52004PC0509

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita /* COM/2004/0509 def. - ACC 2004/0172 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Finalità

Gli interessi finanziari della Comunità europea, che sono strettamente collegati con quelli degli Stati membri, sono esposti a varie forme di frode e di altre attività illecite che incidono negativamente sulle entrate e sulle spese del bilancio comunitario [1]. La lotta contro la frode è una preoccupazione e una sfida comune per gli Stati membri e per la Commissione. Oggi più che mai, tale lotta costituisce un importante elemento all'ordine del giorno nella politica della Commissione.

[1] Le frodi e gli illeciti lesivi degli interessi finanziari della Comunità europea sono indicati nella presente relazione come "frodi a danno della Comunità".

Le frodi a danno della Comunità sono spesso perpetrate mediante strutture organizzate e transnazionali, sfruttando abilmente il sistema finanziario per riciclare e dissimulare i proventi. Avvalendosi delle libertà di mercato risultanti dall'integrazione europea, la criminalità organizzata spesso ramifica le proprie attività in più Stati membri. È quanto avviene, in particolare, per le frodi transnazionali in materia d'IVA, per il riciclaggio dei proventi delle frodi a danno della Comunità e per le frodi nell'ambito dei fondi strutturali.

Quando le autorità degli Stati membri devono fronteggiare complesse operazioni di frode, che interessano due o più Stati membri, nell'ambito delle necessarie indagini è essenziale una tempestiva collaborazione amministrativa multilaterale. Ai fini di un'azione rapida e coordinata, le autorità di più Stati membri devono procedere a scambi d'informazioni e devono individuare le connessioni tra tutti i soggetti implicati nelle frodi a danno della Comunità e nel riciclaggio dei proventi di attività criminali.

L'efficacia della cooperazione operativa multilaterale dipende in grandissima misura dal coordinamento e dal sostegno. La cooperazione nella lotta contro la frode all'interno del mercato unico, che comprende ormai 25 Stati membri, sarà sempre più difficile senza sostegno e coordinamento a livello europeo. Vi è quindi un evidente valore aggiunto nell'attribuire la funzione di sostegno e di coordinamento alla Commissione, poiché essa si trova nella posizione migliore per avere un quadro complessivo delle attività fraudolente a danno della Comunità e anche poiché essa tutela e cura con pari attenzione gli interessi di tutti gli Stati membri. Ciò, a sua volta, permetterebbe agli Stati membri di condurre azioni più mirate e coerenti.

Tuttavia, l'attuale quadro giuridico per la cooperazione amministrativa è incompleto per quanto riguarda il ruolo attivo della Commissione nel provvedere al sostegno e al coordinamento delle attività degli Stati membri, in particolare nel campo delle frodi in materia d'IVA e delle informazioni sul riciclaggio dei proventi delle frodi a danno della Comunità.

2. Gli elementi di maggior rilievo

Il regolamento proposto rappresenta un valore aggiunto per le competenti autorità degli Stati membri, poiché consentirebbe alla Commissione di svolgere con maggiore efficacia la propria funzione di coordinatrice delle attività degli Stati membri nella lotta contro la frode. Tale regolamento migliorerà la cooperazione multilaterale tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, per esempio mediante riunioni di coordinamento organizzate dalla Commissione a livello europeo.

Questa iniziativa si fonda sulla normativa in vigore, ma mira anche a completare gli strumenti di cooperazione già previsti al livello sia della Comunità sia dell'Unione europea, avvalendosi dei loro elementi e sviluppandoli in nuovi settori di cooperazione, per giungere a una tutela uniforme ed efficace degli interessi finanziari della Comunità. A tale scopo, l'iniziativa utilizza gli standard sviluppati dai suddetti strumenti, in particolare dai regolamenti (CE) n. 515/97 [2] e (CE) n. 1798/2003 [3] del Consiglio.

[2] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

[3] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

Tenuto conto dell'esigenza d'incentrare le proprie attività di sostegno sui casi aventi particolare rilevanza a livello comunitario, la Commissione propone di prevedere soglie specifiche per l'applicazione del nuovo regolamento, per indirizzarla più particolarmente ai casi complessi di gravi frodi, che è necessario perseguire in sede penale.

Il regolamento proposto si limita alla reciproca assistenza amministrativa, senza conferire poteri supplementari d'indagine alla Commissione, incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Esso rafforza i dispositivi di cooperazione e lo scambio d'informazioni, offrendo così la base e gli strumenti per la cooperazione multidisciplinare tra le autorità competenti dei diversi Stati membri e tra queste e la Commissione.

Perché la cooperazione contro la frode sia efficiente ed efficace, occorre integrare le pertinenti azioni di tutte le parti interessate. La stretta e regolare cooperazione prevista all'articolo 280, paragrafo 3 del trattato CE si applica su base multidisciplinare a tutte le autorità alle quali gli Stati membri hanno attribuito la responsabilità di tutelare gli interessi finanziari della Comunità.

