52003XX0718(01)

Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa

Gazzetta ufficiale n. C 169 del 18/07/2003 pag. 0001 - 0105


Progetto di

TRATTATO

CHE ISTITUISCE UNA

COSTITUZIONE PER L'EUROPA

Adottato per consenso dalla Convenzione europea il 13 giugno e il 10 luglio 2003

TRASMESSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO A ROMA

- 18 luglio 2003 -

(2003/C 169/01)

SOMMARIO

>SPAZIO PER TABELLA>

PREFAZIONE

alle parti I e II del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa trasmesse al Consiglio europeo riunito a Salonicco il 20 giugno 2003.

Il Consiglio europeo, riunito a Laeken (Belgio) il 14 e 15 dicembre 2001, constatando che l'Unione europea era giunta a una svolta decisiva della sua esistenza, ha convocato la Convenzione sul futuro dell'Europa.

La Convenzione è stata incaricata di formulare proposte su tre temi: avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee; strutturare la vita politica e lo spazio politico europeo in un'Unione allargata; fare dell'Unione un fattore di stabilizzazione e un punto di riferimento nel nuovo ordine mondiale.

La Convenzione ha individuato alcune risposte ai quesiti contenuti nella dichiarazione di Laeken:

- propone una migliore ripartizione delle competenze dell'Unione e degli Stati membri;

- raccomanda la fusione dei trattati e l'attribuzione della personalità giuridica all'Unione;

- instaura una semplificazione degli strumenti d'azione dell'Unione;

- propone misure volte ad accrescere la democrazia, la trasparenza e l'efficienza dell'Unione europea, accrescendo il contributo dei parlamenti nazionali alla legittimazione del progetto europeo, semplificando il processo decisionale, rendendo il funzionamento delle istituzioni europee più trasparente e leggibile;

- stabilisce le misure necessarie per migliorare la struttura e rafforzare il ruolo di ciascuna delle tre istituzioni dell'Unione tenendo conto in particolare delle conseguenze dell'allargamento.

La dichiarazione di Laeken ha posto il quesito se la semplificazione e il riordino dei trattati non debbano spianare la strada all'adozione di un testo costituzionale. I lavori della Convenzione sono culminati nell'elaborazione di un progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, che ha raccolto un vasto consenso nella sessione plenaria del 13 giugno 2003.

Oggi, 20 giugno 2003, abbiamo l'onore di presentare questo testo al Consiglio europeo riunito a Salonicco, a nome della Convenzione europea, auspicando che esso costituisca il fondamento di un futuro trattato che istituisce la Costituzione europea.

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Valéry Giscard d'Estaing

Presidente della Convenzione

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Giuliano Amato

Vice Presidente

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Jean-Luc Dehaene

Vice Presidente

Progetto di

TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

PREAMBOLO

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La nostra Costituzione ... si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani di pochi, ma dei più.

Tucidide II, 37

Consapevoli che l'Europa è un continente portatore di civiltà; che i suoi abitanti, giunti in ondate successive fin dagli albori dell'umanità, vi hanno progressivamente sviluppato i valori che sono alla base dell'umanesimo: uguaglianza degli esseri umani, libertà, rispetto della ragione;

Ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno ancorato nella vita della società il ruolo centrale della persona, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e il rispetto del diritto;

Convinti che l'Europa, ormai riunificata, intende proseguire questo percorso di civiltà, di progresso e di prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;

Persuasi che i popoli dell'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino;

Certi che, "unita nella diversità", l'Europa offre loro le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana;

Riconoscenti ai membri della Convenzione europea di aver elaborato la presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa,

[I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:]

PARTE I

TITOLO I

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

Articolo 1

Istituzione dell'Unione

1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri conferiscono competenze per conseguire obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze che essi le trasferiscono.

2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Articolo 2

Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione.

Articolo 3

Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato unico nel quale la concorrenza è libera e non distorta.

3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. L'Unione promuove il progresso scientifico e tecnico.

Combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori.

Promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

5. Tali obiettivi sono perseguiti con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze attribuite all'Unione nella Costituzione.

Articolo 4

Libertà fondamentali e non discriminazione

1. La libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite all'interno e da parte dell'Unione in conformità delle disposizioni della Costituzione.

2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 5

Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

1. L'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza interna.

2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Gli Stati membri agevolano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi enunciati nella Costituzione.

Articolo 6

Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica.

TITOLO II

DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo 7

Diritti fondamentali

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II della Costituzione.

2. L'Unione persegue l'adesione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Articolo 8

Cittadinanza dell'Unione

1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione. Tali diritti comprendono:

- il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

- il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

- il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

- il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

3. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle disposizioni adottate per la sua applicazione.

TITOLO III

COMPETENZE DELL'UNIONE

Articolo 9

Principi fondamentali

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nella Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale sia a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla Costituzione. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Le istituzioni applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo di cui al paragrafo 3.

Articolo 10

Diritto dell'Unione

1. La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Articolo 11

Categorie di competenze

1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti da questa adottati.

2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.

3. L'Unione ha competenza per promuovere le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e assicurarne il coordinamento.

4. L'Unione ha competenza per la definizione e l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

5. Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o integrare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni specifiche di ciascun settore della parte III.

Articolo 12

Competenze esclusive

1. L'Unione ha competenza esclusiva per definire le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno e nei seguenti settori:

- politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l'euro,

- politica commerciale comune,

- unione doganale,

- conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.

2. L'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione, o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o incide su un atto interno dell'Unione.

Articolo 13

Settori di competenza concorrente

1. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 12 e 16.

2. Le competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali:

- mercato interno

- spazio di libertà, sicurezza e giustizia

- agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare

- trasporti e reti transeuropee

- energia

- politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III

- coesione economica, sociale e territoriale

- ambiente

- protezione dei consumatori

- problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica.

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, segnatamente la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo 14

Coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione

1. L'Unione adotta misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, in particolare adottando indirizzi di massima per dette politiche. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione.

2. Agli Stati membri che hanno adottato l'euro si applicano disposizioni specifiche.

3. L'Unione adotta misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri, in particolare adottando orientamenti per dette politiche.

4. L'Unione può adottare iniziative intese ad assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo 15

Politica estera e di sicurezza comune

1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune comprende tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano gli atti adottati dall'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

Articolo 16

Settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento

1. L'Unione può condurre azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento.

2. I settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

- industria

- tutela e miglioramento della salute umana

- istruzione, formazione professionale, gioventù e sport

- cultura

- protezione civile.

3. Gli atti giuridicamente obbligatori adottati dall'Unione in base a disposizioni della parte III specificamente inerenti a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 17

Clausola di flessibilità

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.

2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 9, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali degli Stati membri sulle proposte fondate sul presente articolo.

3. Le disposizioni adottate in base al presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.

TITOLO IV

ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Capo I

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 18

Le istituzioni dell'Unione

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che mira a:

- perseguire gli obiettivi dell'Unione,

- promuoverne i valori,

- servire gli interessi dell'Unione, dei suoi cittadini e degli Stati membri,

e a garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle politiche e delle azioni da essa condotte al fine di raggiungerne gli obiettivi.

2. Tale quadro istituzionale comprende:

Il Parlamento europeo,

Il Consiglio europeo,

Il Consiglio dei ministri,

La Commissione europea,

La Corte di giustizia.

3. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, conformemente alle procedure e alle condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

Articolo 19

Il Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio dei ministri, la funzione legislativa e la funzione di bilancio, e funzioni di controllo politico e consultive, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione. Esso elegge il presidente della Commissione europea.

2. Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei, con uno scrutinio libero e segreto, per un mandato di cinque anni. Il numero dei suoi membri non può essere superiore a settecentotrentasei. La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro.

Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo del 2009, e in seguito se necessario, per successive elezioni, il Consiglio europeo adotta all'unanimità, sulla base di una proposta del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi summenzionati.

3. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'Ufficio di presidenza.

Articolo 20

Il Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definisce i suoi orientamenti e le sue priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.

3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere da un ministro, e il presidente della Commissione da un commissario europeo. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Articolo 21

Il presidente del Consiglio europeo

1. Il presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

2. Il presidente del Consiglio europeo:

- presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;

- ne assicura una preparazione e una continuità adeguate in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";

- si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;

- presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni.

Il presidente del Consiglio europeo assicura al suo livello e in tale veste la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le responsabilità del ministro degli affari esteri dell'Unione.

3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Articolo 22

Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio dei ministri esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e di bilancio, e funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, alle condizioni stabilite nella Costituzione.

2. Il Consiglio dei ministri è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro a livello ministeriale per ciascuna delle formazioni. Tale rappresentante è il solo abilitato a impegnare lo Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

3. Il Consiglio dei ministri delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Articolo 23

Le formazioni del Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio legislativo e degli affari generali assicura la coerenza dei lavori del Consiglio dei ministri.

Quando delibera in qualità di Consiglio degli affari generali, esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con la Commissione.

Nell'esercizio della funzione legislativa, il Consiglio dei ministri delibera, e si pronuncia congiuntamente al Parlamento europeo, sulle leggi europee e sulle leggi quadro europee, conformemente alle disposizioni della Costituzione. In questa funzione, la rappresentanza di ciascuno Stato membro comprende uno o due altri rappresentanti a livello ministeriale, dotati delle competenze adeguate per le materie indicate nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio "Affari esteri" elabora le politiche esterne dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza della sua azione. È presieduto dal ministro degli affari esteri dell'Unione.

3. Il Consiglio europeo adotta una decisione europea che stabilisce le altre formazioni in cui può riunirsi il Consiglio dei ministri.

4. La presidenza delle formazioni del Consiglio dei ministri, a eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del Consiglio dei ministri, secondo un sistema di rotazione in condizioni di parità, per periodi minimi di un anno. Il Consiglio europeo adotta una decisione europea che stabilisce le norme di questa rotazione tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei e della diversità degli Stati membri.

Articolo 24

La maggioranza qualificata

1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri deliberano a maggioranza qualificata, quest'ultima è definita come voto della maggioranza degli Stati membri, che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione dell'Unione.

2. Allorché la Costituzione non richiede che il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri deliberano sulla base di una proposta della Commissione o allorché il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri non deliberano su iniziativa del ministro degli affari esteri dell'Unione, la maggioranza qualificata richiesta è definita come voto dei due terzi degli Stati membri, che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione dell'Unione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 prendono effetto il 1o novembre 2009, dopo che si saranno svolte le elezioni del Parlamento europeo conformemente alle disposizioni dell'articolo 19.

4. Quando la Costituzione prevede nella parte III che il Consiglio dei ministri adotti leggi europee o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare, di propria iniziativa e all'unanimità, trascorso un periodo minimo d'esame di sei mesi, una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio europeo delibera previa consultazione del Parlamento europeo e informazione dei parlamenti nazionali.

Quando la Costituzione prevede nella parte III che il Consiglio dei ministri deliberi all'unanimità in un dato settore, il Consiglio europeo può adottare, di propria iniziativa e all'unanimità, una decisione europea che consenta al Consiglio dei ministri di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al presente comma è trasmessa ai parlamenti nazionali almeno quattro mesi prima che sia adottata una decisione.

5. In seno al Consiglio europeo, il suo presidente e il presidente della Commissione non partecipano alla votazione.

Articolo 25

La Commissione europea

1. La Commissione europea promuove l'interesse generale europeo e adotta iniziative appropriate a tal fine. Assicura l'applicazione delle disposizioni della Costituzione e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia. Cura l'esecuzione del bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione, garantisce la rappresentanza esterna dell'Unione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo prevede.

3. La Commissione consta di un Collegio composto dal presidente, dal ministro degli affari esteri dell'Unione/vicepresidente e da tredici commissari europei scelti in base a un sistema di rotazione in condizioni di parità tra gli Stati membri. Questo sistema è istituito con decisione europea adottata dal Consiglio europeo e fondata sui seguenti principi:

a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per la determinazione della successione e del periodo di permanenza dei loro cittadini nel Collegio; di conseguenza, la differenza tra il numero complessivo di mandati ricoperti da cittadini di una data coppia di Stati membri non può essere mai superiore a uno;

b) ferma restando la lettera a), ogni Collegio successivo deve essere composto in modo tale da rispecchiare in modo soddisfacente la gamma demografica e geografica di tutti gli Stati membri dell'Unione.

Il presidente della Commissione nomina dei commissari senza diritto di voto, scelti in base agli stessi criteri applicabili per i membri del Collegio e provenienti da tutti gli altri Stati membri.

Queste disposizioni prendono effetto il 1o novembre 2009.

4. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Nell'adempimento dei loro doveri, i commissari europei e i commissari non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.

5. La Commissione è responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento europeo. Il presidente della Commissione è responsabile dinanzi al Parlamento europeo delle attività dei commissari. Il Parlamento europeo può adottare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-243. Se tale mozione è adottata, i commissari europei e i commissari devono dimettersi collettivamente dalle loro funzioni. La Commissione continua a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Collegio.

Articolo 26

Il presidente della Commissione europea

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e previe consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo propone al Parlamento europeo, entro un mese, un nuovo candidato secondo la stessa procedura.

2. Ciascuno Stato membro determinato dal sistema di rotazione redige un elenco di tre persone, in rappresentanza di entrambi i sessi, che ritiene qualificate per esercitare la funzione di commissario europeo. Scegliendo una persona su ciascun elenco proposto, il presidente eletto designa i tredici commissari europei in base alla loro competenza, al loro impegno europeo e alle garanzie di indipendenza da essi offerte. Il presidente e le persone designate per divenire membri del Collegio, compreso il futuro ministro degli affari esteri dell'Unione, e le persone designate come commissari senza diritto di voto, sono soggetti, collettivamente, a un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Il mandato della Commissione è di cinque anni.

3. Il presidente della Commissione:

- definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

- ne decide l'organizzazione interna per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;

- nomina dei vicepresidenti scelti tra i membri del Collegio.

Un commissario europeo o un commissario rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede.

Articolo 27

Il ministro degli affari esteri dell'Unione

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Questi guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine alla sua permanenza in carica mediante la medesima procedura.

2. Il ministro degli affari esteri contribuisce con le sue proposte all'elaborazione della politica estera comune e la attua in qualità di mandatario del Consiglio dei ministri. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

3. Il ministro degli affari esteri è uno dei vicepresidenti della Commissione. In seno a tale istituzione, egli è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione.

Articolo 28

La Corte di giustizia

1. La Corte di giustizia comprende la Corte di giustizia europea, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia europea è composta da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro: il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia europea e i giudici del Tribunale, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli III-260 e III-261, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. Tale mandato è rinnovabile.

3. La Corte di giustizia si pronuncia:

- sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o una persona fisica o giuridica, conformemente alle disposizioni della parte III;

- in via pregiudiziale, su richiesta dei giudici nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

- sugli altri casi previsti dalla Costituzione.

Capo II

ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI

Articolo 29

La Banca centrale europea

1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la valuta dell'Unione, denominata euro, conducono la politica monetaria dell'Unione.

2. Il sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, essi sostengono le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Essi svolgono ogni altra funzione di banca centrale conformemente alle disposizioni della parte III e allo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

3. La Banca centrale europea è un'istituzione dotata di personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Nell'esercizio dei suoi poteri e nelle sue finanze essa è indipendente. Le istituzioni e gli organi dell'Unione e i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio.

4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-77 a III-83 e III-90 e alle condizioni stabilite nello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di queste stesse disposizioni, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, e le rispettive banche centrali, conservano le loro competenze nel settore monetario.

5. Nei settori di sua competenza, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalità di funzionamento sono definiti agli articoli da III-84 a III-87 e nello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo 30

La Corte dei conti

1. La Corte dei conti è l'istituzione che assicura il controllo dei conti.

2. Esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.

3. Si compone di un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Articolo 31

Gli organi consultivi dell'Unione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.

