52002DC0772

Relazione della Commissione al Consiglio - Misure adottate dalla Commissione in risposta alle osservazioni che accompagnano la raccomandazione del Consiglio - Relazione di seguito sull'esercizio 2000 /* COM/2002/0772 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO - Misure adottate dalla Commissione in risposta alle osservazioni che accompagnano la raccomandazione del Consiglio - Relazione di seguito sull'esercizio 2000

PREMESSA

INTRODUZIONE

1. CAPITOLO 1 - RISORSE PROPRIE

2. CAPITOLO 2 - POLITICA AGRICOLA COMUNE

3. CAPITOLO 3 - MISURE STRUTTURALI

4. CAPITOLO 4 - POLITICHE INTERNE

5. CAPITOLO 5 - AZIONI ESTERNE

6. CAPITOLO 6 - AIUTO DI PREADESIONE

7. CAPITOLO 7 - SPESE AMMINISTRATIVE

8. CAPITOLO 8 - STRUMENTI FINANZIARI E ATTIVITÀ BANCARIE

9. CAPITOLO 9 - DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ E INFORMAZIONI A SOSTEGNO

10. ALLEGATO - RELAZIONI SPECIALI 2000

PREMESSA

In conformità dell'articolo 276, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 89, paragrafo 8 del regolamento finanziario, e come negli anni precedenti, obiettivo della relazione di seguito della Commissione è indicare le misure adottate in merito alle osservazioni che accompagnano la raccomandazione sul discarico del bilancio generale e del bilancio operativo CECA. La presente relazione è la risposta alle richieste formulate dal Consiglio nelle osservazioni specifiche che accompagnano la sua raccomandazione sul discarico del 5 marzo 2002; dovrebbe consentire a quest'ultimo di disporre di tutte le informazioni necessarie in merito alle azioni avviate dalla Commissione quando verrà discussa la prossima raccomandazione sul discarico 2001.

Le misure adottate dalla Commissione riguardo a ciascuna raccomandazione del Consiglio sono descritte nei riquadri.

INTRODUZIONE

1. Il Consiglio constata con soddisfazione che l'attuazione pratica da parte della Commissione di iniziative volte a migliorare la gestione e la contabilità dell'istituzione, di cui una parte rilevante ha tratto origine dalla relazione annuale della Corte, pone in evidenza l'interesse di tale relazione in quanto strumento di controllo della legalità e della regolarità nonché di diagnosi della qualità della gestione finanziaria. Esso insiste pertanto sulla necessità di riservare un seguito rigoroso alle raccomandazioni formulate nel corso della procedura di scarico.

La Commissione Prodi dà prova di un impegno senza precedenti per modernizzare e migliorare la gestione finanziaria. In tale contesto, la procedura di discarico è considerata un'occasione di dialogo costruttivo fra le istituzioni al fine di individuare ambiti di potenziale miglioramento.

2. Il Consiglio si compiace dei numerosi aspetti positivi evidenziati nella relazione, pur consapevole del fatto che la Commissione non ha ancora raggiunto gli obiettivi che si era prefissa nel contesto della sua riforma. Al riguardo, il Consiglio desidera sottolineare l'importanza che annette alla revisione del regolamento finanziario, autentica chiave di volta del sistema finanziario comunitario.

La Commissione ritiene di avere già ottenuto risultati considerevoli nelle sue attività di riforma. La relazione di sintesi della Commissione per il 2001 contiene un'analisi dettagliata dell'attuazione della riforma. I principali elementi di questa analisi sono i seguenti:

- Fissazione di priorità, assegnazione ed efficiente uso delle risorse

Vari aspetti cruciali sono stati individuati e introdotti tramite un'attività di pianificazione e programmazione strategica (PPS), istituita grazie alla riforma. La preparazione dei piani annuali di gestione da parte di tutti i servizi ha rappresentato un importante progresso. La gestione basata sulle attività ha aiutato la Commissione a concentrare le proprie attività su priorità chiare e obiettivi chiari. Senza escludere alcun ulteriore miglioramento, si può concludere che nel 2001 la Commissione ha realizzato quanto annunciato nel Libro bianco e che ciò rappresenta un risultato importante tenuto conto delle considerevoli limitazioni in materia di tempo e risorse cui hanno dovuto far fronte i suoi servizi e del fatto che una trasformazione così radicale può essere attuata solo gradualmente.

- Politica delle risorse umane

Il processo di consultazione con il personale e di "concertazione" con i sindacati ha dato i seguenti risultati:

(1) Il "pacchetto globale per la riforma della politica del personale" dell'ottobre 2001, che comprendeva 15 capitoli. Sui primi nove doveva decidere in via definitiva la Commissione: l'aspetto sociale, che comprende le misure in materia di congedi familiari e formule flessibili di lavoro; le pari opportunità; la politica sociale e l'infrastruttura per il personale; le vessazioni morali; la formazione; la mobilità; la denuncia degli atti illeciti; la disciplina; il mantenimento degli standard professionali; le assunzioni; i quadri intermedi; gli stipendi e le pensioni. Gli ultimi sei punti sono stati discussi in vista dell'orientamento finale della Commissione: valutazione e promozione; struttura della carriera; personale non permanente; servizio di mediazione; pensionamento flessibile e revisione generale dello Statuto.

(2) Il 20 dicembre la Commissione ha adottato un progetto di regolamento recante modifica dello Statuto e attuazione delle regole per la valutazione e la promozione, su cui il comitato interistituzionale dello Statuto è chiamato ad esprimere un parere. Il progetto di regolamento comprende tutti i cambiamenti alle regole di base della funzione pubblica europea, considerati necessari dalla Commissione.

(3) La Commissione ha adottato le decisioni rimanenti durante il primo trimestre del 2002 (orientamenti in materia di descrizione delle funzioni; orientamenti in materia di mobilità; la conduzione delle indagini amministrative e del procedimento disciplinare; le regole applicabili agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione; la denuncia degli atti illeciti, la politica sociale, il servizio di mediazione, gli orientamenti in materia di formazione, il mantenimento degli standard professionali, la valutazione e la promozione). La Commissione ha deciso anche di presentare il progetto di regolamento al Consiglio per portare a termine il processo legislativo entro la metà del 2003.

- Audit, gestione finanziaria e controllo

La riforma tende a rendere le procedure più semplici, più veloci e più giustificabili trasferendo la responsabilità gestionale ai soggetti più vicini al processo decisionale e migliorando la trasparenza.

(1) Nel 2001, sulla base di una valutazione dei rischi connessi, della struttura organizzativa e del rapporto tra costi e benefici, i servizi hanno attuato nuove procedure di gestione finanziaria delineando le fasi chiave dell'autorizzazione di operazioni finanziarie e rispettando il principio base secondo cui le funzioni di inizio e di verifica di una transazione dovrebbero essere tenute distinte. Ogni servizio della Commissione ha inoltre creato una struttura di revisione interna con il compito di assistere il direttore generale o il caposervizio nella verifica dell'efficacia dei controlli interni.

(2) Sempre nel 2001, il servizio Audit interno è divenuto indipendente dal Controllo finanziario. Il suo ruolo è determinante nel dare assicurazioni alla Commissione, mediante il suo parere indipendente, circa la qualità dei sistemi di gestione e di controllo.

(3) Il servizio finanziario centrale, creato a metà del 2000, nel 2001 si è concentrato sulla proposta di modifica del regolamento finanziario, sulla definizione e sull'orientamento in materia di criteri di controllo interno e gestione dei rischi per i servizi della Commissione, sul rafforzamento della gestione dei contratti e degli appalti pubblici nei servizi della Commissione. Particolare attenzione è stata accordata inoltre al sostegno richiesto, istituendo un servizio di assistenza tecnica, organizzando corsi di formazione e fornendo informazioni. Infine, la necessità di migliorare i sistemi centrali di informazione finanziaria ha condotto a concentrarsi sulla qualità globale del sistema esistente e sullo sviluppo dei nuovi strumenti indicati nel Libro bianco (base di dati sui contratti, registro centrale delle fatture, gestione del recupero crediti).

(4) Nel maggio 2002 i direttori generali e capiservizio hanno elaborato le loro prime relazioni annuali di attività per il 2001. Da queste relazioni emerge che sono stati compiuti progressi importanti anche se molto resta ancora da fare per migliorare i sistemi di gestione finanziaria.

(5) Alla questione del controllo interno e della gestione finanziaria è stato dato nuovo slancio dal nuovo regolamento finanziario, che rispecchia i principi chiave della riforma finanziaria e che entra in vigore il 1° gennaio 2003. Il trasferimento della funzione centralizzata di autorizzazione preventiva significa che i servizi dovranno rendersi capaci di assumere appieno le responsabilità decentrate. Sono in fase di sviluppo i sistemi ausiliari centrali di informazione finanziaria e contabile al fine di garantire che si conformino ai requisiti del nuovo regolamento finanziario (in particolare per quanto riguarda i nuovi carichi di lavoro nell'ambito degli ordinatori e i tipi di operazioni). La Commissione sta anche esaminando le modalità per il passaggio a principi di contabilità patrimoniale, che comporta modifiche tanto delle norme contabili quanto del sistema informatico. Tale progetto è stato avviato mediante un memorandum della sig.ra Schreyer alla Commissione del luglio 2002 cui farà seguito, nel dicembre 2002, una comunicazione che delinea il piano del progetto. Parallelamente la Commissione continua anche a impegnarsi per migliorare le prestazioni del sistema informatico attuale.

Si può osservare pertanto che vengono realizzate molte azioni previste dalla riforma, e la riformulazione del regolamento finanziario, decisa all'unanimità dal Consiglio dopo un processo molto intenso, è stata realizzata in tempi molto brevi ed è stata accompagnata dal necessario esame con le parti interessate e relativo dibattito.

*Il contesto contabile e il sistema contabile della Commissione sono stati sviluppati in un periodo in cui nel settore pubblico si utilizzava correntemente la contabilità di bilancio, utilizzata essenzialmente per la contabilizzazione di bilancio. Dovevano inoltre essere concepite procedure atte a rispecchiare le disposizioni del regolamento finanziario. Il sistema contabile della Commissione era concepito per la contabilità di bilancio ed è stato adeguato solo in misura limitata per soddisfare le esigenze di una contabilità generale moderna.

*Negli ultimi anni la Commissione ha già introdotto elementi di contabilità patrimoniale nella presentazione dei suoi stati finanziari. L'affidabilità e l'accuratezza dei dati utilizzati per elaborare tali stati, tuttavia, non sono ottimali, soprattutto perché alcuni dati per il bilancio finanziario e le informazioni per gli allegati ai conti provengono da fonti diverse dal sistema contabile ufficiale.

3. Il Consiglio constata la persistenza di eccedenze rilevanti alla fine dell'esercizio. Questa tendenza potrebbe minare la credibilità e la corretta gestione del bilancio comunitario.

Tali eccedenze hanno origine sia nelle stime incorrette delle entrate sia nelle previsioni di spesa. Il Consiglio chiede che la Commissione proceda, in collaborazione con gli Stati membri, a stime più precise delle fonti di finanziamento e adegui le previsioni di spesa ai bisogni reali.

La Commissione continua a sviluppare e migliorare il proprio approccio alla gestione del bilancio. Basandosi sul piano di esecuzione del 2001 e in linea con la dichiarazione comune, la Commissione ha fornito all'autorità di bilancio un piano di esecuzione più completo per l'esercizio 2002.

Sono state prese misure al fine di migliorare le previsioni di pagamento a titolo dei Fondi strutturali (cfr. punto3.1).

Le previsioni sulle risorse proprie iscritte nel progetto preliminare di bilancio sono elaborate sulla base delle previsioni economiche di primavera più recenti della DG ECFIN e dopo una consultazione degli Stati membri nel quadro del comitato consultivo sulle risorse proprie (CCRP) Le previsioni sono quindi esaminate in una riunione del CCRP durante l'esercizio in questione (tenuta di solito in aprile) sulla base delle previsioni economiche di primavera di quell'anno. I pagamenti degli Stati membri vengono adeguati di conseguenza mediante un bilancio suppletivo e/o rettificativo. La Commissione si impegna costantemente per migliorare l'accuratezza delle sue previsioni. Si dovrebbe tuttavia tenere presente che le previsioni relative alle risorse proprie riguardano aggregati economici (RNL, la base IVA, le importazioni UE, ecc.) soggetti a oscillazioni rilevanti. Un certo livello di errore nelle previsioni è pertanto inevitabile.

4. Il Consiglio desidera sottolineare che il fatto che la maggior parte delle spese siano effettuate negli Stati membri e gestite da organismi nazionali non modifica la responsabilità finale della Commissione per l'esecuzione del bilancio che le incombe a norma del trattato.

Per quanto la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio comunitario resti alla Commissione, una responsabilità gestionale ricade anche sui responsabili dell'attuazione delle politiche comuni. Questo viene messo sempre maggiormente in rilievo dalla Corte dei conti, che nella sua relazione annuale tende a distinguere più chiaramente fra i ruoli dei vari attori.

Come sottolinea nella sua analisi delle risposte degli Stati membri, la Commissione ha preso nota dell'intenzione di questi ultimi di trasformare la relazione annuale della Corte dei conti in uno strumento per migliorare la gestione finanziaria, nonché della loro determinazione a tenere pienamente conto delle osservazioni e raccomandazioni ad essi rivolte. La Commissione presta particolare attenzione ai vari problemi sollevati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la semplificazione del quadro regolamentare (cfr. qui di seguito), e intende fornire, nel contesto specifico delle singole politiche, tutta l'assistenza di cui gli stessi potrebbero avere bisogno al fine di garantire che i regolamenti siano applicati in modo uniforme ed efficace.

La Commissione ritiene anche che dovrebbero essere avviate discussioni e consultazioni sulle modalità per consolidare i suoi poteri di condurre ispezioni e imporre sanzioni, con la formulazione, a medio termine, di proposte pratiche basate sui meccanismi esistenti, come la percentuale di ispezioni e le correzioni finanziarie.

5. Per quanto riguarda la presente procedura di scarico, il Consiglio non può non dirsi preoccupato per il fatto che la Corte non abbia ancora potuto rilasciare una dichiarazione di affidabilità (DAS) positiva a causa dell'incidenza inaccettabile degli errori nelle operazioni alla base dei pagamenti, pur prendendo atto della valutazione positiva della Corte circa le risorse proprie, gli impegni e le spese amministrative. Il Consiglio si chiede inoltre per quale motivo le numerose constatazioni positive menzionate nella relazione della Corte non trovino riscontro, segnatamente l'incidenza degli errori nell'affidabilità delle certificazioni rilasciate.

La valutazione positiva della Corte, che copre anche i conti, riguarda un consistente numero di operazioni e dimostra i successi ottenuti dalla Commissione non solo dove essa è interamente responsabile delle proprie attività, ma anche in un ambito più stabile e condiviso come quello delle risorse proprie. La Commissione si impegna tuttavia a migliorare la situazione in materia di pagamenti ed è fiduciosa quanto agli effetti positivi del processo di riforma per migliorare la propria gestione finanziaria. Per quanto riguarda i Fondi strutturali, la Commissione mette in rilievo che, con il regolamento n. 1260/1999 del Consiglio e i regolamenti attuativi n. 438/2001 e 448/2001 della Commissione, è stato istituito un quadro che dovrebbe garantire una migliore gestione finanziaria da parte degli Stati membri con un'incidenza più accettabile di errori nelle transazioni alla base dei pagamenti. È stato ora adottato un regolamento di controllo analogo per il Fondo di coesione, il regolamento 1386/2002.

6. Il Consiglio apprezza gli sforzi compiuti dalla Corte affinché la dichiarazione di affidabilità si trasformi in uno strumento di analisi dei sistemi di gestione e di controllo, ma, pur compiacendosi dell'importanza attribuita dalla Corte al seguito delle osservazioni precedenti, chiede nuovamente a quest'ultima di definire anche indicatori che permettano un raffronto dei progressi compiuti da un anno all'altro. Esso si compiace nondimeno del fatto che l'approccio seguito dalla Corte nella sua relazione permetta di meglio individuare i rischi e i miglioramenti per settore di attività.

La Commissione è pronta a lavorare con la Corte per determinare indicatori rappresentativi che possano essere utilizzati anche dalla Commissione non solo per misurare ma anche per migliorare le proprie prestazioni di gestione finanziaria.

Il Consiglio riconosce le difficoltà tecniche per il controllo di una gamma di attività così ampia come quella contemplata dal bilancio comunitario.

Pertanto, ai fini di un'utilizzazione ottimale delle risorse esistenti e della definizione di un rapporto costo/vantaggi proporzionato, il Consiglio appoggia ogni iniziativa volta a meglio articolare i lavori di controllo effettuati dalla Commissione e dagli Stati membri con i controlli propri della Corte.

In questo contesto si invita la Corte, nel rispetto della sua indipendenza, ad estendere ad altri settori del bilancio la pratica, già seguita nell'ambito della PAC, consistente nel basarsi sulle constatazioni fatte dagli organismi pagatori degli Stati membri. La Corte potrebbe altresì utilizzare i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati dalle istituzioni nazionali competenti e avvalersi delle informazioni e competenze del servizio di controllo interno della Commissione.

Siffatto metodo potrebbe rivelarsi molto utile, dati i maggiori rischi inerenti all'allargamento risultanti dalla diversità delle culture politiche e amministrative che la Commissione dovrà in futuro affrontare nell'esecuzione del bilancio.

La Commissione sarà lieta di fornire alla Corte, se del caso, ogni assistenza necessaria per lo svolgimento di questo compito. Per quanto riguarda i Fondi strutturali, in una serie di documenti sulla semplificazione (cfr. qui di seguito) sono state formulate idee per un coordinamento più stretto del lavoro di revisione.

7. Il Consiglio ricorda la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sugli impegni non liquidati (RAL), fatta in sede di Consiglio "Bilancio" del 22 novembre 2001. Insiste sulla necessità di eliminare a medio termine i RAL anomali e si aspetta che la Commissione presenti, al più tardi contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio 2003, un piano d'azione che preveda l'esame di tutti i fascicoli che presentano rischi constatati all'inizio dell'esercizio 2002.