Secondo la funzione di coordinamento loro attribuita dall'articolo 280 del trattato CE, la Commissione e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono sostenere gli Stati membri nelle loro azioni contro la frode a danno della Comunità. Ciò si concreterà procedendo a scambi d'informazioni e utilizzando i mezzi e le infrastrutture della Commissione (rete, banche dati, strumenti di cooperazione amministrativa, ecc.), e successivamente coadiuvando le opportune azioni di perseguimento. Quest'ultimo aspetto sarà rafforzato dalla possibilità di utilizzare le informazioni raccolte o trasmesse dalla Commissione come elementi probatori in procedimenti amministrativi o giudiziari.

Il regolamento proposto consentirebbe alla Commissione di offrire agli Stati membri elementi informativi attendibili e di migliore qualità, compresi rapporti particolareggiati, e in particolare, come risultato di un lavoro di analisi, un quadro più chiaro delle nuove tendenze nei fenomeni fraudolenti e dei settori vulnerabili. Inoltre, il regolamento aiuterà a collegare le informazioni disponibili con le persone che hanno architettato l'attività fraudolenta organizzata.

Infine, per la tutela degli interessi finanziari della Comunità è anche necessario che la fase investigativa sia seguita da un'efficace azione di perseguimento.

3. Pertinenza specifica per settori politici diversi dalle dogane e dall'agricoltura

Tranne che per i settori delle dogane e dell'agricoltura (regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio), la normativa comunitaria non prevede ancora norme specifiche per la cooperazione amministrativa reciproca con la Commissione.

3.1. Normativa in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e tutela degli interessi finanziari della Comunità

L'enunciato dell'articolo 280 del trattato CEE, riguardane "la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità", comprende il riciclaggio dei proventi di attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità.

Nel caso di riciclaggio di denaro, per poter iniziare un'indagine e individuare l'attività illecita che ne è all'origine occorrono informazioni sulle operazioni finanziarie sospette. Allo stesso modo, è la scoperta della frode che, nella fase in cui si tenta di recuperare fondi, permette di rilevare le operazioni ed i circuiti di riciclaggio. Condividere a livello europeo informazioni amministrative focalizzate sulle attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità apporterebbe quindi un considerevole valore aggiunto.

3.2. L'assistenza amministrativa reciproca per la lotta contro la frode in materia d'IVA e il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia d'imposta sul valore aggiunto

L'attuale regime IVA, fondato sulla sesta direttiva [4], è vulnerabile alle frodi [5]. Si è stimato che i danni che le frodi in materia d'IVA causano al bilancio degli Stati membri e della Comunità costituiscono il 10% e oltre del gettito netto dell'IVA.

[4] Sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/15/CE, GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61.

[5] Cfr. la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia d'IVA, COM(2004) 260 definitivo.

Poiché si tiene conto del gettito netto dell'IVA nel calcolare le risorse proprie IVA da versare al bilancio comunitario, la cui entità è stabilita in base al volume nazionale delle operazioni soggette ad IVA applicando un tasso uniforme dello 0,5%, le frodi di ampia portata in materia d'IVA possono incidere negativamente sul gettito IVA degli Stati membri e, di conseguenza, sul loro contributo al bilancio comunitario. Poiché ciò lede gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione ha grande interesse e, anzi, ha il dovere d'intraprendere un'azione a sostegno delle attività operative degli Stati membri volte a combattere i casi gravi di frode in materia d'IVA.

La cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, quale è prevista dal regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto [6] - di cui l'attuale proposta costituisce il complemento - è indubbiamente un mezzo adeguato e sufficiente per lo scambio d'informazioni finalizzato a controllare il corretto svolgimento delle operazioni intracomunitarie, ed è anche uno strumento idoneo a contrastare i casi più comuni di violazioni in materia d'IVA [7]. Tuttavia, vi è anche l'urgente necessità di un'assistenza e di un coordinamento supplementari a livello europeo, per affrontare i casi più complessi e gravi di frodi in materia d'IVA aventi ramificazioni in vari Stati membri.

[6] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

[7] Cfr. la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia d'IVA, COM(2004) 260 definitivo, punti 1, 4.4 e 5.2.

3.3. Gli strumenti di assistenza reciproca per lottare contro la frode nei settori di spesa comunitaria diversi dall'agricoltura

Le spese comunitarie possono essere in correlazione con pagamenti, subappaltatori e filiali di società in diversi Stati membri. In caso d'illeciti, si devono quindi effettuare indagini in più di uno Stato membro. Attualmente non vi sono strumenti adeguati che stabiliscano le norme per la reciproca assistenza amministrativa orizzontale o verticale, le quali consentirebbero di affrontare questo tipo di operazioni fraudolente. Lo stesso vale per le frodi nei settori delle spese dirette della Comunità.

4. Nesso con gli attuali strumenti antifrode

Quest'iniziativa legislativa persegue l'obiettivo molto specifico della cooperazione amministrativa intesa a combattere e prevenire le frodi a danno della Comunità e il correlato riciclaggio dei proventi illeciti. Inoltre, essa fa parte di un quadro normativo costituito da strumenti giuridici di carattere amministrativo e penale, volti a rafforzare la lotta contro la frode, senza tuttavia interferire con tali strumenti. L'iniziativa mira ad integrare gli attuali strumenti antifrode, in particolare il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [8] e il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio [9].

[8] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[9] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altri illeciti, GU L 292 del 5.11.1996, pag. 2.

Lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti già nella fase iniziale contribuirebbe in misura sostanziale ad impedire gli illeciti, soprattutto nel campo del riciclaggio dei proventi di attività illecite [10]. Le norme per l'assistenza reciproca stabilite dal regolamento proposto sono quindi complementari agli strumenti giuridici in materia penale adottati dal Consiglio nell'ambito del terzo pilastro.

[10] Cfr. la relazione esplicativa (GU C 91 del 31.3.1999, pag. 8), in particolare la sezione relativa all'articolo 7 del secondo protocollo. Cfr. anche la nota 6.

5. Gli elementi principali della proposta di regolamento

Titolo I - Disposizioni generali: articoli 1 - 4

L'articolo 1 stabilisce la finalità e l'oggetto del regolamento, ossia stabilire norme per la reciproca assistenza amministrativa tra le autorità degli Stati membri responsabili della tutela degli interessi finanziari della Comunità in quei settori della cooperazione comunitaria nei quali finora mancavano simili disposizioni.

L'articolo 2 definisce il campo di applicazione del regolamento e ne precisa il rapporto con la normativa comunitaria in vigore, sottolineandone la natura complementare. Il principio della sussidiarietà è rispettato, poiché il campo applicazione è limitato ai casi aventi particolare rilevanza a livello comunitario.

L'articolo 3 enuncia le definizioni specifiche pertinenti per l'applicazione del regolamento. In coerenza con il carattere "orizzontale" del regolamento, le nozioni si applicano alle varie ripartizioni del bilancio comunitario.

La nozione di "illeciti" nel contesto del presente regolamento comprende le pratiche aventi grave incidenza sugli interessi finanziari della Comunità, incluse le pratiche illecite di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [11], ma non è limitata a tali pratiche, per comprendervi anche il riciclaggio dei proventi di attività illecite e le frodi in materia d'IVA.

[11] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

La limitazione ai casi "aventi particolare rilevanza a livello comunitario" consente alla Commissione d'incentrarsi sui casi per i quali è possibile offrire agli Stati membri un considerevole valore aggiunto. Inoltre, essa serve ad evitare che i servizi della Commissione siano sovraccaricati d'informazioni e di richieste inerenti a casi di non grande rilevanza. Sono da ritenere rilevanti i casi che hanno ramificazioni o nessi con altri Stati membri. Per l'IVA, è prevista una soglia di 500 000 euro di presunta perdita fiscale per gli Stati membri, mentre per gli altri settori ai quali si applica il regolamento la soglia del danno presunto è stabilita a 100 000 euro. Si potranno eventualmente rialzare queste soglie mediante le norme di applicazione.

L'articolo 4, paragrafo 1 definisce le "autorità competenti", che comprendono le autorità degli Stati membri, secondo un approccio globale e multidisciplinare, e la Commissione, la quale partecipa alla reciproca assistenza amministrativa e agli scambi d'informazioni tra gli Stati membri o ne assicura il coordinamento.

L'articolo 4, paragrafo 2 riguarda lo statuto giuridico nazionale delle autorità competenti, stabilendo la norma che le disparità dello statuto determinato dai rispettivi ordinamenti nazionali non devono costituire ostacolo alla cooperazione tra tali autorità.

Titolo II - Obblighi di cooperazione: articoli 5 - 14

Il titolo II stabilisce le disposizioni per la cooperazione amministrativa e per gli scambi d'informazioni tra le autorità competenti, compresa la Commissione.

Capo I - Assistenza reciproca e scambio d'informazioni

Sezione 1 - Assistenza a richiesta

L'articolo 5 stabilisce la possibilità di chiedere assistenza e l'obbligo di soddisfare tale richiesta. Scopo di questo articolo è agevolare la cooperazione tra le autorità competenti. Inoltre, vi sono definite le modalità di raccolta e di scambio delle informazioni.

L'articolo 6, che è analogo all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, prevede l'esercizio di una sorveglianza speciale.

L'articolo 7 stabilisce le norme per l'effettuazione delle indagini amministrative a richiesta delle autorità competenti e per la partecipazione a tali indagini dei funzionari inviati dall'autorità richiedente.

L'articolo 8 autorizza i funzionari delle autorità competenti ad agire in un altro Stato membro, per quanto riguarda l'accesso ai documenti presso gli uffici dell'autorità alla quale è stata rivolta la richiesta, in analogia con quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 515/97 e (CE) n. 1798/2003.

L'articolo 11, paragrafo 1 prevede l'accesso della Commissione ai dati delle operazioni registrati dagli Stati membri, tramite il VIES, ossia il sistema di scambio d'informazioni sull'IVA [12], il che aggiungerà un importante elemento d'informazione alla capacità di coordinamento della Commissione.

[12] VIES = Sistema di scambio d'informazioni in materia d'IVA istituito dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio e prorogato dal regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio.

Sezione 2 - Assistenza spontanea

L'articolo 12 prevede la possibilità di trasmettere alla Commissione informazioni su operazioni che costituiscono o sembrano costituire un illecito, ossia sui casi riguardo ai quali vi è un ragionevole sospetto di illeciti. Tali informazioni confluiscono alla Commissione, che le analizza per fornire agli Stati membri maggiore supporto informativo e migliore coordinamento.

L'articolo 13 stabilisce le norme relative all'esercizio della sorveglianza speciale, senza che vi sia stata una richiesta specifica ai sensi del presente regolamento, e alla trasmissione delle relative informazioni.

