52004PC0532

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme relative a metodi di cattura non crudeli per alcune specie animali /* COM/2004/0532 def. - COD 2004/0183 */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che introduce norme relative a metodi di cattura non crudeli per alcune specie animali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCORDO

1. Introduzione

Nel 1998 la Comunità ha deciso di concludere due accordi al fine di stabilire a livello internazionale norme relative a metodi di cattura non crudeli.

Il primo accordo è stato concluso con il Canada e la Federazione russa ed è stato approvato con decisione 98/142/CE del Consiglio del 26 gennaio 1998 [1].

[1] Decisione 98/142/CE del Consiglio, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione di un accordo sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e di un verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea relativo alla firma di detto accordo (GU L 42 del 14.2.1998, pag. 40).

Il secondo accordo è stato concluso con gli Stati Uniti d'America sotto forma di verbale concordato, ed è stato approvato con decisione 98/487/CE del Consiglio del 13 luglio 1998 [2].

[2] Decisione 98/487/CE del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli (GU L 219 del 7.8.1998, pag. 24).

La Comunità deve ora dare attuazione agli impegni e agli obblighi derivanti da tali accordi.

Per motivi di chiarezza, nel presente documento si fa riferimento unicamente al primo accordo (di seguito: "l'Accordo"), in quanto si tratta del testo più dettagliato. Tuttavia l'accordo con gli Stati Uniti è sostanzialmente simile all'accordo concluso con la Federazione russa e con il Canada.

L'Accordo è stato ispirato dal desiderio di approvare norme internazionali relative a metodi di cattura non crudeli e di evitare dispute commerciali con i principali esportatori internazionali di pellicce.

Dal giugno 1999, l'Accordo è applicato a titolo provvisorio tra la Comunità e il Canada in attesa della sua entrata in vigore, per la quale è necessaria la ratifica della Federazione russa.

2. L'Accordo

L'Accordo sulle norme internazionali relative a metodi di cattura non crudeli è composto da 17 articoli e 4 allegati e mira ai seguenti obiettivi: stabilire norme relative a metodi di cattura non crudeli, migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti contraenti ai fini dell'applicazione e dell'elaborazione di tali norme e agevolare il commercio di pellicce e trappole tra le Parti. Scopo delle norme in materia di metodi di cattura non crudeli è assicurare un sufficiente livello di benessere degli animali catturati e migliorarlo ulteriormente.

Per quanto riguarda la presente proposta, è possibile formulare le seguenti osservazioni sull'Accordo.

Secondo l'Accordo, le parti sono tenute a vietare entro i termini stabiliti l'uso di tutte le trappole finalizzate all'immobilizzazione e all'uccisione delle 19 [3] specie animali [4] di cui all'allegato I che non risultino conformi alle norme relative ai metodi di cattura non crudeli.

[3] Durante i negoziati il numero di specie animali elencate nell'allegato I, parte II dell'Accordo è stato esteso da 13 a 19 su richiesta delle altre Parti che desideravano l'inclusione di un maggior numero di specie europee.

[4] Canis latrans (coyote) Martes americana (martora) Felix rufus, (lince rossa) Martes pennant (martora di Pennant) Ondata zibethicus (topo muschiato) Procyon lotor (procione) Martes zibellina (zibellino) Mustela erminea (ermellino) Lynx lynx (lince europea) Lynx canadensis (lince nordamericana) Meles meles (tasso europeo) Taxidea taxus (tasso nordamericano) Canis lupus (lupo) Nyctereutes procyonoides (cane procione) Castor fiber (castoro europeo) Castor canadensis (castoro nordamericano) Lutra lutra (lontra europea) Lutra canadensis (lontra nordamericana) Martes martes (martora comune).

Pertanto i metodi di cattura devono essere sottoposti a prova secondo le norme prescritte nell'Accordo al fine di assicurare un sufficiente livello di benessere degli animali catturati. Occorre quindi stabilire apposite procedure di certificazione delle trappole sottoposte a prova. L'Accordo si applica a tutti i dispositivi meccanici di cattura (trappole) finalizzati all'uccisione o all'immobilizzazione di 19 specie di mammiferi selvatici terrestri o semi-acquatici a fini di gestione della fauna, compreso il controllo delle specie nocive, per ricavarne pellicce, pelli o carne e per la cattura a scopo di conservazione.

Gli obblighi fondamentali delle Parti sono stabiliti nell'articolo 7 dell'Accordo. Questo articolo impone l'adozione di apposite procedure di certificazione delle trappole in conformità delle norme e stabilisce che le autorità competenti sono tenute ad assicurare la conformità alle norme dei metodi di cattura utilizzati nei rispettivi territori. Il calendario di attuazione stabilito nell'allegato I indica i termini per l'adempimento di tali obblighi. Le Parti devono provvedere affinché i metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione degli animali siano sottoposti a prova allo scopo di dimostrarne la conformità alle norme, e la loro conformità sia certificata entro 3-5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, in funzione delle priorità in materia di prove e della disponibilità di strutture a tal fine. Per i metodi di cattura finalizzati all'uccisione, il termine è di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Entro tre anni dalla scadenza dei suddetti termini gli Stati membri devono vietare l'uso di trappole non certificate.

Le Parti contraenti sono tenute a promuovere ricerche finalizzate alla continua evoluzione delle norme e a riesaminare e aggiornare l'allegato I dell'Accordo. L'Accordo impone alle Parti di migliorare le conoscenze scientifiche nel campo della valutazione del benessere degli animali catturati (ad es. attraverso lo studio di parametri specifici). Di conseguenza, le Parti devono promuovere ulteriori ricerche relativamente alle seguenti specie: Ondatra zibethicus (topo muschiato) - Comunità europea; Procyon lotor - Canada, Martes zibellina - Federazione russa. La Commissione ha adempiuto a questo obbligo facendo eseguire uno studio sui topi muschiati. Il rapporto finale, presentato nel giugno 2003, fornisce informazioni sulla valutazione dei parametri comportamentali e fisiologici (ad es. frequenza cardiaca) dei topi muschiati catturati per mezzo di trappole.

