI ESPLOSIVI, DEI DETONATORI, DELLE ATTREZZATURE PER FABBRICARE BOMBE E DELLE ARMI DA FUOCO

1. INTRODUZIONE

L’uso di esplosivi per colpire cittadini innocenti è il metodo più comunemente impiegato dai terroristi per instillare paura in popolazioni abituate a vivere in società democratiche, libere e aperte. Nell’ottobre del 2003 il Consiglio JAI aveva concluso che non era necessario introdurre nuove misure sullo stoccaggio e il trasporto di esplosivi. Tuttavia, in seguito agli attentati terroristici perpetrati a Madrid l’11 marzo 2004, è cominciato a emergere un consenso fra gli Stati membri dell’Unione sulla necessità di studiare un sistema più armonizzato per evitare che esplosivi, detonatori, attrezzature per fabbricare bombe e armi da fuoco cadano nelle mani di terroristi. Nella dichiarazione del 25 marzo 2004, il Consiglio europeo ha riconosciuto “la necessità di assicurare che le organizzazioni e i gruppi terroristici siano privati degli strumenti per svolgere la loro attività”, e, in particolare, “l’esigenza di garantire una maggiore sicurezza delle armi da fuoco, degli esplosivi, delle attrezzature per fabbricare bombe nonché delle tecnologie che contribuiscono a perpetrare atti terroristici”. Inoltre il piano d’azione riveduto, del giugno 2004, per la lotta al terrorismo ha invitato il Consiglio e la Commissione a studiare la possibilità di adottare delle misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi (azione 3.6.1).

Nella sua comunicazione dell’ottobre 2004 , Prevenzione, preparazione e risposta in caso di attacchi terroristici[1] , la Commissione ha espresso l’intenzione di presentare, se necessario, proposte per garantire il massimo livello possibile di sicurezza in Europa. Così il “ Programma dell’Aia: Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea” , approvato dal Consiglio nel novembre 2004, invita esplicitamente la Commissione a presentare proposte volte a migliorare la sicurezza dello stoccaggio e del trasporto di esplosivi nonché ad assicurare la tracciabilità dei precursori industriali e chimici . La Commissione accetta risolutamente questo invito e presenta le sue proposte nella presente comunicazione.

La Commissione ritiene che tutte le parti interessate, in particolare l’industria (includendo produttori, utilizzatori finali, trasportatori e ricercatori), gli Stati membri ed Europol debbano contribuire a migliorare la sicurezza degli esplosivi e delle armi da fuoco. Se la loro utilità industriale è fuor di dubbio, i responsabili politici devono garantire la sicurezza dei cittadini riducendo ed eliminando la possibilità di un loro uso illecito . Così come, in passato, i fabbricanti di esplosivi e di armi da fuoco hanno fatto propria la nozione di sicurezza e l’hanno resa una caratteristica corrente dei loro prodotti, lo stesso approccio dovrebbe essere adottato in materia di sicurezza pubblica interna. La Commissione auspicherebbe che tutte le parti interessate cambiassero approccio, passando da una logica del “se” a una logica del “come” tale obiettivo potrebbe essere raggiunto. La Commissione è quindi disposta ad avviare un dialogo strutturato col settore privato per rafforzare le caratteristiche di sicurezza (soprattutto per quanto riguarda lo stoccaggio, la commercializzazione, il trasporto e la tracciabilità) delle componenti e del prodotto finale lungo tutta la catena di produzione e di approvvigionamento. La Commissione può avvalersi dell’esperienza acquisita in altri campi – ad esempio in materia di tracciabilità nella catena di produzione e di approvvigionamento alimentare ai fini della tutela della salute – per ideare modi che permettano di garantire la sicurezza degli esplosivi e delle armi da fuoco.

