52003PC0696

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 /* COM/2003/0696 def. - CNS 2003/0269 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con la presente comunicazione la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione che autorizza la Comunità a concludere un accordo che definisce le condizioni di adesione alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.

2. Il 28 marzo 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con le parti contraenti della COTIF per concludere un accordo sull'adesione della Comunità alla Convenzione tramite un accordo ai sensi dell'articolo 38 della COTIF riveduta. La decisione del Consiglio conteneva indicazioni riguardanti l'adesione della Comunità alla COTIF e procedure apposite per svolgere i negoziati.

3. Il comitato speciale previsto dalla decisione del Consiglio si è riunito il 17 giugno 2003 per esaminare una posizione presentata dalla Commissione in vista dei negoziati. La consultazione del comitato speciale ha permesso di prendere in considerazione le osservazioni formulate e di trasmettere all'OTIF una posizione preliminare di negoziazione.

4. Il 27 giugno 2003 si è svolta una sessione unica di negoziazione presso la sede dell'OTIF a Berna che ha permesso di giungere a un testo comune di progetto di accordo.

5. L'adesione della Comunità è consentita dall'articolo 38 della COTIF, modificata dal protocollo di Vilnius, il quale prevede la possibilità di adesione per le organizzazioni di integrazione economica regionale. È quindi necessario che il protocollo di Vilnius sia entrato in vigore, dopo ratifica di almeno due terzi delle parti firmatarie. Di conseguenza, è importante che gli Stati membri continuino e portino a compimento la procedura di ratifica per consentire l'adesione della Comunità.

Alla luce di queste considerazioni e secondo le procedure stabilite, la Commissione:

- raccomanda agli Stati membri di completare le procedure di ratifica del protocollo di Vilnius così da consentire alla Comunità di aderire alla COTIF;

- propone al Consiglio di adottare la decisione allegata alla presente.

-

2003/0269 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71 e 300, paragrafi 2 e 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Lo sviluppo dell'interoperabilità ferroviaria all'interno della Comunità così come tra la Comunità e i paesi vicini è un elemento centrale della politica dei trasporti, destinato in particolare a realizzare un migliore equilibrio tra i vari modi di trasporto.

(2) La Comunità europea dispone di competenza esclusiva o condivisa con i suoi Stati membri nei settori contemplati dalla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.

(3) L'adesione della Comunità europea alla COTIF ai fini dell'esercizio delle sue competenze è consentita in virtù dell'articolo 38 della COTIF modificata dal protocollo di Vilnius e può diventare effettiva quando quest'ultimo sarà entrato in vigore al termine del periodo di ratifica.

(4) La Commissione ha negoziato con le parti contraenti della COTIF, a nome della Comunità, un accordo di adesione della Comunità europea alla COTIF.

(5) L'accordo di adesione deve essere concluso per poter essere applicato immediatamente dopo l'entrata in vigore del protocollo di Vilnius,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo concernente l'adesione della Comunità alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo e le dichiarazioni corrispondenti della Comunità sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo per esprimere il consenso della Comunità a essere da esso vincolata, presentare le dichiarazioni connesse e depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità.

Il deposito dello strumento di approvazione è sospeso all'entrata in vigore del protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 che modifica la COTIF.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO 1 ACCORDO

RelatiVO ALL'ADESIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA ALLA CONVENZIONE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF) dEL 9 maGGiO 1980, MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DI Vilnius dEL 3 GIUGNO 1999

L'ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA

E

LA COMUNITÀ EUROPEA,

Vista la Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, in appresso "la Convenzione", in particolare l'articolo 38;

Viste le responsabilità che il trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, modificato dal trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, conferisce alla Comunità europea in taluni settori contemplati dalla Convenzione;

Considerando che la Convenzione istituisce un'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), con sede a Berna;

Considerando che, in virtù dell'articolo 3 della Convenzione, gli obblighi da essa derivanti in materia di cooperazione internazionale non prevalgono, per gli Stati membri che sono anche membri delle Comunità europee o per gli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, sui loro obblighi di membri delle Comunità europee o di Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

Considerando che l'adesione della Comunità europea alla Convenzione è finalizzata ad aiutare l'OTIF a conseguire l'obiettivo di favorire, migliorare e agevolare il trasporto internazionale per ferrovia, dal punto di vista tecnico e giuridico;

Considerando che per l'adesione della Comunità europea alla Convenzione è necessario precisare le modalità di applicazione delle disposizioni della Convenzione alla Comunità europea e ai suoi Stati membri;

Considerando che le condizioni di adesione della Comunità europea alla Convenzione devono permettere alla Comunità di esercitare, in seno a quest'ultima, le competenze conferitele dai suoi Stati membri;

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

La Comunità europea aderisce alla Convenzione alle condizioni indicate nel presente accordo, conformemente al disposto dell'articolo 38 della Convenzione.