I quattro allegati dell'Accordo contengono le norme relative ai metodi di cattura non crudeli, l'elenco delle specie animali interessate, il calendario di attuazione, le linee guida per le procedure di prova delle trappole e le ricerche finalizzate alla continua evoluzione dei metodi di cattura, i programmi di ricerca volti ad estendere l'ambito di applicazione delle norme, alcune disposizioni relative all'istituzione di un organismo arbitrale e infine le dichiarazioni delle Parti.

Secondo la "dichiarazione della Comunità europea", la Comunità "non adotterà alcuna misura di attuazione del regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio per il periodo di tempo che si può ritenere ragionevolmente necessario affinché le altre parti ratifichino l'accordo e, a ratifica avvenuta, fino a quando l'accordo resti in vigore e sia applicato conformemente alle disposizioni da esso previste".

La Commissione ha fatto eseguire uno studio [5] sulle disposizioni già adottate dagli Stati membri per dare attuazione agli obblighi derivanti dall'Accordo nei rispettivi ordinamenti. Secondo le informazioni pervenute, negli Stati membri gli animali sono in genere catturati per il controllo delle specie nocive o perché distruggono le colture, provocano danni materiali, trasmettono malattie, minacciano la selvaggina o causano inondazioni. In quattro Stati membri alcune specie sono occasionalmente catturate per ricavarne pellicce. In linea generale gli Stati membri non hanno ancora provveduto ad adeguare la legislazione interna alle disposizioni dell'Accordo. La legislazione in vigore varia da uno Stato membro all'altro per quanto riguarda i metodi di cattura a livello nazionale e/o regionale; è quindi necessario procedere alla sua armonizzazione, in modo da consentire alla Comunità di adempiere agli obblighi internazionali contratti in virtù dell'Accordo.

[5] "Evaluation of the situation in the Member States as a technical support for the preparation of the implementation of the Agreement" (Valutazione della situazione negli Stati membri come supporto tecnico per preparare l'attuazione dell'Accordo), realizzato dalla FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU - Federazione delle associazioni venatorie e per la conservazione della fauna selvatica dell'Unione Europea) nel 1999-2000.

Ai fini della presente proposta si è proceduto alla consultazione delle parti interessate, degli esperti e delle organizzazioni non governative e si è tenuto conto delle loro opinioni, soprattutto per quanto riguarda le procedure di prova dei metodi di cattura e la procedura di certificazione. Tuttavia, non si è ritenuto opportuno accogliere la richiesta di istituire strutture centralizzate a livello comunitario per l'esecuzione delle prove o di finanziare tali prove con fondi comunitari.

3. Rapporto tra la normativa in vigore e la proposta di direttiva

A livello comunitario l'uso di qualsiasi tipo di tagliola è vietato a norma del regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà [6]. Il divieto è stabilito nell'articolo 2 del regolamento.

[6] Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, GU L 308 del 9.11.1991, pag. 1.

Inoltre l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento vieta l'importazione nella Comunità di pellicce e altri prodotti manufatti ricavati da 13 specie animali selvatiche. Tuttavia questi prodotti possono essere importati da paesi terzi nei quali siano in vigore disposizioni legislative o amministrative che vietano l'uso delle tagliole e da paesi terzi nei quali, con riferimento alle 13 specie in questione, i metodi di cattura siano conformi alle norme stabilite a livello internazionale.

L'Accordo (in particolare l'articolo 5) consente alla Comunità di mantenere tale divieto generale. Di conseguenza, anche dopo l'adozione della nuova direttiva, nella Comunità continuerà ad essere vietato l'uso di tutti i tipi di tagliole, comprese quelle conformi alle norme in materia di metodi di cattura non crudeli.

In pratica la nuova direttiva sarà applicabile soltanto alle trappole diverse dalle tagliole che i fabbricanti desiderano vengano considerate "non crudeli". Inoltre, per le specie animali diverse dalle 19 specie menzionate negli allegati dell'Accordo, continuerà ad essere possibile l'uso di trappole (escluse le tagliole) non conformi alle norme relative ai metodi di cattura non crudeli, purché conformi ad altri provvedimenti comunitari.

La proposta dà attuazione agli aspetti ambientali dell'Accordo; il suo campo di applicazione ed il suo contenuto si limitano a quanto necessario per garantire l'osservanza delle norme relative ai metodi di cattura non crudeli e consentire in tal modo alla Comunità europea di adempiere ai propri obblighi internazionali.

La proposta non mira ad armonizzare tutti i requisiti tecnici relativi alla commercializzazione o all'immissione sul mercato delle trappole, ma intende unicamente vietare l'uso di metodi crudeli per la cattura degli animali appartenenti alle specie espressamente indicate.

Gli aspetti commerciali dell'Accordo, relativi alla promozione del commercio internazionale dei prodotti realizzati con le pellicce ricavate dagli animali appartenenti alle specie contemplate dall'Accordo, saranno attuati mediante una modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3254/91, attraverso la quale il numero di specie selvatiche passerà da 13 a 19.

4. La proposta di direttiva

Base giuridica e considerando

Lo strumento proposto per dare attuazione all'Accordo è la direttiva. Questa soluzione è coerente con il principio di proporzionalità, in quanto assicura la flessibilità necessaria per tener conto delle diverse situazioni e consente un più rapido adeguamento delle disposizioni nazionali e regionali in vigore nei vari Stati membri. Inoltre, la maggior parte degli obblighi previsti nell'Accordo è formulata in maniera flessibile e può quindi essere più facilmente recepita attraverso una direttiva anziché attraverso un regolamento.

La scelta dell'articolo 175 quale base giuridica della proposta è dovuta al fatto che la direttiva è destinata a svolgere un ruolo fondamentale ai fini della protezione e della conservazione di alcune specie animali selvatiche, assicurando un livello sufficiente di tutela del benessere degli animali catturati. Scopo della proposta è dare attuazione nella Comunità alle norme in materia di metodi di cattura non crudeli stabilite a livello internazionale, al fine di contribuire a promuovere e accrescere il benessere degli animali e la tutela delle specie, risparmiando dolori e sofferenze inutili agli animali catturati.

La direttiva non intende privare gli Stati membri della facoltà di mantenere o adottare in futuro norme più rigorose in materia di cattura e di caccia. Ad esempio gli Stati membri potrebbero manifestare l'intenzione di applicare le norme relative ai metodi di cattura non crudeli ad altre specie animali oltre alle 19 specie contemplate dalla direttiva.

