52003DC0776

Secondo rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana /* COM/2003/0776 def. */


SECONDO RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana

1. Introduzione

2. Questionario

3. Risultati

3.1. Internet

3.1.1. Autoregolamentazione e codici di condotta

3.1.2. Contenuto illegale e nocivo

3.1.3. Filtraggio ed educazione

3.1.4. Cooperazione europea e internazionale

3.1.5. UMTS..

3.1.6. Controllo dei gruppi di chat

3.1.7. Diritto di replica

3.2. Trasmissioni radiotelevisive

3.2.1. Sistemi di filtraggio

3.3. Alfabetizzazione mediatica

3.4. Classificazione

3.4.1. Sviluppi dal 2000 riguardanti i sistemi di classificazione per cinema, videocassette e DVD

3.4.2. Mancanza di coerenza tra i sistemi di classificazione

3.5. Software per videogiochi

3.5.1. Provvedimenti contro le discriminazioni basate sulla razza, il sesso o la nazionalità nei mezzi di comunicazione

3.6. Associazioni dei consumatori

4. Conclusioni

Allegato

1. INTRODUZIONE

Il 24 settembre 1998 il Consiglio ha adottato una raccomandazione concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (98/560/CE) [1] ("la raccomandazione"). La raccomandazione è il primo strumento giuridico a livello UE relativo al contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione a coprire tutte le forme di diffusione, dalle trasmissioni radiotelevisive a Internet.

[1] GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

Alla sezione III della raccomandazione, il paragrafo 4 invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto di valutazione sull'applicazione del testo negli Stati membri due anni dopo la sua adozione.

L'applicazione della raccomandazione è stata valutata per la prima volta nel 2000 e il primo rapporto è stato pubblicato nel 2001 col titolo di Rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana [2]. Il rapporto indicava che l'attuazione della raccomandazione era abbastanza soddisfacente in termini generali. La riunione del Consiglio Cultura ha adottato le conclusioni relative al rapporto di valutazione il 21 giugno 2001 e il Parlamento ha adottato una risoluzione sul tema l'11 aprile 2002 [3] in cui invitava la Commissione a redigere un ulteriore rapporto, nei tempi appropriati e di preferenza entro il 31 dicembre 2002.

[2] COM(2001) 106 def. del 27.02.2001.

[3] C5-0191/2001 - 2001/2087(COS)

Il presente documento è il secondo rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, basato sulle risposte degli Stati membri e dei paesi in via di adesione al questionario. Il questionario é annesso a questo rapporto come allegato I.

Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione (media) digitali, in particolare la rete Internet, le trasmissioni digitali e i videogiochi, costituisce tuttora una sfida di primaria importanza per la politica dell'Unione europea in materia di audiovisivi, in particolare per quanto riguarda la protezione dei minori.

Adottata nel 1989, la direttiva "Televisione senza frontiere" (TVSF) [4], il principale strumento legislativo a livello UE relativo ai servizi audiovisivi, è stata rivista nel 1997 per tener conto degli sviluppi tecnologici e del mercato. La direttiva TVSF tratta anche della protezione dei minori dai contenuti dannosi diffusi dalle emittenti, mediante gli orari di trasmissione o mediante dispositivi tecnici. Le pubbliche consultazioni relative alla direttiva TVSF svoltesi durante il 2003 [5] hanno fatto emergere con forza un sentire comune sul fatto che i principi contenuti nella raccomandazione sono ancora considerati adeguati.

[4] Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[5] http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/ regul/review-twf2003/consult_en.htm

La direttiva TVSF è stata integrata in particolare dalla direttiva 2000/31/CE del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") [6]. Questa direttiva chiarisce alcuni concetti giuridici e armonizza determinati aspetti per consentire ai servizi della società dell'informazione di beneficiare appieno dei principi del mercato interno. Una serie di disposizioni della direttiva sul commercio elettronico riguarda inoltre la protezione dei minori.

[6] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, GU L 178 del 17.07.2000, pagg. 1 - 16.

Al fine di promuovere un uso più sicuro di Internet, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, il 25 gennaio 1999, un piano comunitario pluriennale d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali [7] (il "piano d'azione per l'uso sicuro di Internet"). Il 16 giugno 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato un prolungamento di due anni per il piano d'azione per l'uso sicuro di Internet [8]. Il piano così prolungato ha ancora l'obiettivo di promuovere un uso più sicuro della rete combattendo il contenuto illegale e nocivo diffuso attraverso le reti globali, ma comprende anche misure volte a incoraggiare lo scambio d'informazioni e il coordinamento coi soggetti competenti a livello nazionale, e contiene disposizioni particolari rivolte ai paesi in via di adesione.

[7] Decisione n. 276/1999/CE, GU L 33 del 06.02.1999, pag. 1.

[8] Decisione n. 1151/2003/CE che modifica la decisione n. 276/1999/CE, GU L 162 dell'1.07.2003, pag. 1.

La codifica o classificazione del contenuto audiovisivo svolge un ruolo essenziale nella tutela dei minori. Uno studio indipendente denominato Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union [9] effettuato per conto della Commissione esamina i diversi sistemi comparativi di classificazione dei contenuti nei vari mezzi di comunicazione (televisione, film, giochi interattivi, Internet) e nelle diverse modalità di trasmissione.

[9] http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/ stat/studi_en.htm

rating

Le classificazioni possono risultare differenti non soltanto tra gli Stati membri dell'UE e del SEE, ma anche all'interno dello stesso Stato membro, a seconda di mezzi di distribuzione quali cinema, televisione e DVD o videocassette. Conseguentemente, lo stesso film può essere classificato in modo differente nello stesso Stato membro. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che un film specifico può sfociare in prodotti e servizi secondari, come giochi elettronici e siti Internet, e dal fatto che in futuro potrebbe essere possibile anche scaricare film dalla rete. Lo studio pertanto mira a individuare le pratiche in materia di classificazione dei vari Stati membri dell'UE e del SEE, a seconda dei canali di distribuzione che intervengono, e a valutare l'impatto delle differenze tra la legislazione nazionale e l'effettiva prassi di classificazione sulla commercializzazione e distribuzione dei film. Esso inoltre analizza la possibile confusione che le differenze nella classificazione possono ingenerare tra i responsabili dei minori.

Le principali conclusioni dei consulenti autori dello studio sono che, anche se non vi è una pressione forte da parte dell'industria o dei consumatori a favore dell'omogeneità, vi sono però alcune spinte strutturali che vanno in direzione di una maggiore coerenza. Fra queste, le principali sono le forze gemelle della globalizzazione e della convergenza spinte avanti dai mutamenti di società e tecnologia. I consulenti ritengono che la combinazione di globalizzazione e convergenza creerà, nel tempo, pressioni fortissime a favore di un sistema più omogeneo di classificazione del contenuto rispetto a quello attuale. Inoltre, tali pressioni genereranno un volume e una varietà di metodi di diffusione del contenuto che renderanno sempre più difficile per le autorità pubbliche procedere a classificazioni ex ante. Vi sarà così una crescente spinta a considerare metodi ex post per la classificazione dei contenuti e forme di coregolamentazione, che implicheranno canali efficaci ed efficienti per i reclami da parte dei consumatori.

Lo sviluppo di Internet ha ulteriormente complicato la situazione dal punto di vista della protezione dei minori. Mentre nelle trasmissioni radiotelevisive tradizionali (analogiche o digitali) la singola emittente è facilmente identificabile, è difficile e a volte impossibile individuare la fonte dei contenuti pubblicati su Internet. L'accesso a un contenuto dannoso e illecito è facile e può anche prodursi in modo involontario. Inoltre, il volume dell'informazione disponibile su Internet è enorme rispetto alle trasmissioni radiotelevisive. La raccomandazione sulla protezione dei minori segue un approccio intermediale e pone l'accento sullo scambio transfrontaliero delle buone prassi e sull'elaborazione di meccanismi di coregolamentazione e di autoregolamentazione. Un approccio improntato alla coregolamentazione può essere più flessibile, adattabile ed efficace di norme regolamentari e legislative vere e proprie. Per quanto riguarda la protezione dei minori, settore ove si deve tenere conto di molte sensibilità, la coregolamentazione può spesso centrare meglio gli obiettivi fissati. Essa però presuppone, a parere della Commissione, un appropriato livello di coinvolgimento da parte delle pubbliche autorità. Tale coinvolgimento dovrebbe consistere nella cooperazione tra le autorità stesse, l'industria e le altre parti interessate, come i consumatori. È questo l'approccio definito nella raccomandazione. Per promuovere quadri nazionali volti a ottenere un livello comparabile ed efficace di protezione dei minori e della dignità umana, la raccomandazione elenca diversi obiettivi che dovrebbero essere raggiunti i) dagli Stati membri, ii) dalle industrie e parti interessate e iii) dalla Commissione.

