52003PC0687

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne /* COM/2003/0687 def. - CNS 2003/0273 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea, la politica comunitaria è finalizzata ad una gestione integrata che garantisca un livello elevato e uniforme del controllo delle persone e della sorveglianza alle frontiere esterne come prerequisito fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'obiettivo di una gestione integrata delle frontiere rende necessaria - come previsto all'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del trattato - l'istituzione di norme comuni relative ai criteri e alle procedure che gli Stati membri devono rispettare nel corso dei controlli delle frontiere esterne.

Poiché gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione, a livello operativo, di tali norme comuni, la politica comunitaria trarrebbe inevitabilmente vantaggio da un migliore coordinamento delle attività svolte dagli Stati membri in relazione al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne.

Nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 7 maggio 2002, intitolata "Verso una gestione più integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea" [1], la Commissione ha auspicato l'istituzione di un "Organo comune di esperti in materia di frontiere esterne" che si occupasse della gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri.

[1] COM(2002) 233 def.

Il piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso 'il piano'), concordato dal Consiglio il 13 giugno 2002 [2], appoggiava la creazione di un Organo comune di esperti in materia di frontiere esterne (in appresso, 'l'Organo comune') nell'ambito del Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA) come strumento per istituire una gestione integrata delle frontiere esterne.

[2] Doc. 10019/02 FRONT 58 COMIX 398.

Nel piano, i compiti principali dell'Organo comune, che ha iniziato la propria attività come CSIFA+ nel corso del secondo semestre del 2002, consistono nel fungere da "guida" della politica comune in materia di gestione delle frontiere esterne e da "principale" coordinatore e supervisore dei progetti operativi.

Nella relazione al Consiglio, dell'11 giugno 2003, sull'attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e operazioni congiunte [3], la presidenza greca è giunta alla conclusione che, per quanto concerne i progetti pilota e le operazioni congiunte, risultava particolarmente evidente la mancanza di un meccanismo di controllo e di un sistema di valutazione indipendente e approfondita nonché di trattamento ed impiego dei risultati. La presidenza ha pertanto richiesto di verificare la necessità di una nuova struttura istituzionale al fine di consolidare la cooperazione operativa per la gestione delle frontiere esterne.

[3] Doc. 10058/1/03 REV 1 FRONT 70 COMIX 354.

Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 3 giugno 2003, in vista del Consiglio europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente [4], la Commissione ha sottolineato che l'Organo comune evidenziava limiti strutturali per quanto riguarda il coordinamento della cooperazione operativa alle frontiere esterne. La Commissione ha pertanto proposto di lasciare all'Organo comune alcuni compiti di coordinamento di natura più strategica, mentre quelli di carattere più operativo avrebbero potuto essere assegnati ad una nuova struttura comunitaria permanente capace di realizzare quotidianamente compiti di gestione e di coordinamento, nonché di affrontare tempestivamente situazioni di emergenza.

[4] COM(2003) 323 def.

Nelle conclusioni sulla gestione efficace delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea del 5 giugno 2003 [5], il Consiglio ha richiesto il rafforzamento dell'Organo comune come gruppo di lavoro del Consiglio grazie ad esperti assegnati dagli Stati membri al Segretariato generale del Consiglio.

[5] Doc. 10059/03 FRONT 71 COMIX 355.

Il Consiglio europeo di Salonicco, in occasione delle riunioni del 19 e 20 giugno 2003, ha appoggiato le summenzionate conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2003 e ha invitato la Commissione ad appurare la necessità di creare nuovi meccanismi istituzionali, compresa l'eventuale istituzione di una struttura operativa comunitaria, al fine di rafforzare la cooperazione operativa per la gestione delle frontiere esterne.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 ottobre 2003, il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione l'intenzione della Commissione di presentare una proposta riguardante l'istituzione di un'Agenzia per la gestione delle frontiere esterne nei tempi giusti per consentire al Consiglio di raggiungere un accordo politico sui principali elementi entro la fine dell'anno.

La presente proposta di regolamento del Consiglio, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, intende dare seguito all'invito espresso dal Consiglio europeo. Essa tiene conto delle esperienze della cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito dell'Organo comune cui l'Agenzia dovrebbe subentrare per il coordinamento della cooperazione operativa.

Rispetto all'Organo comune, all'Agenzia è stato conferito il compito supplementare di coordinare ed organizzare le operazioni di rimpatrio degli Stati membri e di individuare le migliori pratiche in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e al trasferimento dei cittadini di paesi terzi dai territori degli Stati membri. Ciò si giustifica con il fatto che, nella maggior parte degli Stati membri, gli aspetti operativi concernenti il trasferimento dei cittadini di paesi terzi rientrano nelle competenze delle autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne.

Il perseguimento di una politica credibile in materia d'immigrazione esige la possibilità di rimpatriare i cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri. Sulla base di una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente [6], il Consiglio ha adottato un piano d'azione relativo ad una politica comunitaria in materia di rimpatrio. La più attiva nell'attuazione della politica comunitaria in materia di rimpatrio è la Commissione, che propone uno strumento finanziario per la gestione dei rimpatri e che presenterà, agli inizi del 2004, una proposta di direttiva del Consiglio relativa alle norme minime per le procedure di rimpatrio ed il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di rimpatrio. Inoltre, la Comunità ha già avviato negoziati, o è prossima a farlo, riguardanti accordi di riammissione con alcuni dei principali paesi terzi. L'attività di coordinamento, svolta dall'Agenzia, degli aspetti operativi del trasferimento dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri è pertanto una tappa importante del processo di attuazione della politica comunitaria in materia di rimpatrio.

[6] COM(2002) 564 def.

2. OBIETTIVO

L'obiettivo principale della politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea consiste nel creare una gestione integrata delle frontiere, che garantirebbe un livello elevato e uniforme di controllo e di sorveglianza, un prerequisito fondamentale per l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'obiettivo di una gestione integrata delle frontiere rende necessaria - come previsto all'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del trattato - l'istituzione di norme comuni relative ai criteri e alle procedure che gli Stati membri devono rispettare nel corso dei controlli delle frontiere esterne.

Con l'integrazione dell'acquis di Schengen in ambito UE, queste norme comuni relative al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne sono già esistenti a livello comunitario.

Le norme comuni vengono applicate, a livello operativo, dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, che costituiscono parte dello spazio nel quale sono soppresse le frontiere interne. L'esperienza dimostra tuttavia che, per garantire la maggiore efficacia possibile, non è sufficiente che le autorità nazionali si limitino ad applicare le norme comuni, è piuttosto necessario che esse applichino tali norme comuni in maniera armonizzata, garantendo così presso tutte le frontiere esterne un livello ugualmente elevato di controllo e sorveglianza. Per questo motivo ci si è resi sempre più conto che la politica comunitaria in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne avrebbe tratto vantaggio da una migliore cooperazione tra le autorità nazionali competenti.

L'obiettivo del presente regolamento è quindi di rendere più efficace l'attuazione della politica comunitaria in materia di gestione delle frontiere esterne, migliorando il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri attraverso la creazione di un'Agenzia, il cui compito fondamentale consisterebbe nel semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne garantendone per l'applicazione il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri.

L'Agenzia non assume pertanto un compito di definizione della politica, non presenta proposte legislative e non esercita nemmeno competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 202 del trattato. Essa si limita ad assistere gli Stati membri nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e di trasferimento dei cittadini di paesi terzi.

A tal fine, l'Agenzia deve elaborare e applicare orientamenti relativi, tra l'altro, alla formazione delle guardie di confine. Tali orientamenti avranno tuttavia soltanto carattere di "legislazione non vincolante".

La normativa comunitaria in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e trasferimento dei cittadini di paesi terzi deve, naturalmente, continuare ad essere emanata conformemente al metodo comunitario.

La Commissione è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia e fornisce tutti i consigli e l'assistenza necessari ove si tratti di normativa comunitaria.

Le attività dell'Agenzia sono esclusivamente di natura complementare rispetto a quelle dei servizi nazionali degli Stati membri che si occupano del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne e del trasferimento dei cittadini di paesi terzi.

I compiti principali dell'Agenzia sono i seguenti:

- coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne;

- assistere gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine attraverso un'offerta di formazione a livello europeo per istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, organizzando inoltre seminari e offrendo formazione complementare agli agenti del corpo nazionale delle guardie di confine;

- effettuare valutazioni dei rischi sia generali che mirate;

- proseguire le ricerche relative al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;

- aiutare gli Stati membri che devono affrontare circostanze che richiedono una migliore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

- coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di trasferimento dei cittadini di paesi terzi che risiedono illegalmente negli Stati membri.