Pertanto l'articolo 175 costituisce la base giuridica appropriata, in quanto consente agli Stati membri di adottare norme più rigorose sulla base dell'articolo 176, a condizione che tali norme siano compatibili con il trattato e, più specificamente, con le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci.

Articolato

L'articolo 1 della proposta definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della direttiva. La direttiva stabilisce le norme relative ai metodi di cattura non crudeli, i requisiti applicabili ai metodi di cattura, alcune disposizioni tecniche per le procedure di prova dei metodi di cattura e la certificazione delle trappole utilizzate per catturare alcune specie di animali selvatici. Essa si applica alle trappole utilizzate per catturare i mammiferi selvatici elencati nell'allegato I a fini di gestione della fauna, per il controllo delle specie nocive, a scopo di conservazione o per ricavarne pellicce, pelli o carne.

L'articolo 2 della proposta definisce i termini utilizzati nel testo della direttiva.

L'articolo 3 della proposta impone agli Stati membri di designare le autorità competenti ai fini dell'attuazione della direttiva.

L'articolo 4 della proposta stabilisce le condizioni generali di utilizzo delle trappole. A partire dal 1º gennaio 2009, per la cattura delle 19 specie animali contemplate dalla direttiva potranno essere utilizzate soltanto trappole certificate. Tale articolo stabilisce inoltre il principio secondo il quale nella Comunità è consentito l'uso di trappole certificate in paesi terzi.

L'articolo 5 impone agli Stati membri di provvedere affinché, a decorrere dal 1º gennaio 2012, non siano utilizzati metodi di cattura non conformi alle norme relative ai metodi di cattura non crudeli. I paragrafi 2 e 3 precisano i criteri applicabili ai metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione o all'uccisione degli animali.

L'articolo 6 prevede una serie di deroghe agli obblighi generali enunciati all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5. Le deroghe possono essere concesse caso per caso per scopi ben definiti: nell'interesse della sicurezza e della salute pubblica, per la protezione dei beni di proprietà pubblica e privata, a fini di ricerca, educazione, ripopolamento, reintroduzione, riproduzione e tutela della fauna e della flora, nonché per consentire l'uso delle trappole di legno tradizionali, essenziali per la salvaguardia del patrimonio culturale delle comunità indigene. Inoltre l'uso di una trappola può essere consentito temporaneamente in attesa dei risultati delle ricerche per la messa a punto di trappole sostitutive. Infine, gli Stati membri possono autorizzare i privati a costruire e utilizzare trappole conformi ai modelli approvati dalle autorità competenti. Le trappole costruite dai privati sono semplici trappole artigianali per uso privato. Di conseguenza, poiché per motivi pratici non è possibile applicare il sistema di certificazione e tutti i requisiti in materia di prove imposti ai fabbricanti industriali, qualora uno Stato membro intenda autorizzare l'uso di questo tipo di trappole l'autorità competente dovrà approvarne le caratteristiche generali e adottare le opportune disposizioni nel quadro dell''ordinamento giuridico nazionale. In questa fase non è possibile definire le caratteristiche generali per tutti i tipi di trappole artigianali. Tuttavia, l'autorità competente deve verificare che tali trappole siano conformi alle norme in materia di metodi di cattura non crudeli, senza applicare formalmente le procedure di prova e di certificazione.

L'articolo 7 della proposta riguarda la certificazione delle trappole e dei metodi di cattura che sono stati sottoposti a prova per dimostrarne la conformità alle norme relative ai metodi di cattura non crudeli. Gli Stati membri devono provvedere affinché siano certificati solo le trappole e i metodi di cattura che siano stati sottoposti a prova e che risultino conformi alle norme. Per queste trappole, le autorità nazionali competenti sono tenute a rilasciare un documento di certificazione standardizzato, nel quale devono essere precisate le eventuali condizioni e restrizioni specifiche relative all'uso delle trappole in questione.

Poiché l'adozione di un documento di certificazione standardizzato può contribuire ad una maggiore armonizzazione delle procedure di certificazione e facilitare il mutuo riconoscimento, tale documento verrà elaborato sulla base dell'articolo 14.

L'articolo 8 della proposta impone agli Stati membri di provvedere affinché gli utilizzatori delle trappole dispongano delle competenze e delle conoscenze necessarie o ricevano un'apposita formazione.

L'articolo 9 della proposta, relativo ai fabbricanti, prevede che gli Stati membri impongano a questi ultimi di identificare le trappole certificate e di fornire istruzioni per la loro corretta installazione e per il funzionamento e la manutenzione in condizioni di sicurezza.

L'articolo 10 della proposta impone agli Stati membri di promuovere e incoraggiare le ricerche finalizzate al miglioramento e all'estensione delle norme relative ai metodi di cattura non crudeli, allo scopo di accrescere il benessere degli animali catturati. Tale disposizione non esime la Commissione dalla responsabilità di promuovere anch'essa le ricerche in materia.

L'articolo 11 della proposta contiene le usuali disposizioni in materia di sanzioni.

L'articolo 12 della proposta impone lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri. Questi ultimi devono inoltre fare in modo che siano presi i provvedimenti necessari per informare il pubblico delle misure adottate in applicazione della direttiva.

L'articolo 13 della proposta stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [7], cui sono affidati compiti di regolamentazione. Scopo del comitato è assistere la Commissione nell'attuazione della direttiva e approvare le modifiche tecniche degli allegati. Nelle intenzioni il comitato dovrebbe essere incaricato del riesame delle informazioni tecniche e scientifiche contenute negli allegati in relazione alle norme e alle procedure di prova, e dovrebbe inoltre formulare pareri sulla certificazione e sulle ricerche dirette al miglioramento delle norme e collaborare alla preparazione delle riunioni del comitato congiunto di gestione previsto dall'Accordo.

[7] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

L'articolo 14 della proposta disciplina le misure di applicazione e le modifiche, imponendo alla Commissione di stabilire, secondo la procedura di comitato, le condizioni e i criteri per le notifiche, la comunicazione delle informazioni e l'elaborazione di un documento di certificazione standardizzato. L'articolo prevede inoltre, ove necessario, la modifica da parte della Commissione degli allegati della direttiva, sempre secondo la procedura di comitato.

