52003PC0418

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Versione rifusa) /* COM/2003/0418 def. - COD 2003/0153 */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Versione rifusa) (presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La presente proposta di direttiva costituisce la seconda fase della riformulazione della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Con l'adozione della proposta viene abrogata e sostituita la direttiva 70/156/CEE.

Dal 1970 la direttiva 70/156/CEE è stato il principale strumento giuridico a disposizione della Comunità europea per realizzare il mercato unico nel settore automobilistico. In poco più di un quarto di secolo il mercato unico è diventato una realtà ineludibile non solo per le autovetture ma anche per i motocicli e i ciclomotori [1]. Anche i trattori agricoli [2] traggono in ampia misura vantaggio dall'accesso al mercato interno e grazie all'adozione di una nuova direttiva pure gran parte dei veicoli agricoli sarà tra breve inclusa in questo processo. Finora i veicoli commerciali [3] hanno beneficiato solo parzialmente del mercato interno mediante l'omologazione di impianti, come quello di frenatura.

[1] Questi ultimi sono disciplinati dalla direttiva quadro 92/61/CEE del 30 giugno 1992, GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.

[2] I trattori agricoli sono disciplinati dalla direttiva quadro 74/150/CEE del 4 marzo 1974, GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

[3] Veicoli leggeri (fino a 3,5 tonnellate), autocarri, rimorchi, semirimorchi, autobus urbani e turistici.

La Commissione ritiene che sia ora venuto il momento di fare un ulteriore passo avanti e di estendere i principi finora sviluppati per altre categorie di veicoli anche ai veicoli commerciali.

Dalla sua approvazione, la direttiva 70/156/CEE è stata sottoposta a più di 18 modifiche per adattarla ad un settore in costante evoluzione. A causa di tali modifiche è ora necessaria una riformulazione della direttiva che la renda più leggibile, in un momento in cui la Comunità europea sta per accogliere nuovi membri e in considerazione del fatto che a Ginevra è stato concluso un importante accordo [4] sull'istituzione di regolamenti tecnici internazionali.

[4] Accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore del 25 giugno 1998.

La prima fase della riformulazione prevede che gli allegati tecnici della direttiva 70/156/CEE vengano unificati in una direttiva della Commissione; la seconda fase consiste in una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che riformula interamente le disposizioni legislative della direttiva originaria.

Si è da poco proceduto all'unificazione degli allegati tecnici della direttiva 70/156/CEE in un solo documento, che non si limita ad esporre in modo sinottico tutte le disposizioni amministrative e tecniche relative alle procedure di omologazione, ma definisce anche un insieme di misure specifiche per i veicoli commerciali.

La presente proposta incorpora in forma rielaborata gran parte della legislazione in vigore e predispone gli strumenti legislativi essenziali per estendere la procedura di omologazione a tutte le categorie di veicoli commerciali; detta procedura potrebbe essere operativa a partire dal 2006. Va rilevato che l'omologazione comunitaria è diventata obbligatoria per le autovetture dal 1° gennaio 1998 e per i motocicli e i ciclomotori dal 17 giugno 1999.

Indipendentemente da tutti gli aspetti tecnici precedentemente citati, la proposta di direttiva definisce le disposizioni necessarie all'introduzione di una nuova impostazione per livelli separati dell'attività normativa. Si ritiene che l'adozione di tale impostazione renda più agevole l'approvazione di normative molto complesse. Recenti esperienze hanno di fatto dimostrato che l'associazione in un'unica direttiva di elementi fondamentali e di disposizioni tecniche avanzate e dettagliate rischia di rallentare le procedure d'adozione.

Di conseguenza, mentre spetta al Parlamento europeo e al Consiglio definire gli elementi fondamentali di un atto legislativo, si propone che alla Commissione, assistita da un comitato di regolamentazione [5], venga affidato il compito di fissare le disposizioni tecniche dettagliate e le misure di attuazione pratica.

[5] CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 5 E 8 DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO 1999/468/CE, GU L 184 DEL 17.7.1999, PAG. 23.

2. BASE GIURIDICA

La direttiva si basa sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea e sul principio dell'armonizzazione totale, che mira a sostituire le leggi e le procedure nazionali, suscettibili di creare ostacoli alla libera circolazione dei beni, con un testo unico di norme comunitarie ed un'unica procedura di omologazione.

3. CRONISTORIA

Fin dagli anni venti, quando è iniziata l'industrializzazione del settore automobilistico, i pubblici poteri hanno adottato norme nazionali per la fabbricazione di autoveicoli, riguardanti essenzialmente la sicurezza dell'utilizzazione e della segnaletica - segnali acustici, luci, ecc.

A quei tempi in gran parte nei principali paesi industrializzati vi erano industrie automobilistiche in grado di soddisfare le esigenze locali. Considerate le ideologie protezioniste allora prevalenti, non vi era alcun interesse a definire norme comuni; al contrario, le norme tendevano sostanzialmente a difendere gli interessi economici nazionali. Al termine della seconda guerra mondiale la distruzione dei mezzi di produzione ha dato avvio ad un'apertura dei mercati, in cui l'assenza di armonizzazione nel campo delle norme di fabbricazione costituiva un ostacolo tecnico all'importazione di veicoli [6]. Questa situazione si è protratta fino alla fine degli anni sessanta.

[6] Numerosi esempi documentano questa situazione.

Nel 1958 a Ginevra i paesi che avevano fondato la Comunità economica europea furono all'avanguardia nella conclusione del primo accordo internazionale per lo sviluppo di una normativa internazionale di omologazione di taluni componenti destinati al settore automobilistico [7]. Le parti contraenti hanno ritenuto che il principio del reciproco riconoscimento delle marcature di omologazione apposte sui componenti, delle schede di omologazione rilasciate dai governi e delle ispezioni effettuate da laboratori di prova indipendenti fosse la miglior garanzia di osservanza degli obblighi contrattuali. L'accordo ha dato origine a più di 100 regolamenti ONU/CEE, che hanno consentito al settore automobilistico di realizzare straordinari progressi.

[7] Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958.

Seguendo queste tendenze, i sei paesi fondatori della Comunità economica europea si sono dati l'obiettivo di eliminare progressivamente tutti gli ostacoli tecnici agli scambi tra Stati membri, sviluppando un'impostazione basata sul lavoro svolto a Ginevra e concentrandosi in particolare sugli autoveicoli piuttosto che sui loro componenti. S'intendeva in primo luogo rafforzare la sicurezza d'uso dei veicoli e proteggere gli occupanti in caso di collisione, rispettando contemporaneamente l'ambiente.

Il quadro giuridico adeguato è stato fornito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, approvata nel febbraio 1970, che ha consentito di predisporre gli strumenti giuridici fondamentali per impostare le normative idonee. In tale contesto sono state adottate due distinte direttive: quella sul livello sonoro ammissibile dei veicoli a motore [8] e quella sulle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da gas prodotti da veicoli a motore [9].

[8] Direttiva 70/157/CEE, GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.

[9] Direttiva 70/220/CEE, GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.

In tale quadro sono state poi adottate più di 50 direttive.

Nei primi tempi la legislazione prevedeva solo il recepimento facoltativo delle norme comunitarie, e tale situazione si è protratta fino al 1992, quando la Commissione ha deciso di passare ad una politica di sostituzione delle discipline nazionali con una normativa comunitaria a carattere vincolante. Il primo settore di cui ci si è occupati è stato quello delle autovetture e gli Stati membri hanno accettato immediatamente tale impostazione, considerandola il mezzo più efficace per frenare il costante aumento del numero delle vittime della strada.

Pertanto la direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 [10] ha modificato sostanzialmente la direttiva 70/156/CEE, introducendo l'omologazione comunitaria obbligatoria per le autovetture, dal 1° gennaio 1996 per i nuovi tipi immessi sul mercato, e dal 1° gennaio 1998 per le autovetture oggetto di un'omologazione nazionale anteriore.

[10] GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

La direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 [11] ha introdotto disposizioni tecniche specifiche per l'omologazione di particolari tipi di autovetture, ed ha anche reso possibile l'unificazione di tutte le informazioni tecniche essenziali per l'omologazione in un solo documento elettronico di agevole uso e confacente alle esigenze sia dei costruttori che delle amministrazioni pubbliche.

[11] GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1.

Da ultimo la direttiva 2001/116/CE del 20 dicembre 200 [12], che rappresenta la prima fase della rifusione, contiene le disposizioni tecniche necessarie a rendere operativa l'omologazione per i veicoli commerciali.

[12] GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

Come indicato nel preambolo, la presente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intende abrogare la direttiva 70/156/CEE, sostituendola con un testo più coerente e meglio strutturato, molto più confacente alle esigenze dei costruttori, degli Stati membri e dei paesi candidati.

4. SUSSIDIARIETÀ

Si è tenuto conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato. L'obiettivo della presente direttiva, cioè l'eliminazione degli ostacoli agli scambi all'interno della Comunità mediante l'applicazione dell'omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro accessori, non può essere conseguito in un modo adeguato dagli Stati membri a causa della portata e dell'impatto dell'azione proposta nel settore automobilistico, e può essere pertanto conseguito più efficacemente a livello comunitario. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

5. PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

5.1. Posizione degli Stati membri

Gli esperti degli Stati membri sono stati informati in varie occasioni del contenuto della presente proposta attraverso il gruppo consultivo della Commissione, cioè il gruppo di lavoro sui veicoli a motore (Motor Vehicle Working Group: MVWG), composto di esperti degli Stati membri, dell'industria e di organizzazioni non governative.

Nell'elaborazione della proposta la Commissione ha tenuto conto dell'attività svolta dal gruppo di lavoro OTA [13], che ha contribuito attivamente alla stesura degli allegati tecnici della presente direttiva e formulato varie raccomandazioni pertinenti relative alla riformulazione degli articoli. La Commissione ha anche tenuto ampiamente conto dell'attività del gruppo di lavoro TAAM [14], che ha richiamato l'attenzione della Commissione su vari problemi d'interpretazione pratica relativi all'applicazione della direttiva quadro in vigore.

[13] Operationality of Type-Approval.

[14] Type-Approval Authorities Meeting, un gruppo di lavoro che dall'inizio degli anni 90 si riunisce due volte all'anno.

La proposta è sostenuta dalla maggioranza degli esperti dei governi. Sono state avanzate riserve sulle modalità di applicazione della direttiva - facoltativa od obbligatoria - all'omologazione di veicoli commerciali. A parere di alcuni l'applicazione obbligatoria comporterebbe scarsi vantaggi sotto il profilo della sicurezza stradale o dell'ambiente, mentre farebbe aumentare i costi di produzione. Altri sono favorevoli all'obbligatorietà, ma raccomandano un lasso di tempo abbastanza lungo tra applicazione facoltativa ed obbligatoria della direttiva. Va comunque sottolineato che la direttiva 70/156/CEE è obbligatoria per tutte le autovetture dal 1998.

5.2. Incidenza dell'industria

L'industria automobilistica ha un'incidenza enorme. Nella tavola che segue vengono presentate le previsioni quantitative a lungo termine per il settore automobilistico. Per i veicoli fabbricati in Europa occidentale non vi sono segni di stagnazione.

Di conseguenza si prevede un aumento del numero dei veicoli commerciali in Europa occidentale da 24 829 000 nel 2000 a 32 867 000 nel 2014.

>SPAZIO PER TABELLA>

5.3. Posizione dell'industria

L'industria automobilistica ha partecipato alla discussione fin dalle prime fasi e ha dato un importante contributo alla definizione del concetto di procedura di omologazione in più fasi. In generale l'industria è favorevole alla proposta della Commissione, purché sia concesso un lasso di tempo sufficiente a consentire a tutti i costruttori, compresi i carrozzieri, di soddisfare le prescrizioni relative all'omologazione.

6. BASE E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

6.1. Generalità

Se l'introduzione del mercato unico è stata l'obiettivo essenziale della legislazione adottata a partire dal 1970, gli aspetti della sicurezza stradale sono sempre stati presi in considerazione e il legislatore ha cercato di garantire a tutti gli utenti della strada, mediante norme di costruzione basate su solide conoscenze scientifiche e tecniche, il più alto livello possibile di sicurezza, tutelando nel contempo l'ambiente.

Naturalmente i principali orientamenti adottati nel 1970 per elaborare la direttiva quadro sono ancora presenti in questa proposta, ma coesistono con concetti completamente nuovi:

- la direttiva si basa sull'armonizzazione totale, cioè le procedure di omologazione comunitaria divengono obbligatorie e sostituiscono le prescrizioni nazionali con le quali sono finora coesistite. È previsto un lungo periodo transitorio per consentire a tutti i costruttori dei nuovi settori interessati di adattarsi gradualmente alle nuove procedure;

- come in precedenza, la direttiva contiene disposizioni legali e amministrative per l'omologazione di sistemi come quelli di frenatura, di componenti come i pneumatici e di entità tecniche come la protezione laterale, conformemente alle direttive particolari;

- le procedure continuano ad autorizzare l'omologazione di un veicolo completo mediante combinazione di distinte omologazioni rilasciate per i sistemi, i componenti e le entità tecniche che lo costituiscono, anche quando le omologazioni parziali sono avvenute in Stati membri diversi;

- invece che sulle direttive particolari, l'omologazione di un veicolo completo può basarsi sui regolamenti internazionali derivanti dall'accordo del 1958 [15], che vengono considerati come equivalenti alle direttive europee in attuazione della decisione del Consiglio 97/836/CE del 27 novembre 1997 [16];

[15] Accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni.

[16] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

- un nuovo metodo di omologazione - noto come omologazione in più fasi - è stato introdotto per conformarsi alle modalità di fabbricazione dei veicoli commerciali. Naturalmente, quando il costruttore assembla sia il telaio che la carrozzeria, il veicolo può essere omologato con la procedura sperimentata, come avviene attualmente per le autovetture. La procedura in più fasi comprende generalmente due fasi: nella prima, il costruttore iniziale effettua l'omologazione di un telaio - dotato o no di un abitacolo - comprendente il motore, le ruote, gli ammortizzatori, i freni ecc. ed è rilasciata una scheda di omologazione CE; nella seconda fase, il secondo costruttore, in generale un carrozziere, monta la carrozzeria e quindi presenta il veicolo così completato per l'omologazione;

- le autovetture fabbricate in piccole serie, in precedenza non soggette alla procedura di omologazione comunitaria armonizzata, d'ora in poi verranno incluse nel sistema comunitario e disporranno di una procedura flessibile. In precedenza gli Stati membri potevano accordare discrezionalmente deroghe a questi tipi di veicoli, purché fossero immatricolati nel loro territorio. Tale situazione è stata ritenuta in contrasto con i principi del mercato unico. Sono state pertanto elaborate disposizioni tecniche per codificare le deroghe consentite alle direttive particolari, che restano naturalmente in vigore. I servizi tecnici e le autorità che rilasciano l'omologazione potranno verificare la conformità del veicolo per mezzo di prove semplificate o di confronti con prove eseguite su veicoli analoghi, senza che debba svolgersi tutta la procedura di omologazione. Per evitare che queste disposizioni flessibili diano luogo ad abusi, la Commissione propone di limitare rigorosamente il numero dei veicoli a cui queste disposizioni possono applicarsi; le cifre proposte sono state stabilite essenzialmente esaminando i dati sulla produzione dei costruttori europei di automobili esclusive o di automobili sportive;

- a richiesta degli Stati membri che desiderano comunque mantenere una procedura semplificata di omologazione di serie molto piccole di autovetture, è ancora mantenuta la possibilità di omologare su base strettamente nazionale piccole serie di 50 veicoli l'anno, ma a condizione che rimangano entro i confini dello Stato membro che rilascia l'omologazione;

- anche i veicoli commerciali potranno seguire una procedura europea di piccole serie simile a quella applicata alle autovetture. È tuttavia necessario accumulare esperienze di applicazione delle procedure complete prima di decidere quanta flessibilità possa essere consentita. Il caso dei veicoli commerciali sarà quindi trattato successivamente; nel frattempo, gli Stati membri possono continuare ad applicare le loro regole nazionali ad un numero limitato di veicoli secondo la categoria cui appartengono;

- la Commissione condivide il parere degli Stati membri che vogliono introdurre nella direttiva l'omologazione di veicoli singoli, cioè la cosiddetta procedura d'omologazione individuale. Le modalità pratiche verranno stabilite in uno specifico allegato, dopo aver consultato le controparti abituali. Questa procedura potrà essere applicata all'omologazione di veicoli secondo il sistema in più fasi.

L'applicazione dei principi enunciati nella presente direttiva semplificherà notevolmente le operazioni di omologazione per i costruttori; grazie ad essa, sarà sufficiente che un solo Stato membro omologhi il veicolo perché tutti i veicoli di questo tipo possano essere immatricolati in tutta la Comunità sulla sola base del loro certificato di conformità.

L'esperienza acquisita in materia di autovetture indica che la trasparenza di tali operazioni verrà garantita anche nel caso dei veicoli commerciali.

Sono previste clausole di salvaguardia per consentire agli Stati membri di respingere - in fase di omologazione oppure di immatricolazione - veicoli che, pur conformi alle direttive applicabili, possono dimostrarsi pericolosi per la sicurezza stradale. Questo principio è stato esteso anche ai pericoli ambientali.

Il principio dell'omologazione trova una giustificazione anche nel modo in cui è organizzata la produzione dei veicoli a motore. I costruttori in possesso di un documento di omologazione devono rilasciare un certificato di conformità per ciascun veicolo prodotto, garantendone la conformità al tipo omologato. Nella produzione in più fasi ciascun costruttore che partecipa alla fabbricazione deve completare la parte di certificato che corrisponde alla sua fase di produzione specifica.

Uno dei principi fondamentali del sistema di omologazione è la certezza dell'esistenza di un sistema permanente di supervisione della produzione ad opera del costruttore. Tutte le autorità che intervengono nel procedimento di omologazione devono verificare regolarmente che il costruttore adempia ai propri obblighi, esegua i controllo e adotti le misure necessarie per correggere la situazione qualora si riscontrino difetti.

6.2. Contenuto della proposta

6.2.1. Disposizioni amministrative generali (capitoli I - VII)

Gli articoli 1 - 18 presentano le disposizioni generali concernenti il procedimento d'omologazione, che includono la presentazione delle richieste, la modifica delle domande e il rilascio o la revoca dell'omologazione da parte degli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche dell'omologazione o dalla categoria del veicolo.

Idonee disposizioni regolano la messa in circolazione e l'immatricolazione dei veicoli. A questo proposito è necessario tener conto del fatto che i veicoli, anche se conformi a tutte le direttive in vigore al momento della loro produzione, possono non essere ancora immatricolati alla data di entrata in vigore di prescrizioni più rigorose. La procedura di cui all'articolo 26 consente l'immatricolazione di un numero ridotto di veicoli, calcolato come percentuale prestabilita sui dati di immatricolazione dell'anno precedente, oppure riguardante solo i veicoli prodotti durante uno specifico periodo antecedente la data di entrata in vigore dei requisiti più rigorosi.

Particolare attenzione è stata riservata all'articolo 17, relativo al certificato di conformità. Questo documento è una delle pietre angolari dell'edificio. Ha lo scopo di permettere all'autorità responsabile dell'immatricolazione di verificare che ogni veicolo sia conforme alle norme vigenti nella Comunità europea prima della sua messa in circolazione.

6.2.2. Conformità della produzione (articolo 11 e allegato X)

Il sistema dell'omologazione comunitaria si basa sul principio secondo il quale una autorità competente omologa un tipo di veicolo o di componente dopo la verifica e la prova di prototipi rappresentativi da parte di servizi tecnici competenti e indipendenti.

Il sistema risulta credibile nel suo complesso solo se il costruttore può dimostrare alle autorità che produce ogni singolo veicolo o componente conformemente al tipo omologato. Anche se il certificato di conformità e/o il marchio di omologazione costituiscono un innegabile attestato di conformità, i controlli regolari organizzati nei luoghi di produzione restano comunque il fattore determinante, che garantisce la fiducia nel sistema.

Secondo la procedura in vigore, le autorità che rilasciano l'omologazione devono sottoporre a verifica il costruttore sulla base dei seguenti due tipi di procedure. Queste misure sono di due tipi:

- prima di poter rilasciare un'omologazione l'autorità competente deve assicurarsi che il costruttore disponga di un sistema interno di controllo che gli consenta di individuare i difetti di conformità e di adottare tutte le misure necessarie per correggerli. L'autorità competente delega i necessari poteri ad un servizio tecnico che ha le qualifiche richieste per eseguire una valutazione preliminare del sistema predisposto dal costruttore;

- lungo tutto il processo produttivo l'autorità competente o il suo servizio tecnico controllano regolarmente le operazioni eseguite dal costruttore, in modo da assicurarsi che ciascun veicolo o componente sia conforme al tipo omologato. Ove necessario, l'autorità può prelevare campioni di veicoli o componenti sui quali eseguire le proprie prove, qualora ritenga che quelle eseguite dal costruttore non diano garanzie adeguate.

6.2.3. Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni (capitolo VIII)

Come è noto, l'industria automobilistica è una delle più innovative. Nuove concezioni tecniche vengono talvolta immesse sul mercato molto prima che sia possibile adattare la legislazione in vigore alle nuove situazioni. Inoltre, a causa di determinate caratteristiche innovative, per alcuni tipi di veicoli è impossibile conformarsi alle disposizioni comunitarie.

Per rispondere a queste specifiche esigenze quindi si può essere esentati da disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari, salvo approvazione della Commissione assistita da un comitato tecnico, che include esperti degli Stati membri.

Tuttavia, per non ritardare il lancio di nuove tecnologie o nuove concezioni, l'autorità competente può rilasciare un'omologazione CE provvisoria senza obbligo di attendere la decisione, purché di validità limitata al territorio dello Stato membro in cui i veicoli interessati vengono immessi sul mercato. Successivamente, dopo l'approvazione dell'esenzione a livello comunitario, l'omologazione CE acquista la sua normale portata.

6.2.4. Veicoli prodotti in piccole serie (capitolo IX)

Le autovetture prodotte in piccole serie potranno essere omologate a livello comunitario non appena entrerà in vigore la direttiva. Uno specifico allegato elenca tutte le deroghe consentite. Il concetto di procedura europea per le piccole serie si basa su una semplificazione della procedura amministrativa e non implica una minore attenzione per gli aspetti della sicurezza o della tutela ambientale; il costruttore può dimostrare egli stesso, in un numero limitato di casi, il rispetto delle prescrizioni di uno strumento normativo presentando documenti o risultati di prove, fatto salvo l'accordo dell'autorità che rilascia l'omologazione. Quest'ultima mantiene il diritto di decidere di affidare l'effettuazione delle prove al proprio servizio tecnico.

Procedure analoghe verranno seguite per altre categorie di veicoli in una fase successiva. Attualmente, poiché l'omologazione comunitaria di veicoli completi si applica solo alle autovetture, per esse soltanto si dispone di conoscenze approfondite. I veicoli appartenenti alle altre categorie prodotte in piccole serie sono quindi ancora oggetto di una procedura non armonizzata.

Per le autovetture prodotte in quantità molto limitate (al massimo 50 veicoli all'anno), gli Stati membri possono concedere deroghe discrezionali alla procedura normale; in tal caso, la validità dell'omologazione è limitata al territorio dello Stato membro che rilascia l'omologazione.

6.2.5. Omologazioni individuali (capitolo X)

Analogamente alla disciplina della produzione in piccole serie, disposizioni amministrative basate sulle deroghe consentono di omologare veicoli particolari a titolo individuale. Tuttavia, poiché occorre definire norme adeguate a livello comunitario, ci si può avvalere di questa possibilità solo entro il territorio dello Stato membro che rilascia l'omologazione. In una fase successiva si armonizzeranno le norme negli Stati membri per consentire la libera circolazione di tali veicoli.

Quasi il 95% dei veicoli commerciali appartenenti alle categorie N2 e N3 è costituito da telai cabinati, venduti come tali a trasportatori su strada; per renderli completi occorre montare sul telaio di questi veicoli una sovrastruttura (carrozzeria) e vari dispositivi aggiuntivi - protezioni laterali, paraspruzzi, ecc. La procedura di omologazione da seguire è quella in più fasi. Una caratteristica dei veicoli commerciali è che le sovrastrutture e gli allestimenti sono adattati alle esigenze degli operatori del trasporto stradale; di conseguenza, la produzione di questi veicoli non può essere concepita in modo analogo alla produzione delle autovetture. Per fronteggiare queste esigenze specifiche il sistema di omologazione in più fasi deve combinarsi con la procedura di omologazione individuale, che consente la flessibilità necessaria ad evitare perdite di tempo e costi eccessivi nella fase di montaggio della carrozzeria.

6.2.6. Non conformità al tipo omologato e notifica delle decisioni (capitolo XII)

Come si è visto in precedenza, la procedura di omologazione è complessivamente credibile solo se il costruttore può dimostrare alle autorità che fabbrica ciascun veicolo o componente conformemente al tipo omologato. La valutazione iniziale e le verifiche periodiche del controllo esistente dei piani di conformità vengono eseguite direttamente dall'autorità che rilascia l'omologazione o per suo conto.

Gli articoli 28 e 29 definiscono i casi in cui sussistono difetti di conformità al tipo omologato nonché le azioni da intraprendere per ristabilire la conformità. L'articolo 29 prescrive le modalità di notifica delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 28.

