52003PC0234

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale /* COM/2003/0234 def. - CNS 2003/0091 */


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto

Quando è stata adottata la sesta direttiva IVA [1], negli anni '70, il settore postale era caratterizzato da una situazione di monopolio e offriva una limitata gamma di servizi che non erano soggetti a concorrenza. Il regime adottato all'epoca prevedeva l'esenzione dei servizi pubblici postali ed era adatto alla situazione allora esistente.

[1] Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme; GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/92/CE; GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27.

In alcuni Stati membri, i servizi pubblici postali continuano a restare fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), poiché si considera che tali servizi siano erogati da una pubblica autorità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva.

In altri Stati membri è applicato l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera a). Tale articolo esonera:

quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni.

Inoltre, l'articolo 13, parte B, lettera e) esonera:

le forniture, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura all'interno del paese, di bolli fiscali e di altri simili valori.

L'esenzione applicata ai servizi postali non copre servizi analoghi prestati da altri organismi quali ferrovie, compagnie aeree o altri vettori. Tuttavia, la fornitura di francobolli in un tale contesto è esente, indipendentemente da chi vende.

Vi è però una certa confusione nell'ambito della Comunità rispetto alla corretta interpretazione dell'esenzione. Per esempio, almeno due Stati membri ritengono che l'esenzione non si applichi quando i servizi pubblici postali sono effettuati da una società per azioni o a responsabilità limitata.

2. Distorsioni di concorrenza derivanti dalle esenzioni

Esenzione non significa assenza di imposte. Esenzione significa semplicemente che l'imposta non viene applicata sul valore aggiunto di una determinata prestazione. Ma l'esenzione comporta allo stesso tempo l'impossibilità di dedurre l'IVA corrisposta sui costi correlati. Ciò causa inevitabilmente una distorsione dovuta all'effetto dell'esenzione applicata alla natura generalmente trasparente dell'IVA in una catena di forniture e all'effetto della conseguente IVA "occulta" (spesso noto come effetto a cascata).

Di norma, nell'ambito di una catena di operazioni, ciascun soggetto passivo addebita l'IVA e deduce l'IVA che gli è stata addebitata. In questo modo, da un'operazione all'altra, l'imposta percorre tutta la catena finché giunge al consumatore finale che non può dedurla. Se in una catena vi è un'impresa che effettua forniture esenti da IVA, tale impresa non può dedurre l'IVA che le è stata addebitata. L'IVA in questione si trasformerà in un costo che andrà ad incidere sulle vendite e si ripercuoterà sui prezzi di vendita dell'impresa (come IVA "occulta"). Di conseguenza, i prezzi di questa impresa saranno lievemente più bassi di quanto non sarebbero se l'impresa applicasse l'IVA alle sue vendite, poiché l'IVA occulta non comprende il valore aggiunto dell'impresa stessa e rappresenta dunque l'IVA sui suoi costi, non l'IVA sulle sue vendite.

Se la persona che rende una prestazione esente vende a consumatori finali, questi beneficeranno di un prezzo ridotto poiché il valore aggiunto di tale prestazione non è stato assoggettato ad imposta. In questo caso però, visto che l'impresa esente non può dedurre l'IVA, i clienti pagheranno un'imposta occulta sui costi del prestatore. Tuttavia, se il consumatore finale di una prestazione esente è un'impresa soggetta ad imposta, a tale impresa l'impresa esente addebiterà costi inclusivi di IVA occulta non deducibile. Ciò comporterà costi più elevati per l'impresa soggetta ad imposta. Quando questa impresa soggetta ad imposta andrà ad addebitare l'IVA sulle sue vendite, il calcolo del valore aggiunto includerà l'IVA occulta nella base imponibile. Ne risulta che il consumatore finale pagherà più imposte, poiché pagherà l'IVA sull'IVA occulta.

3. Distorsione nel settore postale

Nel contesto dei servizi postali, l'esenzione attualmente in vigore causa una distorsione tra servizi analoghi erogati da operatori pubblici e da operatori privati, poiché solo i servizi erogati da operatori pubblici sono esenti da IVA. I prezzi degli operatori pubblici risultano più convenienti quando i servizi postali sono erogati a persone che non hanno il diritto di dedurre l'imposta (es.: privati, banche, compagnie assicuratrici, attività a carattere sociale ecc.). Questi consumatori non possono recuperare tutta l'IVA che viene loro addebitata e quindi trovano attualmente più conveniente acquistare questo tipo di servizi da un prestatore esente da IVA, poiché in questo modo, nonostante l'imposta occulta, beneficiano di un prezzo migliore. Per contro, un'impresa che ha la possibilità di dedurre l'IVA preferirà i prezzi di un prestatore di servizi soggetto ad imposta (un operatore privato) che addebiterà l'IVA che l'impresa potrà dedurre. Questo tipo di impresa, che incide attualmente per poco più del 60% sul fatturato degli operatori postali pubblici per i servizi postali all'interno della Comunità europea, preferirà rivolgersi ad un operatore che addebita l'IVA. Ciò perché non vi saranno imposte occulte e, benché il prezzo comprensivo di IVA addebitato sarà più elevato, l'IVA può essere dedotta, così che il prezzo effettivo pagato risulterà inferiore. Conseguenza dell'esenzione attualmente in vigore è che operatori pubblici e operatori privati non possono essere in effettiva concorrenza su tutti i mercati. Inoltre, dato che una gran parte del settore rimane riservata agli operatori pubblici, l'incidenza dell'IVA occulta è molto forte.

Poiché i servizi pubblici postali operano adesso su mercati che sono soggetti a concorrenza, il fatto che l'esenzione IVA sia limitata esclusivamente al settore pubblico inevitabilmente distorce tale concorrenza. Questa situazione, sempre più difficile da giustificare, dà regolarmente adito a proteste da parte degli operatori sia pubblici sia privati. La crescente liberalizzazione del settore porta ad un aumento dell'incidenza della distorsione.