L'articolo 15 della proposta stabilisce la possibilità per gli Stati membri di mantenere e introdurre disposizioni più rigorose.

L'articolo 16 della proposta contiene le disposizioni relative al recepimento della direttiva; il termine ultimo per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2005.

L'articolo 17 della proposta contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore della direttiva.

L'articolo 18 della proposta contiene l'usuale formula relativa ai destinatari della direttiva.

I 4 allegati stabiliscono l'elenco delle specie animali cui si applica la direttiva (allegato I), le norme relative ai metodi di cattura non crudeli (allegato II), le disposizioni tecniche per le procedure di prova dei metodi di cattura (allegato III) e indicazioni dettagliate sulle attività di ricerca (allegato IV).

5. Impatto della proposta

Nel novembre 2002, in sede di adozione del programma legislativo e di lavoro per il 2003, la Commissione ha deciso di non includere la presente proposta nell'elenco delle proposte da sottoporre a valutazione di impatto estesa. Occorre inoltre notare che la valutazione di impatto è generalmente utilizzata come strumento per migliorare la qualità e la coerenza del processo di definizione delle politiche. Tuttavia in questo caso il Consiglio ha già concluso l'Accordo e ha già accettato la politica proposta. Tenendo conto di questi aspetti, non si è proceduto ad una valutazione di impatto specifica.

La presente direttiva non ha ripercussioni finanziarie sul bilancio della Comunità. Tuttavia i requisiti previsti dall'Accordo in materia di prova e certificazione delle trappole presentano alcune conseguenze di carattere economico. Anche i costi di sostituzione delle trappole non certificate potrebbero rappresentare un elemento importante. La determinazione dei costi presenta alcune difficoltà intrinseche, giacché i costi variano a seconda delle specie animali prese in considerazione. Ad esempio la sperimentazione sul campo di un metodo di cattura destinato ad una specie comune richiede meno tempo (ed è quindi meno costosa) rispetto alla sperimentazione di un metodo destinato ad una specie più difficile da catturare. Secondo una stima approssimativa il costo della sperimentazione di un metodo di cattura secondo le prescrizioni delle norme potrebbe essere compreso tra 30 000 e 100 000 euro, a seconda del tipo di trappola e del tipo e della natura della specie animale considerata.

Trattandosi di costi relativamente modesti, si propone di lasciare agli Stati membri il compito di stabilire come ripartirne l'onere. A questo proposito, gli Stati membri possono scegliere tra più alternative, ciascuna delle quali presenta alcuni vantaggi e svantaggi. I costi potrebbero essere sostenuti dai fabbricanti, dagli Stati membri o dagli utilizzatori delle trappole. Qualora si imponesse tale onere ai fabbricanti si rischierebbe di limitare l'esecuzione delle prove alle sole trappole più utilizzate, per le quali i fabbricanti possono essere ragionevolmente sicuri di recuperare i costi e che però potrebbero provocare maggiori sofferenze agli animali rispetto ad altre trappole di nuova concezione. Una conseguenza potrebbe essere l'indisponibilità di trappole certificate per alcune specie e l'impossibilità di garantire un'evoluzione verso trappole meno crudeli. Qualora non fosse possibile ricorrere alla cattura mediante trappole, per il controllo delle specie nocive potrebbero essere impiegati altri metodi, quali l'avvelenamento, che provoca sofferenze agli animali e può avere effetti negativi sull'ambiente. Altri effetti derivanti dal mancato uso delle trappole potrebbero essere la perdita di biodiversità e i danni provocati dalle inondazioni (controllo dei topi muschiati). Con riferimento alle procedure di prova dei metodi di cattura e alla certificazione delle trappole, la proposta assicura un margine di manovra sufficiente ad evitare questo tipo di effetti potenzialmente negativi. Tuttavia potrebbe essere necessario rivedere i meccanismi di finanziamento alla luce dell'esperienza acquisita in sede di attuazione della direttiva.

2004/0183 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che introduce norme relative a metodi di cattura non crudeli per alcune specie animali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [9],

[9] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni [10],

[10] GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [11],

[11] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Nel 1998 la Comunità ha approvato due accordi sulle norme internazionali relative a metodi di cattura non crudeli, rispettivamente mediante decisione 98/142/CE del Consiglio, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione di un accordo sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e di un verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea relativo alla firma di detto accordo [12], e mediante decisione 98/487/CE del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli [13]. Occorre pertanto dare attuazione agli impegni e agli obblighi derivanti da tali accordi.

[12] GU L 42 del 14.2.1998, pag. 40.

[13] GU L 219 del 7.8.1998, pag. 24.

(2) I suddetti accordi mirano non soltanto ad assicurare il rispetto delle norme internazionali relative ai metodi di cattura non crudeli per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle trappole, ma anche la conformità a tali norme dei metodi utilizzati per la cattura delle diciannove specie animali da essi contemplate. Inoltre, le norme relative ai metodi di cattura non crudeli impongono di impartire una formazione specifica agli utilizzatori delle trappole.

(3) Poiché le trappole non crudeli devono essere selettive, efficaci e conformi ai pertinenti requisiti in materia di sicurezza umana, l'applicazione delle norme relative ai metodi di cattura non crudeli approvate a livello internazionale avrà un effetto positivo sul benessere degli animali catturati, contribuendo alla protezione delle specie selvatiche all'interno e all'esterno della Comunità. La garanzia di un sufficiente livello di benessere degli animali selvatici catturati a fini di gestione della fauna o a scopo di conservazione dovrebbe contribuire all'attuazione degli obiettivi della politica ambientale della Comunità. Più specificamente, la Comunità contribuirà in tal modo ad un'utilizzazione accorta, sostenibile e razionale delle risorse naturali e promuoverà sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi ambientali a livello mondiale.

(4) L'effettiva applicazione dei metodi di cattura non crudeli implica non soltanto la necessità che le trappole siano certificate per attestarne la conformità alle norme ma anche che, secondo quanto prescritto dalle norme, esse siano manipolate da persone qualificate.