6.2.7. Accettazione di regolamentazioni equivalenti (capitolo XIII)

L'omologazione comunitaria si basa sostanzialmente sulla conformità con 50 direttive particolari adottate a partire dal 1970. Si vorrebbe tuttavia rendere possibile tale omologazione sulla base di norme ritenute equivalenti in virtù di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi. Tali criteri fanno parte della politica comunitaria in materia di commercio estero.

Durante l'elaborazione della presente proposta la Commissione ha riflettuto a lungo e profondamente sull'incidenza sulle proprie disposizioni legislative dei lavori in corso a Ginevra, a seguito dell'adesione della Comunità, in data 27 novembre 1997, all'accordo del 1958 riveduto delle Nazioni Unite [17]. Essa ha quindi deciso di accettare senza ulteriore seguito qualsiasi modifica dei regolamenti di Ginevra, dei quali la Comunità è parte contraente, non appena emesso il parere del comitato tecnico.

[17] Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997, GU L 346 del 17.12.1997, pag 78.

Analogamente, quando la Comunità europea aderisce ad un nuovo regolamento ONU/CEE, se nel formulare la propria decisione il Consiglio accorda alla Commissione i poteri corrispondenti, essa - dopo aver consultato gli Stati membri e informato il Parlamento europeo - può includere tale regolamento nell'elenco delle misure prescritte al momento dell'omologazione, indicando semplicemente la categoria del veicolo interessato e la data della domanda. A questo scopo viene aggiunta una terza parte all'allegato IV, che deve essere regolarmente aggiornata.

6.2.8. Fornitura di informazioni tecniche (capitolo XIV)

Varie direttive particolari raccomandano che il costruttore fornisca informazioni specifiche sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza, come ad esempio i seggiolini per bambini. La Commissione ritiene che la natura degli obblighi del costruttore debba essere specificata nella direttiva quadro.

Altrettanto importante è che le informazioni destinate al pubblico non contrastino con le prescrizioni di talune direttive. In determinati casi una presentazione pubblicitaria tendenziosa di informazioni obbligatorie può avere un'influenza decisiva sulle scelte di acquisto di un veicolo, traendo in errore i consumatori.

L'esperienza ha dimostrato che i produttori di pezzi non originali talvolta incontrano difficoltà insuperabili nella raccolta di tutte le informazioni tecniche necessarie a progettare componenti o entità tecniche destinati al mercato dell'assistenza post-vendita. L'articolo 35 contiene quindi disposizioni volte a consentire a tali produttori l'accesso alle informazioni tecniche, compresi i designi dei costruttori di veicoli. Tali informazioni sono limitate a quanto serve per l'omologazione dei pezzi, conformemente alle pertinenti direttive particolari.

6.2.9. Misure di attuazione e modifiche di una direttiva - procedura di comitato (capitolo XV)

La direttiva dispone affinché la Commissione adotti misure per attuare una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per la quale ha ricevuto un mandato ai sensi dell'articolo 211 del trattato.

Se ne sarà avvertita l'esigenza, sarà possibile modificare gli allegati tecnici di qualsiasi direttiva facente riferimento alla direttiva quadro in considerazione dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche, in modo da adattarla alle nuove situazioni. L'industria automobilistica è una delle più innovative, ed è importante poter adattare rapidamente le disposizioni in materia di omologazione, quando lo esige l'interesse degli utenti. La procedura adottata è conforme alla decisione del Consiglio 1999/468/CE [18], che prevede l'assistenza di un "comitato tecnico" composto da esperti degli Stati membri.

[18] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

6.2.10. Notifica delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici (capitolo XVI)

La fiducia nel sistema di omologazione deriva non solo dall'imparzialità delle autorità competenti, ma anche dall'indipendenza e dalla qualificazione dei servizi tecnici. Di conseguenza gli Stati membri verranno autorizzati ad affidare le prove e le verifiche di omologazione solo a enti che dispongano del personale qualificato e delle attrezzature idonee indispensabili. Analogamente le valutazioni dei sistemi e dei controlli di qualità necessari a garantire la conformità della produzione verranno affidati soltanto a enti specializzati nell'ispezione e valutazione dei sistemi di qualità. Le norme di qualità EN e ISO verranno utilizzate come riferimento.

Ai sensi della direttiva, i servizi interessati sono notificati ufficialmente non solo alla Commissione, ma anche agli Stati membri, in modo da garantire la trasparenza del processo.

I costruttori non sono autorizzati ad eseguire essi stessi prove di omologazione. Il permesso viene dato solo in casi eccezionali, quando ad esempio sono necessari impianti di verifica molto costosi e/o si devono eseguire prove di resistenza o di durata; in tale numero ridotto di casi il costruttore è autorizzato alla stesura di un verbale di prova sotto il controllo dell'autorità competente.

Ai servizi tecnici è consentito eseguire prove nelle installazioni del costruttore, ad esempio prove di frenatura che necessitano di piste lunghe parecchi chilometri. I servizi tecnici che eseguono tali prove devono conformarsi alle pertinenti norme internazionali.

6.2.11. Disposizioni transitorie, applicazione, entrata in vigore (capitolo XVII)

Per garantire che la direttiva eserciti pienamente la propria funzione, la Commissione propone che essa venga recepita ed applicata dagli Stati membri 12 mesi dopo l'adozione.

L'omologazione continuerà ad essere obbligatoria per le autovetture e diventerà gradualmente obbligatoria per le altre categorie di veicoli. Per i casi in cui l'omologazione può essere rilasciata a livello nazionale, sono state incluse disposizioni transitorie per consentire agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi.

Come richiesto dall'industria, le disposizioni in merito alle procedure d'omologazione verranno applicate inizialmente su base facoltativa, non appena gli Stati membri avranno recepito la direttiva nella legislazione nazionale.

La realizzazione dell'omologazione obbligatoria è prevista dal 1° gennaio 2007, ma attraverso fasi successive tali da consentire periodi transitori abbastanza lunghi, in modo che le amministrazioni non vengano sommerse da alluvioni di richieste di omologazione presentate tutte alla stessa data. Analogamente, per permettere all'industria di adattare la sua produzione attuale alle nuove prescrizioni, è stato previsto un periodo transitorio di due anni come avviene normalmente nel settore.

Le scadenze proposte per le diverse categorie di veicoli sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

6.3. Allegati

6.3.1. Generalità

Gli allegati sono ripresi dalla direttiva 2001/116/CE e risultano dal consolidamento delle varie modifiche apportate nel corso degli anni alla direttiva 70/156/CEE.

Sono stati leggermente modificati, in modo da conformarli ai nuovi articoli aggiunti. Tali modifiche sono messe in evidenza per consentirne una facile identificazione.

Sono stati inoltre aggiunti tre nuovi allegati:

- l'allegato XVI, che contiene il calendario di applicazione della procedura di omologazione per tutte le categorie di veicoli;

- l'allegato XVII, che stabilisce il necessario collegamento tra le direttive abrogate, la loro data di recepimento e la presente direttiva;

- l'allegato XVIII, che contiene la tavola di corrispondenza con i precedenti articoli della direttiva 70/156/CEE, consolidata dalla direttiva 92/53/CE e modificata dalla direttiva 98/14/CE.

Infine, tre nuove appendici precisano le conseguenze degli allegati IV, VI e VII. L'appendice relativa all'allegato IV specifica le prescrizioni concernenti l'omologazione CE di veicoli appartenenti alla categoria M1 prodotti in piccole serie. La seconda appendice si riferisce all'allegato VI e contiene l'elenco delle direttive particolari e dei regolamenti ONU/CEE a cui il veicolo è conforme, mentre la terza contiene il modello del marchio di omologazione CE, già figurante in alcune direttive particolari, ma non ancora inserito nella direttiva quadro.

6.3.2. Allegati I e III

L'allegato I riunisce tutte le informazioni contenute nelle 56 direttive particolari elencate nell'allegato IV. Qualora non intendano ottenere un'omologazione in base alla serie completa delle direttive particolari elencate nell'allegato IV, i costruttori devono fornire all'autorità che rilascia l'omologazione la parte pertinente di questo elenco completo, al fine di ottenere l'omologazione di un veicolo completo. L'allegato III contiene tutte le informazioni necessarie per l'omologazione di un veicolo quando sono disponibili tutte le omologazioni dei sistemi.

Occorre notare che il fascicolo di omologazione completo deve essere trasmesso, in allegato alla scheda di omologazione CE, a tutte le autorità degli Stati membri che rilasciano l'omologazione, qualunque sia la procedura scelta dal costruttore (in più fasi, in una fase o mista).

6.3.3. Allegato II

L'allegato II contiene tutte le definizioni utili ai fini dell'omologazione di un veicolo completo; comprende le definizioni generali delle categorie di veicoli (analoghe a quelle utilizzate nell'accordo ONU/CEE del 1958) e definizioni più specifiche richieste dalla legislazione comunitaria.

Nella sezione B sono descritti gli aspetti essenziali da prendere in considerazione per definire un nuovo tipo di veicolo, in base ai quali i costruttori e le autorità che rilasciano l'omologazione possono determinare con certezza quando un tipo di veicolo deve essere oggetto di una nuova omologazione.

Infine, la sezione C contiene le definizioni del tipo di carrozzeria che sono necessarie per la classificazione dei veicoli in funzione delle loro caratteristiche o della configurazione dei posti a sedere.

6.3.4. Allegati IV e XI

L'allegato IV contiene un elenco completo dei requisiti per il rilascio di un'omologazione per quanto riguarda tutte le categorie di veicoli. È suddiviso in tre parti.

- La parte I tratta dell'omologazione stessa del veicolo e contiene l'elenco delle 56 direttive particolari obbligatorie, riguardanti i sistemi di frenatura, le emissioni di gas di scarico ecc., 48 delle quali concernono i veicoli della categoria M1, 41 i veicoli della categoria N1, 43 di veicoli della categoria N2 e 21 i veicoli della categoria O4.

- La parte II elenca i regolamenti ONU/CEE a cui la Comunità ha aderito in quanto parte contraente della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e per i quali esiste una direttiva comunitaria corrispondente, mentre la parte III elenca i regolamenti ONU/CEE per i quali non esiste una direttiva equivalente.

Una nuova appendice è stata aggiunta all'allegato IV; vi sono specificati i requisiti particolari per l'omologazione dei veicoli della categoria M1 prodotti in piccole serie. Sono previsti quattro livelli di decisione: piena conformità ai requisiti comunitari (lettera X), autorizzazione data ad un costruttore di dimostrare che il suo tipo di veicolo è conforme alle principali disposizioni di una direttiva (lettera C), ecc.

L'allegato XI prevede, come l'allegato IV, requisiti specifici relativi a veicoli speciali. Quattro appendici contengono tutte le varianti autorizzate rispetto all'elenco completo dell'allegato IV. I veicoli speciali in questione sono gli autocaravan, le ambulanze, i veicoli per trasporti funebri, i veicoli blindati, i veicoli per uso speciale e le gru mobili.

6.3.5. Allegati V e XIV

L'allegato V è una sorta di vademecum comprendente istruzioni per le autorità che rilasciano l'omologazione su come gestire l'insieme delle procedure di omologazione dei veicoli completi; lo stesso vale per l'allegato XIV, ma in relazione alla procedura di omologazione in più fasi

6.3.6. Allegati VI, VIII e IX

L'allegato VI riporta il modello di scheda di omologazione CE da utilizzare. Questo modello di scheda deve essere utilizzato anche quando l'autorità competente rilascia un'omologazione limitata al territorio nazionale, ma in tal caso nell'intestazione non devono figurare le parole "Scheda di omologazione CE".

All'allegato VI è stata raggiunta un'appendice che indica lo stato delle modifiche delle direttive o dei regolamenti a cui il veicolo è conforme, qualora il costruttore non domandi la serie completa di omologazioni di sistemi.

L'allegato VIII contiene una tavola riepilogativa che presenta tutte le prestazioni ambientali di un veicolo a cui è stata rilasciata l'omologazione CE, mentre nell'allegato IX figurano i vari modelli di certificato di conformità per le categorie di veicoli.

6.3.7. Allegato VII

Questo allegato contiene tutte le informazioni di cui hanno bisogno le autorità che rilasciano l'omologazione per quanto riguarda l'applicazione del sistema di numerazione delle omologazioni.

6.3.8. Allegato X

Le procedure da seguire per quanto riguarda la valutazione della conformità della produzione sono descritte nelle tre sezioni dell'allegato X.

La sezione 1 riguarda la procedura di valutazione iniziale, destinata ad accertare che, prima di chiedere l'omologazione CE, il costruttore abbia messo in atto dispositivi di controllo della conformità della produzione in ogni stabilimento interessato.

La sezione 2 contiene disposizioni relative alla conformità dei prodotti, destinate a garantire che il costruttore controlli in modo efficace la produzione.

Le disposizioni riguardanti la verifica permanente contenute nella sezione 3 prevedono ispezioni periodiche effettuate dall'autorità competente per verificare che il costruttore continui ad eseguire i controlli stabiliti.

6.3.9. Allegato XII

Questo allegato definisce i limiti applicabili alla produzione in piccole serie e all'immatricolazione di veicoli di fine serie che, trovandosi in stock al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, non possono essere modificati per conformarvisi.

6.3.10. Allegati XIII e XV

L'allegato XIII presenta il modello del modulo da utilizzare per la comunicazione tra Stati membri di informazioni riguardanti le omologazioni di sistemi, componenti ed entità tecniche rilasciate da ciascuno di essi.

Nell'allegato XV figura il modello del certificato da utilizzare in caso di omologazione in più fasi qualora il veicolo di base non abbia ottenuto un'omologazione CE di veicolo completo.

6.3.11. Allegato XVI

Questo nuovo allegato contiene il calendario per l'applicazione della procedura di omologazione CE:

- la prima colonna si riferisce all'applicazione facoltativa, 12 mesi dopo la data d'adozione della direttiva proposta;

- la seconda colonna si riferisce all'applicazione obbligatoria in relazione a nuovi tipi di veicoli;

- la terza colonna si riferisce all'applicazione per tipi di veicoli esistenti, tenendo conto di un periodo transitorio di due anni destinato a permettere all'industria di adattare la sua produzione alle nuove prescrizioni.

7. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che la nuova direttiva proposta renderà le disposizioni amministrative e regolamentari in vigore più chiare per tutte le parti interessate - costruttori, Stati membri, paesi candidati, autorità che rilasciano l'omologazione o servizi tecnici - e permetterà di applicare l'omologazione comunitaria alle diverse categorie di veicoli e ai loro componenti.

Inoltre, estendendo il suo campo d'applicazione ai veicoli commerciali, la direttiva contribuirà in modo tangibile al completamento del mercato interno in un settore che vede le tre maggiori potenze economiche [19] produrre 40 milioni di veicoli all'anno - 40 % dei quali in Europa occidentale - e che non mostra alcun segno di rallentamento.

[19] Europa occidentale, America settentrionale e Giappone.

La sostituzione delle procedure nazionali di armonizzazione con un sistema comunitario basato su prescrizioni tecniche armonizzate consentirà certamente di accelerare e semplificare le formalità amministrative che precedono l'immatricolazione dei veicoli.

La Commissione ritiene anche che l'armonizzazione delle prescrizioni applicabili ai veicoli prodotti in piccole serie, in vigore inizialmente per le autovetture, consentirà ai piccoli produttori di accedere al mercato unico, assicurando nel contempo un livello di sicurezza pari, se non superiore, a quelli precedenti.

Infine, la Commissione ritiene che l'introduzione di una impostazione per livelli separati dell'attività normativa agevolerà l'adozione della futura legislazione nel settore automobilistico.

ê 70/156/CEE (adattato)

Ö Proposta di Õ

DIRETTIVA Ö DEL PARLAMENTO EUROPEO E Õ DEL CONSIGLIO

concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Ö, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli Õ

Ö Testo rilevante ai fini del SEE Õ

Ö IL PARLAMENTO EUROPEO E Õ IL CONSIGLIO DELL Ö 'UNIONE EUROPEA Õ ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 95 Õ,

vista la proposta della Commissione [20],

[20] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale Ö europeo Õ [21],

[21] GU C 48 del 16.4.1969, pag. 14.

Ö deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [22] Õ ,

[22] GU C

Ö considerando quanto segue: Õ

ò nuovo

(1) La direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [23] ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

[23] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2) Ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno della Comunità, è opportuno sostituire i sistemi di omologazione degli Stati membri con un'idonea procedura comunitaria basata sul principio dell'armonizzazione totale.

(3) I requisiti tecnici applicabili ai sistemi, ai componenti, alle entità tecniche e ai veicoli devono essere armonizzati e specificati in direttive particolari. Tali direttive devono in primo luogo tendere a garantire un elevato livello di sicurezza stradale, protezione della salute, protezione dell'ambiente, efficienza energetica e protezione contro gli usi non autorizzati.

(4) La direttiva 92/53/CEE del Consiglio [24] limita l'applicazione della procedura comunitaria di omologazione dei veicoli completi alla categoria M1. Per realizzare il mercato interno e assicurarne il buon funzionamento, il campo d'applicazione della presente direttiva deve includere tutte le categorie di veicoli, in modo da consentire ai costruttori di beneficiare dei vantaggi del mercato interno mediante l'omologazione comunitaria.

[24] GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

(5) Per consentire ai costruttori di adattarsi alle nuove procedure armonizzate, è opportuno prevedere un lasso di tempo sufficiente prima che l'omologazione europea dei veicoli completi diventi obbligatoria per i veicoli di categorie diverse da M1 prodotti in una sola fase. Un periodo più lungo è necessario per i veicoli di categorie diverse da M1 che richiedono un'omologazione in più fasi, perché a tale procedura parteciperanno i carrozzieri, che dovranno acquisire sufficiente esperienza in questo campo, di modo che le necessarie procedure possano essere convenientemente applicate.

(6) Finora i costruttori che producono veicoli in piccole serie sono stati parzialmente esclusi dai benefici del mercato interno. L'esperienza ha dimostrato che la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente potrebbero essere notevolmente migliorate se i veicoli prodotti in piccole serie fossero totalmente integrati nel sistema comunitario di omologazione dei veicoli completi, iniziando da quelli della categoria M1.

(7) Per evitare abusi, una procedura semplificata per i veicoli in piccole serie deve essere applicata solo nei casi in cui la produzione è molto limitata; è quindi necessario definire con maggiore precisione il concetto di piccola serie in termini di numero di veicoli prodotti.

(8) È importante disporre misure che consentano l'omologazione di veicoli su base individuale, in particolare per introdurre una certa flessibilità nel sistema di omologazione in più fasi. Nell'attesa che entrino in vigore specifiche norme armonizzate a livello comunitario, gli Stati membri devono poter continuare a rilasciare omologazioni individuali conformemente alle loro norme nazionali.

(9) Nell'attesa dell'applicazione delle procedure di omologazione CE dei veicoli completi a categorie di veicoli diverse da M1, gli Stati membri devono poter continuare a rilasciare omologazioni di veicoli su base nazionale e occorre di conseguenza prevedere disposizioni transitorie.

(10) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio [25], la Comunità ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, ("accordo del 1958 riveduto"). Di conseguenza, i regolamenti ONU/CEE a cui la Comunità aderisce in applicazione di detta decisione e le modifiche dei regolamenti ONU/CEE a cui essa ha già aderito vanno incorporati nella procedura di omologazione comunitaria dei veicoli come equivalenti a direttive particolari o come prescrizioni supplementari; è quindi opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni che ne agevolino un'applicazione efficace.

[25] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(11) Per garantire che la procedura di controllo della conformità della produzione, che costituisce uno dei fondamenti del sistema di omologazione comunitario, sia correttamente applicata e funzioni adeguatamente, i costruttori devono essere sottoposti a regolari verifiche da parte delle autorità competenti o di un servizio tecnico designato, in possesso delle qualifiche necessarie.

(12) È importante che i costruttori forniscano ai proprietari di veicoli le informazioni necessarie ad evitare l'uso improprio di dispositivi di sicurezza. È opportuno includere nella presente direttiva disposizioni al riguardo.

(13) È altrettanto importante che i produttori di attrezzature abbiano accesso a talune informazioni, disponibili solo presso il costruttore del veicolo, cioè le informazioni tecniche - compresi i disegni - necessarie a produrre i pezzi destinati al mercato dell'assistenza postvendita.

(14) Al fine di semplificare e accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare norme di applicazione delle direttive particolari e disposizioni per l'adeguamento allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche degli allegati della presente direttiva e degli allegati delle direttive particolari.

(15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [26].

[26] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(16) Poiché gli scopi della presente direttiva, ossia la realizzazione del mercato interno mediante l'introduzione di un sistema obbligatorio di omologazione comunitario per tutte le categorie di veicoli, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalla direttiva precedente.

(18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato XVII, parte B,

ê 70/156/CEE (adattato)

HA Ö NNO Õ ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Ö capo i Õ

Ö disposizioni generali Õ

ò nuovo

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo d'applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificarne l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione all'interno della Comunità.

Specifici requisiti tecnici sono stabiliti in applicazione della presente direttiva con direttive particolari, adottate secondo l'articolo 95 del trattato e il cui elenco tassativo figura all'allegato IV.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Articolo Ö 2 Õ

Campo di applicazione

Ö 1. Õ La presente direttiva riguarda l'omologazione dei Ö veicoli Õ ð progettati e ï fabbricati in una o più fasi ð al fine di essere utilizzati su strada ï, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli .

ð Essa riguarda anche l'omologazione individuale di tali veicoli. ï2. La presente direttiva non riguarda ð l'omologazione o l'omologazione individuale dei seguenti veicoli ï :

ð a) i trattori agricoli e forestali, quali definiti nella direttiva 74/150/CEE del Consiglio [27], e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per essere trainati dai medesimi; ï

[27] GU L 84 del 28.03.1974, pag. 10.

Ö b) Õ i quadricicliÖ, quali definiti nella direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [28]; Õ

[28] GU L 124 del 9.05.2002, pag. 1.

ò nuovo

c) i veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;d) i veicoli blindati progettati e fabbricati per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;

e) le macchine mobili;

f) i veicoli cingolati;

g) i veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche;

h) i prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove.

3. I veicoli di cui al paragrafo 2, lettere g) e h) possono comunque essere omologati su base individuale solo per l'uso specifico per il quale sono stati progettati e fabbricati.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Articolo Ö 3 Õ

Definizioni

Ai fini della presente direttiva ð e delle direttive elencate nell'allegato IV, salvo altrimenti disposto in dette direttive, ï valgono le seguenti definizioni:

1) "omologazione", l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle Ö pertinenti disposizioni amministrative e Õ prescrizioni tecniche ;

ò nuovo

2) "omologazione nazionale", l'omologazione prevista dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, la cui validità è limitata al territorio di tale Stato membro;

3) "omologazione CE", l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche della presente direttiva e delle direttive particolari o dei regolamenti UN/CEE elencati negli allegati IV o XI;

4) "omologazione individuale", l'atto con cui uno Stato membro certifica che un singolo veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

5) "omologazione in più fasi", l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle Ö disposizioni amministrative e alle Õ prescrizioni tecniche della presente direttiva;

ò nuovo

6) "procedura di omologazione a tappe", una procedura di omologazione di un veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche relative al veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione del veicolo completo;

7) "procedura di omologazione in un'unica tappa", una procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione;

8) "procedura di omologazione mista", una procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;

9) "veicolo a motore", ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

10) "rimorchio", ogni veicolo non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

11) "veicolo", ogni veicolo a motore Ö o il suo rimorchio Õ ;

ò nuovo

12) "veicolo a motore ibrido", ogni veicolo a motore che utilizza come propulsori almeno un motore a combustione interna e un motore elettrico.