I suddetti compiti sono fondamentalmente analoghi a quelli dell'Organo comune.

Nell'esercizio delle proprio funzioni, l'Agenzia deve collaborare con altri servizi che si occupano dei controlli alla frontiera esterna e tenere conto dell'attività da questi svolta. Ciò riguarda in particolare le dogane, che hanno la responsabilità principale del controllo delle merci alle frontiere esterne. A tale riguardo, e alla luce della recente comunicazione sul ruolo delle dogane nell'ambito della gestione integrata delle frontiere esterne, si dovrebbero effettuare revisioni periodiche di eventuali sinergie tra l'attività svolta dall'Agenzia e quella svolta dalle dogane o da altri servizi operanti alle frontiere.

Sulla base delle esperienze ricavate da questa Agenzia, la Commissione può proporre di ampliare la portata dei compiti dell'Agenzia stessa fino ad includere altre questioni relative alla gestione delle frontiere esterne.

Come si può evincere dall'elenco dei compiti, l'Agenzia assume quelle attività che sono attualmente oggetto di svariati progetti sullo sviluppo di un modello comune di valutazione integrata dei rischi (CIRAM), ossia, rispettivamente, una base comune per la formazione delle guardie di confine e la ricerca nel settore delle tecnologie pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne.

Ciò avviene in quanto si tratta di questioni orizzontali che rientrano fondamentalmente nel concetto di gestione integrata delle frontiere esterne. Tali attività non sono connesse ad un particolare tipo di frontiera e devono conseguentemente essere gestite a livello centrale in modo da garantire la coerenza e l'uniformità dei concetti e dei criteri che vanno applicati in tutti gli Stati membri.

L'istituzione di un'Agenzia incaricata di coordinare gli aspetti operativi del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne rappresenta un passo avanti concreto e significativo per raggiungere la solidarietà tra Stati membri nel campo della gestione delle frontiere esterne.

L'Agenzia crea dunque e conserva a livello centrale un fascicolo informativo delle attrezzature tecniche utilizzate per i controlli alle frontiere che gli Stati membri saranno disposti a mettersi reciprocamente a disposizione su base temporanea a seconda della valutazione del fabbisogno e dei rischi effettuata dall'Agenzia.

L'Agenzia stessa provvede ad acquisire attrezzature tecniche per i propri esperti, che saranno tuttavia messe anche a disposizione degli Stati membri che aderiscono alle operazioni congiunte e ai progetti pilota. In tal modo, l'Agenzia contribuirà in misura davvero sostanziale alla condivisione degli oneri.

Uno dei principali benefici della creazione di una struttura centralizzata, come l'Agenzia, nel settore della gestione operativa delle frontiere sarebbe la capacità di offrire una migliore assistenza a livello europeo nel fronteggiare un'eventuale situazione critica alle frontiere esterne.

Il recente passato insegna che crisi del genere si verificano di tanto in tanto, soprattutto nel Mediterraneo. Dato il numero cospicuo di immigrati clandestini che cercano di varcare la medesima zona confinaria dell'Unione europea in condizioni che rendono indispensabili interventi speciali da parte dello Stato membro (o degli Stati) responsabile del controllo e della sorveglianza di quella particolare frontiera esterna, il coordinamento e la cooperazione sono necessari non solo a livello locale o regionale, bensì anche a livello europeo.

In questi casi, l'Agenzia potrebbe fornire assistenza in materia di coordinamento agli Stati membri colpiti dal problema. L'Agenzia potrebbe anche inviare provvisoriamente i propri esperti con le attrezzature necessarie per sostenere le autorità nazionali competenti.

3. ATTUAZIONE

L'Agenzia deve collaborare direttamente con gli Stati membri e coordinare tutte le operazioni congiunte e i progetti pilota alle frontiere esterne.

L'Agenzia deve creare i propri reparti specializzati per affrontare gli aspetti specifici del controllo e della sorveglianza delle frontiere terrestri, aeree e marittime, trasformando la struttura esistente, e più informale, dei centri in una struttura comunitaria.

I reparti specializzati, in quanto uffici locali dell'Agenzia, sono una parte integrante della sua struttura. Sono tenuti a informare l'Agenzia e a seguirne le istruzioni.

Gli Stati membri possono presentare all'Agenzia proposte di operazioni congiunte e progetti pilota affinché questa possa valutarli e approvarli. Nel prendere una decisione in merito alle proposte, l'Agenzia deve porre l'accento sulla loro rilevanza, sulla compatibilità e sul valore aggiunto. L'Agenzia stessa può inoltre decidere di avviare iniziative relative ad operazioni congiunte e a progetti pilota con gli Stati membri. L'Agenzia svolge le proprie attività attraverso i suoi reparti specializzati nell'organizzazione operativa di tali operazioni congiunte e progetti pilota.

Va sottolineato che, in partenza, il personale dell'Agenzia, compresi gli esperti nazionali distaccati degli Stati membri, non ha alcuna competenza in materia di applicazione della legge negli Stati membri e di conseguenza non svolge controlli effettivi alle frontiere esterne.

Per quanto concerne il finanziamento delle operazioni, l'Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni congiunte e i progetti pilota proposti e realizzati dagli Stati membri. Essa deve valutare l'esito delle operazioni e dei progetti ed effettuare un'analisi comparativa degli stessi al fine di migliorare la qualità delle future operazioni.

Le questioni orizzontali (formazione per le guardie di confine, analisi dei rischi e prosieguo della ricerca) vengono sbrigate dalla sola Agenzia.

Per quanto riguarda il coordinamento e l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte, l'Agenzia fornisce agli Stati membri la necessaria assistenza tecnica per organizzare tali operazioni, ossia sviluppando a tal fine una rete di punti di contatto, aggiornando sistematicamente l'inventario delle risorse e delle strutture esistenti e a disposizione, oppure preparando raccomandazioni ed orientamenti specifici in materia di operazioni di rimpatrio congiunte.

Come già menzionato, l'Agenzia può assistere gli Stati membri che fronteggiano circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne per le questioni relative al coordinamento. Essa può inoltre inviare i propri esperti e le sue attrezzature tecniche nello Stato membro in questione (o negli Stati). Gli esperti rivestiranno tuttavia un ruolo puramente consultivo e non parteciperanno attivamente alle attività strettamente connesse all'applicazione della legge.

4. FINANZIAMENTO

L'Agenzia può cofinanziare le operazioni congiunte e i progetti pilota alle frontiere esterne con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia. Nella sua proposta di programma annuale di lavoro, l'Agenzia può individuare qualche operazione e progetto e invitare gli Stati membri a partecipare alla loro attuazione.

5. SCELTA DI STRUTTURA COMUNITARIA

La scelta di creare un'Agenzia nel settore della gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne si giustifica con l'evidente necessità di istituire una struttura operativa comunitaria specializzata indipendente, come previsto dal Consiglio europeo di Salonicco, per migliorare la cooperazione operativa tra gli Stati membri.

Optando per l'istituzione di un'Agenzia, la Commissione ha sottolineato il fatto che l'Agenzia si troverebbe in una posizione addirittura migliore di quella della Commissione stessa per raggruppare tutte le conoscenze altamente tecniche in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne che saranno necessarie, qualora l'Agenzia voglia fornire un valore aggiunto alla cooperazione operativa nel suo settore. Per quanto concerne la cooperazione operativa che rientrerebbe nelle sue competenze, la creazione di un'Agenzia dovrebbe altresì determinare una maggiore trasparenza della gestione delle frontiere esterne per il pubblico, nonché un risparmio delle risorse.

La presente proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne è stata redatta tenendo in considerazione il Libro bianco sulla governance europea [7] del 25 luglio 2001, la metavalutazione del sistema comunitario dell'Agenzia [8] eseguita dalla Commissione, la comunicazione della Commissione sull'inquadramento delle agenzie europee di regolazione [9], e il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [10].

[7] COM(2001) 428 def.

[8] Relazione finale della Commissione del 15 settembre 2003.

[9] COM(2002) 718 def.

[10] Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002.

In tale contesto si deve rivolgere una particolare attenzione - oltre che alle questioni ricorrenti relative all'efficacia e all'efficienza dell'Agenzia - ad aspetti quali la coerenza con la politica comunitaria, l'effettivo contributo dell'Agenzia all'attuazione di tale politica, il valore aggiunto fornito dall'Agenzia come forma organizzativa di attuazione della politica comunitaria, e l'incidenza a più lungo termine delle attività dell'Agenzia sui beneficiari finali (ossia le autorità nazionali competenti degli Stati membri). Un'analisi più formale in merito verrà effettuata parallelamente al processo legislativo.