(5) Prima di essere certificate le trappole devono essere sottoposte a prova. Le procedure di prova e la certificazione non devono necessariamente essere effettuate dallo stesso organismo o all'interno dello stesso Stato, purché entrambe le operazioni soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Le trappole certificate devono essere facilmente identificabili e devono essere accompagnate da istruzioni per l'uso in conformità delle norme relative ai metodi di cattura non crudeli. Al contrario, trascorso un periodo di tempo sufficiente per procedere alle prove e alla certificazione, non deve più essere consentito l'uso di trappole non certificate, salvo ove espressamente autorizzate nell'interesse generale.

(6) Occorre incoraggiare e promuovere le ricerche dirette a migliorare le norme in materia di metodi di cattura non crudeli.

(7) La presente direttiva lascia impregiudicate eventuali disposizioni comunitarie più rigorose, in particolare il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà [14]. Nella Comunità continuerà quindi ad essere vietato l'uso di tutti i tipi di tagliole.

[14] Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, GU L 308 del 9.11.1991, pag. 1.

(8) La presente direttiva lascia impregiudicati gli articoli 12 e 15 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [15].

[15] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9) In base al principio di proporzionalità, per il conseguimento dell'obiettivo fondamentale della presente direttiva è necessario e opportuno stabilire regole volte a dare attuazione agli obblighi contratti dalla Comunità in forza degli accordi sulle norme internazionali relative a metodi di cattura non crudeli di cui alle decisioni 98/142/CE e 98/487/CE. A norma dell'articolo 5, terzo comma del trattato, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

(10) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [16],

[16] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di metodi di cattura non crudeli, i requisiti applicabili ai metodi di cattura, le disposizioni tecniche per le procedure di prova dei metodi di cattura e la certificazione delle trappole utilizzate per la cattura di alcune specie animali selvatiche.

2. La presente direttiva si applica alle trappole utilizzate per catturare i mammiferi selvatici elencati nell'allegato I a fini di gestione della fauna, per il controllo delle specie nocive, a scopo di conservazione o per ricavarne pellicce, pelli o carne.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "trappole", dispositivi meccanici di cattura finalizzati all'uccisione o all'immobilizzazione degli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato I;

2. "metodi di cattura", le trappole e le loro condizioni di impiego (ad esempio: specie destinatarie, posizionamento, richiamo, esca e condizioni ambientali naturali);

3. "metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione", trappole progettate e installate allo scopo non di uccidere l'animale catturato ma di limitarne i movimenti in modo tale che un essere umano possa entrare in contatto diretto con esso;

4. "metodi di cattura finalizzati all'uccisione", trappole progettate e installate al fine di uccidere un animale catturato;

5. "utilizzatore di trappole", la persona autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro ad utilizzare trappole per la cattura delle specie animali elencate nell'allegato I.

Articolo 3

Autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti entro il 31 dicembre 2005. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri e pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La medesima procedura si applica in caso di modifica dell'elenco delle autorità competenti.

Articolo 4

Uso delle trappole

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, gli Stati membri provvedono affinché le trappole utilizzate siano conformi alle norme relative ai metodi di cattura non crudeli stabilite nell'allegato II e la loro conformità sia certificata dalle autorità competenti.

2. Gli Stati membri possono autorizzare l'uso nel loro territorio di trappole certificate in un paese terzo in conformità delle norme relative ai metodi di cattura non crudeli. Gli Stati membri comunicano per iscritto al paese terzo di certificazione e alla Commissione l'eventuale diniego dell'autorizzazione, precisandone i motivi.

Articolo 5

Metodi di cattura

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, gli Stati membri provvedono affinché siano utilizzati solo metodi di cattura conformi alle norme in materia di metodi di cattura non crudeli stabilite nell'allegato II.

2. I metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione si considerano non crudeli se soddisfano le seguenti condizioni:

a) i dati sono ricavati da almeno 20 esemplari della stessa specie destinataria;

b) almeno l'80 % degli animali di cui alla lettera a) non mostra nessuno dei sintomi relativi agli indicatori di cui al punto 2.2 dell'allegato II.

3. I metodi di cattura finalizzati all'uccisione si considerano non crudeli se soddisfano le seguenti condizioni:

a) i dati sono ricavati da almeno 12 esemplari della stessa specie destinataria;

b) almeno l'80 % degli animali di cui alla lettera a) cade in uno stato di incoscienza e di insensibilità entro il limite di tempo stabilito al punto 3.2 dell'allegato II e rimane in questo stato fino alla morte.

Articolo 6

Deroghe

1. A condizione che non siano applicate in modo tale da compromettere le finalità della presente direttiva, le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5 per i seguenti fini:

a) nell'interesse della sicurezza e della salute pubblica;

b) per la protezione dei beni di proprietà pubblica e privata;

c) a fini di ricerca, educazione, ripopolamento, reintroduzione, riproduzione o tutela della fauna e della flora;

d) per l'utilizzo di trappole di legno tradizionali, essenziali per la salvaguardia del patrimonio culturale delle comunità indigene;

e) per l'utilizzo temporaneo di particolari trappole in relazione a determinate specie o in determinate condizioni ambientali, per un periodo di tempo ragionevole stabilito dalle autorità competenti in attesa del completamento delle ricerche per la messa a punto di trappole sostitutive;

f) per consentire, caso per caso, la costruzione e l'utilizzo da parte di privati di trappole conformi a modelli approvati dalle autorità competenti.

2. Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 devono essere motivate per iscritto, precisando le condizioni eventualmente applicabili.

3. L'autorità competente notifica per iscritto alla Commissione le deroghe concesse nonché le relative motivazioni e le condizioni applicabili.

Articolo 7

Certificazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le trappole e i metodi di cattura che siano stati sottoposti a prova e che risultino conformi alle norme relative ai metodi di cattura non crudeli siano certificati dalle autorità competenti.

2. Gli Stati membri assicurano il rilascio di un documento di certificazione standardizzato per ogni trappola il cui uso sia stato autorizzato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

3. Fatti salvi i divieti nazionali relativi all'utilizzo delle trappole, il documento di certificazione standardizzato rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro in conformità della presente direttiva è riconosciuto come certificato valido negli altri Stati membri.

4. L'autorità competente indica sul documento di certificazione le eventuali condizioni e restrizioni specifiche relative all'utilizzo della trappola.