Articolo 2

Ferme restando le disposizioni del presente accordo, le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate in modo da includere la Comunità europea, nel quadro delle sue competenze, e i vari termini usati per designare le parti contraenti della Convenzione, nonché i rispettivi rappresentanti, devono essere interpretati di conseguenza.

Articolo 3

La Comunità europea non contribuisce al bilancio dell'OTIF e non partecipa alle decisioni in materia.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'esercizio dei diritti di voto di cui all'articolo 6, la Comunità europea è abilitata a farsi rappresentare e a prendere parte ai lavori di tutti gli organi dell'OTIF in seno ai quali qualunque Stato membro abbia diritto di essere rappresentato in quanto parte contraente e in cui possano essere trattate questioni di sua competenza. In tutti gli organi dell'OTIF cui può partecipare, la Comunità europea fa valere il suo punto di vista, nell'ambito delle sue competenze, conformemente alle sue norme istituzionali.

2. La Comunità europea è rappresentata dalla Commissione europea. La Commissione europea può assegnare un mandato di rappresentanza a uno o più Stati membri della Comunità.

Articolo 5

1. Per le decisioni concernenti questioni per le quali la Comunità europea ha competenza esclusiva, la Comunità europea esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri previsti dalla Convenzione. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 7 della Convenzione, essa dispone di un numero di voti uguale a quello dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'OTIF. Quando la Comunità vota, i suoi Stati membri non votano.

2. Per le decisioni concernenti questioni per le quali la Comunità europea ha competenza condivisa con i suoi Stati membri, il diritto di voto è esercitato dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri. Quando la Comunità europea vota, essa dispone di un numero di voti uguale a quello dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'OTIF e questi ultimi non votano.

3. La Comunità europea informa di volta in volta le altre Parti contraenti della Convenzione dei casi in cui, per i vari punti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea generale e degli altri organi decisionali, essa esercita i diritti di voto di cui ai paragrafi 1 e 2 precedenti. Questa disposizione si applica anche alle decisioni da prendere per corrispondenza.

Articolo 6

La portata delle competenze trasferite alla Comunità è descritta in termini generali in una dichiarazione scritta fatta dalla Comunità europea al momento della conclusione del presente accordo. Tale dichiarazione può essere modificata, se necessario, mediante notifica da parte della Comunità europea all'OTIF. Essa non sostituisce o limita in alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza della Comunità presentate prima che in seno all'OTIF si proceda all'adozione di decisioni tramite votazione formale o altra procedura.

Articolo 7

Per le sessioni del comitato di esperti del RID (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia), la Comunità europea è rappresentata dalla Commissione europea che, per motivi di competenza tecnica, generalmente assegna un mandato di rappresentanza agli Stati membri della Comunità europea. Tuttavia, la Commissione europea può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di cui all'articolo 33, paragrafo 5 della COTIF, per cui un terzo degli Stati rappresentati nel comitato di esperti del RID può chiedere che una delle proposte presentate da detto comitato sia sottoposta all'assemblea generale per decisione.

Articolo 8

Il titolo V della Convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra le parti contraenti del presente accordo, in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente accordo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validità o risoluzione.

Articolo 9

Il presente accordo entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte dell'assemblea generale dell'OTIF della conclusione del presente accordo da parte della Comunità e dell'OTIF.

Articolo 10

Ogni adesione alla Convenzione successiva alla sua entrata in vigore importa automaticamente il consenso ad essere vincolati dal presente accordo.

Articolo 11

Il presente accordo resta in vigore per un periodo indeterminato.

Qualora tutti gli Stati membri dell'OTIF che sono membri della Comunità europea recedano dalla Convezione, la notifica di recesso dalla Convenzione e dal presente accordo si presume presentata dalla Comunità europea contestualmente alla notifica di recesso di cui all'articolo 41 della Convenzione presentata dall'ultimo Stato membro della Comunità europea che recede dalla Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a ..., il__________________(giorno) (mese) (anno) in lingua francese in due esemplari, l'uno conservato dall'OTIF e l'altro dalla Comunità europea. L'OTIF notifica il presente accordo ai suoi membri nella loro lingua ufficiale. In caso di divergenza fra i testi, fa fede il testo in lingua francese.

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato all'accordo Dichiarazione della Comunità europea riguardante l'esercizio delle competenze

Nel settore ferroviario la Comunità esercita una competenza generale condivisa con gli Stati membri in virtù degli articoli 70, 71, 80, paragrafo 1 e 156 del trattato CE.

La Comunità ha competenza esclusiva solo nella misura in cui le disposizioni della Convenzione o gli strumenti adottati in applicazione di quest'ultima incidano sulle norme comunitarie esistenti. Laddove esistano norme comunitarie che non risultino pregiudicate, in particolare disposizioni comunitarie che stabiliscono solo norme minime, hanno competenza gli Stati membri della Comunità ferma restando la competenza della Comunità ad agire in tale settore. Negli altri casi, sono competenti gli Stati membri.