2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

5. Le regole relative alla composizione di tali Comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-292 a III-298. Le regole relative alla loro composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio dei ministri su proposta della Commissione, in funzione dell'evoluzione economica, sociale e demografica dell'Unione.

TITOLO V

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 32

Atti giuridici dell'Unione

1. Per l'esercizio delle competenze attribuitele nella Costituzione, l'Unione utilizza come strumenti giuridici, conformemente alle disposizioni della parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri adottati dalle istituzioni non hanno effetto vincolante.

2. In presenza di proposte di atti legislativi, il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri si astengono dall'adottare atti non previsti dal presente articolo nel settore in questione.

Articolo 33

Atti legislativi

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa ordinaria previste all'articolo III-302. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.

Nei casi specificamente previsti dall'articolo III-165, le leggi europee e le leggi quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri ai sensi dell'articolo III-302.

2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio dei ministri o da quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.

Articolo 34

Atti non legislativi

1. Il Consiglio dei ministri e la Commissione adottano regolamenti europei o decisioni europee nei casi contemplati agli articoli 35 e 36 e nei casi specificamente previsti dalla Costituzione. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi specificamente previsti dalla Costituzione. La Banca centrale europea adotta regolamenti europei o decisioni europee se è autorizzata a tal fine dalla Costituzione.

2. Il Consiglio dei ministri e la Commissione, e la Banca centrale europea nei casi in cui è autorizzata a tal fine dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.

Articolo 35

Regolamenti delegati

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee possono delegare alla Commissione la facoltà di emanare regolamenti delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro.

Le leggi europee e le leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega. Gli elementi essenziali di un settore non possono essere oggetto di delega. Essi sono riservati alla legge o alla legge quadro.

2. Le leggi europee e le leggi quadro europee stabiliscono esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega. Tali condizioni possono configurare le seguenti possibilità:

- il Parlamento europeo o il Consiglio dei ministri possono decidere di revocare la delega;

- il regolamento delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge europea o dalla legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio dei ministri non muovono obiezioni.

Ai fini del comma precedente, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio dei ministri delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 36

Atti esecutivi

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente obbligatori dell'Unione.

2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti obbligatori dell'Unione, questi possono conferire competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo 39, al Consiglio dei ministri.

3. La legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo degli atti esecutivi dell'Unione da parte degli Stati membri.

4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.

Articolo 37

Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

1. In assenza di disposizioni specifiche nella Costituzione, le istituzioni decidono, nel rispetto delle procedure applicabili, il tipo di atto da adottare nel singolo caso, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 9.

2. Le leggi europee, le leggi quadro europee, i regolamenti europei e le decisioni europee sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri previsti dalla Costituzione.

Articolo 38

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio dei ministri. Negli altri casi sono firmate dal presidente del Parlamento europeo o dal presidente del Consiglio dei ministri. Dette leggi e leggi quadro sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. I regolamenti europei e le decisioni europee che non indicano i destinatari o che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li adotta, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3. Le altre decisioni sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 39

Disposizioni particolari relative all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

1. L'Unione europea conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita.

2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio dei ministri elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo e secondo le modalità descritte nella parte III.

3. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano le decisioni europee necessarie.

4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.

5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei ministri su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possano incidere sugli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio dei ministri. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.

6. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.

7. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano su proposta di uno Stato membro, del ministro degli affari esteri dell'Unione, o di quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi europee e le leggi quadro europee sono escluse.

8. Il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio dei ministri deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli previsti nella parte III.

Articolo 40

Disposizioni particolari relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso secondo le rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato dell'Atlantico del Nord per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei ministri. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari, incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e di assistere il Consiglio dei ministri nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

4. Le decisioni europee relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio dei ministri che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre, se del caso congiuntamente alla Commissione, il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione.

5. Il Consiglio dei ministri può affidare il compimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo III-211.

6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo III-213.

7. Finché il Consiglio europeo non avrà deliberato in conformità del paragrafo 2, è instaurata nell'ambito dell'Unione una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. In base a detta cooperazione, qualora uno degli Stati che vi partecipano subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati partecipanti gli prestano, in conformità delle disposizioni dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, militari e di altro tipo. Nell'attuazione della più stretta cooperazione in materia di difesa reciproca, gli Stati membri partecipanti operano in stretta cooperazione con l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord. Le modalità di partecipazione e di funzionamento e le procedure decisionali specifiche per detta cooperazione figurano nell'articolo III-214.

8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.

Articolo 41

Disposizioni particolari relative all'istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

- attraverso l'adozione di leggi europee e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le legislazioni nazionali nei settori elencati nella parte III;

- favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;

- attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'accertamento delle infrazioni penali.

2. Nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i parlamenti nazionali possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-161 e sono associati al controllo politico dell'Europol e alla valutazione delle attività dell'Eurojust, conformemente agli articoli III-177 e III-174.

3. Nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa conformemente all'articolo III-165.

Articolo 42

Clausola di solidarietà

1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;

- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;

- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;

b) - prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità.

2. Le modalità d'attuazione della presente disposizione figurano nell'articolo III-231.

Capo III

COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 43

Cooperazioni rafforzate

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le disposizioni pertinenti della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-322 a III-329.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte a tutti gli Stati membri al momento della loro instaurazione e in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo III-324.

2. L'autorizzazione a procedere ad una cooperazione rafforzata è accordata dal Consiglio dei ministri in ultima istanza, qualora in tale sede sia stato stabilito che gli obiettivi perseguiti da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che la cooperazione rafforzata riunisca almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio dei ministri delibera conformemente alla procedura di cui all'articolo III-325.

3. Solo i membri del Consiglio dei ministri che rappresentano gli Stati partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte all'adozione degli atti. Tuttavia tutti gli Stati membri possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio dei ministri.

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati partecipanti. Per maggioranza qualificata si intende la maggioranza dei voti dei rappresentanti degli Stati partecipanti, che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione di tali Stati. Qualora la Costituzione non richieda al Consiglio dei ministri di deliberare sulla base di una proposta della Commissione, o qualora il Consiglio dei ministri non deliberi su iniziativa del ministro degli affari esteri dell'Unione, la maggioranza qualificata richiesta è costituita dalla maggioranza dei voti dei due terzi degli Stati partecipanti che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione di tali Stati.

4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dai candidati all'adesione all'Unione.

TITOLO VI

LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

Articolo 44

Principio dell'uguaglianza democratica

L'Unione rispetta, in tutte le attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini. Questi ultimi beneficiano di uguale attenzione da parte delle istituzioni dell'Unione.

Articolo 45

Principio della democrazia rappresentativa

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sul principio della democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati a livello dell'Unione nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo e nel Consiglio dei ministri dai rispettivi governi, che sono essi stessi responsabili dinanzi ai parlamenti nazionali, eletti dai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera più aperta e più vicina possibile al cittadino.

4. I partiti politici di livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Articolo 46

Principio della democrazia partecipativa

1. Le istituzioni dell'Unione danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative attraverso gli opportuni canali la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

2. Le istituzioni dell'Unione mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Su iniziativa di almeno un milione di cittadini dell'Unione appartenenti ad un numero rilevante di Stati membri, la Commissione può essere invitata a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni specifiche necessarie per tale iniziativa dei cittadini.

Articolo 47

Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione europea riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali a livello dell'Unione, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali; facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Articolo 48

Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, nominato dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, le esamina e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Articolo 49

Trasparenza dei lavori delle istituzioni dell'Unione

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio dei ministri allorché esamina una proposta legislativa e l'adotta.

3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti, delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, alle condizioni previste nella parte III.

4. La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali documenti.

5. Ciascuna istituzione, organo o agenzia di cui al paragrafo 3 stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 4.

Articolo 50

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. La legge europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 51

Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

2. L'Unione rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

3. L'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni, riconoscendone l'identità e il contributo specifico.

TITOLO VII

FINANZE DELL'UNIONE

Articolo 52

Principi finanziari e di bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio, conformemente alle disposizioni della parte III.

2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di cui all'articolo III-318.

4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente obbligatorio che costituisce il fondamento giuridico dell'azione dell'Unione e dell'esecuzione della spesa in conformità della legge europea di cui all'articolo III-318. Tale atto deve avere la forma di una legge europea, di una legge quadro europea, di un regolamento europeo o di una decisione europea.

5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che detta proposta o misura possa essere finanziata entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 54.

6. Il bilancio dell'Unione è eseguito in conformità del principio di buona gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.

7. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in conformità delle disposizioni di cui all'articolo III-321.

Articolo 53

Risorse dell'Unione

1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

2. Il bilancio dell'Unione, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.

3. Una legge europea del Consiglio dei ministri fissa i limiti delle risorse dell'Unione e può stabilire nuove categorie di risorse o sopprimere una categoria esistente. Detta legge entra in vigore soltanto previa approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Una legge europea del Consiglio dei ministri fissa le modalità relative alle risorse dell'Unione. Il Consiglio dei ministri delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

Articolo 54

Quadro finanziario pluriennale

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti d'impegno, conformemente alle disposizioni dell'articolo III-308.

2. Una legge europea del Consiglio dei ministri fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio dei ministri delibera previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

4. Quando adotta il primo quadro finanziario pluriennale dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità.

Articolo 55

Bilancio dell'Unione

Il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri adottano su proposta della Commissione, secondo le modalità di cui all'articolo III-310, la legge europea che fissa il bilancio annuale dell'Unione.

TITOLO VIII

L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Articolo 56

L'Unione e l'ambiente circostante

1. L'Unione sviluppa con gli Stati limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

2. A tale scopo, l'Unione può concludere e attuare accordi specifici con gli Stati interessati, secondo le disposizioni dell'articolo III-227. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

TITOLO IX

APPARTENENZA ALL'UNIONE

Articolo 57

Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione

1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo 2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio dei ministri. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri sono informati di tale domanda. Il Consiglio dei ministri si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Articolo 58

Sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione

1. Il Consiglio dei ministri, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare una decisione europea in cui constata che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio dei ministri ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio dei ministri verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare una decisione europea in cui constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto dello Stato membro in seno al Consiglio dei ministri. Nell'agire in tal senso, il Consiglio dei ministri tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.

4. Il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare successivamente una decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio dei ministri delibera senza tener conto del voto dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.

6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

Articolo 59

Ritiro volontario dall'Unione

1. Ogni Stato membro può decidere, in conformità delle proprie norme costituzionali, di ritirarsi dall'Unione europea.

2. Lo Stato membro che decide di ritirarsi notifica tale intenzione al Consiglio europeo, che si investe di questa notifica. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del ritiro, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio dei ministri, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

Il rappresentante dello Stato membro che si ritira non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo o del Consiglio dei ministri che lo riguardano.

3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di ritiro o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida di prorogare tale termine.

4. Se lo Stato che si è ritirato dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 57.

PARTE II

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

PREAMBOLO

I popoli dell'Europa nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Presidium della Convenzione che ha redatto la Carta.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I

DIGNITÀ

Articolo II-1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo II-2

Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo II-3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge

b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone

c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo II-4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo II-5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II

LIBERTÀ

Articolo II-6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo II-7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo II-8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo II-9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo II-12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo II-13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo II-14

Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo II-16

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-17

Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo II-18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.

Articolo II-19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III

UGUAGLIANZA

Articolo II-20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo II-21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

Articolo II-22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo II-23

Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo II-24

Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo II-25

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo II-26

Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

Articolo II-27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo II-29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo II-30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo II-32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo II-33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo II-34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-35

Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo II-36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.

Articolo II-37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo II-38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo II-39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo II-40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo II-41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;

c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo II-42

Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti.

Articolo II-43

Mediatore europeo

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo II-44

Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo II-45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo II-46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

TITOLO VI

GIUSTIZIA

Articolo II-47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo II-48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo II-49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo II-50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo II-51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione in altre parti della Costituzione.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Articolo II-52

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti da tali parti pertinenti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni e organi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.

Articolo II-53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo II-54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

PARTE III

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO I

CLAUSOLE DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo III-1

L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte, tenendo conto dell'insieme degli obiettivi dell'Unione e in conformità del principio di attribuzione delle competenze.

Articolo III-2

L'azione dell'Unione a norma della presente parte mira ad eliminare le inuguaglianze, e a promuovere la parità tra uomini e donne.

Articolo III-3

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Articolo III-4

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo III-5

Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o azioni dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

Articolo III-6

Fatti salvi gli articoli III-55, III-56 e III-136, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, segnatamente economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i rispettivi compiti. La legge europea definisce detti principi e condizioni.

TITOLO II

NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

Articolo III-7

La legge o la legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto all'articolo I-4.

Articolo III-8

1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa conferite all'Unione, una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei ministri può stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La legge o la legge quadro europea può stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per appoggiare le azioni degli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo III-9

1. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo I-8, di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o la legge quadro europea può stabilire misure a tal fine.

2. Allo stesso fine e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei ministri può stabilire misure relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-10

Una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei ministri stabilisce le modalità di esercizio del diritto, di cui all'articolo I-8, di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita con riserva dell'articolo III-232, paragrafo 2 e delle misure adottate in applicazione di quest'ultimo.

Articolo III-11

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-8.

Una legge europea del Consiglio dei ministri può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-12

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi in virtù dell'articolo I-8, e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV-10. Le istituzioni e gli organi consultivi di cui al presente articolo sono quelli elencati all'articolo I-18, paragrafo 2 e agli articoli I-30 e I-31 e il mediatore europeo.

Articolo III-13

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni dell'articolo I-8 e del presente titolo. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti all'articolo I-8 possono essere completati da una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

TITOLO III

POLITICHE E AZIONI INTERNE

Capo I

MERCATO INTERNO

SEZIONE 1

Instaurazione del mercato interno

Articolo III-14

1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno, conformemente al presente articolo, all'articolo III-15, all'articolo III-26, paragrafo 1, agli articoli III-29, III-39, III-62, III-65, III-143 e senza pregiudizio delle altre disposizioni della Costituzione.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni della Costituzione.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

Articolo III-15

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo III-14, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate.

Se queste misure assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.

Articolo III-16

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle disposizioni che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo III-17

Quando delle disposizioni adottate nei casi contemplati dagli articoli III-6 e III-34 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali disposizioni possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione.

In deroga alla procedura di cui agli articoli III-265 e III-266, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-6 e III-34. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.

SEZIONE 2

Libera circolazione delle persone e dei servizi

Sottosezione 1

Lavoratori

Articoli III-18

1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione.

2. È vietata qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,

d) di rimanere, a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Articolo III-19

La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo III-18. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

La legge o la legge quadro europea mira in particolare a:

a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,

b) eliminare le procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,

c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,

d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Articolo III-20

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Articolo III-21

In materia di sicurezza sociale la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

Sottosezione 2

Libertà di stabilimento

Articolo III-22

Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai sensi dell'articolo III-27, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni della sezione relativa ai capitali.

Articolo III-23

1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1, in particolare:

a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate,

c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,

d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,

e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo III-123, paragrafo 2,

f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,

g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo III-27, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,

h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo III-24

La presente sottosezione non si applica, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, alle attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

La legge o la legge quadro europea può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.

Articolo III-25

1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.

Articolo III-26

1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. È intesa:

a) al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.

b) al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.

2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

Articolo III-27

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione della presente sottosezione alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo III-28

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società ai sensi dell'articolo III-27.

Sottosezione 3

Libera prestazione di servizi

Articolo III-29

Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

La legge o la legge quadro europea può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

Articolo III-30

Ai sensi della Costituzione, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

a) attività di carattere industriale,

b) attività di carattere commerciale,

c) attività artigiane,

d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio della sottosezione relativa al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo III-31

1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalla sezione relativa ai trasporti.