L'articolo 14 prevede le norme per la comunicazione d'informazioni di carattere generale da parte degli Stati membri, allo scopo di giungere a una normativa comunitaria impermeabile alle frodi e di consentire l'attuazione di una politica globale antifrode di portata comunitaria.

Capo II - Utilizzo delle informazioni

L'articolo 15 comprende una norma analoga a quella dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, intesa a consentire di utilizzare come prove, nei procedimenti amministrativi o giudiziari, i documenti e il materiale ottenuti in applicazione del regolamento qui proposto, allo scopo di rendere più efficaci le azioni successive alle attività investigative degli Stati membri.

L'articolo 16 intende facilitare lo scambio delle informazioni raccolte dalla Commissione nell'ambito della cooperazione multidisciplinare.

L'articolo 17 prevede che, quando vi è stata assistenza reciproca riguardo a determinati illeciti, gli Stati membri tengano informata la Commissione sulle azioni successive.

L'articolo 18 dispone che le informazioni possono essere scambiate e utilizzate unicamente ai fini del presente regolamento, in base a esigenze specifiche. Lo scambio d'informazioni va organizzato nel rispetto delle norme di riservatezza ed è coperto dal segreto d'ufficio.

L'articolo 19 stabilisce l'obbligo - a determinate condizioni - di scambiare le informazioni trasmesse da un paese terzo in applicazione del regolamento qui proposto, allo scopo di assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità.

L'articolo 20 dispone che la Commissione potrà avvalersi delle proprie capacità di analisi dei rischi per trasmettere alle autorità degli Stati membri relazioni e informazioni attinenti ai rischi, così da rendere più efficace la lotta contro la frode.

L'articolo 21 prevede l'adozione di misure di applicazione del regolamento proposto, le quali saranno adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione stabilita dalla decisione 1999/468/CE [13], relativa alla procedura di comitato.

[13] GU L 187 del 17.7.1999, pag. 23.

L'articolo 22 precisa che, per l'adozione delle disposizioni di applicazione, la Commissione sarà assistita da un comitato di regolamentazione, il quale eserciterà le proprie funzioni di concerto con il comitato istituito dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, senza pregiudizio delle competenze di altri comitati, in particolare di quello istituito dal regolamento n. 1798/2003. Il comitato opererà in stretto coordinamento con gli altri comitati.

2004/0172 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione [14],

[14] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere della Corte dei conti [15],

[15] GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [16],

[16] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e alla lotta contro la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità.

(2) Il quadro normativo comunitario relativo all'assistenza reciproca deve consentire una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra questi e la Commissione, allo scopo di tutelare gli interessi finanziari della Comunità in tutti i settori delle risorse finanziarie e delle spese comunitarie.

(3) Le disposizioni del presente regolamento non devono pregiudicare l'attività investigativa dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, nell'esercizio dei poteri d'indagine e con le garanzie previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [17]. Il campo di applicazione del presente regolamento deve essere limitato a determinate forme di assistenza, scambi d'informazioni e coordinamento che possono precedere, seguire o accompagnare le attività investigative dell'OLAF.

[17] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(4) L'introduzione di nuove misure comunitarie non deve pregiudicare l'applicazione del diritto penale nazionale e delle norme relative all'assistenza reciproca in materia penale, né l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

(5) La lotta contro la frode transnazionale e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità richiede maggiore coordinamento a livello comunitario e cooperazione multidisciplinare con le autorità degli Stati membri in materia di frodi e altre attività illecite che in molti casi sono connesse a strutture di criminalità organizzata e sono lesive degli interessi finanziari della Comunità. Il presente regolamento deve inoltre consentire la cooperazione tra tutte le autorità competenti degli Stati membri e tra questi e la Commissione.

(6) Le disposizioni del presente regolamento devono lasciare impregiudicate le norme comunitarie che prevedono forme più specifiche o più ampie di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, quali il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola [18], e il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 [19].

[18] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003, GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

[19] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004, GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1.

(7) Lo scambio di informazioni è un elemento essenziale nella lotta contro le frodi ed altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità. La Commissione deve servirsi delle informazioni trasmessele dagli Stati membri per delineare un quadro complessivo delle frodi ed altre attività illecite a livello europeo, che essa provvederà a comunicare agli Stati membri.

(8) Soprattutto nei casi transnazionali, che comprendono spesso operazioni fraudolente organizzate a livello internazionale in due o più Stati membri, le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità possono essere prevenute e combattute con maggiore efficacia se le informazioni operative, statistiche e/o generali sono esaminate e sottoposte all'analisi dei rischi a livello comunitario, facendo ricorso alle capacità di cui dispone la Commissione, e l'OLAF in particolare, nel settore della raccolta e valutazione delle informazioni e dell'analisi dei rischi.

(9) La lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità richiede anche una coerente azione consequenziale. Pertanto, le informazioni raccolte o trasmesse dalla Commissione devono essere ammissibili come elementi probatori nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

(10) Ai fini di una proficua cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, lo scambio d'informazioni, se si tratta d'informazioni soggette al segreto d'ufficio, va organizzato nel rispetto delle norme di riservatezza assicurando un'adeguata tutela dei dati personali che vengano elaborati in forza delle nuove disposizioni.