2. QUESTIONARIO

Per preparare il presente rapporto di valutazione, il 30 aprile 2003 è stato inviato un questionario agli Stati membri e ai paesi in via di adesione (cfr. allegato I). Una copia del questionario è stata spedita anche ai membri del comitato di contatto istituito dalla direttiva "Televisione senza frontiere".

L'obiettivo del nuovo rapporto è constatare i progressi fatti rispetto alla situazione del 2000 sulle questioni riguardanti l'autoregolamentazione, i codici di condotta, le misure tecniche ed educative e stabilire se una maggiore coerenza tra le attività di protezione dei minori nei diversi mezzi di comunicazione sia sentita come una necessità, nonché se un approccio comune per quanto riguarda la classificazione che contempli tutti i mezzi audiovisivi possa migliorare la tutela dei minori. Il questionario tiene anche conto dei progressi tecnici come l'UMTS e si occupa di temi finora trattati solo marginalmente, come il controllo dei gruppi di conversazione in linea (chat).

Si sono ricevute 26 risposte, comprensive di tutti gli Stati membri, di otto paesi in via di adesione [10] e di Turchia, Islanda e Norvegia (nel caso del Belgio hanno risposto due comunità linguistiche). L'Italia e la Lettonia hanno risposto solo alle questioni relative alle trasmissioni radiotelevisive. Le risposte ricevute sono disponibili sul sito Internet della Commissione [11].

[10] CIPRO, ESTONIA, UNGHERIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA, REPUBBLICA CECA E SLOVENIA.

[11] HTTP://EUROPA.EU.INT/COMM/AVPOLICY/REGUL/ NEW_SRV/SECONDREPORT_EN.HTM

3. RISULTATI

3.1. Internet

3.1.1. Autoregolamentazione e codici di condotta

La sezione I, paragrafo 1, della raccomandazione stabilisce che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di quadri nazionali di autoregolamentazione da parte dei gestori di servizi in linea. A tal fine saranno necessari almeno contatti regolari tra i gestori. Vi sono associazioni di fornitori di servizi Internet (ISPA) stabilite/attive in 10 Stati membri [12], nonché in Ungheria, Estonia, Slovenia, Turchia, Islanda e Norvegia. In Lituania, la costituzione di un'ISPA è prevista per il tardo autunno 2003. In Danimarca, Grecia, Portogallo e Finlandia, i fornitori di servizi Internet sono rappresentati mediante altre organizzazioni professionali.

[12] Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Regno Unito.

Le ISPA di otto Stati membri [13] aderiscono a EuroISPA, l'organizzazione europea delle associazioni di fornitori di servizi Internet [14]. Laddove esistono, i codici di condotta [15] si occupano di materie quali la responsabilità dei fornitori rispetto ai contenuti ospitati, la protezione dei minori e le procedure relative ai reclami. EuroISPA invita tutte le ISPA dei paesi in via di adesione ad unirsi a lei. EuroISPA ha condotto una ricerca mediante i propri contatti con gli operatori dell'industria, giungendo alla conclusione che la maggioranza di tali paesi non ha ancora un'ISPA. Pertanto, EuroISPA ha deciso, in una recente riunione del proprio consiglio, di esaminare, in via prioritaria, la possibilità di istituire degli "avamposti EuroISPA" nei paesi ancora privi di una simile associazione. L'iniziativa riguarda anche gli Stati membri nella stessa situazione [16].

[13] Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito.

[14] http://www.euroispa.org

[15] http:// www.euroispa.org/25.htm

[16] Informazioni ricevute dal sig. Richard Nash, Segretario generale di EuroISPA.

In Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Turchia e Norvegia è possibile contattare direttamente le associazioni mediante uno o più siti web delle ISPA, comprensivi di informazioni sui loro obiettivi e attività.

La sezione II, paragrafo 2, della raccomandazione propone che le industrie e le parti interessate elaborino codici di condotta per la protezione dei minori e della dignità umana, tra l'atro per creare un ambiente favorevole alla messa in funzione di nuovi servizi. Tali codici dovrebbero affrontare la questione delle regole fondamentali (i) sulla natura delle informazioni da mettere a disposizione degli utilizzatori e i tempi e le forme con cui sono comunicate, (ii) per le imprese che forniscono i servizi in linea in questione e per gli utilizzatori e i fornitori di contenuti, (iii) sulle condizioni a cui sono forniti agli utilizzatori, ove possibile, dispositivi o servizi aggiuntivi par facilitare l'esercizio del controllo parentale, (iv) sul trattamento dei reclami, incoraggiando i gestori a fornire gli strumenti e le strutture di gestione necessari affinché i reclami possano essere inviati e ricevuti senza difficoltà e introducendo procedure per il trattamento dei reclami stessi, nonché (v) sulle procedure di cooperazione tra i gestori e i poteri pubblici competenti.

Otto Stati membri [17], l'Ungheria, l'Islanda e la Norvegia indicano che simili codici di condotta sono stati istituiti, mentre il Lussemburgo e la Slovenia hanno comunicato che l'ISPA nazionale ne sta preparando uno. I Paesi Bassi hanno risposto che, malgrado l'assenza di un codice di condotta, è stata comunque definita una linea politica. Sei Stati membri [18] hanno seguito il modello di EuroISPA. In Svezia, come nel 2000, il codice di condotta si concentra sulle buone pratiche commerciali, ma non si occupa della protezione dei minori.

[17] Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Austria, Svezia, Regno Unito.

[18] Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito.

La raccomandazione sottolinea che le parti interessate quali gli utilizzatori, i consumatori, le imprese e i poteri pubblici dovrebbero partecipare alla definizione, creazione e valutazione delle misure nazionali. Il Regno Unito ha proposto che, in conformità del principio di autoregolamentazione, i codici di condotta siano redatti dai rappresentanti dell'industria. La Germania, d'altra parte, ha affermato che, anche se i codici di condotta sono stati stilati dai rappresentanti dell'industria, le autorità pubbliche, i consumatori e gli esperti scientifici hanno dato il proprio contributo al dibattito. In Belgio, Francia e Finlandia le pubbliche autorità hanno partecipato al lavoro, e in Irlanda oltre a queste sono stati associati anche i consumatori. I Paesi Bassi hanno comunicato che, su iniziativa dei fornitori di servizi Internet, le autorità pubbliche, le linee telefoniche dirette contro la pornografia infantile e la discriminazione e le organizzazioni per le libertà civili partecipano all'istituzione di un "sistema di notifica e rimozione" basato sulla direttiva sul commercio elettronico.

3.1.2. Contenuto illegale e nocivo

La Germania, la Svezia e la Lituania indicano di avere norme di legge aggiuntive specifiche relative agli obblighi degli operatori per quanto riguarda il contenuto illegale ospitato. Sette Stati membri [19], l'Ungheria, la Polonia, l'Islanda e la Norvegia fanno riferimento alle disposizioni di applicazione della direttiva sul commercio elettronico. In Svezia, una normativa specifica stabilisce che su chiunque operi su Internet ricada un certo livello di responsabilità per il suo materiale, compreso l'obbligo di rimuovere o impedire altrimenti l'ulteriore distribuzione di informazioni chiaramente sanzionate dal codice penale nazionale.

[19] Belgio, Danimarca, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo.