2. IL PIANO DELL’UE PER RAFFORZARE LA SICUREZZA DEGLI ESPLOSIVI

La Commissione prevede di riunire tutte le principali parti interessate : fabbricanti e commercianti di esplosivi, esperti di Europol e del SitCen, esperti nazionali degli Stati membri, la Commissione e il gruppo di lavoro del Consiglio sul terrorismo. Successivamente la Commissione valuterà l’opportunità di costituire un gruppo di esperti ( Gruppo di esperti sulla sicurezza degli esplosivi ), che sarà incaricato di elaborare un piano dell’UE per il rafforzamento della sicurezza degli esplosivi e delle armi da fuoco e di presentarlo alla Commissione. Il piano dovrebbe garantire la complementarità fra le misure in ambito pubblico e privato in questo campo e fissare obiettivi definiti. Dovrebbe essere inoltre stabilito un metodo di lavoro per il piano e per controllarne gli esiti. Il gruppo di esperti potrebbe valutare le esigenze in qualsiasi settore relativo al rafforzamento della sicurezza degli esplosivi e delle armi da fuoco, potrebbe rilevare le carenze da affrontare nelle capacità di individuazione e di intervento nell’UE e analizzare i costi implicati.

3. STOCCAGGIO, TRASPORTO E TRACCIABILITÀ

Come propone il Programma dell’Aia, la presente comunicazione è incentrata sullo stoccaggio, il trasporto e la tracciabilità. Disposizioni di sicurezza per lo stoccaggio degli esplosivi attraverso, ad esempio, mezzi fisici e norme efficaci di contabilità e di verifica sono fondamentali per evitare che terroristi rubino o si approprino indebitamente di prodotti fabbricati legalmente. La trasparenza è essenziale per facilitare un controllo accurato del trasferimento di questi prodotti, e le tecniche di tracciabilità (come l’etichettatura o la marcatura) permettono di seguire il ciclo di vita degli esplosivi e di individuare i trasferimenti pericolosi e il possesso sospetto di questi prodotti. Devono altresì essere studiati i metodi per obbligare i commercianti di esplosivi a segnalare ogni transazione sospetta. Inoltre, i prodotti pericolosi in transito – come gli esplosivi e qualunque materiale e dispositivo connesso a delle bombe – possono essere oggetto di un attacco diretto o possono essere illecitamente sviati verso una destinazione diversa da quella prevista. Le misure di sicurezza e la tracciabilità devono quindi diventare un aspetto essenziale in tutti gli stadi della catena di approvvigionamento.

Le misure per combattere il terrorismo devono interessare tutte le fonti possibili. È necessario un approccio globale del problema, poiché una maggiore individuabilità di alcuni esplosivi/detonatori potrebbe spingere i terroristi a ricorrere ad altri dispositivi o ad altre sostanze che potrebbero essere ancora più difficili da rilevare.

Un analisi completa delle tecniche di individuazione e dei loro tassi di riuscita per tipi diversi di esplosivi sarebbe un aiuto significativo per identificare i rischi principali. Un approccio per la riduzione dei rischi di utilizzo illecito degli esplosivi da parte di terroristi o criminali dovrebbe essere globale e dovrebbe comportare una regolamentazione sugli esplosivi commerciali (inclusa la segnalazione di transazioni sospette), la marcatura degli esplosivi, maggiori vincoli di sicurezza per il trasporto e lo stoccaggio, l’uso della tecnologia per individuare ed etichettare il materiale esplosivo e seguirne il percorso, la condivisione delle informazioni e il sostegno investigativo. L’Unione europea, pur desiderando mantenere sotto tutti gli aspetti la cooperazione mutuamente fruttuosa con gli Stati Uniti, non deve permettere che si sviluppi un divario tecnologico transatlantico, in particolare per quanto riguarda l’uso di apparecchiature di rilevamento nei punti di trasporto.

Inoltre, i cosiddetti esplosivi “artigianali” , fatti con sostanze chimiche molto diffuse, costituiscono una minaccia della stessa entità degli esplosivi commerciali, e quindi la ricerca per migliorare la loro rilevabilità deve pure essere considerata una priorità.