Il sistema attuale complica anche le relazioni commerciali interne di gruppi che fanno capo ad operatori pubblici, le cui affiliate indipendenti (es.: società di trasporti) sono solitamente soggette alle normali norme sull'IVA e quindi addebitano e deducono l'IVA. L'operatore pubblico a cui un'affiliata presta un servizio non può recuperare l'IVA addebitatagli e pertanto sostiene un costo. Inversamente, quando l'operatore pubblico presta un servizio alla propria affiliata, la prestazione sarà esente, ma includerà un'IVA occulta. In questo modo, l'IVA, che di norma dovrebbe scorrere da un'impresa all'altra fino al consumatore finale, resta impigliata nel sistema provocando un aumento dei costi per imprese e consumatori.

Nel quadro della privatizzazione totale o parziale dei propri operatori postali, alcuni paesi già assoggettano il settore postale ad imposta e ciò causa problemi nelle relazioni con operatori postali di paesi in cui l'operatore pubblico è ancora esente.

Tutti questi problemi dimostrano che il principio di neutralità, che è alla base del sistema comune di IVA, in questo settore non è più rispettato. La presente proposta mira quindi a modificare la sesta direttiva in modo che tutti i servizi forniti in questo settore siano soggetti a IVA. Ciò servirà a modernizzare e a semplificare l'imposta, grazie all'eliminazione della distorsione esistente, e a renderne più equa l'applicazione in questo settore. L'iniziativa è in linea con la comunicazione della Commissione su una strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno, del giugno 2000 [2].

[2] Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno - COM(2000) 348 def.

4. Soluzione proposta per le difficoltà riscontrate

Da un punto di vista puramente tecnico, la soluzione migliore e più rapida sarebbe quella di assoggettare tutti i servizi postali ad un'aliquota normale di imposta. Questa imposizione conferirebbe agli operatori postali pubblici il diritto di dedurre l'IVA corrisposta sugli acquisti, eliminando così per tutti l'IVA occulta dal sistema e risolvendo la maggior parte dei problemi di distorsione per i prestatori di servizi.

Tuttavia, l'introduzione di una piena imposizione ad un'aliquota normale potrebbe determinare incrementi nei prezzi, in particolare per i servizi postali prestati a consumatori privati. Occorre sottolineare che l'introduzione dell'imposta, fornendo agli operatori postali la possibilità di dedurre l'IVA corrisposta a monte, non dovrebbe causare un incremento dei prezzi equivalente all'aliquota normale dell'IVA. Tuttavia, in considerazione dei margini applicati dagli operatori postali e delle aliquote normali di IVA nella Comunità, è possibile che si verifichino incrementi di prezzi per il consumatore finale, a meno che gli Stati membri non utilizzino queste entrate supplementari derivanti dall'imposizione per incrementare le loro sovvenzioni postali (all'operatore o al consumatore). Una piena imposizione potrebbe anche avere una notevole incidenza in alcune aree di attività sensibili, come le attività a carattere sociale e il settore sanitario, per le quali vi sarebbe un aumento dei costi non deducibili.

La Commissione ha pertanto cercato una soluzione che consentisse di eliminare la distorsione prodotta dall'esenzione esistente, permettendo però nel contempo agli Stati membri di ridurre al minimo l'incidenza del conseguente incremento dei prezzi per i consumatori finali mediante il meccanismo fiscale. Ad un tale risultato si giunge fornendo la possibilità di applicare un'aliquota ridotta ai servizi postali utilizzati dai consumatori privati. In pratica, il totale dell'imposta ad aliquota ridotta che un operatore postale addebita a valle non sarà molto diverso dal totale dell'imposta ad aliquota normale addebitata sulle sue operazioni a monte. (Il risultato effettivo dipenderà dai livelli relativi delle aliquote ridotta e normale applicate e dal grado del "valore aggiunto" dal prestatore del servizio postale.).

Per l'applicazione di un'aliquota ridotta occorre tuttavia tenere conto della natura peculiare delle operazioni postali, in particolare della possibilità per i clienti di acquistare in anticipo francobolli di vari valori nominali e di depositare per l'invio la propria corrispondenza in cassette postali, senza che vi siano contatti con l'operatore. La linea di demarcazione tra i vari prodotti soggetti ad aliquote di IVA differenti è un elemento essenziale se si intende raggiungere l'obiettivo fondamentale della semplificazione.

Tuttavia, destinare un'aliquota ridotta esclusivamente ai consumatori privati non è stato ritenuto tecnicamente fattibile, in considerazione della natura delle operazioni da prendere in esame. Si propone invece di mettere a disposizione degli Stati membri un'aliquota IVA ridotta da applicare ai servizi postali normalizzati. Questo tipo di servizi interessa prevalentemente gli invii di privati, ma anche parte degli invii delle imprese. In realtà il fatto che l'aliquota ridotta possa essere utilizzata anche dalle imprese non è importante, poiché le imprese soggette ad imposta possono dedurre l'IVA qualunque sia l'aliquota applicata, mentre le imprese esenti, così come i consumatori finali, si troveranno grossomodo nella medesima situazione in cui si trovano attualmente con le norme in vigore.

L'allegata proposta di direttiva mira quindi a modificare le norme in materia di IVA applicabili ai servizi pubblici postali rendendo tali servizi generalmente soggetti ad imposta. Tuttavia, al fine di ridurre al minimo l'incidenza di tali modifiche sui prezzi pagati dai consumatori finali, la soluzione proposta prevede un'opzione per un'aliquota di IVA ridotta limitata di cui possano usufruire lettere e piccoli pacchi. Il sistema, di cui verrà fornita una più dettagliata descrizione nella successiva sezione del presente documento, intende consentire alle imprese che operano in questo settore di essere trattate più equamente, pur riducendo al minimo le ripercussioni dei cambiamenti sui consumatori finali.

