52003DC0240

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Migliorare l'attuazione delle direttive "Nuovo Approccio" /* COM/2003/0240 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO - Migliorare l'attuazione delle direttive "Nuovo Approccio"

Compendio

La Commissione intende rafforzare le basi del sistema della libera circolazione delle merci in vista dell'ampliamento dell'Unione europea.

Il Nuovo Approccio (che completa l'Approccio Globale) è una tecnica legislativa usata nel campo della libera circolazione delle merci, la cui efficienza e affidabilità sono ampiamente riconosciute [1]. Da quasi 15 anni, le direttive su esso basate accompagnano la libera circolazione delle merci nel mercato unico. Da quando è stata presa l'iniziativa di sviluppare questo strumento, l'integrazione economica e la possibilità di commerciare è costantemente aumentata. Nel corso degli anni, grazie a continue verifiche, è stato riveduto e notevolmente migliorato. Ma finora non è stato fatto nessun esame generale sui suoi importanti aspetti orizzontali. Il presente documento è parte di un processo che intende migliorare ulteriormente uno strumento già buono.

[1] Per lo più, nelle conclusioni del Consiglio del 28 ottobre 1999 - GU C 141 del 19.5.2000, p. 1, sul ruolo della normalizzazione in Europa

Per riconoscere aspetti passibili di miglioramento, la Commissione ha redatto un documento di consultazione - che individua elementi centrali del Nuovo Approccio e di quello Globale - cui ha allegato un dettagliato questionario interattivo affinché i diretti interessati all'attuale sistema esprimessero un'opinione sui punti forti e deboli del suo funzionamento. Le risposte al questionario sono un prezioso contributo su una serie di importanti elementi potenzialmente migliorabili. Soprattutto: le risposte ottenute indicano che gli interessati intendono continuare con questo sistema e renderlo più efficace.

Analizzando le risposte alla consultazione sono anche emersi i punti deboli in seno alle competenti autorità degli Stati membri, nella reciproca cooperazione e con la Commissione per designare e notificare gli enti preposti alla valutazione. Lo scambio amministrativo di informazioni va rafforzato e con esso l'attuazione e l'esecuzione delle norme. Migliorare la comprensione del marchio CE e ottenere un livello di coerenza dei requisiti giuridici decisamente più elevato sono altrettanti obiettivi da raggiungere in futuro.

Questa comunicazione si fonda sulla lunga esperienza accumulata presso gli Stati membri e la Commissione europea sulle singole direttive Nuovo Approccio, sui notevoli contributi del gruppo di alti funzionari per la normalizzazione e la valutazione di conformità (SOGS) e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi delle direttive nonché sulla valutazione dei risultati della consultazione aperta.

La comunicazione è rivolta al Parlamento europeo e al Consiglio. Essa formula raccomandazioni per migliorare ulteriormente l'efficienza operativa del mercato interno rafforzando la competitività dell'industria europea con provvedimenti miranti alla redditività, finalizzate, proposte da molti degli stessi interessati.

1. INTRODUZIONE

1.1. Opportunità offerte da questa rassegna

Migliorare il funzionamento della libera circolazione delle merci nell'Europa Unita con 25 Stati membri è uno degli elementi fondamentali della nuova strategia della Commissione per il mercato inteno per il periodo 2003-2006. La presente comunicazione sul Nuovo Approccio sarà quindi la prima di una serie di proposte importanti che la Commissione intende presentare in tale settore. Sono inoltre in preparazione attività volte a migliorare la libera circolazione delle merci nell'area non armonizzata.

È essenziale trovare soluzioni efficaci per garantire un corretto funzionamento della libera circolazione delle merci dopo l'ampliamento. Per tale motivo la Commissione intende ottenere un feedback di qualità alle sue idee e passare rapidamente all'elaborazione di proposte d'azione concrete.

I principi del Nuovo Approccio sono alla base di un numero crescente di direttive. Oltre 20 direttive si fondano sul Nuovo Approccio e molte altre si collegano ai suoi principi o a quelli dell'Approccio Globale.

Nonostante il loro numero non elevato, le direttive riguardano gran parte dei prodotti commercializzati (v. allegato II, tabella 1b) ed è probabile che il solo commercio dei prodotti appartenenti ai settori principali regolati dalle direttive Nuovo Approccio superi largamente i 1500 miliardi di euro all'anno.

La Commissione e le autorità nazionali hanno circa 15 anni di esperienza nell'applicazione delle direttive, durante i quali molte di esse sono stati riviste. L'esperienza dimostra che il Nuovo Approccio è un ottimo strumento per sviluppare il mercato interno ma anche che, come provano le successive consultazioni, c'è spazio per migliorare ancora tale applicazione.

All'inizio del 2002, la Commissione aveva elaborato un ampio questionario [2] pubblicandolo sul sito Web della DG Impresa e invitato a discuterlo. Ad esso hanno risposto molti interessati provenienti da una fascia molto ampia della società civile: produttori, enti per la valutazione di conformità, enti di accreditamento, autorità di designazione da quasi tutti gli Stati membri e società, definibili come "global players" con sede dentro e fuori l'UE. Hanno anche risposto varie PMI, organizzazioni che rappresentano aziende di produzione o commerciali, ministeri degli Stati membri e altri servizi della Commissione. L'allegato I riassume i principali temi delle risposte. Per tutti gli interessati è necessario riesaminare gli elementi evidenziati dal questionario se l'Approccio Nuovo e Globale deve funzionare con maggior efficacia. Ciò che propone la presente comunicazione non modifica i principi di base del Nuovo Approccio, risultati efficaci.

[2] "Documento di lavoro sulla revisione del Nuovo Approccio", chiuso il 31 marzo 2002.

Nel 1999, la Commissione pubblicò un'edizione riveduta e corretta della "Guida all'applicazione delle direttive basate sul Nuovo Approccio e sull'Approccio Globale" [3], per orientare gli interessati nella comprensione del Nuovo Approccio. Ampiamente usata come riferimento, la guida non può però rafforzare i settori da migliorare.

[3] Ufficio di pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, riferimento C-22-99-014-EN-C. La guida può anche essere scaricata dal sito Web Europa in tutte le 11 lingue ufficiali della Comunità europea.

Altri due elementi fanno propendere per tale esame:

- il Nuovo Approccio ha un'importante dimensione internazionale. Una sua più coerente attuazione in seno all'UE incoraggerà l'adozione degli standard e degli approcci normativi basati sul quadro regolamentare dell'UE o ad esso conformi da parte dei paesi terzi, soprattutto nel contesto dell'estensione del mercato interno ai paesi candidati con il negoziato sui PECA (Protocol on European Conformity Assessment). Il Nuovo Approccio è poi una solida base per negoziare con paesi terzi le possibilità di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio.

- L'esame è anche parte integrante del processo per una regolamentazione migliore. In proposito, l'esigenza delle PMI di avere un quadro giuridico semplice e trasparente è particolarmente importante. L'UE deve garantire un'applicazione coerente degli attuali strumenti del mercato interno al fine di ottenerne un'attuazione uniforme a un buon livello di conformità con le norme comunitarie.

1.2. Fondamento giuridico

Il Consiglio, con la risoluzione Una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione [4] del 7 maggio 1985, ristrutturò l'armonizzazione delle norme nazionali sui prodotti industriali. Compito del Nuovo Approccio è aiutare il completamento del mercato interno ed elaborare una legislazione flessibile e tecnologicamente neutrale che, partendo da requisiti tecnici precisi, specifici di un prodotto, definisse requisiti essenziali per tipi di prodotti e promuovesse così l'innovazione e la competitività [5].

[4] GU C 136, del 4.6.1985, p. 1

[5] L'accordo SEE estende il mercato interno a Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Tutte le direttive Nuovo Approccio si applicano perciò a tali paesi come agli Stati membri della UE. I riferimenti al mercato interno, nel presente documento di lavoro, vanno interpretati di conseguenza.

Ad essa si aggiunse nel 1989 la risoluzione del Consiglio Un approccio globale alla valutazione di conformità, seguita da altre due decisioni del Consiglio [6], per descrivere in dettaglio le procedure di prova e certificazione e guidare all'uso del marchio CE, destinate a essere usate nelle direttive sull'armonizzazione. La Commissione avrebbe dovuto "riferire periodicamente se le valutazioni di conformità e il marchio CE funzionassero a dovere o andassero corrette".

[6] Decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990 - GU L 380, del 31.12.1990, p. 13, sostituita dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 - della GU L 220, del 30.8.1993, p. 23.

Talune direttive Nuovo Approccio contengono procedure diverse da quelle delle direttive Nuovo Approccio "standard", come la procedura di notifica nella direttiva Giocattoli, della clausola di salvaguardia nella direttiva Bassa tensione (73/23/CEE) o della valutazione di conformità nella direttiva Prodotti da costruzione. Anche i moduli per valutare la conformità alle singole direttive sollevano problemi, evidenziati dalla consultazione. La valutazione di conformità secondo i moduli si basa sull'intervento del produttore (parte in causa) o di un ente notificato (terzi) nella fase di progettazione e/o di produzione. Alcuni di questi aspetti sono specifici di un settore e andranno affrontati per settori specifici.

1.3. I principali elementi del Nuovo Approccio

I principali elementi del Nuovo Approccio sono stabiliti dalla risoluzione del Consiglio relativa a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione [7] e cioè:

[7] Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 - GU C 136, 4.06.1985

- definire requisiti essenziali obbligatori per garantire un grado elevato di tutela di determinati interessi collettivi (come salute, sicurezza, consumatori, ambiente). Tali requisiti saranno espressi in termini che consentano agli Stati membri la loro uniforme applicazione; agli enti a ciò preposti, la valutazione della conformità dei prodotti ai requisiti essenziali; agli enti di normalizzazione, l'elaborazione di norme che soddisfino tali requisiti, totalmente o parzialmente.