2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Articolo III-32

1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Articolo III-33

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-29 paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo III-34

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo III-29, primo comma.

Articolo III-35

Gli articoli da III-24 a III-27 sono applicabili alla materia regolata dalla presente sottosezione.

SEZIONE 3

Libera circolazione delle merci

Sottosezione 1

Unione doganale

Articolo III-36

1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi.

2. L'articolo III-38 e la sottosezione 3 della presente sezione si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Articolo III-37

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

Articolo III-38

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo III-39

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che fissano i dazi della tariffa doganale comune.

Articolo III-40

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi della presente sottosezione, la Commissione s'ispira:

a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,

b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,

c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,

d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nell'Unione.

Sottosezione 2

Cooperazione doganale

Articolo III-41

Nel quadro del campo di applicazione della Costituzione, la legge o la legge quadro europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

Sottosezione 3

Divieto delle restrizioni quantitative

Articolo III-42

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo III-43

L'articolo III-42 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Articolo III-44

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

SEZIONE 4

Capitali e pagamenti

Articolo III-45

Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri, e tra Stati membri e paesi terzi.

Articolo III-46

1. L'articolo III-45 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri cercano di conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della Costituzione, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi.

3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei ministri può stabilire misure che comportino un regresso della legislazione dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-47

1. L'articolo III-45 non pregiudica il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale,

b) di prendere tutte le disposizioni necessarie per impedire le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione.

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo III-45.

Articolo III-48

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-49

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-158, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e la tratta degli esseri umani, la legge europea può definire un quadro per misure concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali.

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta regolamenti europei o decisioni europee per attuare la legge di cui al primo comma.

SEZIONE 5

Regole di concorrenza

Sottosezione 1

Regole applicabili alle imprese

Articolo III-50

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o le decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo III-51

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque,

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo III-52

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei principi contemplati dagli articoli III-50 e III-51. Delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

2. I regolamenti europei di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-50, paragrafo 1 e all'articolo III-51 comminando ammende e penalità di mora,

b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-50, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,

c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli III-50 e III-51,

d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,

e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e la presente sezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Articolo III-53

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-52, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità con il loro diritto interno e con l'articolo III-50, in particolare il paragrafo 3, e l'articolo III-51.

Articolo III-54

1. Senza pregiudizio dell'articolo III-53, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli III-50 e III-51. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie disposizioni, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

3. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio dei ministri ha deliberato conformemente all'articolo III-52, paragrafo 2, lettera b).

Articolo III-55

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle disposizioni della Costituzione, specialmente a quelle contemplate dall'articolo I-4, paragrafo 2 e dagli articoli da III-55 a III-58.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo adottando, ove occorra, opportuni regolamenti europei o opportune decisioni europee.

Sottosezione 2

Aiuti concessi dagli Stati membri

Articolo III-56

1. Salvo deroghe contemplate dalla Costituzione, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti determinate da regolamenti europei o decisioni europee adottati dal Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione.

Articolo III-57

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato membro, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-56, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, adotta una decisione europea affinché lo Stato interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli III-265 e III-266.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio dei ministri può adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga all'articolo III-56 o ai regolamenti europei di cui all'articolo III-58, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio dei ministri avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio dei ministri non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio dei ministri non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-56, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 2. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio dei ministri ha stabilito che possono essere esentate dalla procedura di cui al paragrafo 3 conformemente all'articolo III-55.

Articolo III-58

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei per l'applicazione degli articoli III-56 e III-57 e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo III-57, paragrafo 3, e le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. Il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 6

Disposizioni fiscali

Articolo III-59

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo III-60

I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo III-61

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le disposizioni progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione.

Articolo III-62

1. Una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei ministri stabilisce le misure riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

2. Qualora il Consiglio dei ministri, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, constati che le misure di cui al paragrafo 1 riguardano la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale e l'elusione fiscale illecita, delibera, in deroga al paragrafo 1, a maggioranza qualificata quando adotta la legge o la legge quadro europea che stabilisce tali misure.

Articolo III-63

Qualora il Consiglio dei ministri, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, constati che misure relative all'imposta sul reddito delle società riguardano la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale e l'elusione fiscale illecita, adotta, a maggioranza qualificata, una legge o una legge quadro europea che stabilisce tali misure, sempre che esse siano necessarie per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

Questa legge o legge quadro è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 7

Ravvicinamento delle legislazioni

Articolo III-64

Fatto salvo l'articolo III-62, una legge quadro europea del Consiglio dei ministri stabilisce le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-65

1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, si applica il presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-14. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o una legge quadro europea o un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo III-43 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o una legge quadro europea o un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-265 e III-266, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo III-43, disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo da parte dell'Unione.

Articolo III-66

Qualora la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve essere eliminata, consulta gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea elimina la distorsione in questione. Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione può essere adottata.

Articolo III-67

1. Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali provochi una distorsione ai sensi dell'articolo III-66, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, rivolge agli Stati interessati una raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo III-66, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non è applicabile l'articolo III-63.

Articolo III-68

Nell'ambito della realizzazione del mercato interno, la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Una legge europea del Consiglio dei ministri stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Capo II

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Articolo III-69

1. Ai fini enunciati all'articolo I-3, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.

SEZIONE 1

Politica economica

Articolo III-70

Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-71, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo III-69.

Articolo III-71

1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio dei ministri, conformemente all'articolo III-70.

2. Il Consiglio dei ministri, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio dei ministri, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio dei ministri adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima e ne informa il Parlamento europeo.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio dei ministri, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le disposizioni di rilievo da essi adottate nell'ambito delle rispettive politiche economiche e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio dei ministri, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio dei ministri delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione e la maggioranza qualificata è definita come la maggioranza dei voti degli altri Stati membri che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.

5. Il presidente del Consiglio dei ministri e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio dei ministri ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio dei ministri può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

6. La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo III-72

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio dei ministri ne informa il Parlamento europeo.

Articolo III-73

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali"), a istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo III-74

1. Sono vietate le misure e le disposizioni, non basate su considerazioni prudenziali, che offrano alle istituzioni, agli organi o alle agenzie dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1. Il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-75

1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo III-73 e al presente articolo. Il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-76

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:

i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento;

ii) oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato.

6. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta, secondo le stesse procedure, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio dei ministri delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione e la maggioranza qualificata è definita come la maggioranza degli altri Stati membri che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.

7. Il Consiglio dei ministri, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11. Delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione e la maggioranza qualificata è definita come la maggioranza degli altri Stati membri che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione.

8. Il Consiglio dei ministri, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio dei ministri, quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere, entro un termine stabilito, le azioni volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio dei ministri ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso, il Consiglio dei ministri può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità del paragrafo 9, il Consiglio dei ministri può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

a) chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio dei ministri, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;

b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;

c) richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando, a parere del Consiglio dei ministri, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;

d) infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio dei ministri informa il Parlamento europeo delle misure adottate.

11. Il Consiglio dei ministri abroga alcune o tutte le misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dei ministri dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-265 e III-266 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.

13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

Una legge europea del Consiglio dei ministri stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione di detto protocollo. Delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 2

Politica monetaria

Articolo III-77

1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, definiti nell'articolo 3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo III-69.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti:

a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;

b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo III-228;

c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

d) promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La Banca centrale europea è consultata:

a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze;

b) dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui all'articolo III-79, paragrafo 6.

La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni, agli organi o alle agenzie dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. La legge europea può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. È adottata previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-78

1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Articolo III-79

1. Il Sistema europeo di banche centrali è composto dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.

2. La Banca centrale europea ha personalità giuridica.

3. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

4. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

5. Gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) e 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea:

a) o su proposta della Commissione previa consultazione della Banca centrale europea;

b) o su raccomandazione della Banca centrale europea previa consultazione della Commissione.

6. Il Consiglio dei ministri adotta i regolamenti europei e le decisioni europee che stabiliscono le misure di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Delibera previa consultazione del Parlamento europeo:

a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

Articolo III-80

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dalle agenzie dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi o le agenzie dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo III-81

Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo III-82

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:

a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi che sono previsti nei regolamenti europei e nelle decisioni europee di cui all'articolo III-79, paragrafo 6;

b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;

c) raccomandazioni e pareri.

2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare tali decisioni europee, raccomandazioni e pareri.

3. Il Consiglio dei ministri adotta in conformità della procedura di cui all'articolo III-79 paragrafo 6, i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti europei e dalle decisioni europee da essa adottati.

Articolo III-83

Fatte salve le competenze della Banca centrale europea, una legge o una legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.

SEZIONE 3

Disposizioni istituzionali

Articolo III-84

1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-91.

2. a) Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

b) Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio dei ministri e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

Articolo III-85

1. Il presidente del Consiglio dei ministri e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di banche centrali.

3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Consiglio dei ministri e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base a un dibattito generale.

Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Articolo III-86

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario.

2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio dei ministri o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;

b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglio dei ministri e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;

c) fatto salvo l'articolo III-247, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio dei ministri di cui all'articolo III-48, all'articolo III-71, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-72, III-74, III-75 e III-76, all'articolo III-77, paragrafo 6, all'articolo III-78, paragrafo 2, all'articolo III-79, paragrafi 5 e 6, agli articoli III-83 e III-90, all'articolo III-92, paragrafi 2 e 3, all'articolo III-95, all'articolo III-96, paragrafi 2 e 3, e agli articoli III-224 e III-228, e svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio dei ministri;

d) esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti dell'Unione; l'esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio dei ministri in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che fissa le modalità relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Delibera previa consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio dei ministri informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo III-91, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri, e riferisce periodicamente in merito al Consiglio dei ministri e alla Commissione.

Articolo III-87

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-71, paragrafo 4, dell'articolo III-76, eccettuato il paragrafo 13, degli articoli III-83, III-90, III-91, dell'articolo III-92, paragrafo 3 e dell'articolo III-228, il Consiglio dei ministri o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio dei ministri.

SEZIONE 3 BIS

Disposizioni specifiche agli stati membri appartenenti alla zona euro

Articolo III-88

1. Per garantire il corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, sono adottate misure concernenti gli Stati membri appartenenti alla zona euro al fine di:

a) rafforzare il coordinamento della disciplina di bilancio e la sorveglianza della medesima;

b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

2. Solo i membri del Consiglio dei ministri che rappresentano gli Stati membri appartenenti alla zona euro votano sulle misure di cui al paragrafo 1. La maggioranza qualificata è definita come la maggioranza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri appartenenti alla zona euro che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione. Per un atto che richiede l'unanimità è necessaria l'unanimità di tali membri del Consiglio dei ministri.

Articolo III-89

Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri appartenenti alla zona euro sono stabilite nel protocollo sul Gruppo euro.

Articolo III-90

1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, adotta una decisione europea che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali.

2. Solo i membri del Consiglio dei ministri che rappresentano gli Stati membri appartenenti alla zona euro votano sulle misure di cui al paragrafo 1. La maggioranza qualificata è definita come la maggioranza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri appartenenti alla zona euro che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione. Per un atto che richiede l'unanimità è necessaria l'unanimità di tali membri del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Si applicano le disposizioni procedurali di cui ai paragrafi 1 e 2.

SEZIONE 4

Disposizioni transitorie

Articolo III-91

1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio dei ministri non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".

2. Le disposizioni della Costituzione indicate in appresso non si applicano agli Stati membri con deroga:

a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo III-71, paragrafo 2);

b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-76, paragrafi 9 e 10);

c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-77, paragrafi 1, 2, 3 e 5);

d) emissione dell'euro (articolo III-78);

e) atti della Banca centrale europea (articolo III-82);

f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-83);

g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo III-228);

h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea [articolo III-84, paragrafo 2, lettera b)].

Pertanto, negli articoli di cui sopra, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri senza deroga.

3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

4. I diritti di voto dei membri del Consiglio dei ministri che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio dei ministri delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2. La maggioranza qualificata è definita come la maggioranza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione. Per un atto che richiede l'unanimità è necessaria l'unanimità di tali Stati membri.

Articolo III-92

1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio dei ministri sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli III-80 e III-81 e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:

a) raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

b) sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo III-76, paragrafo 6;

c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro;

d) livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che stabilisce quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, all'unanimità dei membri che rappresentano gli Stati membri senza deroga e lo Stato membro in questione, adotta regolamenti europei o decisioni europee che fissano irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e stabiliscono le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato membro. Il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-93

1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-79, paragrafo 3 il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.

2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:

a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;

b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;

c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;

d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;

e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.

Articolo III-94

Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.

Articolo III-95

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato membro interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio dei ministri, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio dei ministri della situazione e della sua evoluzione.

2. Il Consiglio dei ministri accorda il concorso reciproco; adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che ne fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;

b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio dei ministri oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio dei ministri.

Articolo III-96

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente un atto ai sensi dell'articolo III-90, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento dell'entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio dei ministri il concorso reciproco conformemente all'articolo III-95.

3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio dei ministri può adottare una decisione che stabilisca che lo Stato membro interessato deve modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

Capo III

POLITICHE IN ALTRI SETTORI SPECIFICI

SEZIONE 1

Occupazione

Articolo III-97

L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.

Articolo III-98

1. Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-97 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-71, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio dei ministri le azioni al riguardo, in base all'articolo III-100.

Articolo III-99

1. L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.

2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

Articolo III-100

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio dei ministri e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso.

2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del Comitato per l'occupazione.

Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo III-71, paragrafo 2.

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio dei ministri e alla Commissione una relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

4. Il Consiglio dei ministri, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio dei ministri, su raccomandazione della Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri.

5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio dei ministri e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Articolo III-101

La legge o la legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o la legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-102

Il Consiglio dei ministri adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato di:

a) seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nell'Unione;

b) fatto salvo l'articolo III-247, formulare pareri su richiesta del Consiglio dei ministri o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio dei ministri di cui all'articolo III-100.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

SEZIONE 2

Politica sociale

Articolo III-103

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione.

Ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Articolo III-104

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-103, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,

b) condizioni di lavoro,

c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,

d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,

e) informazione e consultazione dei lavoratori,

f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,

g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,

h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-183,

i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,

j) lotta contro l'esclusione sociale,

k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c).

2. A tal fine:

a) la legge o la legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tale legge quadro europea evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

In tutti i casi, la legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o la legge quadro europea è adottata dal Consiglio dei ministri che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Il Consiglio dei ministri può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma del paragrafo 2.

In tal caso si assicura che, al più tardi alla data in cui una legge quadro europea deve essere recepita, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro.

5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:

a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,

b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.

6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata.

Articolo III-105

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione.

3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.

4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione di voler avviare il processo previsto all'articolo III-106. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Articolo III-106

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.

2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo III-104, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti europei o decisioni europee adottati dal Consiglio dei ministri su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato.

Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo III-104, paragrafo 3 il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità.

Articolo III-107

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-103 e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare per le materie riguardanti:

a) l'occupazione;

b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;

c) la formazione e il perfezionamento professionale;

d) la sicurezza sociale;

e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;

f) l'igiene del lavoro;

g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è tenuto pienamente informato.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Articolo III-108

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo III-109

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

Articolo III-110

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-98, compresa la situazione demografica nell'Unione. Trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri e al Comitato economico e sociale.

Articolo III-111

Il Consiglio dei ministri adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato:

a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione;

b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;

c) fatto salvo l'articolo III-247, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio dei ministri o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Articolo III-112

La Commissione dedica, nella relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Sottosezione 1

Il Fondo sociale europeo

Articolo III-113

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

Articolo III-114

La Commissione amministra il Fondo.