La Lituania e la Polonia hanno comunicato l'esistenza di obblighi specifici di informare le autorità giudiziarie e/o la polizia riguardo ai contenuti illegali. Il Lussemburgo e l'Islanda hanno segnalato che, in pratica, sussiste un obbligo di ritirare il contenuto illegale quando gli operatori si rendono conto della sua esistenza, dal momento che questa situazione rientrerebbe nell'ambito del diritto penale. Nessuna delle altre risposte pervenute fa riferimento all'esistenza di tali norme specifiche. Il Portogallo ha indicato che il recepimento della direttiva sul commercio elettronico avrebbe definito norme in proposito. La Danimarca, l'Irlanda e la Svezia hanno comunicato che in pratica vi è una cooperazione continua tra la polizia e i fornitori di servizi Internet, e in Grecia e in Francia ricadono su tali fornitori obblighi specifici di conservare i dati al fine di assistere nelle indagini e nel perseguimento dei colpevoli di reati, in particolar modo quando tali reati sono ai danni di minori.

Procedure di notifica e rimozione

Le condizioni alle quali un fornitore di servizi di hosting è esonerato dalla responsabilità giuridica a norma di quanto stabilito dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della direttiva sul commercio elettronico costituiscono la base per lo sviluppo di procedure di notifica e rimozione di contenuti illegali e nocivi [20] da parte degli interessati. Al momento di adottare la direttiva si è deciso che le procedure di notifica e rimozione non dovessero essere disciplinate dalla direttiva stessa. Invece, l'articolo 16 e il considerando 40 incoraggiano espressamente l'autoregolamentazione nel settore [21]. Lo stesso approccio è stato seguito dagli Stati membri nelle leggi nazionali di recepimento della direttiva. Tra gli Stati membri che hanno già provveduto a recepire la direttiva, soltanto la Finlandia ha inserito nella propria legislazione una disposizione che stabilisce una procedura di notifica e rimozione, ma unicamente in rapporto alle violazioni del diritto d'autore [22]. Tutti gli altri Stati membri hanno seguito l'impostazione della direttiva di lasciare all'autoregolamentazione questa problematica. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, il quale impone alla Commissione di analizzare la necessità di proposte relative alle procedure di notifica e rimozione, la Commissione ha attivamente incoraggiato le parti interessate a sviluppare questo tipo di procedure ed ha sistematicamente raccolto ed analizzato le informazioni circa le prime realizzazioni in questo campo.

[20] Dispositivi messi a disposizione dalle parti interessate e miranti ad individuare contenuti illegali ospitati sulla rete e ad agevolarne la rapida eliminazione.

[21] Al momento di adottare la direttiva nel 2000, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad incoraggiare l'istituzione di efficienti procedure di notifica e rimozione da parte degli interessati. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Paramento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, ed in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, del 4.05.2000; GU C 41 del 7.02.2001, pag. 38.

[22] Tra i paesi del SEE anche l'Islanda ha stabilito una procedura obbligatoria di notifica e rimozione.

Linee telefoniche dirette (hotline) ricevono le denunce del pubblico in merito ai contenuti illegali. Dopo un esame la denuncia viene inoltrata all'ente competente - la polizia, i fornitori di servizi Internet o una hotline corrispondente. La creazione di una rete europea di hotline che coprisse l'UE geograficamente e linguisticamente era uno degli obiettivi fondamentali del piano d'azione per l'uso sicuro di Internet 1999-2004, dal momento che tali linee all'inizio esistevano solo in un numero limitato di Stati membri.

Tredici Stati membri [23], la Lituania, la Polonia, l'Islanda e la Norvegia hanno segnalato l'istituzione di linee telefoniche dirette per il trattamento delle denunce relative a contenuti nocivi o illegali. In Danimarca, Germania, Lussemburgo Austria e Norvegia, soprattutto per quanto riguarda la pornografia infantile, è la polizia a mettere a disposizione una linea diretta. In Ungheria, un simile servizio sarà istituito nel prossimo futuro.

[23] Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

Le linee associate alla rete europea di hotline INHOPE [24] - finanziata dalla Commissione nel quadro del programma per l'uso sicuro di Internet - operano in tredici Stati membri [25] e in Islanda. Tra dicembre 2001 e maggio 2002, i membri di INHOPE hanno trattato più di 35 000 segnalazioni.

[24] http:// www.inhope.org

[25] Belgio (Child Focus), Danimarca (Red Barnet), Germania (FSM, ECO, jugendschutz.net), Grecia (Netwatch), Spagna (Protegeles), Francia (AFA-France), Irlanda (Hotline), Italia (Save the Children Italia), Paesi Bassi (Meldpunt-), Austria (Stopline), Finlandia (Save the Children Finlandia), Svezia (Save the Children Svezia), Regno Unito (IWF).

L'efficacia delle linee dirette può aumentare se la loro esistenza è ben nota agli utilizzatori di Internet. In otto Stati membri [26] e in Polonia sono state lanciate campagne al riguardo. Altri paesi si affidano a diversi siti web.

[26] Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Regno Unito.

Nel complesso, gli Stati che hanno risposto al questionario ritengono ancora l'esistenza delle hotline un aspetto importante, dal momento che considerano queste linee uno strumento incisivo per ridurre la quantità e accessibilità dei contenuti illegali. Ciononostante, nessuno sembra aver adottato provvedimenti per valutare la reale efficacia delle hotline, anche se l'Irlanda indica che il numero delle segnalazioni ricevute dalla sua linea diretta mostra che il pubblico ne conosce l'esistenza e sa che può ricorrervi per reagire al materiale illegale presente su Internet.

Per quanto riguarda l'origine geografica dei contenuti illegali, la maggior parte dei paesi conferma che la stragrande maggioranza dei siti è basata al di fuori dell'Unione europea.

3.1.3. Filtraggio ed educazione

Per promuovere l'uso sicuro di Internet, il suo contenuto illegale e nocivo dev'essere facilmente identificabile. I sistemi di classificazione e filtraggio possono aiutare a mettere gli utenti in grado di selezionare i contenuti che desiderano ricevere.

In Germania, dall'entrata in vigore dello Jugendmedienschutz-Staatsvertrag il 1° aprile 2003, i fornitori di servizi Internet devono garantire che i bambini e i minori non abbiano accesso a materiale nocivo. Gli ISP possono adempiere a quest'obbligo ricorrendo a mezzi tecnici, che devono essere valutati e sperimentati dalle autorità. Ciò significa che gli ISP devono partecipare all'elaborazione di programmi di filtraggio, e che i produttori di software devono provvedere a una loro efficace commercializzazione. La Francia ha deciso di istituire un elenco in linea di siti web "francofoni" per tutte le età. Per essere inseriti nell'elenco, i responsabili di tali siti devono sancire la propria adesione a una carta di qualità. L'elenco serve anche come fonte d'informazioni per i programmi di filtraggio, che possono offrire ai navigatori la possibilità di limitarsi ai siti figuranti nell'elenco.

I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno fatto riferimento all'ICRA (Associazione per la classificazione dei contenuti di Internet) [27], che consente ai gestori dei siti web che lo desiderino di chiedere di essere classificati. Ciò permette ai genitori di restringere l'accesso ai soli siti Internet col piazzamento più opportuno. L'ICRA, che è stata finanziata dal piano d'azione per l'uso sicuro di Internet, ha prodotto un sistema di classificazione dei contenuti adatto per i bisogni europei e internazionali. I fornitori di contenuti classificano quelli presenti sui rispettivi siti e i genitori sono liberi di fissare i criteri di accettabilità a seconda delle preferenze e delle convinzioni personali e culturali.

[27] http:// www.icra.org

In Polonia, tre organizzazioni stanno sviluppando sistemi di filtraggio e/o di classificazione per Internet, mentre in Lituania vi è stata una gara d'appalto aperta per sperimentare i filtri e saranno pubblicati sistemi di classificazione e raccomandazioni al pubblico e ai fornitori di servizi Internet relativamente ai filtri e ai sistemi di classificazione.

Secondo la Norvegia, i risultati di un sondaggio suggeriscono che i genitori in genere non credono allo strumento del filtraggio e che la consapevolezza e il dialogo tra genitori e figli è il modo migliore di garantire un ambiente sicuro.

Conformemente alla sezione II, paragrafo 4, della raccomandazione, anche l'industria ha compiuto notevoli sforzi per contribuire a rendere più sicura l'utilizzazione di Internet attraverso ricerche sui sistemi di classificazione e filtraggio e la creazione di "giardini protetti". I giardini protetti sono costituiti da portali speciali in cui gli operatori garantiscono la qualità dei siti cui si può accedere per loro tramite.