13) "macchina mobile", ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori fuori strada o determinati lavori agricoli e forestali, e per le sue caratteristiche costruttive non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non vanno considerate come macchine mobili;

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

14) Ö "tipo di veicolo", i veicoli di una determinata categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II, punto B; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni anch'esse specificate nell'allegato II, punto B; Õ15) "veicolo base", qualsiasi veicolo ð completo o ï incompleto ð utilizzato nella fase iniziale di un ï procedimento di omologazione in più fasi;

16) "veicolo incompleto", un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva, deve essere completato in almeno una fase successiva;

17) "veicolo completato", il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme Ö al Õ le pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva;

ò nuovo

18) "veicolo completo", un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva;

19) "veicolo di fine serie", un veicolo parte di una scorta, che non può essere immatricolato o venduto o messo in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuovi requisiti tecnici che non può rispettare viste le sue caratteristiche progettuali;

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

20) "sistema", ð una serie di dispositivi combinati in modo da eseguire una funzione specifica in un veicolo ï ;

21) "componente", un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo ;

22) "entità tecnica", un dispositivo destinato a far parte di un veicolo che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli;

23) "costruttore", la persona Ö fisica o giuridica Õ responsabile Ö della progettazione e della Õ costruzione Ö di un Õ veicolo, sistema, componente o entità tecnica ð ai fini della sua immissione nel mercato sotto il nome o il marchio di tale persona o qualsiasi persona fisica o giuridica che ha progettato e costruito un veicolo per proprio uso; ï

ò nuovo

24) "rappresentante del costruttore", una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, debitamente designata dal costruttore per rappresentarlo presso l'autorità competente e per agire in suo nome, ai fini della presente direttiva; il termine "costruttore" designa o il costruttore stesso o il suo rappresentante;

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

25) "autorità che rilascia l'omologazione", Ö l' Õ autorità di uno Stato membro responsabil Ö e Õ di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica Ö o dell'omologazione individuale di un veicolo Õ ; Ö essa rilascia Õ e, se necessario, Ö ritira Õ le schede di omologazione, Ö assicura Õ il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e Ö verifica Õ le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;

26) "servizio tecnico", l'organismo o l'ente designato, Ö dall'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro Õ, come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ð come organismo di valutazione della conformità per l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove, od ï ispezioni ; questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione ð , purché la sua competenza sia adeguatamente documentata ï ;

ò nuovo

27) "scheda di omologazione", il documento con cui l'autorità che rilascia l'omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è omologato;

28) "scheda di omologazione CE", la scheda che figura nell'allegato VI della presente direttiva, o nell'allegato corrispondente di una direttiva particolare; il modulo di comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno dei regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV, parte II o parte III, è considerato equivalente ad essa;

29) "scheda di omologazione individuale", il documento con cui l'autorità che rilascia l'omologazione, o un suo rappresentante debitamente designato, certifica che un singolo veicolo è omologato;

30) "certificato di conformità", il documento di cui all'allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a norma della presente direttiva è conforme a tutte le direttive particolari e ai regolamenti ONU/CEE pertinenti al momento della sua produzione e che il veicolo può essere immatricolato o messo in circolazione negli Stati membri senza ulteriori ispezioni; il certificato di conformità può essere utilizzato a fini dell'immatricolazione del veicolo.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

31) "scheda informativa", le schede figuranti negli allegati I o III della presente direttiva o Ö nel Õ corrispondente allegato di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire; ð la scheda informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico; ï

32) "documentazione informativa", la documentazione completa Ö , comprendente la scheda informativa, Õ dati, disegni, fotografie ecc. forniti dal richiedente ; ð la documentazione informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico; ï

33) "fascicolo di omologazione", la documentazione informativa Ö accompagnata dai Õ verbali di prova e Ö da tutti Õ gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; ð il fascicolo di omologazione può essere fornito sotto forma di documento elettronico; ï

34) "indice del fascicolo di omologazione", il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile;ð in tale documento devono essere registrate le tappe successive nella gestione dell'omologazione CE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti. ï

ò nuovo

capo ii

obblighi generali

Articolo 4

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri assicurano che i costruttori che domandano un'omologazione rispettino gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri rilasciano un'omologazione soltanto per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri immatricolano o autorizzano la vendita o la messa in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità competenti in materia di omologazione e comunicano tali atti secondo l'articolo 38.

Articolo 5

Obblighi dei costruttori

1. Il costruttore è responsabile verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica.

2. Nel caso di un'omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene.

Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi.

3. Ai fini della presente direttiva, il costruttore che non è stabilito nella Comunità designa a rappresentarlo dinanzi all'autorità che rilascia l'omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

Ö capo iii Õ

Ö procedure di omologazione ce Õ

Ö Articolo 6 Õ

Ö Procedure per l'omologazione CE di veicoli Õ

ò nuovo

1. Il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:

a) omologazione a tappe;

b) omologazione in un'unica tappa;

c) omologazione mista.

ê 98/14/CE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo Ö 2 Õ. La domanda di omologazione ð a tappe ï Ö consiste nella Õ documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III ed Ö è accompagnata Õ Ö dalla serie completa delle Õ schede di omologazione Ö CE richieste da Õ ciascuna delle pertinenti direttive particolari Ö o dai regolamenti ONU/CEE elencati negli Õ allegati IV o XI. Ö Nel caso dell'omologazione CE di un sistema o di un'entità tecnica secondo le pertinenti direttive particolari o regolamenti ONU/CEE, l'autorità che rilascia l'omologazione ha accesso al relativo fascicolo di omologazione fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione Õ .

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo Ö 3 Õ. Ö La Õ domanda di ð omologazione in un'unica tappa ï Ö consiste nella Õ documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato I Ö , Õ in relazione alle direttive particolari Ö o ai regolamenti ONU/CEE Õ specificati negli allegati IV o XI e, se del caso, Ö nella Õ parte II dell'allegato III.

Ö 4 Õ. Nel caso di ð una procedura di omologazione mista, l'autorità che rilascia l'omologazione può esentare un costruttore dall'obbligo di produrre una o più schede di omologazione CE di sistemi, a condizione che la documentazione informativa sia accompagnata dalle indicazioni di cui all'allegato I, necessarie per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, nel qual caso ciascuna delle omologazioni CE cui si applica l'esenzione è sostituita da un verbale di prova. ï

Ö 5. Salvo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, Õ nel caso di un'omologazione in più fasi, Ö vanno fornite le seguenti informazioni Õ :

Ö a) Õ nella prima fase Ö , Õ le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione Ö CE Õ richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

Ö b) Õ nella seconda e nelle successive fasi Ö , Õ le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione Ö CE Õ relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione Ö CE Õ del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche Ö o Õ delle aggiunte da lui apportate Ö al veicolo incompleto Õ .

Ö 6 Õ. Il Õ costruttore Ö presenta la domanda Õ all'autorità che rilascia l'omologazione Ö. Per un tipo particolare di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo Õ Stato membro.

Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.

ò nuovo

7. Su domanda debitamente motivata dell'autorità che rilascia l'omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.

8. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione la quantità di veicoli necessaria a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

Ö Articolo 7 Õ

Ö Procedura per l'omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche Õ

Ö 1. Il costruttore presenta la domanda all'autorità che rilascia l'omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata. Õ

Ö 2. La domanda è accompagnata da una documentazione informativa, il cui contenuto è specificato nelle direttive particolari. Õ

ò nuovo

3. Su domanda debitamente motivata dell'autorità che rilascia l'omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.

4. Il costruttore mette a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione la quantità di veicoli, componenti o entità tecniche richiesta dalle pertinenti direttive particolari ai fini dell'esecuzione delle prove richieste.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

Ö capo iv Õ

Ö espletamento delle procedure di omologazione ce Õ

Ö Articolo 8 Õ

Ö Disposizioni generali Õ

ò nuovo

1. Gli Stati membri non rilasciano l'omologazione CE senza avere prima accertato la piena osservanza delle disposizioni dell'articolo 11.

2. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE secondo gli articoli 9 e 10.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Ö 3. Uno Stato membro può rifiutare di rilasciare l'omologazione CE se ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle pertinenti prescrizioni, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale Õ ð o di danneggiare gravemente l'ambiente o, nel contesto della prevenzione dei rifiuti derivanti dai veicoli ï Ö di danneggiare gravemente la sanità pubblica. In tal caso invia immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione una documentazione dettagliata relativa ai motivi della propria decisione Õ ð e alle prove a sostegno delle sue conclusioni. ï

Ö 4. Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII. Õ

Ö 5. L'autorità che rilascia l'omologazione invia Õ, ð entro venti giorni lavorativi, ï Ö alle omologhe autorità degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione CE, completa dei relativi allegati, per ogni tipo di veicolo che ha ricevuto l'omologazione. Õ ð Le copie cartacee possono essere sostituite da copie elettroniche, purché autenticate per mezzo di una firma elettronica o di un'altra misura equivalente. ï

Ö 6. L'autorità che rilascia l'omologazione Õ ð informa immediatamente ï Ö le omologhe autorità degli altri Stati membri circa ogni rifiuto e ritiro dell'omologazione di un veicolo Õ ð, specificando i motivi della decisione. ï

Ö 7. L'autorità che rilascia l'omologazione invia Õ ð ogni tre mesi ï Ö alle omologhe autorità degli altri Stati membri l'elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche per i quali ha rilasciato, Õ ð modificato, ï Ö rifiutato o ritirato l'omologazione CE durante il periodo precedente. Õ Ö L'elenco include le menzioni indicate nell'allegato XIII. Õ

Ö 8. Su domanda di un altro Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione CE invia, Õ ð entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, ï Ö copia della scheda di omologazione CE con i relativi allegati. Õ ð La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica. ï

Ö Articolo 9 Õ

Ö Disposizioni specifiche concernenti i veicoli Õ

1. Ö Gli Stati membri rilasciano un'omologazione CE per i seguenti veicoli Õ:

a)

Ö un tipo di veicolo conforme Õ alle informazioni contenute nella documentazione informativa e Ö al Õ le prescrizioni tecniche Ö specificate Õ Ö nelle Õ direttive particolari Ö o nei regolamenti ONU/CEE pertinenti Õ Ö elencati Õ nell'allegato IV Ö ; Õ

Ö b) Õ Ö un tipo di veicolo per uso speciale conforme Õ alle informazioni contenute nella documentazione informativa e Ö al Õ le prescrizioni tecniche Ö specificate Õ Ö nelle Õ direttive particolari Ö o nei regolamenti ONU/CEE pertinenti Õ Ö elencati n Õ ell'allegato XI Ö . Õ

Ö Si applicano Õ le procedure di cui all'allegato V Ö . Õ

Ö 2. Gli Stati membri rilasciano Õ un'omologazione in più fasi Ö per un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme Õ alle informazioni contenute nella documentazione informativa e Ö alle Õ prescrizioni tecniche Ö specificate nelle Õ direttive particolari Ö o nei regolamenti ONU/CEE pertinenti Õ Ö elencati Õ negli allegati IV o XI, in funzione dello stato di completamento del veicolo.

Ö Si applicanoÕ le procedure Ö di cui Õ all'allegato XIV.

Ö 3. Per ogni tipo di veicolo, l'autorità che rilascia l'omologazione procede come segue: Õ

Ö a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione CE, compresa la scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il cui modello è riportato nell'allegato VIII; Õ

Ö b) appronta o verifica l'indice del fascicolo di omologazione; Õ

Ö c) rilascia quanto prima al richiedente la scheda compilata con i suoi allegati. Õ

ò nuovo

4. Nel caso di un'omologazione CE in relazione alla quale, a norma dell'articolo 19, dell'articolo 21 o dell'allegato XI, sono state imposte restrizioni di validità o sono state concesse esenzioni da talune disposizioni delle direttive particolari, la scheda di omologazione CE specifica tali restrizioni o esenzioni.

5. Qualora nella documentazione informativa siano precisate disposizioni relative ai veicoli per uso speciale come indicato nell'allegato XI, la scheda di omologazione CE specifica tali disposizioni.

6. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione mista, l'autorità che rilascia l'omologazione compila nella parte III della documentazione informativa il cui modello figura nell'allegato III, i riferimenti ai verbali di prova, stabiliti da direttive particolari o regolamenti ONU/CEE, per i quali non è disponibile una scheda di omologazione CE.

7. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione in un'unica tappa, l'autorità che rilascia l'omologazione stabilisce l'elenco delle direttive particolari e dei regolamenti ONU/CEE pertinenti, il cui modello figura nell'appendice I dell'allegato VI, e acclude tale elenco alla scheda di omologazione CE.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

è1 98/14/CE art. 1, punto 2, lettera a)

è2 98/14/CE art. 1, punto 2, lettera b)

Ö Articolo 10 Õ

Ö Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche Õ

Ö 1. Gli Stati membri rilasciano Õ un'omologazione Ö CE Õ Ö per un sistema conforme Õ alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e Ö alle Õ prescrizioni tecniche è1 della pertinente direttiva particolare Ö , come stabilito negli Õ allegati IV o XI ç;

Ö 2. Gli Stati membri rilasciano Õ un'omologazione Ö CE Õ del componente o dell'entità tecnica Ö per un componente o un'entità tecnica conforme Õ alle informazioni contenute nella documentazione informativa e Ö alle Õ prescrizioni tecniche è2 della pertinente direttiva particolare Ö, come stabilito nell'allegato Õ IV ç .

ò nuovo

3. Qualora i componenti o le entità tecniche, destinate o meno alla riparazione, all'assistenza o alla manutenzione, siano anche coperte da un'omologazione di un sistema relativa a un veicolo, un'omologazione supplementare del componente o dell'entità tecnica è necessaria solo quando ciò sia previsto dalla pertinente direttiva particolare.

ê 98/14/CE art. 1, punto 2, lettera c) (adattato)

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

4. Quando Ö un Õ componente o Ö un' Õ entità tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la sua conformità Ö alle Õ prescrizioni può essere verificata soltanto quando funziona in connessione con Ö tali Õ altri elementi del veicolo, la portata dell'omologazione Ö CE Õ di detto componente od entità tecnica è limitata di conseguenza. La scheda di omologazione Ö CE Õ Ö specifica Õ in tal caso le eventuali restrizioni d'uso e condizioni Ö particolari Õ di montaggio. Ö Quando tale componente o entità tecnica è montato dal costruttore del veicolo, Õ il rispetto Ö di tali Õ restrizioni Ö d'uso Õ e Ö condizioni di montaggio Õ è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

Ö Articolo 11 Õ

Ö Provvedimenti relativi alla conformità della produzione Õ

Ö 1. Lo Stato membro che rilascia un'omologazione CE prende i provvedimenti previsti all'allegato X in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti. Õ

Ö 2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione CE prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano ancora appropriati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti siano ancora conformi al tipo omologato.

La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui all'allegato X e alle direttive particolari e ai regolamenti ONU/CEE contenenti prescrizioni specifiche. Õ A tal fine la competente autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE può eseguire qualsiasi controllo o prova previsto da una delle direttive particolari o da uno dei regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI su campioni prelevati nelle sedi del costruttore, inclusi gli impianti di produzione.

ê 98/14/CE art. 1, punto 3 (adattato)

ð nuovo

Ö capo v Õ

Ö modifiche delle omologazioni ce Õ

Ö Articolo 12 Õ

Ö Disposizioni generali Õ

1. Ö Il costruttore informa immediatamente Õ lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione. Ö Lo Stato membro decide, conformemente al presente capo, della procedura da seguire. Õ ð Se necessario, lo Stato membro può decidere, d'intesa con il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione CE. ï

2. La domanda di modifica di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3.

Se lo Stato membro ritiene che Ö , per introdurre una Õ modifica Ö , Õ Ö siano necessarie nuove ispezioni o Õ nuove prove , ne informa il costruttore Ö. Le disposizioni degli articoli 13 e 14 si applicano Õ solo previo esito positivo Ö delle nuove ispezioni o Õ delle nuove prove Ö richieste Õ .

Ö Articolo 13 Õ

Ö Disposizioni speciali relative ai veicoli Õ

1. Õ Ö La modifica del Õ le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione Ö è detta "revisione". Õ

Ö In tal caso Õ, l'autorità Ö che rilascia l' Õ omologazione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio Ö . È considerata conforme a questa prescrizioneÕ una versione Ö unificata Õ e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

Ö 2. Una revisione è detta "estensione" se, oltre a quanto disposto dal paragrafo 1: Õ

Ö a) sono necessarie ulteriori ispezioni; Õ

Ö b) una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata; Õ

Ö c) nuove prescrizioni di una delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE relativi al veicolo omologato entrano in vigore. Õ

Ö In tali casi, l'autorità che rilascia l'omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione Õ ð progressivo, corrispondente al numero delle estensioni successive rilasciate ï .

Ö La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio. Õ

Ö 3. Õ Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione Ö unificata Õ e aggiornata, viene modificato Ö di conseguenza Õ l'indice del fascicolo di omologazione, annesso alla scheda di omologazione, indicando le date Ö dell'estensione o della revisione Õ più recente o Ö dell'unificazione più recente Õ della versione aggiornata.

Ö 4. Non è necessario modificare l'omologazione di un tipo di veicolo se le nuove prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera c) sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano altre categorie di veicoli. Õ

Ö Articolo 14 Õ

Ö Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche Õ

Ö 1. La modifica delle indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione è detta "revisione". Õ

Ö In tal caso, l'autorità che rilascia l'omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche. Õ

Ö 2. Una revisione è detta "estensione" se, oltre a quanto disposto dal paragrafo 1 Õ:

Ö a) sono necessarie ulteriori ispezioni; Õ

Ö b) una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata; Õ

Ö c) nuove prescrizioni di una delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE relativi al veicolo omologato entrano in vigore. Õ

Ö L'autorità che rilascia l'omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione Õ ð progressivo, corrispondente al numero di estensioni successive rilasciate. Nei casi in cui la modifica è resa necessaria dall'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la terza sezione del numero di omologazione è aggiornata. ï

Ö La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio. Õ

Ö 3. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione, annesso alla scheda di omologazione, indicando le date dell'estensione o della revisione più recente o dell'unificazione più recente della versione aggiornata. Õ

Ö Articolo 15 Õ

Ö Rilascio e comunicazione delle modifiche Õ

Ö 1. Nel caso di un'estensione, l'autorità che rilascia l'omologazione aggiorna tutte le corrispondenti sezioni della scheda di omologazione CE, i relativi annessi e l'indice del fascicolo di omologazione. Õ ð La scheda aggiornata e i relativi annessi sono immediatamente trasmessi al richiedente. ï

Ö 2. Nel caso di una revisione, Õ ð l'autorità che rilascia l'omologazione trasmette immediatamente al richiedente, ï Ö secondo il caso, i documenti riveduti o la versione unificata e aggiornata, incluso l'indice riveduto del fascicolo di omologazione. Õ

Ö 3. L'autorità che rilascia l'omologazione comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri le modifiche delle omologazioni CE, secondo l'articolo 8Õ.

Ö capo vi Õ

Ö validità di un'omologazione ce di veicoli Õ

Ö Articolo 16 Õ

Ö Cessazione della validità Õ

ò nuovo

1. L'omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi seguenti:

a) quando entrano in vigore nuove prescrizioni di una direttiva particolare o di un regolamento ONU/CEE relativi al veicolo omologato e non è possibile aggiornare di conseguenza l'omologazione;

b) quando cessa definitivamente la produzione del veicolo omologato;

c) quando cessa la validità dell'omologazione per effetto di una restrizione speciale.

2. Quando la cessazione della validità riguarda soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante, l'omologazione CE di un veicolo perde validità limitatamente alla particolare variante o versione interessata.

3. Quando cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo, il costruttore ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE del veicolo. Ricevuta la comunicazione, detta autorità informa entro venti giorni lavorativi le autorità omologhe degli altri Stati membri.

L'articolo 26 si applica solo quando la cessazione interviene nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a).

ê 98/14/CE art. 1, punto 3 (adattato)

4. Õ Ö Salvo il disposto del paragrafo 3, quando un'omologazione CE perde validità, il costruttore ne informa Õ l'autorità che ha rilasciato l'omologazione Ö CE.

Questa comunica immediatamente alle autorità omologhe degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti per consentire eventualmente l'applicazione dell'articolo 26. Tale comunicazione precisa, in particolare, Õ la data Ö di produzione e Õ il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto .

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

Ö capo vii Õ

Ö Certificato di conformità e marcatura Õ

Articolo Ö 17 Õ

Certificato di conformità

1. Il costruttore titolare di una scheda di omologazione Ö CE Õ di un veicolo rilascia un certificato di conformità Ö , che Õ accompagna ciascun veicolo, completo Ö , Õ incompleto Ö o completato Õ , fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato.

Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti.

ò nuovo

2. Il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità.

ê 98/14/CE art. 1, punto 4 (adattato)

Ö 3. Õ Il certificato di conformità Ö è concepito Õ in modo da non poter essere falsificato. A tal fine, la carta utilizzata Ö è protetta da una grafica Õ a colori o dal marchio di identificazione del costruttore apposto in filigrana.

ò nuovo

4. Solo il costruttore può rilasciare un duplicato del certificato di conformità. Il termine "duplicato" deve essere chiaramente visibile sul recto di ogni duplicato del certificato.

5. Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non contiene restrizioni dell'uso del veicolo che non siano previste da una direttiva particolare o da un regolamento ONU/CEE.

6. Il certificato di conformità dei veicoli omologati secondo la procedura di cui all'articolo 19 reca l'indicazione aggiuntiva "vendita, messa in circolazione e immatricolazione autorizzate a norma dell'articolo 19 della direttiva ....... [la presente direttiva]".

7. Il certificato di conformità, di cui all'allegato IX, parte I, dei veicoli omologati conformemente all'articolo 21 reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati1 omologati in piccole serie" e in prossimità un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella dell'allegato XII, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione autorizzata per tale anno.

8. Il certificato di conformità dei veicoli omologati secondo l'articolo 26 reca, nel caso di una deroga per veicoli di fine serie, l'indicazione aggiuntiva "vendita, messa in circolazione e immatricolazione autorizzate a norma dell'articolo 26 della direttiva ....... [la presente direttiva]".

Gli Stati membri possono applicare misure equivalenti, purché queste consentano di controllare efficacemente il numero dei veicoli da immatricolare nell'ambito di tale procedura.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Ö Articolo 18 Õ

Ö Marchio di omologazione CE Õ

Ö 1 Õ. Il costruttore di Ö un Õ componente o Ö di un' Õ entità tecnica ð facente parte o meno di un sistema ï appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità al tipo omologato, il marchio di omologazione Ö CE, qualora la pertinente direttiva particolare lo preveda Õ. Ö 2. Qualora il marchio di omologazione CE non sia richiesto, il costruttore appone almeno il proprio marchio di fabbrica o commerciale e l'indicazione del tipo o un numero di identificazione. Õ

ò nuovo

3. Il marchio di omologazione CE è composto secondo le indicazioni figuranti nell'appendice 1 dell'allegato VII.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovoÖ capo viii Õ

Ö nuove tecnologie o concezioni incompatibili con direttive particolari Õ

Ö Articolo 19 Õ

Ö Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni Õ

Ö 1. Su richiesta del costruttore, gli Stati membri possono rilasciare un'omologazione CE per un tipo di sistema, componente o entità tecnica che incorpora tecnologie o concezioni incompatibili con una o più direttive particolari, previa autorizzazione concessa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Õ

Ö 2. In attesa della decisione sulla concessione dell'autorizzazione, lo Stato membro può rilasciare Õ ð un'omologazione provvisoria ï Ö, valida solo sul proprio territorio, per un tipo di veicolo oggetto della deroga, a condizione di informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri per mezzo di una documentazione contenente i seguenti elementi: Õ

Ö a) il motivo per cui le tecnologie o concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l'entità tecnica incompatibile con le prescrizioni; Õ

Ö b) una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione dell'ambiente e dei provvedimenti adottati; Õ

Ö c) una descrizione delle prove e dei loro risultati, attestanti che il livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente è almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga. Õ

Ö 3. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un'omologazione CE per quel tipo di veicolo. Õ

Ö Se necessario, la decisione specifica eventuali limitazioni della validità, ad esempio alla scadenza di un termine. La validità dell'omologazione non può comunque essere inferiore a trentasei mesi. Õ

ð Se la Commissione decide di rifiutare l'autorizzazione, lo Stato membro revoca l'omologazione provvisoria di cui al paragrafo 2. ï

ò nuovo

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano qualora un sistema, un componente o un'entità tecnica sia conforme ad un regolamento ONU/CEE al quale la Comunità ha aderito.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Ö Articolo 20 Õ

Ö Provvedimenti da adottare Õ

Ö 1. Se ritiene che vi siano validi motivi per concedere una deroga a norma dell'articolo 19, la Commissione intraprende immediatamente i provvedimenti necessari per adattare all'evoluzione tecnologica le direttive particolari interessate, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Õ

Ö 2. Non appena modificate le pertinenti direttive particolari, Õ ð ogni restrizione connessa alla deroga è immediatamente soppressa. ï

Ö Se non è possibile modificare le direttive particolari, la validità di una deroga può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Õ

Ö capo ix Õ

Ö Veicoli prodotti in piccole serie Õ

ò nuovo

Articolo 21

Omologazione CE

1. Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi specificati nell'allegato XII, parte A, sezione 1, gli Stati membri rilasciano, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4, un'omologazione CE per un tipo di veicolo conforme almeno alle prescrizioni che figurano all'allegato IV, parte I, appendice l.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli per uso speciale.

3. Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

Ö Articolo 22 Õ

Ö Omologazione nazionale Õ

Ö 1. Nel caso di veicoli prodotti entro i limiti quantitativi specificati nell'allegato XII, parte A, sezione 2, gli Stati membri possono esentare dall'osservanza di una o più disposizioni di una o più delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI. Õ

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Ö 2. Per i veicoli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall'osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva Õ ð , a condizione di prescrivere ï Ö disposizioni alternative pertinenti. Õ

ò nuovo

3. Un'esenzione a norma del paragrafo 1 non può essere concessa o mantenuta se ha o può avere effetti pregiudizievoli per un'altra politica della Comunità.

4. La scheda di omologazione specifica la natura delle esenzioni concesse a norma del paragrafo 1.

La scheda di omologazione, il cui modello figura all'allegato VI, non reca l'intestazione "scheda di omologazione CE di veicolo". Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Ö 5. Su richiesta del costruttore, l'autorità che rilascia l'omologazione spedisce Õ ð con invio raccomandato ï Ö una copia della scheda di omologazione con i relativi annessi alle autorità omologhe degli Stati membri designati dal costruttore. Õ

ð Entro venti giorni lavorativi dalla ricezione ïÖ, lo Stato membro decide se accettare l'omologazione e quanti veicoli possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione nel proprio territorio e comunica formalmente tale decisione all'autorità che rilascia l'omologazione di cui al primo comma. Õ ð In assenza di tale comunicazione, l'omologazione si considera rifiutata dallo Stato membro. ï

ò nuovo

capo x

Omologazioni individuali

Articolo 23

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri possono esentare un veicolo particolare dall'osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva e di una o più delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni nazionali comparabili, che garantiscano un livello equivalente di protezione dell'ambiente e di sicurezza stradale.