1. La dichiarazione comune del novembre 2001 prevedeva che la Commissione presentasse all'autorità di bilancio un piano d'azione e una serie di relazioni, basate sulle date 30.4.02, 31.8.02 e 31.12.02, sui progressi realizzati nell'esame di tutti gli impegni 'potenzialmente anormali' (circa 16 000 voci).

2. Il piano d'azione e la prima relazione di avanzamento, relativa al periodo gennaio 2002 - fine aprile 2002, sono stati trasmessi all'autorità di bilancio in giugno, insieme al PPB 2003. Al 30 aprile 2002 i servizi della Commissione avevano esaminato il 27% di tutti gli impegni che rientrano in tale definizione (linee relative a dichiarazioni e altre).

3. La seconda relazione di avanzamento, relativa alla situazione globale per il periodo gennaio - fine agosto 2002, è stata presentata all'autorità di bilancio il 15 ottobre 2002. Ne è emerso che, nell'ambito delle linee relative a dichiarazioni, alla fine dell'agosto 2002 la Commissione aveva esaminato circa 1850 impegni (74%) sui 2 500 casi totali da esaminare a titolo di queste linee

Verrà preparata un'ulteriore relazione, relativa alla situazione al 31.12.2002.

4. Una nuova dichiarazione comune è stata approvata in occasione del Consiglio ECOFIN del 25 novembre 2002. Essa segue fedelmente l'approccio adottato nella dichiarazione del novembre 2001: un nuovo piano d'azione per esaminare gli impegni potenzialmente anormali all'inizio dell'esercizio 2003 verrà presentato con il PPB 2004 e le relazioni si baseranno sugli esami effettuati al 31 marzo, 31 luglio e 31 dicembre 2003.

8. Il Consiglio insiste sulla necessità di rafforzare la tutela degli interessi finanziari della Comunità. Al riguardo ricorda l'importanza che attribuisce ai lavori dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e auspica nuovamente che siano soppressi il più rapidamente possibile gli ultimi ostacoli al corretto funzionamento di tale Ufficio.

Gli ostacoli che restano per il funzionamento agevole dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode sono stati ora in larga misura eliminati. La lunga ristrutturazione dell'Ufficio si è conclusa ed è in corso un periodo di consolidamento. Esso è composto ora da tre direzioni, rispettivamente una direzione 'Politica, legislazione e questioni legali' (direzione A), una direzione 'Indagini e operazioni' (direzione B) e una direzione 'Intelligence, strategia operativa e tecnologia informatica' (direzione C).

Per quanto riguarda le nomine del direttore dell'unità 'Intelligence, strategia operativa e tecnologia informatica', nonché di quello dell'unità 'Indagini e operazioni', il primo è stato nominato all'inizio del 2002 mentre la nomina del secondo è stata ora confermata.

È stato inoltre avviato un esercizio di assunzione per coprire i posti dell'Ufficio ancora vacanti e se ne auspica la conclusione entro la fine del 2002.

Come la Corte e la Commissione, esso invita gli Stati membri interessati a completare le procedure di ratifica della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Tutti gli Stati membri hanno ormai ratificato formalmente la Convenzione, anche se il secondo protocollo, che ne forma parte integrante, non è ancora stato ratificato da cinque di essi.

Per quanto riguarda la distinzione fra ciò che costituisce una frode e un'irregolarità, nel 2001 la Commissione ha preso un'iniziativa per colmare le lacune in questo settore con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità. La proposta contiene elementi della convenzione del 1995 sulla tutela degli interessi finanziari, compresa, all'articolo 3, una definizione di frode e di ciò che costituisce una frode grave. La Commissione ha preso l'iniziativa di presentare tale proposta ai sensi dell'articolo 280 del trattato sull'Unione europea poiché sembrava improbabile, in considerazione dello stato di cose attuale, che la convenzione e i relativi protocolli venissero ratificati da tutti gli Stati membri, precondizione essenziale per la loro applicazione nell'Unione europea in un futuro prossimo. L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2988/95 contiene una definizione di ciò che costituisce irregolarità.

1. CAPITOLO 1 - RISORSE PROPRIE

1.1. Gestione di bilancio

Il Consiglio rileva che il saldo dell'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2000 ha raggiunto un volume molto consistente. Esorta pertanto la Commissione a rendere più precise le previsioni di bilancio per evitare in futuro eccedenze sproporzionate. La Commissione potrebbe prevedere, se necessario, adattamenti in fase di esecuzione, come proposto dalla Corte, per tenere conto degli sviluppi significativi nel campo delle entrate e procedere alle eventuali correzioni mediante un bilancio rettificativo e suppletivo.

Riguardo alle risorse, per il bilancio 2002, anziché attendere la presentazione del consueto bilancio rettificativo e suppletivo (BRS) in primavera, il 27 febbraio la Commissione ha presentato un bilancio rettificativo per tenere conto degli importanti cambiamenti nelle entrate dovuti in particolare a un'eccedenza potenziale consistente per il 2001 nonché delle conseguenze della nuova decisione sulle risorse proprie.

La Commissione continua a tenere attentamente sotto controllo l'esecuzione del bilancio durante l'esercizio finanziario. Come indicato nella dichiarazione comune (SN4608/08), nel giugno 2002 essa ha fornito all'autorità di bilancio il piano di esecuzione per l'esercizio 2002 relativo alle rubriche 2, 3, 4 e 7, insieme a una panoramica preliminare della situazione dell'esecuzione a fine giugno. La Commissione ha esaminato il piano di esecuzione 2002 a fine agosto per raffrontarlo con l'esecuzione effettiva e riferito in merito all'autorità di bilancio in ottobre, fornendo un piano modificato per il resto dell'anno. In novembre è stata trasmessa una relazione di avanzamento sulla posizione a fine ottobre raffrontata al piano rivisto. In ottobre, inoltre, al fine di riequilibrare gli stanziamenti di pagamento, è stata presentata all'autorità di bilancio la proposta annuale di adeguamento tecnico del bilancio di fine anno (storno globale).

D'altro canto, la Commissione dovrebbe in generale migliorare la qualità delle informazioni allegate al conto di gestione e, in particolare, corredarle di sufficienti analisi esplicative.

Da qualche tempo la Commissione sta migliorando le proprie relazioni finanziarie e continua a impegnarsi in questo senso. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla situazione dei pagamenti e degli impegni su base settimanale.

1.2. Valutazione specifica nel contesto della dichiarazione di affidabilità

Il Consiglio si compiace del fatto che i risultati dei controlli effettuati abbiano permesso alla Corte dei conti di ottenere garanzie sufficienti per assicurare la legalità e la regolarità delle risorse proprie tradizionali constatate negli Stati membri nonché, nei limiti del controllo, la ragionevole assicurazione dell'affidabilità del sistema di riscossione delle risorse proprie IVA e PNL istituito dalla Commissione.

Nota tuttavia che altri progressi restano da compiere, in particolare per quanto riguarda la gestione e il controllo delle misure antidumping, compreso il ricorso alle basi di dati esistenti, nonché la tenuta di una contabilità separata relativa ai debiti doganali, come menzionato nella relazione della Corte.

Nelle sue visite di controllo la Commissione continua a concentrarsi sul funzionamento della contabilità B. Al fine di migliorare la gestione della contabilità separata, in particolare la procedura di cancellazione, nel 1997 essa ha proposto una modifica del regolamento. La proposta è ancora all'esame del Consiglio.

1.3. La tutela degli interessi finanziari della Comunità nel settore delle risorse proprie

Il Consiglio si compiace dell'iniziativa della Corte di esaminare, nell'ambito della dichiarazione di affidabilità, la situazione della riscossione delle risorse proprie ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Al riguardo appoggia ogni azione della Commissione volta ad intensificare il dialogo con gli Stati membri per rendere possibile la comparabilità dell'efficacia degli strumenti di cui le amministrazioni nazionali dispongono per assicurare la tutela egli interessi finanziari comunitari. In particolare sostiene le raccomandazioni formulate dalla Corte in materia di IVA e prende atto delle misure già adottate dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'IVA, la Commissione ha proseguito fra l'altro i propri sforzi per rafforzare la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, ha continuato a sviluppare un approccio comune all'analisi dei rischi a fini di controllo e, insieme alle amministrazioni nazionali, ha condotto un esame approfondito delle raccomandazioni della Corte quanto all'utilizzo delle statistiche economiche come mezzo per verificare i livelli di evasione fiscale.

1.4. Seguito dato alle osservazioni precedenti

Il Consiglio si compiace dei progressi risultanti dai provvedimenti presi dalla Commissione in seguito alle osservazioni precedenti della Corte e la esorta a proseguire la collaborazione con gli Stati membri, più specificamente riguardo all'applicazione del regime di transito per risolvere i problemi creati dal medesimo.

La Commissione ha proseguito i suoi sforzi volti a migliorare l'applicazione della procedura di transito portando a termine la riforma del transito, in particolare consolidando il sistema di garanzia, pubblicando una versione provvisoria del "manuale di transito" e adottando varie disposizioni amministrative. Ulteriori misure sono state adottate per preparare l'applicazione concreta, entro il termine del 1° luglio 2003, del nuovo sistema informatizzato per la gestione del transito fra gli Stati che applicano la convenzione relativa ad un regime comune di transito del 1987.

Dai risultati delle indagini della Commissione emerge che la situazione negli Stati membri è in fase di miglioramento ovunque, anche se non in modo uniforme. La Commissione ha collaborato strettamente con i servizi doganali di revisione interna degli Stati membri, i quali hanno proceduto ad alcuni controlli, oggetto in seguito della valutazione della Commissione. Quest'ultima continuerà a seguire l'evoluzione del regime di transito, in particolare dell'andamento dell'attuazione del nuovo sistema informatizzato per la gestione del transito.

Il Consiglio invita inoltre la Commissione a seguire gli orientamenti della Corte sull'opportunità di chiedere agli Stati membri, nel quadro della futura direttiva PNL, relazioni periodiche sulla qualità delle statistiche nazionali relative al PNL.

Questa osservazione viene affrontata nel progetto di proposta della Commissione per un regolamento RNL, destinato a sostituire l'attuale direttiva PNL e attualmente in fase di procedura scritta. Se verrà adottato con sufficiente tempestività nel 2003, le prime relazioni annuali sulla qualità delle statistiche possono essere attese per l'ottobre 2003. In base all'articolo 2, paragrafo 3 di detto progetto di proposta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità delle loro statistiche insieme ai dati annuali sull'RNL.

Incoraggia d'altro canto la Commissione a proseguire gli sforzi per migliorare le procedure relative all'armonizzazione delle varie serie statistiche, onde garantire un trattamento comparabile completo delle basi di calcolo delle risorse IVA e PNL.

La Commissione ha continuato a cercare modalità per tenere conto delle raccomandazioni della Corte dei conti e questo ha condotto a una serie di miglioramenti delle procedure interne, fra cui rientrano lo sviluppo di nuove meccanismi per garantire che i risultati dei controlli si riflettano fedelmente a livello contabile e l'adozione di tabelle standard per registrare le modifiche alle basi di calcolo in modo chiaro e trasparente.

2. CAPITOLO 2 - POLITICA AGRICOLA COMUNE

2.1. Esecuzione del bilancio

Il Consiglio ribadisce il suo interesse al rispetto del principio della trasparenza nell'esecuzione delle spese agricole. L'esattezza delle previsioni di bilancio costituisce un elemento essenziale per una gestione degli stanziamenti che sia trasparente ed efficace. Al riguardo esorta la Commissione a proseguire, in stretta collaborazione con gli Stati membri, nel miglioramento dell'affidabilità delle stime dei bisogni di bilancio. Inoltre, nell'esercizio dei suoi poteri di gestione, la Commissione dovrebbe cercare di rendere più leggibile l'esecuzione degli stanziamenti per evitare le distorsioni segnalate nella relazione della Corte.

La Commissione stabilisce le sue previsioni di bilancio per l'esercizio finanziario sulla base delle ipotesi e delle statistiche di attività, relative ai mercati agricoli e ai regimi di pagamenti diretti, che si basano principalmente sulle informazioni fornite dai servizi competenti degli Stati membri. Sulla scorta degli auspici del Consiglio, la Commissione intensificherà la propria collaborazione con gli Stati membri in questo settore.

Le stime di bilancio per la sottorubrica relativa alle misure di mercato PAC non restano stabili nel corso di tutto l'anno ma tendono a fluttuare secondo le dinamiche di mercato dei vari prodotti agricoli.

Per quanto riguarda la sottorubrica relativa ai programmi di sviluppo rurale, la loro effettiva esecuzione può ancora divergere dalle decisioni di programmazione finanziaria per l'esercizio in oggetto se gli Stati membri non hanno effettuato le spese inizialmente previste a causa di ritardi nell'attuazione dei sistemi di investimento, nel controllo dei crediti, etc. In entrambi i casi, inoltre, ritardi superiori al previsto nella liquidazione dei dossier di pagamento, dovuti a controlli supplementari, inchieste ecc., possono contribuire alle divergenze fra le previsioni e l'esecuzione del bilancio.

Gli storni fra linee di bilancio costituiscono pertanto uno strumento essenziale nella gestione ed esecuzione del bilancio nel mondo dinamico dei mercati agricoli. Nel caso della sezione del bilancio relativa al FEAOG-sezione garanzia, inoltre, gli storni, a causa della nomenclatura di bilancio molto dettagliata, sono più numerosi che in altre rubriche di bilancio con una nomenclatura più semplice. La situazione tuttavia contribuisce in misura rilevante all'obiettivo della trasparenza dell'esecuzione del bilancio.

Gli storni fra linee di bilancio effettuati nel corso dell'esecuzione e della gestione del bilancio FEAOG, pertanto, non possono essere definiti distorsioni.

Infine, va messo in rilievo che la Commissione aggiorna le proprie stime di bilancio almeno due volte nel corso dell'esercizio sulla base del modello di esecuzione del bilancio osservata l'anno precedente, nonché di altre informazioni relative agli sviluppi e alla gestione dei mercati agricoli e dei programmi di sviluppo rurale.

Gli sforzi della Commissione per migliorare la precisione del bilancio hanno dato buoni risultati per l'esercizio finanziario 2000. Le spese sono state pari al 99% degli stanziamenti. Anche il migliore sistema di previsioni, tuttavia, non può essere accurato al 100% a causa di avvenimenti imprevedibili, come le modifiche del tasso di cambio e l'evoluzione dei mercati agricoli. Le spese per il 2001 sono state pari al 97% degli stanziamenti a causa di condizioni di mercato migliori del previsto.

La Commissione ha preso atto dell'osservazione della Corte relativa al Volume I del conto di gestione 2000. Sulla scorta dell'osservazione della Corte sono state apportate al conto 2001, le modifiche necessarie.

Infine, il Consiglio si compiace dell'attuazione immediata di un nuovo sistema informatico di gestione delle spese agricole (AGREX), che permetterà di ottimizzare lo sfruttamento della base di dati.

L'attuazione di AGREX2 procede al ritmo previsto.

2.2. Valutazione specifica nel contesto della dichiarazione di affidabilità

Il Consiglio constata che il livello degli errori sostanziali rimane, secondo la Corte, troppo elevato e che l'evoluzione della tendenza non mostra segni di miglioramento; al riguardo rileva che tali errori sono per la maggior parte ricorrenti e si situano sul piano del beneficiario finale. Si invitano peraltro la Corte e la Commissione a concordare una definizione univoca degli errori materiali e un metodo che permetta di verificarne l'incidenza nel tempo.

La Corte dei conti e la Commissione compiono notevoli sforzi per armonizzare i rispettivi pareri su ciò che costituisce un errore materiale. Si può prevedere tuttavia che ogni anno, per un certo numero di casi, non si giunga a un accordo.

L'incidenza degli errori può essere seguita nel tempo anche se il numero di casi esaminati nella maggior parte delle misure non consente di trarre conclusioni utili. La grande maggioranza degli errori riguarda dichiarazioni in lieve eccesso di terreni o animali da parte del beneficiario. Nelle altre misure non si può individuare un modello.

Il Consiglio rileva tuttavia che l'impatto finanziario di una parte di tali errori diminuisce in seguito alle appropriate correzioni finanziarie operate dalla Commissione.

La Commissione conviene che le correzioni finanziarie riducono l'impatto finanziario degli errori. Si dovrebbe tuttavia ricordare che gli Stati membri impongono correzioni finanziarie per inadeguata gestione e non solo per richieste eccessive da parte dei beneficiari.

Il Consiglio constata che numerosi errori individuati dalla Corte riguardano importi modesti e conferma nondimeno il punto di vista da esso già segnalato l'anno scorso circa la necessità di rafforzare i controlli che evidenziano gli aspetti qualitativi, onde garantire un buon rapporto costo/vantaggi.

La maggior parte degli errori rilevati riguarda importi modesti. Degli errori estrapolati individuati dalla Corte, 30 su 39 sono errori di meno del 10% mentre 22 riguardano errori monetari inferiori a 200 euro e altri 7 inferiori a 1 000 euro.

Purtroppo una serie di beneficiari continua a presentare ogni anno richieste eccessive, deliberatamente o per scarsa conoscenza delle norme. La Commissione cerca di migliorare la qualità dei controlli e il loro effetto deterrente (mediante misure di sanzione). Essa prende atto della preoccupazione del Consiglio quanto al rapporto costo/vantaggi dei controlli.

Al riguardo rileva che l'analisi della Corte rivela la persistenza di lacune nei sistemi di controllo di vari Stati membri. Il Consiglio si associa pertanto all'invito della Corte affinché la Commissione riveda, semplifichi e migliori la qualità delle informazioni scambiate con gli Stati membri per trarre miglior profitto dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC).

Nuove misure regolamentari e pratiche sono state introdotte per garantire una migliore qualità delle informazioni provenienti dagli Stati membri. Procedure modificate in materia di rendiconti per la presentazione annuale delle statistiche sul premio per gli animali, insieme al regolamento (CE) n. 2419/2001 entrato in vigore il 1° gennaio 2002, consentiranno maggiore trasparenza e un migliore potenziale di controllo. Inoltre, anche se va messo in rilievo che la responsabilità di applicare correttamente la normativa agricola spetta agli Stati membri, i servizi della Commissione hanno pubblicato una serie di orientamenti ed esempi, da seguire nella revisione delle spese, che garantiranno un'esecuzione corretta e uniforme.

