52002PC0293

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune /* COM/2002/0293 def. - CNS 2002/0125 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], non possono formare oggetto di un rifiuto di finanziamento le spese di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. Per quanto riguarda le spese per misure o azioni di cui all'articolo 3 del regolamento succitato, il rifiuto di finanziamento non può riguardare le spese il cui pagamento definitivo sia stato effettuato anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la Comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Il regolamento in parola è una rifusione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2], in cui il principio dei ventiquattro mesi era stato introdotto dal regolamento (CEE) n.1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 [3].

[2] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

[3] GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

Il principio in base al quale le rettifiche finanziarie decise nell'ambito della liquidazione dei conti non possono risalire oltre un certo periodo precedente la comunicazione del risultato delle verifiche (fatte salve le conseguenze finanziarie di irregolarità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999, e di aiuti nazionali o infrazioni per le quali siano state avviate le procedure previste dagli articoli 88 e 226 del trattato), trova origine nel rapporto presentato il 25 gennaio 1993 dal Gruppo di lavoro sulla riforma della liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia istituito dalla Commissione (rapporto BELLE).

Secondo il rapporto Belle, la Commissione doveva limitare ad un numero ristretto di esercizi le rettifiche finanziarie conseguenti alle verifiche. Tale documento proponeva di limitare ad un massimo di due esercizi (vale a dire ai due esercizi conclusi entro la data della notifica) la possibilità di applicare retroattivamente le rettifiche. A questo proposito esso precisava che, in termini di sicurezza giuridica e finanziaria, tale disposizione rappresentava un notevole progresso rispetto alla situazione esistente in cui, attraverso il meccanismo degli stralci e delle riserve, un'indagine della Commissione poteva dar luogo, dopo un certo numero di anni, a rettifiche applicabili a numerosi esercizi.

Nella proposta di regolamento del Consiglio [4] recante modifica del regolamento (CEE) n. 729/70, che ha introdotto la riforma della liquidazione dei conti, la Commissione prevedeva che le rettifiche non fossero applicabili alle spese effettuate anteriormente ai due esercizi precedenti la notifica, corrispondenti ad un periodo massimo di 36 mesi. A questo proposito il Consiglio decise tuttavia di non attenersi esattamente alla raccomandazione formulata nel rapporto BELLE, limitando a 24 mesi precedenti la notifica, anziché a due esercizi finanziari, il periodo per il quale era possibile effettuare rettifiche.

[4] GU C 284 del 12.10.1994, pag. 5.

Successivamente il Parlamento europeo, nella relazione sulla procedura di scarico del bilancio del 1999, ha invitato la Commissione ad estendere a 36 mesi (contro gli attuali 24 mesi) il periodo di liquidazione nel quale si può procedere a recuperi finanziari.

Alla luce dell'esperienza acquisita, se il principio di limitare la retroattività delle rettifiche è tuttora valido quale elemento costitutivo della riforma del 1995, non va dimenticato che l'applicazione di tale limite contrasta con la necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, in quanto impedisce alla Commissione di recuperare importi spesi in modo non conforme ed incide negativamente sul bilancio comunitario.

E' quindi legittimo fare in modo che il limite suddetto venga applicato tenendo maggiormente conto degli interessi finanziari dell'Unione europea. Tale obiettivo può essere conseguito in due modi. Il primo è un più ampio ricorso a missioni preventive, intese ad individuare precocemente e, se possibile, prima che vengano effettuate le prime spese, eventuali carenze nell'ambito di nuovi regimi o di modifiche sostanziali di regimi esistenti. La Commissione sta compiendo notevoli sforzi in questo senso, ma i servizi competenti devono fare i conti con il limite rappresentato dall'effettiva disponibilità di risorse umane. Il secondo, che forma oggetto della presente proposta di regolamento, consiste nel prolungare il periodo di riferimento, riducendo in questo modo gli importi delle spese non conformi che, di fatto, gravano sul bilancio comunitario.

Si propone pertanto di portare a 36 mesi il periodo massimo compreso tra l'inizio dell'applicazione della rettifica finanziaria e la data della comunicazione allo Stato membro dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

2002/0125(CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [5],

[5] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Parlamento Europeo [6],

[6] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere della Corte dei conti [7],

[7] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [8],

[8] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [9], non possono formare oggetto di un rifiuto di finanziamento le spese di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma. Per quanto riguarda le spese per misure o azioni di cui all'articolo 3 del regolamento succitato, il rifiuto di finanziamento non può riguardare le spese il cui pagamento definitivo sia stato effettuato anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la Comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche.

[9] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2) Alla luce dell'esperienza acquisita risulta opportuno, ai fini di una più efficace protezione degli interessi finanziari della Comunità, portare a trentasei mesi detto periodo di ventiquattro mesi.

(3) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1258/1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1258/1999, i termini "ventiquattro mesi" sono sostituiti dai termini "trentasei mesi".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle spese per le quali la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dell'esito delle verifiche sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione delle spese effettuate anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

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