(11) Deve tenersi adeguatamente conto delle norme per la tutela dei dati personali stabilite per le istituzioni comunitarie dall'articolo 286 del trattato e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [20], così come delle norme stabilite per gli Stati membri dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [21].

[20] GU L 8 del 12.1.2001 pag. 1.

[21] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31; direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [22].

[22] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, ossia la lotta contro le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, per la dimensione o gli effetti dell'intervento, esser realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Secondo il principio della proporzionalità, stabilito nel medesimo articolo, il presente regolamento non va oltre quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi.

(14) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina la reciproca cooperazione amministrativa e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e tra tali autorità e la Commissione, al fine di assicurare negli Stati membri una tutela uniforme ed efficace degli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e ogni altra attività illecita.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle frodi ed altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità ed hanno particolare rilevanza a livello comunitario.

Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi informazioni e prestarsi assistenza a norma del presente regolamento anche in altre situazioni, quando ritengano che lo scambio d'informazioni e l'assistenza a livello comunitario siano necessari per combattere le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui la normativa comunitaria prevede una cooperazione più specifica tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, oppure conferisce alla Commissione un più ampio accesso alle informazioni.

In particolare, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 e la cooperazione tra gli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1798/2003.

3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1073/1999.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme nazionali di diritto penale e le disposizioni nazionali relative alla mutua assistenza in materia penale nonché l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

5. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non comprende la trasmissione d'informazioni o di documenti ottenuti dalle autorità amministrative competenti con l'autorizzazione o su domanda dell'autorità giudiziaria.

Tali informazioni o documenti devono tuttavia essere trasmessi in caso di richiesta di assistenza, previo il consenso dell'autorità giudiziaria che deve essere consultata al riguardo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. per "illeciti" s'intendono le frodi e le altre attività illecite che abbiano particolare rilevanza a livello comunitario e ledano gli interessi finanziari della Comunità, in particolare:

a) qualsiasi violazione di norme comunitarie derivante da azioni o omissioni di operatori economici - ivi comprese le violazioni di contratti conclusi secondo le disposizioni del diritto comunitario - che rechi o possa recare danno al bilancio generale della Comunità o ai bilanci da questa gestiti, causando la riduzione o perdita di entrate provenienti dalle risorse proprie percepite direttamente per conto della Comunità oppure determinando spese ingiustificate;

b) qualsiasi violazione della normativa in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio [23], che abbia o possa avere l'effetto di ridurre le risorse proprie delle Comunità, ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio [24];

[23] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

[24] GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

c) il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 1, lettera c) della direttiva 91/308/CEE del Consiglio [25], dei proventi delle violazioni di cui alle lettere a) e b) del presente punto;

[25] GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

2. per "illeciti aventi particolare rilevanza a livello comunitario" s'intendono gli illeciti:

a) che hanno o possono avere ramificazioni in altri Stati membri oppure nessi concreti con operazioni effettuate in altri Stati membri e

b) che, secondo le stime, arrecano, nel settore dell'IVA, un danno fiscale complessivo superiore a 500 000 EUR negli Stati membri interessati oppure, negli altri casi in cui si applica il presente regolamento, ledono gli interessi finanziari della Comunità per un importo pari o superiore a 100 000 EUR; nel caso di riciclaggio di denaro, la soglia si applica al reato presupposto;

3. per "normativa in materia d'IVA" s'intendono tutte le disposizioni comunitarie che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto e le leggi e regolamenti adottati dagli Stati membri per ottemperare a tali disposizioni;

4. per "autorità richiedente" s'intende l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza;

5. per "autorità interpellata" s'intende l'autorità competente alla quale è rivolta una richiesta di assistenza reciproca;

6. per "indagini amministrative" s'intendono i controlli, le verifiche e le altre azioni svolte dalle autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di accertare la commissione di illeciti, ad esclusione delle azioni compiute su richiesta o mandato diretto dell'autorità giudiziaria;

7. per "informazioni finanziarie" s'intendono le informazioni relative alle operazioni sospette, ricevute dai competenti punti di contatto nazionali in applicazione della direttiva 91/308/CEE, e le altre informazioni che consentono di individuare operazioni finanziarie connesse agli illeciti cui si applica il presente regolamento;

8. per "autorità competenti" s'intendono le autorità nazionali o comunitarie indicate all'articolo 4, paragrafo 1.

Le soglie di cui l punto 2, lettera b) possono essere rialzate con la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

Articolo 4

Autorità competenti

1. La cooperazione ai sensi del presente regolamento riguarda le seguenti autorità competenti, che agiscono nell'ambito dei propri poteri:

a) le seguenti autorità degli Stati membri

(i) le autorità direttamente competenti a gestire i fondi provenienti dal bilancio comunitario e designate come tali dalle disposizioni comunitarie e nazionali;

(ii) le autorità competenti, a norma delle vigenti disposizioni del diritto amministrativo nazionale, a prevenire e combattere le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità;

(iii) le autorità elencate nel regolamento (CE) n. 1798/2003, i relativi uffici centrali e servizi di collegamento designati a norma dello stesso regolamento, le altre autorità inquirenti in materia tributaria cui competono le indagini sulle frodi in materia d'IVA, o le autorità competenti indicate dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio [26] nei limiti in cui le informazioni raccolte possano fornire la prova di frodi in materia d'IVA;

[26] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

(iv) le autorità istituite dagli Stati membri come "unità d'informazione finanziaria" ai sensi della decisione 2000/642/GAI del Consiglio [27], ed incaricate di raccogliere e analizzare le informazioni ricevute a norma della direttiva 91/308/CEE;

[27] GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4.

b) la Commissione e in particolare l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare lo scambio d'informazioni tra le loro autorità competenti, indipendentemente dalla competenza e dallo stato giuridico nazionale delle stesse, e tra queste e la Commissione.