- possibilità per i produttori di scegliere qualunque soluzione tecnica che rispetti i requisiti essenziali. I prodotti rispondenti alle norme armonizzate, pubblicate dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume soddisfino i relativi requisiti essenziali. Le norme armonizzate sono prodotte dagli Istituti di normalizzazione europei [8] in base ai mandati dalla Commissione.

[8] Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI).

- definire adeguate procedure di valutazione della conformità, che tengano conto tra l'altro dei rischi connessi ai prodotti. Se necessario, tali procedure fanno intervenire enti terzi di valutazione della conformità, noti come enti notificati. I produttori scelgono tra le varie procedure di valutazione della conformità della/e direttiva/e applicabile/i.

- introdurre il marchio CE di conformità. Con essa il produttore dichiara che il prodotto è conforme a tutte le norme armonizzate ad esso applicabili essendo stato sottoposto alle relative procedure di valutazione della conformità.

- Obbligare gli Stati membri a prendere tutti i provvedimenti necessari di sorveglianza del mercato affinché i prodotti non conformi siano da esso ritirati.

In precedenza, la Commissione aveva affrontato il ruolo della normalizzazione nella relazione "Efficacia e legittimità della normalizzazione europea nell'ambito del nuovo approccio" [9], relazione su cui si fondano una risoluzione del Parlamento europeo [10] e una del Consiglio [11]. In una seconda relazione, la Commissione descrive le iniziative seguite a tali risoluzioni [12]. Di recente è stata pubblicata un'altra serie di conclusioni del Consiglio [13]. Per questa ragione la presente comunicazione non affronta gli aspetti del Nuovo Approccio relativi alla normalizzazione.

[9] COM(98) 291 DEF., DEL 13.5.1998.

[10] RISOLUZIONE DEL 12 FEBBRAIO 1999 SULLA RELAZIONE DALLA COMMISSIONE, GU C 150, DEL 28.5.1999.

[11] RISOLUZIONE DEL 28 OTTOBRE 1999 SUL RUOLO DELLA NORMALIZZAZIONE IN EUROPA, GU C 141, 19.5.2000.

[12] COM(2001)527 DEF., DEL 26.9.2001.

[13] CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DELL'1 MARZO 2002 SULLA NORMALIZZAZIONE, GU C 66 DEL 15.3.2002, P.1.

2. RAFFORZARE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE NUOVO APPROCCIO

2.1. Introduzione

Le direttive Nuovo Approccio esercitano un controllo sui prodotti (a seconda dell'oggetto e dei suoi rischi) sia pre- (moduli di valutazione di conformità) che post-commercializzazione (sorveglianza di mercato), controlli che fanno parte di uno spettro con lo scopo comune di garantire elevati livelli di sicurezza dei prodotti sul mercato.

L'equilibrio tra i controlli pre- e post-commercializzazione varia da un settore all'altro: talune voci sono relativamente facili da controllare e rintracciare una volta in uso o on circolazione (macchinari industriali), altre meno (giocattoli, apparecchi elettrici, ecc.). Talora, l'esperienza suggerisce di riaggiustare l'equilibrio. Ciò deve avvenire nell'ambito delle singole revisioni di direttive pertinenti.

2.2. Enti notificati

2.2.1. Introduzione

Le procedure di valutazione della conformità inserite nelle direttive si basano su appositi moduli. La maggior parte dei moduli delle direttive Nuovo Approccio richiede l'intervento di enti terzi di valutazione della conformità detti enti notificati cui, in genere, si ricorre per prodotti ad alto rischio. Gli enti notificati devono perciò dimostrare livelli di competenza, integrità e professionalità estremamente elevati. Alla fine del 2002 erano stati notificati alla Commissione circa 1000 enti (v. tabelle 1a e 1b, all'allegato II).

La notifica di enti di valutazione della conformità è obbligatoria nell'ambito delle direttive Nuovo Approccio, I requisiti che essi devono soddisfare sono allegati alle rispettive direttive. Gli Stati membri sono responsabili della designazione, notifica e applicazione dei criteri stabiliti quando valutano la capacità dell'ente di effettuare la valutazione di conformità in questione.

2.2.2. Procedura di notifica

La notifica è determinante per il funzionamento del sistema. Per quasi tutte le direttive la notifica va inviata alla Commissione e agli altri Stati membri. In linea di massima, le autorità degli Stati membri devono accettare i certificati rilasciati da organi per i quali hanno ricevuto una notifica. Per agevolare la procedura, la Commissione ha elaborato una guida e dei moduli standard per la notifica alle autorità. Ma non sempre le autorità di notifica rispettano la procedura e soprattutto l'obbligo di inviare la notifica a tutti gli altri Stati membri. Ciò genera problemi di riconoscimento degli enti notificati in altri Stati membri fino a limitare la libera circolazione delle merci.

La Commissione invita gli Stati membri a informare compiutamente le autorità di notifica degli obblighi che esse hanno nelle relative procedure e ad abbreviare il periodo tra la decisione di notificare un ente e il completamento dell'intera procedura.

Secondo le direttive Nuovo Approccio la Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli elenchi di enti notificati per ogni direttiva. Ma gli elenchi vengono pubblicati a puro titolo d'informazione senza effetti giuridici. Poiché tra notifica dell'ente e pubblicazione del rispettivo elenco passa del tempo, non è opportuno contare sugli elenchi come unica fonte d'informazione sullo stato degli enti notificati.

La Commissione diffonderà sul sito Web EUROPA una banca-dati on-line con l'elenco degli enti notificati designati da UE, SEE e paesi candidati e propone di sviluppare un sistema on-line di notifica, alternativo a quello attuale su supporto cartaceo. Ciò riduce sensibilmente i tempi procedurali e consente agli enti notificati di mettersi praticamente subito in azione. La Commissione ritiene poi che la pubblicazione degli elenchi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea vada abolita una volta ottenuta la pubblicazione on-line su Internet.

La banca-dati conterrà anche informazioni sugli enti di valutazione della conformità (EVC) designati da paesi terzi con cui la Comunità ha concluso accordi di riconoscimento reciproco (MRA) e sugli enti designati dei paesi candidati con cui la Comunità ha concluso protocolli sulla valutazione della conformità (PECA). Con ciò le informazioni sugli enti notificati saranno pubblicamente disponibili in tempo reale e le autorità di notifica potranno facilmente aggiornarle. L'attuale programma Scambio di dati tra amministrazioni (IDA) [14] o quello che gli succederà, potrebbero fungere da piattaforma in questa direzione.

[14] Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, GU L 203, del 3.8.1999, p. 1.

2.2.3. Il quadro giuridico per la designazione degli enti notificati

Spetta agli Stati membri notificare gli enti nell'ambito della loro giurisdizione che soddisfano i requisiti delle direttive e sono designati a svolgere specifiche mansioni. La decisione 93/465/CEE del Consiglio fissa degli orientamenti generali sugli enti notificati. Ma sono le singole direttive a fornire la base giuridica della notifica e a contenere i criteri giuridicamente vincolanti che gli Stati membri applicano nel valutare gli enti notificati. Le direttive però non contengono norme dettagliate su come vadano attuati i principi. Ciò riflette la decisione politica secondo cui la designazione degli enti resta di competenza nazionale: valutazione e designazione degli enti notificati è retta cioè dal principio di sussidiarietà e l'accettazione di tali enti si basa sul principio del reciproco riconoscimento.

Dall'entrata in vigore delle direttive Nuovo Approccio, a parte poche eccezioni, uno scambio sistematico di informazioni tra Stati membri, sui criteri e le procedure da essi applicate per valutare e sorvegliare gli enti notificati, non è avvenuto: una mancanza di trasparenza che finisce per alimentare sospetti su presunte irregolarità e minare la fiducia, elemento essenziale per giungere al riconoscimento e all'accettazione reciproci dei certificati rilasciati dagli enti notificati. Garantire maggior trasparenza nell'attuare le norme delle direttive sugli enti notificati, e migliorare la loro applicazione, è quindi una delle principali sfide per far funzionare le direttive Nuovo Approccio.

Differenze tra sistemi di notifica degli enti di valutazione della conformità ed eventuali possibilità di dimostrare altrimenti le loro capacità hanno portato diffidenze fra gli interessati.

Per ripristinare la fiducia, sono stati istituiti gruppi di lavoro congiunti di funzionari degli Stati membri. Gli sforzi degli Stati membri e della Commissione per ottenere un sistema omogeneo di designazione vanno intensificati.

Questo è importante per diverse ragioni:

- per garantire la sicurezza dei prodotti ed evitare restrizioni alla libera circolazione delle merci dovute a incompetenza, o parzialità, o altro, degli enti notificati;

- per permettere agli enti notificati di competere su un piano di parità, facendo sì che la concorrenza non porti a una riduzione della qualità dei servizi prestati;

- per dimostrare, ai paesi terzi con cui la Comunità ha concluso accordi commerciali, che in essa esiste un approccio coerente all'applicazione delle normative.

La decisione 93/465/CEE del Consiglio fissa, ad esempio, norme per il subappalto di lavori (competenze del subappaltatore, capacità dell'ente di esercitare una responsabilità effettiva sui lavori da esso effettuati), per la cooperazione fra enti notificati e per il trasferimento degli archivi quando un ente notificato cessa l'attività. Tali condizioni non si trovano di solito nelle direttive. Invece, alcune direttive impongono, per la specificità del settore, requisiti simili ma con parole diverse o requisiti supplementari, assenti da altre direttive Nuovo Approccio. Ciò può dar luogo a incertezze giuridiche e a divergenze negli approcci delle varie autorità di designazione cui si potrebbe rimediare consolidando tutti i requisiti relativi agli enti notificati in un unico testo.

La Commissione ritiene necessario consolidare i requisiti che gli enti notificati devono soddisfare. Ciò può avvenire con una direttiva orizzontale o con un articolo standard da inserire nelle rispettive direttive. I requisiti terranno conto delle differenze di formulazione e della possibilità di aggiungere eventuali ulteriori requisiti.