Il Consiglio ritiene infine che la definizione di chiari criteri di attribuzione dell'aiuto comunitario e, in generale, la semplificazione della regolamentazione debbano contribuire ad ovviare a talune anomalie constatate dalla Corte.

La Commissione condivide il parere del Consiglio secondo cui una normativa chiara e semplice è essenziale per una gestione sana ed efficiente. Quanto più complesse sono le norme, tanto più difficili e costose ne risultano l'attuazione e la gestione. La complessità, inoltre, aumenta la possibilità di errori e irregolarità e rende più difficili i compiti di controllo. Si tratta di una questione che tocca tutti i settori, non solo l'agricoltura. La Commissione ha già riconosciuto che la critica relativa alla complessità della normativa agricola europea è spesso giustificata e negli ultimi anni ha fatto della semplificazione uno dei principi guida delle sue decisioni sulla politica agricola comune (PAC). Da vari anni la direzione generale "Agricoltura" si adopera per la semplificazione, che è diventata una delle sue principali priorità. Gli orientamenti in materia di semplificazione ad uso della direzione generale sono già in vigore per garantire una sensibilizzazione generale in merito all'esigenza di semplificazione e ai suoi scopi e obiettivi. Nella seconda metà del 2000 è stato creato un gruppo di lavoro sulla semplificazione, che comprende rappresentanti degli Stati membri. L'esigenza di semplificazione, inoltre, è stata presa in considerazione nelle riflessioni sull'esame intermedio.

La Commissione condivide pertanto appieno il parere del Consiglio secondo cui la semplificazione riveste un ruolo importante nella riduzione del livello di anomalie osservate dalla Corte dei conti.

2.3. Liquidazione dei conti

Per quanto riguarda l'aiuto alla coltivazione del lino, il Consiglio segue attentamente l'iter delle procedure amministrative in corso e ne trarrà a tempo debito le opportune conseguenze nel rispetto delle proprie competenze.

L'aiuto alla coltivazione del lino viene trattato nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti della Commissione.

2.4. Seguito dato alle osservazioni precedenti

Il Consiglio prende atto con soddisfazione dei progressi compiuti a livello sia legislativo sia finanziario in seguito alle osservazioni della Corte e chiede alla Commissione di proseguire gli sforzi per ovviare eventualmente alle lacune che permangono. Raccomanda in particolare alla Commissione di utilizzare tra l'altro l'ultima relazione speciale della Corte come base di riferimento per l'esame intermedio dell'evoluzione del settore lattiero-caseario e di proseguire lo sforzo di collaborazione con gli Stati membri per un efficace funzionamento del SIGC.

Nelle sua comunicazione sulla valutazione intermedia prevista dall'Agenda 2000, la Commissione ha fatto specificamente riferimento alle raccomandazioni della relazione speciale della Corte dei conti sul regime delle quote latte, il grano duro e i foraggi essiccati.

I servizi della Commissione continuano a svolgere un ruolo attivo nell'organizzazione delle procedure degli Stati membri, non solo tramite osservazioni e raccomandazioni formulate nel contesto dei suoi controlli delle spese in loco, ma anche tramite riunioni di gruppi di esperti e diffusione di orientamenti e interpretazioni volti a garantire un approccio e un'applicazione uniformi.

3. CAPITOLO 3 - MISURE STRUTTURALI

3.1 Gestione di bilancio

Il Consiglio ricorda che il 2000 è stato il primo esercizio del nuovo periodo di programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali, con la conseguenza di dedicare ampiamente l'anno, come già nel 1989 e 1994, all'attuazione delle nuove disposizioni della regolamentazione in materia di azioni strutturali e ai lavori di programmazione. Inoltre, il 2000 è stato caratterizzato dai lavori di chiusura dei programmi relativi al periodo 1994-1999.

Il Consiglio deplora i numerosi ritardi registrati nell'attuazione del periodo 2000-2006 soprattutto nell'adozione dei programmi, comprese le iniziative comunitarie. Invita la Commissione a meglio rispettare i termini regolamentari e a prendere tutte le misure necessarie al suo livello affinché tali ritardi non si ripetano più. Rileva in particolare che, per quanto riguarda le nuove iniziative comunitarie (Leader, Equal, Interreg, Urban), nel 2000 non è stato possibile approvare alcun programma.

La Commissione riconosce che una parte dei ritardi nell'approvazione dei nuovi programmi avrebbe potuto essere evitata se le procedure fossero state più semplici. Anche se ritiene che il risultato globale dell'esercizio di programmazione 2000-06 sia stato positivo in termini della qualità dei nuovi programmi adottati e della loro gestione, essa ha già avviato un processo di riflessione al fine di trarne gli insegnamenti necessari, a vantaggio sia dei programmi attuali che, in particolare, di quelli successivi al 2006.

Responsabili del protrarsi del processo di approvazione dei programmi di iniziativa comunitaria sono state soprattutto le fasi preliminari previste dai regolamenti. Ogni fase del processo, tuttavia, è stata attuata nel più breve tempo possibile. I ritardi sono stati dovuti anche alla presentazione tardiva delle proposte nel quadro del programma da parte degli Stati membri. Ad esempio, solo 24 sui 72 programmi INTERREG.III e 13 sui 70 programmi URBAN II sono pervenuti entro la scadenza prevista dei sei mesi.

La Commissione sta esaminando modalità per semplificare in futuro il processo di approvazione dei programmi. Essa desidera garantire che il calendario legislativo del Parlamento e del Consiglio consenta di negoziare i programmi prima dell'inizio del periodo di attuazione. Per quanto riguarda i paesi candidati, gli strumenti di preadesione li stanno preparando alla programmazione e alla gestione dei Fondi strutturali e di coesione. Nel periodo attuale la Commissione si sta impegnando per semplificare al massimo norme e procedure senza dover apportare modifiche, se non modeste, alla legislazione. Sono state modificate anche le procedure di pagamento.

Il Consiglio è consapevole dei punti deboli che ancora contraddistinguono la previsione e l'esecuzione del bilancio nel settore delle azioni strutturali e prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui la rete di scambio di informazioni finanziarie tra la Commissione e gli Stati membri non si è rivelata sufficientemente efficace. Invita la Commissione a proseguire gli sforzi per dotarsi di strumenti appropriati per migliorare le previsioni di bilancio.

Il regolamento sui Fondi strutturali (1260/99) impone agli Stati membri di presentare alla Commissione previsioni di pagamento dettagliate entro il 30 aprile di ogni anno per coprire l'anno in questione e il successivo. La Commissione si è impegnata per migliorare l'affidabilità di queste previsioni affinché esse possano diventare uno strumento di gestione, nonostante le incertezze intrinseche (spese derivanti da un ampio numero di progetti individuali) e la sua mancanza di esperienza per quanto riguarda il nuovo sistema di pagamenti basato su rimborsi, e ha ricordato regolarmente agli Stati membri la loro importanza. Nel 2002 tutti gli Stati membri hanno fornito previsioni. Una volta analizzate, le previsioni possono essere utilizzate per fissare i livelli di stanziamenti di pagamento necessari a titolo di ciascun obiettivo nel bilancio dell'anno successivo. Fino ad ora tuttavia esse sono state presentate troppo tardi per poter essere incluse nel progetto di bilancio che deve essere presentato dalla Commissione prima di ricevere le risposte degli Stati membri.

Al fine di migliorare le previsioni di bilancio degli Stati membri, tuttavia, la Commissione vigilerà in futuro a quanto segue:

- informare regolarmente l'autorità di bilancio, per ogni Stato membro, sull'esito (e gli errori) delle indagini di previsione.

- inviare la richiesta di previsioni non solo alle rappresentanze permanenti ma in copia anche, tramite le unità geografiche delle DG dei Fondi strutturali, alle autorità incaricate della gestione dei vari programmi. In questo modo la Commissione utilizzerà le relazioni esistenti fra le unità geografiche e i gestori dei programmi negli SM al fine di ottenere cifre più affidabili, basate sui dati ottenuti programma per programma.

Il Consiglio è convinto che le nuove disposizioni regolamentari, unitamente alla nuova struttura finanziaria e alla riforma in corso della Commissione, permetteranno a termine di migliorare la qualità delle previsioni e dell'esecuzione e invita la Commissione a proseguire gli sforzi volti a semplificare la gestione e ad accelerare l'attuazione degli stanziamenti delle azioni strutturali.

La Commissione riconosce che l'applicazione delle nuove misure che disciplinano i Fondi strutturali non ha sempre sortito l'effetto voluto di semplificazione della gestione.

Dal Consiglio informale di Namur del luglio 2001, dove si è esaminato questo problema, la Commissione ha cominciato a esaminare modalità per semplificare l'applicazione delle disposizioni, pur conservando gli aspetti positivi della riforma dei regolamenti adottata nel 1999. Le discussioni riguardavano tanto i miglioramenti che possono essere introdotti durante il periodo in corso quanto quelli che dovrebbero essere previsti per il periodo successivo al 2006.

Mentre per il periodo in corso la Commissione utilizza le possibilità di semplificazione offerte dall'interpretazione della normativa attuale e da un migliore coordinamento, per la legislazione futura essa riesaminerà la questione della ripartizione delle responsabilità fra la Commissione e gli Stati membri in un sistema di gestione concorrente, in cui questi ultimi sopportano la parte maggiore delle responsabilità di definizione degli obiettivi dei Fondi strutturali e di gestione degli stanziamenti.

Il dibattito sulla semplificazione prosegue e la questione è stata esaminata in una riunione speciale con i ministri per le politiche regionali il 7 ottobre 2002, nonché, a livello tecnico, in una riunione congiunta dei comitati consultivi dei Fondi strutturali il 19-21 novembre.

Il Consiglio prende inoltre atto dell'impegno della Commissione di chiarire e uniformare l'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari in materia di disimpegni d'ufficio degli stanziamenti non utilizzati alla fine del secondo anno successivo a quello dell'impegno e di informare il più presto possibile gli Stati membri a tal fine.

Nel caso del periodo di programmazione 2000-2006, l'applicazione della regola del disimpegno automatico ("n+2") avrà l'effetto di incoraggiare l'esecuzione dei pagamenti e ridurre i RAL riducendo gli impegni. La Commissione ha richiamato l'attenzione su questa norma e i rischi che essa comporta in una serie di lettere inviate nel novembre 2001 a tutti gli Stati membri e in una comunicazione agli Stati membri del maggio 2002, in cui si chiarisce in dettaglio come applicare la norma. Da allora i servizi della Commissione informano regolarmente gli Stati membri sul tasso di esecuzione, programma per programma.

Il Consiglio si compiace del fatto che le informazioni sulle azioni strutturali presentate dalla Commissione nel volume I del conto di gestione siano più complete di quelle degli anni precedenti ed invita la Commissione a proseguire gli sforzi di chiarimento nel senso raccomandato dalla Corte.

Per quanto riguarda il periodo 1994-1999, il Consiglio prende atto delle osservazioni della Corte sugli adeguamenti apportati agli impegni e invita la Commissione ad adottare il più presto possibile le decisioni definitive relative a detti interventi. Invita la Commissione a provvedere ad una rapida chiusura degli interventi relativi alla prima fase (1994-1996) dell'obiettivo 2 e ad ovviare alle lacune in materia di informazioni globali sull'andamento in loco degli interventi.

Entro la fine del 2001 la Commissione aveva completato il processo di conferma delle tabelle finanziarie definitive per i programmi 1994-99, fatte salve pochissime eccezioni dovute alla trasmissione tardiva da parte degli Stati membri interessati. Nel giugno 2002 rilevanti progressi erano stati compiuti quanto alla chiusura dei programmi 1994-96; ne restavano infatti da chiudere solo 29 su 72. In linea generale alcune informazioni sui programmi 1994 99 quanto ai progressi verso la loro chiusura erano fornite nella relazione annuale della Commissione sui Fondi strutturali per il 2000, anche se la relazione si concentra sul varo dei programmi relativi al periodo 2000-06.

Le informazioni sulle modalità di utilizzo dei Fondi strutturali da parte degli Stati membri dovrebbero migliorare grazie all'informatizzazione e all'applicazione più rigorosa degli obblighi di comunicazione. Le innovazioni introdotte in questo settore per il nuovo periodo includono quanto segue: la base di dati finanziari comune per i Fondi strutturali SFC, il collegamento dei pagamenti intermedi alla presentazione delle relazioni annuali, una migliore previsione delle richieste di pagamento, la codificazione dei progetti secondo una classificazione standard, la comunicazione delle correzioni finanziarie e dei recuperi, e l'accesso a informazioni dettagliate sui progetti per l'analisi prima dei controlli.

Il Consiglio ribadisce peraltro l'importanza che annette alla rapida chiusura degli ultimi fascicoli dei periodi di programmazione anteriori al 1994.

La Commissione ha ridotto i casi in sospeso a un piccolo numero di casi oggetto di una procedura di contenzioso particolarmente difficile o per i quali è ancora in corso un'azione legale. Al 30 giugno 2002 il saldo degli impegni in sospeso relativi a programmi precedenti al 1994 ammontava a 370 milioni di euro, pari allo 0,6% dei fondi totali impegnati fra il 1989 e il 1993. Alla fine del 2002 dovrebbero restare solo casi che non possono essere chiusi fino al completamento dei procedimenti legali.

Al 30 giugno 2002 i RAL ammontano a 370 milioni di euro, pari allo 0,6% della dotazione del periodo 1989-1993. Alla fine del 2002 dovrebbero ridursi a qualche dossier che non può essere chiuso prima della conclusione dei relativi procedimenti legali.

3.2. Valutazione specifica nel contesto della dichiarazione di affidabilità

Il Consiglio rileva che, secondo la Corte, come per gli anni precedenti il livello delle anomalie riscontrate nelle dichiarazioni di spesa per i periodi anteriori al 2000 rimane elevato. Rileva altresì che una parte degli errori sostanziali riscontrati nelle dichiarazioni di spesa non incidono tuttavia sugli importi dei pagamenti della Commissione. Prende nondimeno atto dell'osservazione della Corte secondo cui la frequenza delle anomalie riscontrate aumenta il rischio di un impatto sul bilancio comunitario.

Un'applicazione rigorosa, da parte degli Stati membri e della Commissione, della procedura di chiusura stabilita dai regolamenti comunitari, in particolare l'articolo 8 del regolamento 2064/97, dovrebbe fornire ragionevoli garanzie che le spese non ammissibili siano escluse prima del pagamento del saldo finale.

Tutti gli errori materiali individuati in relazione ai Fondi strutturali e alla Dichiarazione di affidabilità per il 2000 sono stati commessi a livello nazionale/locale o del beneficiario finale. La Commissione ha adottato misure appropriate per ricordare alle autorità competenti l'esigenza di garantire la rigorosa applicazione delle norme in vigore e di apportare tempestivamente le opportune correzioni.

Il Consiglio prende inoltre atto delle osservazioni della Corte su eventuali punti deboli delle procedure di controllo interno concernenti gli impegni nel settore delle azioni strutturali e invita la Commissione a procedere alle modifiche e agli adeguamenti necessari.

La Commissione non condivide il parere della Corte in merito ai punti deboli delle procedure di controllo interno. In ogni caso, sono in vigore procedure che dovrebbero normalmente garantire che non si verifichino più errori del tipo riscontrato dalla Corte.

Il Consiglio si compiace dell'impegno della Commissione di presentare un documento informativo sulle regole in materia di ammissibilità delle spese e di chiarire con l'occasione le questioni legate all'applicazione della nuova regola sull'ammissibilità dell'IVA dovuta dalle amministrazioni pubbliche.

Lo scorso anno la Commissione ha chiarito la questione dell'ammissibilità dell'IVA a beneficio degli Stati membri, nei casi in cui ciò è risultato necessario. La norma vigente si è dimostrata sufficientemente chiara. Tenuto conto delle ripetute richieste degli Stati membri di ridurre il numero di note interpretative o di altro tipo, la Commissione ritiene che al momento un'altra nota informativa sarebbe superflua e rischierebbe di complicare la situazione. Tuttavia, se gli Stati membri chiedono ulteriori informazioni, la Commissione sarà pronta a presentare una nota informativa.

Come già nella raccomandazione sullo scarico per l'esercizio 1999, il Consiglio insiste ancora sull'importanza che annette alla supervisione e al controllo della chiusura dei programmi e alla necessità di procedere senza inutili indugi ai disimpegni necessari nel quadro degli impegni che restano da liquidare.

La Commissione condivide il parere del Consiglio secondo cui la chiusura dei programmi dovrebbe essere effettuata in modo rigoroso ed efficiente per avere ragionevoli garanzie, da un lato, che le spese non ammissibili non siano oggetto di cofinanziamento comunitario e, dall'altro, che il saldo finale sia versato entro i termini previsti, quando la richiesta dello Stato membro è completa e corretta.

Per quanto riguarda le osservazioni della Corte sul controllo finanziario delle spese dei fondi strutturali e sull'attuazione dei regolamenti n. 2064/97 e n. 1681/94, il Consiglio ricorda le conclusioni sulla relazione speciale n. 10/2001 della Corte figuranti nell'addendum della presente raccomandazione, in particolare la sua richiesta di completare le linee direttrici per l'attuazione di detti regolamenti.

La Commissione richiama l'attenzione su un orientamento estremamente dettagliato di cui è stata oggetto l'applicazione del regolamento n. 2064/97 dalla sua adozione e sulle riunioni che si sono tenute regolarmente con gli Stati membri, in cui è stato discusso questo aspetto. Nel 2001 e 2002 la Commissione ha svolto una verifica di ampia portata del rispetto del regolamento da parte degli Stati membri. Una relazione intermedia sui risultati di tale verifica è stata inviata agli Stati membri nell'ottobre del 2001. In preparazione della chiusura la Commissione ha recentemente fornito ulteriori istruzioni specifiche sull'applicazione dell'articolo 8 del regolamento mediante note informative distribuite nell'ambito del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e in una riunione congiunta per tutti i Fondi nel febbraio 2002.