Titolo II

Obblighi di cooperazione

Capo 1

Assistenza amministrativa reciproca e scambio d'informazioni

Sezione 1

Assistenza a richiesta

Articolo 5

Assistenza a richiesta

1. Previa richiesta, le autorità competenti si assistono reciprocamente per prevenire ed individuare gli illeciti. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette tutte le informazioni pertinenti - nella misura necessaria a soddisfare le finalità della richiesta e gli obiettivi del presente regolamento - per individuare e prevenire gli illeciti. Le informazioni che devono essere trasmesse comprendono le informazioni relative alle operazioni che costituiscono l'illecito nonché le informazioni finanziarie relative alle operazioni sottostanti ed alle persone fisiche o giuridiche implicate.

2. Nell'acquisire le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa di cui l'autorità interpellata si avvale, procede come se agisse per proprio conto o a richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

3. L'autorità interpellata mette a disposizione tutte le informazioni che essa possiede o ha acquisito riguardo ad operazioni o transazioni, accertate o in progetto, che costituiscono illeciti o appaiono costituire illeciti all'autorità richiedente o, eventualmente, riguardo ai risultati della sorveglianza speciale esercitata a norma dell'articolo 6.

L'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente ogni attestato, documento o copia autenticata che essa possiede o ha acquisito. I documenti originali e gli oggetti sono tuttavia consegnati soltanto se non vi ostano le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

4. Le richieste di assistenza e di scambio d'informazioni sono corredate da una breve esposizione dei fatti noti all'autorità richiedente.

5. Le richieste rivolte dall'autorità richiedente ad un'autorità non competente per l'assistenza sollecitata sono da quest'ultima inoltrate immediatamente all'autorità competente.

Articolo 6

Sorveglianza speciale

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita o fa esercitare, in quanto possibile, una speciale sorveglianza nella propria area operativa:

a) sulle persone che sono sospettate, per ragionevoli motivi, di commettere illeciti e in particolare sugli spostamenti di tali persone;

b) sui luoghi in cui merci sono depositate secondo modalità tali da far sospettare che siano destinate ad operazioni configurantisi come illeciti;

c) sui movimenti di merci segnalate come potenziale oggetto d'illeciti;

d) sui mezzi di trasporto e sulle operazioni finanziarie che, per ragionevoli motivi, si sospettano destinati al compimento di illeciti.

Articolo 7

Indagini amministrative a richiesta

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata svolge o fa svolgere indagini amministrative sulle operazioni che costituiscono illeciti o sono considerate tali dall'autorità richiedente.

Nell'effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa di cui questa si avvale, procede come se agisse per proprio conto o a richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro. Essa comunica i risultati delle indagini amministrative all'autorità richiedente.

2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, possono assistere alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1 i funzionari designati dall'autorità richiedente. Le indagini amministrative sono sempre svolte dai funzionari dell'autorità interpellata.

I funzionari dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri ispettivi conferiti ai funzionari dell'autorità interpellata; essi hanno tuttavia accesso ai medesimi luoghi e ai medesimi documenti cui possono accedere questi ultimi, con l'intermediazione dei funzionari dello Stato membro interpellato ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

3. I funzionari dell'autorità richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano alle perquisizioni locali o agli interrogatori formali a norma del diritto penale.

Articolo 8

Attività di funzionari in un altro Stato membro o in missione in uno Stato membro

Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità da quest'ultima stabilite, i funzionari debitamente autorizzati dall'autorità richiedente possono ottenere informazioni sugli illeciti presso gli uffici in cui operano le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata.

Le informazioni devono essere necessarie all'autorità richiedente e risultare dalla documentazione cui hanno accesso i funzionari di tali uffici.

I funzionari dell'autorità richiedente sono autorizzati ad ottenere copie della documentazione.

Articolo 9

Mandato scritto dei funzionari

I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro o sono in missione in uno Stato membro ai sensi degli articoli 7 e 8 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro funzioni ufficiali.

Articolo 10

Termine per fornire l'assistenza e le informazioni

1. L'autorità interpellata fornisce l'assistenza e le informazioni di cui agli articoli 5 e 7 quanto prima e comunque non oltre sei settimane dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. Se le informazioni richieste sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è di quattro settimane.

2. Per alcune speciali categorie di casi, l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono concordare termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

3. Se non può esaudire la richiesta entro il termine prestabilito, l'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che le impediscono di osservare il termine stesso, indicando quando sarà in grado di soddisfare alla richiesta.