Anche gli esplosivi demilitarizzati che arrivano sul mercato costituiscono un rischio notevole. Dato che gli esplosivi militari generalmente non sono marcati, rischiano di essere più difficili da individuare degli esplosivi civili. Il commercio ufficiale o parallelo di esplosivi militari eccedenti e il grado di implicazione delle reti della criminalità organizzata in Europa nei trasferimenti illeciti sono di conseguenza un forte motivo di preoccupazione, e devono essere affrontati con determinazione. Una relazione delle Nazioni Unite[2] osserva che diversi Stati dell’Europa dell’Est si sono detti preoccupati per il traffico di esplosivi e dispositivi militari eccedenti provenienti dalle riserve dell’ex Unione sovietica. Enormi scorte di esplosivi militari esistono in Europa centrale e orientale. Vi sono programmi diretti a distruggere tali scorte, ma finora hanno mostrato un tasso di riuscita limitato e devono quindi essere radicalmente migliorati.

4. SITUAZIONE ATTUALE / MISURE PROPOSTE

4.1. Commercio di concimi

Il regolamento sui concimi [3], agli articoli da 25 a 28, prevede alcune misure e controlli di sicurezza e particolari condizioni di prova per i concimi a base di nitrato ammonico. Obbliga inoltre i fabbricanti a conservare registrazione dei siti di produzione e dei loro operatori.

La Commissione sta studiando una modifica di questo regolamento per introdurre condizioni appropriate in virtù delle quali i concimi a base di nitrato ammonico possano essere venduti solo a persone autorizzate e previa prova del loro uso a scopi esclusivamente agricoli. Potrebbe inoltre essere studiata anche una proposta per obbligare le imprese che vendono questo tipo di prodotto a notificare alle autorità di contrasto ogni transazione sospetta. Gli Stati membri dovrebbero infine essere incoraggiati a prendere misure analoghe per i concimi che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento.

4.2. Stoccaggio di esplosivi

Lo stoccaggio degli esplosivi rientra nel campo d’applicazione della direttiva Seveso II [4] . Tale campo d’applicazione non è incentrato sugli esplosivi in sé, ma su impianti fissi in cui siano immagazzinate grosse quantità di sostanze pericolose. Esso riguarda fondamentalmente la sicurezza degli impianti in sé, non la sicurezza pubblica. La direttiva non stabilisce analisi a questi livello, né impone misure di sicurezza supplementari per impianti che siano particolarmente vulnerabili ad attacchi terroristici, oppure che ne siano potenziali bersagli. Va tuttavia osservato che tutte le condizioni relative all’attenuazione delle conseguenze di incidenti, e in particolare l’elaborazione anticipata di piani d’emergenza, contribuirebbero ugualmente a gestire le conseguenze di un attentato terroristico contro un impianto Seveso. Inoltre, parte delle informazioni necessarie per un’analisi dei rischi è già disponibile attraverso i rapporti di sicurezza.

La Commissione sta esaminando le questioni di sicurezza per gli impianti rientranti nel campo d’applicazione della direttiva Seveso II in cui sono presenti sostanze pericolose come esplosivi o nitrato d’ammonio, procedendo ad esempio all’analisi delle conseguenze di eventuali atti ostili intenzionali, di incidenti gravi dolosi e di misure per prevenirli. I risultati di un workshop congiunto sulla protezione degli impianti pericolosi da atti ostili intenzionali, tenutosi a Budapest il 28-29 aprile 2005, sono disponibili sul sito web della Commissione:

http://europa.eu.int:8082/comm/environment/seveso/conf_events.htm

La direttiva Seveso II si applica principalmente a impianti chimici e petrolchimici in cui si trovano ingenti quantità di sostanze chimiche. La direttiva non distingue fra merci pericolose “normali” e merci pericolose “ad alto rischio” (il cui uso illecito, cioè, può causare un altissimo numero di vittime o una distruzione ingente). Le disposizioni per ridurre l’accresciuto rischio dovrebbero pertanto applicarsi in particolare alle sostanze pericolose con un potenziale di rischio elevato, come gli esplosivi.

La Commissione indirizzerà delle raccomandazioni agli Stati membri affinché siano prese iniziative per migliorare la sicurezza di ogni impresa e del personale che tratta merci pericolose ad alto rischio o che è responsabile di queste. La sicurezza sarà rafforzata elaborando e attuando appositi piani che potrebbero includere una serie di elementi individuati dalla Commissione.