Occorre tuttavia sottolineare che l'iniziativa di assoggettare tutti i servizi postali ad imposta non incide sul processo di liberalizzazione del settore postale, che resta disciplinato dalla direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 (e successive modifiche) [3]. L'applicazione dell'IVA non è una condizione preliminare per una maggiore liberalizzazione di questo settore, ma è semplicemente la soluzione alle difficoltà che esistono attualmente in questo mercato parzialmente liberalizzato.

[3] GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

5. Sintesi delle modifiche proposte

Il progetto si basa su tre elementi chiave:

* L'eliminazione dell'esenzione per i servizi pubblici postali e per i francobolli.

* Modifica delle norme sul luogo della prestazione per garantire un'unica aliquota di IVA per la maggior parte degli invii di privati.

* Un'opzione per un'aliquota ridotta.

Si propone di abolire l'esenzione in vigore per i servizi postali e l'esenzione in vigore per i francobolli. In linea di massima, ciò comporterà che tutti i servizi postali seguano le norme di base in materia di IVA per i trasporti fissate all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, della sesta direttiva IVA. I trasporti sono soggetti a imposizione nella misura in cui essi avvengono all'interno della Comunità, tuttavia i trasporti di merci che hanno per destinazione un luogo non appartenente alla Comunità sono esenti con diritto a deduzione.

Senza ulteriori modificazioni, l'abolizione dell'esenzione avrebbe l'effetto immediato di creare due tipi di imposizione per i servizi postali: gli invii destinati all'interno della Comunità sarebbero assoggettati ad un'aliquota normale, mentre gli invii destinati al di fuori della Comunità sarebbero esenti con diritto a deduzione. Ciò provocherebbe qualche problema, come ad esempio la necessità di prevedere due categorie di francobolli, con l'ulteriore complicazione data dalla varietà dei valori in cui i francobolli sono di norma disponibili. Pertanto, al fine di ridurre le conseguenze di questo cambiamento per i consumatori finali e al fine di semplificare i sistemi di controllo, si propone che i servizi postali normalizzati concernenti tutti gli invii indirizzati di peso uguale o inferiore a 2 kg seguano in materia di luogo della prestazione una norma speciale. Si propone che tutte le prestazioni di questo tipo destinate al di fuori della Comunità siano trattate come se fossero destinate all'interno della Comunità. Contestualmente si propongono modificazioni alle norme sulle esportazioni che aboliscano l'esenzione (con diritto a deduzione) per questa categoria di servizi. Così che vi sia un'unica aliquota applicabile. Ciò è in linea con analoghi regimi IVA in questo settore in vigore al di fuori della Comunità.

In linea di massima, quindi, tutti i servizi postali di base che si occupano di invii indirizzati di peso uguale o inferiore a 2 kg sarebbero assoggettati ad un'aliquota normale di imposta. Tuttavia, si propone altresì di dare agli Stati membri l'opzione di applicare a tutti questi servizi un'aliquota di IVA ridotta.

I servizi diversi da quelli normalizzati, cioè i servizi concernenti gli invii non indirizzati e quelli concernenti gli invii di peso superiore ai 2 kg, rientrerebbero nel campo di applicazione delle normali norme IVA sul luogo della prestazione per i trasporti e non beneficerebbero dell'aliquota ridotta. Gli invii di questo tipo sarebbero assoggettati ad un'aliquota di imposta normale quando destinati all'interno della Comunità, mentre sarebbero esenti con diritto a deduzione quando destinati al di fuori della Comunità.

6. Dettagli sul sistema di imposizione proposto

6.1. Disposizioni di carattere generale

Benché i servizi postali comprendano varie attività tra cui la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali, nell'ottica del cliente il servizio prestato consiste nella movimentazione di merci da un punto ad un altro. Si propone quindi che la prestazione di servizi postali sia trattata come una singola prestazione di servizi di trasporto. I vari servizi prestati in subcontratto, come ad esempio il trasporto ferroviario, non sono interessati da queste misure.

Si propone inoltre che francobolli vengano trattati come prove di pagamento anticipato, a meno che non sia applicato un regime particolare, nel qual caso si propone che venga data la possibilità di considerare le forniture di francobolli alla stregua di cessioni di beni che beneficiano di esenzione con diritto a deduzione. (Tale regime particolare, finalizzato ad evitare la necessità di ricorrere a più categorie di francobolli, viene illustrato più dettagliatamente in appresso).

Si propone infine che la fornitura di francobolli per finalità filateliche sia considerata una cessione di beni assoggettata ad un'aliquota normale, non essendovi nesso con la prestazione di servizi postali. Questo tipo di francobolli resta quindi escluso dal campo di applicazione del regime per operatori postali ed è soggetto alle normali regole applicabili alle cessioni di beni.

6.2. Norma speciale in materia di luogo della prestazione per invii destinati a paesi terzi

Si propone che come luogo della prestazione per il servizio di trasporto ordinario di lettere e piccoli pacchi di peso non superiore ai 2 kg si consideri il paese di partenza. Si eliminano così tanto le difficoltà derivanti dall'adozione delle normali regole in materia di luogo della prestazione applicate ai trasporti, quanto i problemi di controllo sui francobolli per affrancatura transfrontaliera, che sarebbero esenti con diritto a deduzione. In questo modo si elimina anche la necessità per gli operatori di paesi terzi di registrarsi ai fini IVA per la tratta comunitaria del trasporto postale che ha origine in un paese terzo.