5. Prima di procedere alla certificazione, l'autorità competente accerta che l'entità o l'organismo responsabile delle prove abbia applicato le disposizioni tecniche per le procedure di prova dei metodi di cattura stabilite nell'allegato III e le abbia trasmesso un rapporto di prova secondo quanto previsto dal punto 1.6 del suddetto allegato.

Articolo 8

Utilizzatori di trappole

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori di trappole ricevano una formazione specifica o possiedano un'esperienza pratica, competenze e conoscenze equivalenti che li abilitino all'impiego delle trappole in conformità delle norme relative ai metodi di cattura non crudeli.

Articolo 9

Fabbricanti

Gli Stati membri impongono ai fabbricanti di identificare le trappole certificate e di fornire istruzioni per la loro corretta installazione e per il funzionamento e la manutenzione in condizioni di sicurezza.

Articolo 10

Ricerca

Gli Stati membri promuovono e incoraggiano ricerche volte a contribuire al miglioramento delle norme relative ai metodi di cattura non crudeli e del benessere degli animali catturati, secondo quanto disposto dall'allegato IV.

Articolo 11

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e le comunicano immediatamente ogni successiva modifica.

Articolo 12

Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'attuazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per informare il pubblico delle misure adottate in virtù della presente direttiva.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio [17] (di seguito "il comitato").

[17] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di quest'ultima.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Misure di applicazione e modifiche

1. Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione stabilisce criteri e condizioni uniformi per :

a) le notifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 6, paragrafo 1;

b) la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12;

c) l'elaborazione di un documento di certificazione standardizzato ai fini dell'articolo 7.

Se necessario, la Commissione adotta ulteriori misure di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Ogniqualvolta siano modificati gli allegati dell'Accordo e del verbale concordato di cui alle decisioni 98/142/CE e 98/487/CE, la Commissione modifica di conseguenza gli allegati della presente direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 15

Rapporti con il diritto nazionale

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva per la tutela degli animali e delle specie animali di cui all'allegato I. Essi comunicano tali disposizioni alla Commissione.

Articolo 16

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, unitamente a una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI

Le norme relative ai metodi di cattura non crudeli si applicano alle specie animali di seguito elencate:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

1. NORME RELATIVE A METODI DI CATTURA NON CRUDELI

1.1. Finalità

Scopo delle norme è assicurare un sufficiente livello di benessere degli animali catturati e migliorarlo ulteriormente.

Fatta salva la necessità che i metodi di cattura rispettino i requisiti previsti dalla presente direttiva, occorre proseguire gli sforzi intesi a migliorare la progettazione e l'installazione delle trappole, al fine di:

a) migliorare il benessere degli animali catturati nel periodo in cui restano imprigionati nelle trappole finalizzate all'immobilizzazione;

b) provocare rapidamente l'incoscienza e l'insensibilità degli animali catturati da trappole finalizzate all'uccisione; e

c) ridurre al minimo la cattura di animali diversi da quelli per cui è predisposta la trappola.

1.2. Principio

Per stabilire se un metodo di cattura è crudele o no, occorre valutare il benessere dell'animale catturato.

1.3. Considerazioni generali

Il benessere degli animali può essere misurato in base al grado di facilità o di difficoltà di adattamento all'ambiente e al grado di riuscita o meno dello sforzo di adattamento. Poiché le strategie di adattamento variano a seconda degli animali considerati, per valutare il benessere degli animali occorre utilizzare una serie di parametri.

Il benessere degli animali catturati è misurato da indicatori fisiologici, patologici e comportamentali. Poiché per molte specie alcuni di questi indicatori non sono stati studiati, saranno necessari ulteriori ricerche scientifiche per fissare le opportune soglie nell'ambito delle presenti norme.

Sebbene il grado di benessere degli animali possa variare notevolmente, l'espressione "non crudeli" è utilizzata solo per i metodi di cattura che assicurano il mantenimento di un livello sufficiente di benessere, pur dovendosi riconoscere che in alcune situazioni l'uso di trappole finalizzate all'uccisione implica un breve periodo di tempo durante il quale il livello di benessere può essere insufficiente.

Le soglie stabilite dalle norme per la certificazione delle trappole comprendono:

a) per le trappole finalizzate all'immobilizzazione degli animali: il livello oltre il quale il benessere degli animali catturati misurato dagli indicatori è ritenuto insufficiente; e

b) per le trappole finalizzate all'uccisione degli animali: il lasso di tempo che trascorre prima della perdita di coscienza e di sensibilità e il mantenimento di tale stato fino alla morte dell'animale.

2. REQUISITI APPLICABILI AI METODI DI CATTURA FINALIZZATI ALL'IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI

2.1. Parametri

Per stabilire se un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione rispetta le presenti norme, occorre valutare il benessere dell'animale catturato.

I parametri devono comprendere gli indicatori comportamentali e le lesioni di cui al punto 2.2 del presente allegato II.

Per ciascuno di tali parametri occorre valutare l'entità delle risposte ottenute.

2.2. Indicatori

Comportamenti riconosciuti come indicatori di insufficiente benessere degli animali selvatici catturati:

a) morsi autoinflitti che comportano gravi lesioni (automutilazione);

b) eccessiva immobilità e assenza di reazione.

Lesioni riconosciute come indicatori di insufficiente benessere degli animali selvatici catturati:

a) frattura;

b) lussazione di un'articolazione in prossimità del carpo o del tarso;

c) rottura di un tendine o di un legamento;

d) grave abrasione periostale;

e) grave emorragia esterna o emorragia in una cavità interna;

f) grave degenerazione di un muscolo scheletrico;

g) ischemia di un arto;

h) frattura di un dente permanente che lascia esposta la cavità pulpare;

i) lesioni oculari, compresa la lacerazione della cornea;

j) lesioni del midollo spinale;

k) grave danneggiamento di organi interni;

l) degenerazione del miocardio;

m) amputazione;

n) morte.

3. REQUISITI APPLICABILI AI METODI DI CATTURA FINALIZZATI ALL'UCCISIONE DEGLI ANIMALI

3.1. Parametri

È necessario stabilire il momento in cui si manifesta la perdita di coscienza e di sensibilità provocata dalla tecnica di uccisione, e verificare il mantenimento di questo stato fino alla morte dell'animale (cioè fino all'arresto irreversibile delle funzioni cardiache).