Gli Stati membri accettano ogni omologazione CE di sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto in luogo delle pertinenti prescrizioni nazionali.

2. La domanda di omologazione individuale è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo.

Gli Stati membri rilasciano un'omologazione individuale se il veicolo è conforme alla descrizione allegata alla domanda ed è conforme alle prescrizioni tecniche relative a tale veicolo.

La validità di un'omologazione individuale è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata.

La presentazione della scheda di omologazione individuale è stabilita sulla base della presente direttiva e contiene almeno le informazioni necessarie a compilare la domanda di immatricolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio [29] . La scheda di omologazione individuale non reca l'intestazione 'Omologazione CE di veicolo'.

[29] GU L 138 del 1.6.1999, pag. 57.

Nella scheda di omologazione individuale è indicato il numero di identificazione del veicolo interessato.

3. L'autorità che rilascia l'omologazione può delegare la facoltà di rilasciare omologazioni individuali ad un rappresentante debitamente autorizzato. Gli altri Stati membri e la Commissione ne sono informati conformemente all'articolo 38.

Articolo 24

Disposizioni speciali

1. La procedura di cui all'articolo 23 può essere applicata ad un veicolo particolare durante le fasi successive del suo completamento, secondo una procedura di omologazione in più fasi.

2. La procedura di cui all'articolo 23 non può sostituire una fase intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione in più fasi e non può applicarsi per ottenere l'omologazione in prima fase di un veicolo.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

Ö capo xi Õ

Ö Immatricolazione, vendita e messa in circolazione Õ

Articolo Ö 25 Õ

Immatricolazione Ö , vendita Õ e messa in circolazione Ö di veicoli Õ

1. Ö Salvo il disposto degli articoli 28 e 29, gli Stati membri immatricolano e autorizzano la vendita o la messa in circolazione dei soli veicoliÕ accompagnati da un valido certificato di conformità Ö rilasciato a norma dell'articolo 17 Õ.

Ö Gli Stati membri Õ autorizza Ö no Õ la vendita di veicoli incompleti, ma Ö possono Õ rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando non sono stati completati.

ò nuovo

2. I veicoli esentati dall'obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformità possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione solo se conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Ö 3. Il numero dei veicoli in piccole serie immatricolati, venduti o messi in circolazione annualmente non può superare quello indicato nell'allegato XII, parte A. Õ

Ö Articolo 26 Õ

Ö Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli di fine serie Õ

Ö 1. Entro i limiti indicati nell'allegato XII, sezione B e per un periodo limitato, gli Stati membri possono immatricolare e autorizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione CE non è più valida. Õ

Ö La disposizione del primo comma si applica unicamente ai veicoli nel territorio della Comunità oggetto di un'omologazione CE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione CE perdesse validità. Õ

Ö 2. La facoltà di cui al paragrafo 1 è limitata per i veicoli completi ad un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione CE e per i veicoli completati ad un periodo di diciotto mesi da questa stessa data. Õ

Ö 3. Il costruttore che intende avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1 presenta una richiesta all'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato alla messa in circolazione dei veicoli in oggetto. Tale richiesta deve specificare i motivi tecnici o economici Õ ð che impediscono ai veicoli di conformarsi alle nuove prescrizioni tecniche ï .

Ö Entro tre mesi gli Stati membri interessati decidono se, e in quale numero, autorizzare l'immatricolazione di tali veicoli nel loro territorio. Õ

ò nuovo

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, ai veicoli oggetto di un'omologazione nazionale, ma che non sono stati immatricolati o messi in circolazione prima che la validità di tale omologazione cessasse a norma dell'articolo 40, in ragione dell'obbligo di applicare la procedura di omologazione CE.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Ö Articolo 27 Õ

Ö Vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche Õ Ö 1 Õ. Ö Gli Stati membri autorizzano Õ la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche solo se Ö sono conformi alle prescrizioni Õ dell Ö e Õ direttiv Ö e Õ particolar Ö i Õ ð o dei regolamenti ONU/CEE ï pertinenti Ö e se sono opportunamente provvisti del marchio di cui all'articolo 18Õ .

Ö 2. L'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 non è richiesta qualora i nuovi componenti o entità tecniche siano stati esentati da una o più disposizioni di una direttiva particolare a norma dell'articolo 19 Õ ð o siano destinati ad essere montati su veicoli che fruiscono di deroghe a norma degli articoli 21, 22 o 23 ï.Ö 3. Gli Stati membri esentano dalle disposizioni del paragrafo 1 i nuovi componenti ed entità tecniche Õ ð costruiti e progettati in modo specifico per veicoli non oggetto della presente direttiva ï.

Ö capo xii Õ

Ö clausole di salvaguardia Õ

Ö Articolo 28 Õ

Ö Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla presente direttiva Õ

Ö 1 Õ. Se uno Stato membro constata che Ö nuovi Õ veicoli, Ö sistemi, Õ componenti o entità tecniche , Ö anche se conformi alle prescrizioni tecniche pertinenti o provvisti del marchio, presentano un grave rischio per Õ la sicurezza stradale ð o nuocciono gravemente all'ambiente, o alla sanità pubblica nel contesto della prevenzione dei rifiuti derivanti dai veicoli ï, può rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o Ö di autorizzare Õ la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Ö Lo Stato membro interessato Õ ne informa immediatamente ð il costruttore, ï gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

Ö 2. Õ Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione Ö CE Õ contesta i rischi per la sicurezza stradale ð , la salute pubblica o l'ambiente ï comunicati Ö a norma del paragrafo 1 Õ, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e, se necessario, procede a alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

ê 98/14/CE art. 1, punto 5, lettera a) (ii) (adattato)

ê 98/14/CE art. 1, punto 5, lettera b) (adattato)

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

è1 98/14/CE art. 1, punto 6

ð nuovo

è1 ç .

Articolo Ö 29 Õ

Ö Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non Õ conformi al tipo omologato

1.

Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione Ö CE Õ constata che Ö nuovi Õ veicoli, Ö sistemi, Õ componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari Ö , compreso il ritiro dell'omologazione,Õ affinché i veicoli, Ö i sistemi, Õ i componenti o le entità tecniche prodotti siano Ö messi in conformità Õ al tipo omologato. L Ö ' Õ autorità che rilascia l'omologazione di detto Stato membro comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri i provvedimenti presi.

Ö 2. Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto alle indicazioni figuranti nella scheda di omologazione CE o nel fascicolo di omologazione sono considerate non conformità al tipo omologato. Õ

Ö Un veicolo non è considerato non conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste dalle direttive particolari Õ ð o dai regolamenti ONU/CEE ï Ö pertinenti. Õ

3. Se uno Stato membro dimostra che Ö nuovi Õ veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione Ö CE Õ di verificare se i veicoli, Ö i sistemi, Õ i componenti o le entità tecniche in produzione Ö continuino ad essere Õ conformi al tipo omologato. Ö Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari Õ al più presto e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.

4. L Ö ' Õ autorità Ö che rilascia Õ l'omologazione chied Ö e Õ allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente o entità tecnica, oppure del veicolo incompleto, di prendere i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato, nei casi seguenti:

a) Ö nel caso di un' Õ omologazione Ö CE Õ di un veicolo, se la non conformità di un veicolo è Ö imputabile Õ esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica;

b) Ö nel caso di un' Õ omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è Ö imputabile Õ esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica facente parte del veicolo incompleto, o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.

Ö Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari al Õ più presto e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario congiuntamente allo Stato membro richiedente. Qualora venga accertata una mancanza di conformità, l Ö ' Õ autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione Ö CE Õ del sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto Ö adotta Õ i provvedimenti di cui al paragrafo Ö 1 Õ .

5. Le autorità che rilasciano l'omologazione si informano reciprocamente, entro ð venti giorni lavorativi ï, del ritiro di un'omologazione Ö CE Õ e dei motivi che lo giustificano.

6. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione Ö CE Õ contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

ò nuovo

Articolo 30

Richiamo di veicoli

1. Un costruttore che ha ottenuto l'omologazione CE di un veicolo e che, a norma di una direttiva particolare o dell'articolo 8 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio [30], deve procedere ad una campagna di richiamo di veicoli già immessi sul mercato perché uno o più sistemi, componenti o entità tecniche montati sul veicolo, anche se omologati conformemente alla presente direttiva, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale, la salute pubblica o l'ambiente, ne informa immediatamente l'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE del veicolo.

[30] GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

2. Il costruttore propone all'autorità che rilascia l'omologazione i rimedi idonei a neutralizzare il rischio di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti garantiscono l'effettiva applicazione delle misure nei rispettivi territori.

3. Se le misure non sono ritenute sufficienti dalle autorità interessate, o non sono state applicate tempestivamente, l'autorità che rilascia l'omologazione ritira l'omologazione CE del veicolo. Entro venti giorni lavorativi, essa ne informa con lettera raccomandata il costruttore, le autorità omologhe degli altri Stati membri e la Commissione.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Articolo Ö 31 Õ

Notificazione delle decisioni e dei ricorsi esperibili

Ogni decisione presa a norma delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva e Ö ogni decisione Õ di rifiuto o di ritiro di omologazione Ö CE Õ , rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, è debitamente motivata.

Tali decisioni sono notificate all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.

Ö capo xiii Õ

Ö regolamenti equivalenti Õ

Ö Articolo 32 Õ

Ö Equivalenza con i regolamenti ONU/CEE Õ

Ö 1. I regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV, parte II sono riconosciuti come equivalenti alle corrispondenti direttive particolari Õ ð se il loro campo d'applicazione è lo stesso ï .

Ö Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati a norma delle direttive particolari equivalenti. Õ

Ö 2. I regolamenti ONU/CEE sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Õ

ò nuovo

3. Per quanto riguarda l'omologazione CE, i regolamenti ONU/CEE cui la Comunità ha aderito e che sono elencati nell'allegato IV, parti II e III della presente direttiva, si applicano alle categorie di veicoli elencate nelle colonne corrispondenti.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, le modificazioni dell'allegato IV, parti II e III necessarie per includervi i nuovi regolamenti e le loro modificazioni.

Tali modificazioni specificano le categorie di veicoli cui si applicano.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

Ö Articolo 33 Õ

Ö Equivalenza con altre regolamentazioni Õ

Ö Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi. Õ

ò nuovo

capo xiv

disposizioni relative alle informazioni tecniche

Articolo 34

Informazioni destinate agli utenti

1. Il costruttore non può fornire informazioni tecniche relative alle indicazioni previste nella presente direttiva o nelle direttive particolari o nei regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV che differiscano dalle indicazioni omologate dagli Stati membri.

2. Qualora una direttiva particolare lo preveda specificamente, il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie, precisando le condizioni particolari o le restrizioni relative all'uso di un veicolo, di un componente o di un'entità tecnica.

Tali informazioni sono fornite nelle lingue ufficiali della Comunità e sono riportate, d'intesa con l'autorità che rilascia l'omologazione, in un documento di supporto appropriato, come il manuale d'istruzioni o il libretto di manutenzione.

Articolo 35

Informazioni destinate ai costruttori di componenti

1. Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di componenti o entità tecniche tutte le indicazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente elencati nell'allegato o nell'appendice di una direttiva particolare, che sono necessarie per l'omologazione CE di componenti o entità tecniche.

Il costruttore del veicolo ha il diritto di imporre ai costruttori di componenti o entità tecniche obblighi destinati a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico o sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Ö 2. Il costruttore di componenti o entità tecniche detentore di una scheda di omologazione CE, che a norma delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, contiene restrizioni d'uso Õ ð o condizioni speciali di montaggio o entrambe, ï Ö fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo. Õ

ò nuovo

Qualora una direttiva particolare lo preveda, il costruttore di componenti o entità tecniche fornisce istruzioni relative alle restrizioni d'uso o alle condizioni speciali di montaggio o ad entrambe unitamente ai componenti o alle entità tecniche prodotti.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

Ö capo xv Õ

Ö misure di applicazione e modificazioni Õ

Ö Articolo 36 Õ

Ö Misure di applicazione e modificazioni della presente direttiva o delle direttive particolari Õ

ò nuovo

1. Le necessarie misure di applicazione di ciascuna direttiva particolare sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 della presente direttiva e secondo il disposto di ciascuna direttiva interessata.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo

2. Le modificazioni Ö de Õ gli allegati della presente direttiva o Ö del Õ le disposizioni delle direttive particolari elencate nell'allegato IV, parte I, che siano necessarie per adattarle Õ ð all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ï sono adottate secondo la procedura Ö di cui all'articolo 37, paragrafo 2 della presente direttiva Õ.

ò nuovo (adattato)

3. Quando, a norma della decisione 97/836/CE, sono adottati nuovi regolamenti ONU/CEE o modifiche dei regolamenti ONU/CEE cui la Comunità ha aderito, la Commissione modifica di conseguenza gli allegati della presente direttiva, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

4. ð Ogni nuova direttiva particolare ï apporta le opportune modificazioni Ö agli Õ allegati della presente direttiva.

Articolo 37

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato tecnico - Veicoli a motore" (CTVM).

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ê 98/14/CE art. 1, punto 7 (adattato)

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

Ö capo xvi Õ

Ö procedure di notificazione Õ

Articolo Ö 38 Õ

Notificazione delle autorità che rilasciano l'omologazione Ö , Õ dei servizi tecnici Ö e degli organismi Õ

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità, servizi ed organismi seguenti:

Ö a) Õ le autorità che rilasciano l'omologazione e i settori per cui sono competenti;

Ö b) Õ i servizi tecnici da essi Ö designati Õ , specificando Ö le Õ procedure di prova Ö per le quali Õ ciascuno di essi è Ö competente; Õ

ò nuovo

c) gli organismi incaricati di valutare e verificare regolarmente le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

ð nuovo Ö 2. U Õ n costruttore ð o un subfornitore che agisce per suo conto ï non può essere Ö designato Õ come servizio tecnico, salvo quando ciò sia espressamente previsto da Ö una Õ direttiv Ö a Õ particolar Ö e Õ ð o da un regolamento ONU/CEE equivalente ï.

Ö 3. I Õ servizi tecnici Ö possono utilizzare attrezzature esterne, comprese le attrezzature di prova del costruttore, Õ con il consenso dell'autorità che rilascia l'omologazione.

Ö 4. I Õ servizi Ö tecnici e gli organismi di cui al paragrafo 1 Õ Ö si conformano Õ alle Ö seguenti Õ norme Ö per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 1: Õ

ò nuovo

a) EN ISO 17025 : 2000 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;

b) EN 45004 : 1995 o ISO/IEC 17020 : 1998 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione per quanto riguarda le loro attività di attestazione delle prove, le prove e i controlli relativi alla conformità della produzione;

c) EN 45012:1989 o guida ISO/IEC 62:1996 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualità per quanto riguarda i sistemi di gestione messi in atto dal costruttore.

ê 92/53/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

Ö 5. Õ I servizi di paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici solo nell'ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità ed i paesi terzi in questione.

ò nuovo

capo xvii

Disposizioni finali

Articolo 39

Disposizioni transitorie

1. Nelle more delle modificazioni della presente direttiva volte ad includere veicoli non rientranti nel suo campo d'applicazione ovvero a completare le disposizioni amministrative e tecniche relative all'omologazione di veicoli di categorie diverse dalla categoria M1 prodotti in piccole serie e a stabilire disposizioni amministrazioni e tecniche armonizzate relative alla procedura di omologazione individuale, e fino alla scadenza dei periodi transitori di cui all'articolo 40, gli Stati membri rilasciano per tali veicoli omologazioni nazionali basaste sulle prescrizioni tecniche armonizzate di cui alla presente direttiva.

2. Su domanda del costruttore o, nel caso di un'omologazione individuale, del proprietario del veicolo e su presentazione delle informazioni richieste, gli Stati membri interessati completano e rilasciano la scheda di omologazione o la scheda di omologazione individuale. La scheda è rilasciata al richiedente.

Per i veicoli dello stesso tipo, gli altri Stati membri accettano una copia autenticata come attestazione dell'esecuzione delle prove previste.

3. Qualora un veicolo particolare oggetto di un'omologazione individuale debba essere immatricolato in un altro Stato membro, tale Stato membro può chiedere all'autorità che ha rilasciato l'omologazione individuale qualsiasi ulteriore informazione che indichi in modo dettagliato la natura delle prescrizioni tecniche cui è conforme tale veicolo particolare.

4. Nelle more dell'armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri relativamente ai veicoli disciplinati dalla presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare codici nazionali per facilitare l'immatricolazione e l'imposizione fiscale nel loro territorio. A tal fine, gli Stati membri possono suddividere le versioni di cui all'allegato III, parte II, a condizione che i criteri utilizzati per la suddivisione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omologazione o possano esserne dedotti mediante calcoli semplici.Articolo 40

Termini di applicazione per l'omologazione CE

1. Per quanto riguarda l'omologazione CE, gli Stati membri rilasciano omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalle date di cui all'allegato XVI.

2. Su richiesta del costruttore, gli Stati membri possono rilasciare omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalla data di cui all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma.

3. Fino alle date specificate nella quarta colonna dell'allegato XVI, l'articolo 25, paragrafo 1 non si applica ai nuovi veicoli per i quali un'omologazione nazionale è stata rilasciata prima delle date specificate nella terza colonna o per i quali non è stata rilasciata un'omologazione.

4. Per quanto riguarda i veicoli a motore, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano soltanto ai veicoli con motore a combustione interna. Ai fini di tali disposizioni, i veicoli ibridi sono considerati come dotati di motore a combustione interna.

5. La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a veicoli della categoria M1 prima della data di cui all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, né osta alla proroga di tali omologazioni.

6. Per quanto riguarda l'omologazione CE di nuovi tipi di sistemi, componenti o entità tecniche, gli Stati membri applicano la presente direttiva a decorrere dalla data di cui all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma.

La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a sistemi, componenti o entità tecniche prima della data di cui all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, né osta alla proroga di tali omologazioni.

Articolo 41

Valutazione

1. Entro il 31 marzo 2007 gli Stati membri informano la Commissione circa l'applicazione delle procedure di omologazione stabilite nella presente direttiva, in particolare della procedura in più fasi. Se del caso, la Commissione propone le modificazioni che ritiene necessarie per migliorare la procedura di omologazione.

2. Se del caso, la Commissione può proporre il differimento delle date di applicazione di cui all'articolo 40.

ê

Articolo 42

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al [...... 12 mesi dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...... 12 mesi dall'entrata in vigore, più un giorno].

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s'intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 43

Abrogazione

La direttiva 70/156/CEE, modificata dagli atti menzionati nell'allegato XVII, parte A, è abrogata con effetto dalla Ldata indicata all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma della presente direttivaa, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e d'applicazione indicati nell'allegato XVII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato XVIII.

Articolo 44

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 45

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, F....

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente I.... ....

ê 2001/116/CE

ð nuovo

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli

Allegato II: Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli

Allegato III: Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli a motore

Allegato IV: Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore

ð Appendice 1 : ï // ð Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli appartenenti alla categoria M1 prodotti in piccole serie ï

Allegato V: Procedura da seguire per l'omologazione CE dei veicoli

Allegato VI: Scheda di omologazione CE

ð Appendice 1 : ï // ð Elenco delle direttive a cui il tipo di veicolo è conformeï

Allegato VII: Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE

ð Appendice 1 : ï // ð Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche ï

Allegato VIII: Risultati delle prove

Allegato IX: Certificato di conformità CE

Allegato X: Procedura di conformità della produzione

Allegato XI: Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili

ð Appendice 1 : ï // ð Autocaravan - Ambulanze - Autofunebri ï

ð Appendice 2 : ï // ð Veicoli blindati ï

ð Appendice 3 : ï // ð Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan) ï

ð Appendice 4 : ï // ð Gru mobili ï

Allegato XII: Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie

Allegato XIII: Elenco delle omologazioni CE rilasciate in base a direttive particolari

Allegato XIV: Procedura da seguire per l'omologazione CE in più fasi

ð Appendice 1 : ï // ð Modello della targhetta supplementare del costruttore ï

Allegato XV: Certificato di origine del veicolo - Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M1

ðAllegato XVI Calendario per l'applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l'omologazione ï

ð Allegato XVII Termini d'attuazione in diritto nazionale delle direttive abrogate ï

ðAllegato XVIII Tavola di concordanza ï

ê 2001/116/CE

ð nuovo

ALLEGATO I (a) ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI

Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari devono essere costituite unicamente da un estratto dell'elenco completo che segue e conformarsi al sistema di numerazione dei punti).

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

Le note esplicative figurano nell'ultima pagina del presente allegato

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.0.1. Telaio

0.2.0.2. Carrozzeria/veicolo completo

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ð /componente/entità tecnica (b) (1): ï

0.3.0.1. Telaio

0.3.0.2. Carrozzeria/veicolo completo

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.3.1.1. Telaio

0.3.1.2. Carrozzeria/veicolo completo

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del veicolo:

0.6.1. Sul telaio:

0.6.2. Sulla carrozzeria:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. ð Nome e ï indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.2. Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo:

1.3. Numero di assi e di ruote:

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

1.5. Materiale dei longheroni (d):

1.6. Posizione e disposizione del motore:

1.7. Cabina di guida (a guida avanzata o normale) (z):

1.8. Lato di guida a destra/a sinistra (1).

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1)

1.9. Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare i veicoli adibiti al trasporto di merci a temperatura controllata:

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):.

2.1.1. Semirimorchi

2.1.1.1. Distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio:

2.1.1.2. Distanza massima tra l'asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio:

2.1.1.3. Interasse speciale del semirimorchio (conformemente al punto 7.6.1.2, dell'allegato I della direttiva 97/27/CE):

2.2. Veicoli trattori di semirimorchi

2.2.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) (g):

2.2.2. Altezza massima della ralla (normalizzata) (h)

2.3. Carreggiata(e) e larghezza(e) degli assi

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i):.

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i):.

2.3.3. Larghezza dell'asse posteriore più largo:

2.3.4. Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo):

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.1. Telaio non carrozzato

2.4.1.1. Lunghezza (j):

2.4.1.1.1. Lunghezza massima ammissibile:

2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile:

2.4.1.2. Larghezza (k):

2.4.1.2.1. Larghezza massima ammissibile:

2.4.1.2.2. Larghezza minima ammissibile:

2.4.1.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.4.1.4. Sbalzo anteriore (m):.

2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): ...... gradi.

2.4.1.5. Sbalzo posteriore (n):.

2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): ...... gradi.

2.4.1.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio (nd):

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A)

2.4.1.6.1. Tra gli assi:

2.4.1.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.1.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): ...... gradi.

2.4.1.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro della carrozzeria e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile

2.4.2. Telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza (j):

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:

2.4.2.2. Larghezza (k):

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m):.

2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na): ...... gradi.

2.4.2.5. Sbalzo posteriore (n):.

2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): ...... gradi.

2.4.2.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio (nd):

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A)

2.4.2.6.1. Tra gli assi:

2.4.2.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.2.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.2.7. Angolo di rampa (nc): ...... gradi.

2.4.2.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente distribuito):

2.4.2.9. Posizione del baricentro del veicolo (M2 e M3) al suo carico massimo tecnicamente ammissibile in senso longitudinale, trasversale e verticale

2.4.3. Carrozzeria omologata senza telaio (veicoli M2 e M3)

2.4.3.1. Lunghezza (j):

2.4.3.2. Larghezza (k):

2.4.3.3. Altezza nominale (in ordine di marcia) (l) dei tipi di telaio (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.5. Massa del telaio nudo (senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente):

2.5.1. Distribuzione di tale massa sugli assi:

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (o) (massima e minima per ogni variante):

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:

2.7.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio:

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (*):

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*):

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

2.11. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

2.11.1. Rimorchio a timone

2.11.2. Semirimorchio

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale

2.11.3.1. Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio (p) e l'interasse:

2.11.3.2. Valore V massimo: ...... kN ...... kN.

2.11.4. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (*):

2.11.5. Il veicolo è/non è (1) idoneo al traino di carichi (punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE)

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato:

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.1. Del veicolo a motore:

2.12.2. Del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale:

2.12.3. Massa massima ammissibile del dispositivo di aggancio (se non installato dal costruttore):

2.13. Fascia d'ingombro:

2.14. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima: ...... kW/kg

2.14.1. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (conformemente al punto 7.10, allegato I della direttiva 97/27/CE): ...... kW/kg

2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio) (+++): ...... %.