Le norme proposte in materia di luogo della prestazione coprono in modo globale l'attività dei servizi postali (cioè raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) in relazione agli invii postali di cui sopra, ma non coprono le componenti di attività prestate da subcontraenti. Esse interessano tutti gli invii ordinari fino ad un determinato peso, recanti nome e indirizzo del destinatario. Tali norme si applicano agli invii di questo tipo, compresi anche la pubblicità diretta per corrispondenza indirizzata, i libri, i cataloghi, i quotidiani e periodici e i piccoli pacchi, indipendentemente dal vettore che ne cura il trasporto. Esse non si applicano tuttavia ai servizi che un operatore presta in aggiunta ai servizi postali di base, come ad esempio il servizio di posta espressa. Tali servizi sono esclusi, in quanto si tratta generalmente di servizi forniti ad imprese.

Insieme alla norma speciale in materia di luogo della prestazione, si propone che venga abolita l'esenzione con diritto a deduzione per il servizio di trasporto ordinario verso un paese terzo di invii postali di peso inferiore ai 2 kg, modificando a tal fine l'articolo 15, paragrafo 13.

Queste norme speciali in materia di luogo della prestazione costituiscono una semplificazione per gli operatori e per i clienti, poiché introducono in pratica un'unica aliquota di IVA (aliquota normale o aliquota ridotta) per tutti gli invii di peso inferiore a 2 kg. Allo stesso tempo, con una soglia di peso elevata si riducono fortemente i rischi di errore e di abuso.

6.3. Aliquota ridotta opzionale

Sulla base della piena imposizione ad aliquota normale, si propone che gli Stati membri abbiano l'opzione di applicare un'aliquota ridotta per il servizio postale normalizzato relativo a lettere e pacchi indirizzati di peso non superiore a 2 kg. Tra tali invii rientrano anche la pubblicità diretta per corrispondenza, i libri, i cataloghi, i quotidiani e periodici ecc., purché tali invii siano indirizzati ad una persona specifica. Pertanto non può usufruire dell'aliquota ridotta la pubblicità diretta che non rechi un indirizzo specifico (indirizzata ad esempio "all'occupante dell'abitazione"). Fissando a 2 kg il limite massimo per usufruire dell'aliquota ridotta, si riduce la necessità di disporre di categorie di francobolli diverse. La maggior parte dell'attività postale interessa invii molto più leggeri. L'aliquota ridotta verrà applicata esclusivamente ai servizi postali prestati alla clientela. Tale aliquota non sarà applicabile per gli elementi di attività che il prestatore dei servizi postali affida in subcontratto.

Questa aliquota ridotta ha come obiettivo principale quello di garantire che l'abolizione dell'esenzione in questo settore non provochi incrementi di prezzo per i clienti privati. Naturalmente, tale aliquota sarà diversa in ciascuno Stato membro, poiché diverse sono le aliquote normali. Gli Stati membri che decidono di non avvalersi dell'opzione di un'aliquota ridotta applicheranno l'aliquota normale.

L'aliquota ridotta in questione sarà una delle due già previste all'articolo 12, paragrafo 3, e comporterà l'aggiunta di una nuova categoria all'allegato H.

Dell'aliquota ridotta usufruiranno anche molte imprese, poiché non è possibile operare distinzioni tra gli invii dei privati e gli invii delle imprese. Per la maggior parte delle imprese, che effettuano a loro volta prestazioni di servizi o forniture di beni soggetti ad imposta, la cosa non avrà alcuna conseguenza. Tali imprese possono dedurre l'IVA addebitata loro, indipendentemente dall'aliquota applicata. Per le imprese esenti da IVA (banche, assicurazioni, scuole, attività a carattere sociale ecc.) il risultato sarà lo stesso che per i consumatori finali. Tuttavia, la pubblicità diretta per corrispondenza non indirizzata non può essere trattata alla stregua degli invii privati e resta pertanto fuori dal campo di applicazione dell'aliquota ridotta.

Mentre in alcuni Stati membri tutti i servizi postali sono già soggetti ad imposta all'aliquota normale nel quadro di una piena liberalizzazione del mercato, in altri l'imposta è applicata ai servizi non riservati indipendentemente da chi li presta. Per questa ragione non tutti gli Stati membri avranno l'esigenza di applicare un'aliquota ridotta per ridurre al minimo l'impatto dell'introduzione dell'imposta, visto che tale impatto varierà da uno Stato all'altro.

6.4. Servizi postali per pacchi di peso superiore a 2 kg

Per quanto attiene ai servizi riguardanti pacchi che superano i 2 kg di peso, si propone che non vi sia la possibilità di applicare un'aliquota ridotta e che siano applicate le regole normali in materia di luogo della prestazione (articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e articolo 28 ter, parte C, paragrafo 2)). Ciò significa che:

* Gli invii raccolti e consegnati in un determinato Stato membro sono soggetti all'imposta in detto Stato membro.

* Gli invii raccolti in uno Stato membro e consegnati in un altro Stato membro sono soggetti ad imposta nello Stato membro di partenza.

* Gli invii raccolti in uno Stato membro e consegnati in un luogo fuori dalla Comunità sono soggetti ad imposta nello Stato membro per la parte di trasporto effettuata all'interno della Comunità. Si propone che questo tipo di prestazione sia esente con diritto a deduzione mediante opportuna modifica dell'articolo 15, paragrafo 13.

* Gli invii raccolti fuori dalla Comunità e consegnati in uno Stato membro sono soggetti all'IVA di un qualunque Stato membro della Comunità per le parti del trasporto effettuate all'interno di detto Stato membro. Tale prestazione è tuttavia esente con diritto a deduzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i).