4.3. Trasporto di esplosivi ed altre merci pericolose (TMP)

Gli Stati membri dell’UE devono aver modificato, entro il 1º luglio 2005, le disposizioni di sicurezza in materia di TMP nella loro legislazione nazionale sul trasporto stradale e ferroviario. La maggior parte degli Stati membri ha comunque norme supplementari per il controllo di certe categorie di merci pericolose. Associazioni professionali qualificate hanno preparato delle linee guida sulle misure di sicurezza relative al trasporto di merci pericolose, che coprono tutti i settori rilevanti. La Commissione ha sostenuto questo lavoro e le linee guida sono state ultimate nell’aprile 2005 . Il dialogo col settore interessato è un elemento chiave per il miglioramento della sicurezza del trasporto degli esplosivi, poiché quest’ultimo può elaborare linee guida più rigorose in materia.

La Commissione ha rafforzato i controlli sul trasferimento degli esplosivi fra gli Stati membri nell’aprile 2004, per rendere più sicuro il trasporto transfrontaliero. Le misure sono contenute nella decisione 2004/388/CE della Commissione che armonizza le informazioni richieste e le procedure da seguire durante tale trasferimento transfrontaliero.

Grazie al rafforzamento dei controlli sul trasferimento degli esplosivi fra gli Stati membri, seguire il percorso delle sostanze e verificare che i loro movimenti siano stati approvati dalle autorità nazionali dovrebbe risultare più facile. La documentazione relativa al trasferimento contiene anche informazioni sulle imprese od organizzazioni interessate per tale o tal altro tipo di esplosivo, un itinerario per il trasferimento, e l’autorizzazione di tutti gli Stati membri sul cui territorio transitano gli esplosivi. In virtù di tali misure dovrebbe essere più facile seguire il percorso degli esplosivi quando vengono trasferiti dal fabbricante all’utilizzatore.

Per realizzare gli obiettivi stabiliti nel piano d’azione dell’UE per la lotta al terrorismo (punto 4.2), la Commissione ha iniziato a elaborare una linea d’azione sulla sicurezza della catena di approvvigionamento, per completare la legislazione già esistente in vari settori della sicurezza dei trasporti (sicurezza aerea, marittima e portuale ) e aumentare la sicurezza nel trasporto terrestre.

Questo processo si incentra principalmente sullo sviluppo di iniziative e misure di sicurezza, sul piano giuridico e operativo, affinché le imprese siano maggiormente sensibilizzate verso la sicurezza della catena d’approvvigionamento nell’UE, senza ostacolare gli scambi e, in questo modo, contrastando eventuali minacce terroristiche.

La sicurezza della catena di approvvigionamento sarà un processo in evoluzione. Facendo della riflessione sulla sicurezza una routine (consapevolezza) quotidiana nelle operazioni di trasporto nell’UE, si contribuisce a migliorare i risultati qualitativi delle imprese e la loro resistenza agli incidenti. Nel commercio internazionale, il successo di una politica di sicurezza nei trasporti dipende dalla reciprocità.

4.3.1. Individuazione degli esplosivi e delle armi da fuoco negli aeroporti

Dopo gli attentati dell’11 settembre ed altri incidenti legati agli aerei, la sicurezza negli aeroporti è stata rafforzata. Il regolamento quadro 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile considera le armi da fuoco e gli esplosivi come articoli vietati, e dispone che tutti i passeggeri e i loro bagagli (a mano o da stiva) siano oggetto di controlli eseguiti con una serie di metodi accettabili. La Commissione effettua delle ispezioni per verificare, fra le altre cose, l’attuazione di queste disposizioni.

La Commissione, assistita dal Comitato per la sicurezza dell’aviazione (AVSEC), sta attualmente lavorando sul controllo dell’applicazione delle specifiche tecniche e dei criteri di rendimento di diversi tipi di apparecchiature di rilevamento usate negli aeroporti degli Stati membri.

