52004PC0166

Proposta di regolamento del Consiglio che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca /* COM/2004/0166 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 10 e in stretta concertazione con gli Stati membri interessati, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 29 febbraio 2004, una proposta di regolamento che stabilisce lo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003. A norma dell'articolo 10 dello stesso regolamento, le informazioni necessarie avrebbero dovuto essere trasmesse alla Commissione entro il 30 novembre 2003.

Dal momento che alcuni Stati membri hanno trasmesso le informazioni di cui all'articolo 10 solo nella settimana dal 9 al 13 febbraio 2004, non è stato possibile avviare prima la consultazione con gli Stati membri.

Dopo una stretta concertazione con gli Stati membri interessati dal regolamento Acque occidentali, la Commissione presenta ora, nei tempi più rapidi possibili, una proposta che stabilisce lo sforzo di pesca massimo per ogni attività di pesca definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 1954/2003 e formula le osservazioni seguenti.

1. I confronti tra le valutazioni dei limiti di sforzo presentate dagli Stati membri nel quadro degli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 e i limiti di sforzo stabiliti nell'ambito del precedente regime relativo alle acque occidentali sono complessi, in quanto:

- il gruppo di pescherecci contemplato dal nuovo regime è più grande di quello contemplato dal precedente a causa di una definizione diversa della lunghezza dei pescherecci;

- gli attrezzi demersali fissi e da traino sono raggruppati nel nuovo regolamento, mentre erano separati in quello precedente;

- le zone geografiche contemplate dal nuovo regolamento, compresa la zona biologicamente sensibile, sono diverse da quelle prese in considerazione dal regolamento precedente (è ormai compresa l'intera CIEM V);

- il nuovo regime definisce con maggiore precisione l'attività dei pescherecci.

2. Malgrado tali difficoltà, dopo una stretta concertazione con gli Stati membri la Commissione è in grado di proporre massimali di sforzo di pesca che rappresentano un ragionevole equilibrio tra quelli precedenti e l'attività di pesca realmente svolta, nel periodo di riferimento, dalle navi interessate nelle zone che rientrano nel nuovo regime relativo alle acque occidentali.

I massimali di sforzo sono stati calcolati in base ai criteri seguenti:

- l'attività di pesca di un peschereccio, misurata in giornate fuori dal porto, è calcolata dal momento in cui il peschereccio entra in una zona contemplata dal regolamento (CE) n. 1954/2003 per la quale è munito di un permesso di pesca speciale;

- ai fini del calcolo sono state prese in considerazione soltanto le specie bersaglio, escludendo quindi le catture accessorie;

- la potenza dei pescherecci è stata calcolata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci;

- dal momento che i confini della zona biologicamente sensibile attraversano in pieno il rettangolo posto tra 11° e 12° longitudine ovest e 51° e 53° latitudine nord, per la zona in questione lo sforzo è suddiviso in due parti uguali, una per la zona biologicamente sensibile e l'altra per la parte rimanente della zona CIEM VII.

3. Oltre a tali massimali di sforzo di pesca, gli Stati membri hanno fornito alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1954/2003, e in particolare:

- gli elenchi, di cui all'articolo 7, dei pescherecci autorizzati a esercitare le attività di pesca;

- le misure di regolazione dello sforzo di pesca previste all'articolo 8, relative al rilascio e alla revoca dei permessi di pesca speciali, al monitoraggio dell'attività della flotta e alla possibilità di chiusura dell'attività di pesca in caso di superamento dei massimali di sforzo.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

[1] GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, stabilisce i criteri e le procedure per l'introduzione di un sistema di gestione dello sforzo di pesca in talune zone di pesca della Comunità e per determinate risorse di pesca.

(2) Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni richieste all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1954/2003 e, in particolare:

*la media annuale dello sforzo di pesca esercitato nel periodo 1998-2002 da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri nelle zone definite all'articolo 3 del precitato regolamento;

*la media annuale dello sforzo di pesca esercitato nel periodo 1998-2002 da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri nelle zone biologicamente sensibili definite all'articolo 6 dello stesso regolamento.

(3) In sede di valutazione dello sforzo di pesca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1954/2003, per potenza motrice si intende la potenza del motore di un peschereccio quale definita all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci [2].

[2] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(4) La Commissione ha trasmesso agli Stati membri le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1954/2003 e, dopo averli consultati, ha valutato i dati ricevuti rispetto alle limitazioni dello sforzo di pesca adottate nel quadro delle vigenti o delle precedenti misure comunitarie concernenti la gestione dello sforzo di pesca.

(5) Lo sforzo di pesca annuo massimo per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, per gruppo di specie, zona e attività di pesca, deve essere pari allo sforzo di pesca totale esercitato da quei pescherecci nell'arco del quinquennio 1998-2002, diviso per cinque,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per ciascuno Stato membro e per ciascuna zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003.

Articolo 2

Fissazione dei livelli massimi dello sforzo di pesca

1 I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per la zona di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1954/2003, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

2 I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per la zona di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1954/2003, figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Rispetto di altre misure di limitazione dello sforzo di pesca

Lo sforzo di pesca annuo massimo fissato negli allegati I e II del presente regolamento non inficia le limitazioni dello sforzo di pesca fissate nel quadro dei piani di ricostituzione o di qualsiasi altra misura di gestione adottata in applicazione della normativa comunitaria, a condizione che si applichi la misura che prevede il minore sforzo di pesca.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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