6.5. Trattamento delle spese terminali

Le attività degli operatori comprendono, oltre alla consegna degli invii raccolti nello Stato membro, la consegna di invii raccolti in un altro Stato membro o in paesi terzi. L'operatore che raccoglie gli invii addebita al cliente l'intero trasporto e la consegna. Egli affida in subcontratto l'elemento riguardante la consegna all'operatore dell'altro paese. Il pagamento percepito dal secondo operatore è denominato spese terminali. Ciò rappresenta il corrispettivo per una prestazione resa dall'operatore che effettua la consegna all'operatore che effettua la raccolta. Si propone che fiscalmente le spese terminali siano così trattate:

Le spese terminali transfrontaliere che interessano un paese terzo saranno esenti con rimborso dell'imposta pagata nella fase precedente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i). In alternativa, gli operatori comunitari potrebbero addebitare l'IVA che, in linea di massima, l'operatore del paese terzo potrebbe dedurre. Tuttavia, molti operatori postali di paesi terzi non potrebbero usufruire delle disposizioni della tredicesima direttiva, trattandosi di operatori statali e non di soggetti passivi. Inoltre, la tredicesima direttiva consente agli Stati membri di respingere le richieste presentate da soggetti di paesi terzi, qualora non vi sia reciprocità tra i paesi. Poiché le operazioni postali coinvolgono operatori di quasi tutti i paesi del mondo, vi sarebbe una notevole distorsione in termini di ammissibilità al rimborso.

Riguardo alle spese terminali intracomunitarie, occorre individuare il luogo in cui gli invii postali si trovano nel momento in cui il subcontraente assume la responsabilità del trasporto. Il risultato è il medesimo, ma per motivi differenti.

Se l'operatore principale X, che ha sede nello Stato membro A, consegna l'invio al subcontraente Y, che ha sede nello Stato membro B, e il passaggio ha luogo nello Stato membro A, il luogo della prestazione del servizio sarà lo Stato membro A, in virtù dell'articolo 28 ter, parte C, paragrafi 1 e 2. Ciò si verifica perché i servizi del subcontraente costituiscono una prestazione intracomunitaria e il luogo della prestazione è ritenuto il luogo di partenza del trasporto. L'IVA è dovuta nello Stato membro A e debitore è l'operatore X, secondo la regola del "reverse charge" stabilita all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

Se l'operatore principale X, che ha sede nello Stato membro A, consegna l'invio al subcontraente Y, che ha sede nello Stato membro B, e il passaggio ha luogo nello Stato membro B, il luogo della prestazione del servizio è ancora lo Stato membro A, in virtù dell'articolo 28 ter, parte C, paragrafi 1 e 3. Ciò si verifica perché i servizi del subcontraente sono connessi ad una prestazione intracomunitaria e il cliente è in uno Stato membro diverso da quello di partenza del trasporto. L'IVA è dovuta nello Stato membro A e debitore è l'operatore X, secondo la regola del "reverse charge" stabilita all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

Tuttavia, se il subcontraente Y ha lo status di soggetto passivo nell'altro Stato membro (A), egli sarà in entrambi i casi sopradescritti ritenuto il debitore dell'imposta.

6.6. Trattamento degli invii di risposta prepagati

Le imprese possono iscriversi al servizio di risposta per corrispondenza commerciale del loro operatore postale. Tale servizio offre al destinatario l'invio gratuito di un messaggio. Ai fini dell'IVA, esistono due tipi di invii di risposta prepagati. Il primo è quello che le imprese offrono ai clienti che si trovano nello stesso paese in cui si trova l'impresa. Il secondo è quello utilizzato quando impresa e cliente sono in paesi diversi.

Nel primo caso la situazione è lineare. L'operatore postale addebita all'impresa un costo per l'iscrizione e successivamente un costo per ciascun invio che le viene recapitato. Entrambi questi addebiti sono regolarmente soggetti a IVA e possono usufruire dell'aliquota ridotta quando questa è applicata.

Nel secondo caso la situazione è più complessa. L'impresa effettua l'iscrizione presso il proprio operatore locale e paga un costo di iscrizione e un costo per ciascun invio che le viene recapitato. Entrambi questi addebiti sono regolarmente soggetti a IVA e possono usufruire dell'aliquota ridotta quando questa è applicata. Vi è tuttavia in questo caso un ulteriore addebito da parte dell'operatore estero nei confronti dell'operatore locale per la raccolta dell'invio. L'importo di questo addebito va a far parte delle spese terminali. L'addebito in questione è esente con rimborso, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 13, quando la raccolta interessa un invio destinato ad un paese terzo.

Quando l'invio è raccolto in uno Stato membro ed è inviato in un altro Stato membro, esso sarà assoggettato ad imposta nello Stato membro di partenza, ai sensi dell'articolo 28 ter, parte C, paragrafi 1 e 2. Ciò si verifica perché i servizi del subcontraente sono connessi ad una prestazione intracomunitaria ed il luogo della prestazione è ritenuto il luogo di partenza del trasporto. Laddove il subcontraente non abbia lo status di soggetto passivo nell'altro Stato membro, all'invio sarà applicata la regola del "reverse charge", conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

6.7. Opzione per un regime particolare di contabilizzazione dell'imposta per gli operatori postali

Gli operatori degli Stati membri che adottano l'aliquota ridotta potrebbero dover contabilizzare tre livelli di IVA (aliquota normale, aliquota ridotta e aliquota zero, cioè esenzione). Quando l'aliquota ridotta non è adottata, gli operatori devono contabilizzare due livelli di IVA. Ciò implica la necessità di categorie distinte di francobolli, anche se, con le modifiche proposte in relazione alle norme sul luogo della prestazione e all'esenzione per gli invii inferiori ai 2 kg nonché con l'introduzione di un'aliquota ridotta per gli invii fino a 2 kg, tale necessità risulta notevolmente ridotta

Quale semplificazione volta ad evitare la necessità di ricorrere a categorie distinte di francobolli, si propone che gli operatori postali possano utilizzare un regime particolare che consenta loro di effettuare un calcolo alternativo dell'IVA dovuta per le loro operazioni postali. In questo modo il cliente potrà continuare ad utilizzare un'unica categoria di francobolli. Dalle discussioni con vari operatori è emerso chiaramente che, mentre alcuni operatori non sono interessati ad un regime particolare, altri riconoscono che l'uso di più categorie di francobolli complicherebbe inutilmente le cose per i loro clienti e giudicano quindi positivamente l'eventuale semplificazione. Allo stesso tempo è anche chiaro che le procedure e i livelli di tecnologia impiegati variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Un regime valido per un operatore potrebbe non essere necessariamente adatto ad un altro. Si propone pertanto che gli Stati membri possano scegliere il regime particolare che più si adatta ai sistemi in uso nel loro territorio.