In tale compito è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo III-115

La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo sociale europeo. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 3

Coesione economica, sociale e territoriale

Articolo III-116

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

Articolo III-117

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III-116. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

La legge o la legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-118

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Articolo III-119

Fatto salvo l'articolo III-120, la legge europea definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il raggruppamento dei fondi - le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

In tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità fino al 1o gennaio 2007.

Articolo III-120

La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente gli articoli III-127 e III-115.

SEZIONE 4

Agricoltura e pesca

Articolo III-121

L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

Articolo III-122

1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli.

2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-123 a III-128, le norme previste per l'instaurazione del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. Ai prodotti elencati nell'allegato I(1) si applicano gli articoli da III-123 a III-128.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

Articolo III-123

1. Le finalità della politica agricola comune sono:

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,

c) stabilizzare i mercati,

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,

b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,

c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Articolo III-124

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-123 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

a) regole comuni in materia di concorrenza,

b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,

c) un'organizzazione europea del mercato.

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo III-123, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo III-123 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo III-125

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo III-123, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,

b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Articolo III-126

1. La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o dalla legge quadro europea conformemente all'articolo III-127, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo III-123.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti:

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo III-127

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste all'articolo III-124, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure indicate nella presente sezione.

Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nella presente sezione.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo III-124, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei o le decisioni europee relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

4. L'organizzazione comune prevista all'articolo III-124, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste al paragrafo 2:

a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

Articolo III-128

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione adotta regolamenti europei o decisioni europee che fissano l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

SEZIONE 5

Ambiente

Articolo III-129

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

b) protezione della salute umana;

c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. È fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;

b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;

c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;

d) dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole regioni.

4. Nel quadro delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo III-272, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo III-130

1. La legge o la legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi dell'articolo III-129. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-65, il Consiglio dei ministri adotta all'unanimità leggi o leggi quadro europee che prevedono:

a) misure aventi principalmente natura fiscale;

b) misure aventi incidenza:

i) sull'assetto territoriale;

ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;

iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio dei ministri può adottare, all'unanimità, una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie cui è fatto riferimento al primo comma del presente paragrafo.

In ogni caso il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

3. La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.

4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede in forma appropriata:

a) deroghe temporanee e/o

b) un sostegno finanziario del Fondo di coesione.

Articolo III-131

Le disposizioni di protezione adottate in virtù dell'articolo III-130 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere disposizioni per una protezione ancora maggiore. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

SEZIONE 6

Protezione dei consumatori

Articolo III-132

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

a) misure adottate a norma dell'articolo III-65 nel quadro della realizzazione del mercato interno,

b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

3. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

SEZIONE 7

Trasporti

Articolo III-133

Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Articolo III-134

La legge o la legge quadro europea applica l'articolo III-133 tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o la legge quadro europea comprende:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra misura utile.

Articolo III-135

Fino a che non sia adottata la legge o la legge quadro europea di cui all'articolo III-134, primo comma, e salvo che il Consiglio dei ministri non adotti all'unanimità una decisione europea che conceda una deroga, nessuno Stato membro può rendere meno favorevoli, negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione.

Articolo III-136

Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo III-137

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito della Costituzione, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Articolo III-138

1. Nel traffico interno dell'Unione, sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in applicazione dell'articolo III-134, primo comma.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta regolamenti europei o decisioni europee intesi a garantire l'attuazione del paragrafo 1. Delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Può adottare in particolare i regolamenti europei e le decisioni europee necessari a permettere alle istituzioni di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, adotta, nel quadro dei regolamenti europei e delle decisioni europee di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni europee.

Articolo III-139

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata da una decisione europea della Commissione.

2. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione adotta le necessarie decisioni europee.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.

Articolo III-140

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo III-141

Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.

Articolo III-142

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile.

Articolo III-143

1. La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

2. La legge o la legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la navigazione marittima e aerea. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 8

Reti transeuropee

Articolo III-144

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-14 e III-116 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.

Articolo III-145

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-144, l'Unione:

a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;

b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;

c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui alla lettera a), in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al paragrafo 1. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'accordo dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-144. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

4. L'Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.

SEZIONE 9

Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio

Articolo III-146

1. L'Unione mira a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria dell'Unione, a favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione.

2. A tal fine incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3. Tutte le azioni dell'Unione ai sensi della Costituzione, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione.

Articolo III-147

Nel perseguire tali obiettivi, l'Unione svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,

b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,

c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione,

d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.

Articolo III-148

1. L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione.

2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

Articolo III-149

1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Il programma quadro:

a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste all'articolo III-147 e le relative priorità;

b) indica le grandi linee di dette azioni;

c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.

2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.

3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.

4. Il Consiglio dei ministri adotta, su proposta della Commissione, i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono i programmi specifici. Delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-150

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge o la legge quadro europea stabilisce:

a) le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;

b) le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Articolo III-151

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può stabilire programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione.

Detta legge stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e con l'accordo degli Stati membri interessati.

Articolo III-152

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la legge europea può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

Detta legge è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Articolo III-153

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo III-227, tra l'Unione e i terzi interessati.

Articolo III-154

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee diretti a creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. Delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-155

1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.

2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo.

Articolo III-156

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente e sul programma di lavoro dell'anno in corso.

SEZIONE 10

Energia

Articolo III-157

1. Nel quadro della realizzazione del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a:

a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,

b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, e

c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Detta legge o legge quadro non incide sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo, fatto salvo l'articolo III-130, paragrafo 2, lettera c).

Capo IV

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo III-158

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali e tenuto conto delle diverse tradizioni e dei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri.

2. Garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità e del razzismo e della xenofobia, misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie in materia penale e le altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, segnatamente attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Articolo III-159

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo III-160

1. Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro delle sezioni 4 e 5 del presente capo, i parlamenti nazionali degli Stati membri vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le modalità particolari previste nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

I parlamenti nazionali degli Stati membri possono partecipare ai meccanismi di valutazione di cui all'articolo III-161 e al controllo politico dell'Europol e alla valutazione delle attività dell'Eurojust, conformemente agli articoli III-177 e III-174.

Articolo III-161

Fatti salvi gli articoli III-265, III-266 e III-267, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo III-162

È istituito in seno al Consiglio dei ministri un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo III-247, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e delle agenzie interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri sono tenuti informati dei lavori.

Articolo III-163

Il presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo III-164

Il Consiglio dei ministri adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali servizi e la Commissione. Delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo III-165, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-165

Gli atti di cui alle sezioni 4 e 5 del presente capo sono adottati:

a) su proposta della Commissione, oppure

b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

SEZIONE 2

Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione

Articolo III-166

1. L'Unione sviluppa una politica volta a:

a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

2. A tal fine, la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti:

a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;

c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;

d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;

e) l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Articolo III-167

1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non-refoulement. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e agli altri trattati pertinenti.

2. A tal fine, la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:

a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;

b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;

c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;

d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;

e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;

f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;

g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee che comportano misure temporanee a beneficio degli Stati membri interessati. Delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-168

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e l'intensificazione della prevenzione e del contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani.

2. A tal fine, la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure nei seguenti settori:

a) le condizioni di ingresso e soggiorno e le norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

b) la definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;

c) l'immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

d) la lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini.

3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, conformemente all'articolo III-227.

4. La legge o la legge quadro europea può stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.

Articolo III-169

Le politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù della presente sezione contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

SEZIONE 3

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Articolo III-170

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. A tal fine la legge o la legge quadro stabilisce misure volte in particolare a garantire:

a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;

c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza;

d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;

e) un elevato livello di accesso alla giustizia;

f) il corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabile da una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 4

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Articolo III-171

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo III-172

La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure intese a:

a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria;

b) prevenire e risolvere i conflitti di competenza tra gli Stati membri;

c) favorire la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;

d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

2. Per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali che presenta una dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime riguardanti:

a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;

b) i diritti della persona nella procedura penale;

c) i diritti delle vittime della criminalità;

d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio dei ministri in via preliminare mediante una decisione europea. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione di tali norme minime non osta agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela dei diritti della persona nella procedura penale.

Articolo III-172

1. La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio dei ministri può adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle norme di diritto penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione.

Fatto salvo l'articolo III-165, tale legge quadro è adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione di cui al comma precedente.

Articolo III-173

La legge o la legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità. Tali misure non possono comportare il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-174

1. L'Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dall'Europol.

2. La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

a) l'avvio e il coordinamento di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

b) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, incluso attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

La legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri alla valutazione delle attività dell'Eurojust.

3. Nel contesto delle azioni penali di cui alla presente disposizione, e fatto salvo l'articolo III-175, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Articolo III-175

1. Per combattere la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale e i reati che ledono gli interessi dell'Unione, una legge europea del Consiglio dei ministri può istituire una Procura europea a partire dall'Eurojust. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e trarre in giudizio, eventualmente in collegamento con l'Europol, gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE 5

Cooperazione di polizia

Articolo III-176

1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nella prevenzione o nell'individuazione dei reati e nelle relative indagini.

2. A tal fine, la legge o la legge quadro europea può stabilire misure riguardanti:

a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;

b) un sostegno alla formazione del personale, e la cooperazione relativa allo scambio di operatori, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;

c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio dei ministri può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-177

1. L'Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della criminalità grave che interessa due o più Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

2. La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Europol. Tali compiti possono comprendere:

a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;

b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con l'Eurojust.

La legge europea fissa inoltre le modalità del controllo delle attività dell'Europol da parte del Parlamento europeo cui sono associati i parlamenti nazionali degli Stati membri.

3. Qualsiasi azione operativa dell'Europol dev'essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

Articolo III-178

Una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei ministri stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-171 e III-176 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Capo V

SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI ESPLICARE UN'AZIONE DI COORDINAMENTO, DI INTEGRAZIONE O DI SOSTEGNO

SEZIONE 1

Sanità pubblica

Articolo III-179

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione - l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.

L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, ne appoggia l'azione.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. La legge o la legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza:

a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose,

b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica.

La legge o la legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

5. La legge o la legge quadro europea può inoltre stabilire misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana e a lottare contro i grandi flagelli transfrontalieri, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

6. Per i fini stabiliti dal presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni.

7. L'azione dell'Unione nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

SEZIONE 2

Industria

Articolo III-180

1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;

b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese;

c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;

d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge o la legge quadro europea può stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

SEZIONE 3

Cultura

Articolo III-181

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

c) scambi culturali non commerciali;

d) creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo

a) la legge o la legge quadro europea stabilisce le azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;

b) il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

SEZIONE 4

Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport

Articolo III-182

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone ed integrandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, e le diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione delle sfide europee dello sport, data la sua funzione sociale e istruttiva.

2. L'azione dell'Unione è intesa:

a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;

b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;

c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;

d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;

e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;

f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;

g) a sviluppare la dimensione europea dello sport promuovendo l'imparzialità nelle competizioni e la cooperazione tra gli organismi sportivi e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo,

a) la legge o la legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

b) il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Articolo III-183

1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

2. L'azione dell'Unione è intesa:

a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;

b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;

c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;

d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;

e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.

4. La legge e la legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 5

Protezione civile

Articolo III-184

1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o di origine umana all'interno dell'Unione.

L'azione dell'Unione è intesa a:

a) sostenere e integrare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o di origine umana;

b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace tra i servizi di protezione civile nazionali;

c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

SEZIONE 6

Cooperazione amministrativa

Articolo III-185

1. L'attuazione effettiva della normativa dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il corretto funzionamento dell'Unione stessa, è considerata materia di interesse comune.

2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorarne la capacità amministrativa di attuare la normativa dell'Unione stessa. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere regimi di formazione. Nessuno Stato membro è obbligato ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare la normativa dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Né questo articolo pregiudica le altre disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Articolo III-186

I paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'allegato II(2).

Scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

L'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che attendono.

Articolo III-187

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

a) gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù della Costituzione;

b) ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari;

c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori;

d) per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori;

e) nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste alla sottosezione relativa al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le misure particolari adottate in virtù dell'articolo III-191.

Articolo III-188

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, all'entrata negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.

2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo III-38.

3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità dello sviluppo e ai bisogni dell'industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il bilancio.

I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.

5. L'introduzione o la modifica di dazi che gravano sulle merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo III-189

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all'entrata in un paese o territorio, avuto riguardo all'articolo III-188, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le disposizioni necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo III-190

Fatte salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da misure adottate conformemente all'articolo III-191.

Articolo III-191

Il Consiglio dei ministri adotta all'unanimità, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, i regolamenti europei e le decisioni europee relativi alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione.

Articolo III-192

Gli articoli da III-186 a III-191 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia.

TITOLO V

AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

Capo I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo III-193

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto del diritto internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono tali valori. Promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.

2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

a) salvaguardare i valori, gli interessi fondamentali, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione;

b) consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;

c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;

e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;

f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali globali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;

g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o di origine umana;

h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.

3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio dei ministri e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

Articolo III-194

1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo III-193.

Le decisioni europee del Consiglio europeo su interessi e obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Tali decisioni fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio dei ministri adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni europee del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione.

2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio dei ministri.

Capo II

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Articolo III-195

1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati.

3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:

a) definendo gli orientamenti generali,

b) adottando decisioni europee relative:

i) ad azioni dell'Unione,

ii) a posizioni dell'Unione,

iii) all'attuazione delle azioni e posizioni,

c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Articolo III-196

1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.

2. Il Consiglio dei ministri adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.

Articolo III-197

1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio dei ministri degli affari esteri, contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio dei ministri.

2. Per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, l'Unione è rappresentata dal ministro degli affari esteri dell'Unione. Egli conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali.

3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri dell'Unione si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri(3).

Articolo III-198

1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio dei ministri adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata, i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata.

Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio dei ministri rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni europee necessarie. La decisione europea sull'azione dell'Unione resta valida finché il Consiglio dei ministri non abbia deliberato.

2. Tali decisioni europee vincolano gli Stati membri nelle prese di posizione e nella conduzione dell'azione.

3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio dei ministri. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le disposizioni di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni europee.

4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una nuova decisione europea, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le disposizioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali della decisione europea di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro che prende tali disposizioni ne informa immediatamente il Consiglio dei ministri.

5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione europea di cui al presente articolo, uno Stato membro ne investe il Consiglio dei ministri, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.

Articolo III-199

Il Consiglio dei ministri adotta decisioni europee che definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

Articolo III-200

1. Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione con il sostegno della Commissione può sottoporre al Consiglio dei ministri questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e gli presenta proposte.

2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell'Unione convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Articolo III-201

1. Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio dei ministri all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono l'adozione di tali decisioni.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio dei ministri può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso non è obbligato ad applicare la decisione europea, ma accetta che questa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio dei ministri che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che rappresentano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.

2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio dei ministri delibera a maggioranza qualificata:

a) quando adotta, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo III-194, paragrafo 1, decisioni europee aventi per oggetto azioni e posizioni dell'Unione;

b) quando adotta una decisione su un'azione o posizione dell'Unione, in base a una proposta presentatagli dal ministro in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro;

c) quando adotta decisioni europee relative all'attuazione di un'azione o una posizione dell'Unione;

d) quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo III-203.

Se un membro del Consiglio dei ministri dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione per esso accettabile. In mancanza di un risultato il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

3. Il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio dei ministri deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Articolo III-202

1. Quando l'Unione ha definito un approccio comune ai sensi dell'articolo I-39, paragrafo 5, il ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le attività nell'ambito del Consiglio dei ministri.

2. Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione cooperano tra di loro nei paesi terzi e in seno alle organizzazioni internazionali e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione di un approccio comune.

Articolo III-203

Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio dei ministri nomina, su iniziativa del ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità del ministro degli affari esteri dell'Unione.

Articolo III-204

L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali in applicazione del presente capo, secondo la procedura di cui all'articolo III-227.

Articolo III-205

1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è tenuto regolarmente informato dal ministro degli affari esteri dell'Unione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.

2. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio dei ministri e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

Articolo III-206

1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi difendono le posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo III-198, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi e il ministro degli affari esteri dell'Unione in merito a ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concertano e tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il ministro degli affari esteri dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che ne fanno parte chiedono che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.

Articolo III-207

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee relative a posizioni e azioni dell'Unione adottate dal Consiglio dei ministri. Intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.

Contribuiscono all'attuazione delle disposizioni previste all'articolo I-8, paragrafo 2 relative ai diritti di tutela dei cittadini europei nel territorio di un paese terzo e delle misure adottate in applicazione dell'articolo III-11.

Articolo III-208

Fatto salvo l'articolo III-247, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio dei ministri, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell'Unione o di propria iniziativa. Controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri dell'Unione.

Nel quadro del presente capo, il comitato esercita, sotto la responsabilità del Consiglio dei ministri del ministro degli affari esteri dell'Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi, quali definite all'articolo III-210.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio dei ministri, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

Articolo III-209

L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicate le competenze di cui agli articoli da I-12 a I-14 e all'articolo I-16. Nello stesso modo, l'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia impregiudicata la competenza di cui all'articolo I-15.

La Corte di giustizia è competente per controllare il rispetto del presente articolo.

SEZIONE 1

Politica di sicurezza e di difesa comune

Articolo III-210

1. Le missioni di cui all'articolo I-40, paragrafo 1 nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione delle crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a Stati terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

2. Il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità, adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, sotto l'autorità del Consiglio dei ministri e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

Articolo III-211

1. Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformità dell'articolo III-210, il Consiglio dei ministri può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che dispongono delle capacità necessarie e intendono impegnarsi nella missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione.

2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dei ministri dell'andamento della missione. Detti Stati membri gli si rivolgono immediatamente se la realizzazione di tale missione comporta conseguenze nuove di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità adottate dal Consiglio dei ministri a norma dell'articolo III-210. In tal caso, il Consiglio dei ministri adotta le decisioni europee necessarie.

Articolo III-212

1. L'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari, posta sotto l'autorità del Consiglio dei ministri, ha il compito di:

a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;

b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;

d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;

e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.

2. L'Agenzia è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione se necessario.

Articolo III-213

1. Gli Stati membri, elencati nel protocollo [titolo], che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e desiderano assumere impegni più vincolanti in materia ai fini di missioni più impegnative, instaurano tra loro una cooperazione strutturata ai sensi dell'articolo I-40, paragrafo 6. I criteri e gli impegni in termini di capacità militari definiti da detti Stati membri figurano nel suddetto protocollo.

2. Lo Stato membro che desidera associarsi a detta cooperazione in una fase successiva, sottoscrivendo gli obblighi che essa impone, informa il Consiglio europeo della sua intenzione. Il Consiglio dei ministri delibera su richiesta di tale Stato membro. Solo i membri del Consiglio dei ministri rappresentanti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione strutturata prendono parte alla votazione.

3. Quando il Consiglio dei ministri adotta le decisioni europee relative all'oggetto della cooperazione strutturata, solo i membri del Consiglio dei ministri rappresentanti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione strutturata prendono parte alle deliberazioni e all'adozione di tali decisioni. Il ministro degli affari esteri dell'Unione assiste alle deliberazioni. Egli informa debitamente e periodicamente i rappresentanti degli altri Stati membri dell'evolversi della cooperazione strutturata.

4. Il Consiglio dei ministri può affidare agli Stati membri che partecipano a detta cooperazione la realizzazione, nell'ambito dell'Unione, di una missione di cui all'articolo III-210.

5. Fatti salvi i precedenti paragrafi, le disposizioni appropriate relative alle cooperazioni rafforzate si applicano alla cooperazione strutturata disciplinata dal presente articolo.

Articolo III-214

1. La cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca di cui all'articolo I-40, paragrafo 7 è aperta a tutti gli Stati membri dell'Unione. Un elenco degli Stati membri che partecipano alla cooperazione più stretta figura nella dichiarazione [titolo]. Lo Stato membro che desidera associarsi a detta cooperazione in una fase successiva, accettando gli obblighi che essa impone, informa il Consiglio europeo della sua intenzione e sottoscrive la suddetta dichiarazione.

2. Qualora uno Stato membro che partecipa a detta cooperazione subisca un'aggressione armata nel suo territorio, esso informa della situazione gli altri Stati partecipanti e può chiedere loro aiuto e assistenza. Gli Stati membri partecipanti si riuniscono a livello ministeriale, con l'assistenza del rispettivo rappresentante al comitato politico e di sicurezza e al comitato militare.

3. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è informato immediatamente di qualsiasi aggressione armata e delle misure prese in risposta.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati, per gli Stati interessati, i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato del Nord Atlantico.

SEZIONE 2

Disposizioni finanziarie

Articolo III-215

1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione.

2. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio dei ministri decida altrimenti.

Se non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio dei ministri decida altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio dei ministri hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo III-201, paragrafo 1, secondo comma non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

3. Il Consiglio dei ministri adotta una decisione europea che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e segnatamente ai preparativi di una missione di cui all'articolo I-40, paragrafo 1. Delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I preparativi delle missioni di cui all'articolo I-40, paragrafo 1 che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.

Il Consiglio dei ministri adotta a maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, le decisioni europee che fissano:

a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, segnatamente le dotazioni finanziarie assegnategli e le modalità di reintegro;

b) le modalità di gestione del fondo iniziale;

c) le modalità di controllo finanziario.

Quando prevede una missione di cui all'articolo I-40, paragrafo 1, che non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio dei ministri autorizza il ministro degli affari esteri dell'Unione a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri dell'Unione riferisce al Consiglio dei ministri sull'esecuzione di tale mandato.

Capo III

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Articolo III-216

L'Unione, instaurando un'unione doganale tra gli Stati membri, intende contribuire secondo l'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

Articolo III-217

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica commerciale comune.

3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, si applicano le pertinenti disposizioni dell'articolo III-227. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio dei ministri, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio dei ministri e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio dei ministri per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio dei ministri può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.

4. Per la negoziazione e la conclusione di un accordo nei settori degli scambi di servizi che comportano spostamenti di persone e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.

Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore degli scambi dei servizi culturali e audiovisivi, qualora questi ultimi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione.

La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni della sezione 7 del capo III del titolo III e dell'articolo III-227.

5. L'esercizio delle competenze conferite dal presente articolo nel settore della politica commerciale non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, se la Costituzione esclude tale armonizzazione.

Capo IV

COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO

SEZIONE 1

Cooperazione allo sviluppo

Articolo III-218

1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si integrano e si rafforzano reciprocamente.

L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

Articolo III-219

1. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.

2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-193. Tali accordi sono negoziati e conclusi conformemente all'articolo III-227.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo III-220

1. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.

2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.

SEZIONE 2

Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

Articolo III-221

1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, segnatamente degli articoli da III-218 a III-220, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, compresa l'assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si integrano e si rafforzano reciprocamente.

2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo III-227. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità per gli accordi di associazione di cui all'articolo III-226, paragrafo 2 e per gli accordi con gli Stati candidati all'adesione all'Unione.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo III-222

Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.

SEZIONE 3

Aiuto umanitario

Articolo III-223

1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Mirano a fornire in modo specifico assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o di origine umana, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si integrano e si rafforzano reciprocamente.

2. Le azioni di aiuto umanitario sono svolte conformemente ai principi del diritto internazionale umanitario, in particolare ai principi di imparzialità e non discriminazione.

3. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-193. Tali accordi sono negoziati e conclusi conformemente all'articolo III-227.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

5. È istituito un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni umanitarie dell'Unione. La legge europea ne fissa lo statuto e il funzionamento.

6. La Commissione può intraprendere qualsiasi iniziativa utile per promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.

7. L'Unione provvede affinché le sue azioni umanitarie siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

Capo V

MISURE RESTRITTIVE

Articolo III-224

1. Quando una decisione europea relativa a una posizione o azione dell'Unione, adottata in virtù delle disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune del capo II del presente titolo, prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri dell'Unione e della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari. Ne informa il Parlamento europeo.

2. Nei settori di cui al paragrafo 1 il Consiglio dei ministri può adottare, secondo la medesima procedura, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali.

Capo VI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo III-225

1. L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la loro conclusione sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, sia prevista in un atto legislativo dell'Unione o incida su un atto interno dell'Unione.

2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

Articolo III-226

L'Unione può concludere con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali accordi di associazione. Detti accordi istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Articolo III-227

1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo III-217, gli accordi tra l'Unione e gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura descritta qui di seguito.

2. Il Consiglio dei ministri autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato e conclude gli accordi.

3. La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione quando l'accordo riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio dei ministri che adotta una decisione europea che autorizza l'avvio dei negoziati.

4. Il Consiglio dei ministri designa, nel quadro della decisione europea di autorizzazione a negoziare, in funzione della materia del futuro accordo, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

5. Il Consiglio dei ministri può impartire direttive di negoziato al negoziatore dell'Unione e può designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

6. Su proposta del negoziatore, il Consiglio dei ministri adotta una decisione europea che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria.

7. Il Consiglio dei ministri, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea relativa alla conclusione dell'accordo.

Il Consiglio dei ministri adotta la decisione di cui al primo comma previa consultazione del Parlamento europeo, tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio dei ministri può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio dei ministri può deliberare.

L'approvazione del Parlamento europeo è necessaria per:

a) gli accordi di associazione;

b) l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

c) gli accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;

d) gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;

e) gli accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa.

In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri possono concordare un termine per l'approvazione.

8. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio dei ministri, in deroga alle disposizioni dei paragrafi 6, 7 e 10, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione gli adattamenti dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

9. Durante tutta la procedura, il Consiglio dei ministri delibera a maggioranza qualificata. Delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione, nonché per gli accordi di associazione e per l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

10. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o della Commissione, adotta una decisione europea sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

11. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

12. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni della Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di giustizia, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione della Costituzione secondo la procedura di cui all'articolo IV-6.

Articolo III-228

1. In deroga all'articolo III-227, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Banca centrale europea o della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute diverse da quelle che hanno corso legale in seno all'Unione.

Il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, o su raccomandazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio dei ministri informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro.

2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute diverse da quelle che hanno corso legale in seno all'Unione, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio dei ministri, deliberando su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, o su raccomandazione della Banca centrale europea, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi.

3. In deroga all'articolo III-227, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio dei ministri, deliberando su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

4. Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.

Capo VII

RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE

Articolo III-229

1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

2. L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.

3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.

Articolo III-230

1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.

2. Le delegazioni dell'Unione operano sotto l'autorità del ministro degli affari esteri dell'Unione e in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche degli Stati membri.

Capo VIII

ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

Articolo III-231

1. Il Consiglio dei ministri su proposta congiunta della Commissione e del ministro degli affari esteri dell'Unione adotta una decisione europea che definisce le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo I-42. Il Parlamento europeo è informato.

2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del presente articolo, il Consiglio dei ministri è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato previsto all'articolo III-162 che gli presentano, se del caso, pareri congiunti.

4. Per consentire all'Unione di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.

TITOLO VI

FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

Capo I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

SEZIONE 1

Le istituzioni

Sottosezione 1

Il Parlamento europeo

Articolo III-232

1. Una legge o una legge quadro europea del Consiglio dei ministri stabilisce le misure necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità su un progetto del Parlamento europeo, previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge quadro entra in vigore solo una volta approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

2. Una legge europea del Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.

3. Nel corso della legislatura 2004-2009, la composizione del Parlamento europeo è quella stabilita nel protocollo sulla rappresentanza dei cittadini nel Parlamento europeo.

Articolo III-233

La legge europea determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo I-45, paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Articolo III-234

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.

Articolo III-235

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dalla Costituzione ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Una legge europea del Parlamento europeo stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio dei ministri e della Commissione.

Articolo III-236

Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo concerne direttamente.

Articolo III-237

1. Il Parlamento europeo nomina il mediatore europeo. Il mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il mediatore europeo, di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore europeo constati un caso di cattiva amministrazione, ne investe l'istituzione, l'organo o l'agenzia interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore europeo trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, all'organo o l'agenzia interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il mediatore europeo presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini.

2. Il mediatore europeo è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il mandato è rinnovabile.

Il mediatore europeo può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del mandato, il mediatore europeo non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o no.

4. Una legge europea del Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore europeo. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio dei ministri.

Articolo III-238

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio dei ministri o della Commissione.

Articolo III-239

1. La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.

2. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità previste dalle regole procedurali del Consiglio europeo e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri.

Articolo III-240

Salvo disposizioni contrarie della Costituzione, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-241

Il Parlamento europeo stabilisce il suo regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.

Articolo III-242

Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

Articolo III-243

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, la Commissione deve abbandonare le sue funzioni. Continua a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla sua sostituzione, conformemente agli articoli I-25 e I-26. In questo caso, il mandato della Commissione nominata per sostituirla scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato della Commissione costretta ad abbandonare le sue funzioni.

Sottosezione 2

Il Consiglio europeo

Articolo III-244

1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.

2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.

3. Il Consiglio europeo fissa a maggioranza semplice le sue regole procedurali.

Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio dei ministri.

Sottosezione 3

Il Consiglio dei ministri

Articolo III-245

1. Il Consiglio dei ministri si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questi, di uno dei membri o della Commissione.

2. Il Consiglio europeo adotta all'unanimità una decisione europea che stabilisce le regole che disciplinano la rotazione della presidenza delle formazioni del Consiglio dei ministri.

Articolo III-246

1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio dei ministri può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio dei ministri delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.

3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo III-247

1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dei ministri e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio dei ministri è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale nominato dal Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.

3. Il Consiglio dei ministri delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

Articolo III-248

Il Consiglio dei ministri, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio dei ministri.

Articolo III-249

Il Consiglio dei ministri adotta decisioni europee che stabiliscono lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione. Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.

Sottosezione 4

La Commissione

Articolo III-250

I commissari europei e i commissari sono nominati per un periodo di cinque anni, fatto salvo, eventualmente, l'articolo III-243. Soltanto i cittadini degli Stati membri possono essere commissari europei o commissari.

Articolo III-251

I commissari europei e i commissari si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale principio e a non cercare di influenzare i commissari europei e i commissari nell'esecuzione dei loro compiti.

I commissari europei e i commissari non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio dei ministri che delibera a maggioranza semplice o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste all'articolo III-253 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Articolo III-252

1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di un commissario europeo o di un commissario cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. Un commissario europeo o commissario rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede.

2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del commissario europeo o del commissario, da un nuovo commissario europeo o commissario nominato dal presidente della Commissione in conformità degli articoli I-25 e I-26.

3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del mandato in conformità dell'articolo I-26, paragrafo 1.

4. In caso di dimissioni volontarie di tutti i commissari europei e commissari, questi rimangono in carica fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità degli articoli I-25 e I-26.

Articolo III-253

Qualsiasi commissario europeo o commissario che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio dei ministri, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Articolo III-254

Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo I-26, paragrafo 3. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I commissari europei e i commissari esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

Articolo III-255

La Commissione delibera a maggioranza dei membri del collegio. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-256

La Commissione stabilisce il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento.

Articolo III-257

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività dell'Unione.