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE):

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

3. MOTOPROPULSORE (q) (Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute (+)

3.1. Costruttore:

3.1.1. Codice motore del costruttore quale apposto sul motore:

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1. Caratteristiche del motore:

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.1.2.1. Alesaggio (r): ...... mm

3.2.1.2.2. Corsa (r): ...... mm

3.2.1.2.3. Ordine di accensione:

3.2.1.3. Cilindrata (s): ...... cm³

3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (2):

3.2.1.5. Disegno della camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti:

3.2.1.6. Regime minimo normale (2): ...... giri/min

3.2.1.6.1. Regime minimo elevato (2): ...... giri/min

3.2.1.7. Tenore in volume di ossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo (2): ...... % , dichiarato dal costruttore (soltanto motori ad accensione comandata)

3.2.1.8. Potenza netta massima (t): ...... kW a ...... giri/min (valore dichiarato dal costruttore)

3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: ...... giri/min

3.2.1.10. Coppia massima netta (t): ...... Nm a ....... giri/min (dichiarata dal costruttore)

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo (1)

3.2.2.1. RON, con piombo:

3.2.2.2. RON, senza piombo:

3.2.2.3. Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto / etichetta (1)

3.2.3. Serbatoio(i) del carburante

3.2.3.1. Serbatoio(i) di servizio

3.2.3.1.1. Numero, capacità e materiale:

3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio:

3.2.3.1.3. Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo:

3.2.3.2. Serbatoio(i) ausiliario(i)

3.2.3.2.1. Numero, capacità e materiale:

3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio:

3.2.3.2.3. Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo:

3.2.4. Alimentazione

3.2.4.1. A carburatore(i): sì/no (1)

3.2.4.1.1. Marca o marche:

3.2.4.1.2. Tipo o tipi:

3.2.4.1.3. Numero:

3.2.4.1.4. Regolazioni (2)

>SPAZIO PER TABELLA>

3.2.4.1.5. Sistema di avviamento a freddo manuale/automatico (1)

3.2.4.1.5.1. Principio(i) di funzionamento:

3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (1) (2) :

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema:

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.2.3. Pompa di iniezione

3.2.4.2.3.1. Marca o marche:

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi:

3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante (1) (2): ...... mm3/corsa o ciclo alla velocità della pompa di: ..... giri/min, oppure curva caratteristica:

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (2):

3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo d'iniezione (2)

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco di prova/motore (1)

3.2.4.2.4. Regolatore

3.2.4.2.4.1. Tipo:

3.2.4.2.4.2. Punto di intercettazione

3.2.4.2.4.2.1. Punto di intercettazione sotto carico: ...... giri/min

3.2.4.2.4.2.2. Punto di intercettazione a vuoto: ...... giri/min

3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione

3.2.4.2.5.1. Lunghezza: ...... mm

3.2.4.2.5.2. Diametro interno: ...... mm

3.2.4.2.6. Iniettore(i)

3.2.4.2.6.1. Marca o marche:

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi:

3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (2): ...... kPa, oppure curva caratteristica (2):

3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.2.7.1. Marca o marche:

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi:

3.2.4.2.7.3. Descrizione:

3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario

3.2.4.2.8.1. Marca o marche:

3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi:

3.2.4.2.8.3. Descrizione del sistema:

3.2.4.2.9. Unità di comando elettronico

3.2.4.2.9.1. Marca o marche:

3.2.4.2.9.2. Descrizione del sistema

3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo (1)/iniezione diretta/altro (specificare) (1)

3.2.4.3.2. Marca o marche:

3.2.4.3.3. Tipo o tipi:

3.2.4.3.4. Descrizione del sistema

>SPAZIO PER TABELLA>

3.2.4.3.5. Iniettori: pressione di apertura (2): ...... kPa, oppure curva caratteristica:

3.2.4.3.6. Fasatura dell'iniezione:

3.2.4.3.7. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.3.7.1. Principio(i) di funzionamento:

3.2.4.3.7.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (1) (2) :

3.2.4.4. Pompa di alimentazione

3.2.4.4.1. Pressione (2): ...... kPa, oppure curva caratteristica (2):

3.2.5. Impianto elettrico

3.2.5.1. Tensione nominale: ...... V, terminale a massa positivo/negativo (1)

3.2.5.2. Generatore

3.2.5.2.1. Tipo:

3.2.5.2.2. Potenza nominale: ...... VA

3.2.6. Accensione

3.2.6.1. Marca o marche:

3.2.6.2. Tipo o tipi:

3.2.6.3. Principio di funzionamento:

3.2.6.4. Curva dell'anticipo (2)

3.2.6.5. Fasatura iniziale (2): ...... gradi prima del PMS

3.2.6.6. Apertura dei contatti (2): ...... mm

3.2.6.7. Angolo di chiusura (2): ...... gradi

3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria (1)

3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore:

3.2.7.2. Liquido

3.2.7.2.1. Natura del liquido:

3.2.7.2.2. Pompa/e di circolazione: sì/no (1)

3.2.7.2.3. Caratteristiche: oppure

3.2.7.2.3.1. Marca o marche:

3.2.7.2.3.2. Tipo o tipi:

3.2.7.2.4. Rapporto(i) di trasmissione:

3.2.7.2.5. Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento:

3.2.7.3. Aria

3.2.7.3.1. Ventilatore: sì/no (1)

3.2.7.3.2. Caratteristiche: oppure

3.2.7.3.2.1. Marca o marche:

3.2.7.3.2.2. Tipo o tipi:

3.2.7.3.3. Rapporto(i) di trasmissione:

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: sì/no (1)

3.2.8.1.1. Marca o marche:

3.2.8.1.2. Tipo o tipi:

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: ...... kPa; eventuale valvola di sfiato):

3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sì/no (1)

3.2.8.3. Depressione all'aspirazione, a regime nominale e carico del 100%

minimo ammissibile: ....... kPa

massimo ammissibile: ....... kPa

3.2.8.4. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.):

3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie):

3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: oppure

3.2.8.4.2.1. Marca o marche:

3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi:

3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: oppure

3.2.8.4.3.1. Marca o marche:

3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi:

3.2.9. Sistema di scarico

3.2.9.1. Descrizione e/o disegno del collettore di scarico:

3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:

3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100%: ...... kPa

3.2.9.4. Silenziatore(i): silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore:

3.2.9.5. Ubicazione dell'uscita dello scarico:

3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi:

3.2.10. Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita:

3.2.11. Fasatura delle valvole o dati equivalenti

3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure particolari della fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti:

3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione (1)

3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.1. Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni):

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci)

3.2.12.2.1. Convertitori catalitici: sì/no (1)

3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi:

3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del convertitore o dei convertitori catalitici:

3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica:

3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi:

3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa:

3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale):

3.2.12.2.1.7. Densità delle celle:

3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici:

3.2.12.2.1.9. Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):

3.2.12.2.1.10. Schermo termico: sì/no (1)

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1)

3.2.12.2.2.1. Tipo:

3.2.12.2.2.2. Posizione:

3.2.12.2.2.3. Campo di regolazione:

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1)

3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.):

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1)

3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.):

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (1)

3.2.12.2.5.1. Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto:

3.2.12.2.5.2. Disegno del sistema di controllo dei vapori:

3.2.12.2.5.3. Disegno del filtro di carbone:

3.2.12.2.5.4. Massa del carbone attivo: ... grammi

3.2.12.2.5.5. Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale:

3.2.12.2.5.6. Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico:

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no (1)

3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e capacità dell'intercettatore di particelle:

3.2.12.2.6.2. Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle:

3.2.12.2.6.3. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):

3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni:

3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no (1)

3.2.12.2.7.1. Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI):

3.2.12.2.7.2. Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD:

3.2.12.2.7.3. Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di:

3.2.12.2.7.3.1 Motori ad accensione comandata (1)

3.2.12.2.7.3.1.1. Controllo del catalizzatore (1):

3.2.12.2.7.3.1.2. Individuazione dell'accensione irregolare (1):

3.2.12.2.7.3.1.3. Controllo del sensore di ossigeno (1)

3.2.12.2.7.3.1.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD (1)

3.2.12.2.7.3.2. Motori ad accensione spontanea (1)

3.2.12.2.7.3.2.1. Controllo del catalizzatore (1):

3.2.12.2.7.3.2.2. Controllo dell'intercettatore di particelle (1)

3.2.12.2.7.3.2.3. Controllo del sistema di alimentazione elettronica (1)

3.2.12.2.7.3.2.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD (1)

3.2.12.2.7.4. Criteri di attivazione della spia MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico):

3.2.12.2.7.5. Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione):

3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento):

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea):

3.2.14. Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante (se non sono compresi in altre voci):

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1)

3.2.15.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi):

3.2.15.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL:

3.2.15.2.1. Marca o marche:

3.2.15.2.2. Tipo o tipi:

3.2.15.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:

3.2.15.3. Altra documentazione:

3.2.15.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GPL e viceversa:

3.2.15.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.):

3.2.15.3.3. Disegno del simbolo:

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no (1)

3.2.16.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi):

3.2.16.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN:

3.2.16.2.1. Marca o marche:

3.2.16.2.2. Tipo o tipi:

3.2.16.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:

3.2.16.3. Altra documentazione:

3.2.16.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GN e viceversa:

3.2.16.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.):

3.2.16.3.3. Disegno del simbolo:

3.3. Motore elettrico

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):

3.3.1.1. Massima potenza oraria: ...... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: ...... V

3.3.2. Batteria

3.3.2.1. Numero di elementi:

3.3.2.2. Massa: ...... kg

3.3.2.3. Capacità:...... A/h (Amp./ora)

3.3.2.4. Ubicazione:

3.4. Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari relativi alle parti di detti motori o propulsori):

3.5. Emissioni di CO2/consumo di carburante (u) (valori dichiarati dal costruttore)

3.5.1. Emissioni massiche di CO2:

3.5.1.1. Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano): ...... g/km

3.5.1.2. Emissioni massiche di CO2 (ciclo extraurbano): ...... g/km

3.5.1.3. Emissioni massiche di CO2 (ciclo misto): ........... g/km

3.5.2. Consumo di carburante

3.5.2.1. Consumo di carburante (ciclo urbano): ...... l/100 km / m3/100 km (1)

3.5.2.2. Consumo di carburante (ciclo extraurbano): ...... l/100 km / m3/100 km (1)

3.5.2.3. Consumo di carburante (ciclo misto): ...... l/100 km / m3/100 km (1)

3.6. Temperature ammesse dal costruttore

3.6.1. Sistema di raffreddamento

3.6.1.1. Raffreddamento a liquido

Temperatura massima all'uscita: ..... K

3.6.1.2. Raffreddamento ad aria

3.6.1.2.1. Punto di riferimento:

3.6.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: ...... K

3.6.2. Temperatura massima all'uscita del refrigeratore intermedio: ....... K

3.6.3. Temperatura massima dei gas di scarico nel punto della condotta o delle condotte di scarico adiacente alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico: ...... K

3.6.4. Temperatura del carburante

minima: ...... K

massima: ...... K

3.6.5. Temperatura del lubrificante

minima: .... K

massima: ......K

3.7. Dispositivi azionati dal motore

Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore, come specificato e alle condizioni di funzionamento di cui al punto 5.1.1, allegato I della direttiva 80/1269/CEE, per ciascuno dei regimi del motore definiti al punto 4.1, allegato III della direttiva 88/77/CEE

3.7.1. Minimo: ...... kW

3.7.2. Intermedio: ...... kW

3.7.3. Nominale: ...... kW

3.8. Sistema di lubrificazione

3.8.1. Descrizione del sistema

3.8.1.1. Ubicazione del serbatoio del lubrificante:

3.8.1.2. Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con carburante, ecc.) (1)

3.8.2. Pompa di lubrificazione

3.8.2.1. Marca o marche:

3.8.2.2. Tipo o tipi:

3.8.3. Miscela con carburante

3.8.3.1. Percentuale:

3.8.4. Refrigeratore dell'olio: sì/no (1)

3.8.4.1. Disegno(i:): oppure

3.8.4.1.1. Marca o marche:

3.8.4.1.2. Tipo o tipi:

3.9. MOTORI A GAS (nel caso di sistemi con una diversa configurazione, fornire le informazioni equivalenti).

3.9.1. Carburante: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL (1)

3.9.2. Regolatore(i) di pressione o vaporizzatore/regolatore(i) di pressione (1)

3.9.2.1. Marca o marche:

3.9.2.2. Tipo o tipi:

3.9.2.3. Numero di stadi di riduzione della pressione:

3.9.2.4. Pressione allo stadio finale

minima: ..... kPa

massima: .... kPa

3.9.2.5. Numero di punti principali di regolazione: .

3.9.2.6. Numero di punti di regolazione del minimo:

3.9.2.7. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..../..../CE:

3.9.3. Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta (1)

3.9.3.1. Regolazione del titolo della miscela:

3.9.3.2. Descrizione del sistema e/o diagramma e schemi:

3.9.3.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..../..../CE:

3.9.4. Unità di miscelazione

3.9.4.1. Numero:

3.9.4.2. Marca o marche:

3.9.4.3. Tipo o tipi:

3.9.4.4. Posizione:

3.9.4.5. Possibilità di regolazione:

3.9.4.6. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..../..../CE:

3.9.5. Iniezione nel collettore d'ammissione

3.9.5.1. Iniezione: a punto singolo/multiplo (1)

3.9.5.2. Iniezione: continua/simultanea/sequenziale (1)

3.9.5.3. Dispositivo di iniezione

3.9.5.3.1. Marca o marche:

3.9.5.3.2. Tipo o tipi:

3.9.5.3.3. Possibilità di regolazione:

3.9.5.3.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..../..../CE:

3.9.5.4. Pompa di alimentazione (se del caso)

3.9.5.4.1. Marca o marche:

3.9.5.4.2. Tipo o tipi:

3.9.5.4.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..../..../CE:

3.9.5.5. Iniettore(i)

3.9.5.5.1. Marca o marche:

3.9.5.5.2. Tipo o tipi:

3.9.5.5.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..../..../CE:

3.9.6. Iniezione diretta

3.9.6.1. Pompa di iniezione/regolatore di pressione (1)

3.9.6.1.1. Marca o marche:

3.9.6.1.2. Tipo o tipi:

3.9.6.1.3. Fasatura dell'iniezione:

3.9.6.1.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..../..../CE:

3.9.6.2. Iniettore(i)

3.9.6.2.1. Marca o marche:

3.9.6.2.2. Tipo o tipi:

3.9.6.2.3. Pressione di apertura oppure curva caratteristica (2)

3.9.6.2.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..../..../CE:

3.9.7. Unità di comando elettronico

3.9.7.1. Marca o marche:

3.9.7.2. Tipo o tipi:

3.9.7.3. Possibilità di regolazione:

3.9.8. Dispositivo specifico a GN

3.9.8.1. Variante 1 (solo nel caso di omologazioni di motori per più composizioni di carburanti specifici)

3.9.8.1.1. Composizione del carburante:

metano (CH4): base: .......%mole min.......%mole max.......%mole

etano (C2H6): base: .......%mole min. .......%mole max. .......%mole

propano (C3H8): base: .......%mole min. %mole max. .......%mole

butano (C4H10): base: .......%mole min. %mole max. .......%mole

C5/C5+: base: .......%mole min. .......%mole max. .......%mole

ossigeno (O2): base: .......%mole min. .......%mole max. .......%mole

gas inerte (N2, He ecc.): base: .......%mole min. .......%mole max. .......%mole

3.9.8.1.2. Iniettore(i)

3.9.8.1.2.1. Marca o marche:

3.9.8.1.2.2. Tipo o tipi:

3.9.8.1.3. Altro (se del caso): .

3.9.8.1.4. Temperatura del carburante

minima: ..........................K

massima: ..........................K

allo stadio finale del regolatore di pressione per i motori a gas.

3.9.8.1.5. Pressione del carburante

minima: .......................... kPa

massima: .......................... kPa

allo stadio finale del regolatore di pressione per i soli motori a GN.

3.9.8.2. Variante 2 (solo nel caso di omologazioni per più composizioni di carburanti specifici)

4. TRASMISSIONE (v)

4.1. Disegno della trasmissione:

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

4.3. Momento d'inerzia del volano motore:

4.3.1. Momento d'inerzia supplementare in folle:

4.4. Frizione (tipo):

4.4.1. Conversione della coppia massima:

4.5. Cambio

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) (l)

4.5.2. Posizione rispetto al motore:

4.5.3. Sistema di comando:

4.6. Rapporti di trasmissione

>SPAZIO PER TABELLA>

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w):

4.8. Tachimetro (nel caso di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione)

4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando:

4.8.2. Costante dello strumento:

4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (conformemente al punto 2.1.3, allegato II della direttiva 75/443/CEE):

4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2, allegato II della direttiva 75/443/CEE o dati equivalenti):

4.8.5. Disegno della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione:

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo (1)

5. ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse:

5.2. Marca:

5.3. Tipo:

5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:

5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:

6. SOSPENSIONE

6.1. Disegno degli organi di sospensione:

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota:

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

6.2.2. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

6.2.3. Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no (1)

6.2.3.1. Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa:

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni):

6.4. Stabilizzatori: sì/no/facoltativo (1)

6.5. Ammortizzatori: sì/no/facoltativo (1)

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, sono fornite informazioni equivalenti; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

6.6.1.1. Assi

6.6.1.1.1. Asse 1:

6.6.1.1.2. Asse 2:

ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1:

6.6.2.2. Asse 2:

ecc.

6.6.3. Pressione(i) dei pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: ...... kPa

6.6.4. Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore:

6.6.5. Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso provvisorio:

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.1. Schema dell'asse o degli assi sterzanti indicante la geometria dello sterzo:

7.2. Trasmissione e comando

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore)::

7.2.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:

7.2.3.1. Modo e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi:

7.2.4. Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione nel veicolo dei vari dispositivi che influenzano il comportamento dello sterzo:

7.2.5. Schema o schemi del comando(i) dello sterzo:

7.2.6. Modo e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo:

7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote

7.3.1. A destra: ...... gradi; ...... numero di giri del volante (o dati equivalenti):

7.3.2. A sinistra: ...... gradi; ...... numero di giri del volante (o dati equivalenti):

8. FRENI

Devono essere forniti i seguenti dati, compresi, se del caso, i mezzi di identificazione:

8.1. Tipo e caratteristiche dei freni (conformemente al punto 1.6, allegato I della direttiva 71/320/CEE) con disegno (ad esempio: tamburi o dischi, ruote frenate, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle ganasce/pastiglie e/o guarnizioni, superfici efficaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, massa dei tamburi, dispositivi di regolazione, parti interessate dell'asse o degli assi e della sospensione):

8.2. Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno dei seguenti sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.2, allegato I della direttiva 71/320/CEE) con, ad esempio, la trasmissione e il comando (costruzione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi dei nottolini di arresto nel caso di trasmissione meccanica, caratteristiche degli elementi principali della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri dei freni o componenti equivalenti nel caso di sistemi elettrici di frenatura):

8.2.1. Sistema di frenatura di servizio:

8.2.2. Sistema di frenatura di soccorso:

8.2.3. Sistema di frenatura di stazionamento:

8.2.4. Eventuali sistemi supplementari di frenatura:.

8.2.5. Sistema di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio:

8.3. Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti per il traino di un rimorchio:

8.4. Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di freni di servizio elettrici/pneumatici/idraulici (1): sì/no (1)

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)

8.5.1. Per i veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli elementi elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico:

8.6. Calcoli e curve conformemente al punto 1.1.4.2, allegato II della direttiva 71/320/CEE (o, se applicabile, all'appendice dell'allegato XI):

8.7. Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso dei sistemi di frenatura servoassistiti):

8.7.1. Per i sistemi di frenatura ad aria compressa, pressione di esercizio p2 nel serbatoio(i) di pressione:

8.7.2. Per i sistemi di frenatura a depressione, livello iniziale di energia nei serbatoi:

8.8. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando:

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1, allegato IX della direttiva 71/320/CEE):

8.10. Se viene richiesta l'esenzione dalle prove di tipo I e/o di tipo II o di tipo III, indicare il numero del verbale conformemente all'appendice 2, allegato VII della direttiva 71/320/CEE:

8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento):

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.2. Materiali e modalità di costruzione:

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:

9.3.1.1. Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte:

9.3.2. Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle porte:

9.3.3. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere:

9.3.4. Caratteristiche (comprese le dimensioni) degli accessi, dei gradini e delle maniglie necessarie, ove applicabile:

9.4. Campo di visibilità (direttiva 77/649/CEE)

9.4.1. Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i punti principali di riferimento e di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri ed al punto R:

9.4.2. Disegno(i) o fotografia(e) che illustrano la posizione degli elementi compresi nel campo di visibilità di 180° verso l'avanti:

9.5. Parabrezza ed altre vetrature

9.5.1. Parabrezza

9.5.1.1. Materiali impiegati:

9.5.1.2. Metodo di montaggio:

9.5.1.3. Angolo di inclinazione:

9.5.1.4. Numero(i) di omologazione CE:

ð 9.5.1.5. Accessori del parabrezza e posizione in cui sono montati, con breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici : ï

9.5.2. Altri finestrini

9.5.2.1. Materiali impiegati:

9.5.2.2. Numero(i) di omologazione CE:

9.5.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini:

9.5.3. Vetratura del tetto apribile

9.5.3.1. Materiali impiegati:

9.5.3.2. Numero(i) di omologazione CE:

9.5.4. Altre vetrature

9.5.4.1. Materiali impiegati:

9.5.4.2. Numero(i) di omologazione CE:

9.6. Tergicristallo del parabrezza

9.6.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):

9.7. Lavacristallo del parabrezza

9.7.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica, numero di omologazione CE:

9.8. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento

9.8.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):

9.8.2. Consumo elettrico massimo: ...... kW

9.9. Retrovisori (indicare per ciascun retrovisore)

9.9.1. Marca:

9.9.2. Marchio di omologazione CE:

9.9.3. Variante:

9.9.4. Disegno(i) indicante(i) la posizione dei retrovisori rispetto alla struttura del veicolo:

9.9.5. Modo di fissaggio dettagliato, compresa la parte della struttura del veicolo su cui è fissato:

9.9.6. Dispositivi opzionali che possono ridurre il campo di visibilità posteriore:

9.9.7. Breve descrizione degli eventuali componenti elettronici del sistema di regolazione:

9.10. Finiture interne

9.10.1. Protezione interna degli occupanti (direttiva 74/60/CEE)

9.10.1.1. Disegni o fotografie illustranti la posizione delle sezioni o viste allegate:

9.10.1.2. Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento, compresa la superficie esclusa (punto 2.3.1, allegato I della direttiva 74/60/CEE):

9.10.1.3. Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne illustranti le parti interne dell'abitacolo e i materiali impiegati (ad eccezione dei retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto scorrevole, lo schienale, i sedili e la parte posteriore dei sedili (punto 3.2, allegato I della direttiva 74/60/CEE):

9.10.2. Disposizione e identificazione dei comandi, spie e indicatori

9.10.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori:

9.10.2.2. Fotografie e/o disegni di identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo di cui alla direttiva 78/316/CEE, ove pertinenti:

9.10.2.3. Tabella riassuntiva Il veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE:

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo

>SPAZIO PER TABELLA>

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo

>SPAZIO PER TABELLA>

9.10.3. Sedili

9.10.3.1. Numero:

9.10.3.2. Posizione e disposizione:

9.10.3.2.1. Numero di posti a sedere:

9.10.3.2.2. Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo:

9.10.3.3. Massa:

9.10.3.4. Caratteristiche: per i sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni

9.10.3.4.1. dei sedili e loro ancoraggi:

9.10.3.4.2. del sistema di regolazione:

9.10.3.4.3. dei sistemi di spostamento e di bloccaggio:

9.10.3.4.4. degli ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nella struttura del sedile):

9.10.3.4.5. delle parti del veicolo utilizzate come ancoraggi:

9.10.3.5. Coordinate o schema del punto R (x)

9.10.3.5.1. Sedile del conducente:

9.10.3.5.2. Tutti gli altri posti a sedere:

9.10.3.6. Inclinazione prevista dello schienale

9.10.3.6.1. Sedile del conducente:

9.10.3.6.2. Tutti gli altri posti a sedere:

9.10.3.7. Corsa di regolazione del sedile

9.10.3.7.1. Sedile del conducente:

9.10.3.7.2. Tutti gli altri posti a sedere:

9.10.4. Poggiatesta

9.10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (1)

9.10.4.2. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile:

9.10.4.3. Poggiatesta non ancora omologati

9.10.4.3.1. Descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del materiale o dei materiali di imbottitura ed eventualmente la posizione e le specificazioni dei supporti e degli elementi di ancoraggio al tipo o ai tipi di sedile per cui è richiesta l'omologazione:

9.10.4.3.2. Poggiatesta "separati"

9.10.4.3.2.1. Descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale deve essere montato il poggiatesta:

9.10.4.3.2.2. Disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta:

9.10.5. Sistema di riscaldamento dell'abitacolo

9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore:

9.10.5.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza come sorgente di calore i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore, comprendente:

9.10.5.2.1. Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo:

9.10.5.2.2. Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o schema delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore):

9.10.5.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore di parete, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali:

9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici:

9.10.5.3. Consumo elettrico massimo: ...... kW

9.10.6. Componenti che influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto (direttiva 74/297/CEE)

9.10.6.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie o disegni del tipo di veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo, compresi gli elementi destinati ad assorbire l'energia in caso di urto contro il comando dello sterzo:

9.10.6.2. Fotografie e/o disegni degli elementi del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto:

9.10.7. Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (direttiva 95/28/CEE)

9.10.7.1. Materiale(i) impiegato(i) per il rivestimento interno del tetto

9.10.7.1.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.1.2. Materiale non omologato

9.10.7.1.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ...... / ......

9.10.7.1.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

9.10.7.1.2.3. Tipo di rivestimento (1)

9.10.7.1.2.4. Spessore massimo/minimo: ...... / ...... mm

9.10.7.2. Materiale(i) impiegato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali

9.10.7.2.1. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile:

9.10.7.2.2. Materiale non omologato

9.10.7.2.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ...... / ......

9.10.7.2.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

9.10.7.2.2.3. Tipo di rivestimento (1)

9.10.7.2.2.4. Spessore massimo/minimo: ...... / ...... mm

9.10.7.3. Materiale(i) impiegato(i) per il pavimento

9.10.7.3.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.3.2. Materiale non omologato

9.10.7.3.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ...... / ......