Qualunque sia il regime prescelto, esso deve determinare:

* L'entità degli invii per i quali l'IVA è dovuto all'aliquota ridotta

* L'entità degli invii per i quali l'IVA è dovuto all'aliquota normale

* L'entità degli invii superiori ai 2 kg destinati a paesi non comunitari per i quali non è dovuto il versamento dell'IVA

* Eventuali "reverse charge" dovute dall'operatore in relazione a spese terminali ricevute da altri Stati membri (aliquota normale)

Questo sistema dovrà anche contemplare un regime che garantisca alla clientela commerciale di disporre di adeguati elementi di prova ai fini della deduzione.

Una tale impostazione offre la possibilità di evitare la doppia imposizione dei francobolli/servizi postali trattando, ad esempio, i francobolli alla stregua di beni e assoggettandoli ad aliquota zero.

Questo regime ha il vantaggio di consentire l'introduzione dell'imposta senza che il consumatore avverta cambiamenti nel funzionamento del servizio postale.

7. Conclusione

All'epoca dell'adozione della sesta direttiva IVA, i servizi postali erano quasi esclusivamente monopoli nazionali, il che spiega la decisione allora adottata a favore di un sistema di esenzione generalizzata dei servizi postali. Oggi, tuttavia, questi servizi sono forniti sempre più spesso in un ambiente aperto alla concorrenza. L'esenzione delle attività degli operatori pubblici crea pertanto distorsioni della concorrenza nei confronti degli operatori privati soggetti all'IVA.

L'unica soluzione possibile per sanare le distorsioni dovute a questa esenzione è quella di assoggettare ad imposta tutte le attività di questo tipo. Le ripercussioni di questo cambiamento sul consumatore finale possono comunque essere attenuate introducendo un'aliquota ridotta limitata che non comporta sensibili effetti sulle entrate o distorsioni.

Il cambiamento proposto per il trattamento IVA dei servizi postali prevede che, per il servizio normalizzato, tutti gli invii postali indirizzati di peso inferiore a 2 kg siano assoggettati ad un'unica aliquota di IVA. Questa potrà essere l'aliquota normale o l'aliquota ridotta, qualora lo Stato membro abbia optato per quest'ultima. Per gli invii postali di peso superiore a 2 kg le aliquote possibili sono due. Il servizio sarà assoggettato ad aliquota normale se l'invio è destinato alla consegna all'interno della Comunità, mentre sarà esente con diritto a deduzione se l'invio è destinato ad un paese terzo.

8. Osservazioni relative alle singole disposizioni

Articolo 1

Punto 1

Luogo delle prestazioni di servizi relativi alle lettere

Questa disposizione prevede che i servizi postali relativi a taluni invii di peso inferiore a 2 kg siano soggetti ad imposta nello Stato membro di partenza e che il servizio in questione sia considerato come effettuato all'interno del paese stesso. Di conseguenza, il servizio è sempre soggetto ad imposta, anche se la corrispondenza è destinata a paesi terzi. A tale risultato si giunge derogando al principio enunciato all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), secondo il quale il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse. Ciò si ricollega anche alle norme relative al luogo di partenza per trasporti intracomunitari di beni, di cui all'articolo 28 ter, parte C, paragrafo 2.

Tuttavia, quando il destinatario dell'invio è anche il destinatario del servizio (es.: servizio di risposta per corrispondenza commerciale), luogo della prestazione diventa il luogo di consegna dell'invio in questione, anche nei casi in cui l'invio è trasportato attraverso più paesi.

Tali norme si applicano esclusivamente ai servizi postali normalizzati, che possono essere effettuati da qualunque operatore. Esse si applicano agli invii di corrispondenza, di pubblicità diretta per corrispondenza, di libri, cataloghi, quotidiani, riviste e piccoli pacchi, a condizione che tali invii siano indirizzati ad una persona specifica. Dette norme non si applicano pertanto agli invii di pubblicità diretta che non rechino un indirizzo specifico. Le norme in questione coprono il servizio ordinario di base, talvolta denominato servizio di "seconda classe". Esse si applicano altresì al servizio di consegna rapida, talvolta denominato servizio di "prima classe" o "posta prioritaria". Tuttavia, i servizi postali normalizzati non includono, in questo contesto, i servizi di posta espressa. Ciò perché si è inteso concentrare per quanto possibile il campo di applicazione di queste norme ai servizi più utilizzati dai consumatori finali. L'aver fissato un limite di peso elevato fa sì che un'unica norma sia applicabile alla maggior parte della posta ordinaria e fa anche sì che la linea di demarcazione applicabile alla norma relativa al luogo della prestazione coincida con il limite entro il quale è possibile optare per l'aliquota ridotta. In questo modo l'insieme del sistema risulta più semplice.

Punto 2

Assoggettamento ad imposta dei servizi postali

Al fine di assoggettare i servizi postali ad imposta, si propone l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 13 che ne prevedono l'esenzione.