L'Agenzia istituita dal presente regolamento è un'Agenzia di regolamentazione che ha il compito di assistere gli Stati membri nell'attuazione della normativa comunitaria in questo settore attraverso il coordinamento degli aspetti operativi della cooperazione alle frontiere esterne.

6. SCELTA DELLA BASE GIURIDICA

L'articolo 66 del trattato istitutivo della Comunità europea costituisce la base giuridica del presente regolamento, il cui obiettivo immediato consiste nel sostenere la progressiva creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia attraverso il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i servizi pertinenti di ciascuno Stato membro e la Commissione per quanto riguarda l'attuazione dell'acquis di Schengen in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e in materia di rimpatrio.

Trovandosi al titolo IV del trattato istitutivo della Comunità europea, la base giuridica della proposta di regolamento è interessata dalla cosiddetta "geometria variabile" derivante dai protocolli sulle posizioni di Regno Unito, Irlanda e Danimarca. La politica comunitaria in materia di gestione integrata delle frontiere esterne è l'acquis di Schengen, di conseguenza la presente proposta di regolamento sviluppa l'acquis di Schengen. È pertanto necessario prendere in considerazione talune conseguenze derivanti dai diversi protocolli.

Regno Unito e Irlanda

Conformemente agli articoli 4 e 5 del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, "l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis".

Tale proposta costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen al quale il Regno unito e l'Irlanda non partecipano, in conformità della decisione n. 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, e della decisione n. 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano pertanto alla sua adozione e non sono vincolati dalle relative disposizioni, né soggetti alla sua applicazione.

Danimarca

In virtù del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea sulla posizione della Danimarca, questo paese non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne [e delle] misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti" (ex articolo 100c del trattato che istituisce la Comunità europea).

Poiché queste proposte costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen e ai sensi dell'articolo 5 del protocollo, la "Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno".

Norvegia e Islanda

In conformità dell'articolo 6, primo comma, del Protocollo Schengen, il 18 marzo 1999 è stato firmato un accordo tra il Consiglio, la Norvegia e l'Islanda, per associare questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [11].

[11] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.

L'articolo 1 dell'accordo stabilisce che la Norvegia e l'Islanda devono essere associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A (disposizioni dell'acquis di Schengen) e B (disposizioni degli atti della Comunità europea che hanno sostituito le corrispondenti disposizioni della convenzione di Schengen, ovvero sono state adottate conformemente alla stessa) dell'accordo nonché da quelle che ad esse faranno seguito.

Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo, la Norvegia e l'Islanda attuano e applicano le disposizioni di tutti gli atti o delle misure adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare l'acquis integrato di Schengen (allegati A e B).

La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen come definito nell'allegato A dell'accordo.

Di conseguenza, la questione dev'essere discussa in sede di "comitato misto", come previsto all'articolo 4 dell'accordo, per consentire alla Norvegia e all'Islanda di "illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo" alla misura e di "pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione".

Nuovi Stati membri

Dato che l'iniziativa rappresenta un atto che si basa sull'acquis di Schengen o è ad esso legato in altro modo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione, essa sarà applicata nei nuovi Stati membri dal momento dell'adesione.

7. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Il titolo IV riguardante i visti, l'asilo, l'immigrazione ed altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone, pone in essere una responsabilità della Comunità in questi settori, che deve tuttavia essere esercitata in conformità dell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea - in altre parole, se e nella misura in cui le azioni intraprese a livello comunitario offriranno evidenti benefici, in ragione della loro portata o dei loro effetti, rispetto a quelle intraprese a livello nazionale. La proposta di regolamento soddisfa questi criteri.

Sussidiarietà

Le singole amministrazioni nazionali non sono in grado di realizzare una gestione europea completa e integrata della cooperazione operativa in materia di controllo delle frontiere esterne e di trasferimento dei cittadini di paesi terzi dai territori degli Stati membri. È pertanto necessaria una struttura comunitaria per migliorare la cooperazione operativa fra gli stessi. L'effettiva esecuzione delle operazioni congiunte e dei progetti pilota incombono agli Stati membri.

Proporzionalità

Il regolamento istituisce un'Agenzia comunitaria che fornisce il coordinamento della cooperazione operativa, il sostegno finanziario, nonché la formazione ed altre questioni orizzontali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e di trasferimento dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri. In quanto struttura comunitaria, l'Agenzia deve sottostare a norme precise ed uniformi sancite in un regolamento del Consiglio, che costituisce lo strumento appropriato per l'istituzione di agenzie comunitarie.

8. OSSERVAZIONI SUGLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo riguarda l'istituzione dell'Agenzia. Esso stabilisce l'obiettivo dell'Agenzia.

Articolo 2

L'articolo descrive i principali compiti dell'Agenzia.

Articolo 3

L'articolo descrive le competenze dell'Agenzia per quanto attiene alle operazioni congiunte e ai progetti pilota alle frontiere esterne.

Per "operazione congiunta" si intendono le attività operative svolte da due o più Stati membri, eventualmente in collaborazione con l'Agenzia, al fine di rafforzare la sorveglianza e il controllo ad una sezione delle frontiere esterne.

Per "progetto pilota" si intendono le attività operative relative alla sorveglianza e al controllo delle frontiere esterne, al fine di verificare se sia fattibile applicare una determinata metodologia operativa e/o determinate attrezzature tecniche.

Le attività operative segnalate all'articolo 3 corrisponderebbero a quelle del settore del controllo alle frontiere esterne e della sorveglianza, attualmente cofinanziate in virtù del programma ARGO. Quest'ultimo verrà sostituito dall'Agenzia per quanto attiene alla cooperazione operativa alle frontiere esterne.

Sulla base delle proposte degli Stati membri, l'Agenzia deve selezionare le operazioni e i progetti di cofinanziamento e coordinare tali progetti. Essa può inoltre prendere l'iniziativa di avviare progetti e operazioni in collaborazione con gli Stati membri. Può decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte a progetti e operazioni. L'Agenzia deve effettuare una valutazione dei risultati delle operazioni e dei progetti e quindi pubblicare un'analisi comparativa degli stessi nella sua relazione generale che presenterà ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato sociale europeo e alla Corte dei conti (cfr. articolo 17, paragrafo 2, lettera b)).

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo, l'Agenzia deve effettuare valutazioni dei rischi sia generali che mirate.

Le valutazioni generali dei rischi servono a individuare i rischi posti dall'immigrazione clandestina per quanto concerne le frontiere esterne dell'Unione europea, mentre quelle mirate si concentrano sulle particolarità locali di una determinata sezione delle frontiere esterne, oppure su tendenze specifiche del cosiddetto modus operandi dell'immigrazione clandestina. Per fare un esempio, una valutazione dei rischi potrebbe consistere nella valutazione del rischio specifico di immigrati clandestini che cercano di varcare una sezione particolare della frontiera esterna, tenendo conto delle informazioni relative alla sorveglianza di tale sezione, delle caratteristiche geografiche della zona, nonché delle informazioni relative al modus operandi dell'immigrazione clandestina nella zona in questione. Analizzando queste informazioni, dovrebbero essere individuati possibili rimedi. Dato che la valutazione dei rischi è un compito orizzontale fondamentale per il concetto di gestione integrata delle frontiere esterne, l'Agenzia assumerà la responsabilità di tale compito subentrando al Centro finlandese di analisi dei rischi. Nell'elaborare un modello comune e integrato di valutazione dei rischi, l'Agenzia si baserà sul già esistente CIRAM.

Articolo 5

Ai sensi dell'articolo, l'Agenzia è responsabile della formazione degli istruttori nazionali e offre seminari e formazione supplementare a beneficio di agenti del corpo nazionale delle guardie di confine. Trattandosi di un compito orizzontale fondamentale per il concetto di gestione integrata delle frontiere esterne, l'Agenzia assume la responsabilità di tale compito dal Centro ad-hoc austriaco per la formazione delle guardie di confine. Nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di confine, l'Agenzia si basa su quella già esistente. La nuova base comune conterrebbe indicazioni sul modo in cui le guardie di confine devono svolgere i propri compiti, concentrandosi ad esempio su lezioni relative a provvedimenti esecutivi/sanzioni, attività di controllo, indagini, funzionamento, attrezzature e sistemi operativi, sviluppo della personalità.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo, l'Agenzia segue con attenzione i progressi della ricerca scientifica che sono rilevanti per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.

Tra i tipi di ricerca che l'Agenzia dovrebbe premurarsi di sviluppare, si potrebbero citare la ricerca nel campo degli strumenti atti a rilevare la presenza di immigrati clandestini nascosti nelle macchine, negli autocarri o nei treni, e gli studi scientifici indipendenti relativi a situazioni di immigrazione clandestina.