9.10.7.3.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

9.10.7.3.2.3. Tipo di rivestimento (1)

9.10.7.3.2.4. Spessore massimo/minimo: ...... / ...... mm

9.10.7.4. Materiale(i) impiegato(i) per l'imbottitura dei sedili

9.10.7.4.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.4.2. Materiale non omologato

9.10.7.4.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ...... / ......

9.10.7.4.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

9.10.7.4.2.3. Tipo di rivestimento (1)

9.10.7.4.2.4. Spessore massimo/minimo: ...... / ...... mm

9.10.7.5. Materiale(i) impiegato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione

9.10.7.5.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.5.2. Materiale non omologato

9.10.7.5.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ....../......

9.10.7.5.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

9.10.7.5.2.3. Tipo di rivestimento (1)

9.10.7.5.2.4. Spessore massimo/minimo: ......./...... mm

9.10.7.6. Materiale(i) impiegato(i) per i portabagagli

9.10.7.6.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.6.2. Materiale non omologato

9.10.7.6.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ...... / ......

9.10.7.6.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

9.10.7.6.2.3. Tipo di rivestimento (1)

9.10.7.6.2.4. Spessore massimo/minimo: ...... / ...... mm

9.10.7.7. Materiale(i) impiegato(i) per altri scopi

9.10.7.7.1. Scopi previsti:

9.10.7.7.2. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:

9.10.7.7.3. Materiale non omologato

9.10.7.7.3.1. Materiale(i) di base/designazione: ...... / ......

9.10.7.7.3.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1):

9.10.7.7.3.3. Tipo di rivestimento (1)

9.10.7.7.3.4. Spessore massimo/minimo: ...... /.... mm

9.10.7.8. Componenti omologati come dispositivi completi (sedili, divisori, portabagagli)

9.10.7.8.1. Numero(i) di omologazione CE di componente:

9.10.7.8.2. Dispositivo completo: sedile, divisorio, portabagagli, ecc. (1)

9.11. Sporgenze esterne (direttiva 74/483/CEE e direttiva 92/114/CEE)

9.11.1. Disposizione generale (disegni o fotografie) indicante la posizione delle sezioni e viste allegate:

9.11.2. Disegni e/o fotografie, a titolo di esempio e se opportuni, di montanti delle porte e dei finestrini, griglie di presa d'aria, calandra, tergicristalli, gocciolatori, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cerniere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che può essere considerata essenziale (ad esempio: dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione:

9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna conformemente al punto 6.9.1, allegato I della direttiva 74/483/CEE:

9.11.4. Disegno dei paraurti:

9.11.5. Disegno della linea del pianale:

9.12. Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta

9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, nonché dei sedili sui quali possono essere utilizzati:

S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale

>SPAZIO PER TABELLA>

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)

S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale

>SPAZIO PER TABELLA>

9.12.3. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della loro conformità alla direttiva 76/115/CEE (cioè numero di omologazione CE o verbale di prova):

9.12.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

9.13. Ancoraggi delle cinture di sicurezza

9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i punti R:

9.13.2. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo su cui sono fissati (con indicazione del materiale):

9.13.3. Designazione dei tipi (**) di cinture di sicurezza autorizzati per gli ancoraggi di cui è munito il veicolo:

>SPAZIO PER TABELLA>

9.13.4. Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione dell'energia:

9.14. Alloggiamento delle targhe posteriori di immatricolazione (indicare, se del caso, il campo di dimensioni utilizzando eventualmente dei disegni)

9.14.1. Altezza da terra del bordo superiore:

9.14.2. Altezza da terra del bordo inferiore:

9.14.3. Distanza tra la linea centrale della targa e il piano mediano longitudinale del veicolo:

9.14.4. Distanza dal bordo sinistro del veicolo:

9.14.5. Dimensioni (lunghezza x larghezza):

9.14.6. Inclinazione del piano rispetto alla verticale:

9.14.7. Angolo di visibilità nel piano orizzontale:

9.15. Protezione antincastro posteriore (direttiva 70/221/CEE)

9.15.0. Presenza: sì/no/incompleto (1)

9.15.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se la protezione antincastro non è costituita da un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte:

9.15.2. Se si tratta di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro posteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE se il dispositivo è omologato come entità tecnica:

9.16. Parafanghi (direttiva 78/549/CEE)

9.16.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi:

9.16.2. Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1, allegato I della direttiva 78/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE)

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:

9.17.2. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio, corredato di dimensioni):

9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, corredato di dimensioni):

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1, allegato II della direttiva 76/114/CEE

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779 - 1983:

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779 - 1983:

9.18. Soppressione perturbazioni radioelettriche

9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte della carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano:

9.18.2. Disegni/fotografie della posizione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio: dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.):

9.18.3. Tabella e disegno dell'apparecchiatura per il controllo delle perturbazioni radioelettriche:

9.18.4. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale al metro lineare:

9.19. Protezione laterale (direttiva 89/297/CEE)

9.19.0. Presenza: sì/no/incompleto (1)

9.19.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione laterale, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dello o degli assi, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio del dispositivo(i) di protezione laterale. Se la protezione laterale non è costituita da uno o più dispositivi specifici, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte:

9.19.2. Se si tratta di uno o più dispositivi di protezione laterale, descrizione completa e/o disegno del dispositivo(i) (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero(i) di omologazione CE di componente:

9.20. Dispositivo antispruzzi (direttiva 91/226/CEE)

9.20.0. Presenza: sì/no/incompleto (1)

9.20.1. Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda il dispositivo antispruzzi e i suoi elementi:

9.20.2. Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e della sua posizione nel veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell'allegato III della direttiva 91/226/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:

9.20.3. Numero(i) di omologazione CE del dispositivo o dei dispositivi eventuali antispruzzi:

9.21. Resistenza all'urto laterale (direttiva 96/27/CE)

9.21.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la concezione e i materiali delle pareti laterali dell'abitacolo (esterno e interno), comprendente precisazioni sul sistema di protezione:

9.22. Protezione antincastro anteriore

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettare le dimensioni prescritte:

9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE in quanto entità tecnica: .....................................................................

10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione CE, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia:

10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE, fornire le seguenti informazioni (per iscritto e/o schema):

10.3.1. Disegno illustrante l'estensione della superficie illuminante:

10.3.2. Metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1):

10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento:

10.3.4. Modo di funzionamento dei proiettori occultabili:

10.3.5. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento:

10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale, conformemente al punto 6.2.6.1 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1

10.4.1. Valore della regolazione iniziale:

10.4.2. Posizione dell'indicazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

10.5. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade: .........

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:

11.2. Caratteristiche D, U, S e V del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o caratteristiche minime D, U, S e V dello o dei dispositivi di attacco da installare: ...... daN

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo:

11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio:

11.5. Numero(i) di omologazione CE:

12. VARIE

12.1. Segnalatore(i) acustico(i):

12.1.1. Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento del(i) dispositivo(i), con le dimensioni:

12.1.2. Numero di dispositivi:

12.1.3. Numero(i) di omologazione CE:

12.1.4. Schema del circuito elettrico/pneumatico (1):

12.1.5. Tensione o pressione nominale:

12.1.6. Disegno del supporto:

12.2. Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo

12.2.1. Dispositivo di protezione

12.2.1.1. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la disposizione e la concezione del comando o dell'organo su cui agisce il dispositivo di protezione:

12.2.1.2. Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo:

12.2.1.3. Descrizione tecnica del dispositivo:

12.2.1.4. Descrizione dettagliata delle combinazioni usate per la serratura:

12.2.1.5. Immobilizzatore del veicolo

12.2.1.5.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:

12.2.1.5.2. Immobilizzatori non ancora omologati

12.2.1.5.2.1. Descrizione tecnica dettagliata dell'immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di attivarlo inavvertitamente:

12.2.1.5.2.2. Sistema o sistemi sui quali agisce l'immobilizzatore del veicolo:

12.2.1.5.2.3. Numero di codici intercambiabili effettivi, se applicabile:

12.2.2. Sistema di allarme, se esiste

12.2.2.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:

12.2.2.2. Sistemi di allarme non ancora omologati

12.2.2.2.1. Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo in relazione con il sistema di allarme installato:

12.2.2.2.2. Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme:

12.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

12.3. Dispositivo(i) di rimorchio

12.3.1. Anteriore: gancio/occhione/altro (1)

12.3.2. Posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno (1)

12.3.3. Disegno o fotografia del telaio o della parte della carrozzeria del veicolo, indicante la posizione, la costruzione ed il montaggio del dispositivo o dei dispositivi di rimorchio:

12.4. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato ad influire sul consumo di carburante (se non compreso in altre voci):

12.5. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci):

12.6. Limitatori di velocità (direttiva 92/24/CEE)

12.6.1. Fabbricante(i):

12.6.2. Tipo o tipi:

12.6.3. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile:

12.6.4. Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: ...... km/h

13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

13.1. Classe del veicolo (Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B):

13.1.1. Numero di omologazione CE della carrozzeria omologata come entità tecnica: ..........

13.1.2. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE (costruttore(i) e tipi di veicolo incompleto):

13.2. Superficie disponibile per i passeggeri (m )

13.2.1. Totale (S0):

13.2.2. Piano superiore (S0a) (1)

13.2.3. Piano inferiore (S0b) (1)

13.2.4. Per i passeggeri in piedi (S1)

13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi)

13.3.1. Totale (N):

13.3.2. Piano superiore (Na) (1)

13.3.3. Piano inferiore (Nb) (1)

13.4. Numero di passeggeri seduti

13.4.1. Totale (A):

13.4.2. Piano superiore (Aa) (1)

13.4.3. Piano inferiore (Ab) (1)

13.5. Numero di porte di accesso:

13.6. Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale di comunicazione interna e mezze scale):

13.6.1. Totale

13.6.2. Piano superiore (1)

13.6.3. Piano inferiore (1)

13.7. Volume dei vani bagagli (m³):

13.8. Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m ):

13.9. Dispositivi tecnici destinati ad agevolare l'accesso al veicolo (ad es. rampa, pedana elevatrice, sistema di abbassamento), se il veicolo ne è munito:

13.10. Resistenza della sovrastruttura

13.10.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:

13.10.2. Sovrastrutture non ancora omologate

13.10.2.1. Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio:

13.10.2.2. Disegni del veicolo o dei componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo:

13.10.2.3. Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e verticale:

13.10.2.4. Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali:

13.11. Punti della direttiva [..../..../CE] da rispettare e dimostrare per questa unità tecnica:

14. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (direttiva 98/91/CE)

14.1. Equipaggiamento elettrico, conformemente alla direttiva 94/55/CE:

14.1.1. Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori:

14.1.2. Tipo di disgiuntore:

14.1.3. Tipo e funzionamento dell'interruttore principale della batteria:

14.1.4. Descrizione e posizione della barriera di sicurezza del tachigrafo:

14.1.5. Descrizione dei circuiti alimentati in permanenza. Indicare la norma europea EN applicata:

14.1.6. Costruzione e protezione dell'impianto elettrico situato posteriormente alla cabina di guida:

14.2. Prevenzione dei rischi di incendio

14.2.1. Tipo di materiale difficilmente infiammabile della cabina di guida:

14.2.2. Tipo di scudo termico posto dietro la cabina di guida (se applicabile):

14.2.3. Posizione e isolamento termico del motore:

14.2.4. Posizione e isolamento termico del sistema di scarico:

14.2.5. Tipo e concezione dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore:

14.2.6. Tipo, concezione e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione:

14.3. Eventuali requisiti speciali riguardanti la carrozzeria, conformemente alla direttiva 94/55/CE

14.3.1. Descrizione delle misure destinate a soddisfare i requisiti relativi ai veicoli di tipo EX/II e EX/III:

14.3.2. Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore esterno:

Note

(*) Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

(**) Per i simboli e i segni da utilizzare, vedi i punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE. Per le cinture del tipo "S", specificare la natura del tipo o dei tipi.

(***) Le informazioni relative ai componenti non vanno indicate qui se contenute nel relativo certificato di omologazione.

(+) I veicoli che possono essere alimentati sia con benzina, sia con carburante gassoso, ma nei quali il sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e dispone di un serbatoio di capacità non superiore a 15 litri, sono considerati ai fini della prova veicoli funzionanti solo a carburante gassoso.

(+++) Solo allo scopo della definizione dei veicoli fuoristrada.

(

) Disposto in modo tale da rendere chiaro il valore effettivo per ogni configurazione del tipo di veicolo.

(1) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).

(2) Specificare la tolleranza.

(a) Per ogni dispositivo omologato la descrizione può essere sostituita da un rinvio all'omologazione. Inoltre, la descrizione non è necessaria per gli elementi la cui costruzione risulta chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati. Per ogni voce che richiede un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei documenti allegati corrispondenti.

(b) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto di questa scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (ad esempio, ABC??123??).

(c) Classificazione in base alle definizioni date nell'allegato II, parte A.

(d) Se possibile, designazione secondo le euronorme, altrimenti indicare:

- la descrizione del materiale

- il limite di snervamento

- il carico di rottura

- l'allungamento (in %)

- la durezza Brinell.

(e) Quando esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambi i casi.

(f) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.4.

(g) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.19.2.

(h) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.7.

(i) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.5.

(j) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.1 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.1.

(k) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.2 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.2.

(l) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.3 e, per veicoli diversi da quelli della categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.3.

(m) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.6.

(n) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.7.

(na) Norma ISO 612-1977, termine n. 6.10.

(nb) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.11.

(nc) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.9.

(nd) Norma ISO 612-1978, termine n. 6.18.1.

(o) La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416-1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

(p) Per "sbalzo del dispositivo di aggancio" si intende la distanza orizzontale tra il punto di aggancio dei rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dell'asse o degli assi posteriori.

(q) Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti.

(r) Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino.

(s) Questo valore deve essere calcolato con ( = 3,1416 ed arrotondato al cm³ più vicino.

(t) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1269/CEE.

(u) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/CEE.

(v) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

(w) È ammessa una tolleranza del 5 %.

(x) Per "punto R" o "punto di riferimento del posto a sedere" si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e indicato in relazione al sistema di riferimento tridimensionale, conformemente all'allegato III della direttiva 77/649/CEE.

(y) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

(z) Per "guida avanzata" si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

ê 2001/116/CE

ð nuovo

ALLEGATO II DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE E DEI TIPI DI VEICOLI

A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI

Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione:

(nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla «massa massima», si intende la «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» di cui al punto 2.8 dell'allegato I)

>SPAZIO PER TABELLA>

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M1) e al punto 2 (veicoli delle categorie M2 e M3), da utilizzare ai fini ivi indicati.

>SPAZIO PER TABELLA>

Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

>SPAZIO PER TABELLA>

Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria O sono definiti al punto 4 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

4. Veicoli fuoristrada (simbolo G)

4.1. I veicoli della categoria N1 con una massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di:

- almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse;

- almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se possono superare una pendenza del 30% calcolata per un veicolo senza rimorchio.

Devono inoltre soddisfare almeno cinque dei sei requisiti seguenti:

- avere un angolo d'attacco di almeno 25°;

- avere un angolo di uscita di almeno 20°;

- avere un angolo di rampa di almeno 20°;

- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm;

- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm;

- avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 200 mm.

4.2. I veicoli della categoria N1 con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle categorie N2, M2 o M3 con massa massima non superiore a 12 t, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti tre requisiti:

- avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse,

- essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

- poter superare una pendenza del 25% calcolata per un veicolo senza rimorchio.

4.3. I veicoli della categoria M3 con massa massima superiore a 12 t e i veicoli della categoria N3 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti requisiti:

- essere muniti di ruote che siano motrici per almeno la metà del loro numero;

- essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

- poter superare una pendenza del 25% calcolata per un veicolo senza rimorchio,

- soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:

- avere un angolo d'attacco di almeno 25°;

- avere un angolo di uscita di almeno 25°;

- avere un angolo di rampa di almeno 25°;

- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm;

- avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 300 mm;

- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.

4.4. Condizioni di carico e di verifica

4.4.1. I veicoli della categoria N1 con massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente [cfr. nota (o) dell'allegato I].

4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.

4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25% e 30%) è eseguita mediante semplici calcoli. In via eccezionale, il servizio tecnico può però esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.

4.4.4. Per la misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.

4.5. Definizioni e schizzi dell'altezza libera dal suolo [per la definizione di angolo di aggancio, angolo di uscita e angolo di rampa cfr. allegato I, note (na), (nb) e (nc)].

4.5.1. Per "altezza libera dal suolo tra gli assi" si intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo. Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

4.5.2. Per "altezza minima dal suolo di un asse" si intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

Nessuna parte rigida del veicolo può sporgere sul settore tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

4.6. Designazione combinata

Il simbolo "G" deve essere combinato con i simboli "M" o "N". Ad esempio: un veicolo della categoria N1 che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N1G.

5. Veicoli per uso speciale: veicoli delle categorie M, N o O destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali.

5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:

posti a sedere e tavolo,

cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,

attrezzatura di cucina,

armadi o ripostigli.

Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile.

5.2. Con "veicoli blindati" s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile.

5.3. Con "ambulanze" s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali.

5.4. Con "autofunebri" s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali.

5.5. "Caravan", vedi la norma ISO 3833-77, termine n. 3.2.1.3.

5.6. Con "gru mobili" s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.

5.7. Con "altri veicoli per uso speciale", s'intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6.

I codici pertinenti dei 'veicoli per uso speciale' sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

B. DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

1. Relativamente alla categoria M1:

Un 'tipo' comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,

- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

- telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

- motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- tipo della carrozzeria (ad es.: berlina, due volumi, coupé, decappottabile, familiare, veicolo multiuso),

- motopropulsore:

- principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

- numero e disposizione dei cilindri,

- differenze di potenza di oltre il 30 % (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore),

- differenze di cilindrata di oltre il 20 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

- assi motore (numero, posizione, interconnessione)

- assi sterzanti (numero e posizione).

Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

Per una versione non possono essere combinate più risposte ai seguenti parametri:

- massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile,

- cilindrata,

- potenza netta massima,

- tipo di cambio e numero di marce,

- numero massimo di sedili quale definito nella parte C dell'allegato II.

2. Relativamente alle categorie M2 e M3:

Un 'tipo' comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,

- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

- la categoria,

- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

- telaio/struttura autoportante, a un piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze ovvie e fondamentali),

- numero di assi,

- motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),

Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- classe, quale definita nella direttiva ð 2001/85/CE ï «Autobus» (solo per veicoli completi),

- grado di costruzione (ad es.: completo/incompleto),

- motopropulsore:

- principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

- numero e disposizione dei cilindri,

- differenze di potenza di oltre il 50% (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

- differenze di cilindrata di oltre il 50% (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

- ubicazione (anteriore, centrale, posteriore),

- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20% (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

- assi motore (numero, posizione, interconnessione)

- assi sterzanti (numero e posizione).

Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

3. Relativamente alle categorie N1, N2 e N3:

Un 'tipo' comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,

- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

- la categoria,

- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

- telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

- numero di assi,

- motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),

Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- concezione della struttura della carrozzeria (ad es.: autocarro a piattaforma/ribaltabile/a cisterna/semirimorchio trattore) (solo per veicoli completi),

- grado di costruzione (ad es.: completo/incompleto),

- motopropulsore:

- principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

- numero e disposizione dei cilindri,

- differenze di potenza di oltre il 50% (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

- differenze di cilindrata di oltre il 50% (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20% (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

- assi motore (numero, posizione, interconnessione)

- assi sterzanti (numero e posizione)

Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

4. Relativamente alle categorie O1, O2, O3 e O4:

Un 'tipo' comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,

- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

- la categoria,

- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

- telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

- numero di assi,

- rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

- tipo di sistema di frenatura (ad esempio, non frenato/a inerzia/assistito).

Per "variante" di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- grado di costruzione (ad es.: completo/incompleto),

- tipo della carrozzeria (ad es.: caravan/piattaforma/cisterna) (solo per veicoli completi/completati)

- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20% (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

- assi sterzanti (numero e posizione)

Per "versione" di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo.

5. Per tutte le categorie:

L'identificazione completa del veicolo unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere a un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo.

C. DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA (solo per veicoli completi/completati)

Nell'allegato I, nell'allegato III, parte 1, punto 9.1 e nell'allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato con i seguenti codici:

1. Autovetture (M1)

AA Berlina // Norma ISO 3833 - 1977, termine n. 3.1.1.1, compresi anche i veicoli con più di quattro finestrini laterali.

AB Due volumi // Berlina (AA) dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo.

AC Familiare (Giardinetta) // Norma ISO 3833 - 1977, termine n. 3.1.1.4

AD Coupé // Norma ISO 3833 - 1977, termine n. 3.1.1.5

AE Decappottabile // Norma ISO 3833 - 1977, termine n. 3.1.1.6

AF Veicolo multiuso // Veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere AA - AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. Tuttavia, il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria M1 se soddisfa le seguenti condizioni:

a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6;

un "posto a sedere" è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi "accessibili" dei sedili;

per "accessibili" s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi siano «accessibili», il costruttore deve impedirne materialmente l'uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso;

b) P - (M + N x 68) > N x 68

dove:

P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kg

M = massa in ordine di marcia, in kg

N = numero di posti a sedere escluso quello del conducente

2. Veicoli a motore delle categorie M2 o M3

Veicoli della classe I (cfr. direttiva ð 2001/85/CE ï "Autobus")

CA A un piano

CB A due piani

CC Autosnodato a un piano

CD Autosnodato a due piani

CE A un piano e pianale ribassato

CF A due piani e pianale ribassato

CG Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CH Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe II (cfr. direttivað 2001/85/CE ï "Autobus")

CI A un piano

CJ A due piani

CK Autosnodato a un piano

CL Autosnodato a due piani

CM A un piano e pianale ribassato

CN A due piani e pianale ribassato

CO Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CP Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe III (cfr. direttiva ð 2001/85/CE ï "Autobus")

CQ A un piano

CR A due piani

CS Autosnodato a un piano

CT Autosnodato a due piani

Veicoli della classe A (cfr. direttiva ð 2001/85/CE ï "Autobus")

CU A un piano

CV A un piano e pianale ribassato

Veicoli della classe B (cfr. direttiva ð 2001/85/CE ï "Autobus")

CW A un piano

3. Veicoli a motore della categoria N

>SPAZIO PER TABELLA>

- Tuttavia, se un veicolo definito come BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 3500 kg:

- ha più di 6 posti a sedere escluso quello del conducente

oppure

- soddisfa le seguenti condizioni: a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6, e

- b) P - (M + N x 68) <= N x 68

il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

- Tuttavia, se un veicolo definito come BA, BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 3500 kg, BC o BD soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

i) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, oppure

ii) P - (M + N x 68) <= N x 68

il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

Per la definizione di "posti a sedere", P, M e N, cfr. parte C, punto 1 del presente allegato.

4. Veicoli della categoria O

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Veicoli per uso speciale

SA Autocaravan (cfr. allegato II, parte A, punto 5.1)

SB Veicoli blindati (cfr. allegato II, parte A, punto 5.2)

SC Ambulanze (cfr. allegato II, parte A, punto 5.3)

SD Autofunebri (cfr. allegato II, parte A, punto 5.4)

SE Caravan (cfr. allegato II, parte A, punto 5.5)

SF Gru mobili (cfr. allegato II, parte A, punto 5.6)

SG Altri veicoli per uso speciale (cfr. allegato II, parte A, punto 5.7)

ê 2001/116/CE (adattato)

ALLEGATO III SCHEDA INFORMATIVA PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE

(Le note esplicative figurano nell'ultima pagina dell'allegato I)

PARTE I:

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

A: per le categorie M e N

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3. Numero di assi e di ruote:

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

1.6. Posizione e disposizione del motore:

1.8. Guida: a destra/a sinistra (1)

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1)

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)

(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):.

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i):.

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i):.

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.2. Telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza (j):

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:

2.4.2.2. Larghezza (k):

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (o) (massima e minima per ogni variante):

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (*):

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*):

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

2.11. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di:

2.11.1. Rimorchio a timone

2.11.2. Semirimorchio

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale

2.11.4. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli:

2.11.5. Il veicolo è/non è (1) idoneo al traino di carichi (punto 1.2, allegato II della direttiva 77/389/CEE)

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato:

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.1. Del veicolo a motore:

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE):

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

3. MOTOPROPULSORE (q) (Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute(+))

3.1. Costruttore:

3.1.1. Codice motore del costruttore quale apposto sul motore:

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1.1. Principio di funzionamento: Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.1.3. Cilindrata (s): ...... cm³

3.2.1.6. Regime minimo normale (2) ...... giri/min

3.2.1.8. Potenza massima netta (t): ...... kW a ...... giri/min (dichiarata dal costruttore)

3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: ...... giri/min

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo: .........................(1)

3.2.2.1. RON, con piombo:

3.2.2.2. RON, senza piombo:

3.2.4. Alimentazione

3.2.4.1. A carburatore(i): sì/no (1)

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

3.2.7. Sistema di raffreddamento liquido/aria (1)

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: sì/no (1)

3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci)

3.2.12.2.1. Convertitori catalitici: sì/no (1)

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1)

3.2.12.2.3. Iniezione diretta: sì/no (1)

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1)

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (1)

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no (1)

3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no (1)

3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento):

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea):

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1)

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no (1)

3.3. Motore elettrico

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): ............