Lo stato di incoscienza e di insensibilità deve essere controllato verificando i riflessi corneali e palpebrali o qualsiasi altro parametro alternativo la cui adeguatezza sia scientificamente provata.

Nel caso in cui siano necessarie ulteriori prove per stabilire se il metodo di cattura rispetta le norme, è possibile procedere ad un elettroencefalogramma (EEG) o alla misurazione della risposta visiva evocata (Visual Evoked Response - VER) e della risposta uditiva evocata (Sound Evoked Response - SER).

3.2. Indicatori e limiti temporali

Limite temporale relativo alla perdita dei riflessi della cornea e della palpebra // Specie

45 secondi // Mustela erminea

120 secondi // Martes americana, Martes zibellina, Martes martes

300 secondi * // Tutte le altre specie di cui all'allegato I della presente direttiva

* Tale limite sarà riesaminato allo scopo di adeguare i requisiti in materia alle caratteristiche di ciascuna specie, in modo da ridurre il limite massimo da 300 a 180 secondi e definire un calendario di attuazione.

ALLEGATO III

1. DISPOSIZIONI TECNICHE PER LE PROCEDURE DI PROVA DEI METODI DI CATTURA

A fini di precisione e affidabilità e per dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti nelle norme, le procedure di prova dei metodi di cattura devono rispettare i principi generali delle buone pratiche di sperimentazione.

È consentito il ricorso alle procedure di prova eventualmente stabilite nel quadro dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (International Standards Organization - ISO) che risultino pertinenti per la valutazione della conformità dei metodi di cattura ad alcuni o a tutti i requisiti stabiliti dalle presenti norme.

1.1. Disposizioni generali

Le prove devono essere effettuate secondo protocolli di studio dettagliati.

È necessario testare il funzionamento del meccanismo delle trappole.

Le prove sul campo devono essere effettuate principalmente per valutare la selettività delle trappole. Questo tipo di prova può essere utilizzato anche per ricavare dati sull'efficacia del metodo di cattura e sulla sicurezza per l'utilizzatore.

Le trappole finalizzate all'immobilizzazione devono essere sottoposte a prova in un recinto per valutare in particolare i parametri comportamentali e fisiologici. Le trappole finalizzate all'uccisione devono essere sottoposte a prova in un recinto per accertare in particolare lo stato di incoscienza.

Nelle prove sul campo le trappole devono essere controllate quotidianamente.

L'efficacia delle trappole finalizzate all'uccisione in termini di capacità di provocare uno stato di incoscienza e di uccidere l'animale al quale sono destinate deve essere testata su animali coscienti e in grado di muoversi, attraverso misurazioni effettuate in laboratorio, in un recinto o sul campo. È necessario valutare la capacità della trappola di colpire gli animali cui è destinata in parti vitali.

L'ordine delle procedure di prova può variare in modo da assicurare la valutazione più efficace possibile delle trappole in questione.

Le trappole non devono esporre l'operatore a rischi ingiustificati nelle normali condizioni di uso.

Se necessario, durante le prove è possibile controllare un maggior numero di parametri. Le prove sul campo possono comprendere studi sugli effetti della cattura sulle specie destinatarie e non destinatarie della trappola.

1.2. Condizioni di prova

La trappola deve essere collocata e utilizzata secondo le istruzioni fornite al riguardo dai fabbricanti o da altri.

In caso di prove in recinto, quest'ultimo deve offrire un ambiente adatto agli animali delle specie cui è destinata la trappola, che consenta loro di muoversi liberamente, di nascondersi e di mostrare un comportamento il più possibile normale. Deve essere possibile collocare le trappole e controllare il comportamento degli animali catturati. La trappola deve essere collocata in modo tale da poter eventualmente effettuare una registrazione audiovisiva della cattura.

In caso di prove sul campo, occorre selezionare siti rappresentativi della situazione reale. Poiché la selettività e gli eventuali effetti negativi delle trappole su specie diverse da quelle cui sono destinate sono elementi importanti per le prove sul campo, può essere necessario scegliere i siti di prova in differenti habitat in cui sia probabile la presenza di varie specie diverse da quelle per cui le trappole sono predisposte. Occorre fotografare ciascuna trappola, la sua collocazione e l'ambiente circostante. Il numero di identificazione della trappola deve figurare nella documentazione fotografica prodotta prima e dopo la cattura.

1.3. Personale impiegato nelle prove

Il personale impiegato nelle prove deve essere adeguatamente qualificato e preparato.

Il personale in questione deve comprendere almeno una persona esperta nell'uso delle trappole e capace di catturare gli animali utilizzati per la prova e almeno una persona esperta in ognuno dei metodi di valutazione del benessere (per le trappole finalizzate all'immobilizzazione) e nei metodi di valutazione dello stato di incoscienza (per le trappole finalizzate all'uccisione). Ad esempio, la valutazione delle risposte comportamentali alla cattura e dell'avversione deve essere effettuata da una persona in possesso di una formazione adeguata e che abbia familiarità con l'interpretazione di questo tipo di dati.

1.4. Animali da utilizzare per le prove

Gli animali utilizzati per le prove in recinto devono essere in buona salute ed essere rappresentativi degli animali che potrebbero essere catturati allo stato selvatico. Gli animali utilizzati non devono avere alcuna esperienza della trappola sottoposta a prova.

Prima della prova gli animali devono essere tenuti in condizioni adeguate ed essere adeguatamente provvisti di cibo e di acqua. Gli animali non devono essere tenuti in condizioni tali da poter determinare di per sé un insufficiente livello di benessere.

Gli animali devono familiarizzarsi con il recinto prima di dare inizio alla prova.

1.5. Osservazioni

Comportamento

Le osservazioni comportamentali devono essere effettuate da una persona adeguatamente preparata, in particolare per quanto riguarda l'etologia della specie.

L'avversione può essere valutata catturando l'animale in una situazione facilmente riconoscibile, e in seguito esponendo nuovamente l'animale alla trappola nella stessa situazione e valutandone il comportamento.

Occorre distinguere attentamente le reazioni alla trappola o alla situazione dalle reazioni ad altri stimoli.

Fisiologia

Prima di effettuare la prova alcuni animali devono essere muniti di sensori telemetrici (per registrare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, ecc.). La posa dei sensori deve avvenire con sufficiente anticipo rispetto alla cattura in modo da consentire all'animale di riprendersi da qualsiasi disturbo provocato dalla posa stessa.