L'Agenzia mette al corrente la Commissione e gli Stati membri delle informazioni ottenute attraverso, ad esempio, seminari e relazioni.

Articolo 7

Al fine di raggiungere un maggior livello di solidarietà tra gli Stati membri in questo settore, l'Agenzia crea e conserva a livello centrale un fascicolo informativo delle attrezzature tecniche utilizzate dagli Stati membri per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne. In base ad una valutazione del fabbisogno e dei rischi, l'Agenzia può richiedere allo Stato membro che possiede determinate attrezzature tecniche di metterle temporaneamente a disposizione di un altro Stato membro.

Articolo 8

Gli Stati membri che si trovano in circostanze tali da rendere necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa in fase di controllo delle frontiere esterne, possono rivolgersi all'Agenzia.

L'Agenzia può predisporre l'adeguata assistenza tecnica e operativa, che può consistere in aiuti al coordinamento con altri Stati membri e invio di esperti competenti per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne muniti delle proprie attrezzature tecniche. Gli esperti possono soltanto appoggiare le autorità nazionali competenti e sono sprovvisti di competenze connesse all'applicazione della legge nello Stato membro (o negli Stati) in cui vengono inviati.

Va rilevato che le "circostanze tali da rendere necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa" dell'articolo 8 del presente regolamento non corrispondono alla "situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi" di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del trattato. Inoltre, mentre le misure provvisorie adottate dal Consiglio in riferimento all'articolo 64, paragrafo 2, sono di natura legislativa e politica, le azioni che potrebbero essere intraprese dall'Agenzia ai sensi del presente articolo 8 si limitano ovviamente alla mera assistenza tecnica e operativa in loco, finalizzata al ripristino dell'elevato livello di controllo e sorveglianza della sezione della frontiera esterna in questione.

Articolo 9

L'Agenzia fornisce agli Stati membri il necessario sostegno tecnico per organizzare le operazioni di rimpatrio congiunte, sviluppando a tal fine una rete di punti di contatto, aggiornando sistematicamente l'inventario delle risorse e delle strutture esistenti e a disposizione, oppure preparando raccomandazioni ed orientamenti specifici in materia di operazioni di rimpatrio congiunte.

Articolo 10

L'articolo autorizza l'Agenzia a creare sistemi di scambio delle informazioni con la Commissione e gli Stati membri. A tal fine, l'Agenzia può decidere di utilizzare sistemi già esistenti, come ad esempio ICONET.

Articolo 11

L'Agenzia deve essere in condizione di effettuare scambi di informazioni strategiche non personali sia con EUROPOL (agendo nell'ambito del terzo pilastro del quadro comunitario e con la responsabilità della lotta alle reti di immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani) che con le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, come Interpol. Affinché l'Agenzia possa raccogliere tutto il materiale necessario per effettuare la valutazione dei rischi, questo scambio di informazioni è di vitale importanza. Già oggi EUROPOL partecipa molto attivamente all'attività svolta in questo settore nell'ambito dell'Organo comune.

Come già menzionato, lo scambio di informazioni che intercorre tra l'Agenzia e altri soggetti in causa non riguarderebbe dati personali bensì informazioni generali sulle recenti tendenze osservate nell'immigrazione clandestina e sul modus operandi della stessa.

L'articolo autorizza pertanto l'Agenzia a collaborare in materia di scambio di informazioni strategiche non personali con i summenzionati soggetti in causa. Tali informazioni devono risultare pertinenti ai compiti dell'Agenzia.

Articolo 12

L'articolo riguarda lo status giuridico dell'Agenzia e la sua ubicazione.

Articolo 13

I reparti specializzati di cui al presente articolo si appoggiano ai centri di confine terrestri, aerei e marittimi istituiti dagli Stati membri nell'ambito dell'Organo comune di esperti in materia di frontiere esterne, che verranno successivamente integrati nell'Agenzia. I reparti specializzati dell'Agenzia sono composti da esperti nazionali distaccati degli Stati membri, ma cercheranno nella misura più ampia possibile di avvalersi degli esperti dei centri di confine già esistenti.

Articolo 14

L'articolo contiene le norme generali relative al personale dell'Agenzia.

Articolo 15

L'articolo riguarda i privilegi e le immunità di cui gode il personale dell'Agenzia.

Articolo 16

L'articolo stabilisce la responsabilità dell'Agenzia.

Articolo 17

L'articolo riguarda i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

Articolo 18

L'articolo descrive la composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

Articolo 19

L'articolo riguarda la presidenza del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

Articolo 20

L'articolo contiene le disposizioni relative alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

Articolo 21

L'articolo contiene le disposizioni relative al voto nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

Articolo 22

L'articolo descrive le funzioni e i poteri del direttore esecutivo dell'Agenzia.

Articolo 23

L'articolo stabilisce la procedura di nomina e di revoca degli alti funzionari dell'Agenzia e descrive i requisiti generali di qualifica che essi devono soddisfare. Definisce inoltre il mandato applicabile agli alti funzionari.

Articolo 24

L'articolo riguarda la traduzione dei documenti e della corrispondenza dell'Agenzia.

Articolo 25

L'articolo riguarda la trasparenza dell'Agenzia e le norme applicabili alla comunicazione.

Articolo 26

L'articolo riguarda il bilancio dell'Agenzia.

Articolo 27

L'articolo riguarda l'esecuzione e il controllo del bilancio dell'Agenzia.

Articolo 28

L'articolo contiene disposizioni in materia di lotta alla frode.

Articolo 29

L'articolo contiene una clausola di valutazione in base alla quale l'Agenzia stessa deve sottoporsi ad una valutazione esterna indipendente entro tre anni a partire dal giorno in cui ha assunto le proprie funzioni e, successivamente, ogni cinque anni.

Articolo 30

L'articolo riguarda l'adozione della normativa finanziaria dell'Agenzia.

Articolo 31

L'articolo contiene la data dell'entrata in vigore del regolamento. Esso prevede che l'Agenzia debba assumere le proprie funzioni il 1° gennaio 2005.

2003/0273 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione [12],

[12] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento del Parlamento europeo [13],

[13] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [14],

[14] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni [15],

[15] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira ad una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne;

(2) L'efficiente attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri;

(3) Tenendo conto delle esperienze maturate dall'Organo comune di esperti in materia di frontiere esterne [16], nell'ambito del Consiglio, dovrebbe essere istituito un organismo specializzato incaricato di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne in veste di Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne;

[16] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2002) 233 def.).

(4) L'Agenzia deve semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure;

(5) Sulla base di un modello comune di valutazione integrata dei rischi, l'Agenzia, onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne, deve effettuare analisi dei rischi per fornire alla Comunità e agli Stati membri adeguate informazioni che consentano di prendere le opportune misure o di affrontare minacce o rischi già individuati;

(6) L'Agenzia deve offrire formazione a livello europeo agli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché formazione supplementare e seminari in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne e trasferimento dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri ai funzionari dei servizi nazionali competenti;

(7) L'Agenzia deve proseguire gli sviluppi nel settore della ricerca scientifica relativa al settore e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri;

(8) L'Agenzia deve gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri, contribuendo in tal modo al "raggruppamento" delle risorse materiali;

(9) L'Agenzia deve inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

(10) Nella maggioranza degli Stati membri, gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri sono di competenza delle autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto dello svolgimento di questi compiti a livello europeo, l'Agenzia, sottostando alla politica comunitaria in materia di rimpatrio, deve dunque coordinare e organizzare le operazioni di rimpatrio degli Stati membri e sviluppare migliori pratiche in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi dai territori degli Stati membri;

(11) Per assolvere alle proprie funzioni, l'Agenzia deve collaborare in materia di scambio di informazioni strategiche non personali con Europol e le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti riguardo a questioni affrontate dal presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle relative disposizioni del trattato;

(12) Traendo spunto dalle esperienze dell'Organo comune di esperti in materia di frontiere esterne e dei centri specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime poste in essere dagli Stati membri, l'Agenzia stessa può istituire reparti specializzati che si occupino di tali frontiere;

(13) L'Agenzia deve essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, pertanto, che sia un organismo comunitario dotato di personalità giuridica ad esercitare i poteri esecutivi conferitigli dal presente regolamento;

(14) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è necessario dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio deve applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti;

(15) Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [17] va applicato senza restrizioni all'Agenzia, che deve aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [18];

[17] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[18] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(16) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 [19] relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, va applicato senza restrizioni all'Agenzia;

[19] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(17) La Commissione e gli Stati membri devono essere rappresentati nell'ambito del consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Questo consiglio di amministrazione va dotato dei necessari poteri per allestire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per il processo decisionale a capo dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo;