In Germania si è deciso di tener conto delle differenze d'età nello sviluppo dei sistemi di filtraggio e di procedere alla creazione di giardini protetti. Se possibile, i fornitori di servizi Internet dovrebbero offrire gratuitamente tale servizio.

In tre Stati membri [28] vi è l'obbligo per gli ISP di informare gli abbonati sui sistemi di filtraggio e classificazione disponibili e/o sul software di verifica dell'età. In Ungheria, l'ISPA impone ai fornitori di garantire un facile accesso ai sistemi di filtraggio o di dare informazioni su tali servizi.

[28] Germania, Francia (legislazione) e Irlanda (codice di condotta ed etica).

Nel 2003 sono state lanciate campagne per l'uso sicuro di Internet in 12 Stati membri [29], in Polonia, Islanda e Norvegia. In Lituania, il ministero della Cultura emetterà una regolamentazione sull'etichettatura entro la fine dell'anno, e il ministero dell'istruzione organizzerà iniziative di formazione e seminari per informare gli insegnanti, gli assistenti sociali e il grande pubblico. Di nuovo, diversi Stati membri hanno sottolineato l'importanza delle scuole come contesto adeguato per misure educative, ad esempio nel più ampio quadro dell'educazione ai media.

[29] Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

Molti dei paesi che hanno risposto al questionario riconoscono le sfide aperte da Internet, ma nessuno di essi ritiene vi siano prove in grado di suggerire che i timori del pubblico relativamente ai contenuti nocivi e illegali possano aver rallentato lo sviluppo della rete.

La sezione III della raccomandazione invita la Commissione ad incoraggiare il collegamento in rete degli enti responsabili per la definizione e l'attuazione dei quadri nazionali di autoregolamentazione e la condivisione delle esperienze e delle buone prassi volte a promuovere la cooperazione multinazionale. Il piano d'azione per l'uso sicuro di Internet (1999-2002) aveva l'obiettivo di istituire un sistema europeo di hotline, di sviluppare un sistema europeo di filtraggio e classificazione per il contenuto di Internet e di promuovere una sere di azioni educative e di sensibilizzazione. Il piano d'azione prolungato (2003-2004) ha l'obiettivo di costruire sui progressi fatti e di apportare un valore aggiunto estendendo il programma alle nuove tecnologie in linea, come il contenuto mobile e a banda larga, i giochi in linea, le chat rooms e i messaggi istantanei.

3.1.4. Cooperazione europea e internazionale

La Francia e il Portogallo riferiscono in modo positivo della convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, che rafforzerebbe le disposizioni a livello europeo relative alla pornografia infantile. La Germania ritiene che vi sia una vera cooperazione internazionale solo a livello della lotta contro questo tipo di pornografia, e afferma che accoglierebbe con favore una collaborazione più efficace negli altri settori connessi coi contenuti illegali o nocivi.

La Danimarca sottolinea i benefici che vengono dalla cooperazione esistente, mentre il Regno Unito è soddisfatto del livello della cooperazione europea ma ritiene più importante il contesto internazionale più ampio. Il Lussemburgo è del parere che occorrano più analisi comparate e buone prassi. L'Austria vorrebbe più cooperazione sui software di classificazione e di filtraggio. Alcuni paesi ritengono che il livello della cooperazione sia insufficiente [30], che una cooperazione più efficace sarebbe d'aiuto [31] o che il livello della cooperazione sia difficile da misurare [32]. La Polonia suggerisce di istituire una hotline internazionale in Europa che possa intensificare gli sforzi e le iniziative comuni. L'Ungheria è favorevole a istituire una rete internazionale di hotline.

[30] Grecia, Polonia.

[31] Estonia, Turchia, Islanda.

[32] Lituania.

3.1.5. UMTS

La Germania, la Francia e la Finlandia indicano che la trasmissione mediante i telefoni cellulari, in particolare col sistema UMTS, è trattata dalle norme in vigore. La Svezia è del parere che la sua legislazione sul contenuto illegale sia applicabile in linea di principio alle trasmissioni via telefono cellulare, ma segnala che questo assunto non è ancora stato verificato davanti a un tribunale. Per i Paesi Bassi, le disposizioni di autoregolamentazione olandesi sono state redatte in modo tecnologicamente neutrale, ma anche limitato alle "informazioni ospitate". Tuttavia, ciò in via di principio potrebbe valere anche per l'UMTS. L'importanza della neutralità tecnologica di tutte le norme applicabili è stata sottolineata anche dall'Ungheria. Il Regno Unito ha indicato che un codice di autoregolamentazione è in via di elaborazione e la Norvegia fa osservare che l'estensione del piano d'azione su Internet ha lo scopo di far sì che le iniziative di autoregolamentazione coprano anche la rete UMTS. La Danimarca fa riferimento a un codice di condotta relativo agli SMS.

3.1.6. Controllo dei gruppi di chat

La Germania e la Norvegia ritengono che il controllo dei gruppi di chat spetti ai gestori/fornitori di tali gruppi, e non ai governi. Nei Paesi Bassi si stanno svolgendo negoziati tra governo, fornitori di gruppi di chat e organizzazioni per i diritti dell'infanzia. La Grecia ha istituito una speciale unità di polizia attiva su Internet. La Svezia ha indicato che, in alcune circostanze, i servizi dei gruppi di chat rientrano nella sfera del diritto costituzionale fondamentale (che garantisce la libertà d'espressione).

L'Irlanda, la Svezia, il Regno Unito, l'Ungheria e la Lituania hanno osservato che i gruppi di chat prevedono dei moderatori su iniziativa dei loro gestori.

In Danimarca, Francia, Lussemburgo, Finlandia e Regno Unito si sono svolte delle campagne di sensibilizzazione relative ai pericoli connessi coi gruppi di chat. Nel Regno Unito i mezzi d'informazione parlano regolarmente degli orientamenti per la navigazione sicura rivolti ai genitori per quanto riguarda l'uso del computer da parte dei loro figli, in particolare nei gruppi di chat, in seguito a un buon numero di notizie di alto livello. La Danimarca segnala il frequente uso dei pulsanti "ignore", che consentono agli utenti di rimuovere le comunicazioni di un altro utente specifico. La Polonia ha segnalato un modulo speciale sui gruppi di chat reperibile sulla sua pagina web di riferimento.

3.1.7. Diritto di replica

In Danimarca, Germania e Polonia il diritto di replica riguarda tutti i mezzi di comunicazione, Internet compresa. In Austria, si ritiene che il diritto di replica riguardi anche i mezzi in linea, e si sta lavorando per chiarire questo punto della legge. In Belgio (a livello federale) e in Francia sono stati proposti degli atti normativi per modificare il diritto di replica in modo che valga anche per i mezzi in linea. Queste norme non sono ancora state adottate. In Ungheria, il codice di condotta nel quadro del sistema di autoregolamentazione prevede che le regole generali del diritto di replica siano applicate alle condizioni specifiche di Internet.

La Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Lituania e la Norvegia comunicano di non avere norme specifiche al riguardo. Il Regno Unito e la Norvegia non pensano che si tratti di un problema fondamentale, mentre in Svezia la stampa ha il proprio codice di condotta, comprensivo del diritto di replica (Ombudsman o Garante per la stampa). Il Garante per la stampa in determinate circostanze può occuparsi delle pubblicazioni su Internet. La Lituania ha indicato che saranno istituiti codici di autoregolamentazione.

La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica sulla direttiva TVSF e hanno espresso un parere sul diritto di replica in merito ai servizi televisivi ritiene la situazione attuale soddisfacente e non necessari ulteriori interventi normativi. Alcuni di questi soggetti ritengono che occorra sviluppare un diritto di replica applicabile a tutti i mezzi elettronici. Per quanto riguarda i mezzi in linea, occorrerebbe ad esempio un diritto di replica effettivo nei casi in cui le affermazioni cui si desidera rispondere siano state pubblicate in un altro paese.

3.2. Trasmissioni radiotelevisive

La direttiva TVSF prevede all'articolo 22, paragrafo 3, che i programmi che possono essere nocivi per i minori siano preceduti da un avviso acustico o siano identificati dalla presenza di un simbolo visivo per tutta la loro durata. Nel 2000, tutti gli Stati membri che hanno risposto al questionario avevano recepito questo articolo nell'ordinamento giuridico nazionale.