Nell'autunno del 2002 i servizi della Commissione e l'OLAF svolgono un controllo delle attività di comunicazione e di seguito di irregolarità da parte degli Stati membri ai sensi dei regolamenti 1681/94 e 1831/94.

Il Consiglio prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui le unità della Commissione incaricate del controllo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione hanno effettuato nel 2000, segnatamente per motivi legati al processo di riforma interna della Commissione, un numero di controlli inferiore a quello degli anni precedenti e che dette unità hanno previsto di dare la priorità alla verifica dei sistemi di gestione e di controllo. Esso si compiace dell'osservazione della Corte secondo cui i servizi incaricati del controllo del FESR e del Fondo di coesione hanno avviato l'applicazione di un certo numero di misure volte a migliorare la preparazione, la portata, la qualità e il seguito dei loro controlli. Prende inoltre atto dell'impegno della Commissione di porre maggiormente l'accento sul controllo in materia di chiusura degli interventi nel suo programma di lavoro per il 2002.

Nel 2000 il processo transitorio derivante dalla riforma ha avuto, in alcuni casi, un impatto sul numero di controlli in loco effettuati dalla DG REGIO, ma si può ora osservare che si è trattato di un fenomeno temporaneo. Per il FESR, ad esempio, nel 2001 sono stati effettuati 70 controlli in loco, rispetto ai 52 del 2000 e ai 61 del 1999. Per il Fondo di coesione, i controlli sono stati 6 nel 2001, 3 nel 2000 e 7 nel 1999. Oltre a ciò, nel 2001 80 controlli in loco sono stati eseguiti da revisori esterni incaricati dalla DG di verificare progetti gestiti direttamente, finanziati nel quadro degli articoli 7 e 10 del regolamento 4254/88. Nel 2002, infine, si è registrato un ulteriore rafforzamento delle unità di controllo, che comporterà un costante aumento del livello di attività di controllo, in particolare per il Fondo di coesione.

La Commissione conferma di avere effettuato controlli su un campione di programmi dell'obiettivo 2 ormai chiusi (1994-96) durante la prima metà del 2002. Nel 2003 essa eseguirà un'indagine più ampia su una serie di programmi relativi al periodo 1994-99 per cui la richiesta di pagamento finale può essere emessa entro la fine del marzo 2003.

3.3. Seguito dato alle osservazioni precedenti

Il Consiglio si compiace delle varie misure adottate dalla Commissione in risposta alle osservazioni della Corte in materia di strumenti finanziari comunitari specificamente destinati alle piccole e medie imprese (PMI) e ritiene che il nuovo quadro regolamentare 2000-2006 permetta di dotare la Commissione di strumenti complementari per ovviare ai punti deboli riscontrati.

La Commissione prende atto della dichiarazione del Consiglio in merito agli strumenti finanziari della Comunità. Il miglioramento dell'ambiente finanziario per le imprese è un obiettivo chiave del "Programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005)" [1]. Circa il 70% del bilancio globale è riservato agli strumenti finanziari al fine di contribuire a colmare alcune lacune o carenze dei mercati di capitali. Queste iniziative, che sono gestite dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), si rivolgono soprattutto alle start-up e alle PMI mediante lo sportello di avviamento e il meccanismo di garanzia, nonché mediante gli strumenti relativi al capitale di avviamento.

[1] Decisione del Consiglio del 20 dicembre 2000 (2000/819/CE)

Invita la Commissione a tenere conto, nell'ambito del nuovo programma di iniziativa della Comunità "Leader Plus", delle osservazioni della Corte su talune carenze riscontrate nell'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Leader".

La Commissione si occupa di questi aspetti e ne terrà conto nel nuovo programma.

Il Consiglio ricorda il suo interesse per la politica comunitaria a favore della parità di opportunità tra uomini e donne e sottolinea l'importanza di riservare un seguito adeguato al contenuto della sua raccomandazione connessa con lo scarico per l'esercizio 1997.

La Commissione si è sforzata costantemente di tenere conto delle raccomandazioni del Consiglio per quanto riguarda la politica comunitaria sulle pari opportunità e in particolare la concezione della strategia quadro sulla parità tra uomini e donne per gli anni 2001-2005.

4. CAPITOLO 4 - POLITICHE INTERNE

4.1. Gestione di bilancio

Il Consiglio rileva i miglioramenti apportati dalla Commissione al conto di gestione nella parte che riguarda le politiche interne ed invita la Commissione a proseguire gli sforzi volti ad armonizzare la presentazione e a renderla più esauriente, segnatamente nella parte relativa ai risultati dell'esecuzione del bilancio.

La Commissione continuerà a sviluppare le sue relazioni.

(cfr. risposta al punto 7 dell'introduzione).

4.2. Valutazione specifica nel contesto della dichiarazione di affidabilità

Il Consiglio si compiace del nuovo approccio di controllo della Corte dei conti applicato al quinto programma quadro di ricerca che consiste nell'analizzare i sistemi, in quanto contribuisce utilmente ad individuare gli eventuali punti deboli connessi al funzionamento del programma sia a livello di esecuzione sia a livello di seguito dato o di controllo.

Il Consiglio invita caldamente la Commissione a risolvere i problemi individuati nelle analisi effettuate, ad esempio per quanto riguarda le lacune riscontrate nelle procedure di controllo a livello interno, nella applicazione corretta e coerente delle procedure operative e dei metodi di lavoro o nella qualità del supporto informatico utilizzato per la gestione delle proposte e dei contratti. Rileva ad esempio che attualmente è difficile individuare le dichiarazioni gonfiate dei costi reali da parte dei beneficiari, segnatamente per la scarsità dei controlli eseguiti, la copertura parziale di controlli finanziari a posteriori e la mancanza di penali previste dai contratti.

Il Consiglio auspica che la Commissione applichi le raccomandazioni della Corte dei conti al riguardo secondo uno scadenzario determinato .

La Commissione accoglie con favore il nuovo approccio di controllo della Corte che consiste in un'analisi funzionale della gestione del 5° programma quadro di ricerca. Si tratta di una norma che, in linea generale dovrebbe essere applicata come base per le future dichiarazioni di affidabilità. Il controllo dei sistemi della ricerca è ancora in corso e risultati e raccomandazioni aggiornati sono stati annunciati per una relazione speciale sull'argomento, che non è ancora disponibile.

Molti problemi di gestione individuati nell'analisi dei sistemi non sono limitati al settore della ricerca e continuano ad essere affrontati nel contesto della riforma della Commissione e delle sue norme di controllo interne. Il completamento dei circuiti finanziari, i manuali e gli elenchi di controllo, comunicazioni regolari su indicatori chiave per la gestione e da parte di essa, formazione continua e assunzione di personale qualificato sono aspetti fondamentali a questo proposito.

Più specificamente per l'attuazione del programma quadro di ricerca, i controlli a priori della solidità economica dei contraenti sono stati stabiliti a un alto livello professionale. È stato avviato il miglioramento dei sistemi di gestione informatica per il 5° programma quadro. Ad esempio, alla DG TREN è stato introdotto un sistema di trattamento delle dichiarazioni di spesa a livello tanto dei beneficiari che della Commissione. I controlli a posteriori stanno aumentando regolarmente (per la DG Ricerca si è passati da 220 nel 2000 a 232 nel 2001 e a 280 previsti nel 2002) per raggiungere l'obiettivo del 10% circa dei contraenti passibili di revisione per tutta la durata del 5° programma quadro. Recentemente è stata avviata un'azione pilota per i certificati di controllo. Anche se il quinto programma quadro non contiene clausole specifiche in materia di sanzioni contrattuali, la Commissione può sospendere o recuperare i pagamenti in caso di inadempienza contrattuale. Al tempo stesso sono stati intensificati gli sforzi di recupero e si ricorre spesso alla possibilità di compensare in occasione dei pagamenti successivi. La maggiore pressione sui contraenti deve tuttavia essere accompagnata da ulteriori spiegazioni e chiarimenti per aiutarli a soddisfare i vari requisiti delle diverse fonti di finanziamento nel processo di ricerca.

Per quanto riguarda il sesto programma quadro, le questioni sollevate sono state oggetto di proposte concrete della Commissione, elementi importanti delle quali sono stati riprese dal legislatore.

La Commissione dovrebbe continuare l'esecuzione e lo sviluppo dei controlli chiave obbligatori per tutte le DG Ricerca, integrare a sostegno delle attività di controllo svolte la documentazione esistente e garantirne la sorveglianza adeguata. Il Consiglio invita peraltro la Commissione a esaminare attentamente le raccomandazioni della Corte dei conti sull'inserimento di clausole sanzionatorie nei contratti tipo per le azioni di RST.

Come indicato al punto 1.2.2 del piano d'azione 2001-2003 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro le frodi, la Commissione intende proporre un'iniziativa nel campo delle spese indirette per integrare misure amministrative e sanzioni. L'operazione è in corso. Per quanto riguarda le azioni 73 (consulenza in materia di contratti), 74 (banca dati sui contratti) e 94 ("Impermeabilità alle frodi" della legislazione e della gestione dei contratti) del Libro bianco sulla riforma, è in corso un processo di revisione dei contratti allo scopo di includere delle clausole chiare, finalizzate alla tutela degli interessi finanziari (clausole standard, dirette a rendere più efficaci controlli e sanzioni).

Le norme di partecipazione del 6° programma quadro rimandano esplicitamente al regolamento n. 2988/95 del Consiglio. I contratti tipo prevederanno - se opportuno - sanzioni in linea con le raccomandazioni della Corte.

Il Consiglio esorta la Commissione a continuare gli sforzi volti ad armonizzare e a semplificare le procedure operative e i metodi di lavoro nonché a potenziare i sistemi informatici per dotarli delle funzioni necessarie all'elaborazione dei contratti e ai pagamenti. Il Consiglio prende atto inoltre dell'intenzione della Commissione di introdurre un sistema informatico integrato con una base dati comune per il prossimo programma quadro di ricerca e la invita a farlo in collegamento con gli Stati membri.

Ci si continua a impegnare a fondo per migliorare il sistema informatico utilizzato per gestire la produzione di contratti, i progetti e i pagamenti a titolo del 5° programma quadro. Posizioni armonizzate per la valutazione delle proposte, i negoziati e i contratti, sono state definite congiuntamente dalle DG attinenti al settore della ricerca, con norme specifiche per tenere conto dei requisiti dei singoli programmi. Oltre a ciò, le cinque direzioni generali che si occupano di ricerca hanno incaricato un ufficio di progetto interservizi di sviluppare entro la fine del 2002 un sistema informatico integrato comune per il prossimo programma quadro. In linea con gli obiettivi della "e-Commission", questo sistema è destinato a massimizzare l'uso delle transazioni elettroniche, sia a livello interno che fra i partecipanti e la Commissione, in ogni fase del processo dalla presentazione delle proposte alla chiusura dei progetti, nonché a facilitare una produzione agevole di informazioni gestionali e statistiche. Il sistema, basato su principi modulari, sarà adattabile per riflettere le esigenze in evoluzione del 6° programma quadro e dei programmi quadro successivi. Se opportuno, e per quanto possibile tenuto conto del limitato tempo a disposizione, la Commissione avvierà contatti informali con gli Stati membri sul sistema, in particolare in relazione al nuovo sistema di presentazione elettronica delle proposte.

4.3. Altre osservazioni della Corte dei conti

Il Consiglio prende atto dei vari provvedimenti adottati dal Centro comune di ricerca (CCR) in seguito alle osservazioni della Corte dei conti nella relazione speciale n. 10/2000 ed esorta il CCR a proseguire le riforme e i miglioramenti, ad esempio riguardo al sistema di gestione globale. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla gestione della procedura di appalto nelle varie località e al rispetto delle procedure di stipulazione di contratti. Il Consiglio invita il CCR a tenere in debito conto le osservazioni della Corte dei conti sul ricorso ai contratti di prestazione di servizi.

La Commissione conferma che sono state apportate modifiche e miglioramenti al sistema di gestione generale. In particolare, tramite gli istituti e le direzioni del CCR è stato introdotto un sistema di duplice controllo, separando gli aspetti operativi e da quelli amministrativi.

La gestione della procedura di appalto e in particolare il rispetto delle procedure di stipulazione di contratti sono controllati da un gruppo responsabile di analizzare i dossier, documentando la procedura seguita, prima della trasmissione degli stessi al CCAC.

In vista della dissoluzione del CCAC, il gruppo adotterà un sistema di campionatura al fine di analizzare i dossier relativi ai contratti da aggiudicare, prima della decisione dell'ordinatore. Oltre a ciò, è disponibile a livello centrale un sostegno legale "a priori" destinato a fornire consulenza agli ordinatori prima che essi intraprendano qualsiasi azione connessa all'aggiudicazione dei contratti, o in generale per problemi legali.

Il CCR ha tenuto pienamente conto dell'osservazione della Corte sull'uso dei contratti di servizi.

Quanto ai controlli svolti dalla Commissione nel settore delle politiche interne, il Consiglio si compiace che globalmente la Commissione abbia aumentato notevolmente il numero dei controlli svolti rispetto al 1999 nonché il numero dei contratti controllati, ma auspica che la Commissione rivolga maggiore attenzione segnatamente alle questioni connesse con l'esecuzione e il seguito dato ai recuperi e alla trasmissione di dati aggiornati. Il Consiglio deplora vivamente in proposito che la DG Occupazione non sia in grado di fornire i dati su queste questioni ma prende atto dell'impegno assunto dalla Commissione di elaborare uno stato dei lavori completo.

La Commissione continua ad adottare misure per rafforzare le revisioni finanziarie:

Nel settore della ricerca, ad esempio, nel 2001 le revisioni finanziarie sono aumentate, mentre è stata avviata un'azione pilota per i certificati di controllo: insieme alla richiesta, i contraenti sono invitati a presentare un certificato di controllo rilasciato da un revisore esterno indipendente. Ogni qualvolta ciò si è rivelato necessario, la Commissione ha concluso contratti generali con società specializzate in revisione contabile al fine di incrementare considerevolmente il numero di controlli di beneficiari della sua assistenza finanziaria e di eventuali intermediari coinvolti. Di conseguenza, nel settore dell'istruzione e della cultura, nella prima metà del solo 2002 sono stati conclusi contratti con queste società per quasi 100 controlli, con un netto aumento dei lavori di revisione condotti nel campo dell'istruzione e della cultura.

L'intensificazione dell'attività di controllo e l'aumento degli importi recuperabili nel 2001 hanno consentito di migliorare le procedure di recupero per rafforzare il monitoraggio e l'esecuzione tempestiva dei recuperi. Il 3 dicembre 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione sulle misure prese specificamente per rafforzare il recupero di importi sorti nell'ambito della gestione diretta e indiretta.

La DG EMPL ha condotto l'analisi approfondita annunciata sia alla Corte che al Consiglio in merito ai controlli e agli ordini di recupero. Per quanto concerne le verifiche e i controlli, la DG EMPL ha fornito alla Corte dati aggiornati per gli anni 1999, 2000 e 2001. Queste informazioni sono state inviate alla Corte nel febbraio 2002 nel quadro della preparazione della relazione annuale 2001.

5. CAPITOLO 5 - AZIONI ESTERNE

5.1. Esecuzione del bilancio

Il Consiglio si rammarica del persistere di una fortissima concentrazione dell'esecuzione degli stanziamenti di impegno verso la fine dell'esercizio. Si congratula che la ripartizione dei pagamenti nel corso dell'esercizio sia molto più regolare di quella degli impegni, indipendentemente dal settore considerato; tuttavia si riscontra una certa concentrazione nel mese di dicembre.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, le misure introdotte dalla Commissione stanno ottenendo effetti positivi e quest'anno l'obiettivo era impegnare almeno il 50% degli stanziamenti disponibili nei primi nove mesi dell'anno. A fine settembre, la percentuale è stata del 51,5% a livello contabile (e 60% a livello ordinatore) a fronte di una percentuale del 35% a fine settembre 2001.

Per quanto riguarda i saldi residui ancora pendenti (RAL), il cui importo alla fine del 2000 è in aumento, il Consiglio prende atto degli sforzi della Commissione che ha avviato un'analisi sistematica dei vecchi impegni e dei cosiddetti impegni dormienti ed al termine del 1999 ha elaborato un piano di azione volto a ridurre il RAL anormale. Il Consiglio auspica che detti stanziamenti siano disimpegnati pertanto nel quadro delle azioni che la Commissione intraprenderà e conformemente alle disposizioni regolamentari vigenti.

Si è registrata una sensibile stabilizzazione dei RAL fra il 2001 e il 2000: tenuto conto della costante disparità fra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento per tutti gli esercizi precedenti, la stabilizzazione dei RAL conseguita nel campo dell'aiuto esterno riflette chiaramente la politica attiva volta a migliorare le percentuali di esborso e la gestione del portafoglio, con un alto livello di disimpegni associati alla chiusura di progetti (circa 580 milioni di euro).

I dati disponibili suggeriscono che l'aumento in volume dei RAL di cinque anni e più è il risultato di una crescita stabile e consistente degli stanziamenti di impegno fra il 1994 e il 1998, nonostante un aumento costante dei pagamenti fra il 1998 e il 2001 (2 258,67 milioni di euro versati nel 1998, 2 522,10 milioni di euro versati nel 1999, 2 992,50 milioni di euro nel 2000, 3 266,60 milioni di euro nel 2001).

La Commissione, tuttavia, è consapevole dell'esigenza di tenere sotto controllo la quota dei vecchi RAL nel suo portafoglio di gestione dell'aiuto esterno. Dal 2000 i servizi amministrativi si impegnano in una politica attiva di esame sistematico e chiusura, se possibile, degli impegni vecchi o dormienti nel campo dell'aiuto esterno. Questo esame sistematico e le chiusure effettuate hanno consentito anche un ampio numero di disimpegni nel 2001, come indicato sopra (circa 580 milioni di euro).

Per quanto riguarda le informazioni contabili e amministrative necessarie per analizzare più a fondo lo sviluppo dei RAL, in particolare in termini di stato dell'esecuzione sul terreno e della natura dei pagamenti effettuati, a partire dal 2003 questo tipo di analisi dovrebbe essere reso possibile dal sistema di iscrizione dati CRIS e dal sistema contabile adeguato alle nuove esigenze del regolamento finanziario quanto ai tipi di pagamento.