(18) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, a norma dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri non possono soddisfare gli obiettivi dell'azione proposta in maniera soddisfacente e pertanto, considerata la necessità di creare una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, tali obiettivi possono essere meglio perseguiti a livello comunitario. Il presente regolamento non va oltre il minimo necessario per raggiungere tali obiettivi;

(19) Tenendo presente la natura costantemente in evoluzione delle sfide poste ad un'efficiente gestione delle frontiere esterne, è opportuno contemplare un possibile ampliamento graduale della portata delle azioni a capo dell'Agenzia, che potrebbe, ad esempio, comprendere l'assegnazione all'Agenzia del compito di effettuare ispezioni alle frontiere esterne e di semplificare la cooperazione operativa con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti, tenendo conto del quadro istituzionale della Comunità europea. Il presente regolamento va applicato a tutti i settori connessi alla gestione delle frontiere esterne sulla base di una proposta futura in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea;

(20) Dato che l'efficienza del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica, sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione;

(21) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nell'ambito indicato all'articolo 1, punti A ed E della decisione 1999/437/CE [20] del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo;

[20] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(22) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa attualmente all'adozione del presente regolamento e non vi è vincolata, né soggetta alla relativa applicazione. Considerando che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen conformemente alle disposizioni del titolo IV della terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 di detto protocollo, deve decidere entro i sei mesi successivi all'adozione da parte del Consiglio del presente regolamento se recepirlo o meno nel diritto nazionale;

(23) Il presente regolamento sviluppa le disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali non partecipa il Regno Unito, conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [21]. Il Regno Unito non partecipa quindi all'adozione del presente regolamento e non vi è vincolato, né soggetto alla relativa applicazione;

[21] GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

(24) Il presente regolamento sviluppa le disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali non partecipa l'Irlanda, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [22]. L'Irlanda non partecipa quindi all'adozione del presente regolamento e non vi è vincolata, né soggetta alla relativa applicazione;

[22] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(25) Il presente regolamento è un atto che si basa sull'acquis di Schengen o è ad esso legato in altro modo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione;

(26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I Oggetto

Articolo 1 Istituzione dell'Agenzia

1. È istituita un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (in appresso, 'l'Agenzia') in vista di una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea.

2. L'Agenzia deve semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure, contribuendo in tal modo ad un livello efficiente, elevato e uniforme del controllo delle persone e della sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea.

3. L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione e agli Stati membri il sostegno e le conoscenze tecniche necessari nell'ambito della gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri.

CAPO II Compiti

Articolo 2 Compiti principali

L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne;

b) assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine;

c) effettua una valutazione dei rischi;

d) prosegue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;

e) aiuta gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

f) coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di trasferimento dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri.

Articolo 3 Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

1. L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.

L'Agenzia stessa può avviare iniziative relative ad operazioni congiunte e a progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri.

L'Agenzia può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

2. L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati, disposti all'articolo 13, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

3. L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota ed effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficienza delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nelle proprie relazioni annue disposte all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b).

4. L'Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.

Articolo 4 Valutazione dei rischi

L'Agenzia elabora e applica un modello comune di valutazione integrata dei rischi.

L'Agenzia prepara una valutazione dei rischi sia generale che mirata da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di valutazione integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di confine di cui all'articolo 5.

Articolo 5 Formazione

L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di confine e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine degli Stati membri.

L'Agenzia offre inoltre corsi e seminari di formazione supplementare su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi a beneficio di agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri.

Articolo 6 Prosieguo della ricerca

L'Agenzia prosegue gli sviluppi nel settore della ricerca relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 7 Gestione delle attrezzature tecniche

L'Agenzia crea e conserva a livello centrale un fascicolo informativo delle attrezzature tecniche utilizzate per i controlli e la sorveglianza delle frontiere esterne di proprietà degli Stati membri che questi, volontariamente, sono disposti a mettersi reciprocamente a disposizione su base temporanea a seconda della valutazione del fabbisogno e dei rischi effettuata dall'Agenzia.

Articolo 8 Sostegno agli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne

1. Fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, uno o più Stati membri che si trovino in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, possono rivolgersi all'Agenzia per assistenza. L'Agenzia può predisporre l'adeguata assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro richiedente (o gli Stati).

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può:

a) fornire assistenza in materia di coordinamento tra due o più Stati membri per affrontare i problemi riscontrati alle frontiere esterne;

b) inviare i propri esperti per sostenere le autorità nazionali competenti dello Stato membro in questione (o degli Stati).

3. L'Agenzia può acquisire attrezzature tecniche per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne da mettere a disposizione dei propri esperti per la durata della loro missione nello Stato membro in questione (o negli Stati).

Articolo 9 Cooperazione in materia di rimpatrio

1. L'Agenzia, nel rispetto della politica comunitaria in materia di rimpatrio, coordina o predispone le operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari comunitari appositamente previsti per il rimpatrio.

2. L'Agenzia individua le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di trasferimento dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente dai territori degli Stati membri.

Articolo 10 Sistemi di scambio delle informazioni

L'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio delle informazioni pertinenti ai propri compiti con la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 11 Scambio di informazioni strategiche non personali con Europol, le organizzazioni internazionali e le autorità competenti dei paesi terzi

L'Agenzia può collaborare in materia di scambio di informazioni strategiche non personali con Europol, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle relative disposizioni del trattato.

CAPO III Struttura

Articolo 12 Status giuridico e ubicazione

L'Agenzia è un organismo comunitario. Essa ha personalità giuridica.

L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, l'Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

L'Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche.

L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

La sede dell'Agenzia è [...].

Articolo 13 Reparti specializzati

L'Agenzia valuta la necessità della presenza di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi.

I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. La coerenza e l'uniformità di tali pratiche è garantita dall'Agenzia.

Ogni reparto specializzato presenta all'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.

Articolo 14 Personale

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti Statuto e regime.

2. L'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti alle autorità di nomina dallo Statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

3. Il personale dell'Agenzia è costituito in parte da un ristretto numero di funzionari e di esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne inviati dagli Stati membri per svolgere compiti di gestione. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia per un periodo di tempo strettamente limitato alle sue esigenze.

Articolo 15 Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 16 Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale dei propri agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello Statuto o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 17 Poteri del consiglio di amministrazione

1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 23;

b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette entro e non oltre il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione generale va resa pubblica;

c) adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre-quarti, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato conformemente alla procedura annuale di bilancio della Comunità e al programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne;

d) elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi dell'Agenzia a capo del direttore esecutivo;

e) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia conformemente agli articoli 25, 26, paragrafo 3, e 29;

f) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;

g) adotta il suo regolamento interno;

h) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia.

3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo strategico della gestione operativa delle frontiere esterne, compreso il prosieguo delle attività di ricerca di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

4. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

Articolo 18 Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri e da due rappresentanti della Commissione. Il Consiglio nomina i membri del consiglio di amministrazione e i relativi supplenti per rappresentarli in caso di assenza. La Commissione nomina i propri rappresentanti e i relativi supplenti. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine.

2. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi europei che hanno stipulato con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nella materia disciplinata dal presente regolamento e dalle relative modalità di applicazione. In base alle pertinenti disposizioni di tali accordi, vengono sviluppati accordi che specificano, tra l'altro, la natura, l'estensione e le modalità di partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

Articolo 19 Presidenza del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente in caso di sua impossibilità ad esercitare le proprie funzioni.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. In base a tale disposizione, il mandato del presidente e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un secondo termine.

Articolo 20 Riunioni

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle delibere.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona il cui parere può risultare di interesse a presenziare in veste di osservatore alle riunioni.

5. I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del proprio regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

6. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 21 Votazione

1. Fatti salvi gli articoli 17, paragrafo 2, lettera c), e 23, paragrafo 2, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto. In assenza di un membro, il/la suo/a supplente è abilitato/a ad esercitare il suo diritto di voto.

3. Il regolamento interno stabilisce più nei dettagli le modalità di votazione, in particolare, le condizioni per un membro di agire per conto di un altro ed i requisiti di quorum, ove opportuno.

Articolo 22 Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Nel rispetto delle rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

a) prepara ed attua le decisioni, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nei limiti espressamente previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;

b) prende tutte le iniziative opportune, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Agenzia, secondo le disposizioni del presente regolamento;

c) prepara ogni anno un progetto di programma di lavoro e una relazione di attività che sottopone al consiglio di amministrazione;

d) esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

e) elabora il preventivo delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 26 ed esegue il bilancio sulla base dell'articolo 27;

f) delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g).