Anche Cipro, l'Ungheria, la Lettonia, la Repubblica ceca, la Slovenia, l'Islanda e la Norvegia hanno indicato di aver recepito l'articolo nel diritto nazionale, e la Turchia ha affermato di essere in procinto di farlo. La Lituania e la Polonia hanno segnalato che, malgrado le icone sullo schermo non siano previste dalla legge, le emittenti radiotelevisive ne fanno uso su base volontaria, e l'Estonia che malgrado l'assenza di obblighi di legge gli avvisi acustici sono utilizzati con successo.

Otto Stati membri [33] indicano che gli avvisi acustici e/o i simboli visivi sono da considerare efficaci o almeno utili. L'Austria ritiene che il sistema sia efficace solo insieme ad altre misure, come i programmi di alfabetizzazione mediatica, mentre la Norvegia gli attribuisce un elevato potenziale. Per la Slovenia è troppo presto per giudicare l'efficacia dei provvedimenti presi.

[33] Danimarca, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

Il Belgio (comunità francofona) ha indicato, fra l'altro, che la valutazione della sua signalétique ha rilevato i seguenti aspetti: scarsa visibilità dei segnali, necessità di un segnale sullo schermo durante tutto il programma, necessità di estendere il sistema ai talk show, ai reality show ecc.

La sezione I, paragrafo 2, della raccomandazione invita gli Stati membri a incoraggiare gli organismi emittenti posti sul loro territorio ad effettuare ricerche e a sperimentare, su base volontaria, nuovi strumenti di protezione dei minori ed a informare gli spettatori, in modo tale da integrare i quadri regolamentari nazionali e comunitari sulle trasmissioni radiotelevisive.

In base alle risposte ricevute, l'autoregolamentazione sembra ancora essere meno forte in questo settore di quanto non sia per Internet. Nei Paesi Bassi è stato istituito il sistema di classificazione NICAM Kijkwijzer nel quadro dell'autoregolamentazione, già previsto nel 2000, che copre diversi mezzi di comunicazione, comprese le trasmissioni radiotelevisive [34].

[34] Il sistema NICAM Kijkwijzer è stato esaminato in modo approfondito nel (primo) rapporto di valutazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la tutela dei minori e della dignità umana. Le emittenti possono trasmettere contenuti che potrebbero risultare nocivi solo se aderiscono a un'organizzazione che si occupa di classificare i contenuti riconosciuta dal governo. Il sistema NICAM comprende anche un codice di condotta.

Come nel 2000, in alcuni Stati membri viene effettuata una distinzione tra emittenti pubbliche e commerciali per quanto riguarda l'autoregolamentazione. Sono stati istituiti dei codici di condotta in nove Stati membri [35] e in Norvegia. In Germania, le emittenti del servizio pubblico ricevono degli orientamenti, mentre le emittenti private hanno un codice di autoregolamentazione. In Italia, le emittenti private e pubbliche sono arrivate a un codice di autoregolamentazione. In Svezia non vi è stata un'iniziativa di autoregolamentazione da parte del settore, ma alcuni canali emettono raccomandazioni proprie per quanto riguarda l'età degli spettatori.

[35] Belgio (comunità francofona), Danimarca, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia.

A Cipro, in Estonia, Polonia e Slovenia sono stati varati dei sistemi di autoregolamentazione. In Estonia e Slovenia, solo alcune disposizioni si occupano di proteggere i minori. Nella Repubblica ceca, l'emittente pubblica ha adottato un codice di condotta che si occupa della protezione dei minori, ma solo per quanto riguarda le notizie. Il sistema in Francia si basa sulla coregolamentazione, e le disposizioni relative alla protezione dei minori riguardano specificamente la classificazione dei programmi. Il Regno Unito ha risposto che l'autoregolamentazione ha un ruolo limitato, per l'introduzione della nuova legge sulle comunicazioni.

I contributi ricevuti che riguardano la consultazione sulla direttiva TVSF mostrano che i modelli di coregolamentazione funzionano molto bene in alcuni Stati membri, ma secondo alcune parti interessate i semplici codici di condotta, senza controllo da parte delle autorità pubbliche, non sono sufficienti.

3.2.1. Sistemi di filtraggio

Nella sua risoluzione dell'11 aprile 2002 [36] sul primo rapporto di valutazione della raccomandazione, il Parlamento europeo invita la Commissione a promuovere la creazione di sistemi di filtraggio dei contenuti facili da usare e a prezzi abbordabili, in modo da sostenere efficacemente il controllo dei genitori sull'uso di Internet e sui mezzi audiovisivi.

[36] C5-0191/2001 - 2001/2087(COS).

I sistemi di filtraggio sono utilizzati solo per le trasmissioni digitali. Il bloccaggio elettronico esiste in nove Stati membri [37], in Lettonia, Lituania, Slovenia e Islanda. Come nel 2000, la Germania distingue ancora tra emittenti pubbliche, per le quali vigono le stesse regole applicabili alle emittenti analogiche pubbliche (orario di trasmissione adeguato, avvisi tramite segnali visivi ed acustici) e le emittenti commerciali per le quali l'orario di trasmissione può essere sostituito da una specifica tecnica di codificazione pin. Solo il Belgio (comunità francofona), la Germania e la Svezia ritengono che il pubblico sia a conoscenza di questi sistemi di criptazione e solo la Germania [38] pensa che si tratti di provvedimenti efficaci.

[37] Belgio, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Svezia, Regno Unito.

[38] In Germania è in uso un tipo particolare di bloccaggio elettronico, chiamato Vorsperre. Lo spettatore deve inserire un codice pin di quattro cifre per decriptare una trasmissione, precedentemente criptata (vorgesperrt) dall'emittente. Se non si digita il codice corretto, lo schermo rimane nero (compare però un messaggio di avviso) e non si sente alcun sonoro. Secondo uno studio, il sistema di precriptazione è stato accolto positivamente dagli spettatori. A parte il fatto che è considerato con favore in quanto mezzo di protezione dei minori, il 73% degli abbonati non considera il sistema seccante o scomodo. L'efficacia della precriptazione dipende dalla misura in cui i codici pin sono tenuti segreti ai minori. Lo studio mostra che solo un numero trascurabile di bambini al di sotto dei 14 anni conosce i codici pin. Tra i 14 e 15-enni, il 20% conosce il codice pin, percentuale che sale al 40% tra gli adolescenti di 16-17 anni.

La sezione II, paragrafo 4, della raccomandazione invita inoltre l'industria e le parti interessate a sviluppare misure positive a vantaggio dei minori, comprese iniziative volte ad agevolarne un più ampio accesso ai servizi audiovisivi evitando i contenuti potenzialmente nocivi.

L'industria si è attivata in particolare mediante il consorzio DVB (Digital Video Broadcasting) - che comprende più di 200 organizzazioni, fra cui emittenti pubbliche e private, fabbricanti di attrezzature professionali o per i consumatori, gestori di reti satellitari, via cavo e terrestri e organismi competenti per la regolamentazione - con cui la Commissione è in contatto permanente. Nella sua risoluzione dell'11 aprile 2002 [39] sul primo rapporto di valutazione della raccomandazione, il Parlamento europeo invita il consorzio DVB a lavorare allo sviluppo di sistemi affidabili di filtraggio e classificazione dei contenuti per le trasmissioni radiotelevisive digitali. Il 5 giugno 2003, la Commissione ha inviato una lettera al DVB chiedendo informazioni sul lavoro del consorzio in materia. Al momento, il DVB non ha inviato alcuna risposta.

[39] C5-0191/2001 - 2001/2087(COS)

3.3. Alfabetizzazione mediatica

Il carattere mutevole del panorama mediatico che scaturisce dalle nuove tecnologie e dalle innovazioni rende necessario insegnare a figli e genitori come usare adeguatamente i mezzi di comunicazione. Sapere dove trovare le informazioni e come interpretarle è oggigiorno una conoscenza essenziale.

Il programma di lavoro 2003-2004 nel quadro del programma per l'uso sicuro di Internet comprende in particolare un invito a presentare proposte per realizzare l'alfabetizzazione mediatica. Una delle azioni previste dal nuovo invito a presentare proposte riguarda la ricerca applicata in materia di educazione ai media, più specificamente la ricerca applicata sull'educazione ai media nell'uso di Internet e delle nuove tecnologie da parte dei bambini, in modo da individuare i mezzi educativi e tecnologie per proteggerli dai pericoli.