Il Consiglio deplora, come la Corte dei conti, che i documenti elaborati dalla Commissione per trasmettere le informazioni finanziarie durante il presente esercizio non abbiano consentito di avere una panoramica del settore delle azioni esterne, mentre la Commissione fornisce queste informazioni per le sue esigenze interne. Il Consiglio condivide anche il parere della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe spiegare i motivi che stanno alla base di un'esecuzione di bilancio diversa dalle previsioni e avrebbe dovuto fornire sistematicamente commenti sull'esecuzione delle varie linee che permettessero di capire l'effettivo utilizzo degli stanziamenti.

Si prende atto di queste osservazioni. La Commissione sta sviluppando i suoi sistemi di rendiconto al fine di soddisfare meglio le esigenze degli utenti.

Il Consiglio invita la Commissione a continuare ad inserire gli indicatori di performance in tutti i nuovi programmi che rientrano nelle azioni esterne.

La Commissione attribuisce grande importanza agli indicatori di risultato e pertanto, nel quadro del processo di programmazione, ha avviato un lavoro congiunto con gli Stati membri e con altri donatori al fine di procedere verso un approccio comune nell'uso di tali indicatori per sorvegliare le prestazioni di un paese. Sono stati elaborati orientamenti in proposito ad uso dei servizi della Commissione per la programmazione dell'aiuto esterno, che sono stati riesaminati nell'ottobre 2002 in un'ulteriore riunione con gli esperti degli Stati membri. La Commissione intende divulgare una versione finale all'inizio del 2003. Il seguito e il riesame di tutti i documenti di strategia nazionale si baseranno, a tempo debito, sugli indicatori di risultato, in stretta relazione con gli obiettivi di sviluppo del millennio e tratti dove possibile dai documenti strategici sulla riduzione della povertà.

5.2. Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità

Il Consiglio rileva che a titolo dell'esercizio 2000, la Corte ha effettuato controlli soltanto sul programma TACIS, nel quadro di una serie di controlli approfonditi riguardanti ogni anno diversi elementi delle azioni esterne del settore del bilancio. Pur riconoscendo la validità degli studi più mirati e approfonditi, il Consiglio deplora che per questo esercizio il programma scelto rappresenti soltanto una minima parte del totale delle spese nel settore delle azioni esterne e ricorda la richiesta già formulata nel 1999 di estendere il numero di detti studi a settori ben definiti. Esso si compiace tuttavia del fatto che, tenuto conto della limitazione dell'ambito del controllo, la Corte abbia potuto concludere che, nel complesso, i contratti stipulati dalla Commissione e i pagamenti relativi al programma TACIS sono legittimi e regolari.

Il Consiglio accoglie inoltre con favore l'introduzione della nuova guida pratica in materia di procedure contrattuali comunitarie nell'ambito degli aiuti esterni e aderisce alle raccomandazioni rivolte dalla Corte alla Commissione di prestare maggiore attenzione alla qualità, all'esperienza e alla formazione dei responsabili di progetto, così come all'ulteriore miglioramento del proprio sistema di controllo interno.

Come raccomandato dalla Corte dei conti e dal Parlamento, la Commissione ha concentrato i propri sforzi sul miglioramento della qualità e dell'esperienza professionale dei responsabili dei progetti.

Dal 2001 EuropeAid organizza una serie di corsi di formazione alla gestione della durata di tre settimane.

La formazione offre due opzioni: il FES e il bilancio. Essa è considerata essenziale per tutto il personale chiamato a gestire gli aiuti esterni, sia in sede che nelle delegazioni.

Il corso è organizzato su base modulare ed è costituito dai seguenti moduli:

- Riforma, l'Ufficio e la decontrazione; - Ciclo di spesa di Life;

- Norme etiche; - Corsi PCM; - Procedure finanziarie FES (opzione FES); - Esecuzione finanziaria (opzione bilancio); - Procedure contrattuali (opzione bilancio); - Sistemi informatici di gestione (MIS, CRIS, OLAS e SINCOM).

Questi corsi sono oggetto di una valutazione costante e ciò ha consentito di adeguare il contenuto e la durata dei corsi CRIS e SINCOM, nonché i corsi OLAS (gestione finanziaria e operativa e statistiche). Oltre a ciò, alla luce dei nuovi orientamenti decisi da EuropeAid, sono state apportate modifiche a una serie di corsi (corsi PCM e ECOFIN) mentre in altri casi i moduli esistenti verranno ampliati (Formazione pratica su procedure contrattuali. modulo servizi - modulo sovvenzioni - modulo forniture e lavori).

Fra il luglio 2001 e la fine del 2002, EuropeAid avrà organizzato 15 corsi di formazione.

Alcuni corsi si sono già svolti nelle delegazioni, organizzati dalle direzioni geografiche responsabili. È in fase di definizione il modulo compatto, che potrà essere organizzato nelle delegazioni su loro richiesta e con l'accordo del direttore geografico competente. Questo modulo include corsi sulla gestione finanziaria e contrattuale, i sistemi informatici di gestione, le guide e i manuali AIDCO e l'individuazione e la preparazione dei progetti.

Alcuni corsi possono anche essere organizzati in delegazione su richiesta come ad esempio: - Riforma, l'Ufficio e la deconcentrazione; - Ciclo di spesa di Life; - Norme etiche; - Corsi PCM; - Procedure finanziarie FES (opzione FES); - Corsi Ecofin.

I prossimi passi comprendono la diversificazione linguistica, il coordinamento del contenuto dei corsi, la creazione di gruppi multidisciplinari e multilinguistici e la messa a disposizione delle delegazioni del materiale dei corsi tramite il sito Formazione.

5.3. Seguito dato alle osservazioni precedenti

Il Consiglio si compiace che il seguito dato alla relazione speciale n. 25/98 della Corte dei conti sulla sicurezza nucleare consenta ora alla Commissione di disporre di una strategia futura e di migliorare il monitoraggio dei progetti. Esso prende inoltre atto che la Commissione ha leggermente ridotto i termini di pagamento e applica le norme in maniera più rigorosa.

L'unità sicurezza nucleare è riuscita a ridurre costantemente sia il numero delle fatture in sospeso che i loro importi. (es. dal maggio 1999 al maggio 2002 il loro numero è diminuito del 70% e l'importo dell'80%). I termini (150 giorni fra la presentazione delle offerte e la firma dei contratti) previsti dalle procedure di conclusione dei contratti di acquisto di attrezzature vengono osservati rigorosamente, con un effetto positivo sul ritmo dell'aggiudicazione.

Ciononostante richiama l'attenzione sulle osservazioni della Corte in merito alle lacune cui non è stato ancora posto rimedio, segnatamente la mancanza d'indicatori, l'inosservanza delle norme in materia di procedure di gara, il notevole ritardo nei pagamenti ai prestatori locali.

Dal 1999 tutti i progetti sono accompagnati da un quadro logico che specifica criteri verificabili; per i singoli progetti esistono pertanto degli indicatori. Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto globale del programma, la relazione 2000 della IAEA (l'organismo ufficiale della Convenzione ONU sulla sicurezza nucleare) afferma che il livello di sicurezza nucleare è aumentato in generale nella CSI e in particolare in alcuni impianti sostenuti da TACIS. La relazione indica anche che, tramite il programma TACIS, la Commissione ha contribuito in misura sostanziale a questo sviluppo positivo. Ora, comunque, la Commissione sta redigendo i Criteri di riferimento sulla rilevanza della sicurezza per i contratti, al fine di sviluppare indicatori verificabili per la valutazione dell'impatto del programma di sicurezza nucleare.

Per quanto riguarda l'osservazione del Consiglio sulla conformità con i regolamenti sui bandi di gara, la Commissione si è resa conto dei rischi di conflitto di interesse nel caso in cui società occidentali di assistenza tecnica in loco (che assistono il beneficiario nella redazione delle specifiche tecniche dei progetti di attrezzature) partecipino alla valutazione delle offerte ecc. Di conseguenza, il CCR partecipa appieno tutte le valutazioni relative a contratti di forniture e di lavori. Le dette società occidentali non svolgono alcun ruolo nel processo di aggiudicazione.

Per quanto riguarda la dichiarazione del Consiglio in merito ai ritardi nel pagamento dei subappaltatori locali, la Commissione dichiara di non avere alcuna influenza sul contenuto dei contratti subappaltati a fornitori di servizi locali. In considerazione tuttavia del forte calo del numero di pagamenti in ritardo (cfr. sopra), i fornitori di servizi locali dovrebbero ricevere tempestivamente il pagamento delle loro fatture.

Esso prende atto con soddisfazione delle informazioni fornite dalla Commissione sui negoziati in corso con i donatori internazionali (FMI, banca mondiale, OCSE) per giungere ad una definizione comune degli indicatori di output ai fini della comparabilità dei dati.

5.4. Altre osservazioni

5.4.1. Programma Tacis di cooperazione transfrontaliera

Il Consiglio si rammarica dell'impatto limitato di tale programma a causa dei ritardi nelle prime fasi dell'attuazione e alla necessità di rafforzare il quadro per un dialogo transfrontaliero.

La Commissione riconosce che al momento dell'esame della Corte dei conti (quattro anni dopo l'inizio del programma) l'impatto del programma era limitato. La Corte stessa ha osservato che, tenuto conto della scarsità dei fondi disponibili, si può prevedere solo, nel migliore dei casi, un impatto modesto. Il programma ha registrato qualche problema di avvio che è stato ora risolto.

Il programma ha conseguito alcuni risultati misurabili. Un posto di frontiera è stato ultimato a Leushen in Moldova nel 2001; nel 2002 sono stati completati quattro passaggi di frontiera, Salla e Svetogorsk sul confine russo/finlandese, il posto di confine a Chop sul confine ucraino/ungherese e quello a Kameny Log sul confine bielorusso/lituano; sempre nel 2002 è stato completato anche un ponte, Jagodin sul fiume Bug fra Ucraina e Polonia con la sua strada di accesso. Essi hanno contribuito a controlli più efficienti ed efficaci e a una riduzione dei tempi di attesa. La costruzione di un nuovo posto di frontiera a Bagrationovsk fra Kaliningrad e la Polonia è cominciata nel giugno 2002 e terminerà all'inizio del 2003. Oltre a ciò, nel marzo 2002 sono cominciati i lavori sulla demarcazione dei confini fra Bielorussia e Lituania.

5.4.2. Gestione della PESC

Il Consiglio condivide le preoccupazioni espresse dalla Corte in merito al lasso temporale intercorrente tra la decisione del Consiglio ed il primo pagamento. Esso ritiene inoltre che il ritmo di esecuzione del bilancio della PESC sia legato al fatto che le azioni rientranti in tale politica non sono interamente programmate, dato che una parte di esse è soggetta ad un utilizzo ad hoc in funzione della situazione internazionale.

Il Consiglio si compiace che la Commissione abbia adottato le seguenti misure intese a ridurre i termini dei pagamenti: il ricorso a contratti standard, il fatto che il Commissario competente, per avviare più rapidamente i progetti, possa prendere decisioni indipendentemente dal Collegio e che la riorganizzazione della Commissione preveda l'affidamento di ciascun fascicolo ad una sola persona fino alla sua conclusione. Esso invita a proseguire gli sforzi per adottare le misure necessarie e cercare soluzioni ai problemi tuttora in sospeso.

La Commissione conviene che la rapidità costituisce spesso un fattore importante nella PESC. Tuttavia, è altrettanto importante investire su un adeguata preparazione del quadro generale di attuazione al fine di evitare problemi nella fase di attuazione e di garantire un prodotto di qualità. Il primo pagamento verrà effettuato solo dopo la codificazione del quadro di attuazione e dei rispettivi obblighi e responsabilità in un contratto fra la Commissione e l'organismo attuatore. Il rapido avvio di un'azione dipende inoltre dalla sua adeguata preparazione prima della decisione del Consiglio.

La Commissione condivide il parere del Consiglio che il ritmo di esecuzione del bilancio della PESC sia legato al fatto che le azioni rientranti in tale politica non sono interamente programmate, dato che una parte di esse è soggetta ad un utilizzo ad hoc in funzione della situazione internazionale.

La Commissione è lieta di informare di un'altra misura adottata di recente al fine di accelerare il varo di azioni PESC, in particolare l'introduzione della sottodelega da parte del Commissario al direttore generale della DG Relazioni esterne quanto all'adozione delle decisioni di finanziamento.

6. CAPITOLO 6 - AIUTO DI PREADESIONE

6.1. Esecuzione del bilancio

Il Consiglio si rammarica della forte concentrazione degli impegni alla fine dell'esercizio, dovuta segnatamente all'impegno tardivo dei programmi ISPA e SAPARD, così come dell'aumento del RAL, a seguito dell'utilizzo molto limitato dei pagamenti per tali programmi. Esso prende atto delle difficoltà incontrate dalla Commissione nell'attuazione di tali nuovi strumenti e condivide la volontà della Commissione di evitare di procedere a pagamenti in cattive condizioni.

Gli impegni tardivi per Sapard sono stati una conseguenza, fra l'altro, del fatto che il 2000 è stato il primo anno di attuazione di questo strumento estremamente complesso. La concentrazione di impegni ISPA alla fine dell'esercizio è una conseguenza diretta dei ritardi nello sviluppo del contesto giuridico e amministrativo di questo strumento. Il Consiglio sottolinea l'importanza, ai fini dell'accettazione pubblica negli Stati membri del processo di allargamento, di un controllo finanziario e di una lotta antifrode efficiente nei paesi candidati, simili a quelli esistenti attualmente negli Stati membri.

Come indicato nelle varie risposte al Parlamento, la Commissione è pienamente consapevole delle difficoltà in questo settore e condivide la preoccupazione del Parlamento in merito alle persistenti carenze delle amministrazioni pubbliche nei paesi candidati. Questi problemi e difficoltà sono stati riconosciuti anche nelle relazioni di avanzamento 2001, nei partenariati di adesione e nel documento di strategia La Commissione ha individuato pertanto le sfide che attendono i paesi candidati e ha avviato e continua ad avviare misure importanti per garantire che, all'adesione, i paesi candidati dispongano di sistemi di controllo efficaci per la gestione dei fondi UE. Queste misure comprendono attualmente tre aspetti:

- In primo luogo, nel contesto del capitolo 28 dei negoziati, la Commissione controlla attentamente gli impegni assunti dai paesi candidati di sviluppare un sistema di controllo finanziario interno pubblico pienamente funzionante (PIFC) e di sviluppare ulteriormente i sistemi di revisione esterna per cui sono responsabili le istanze superiori di revisione contabile. Il programma PHARE è stato e continua ad essere utilizzato a sostegno sia del processo di adeguamento legislativo che del richiesto rafforzamento delle istituzioni, in vista dell'attuazione del PIFC e dei sistemi di revisione esterna a livello sia nazionale che, eventualmente, regionale. Mediante lo strumento di gemellaggio gli Stati membri UE hanno partecipato attivamente, in quanto partner, a questo sforzo e oltre 30 progetti di gemellaggio sono in corso in questo settore e in altri strettamente connessi. Iniziative importanti, inoltre, sono state avviate da SIGMA e proseguono tuttora; comprendono valutazioni da parte di pari e altre misure volte a stimolare il processo.

- Fondi PHARE vengono usati per assistere gli ambiziosi sforzi dell'OLAF volti a consolidare una capacità istituzionale propria dei paesi candidati nella campo della lotta contro le frodi, in particolare in relazione alla gestione dei fondi UE.

- In terzo luogo, mediante il processo di graduale introduzione di un sistema di attuazione decentrato (EDIS) per i fondi di preadesione, la Commissione aiuterà i paesi candidati a creare una gestione finanziaria e sistemi di controllo basati sui sistemi anziché sulle operazioni. Questo processo è stato avviato ed è attualmente in fase di esecuzione una prima analisi nei settori dei sistemi, del personale, dei controlli interni, della responsabilità finanziaria, delle revisioni interne e dei contratti.

A questo sforzo contribuisce anche il piano d'azione destinato a rafforzare la capacità istituzionale, di cui nel documento di strategia 2001. La responsabilità ultima in materia, tuttavia, resta ai paesi candidati. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può mettere a disposizione la metodologia e i mezzi, ma solo i paesi candidati possono garantire i risultati.

Sottolinea l'importanza, ai fini dell'accettazione pubblica negli Stati membri del processo di allargamento, di un controllo finanziario e di una lotta antifrode efficiente nei paesi candidati, simili a quelli esistenti attualmente negli Stati membri.

Il Consiglio aderisce al parere della Corte secondo cui la Commissione dovrebbe accelerare l'analisi e lo sviluppo delle modalità di attuazione dei nuovi programmi di spesa, fornendo ai paesi candidati orientamenti e consigli tecnici nella misura massima possibile ed a tempo debito, allo scopo di aiutarli ad impegnarsi nella misura necessaria.

6.2. ISPA

Il Consiglio si rallegra che, nonostante i ritardi intervenuti nell'elaborazione del quadro giuridico e amministrativo di tale strumento, la Commissione sia riuscita ad approvare e ad impegnare un numero importante di progetti per l'anno 2000.

La Commissione desidera sottolineare che la preparazione dei paesi candidati al nuovo strumento di preadesione è cominciata già prima dell'adozione del regolamento CE n. 1267/1999 (regolamento ISPA) nel giugno 1999 e che gli sforzi si sono intensificati in seguito e prima dell'entrata in vigore del quadro giuridico di base. Sia i servizi della Commissione che i paesi candidati hanno bisogno di tempo per creare le necessarie strutture amministrative, ma - come osservato dal Consiglio - sono riusciti ad adottare un numero sufficiente di progetti ISPA (misure) per impegnare gli stanziamenti disponibili.

Esso invita tuttavia la Commissione a proseguire gli sforzi per colmare le lacune evidenziate dalla Corte nella sua relazione annuale, segnatamente la cattiva valutazione dei bisogni in termini di assistenza tecnica, le lacune del coordinamento interno, i metodi di lavoro insufficientemente armonizzati con riferimento alla procedura di valutazione e il seguito delle osservazioni delle diverse DG e la sfida che rappresenta l'attuazione di tale strumento per i paesi candidati.