Sottosezione 5

La Corte di giustizia

Articolo III-258

La Corte di giustizia europea si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente allo statuto della Corte di giustizia.

Articolo III-259

La Corte di giustizia europea è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia europea, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità, può adottare una decisione europea per aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.

Articolo III-260

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia europea, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-262.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia europea. Il mandato è rinnovabile.

La Corte di giustizia europea adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Articolo III-261

Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-262.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il mandato è rinnovabile.

Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia europea. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia europea sono applicabili al Tribunale.

Articolo III-262

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia europea e del Tribunale, preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri in conformità degli articoli III-260 e III-261.

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia europea e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, dei quali uno è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio dei ministri adotta una decisione europea che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia europea.

Articolo III-263

1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-270, III-272, III-275, III-277 e III-279, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia europea per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia.

2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati istituiti in applicazione dell'articolo III-264.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia europea, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo III-274, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia.

Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia europea affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia europea, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

Articolo III-264

1. La legge europea può istituire tribunali specializzati presso il Tribunale, incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. È adottata su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.

2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.

3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto, o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.

4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal Consiglio dei ministri, che delibera all'unanimità.

5. I tribunali specializzati adottano il loro regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri.

6. Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano ai tribunali specializzati.

Articolo III-265

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù della Costituzione, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

Articolo III-266

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù della Costituzione.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

Articolo III-267

1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, tale Stato è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte di giustizia. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo III-266.

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia in virtù dell'articolo III-265, reputando che lo Stato interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, può, se lo ritiene opportuno, chiedere alla Corte di giustizia di comminare, nell'ambito dello stesso ricorso, il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità qualora constati un inadempimento. Se la Corte di giustizia accoglie la richiesta della Commissione, il pagamento in questione è esigibile nel termine stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza.

Articolo III-268

Le leggi europee, o i regolamenti europei del Consiglio dei ministri, possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono.

Articolo III-269

Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione, che creano titoli europei di proprietà intellettuale.

Articolo III-270

1. La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sulle leggi e le leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio dei ministri, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o delle agenzie dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

2. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto relativo alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio dei ministri o dalla Commissione.

3. La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

5. Gli atti che istituiscono gli organi e le agenzie dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o agenzie destinati a produrre effetti giuridici.

6. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Articolo III-271

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati come definitivi.

Articolo III-272

Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Questa disposizione si applica, alle stesse condizioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'agenzia in causa sia stato preventivamente richiesto di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'agenzia o l'organo non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni, organi o agenzie dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Articolo III-273

L'istituzione o le istituzioni, l'organo o l'agenzia da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria alla Costituzione sono tenuti a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo III-337, secondo comma.

Articolo III-274

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione della Costituzione,

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia statuisce il più rapidamente possibile.

Articolo III-275

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo III-337, secondo comma.

Articolo III-276

Su domanda dello Stato membro interessato oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo I-58, la Corte di giustizia europea è competente a pronunciarsi unicamente sulle prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo. La Corte statuisce entro un termine di un mese a decorrere dalla data di detta constatazione.

Articolo III-277

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

Articolo III-278

La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-265;

b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste all'articolo III-270;

c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate all'articolo III-270, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;

d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Il consiglio della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-265 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù della Costituzione, essa è tenuta a prendere le disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Articolo III-279

La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.

Articolo III-280

La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

Articolo III-281

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dalla Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

Articolo III-282

La Corte di giustizia non è competente riguardo agli articoli I-39 e I-40 e alle disposizioni del capo II del titolo V della parte III relative alla politica estera e di sicurezza comune.

Tuttavia, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi riguardanti il controllo della legittimità delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base all'articolo III-193, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo III-270, paragrafo 4.

Articolo III-283

Nell'esercizio delle competenze relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del capo IV del titolo III concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, laddove gli atti in questione rientrino nel diritto interno.

Articolo III-284

Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa.

Articolo III-285

Nell'eventualità di una controversia che mette in causa una legge europea o un regolamento europeo del Consiglio dei ministri, della Commissione o della Banca centrale europea, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo III-270, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti all'articolo III-270, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità dell'atto stesso.

Articolo III-286

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di giustizia può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Articolo III-287

La Corte di giustizia, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le misure provvisorie necessarie.

Articolo III-288

Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate all'articolo III-307.

Articolo III-289

Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo.

La legge europea può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. È adottata su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia.

Sottosezione 6

La Corte dei conti

Articolo III-290

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri una dichiarazione, in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori di attività dell'Unione.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni.

Adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel regolamento interno.

Assiste il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

La Corte dei conti adotta il suo regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Articolo III-291

1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il mandato è rinnovabile. Il Consiglio dei ministri adotta una decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il mandato è rinnovabile.

3. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale dell'Unione.

Nell'adempimento dei loro doveri, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dall'insediamento, assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

5. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente al paragrafo 6.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

SEZIONE 2

Organi consultivi dell'Unione

Sottosezione 1

Il Comitato delle regioni

Articolo III-292

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a 350. Il Consiglio dei ministri adotta all'unanimità una decisione europea che determina la composizione del Comitato.

I membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il mandato è rinnovabile.

Il Consiglio dei ministri adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei supplenti, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Alla scadenza del mandato di cui all'articolo I-31, paragrafo 2 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.

I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

Articolo III-293

Il Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni e mezzo.

Stabilisce il proprio regolamento interno.

È convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri o della Commissione. Può altresì riunirsi di sua iniziativa.

Articolo III-294

Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo III-298, il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni può formulare un parere di sua iniziativa qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici. Può inoltre formulare un parere di sua iniziativa nei casi in cui lo ritenga utile.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

Sottosezione 2

Il Comitato economico e sociale

Articolo III-295

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non è superiore a 350. Il Consiglio dei ministri adotta all'unanimità una decisione europea che determina la composizione del Comitato.

Articolo III-296

I membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il mandato è rinnovabile. Il Consiglio dei ministri adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione della Commissione. Può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati all'attività dell'Unione.

Articolo III-297

Il Comitato economico e sociale designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Stabilisce il proprio regolamento interno.

È convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri o della Commissione. Può altresì riunirsi di sua iniziativa.

Articolo III-298

Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato economico e sociale nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti gli altri casi. Il Comitato può anche formulare un parere di sua iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

SEZIONE 3

La Banca europea per gli investimenti

Articolo III-299

La Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo. La legge europea può modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di detto statuto, su richiesta della Banca europea per gli investimenti previa consultazione della Commissione, o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca europea per gli investimenti.

Articolo III-300

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato interno che, per ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.

SEZIONE 4

Disposizioni comuni alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione

Articolo III-301

1. Quando, in virtù della Costituzione, un atto del Consiglio dei ministri viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio dei ministri può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni degli articoli I-54, III-302, paragrafi 10 e 13, e III-310.

2. Fintantoché il Consiglio dei ministri non ha deliberato, la Commissione può modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

Articolo III-302

1. Quando, in virtù della Costituzione, le leggi o le leggi quadro europee sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si applicano le disposizioni che seguono.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio dei ministri.

4. Se il Consiglio dei ministri approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto proposto è adottato.

5. Se il Consiglio dei ministri non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.

6. Il Consiglio dei ministri informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio dei ministri in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto proposto si considera adottato;

b) respinge la posizione del Consiglio dei ministri in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;

c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio dei ministri in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio dei ministri e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata:

a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;

b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.

Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio dei ministri o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio dei ministri o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dopo la convocazione, sulla base delle posizioni del Parlamento e del Consiglio dei ministri in seconda lettura.

11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio dei ministri.

12. Se, entro un termine di sei settimane dopo la convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.

Terza lettura

13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio dei ministri a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.

14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio dei ministri.

Disposizioni particolari

15. Quando, nei casi specificamente previsti dalla Costituzione, una legge o una legge quadro è soggetta alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea, o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti, il paragrafo 2, il paragrafo 6 seconda frase e il paragrafo 9 non sono applicabili.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura.

Il Parlamento europeo o il Consiglio dei ministri possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura. La Commissione può altresì formulare un parere di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, può partecipare al comitato di conciliazione nei termini di cui al paragrafo 11.

Articolo III-303

Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere un carattere vincolante.

Articolo III-304

1. Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

2. Fatto salvo l'articolo III-332, la legge europea stabilisce le disposizioni specifiche applicabili.

Articolo III-305

1. Le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione riconoscono l'importanza della trasparenza dei loro lavori e definiscono nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-49, le disposizioni specifiche relative all'acceso del pubblico ai documenti. Allorché esercitano funzioni amministrative, la Corte di giustizia e la Banca centrale europea sono soggette alle disposizioni dell'articolo I-49, paragrafo 3.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri provvedono alla pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative.

Articolo III-306

1. Il Consiglio dei ministri adotta i regolamenti e le decisioni europei che fissano:

a) gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, del ministro degli Affari esteri, dei Commissari europei e dei Commissari, del presidente, dei membri e del cancelliere della Corte di giustizia europea e dei membri e del cancelliere del Tribunale;

b) le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Corte dei conti.

Fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

2. Il Consiglio dei ministri adotta i regolamenti europei e le decisioni europee che fissano le indennità dei membri del Comitato economico e sociale.

Articolo III-307

Gli atti del Consiglio dei ministri, della Commissione o della Banca centrale europea che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'autorità competente secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità delle disposizioni esecutive è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

SEZIONE 1

Quadro finanziario pluriennale

Articolo III-308

1. Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni conformemente all'articolo I-54.

2. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegno per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamento. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.

3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

4. Qualora la legge europea del Consiglio dei ministri che stabilisce un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge.

5. Nel corso dell'intera procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito favorevole della procedura stessa.

SEZIONE 2

Bilancio annuale dell'Unione

Articolo III-309

L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo III-310

La legge europea fissa il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

1. Ciascuna istituzione elabora, anteriormente al 1o luglio, uno stato di previsione delle spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

2. La Commissione sottopone il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri non oltre il 1o settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

3. Il Consiglio dei ministri adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1o ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare la posizione.

4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio dei ministri o non si è pronunciato, la legge europea di bilancio si considera adottata;

b) propone, a maggioranza dei membri che lo compongono, emendamenti alla posizione del Consiglio dei ministri; il testo emendato è trasmesso al Consiglio dei ministri e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio dei ministri, convoca senza indugio il comitato di conciliazione.

Il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni, il Consiglio dei ministri comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.

5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio dei ministri o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio dei ministri o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri.

6. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio dei ministri.

7. Se entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere da tale data per adottare il progetto comune, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio dei ministri a maggioranza qualificata.

8. Se entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5 il comitato di conciliazione non approva il progetto comune o se il Consiglio dei ministri respinge il progetto comune, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, entro un termine di quattordici giorni può confermare gli emendamenti. Se un emendamento del Parlamento non è confermato, la posizione del Consiglio dei ministri sulla corrispondente voce di bilancio si considera adottata.

Se il Parlamento respinge il progetto comune a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, può chiedere che sia sottoposto un nuovo progetto di bilancio.

9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che la legge europea di bilancio è definitivamente adottata.

Articolo III-311

1. In mancanza della legge europea di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, in base alle disposizioni della legge europea di cui all'articolo III-318, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nella legge europea di bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in esame.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del dodicesimo. La trasmette immediatamente al Parlamento europeo.

La decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.

Articolo III-312

Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-318, gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui all'articolo 318.

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

SEZIONE 3

Esecuzione del bilancio e scarico

Articolo III-313

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui all'articolo III-318, sotto la sua responsabilità e nei limiti degli stanziamenti, in conformità del principio di buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto principio.

La legge europea di cui all'articolo III-318 stabilisce gli obblighi in materia di controllo e di audit degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano.

La legge europea di cui all'articolo III-318 fissa le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all'articolo III-318, a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da sottodivisione a sottodivisione.

Articolo III-314

Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre, comunica loro un bilancio finanziario che riporta l'attivo e il passivo dell'Unione.

La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, segnatamente rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri a norma dell'articolo III-315.

Articolo III-315

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio dei ministri, dà scarico alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esamina, successivamente al Consiglio dei ministri, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo III-314, la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo III-290, paragrafo 1, secondo comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.

2. Prima di dare scarico alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio dei ministri.

4. La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio dei ministri, presenta relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

SEZIONE 4

Disposizioni comuni

Articolo III-316

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.

Articolo III-317

La Commissione può, con debita informazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati, trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dalla Costituzione. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.

Articolo III-318

1. La legge europea:

a) definisce le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;

b) determina le regole ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

È adottata previa consultazione della Corte dei conti.

2. Il Consiglio dei ministri adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo che fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Il Consiglio dei ministri delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.

3. Il Consiglio dei ministri delibera all'unanimità fino al 1o gennaio 2007 in tutti i casi contemplati dal presente articolo.

Articolo III-319

Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

Articolo III-320

Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente capo.

SEZIONE 5

Lotta contro la frode

Articolo III-321

1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure adottate a norma del presente articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano, per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse disposizioni che adottano per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari.

3. Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

4. La legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. È adottata previa consultazione della Corte dei conti.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri una relazione sulle misure e sulle disposizioni adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.

Capo III

COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo III-322

Le cooperazioni rafforzate previste rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione.

Non possono recare pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Articolo III-323

Le cooperazioni rafforzate previste rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo III-324

1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione europea di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

2. La Commissione e, all'occorrenza, il ministro degli affari esteri dell'Unione, informano periodicamente tutti i membri del Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

Articolo III-325

1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui alla Costituzione, eccetto la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio dei ministri una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio dei ministri su proposta della Commissione, previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, la richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata è presentata al Consiglio dei ministri. È trasmessa al ministro degli affari esteri dell'Unione, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, segnatamente sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. È inoltre trasmessa per informazione al Parlamento europeo.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio dei ministri.

Articolo III-326

1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui all'articolo III-325, paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio dei ministri e alla Commissione.

La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Constata, se del caso, che le eventuali condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adatta le misure transitorie che ritiene necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.

Tuttavia, se la Commissione ritiene che le eventuali condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione. Riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al comma precedente. Se la Commissione ritiene che le eventuali condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro interessato può sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che delibera conformemente all'articolo I-43, paragrafo 3. Il Consiglio dei ministri può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.

2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio dei ministri, al ministro degli affari esteri e alla Commissione.

Il Consiglio dei ministri conferma la partecipazione dello Stato membro interessato previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. Constata, se del caso, che le eventuali condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, può inoltre adottare le misure transitorie che ritiene necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio dei ministri ritiene che le eventuali condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio dei ministri delibera conformemente all'articolo I-43, paragrafo 3.

Articolo III-327

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo III-328

Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-43, paragrafo 3, può di propria iniziativa decidere che delibererà a maggioranza qualificata.

Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio dei ministri adotti leggi o leggi quadro europee conformemente ad una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-43, paragrafo 3, può di propria iniziativa decidere che delibererà a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-329

Il Consiglio dei ministri e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-330

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, adotta regolamenti europei e decisioni europee volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Le misure di cui al primo comma riguardano segnatamente le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e di pesca, le condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Il Consiglio dei ministri adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Articolo III-331

La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Articolo III-332

In ciascuno degli Stati membri, l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, è rappresentata da ciascuna istituzione, in base alla rispettiva autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento delle istituzioni stesse.

Articolo III-333

La legge europea stabilisce lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. È adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.

Articolo III-334

Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate da un regolamento o una decisione europea adottata dal Consiglio dei ministri a maggioranza semplice.

Articolo III-335

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o la legge quadro europea fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.

2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Articolo III-336

I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli elementi dei costi.