In dieci Stati membri [40] e in Slovenia, l'alfabetizzazione mediatica fa parte dei programmi scolastici. In Polonia si sono elaborati programmi scolastici pilota e in Lituania si è tenuta una serie di seminari per insegnare ai bambini e al pubblico in generale come fare un uso responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione. In Ungheria è prevista per il prossimo anno una strategia di educazione ai media con programmi concreti.

[40] Belgio (comunità fiamminga), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

Un'iniziativa interessante per quanto riguarda l'alfabetizzazione mediatica è Media Smart [41]. Si tratta di un programma senza fini di lucro dedicato ai bambini della scuola primaria, inizialmente incentrato sulla pubblicità e lanciato nel novembre 2002. L'iniziativa, fortemente sostenuta dal governo britannico, si pone l'obiettivo di fornire ai bambini gli strumenti necessari per aiutarli a capire e interpretare la pubblicità nella propria vita quotidiana. L'elemento più importante di Media Smart è l'elaborazione di materiali didattici per insegnanti e genitori, forniti su richiesta delle scuole. Vi è anche uno spot informativo sull'alfabetizzazione mediatica in televisione su 10 canali via satellite del Regno Unito, che incoraggia i bambini a riflettere su quel che vedono in televisione e a chiedersi se sia o no reale.

[41] http://www.mediasmart.org.uk/

Diversi soggetti partecipanti alla consultazione pubblica sulla direttiva TVSF hanno suggerito di inserire l'alfabetizzazione mediatica tra i temi della raccomandazione.

3.4. Classificazione

3.4.1. Sviluppi dal 2000 riguardanti i sistemi di classificazione per cinema, videocassette e DVD

Nei Paesi Bassi il sistema di classificazione Kijkwijzer, valido per i diversi supporti, è entrato in vigore nel 2001. In Finlandia la legge sulla classificazione dei programmi audiovisivi è entrata in vigore all'inizio del 2001. In Lussemburgo è stato istituito un gruppo di lavoro per indagare se il livello di protezione dei minori sia sufficiente ed efficace e per esaminare le possibilità di un sistema di classificazione dei contenuti valido per diversi supporti. A Cipro e in Ungheria sono state inserite nel processo legislativo delle proposte di nuovi sistemi di classificazione dei film, ancora in attesa di approvazione da parte del Parlamento.

3.4.2. Mancanza di coerenza tra i sistemi di classificazione

Un certo numero di Stati membri [42], con in più l'Islanda e la Norvegia, ritiene che la mancanza di coerenza tra i sistemi di classificazione comporti dei problemi. In Belgio (comunità francofona e fiamminga) e in Lussemburgo sono stati istituiti dei gruppi di lavoro per esaminare la questione.

[42] Belgio (comunità francofona e fiamminga), Francia, Austria, Finlandia, Regno Unito.

In cinque Stati membri [43] la mancanza di coerenza tra i sistemi di classificazione non comporta alcun problema. Per la Germania, la Jugendschutzgesetz e lo Jugendmedienschutz-Staatsvertrag garantiscono che la coerenza non venga a mancare. I Paesi Bassi ritengono che il loro sistema di classificazione Kijkwijzer garantisca la coerenza, e l'Estonia ha dichiarato che, "nella nostra società, piccola e autoregolamentata, le anormalità consistenti sono risolte dall'attenzione sociale".

[43] Danimarca, Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo.

In diversi contributi alla consultazione pubblica sulla direttiva TVSF si afferma che, tenuto conto della diversità culturale e sociale tra Stati membri, la classificazione dei programmi dovrebbe avvenire a livello degli Stati membri, ma ci potrebbe comunque essere a livello UE un sistema comune di simboli descrittivi che aiuterebbe gli spettatori a valutare il contenuto dei programmi.

3.5. Software per videogiochi

I videogiochi, all'inizio della propria storia, erano rivolti principalmente a bambini e adolescenti. Non è più così: oggi, con giochi sempre più sofisticati, quegli utenti iniziali sono diventati degli adulti che continuano a divertirsi coi prodotti di quest'industria estremamente creativa. Da un punto di vista economico, il suo potenziale non é da sottovalutare: i computer e i giochi elettronici generano ormai più redditi del botteghino del cinema o dei videonoleggi.

Il 1° marzo 2002, il Consiglio ha adottato una risoluzione sulla protezione dei consumatori, in particolare dei giovani, mediante l'etichettatura di taluni videogiochi e giochi per computer per gruppi di età [44]. Sei Stati membri [45] hanno indicato di avere disposizioni giuridiche relative alla vendita dei videogiochi. Il Portogallo ha comunicato di applicare dal 2001 lo stesso complesso normativo che disciplina le videocassette e i DVD. Nove Stati membri [46], l'Islanda e la Norvegia hanno fatto sapere di avere in vigore un sistema di autoregolamentazione che riguarda anche le questioni di classificazione in base all'età.

[44] RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO, del 1° marzo 2002, sulla protezione dei consumatori, in particolare dei giovani, mediante l'etichettatura di taluni videogiochi e giochi per computer per gruppi di età (2002/C 65/02).

[45] Germania, Francia, Irlanda, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

[46] Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

La Germania, la Danimarca, la Francia e la Finlandia ritengono che le misure da esse adottate in materia di videogiochi siano efficaci per quanto riguarda la protezione dei minori. La Norvegia ha comunicato l'intenzione di considerare ulteriori normative qualora il sistema di classificazione in base all'età Informazioni paneuropee sui giochi (PEGI) esposto qui di seguito risulti non del tutto efficace.

I giochi in linea sono stati inseriti nel campo d'applicazione dei provvedimenti normativi solo in Germania, Svezia, Islanda e Norvegia. Il sistema PEGI però comprende anche i giochi in ambiente in linea.

Un'iniziativa interessante è stata introdotta dalla Federazione europea del software interattivo (ISFE), un'associazione di categoria a livello europeo dei produttori di console, degli editori e dei creatori di giochi interattivi: il sistema di classificazione in base all'età Informazioni paneuropee sui giochi (PEGI). Il PEGI è un nuovo sistema paneuropeo di classificazione in base all'età pensato per i giochi interattivi. Concepito per garantire che i minori non siano esposti a giochi inadatti per la loro fascia d'età, il sistema è sostenuto dai principali produttori di console, nonché dagli editori e creatori di giochi interattivi di tutta l'Europa.

Partito nell'aprile 2003, il PEGI sostituisce un gran numero di sistemi nazionali con un sistema unico identico in gran parte dell'Europa [47]. Il sistema di classificazione in base all'età comprende due elementi distinti ma complementari. Il primo è costituito da una classificazione simile ad alcuni sistemi esistenti. Le fasce d'età del PEGI sono 3+, 7+, 12+, 16+ e 18+. Il secondo elemento del nuovo sistema è dato da una serie di descrittori dei giochi. Si tratta di icone apposte sulla parte posteriore della scatola del gioco che descrivono il tipo di contenuti del gioco stesso. A seconda del tipo di gioco, vi possono essere anche sei di questi descrittori. L'intensità del contenuto è commisurata alla classificazione in base all'età attribuita al gioco. I descrittori del PEGI sono molto simili a quelli utilizzati dal sistema olandese Kijkwijzer di classificazione dei mezzi audiovisivi. La combinazione di una classificazione in base all'età coi descrittori dei giochi consente ai genitori e agli acquirenti dei giochi per bambini di essere sicuri che il bene acquistato sia adatto all'età del giocatore. Oltre ai giochi acquistati mediante i canali abituali di vendita al dettaglio, le classificazioni del PEGI si applicheranno anche ai giochi venduti su Internet, giocati o scaricati in linea o forniti su disco allegato alle riviste.

[47] Secondo l'ISFE, il PEGI è applicato ai prodotti distribuiti in sedici paesi: Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Norvegia e Svizzera.

L'Istituto olandese per la classificazione dei mezzi audiovisivi (NICAM), responsabile del sistema Kijkwijzer, ha ricevuto l'incarico di amministrare il PEGI. Nel Regno Unito, il gestore del NICAM sarà il VSC (Video Standards Council).