La Commissione presta la massima attenzione alle lacune evidenziate dalla Corte. Essa ha incoraggiato i paesi candidati a utilizzare fondi per l'assistenza tecnica disponibili nel quadro di ISPA per la preparazione delle presentazioni dei progetti e per attività che devono essere eseguite per rispettare i requisiti del sistema di attivazione decentrato esteso (EDIS) (nel 2001 la Commissione ha deciso circa 30 misure di assistenza tecnica per la preparazione di progetti e mette a disposizione di EDIS fondi per l'assistenza tecnica in tutti i dieci paesi beneficiari di ISPA).

Il coordinamento interno è disciplinato dalle norme generali in vigore alla Commissione: la procedura di autorizzazione. La decisione di autorizzazione adottata il 12 luglio 2000 (SEC(2000) 1197 PV 1487) disciplina la consultazione interna con i servizi che devono essere ascoltati sulle misure ISPA prima che esse possano essere presentate al comitato di gestione di ISPA e approvate dalla Commissione. Il coordinamento interno, inoltre, è garantito anche tramite le riunioni regolari del comitato di coordinamento a livello di direttori dei servizi della Commissione interessati, nonché un gruppo di lavoro per la revisione contabile.

Ricorda inoltre alla Commissione che una delle priorità principali è completare quanto prima in modo efficace il processo di decentramento, mantenendo i controlli rafforzati, per poter avviare la riflessione sul passaggio dei fondi ISPA verso i Fondi di coesione.

ISPA viene attualmente attuato sulla base del sistema di attuazione decentrato (DIS): l'approvazione ex-ante delle operazioni di gara e di aggiudicazione dei contratti spetta alla Commissione, ma il paese beneficiario è responsabile dell'attuazione del progetto e in particolare della gestione finanziaria e del controllo. L'articolo 12 del regolamento di coordinamento stabilisce la soppressione di questo controllo ex-ante quando siano soddisfatte talune condizioni, dando luogo a un sistema di attivazione decentrato esteso (EDIS). La Commissione fornisce fondi per l'assistenza tecnica tramite ISPA per le azioni necessarie per la realizzazione di EDIS, come indicato nell' "Iter per l'introduzione dell'EDIS per ISPA e PHARE". Si auspica che, per una serie di paesi e settori, le condizioni siano tali da consentire alla Commissione di eliminare l'approvazione ex-ante all'inizio del 2003. I paesi candidati sono fortemente incoraggiati a procedere verso l'EDIS; si dovrebbe però ricordare che sono in ogni caso responsabili di istituire sistemi adeguati di gestione finanziaria e di controllo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 1267/1999 (il regolamento ISPA). Per tutti i 10 paesi beneficiari di ISPA, la DG REGIO ha avviato, nel periodo ottobre 2001 - gennaio 2001, verifiche dei sistemi per accertare in che misura i paesi beneficiari abbiano introdotto tali sistemi, valutarne l'adeguatezza e presentare raccomandazioni. Nella seconda metà del 2002, la DG REGIO si è occupata del seguito di queste azioni.

6.3. SAPARD

Il Consiglio si compiace degli sforzi profusi sia dalla Commissione, sia dai paesi candidati per approvare tutti i programmi di sviluppo agricolo e rurale nei termini prescritti, così come per concludere in modo soddisfacente la procedura di elaborazione e di firma degli accordi internazionali, nonostante la complessità del quadro giuridico di questo tipo di strumento.

Il contesto giuridico istituito per SAPARD è in larga misura analogo alle disposizioni per le politiche cofinanziate dalla Comunità negli Stati membri e pertanto non più complesso di esse. La Commissione riconosce anche gli sforzi compiuti dai paesi candidati per portare a termine questo importante lavoro e completarne i vari aspetti in un lasso di tempo di solito analogo a quello stabilito per gli Stati membri.

Esso prende atto dell'intenzione della Commissione di preparare i paesi candidati al momento dell'adesione, quando lo strumento SAPARD scadrà, potenziando la loro capacità ad utilizzare i fondi strutturali e i fondi FEAOG Garanzia, per quanto concerne i progetti quali le gare d'appalto, così come proseguendo l'assistenza tecnica durante il periodo precedente la loro adesione.

A maggio 2002 la Commissione aveva adottato decisioni di conferimento della gestione per sette dei dieci paesi beneficiari. Tali decisioni vengono adottate solo quando il paese interessato dimostra di avere la capacità di applicare lo strumento SAPARD su base pienamente decentrata. Tenuto conto della natura delle disposizioni SAPARD che, come messo in rilievo sopra, sono in larga misura analoghe a quelle previste per l'applicazione delle politiche cofinanziate dalla Comunità negli Stati membri, tale capacità è importante anche per l'applicazione dopo l'adesione dei fondi strutturali e dei fondi del FEAOG garanzia. Per quanto riguarda gli altri tre paesi, anch'essi stanno compiendo progressi volti a rendere possibile l'adozione delle decisioni di conferimento. Il sostegno tecnico continua a essere fornito in conformità delle esigenze nel quadro dello strumento PHARE. Nell'ambito dei limiti del regolamento n. 1268/1999 del Consiglio, esso viene fornito anche tramite SAPARD.

7. CAPITOLO 7 - SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Valutazione specifica nel contesto della dichiarazione di affidabilità

Il Consiglio si compiace della valutazione della Corte dei conti, secondo la quale l'insieme delle operazioni e dei conti di cui alla rubrica 5 delle prospettive finanziarie è da ritenersi generalmente soddisfacente, come era già avvenuto per l'esercizio 1999.

Il Consiglio accoglie con favore anche il miglioramento significativo della gestione delle immobilizzazioni materiali, diverse dagli immobili, grazie all'introduzione di un nuovo sistema di gestione dell'inventario (ELS).

Il Consiglio si compiace inoltre della valutazione della Corte dei conti, secondo cui le procedure di aggiudicazione degli appalti seguite dalle istituzioni sono da ritenersi nel complesso legittime e regolari e il sistema di controllo è conforme al regolamento finanziario. Come la Corte dei conti, il Consiglio incoraggia tutte le istituzioni a proseguire il miglioramento di queste procedure, grazie in particolare ad un sistema di misure preventive e di azioni di formazione destinate agli ordinatori e ai responsabili della gestione.

Dalla fine del 2000 la Commissione ha attuato un ampio programma di formazione in materia di procedure e gestione di bilancio e finanziarie, destinato principalmente agli ordinatori, ai gestori e agli amministratori finanziari. Il programma copre sia gli aspetti procedurali che quelli operativi. Nel 2001 sono stati organizzati in questo settore 162 corsi, per 4 600 partecipanti giorno, facendone uno dei temi di formazione più importanti in termini di partecipazione. L'impegno proseguirà nel 2002 e nel 2003 con particolare attenzione per il nuovo regolamento finanziario.

7.2. Seguito dato alle osservazioni precedenti

(a) Seguito dato alla relazione n. 8/98 sui servizi della Commissione incaricati specificamente della lotta antifrode

Il Consiglio si compiace del fatto che, in seguito alla decisione della Commissione del 28 aprile 1999 che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, la lotta alla frode si svolge in un contesto amministrativo più appropriato, nel quale l'Ufficio gode di maggiore indipendenza rispetto al suo predecessore, l'UCLAF. Il Consiglio constata con soddisfazione che i problemi iniziali di assunzione di personale sono stati pressoché interamente risolti. Incoraggia l'OLAF a stabilire con precisione le proprie priorità e strategie e a proseguire il miglioramento, l'ammodernamento e l'utilizzazione efficace del suo sistema d'informazione.

La struttura e l'organico dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode sono stati ora adeguati ai nuovi compiti e priorità.

L'Ufficio è consapevole dell'esigenza di priorità e strategie chiare in tutti i settori di competenza. Ora che sono stati coperti i posti di gestione, possono essere compiuti ulteriori progressi quanto alla fissazione delle priorità e delle strategie. La creazione della direzione Intelligence, strategia operativa e tecnologia informatica dimostra la priorità attribuita dall'Ufficio a un migliore uso dei sistemi di informazione e informatici nella lotta contro le frodi. Obiettivo della direzione Intelligence è consentire all'Ufficio di intervenire maggiormente nella definizione di priorità operative e strategiche. A questo scopo essa raccoglierà, analizzerà e divulgherà tutti i tipi di informazioni ottenute da varie fonti per fornire assistenza sia ai partner dell'Ufficio negli Stati membri che al proprio personale operativo e investigativo.

L'Ufficio continuerà a precisare le sue priorità a strategie, insieme ai partner istituzionali negli Stati membri, tramite il comitato consultivo sul coordinamento della prevenzione delle frodi (COCOLAF), al Parlamento europeo, tramite la commissione di controllo dei bilanci, e ai servizi competenti della Commissione.

L'Ufficio, inoltre, ha già indicato chiaramente che la sua massima priorità operativa riguarda il campo delle indagini interne dove si adotta una politica di tolleranza zero verso la corruzione interna. Un'elevata priorità viene riconosciuta anche a tutti i casi connessi all'allargamento.

L'Ufficio continuerà ad offrire la propria assistenza agli Stati membri per il coordinamento dei casi transnazionali, conformemente al principio della piattaforma comunitaria di servizi.

Alla stregua della Corte dei conti, il Consiglio ritiene che una semplificazione delle disposizioni e procedure amministrative sia necessaria per facilitare e accelerare lo svolgimento delle indagini presso le istituzioni.

Il 19 febbraio 2002 la Commissione ha adottato una decisione per migliorare l'efficienza e la rapidità delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari (C(2002)540). Con tale decisione è stato creato un ufficio specializzato, IDOC (Ufficio investigativo e disciplinare della Commissione), costituito da un gruppo multidisciplinare di investigatori esperti e avvocati qualificati. Il suo principale compito consiste nell'eseguire indagini coerenti e professionali e preparare i procedimenti disciplinari.

Al fine di garantire efficienza e rapidità, l'IDOC è alle dirette dipendenze del direttore generale della DG Personale e amministrazione.

Le nuove norme procedurali sull'apertura e la conduzione delle indagini amministrative dovrebbero migliorare l'efficacia delle indagine preliminari relative a sospette irregolarità. In particolare l'articolo 3 della suddetta decisione impone all'IDOC di esercitare i propri poteri con la massima celerità. L'articolo 5, paragrafo 4 della decisione garantisce che le indagini vengono condotte in forma continuativa e per un periodo di tempo proporzionato alle circostanze e complessità del caso.

Tutte queste misure consentiranno all'autorità investita del potere di nomina di definire con maggiore precisione eventuali violazioni, evitando così ritardi nei procedimenti disciplinari in una fase successiva.

Misure sono state anche adottate in merito alla modifica dello Statuto. La Commissione ha proposto procedure semplificate, in particolare in merito all'apertura dei procedimenti disciplinari e mediante la possibilità di ricorrere a una procedura rapida qualora un funzionario riconosca le proprie mancanze. Oltre a ciò la commissione disciplinare presenterà una composizione più stabile e sarà pertanto in grado di operare in modo più professionale. Il funzionario interessato, infine, avrà la possibilità di fornire prove per iscritto anziché essere ascoltato e anche questo dovrebbe accelerare la procedura.

(b) Seguito dato a varie osservazioni formulate in precedenza dalla Corte sulla gestione delle spese immobiliari delle istituzioni

Il Consiglio ricorda che il trattato non permette a un'istituzione europea di ricorrere al prestito.

Alla luce delle conclusioni sulla relazione speciale n. 5/2000 della Corte dei conti, il Consiglio ritiene nondimeno necessario che le istituzioni, prima di impegnarsi in progetti immobiliari importanti, informino l'autorità di bilancio, segnatamente in ordine alle implicazioni finanziarie pluriennali.

A più riprese la Commissione si è impegnata ai informare l'autorità di bilancio prima di avviare progetti immobiliari rilevanti o sensibili.

Ciò è accaduto nel caso dell'asilo nido Palmerston quando, con lettera del 18 marzo 2002, la Commissione informò il presidente della commissione bilancio del Consiglio dell'intenzione di prendere in affitto l'edificio Palmerston con un'opzione di acquisto.

La Commissione continuerà a seguire questa procedura per futuri progetti immobiliari di grande entità con implicazioni pluriennali.

7.3. Il sistema retributivo applicabile al personale dell'UE

Il Consiglio prende atto delle osservazioni della Corte dei conti riguardo alla necessità di adeguare il sistema retributivo al merito.

In un sistema di carriere il legame fra merito e retribuzione viene assicurato sostanzialmente mediante le promozioni. Il sistema di promozioni della Commissione è sempre stato - ed è tuttora - basato essenzialmente sul merito. Il nuovo sistema di valutazione e promozione che entrerà in vigore nel 2003 rafforza ulteriormente tale nesso. Infine, le modifiche proposte allo Statuto comprendono un nuovo sistema di carriere in cui l'anzianità avrà un'importanza nettamente inferiore e che consentirà una progressione di retribuzione tramite promozioni successive.

Per quanto concerne il calcolo della pensione di base minima, il Consiglio condivide il parere della Corte quanto alla necessità di un'armonizzazione in materia.

La Commissione può confermare che è stato raggiunto un accordo fra le amministrazioni delle istituzioni al fine di armonizzare tale pratica. Il 28 maggio 2002 il CPQS (comitato preparatorio per le questioni connesse ai regolamenti del personale) ha convenuto una base comune per tenere conto degli anni di servizio ai fini del calcolo della pensione minima. La base convenuta era costituita dagli anni effettivi di servizio, senza tenere conto degli anni di abbuono aggiuntivi assegnati al funzionario a seguito del trasferimento di diritti a pensione.

8. CAPITOLO 8 - STRUMENTI FINANZIARI E ATTIVITÀ BANCARIE [2]

[2] Conformemente alle disposizioni del trattato, lo scarico riguarda unicamente l'esecuzione del bilancio comunitario. Le operazioni di prestito attivo e passivo ne sono quindi escluse, salvo per quanto riguarda gli elementi connessi con l'esecuzione del bilancio.

8.1. Fondo di garanzia per le azioni esterne

Il Consiglio si augura che la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) pervengano nei tempi più brevi ad un accordo sul sistema relativo alla commissione annua da corrispondere alla BEI per la gestione del fondo di garanzia relativo alle azioni esterne.

La BEI e la Commissione hanno convenuto una nuova struttura delle commissioni, applicabile dal 1° gennaio 2001. La relativa convenzione è stata firmata dai due presidenti rispettivamente il 26 aprile e l'8 maggio 2002.

8.2. FEI

Il Consiglio prende atto della nuova ripartizione dei diritti nella struttura finanziaria del FEI e s'interroga sulle conseguenze pratiche per la gestione delle attività di capitale di rischio a carico del Fondo.

la Comunità è rappresentata nel consiglio di amministrazione del FEI da due membri, uno dei quali è l'attuale presidente del consiglio. Ciò garantisce un equilibrio fra il perseguimento degli obiettivi comunitari e i principi e le pratiche commerciali del FEI.

Inoltre, per quanto concerne il progetto pilota "Crescita e ambiente", il Consiglio prende atto delle osservazioni della Corte dei conti e delle risposte della Commissione, invitando quest'ultima a completare quanto prima la valutazione del progetto e a proseguire i suoi lavori di seguito e controllo.

È stata eseguita una valutazione interna dell'iniziativa "Crescita e ambiente" e la relativa relazione dovrebbe essere presentata alla Commissione alla fine dell'estate 2002. Nel 2002 i servizi della Commissione hanno proseguito il lavoro di monitoraggio e supervisione avviato all'inizio del 2000. Nel luglio 2002 la Commissione ha eseguito controlli a campione, visite di controllo e revisioni interne su 5 intermediari finanziari che al 31 dicembre 2001 avevano erogato 2 442 prestiti, vale a dire il 51,7% del numero totale di prestiti concessi da tutti gli intermediari riconosciuti nel quadro di "Crescita e ambiente". I 5 intermediari avevano concesso prestiti per un totale di 918 milioni di euro, pari a oltre il 49% del volume totale di prestiti disponibili nel quadro di "Crescita e ambiente" a quella data. Come in passato, le osservazioni e raccomandazioni della Commissione sono state trasmesse al FEI, che è stato invitato a prendere, se necessario, misure appropriate. Nel 2002/2003 sono previsti controlli documentari a campione su un altro intermediario.

Il Consiglio si compiace che la Commissione, la Corte dei conti e il FEI siano pervenuti ad un accordo che consente alla Corte di effettuare un controllo adeguato della partecipazione comunitaria al capitale del Fondo.

9. CAPITOLO 9 - DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ E INFORMAZIONI A SOSTEGNO

Il Consiglio deplora che la Commissione non abbia ancora potuto ottenere una dichiarazione di affidabilità globale (DAS) sulla legittimità e la regolarità delle operazioni pertinenti dei rendiconti finanziari, ad eccezione della valutazione positiva riguardante le entrate, gli impegni e le spese amministrative; si rammarica per il fatto che altri settori non abbiano potuto formare oggetto di tale valutazione positiva, come auspicato nell'esercizio precedente, e ritiene che tale situazione non sia soddisfacente.

La valutazione positiva della Corte riguarda un consistente numero di operazioni e dimostra i successi ottenuti dalla Commissione non solo dove essa è interamente responsabile delle proprie attività, ma anche in un ambito più stabile e condiviso come quello delle risorse proprie. La Commissione si impegna tuttavia a migliorare la situazione in materia di pagamenti ed è fiduciosa quanto agli effetti positivi del processo di riforma per migliorare, con il tempo, la propria gestione finanziaria.

Il Consiglio riconosce che l'attuazione delle riforme che la Commissione ha già intrapreso richiede inevitabilmente un periodo di maturazione e rileva, alla stregua della Corte dei conti, che sono stati realizzati progressi in alcuni settori che, si augura, avranno progressivamente un effetto positivo sulla DAS. Il Consiglio desidera sottolineare in tale contesto l'importanza prioritaria che annette alla conclusione della revisione del regolamento finanziario, dichiarandosi fautore, in generale, di qualsiasi misura di semplificazione del quadro normativo.