4. Il direttore esecutivo è responsabile delle sue attività nei confronti del consiglio di amministrazione.

Articolo 23 Nomina di alti funzionari

1. La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale, o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due-terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il potere di revoca del direttore esecutivo incombe al consiglio di amministrazione in base alla medesima procedura.

3. Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

4. Il vicedirettore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due-terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il potere di revoca del vicedirettore esecutivo incombe al consiglio di amministrazione in base alla medesima procedura.

5. Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dura cinque anni e può essere rinnovato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

Articolo 24 Traduzione

1. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato che istituisce la Comunità europea, sia la relazione annuale di attività che il programma di lavoro di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c), devono essere redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Articolo 25 Trasparenza e comunicazione

1. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia deve assoggettarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel far fronte alle richieste di accesso ai documenti in suo possesso.

2. L'Agenzia, di propria iniziativa, può effettuare comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni. Essa garantisce in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla propria attività..

3. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Tutte le persone fisiche o giuridiche hanno diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia utilizzando una qualsiasi delle lingue indicate all'articolo 314 del trattato. Esse hanno inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua utilizzata.

5. Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dare adito a sporgere denuncia presso il mediatore europeo oppure formare oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 195 e 230 del trattato, rispettivamente.

CAPO IV Requisiti finanziari

Articolo 26 Bilancio

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, fatti salvi altri introiti, da:

- un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione della Commissione);

- un contributo dei paesi terzi che si sono associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

- compensi per i servizi forniti;

- contributi volontari degli Stati membri.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese del personale, di funzionamento, di infrastruttura e quelle operative.

3. Il direttore esecutivo prepara una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, compresi la tabella provvisoria dell'organico e il programma di lavoro preliminare, e li trasmette entro e non oltre il 31 marzo alla Commissione e ai paesi terzi che si sono associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

6. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (definiti in appresso "autorità di bilancio") lo stato di previsione e il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'ammontare della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, che presenta all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo a seguito dell'adozione finale del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, verrà opportunamente adeguato.

10. Qualsiasi modifica apportata al bilancio, compresa la tabella dell'organico, dovrà seguire la medesima procedura.

11. Il consiglio di amministrazione deve comunicare al più presto all'autorità di bilancio la sua intenzione di attuare progetti che possono avere importanti implicazioni finanziarie per il finanziamento del proprio bilancio, in particolare quelli relativi alla proprietà, quali la locazione o l'acquisto di edifici, di cui deve informare la Commissione.

Nel caso in cui un reparto dell'autorità di bilancio abbia comunicato la propria intenzione di esprimere un parere, lo deve trasmettere al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto.

Articolo 27 Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.

2. Entro e non oltre il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione insieme ad una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Entro e non oltre il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia alla Corte dei conti insieme ad una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Quest'ultima deve essere trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Entro e non oltre il 1° luglio dell'anno successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, insieme al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro e non oltre il 30 settembre e ne trasmette una copia al consiglio di amministrazione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, entro il 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 28 Lotta alle frodi

1. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia.

3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stipulano espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'Agenzia e gli agenti responsabili della loro ripartizione.

Articolo 29 Valutazione

1. Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento.

2. La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni; è altresì valutata l'incidenza dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

3. Il Consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula alla Commissione raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, all'Agenzia e alle sue pratiche di lavoro; la Commissione può trasmettere tali raccomandazioni al Consiglio, aggiungendovi il proprio parere ed eventuali proposte. Sia le raccomandazioni che i risultati vanno resi pubblici.

Articolo 30 Disposizioni finanziarie

La normativa finanziaria applicabile all'Agenzia va adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. La normativa non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, a meno che ciò non sia espressamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

Articolo 31 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'Agenzia esercita le proprie funzioni a partire dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) politico (i): 18 Giustizia e affari interi (GAI)

Attività: 18 02 FRONTIERE ESTERNE, VISTI E LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Denominazione dell'azione: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE(I)

A partire dal 2005 vi sarà una nuova denominazione con due linee di bilancio:

- 18 02 XX 01: spese di funzionamento (titoli 1 & 2)

- 18 02 XX 02: spese operative (titolo 3)

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione: impegni in milioni di euro in stanziamenti d'impegno

È a disposizione un massimale di 15 milioni di euro all'anno per il 2005 e il 2006 in virtù dell'accordo raggiunto al Collegio al momento dell'adozione della comunicazione, del 3 giugno 2003, sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente [23].

[23] COM(2003) 323 def.

A partire dal 2007, l'attribuzione degli stanziamenti avverrà conformemente alle nuove prospettive finanziarie.

2.2. Periodo di applicazione: 2004 - 2009

Un calendario indicativo per l'istituzione dell'Agenzia potrebbe essere il seguente:

- Adozione ed entrata in vigore del regolamento previste per il primo semestre del 2004;

- periodo di transizione: dall'entrata in vigore del regolamento fino al momento in cui l'Agenzia diventa operativa (inizia a esercitare le proprie funzioni). Durante questo periodo, la Commissione compirà tutto il necessario per garantire l'istituzione dell'Agenzia;

- fase operativa: l'Agenzia è istituita e pronta ad assumere le proprie funzioni a norma del regolamento.

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

(a) Spese operative (titolo 3): Scadenzario stanziamenti di impegno (cfr. punti 6.2.1 e 6.2.2 delle spese operative).

Stanziamenti di impegno in milioni di euro

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) Spese di funzionamento (titoli 1 & 2): Scadenzario stanziamenti di impegno (cfr. punti 6.1.1 e 6.1.2)

Stanziamenti di impegno in milioni di euro

>SPAZIO PER TABELLA>

(c) Totale globale: Scadenzario stanziamenti di impegno/pagamento

>SPAZIO PER TABELLA>

(d) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e altre spese di funzionamento per la Commissione (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

[X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore (fino al 2006).

La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

La proposta può richiedere il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate [24]:

[24] Per ulteriori informazioni, si consulti il separato documento d'orientamento.

La proposta non ha incidenza finanziaria (comporta aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

OPPURE

[X] La proposta ha incidenza finanziaria - l'incidenza sulle entrate è la seguente:

La presente proposta si basa sull'acquis di Schengen a norma dell'allegato A dell'accordo firmato il 18 maggio 1999 tra il Consiglio e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [25]. L'articolo 12, paragrafo 1, ultimo capoverso, sancisce:

[25] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.

"L'Islanda e la Norvegia, qualora i costi operativi siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, contribuiscono versando al predetto bilancio un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti".

Contributi di Islanda e Norvegia: 2,128% (cifre del 2002)

(in milioni di euro con un decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

Anche gli altri paesi terzi che possono essere associati allo sviluppo dell'acquis di Schengen e aderiscono a questa Agenzia devono contribuire al bilancio comunitario.

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 66 del trattato che istituisce le Comunità europee.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

L'obiettivo principale dell'Agenzia consiste nel migliorare la cooperazione operativa tra gli Stati membri alle frontiere esterne e nel promuovere la solidarietà nel settore come anche un livello paritario di protezione di tutte le frontiere esterne dell'Unione. Non si tratta di obiettivi nuovi, in quanto la comunicazione della Commissione del maggio 2002 [26] faceva già riferimento agli elementi essenziali per una gestione integrata delle frontiere esterne. Il Consiglio europeo di Siviglia vi si è attenuto al momento dell'adozione del proprio piano d'azione [27]. Il progetto di Costituzione, alle disposizioni specifiche per l'attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cfr. articolo I-41), riconosce l'importanza della cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri per la creazione di tale spazio.

[26] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, del 7 maggio 2002 (COM(2002) 233 def.).

[27] Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea concordato dal Consiglio (GAI) il 13 giugno 2002 (Doc. 10019/02 FRONT 58 COMIX 398).

In particolare l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

* coordina le operazioni congiunte e i progetti pilota tra gli Stati membri e tra questi e la Comunità al fine di migliorare il controllo e la sorveglianza alle frontiere esterne dell'Unione europea;

* offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine degli Stati membri nonché formazione supplementare a beneficio di agenti del corpo nazionale delle guardie di confine;

* effettua valutazioni dei rischi sia generali che mirate;

* prosegue le ricerche in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e offre assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri;

* realizza il coordinamento tra gli Stati membri in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri;

* assiste gli Stati membri che si trovano in circostanze eccezionali e/o impreviste in relazione al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea;

* gestisce le attrezzature tecniche degli Stati membri (gli elenchi comuni delle attrezzature e degli appalti di nuove attrezzature va messo a disposizione degli Stati membri).