Il sistemi PEGI è stato sviluppato e basato sui sistemi in vigore in Europa. Alla concezione del modulo di valutazione e dall'organizzazione del sistema hanno partecipato attivamente i rappresentanti della società, come i consumatori, i genitori e i gruppi religiosi. Il PEGI è stato pensato per soddisfare standard culturali e mentalità diverse in tutti i paesi partecipanti. In tutti i casi, il sistema PEGI, di carattere volontario, è subordinato al più ampio quadro preesistente istituito, gestito e messo in opera dai governi al fine di proteggere i minori. Di conseguenza, il PEGI è soggetto a tutte le disposizioni legislative e regolamentari presenti e future del settore.

3.5.1. Provvedimenti contro le discriminazioni basate sulla razza, il sesso o la nazionalità in tutti i mezzi di comunicazione

Nel giugno 2003 la Commissione ha deciso di presentare norme di lotta alla discriminazione al di fuori del luogo di lavoro. Nella prima fase di progettazione, si era pensato a norme relative alla pubblicità o alle immagini raffiguranti donne, in particolare quelle che non "rispettano la dignità umana". Tuttavia, in ragione delle difficoltà giuridiche e pratiche connesse con un divieto degli stereotipi sessuali, la proposta di normativa si limiterà all'accesso a beni e servizi.

Poiché la raccomandazione adotta un approccio intermediale e si occupa già della "dignità umana", la Commissione propone di esaminare se la raccomandazione debba menzionare più esplicitamente l'esclusione della discriminazione basata sulla razza, il sesso o la nazionalità in tutti i mezzi di comunicazione.

3.6. Associazioni dei consumatori

Le associazioni dei consumatori sono state coinvolte nel processo legislativo per quanto riguarda il neues Jugendschutzrecht [48], nella valutazione delle norme [49], nell'aggiornamento del sistema di classificazione (signalétique) [50], in discussioni e tavole rotonde [51]. In uno Stato membro [52], le associazioni dei consumatori aderiscono alla commissione consultiva dell'autorità di regolamentazione (per le trasmissioni radiotelevisive). Inoltre, le associazioni dei consumatori hanno partecipato e partecipano al sistema PEGI.

[48] GERMANIA.

[49] AUSTRIA.

[50] FRANCIA E CIPRO.

[51] ESTONIA.

[52] BELGIO (COMUNITÀ FRANCOFONA).

4. CONCLUSIONI

La raccomandazione invita gli Stati membri, l'industria, le parti interessate e la Commissione ad adottare misure volte ad accrescere la protezione dei minori e la dignità umana nei settori delle emissioni radiotelevisive e di Internet. I contenuti e i comportamenti illegali, nocivi e indesiderati su Internet continuano a essere una preoccupazione per il legislatore, l'industria e i genitori. Vi saranno nuove sfide, sia in termini quantitativi (più contenuto "illegale") sia qualitativi (nuove piattaforme, nuovi prodotti). Tenuto conto della crescente potenza dei computer quanto a elaborazione dati e memoria, nonché del fatto che le tecnologie a banda larga consentono di distribuire video sui telefoni cellulari di terza generazione, la necessità di un ambiente sicuro appare più forte che mai.

La raccomandazione è ancora applicata in modi diversi dagli Stati membri (come dai paesi in via di adesione e dagli altri Stati che hanno risposto al questionario). Ciononostante, il numero delle hotline e dei codici di condotta è aumentato in misura significativa, e il fatto che due dei paesi in via di adesione che hanno risposto al questionario abbiano istituito tali linee rappresenta un segnale positivo. Anche il lancio di campagne nella maggioranza degli Stati membri per incoraggiare un uso sicuro di Internet è uno sviluppo molto favorevole. Dalle risposte al questionario però non sembra che i provvedimenti di protezione dei minori nei paesi in via di adesione abbiano la stessa portata che hanno negli Stati membri.

Anche se l'autoregolamentazione e la coregolamentazione sono meno sviluppate nel settore delle trasmissioni radiotelevisive, i sistemi in questione sembrano funzionare piuttosto bene. È vero peraltro che il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e delle altre parti interessate all'istituzione di codici di condotta e altre iniziative di autoregolamentazione lascia ancora molto a desiderare.

Nella maggior parte degli Stati membri e dei paesi in via di adesione, i provvedimenti e le iniziative riguardanti l'UMTS e il controllo dei gruppi di chat sono ancora piuttosto astratti o demandati all'autoregolamentazione.

Per quanto riguarda l'industria, l'ICRA sta ancora lavorando all'elaborazione di sistemi affidabili di filtraggio e classificazione per Internet. Il Parlamento europeo ha incoraggiato nuovamente il consorzio DVB a lavorare allo sviluppo di sistemi affidabili di filtraggio e classificazione per le trasmissioni radiotelevisive digitali. Al momento, il DVB non ha inviato alcuna informazione al riguardo. Una delle conclusioni dello Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union è che non vi è una pressione urgente da parte dell'industria o dei consumatori a favore dell'omogeneità dei sistemi di classificazione. Alla luce di questa presunta assenza di pressione per l'omogeneità nella classificazione in base all'età, il sistema PEGI, che sostituisce la maggior parte dei sistemi nazionali di classificazione in base all'età per quanto riguarda i videogiochi, è davvero un'iniziativa interessante.

Il programma per l'uso sicuro di Internet prevede finanziamenti per le diverse misure come risposta coerente dell'Unione europea al contenuto illegale o nocivo su Internet. La copertura del piano d'azione per l'uso sicuro di Internet si estenderà alle nuove tecnologie in linea, compresi il contenuto via telefono cellulare e a banda larga, i giochi in linea, la scambio diretto di file tra computer (peer-to-peer) e tutte le forme di comunicazione in tempo reale come i gruppi di chat e i messaggi istantanei, in primo luogo con l'obiettivo di migliorare la protezione di bambini e minori. Si adotteranno azioni per garantire una più ampia copertura dei contenuti e dei comportamenti illegali e nocivi che destano preoccupazioni, compresi il razzismo e la violenza.

Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione in linea, il diritto di replica può essere sancito dalla raccomandazione come primo passo verso un effettivo diritto di replica applicabile a tutti i media, ad esempio nei casi in cui le affermazioni a cui si desidera rispondere siano state pubblicate in un altro paese. La Commissione inoltre parteciperà attivamente al lavoro del Consiglio d'Europa relativo al diritto di replica in ambiente in linea.

La responsabilità di proteggere i minori dagli effetti nocivi dei mezzi di comunicazione si esercita in comune. Gli organismi competenti per la regolamentazione, l'industria audiovisiva e i genitori hanno tutti un ruolo da svolgere per raggiungere l'obiettivo. Genitori e figli alfabetizzati nel settore dei media e sostenuti da sistemi di autoregolamentazione e classificazione efficienti sono preparati al meglio per muoversi bene nel mondo del futuro. Per questo, l'idea di inserire l'alfabetizzazione mediatica tra le questioni trattate dalla raccomandazione sembra molto appropriata.

La codifica o classificazione del contenuto audiovisivo svolge un ruolo essenziale nella tutela dei minori. In ragione della diversità culturale e sociale tra gli Stati membri, la classificazione dei programmi è effettuata a livello nazionale. Tuttavia, vi potrebbe essere un'armonizzazione "dal basso verso l'alto" mediante la collaborazione tra gli enti di auto e coregolamentazione negli Stati membri, nonché tramite lo scambio di buone prassi relativamente a questioni quali un sistema comune di simboli descrittivi che aiuterebbe gli spettatori a valutare il contenuto dei programmi.

La Commissione intende dare un seguito al processo di consultazione pubblica che riguarda la direttiva TVSF e al presente rapporto di valutazione proponendo un aggiornamento della raccomandazione durante la prima metà del 2004. Sarebbero contemplati temi relativi all'alfabetizzazione mediatica, al diritto di replica e misure contro le discriminazioni o l'incitamento all'odio in base alla razza, al sesso o alla nazionalità in tutti i media in linea.

Allegato

Questionario

relativo alla raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (98/560/CE).

Internet

1. È stata creata nel suo paese un'associazione dei fornitori di servizi Internet (ISP)? Si prega di specificare.