4.4. Produzione, commercializzazione e tracciabilità degli esplosivi

La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile[5] (ad esempio per lavori di estrazione o di demolizione) definisce i requisiti essenziali cui devono soddisfare le prove di conformità degli esplosivi, per garantire la libera circolazione di questi prodotti senza che vengano abbassati i livelli ottimali di sicurezza e di sicurezza pubblica. Essa riguarda inoltre il controllo dei trasferimenti degli esplosivi e delle munizioni. Per le ovvie limitazioni di questa legislazione dovuta all’aumento del rischio terroristico, la Commissione ha avviato un dialogo col settore sulle questioni della sicurezza. Potrebbero essere prese in considerazione nuove prassi in una serie di campi: marcatura degli esplosivi e dei detonatori, rafforzamento della sicurezza nello stoccaggio e nel trasporto, segnalazione di transazioni sospette.

Una volta rinvenuti degli esplosivi, scoprirne l’origine è di importanza fondamentale per chi svolge le indagini. La legislazione svizzera in materia, ad esempio, è molto rigorosa e dispone che gli esplosivi vengano marcati prima della loro commercializzazione. Tuttavia, per quanto riguarda gli esplosivi marcati in Svizzera, la percentuale di casi risolti con successo non è stata molto più alta di quella dei casi risolti e relativi a esplosivi non marcati.

La Commissione propone una valutazione costi-benefici della marcatura degli esplosivi con un codice elettromagnetico.

4.5. Individuazione di esplosivi

Gli esplosivi possono essere individuati con varie tecniche (ad es. raggi X, cani da fiuto, sistemi di rilevamento col vapore) Nessuna tecnica, utilizzata da sola, permette un’individuazione soddisfacente, ed è sempre necessaria una combinazione di più metodi. Tuttavia, rendere obbligatorio nell’UE l’utilizzo di una sostanza o di un agente marcante per tutti gli esplosivi potrebbe rendere più facile la loro individuazione, poiché i sensori dovrebbero principalmente rilevare una sostanza sola. Per la presenza di esplosivi fabbricati all’estero è comunque necessario che le apparecchiature siano sempre in grado di rilevare altri agenti marcanti così come esplosivi non marcati.

Vi sono vasti programmi di ricerca che vertono sui sistemi olfattivi elettronici e altre tecnologie. Il programma NOSE II (seconda rete d’eccellenza sul rilevamento olfattivo artificiale) della Commissione europea ha già permesso la creazione di una rete di studiosi in questo campo. Tuttavia, un primo passo importante sarebbe quello di svolgere un ampio studio sulle tecniche di rilevamento esistenti, valutandone con precisione il tasso di riuscita, i tempi di rilevamento e i costi per ogni tipo di esplosivo. Le lacune tecnologiche potrebbero essere così individuate e prese in considerazione nei programmi di ricerca. Dovrebbero inoltre essere debitamente valutate le migliori combinazioni di apparecchiature, poiché è impossibile individuare adeguatamente gli esplosivi in un’unica operazione.

La Commissione lancerà una tale analisi integrata delle tecniche di individuazione. Questo lavoro costituirà una solida base per elaborare delle iniziative legislative in questo settore. Nel frattempo la Commissione raccomanda di predisporre misure appropriate per rendere obbligatorio l’uso di dispositivi di rilevamento in certi luoghi strategici (ad esempio negli aeroporti).

4.6. Detonatori

A causa delle dimensioni ridotte, i detonatori presentano un grosso rischio di furto e di non individuazione. Rendere più facile l’individuazione dei detonatori sarebbe quindi un importante miglioramento nella catena di sicurezza. Il Centro comune di ricerca della Commissione potrebbe analizzare alcune delle possibilità esistenti per aumentarne l’individuabilità. In funzione dei risultati dell’analisi del CCR, la Commissione potrebbe proporre di modificare la direttiva 93/15 del Consiglio per rendere obbligatorio l’uso di alcuni agenti o dispositivi di marcatura e rilevamento.

4.7. Cooperazione fra le autorità di contrasto in materia di esplosivi

L’identificazione di lacune a livello di capacità in termini di risorse umane, di tecniche e materiali per individuare, intervenire su e neutralizzare ordigni esplosivi improvvisati e non convenzionali nell’UE dovrà essere accompagnata da una seria riflessione quanto al metodo per colmarle. La Commissione ha raccolto delle informazioni dagli Stati membri con un questionario che ha presentato al Consiglio nel 2004. La loro analisi mostra che ogni lacuna potrebbe essere colmata con una serie di mezzi, fra l’altro orientando la ricerca su una certa strada e sviluppando strutture che permettano che venga espressa la solidarietà fra gli Stati membri, ad esempio grazie a iniziative di reciproca assistenza su base bilaterale o multilaterale.