Tra questi compiti, i primi quattro punti si riferiscono ad attività svolte attualmente dagli Stati membri con il sostegno - in molti casi - di fondi comunitari del programma ARGO, e sono coordinati dall'Organo comune di esperti in materia di frontiere esterne nell'ambito del Consiglio. I restanti tre punti indicano le attività o i compiti dell'Agenzia che, essendo nuovi, non sono coperti dall'Organo comune.

Il valore aggiunto dell'Agenzia diverrà evidente quando essa subentrerà alle attività attualmente interessate dai progetti relativi allo sviluppo di un modello comune di valutazione integrata dei rischi (CIRAM) e di una base comune per la formazione delle guardie di confine e ricerca nel settore delle tecnologie pertinenti, rispettivamente, al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne. Si tratta di questioni orizzontali che rientrano fondamentalmente nel concetto di gestione integrata delle frontiere esterne. Tali attività non sono connesse ad un tipo particolare di frontiera e devono conseguentemente essere gestite a livello centrale in modo da garantire la coerenza e l'uniformità dei concetti e dei criteri che vanno applicati in tutti gli Stati membri.

L'istituzione di un'Agenzia incaricata di coordinare gli aspetti operativi del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne e di prendere inoltre decisioni per cofinanziare determinate attività, rappresenta un passo avanti concreto e significativo per raggiungere la solidarietà tra Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'Agenzia crea dunque e conserva a livello centrale un fascicolo informativo delle attrezzature tecniche utilizzate per i controlli alle frontiere che gli Stati membri saranno disposti a mettersi reciprocamente a disposizione su base temporanea a seconda della valutazione del fabbisogno e dei rischi effettuata dall'Agenzia. Ciò aumenterà la capacità di mobilitazione delle risorse o le capacità degli Stati membri.

L'Agenzia stessa provvede ad acquisire attrezzature tecniche per i propri esperti, che saranno tuttavia a disposizione degli Stati membri che aderiscono alle operazioni congiunte ed ai progetti pilota. In tal modo, l'Agenzia contribuirà in misura davvero sostanziale alla condivisione degli oneri.

Uno dei principali benefici della creazione di una struttura centralizzata, come l'Agenzia, nel settore della gestione operativa delle frontiere sarebbe la capacità di offrire una migliore assistenza a livello europeo nel fronteggiare una possibile situazione critica alle frontiere esterne. Questo nuovo organismo migliorerebbe pertanto le capacità di prevenzione dei rischi e di gestione dei rischi degli Stati membri.

Questa Agenzia, essendo un organismo indipendente, potrebbe inoltre svolgere in futuro le ispezioni alle frontiere esterne degli Stati membri e fungere da punto di contatto tra gli Stati membri e i paesi terzi ovvero le organizzazioni internazionali pertinenti, rafforzando in tal modo la credibilità e la trasparenza degli interventi comunitari nel settore.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

La Commissione ha effettuato una valutazione ex ante della proposta di istituire un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne.

Analizzando le esperienze dell'Organo comune, emerge chiaramente la necessità di una struttura di coordinamento indipendente e altamente professionale se si vogliono risolvere i problemi riscontrati dall'Organo comune.

La valutazione ex ante ha evidenziato che l'istituzione di un'Agenzia rappresenta la scelta migliore e più economica per realizzare l'obiettivo di migliorare la cooperazione operativa alle frontiere esterne rispetto a qualsiasi altro meccanismo di esecuzione considerato in alternativa (l'Organo comune rafforzato e la Commissione stessa).

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla valutazione ex ante della Commissione.

5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

Nell'ultimo Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles (16/17 ottobre 2003), è stata accolta con soddisfazione l'intenzione della Commissione di presentare una proposta per istituire un'Agenzia per la gestione delle frontiere, e si è sottolineato che tale proposta dovrebbe trarre spunto dall'esperienza dell'Organo comune di esperti in materia di frontiere esterne.

La Commissione ha pertanto tenuto conto, per questa proposta, delle valutazioni effettuate dal Consiglio [28] e dalla Commissione [29] in vista del Consiglio europeo di Salonicco. Tali valutazioni, relative alle operazioni congiunte, ai progetti pilota e ai diversi centri specializzati, hanno costituito al contempo una stima dell'attività svolta dall'Organo comune. Tra le principali lacune si segnala la mancanza di un efficiente coordinamento operativo, e ciò è confermato nelle conclusioni del Consiglio GAI su una gestione più efficace delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione [30]. Inoltre, la succitata relazione del Consiglio sull'attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e operazioni congiunte ha tratto conclusioni considerando anche le lacune degli attuali accordi istituzionali per coordinare l'attuazione del piano d'azione. In particolare, le conclusioni hanno messo in risalto:

[28] Relazione della presidenza al Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio, sull'attuazione di programmi, centri ad hoc, progetti pilota e operazioni congiunte, del 3 giugno 2003 (Doc. 10058/03 FRONT 70 COMIX 354).

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in vista del Consiglio europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, del 23 maggio 2003 (COM(20003) 323 def.).

[30] Doc. 10274/03 FRONT 76, del 6 giugno 2003.

* l'evidente mancanza di un meccanismo di controllo, stima e valutazione d'impatto;

* la mancanza di orientamenti d'attuazione e di un adeguato quadro giuridico per lo sviluppo delle operazioni congiunte;

* la mancanza di definizione di obiettivi specifici e oggettivi nonché di un quadro adeguato di pianificazione integrata degli interventi operativi a livello comunitario.

È per questo che la relazione della presidenza greca ha sollecitato il miglioramento del coordinamento e del ruolo operativo di CSIFA+ in quanto requisito essenziale per il successo dello sviluppo dei centri nonché degli altri progetti e delle operazioni congiunte.

La relazione invocava inoltre l'istituzionalizzazione dei centri e la disamina di una nuova struttura istituzionale al fine di migliorare la cooperazione operativa per la gestione delle frontiere esterne.

Il programma ARGO ha disposto finanziamenti (sovvenzioni) per numerose operazioni congiunte nonché progetti pilota di cui è stata fatta menzione. La Commissione presenterà una prima relazione di esecuzione relativa al programma ARGO entro la fine del 2003. Si può tuttavia già premettere che la qualità complessiva delle proposte presentate ovvero dei risultati delle azioni svolte nel settore delle frontiere esterne non è soddisfacente. Un contributo al miglioramento della qualità e dei risultati delle azioni verrà fornito da un'Agenzia che si avvale di esperti del settore e che svolge altresì i compiti di approvare, coordinare e valutare le azioni e decide infine di concedere sovvenzioni per alcune proposte.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Periodo di transizione (2004): non appena il regolamento sarà adottato ed entrerà in vigore, la Commissione avvierà i lavori necessari a dar vita all'Agenzia, ossia l'istituzione e la dotazione del sostegno amministrativo al consiglio di amministrazione, la preparazione dei testi giuridici, la pubblicazione dei bandi e della procedura di assunzione del direttore esecutivo e del vicedirettore. Questi compiti avranno per la Commissione soltanto un'incidenza sulle spese del personale e di funzionamento (cfr. punto 7).

Fase operativa (a partire dal 2005): le stime delle risorse necessarie durante la prima fase operativa (2005-2006) tengono conto dei limiti finanziari, ossia dei massimali indicati nelle prospettive finanziarie. I calcoli si basano su un'entità 'autonoma', non facente cioè affidamento sull'infrastruttura e sul personale della Commissione. I costi possono essere suddivisi in due categorie principali:

Costi del personale e di funzionamento:

Il personale dell'agenzia è composto in parte da un ristretto numero di funzionari ed esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne inviati dagli Stati membri per eseguire funzioni di natura gestionale. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia per un periodo di tempo strettamente limitato alle sue esigenze. I costi del personale sono evidenziati su base annua e le spese del personale e di funzionamento sono pari a 0,108 milioni di euro all'anno per persona (funzionari comunitari), comprendendo anche gli edifici e le relative spese di funzionamento (TI, telecomunicazioni, ecc...).

Il personale necessario nella prima fase operativa (2005-2006) è stimato in 27 elementi, suddivisi in 15 funzionari di grado A, di cui 10 esperti nazionali distaccati (END), 5 di grado B, 5 di grado C e 2 di grado D. Il numero del personale può aumentare a seconda dell'assegnazione all'Agenzia di nuovi compiti da parte del Consiglio e conformemente alle risorse finanziarie attribuite all'Agenzia dall'autorità di bilancio per il periodo post-2007. Il personale addetto alla sicurezza degli edifici e delle infrastrutture non rientra nel personale dell'Agenzia e non se ne tiene conto nella tabella in appresso. La prestazione dei servizi di sicurezza verrà effettuata da fonti esterne.