La riformulazione del regolamento finanziario, che è stata decisa all'unanimità dal Consiglio al temine di un processo molto intenso, è stata realizzata in tempi molti brevi ed è stata accompagnata dal necessario esame con le parti interessate e relativo dibattito. Negli ultimi anni la Commissione ha adottato iniziative, di carattere sia orizzontale che settoriale, volte a migliorare la normativa. Esse rispondono all'obbligo generale di rispettare il principio di proporzionalità (cfr. protocollo al trattato di Amsterdam) e all'esigenza, sempre più riconosciuta, di una normativa migliore e più semplice. In particolare, sono migliorate in misura rilevante le procedure interne della Commissione per la pianificazione e programmazione del lavoro (consentendo in particolare che i risultati delle valutazioni delle azioni e dei programmi contribuiscano in modo più efficace alla fase di elaborazione politica). Nel giugno 2002, inoltre, la Commissione ha proposto un piano di azione di grande portata sul miglioramento della regolamentazione, che introduce fra l'altro un quadro comune per la valutazione ex-ante delle sue iniziative.

Il Consiglio accoglie con favore la nuova impostazione della Corte nella sua relazione sulla DAS che fornisce informazioni più precise e affidabili sull'individuazione e le cause degli inadempimenti per settore d'attività nonché analisi sui sistemi di controllo, dotando l'autorità di bilancio di una base più solida su cui fondare le proprie valutazioni, e ritiene che ciò costituisca un passo nella direzione giusta.

La Commissione apprezza anche gli sforzi della Corte per fornire informazioni migliori, che a sua volta la Commissione può utilizzare per migliorare le proprie procedure di gestione finanziaria.

Il Consiglio rileva tuttavia che la relazione della Corte dei conti non contiene informazioni sufficienti riguardo, quanto meno, all'evoluzione dell'incidenza degli errori osservati nei settori interessati. In tale contesto, il Consiglio non può che rinnovare la sua richiesta volta a far sì che la Corte fornisca almeno informazioni che consentano di effettuare un raffronto obiettivo dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi prefissati e adottare un metodo di valutazione dei risultati fra i vari anni.

Il Consiglio rinnova alla Commissione la sua richiesta di sviluppare siffatti obiettivi nell'ambito del miglioramento del piano di azione.

La Commissione collaborerà con la Corte, su sua richiesta, per definire misure utili.

Il Consiglio, pur prendendo atto che i conti di gestione e il bilancio consolidato riflettono fedelmente sia le entrate e le spese dell'esercizio, che la situazione finanziaria al 31 dicembre 2000, ribadisce la propria preoccupazione per il persistere degli stessi errori e carenze che hanno indotto la Corte ad avanzare riserve al riguardo, specialmente in materia di informazioni relative agli anticipi e acconti, di sopravvalutazioni degli impegni ancora da liquidare, degli impegni "fuori bilancio" corrispondenti agli obblighi giuridici che non hanno formato oggetto del necessario impegno di bilancio, nonché di omissione di impegni di bilancio. La Commissione deve attuare con la massima urgenza il piano d'azione da essa definito per ammodernare il suo quadro contabile, che prevede il passaggio da una contabilità di bilancio ad una contabilità patrimoniale, e tenerne conto nella proposta modificata di revisione del regolamento finanziario.

Negli ultimi anni la Commissione ha avviato una riforma dei propri sistemi contabili passando da una contabilità di bilancio a una patrimoniale. La Corte dei conti europea ha riconosciuto i miglioramenti quanto all'accuratezza della contabilizzazione delle spese. La presentazione della situazione finanziaria delle Comunità ne risulterà in futuro migliorata. La Commissione ha già introdotto elementi di contabilità patrimoniale nell'elaborazione dei conti annuali, ma le informazioni non provengono ancora da un sistema contabile integrato. Per modernizzare ulteriormente il proprio contesto contabile, la Commissione ha incluso nel nuovo regolamento finanziario, adottato nel giugno 2002, nuove norme contabili che si basano sul principio, accettato a livello internazionale, della contabilità patrimoniale. L'introduzione di questo nuovo approccio, tuttavia, richiederà tempo e verrà attuato in fasi successive scaglionate su più esercizi finanziari.

Il Consiglio prende atto dell'impegno della Commissione di consolidare e sviluppare i sistemi di controllo interno. Chiede che essa vigili all'applicazione rigorosa delle disposizioni vigenti relative alla verifica dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri nell'esecuzione dei Fondi strutturali. La Commissione deve peraltro ovviare alle carenze osservate nel funzionamento del SIGC ed estendere maggiormente i dispositivi di controllo alla parte delle spese agricole non contemplate dal medesimo. Incoraggia infine la Commissione a proseguire i suoi sforzi volti ad assicurare un'applicazione efficace dei sistemi di controllo per le altre spese.

Nel 2001 e 2002, la Commissione ha dedicato una parte considerevole delle sue risorse di controllo alla verifica dei sistemi di controllo e di gestione introdotti dagli Stati membri per i Fondi strutturali per il periodo 2000-06. Essa sta preparando una relazione sulle proprie conclusioni da presentare al Parlamento entro la fine del 2002. Nelle sue revisioni, la Commissione presta attenzione a eventuali lacune sistemiche dei metodi di gestione e, se del caso, raccomanda azioni correttive o applica correzioni finanziarie. La Commissione si impegna per migliorare l'efficacia del proprio lavoro di revisione contabile, mediante l'informatizzazione della pianificazione e del seguito (SYSAUDIT), la presentazione più tempestiva delle relazioni di controllo e un miglior coordinamento con il lavoro degli organi di revisione contabile nazionali, compreso un migliore utilizzo delle relazioni ad essa trasmesse nel quadro degli accordi bilaterali. Questo processo, che è in linea con le riforme interne della Commissione comprese le dichiarazioni annuali di gestione, dovrebbe essere del tutto completato entro la fine del 2003.

Nel settore agricolo, la Commissione promuove attivamente buone pratiche amministrative e di controllo comunicando orientamenti e chiarimenti a gruppi di esperti appositamente costituiti e anche, su richiesta, a livello bilaterale.

Per quanto concerne l'estensione dei meccanismi di supervisione alla parte delle spese agricole non direttamente coperte dallo IACS, si ricorda che il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio impone che i sistemi di amministrazione e di controllo applicati ad alcuni regimi di aiuto della Commissione siano concepiti in modo da consentire un funzionamento congiunto e lo scambio di dati fra di essi e lo IACS. Il termine per l'attuazione di questa armonizzazione è fissato al 1° gennaio 2003 al più tardi. I servizi della Commissione hanno già preso misure per monitorare questo sviluppo.

Per quanto concerne l'instaurazione del sistema contabile SINCOM 2, il Consiglio è preoccupato per le lacune operative segnalate dalla Corte dei conti e chiede alla Commissione di conferire una priorità particolare al rafforzamento della sicurezza del sistema.

Sforzi rilevanti sono stati, e vengono ancora, compiuti per migliorare SINCOM 2 da una serie di punti di vista, fra cui la sicurezza (cfr. risposta al riquadro 2 (5) dell'introduzione).

ALLEGATO - RELAZIONI SPECIALI 2000

L'allegato contiene estratti, che chiedono interventi della Commissione, delle conclusioni del Consiglio, con le relative risposte della Commissione, in merito alle relazioni speciali della Corte dei conti.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 6/00 della Corte di conti relativa alla concessione, da parte della Comunità, di bonifici di interessi sui prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese a titolo dello strumento di prestito temporaneo

Nessun commento della Commissione.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 16/00 della Corte dei conti relativa alle procedure di gara per gli appalti di servizi dei programmi Phare e Tacis

Il Consiglio esprime preoccupazione riguardo a pratiche che in taluni casi conducono ad una diminuzione della concorrenza, ad una diffusione delle informazioni inadeguata, ad eventuali confusioni di interessi, a pratiche di valutazione poco coerenti ed a carenze nella gestione dei fascicoli.

Il Consiglio ritiene che la Commissione debba in particolare sorvegliare la situazione relativa al personale ed al controllo finanziario. Ciò appare particolarmente importante alla luce del maggior decentramento della gestione del programma PHARE e, in misura minore, di TACIS. A tale scopo fungerà da base il nuovo regolamento finanziario, attualmente in fase di revisione.

Il Consiglio invita la Commissione a continuare ad ispirarsi alla relazione della Corte al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure di gara per gli appalti di servizi dei programmi PHARE e TACIS e di informare il Consiglio entro la fine dell'anno sulle misure prese a tale scopo. Il Consiglio riconosce tuttavia che tali miglioramenti, in particolare quelli relativi alle gare d'appalto, sono strettamente connessi alle disposizioni incluse nel regolamento finanziario riveduto.

Si continuano a migliorare le procedure, in particolare per tenere conto delle lacune osservate. La Commissione riferisce regolarmente sulle sue iniziative e può rendere conto al Consiglio su queste attività su esso ne fa richiesta.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 18/00 della Corte dei conti relativa al programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa

Il Consiglio raccomanda che:

-in futuro, i programmi di aiuto alimentare tengano nel debito conto l'esperienza acquisita attraverso il programma di aiuto alimentare in Russia e prevedano garanzie in termini di efficacia e di correttezza dello svolgimento;

-nel caso in cui sia necessario un sostegno a lungo termine del settore agroalimentare russo, si prendano in considerazione mezzi di promozione dell'agricoltura russa diversi dall'aiuto alimentare, al fine di evitare problemi nei meccanismi di mercato;

-l'Unione rafforzi la cooperazione con le organizzazioni umanitarie che operano in Russia, per coordinare meglio gli sforzi in campo umanitario.

Il programma di fornitura di prodotti agricoli alla Federazione russa è stato adottato dalla Commissione il 17 dicembre 1998. Esso costituiva la risposta dell'UE a una richiesta di aiuto del governo russo per risolvere il problema della disponibilità di prodotti alimentari dovuto al duplice impatto della crisi economica del 1998 e dei cattivi raccolti di cereali ed è improbabile che venga ripetuto esattamente nella stessa forma. Le lezioni apprese verranno applicate nei futuri esercizi, in particolare per quanto concerne l'esigenza di disporre di risorse apposite, fin dall'inizio dell'operazione, per valutare il tipo di prodotti da fornire e per determinare in anticipo un sistema di prezzi.

Nel caso in cui sia necessario un sostegno a lungo termine del settore agroalimentare russo, si dovrebbero prendere in considerazione mezzi di promozione dell'agricoltura russa diversi dall'aiuto alimentare, al fine di evitare problemi nei meccanismi di mercato.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 21/00 della Corte dei conti sulla gestione dei programmi di aiuti esterni della Commissione (in particolare per quanto riguarda la programmazione per paese, l'elaborazione dei progetti e il ruolo delle delegazioni)

Il Consiglio invita la Commissione:

-a precisare più chiaramente la ripartizione delle responsabilità tra servizi centrali e delegazioni;

-a garantire che esistano le opportune competenze per ogni posto presso i servizi centrali e in loco;

-a proporre misure su come garantire una più stretta cooperazione tra l'ECHO e le delegazioni, al fine di migliorare il collegamento tra aiuto, ricostruzione e sviluppo;

-ad adoperarsi, insieme all'autorità di bilancio, per ridurre il numero e la differenziazione delle linee di bilancio;

-a colmare le lacune evidenziate dalla Corte per quanto riguarda la descrizione delle responsabilità, i contributi delle controparti, gli obiettivi e il calendario delle proposte e degli accordi finanziari;

-a rafforzare la pianificazione e il controllo sistematico durante tutto il ciclo di programmazione, segnatamente chiarendo gli obiettivi, gli strumenti e gli indicatori di prestazione;

-a chiarire ulteriormente le procedure per sfruttare l'esperienza acquisita nonché per rendere operative e attuare le politiche;

-a organizzare i lavori, nel contesto della programmazione annuale, in modo da garantire anche un certo equilibrio nel carico di lavoro dei comitati durante l'anno.

Il Consiglio invita la Commissione a concentrarsi per rendere operativa e attuare la dichiarazione congiunta sulla politica della Comunità europea in materia di sviluppo e a tradurre le raccomandazioni fatte dalla Corte dei conti in azioni concrete nonché a tener conto di tali raccomandazioni nel programma di azione per l'attuazione della politica comunitaria in materia di sviluppo.

Il Consiglio esaminerà i progressi compiuti dalla Commissione nel migliorare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione allo sviluppo della CE e invita la Commissione a informare il Consiglio e il Parlamento europeo delle misure adottate nella sua relazione annuale sulla cooperazione allo sviluppo.

Sugli elementi chiave della riforma del servizio esterno avviata nel maggio 2000, nel luglio 2002 si erano già ottenuti i seguenti risultati:

- Per quanto riguarda la volontà di ottenere una migliore corrispondenza fra programmazione dell'assistenza e priorità politiche, mediante lo sviluppo dei documenti di strategia nazionale/regionale. Fino ad ora sono stati preparati 110 documenti di strategia nazionale.

- Per quanto riguarda l'obiettivo di un approccio più coerente alla presentazione dei progetti con la gestione di tutto il ciclo del progetto da parte di una sola entità di nuova creazione: l'ufficio di cooperazione EuropeAid. A seguito di ciò sono stati dimezzati gli impegni vecchi e non eseguiti.

- Per quanto riguarda l'obiettivo della gestione di questi progetti a livello più locale, mediante la deconcentrazione di responsabilità alle delegazioni della Commissione europea. Entro la fine del 2002, tutte le delegazioni in Europa, in Asia centrale, nel bacino mediterraneo, in Asia e in America latina, nonché 13 delegazioni nella regione ACP lavoreranno secondo questo nuovo modello.

La Commissione condivide pienamente la raccomandazione del Consiglio sulla razionalizzazione delle linee di bilancio. Essa ha già proceduto alla razionalizzazione nell'ambito di alcuni capitoli di bilancio nel PPB 2002 e 2003 e auspica pertanto un sostegno dall'autorità di bilancio per procedere ulteriormente in questa direzione.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 22/00 della Corte dei conti sulla valutazione della procedura riformata di liquidazione dei conti.

Il Consiglio ritiene che, data l'esistenza di un numero eccessivo di organismi pagatori in taluni Stati membri, debbano essere attuate iniziative per migliorare il loro funzionamento negli Stati membri in questione al fine di rispondere in modo adeguato alla situazione.

Il Consiglio prende nota, da un lato, delle osservazioni della Corte sui miglioramenti tecnici necessari che devono essere introdotti nelle attività degli organismi nazionali di certificazione e, dall'altro, deplora la mancanza di basi di dati comunitarie che consentano un raffronto tra gli Stati membri. Esso auspica che gli elementi di raffronto disponibili consentano di migliorare l'informazione di tali organi.

Il Consiglio ritiene che, in linea generale, il ricorso all'organo di conciliazione abbia funzionato in modo soddisfacente. È tuttavia necessario apportare ulteriori miglioramenti e pertanto l'orientamento dell'intervento di tale organo deve essere caratterizzato dall'indipendenza e dalla ricerca di un compromesso, al fine di evitare un aumento dei contenziosi comunitari.

La Commissione ritiene che gli Stati membri potrebbero adottare ulteriori misure per limitare il numero di organismi pagatori. Continua ad esistere una serie di organismi pagatori privi di reale giustificazione, che potrebbero facilmente essere chiusi. Una serie di organismi pagatori, inoltre, non soddisfa ampiamente i criteri di accreditamento ma gli Stati membri spesso non prendono misure adeguate ai sensi del regolamento n. 1258/1999, articolo 4, paragrafo 7 [3].

[3] che impone all'autorità competente di sostituire l'organismo pagatore se non sono soddisfatti i criteri di accreditamento o di fornire istruzioni chiare quanto ai miglioramenti da apportare e un calendario per la loro attuazione.

La Commissione ha promesso di esaminare la proposta della Corte di creare una base dati relativa al tasso di errore. Al momento non vedere quali ne sarebbero i benefici tali da giustificare i costi. Quasi tutti gli organismi di certificazione comunicano un tasso di errore inferiore alla soglia di rilevanza dell'1%. Per il modesto numero di casi in cui viene individuato un tasso di errore più elevato si propongono correzioni finanziarie. ciò viene chiaramente indicato nelle relazioni sintetiche. I raffronti del tasso di errore totale (o dei limiti superiori dell'errore) sono validi solo se si può esaminare tutta la popolazione utilizzando tecniche di campionatura statistica. Molti organismi di certificazione, tuttavia, non sono in grado di utilizzare la campionatura statistica per tutta la popolazione per motivi perfettamente validi. Un raffronto pertanto non sarebbe valido.

La Commissione condivide l'opinione favorevole del Consiglio sulla procedura di conciliazione e ritiene di avere contribuito al generale miglioramento della procedura di liquidazione dei conti. L'indipendenza dell'organo di conciliazione è un requisito già chiaramente fissato nella decisione della Commissione n. 94/442/CE, modificata dalla decisione 2000/649/CE del12 ottobre 2000, secondo cui i cinque membri dell'organo di conciliazione devono essere "scelti fra le personalità che offrano la massima garanzia d'indipendenza e altamente qualificate nelle materie di competenza del FEAOG-garanzia o nella pratica della revisione contabile".

Per quanto riguarda i tentativi di raggiungere un compromesso, la Commissione desidera mettere in rilievo, come ha già dichiarato nella sua risposta alla relazione speciale n. 22/00 della Corte dei conti, di essere giuridicamente tenuta ad escludere dal finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie e non può pertanto accettare compromessi che non sarebbero compatibili con tale obbligo. La Commissione segue tuttavia le conclusioni dell'organo di conciliazione quando esse sono più adeguate della proposta iniziale dei suoi servizi alla natura e alla gravità della violazione e del danno finanziario subito dalla Comunità.