2.2.4. Ruolo dell'accreditamento

L'Approccio Globale dà molta importanza all'accreditamento degli enti di valutazione della conformità. La decisione 93/465/CEE del Consiglio afferma perciò che gli enti "in grado di dimostrare la loro conformità alle norme armonizzate (serie EN 45000) mediante un certificato di accreditamento o qualsiasi altro documento, si presumono conformi ai requisiti delle direttive". Analogamente, le direttive Nuovo Approccio affermano che gli enti che soddisfano i criteri delle rispettive norme armonizzate si presume soddisfino i criteri minimi delle direttive. In pratica molte autorità di designazione si affidano ora, in vario grado, ai propri organismi nazionali di accreditamento per valutare e sorvegliare gli enti che designano.

Il problema, emerso dalle risposte alla consultazione, è fino a che punto gli organismi di accreditamento integrino i requisiti specifici delle direttive nelle loro valutazioni degli enti notificati. Lo stesso problema si pone anche se non si usa l'accreditamento. In entrambi i casi, la valutazione dell'ente deve comprendere una valutazione della sua competenza, ai sensi del pertinente allegato della direttiva, per valutare la conformità di prodotti ai requisiti essenziali delle direttive. La competenza a valutare la conformità dei prodotti alle norme armonizzate applicabili non è sufficiente per essere designato ente notificato.

Gli Stati membri ricorrono di solito all'accreditamento. Perciò, le norme della serie EN 45000 sono risultate utili. Si noti però che la serie EN 45000 non copre tutti i criteri di cui va tenuto conto per la notifica. Nonostante il loro diretto aggancio alla legislazione comunitaria, tali norme sono state poi sostituite da norme internazionali la cui conformità ai criteri imposti dalle direttive Nuovo Approccio e/o la loro completezza va formalmente valutata.

Varie autorità di designazione, di solito insieme all'ente nazionale di accreditamento, hanno elaborato programmi di accreditamento specifici per soddisfare i requisiti delle direttive. Essi sono destinati ad ampliare i requisiti generici di competenza delle norme EN 45000 , sebbene alcune direttive (ad esempio sui dispositivi sanitari) richiedano criteri supplementari. A causa però della natura del quadro giuridico che regge la designazione degli enti notificati, i vari programmi nazionali si sono sviluppati in modo scoordinato.

La Commissione ritiene che, per migliorare la situazione, occorra una guida più completa all'uso dell'accreditamento in modo da rendere più coerenti e strutturati i servizi in questo campo nella Comunità, riguardo soprattutto alla loro indipendenza da attività commerciali e dalla reciproca concorrenza, lasciando la responsabilità finale agli Stati membri. Elementi di base di tale guida potrebbero fare parte delle norme giuridiche comuni di cui al punto 2.2.3.

Perché in tutti gli Stati membri l'accreditamento avvenga in modo simile, agli enti occorre un chiaro orientamento, ottenibile sia con norme di comportamento comuni sia con enti di accreditamento che concordano una politica comune. L'orientamento non intende rendere flessibili i regimi nazionali ma migliorare la loro responsabilità. Se le autorità nazionali, e degli altri Stati membri, potranno contare su un regime di accreditamento dai risultati altamente credibili, le differenze tenderanno a sparire.

È necessario maggior coordinamento tra autorità di designazione ed enti di accreditamento degli Stati membri riguardo alla valutazione, designazione e sorveglianza degli enti notificati. Nel quadro giuridico attuale, la Commissione può guidare gli sviluppi se coopera con le autorità nazionali, su cui ricade dunque la maggior responsabilità per ogni ulteriore progresso.

La Commissione intende istituire un forum permanente di autorità di designazione degli Stati membri che faciliti lo scambio di buone pratiche di valutazione, designazione e sorveglianza degli enti notificati e che formuli raccomandazioni da seguire in modo facoltativo.

2.2.5. Sorveglianza degli enti notificati

Gli Stati membri sono obbligati a verificare che gli enti notificati continuino ad avere le qualifiche tecniche richieste dalle direttive. Le direttive Nuovo Approccio prevedono che uno Stato membro ritiri la notifica di un ente se questo cessi di soddisfare i requisiti della direttiva. L'esistenza dei requisiti presuppone procedure con cui le autorità di designazione verificano regolarmente se gli enti notificati continuino a rispettare i requisiti applicabili delle direttive. L'accreditamento è una di queste: tutti gli enti di accreditamento sorvegliano e riesaminano infatti i loro enti accreditati. Le autorità nazionali non devono limitarsi a verificare ex ante se gli enti notificati soddisfino i vari criteri (competenza tecnica, personale, attrezzatura, ecc.). Essi devono anche verificare ex post che gli enti notificati svolgano correttamente i loro compiti. Le autorità nazionali applicano cioè i criteri delle direttive che impongono agli enti notificati l'ottenimento di risultati e controllano perciò che gli enti che abbiano rilasciato certificati o preso decisioni sulla conformità in modo non corretto, siano corretti o sospesi o sia loro ritirata la notifica. Occorre inoltre escogitare e applicare coerentemente procedure per trasferire gli archivi tecnici di enti notificati sospesi, cui è stata ritirata la notifica o che hanno volontariamente cessato di essere notificati. L'autorità di designazione conserva sempre la responsabilità della designazione e della sorveglianza degli enti notificati.

Lo scambio di esperienze tra enti notificati non si fonda per ora su basi giuridicamente vincolanti. Il lavoro di questi gruppi di enti notificati va continuato e gli va data veste giuridica.

La Commissione vuole che lo scambio di esperienze tra enti notificati sia un requisito delle direttive Nuovo Approccio. Le modifiche proposte alle direttive Nuovo Approccio introducono sanzioni per gli enti notificati che non adempiano tale funzione o cessino di fornire tali servizi. Alternativamente, questo tipo di cooperazione può essere previsto tra i requisiti giuridici di cui al punto 2.2.3.

2.2.6. Attività transfrontaliera degli enti notificati

La designazione di un ente notificato si basa su una decisione del rispettivo Stato membro. Automaticamente (per il principio del riconoscimento reciproco) tali enti hanno come mercato potenziale l'intero mercato interno (e oltre, fin dove è accettata il marchio CE) e possono offrire servizi ovunque nell'UE. Ma alcuni enti notificati sono filiali di enti esterni allo Stato membro che li designa, ed esterni alla stessa UE. Talvolta quest'ultima svolge tutte le attività tecniche a nome dell'ente notificato.

Le autorità di designazione non sempre possono valutare e controllare l'attività di enti notificati da esse designati ma operanti in paesi esterni alla loro giurisdizione. Ciò impedisce loro di prendere misure adeguate quando l'attività degli enti non è conforme ai requisiti giuridici applicabili, stabiliti dalle direttive.

In seno a una cooperazione amministrativa più intensa, la Commissione vuole instaurare una procedura di scambio d'informazioni tra autorità e/o enti di accreditamento nel paese "ospite" e autorità di designazione nel paese "d'origine" dell'ente notificato, al fine di garantire che gli enti notificati possano offrire i loro servizi liberamente nel mercato interno e affinché si possa agevolare l'attuazione del reciproco riconoscimento. Per la Commissione ciò richiede una base giuridica da inserire o in direttive comuni di base o nelle singole direttive Nuovo Approccio.

Gli Stati membri potranno così segnalare reciprocamente possibili problemi posti da attività di enti notificati esterni al paese di designazione e risolverli tramite contatti bilaterali.

2.2.7. Riconoscimento di enti notificati in paesi non UE

Il Nuovo Approccio e l'Approccio Globale sono stati, e sono tuttora, pietre angolari della costruzione del mercato unico nonché un elemento essenziale degli accordi di riconoscimento reciproco (MRA) con vari paesi in campi trattati dalle direttive Nuovo Approccio. Partner commerciali in tutto il mondo continuano a chiedere all'UE di negoziare altri MRA. Un problema degli MRA è la difficoltà di valutare i loro vantaggi rispetto ai costi, che sono essenziali per il negoziato e l'attuazione. Le priorità degli MRA sono dettate soprattutto da interessi politici e commerciali. Le condizioni alle quali enti di valutazione della conformità esterni allo Spazio Economico Europeo (SEE) possono operare alle stesse condizioni di quelli notificati nell'ambito della giurisdizione degli stati del SEE sono state negoziate. Un'alternativa agli MRA potrebbero essere le relazioni contrattuali che, per ridurre i costi di prova e certificazione dei prodotti, taluni enti notificati già intrattengono con enti di valutazione della conformità in paesi non UE. Un recente documento di lavoro del personale della Commissione [15] ha evidenziato vari modi per facilitare il commercio internazionale eliminando gli ostacoli tecnici al commercio.

[15] "Implementing Policy for External Trade in the Fields of Standards and Conformity Assessment: A Toolbox of Instruments", SEC(2001)1570 del 28.09.2001.

I PECA [16] conclusi con i paesi candidati sono buoni esempi di possibili adeguate soluzioni. La Commissione deve però istituire una struttura che permetta agli enti di valutazione della conformità di altri paesi di svolgere i compiti corrispondenti all'attività degli enti notificati ai sensi delle direttive Nuovo Approccio. Tale struttura stabilirà anche a quali condizioni possa essere negoziata con un paese terzo un accordo reciproco.

[16] Protocollo all'Accordo europeo sulla valutazione di conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali.

Procedure di prova e di certificazione sono elementi importanti per l'efficienza e la coerenza del sistema. Accordi multilaterali (AML) di accreditamento, certificazione, laboratori di prova ed enti di controllo sono altrettanti importanti elementi. Le condizioni alle quali gli AML possono entrare in funzione vanno precisate ai sensi dell'attuale legislazione e degli obiettivi attualmente perseguiti dalla Commissione europea.

2.2.8. Separazione tra settori regolati e non regolati

Un importante aspetto del Nuovo Approccio quando fu concepito era il fatto che strutture (normalizzazione, accreditamento, valutazione di conformità, ecc..) usate per la parte non regolata avrebbero potuto esserlo anche per il regolamento. Nel corso degli anni, soprattutto a causa dell'inesistenza di una base giuridica per la parte non regolata, ci si è allontanati da questo principio dando luogo talvolta a una dicotomia nell'attività dei relativi enti nonostante che la maggior parte di essi (enti di accreditamento, di valutazione della conformità) operino sia nella parte regolata che in quella non regolata dei rispettivi settori [17].