Punto 3

Abolizione dell'aliquota zero

Oltre alla modifica della norma relativa al luogo della prestazione, si propone una deroga al principio dell'esenzione stabilito all'articolo 15, paragrafo 13 (prestazione di servizi connesse all'esportazione). Tale disposizione limita di fatto l'esenzione dei servizi postali riguardanti invii indirizzati destinati a paesi terzi ai servizi postali diversi da quelli normalizzati e ai beni di peso superiore a 2 kg.

Punto 4

Regime particolare per gli operatori postali

Al fine di semplificare maggiormente il sistema postale in relazione all'IVA, questa disposizione offre un'ulteriore opzione agli Stati membri che si avvalgono dell'opzione dell'aliquota ridotta consentendo agli operatori di utilizzare un regime particolare di contabilizzazione dell'IVA. Poiché i sistemi postali e i relativi livelli di tecnologia variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, le caratteristiche specifiche del regime utilizzato possono variare. Tuttavia, il principio generale resta il medesimo: per ciascun prodotto i prezzi dei francobolli sono stabiliti in base all'IVA dovuta, ma sul francobollo stesso l'indicazione dell'IVA non compare. Ciò permette di utilizzare un'unica categoria di francobolli per tutti i prodotti. L'esatto importo dell'IVA dovuta è calcolato in fase di contabilità dall'operatore in base alle unità vendute per ciascun prodotto di prezzo determinato.

Per consentire alle imprese soggette ad imposta di dedurre l'IVA sui servizi postali, nel sistema deve essere compreso un documento concordato che abbia valore di prova.

Punto 5

Modifiche all'Allegato F

Contestualmente si propone l'abolizione dell'esenzione per i servizi di telecomunicazione prevista all'allegato F.

Tale disposizione è connessa alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva IVA che consentono agli Stati membri di continuare ad esentare alcune operazioni elencate nell'allegato F. La categoria 5 di detto allegato copre le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali nel settore delle comunicazioni. Tuttavia, attualmente nessuno Stato membro utilizza questa disposizione e, data l'interpretazione delle disposizioni transitorie dell'articolo 28, nessuno Stato membro potrà utilizzarla in futuro.

Punto 6

Aliquote ridotte opzionali

Questa disposizione prevede l'introduzione di una nuova aliquota ridotta limitata opzionale per i servizi postali normalizzati concernenti gli invii di corrispondenza, di pubblicità diretta per corrispondenza, di libri, di cataloghi, di quotidiani e riviste e di piccoli pacchi, che siano indirizzati ad una persona specifica. L'espressione "servizi postali normalizzati" designa in questo caso il servizio ordinario di base, talvolta denominato servizio di "seconda classe". È incluso altresì il servizio di consegna rapida, talvolta denominato servizio di "prima classe" o "posta prioritaria". Tuttavia, i servizi postali normalizzati non includono, in questo contesto, i servizi di posta espressa. I servizi in questione possono essere prestati da qualunque operatore. L'aliquota ridotta ha l'obiettivo di ridurre al minimo l'incidenza del passaggio dall'esenzione all'imposizione per la maggior parte dei servizi utilizzati dai consumatori privati. In linea di massima, si prevede che l'aliquota ridotta fissata dagli Stati membri per questi servizi postali riprodurrà l'effetto attualmente prodotto dall'esenzione e non renderà necessari incrementi dei prezzi. Poiché le percentuali dell'aliquota normale variano da uno Stato membro all'altro, anche la percentuale dell'aliquota ridotta varierà. Tale aliquota sarà una delle due aliquote ridotte esistenti ammesse ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a).

Il limite entro il quale è possibile optare per l'aliquota ridotta è fissato a 2 kg in modo da ridurre nella pratica la necessità di categorie diverse di francobolli e ridurre le possibilità di errore o abuso dovuto all'utilizzo di francobolli sbagliati. L'elevato limite di peso rende praticamente impossibile l'inserimento in una cassetta postale di un invio che richieda un'affrancatura ad aliquota normale.

Ad un ulteriore grado di semplificazione, tanto per gli operatori quanto per i clienti, si giunge facendo coincidere la linea di demarcazione applicata per l'aliquota ridotta con quella applicata per la norma sul luogo della prestazione. Ai fini dell'IVA, è stabilito un limite di 2 kg, al di sotto del quale si applicano norme speciali. Al di sopra dei 2 kg si applicano le normali regole di IVA in vigore per i trasporti.

2003/0091 (CNS)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C ..., ..., pag. ...

visto il parere del Parlamento europeo [5],

[5] GU C ..., ..., pag. ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [6],

[6] GU C ..., ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), attualmente in vigore per i servizi postali ai sensi della sesta direttiva (77/388/CEE) del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -- Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [7], è limitata esclusivamente agli operatori postali pubblici. La conseguente disparità di trattamento, per cui i servizi postali sono esenti da IVA se il prestatore è un operatore pubblico, ma assoggettati ad imposta se il prestatore è un operatore privato, dà luogo a distorsioni della concorrenza.

[7] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/92/CE (GU L 331 del 7.12.2002. pag. 27).

(2) Il buon funzionamento del mercato interno richiede l'eliminazione di tali distorsioni.

(3) La Commissione è impegnata ad attuare una strategia di modernizzazione e semplificazione del funzionamento del regime IVA nel mercato interno [8].

[8] COM(2000) 348 def.

(4) Per quanto attiene all'applicazione dell'IVA ai servizi postali, è opportuno assoggettare tutti questi servizi ad imposta, trattandoli alla stregua di servizi di trasporto di beni, e consentire quindi agli operatori postali di dedurre l'IVA corrisposta a monte sugli acquisti. Di conseguenza, i prezzi netti dovrebbero generalmente diminuire e gli eventuali aumenti dei prezzi globali derivanti dall'introduzione dell'IVA non sarebbero pari alla percentuale normale di imposta in vigore nei diversi Stati membri.