Articolo 11

Dati relativi all'imposta sul valore aggiunto

1. Allo scopo di prestare assistenza operativa e tecnica e, se necessario, per aiutare le autorità competenti degli Stati membri a individuare gli illeciti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e ad effettuare indagini su di essi, è consentito alla Commissione di accedere ai dati contenuti nelle banche dati nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1798/2003.

Le norme precise relative a tale accesso, comprese le disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei dati personali e le disposizioni relative all'uso delle informazioni ottenute dalle registrazioni degli Stati membri, sono stabilite secondo la procedura indicata all'articolo 22, paragrafo 2.

2. Le autorità degli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni raccolte a norma della direttiva 92/12/CEE che sono idonee a comprovare la sussistenza di illeciti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Sezione 2

Assistenza spontanea

Articolo 12

Comunicazioni relative alle operazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, senza che questa ne debba fare richiesta, tutte le informazioni relative alle operazioni o transazioni che si configurano o appaiono configurarsi come illeciti.

2. Avvalendosi degli opportuni strumenti tecnologici, la Commissione analizza le informazioni fornitele e trasmette i risultati delle analisi agli Stati membri allo scopo di fornire assistenza tecnica ed operativa nell'individuazione ed investigazione degli illeciti. Quando ritiene che siano commessi illeciti in uno o più Stati membri, la Commissione informa gli Stati membri interessati.

3. L'obbligo relativo allo scambio spontaneo d'informazioni finanziarie tra gli Stati membri e la Commissione sussiste indipendentemente dal fatto che l'illecito sia stato commesso in un'unica operazione o in più operazioni che appaiono connesse.

4. Le norme in materia di riservatezza e di tutela dei dati sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 13

Sorveglianza speciale senza richiesta

Quando ne ravvisino l'utilità per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro gli illeciti, le autorità competenti degli Stati membri:

a) esercitano o fanno esercitare la sorveglianza speciale di cui all'articolo 6;

b) trasmettono alla Commissione e, se del caso, alle autorità competenti degli Stati membri interessati tutte le informazioni in loro possesso, e in particolare rapporti ed altri documenti ovvero copie autenticate o estratti degli stessi, riguardanti operazioni che costituiscono o appaiono ad esse come atti lesivi degli interessi finanziari della Comunità.

Articolo 14

Comunicazione d'informazioni generali

1. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, non appena siano disponibili, le informazioni generali riguardanti le nuove modalità, i nuovi mezzi, i nuovi metodi e le nuove prassi impiegati per commettere gli illeciti nonché l'individuazione e prevenzione degli illeciti stessi, ove tali informazioni possano contribuire a rendere impermeabile alle frodi la normativa vigente.

2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non appena sia disponibile, ogni informazione che permetta loro di prevenire gli illeciti e di far rispettare la normativa vigente.

Capitolo 2

Uso delle informazioni

Articolo 15

Uso a fini probatori

Gli accertamenti, i certificati, le informazioni, i documenti, le copie autenticate e i dati investigativi, trasmessi alle autorità competenti nell'ambito dell'assistenza di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12, costituiscono elementi probatori ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari in ogni Stato membro, come se fossero stati ottenuti nello Stato membro in cui si svolgono i procedimenti.

Articolo 16

Scambio d'informazioni

La Commissione può scambiare con altre autorità competenti, in conformità e ai fini del presente regolamento, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento e di altre disposizioni comunitarie, nei limiti in cui tale scambio sia compatibile con le disposizioni comunitarie in base alle quali le informazioni sono state ottenute.

Articolo 17

Azioni successive

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione su ogni importante aggiornamento delle informazioni trasmessele, sulle indagini amministrative condotte in applicazione del presente regolamento e in particolare sui procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, nei limiti in cui ciò sia compatibile con il diritto penale nazionale.

Articolo 18

Riservatezza e tutela dei dati

1. Le informazioni comunicate od ottenute in qualsiasi forma a norma del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate allo stesso modo in cui le informazioni analoghe sono tutelate dalla normativa nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalla corrispondente normativa vigente per le istituzioni e gli organi comunitari.

Tali informazioni non possono essere comunicate a persone o autorità diverse da quelle che, all'interno delle istituzioni e degli organi comunitari o degli Stati membri, devono esserne a conoscenza per le esigenze delle loro funzioni, né possono essere usate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché, nell'elaborazione di dati personali a norma del presente regolamento, siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla tutela dei dati personali, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 95/46/CE e, se del caso, dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Il garante europeo della protezione dei dati deve essere consultato prima dell'adozione delle norme attuative previste dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12, paragrafo 4 e dall'articolo 21.

Articolo 19

Relazioni con i paesi terzi

1. Le informazioni che uno Stato membro o la Commissione ottiene da un paese terzo e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento sono trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro interessato o alla Commissione, ogniqualvolta esse possano consentire di prevenire o combattere gli illeciti.

2. Le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo che abbia assunto l'obbligo giuridico di fornire l'assistenza necessaria per la raccolta delle prove sull'illiceità di operazioni che appaiano illecite; tale comunicazione d'informazioni si svolge nell'ambito di azioni concertate, previo l'accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle disposizioni nazionali per la tutela dei dati personali, degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE e, se del caso, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 20

Analisi dei rischi elaborate dalla Commissione

La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo trasmessele dagli Stati membri a norma del presente regolamento per effettuare, con l'ausilio degli opportuni strumenti informatici, valutazioni strategiche e tattiche dei rischi allo scopo di produrre relazioni ed avvisi fondati su dati investigativi ed intesi ad accrescere la consapevolezza delle minacce individuate e pertanto a rafforzare l'efficacia delle contromisure adottate dalle autorità nazionali competenti nonché, entro i limiti della sua competenza, dalla Commissione stessa.