Articolo III-337

La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Articolo III-338

La sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

Articolo III-339

Il Consiglio dei ministri adotta all'unanimità un regolamento europeo che fissa il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione, fatto salvo lo statuto della Corte di giustizia.

Articolo III-340

L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo III-341

La Costituzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data dell'adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la Costituzione, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniscono reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nella Costituzione da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

Articolo III-342

1. La Costituzione non osta alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,

b) ogni Stato membro può adottare le disposizioni che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali disposizioni non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea che modifica l'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo IV-1

I simboli dell'Unione(4)

La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.

L'inno dell'Unione è tratto dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Il motto dell'Unione è: Unita nella diversità.

La moneta dell'Unione è l'euro.

Il 9 maggio è celebrato in tutta l'Unione come giornata dell'Europa.

Articolo IV-2

Abrogazione dei precedenti trattati

Alla data di entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione, sono abrogati il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea e gli atti e trattati che li hanno completati o modificati e che figurano nel protocollo allegato al trattato che istituisce la Costituzione.

Articolo IV-3

Continuità giuridica rispetto alla Comunità europea e all'Unione europea

L'Unione europea succede alla Comunità europea e all'Unione in tutti i diritti e obblighi, interni o derivanti da accordi internazionali, sorti prima dell'entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione in virtù dei trattati, protocolli e atti precedenti, compresi tutte le attività e passività della Comunità e dell'Unione e i rispettivi archivi.

Le disposizioni degli atti delle istituzioni dell'Unione, adottati in virtù dei trattati e atti citati al primo comma, restano in vigore alle condizioni previste nel protocollo allegato al trattato che istituisce la Costituzione. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è mantenuta in quanto fonte d'interpretazione del diritto dell'Unione.

Articolo IV-4

Campo di applicazione territoriale

1. Il trattato che istituisce la Costituzione si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e .....

2. Il trattato che istituisce la Costituzione si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, conformemente all'articolo III-329 della parte III.

3. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II del trattato CE, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nel titolo IV della parte III del trattato che istituisce la Costituzione.

Il trattato che istituisce la Costituzione non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.

4. Il trattato che istituisce la Costituzione si applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

5. Il trattato che istituisce la Costituzione si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

6. In deroga ai paragrafi precedenti:

a) il trattato che istituisce la Costituzione non si applica alle Faeröer;

b) il trattato che istituisce la Costituzione non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro;

c) il trattato che istituisce la Costituzione è applicabile alle isole Normanne e all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

Articolo IV-5

Unioni regionali

Il trattato che istituisce la Costituzione non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.

Articolo IV-6

Protocolli

I protocolli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo IV-7

Procedura di revisione del trattato che istituisce la Costituzione

1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio dei ministri progetti intesi a modificare il trattato che istituisce la Costituzione. Tali progetti sono notificati ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

2. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una Convenzione composta di rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri, dei Capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, viene consultata anche la Banca centrale europea. Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare la Convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per la Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri.

La Convenzione esamina i progetti di revisione e adotta per consenso una raccomandazione alla Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri prevista al paragrafo 3.

3. La Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio dei ministri allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al trattato che istituisce la Costituzione.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

4. Qualora al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che modifica il trattato che istituisce la Costituzione i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Articolo IV-8

Adozione, ratifica e entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione

1. Il trattato che istituisce la Costituzione sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2. Il trattato che istituisce la Costituzione entrerà in vigore il ..., se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo IV-9

Durata

Il trattato che istituisce la Costituzione è concluso per una durata illimitata.

Articolo IV-10

Lingue(5)

Il trattato che istituisce la Costituzione, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

(1) Questo allegato, corrispondente all'allegato I del TCE, deve essere elaborato.

(2) Questo allegato, corrispondente all'allegato II del TCE, deve essere elaborato.

(3) Cfr. la dichiarazione sulla creazione di un servizio europeo per l'azione esterna.

(4) La Convenzione ritiene che questo articolo abbia una collocazione migliore nella parte I.

(5) Il presente articolo dovrà essere adattato conformemente all'atto di adesione.

PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i singoli parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su proposte legislative e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO ADOTTATO le disposizioni seguenti, che sono allegate alla Costituzione:

I. Comunicazione di informazioni ai parlamenti nazionali degli Stati membri

1. Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali degli Stati membri all'atto della pubblicazione. La Commissione invia inoltre ai parlamenti nazionali degli Stati membri il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica che presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri nello stesso momento in cui li invia a tali istituzioni.

2. Tutte le proposte legislative indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri sono inviate simultaneamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

3. I parlamenti nazionali degli Stati membri possono inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di una proposta legislativa al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

4. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri e dei parlamenti nazionali degli Stati membri, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, una proposta legislativa e la data in cui questa è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa, fatte salve le eccezioni dettate da motivi di urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio dei ministri. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste sei settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante una proposta legislativa. Tra l'iscrizione di una proposta all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

5. Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio dei ministri, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio dei ministri delibera su proposte legislative, sono comunicati direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

6. Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere alla disposizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, primo comma della Costituzione, i parlamenti nazionali sono informati prima di qualsiasi decisione.

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere alla disposizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, secondo comma della Costituzione, i parlamenti nazionali sono informati almeno quattro mesi prima che sia presa una decisione.

7. La Corte dei conti invia, a titolo informativo, la relazione annua ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui la invia al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri.

8. Quando i parlamenti nazionali sono bicamerali, le presenti disposizioni si applicano ad entrambe le camere.

II. Cooperazione interparlamentare

9. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme come organizzare e promuovere in modo efficace e regolare la cooperazione interparlamentare in seno all'Unione europea.

10. La conferenza delle commissioni per gli affari europei può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti degli Stati membri e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. La conferenza può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e nella politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano in alcun modo i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPIDI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo I-9 della Costituzione e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi da parte delle istituzioni;

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Costituzione,

1. Ciascuna istituzione assicura in modo continuo il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo I-9 della Costituzione.

2. Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

3. La Commissione invia tutte le proposte legislative e le proposte modificate ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui le invia al legislatore dell'Unione. Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio dei ministri sono inviate da questi ultimi ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

4. La Commissione motiva la proposta con riguardo al principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni proposta legislativa dovrebbe essere accompagnata da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una legge quadro europea, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima devono essere confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. La Commissione tiene conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire.

5. Ciascuno dei parlamenti nazionali degli Stati membri o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali può, entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione della proposta legislativa della Commissione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri e della Commissione un parere motivato che esponga le ragioni per le quali ritiene che la proposta in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

6. Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali degli Stati membri o da ciascuna camera dei parlamenti nazionali.

I parlamenti degli Stati membri in cui vige un sistema parlamentare unicamerale dispongono di due voti, mentre ciascuna camera che rientra in un sistema parlamentare bicamerale dispone di un voto.

Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte della proposta della Commissione rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali degli Stati membri e alle camere dei parlamenti nazionali, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta. Tale soglia è di almeno un quarto qualora si tratti di una proposta della Commissione o di un'iniziativa che emana da un gruppo di Stati membri nel quadro delle disposizioni dell'articolo III-165 della Costituzione riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. La Commissione motiva la decisione.

7. La Corte di giustizia è competente a conoscere dei ricorsi per violazione mediante un atto legislativo del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo III-270 della Costituzione dagli Stati membri, o trasmessi da questi ultimi in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome di un parlamento nazionale di uno Stato membro o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità dello stesso articolo della Costituzione, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni in relazione agli atti legislativi per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione.

8. La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri e ai parlamenti nazionali degli Stati membri una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 9 della Costituzione. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

PROTOCOLLO SULLA RAPPRESENTANZA DEI CITTADININEL PARLAMENTO EUROPEO E SULLA PONDERAZIONE DEI VOTI IN SENO AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO ADOTTATO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

Disposizioni concernenti il Parlamento europeo

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Disposizioni concernenti la ponderazione dei voti in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dei ministri

1. Le disposizioni seguenti sono in vigore fino al 1o novembre 2009, fatto salvo l'articolo 24.

>SPAZIO PER TABELLA>

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio dei ministri può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri adotta una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.

2. Per le adesioni successive, la soglia di cui al paragrafo precedente è calcolata in modo che la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea, iscritta nell'atto finale della Conferenza che ha adottato il trattato di Nizza.

PROTOCOLLO SUL GRUPPO EURO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica in Europa e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,

CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri che hanno adottato l'euro, in attesa dell'adesione di tutti gli Stati membri dell'Unione alla zona euro,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate alla Costituzione:

Articolo 1

I ministri degli Stati membri che hanno adottato l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione e la Banca centrale europea sono invitate a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri che hanno adottato l'euro.

Articolo 2

I ministri degli Stati membri che hanno adottato l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.

PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL TRATTATO EURATOM

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO l'importanza del fatto che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica continuino a produrre pienamente effetti giuridici,

DESIDEROSE tuttavia di adattare tale trattato alle nuove regole definite dal trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, in particolare nei settori istituzionale e finanziario,

HANNO ADOTTATO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica come segue:

Articolo 1

L'articolo 3 è abrogato.

Articolo 2

La denominazione del titolo III "Disposizioni istituzionali" è sostituita dalla seguente: "Disposizioni istituzionali e finanziarie".

Articolo 3

1. L'articolo 107 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 107

Le disposizioni istituzionali e finanziarie del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (articoli da I-18 a I-38, articoli da I-52 a I-55 e articoli da III-227 a III-316) e l'articolo I-58 di detto trattato si applicano al presente trattato, fatte salve le disposizioni specifiche di cui agli articoli 134, 135, 144, 145, 157, 171, 172, 174 e 176."

2. Gli articoli da 107A a 133, da 136 a 143, da 146 a 156, da 158 a 170, 173, 173 bis, 175, da 177 a 183 bis sono abrogati.

Articolo 4

La denominazione del titolo IV "Disposizioni finanziarie" è sostituita dalla seguente:

"Disposizioni finanziarie particolari".

Articolo 5

All'articolo 38, terzo comma e all'articolo 82, terzo comma, i riferimenti agli articoli 141 e 142 sono sostituiti rispettivamente da riferimenti agli articoli III-265 e III-266 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

All'articolo 171, paragrafo 2, all'articolo 175, primo comma e all'articolo 176, paragrafo 3, il riferimento all'articolo 183 è sostituito da un riferimento all'articolo III-318 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

All'articolo 172, paragrafo 4, il riferimento all'articolo 177, paragrafo 5 è sostituito da un riferimento all'articolo III-310 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

All'articolo 18, ultimo comma e all'articolo 83, paragrafo 2 il riferimento all'articolo 164 è sostituito da un riferimento all'articolo III-307 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Agli articoli 38 e 82 il termine "direttiva" è sostituito da "decisione europea".

Nel trattato il termine "decisione" è sostituito da "decisione europea".

Articolo 6

Il testo dell'articolo 190 è sostituito dal seguente testo:"Il regime linguistico delle istituzioni è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio dei ministri, che delibera all'unanimità."

Articolo 7

L'articolo 198 è modificato come segue:

"a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer."

Articolo 8

L'articolo 201 è modificato come segue:"La Comunità attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune."

Articolo 9

L'articolo 206 è modificato come segue:"La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio dei ministri che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista all'articolo IV-7 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa."

Dichiarazione allegata al protocollo sulla rappresentanza dei cittadini nel Parlamento europeo e sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dei ministri

La posizione comune che assumeranno gli Stati membri dell'Unione europea nelle Conferenze di adesione all'Unione europea della Romania e/o della Bulgaria per quanto riguarda la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo e la ponderazione dei voti al Consiglio europeo e al Consiglio dei ministri è la seguente. Qualora l'adesione della Romania e/o della Bulgaria all'Unione europea avvenga prima dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo di cui all'articolo 19, paragrafo 2 della Costituzione, il numero dei loro rappresentanti eletti al Parlamento europeo è calcolato a partire rispettivamente dalle cifre 33 e 17, corrette secondo la stessa formula utilizzata per determinare il numero di rappresentanti di ciascuno Stato membro nel Parlamento europeo, così come indicato nel protocollo sulla rappresentanza dei cittadini nel Parlamento europeo e sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dei ministri.

Il trattato di adesione all'Unione europea potrà prevedere che, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2 della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo possa temporaneamente essere superiore a 736 durante il resto della legislatura 2004-2009.

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2 della Costituzione, la ponderazione dei voti della Romania e della Bulgaria in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dei ministri sarà rispettivamente 14 e 10 fino al 1° novembre 2009. In occasione di ciascuna adesione, la soglia di cui al protocollo sulla rappresentanza dei cittadini nel Parlamento europeo e sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dei ministri è decisa dal Consiglio dei ministri.

Dichiarazione sulla creazione di un servizio europeo per l'azione esterna

Per assistere il futuro ministro degli affari esteri dell'Unione - previsto all'articolo I-27 della Costituzione - nell'esercizio delle sue funzioni, la Convenzione riconosce che è necessario che il Consiglio dei ministri e la Commissione convengano, fatti salvi i diritti del Parlamento europeo, di istituire, sotto l'autorità del ministro, un servizio comune (servizio europeo per l'azione esterna), costituito da funzionari provenienti da servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio dei ministri e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

Il personale delle delegazioni dell'Unione, di cui all'articolo III-230, proviene da tale servizio comune.

La Convenzione è del parere che le modalità d'istituzione del servizio comune debbano essere definite entro il primo anno dall'entrata in vigore del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Dichiarazione da iscrivere nell'atto finale di firma del trattato che istituisce la Costituzione

Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che istituisce la Costituzione, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

LA CONVENZIONE EUROPEA

ELENCO DEI MEMBRI

PRESIDENZA

>SPAZIO PER TABELLA>

ALTRI MEMBRI DEL PRAESIDIUM

>SPAZIO PER TABELLA>

MEMBRI DELLA CONVENZIONE

RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Sig. Jens-Peter BONDE (DK)

Sig. Elmar BROK (D)

Sig. Andrew Nicholas DUFF (UK)

Sig. Olivier DUHAMEL (F)

Sig. Klaus HÄNSCH (D)

Sig.ra Sylvia-Yvonne KAUFMANN (D)

Sig. Timothy KIRKHOPE (UK)

Sig. Alain LAMASSOURE (F)

Sig.ra Linda McAVAN (UK)

Sig.ra Hanja MAIJ-WEGGEN (NL)

Sig. Luís MARINHO (P)

Sig. Íñigo MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO (ES)

Sig.ra Cristiana MUSCARDINI (IT)

Sig. Antonio TAJANI (IT)

Sig.ra Anne VAN LANCKER (B)

Sig. Johannes VOGGENHUBER (ÖS)

RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE

Sig. Michel BARNIER

Sig. António VITORINO

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI

BELGIË/BELGIQUE

Governo

Sig. Louis MICHEL

Parlamento nazionale

Sig. Karel DE GUCHT

Sig. Elio DI RUPO

DANMARK

Governo

Sig. Henning CHRISTOPHERSEN

Parlamento nazionale

Sig. Peter SKAARUP

Sig. Henrik DAM KRISTENSEN

DEUTSCHLAND

Governo

Sig. Joschka FISCHER (ha sostituito il sig. Peter GLOTZ nel novembre 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Jürgen MEYER

Sig. Erwin TEUFEL

ELLAS

Governo

Sig. Giorgos PAPANDREOU (ha sostituito il sig. Giorgos KATIFORIS nel febbraio 2003)

Parlamento nazionale

Sig. Paraskevas AVGERINOS

Sig.ra Marietta GIANNAKOU

ESPAÑA

Governo

Sig. Alfonso DASTIS (ha sostituito il sig. Carlos BASTARRECHE come supplente nel sett. 2002, poi la Sig.ra A. Palacio come titolare nel marzo 2003)