4.7.1. Banca dati Europol sugli esplosivi

Europol sta attualmente gestendo una banca dati a livello dell’UE sugli ordigni esplosivi usati dalle organizzazioni terroristiche e criminali. I servizi di contrasto europei e in particolare le loro unità di bonifica di ordigni esplosivi (“unità EOD”, Explosive Ordinance Disposal Units ) hanno bisogno di un accesso permanente ai dati disponibili sugli esplosivi, gli ordigni esplosivi e i loro componenti ai fini dello scambio immediato di queste informazioni in funzione di minacce o attacchi terroristici.

Europol sta già studiando la possibilità di disporre di un sistema centrale computerizzato in cui conservare dati connessi agli esplosivi, consistenti di documenti scritti, dati strutturati e informazioni multimediali, come immagini di componenti elettronici e circuiti elettronici.

Lo scambio di informazioni attraverso la banca dati Europol sarà di grande importanza per quanto riguarda gli “esplosivi artigianali”, e la rete potrà essere lo strumento ideale per elaborare una lista di ordigni esplosivi improvvisati e per valutarne l’impatto.

Europol dovrebbe promuovere l’uso, da parte dei servizi competenti degli Stati membri e da parte della Commissione, della banca dati sugli ordigni esplosivi usati dai terroristi, rendendo conto, ogni sei mesi, dei contributi apportati dagli Stati membri a tale base.

4.7.2. Inventario delle capacità degli Stati membri

L’anno scorso la Commissione ha presentato al Consiglio un questionario per valutare le capacità degli Stati membri e la futura coordinazione delle loro unità EOD. I risultati del questionario hanno facilitato la valutazione delle capacità degli Stati membri in termini di risorse umane, di tecniche e materiali per individuare, intervenire su e neutralizzare ordigni esplosivi improvvisati e non convenzionali. L’inventario valuta anche le loro capacità per quanto riguarda le indagini di polizia scientifica sugli attacchi con bombe e sarà inoltre un primo passo per una futura applicazione dei meccanismi di solidarietà fra gli Stati membri in caso di attentati terroristici gravi.

4.7.3. Rete di unità di bonifica di ordigni esplosivi

Una volta valutate le capacità, dovrebbe essere presa in considerazione la costituzione di una rete di unità EOD degli Stati membri, sulla scia di esempi già sviluppati in altri campi, come la rete di protezione delle personalità. La rete di unità di bonifica di ordigni esplosivi potrebbe essere un canale per uno scambio aperto e fluido di informazioni sulle tecniche e sulle tattiche operative. Il miglioramento delle capacità di individuazione dovrebbe essere inoltre una delle sue priorità.

La Commissione sta attualmente lavorando alla costituzione di una rete di unità EOD in base all’analisi delle risposte al questionario presentato agli Stati membri.

4.7.4. Rete di polizia scientifica in materia di ordigni esplosivi improvvisati

In una seconda fase, la proposta rete di unità di bonifica di ordigni esplosivi potrebbe ampliare le proprie capacità allo scambio di informazioni sulle indagini scientifiche relative agli ordigni esplosivi improvvisati (IED). La creazione di una rete di polizia scientifica potrebbe essere un punto di partenza per sviluppare una strategia comune sulle politiche di indagine e di ricerca e per l’armonizzazione delle tecniche in questo settore

4.8. Ricerca e sviluppo tecnologico

La ricerca e lo sviluppo tecnologico possono ridurre i rischi legati alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio delle armi da fuoco, degli esplosivi, delle attrezzature per fabbricare bombe e delle tecnologie che contribuiscono a perpetrare atti terroristici. La ricerca può anche contribuire a migliorare i sistemi di individuazione, di etichettatura e di localizzazione.