3.3.1.1. Massima potenza oraria: ...... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: ...... V

3.3.2. Batteria

3.3.2.4. Ubicazione:

3.6.5. Temperatura del lubrificante

minima: .... K

massima: ...... K

4. TRASMISSIONE (v)

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.5. Cambio

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) (l)

4.6. Rapporti di trasmissione

>SPAZIO PER TABELLA>

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w):

5. ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse:

5.2. Marca:

5.3. Tipo:

5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:

5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:

6. SOSPENSIONE

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota:

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

6.2.3. Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no (1)

6.2.3.1. Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa:

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

6.6.1.1. Assi

6.6.1.1.1. Asse 1:

6.6.1.1.2. Asse 2: ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1:

6.6.2.2. Asse 2:

ecc.

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.2. Trasmissione e comando

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:

8. FRENI

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1, allegato IX della direttiva 71/320/CEE):

8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento):

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:

9.10. Finiture interne

9.10.3. Sedili

9.10.3.1. Numero:

9.10.3.2. Posizione e disposizione:

9.10.3.2.1. Numero di posti a sedere:

9.10.3.2.2. Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo:

9.10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (1)

9.10.4.2. Numero(i) di omologazione, se disponibile:

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)

>SPAZIO PER TABELLA>

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE)

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1, allegato II della direttiva 76/114/CEE

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779 - 1983:

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779 - 1983: ..............

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del dispositivo o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo:

11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio:

11.5. Numero(i) di omologazione CE:

13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

13.1. Classe del veicolo (Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B):

13.1.1. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE (costruttore(i) e tipi di veicolo incompleto):

13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi)

13.3.1. Totale (N):

13.3.2. Piano superiore (Na) (1):

13.3.3. Piano inferiore (Nb) (1):

13.4. Numero di passeggeri seduti

13.4.1. Totale (A):

13.4.2. Piano superiore (Aa) (1):

13.4.3. Piano inferiore (Ab) (1):

B: per la categoria O

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3. Numero di assi e di ruote:

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)

eventualmente con riferimento ai disegni

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):.

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i):.

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i):.

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.2. Telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza (j):

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:

2.4.2.2. Larghezza (k):

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (o) (massima e minima per ogni variante):

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (*):

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante) (*):

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.2. Del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale:

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE):

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (

)):

5. ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse:

5.2. Marca:

5.3. Tipo:

5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:

5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:

6. SOSPENSIONE

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota:

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

6.6.1.1. Assi

6.6.1.1.1. Asse 1:

6.6.1.1.2. Asse 2: ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1:

6.6.2.2. Asse 2:

ecc.

7. DISPOSITIVO DI STERZO

7.2. Trasmissione e comando

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:

8. FRENI

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)

8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6, addendum dell'appendice 1, allegato IX della direttiva 71/320/CEE):

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE)

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1, allegato II della direttiva 76/114/CEE

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779 - 1983:

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779 - 1983:

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo dello o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:

11.5. Numero(i) di omologazione CE:

PARTE II

Tabella indicante le combinazioni consentite sulle differenti versioni di veicoli dei punti contenuti nella parte I per i quali sono previste più risposte. Per tali punti ogni risposta deve essere identificata con una lettera, per indicare che la risposta (o le risposte) di un dato punto sono applicabili a una determinata versione.

Occorre compilare tabelle distinte per ogni variante di uno stesso tipo.

Le risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna "tutte".

>SPAZIO PER TABELLA>

Queste informazioni possono essere fornite in altri formati o schemi purché rispondano agli scopi prefissati.

Ogni variante e versione deve essere identificata con un codice numerico o alfanumerico che deve figurare anche nel certificato di conformità (allegato IX) del veicolo in questione.

Nel caso di varianti conformi all'allegato XI o Ö all'articolo 19 Õ , il costruttore assegnerà un codice speciale.

PARTE III

Numeri di omologazione CE in base a direttive particolari

Fornire le informazioni richieste nella tabella seguente riguardo agli elementi (***) applicabili a questo veicolo pertinenti negli allegati IV o XI (per ogni elemento devono essere allegate tutte le omologazioni pertinenti).

>SPAZIO PER TABELLA>

Firma:

Mansioni:

Data:

ê 2001/116/CE

ð nuovo

ALLEGATO IV ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE

PARTE I

Elenco delle direttive particolari

(se del caso, tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate)

>SPAZIO PER TABELLA>

ò nuovo

Appendice 1

Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli della categoria M1 prodotti in piccole serie

(Se del caso, tenendo conto dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoelencate)

>SPAZIO PER TABELLA>

ê 2001/116/CE

PARTE II

Quando si fa riferimento a una direttiva particolare, l'omologazione a norma dei seguenti regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (tenendo conto del campo di applicazione (1) e delle modifiche di ciascuno dei regolamenti ONU/CEE sottoelencati) è considerata sostitutiva dell'omologazione CE rilasciata a norma della corrispondente direttiva particolare elencata nella tabella della parte I.

Detti regolamenti sono quelli a cui la Comunità ha aderito in qualità di parte contraente dell'accordo di Ginevra del 1958 riveduto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78) o delle successive decisioni del Consiglio, come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

Qualsiasi ulteriore modifica dei regolamenti ONU/CEE sottoelencati deve essere giudicata equivalente ai sensi della decisione della Comunità prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/836/CE (++).

>SPAZIO PER TABELLA>

ò nuovo

PARTE III

Elenco dei regolamenti ONU/CEE a cui la Comunità ha aderito, che sono obbligatori ai fini dell'omologazione CE

>SPAZIO PER TABELLA>

ê 2001/116/CE

ALLEGATO V PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI

1. Per le domande di omologazione di un veicolo intero, l'autorità che rilascia l'omologazione CE deve:

a) verificare che tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla pertinente norma della direttiva particolare;

b) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e/o nelle schede di omologazione delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari applicabili; se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo di omologazione relativo a una delle direttive particolari, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

c) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;

d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note 1 e 2 della parte I dell'allegato IV.

2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 1, lettera c), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare conformemente ai seguenti criteri:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Nei casi in cui non è disponibile una scheda di omologazione rilasciata in base alle direttive particolari, l'autorità che rilascia l'omologazione CE deve:

(a) disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove necessari conformemente a ciascuna delle direttive particolari pertinenti;

(b) accertare che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuna delle rispettive direttive particolari pertinenti;

(c) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

(d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note 1 e 2 della parte I dell'allegato IV.

ê 2001/116/CE (adattato)

ð nuovo

ALLEGATO VI Ö MODELLO A Õ

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità che rilascia l'omologazione CE

Comunicazione riguardante // di un tipo di:

- l'omologazione CE (1) // - veicolo completo ( [31])

[31] Cancellare la dicitura inutile.

- l'estensione dell'omologazione CE (1) // - veicolo completato (1)

- il rifiuto dell'omologazione CE (1) // - veicolo incompleto (1)

- la revoca dell'omologazione CE (1) // - veicolo con varianti complete e incomplete (1)

// - veicolo con varianti completate e incomplete (1)

per quanto riguarda la direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../../CE

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

Ö SEZIONE I Õ

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) ( [32]):

[32] Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione, questa voce dovrà essere completata al più tardi quando il veicolo è immesso nel mercato.

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo ( [33]):

[33] Conformemente alle definizioni dell'allegato II, parte A.

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completo (1) Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base (1) ( [34]) Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo incompleto (1) (4) Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completato (1) (4)

[34] Cfr. pagina 2.

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

Ö SEZIONE II Õ

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore che figura nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo o ai veicoli di cui sopra (uno o più campioni del quale sono stati scelti dall'autorità che rilascia l'omologazione CE e presentati dal costruttore come prototipo(i) del tipo da omologare) e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono al medesimo tipo di veicolo.

1. Per veicoli completi e completati e loro varianti (1):

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) le prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari applicabili, come stabilito all'allegato IV e all'allegato XI (1) (4) della direttiva 70/156/CEE.

2. Per veicoli incompleti e loro varianti (1):

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) le prescrizioni tecniche delle direttive particolari elencate nella tabella di pagina 2.

3. L'omologazione è concessa/rifiutata/revocata (1).

4. L'omologazione è concessa in conformità dell' ð articolo 19 ï e pertanto la sua validità è limitata al [giorno/mese/anno].

(Luogo) (Firma) (Data)

Allegati: // Fascicolo di omologazione.

// Risultati delle prove (cfr. Allegato VIII).

// Nome(i) e campione(i) della firma della persona o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle loro mansioni nell'azienda.

NB: Se il presente modello è utilizzato per l'omologazione conformemente agli ð articoli 19, 21 o 22 ï, non deve recare la dicitura "Scheda di omologazione CE di un veicolo", tranne

- ð nel caso di cui all'articolo 19, qualora la Commissione abbia deciso di autorizzare uno Stato membro a rilasciare un'omologazione ai sensi della presente direttiva; ï

- ð nel caso di veicoli della categoria M1, omologati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21. ï

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO

Pagina 2

La presente omologazione CE si basa, per i veicoli o le varianti incompleti e completati, sulla(e) omologazione(i) dei veicoli incompleti sottoelencati:

Fase 1: Costruttore del veicolo di base: Numero di omologazione CE: Data: Applicabile alle varianti: Fase 2: Costruttore: Numero di omologazione CE: Data: Applicabile alle varianti: Fase 3: Costruttore: Numero di omologazione CE: Data: Applicabile alle varianti:

Se l'omologazione comprende una o più varianti incomplete, elencare le varianti complete o completate.

Variante o varianti complete/completate:

Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo o alla variante incompleti omologati (se del caso, tenendo conto del campo d'applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoelencate):

>SPAZIO PER TABELLA>

Nel caso dei veicoli per uso speciale, deroghe concesse o disposizioni particolari applicate conformemente all'allegato XI e deroghe concesse conformemente all'articolo 19:

>SPAZIO PER TABELLA>

ò nuovo

Appendice 1

Elenco delle direttive a cui il tipo di veicolo è conforme

(da compilare solo in caso di omologazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3)

>SPAZIO PER TABELLA>

ò nuovo

MODELLO B (da utilizzare per l'omologazione di un sistema o per l'omologazione di un veicolo relativamente a un sistema)

Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità che rilascia l'omologazione CE

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ( [35]) :

[35] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (ad esempio, ABC??123??).

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo ( [36]):

[36] Conformemente alle definizioni dell'allegato II parte A.

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1. Altre informazioni (se del caso) : cfr. Addendum

2. Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove :

3. Data del verbale di prova

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni : cfr. Addendum

6. Luogo

7. Data:

8. Firma:

//

//

//

Allegati: // Fascicolo di omologazione.

// Verbale di prova

//

//

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

1. Altre informazioni:

1.1. [...] :

1.1.1. [...] :

[...]

2. Numero di omologazione CE di ogni componente o entità tecnica installati sul tipo di veicolo in conformità alla presente direttiva

2.1. [...] :

3. Osservazioni

3.1. [...] :

ò nuovo

MODELLO C (da utilizzare per l'omologazione di componenti/entità tecniche)

Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità che rilascia l'omologazione CE

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul componente/sull'entità tecnica (1) ( [37]) :

[37] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (ad esempio, ABC??123??).

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1. Altre informazioni (se del caso) : cfr. Addendum

2. Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove :

3. Data del verbale di prova

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni : cfr. Addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

//

//

Allegati: // Fascicolo di omologazione.

// Verbale di prova

//

//

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

1. Altre informazioni:

1.1. [...] :

1.1.1. [...] :

[...]

2. Eventuali restrizioni d'uso del dispositivo

2.1. [...] :

3. Osservazioni

3.1. [...] :

ê 2001/116/CE

ð nuovo

ALLEGATO VII SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE [38]

[38] I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnati come prescritto nella direttiva particolare applicabile.

1. Il numero di omologazione CE è costituito da quattro sezioni per l'omologazione del veicolo completo e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco.

Sezione 1: La lettera "e" minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE:

1 per la Germania,

2 per la Francia,

3 per l'Italia,

4 per i Paesi Bassi,

5 per la Svezia,

6 per il Belgio,

9 per la Spagna,

11 per il Regno Unito,

12 per l'Austria,

13 per il Lussemburgo,

17 per la Finlandia,

18 per la Danimarca,

21 per il Portogallo,

23 per la Grecia,

24 per l'Irlanda.

Sezione 2: Il numero della direttiva di base.

Sezione 3: Il numero dell'ultima direttiva che modifica l'omologazione CE.

- Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo completo, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della direttiva ð [la presente direttiva ........] ï .

- ð Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo completo rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 21, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della direttiva [la presente direttiva ........], eccettuate le prime due cifre che vengono sostituite dalle lettere KS. ï

- Nel caso delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari, si intende l'ultima direttiva contenente le disposizioni effettive alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica sono conformi.

- Qualora una direttiva preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a prescrizioni tecniche diverse, è aggiunto un carattere alfabetico indicante la norma in base alla quale l'omologazione è stata rilasciata.

Sezione 4: Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per le omologazioni CE di veicoli completi o di 4 o 5 cifre per le omologazioni CE in base a una direttiva particolare, indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri inizia con 0001 per ciascuna direttiva di base.

Sezione 5: Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri inizia con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2. Per l'omologazione CE di un veicolo completo la sezione 2 è omessa.

ð Nel caso di un'omologazione nazionale rilasciata per veicoli prodotti in piccole serie ai sensi dell'articolo 22, la sezione 2 è sostituita dalle lettere NKS. ï

3. Unicamente sulla(e) targhetta(e) regolamentare(i) del veicolo la sezione 5 è omessa.

4. Esempio di terza omologazione di un sistema (per il momento senza estensione) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura:

e2*71/320*98/12*0003*00

oppure

e2*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B.

5. Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

e11*98/14*0004*02

in cui la direttiva 98/14/CE è finora l'ultima direttiva che modifica gli articoli della direttiva 70/156/CEE.

ð 6. Esempio di omologazione CE di un veicolo completo rilasciata in Lussemburgo ai sensi dell'articolo 21 per un veicolo prodotto in piccole serie: ï

ð e13*KS[.../...]*0001*00 ï

ð 7. Esempio di omologazione nazionale di un veicolo prodotto in piccole serie rilasciata nei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 22: ï

ð e4*NKS*0001*00.' ï

8. Esempio di numero di omologazione CE iscritto sulla(e) targhetta(e) regolamentare(i) di un veicolo:

e11*98/14*0004

ò nuovo

Appendice 1

Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche

1. Il marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche è costituito da:

1.1. un rettangolo in cui è iscritta la lettera "e" minuscola seguita dalla(e) lettera(e) o dal numero distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del componente o dell'entità tecnica:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2. In prossimità del rettangolo, il "numero di omologazione di base" figurante nella sezione 4 del numero di omologazione preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito all'ultima modifica tecnica di rilievo della pertinente direttiva particolare.

1.3. Uno o più simboli aggiuntivi disposti sopra il rettangolo, che consentono l'identificazione di determinate caratteristiche. Questa informazione supplementare è specificata nelle direttive particolari pertinenti.

2. Il marchio di omologazione del componente o dell'entità tecnica è apposto in modo da risultare indelebile e chiaramente leggibile.

3. Nell'addendum è raffigurato un esempio di marchio di omologazione di un componente o di un'entità tecnica.

ò nuovo

Addendum all'appendice 1

Esempio di marchio di omologazione di un componente

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Legenda : l'omologazione del componente è stata rilasciata dal Belgio col numero 0004. 01 è un numero progressivo che indica il livello dei requisiti tecnici a cui il componente è conforme. Il numero progressivo è attribuito conformemente alle direttive particolari pertinenti.

NB: in questo esempio non figurano i simboli aggiuntivi.

ê 2001/116/CE

ALLEGATO VIII RISULTATI DELLE PROVE

(Da compilare a cura dell'autorità che rilascia l'omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

Per ogni caso, l'informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest'ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1. Risultati delle prove sul livello sonoro

Numero della direttiva di base e della più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico

Direttiva di base ( [39]):

[39] ) Se applicabile.

- Direttiva 70/220/CE (emissioni dei veicoli a motore)

- Direttiva 88/77/CEE (emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli)

- Direttiva 72/306/CEE (inquinamento prodotto dai motori diesel)

2.1. Direttiva 70/220/CE (emissioni dei veicoli a motore)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Carburante(i) ( [40]):.........................(gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo....)

[40] ) Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma L o la gamma H).

2.1.1. Prova di tipo I ( [41]): emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo

[41] ) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

>SPAZIO PER TABELLA>

2.1.2. Prova di tipo II (3): dati sulle emissioni richiesti per il controllo tecnico

Tipo II, prova a regime minimo inferiore

>SPAZIO PER TABELLA>

Tipo II, prova a regime minimo superiore

>SPAZIO PER TABELLA>

2.1.3. Risultato della prova di tipo III: ......................................

2.1.4. Risultato della prova di tipo IV (prova di evaporazione):......................g/prova

2.1.5. Risultato della prova di tipo V sulla durata:

- categorie di durevolezza: 80 000 km/100 000 km/non applicabile (1)

- fattore di deterioramento FD: calcolato/assegnato (1)

- fattori da utilizzare:

CO:....

HC:....

NOx:...

2.1.6. Risultato della prova di tipo VI sulle emissioni a temperatura ambiente bassa

>SPAZIO PER TABELLA>

2.1.7. OBD: sì/no (1)

2.2. Direttiva 88/77/CEE (emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Carburante(i) (2):.........................(gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo....)

2.2.1. Risultati della prova ESC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh

NOx : g/kWh

PT : g/kWh

2.2.2. Risultati della prova ELR (1)

Valore dei fumi: :.....m-1

2.2.3. Risultato della prova ETC (1)

CO : g/kWh

THC : g/kWh (1)

NMHC: g/kWh (1)

CH4 : g/kWh (1)

NOx : g/kWh

PT : g/kWh (1)

2.3. Direttiva 72/306/CEE (inquinamento prodotto dai motori diesel)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: .........................................................................................

2.3.1. Risultati della prova in accelerazione libera

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Risultati delle prove sulle emissioni di CO2/consumo di carburante (1) (3):

Numero della direttiva di base e della direttiva di modifica più recente applicabile all'omologazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

ê 2001/116/CE

ALLEGATO IX

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

per veicoli completi/completati ( [42])

[42] ) Cancellare la dicitura inutile.

PARTE I

(Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4)

Pagina 1

Il sottoscritto: ................................................................................................................... (cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca: .................................................................................................................. (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo: ....................................................................................................................

Variante [43]: .........................................................................................................

[43] Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Il codice non deve contenere più di 25 o 35 posizioni per una variante o una versione.

Versione (2): ........................................................................................................

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i): .........................................................................

0.4. Categoria: ............................................................................................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: .........................................

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo (1): ........

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: .............................................................

Numero di identificazione del veicolo: ...............................................................

Posizione sul telaio del numero di identificazione del veicolo: ..........................

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE (1) .....................

Veicolo di base: Costruttore: .......................................................................................

Numero di omologazione CE: .........................................................................................

Data: ................................................................................................................................

Fase 2: Costruttore: .....................................................................................................

Numero di omologazione CE: .........................................................................................

Data: ................................................................................................................................

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo completo/completato (1) descritto in

Numero di omologazione CE: .............................................................................

Data: ....................................................................................................................

e quindi può essere immatricolato a titolo definitivo, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri con circolazione a destra/a sinistra [44] e che utilizzano le unità metriche o britanniche [45] per il tachimetro.

[44] Indicare se il veicolo è adatto per la circolazione a destra o per la circolazione a sinistra, o per entrambe.

[45] Indicare se il tachimetro esprime la velocità in chilometri/ora o in miglia/ora.

(Luogo) (Data) :

(Firma) (Mansioni)

Allegati (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): Certificato di conformità per ogni fase.

Pagina 2

Veicoli completi o completati della categoria M1

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione CE delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote: .....

2. Assi motore: ................................

3. Interasse: ......... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Lunghezza: ...... mm

7.1. Larghezza: ...... mm

8. Altezza: ...... mm

11. Sbalzo posteriore: ....... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ......... kg

12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): .... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ....... kg ecc.

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ...... kg ...... 2. ...... kg ...... 3. ....... kg ecc.

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ....... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ........... kg; (non frenato): ............ kg

18. Massa massima della combinazione: .......... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ......... kg

20. Costruttore del motore: ........................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ...................................................................

22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1)

23. Numero e disposizione dei cilindri: ....................................................................

24. Cilindrata: ...... cm³

25. Carburante: ...........................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): ...... kW a ...... giri/min

27. Frizione (tipo): ......................................................................................................

28. Cambio (tipo): .......................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1 ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapporto del differenziale: ...................................................................................

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ...... Asse 2: ....... Asse 3: ........ (per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, indicare le caratteristiche essenziali)

34. Servosterzo: ...........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: ...........................................................

37. Tipo di carrozzeria: ...........................................................................................

38. Colore del veicolo [46]:

[46] Indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero.

41. Numero e configurazione delle porte: ..............................................................

42.1 Numero e posizione dei sedili: .........................................................................

43.1 Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: ............

44. Velocità massima: ...... km/h

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .........................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min

in marcia: .................. dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico [47]:

[47] Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ................................................................

1. procedura di prova: ............................

CO: .....HC: ......NOx: ......HC + NOx : ...... Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1)): .....Particolato: ..........

2. procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................

46.2. Emissioni di CO2/consumo di carburante (6):

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE.

>SPAZIO PER TABELLA>

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

>SPAZIO PER TABELLA>

50. Osservazioni: ............................................................................................................

51. Deroghe: ....................................................................................................................

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie M2 e M3.

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione CE delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote:

2. Assi motore:

3. Interasse: ...... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Lunghezza:...... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

7.1. Larghezza:...... mm

8. Altezza:...... mm

10.1. Superficie coperta dal veicolo: ............ m2

11. Sbalzo posteriore: ....... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ......... kg

12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): .... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ........ kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ........ kg; (non frenato): .... kg

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ........ kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ......... kg

20. Costruttore del motore: ........................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ...................................................................

22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1)

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....................................................................

24. Cilindrata: ...... cm³

25. Carburante: ...........................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): ...... kW a ...... giri/min

27. Frizione (tipo): .....................................................................................................

28. Cambio (tipo): ......................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapporto del differenziale: ...............

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: ...... Asse 4: .......

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no(1)

34. Servosterzo: ........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: ........................................................

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi:... bar

37. Tipo di carrozzeria: .............................................................................................

41. Numero e configurazione delle porte: .................................................................

42.2. Numero di sedili (escluso quello del conducente): .............................................

42.3. Numero di posti in piedi: .....................................................................................

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .............

44. Velocità massima: ...... km/h

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .........................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min

in marcia: .................. dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (6):

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ................................................................

1. Procedura di prova: ............................

CO: .....HC: ......NOx: ......HC + NOx : ...... Fumo: (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1))..... Particolato: ..........

2. Procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

>SPAZIO PER TABELLA>

50. Osservazioni: .......................................................................................................

51. Deroghe: ..............................................................................................................

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3.

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote:

2. Assi motore: .........

3. Interasse: ...... mm

4.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo in caso di ralla regolabile): ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.1. Lunghezza: ...... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ..... mm

7.1. Larghezza: ...... mm

8. Altezza: ...... mm

10.2. Superficie coperta dal veicolo (solo N2 e N3): ........... m2

11. Sbalzo posteriore: ....... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ......... kg

12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): .... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. .... kg 2. .... kg 3. ...... kg 4. ...... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: .....................................

17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

17.1 Rimorchio a timone

17.2 Semirimorchio

17.3 Rimorchio ad asse centrale

17.4 Massa massima tecnicamente ammissibile del rimorchio (frenato): .......... kg; (non frenato): .... kg

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: .... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: .....kg

20. Costruttore del motore: ........................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ...................................................................

22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1)

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....................................................................

24. Cilindrata: ...... cm³

25. Carburante: ...........................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): ...... kW a ...... giri/min

27. Frizione (tipo): ....................................................................................................

28. Cambio (tipo): .....................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1 ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapporto del differenziale: ..................................................................................

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: .... Asse 2: .... Asse 3: .... Asse 4: ....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

34. Servosterzo: ........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .........................................................

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi:... bar

37. Tipo di carrozzeria: .............................................................................................

38. Colore del veicolo (5) (solo N1): .........................................................................

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ....... m³

40. Capacità massima di momento della gru: . ....... kNm

41. Numero e configurazione delle porte: .................................................................

42.1. Numero e posizione dei sedili: ............................................................................

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .............

44. Velocità massima: ...... km/h

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .........................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min

in marcia: .................. dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (6):

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ................................................................

1. Procedura di prova: ............................

CO: .....HC: ......NOx: ......HC + NOx : ...... Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1)): ..... Particolato: ..........

2. Procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

>SPAZIO PER TABELLA>

48.1. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose:

sì/classe(i): ........./no (1)

48.2. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni animali:

sì/classe(i): ........./no (1)

50. Osservazioni: .......................................................................................................

51. Deroghe: ...............................................................................................................

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie O1, O2, O3 e O4.

1. Numero di assi: .... e di ruote: .........

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.1. Lunghezza:...... mm

6.4 Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ..... mm

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ..... mm

7.1. Larghezza:...... mm

8. Altezza:...... mm

10.3. Superficie coperta dal veicolo (solo O2, O3 e O4): .... m2

11. Sbalzo posteriore: ....... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ......... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.5. Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: 1. ...... kg 2. ..... kg 3. ...... kg 4. ..... kg

14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. .... kg 2..... kg 3. ...... kg e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: .... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili

19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di veicoli (se T < 32000 kg): ..... kg

32. Ruote e pneumatici Asse 1: .... Asse 2: .... Asse 3: ......

33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

34. Servosterzo: ........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .........................................................

37. Tipo di carrozzeria: .............................................................................................

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ..... m³

43.2. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio: .......................................