TABELLA: Stima delle risorse umane - ripartizione per tipo di attività e per categoria

>SPAZIO PER TABELLA>

Costi operativi

Questi costi possono a loro volta essere suddivisi a seconda dei diversi compiti dell'Agenzia:

(1) Coordinamento delle operazioni congiunte e dei progetti pilota alle frontiere esterne proposti dagli Stati membri (coordinamento e valutazione da parte dell'Agenzia). L'Agenzia può concedere sovvenzioni a determinati progetti e operazioni. Vi sono inoltre dei costi derivanti dalle missioni del personale dell'Agenzia presso le frontiere esterne o le sedi nazionali per il coordinamento, lo sviluppo o la valutazione dei progetti o delle operazioni. L'importo per missione è pari a 800 euro al giorno in Europa e a 1 200 euro per il resto del mondo. Possono inoltre essere necessarie riunioni presso le sedi dell'Agenzia a scopo di coordinamento o di valutazione.

(2) Per effettuare le valutazioni dei rischi sono necessarie alcune riunioni con esperti degli Stati membri. I calcoli si fondano sui seguenti presupposti: Viaggio e soggiorno: riunioni, 800 euro a persona per un giorno e 1 150 a persona per due giorni. È altresì necessario sviluppare strumenti elettronici sicuri per comunicare con gli Stati membri ai fini della raccolta e dello scambio di informazioni rilevanti.

(3) La formazione rende necessari ogni mese riunioni, seminari o workshop con gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine.

(4) Il prosieguo della ricerca come pure la messa a disposizione delle proprie conoscenze tecniche produrranno studi, cui dovrà dare forma l'Agenzia, riunioni o missioni del personale nonché preparazione delle relazioni e delle valutazioni.

(5) Sostegno agli Stati membri in caso di circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne. L'Agenzia deve acquistare o noleggiare beni mobili di equipaggiamento da impiegare nel controllo delle frontiere esterne, che costituiranno la spesa più rilevante. Vanno inoltre previste le missioni del personale e il trasporto delle attrezzature specializzate.

(6) Cooperazione in materia di rimpatrio; i costi operativi delle operazioni congiunte di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi (trasporto, accompagnamento, ecc...) potrebbero essere coperti dai Fondi comunitari che saranno in futuro disponibili per il rimpatrio. Potrebbero inoltre aver luogo alcune missioni del personale e riunioni di coordinamento.

(7) Gestione delle attrezzature tecniche (resoconti delle attrezzature di ogni Stato membro) e sistemi di scambio delle informazioni. L'Agenzia deve elaborare un'adeguata banca dati e un appropriato sistema di scambio delle informazioni con gli Stati membri e la Commissione.

5.3. Modalità di attuazione

I compiti fondamentali dell'Agenzia - quali la formazione, la valutazione dei rischi, l'assistenza tecnica - verranno eseguiti dal personale permanente dell'Agenzia, creando così soltanto costi supplementari per le missioni del personale e le riunioni (seminari e workshop).

L'Agenzia intende inoltre cofinanziare talune proposte degli Stati membri di operazioni congiunte e progetti pilota ritenute di particolare interesse ovvero valore aggiunto in relazione al programma di lavoro dell'Agenzia. Verranno concessi finanziamenti comunitari attraverso accordi di sovvenzione, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'Agenzia.

L'Agenzia avvierà le procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente al proprio regolamento finanziario per l'acquisto delle attrezzature operative ovvero per la prestazione dei servizi (studi, consulenza, ecc...) necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

6. INCIDENZA FINANZIARIA SULLE LINEE DI BILANCIO DELL'AGENZIA:

6.1. Spese di funzionamento (titoli 1 & 2):

6.1.1 Incidenza finanziaria sulle risorse umane

Gli importi rappresentano le spese totali per dodici mesi, comprensive dei costi del personale e delle spese di funzionamento (edifici, TI, ecc...). A titolo eccezionale per il 2005, i costi saranno calcolati soltanto per un semestre, poiché in quell'anno l'Agenzia assumerà gradualmente il proprio personale (cfr. punto 2.3).

>SPAZIO PER TABELLA>

6.1.2 Altre spese di funzionamento

In appresso sono indicate soltanto le riunioni del consiglio di amministrazione. Gli altri costi derivanti da missioni, conferenze o seminari, sono riportati in dettaglio per ogni singola funzione nelle spese operative annuali dell'Agenzia.

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Spese operative: (titolo 3)

Le tabelle in appresso riportano una ripartizione delle spese operative dell'Agenzia in base ai rispettivi compiti e alla natura dell'intervento.

6.2.1. Costi annuali o ricorrenti

I costi riportati nella tabella in appresso corrispondono a quelli di un'agenzia completamente operativa. A partire dal 2005, l'Agenzia assumerà gradualmente le proprie funzioni fino a diventare operativa; la sua principale responsabilità per quest'anno consisterà nel sostenere le operazioni congiunte e i progetti pilota attribuendo loro una dotazione paragonabile a quella contemplata nel programma ARGO negli anni precedenti (cfr. punto 2.3).

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2.2 Attrezzature tecniche specifiche

L'Agenzia, durante una prima fase (2005), deve individuare il suo fabbisogno operativo e i propri obiettivi delle capacità, ed analizzare altresì la propria capacità di mobilitare e raggruppare le risorse esistenti, in particolare le attrezzature, di cui dispongono gli Stati membri e che potrebbero essere messe a disposizione degli altri Stati membri.

Sulla base di tale valutazione e conformemente al principio di sussidiarietà, l'Agenzia avvierà le procedure d'appalto delle proprie attrezzature tecniche per assistere gli Stati membri in circostanze eccezionali ovvero per svolgere altre attività, quali ad esempio le operazioni congiunte. L'appalto delle attrezzature avverrà gradualmente, a partire dal 2006, cfr. punto 2.3.

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SUI COSTI DEL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA COMMISSIONE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Si tratta delle risorse esistenti attribuite alla Commissione per coordinare e controllare le attività dell'agenzia. I posti in questione devono essere creati prima che l'Agenzia diventi operativa, quindi nel 2004, per poter eseguire i compiti assegnati alla Commissione durante il periodo di transizione (cfr. punto 2.2).

>SPAZIO PER TABELLA>

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dallo stanziamento assegnato alla DG competente nell'ambito della procedura annuale di ripartizione.

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

Per le riunioni del consiglio di amministrazione nel corso del 2004.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Modalità di controllo

Il controllo dell'Agenzia è effettuato sulla base della relazione annuale di attività adottata dal consiglio di amministrazione per l'anno precedente, e del programma di lavoro per l'anno successivo, che vengono entrambi trasmessi alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione programmata

Entro tre anni dal giorno in cui l'Agenzia ha assunto le proprie responsabilità, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione dà incarico di una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento.

La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni, stima inoltre l'incidenza dell'Agenzia e i suoi metodi di lavoro e tiene conto delle osservazioni degli interessati a livello sia europeo che nazionale.

Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula raccomandazioni riguardanti le modifiche al presente regolamento, l'Agenzia e i suoi metodi di lavoro alla Commissione, che da parte sua può trasmetterle, insieme al proprio parere in merito e ad alcune opportune proposte, al Consiglio. Se del caso, può essere allegato un piano d'azione con uno scadenzario. Sia i risultati della valutazione che le relative raccomandazioni devono essere rese pubbliche.

9. MISURE ANTIFRODE

Sono previste misure specifiche di controllo:

9.1. Per l'Agenzia

Spetta al direttore esecutivo dare esecuzione al bilancio dell'Agenzia. Egli/Ella deve presentare ogni anno alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti un consuntivo dettagliato di tutte le entrate e le spese relative all'esercizio precedente. Il servizio di controllo finanziario interno della Commissione fornirà inoltre la propria assistenza per la gestione delle operazioni finanziarie dell'Agenzia, controllando i rischi, fornendo un parere indipendente sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo a verifica dell'avvenuto rispetto delle regole applicabili e formulando raccomandazioni per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni, nonché per assicurare un impiego razionale delle risorse dell'agenzia.

L'agenzia adotterà, previo accordo della Commissione e della Corte dei conti, il proprio regolamento finanziario a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione [31]. L'agenzia porrà in essere un sistema di controllo interno analogo a quello adottato dalla Commissione nel quadro della propria ristrutturazione.

[31] Regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

9.2. Cooperazione con l'OLAF

Il personale soggetto allo Statuto della Commissione collaborerà con l'OLAF nella lotta alle frodi.

9.3. Per la Corte dei conti

La Corte dei conti esaminerà le scritture contabili conformemente alle disposizioni dell'articolo 248 del trattato e pubblicherà ogni anno una relazione sulle attività dell'agenzia.