[17] V. oltre, capitolo 2.4.

La Commissione ritiene che esistano importanti interessi collettivi nel campo della valutazione di conformità non regolata, come confermare la fiducia degli utenti dei relativi servizi del mercato unico.

La Commissione ritiene che, nel preparare le azioni future (di natura legislativa e non) nel campo della valutazione di conformità, non si debba distinguere tra settori regolati e non regolati e si debba lasciare agli operatori dei settori non regolati la necessaria libertà.

2.2.9. Cooperazione e scambio di informazioni tra enti notificati

Alcune direttive Nuovo Approccio chiedono agli enti notificati di scambiare informazioni sui certificati negati o ritirati, che è il modo migliore per impedire ai produttori di chiedere un secondo certificato per lo stesso (non conforme) prodotto. I contratti tra alcune autorità nazionali ed enti di valutazione della conformità, che vogliono essere notificati, contengono clausole a favore dello scambio di esperienze, utili non solo a individuare casi problematici che richiedano interpretazione, ma anche a garantire che gli enti notificati operino nei rispettivi paesi a livelli uniformi. Lo scambio di informazioni di cui sopra, non impedisce però ai produttori di chiedere certificati per prodotti non conformi a enti notificati di un altro Stato membro, forse con un risultato diverso.

Le informazioni sui certificati negati o ritirati vanno scambiate per garantire l'attuazione uniforme delle norme comunitarie e impedire che si chiedano più volte test e certificati per prodotti carenti. Le informazioni trasmesse dagli enti notificati a colleghi di un altro ente devono indicare solo il tipo di prodotto e le ragioni del rifiuto o del ritiro, senza descrivere l'intero prodotto e possibilmente senza diffondere informazioni confidenziali o particolari tecnici segreti ai sensi del contratto tra richiedente ed ente notificato. Le attività dei Gruppi di enti notificati vanno incoraggiate per garantire a tutti parità di condizioni.

La Commissione propone di introdurre in tutte le direttive Nuovo Approccio norme che obblighino gli enti notificati a scambiare informazioni sui prodotti non conformi presentati per prove o attestati e sostengano le iniziative dei Gruppi di enti notificati finalizzate allo scambio di esperienze ai sensi della rispettiva direttiva fra tutti gli enti notificati.

2.3. Procedure per la valutazione di conformità

Dalla consultazione emerge che i moduli sono efficaci e non vanno ridiscussi [18]. I produttori possono però avere problemi dato che la scelta dei moduli disponibili nelle direttive è limitata se un prodotto è trattato da più direttive. Da un lato, le direttive applicabili possono non avere un modulo comune: i produttori devono perciò applicare moduli diversi per le diverse categorie di rischio. Dall'altro, quando è possibile usare lo stesso modulo per tutte le direttive, non sempre esiste un unico ente notificato, designato ai sensi di ognuna di esse. I produttori si rivolgeranno perciò a più enti notificati per valutare la conformità dei loro prodotti o concordare una specifica valutazione, subappaltata dall'ente notificato. Poiché ogni ente notificato deve limitare le sue valutazioni ai requisiti delle direttive per cui è stato designato, l'intervento di più enti notificati fa lievitare i costi.

[18] Moduli per la valutazione di conformità, definiti con la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993.

I moduli H, E e D (dichiarazione di conformità mediante sistemi di qualità) permettono ai produttori di produrre e commercializzare i loro prodotti coinvolgendo meno l'ente notificato, il quale valuta il sistema di gestione e le questioni legate al prodotto, previste dai moduli. I sistemi di garanzia della qualità sono orientati sul prodotto e abbastanza flessibili da tenere conto dei vari tipi di rischio presentati da un prodotto oggetto di varie direttive. Per tale motivo si ritiene che le procedure di valutazione della conformità basate sull'attuazione di un sistema di qualità adeguato possano agevolare la certificazione di tali prodotti.

La Commissione intende proporre l'introduzione nelle direttive Nuovo Approccio presenti e future dei moduli H, E o D, se ciò è adeguato e utile ai fini di una loro corretta applicazione.

Sono stati sollevati anche problemi pratici sui concetti di commercializzazione e di messa in servizio e sulla necessità di definire in modo armonizzato il produttore, il suo rappresentante, la commercializzazione e le differenze tra generi di consumo e prodotti ad uso professionale.

La Commissione redigerà quanto prima una proposta, da attuare "orizzontalmente", che chiarisca le definizioni da applicare nelle procedure di valutazione di conformità.

2.4. Il marchio CE di conformità

Poiché il marchio CE indica che sono soddisfatte le condizioni di tutte le direttive applicabili, esso si rivolge alle autorità degli Stati membri ed è da esse protetto. Lo statuto giuridico del marchio CE è stabilito dalle direttive e non è un marchio commerciale di qualità ma va visto come una dichiarazione del produttore, o del suo rappresentante autorizzato, che il prodotto è conforme a tutte le norme armonizzate applicabili: una differenza abbastanza chiara per le autorità, ma non per il pubblico che, se riconosce sempre più spesso il marchio, sovente non ne intepreta correttamente il significato, aggiungendovi elementi estranei alle intenzioni delle direttive.

Gli Stati membri e la Commissione devono assolutamente chiarire il significato del marchio CE e promuoverne una precisa rappresentazione presso i consumatori, per esempio con una campagna d'informazione da estendere oltre i confini dell'UE perché intenti e significato del marchio CE non sono ancora del tutto noti ai produttori in paesi terzi di beni destinati al mercato interno. Inoltre, in vari campi, i prodotti sono spesso contrassegnati da marchi volontari oltre a quello CE. Alcuni di essi esistevano già prima dell'introduzione delle direttive Nuovo Approccio, mentre altri sono apparsi dopo, a seguito di pressioni del mercato. Anche se non giuridicamente obbligatori, molti interessati (grossisti, distributori, installatori, compagnie di assicurazione) li usano spesso.

I marchi volontari supplementari non sono, in sé, in contrasto con la marchio CE purché non provochino confusione o non si sovrappongano ad esso nel significato o nel fine e finché sono d'aiuto a coloro i quali si rivolgono (consumatori, utenti, enti pubblici, ecc.). È dovere degli Stati membri garantire l'integrità del marchio CE e la sua conseguente tutela.

Per sottolineare il ruolo del marchio CE, la Commissione intende diffonderne e chiarirne il significato, avviare iniziative per applicarlo e tutelarlo (sanzioni) e chiarirne il rapporto con i marchi volontari.

Per la Commissione, va ulteriormente discussa l'intera questione dell'indebita apposizione del marchio CE e ne vanno individuati i fattori più importanti. La Commissione lancerà una campagna informativa da condurre insieme agli Stati membri.

In base all'esperienza acquisita, la Commissione ritiene possibile proporre un testo giuridico più chiaro per eliminare ambiguità e rinforzare la posizione del marchio CE.

2.5. Provvedimenti di esecuzione e sorveglianza del mercato

2.5.1. Provvedimenti di esecuzione

I provvedimenti di esecuzione, sorveglianza di mercato compresa, sono essenziali affinché le direttive Nuovo Approccio siano correttamente attuate. Così i cittadini ottengono elevati livelli di tutela e le imprese possono operare a parità di condizioni in tutto il mercato interno. Ma nulla garantisce che i livelli di esecuzione nell'UE siano gli stessi. Ciò insidia la credibilità del Nuovo Approccio e può condurre a riframmentare de facto il mercato interno.

Controllare i prodotti da immettere [19], o già immessi, sul mercato nazionale è compito delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato che devono intervenire se sul mercato circolano prodotti che non soddisfano le norme nazionali di recepimento di una determinata direttiva Nuovo Approccio.

[19] Per esempio, quando i prodotti sono mostrati a fiere e mostre commerciali, ecc..

Esigenze diverse e particolarità geografiche o di mercato degli Stati membri fanno escogitare soluzioni non tali da poter sempre separare rigorosamente tra autorità di designazione, enti di accreditamento, enti di valutazione della conformità e autorità di sorveglianza del mercato. Queste potenziali fonti di conflitti d'interessi vanno eliminate.

Sebbene da una direttiva all'altra l'esperienza cambi, il recente Programma congiunto di visite reciproche (MJVP) [20] tra esperti nazionali in sorveglianza del mercato ha denunciato l'esistenza di metodi e livelli diversi di sorveglianza del mercato negli Stati membri. Alcuni hanno un approccio "preventivo" alla sorveglianza di mercato, altri uno "reattivo". L'approccio reattivo tratta reclami, notifiche di clausole di salvaguardia di altri Stati membri e controlli doganali di base. Quello preventivo preferisce campagne mirate, strumenti di valutazione dei rischi, cooperazione con altre autorità.

[20] Il MJVP era un'iniziativa finanziata dalla Commissione riguardante 5 settori: giocattoli, compatibilità elettromagnetica, attrezzatura a bassa tensione, macchine e impianti protettivi individuali. Gli esperti dalle autorità esecutive nazionali di tutti gli Stati membri e della Norvegia hanno visitato i loro colleghi in altri paesi e hanno riferito sul contenuto e sulle conclusioni delle loro visite.

Risorse limitate caratterizzano tutte le direttive in ogni Stato membro. In alcuni di essi, gravi restrizioni finanziarie limitano l'efficacia della sorveglianza sul mercato. Questa è però parte integrante del sistema Nuovo Approccio e le vanno garantite risorse umane e finanziarie. Il programma MJVP ha individuato vari mezzi per potenziare e dare coerenza ai provvedimenti di attuazione: applicazione di criteri minimi di sorveglianza, come i controlli sulla sicurezza dei prodotti ai confini esterni; maggior cooperazione amministrativa; revisione della clausola di salvaguardia per notificare norme nazionali che limitano la libera circolazione di prodotti con il marchio CE.