Parlamento nazionale

Sig. Josep BORRELL FONTELLES

Sig. Gabriel CISNEROS LABORDA

FRANCE

Governo

Sig. Dominique de VILLEPIN (ha sostituito il sig. Pierre MOSCOVICI nel novembre 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Pierre LEQUILLER (ha sostituito il sig. Alain BARRAU nel luglio 2002)

Sig. Hubert HAENEL

IRELAND

Governo

Sig. Dick ROCHE (ha sostituito il sig. Ray MacSHARRY nel luglio 2002)

Parlamento nazionale

Sig. John BRUTON

Sig. Proinsias DE ROSSA

ITALIA

Governo

Sig. Gianfranco FINI

Parlamento nazionale

Sig. Marco FOLLINI

Sig. Lamberto DINI

LUXEMBOURG

Governo

Sig. Jacques SANTER

Parlamento nazionale

Sig. Paul HELMINGER

Sig. Ben FAYOT

NEDERLAND

Governo

Sig. Gijs de VRIES (ha sostituito il sig. Hans van MIERLO nell'ottobre 2002)

Parlamento nazionale

Sig. René van der LINDEN

Sig. Frans TIMMERMANS

ÖSTERREICH

Governo

Sig. Hannes FARNLEITNER

Parlamento nazionale

Sig. Caspar EINEM

Sig. Reinhard Eugen BÖSCH

PORTUGAL

Governo

Sig. Ernâni LOPES (ha sostituito il sig. João de VALLERA nel maggio 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Alberto COSTA

Sig.ra Eduarda AZEVEDO

SUOMI/FINLAND

Governo

Sig.ra Teija TIILIKAINEN

Parlamento nazionale

Sig. Kimmo KILJUNEN

Sig. Jari VILÉN (ha sostituito il sig. Matti VANHANEN nel maggio 2003)

SVERIGE

Governo

Sig.ra Lena HJELM-WALLÉN

Parlamento nazionale

Sig. Sören LEKBERG

Sig. Göran LENNMARKER

UNITED KINGDOM

Governo

Sig. Peter HAIN

Parlamento nazionale

Sig.ra Gisela STUART

Sig. David HEATHCOAT-AMORY

RAPPRESENTANTI DEI PAESI CANDIDATI

K ύπρ o ς/ CHYPRE

Governo

Sig. Michael ATTALIDES

Parlamento nazionale

Sig.ra Eleni MAVROU

Sig. Panayiotis DEMETRIOU

MALTA

Governo

Sig. Peter SERRACINO-INGLOTT

Parlamento nazionale

Sig. Michael FRENDO

Sig. Alfred SANT

MAGYARORSZÀG/HONGRIE

Governo

Sig. Péter BALÁZS (ha sostituito il sig. János MARTONYI nel giugno 2002)

Parlamento nazionale

Sig. József SZÁJER

Sig. Pál VASTAGH

POLSKA/POLOGNE

Governo

Sig.ra Danuta HÜBNER

Parlamento nazionale

Sig. Jozef OLEKSY

Sig. Edmund WITTBRODT

ROMÂNIA/ROUMANIE

Governo

Sig.ra Hildegard Carola PUWAK

Parlamento nazionale

Sig. Alexandru ATHANASIU (ha sostituito il sig. Liviu MAIOR nel febbraio 2003)

Sig. Puiu HASOTTI

SLOVENSKO/SLOVAQUIE

Governo

Sig. Ivan KORCOK (ha sostituito il sig. Ján FIGEL nel novembre 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Jan FIGEL (ha sostituito il sig. Pavol HAMZIK nell'ottobre 2002)

Sig.ra Irena BELOHORSKÁ

LATVIJA/LETTONIE

Governo

Sig.ra Sandra KALNIETE (ha sostituito il sig. Roberts ZILE nel gennaio 2003)

Parlamento nazionale

Sig. Rihards PIKS

Sig.ra Liene LIEPINA (ha sostituito il sig. Edvins INKENS nel gennaio 2003)

EESTI/ESTONIE

Governo

Sig. Lennart MERI

Parlamento nazionale

Sig. Tunne KELAM

Sig. Rein LANG (ha sostituito il sig. Peeter REITZBERG nell'aprile 2003)

LIETUVA/LITHUANIE

Governo

Sig. Rytis MARTIKONIS

Parlamento nazionale

Sig. Vytenis ANDRIUKAITIS

Sig. Algirdas GRICIUS (ha sostituito nel dic. 2002 il sig. Alvydas MEDALINSKAS, il quale ha sostituito come supplente la sig.ra Dalia KUTRAITE-GIEDRAITIENE)

>ISO_5> ±êÛÓ ap >ISO_5> Øï/ BULGARIE

Governo

Sig.ra Meglena KUNEVA

Parlamento nazionale

Sig. Daniel VALCHEV

Sig. Nikolai MLADENOV

CESKÁ REPUBLIKA/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Governo

Sig. Jan KOHOUT (ha sostituito il sig. Jan KAVAN nel settembre 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Jan ZAHRADIL

Sig. Josef ZIELENIEC

SLOVENIJA/SLOVÉNIE

Governo

Sig. Dimitrij RUPEL (ha sostituito il sig. Matjaz NAHTIGAL nel gennaio 2003)

Parlamento nazionale

Sig. Jelko KACIN (ha sostituito il sig. Slavko GABER nel gennaio 2003)

Sig. Alojz PETERLE

TÜRQÍYE/TURQUIE

Governo

Sig. Abdullah GÜL (nel marzo 2003 ha sostituito il sig. Yasar YAKIS, supplente del sig. Mesut YILMAZ nel dic. 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Zekeriya AKCAM (ha sostituito il sig. Ali TEKIN nel dicembre 2002)

Sig. Kemal DERVIS (ha sostituito la sig.ra Ayfer YILMAZ nel dicembre 2002)

SUPPLENTI

RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Sig. William ABITBOL (F)

Sig.ra ALMEIDA GARRETT (P)

Sig. John CUSHNAHAN (IRL)

Sig.ra Lone DYBKJAER (DK)

Sig.ra Pervenche BERÈS (F)

Sig.ra Maria BERGER (ÖS)

Sig. Carlos CARNERO GONZÁLEZ (ES)

Sig. Neil MacCORMICK (UK)

Sig.ra Piia-Noora KAUPPI (FI)

Sig.ra Elena PACIOTTI (IT)

Sig. Luís QUEIRÓ (P)

Sig. Reinhard RACK (ÖS)

Sig. Esko SEPPÄNEN (FI)

The Earl of STOCKTON (UK)

Sig.ra Helle THORNING-SCHMIDT (DK)

Sig. Joachim WUERMELING (D)

RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE

Sig. David O'SULLIVAN

Sig. Paolo PONZANO

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI

BELGIË/BELGIQUE

Governo

Sig. Pierre CHEVALIER

Parlamento nazionale

Sig. Danny PIETERS

Sig.ra Marie NAGY

DANMARK

Governo

Sig. Poul SCHLÜTER

Parlamento nazionale

Sig. Per DALGAARD

Sig. Niels HELVEG PETERSEN

DEUTSCHLAND

Governo

Sig. Hans Martin BURY (ha sostituito il sig. Gunter PLEUGER nel novembre 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Peter ALTMAIER

Sig. Wolfgang GERHARDS (ha sostituito il sig. Wolfgang SENFF nel marzo 2003)

ELLAS

Governo

Sig. Giorgos KATIFORIS (ha sostituito il sig. Panayiotis IOAKIMIDIS nel febbraio 2003)

Parlamento nazionale

Sig. Nikolaos CONSTANTOPOULOS

Sig. Evripidis STILINIADIS

ESPAÑA

Governo

Sig.ra Ana PALACIO (ha sostituito il sig. Alfonso DASTIS nel marzo 2003)

Parlamento nazionale

Sig. Diego LÓPEZ GARRIDO

Sig. Alejandro MUÑOZ LONSO

FRANCE

Governo

Sig.ra Pascale ANDREANI (ha sostituito il sig. Pierre VIMONT nell'agosto 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Jacques FLOCH (ha sostituito la sig.ra Anne-Marie IDRAC nel luglio 2002)

Sig. Robert BADINTER

IRELAND

Governo

Sig. Bobby McDONAGH

Parlamento nazionale

Sig. Pat CAREY (ha sostituito il sig. Martin CULLEN nel luglio 2002)

Sig. John GORMLEY

ITALIA

Governo

Sig. Francesco E. SPERONI

Parlamento nazionale

Sig. Valdo SPINI

Sig. Filadelfio Guido BASILE

LUXEMBOURG

Governo

Sig. Nicolas SCHMIT

Parlamento nazionale

Sig. Gaston GIBERYEN

Sig.ra Renée WAGENER

NEDERLAND

Governo

Sig. Thom de BRUIJN

Parlamento nazionale

Sig. Wim van EEKELEN

Sig. Jan Jacob van DIJK (ha sostituito il sig. Hans van BAALEN nell'ottobre 2002)

ÖSTERREICH

Governo

Sig. Gerhard TUSEK

Parlamento nazionale

Sig.ra Evelin LICHTENBERGER

Sig. Eduard MAINONI (ha sostituito il sig. Gerhard KURZMANN nel marzo 2003)

PORTUGAL

Governo

Sig. Manuel LOBO ANTUNES

Parlamento nazionale

Sig. Guilherme d'OLIVEIRA MARTINS (ha sostituito il sig. Osvaldo de CASTRO nel giugno 2002)

Sig. António NAZARÉ PEREIRA

SUOMI/FINLAND

Governo

Sig. Antti PELTOMÄKI

Parlamento nazionale

Sig. Hannu TAKKULA (ha sostituito la sig.ra Riitta KORHONEN nel maggio 2003)

Sig. Esko HELLE

SVERIGE

Governo

Sig. Sven-Olof PETERSSON (ha sostituito la sig.ra Lena HALLENGREN nel dicembre 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Kenneth KVIST

Sig. Ingvar SVENSSON

UNITED KINGDOM

Governo

Baroness SCOTLAND OF ASTHAL

Parlamento nazionale

Lord TOMLINSON

Lord MACLENNAN OF ROGART

RAPPRESENTANTI DEI PAESI CANDIDATI

K ύπρ o ς/ CHYPRE

Governo

Sig. Theophilos V. THEOPHILOU

Parlamento nazionale

Sig. Marios MATSAKIS

Sig.ra Androula VASSILIOU

MALTA

Governo

Sig. John INGUANEZ

Parlamento nazionale

Sig.ra Dolores CRISTINA

Sig. George VELLA

MAGYARORSZÀG/HONGRIE

Governo

Sig. Péter GOTTFRIED

Parlamento nazionale

Sig. András KELEMEN

Sig. István SZENT-IVÁNYI

POLSKA/POLOGNE

Governo

Sig. Janusz TRZCINSKI

Parlamento nazionale

Sig.ra Marta FOGLER

Sig.ra Genowefa GRABOWSKA

ROMÂNIA/ROUMANIE

Governo

Sig. Constantin ENE (ha sostituito il sig. Ion JINGA nel dicembre 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Péter ECKSTEIN-KOVACS

Sig. Adrian SEVERIN

SLOVENSKO/SLOVAQUIE

Governo

Sig. Juraj MIGAS

Parlamento nazionale

Sig.ra Zuzana MARTINAKOVA (ha sostituito il sig. Frantisek SEBEJ nel novembre 2002)

Sig. Boris ZALA (ha sostituito la sig.ra Olga KELTOSOVA nel novembre 2002)

LATVIJA/LETTONIE

Governo

Sig. Roberts ZILE (ha sostituito il sig. Guntars KRASTS nel gennaio 2003)

Parlamento nazionale

Sig. Guntars KRASTS ha sostituito il sig. Maris SPRINDZUKS nel gennaio 2003)

Sig. Arturs Krisjanis KARINS (ha sostituito la sig.ra Inese BIRZNIECE nel gennaio 2003)

EESTI/ESTONIE

Governo

Sig. Henrik HOLOLEI

Parlamento nazionale

Sig.ra Liina TÕNISSON (ha sostituito la sig.ra Liia HÄNNI nell'aprile 2003)

Sig. Urmas REINSALU (ha sostituito il sig. Ülo TÄRNO nell'aprile 2003)

LIETUVA/LITHUANIE

Governo

Sig. Oskaras JUSYS

Parlamento nazionale

Sig. Gintautas SIVICKAS (nel febbraio 2003 ha sostituito il sig. Gediminas DALINKEVICIUS, che aveva sostituito il sig. Rolandas PAVILIONIS nel dic. 2002)

Sig. Eugenijus MALDEIKIS (ha sostituito il sig. Alvydas MEDALINSKAS nel febbraio 2003)

>ISO_5> ±êÛÓ ap >ISO_5> Øï/ BULGARIE

Governo

Sig.ra Neli KUTSKOVA

Parlamento nazionale

Sig. Alexander ARABADJIEV

Sig. Nesrin UZUN

CESKÁ REPUBLIKA/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Governo

Sig.ra Lenka Anna ROVNA (ha sostituito il sig. Jan KOHOUT nel settembre 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Petr NECAS

Sig. Frantisek KROUPA

SLOVENIJA/SLOVÉNIE

Governo

Sig. Janez LENARCIC

Parlamento nazionale

Sig. Franc HORVAT (ha sostituito la sig.ra Danica SIMSIC nel gennaio 2003)

Sig. Mihael BREJC

TÜRQÍYE/TURQUIE

Governo

Sig. Oguz DEMIRALP (ha sostituito il sig. Nihat AKYOL nell'agosto 2002)

Parlamento nazionale

Sig. Ibrahim ÖZAL (ha sostituito il sig. Kürsat ESER nel dicembre 2002)

Sig. Necdet BUDAK (ha sostituito il sig. A. Emre KOCAOGLOU nel dicembre 2002)

OSSERVATORI

Sig. Roger BRIESCH

Comitato economico e sociale

Sig. Josef CHABERT

Comitato delle regioni

Sig. João CRAVINHO

Parti sociali europee

Sig. Manfred DAMMEYER

Comitato delle regioni

Sig. Patrick DEWAEL

Comitato delle regioni

Sig. Nikiforos DIAMANDOUROS

Mediatore europeo

(ha sostituito il sig. Jacob SÖDERMAN nel marzo 2003)

Sig.ra Claude DU GRANRUT

Comitato delle regioni

Sig. Göke Daniel FRERICHS

Comitato economico e sociale

Sig. Emilio GABAGLIO

Parti sociali europee

Sig. Georges JACOBS

Parti sociali europee

Sig. Claudio MARTINI

Comitato delle regioni

Sig.ra Anne-Maria SIGMUND

Comitato economico e sociale

Sig. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Comitato delle regioni

(ha sostituito il sig. Eduardo ZAPLANA nel febbraio 2003, dopo la supplenza della sig.ra Eva-Riitta SIITONEN nell'ottobre 2002)

SEGRETARIATO

Sir John KERR

Segretario generale

Sig.ra Annalisa GIANNELLA

Segretario generale aggiunto

Sig.ra Marta ARPIO SANTACRUZ

Sig.ra Agnieszka BARTOL

Sig. Hervé BRIBOSIA

Sig.ra Nicole BUCHET

Sig.ra Elisabeth GATEAU

Sig. Clemens LADENBURGER

Sig.ra Maria José MARTÍNEZ IGLESIAS

Sig. Nikolaus MEYER LANDRUT

Sig. Guy MILTON

Sig. Ricardo PASSOS

Sig.ra Kristin de PEYRON

Sig. Alain PILETTE

Sig. Alain PIOTROWSKI

Sig. Etienne de PONCINS

Sig.ra Alessandra SCHIAVO

Sig.ra Walpurga SPECKBACHER

Sig.ra Maryem van den HEUVEL