(5) Per controbilanciare gli incrementi dei prezzi lordi che, in alcune aree limitate, potrebbero verificarsi per i consumatori privati, è opportuno applicare un'aliquota ridotta che produce in termini di entrate il medesimo effetto dell'attuale esenzione. Tuttavia, non è opportuno introdurre un'aliquota ridotta per l'intero settore, poiché ciò porterebbe a casi di distorsione più gravi.

(6) Le norme sul luogo della prestazione per gli invii postali devono essere modificate al fine di ridurre le possibilità di errori o frodi, di rendere tali norme più semplici e di assicurare che il sistema comunitario sia comparabile ad altri sistemi analoghi.

(7) Affinché gli operatori postali dispongano di un regime di contabilizzazione semplificato e più efficace, deve essere possibile trattare i francobolli come beni, ma ignorarli ai fini fiscali quando i francobolli forniti sono finalizzati all'ottenimento di servizi postali.

(8) In considerazione dei diversi livelli di tecnologia utilizzati dagli operatori postali nazionali, è opportuno che siano gli Stati membri a scegliere il sistema particolare di contabilizzazione più appropriato.

(9) In linea di principio, gli operatori postali residenti in paesi terzi possono beneficiare di un rimborso dell'IVA, ai sensi della tredicesima direttiva (86/560/CEE) del 17 novembre 1986 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità [9]. Tuttavia, dal momento che le attività di taluni operatori postali statali possono non essere considerate attività economiche e che in questo caso il rimborso non è effettuabile, è opportuno prevedere un'esenzione con diritto a deduzione dell'imposta per tutte le spese terminali, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio [10], relative alla distribuzione della posta transfrontaliera in entrata proveniente da paesi terzi.

[9] GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

[10] GU L 15, del 21.1.1998, pag. 14.

(10) Dato che gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per le ragioni sopra illustrate e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(11) La direttiva 77/388/CEE deve pertanto essere modificata in conformità di quanto sopra esposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

(1) All'articolo 9, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"In deroga al paragrafo 2, lettera b), i servizi postali normalizzati concernenti buste o pacchi indirizzati, di peso individuale non superiore a 2 kg, contenenti corrispondenza ordinaria, pubblicità diretta per corrispondenza, libri, cataloghi, quotidiani o riviste si considerano prestati all'interno del paese in cui ha inizio il trasporto, tranne nel caso in cui la raccolta e la consegna sono pagate dal destinatario, nel qual caso il servizio si considera prestato nel luogo della consegna.

Ai fini della presente direttiva, per "servizi postali normalizzati" si intendono i tradizionale servizi di base prestati al mittente dell'invio, comprese le consegne nella categoria normalizzata più rapida, ove più di una categoria sia disponibile, e le consegne di invii registrati, ma non i servizi di posta espressa o altri servizi prestati da subcontraenti, né servizi connessi a spese terminali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [11]. Per busta indirizzata o pacco indirizzato si intende una busta o pacco recante il nome di una persona specifica ad un indirizzo determinato".

[11] GU L 15, del 21.1.1998, pag. 14.

(2) L'articolo 13 è modificato come segue:

a) Nella parte A, al paragrafo 1 è soppressa la lettera a);

b) Nella parte B, il punto e) è sostituito dal testo seguente:

"e) le forniture, al valore facciale, di bolli fiscali e di altri simili valori diversi dai francobolli;"

(3) All'articolo 15, il punto 13 è sostituito dal testo seguente:

"13. le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all'articolo 13 e le prestazioni di servizi postali normalizzati concernenti buste o pacchi indirizzati, di peso individuale non superiore a 2 kg, contenenti corrispondenza ordinaria, pubblicità diretta per corrispondenza, libri, cataloghi, quotidiani o riviste, qualora dette prestazioni siano direttamente connesse all'esportazione di beni o all'importazione di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 3 o all'articolo 16, paragrafo 1, parte A."

(4) Al capo XV è aggiunto il seguente articolo 26 quinquies:

"Articolo 26 quinquies Regime particolare per gli operatori postali

Qualora applichino per i servizi postali un'aliquota ridotta, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato H, categoria 18, gli Stati membri possono consentire, fatte salve le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi stabilite per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, che l'ammontare dell'imposta dovuta sia calcolato sulla base del numero di invii trasportati.

Per evitare una doppia imposizione, gli Stati membri che adottano un siffatto regime possono variare il trattamento dei francobolli come più ritengono opportuno al fine di garantire che solo i servizi postali siano soggetti ad imposta.

Laddove questo regime sia adottato, gli Stati membri prevedono un'idonea disposizione per i soggetti passivi che, in qualità di clienti del prestatore del servizio postale, hanno diritto a deduzione ai sensi dell'articolo 17."

(5) Nell'allegato F, è soppressa la categoria 5

(6) Nell'allegato H, è aggiunta la categoria seguente:

"18. Servizi postali normalizzati concernenti buste o pacchi indirizzati di corrispondenza ordinaria, pubblicità diretta per corrispondenza, libri, cataloghi, quotidiani o riviste, laddove il peso individuale degli invii non superi 2 kg, peso fissato come massimo per potere usufruire di questa opzione."

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il .... Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

La presente proposta di direttiva, una volta adottata, avrà una lieve incidenza positiva sulla base delle risorse proprie IVA della Comunità.

Infatti, l'assoggettamento ad imposta dei servizi pubblici postali, che fino ad oggi erano esenti, darà luogo ad un aumento delle entrate totali dell'IVA riscossa dagli Stati membri.

Risulta tuttavia molto difficile valutare tale aumento delle risorse proprie, data l'enorme difficoltà di quantificare tutte le variabili che influenzano il risultato netto e per il fatto che non sono disponibili statistiche affidabili.