Ulteriori provvedimenti per raggiungere tali obiettivi sono proposti nei prossimi sottocapitoli.

2.5.2. Un livello di sorveglianza del mercato comune a tutta l'UE

Gli Stati membri possono ottenere un livello comune di sorveglianza del mercato, basato sui seguenti criteri:

- Infrastrutture e risorse umane e finanziarie devono essere tali da garantire una sorveglianza a tutti i prodotti che rientrano nel campo d'applicazione di una direttiva e che si effettuino i controlli appropriati a ciascun gruppo merceologico. Laddove la dimensione del mercato non consenta sistemi effettivi di sorveglianza o manchi la competenza, gli Stati membri possono unirsi con appositi accordi di cooperazione.

- Usare l'analisi dei dati sugli infortuni, condotta eventualmente con altri Stati membri, per elaborare un programma strategico di sorveglianza del mercato.

- Date le differenze culturali o pratiche tra Stati membri, sanzioni o penali applicate a prodotti non conformi saranno proporzionali al grado di non conformità individuato e abbastanza efficaci da avere effetti dissuasivi. La trasparenza delle campagne di sorveglianza e dei provvedimenti d'attuazione suggerisce agli utenti finali che si sta intervenendo in modo efficace e segnala all'industria che i prodotti sono controllati anche dopo la commercializzazione.

- Gli Stati membri mettono in comunicazione e coordinano a livello nazionale le autorità di sorveglianza del mercato e le altre autorità nel campo della sicurezza dei prodotti (Uffici del lavoro, Uffici sanitari, Dogane). Per un'attuazione efficace è essenziale che dogane e autorità di sorveglianza del mercato cooperino. Controlli di conformità secondo norme di sicurezza dei prodotti, per le importazioni dai paesi terzi [21], sono una base comune per tale cooperazione e gli Stati membri devono garantire la corretta applicazione dei regolamenti.

[21] I controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti sono previsti dal regolamento 339/93/CE.

- L'analisi e la gestione dei rischi previste dalle autorità di sorveglianza del mercato vanno legate ai provvedimenti presi dalle autorità doganali.

- Saranno necessari sforzi supplementari per mettere in atto risorse e meccanismi di comunicazione tali da permettere ai doganieri e ai responsabili della sicurezza dei prodotti di lavorare insieme come previsto dal regolamento. In seno al programma Dogana 2002, la Commissione aiuta la cooperazione tra Stati membri per orientare le autorità doganali quando esaminano aspetti di sicurezza dei prodotti importati.

- Le autorità nazionali parteciperanno intensamente alla cooperazione amministrativa con le rispettive controparti in altri Stati membri soprattutto riguardo allo scambio di informazioni su prodotti (potenzialmente) non conformi, risultati di test, provvedimenti di attuazione, priorità dei controlli e le campagne che ne derivano.

La Commissione chiede agli Stati membri di raggiungere un livello comune di sorveglianza del mercato e di avviare a tal fine precise iniziative. Definire norme di base cui gli Stati membri dovranno obbedire (sanzioni, norme sullo scambio di informazioni) significa rivedere il contesto giuridico con una direttiva orizzontale o inserire tali norme nelle singole direttive.

Le campagne d'informazione e le operazioni pubbliche di richiamo aiuteranno le autorità di sorveglianza a incrementare l'efficacia della propria attività.

I deterrenti, come sanzioni severe contro persone o società che abusano ripetutamente delle libertà offerte dal sistema Nuovo Approccio, operazioni di richiamo del prodotto o campagne d'informazione sono iniziative che limitano il numero di prodotti carenti sul mercato interno.

2.5.3. Approfondire la cooperazione amministrativa

La sorveglianza di mercato va accompagnata a un'efficace cooperazione amministrativa transfrontaliera. Due risoluzioni del Consiglio [22] sottolineano con decisione l'importanza di questa cooperazione ai fini dell'applicazione della normativa sul mercato interno e invitano gli Stati membri e la Commissione a intensificare lo sforzo in questo campo. La cooperazione amministrativa, finalizzata all'attuazione, può essere potenziata in vari modi:

[22] Risoluzione del Consiglio, del 16 giugno 1994, sullo sviluppo della cooperazione amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria nel mercato interno - GU C 179, dell'1.7.1994; Risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1996 sulla semplificazione legislativa e amministrativa nel settore del mercato interno - GU C 224, dell'1.8.1996.

- Le autorità competenti degli Stati membri hanno l'obbligo, descritto all'articolo 10 del trattato ed esplicitato in talune direttive, dell'assistenza reciproca nel sorvegliare il mercato, soprattutto scambiando informazioni sui risultati dell'esame dei prodotti. Spesso, le autorità approfittano dell'assistenza transfrontaliera per risalire dall'ente notificato di certificazione al produttore, o al rappresentante autorizzato, di un prodotto non conforme. L'assistenza reciproca deve avvenire a livello in tutta l'UE o solo tra autorità interessate a una questione specifica.

- Un forum in cui ha luogo la cooperazione sono i Gruppi cooperazione amministrativa degli esperti nazionali di sorveglianza del mercato, che si incontrano per ora a livello informale e solo nell'ambito di alcune direttive [23]. Perché abbiano una più solida base operativa occorrerebbe precisare status, obiettivi e base giuridica di tali Gruppi.

[23] Direttive 73/23/CEE sul materiale elettrico a bassa tensione; 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica; 98/37/CE sulle macchine; 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale; 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto; 95/16/CE sugli ascensori; 99/5/CE sugli apparecchi radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, 88/378/CEE su giocattoli.

- L'informazione sui prodotti non conformi, soprattutto se soggetti a frequenti reclami, va trasmessa da un'autorità di sorveglianza di mercato a tutte le altre più rapidamente di quanto si possano spostare i prodotti da un mercato nazionale all'altro. Questo è l'obiettivo che la cooperazione tra autorità deve raggiungere se si vuole un'efficiente sorveglianza del mercato. Vi può contribuire il programma "Scambio di dati tra amministrazioni" (IDA) cui però occorre definire una chiara base giuridica.

- L'assistenza reciproca è molto importante per lo scambio di informazioni. La tutela del segreto professionale e di varie norme giuridiche sullo stato dell'informazione da considerare pubblica non deve impedire la condivisione di informazioni pertinenti con altre autorità di sorveglianza, informazioni che possono essere decisive per la tutela della salute e della sicurezza.

- Le informazioni su prodotti pericolosi vanno rese pubbliche; in particolare riguardo all'identificazione del prodotto, ai rischi che esso comporta e alle misure adottate. Occorre riflettere su come scambiare le informazioni per evitare sovrapposizione di sistemi e dispersione di energie. L'informazione va comunicata solo quando essa è di evidente aiuto alle attività di sorveglianza.

- La Commissione incoraggia le campagne transfrontaliere di controllo e finanzia alcuni ben definiti progetti di cooperazione pratica nella sorveglianza del mercato, progetti che hanno moltiplicato i contatti e aiutato gli Stati membri a diffondere pratiche esemplari sul medio periodo. Tale tipo di cooperazione, che avviene con i mezzi della e-administration, deve divenire elemento standard della cooperazione.

- Le amministrazioni europee usano oggi con successo il programma "Scambio di dati tra amministrazioni" (IDA) in vari campi (occupazione, salute, agricoltura, industrie della pesca, statistiche, concorrenza). La comunicazione interistituzionale sarà utile anche nel campo della cooperazione amministrativa tra autorità degli Stati membri che si occupano delle direttive Nuovo Approccio e offrirà i vantaggi delle nuove tecnologie.

La Commissione, oltre a proseguire il contributo pratico e finanziario, intende inserire nelle direttive Nuovo Approccio, che ancora ne siano prive, una base giuridica alla cooperazione amministrativa fra Stati membri.

Poiché il mercato non sempre richiede la presenza di enti notificati per tutte le direttive in tutti gli Stati membri e che è troppo piccolo per taluni servizi di certificazione, la cooperazione fra gli Stati membri è spesso la soluzione adatta. La Commissione incoraggia le autorità degli Stati membri a concludere accordi bi- o multilaterali di assistenza reciproca e condivisione dell'infrastruttura (dalla conoscenza tecnica, ai banchi di prova, alla formazione del relativo personale) per la sorveglianza del mercato. I vantaggi di tali accordi sono divenuti evidenti durante i negoziati per la conclusione dei PECA con i paesi candidati.

Per evitare settori d'attività non coperti dalle autorità di sorveglianza del mercato, gli Stati membri sono invitati a concludere accordi bi- o multilaterali di reciproca assistenza.

2.5.4. La procedura relativa alla clausola di salvaguardia nelle direttive Nuovo Approccio

Gli Stati membri devono adottare provvedimenti restrittivi contro prodotti di cui è stata constatata la pericolosità e che rientrano nel campo di applicazione di una direttiva Nuovo Approccio. Ciò può avvenire prima che il prodotto sia commercializzato o messo in servizio e quando lo sia già. Il solo fatto che un prodotto non sia munito del marchio CE, pur dovendo esserlo, è un criterio che permette a un'autorità di sorveglianza del mercato di ritenerlo non conforme. I veri rischi sistematici vanno dimostrati. L'autorità deve perciò disporre di competenze, attrezzature e procedure atte a dimostrare la non conformità sistematica: un requisito spesso oneroso che richiede personale specializzato. Ma tali iniziative vanno prese, poiché è obbligo giuridico degli Stati membri tutelare la popolazione contro prodotti pericolosi.

Restrizioni, divieti, ritiro di prodotti, vanno immediatamente comunicati dallo Stato membro alla Commissione europea perché ostacolano la libera circolazione. Il procedimento della clausola di salvaguardia previsto dalle direttive Nuovo Approccio permette alla Commissione di verificare la fondatezza di disposizioni nazionali che limitano la libera circolazione di prodotti muniti del marchio CE. Tuttavia la procedura attuale è lunga e difficile da applicare nella pratica. Le procedure lunghe creano poi problemi all'industria (soprattutto se PMI) poiché comportano i periodi lunghi d'incertezza giuridica.