È stata avviata un’azione preparatoria di tre anni (2004-2006) per creare le condizioni e un clima favorevole al miglioramento delle capacità scientifiche, tecnologiche e industriali europee e per preparare il terreno per un vero e proprio programma europeo di ricerca sulla sicurezza, da lanciarsi nel 2007. L’azione preparatoria riguarda 5 grandi settori prioritari di ricerca, fra cui la lotta contro il terrorismo.

Come follow-up dell’azione preparatoria, il programma europeo pluriennale di ricerca sulla sicurezza porterebbe avanti lavori di ricerca tecnologica orientati su missioni specifiche, tenendo conto delle esigenze degli utilizzatori finali. Nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico , la Commissione ha lanciato un invito a presentare proposte di ricerca in materia di applicazioni nanotecnologiche per rafforzati sistemi di sicurezza, inclusi i rivelatori di esplosivi .

4.9. Cooperazione fra le autorità di contrasto in materia di armi da fuoco

Sono già state lanciate varie iniziative dirette a migliorare la cooperazione fra le autorità di contrasto nella lotta contro le armi da fuoco illegali, che daranno i loro risultati nel 2005. Come parte del programma di non proliferazione della sua unità antiterrorismo, Europol offrirà sostegno operativo alle indagini degli Stati membri e diffonderà prodotti strategici. Europol sta intraprendendo attualmente uno studio di fattibilità nel campo del traffico illecito di armi da fuoco per decidere se nel 2005 possa essere aperto uno schedario d’analisi sulle armi da fuoco illegali. Lo sviluppo di capacità dell’Unione per la localizzazione delle armi da fuoco illegali è inoltre parte del programma di lavoro di Europol per il 2005.

Potrebbe essere preso in considerazione uno strumento legislativo che stabilisca norme comuni per la dichiarazione di armi da fuoco sequestrate o recuperate dopo un uso criminale, o di armi da fuoco deviate, perse o rubate. Questo faciliterebbe lo scambio di informazioni ai fini delle indagini e fornirebbe un denominatore comune per un metodo di analisi dell’intelligence.

4.10. Armi da fuoco – Regime di licenze di importazione/esportazione e altri aspetti dell’attuazione del protocollo delle Nazioni Unite

La Commissione presenterà una proposta di regolamento del Consiglio su un sistema di licenze di importazione/esportazione per le armi da fuoco entro il 2007, dopo un processo di consultazione interna con gli Stati membri e le parti interessate.

Il regolamento sarà diretto ad attuare nella legislazione comunitaria l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, di loro parti, componenti e munizioni . L’attuazione di tale protocollo riguarda un’ampia serie di questioni, come le dogane, gli scambi commerciali, gli esplosivi, il mercato interno e le relazioni esterne, e la proposta terrà debitamente conto di tutti questi elementi.

Nel 2005 la Commissione presenterà inoltre una modifica tecnica della direttiva 91/477[6] per integrare le disposizioni appropriate richieste dal protocollo per quanto riguarda il trasferimento intracomunitario delle armi contemplate dalla direttiva , e più in particolare l’articolo 10 del protocollo stesso relativo alle condizioni generali relative ai sistemi di licenza o di autorizzazione per l’esportazione, l’importazione e il transito. Il sistema di licenze servirà come un importante strumento di controllo/monitoraggio dell’esportazione e importazione di armi da fuoco da e verso l’Unione europea, e contribuirà quindi ai meccanismi di prevenzione e di indagine nel campo del terrorismo.

Il miglioramento del regime di importazione/esportazione è, tuttavia, solo uno degli elementi della prevenzione del traffico illecito di armi da fuoco, e deve essere visto in combinazione con una gestione efficace delle frontiere e con un’attiva politica di vicinato.

[1] COM(2004) 698 def. del 20 ottobre 2004.

[2] Relazione delle Nazioni Unite: Illicit Manufacturing of and trafficking in explosives by criminals and their use for criminal purposes (del 23 gennaio 2002); E/CN.15/2002/9/Add. 1.

[3] Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi.

[4] Direttiva Seveso II (96/82/CE) sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (GU L 10 del 14 gennaio 1997).

[5] GU L 121 del 15 maggio 1993.

[6] Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (91/477/CEE).