Occorre prendere tutte le possibili precauzioni per limitare osservazioni e parametri inadeguati o falsati, in particolare a causa di interferenze umane durante il campionamento.

Il prelievo di campioni biologici (sangue, urina, saliva, ecc.) deve essere effettuato al momento più opportuno rispetto alla cattura e all'evoluzione nel tempo del parametro oggetto di valutazione. Possono inoltre essere raccolti dati di controllo ricavati da animali tenuti altrove in buone condizioni e ad altri fini, nonché i dati di base relativi al momento precedente alla cattura e alcuni dati di riferimento successivi a stimolazioni estreme (ad es.: prova di stimolazione con corticotropina).

Tutti i campioni biologici devono essere prelevati e custoditi secondo le conoscenze più avanzate al fine di assicurarne la conservazione prima dell'analisi.

I metodi analitici devono essere convalidati.

Per le trappole finalizzate all'uccisione, gli esami neurologici basati sui riflessi (dolore, occhi ecc.) effettuati in combinazione con un elettroencefalogramma e/o con la misurazione della VER o della SER devono essere eseguiti da un esperto, in modo da fornire informazioni sullo stato di coscienza dell'animale e sull'efficacia della tecnica di uccisione.

Gli animali che non si trovano in uno stato di incoscienza e di insensibilità per il periodo di tempo prescritto dal protocollo di prova devono essere uccisi in modo non crudele.

Lesioni e patologie

Ciascun animale utilizzato per le prove deve essere esaminato attentamente in modo da valutare se ha riportato lesioni. Occorre effettuare esami radiografici per confermare l'esistenza di eventuali fratture.

Occorre inoltre procedere ad ulteriori esami patologici dettagliati degli animali morti. L'esame post mortem deve essere eseguito da un veterinario esperto, secondo le prassi veterinarie comunemente accettate.

Le regioni e/o gli organi colpiti devono essere sottoposti ad esame macroscopico, e ove necessario ad esame istologico.

1.6. Rapporto di prova

Il rapporto di prova deve contenere tutte le informazioni riguardanti il programma, i materiali, i metodi e i risultati della sperimentazione, e in particolare:

a) la descrizione tecnica del modello di trappola, compreso il materiale utilizzato per la sua costruzione;

b) le istruzioni per l'uso predisposte dal fabbricante;

c) la descrizione delle condizioni di prova;

d) le condizioni meteorologiche, in particolare la temperatura e l'altezza della neve;

e) il personale impiegato per la prova;

f) il numero di animali e di trappole sottoposti a prova;

g) il numero totale di animali destinatari e non destinatari catturati per ciascuna specie, e la loro abbondanza relativa nell'area in questione (specie rara, comune o abbondante);

h) la selettività;

i) i particolari relativi a qualsiasi prova che dimostri che la trappola è scattata e ha ferito un animale senza catturarlo;

j) osservazioni comportamentali;

k) i valori relativi a ciascun parametro fisiologico misurato e le metodologie utilizzate;

l) la descrizione delle lesioni e i risultati dell'esame post mortem;

m) il tempo necessario alla perdita di coscienza e di sensibilità; e

n) le analisi statistiche.

ALLEGATO IV

1. RICERCA

Nel sottoporre a prova i sistemi di cattura occorre valutare un'adeguata gamma di indicatori del benessere degli animali. Fintantoché tali indicatori (in particolare ulteriori parametri comportamentali e fisiologici) non siano stati definiti e utilizzati per una serie di specie, il loro uso nelle presenti norme per le specie considerate dovrà essere verificato mediante studi scientifici volti a stabilire i livelli di base, la gamma delle risposte e altri pertinenti parametri.

Obiettivi

Le ricerche promosse e incoraggiate in virtù dell'articolo 11 devono essere dirette in particolare a stabilire i livelli di base e i dati di riferimento necessari per determinare i valori soglia di ulteriori parametri, o a valutare la rilevanza di altri indicatori del benessere degli animali attualmente non previsti al punto 2.3 delle presenti norme, ivi compresa una serie di indicatori comportamentali e fisiologici.

Parametri specifici da studiare

I parametri da studiare devono comprendere in particolare:

a) le risposte comportamentali alla cattura, quali ad esempio vocalizzazioni, panico estremo, tempo trascorso tra la liberazione dalla trappola e il ritorno ad un comportamento normale e avversione. Nell'esame dell'avversione, occorre valutare in quale misura l'animale evita o oppone resistenza ad un contatto ravvicinato con la trappola di cui è stato vittima in precedenza; e

b) i parametri fisiologici, compresa la frequenza cardiaca e l'aritmia, e i parametri biochimici (analisi del sangue, dell'urina, della saliva) a seconda della specie considerata, compresa la concentrazione di glucocorticoidi e di prolattina, l'attività della creatina chinasi, e i livelli di lattato deidrogenasi (e possibilmente dell'isoenzima 5) e di beta-endorfine (se esistono analisi).

L'entità della risposta indicata dai parametri fisiologici è valutata in relazione al livello di base e al livello estremo e in funzione del tempo.

Per livello di base si intende la quantità, la concentrazione o il tasso di una determinata variabile fisiologica osservata quando un animale non è disturbato dalle condizioni ambientali. Per le variabili fisiologiche che mutano nell'arco di pochi secondi o minuti, il livello di base deve far riferimento ad un'attività specifica (ad esempio stare in posizione coricata, in piedi, camminare, correre o saltare). Per livello estremo si intende il livello prossimo al livello massimo o minimo per gli animali in questione. Le suddette risposte fisiologiche sono osservabili in tutti i mammiferi; tuttavia i livelli di base e i livelli estremi e le modalità di variazione dagli uni agli altri devono essere determinati esattamente per ognuna delle specie sottoposte a prova.

Nella misurazione delle risposte fisiologiche, gli aspetti che denotano uno stato insufficiente di benessere degli animali sono lo scostamento del livello misurato dal livello normale e la durata significativa dell'alterazione.

Nel caso in cui siano necessarie ulteriori prove per stabilire se il metodo di cattura rispetta le norme, è possibile procedere ad un elettroencefalogramma o alla misurazione della risposta visiva evocata e della risposta uditiva evocata.