Per tale motivo la Commissione incontra problemi nel gestire la procedura delle clausole di salvaguardia come attualmente previsto in molte delle direttive "Nuovo approccio". La Commissione deve trattare casi estremamente complessi e tecnici basandosi su decisioni adottate a livello nazionale da autorità specializzate nel settore tecnico o da agenzie e (in taluni casi) deve effettuare un'analisi dei rischi. Vista la natura tecnica di tali casi è necessario disporre di una perizia tecnica specializzata difficilmente disponibile all'interno dell'amministrazione. Il ricorso a perizie tecniche specializzate allunga la durata delle procedure e ne compromette l'efficacia in termini di libera circolazione.

Per quanto riguarda la direttiva bassa tensione, la procedura attualmente applicata è più semplice e più rapida e si concentra sui casi più problematici. Un ulteriore vantaggio è connesso al fatto che la Commissione, per la direttiva bassa tensione, può ricorrere alla perizia tecnica disponibile a livello degli Stati membri. Per tale motivo, pur mantenendo il concetto della clausola di salvaguardia in conformità dell'articolo 95, paragrafo 10 del trattato, si conserva la possibilità di semplificare la procedura della clausola di slavaguradia nelle direttive "Nuovo approccio" e di renderla più efficace ai fini del funzionamento del mercato interno.

La Commissione proporrà di modificare la procedura della clausola di salvaguardia nelle direttive "Nuovo approccio" al fine di garantire un approccio più uniforme in tutte le direttive, di semplificare ed abbreviare la procedura e renderla più efficace ai fini del funzionamento del mercato interno. La proposta richiede una revisione del quadro giuridico.

Gli Stati membri non direttamente interessati dalla disposizione nazionale notificata, potrebbero svolgere l'analisi tecnica sulla clausola di salvaguardia. Ciò permetterebbe alle autorità di trasmettere informazioni relative a controlli e test eseguiti in passato. Va anche accertato che altri Stati membri prendano appropriate iniziative sui loro mercati una volta che la Commissione ritenga giustificata un'azione notificata. Solo così la legislazione sarà applicata uniformemente in tutta la UE.

Le notifiche o, in alcuni casi, lo scambio di informazioni che le precede, dovrebbero avvenire mediante sistema telematico nel quadro di uno scambio riservato e sistematico di informazioni sui prodotti potenzialmente pericolosi. Ciò fa sì che lo scambio di informazioni sulle misure di attuazione adottate o previste dalle autorità nazionali sia esauriente. Le informazioni sono diffuse presso le competenti autorità degli Stati membri e non al pubblico. Se una di tali autorità lo ritiene opportuno, può diffondere informazioni riservate anche al pubblico, per esempio in caso di richiamo, in base a norme giuridiche nazionali.

2.5.5. Relazione con la direttiva sulla Sicurezza generale dei prodotti

La recente revisione della direttiva sulla Sicurezza generale dei prodotti (DSGP) [24] ha notevoli implicazioni per i prodotti di consumo trattati dalla legislazione Nuovo Approccio. La DSGP funge da rete di sicurezza: i suoi requisiti di sicurezza si applicano a prodotti di consumo la cui sicurezza e i cui rischi non sono regolati da altre norme comunitarie. Poiché le direttive Nuovo Approccio regolano tutti gli aspetti di sicurezza e le categorie di rischio dei prodotti cui si applicano, le norme di sicurezza della DSGP non si applicano a tali prodotti.

[24] Direttiva 2001/95/CE - GU L 11, del 15.01.2002.

Ma le direttive Nuovo Approccio non contengono dettagli sugli strumenti di attuazione. Le norme di attuazione della DSGP modificata si applicano perciò ai prodotti di consumo trattati dalla legislazione Nuovo Approccio. Essa vuole ad esempio che gli Stati membri definiscano organizzazione e mansioni delle autorità di sorveglianza, la procedura RAPEX e impongano ai produttori l'obbligo di richiamare prodotti pericolosi. Ciò significa che prodotti industriali e di consumo trattati dalla stessa direttiva Nuovo Approccio possono, in pratica, essere soggetti a norme diverse di sorveglianza di mercato.

La procedura RAPEX chiede la notifica di misure adottate contro prodotti o partite di prodotti che presentano rischi seri e immediati per la salute e sicurezza dei consumatori. Si applica a prodotti di consumo trattati dalle direttive Nuovo Approccio, come giocattoli e materiale elettrico a bassa tensione, per i quali le direttive non forniscono una procedura equivalente. RAPEX va distinta dalla procedura della clausola di salvaguardia e non esenta uno Stato membro dall'applicare tale procedura se sono soddisfatte le condizioni per ricorrere ad essa.

La Commissione vuole introdurre nelle direttive Nuovo Approccio disposizioni per scambi di informazioni su prodotti industriali che presentano rischi seri e immediati per gli utenti. Tale scambio di informazioni riguarda le autorità degli Stati membri e i servizi della Commissione.

2.6. Applicare le direttive NUOVO APPROCCIO in modo coerente ed efficace

2.6.1. Revisione del quadro giuridico

Sono stati individuati una serie di punti deboli che possono essere corretti meglio rivedendo il quadro giuridico. Occorre affrontare in modo più coerente la valutazione, designazione e sorveglianza degli enti notificati, rivedere la procedura della clausola di salvaguardia e potenziare strumenti di attuazione, come la sorveglianza del mercato. A tal fine, sono possibili varie opzioni. Una, consiste nell'inserire i requisiti del caso in tutte le direttive di settore: era l'impostazione seguita quando con la direttiva 93/68/CEE sono state introdotte le norme sul marchio CE. Esso tiene conto delle esigenze di ogni settore. Ma è un processo lungo che non permette di affrontare i problemi in un modo orizzontale.

Se i prodotti possono rientrare in più direttive Nuovo Approccio, giacché rischi diversi possono essere oggetto di direttive diverse, l'applicazione simultanea di più direttive può creare problemi:

- nelle direttive settoriali Nuovo Approccio si possono trovate differenze involontarie. Per gli enti notificati ad esempio, la relazione tra requisiti minimi, elencati nel pertinente allegato alle direttive, e norme armonizzate è formulata in modo diverso in ogni direttiva. Le differenze possono essere sottili ma avere importanti implicazioni giuridiche o pratiche. Talora, non tutti gli interessati si rendono pienamente conto di tutte le conseguenze. Ciò riduce la certezza giuridica;

- i prodotti disciplinati da più direttive possono dar luogo a confusione su significato, funzionamento e procedure (come le procedure di valutazione della conformità) se esse sono diverse nelle direttive interessate;

- intenzione iniziale del Nuovo Approccio era fornire una dottrina comune sui concetti chiave da usare in tutte le direttive. Ma di fatto in alcune direttive sono state inserite definizioni specifiche e, in direttive Nuovo Approccio, perfino nuovi tipi di moduli, che vanno oltre la commercializzazione e attuano disposizioni per i prodotti che trattano. I problemi nascono se tali definizioni sono incompatibili con definizioni o interpretazioni consolidate di altre direttive applicabili allo stesso prodotto;

- in alcuni settori sono state escogitate soluzioni che possono essere utili anche in altri. L'articolo 17 della direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione fornisce una base giuridica alla cooperazione amministrativa, che manca in altre direttive. L'esigenza di una siffatta cooperazione è tuttavia comune a tutte le direttive. È dunque utile creare una base giuridica unica che si applica a tutti i settori.

Sarebbe più efficiente, e più coerente, se la Commissione istituisse un gruppo di lavoro per formulare "articoli standard" sugli elementi comuni a tutte le direttive Nuovo Approccio e per chiarire le procedure da seguire nell'attuazione e applicazione delle direttive modificate. Ciò consente di preparare un'unica soluzione in una direttiva comune di base e di ridurre in modo semplice il lavoro legislativo a più lungo termine.

Una direttiva comune di base eviterebbe molti dei problemi di cui sopra e semplificherebbe il processo legislativo: ogni direttiva settoriale conterrebbe poi solo le disposizioni specifiche al settore interessato, soprattutto la definizione di norme fondamentali e i moduli di valutazione della conformità appropriati. Una questione, tuttavia, da valutare con cautela in quanto:

- approvare una direttiva comune di base significa rivedere tutte le direttive Nuovo Approccio. Una direttiva comune di base si giustifica solo se introduce anche nuovi requisiti sostanziali, il che richiede di far progredire almeno alcune delle proposte contenute nella presente comunicazione;

- approvare una direttiva comune di base non risolve tutti i problemi. Laddove vadano, ad esempio, applicate procedure di valutazione della conformità (in caso di prodotti disciplinati da una o più direttive, quando occorrano approcci specifici a un prodotto a causa dei suoi potenziali pericoli, delle condizioni alle quali è prodotto o le misure di sorveglianza) al momento di elaborare soluzioni occorrerà consultarsi e cooperare con tutti gli interessati e i servizi della Commissione. Alcune questioni si possono affrontate direttamente, durante la revisione delle rispettive direttive.

La Commissione vuole iniziare a esaminare vantaggi e svantaggi di una direttiva comune di base e dell'inclusione di articoli standard su questioni orizzontali nelle direttive Nuovo Approccio per trovare la soluzione migliore e il modo per tenere conto il più possibile di tali questioni. La Commissione ritiene che una direttiva comune di base sia la soluzione migliore perché riduce il lavoro legislativo in future direttive e perché le direttive Nuovo Approccio trattano in modo più omogeneo questioni identiche o simili.

2.6.2. Esternalizzare per sostenere l'attuazione delle direttive

L'attuazione delle direttive Nuovo Approccio impone un notevole onere amministrativo non solo agli Stati membri ma anche alla Commissione, soprattutto riguardo all'analisi tecnica relativa all'applicazione di clausole di salvaguardia. L'allegato III presenta dati statistici sul numero di notifiche ricevute, che sono in crescita in parte perché le autorità nazionali sono più attive nel far rispettare una serie di direttive. Tuttavia, l'esperienza dimostra che molti provvedimenti tuttora non sono notificati. La Commissione prevede che il numero di notifiche della clausola di salvaguardia continui a crescere, tendenza che sarà rafforzata dall'ampliamento della Comunità.