2. È stato elaborato nel suo paese un codice di condotta dagli ISP? Se possibile, si prega di fornirne una copia o l'indirizzo Internet nel quale è possibile consultarlo.

3. In che misura le autorità pubbliche e i consumatori sono stati coinvolti nell'elaborazione del codice di condotta degli ISP? Per apportare modifiche e revisioni al codice è richiesta la consultazione delle autorità pubbliche e dei consumatori?

4. Vi sono nel vostro paese requisiti legali destinati specificamente agli ISP e sui modi in cui essi devono affrontare il problema dei contenuti illegali o nocivi accessibili su Internet? Se sì, quali sono?

5. Vi sono disposizioni specifiche che obbligano i fornitori di servizi Internet ad informare la polizia o le autorità giudiziarie sui contenuti illegali, offensivi della dignità umana accessibili attraverso Internet?

6. È stata creata nel suo paese una linea diretta relativa ai contenuti nocivi o illegittimi su Internet? In caso affermativo, si prega di fornire indicazioni dettagliate sulla linea o le linee dirette (compreso il sito web e l'indirizzo di posta elettronica), nonché sulle forme di finanziamento.

7. Approssimativamente quale proporzione dei contenuti problematici di Internet cui abbiamo fatto riferimento è ospitata al di fuori del suo paese o al di fuori dell'Unione europea?

8. Quali misure o iniziative sono state adottate, sia dai pubblici poteri che dagli operatori, per sviluppare la conoscenza del pubblico relativa alle linee dirette? Queste misure e iniziative sono ritenute efficaci?

9. Nei paesi in cui sono state create linee dirette, preghiamo di fornire, per quanto possibile, una stima della loro efficacia nel ridurre la portata e l'accessibilità del contenuto nocivo e illegale. Tale informazione dovrebbe tenere conto dell'opinione del pubblico sulla loro efficacia/efficienza e il punto di vista degli operatori.

10. A parte il coinvolgimento nelle attività attualmente finanziate nell'ambito del piano d'azione comunitario volto a promuovere un uso sicuro di Internet, sono stati compiuti sforzi dall'industria o dalle autorità pubbliche per sviluppare un sistema di filtraggio e di codifica per Internet nel suo Paese? In caso affermativo, quali sono i risultati ottenuti e quali le difficoltà incontrate?

11. Esistono obblighi previsti dalla legge o da codici di condotta per gli ISP di informare i membri sui sistemi di filtraggio e di codifica disponibili e sui software di verifica dell'età?

12. Quali misure sono state adottate a livello nazionale, locale o regionale per sviluppare la consapevolezza sui temi di un'utilizzazione sicura di Internet? Tali provvedimenti fanno parte di un più ampio programma di "educazione ai media"? Sono stati finanziati da enti pubblici o privati (ad esempio dall'industria o da associazioni del volontariato) o da entrambi?

13. Esistono prove che lo sviluppo di Internet nel vostro paese è stato frenato da timori dell'opinione pubblica relativi al contenuto nocivo e illegale accessibile su Internet?

14. L'attuale livello di cooperazione internazionale in materia, in particolare all'interno dell'Europa, viene considerato sufficiente? In caso di risposta negativa, quali misure si potrebbero adottare per potenziarlo?

15. Nel vostro paese sono già state applicate o si prevede di applicare le misure di autoregolamentazione cui si è fatto riferimento o norme di legge a servizi simili, come la trasmissione di dati mediante cellulari, in particolare per quanto concerne l'UMTS?

16. Si prega di descrivere le eventuali iniziative prese per controllare i servizi di conversazione in linea, in particolare i provvedimenti adottati per evitare la diffusione di contenuti che possono dimostrarsi nocivi per i minori.

17. Si prega di descrivere le misure adottate per migliorare l'alfabetizzazione nel settore dei media (ad esempio per quanto concerne un utilizzo responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione da parte dei bambini).

18. Esistono norme legislative o autoregolamenti relativi alla questione specifica del diritto di replica in rapporto ai media in linea? Nel corso degli ultimi due anni sono sorti problemi concreti in merito, specialmente per quanto concerne gli aspetti transfrontalieri?

Trasmissioni radiotelevisive

19. Nel vostro paese esiste un sistema di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive relativo alla tutela dei minori? Si prega di fornire particolari in materia, soprattutto per quanto concerne l'affiliazione.

20. Questo sistema di autoregolamentazione comprende un codice di condotta riguardante la protezione dei minori e il contenuto nocivo? (Preghiamo di notare che questa domanda non riguarda la pubblicità specificamente rivolta ai minori. Ma il contenuto audiovisivo che può essere per loro nocivo, sia nella pubblicità che nella programmazione generale).

21. La legge o i codici di condotta prevedono l'obbligo di icone di avvertimento sullo schermo per i programmi televisivi potenzialmente nocivi? È previsto l'obbligo di avvisi acustici prima di tali programmi? Nei casi in cui tali misure sono applicate, sono ritenute efficaci?

22. Le emittenti stabilite nel suo paese utilizzano sistemi tecnici di filtraggio per garantire che i minori non abbiano accesso a programmi nocivi? Se sì, quali misure e iniziative sono state adottate per garantire che i genitori o coloro che hanno la custodia dei minori siano a conoscenza di tali dispositivi e del loro funzionamento? Tali dispositivi possono essere considerati uno strumento efficace per proteggere i minori nel vostro paese?

23. Si prega di descrivere le misure adottate per migliorare l'alfabetizzazione nel settore dei media (ad esempio per quanto concerne un utilizzo responsabile della televisione da parte dei bambini).

Software per videogiochi

24. Esistono specifiche disposizioni legali nel suo paese riguardanti la vendita di videogiochi? (Questa domanda si riferisce alla vendita effettiva di software per videogiochi, non alla fornitura di software che possono essere scaricati da Internet.)

25. Esistono sistemi di autoregolamentazione che disciplinano temi quali la codifica dei videogiochi per fasce di età? (per esempio, come il sistema di autocodifica annunciato dalla Interactive Software Federation of Europe (ISFE))? In caso affermativo si prega di fornire particolari.

26. Le attuali misure di protezione dei minori dai contenuti nocivi del videogiochi sono considerate efficaci?

27. Poiché i giochi in linea e i giochi per computer, specialmente sulle reti LAN (Local Area Networks, reti locali), sono molto simili, sono compresi nelle misure di autoregolamentazione e/o nella normativa?

Altri sistemi di invio o trasmissione dei contenuti

28. Per quanto riguarda i sistemi di valutazione dei contenuti dei film, delle videocassette e dei DVD, vi sono stati importanti sviluppi nel vostro paese a partire dal 2000?

In generale

29. In che modo le associazioni di consumatori, di volontariato e le organizzazioni non governative sono state coinvolte nell'applicazione della raccomandazione?

30. La mancanza di coerenza tra i vari sistemi di valutazione e di classificazione destinati ai mezzi di comunicazione audiovisivi (cinema, televisione, videocassette, videogiochi, Internet) viene considerata come un problema nel suo paese, ad esempio in quanto fonte di confusione tra i clienti? Sono allo studio misure o iniziative volte a introdurre una maggiore coerenza nel modo in cui i mezzi audiovisivi sono valutati e classificati? A questo fine sono state avviate cooperazioni con altri Stati membri o con organizzazioni straniere?

31. Gli sforzi compiuti nel vostro paese in merito alla protezione dei minori sono stati accompagnati dal lavoro di comitati scientifici e da studi specifici riguardanti la violenza o altri contenuti nocivi in rapporto al loro impatto sui minori? Le emittenti televisive e i fornitori di contenuti su Internet sono impegnati in accordi volontari?

32. Se siete a conoscenza di relazioni o studi scientifici sull'argomento elaborati nel corso degli ultimi due anni, si prega di trasmetterne una copia o di fornire i riferimenti utili.

33. La Commissione è consapevole del fatto che le autorità degli Stati membri possono non essere in grado di rispondere a tutte le domande poste. tuttavia, richiede che si compia uno sforzo per rispondere nel modo più esaustivo possibile. Sarebbe inoltre opportuno fornire qualsiasi altra informazione o esprimere qualsiasi parere in grado di aiutare la Commissione nel valutare l'efficacia del sistema di autoregolamentazione illustrato nella raccomandazione sulla tutela dei minori.