Un elenco degli atti comunitari pertinenti figura in appendice. L'estensione della competenza comunitaria derivante da tali atti deve essere valutata in relazione alle disposizioni precise di ogni testo e, in particolare, quando tali disposizioni stabiliscono regole comuni.

In particolare, le specifiche tecniche di interoperabilità adottate dalla Comunità costituiscono regole comuni e obbligatorie all'interno della Comunità. Di conseguenza, l'elaborazione di regole uniformi prevista all'articolo 6 della COTIF è di competenza esclusiva della Comunità, quando i temi trattati sono contemplati da una specifica tecnica di interoperabilità esistente.

Appendice alla dichiarazione ATTI COMUNITARI FACENTI RIFERIMENTO A TEMI DI CUI TRATTA LA CONVENZIONE

Fino a questa data la Comunità ha esercitato la sua competenza soprattutto tramite i seguenti strumenti comunitari:

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU n. L 237 del 24/08/1991 pag. 25), modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001 (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1);

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70), modificata dalla direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001 (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26);

Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29);

Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6);

Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1);

Direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25) e modifiche successive.

__________

ACCORDO TRA IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE RIGUARDANTE LA PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI DELL'OTIF, GLI INTERVENTI E LE VOTAZIONI

1. Procedura di coordinamento

1.1. In vista della preparazione delle riunioni dell'OTIF, sono organizzate riunioni di coordinamento nell'ambito di uno dei comitati esistenti istituiti dalle direttive relative al settore ferroviario, nella fattispecie:

- Il comitato "Interoperabilità" (articolo 21 della direttiva 96/48/CE e articolo 21 della direttiva 2001/16/CE) ;

- Il comitato "Sviluppo delle ferrovie" (articolo 11bis della direttiva 91/440/CEE e articolo 35 della direttiva 2001/14/CE) ;

- Il comitato "Merci pericolose" (articolo 9 della direttiva 96/49/CE)

La Commissione provvede, per quanto possibile, a coordinare i calendari dei lavori dell'OTIF e dei lavori dei comitati summenzionati.

Al punto "OTIF" dell'ordine del giorno di questi comitati sono raggruppate tutte le questioni da trattare per assicurare il coordinamento necessario dei temi da affrontare.

1.2. Eventuali riunioni di coordinamento possono anche svolgersi nel luogo della riunione.

1.3. Per ogni ordine del giorno delle riunioni dell'OTIF, la Commissione indica al relativo comitato i punti da trattare e se il relativo intervento è fatto a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

Qualora determinati punti dell'o.d.g. debbano essere messi ai voti, la Commissione comunica se il voto è di competenza della Comunità o di competenza degli Stati membri .

1.4. Le riunioni di coordinamento nel quadro dei comitati citati al punto 1.1 determinano l'esercizio delle responsabilità, gli interventi e le modalità di voto in relazione a ogni punto dell'ordine del giorno. Questi comitati esprimono il loro parere conformemente alle disposizioni del loro regolamento interno.

1.5. In mancanza di accordo tra la Commissione e gli Stati membri sulle questioni di cui al punto 1.4, gli Stati membri e la Commissione si astengono da qualsiasi presa di posizione o voto che potrebbe causare un danno alla rappresentazione coordinata della Comunità. Se entro un termine ragionevole non è raggiunto un accordo, la questione è sottoposta al Comitato dei Rappresentanti permanenti.

1.6. Le decisioni di cui al punto 1.5 non incidono sulle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri.

2. Interventi e votazioni durante le riunioni dell'OTIF

2.1 Quando un punto dell'ordine del giorno riguarda questioni di competenza esclusiva della Comunità, la Commissione interviene e vota a nome della Comunità. La Commissione può assegnare a uno o più Stati membri il mandato di rappresentarla. La Commissione può anche assegnare al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea il mandato di rappresentarla.

2.2. Quando un punto dell'ordine del giorno riguarda questioni di competenza nazionale, gli Stati membri intervengono e votano.

2.3. Quando un punto dell'ordine del giorno riguarda questioni di competenza concorrente, nazionale e comunitaria, si cerca di giungere a una posizione comune per via di consenso. Se si giunge a una posizione comune:

- Lo Stato membro che esercita la Presidenza espone la posizione comune quando si tratta essenzialmente di un tema che non rientra fra le competenze esclusive della Comunità. Gli Stati membri e la Commissione possono intervenire per sostenere e/o integrare la dichiarazione della Presidenza. Gli Stati membri votano conformemente alla posizione comune;

- la Commissione espone la posizione comune se si tratta essenzialmente di un tema di competenza esclusiva della Comunità. Gli Stati membri possono intervenire per sostenere e/o completare la dichiarazione della Commissione. La Commissione vota conformemente alla posizione comune.

Qualora risulti impossibile giungere a una posizione comune, gli Stati membri intervengono e si astengono dal voto. La Commissione può partecipare al dibattito.