Se tale tendenza persiste, si potrebbe presentare il problema di risorse finanziarie e umane adeguate. La già citata revisione della procedura relativa alle clausole di salvaguardia offrirà la possibilità di ridurre l'onere amministrativo sostenuto dalla Commissione. Il numero limitato di notifiche che essa attualmente riceve già ne impegna in misura eccessiva le risorse dilatando inevitabilmente i tempi di formulazione di un parere. I servizi della Commissione poi lavorano spesso al limite delle loro possibilità a causa della molteplicità dei settori coinvolti nell'analisi delle notifiche che, in singoli casi, affidano anche a consulenti esterni. Trovare consulenti con la necessaria competenza e indipendenza dalle parti interessate è già un problema in sé.

Un'altra opzione sarebbe di esternalizzare talune operazioni a un ente dotato di personale tecnico esperto nei campi disciplinati dalle direttive Nuovo Approccio, accelerando così l'analisi delle clausole di salvaguardia. La specializzazione permetterebbe di ottenere un quadro esauriente dei problemi inerenti la non conformità e individuerebbe tendenze emergenti, dando così alla Commissione e agli Stati membri la possibilità di giudicare meglio l'efficacia delle direttive. Ad esso si potrebbero affidare anche altre mansioni logistiche, come gestire lo scambio di informazioni, individuare questioni inerenti gli enti notificati e le loro banche-dati, coordinare i gruppi di enti notificati, informare il pubblico, ecc., e "riunirebbe", a seconda della sua struttura organizzativa e dal grado di dipendenza dalla Commissione, la competenza già disponibile a livello degli Stati membri analogamente a quanto fa l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (AEVM).

La Commissione, insieme agli Stati membri, esaminerà tutte le opzioni disponibili e presenterà tempestivamente proposte adeguate.

3. CONCLUSIONI

I vantaggi dovuti a una maggior uniformità delle direttive Nuovo Approccio, della loro attuazione e applicazione sono evidenti. Sincronizzare gli sforzi di tutti gli Stati membri e della Commissione europea per avere regolamenti migliori, e ridurre al minimo i costi, è un notevole incentivo.

Lo scopo è un sistema ad alta qualità ed efficiente. I vantaggi sono ovvi - prodotti migliori e più sicuri, a costi minori, saranno ancor più competitivi. Chiare norme d'attuazione delle direttive Nuovo Approccio le rendono di facile comprensione alle autorità dei paesi candidati all'adesione e accelerano così in tali paesi l'adozione dell'acquis comunitario.

Infine, partner commerciali, produttori e autorità dei paesi terzi percepiranno le qualità del quadro normativo europeo, la sua affidabilità nella pratica, la validità del regime europeo di valutazione della conformità. Convinti da questa affidabilità, sempre più paesi terzi sono interessati al Nuovo Approccio e ne promuovono l'allargamento ad altri settori economici, come la semplificazione dello scambio di beni e l'eliminazione delle barriere commerciali.

Esistono proposte per aumentare l'efficacia del sistema, per migliorarne la trasparenza e il funzionamento a beneficio di tutti i partner - produttori, enti di valutazione della conformità, autorità e, soprattutto, utenti dei prodotti.

In questo contesto, la Commissione sosterrà gli sforzi degli Stati membri per aumentare la trasparenza e migliorare l'attuazione del sistema. Nel testo della presente comunicazione, le raccomandazioni della Commissione sono in corsivo bordato. Per facilitarne la lettura sono ricapitolate nell'allegato IV.

Pertanto, la Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a:

- prendere atto delle proposte per migliorare l'attuazione delle direttive Nuovo Approccio e sostenere le proposte della Commissione come sopra descritte;

- sostenere le iniziative tendenti a potenziare il sistema attraverso il mezzo legislativo e amministrativo a vantaggio della sicurezza del prodotto e della sanità pubblica;

- invitare gli Stati membri ad appoggiare ogni iniziativa che miri a migliorare l'applicazione del Nuovo Approccio e delle rispettive direttive;

- richiamare gli Stati membri il fatto che le loro autorità di designazione, notifica e di sorveglianza del mercato non cessino di essere ben consapevoli dei loro obblighi;

- partecipare alla riflessione sulla strategia appropriata a garantire la disponibilità delle risorse finanziarie e umane.

Allegato I: analisi dei risultati della consultazione on-line

Per preparare la presente comunicazione che rivede taluni aspetti dell'attuazione del Nuovo Approccio, la DG Impresa ha prodotto, alla fine del 2001, un documento di consultazione sul funzionamento delle direttive Nuovo Approccio, pubblicato sul sito Web della Commissione, Europa, nel gennaio 2002, insieme a un questionario interattivo composto da varie domande derivate dal documento di consultazione. Per tre mesi, documento e questionario rimasero a disposizione on-line per le risposte. Scopo della consultazione era ottenere valutazioni e reazioni da parte degli interessati, soprattutto imprese, in da poter elaborare e inserire nella presente comunicazione proposte più dettagliate. Quanto segue riassume, in base a un'analisi dei risultati numerici [25], i risultati della consultazione attraverso il questionario interattivo. La consultazione on-line ha totalizzato 135 contributi di risposta.

[25] I risultati qui analizzati sono quelli ottenuti on-line in risposta al questionario interattivo su Internet. Alcune risposte sono stati inviate al servizio di redazione per posta e per e-mail; mentre esse sono state prese in considerazione nella redazione del testo finale, non sono state incluse in questo riassunto separato.

Input per paese e settore

Hanno risposto tutti gli Stati membri dell'UE tranne Danimarca e Lussemburgo. Il maggior numero di contributi è venuto da Germania (27), Regno Unito (23) e Belgio (19). Tra i paesi del SEE hanno risposto Islanda (2) e Svizzera (6), ma non Liechtenstein e Norvegia. Dei paesi candidati hanno risposto solo Bulgaria e Repubblica ceca (1 contributo ciascuno). Non ci sono stati altri contributi europei; 5 sono venuti dal Nordamerica e 1 dall'area Asia/Pacifico, ma nessuno dall'Africa o dall'America centrale o meridionale.

Hanno risposto tutti i settori della NACE, tranne Riciclaggio e gestione dei rifiuti, Vendite all'ingrosso, Vendite al dettaglio e Poste e Telecomunicazioni. Il maggior numero di contributi è venuto da Amministrazioni Pubbliche/Altre organizzazioni (56) e da Attrezzature elettriche ed elettroniche (34). Pochi i contributi di Industria alimentare, Tessile, Abbigliamento e pelli, Legno, Editoria e stampa, Chimica, gomma e plastica (1 ciascuno).

Reazione alle proposte del documento di consultazione

Quanto segue riassume le reazioni, positive e negative, ottenute sui principali temi del documento di consultazione.

1. PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ED ENTI NOTIFICATI

I giudizi sui moduli di valutazione della conformità definiti dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio sono stati positivi. La maggior parte dei dichiaranti li considera adatti allo scopo ma ritiene utile ridurne il numero nelle direttive Nuovo Approccio. I più pensano che legando moduli specifici all'uso dei produttori di norme armonizzate semplificherebbero le procedure. Per le risposte negative, la maggior parte dei dichiaranti sostiene che ricorrere in modo più sistematico al modulo H (garanzia completa della qualità) o a una delle sue varianti non aumenti la coerenza della valutazione di conformità.

Quanto agli enti notificati, ha ottenuto consensi l'ipotesi che la Commissione pubblichi una banca-dati degli enti notificati su Internet in modo da interrompere la pubblicazione di elenchi di enti notificati sulla Gazzetta Ufficiale. Una notevole maggioranza è favorevole a migliorare la procedura di notifica degli enti di valutazione della conformità e pensa che la soluzione adatta sia una procedura di notifica elettronica. Tra i provvedimenti atti a rendere più efficace il sistema di notifica, il migliore è ritenuto quello di includere in tutte le direttive Nuovo Approccio la facoltà di ritirare o sospendere la notifica all'ente che abbia ripetutamente rilasciato certificati erronei o altrimenti applicato in modo scorretto la direttiva. Altre misure ritenute efficaci sono l'istituzione di un forum per lo scambio di esperienze e di informazioni tra autorità di designazione e la redazione di un documento di orientamento sulle pratiche esemplari, sulla valutazione, designazione e sorveglianza degli enti notificati.

2. IL MARCHIO CE

La maggior parte dei dichiaranti ha problemi con marchi di qualità volontari per prodotti disciplinati da una direttiva Nuovo Approccio e pensano vada chiarito il significato del marchio CE e la sua relazione con i marchi di qualità volontari. I più sono contrari a un codice di condotta per marchi di qualità volontari che disciplini trasparenza, imparzialità, apertura.

3. ATTUAZIONE E SORVEGLIANZA DEL MERCATO

La maggior parte dei dichiaranti pensa che vadano definiti criteri esecutivi, sorveglianza del mercato inclusa, e concorda con l'introduzione nelle direttive Nuovo Approccio di una base giuridica per la cooperazione amministrativa. La proposta di semplificare e migliorare la procedura della clausola di salvaguardia e di introdurre un meccanismo rapido di scambio d'informazioni sui prodotti industriali disciplinati dalle direttive Nuovo Approccio ha ottenuto un'eco positiva mentre grande è l'insoddisfazione con l'attuale gestione di tale procedura.

Tra i metodi di sorveglianza del mercato descritti al paragrafo 2.5 del documento di consultazione, quelli ritenuti più in grado di garantire un'attuazione efficiente delle direttive Nuovo Approccio sono stati, in ordine decrescente di preferenza:

- - cooperazione tra autorità (preventivo)

- - campagna mirata (preventivo)

- - scambio rapido di informazioni (reattivo)

- - risposta a reclami (reattivo)

- - strumenti di valutazione del rischio (preventivo)

- - clausole di salvaguardia (reattivo).