Titolo III

Disposizioni finali

Articolo 21

Norma di attuazione

Le norme di attuazione per l'assistenza reciproca e per lo scambio d'informazioni di cui al Capo I del Titolo II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 22, paragrafo 2.

Oltre che le materie contemplate dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e 12, paragrafo 4, tali norme possono riguardare in particolare:

a) gli illeciti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b);

b) gli illeciti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c);

c) gli illeciti nel settore dei fondi strutturali.

Articolo 22

Il comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato (nel prosieguo, "il comitato") istituito a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23

Relazione valutativa

Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, alla Corte dei conti e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[...] [...]

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Anti-fraud

Activities: Mutual administrative cooperation and exchange of information

Title of action: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on mutual administrative assistance for the protection of the financial interests of the Community against fraud and any other illegal activities

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

24.0106 (fight against fraud)

2. OVERALL FIGURES:

2.1. Total allocation for action (Part B): EUR million for commitment: -

2.2. Period of application: From entering into force on.

2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1) - (not applicable see point 5.1.1)

EUR million (to three decimal places)

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure(see point 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure

(see points 7.2 and 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

(The first two years include each an amount of EUR 100 000 for the development of information systems for internal use of the Commission, see point 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

[X] Proposal is compatible with existing financial programming.

2.5. Financial impact on revenue:

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

3. BUDGET CHARACTERISTICS

>SPAZIO PER TABELLA>

4. LEGAL BASIS

Article 280(4) of the EC Treaty.

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The initiative for a regulation on the basis of article 280 of the EC Treaty concerns a framework dedicated to administrative mutual assistance necessary to strengthen the protection of the financial interests of the Community.

For the purpose of the protection of the financial interests of the Community the Member States and the Commission shall assist each other and exchange information in particular in the field of money laundering of the proceeds of EC fraud, of fraud on VAT and any other illegal activities detrimental to the Community's financial interests in particular those in the field of structural funds.

Background

Fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Community warrant a more comprehensive framework for administrative cooperation between Member States authorities and with the Commission. This is reflected by the Commission's firm commitment to the fight against fraud in order to protect the Community's financial interests which is clearly demonstrated in its Communication, adopted on 28 June 2000, on an overall strategic approach for the protection of the Community's financial interests and the fight against fraud [28]. This approach underlines the importance of an overall anti-fraud legislative policy by following a horizontal and cross-pillar legislative approach. This legislative policy must be given concrete expression with the drawing up of specific rules, in particular for information exchanges, and close and regular cooperation between the Member States and between the latter and the Commission.

[28] Communication from the Commission, Protection of the Communities' financial interests, The fight against fraud - For an overall strategic approach, COM(2000) 358 final. See especially paragraph 1 and 1.2.2 of this communication. The Council (ECOFIN) adopted this communication on 17 July 2000 and the European Parliament, which approved the guidelines. The Parliament approved the guidelines presented in its Resolution of 13 December 2000.

On the basis of this legislative policy the Commission mentions in its working programme for 2003 the preparation of a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a cooperation mechanism between the competent authorities of the member States and the Commission in order to ensure the protection of the Community's financial interests against illegal activities including matters such as VAT fraud, money laundering and other financial transactions in relation to the proceeds of EC fraud as well as any other illegal activities detrimental to the Community's financial interests in particular concerning fraud concerning structural funds.

The Commission has reiterated in its Communication containing an Action Plan for 2001-2003 [29], the importance of reinforcing cooperation to prevent money laundering of proceeds from fraud and any other illegal activities detrimental to the Community's financial interests and VAT fraud in order to be able to realise an effective action against organised crime, particularly economic and financial crime (including fraud and money laundering). To combat this type of crime, the European Union should take co-ordinated action and have a strategy of cooperation and mutual information between all public partners in addition to existing programmes as Fiscalis in the sector of VAT.

[29] Adopted by the Commission on 23 May 2001, COM(2001) 254 final. See especially paragraph 2.2.1.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation NOT APPLICABLE

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation NOT APPLICABLE

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

5.3. Methods of implementation

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

6. FINANCIAL IMPACT

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2.)

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in EUR million to three decimal places)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Overall financial impact of human resources

>SPAZIO PER TABELLA>

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

>SPAZIO PER TABELLA>

The amounts are total expenditure for twelve months.

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3)

// EUR 1 851 340 (year 1 and 2)

EUR 1 751 340

(from year 3)

II. Duration of action // does not apply

III. Total cost of action (I x II) // does not apply

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The Committee shall adopt an implementing regulation following the comitology procedure in order to determine the relevant implementing modalities of mutual assistance and exchange of information in specific areas covered by the proposed regulation.

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

Every three years after the date of entry into force of the regulation, the Commission shall report to the European Parliament, the Court of Auditors and the Council on the application of the measures provided for in the regulation.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

NOT APPLICABLE.