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

>SPAZIO PER TABELLA>

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): ....../no (1)

48.2. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sì/classe(i): ....../no (1)

50. Osservazioni: .......................................................................................................

51. Deroghe: ..............................................................................................................

PARTE II

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Veicoli incompleti

(Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4)

Pagina 1

Il sottoscritto: ..............................................................................................................

(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca: ................................................................................................................. (Denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo: ....................................................................................................................

Variante (2): .........................................................................................................

Versione(2): .......................................................................................................

0.2.1 Nomi commerciali (se disponibili)....................................................................

0.4. Categoria: ............................................................................................................

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: .........................................

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo (1):

..............................................................................................................................

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: .............................................................

Numero di identificazione del veicolo: ...............................................................

Posizione del numero di identificazione del veicolo sul telaio.............................

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione (1)

Veicolo di base: Costruttore: .........................................................................................

Numero di omologazione CE: .......................................................................................

Data: ....................................................................................................................

Fase 2: Costruttore: ...................................................................................................

Numero di omologazione CE: .......................................................................................

Data: ...............................................................................................................................

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo incompleto descritto in

Numero di omologazione CE:

Data:

Il veicolo non può essere immatricolato a titolo definitivo senza ulteriori omologazioni CE.

(Luogo) (Data) (Firma) (Mansioni)

Allegati: Certificato di conformità per ogni fase.

Pagina 2

Veicoli incompleti della categoria M1

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote: ........

2. Assi motore: ...................................................................................................................

3. Interasse: ......... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2 Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

7.2 Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

9.1 Altezza del baricentro: ... mm

9.2 Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3 Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ...... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ....... kg; (non frenato): .... kg

18. Massa massima della combinazione: ....... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ......... kg

20. Costruttore del motore: .......................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ...................................................................

22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1).

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....................................................................

24. Cilindrata: ...... cm³

25. Carburante: ..........................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): ...... kW a ...... giri/min

27. Frizione (tipo): .....................................................................................................

28. Cambio (tipo): .....................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1 ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapporto del differenziale: ..................................................................................

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ....Asse 2: ......Asse 3: .....

34. Servosterzo: .........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .........................................................

41. Numero e configurazione delle porte: .................................................................

42.1. Numero e posizione dei sedili: ............................................................................

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .............

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: ...........

43.4. Valori caratteristici (1): D ..... / V ..... / S ...... / U......

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .........................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min

in marcia: .................. dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (6):

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ................................................................

1. Procedura di prova: ............................

CO: ..... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ...... Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1)): ..... Particolato: ..........

2. Procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

>SPAZIO PER TABELLA>

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no (1)

50. Osservazioni: .............................................................................................

51. Deroghe: ...................................................................................................

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie M2 e M3.

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote:

2. Assi motore: .......

3. Interasse: ...... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio:

..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: .... mm

9.1. Altezza del baricentro: ..... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ...... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ...... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ...... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ...... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ..... kg 3. ...... kg 4. .... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ...... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ...... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg; (non frenato): .... kg

18. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione: ....... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ...... kg

20. Costruttore del motore: ........................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ...................................................................

22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1)

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....................................................................

24. Cilindrata: ...... cm³

25. Carburante: ............................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): ...... kW a ...... giri/min

27. Frizione (tipo): ....................................................................................................

28. Cambio (tipo): ....................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1 ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapporto del differenziale: ..................

32. Ruote e pneumatici Asse 1: .... Asse 2: .... Asse 3: .... Asse 4: ....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no(1)

34. Servosterzo: .........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: ........................................................

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: .... bar

41. Numero e configurazione delle porte: .............................................................

43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente: ........

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: ...........

43.4. Valori caratteristici (1): D .... / V..... / S ..... / U .....

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .........................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min

in marcia: .................. dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (6): ......... Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ................................................................

1. Procedura di prova: ............................

CO: ..... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ...... Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1)): ..... Particolato: ..........

2. Procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

>SPAZIO PER TABELLA>

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no (1)

50. Osservazioni: .............................................................................................

51. Deroghe: ...................................................................................................

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie N1, N2 e N3.

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: .... e di ruote: ....

2. Assi motore: ....

3. Interasse: ...... mm

4.2. Avanzamento della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi (massima e minima): .... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 4. ...... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio:

..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

9.1. Altezza del baricentro: ... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ...... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ...... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ...... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ...... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 4. ..... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ...... kg 2. ..... kg 3. ..... kg 4. ...... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili

17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

17.1 Rimorchio a timone

17.2 Semirimorchio

17.3 Rimorchio ad asse centrale

17.4 Massa massima del rimorchio (non frenato): .... kg

18. Massa massima della combinazione: ..... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ...... kg

20. Costruttore del motore: .......................................................................................

21. Codice motore figurante sul motore: ..................................................................

22. Principio di funzionamento: ................................................................................

22.1. Iniezione diretta: sì/no (1)

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....................................................................

24. Cilindrata: ...... cm³

25. Carburante .............................................................................................................

26. Potenza massima netta (t): ...... kW a ...... giri/min

27. Frizione (tipo): ....................................................................................................

28. Cambio (tipo): .....................................................................................................

29. Rapporti di trasmissione: 1 ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Rapporto del differenziale: ..................................................................................

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: .... Asse 2: .... Asse 3: ..... Asse 4: .....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

34. Servosterzo: .........................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .........................................................

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: .... bar

41. Numero e configurazione delle porte: .................................................................

42.1. Numero e posizione dei sedili: ............................................................................

43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente: ...................

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: ...........

43.4. Valori caratteristici (1): D .... / V ..... / S ..... / U .....

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .........................................................................................

da fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min

in marcia: .................. dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (6):

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ................................................................

1. Procedura di prova: ............................

CO: ..... HC: ...... NOx: ...... HC + NOx : ...... Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m-1)): ..... Particolato: ..........

2. Procedura di prova (se applicabile): ............................

CO: ..... NOx: ...... THC: ...... NHMC: ...... CH4: ...... particolato: .................

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

>SPAZIO PER TABELLA>

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose:

sì/classe(i): ........./no (1)

48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali:

sì/classe(i): ........./no (1)

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no (1)

50. Osservazioni: .......................................................................................................

51. Deroghe: ..............................................................................................................

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie O1, O2, O3 e O4

1. Numero di assi: .... e di ruote: .......

3. Interasse: ...... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

6.4 Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ... mm

9.1. Altezza del baricentro: .... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ...... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ...... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: .... kg

14.5. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: 1. .... kg 2. ..... kg 3. ...... kg 4. ..... kg

14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ...... kg 2. ..... kg 3. ...... e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: ...... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: ......................................

19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di veicoli (se T < 32000 kg): ....... kg

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: .... Asse 2: ....... Asse 3: ......

33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

34. Servosterzo: .................................................................................................

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: ........................................................

43.2. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio: ................................

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: ...........

43.4. Valori caratteristici (1): D .... / V ..... / S ..... / U .....

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

>SPAZIO PER TABELLA>

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): ....../no (1)

48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sì/classe(i): ....../no (1)

50. Osservazioni: ................................................................................................................

51. Deroghe: .......................................................................................................................

ê 2001/116/CE (adattato)

ð nuovo

ALLEGATO X PROCEDURA DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

ð 0. OBIETTIVI ï

ð La procedura di conformità della produzione è intesa a garantire che ciascun veicolo, sistema, componente ed entità tecnica sia prodotto e continui ad essere prodotto conformemente alla propria omologazione CE. ï

ð La procedura comprende in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito denominata "valutazione iniziale" [48], e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, qui di seguito denominati "disposizioni sulla conformità dei prodotti". ï

[48] La norma armonizzata ISO 10011, parti 1, 2 e 3, del 1991, contiene gli orientamenti relativi alla pianificazione e all'esecuzione delle valutazioni.

1. VALUTAZIONE INIZIALE

1.1. Prima di rilasciare l'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione.

1.2. L'autorità che rilascia l'omologazione CE si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato.

Essa deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni iniziali relative alla conformità del prodotto di cui al seguente punto, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.2.1-1.2.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.

1.2.1. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti ð sono ï eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione CE o dal ð da un organismo ï designato ð che agisce per conto di tale ï autorità.

1.2.1.1. Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione CE può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:

- la certificazione del costruttore di cui al punto 1.2.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto;

- in caso di omologazione CE di un componente o di un'entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dal costruttore o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del fabbricante del componente o dell'entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9002 - 1994 o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative ai concetti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 "Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo".

1.2.2. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità che rilascia l'omologazione CE di un altro Stato membro o ð dall'organismo ï designato a tal fine dall'autorità che rilascia l'omologazione CE. In tal caso, l'autorità che rilascia l'omologazione CE dell'altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e le direttive loro applicabili [49]. Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'omologazione CE, l'autorità competente dell'altro Stato membro deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione. Sulla dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

[49] Vale a dire la direttiva particolare applicabile se il prodotto da omologare è un sistema, un componente o un'entità tecnica, e la direttiva 70/156/CEE se si tratta di un veicolo completo.

Gruppo o impresa: // ad esempio: Automobili XYZ

Organismo particolare: // ad esempio: Divisione europea

Fabbrica/officina: // ad esempio: Officina motori 1 (Regno Unito), officina veicoli 2 (Germania)

Gamma di veicoli/componenti: // ad esempio: tutti i modelli della categoria M1

Parti verificate: // ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo

Documenti esaminati: // ad esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell'impresa e dell'officina

Valutazione // (ad esempio: eseguita in data 18-30 settembre 2001) (ad esempio: visita di controllo prevista: marzo 2002)

1.2.3. L'autorità competente deve inoltre accettare la certificazione adeguata del costruttore relativamente alle norme armonizzate EN ISO 9002 - 1994 (che riguarda gli impianti di produzione e il prodotto o i prodotti da omologare) o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative alla progettazione e allo sviluppo, sottoparagrafo 7.3 "Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo", oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto 1.2. Il costruttore deve fornire i dati relativi alla certificazione e impegnarsi a informare l'autorità competente di qualsiasi modifica della validità o del campo di applicazione.

1.3. Ai fini dell'omologazione CE di un intero veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo, ma devono essere integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l'assemblaggio dell'intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, oppure soddisfare le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva particolare che figura sull'elenco completo di cui agli allegati IV e XI.

2.2. All'atto del rilascio di un'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, soprattutto le prove eventualmente previste dalle direttive particolari.

2.3. Il detentore dell'omologazione CE deve in particolare:

2.3.1. assicurarsi dell'esistenza e dell'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;

2.3.2. avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato;

2.3.3. assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di omologazione; non è necessario che detto periodo sia superiore a dieci anni;

2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;

2.3.5. garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI;

2.3.6. garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente;

2.3.7. in caso di omologazione CE di un intero veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 sono limitati a quelli necessari per verificare il rispetto delle specifiche di costruzione per quanto riguarda l'omologazione, e soprattutto la scheda informativa di cui all'allegato III e i dati richiesti per i certificati di conformità di cui all'allegato IX della presente direttiva.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA CONTINUA

3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione.

3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito al punto 1.2 (valutazione iniziale e conformità della produzione) del presente allegato.

3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite da un organismo di certificazione (designato o riconosciuto conformemente al punto 1.2.3 del presente allegato) devono essere riconosciute come conformi al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito all'atto della valutazione iniziale (punto 1.2.3).

3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione CE (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in conformità delle parti 1 e 2 del presente allegato siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente.

3.2. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove o dei controlli e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2 del presente allegato.

3.3. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a caso dei campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure presso il servizio tecnico qualora la direttiva particolare lo preveda). Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione CE.

3.5.

Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione CE deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

ê 2001/116/CE

ð nuovo

ALLEGATO XI NATURA DEI VEICOLI PER USO SPECIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

Appendice 1

Autocaravan - Ambulanze - Autofunebri

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 2

Veicoli blindati

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 3

Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan)

L'applicazione delle deroghe è autorizzata soltanto se il costruttore è in grado di fornire all'autorità di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, per la sua particolare funzione, non può conformarsi a tutte le prescrizioni.

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 4

Gru mobili

>SPAZIO PER TABELLA>

Significato delle lettere

X Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate nella direttiva particolare.

N/A La direttiva non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

A Deroga ammissibile quando l'uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore deve dimostrare alle autorità competenti di non poter osservare le prescrizioni a causa dell'uso speciale.

B Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

C Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d'urto della testa definita nella direttiva 74/60/CEE.

D Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. ð I sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato. ï

E Solo anteriori.

F È ammissibile una modifica della lunghezza e del percorso del condotto di alimentazione e di riposizionamento del serbatoio all'interno.

G Requisiti conformemente alla categoria del veicolo di base/incompleto (il cui telaio è stato utilizzato per costruire veicoli per uso speciale). Nel caso di veicoli incompleti/completati, è ammissibile l'osservanza dei requisiti relativi ai veicoli della categoria N corrispondente (sulla base della massa massima).

H È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m.

I Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.

J Per le vetrature diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

K Sono ammessi dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.

L Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno degli ancoraggi delle cinture addominali. ð I sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato. ï

M Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali. ð I sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo circola su strada devono essere chiaramente identificati da un pittogramma o da un segno con un testo appropriato. ï

N A condizione che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che la visibilità geometrica non sia compromessa.

O Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.

P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.

Q È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m. L'omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

R A condizione che le targhe posteriori di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano essere montate e rimangano visibili.

S Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60% e l'angolo morto corrispondente al montante "A" non è superiore a 10°.

T Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/101/CE. Per quanto riguarda il punto 5.2.2.1 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:

81 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza inferiore a 75 kW

83 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 75 kW e non superiore a 150 kW

84 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 150 kW

U Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:

siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo

siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura (di stazionamento, di servizio e di soccorso) di cui alla direttiva 71/320/CEE.

V Può essere accettata la conformità con la direttiva 97/68/CE.

Y A condizione che siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori. N/A La presente direttiva non è applicabile (nessuna prescrizione). X Nessuna deroga ad eccezione di quelle indicate nella direttiva particolare.

ê 2001/116/CE (adattato)

ð nuovo

ALLEGATO XII

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DEI VEICOLI DI FINE SERIE

A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

ð 1. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente nella Comunità a norma dell'articolo 21 non supera quello sottoindicato per la categoria in questione:

>SPAZIO PER TABELLA>

ð 2. Il numero di unità per tipo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro a norma dell'articolo 22 non supera quello sottoindicato per la categoria in questione: ï

>SPAZIO PER TABELLA>

- ,

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

-

-

-

B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro conformemente alla procedura "fine serie" è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

- il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M1, superare il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente. Se i valori corrispondenti al 10% o al 30% sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli;

- il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di una direttiva particolare.

ê 2001/116/CE

ALLEGATO XIII ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI CE RILASCIATE IN BASE A DIRETTIVE PARTICOLARI

Timbro dell'autorità che rilascia l'omologazione

Elenco numero:

relativo al periodo dal al

Per ciascuna omologazione CE rilasciata, rifiutata o revocata nel periodo sopraindicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'eventuale estensione:.

Marca:

Tipo:

Data del rilascio:.

Data del primo rilascio (per le estensioni):

ê 2001/116/CE

ð nuovo

ALLEGATO XIV PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE IN PIÙ FASI

1. DATI GENERALI

1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione CE in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di rilasciare l'omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano disposizioni adeguate in materia di fornitura e interscambio di documenti e informazioni per garantire che il tipo di veicolo completato soddisfi le prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari, come prescritto negli allegati IV e XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi del veicolo facenti parte del veicolo incompleto, ma non ancora omologati.

1.2. Le omologazioni CE di cui al presente allegato devono essere rilasciate in funzione della fase di costruzione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate nelle fasi precedenti.

1.3. Durante un procedimento di omologazione CE in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

2. PROCEDURA

L'autorità di omologazione deve:

(a) verificare che tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla norma pertinente della direttiva particolare;

(b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;

(c) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della documentazione informativa del veicolo siano inclusi nei fascicoli di omologazione e/o nelle schede di omologazione CE delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari; nel caso di un veicolo completato, se una voce della parte I della documentazione informativa non è compresa nel fascicolo di omologazione relativo ad una direttiva particolare, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

(d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;

(e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

3. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare (omologazione CE), in relazione allo stato di completamento del veicolo e conformemente ai seguenti criteri:

- motore

- cambio

- assi motore (numero, posizione, interconnessione)

- assi sterzanti (numero e posizione)

- tipi di carrozzeria

- numero di porte

- lato di guida

- numero di sedili

- equipaggiamento

4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

ð 4.1. Numero di identificazione del veicolo ï

ð a) Il numero di identificazione del veicolo di base (NIV) prescritto dalla direttiva 76/114/CEE è mantenuto durante tutte le successive fasi del procedimento di omologazione per garantirne la rintracciabilità. ï

ð b) Nell'ultima fase di completamento, tuttavia, il costruttore che opera in questa fase, con l'accordo dell'autorità che rilascia l'omologazione, può sostituire la prima e la seconda sezione del numero di identificazione del veicolo con il proprio codice di costruttore e con il codice di identificazione del veicolo, ma soltanto se il veicolo deve essere immatricolato con la sua denominazione commerciale. In tal caso il numero di identificazione di veicolo completo del veicolo base non è cancellato. ï

ð 4.2. Targhetta supplementare del costruttore ï

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla direttiva 76/114/CEE, ogni costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta supplementare il cui modello è riportato nell'appendice del presente allegato. La targhetta deve essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare, in modo chiaro e indelebile, le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

- nome del costruttore,

- sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,

- fase di omologazione,

- numero di identificazione del veicolo,

- massa massima ammissibile a pieno carico del veicolo [50],

[50] Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.

- massa massima ammissibile della combinazione di veicoli (se il veicolo può trainare un rimorchio) (a),

- massa massima ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore (a),

- per i semirimorchi o i rimorchi ad asse centrale, la massa massima ammissibile sul dispositivo di aggancio (a).

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve essere conforme alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE.

MODELLO DELLA TARGHETTA SUPPLEMENTARE DEL COSTRUTTORE

L'esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo.

NOME DEL COSTRUTTORE (fase 3)

e2*98/14*2609

Fase 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 - 700 kg

2 - 810 kg

ê 2001/116/CE

ALLEGATO XV CERTIFICATO DI ORIGINE DEL VEICOLO

Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M1

Dichiarazione numero:

Il sottoscritto dichiara che il veicolo descritto qui di seguito è stato costruito nel proprio stabilimento e che si tratta di un veicolo di nuova produzione.

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo:

0.6. Numero di identificazione del veicolo:

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

Inoltre, il sottoscritto dichiara che, all'atto della consegna, il veicolo è conforme alle seguenti direttive:

>SPAZIO PER TABELLA>

La presente dichiarazione è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato XI della presente direttiva.

(Luogo) (Firma) (Data)

ò nuovo

ALLEGATO XVI

CALENDARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA PER QUANTO RIGUARDA L'OMOLOGAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

ê

ALLEGATO XVII

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE DELLE DIRETTIVE ABROGATE (di cui all'articolo 43) Parte A Direttiva 70/156/CEE e sue modificazioni

Direttiva // Osservazioni

Direttiva 70/156/CEE [51] //

[51] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

Direttiva 78/315/CEE [52] //

[52] GU L 81 del 28.3.1978, pag. 1.

Direttiva 78/547/CEE [53] //

[53] GU L 168 del 26.6.1978, pag. 39.

Direttiva 80/1267/CEE [54] //

[54] GU L 375 del 31.12.1980, pag. 34.

Direttiva 87/358/CEE [55] //

[55] GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 51.

Direttiva 87/403/CEE [56] //

[56] GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 44.

Direttiva 92/53/CEE [57] //

[57] GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

Direttiva 93/81/CEE [58] //

[58] GU L 264 del 23.10.1993, pag. 49.

Direttiva 95/54/CE [59] // Solo l'articolo 3.

[59] GU L 266 dell'8.11.1995, pag. 1.

Direttiva 96/27/CE [60] // Solo l'articolo 3.

[60] GU L 169 dell'8.7.1996, pag. 1.

Direttiva 96/79/CE [61] // Solo l'articolo 3.

[61] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 7.

Direttiva 97/27/CE [62] // Solo l'articolo 8.

[62] GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.

Direttiva 98/14/CE [63] //

[63] GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1.

Direttiva 98/91/CE [64] // Solo l'articolo 3.

[64] GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

Direttiva 2000/40/CE [65] // Solo l'articolo 4.

[65] GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

Direttiva 2001/92/CE [66] // Solo l'articolo 3.

[66] GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 24.

Direttiva 2001/56/CE [67] // Solo l'articolo 7.

[67] GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.

Direttiva 2001/85/CE [68] // Solo l'articolo 4.

[68] GU L 42 del 13.2.2002, pag. 42.

Direttiva 2001/116/CE [69] //

[69] GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 807/2003 [70] // Solo il punto 2) dell'allegato III

[70] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

PARTE B Termini d'attuazione in diritto nazionale

>SPAZIO PER TABELLA>

ê

ALLEGATO XVIII TAVOLA DI CONCORDANZA (DI CUI ALL'ARTICOLO 43, SECONDO COMMA)

Direttiva 70/156/CEE // La presente direttiva

- // Articolo 1

Articolo 1, primo comma // Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, secondo comma // Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)

- // Articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e h)

- // Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2 // Articolo 3

- // Articolo 4

- // Articolo 5

- // Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1 // Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2 // Articolo 6, paragrafo 3

- // Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3 // Articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 4 // Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 5 // Articolo 6, paragrafo 6 e articolo 7, paragrafo 1

- // Articolo 6, paragrafi 7 e 8

- // Articolo 7, paragrafi 3 e 4

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a) // Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b) // Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c) // Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d) // Articolo 10, paragrafo 2

- // Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma // Articolo 9, paragrafo 4

Direttiva 70/156/CEE // La presente direttiva

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma // Articolo 9, paragrafo 5

- // Articolo 9, paragrafi 6 e 7

- // Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 2 // Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, prima e seconda frase // Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase // Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4 // Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5 // Articolo 8, paragrafi 5 e 6

Articolo 4, paragrafo 6 // Articolo 8, paragrafi 7 e 8

Articolo 5, paragrafo 1 // Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2 // Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma // Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma // Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma // Articolo 14, paragrafo 2 e articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 3, quarto comma // Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma // Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma // Articolo 13, paragrafo 3 e articolo 15, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma // Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, prima frase // Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, seconda frase // Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5 // Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 6 // Articolo 13, paragrafo 4

- // Articolo 16, paragrafi da 1 a 3

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma // Articolo 17, paragrafo 1

- // Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma // Articolo 17, paragrafo 3

Direttiva 70/156/CEE // La presente direttiva

Articolo 6, paragrafo 2 // -

- // Articolo 17, paragrafi da 4 a 8

Articolo 6, paragrafo 3 // Articolo 18, paragrafi 1 e 2

- // Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4 // Articolo 35, paragrafo 2, primo comma

- // Articolo 35, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1 // Articolo 25, paragrafo 1

- // Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2 // Articolo 27

Articolo 7, paragrafo 3 // Articolo 28

Articolo 8, paragrafo 1 // -

- // Articolo 21

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), prima frase // Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), seconda frase // -

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dalla terza alla sesta frase // Articolo 22, paragrafi 1, 3 e 5

- // Articolo 22, paragrafo 2

- // Articolo 22, paragrafo 4, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), primo e secondo comma // Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), terzo comma // Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), primo e secondo comma // Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), terzo e quarto comma // -

- // Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), primo comma // Articolo 19, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), secondo comma // Articolo 19, paragrafo 3, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), terzo comma // -

Direttiva 70/156/CEE // La presente direttiva

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quarto comma // Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 3, terzo comma

- // Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quinto e sesto comma // Articolo 20

Articolo 8, paragrafo 3 // Articolo 22, paragrafo 4, secondo comma

- // Articolo 23

- // Articolo 24

Articolo 9, paragrafo 1 // Articolo 33

Articolo 9, paragrafo 2 // Articolo 32, paragrafi 1 e 2

- // Articolo 32, paragrafi 3 e 4

Articolo 10, paragrafo 1 // Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2 // Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, prima frase

- // Articolo 11, paragrafo 2, primo comma,seconda frase

Articolo 11, paragrafo 1 // Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2 // Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 3 // Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4 // Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5 // Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6 // Articolo 29, paragrafo 6

- // Articolo 30

Articolo 12, prima frase // Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 12, seconda frase // Articolo 31, paragrafo 2

- // Articolo 34

- // Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1 // Articolo 37, paragrafo 1

- // Articolo 36, paragrafo 1

Direttiva 70/156/CEE // La presente direttiva

Articolo 13, paragrafo 2 // Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3 // Articolo 37, paragrafi 2 e 3

Articolo 13, paragrafo 4 // Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5 // Articolo 36, paragrafo 2

- // Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino // Articolo 38, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, prima frase // Articolo 38, paragrafo 1, lettera b)

- // Articolo 38, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, seconda frase // Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto i) // Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto ii) // Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma // -

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma // Articolo 38, paragrafo 5

- // Articoli da 39 a 45

Allegato I // Allegato I

Allegato II // Allegato II

Allegato III // Allegato III

Allegato IV // Allegato IV

- // Allegato IV, Appendice 1

Allegato V // Allegato V

Allegato VI // Allegato VI

- // Allegato VI, Appendice 1

Allegato VII // Allegato VII

- // Allegato VII, Appendice 1

Allegato VIII // Allegato VIII

Allegato IX // Allegato IX

Direttiva 70/156/CEE // La presente direttiva

Allegato X // Allegato X

Allegato XI // Allegato XI

Allegato XII // Allegato XII

Allegato XIII // Allegato XIII

Allegato XIV // Allegato XIV

Allegato XV // Allegato XV

- // Allegato XVI

- // Allegato XVII

- // Allegato XVIII