4. ATTUAZIONE DEL NUOVO APPROCCIO

Per la maggior parte dei dichiaranti è necessaria una maggior coerenza nei requisiti giuridici di elementi equivalenti tra tutte le direttive settoriali Nuovo Approccio e la Commissione deve esaminare un'applicazione più ampia dei principi Nuovo Approccio al fine di migliorare e semplificare la legislazione. Si fa strada l'idea di una direttiva comune di base che tratti gli elementi comuni a tutte o alla maggior parte delle direttive Nuovo Approccio: aumenterebbe la coerenza. La maggior parte di coloro ai quali tale idea non piace ritiene necessario rivedere tutte le direttive settoriali, anche per migliorare la loro coerenza e approvare alcune proposte emerse dal documento di consultazione.

Allegato II: Enti notificati

Tabella 1a: Enti notificati per paese*

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Nota: Informazioni fino al 30.10.2002

Tabella 1b: Enti notificati per direttiva

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Nota: Informazione fino al 30.10.2002. Alcuni enti sono notificati ai sensi di più di una direttiva. Il numero totale di enti della Tabella 1a (per Stato membro) è dunque inferiore al numero totale di enti della Tabella 1b (per direttive).

Allegato III: Clausole di salvaguardia

Questo allegato riassume le statistiche disponibili sulle clausole di salvaguardia ricevute dalla Commissione.

Tabella 1: Notifiche della clausola di salvaguardia ricevute nel 2001.

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Figura 1: Notifiche della clausola di salvaguardia - direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE)

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Figura 2: Notifiche della clausola di salvaguardia - Direttiva Apparecchi a gas (90/396/CEE)

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Allegato IV: Riepilogo delle raccomandazioni della Commissione

Riguardo alla procedura di notifica, la Commissione

- invita gli Stati membri a rendere compiutamente consapevoli le loro autorità di notifica degli obblighi che esse hanno riguardo alla procedura di notifica e ad abbreviare il periodo tra la decisione di notificare un ente e il completamento dell'intera procedura;

- ha già preso l'iniziativa di diffonderà sul sito Web EUROPA una banca-dati on-line con l'elenco degli enti notificati designati da UE, SEE e paesi candidati e propone di sviluppare un sistema on-line di notifica, alternativo a quello attuale su supporto cartaceo. Ciò ridurrà sensibilmente i tempi procedurali e consentirà agli enti notificati di mettersi in azione praticamente subito. La Commissione ritiene poi che la pubblicazione degli elenchi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea vada abolita una volta ottenuta la pubblicazione on-line su Internet.

Riguardo al quadro giuridico per la designazione di enti notificati, la Commissione

- propone di intensificare gli sforzi degli Stati membri e della Commissione per ottenere un sistema omogeneo di designazione sostenendo le attività dei gruppi di lavoro congiunti di funzionari degli Stati membri, già istituiti;

- ritiene necessario consolidare i requisiti che gli enti notificati devono soddisfare. Ciò può avvenire con una direttiva orizzontale o con un articolo standard da inserire nelle rispettive direttive. I requisiti terranno conto delle differenze di formulazione e della possibilità di aggiungere eventuali ulteriori requisiti;

Riguardo al ruolo dell'accreditamento, la Commissione

- ritiene che, per migliorare la situazione, occorra una guida più completa all'uso dell'accreditamento in modo che i servizi della Comunità in questo campo siano più coerenti e strutturati, soprattutto riguardo alla loro indipendenza da attività commerciali e dalla reciproca concorrenza. La responsabilità finale spetta agli Stati membri. Elementi di base di tale guida potrebbero fare parte delle norme giuridiche comuni di cui al punto 2.2.3;

- intende istituire un forum permanente di autorità di designazione degli Stati membri che faciliti lo scambio di buone pratiche di valutazione, designazione e sorveglianza degli enti notificati e che formuli raccomandazioni da seguire in modo facoltativo.

Riguardo alla sorveglianza degli enti notificati, la Commissione

- intende proporre vuole che lo scambio di esperienze tra enti notificati sia un requisito delle direttive Nuovo Approccio. Le modifiche proposte alle direttive Nuovo Approccio introducono sanzioni per gli enti notificati che non adempiano le loro funzioni o cessino di fornire i servizi cui sono destinati. Alternativamente, questo tipo di cooperazione può essere previsto tra i requisiti giuridici di cui al punto 2.2.3.

Riguardo alle attività transfrontaliere degli enti notificati, la Commissione

- in seno a una cooperazione amministrativa più intensa, intende instaurare una procedura di scambio d'informazioni tra autorità e/o enti di accreditamento nel paese "ospite" e autorità di designazione nel paese "d'origine" dell'ente notificato. Per la Commissione, ciò richiede una base giuridica da inserire o in direttive comuni di base o nelle singole direttive Nuovo Approccio.

Riguardo alla relazione tra i settori regolati e quelli non regolati, la Commissione

- ritiene che, nel preparare le azioni future (di natura legislativa e non) nel campo della valutazione di conformità, non si debba distinguere tra settori regolati e non regolati e si debba lasciare agli operatori dei settori non regolati la necessaria libertà.

Riguardo alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra enti notificati, la Commissione

- propone di introdurre in tutte le direttive Nuovo Approccio norme che obblighino gli enti notificati a scambiare informazioni sui prodotti non conformi presentati per prove o attestati e sostengano le iniziative dei Gruppi di enti notificati finalizzate allo scambio di esperienze ai sensi della rispettiva direttiva fra tutti gli enti notificati.

Riguardo alle procedure di valutazione della conformità, la Commissione

- propone di introdurre nelle direttive Nuovo Approccio attuali e future i moduli H, E o D, se ciò è utile; inoltre, per garantire una loro appropriata applicazione, redigerà quanto prima una proposta da attuare "orizzontalmente", che chiarisca le definizioni da applicare nelle procedure di valutazione di conformità.

Riguardo al marchio CE di conformità, la Commissione

- per sottolineare il ruolo del marchio CE, intende chiarirne e diffonderne il significato, avviare iniziative per applicarlo e tutelarlo (sanzioni) e chiarirne il rapporto con i marchi volontari;

- propone che l'intera questione dell'indebita apposizione del marchio CE sia discussa in dettaglio e ne siano individuati i più importanti elementi. La Commissione lancerà una campagna d'informazione da condurre insieme agli Stati membri e, in base all'esperienza acquisita, essa ritiene possibile proporre un testo giuridico più chiaro per eliminare ambiguità e rinforzare la posizione del marchio CE.

Riguardo ai provvedimenti esecutivi e alla sorveglianza del mercato, la Commissione

- chiede agli Stati membri di raggiungere un livello comune di sorveglianza del mercato e di avviare a tal fine precise iniziative. Definire norme di base cui gli Stati membri devono obbedire (sanzioni, norme sullo scambio di informazioni) significa rivedere il contesto giuridico con una direttiva orizzontale o inserire tali norme nelle singole direttive.

Riguardo a una più solida cooperazione amministrativa, la Commissione

- oltre a proseguire il contributo pratico e finanziario, intende inserire nelle direttive Nuovo Approccio, che ancora ne siano prive, una base giuridica alla cooperazione amministrativa fra Stati membri;

- per evitare settori d'attività non coperti dalle autorità di sorveglianza del mercato, invita gli Stati membri a concludere accordi bi- o multilaterali di reciproca assistenza.

Riguardo alle clausole di salvaguardia nelle direttive "Nuovo approccio", la Commissione

- proporrà di modificare la procedura della clausola di salvaguardia nelle direttive "Nuovo approccio" al fine di garantire un apporccio più uniforme in tutte le direttive, di semplificare e abbreviare la procedura e renderla più efficace ai fini del funzionamento del mercato interno. La proposta richiede una revisione del quadro giuridico.

Riguardo alla relazione con la direttiva sulla Sicurezza generale dei prodotti e allo scambio di informazioni concernenti prodotti pericolosi, la Commissione

- intende introdurre nelle direttive Nuovo Approccio disposizioni per scambi di informazioni su prodotti industriali che presentino rischi seri e immediati per gli utenti. Tale scambio di informazioni riguarda le autorità degli Stati membri e i servizi della Commissione.

Riguardo alla la revisione del quadro giuridico, la Commissione

- vuole iniziare a esaminare vantaggi e svantaggi di una direttiva comune di base e dell'inclusione di articoli standard su questioni orizzontali nelle direttive Nuovo Approccio per trovare le soluzioni migliori e il modo per tenere conto il più possibile di tali questioni. La Commissione ritiene che una direttiva comune di base sia la soluzione migliore perché riduce il lavoro legislativo in future direttive e perché le direttive Nuovo Approccio trattano in modo più omogeneo questioni identiche o simili.

Riguardo alla possibilità di esternalizzare, per migliorare l'attuazione delle direttive, la Commissione

- La Commissione, insieme agli Stati membri, esaminerà tutte le opzioni disponibili. La possibilità di affidare, in parte o in toto, alcune attività a terzi potrebbe accelerare il lavoro. Potrebbero essere esternalizzate:

- la preparazione tecnica delle procedure della clausola di salvaguardia dei prodotti (a seconda della delicatezza della materia),

- la gestione dello scambio di informazioni,

- le questioni relative alla designazione e alla notifica degli enti notificati,

- la gestione della banca-dati degli enti notificati,

- il coordinamento dei gruppi di enti notificati e delle campagne d'informazione,

- l'analisi tecnica e giuridica delle obiezioni contro norme armonizzate,

- l'elaborazione di documenti tecnici sull'interpretazione dei requisiti essenziali delle direttive,

- i mandati agli Enti di normalizzazione

- il coordinamento della cooperazione tra autorità nazionali.

- Ciò lascerebbe alla Commissione la libertà di usare le capacità esistenti in altri campi. "Riunire" la competenza già disponibile negli Stati membri sarebbe uno dei principali compiti dell'ente, per raggiungere il più elevato livello di competenza con lo sforzo amministrativo più basso.