Infine, per quanto riguarda i contenziosi davanti alla Corte di giustizia, va messo in rilievo che il trattato conferisce questo diritto agli Stati membri e che né la Commissione né l'organo di conciliazione possono imporvi restrizioni. A questo proposito gli Stati membri possono presentare un ricorso contro una decisione di liquidazione, anche se hanno ottenuto una riduzione della correzione finanziaria proposta tramite la procedura di conciliazione.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 23/00 della Corte dei conti sulla valutazione delle merci d'importazione a fini doganali (valore in dogana)

Nessun commento della Commissione.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 1/01 della Corte dei conti sull'iniziativa comunitaria URBAN

Nessun commento della Commissione.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 2/01 della Corte dei conti sulla gestione dell'aiuto umanitario di urgenza per le vittime della crisi in Kosovo (ECHO)

Il Consiglio ha invitato la Commissione a riferire al più tardi nell'autunno del 2002 sul seguito dato alla relazione della Corte dei conti. Ha rammentato inoltre le conclusioni del 29 maggio 2000 dell'esame della relazione speciale n. 2/2000 della Corte dei conti, in cui ha riconosciuto l'opportunità e l'utilità che essa continui a elaborare relazioni speciali sulle attività dell'UE nei Balcani. Al riguardo il Consiglio ha raccomandato che le relazioni speciali si prefiggano anche di valutare l'impatto dell'aiuto fornito.

La Corte ha messo in rilievo l'esigenza di semplificare il quadro regolamentare e procedurale per le azioni umanitarie. Nel contesto della riforma amministrativa, della riformulazione del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione, i fabbisogni connessi alle azioni umanitarie sono stati tenuti in debita considerazione. ECHO sta elaborando l'accordo quadro di partenariato volto a migliorare la chiarezza e la conformità delle norme modificate e delle missioni di ECHO e dei partner internazionali, in particolare l'ONU.

Il Consiglio è al corrente del fatto che la Commissione ha approvato una nuova procedura di decisione quadro in materia di interventi di urgenza per garantire maggiore flessibilità nella risposta a tali situazioni. La nuova procedura ha consentito a ECHO di figurare fra i primi donatori in tutte le situazioni di emergenza registrate dalla sua creazione nel 2001. Sulla base delle nuove procedure ECHO può prendere una decisione nel caso di nuove emergenze nell'ambito di un contesto determinato ed entro un termine massimo di 72 ore. Dall'adozione di queste nuove procedure, la nuova "procedura di prima urgenza" è stata applicata 4 volte. In tutti i casi la Commissione ha approvato la decisione di finanziamento al massimo tre giorni dopo il verificarsi dell'emergenza. Queste decisioni sono quindi seguite da una procedura rapida per l'esborso dei fondi (5 giorni).

Le negoziazioni generali fra la Commissione e il gruppo di organismi delle Nazioni Unite volte a sviluppare nuovi metodi di lavoro semplificati, nonché i dialoghi strategici con l'ONU e altri partner internazionali procedono in modo regolare e soddisfacente. La revisione dell'accordo UE-ONU richiederà ancora tempo poiché, fra l'altro, l'ONU e la CE devono raggiungere un'intesa su indicatori di prestazione quantificabili e misurabili. Resta inteso tuttavia che entro la fine del 2002 le negoziazioni dovrebbero registrare progressi sostanziali. Ciò dipenderà tuttavia anche dalla capacità degli organismi ONU di passare rapidamente alle fasi successive del dialogo.

*Un sottogruppo UE-ONU incaricato dell'elaborazione delle relazioni ha individuato una serie di settori dove sono possibili miglioramenti, che costituiranno l'elemento chiave dell'accordo modificato. La Commissione è già disposta a esonerare i partner ONU dalla relazione finanziaria intermedia per i contratti di 12 mesi o più brevi a condizione che essi forniscano a ECHO relazioni intermedie d'informazione che contengano dati operativi sufficienti per poter valutare l'impatto dei risultati ottenuti.

*Al maggio 2002 risale uno scambio di lettere fra la Commissione e il segretariato generale dell'ONU per prorogare il finanziamento dei costi indiretti del Programma alimentare mondiale fino alla definizione dell'accordo ONU-UE.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 3/01 della Corte dei conti sulla gestione degli accordi internazionali di pesca da parte della Commissione e risposte di quest'ultima

Il Consiglio ha esaminato la relazione speciale n. 3/2001 della Corte dei conti sulla gestione da parte della Commissione, durante il periodo dal 1993 al 1999, degli accordi di pesca conclusi con il Marocco, la Mauritania, la Groenlandia, il Senegal e l'Argentina, pari al 92% dei pagamenti a titolo dell'esercizio di bilancio 1999 [4].

[4] Il Consiglio ha preso atto che due degli accordi in questione (con l'Argentina e il Marocco) non sono più in vigore e che sono stati negoziati nuovi protocolli di pesca con la Groenlandia e la Mauritania.

Nel prendere atto delle spiegazioni date dalla Commissione quanto all'azione intrapresa, esso la invita ad incrementare gli sforzi per porre rimedio alle carenze individuate dalla Corte dei conti.

Il Consiglio prende atto della presentazione della relazione esterna di valutazione nel 1999 [5], osservando al tempo stesso che non è stata discussa adeguatamente. Pertanto il Consiglio ritiene necessario avere uno scambio di vedute approfondito in merito alla relazione di valutazione del 1999 e alle conclusioni del Consiglio del 1997, sulla base di una valutazione aggiornata, da parte della Commissione, della relazione del 1999 e delle esperienze maturate nel frattempo. Si osserva che tale discussione potrebbe fornire un valido contributo alla revisione generale della politica comune della pesca. Il Consiglio invita inoltre la Commissione a presentare un'analisi globale di tutti gli accordi con i paesi terzi prima di prendere in considerazione una nuova valutazione esterna. Tale analisi dovrebbe mirare a un riesame politico generale e comprendere elementi non quantificabili come le relazioni politiche dell'Unione, l'importanza strategica della presenza della flotta della Comunità nelle acque di paesi terzi, i costi economici e sociali della mancata conclusione degli accordi di pesca, il contributo di questi accordi ad attività sostenibili di pesca nel mondo e le potenzialità per lo sviluppo offerte dagli accordi ai paesi terzi.

[5] Doc. 11763/99 PESCA 181.

Il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte per cercare di affrontare le carenze evidenziate nella relazione del 1999 e in quella della Corte dei conti. Occorre migliorare ulteriormente la verifica e la valutazione degli accordi e prestare maggiore attenzione allo sfruttamento sostenibile degli stock. In particolare, esso invita la Commissione a istituire un sistema di controllo permanente e a definire criteri e indicatori di prestazioni per ciascuno di tali accordi al fine di misurarne l'efficacia per tutta la durata di vita.

In conformità delle sue conclusioni del 1997, il Consiglio invita la Commissione a valutare in che misura si possa ottenere una maggiore flessibilità nell'attuazione degli accordi di pesca.

In conformità delle sue conclusioni del 1997, il Consiglio rileva la necessità di evitare la sottoutilizzazione degli accordi di pesca. In tale contesto, il Consiglio rammenta il suo invito alla Commissione ad esaminare la fattibilità della riattribuzione di possibilità di pesca non completamente utilizzate ad altri Stati membri, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

Conformemente alle sue conclusioni del 1997, il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte appropriate volte a ripartire il costo degli accordi in modo più equilibrato, ampliando il campo di applicazione del pagamento dei canoni delle licenze da parte degli armatori in modo non discriminatorio, e a migliorare il rapporto costo-efficacia degli accordi.

Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare l'opportunità e la fattibilità dell'introduzione di garanzie finanziarie e pagamenti anticipati da parte degli armatori in tutti gli accordi di pesca, in modo da evitare la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca.

a) Analisi globale degli accordi

Nel dicembre 2002 la Commissione presenterà una comunicazione che definisce un quadro per l'azione comunitaria per la pesca di altura che terrà conto delle conclusioni del Consiglio dell'ottobre 1997, della relazione di valutazione 1999, della relazione della Corte dei conti 2001 e delle esperienze acquisite dai servizi della Commissione nell'attuazione degli accordi di pesca.

Nella sua comunicazione la Commissione suggerirà un riorientamento della sua azione nel campo della pesca nelle acque non comunitarie, favorendo l'introduzione di una politica di pesca sostenibile mediante partenariati di pesca con i paesi in via di sviluppo.

La Commissione è interessata a promuovere le norme e i principi della buona governance, raccomanda l'uso degli strumenti di valutazione esistenti e insiste sull'esigenza di un seguito dei futuri partenariati.

La valutazione globale degli accordi di pesca verrà avviata nel 2003.

b) Definizione degli indicatori di prestazione

La Commissione ha avviato i lavori in vista di uno studio che definisca i criteri e gli indicatori di prestazione per gli accordi bilaterali. Lo studio dovrebbe essere completato nel corso del 2003.

c) Riutilizzo di opportunità di pesca fra Stati membri

Per massimizzare l'utilizzo delle opportunità di pesca offerte dagli accordi di pesca, la Commissione trasferisce sempre opportunità di pesca che non sono state utilizzate da un paese ad altri che ne hanno fatto richiesta, sforzandosi di mantenere una stabilità relativa.

Analogamente cerca sempre di ottenere il migliore utilizzo possibile dei fondi comunitari tenendo conto, fra l'altro, del contribuito degli armatori.

Su questa base, gli ultimi protocolli negoziati dall'Unione (Senegal, Angola, Kiribati) prevedono un aumento del contributo degli armatori.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 4/01 della Corte dei conti sul controllo del FEAOG-Garanzia - l'attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)

Il Consiglio raccomanda che:

-la Commissione precisi le norme del SIGC al fine di eliminare le difficoltà relative alla loro interpretazione e di agevolare l'applicazione di sanzioni;

-la Commissione esplichi un impegno continuo per una maggiore semplificazione delle norme dell'SIGC;

-la Commissione preveda di effettuare analisi costi-benefici riguardanti l'SIGC a partire da informazioni finanziarie affidabili per quanto riguarda le sanzioni;

Il nuovo regolamento SIGC (CE) n. 2419/2001 è entrato in vigore il 1° gennaio 2002 accompagnato da una serie di orientamenti e chiarimenti che hanno considerevolmente semplificato le procedure amministrative, di controllo e di sanzione. Per quanto sia considerato un progresso importante nella semplificazione dei controlli, il nuovo regolamento è destinato anche a rafforzare il controllo globale delle spese. Si sottolinea tuttavia che per massimizzare i potenziali vantaggi, gli Stati membri dovranno in molti casi adeguare di conseguenza le proprie procedure amministrative e di controllo.

Il miglioramento delle procedure regolamentari in materia di relazioni, in particolare in merito alle informazioni sulle sanzioni, faciliteranno l'analisi costo/benefici del SIGC. Si prega di verificare anche la risposta qui sopra (introduzione al capitolo 10).

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 6/01 della Corte dei conti sulle quote latte

Il Consiglio raccomanda che la presente relazione speciale sia presa in considerazione quale contributo all'analisi intermedia della Commissione sull'evoluzione del regime delle quote latte.

Nelle sue proposte di riforma a medio termine nel quadro dell'Agenda 2000, la Commissione ha fatto specificamente riferimento alle raccomandazioni della relazione speciale della Corte dei conti sul regime delle quote latte.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 7/01 della Corte dei conti sulle restituzioni all'esportazione - Destinazione e collocazione sul mercato

Il Consiglio raccomanda che:

-la Commissione sia responsabile del riconoscimento delle società di sorveglianza, come già avviene per l'aiuto alimentare;

-quando ad una società di sorveglianza viene revocato il riconoscimento, questo sia sospeso anche per tutte le società dello stesso gruppo;

-la Commissione sia incaricata di mantenere e aggiornare i fascicoli contenenti le prove-tipo di arrivo che possono essere accettate e coordina i controlli nei paesi terzi;

-la Commissione esamini i mezzi per evitare che nessuna restituzione sia pagata per i prodotti a cui si applicano dazi ridotti all'importazione nei paesi terzi e nell'UE nell'ambito di accordi commerciali qualora siano constatati "caroselli";

-la Commissione esamini la possibilità di esigere le prove di arrivo a destinazione solo in caso di dubbio o per le destinazioni ad alto rischio, ponendo in atto prove (documenti di trasporto, fatture) e controlli alternativi.

Il ricorso a società di supervisione, a seconda che rientri nel quadro della procedura di versamento delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli nel quadro del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione o che riguardi la selezione di società di supervisione responsabili del "monitoraggio" della mobilizzazione dei prodotti da fornire come aiuto alimentare comunitario nel quadro del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, deve soddisfare obiettivi diversi.

La Commissione è responsabile di fornire l'aiuto alimentare comunitario e al fine di coordinare tutte le operazioni relative ricorre ai servizi di società di supervisione, chiamate "revisori" che sono responsabili dell'esecuzione dei controlli qualitativi e quantitativi e della supervisione dell'imballaggio e dell'etichettatura dei prodotti. Questi controlli vengono eseguiti su tutta la catena della fornitura, a partire dalla fabbrica, prima del carico, durante il carico e fino alla consegna finale. Per eseguire questi controlli la Commissione ricorre ai servizi di una serie di agenzie di supervisione, selezionate mediante gara d'appalto, che vengono retribuite per i servizi prestati.

La Commissione ha effettuato un esame approfondito delle procedure di restituzione all'esportazione. Le modifiche al regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione sono state adottate dalla Commissione l'11 luglio 2002 e pubblicate come regolamento n. 1253/2002 sulla GU L 183, del 12.07.2002, pag. 12.

Sono cominciati i lavori per la preparazione di una procedura di gara per l'elaborazione di un inventario dei moduli e dei timbri doganali utilizzati in 51 paesi terzi.

La Commissione sta esaminando la raccomandazione del Consiglio secondo cui non dovrebbero essere versate restituzioni su prodotti soggetti a dazi ridotti o nulli all'arrivo nell'Unione europea. La Commissione ha già esaminato la questione nel quadro delle relazioni fra l'Unione europea e i paesi dell'Europa centrale e orientale, in particolare i tre Stati baltici.

Un ammorbidimento delle condizioni relative alla prova di arrivo a destinazione come raccomandato dal Consiglio non è fattibile perché il fatto di richiedere tale prova solo in caso di dubbio o per destinazioni ad alto rischio potrebbe comportare una perdita di controllo sulle esportazioni verso paesi per i quali non sono previste restituzioni. L'Unione europea si esporrebbe inoltre ad aspre critiche per i suoi metodi di controllo e seguito dei suoi scambi sovvenzionati con paesi terzi, in particolare in considerazione del fatto che essa ha sottoscritto un impegno internazionale volto a non concedere restituzioni per le esportazioni verso mercati specifici.

La Commissione ritiene che, nel caso di restituzioni differenziate, la presentazione dei documenti di trasporto e delle fatture commerciali soltanto non fornirebbe garanzie sufficienti dell'arrivo delle merci nel paese terzo per cui viene versata la restituzione.

Nel quadro della semplificazione amministrativa della procedura di presentazione della prova di arrivo a destinazione, tuttavia, la Commissione ha raddoppiato gli importi di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999, per i quali non è necessario fornire una prova di importazione, essendo sufficiente il solo documento di trasporto. Questa modifica è inserita nel regolamento citato al secondo trattino.

I revisori del FEAOG, inoltre, prevedono di visitare quest'anno società internazionali di trasporto marittimo per valutare in loco la possibilità di fare uso di dati relativi ai movimenti delle imbarcazioni e dei container ai fini di indagine.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 8/01 della Corte dei conti sulle restituzioni alla produzione di fecola di patate e di amido di cereali e gli aiuti alla fecola di patate

Il Consiglio raccomanda che:

*per quanto riguarda il regime delle restituzioni alla produzione di amido e di fecola, la Commissione:

-semplifichi il dispositivo relativo al calcolo dei tassi di restituzione

-definisca chiaramente i controlli che devono essere effettuati per porre rimedio alle carenze di controllo segnalate in tale settore

-concentri maggiormente il controllo sul rischio finanziario

*per quanto riguarda gli aiuti alla produzione e alla trasformazione della patata da fecola, la Commissione:

-definisca chiaramente le disposizioni regolamentari per consentire un controllo uniforme negli Stati membri.

Il metodo di calcolo delle restituzioni è attualmente in fase di esame alla luce dei risultati e delle conclusioni dello studio commissionato dalla Commissione al fine di valutare il settore dell'amido. Verranno analizzati tutti i fattori che incidono sul calcolo e quindi sulla competitività dei prodotti dell'Unione, compreso il valore relativo della restituzione nel prezzo di costo del prodotto, la sostituibilità fra amidi e l'effetto dei costi di trasporto.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 9/01 della Corte dei conti sul programma formazione e mobilità dei ricercatori

Il Consiglio sottolinea la necessità che la Commissione verifichi sistematicamente il rispetto di tutti i criteri (p.es. limiti di età, partecipazione femminile) da essa stabiliti per le euroconferenze, i corsi di formazione pratica e i corsi estivi. Andrebbero in particolare fornite informazioni sulle sponsorizzazioni concesse a questi eventi da altri enti e andrebbero modificate le procedure in modo tale da assicurare che siano svolte tutte le necessarie verifiche e che la somma del finanziamento e di quello degli sponsor non superi il costo totale della manifestazione.

La Commissione verifica sistematicamente i criteri connessi all'ammissibilità dei costi (età, nazionalità) prima di procedere al pagamento. Gli altri criteri cui dare rilievo (equilibrio geografico, parità, partecipazione di regioni meno favorite e dell'industria) sono verificati sulla base delle risposte ai questionari distribuiti ai partecipanti. Per le corrispondenti attività nell'ambito del 5° programma quadro, inoltre, la Commissione ha garantito che le dichiarazioni di spesa impongano di dichiarare i costi totali e che il contratto escluda qualsiasi profitto per il contraente.

Il Consiglio si augura che la Commissione gestisca le azioni a favore della mobilità con il massimo rigore avvalendosi delle misure rafforzate di controllo interno vigenti nell'ambito dell'attuale quinto programma quadro e del futuro sesto programma quadro. Quest'ultimo dovrebbe accrescere notevolmente l'attività e la spesa comunitaria in questo settore importante.

Fra il 2001 e il 2002 sono state condotte revisioni interne del programma IHP per quanto riguarda i canali finanziari, l'elaborazione dei dati e il programma pilota per il trasferimento di talune attività contrattuali dell'unità "amministrazione e finanza" alle unità operative, al fine di migliorare la qualità della gestione del progetto tramite una maggiore integrazione di aspetti scientifici e contrattuali. Vengono attualmente adottate misure su queste osservazioni e raccomandazioni.

Sono state introdotte norme di revisione interna, fra l'altro per il programma per la formazione e la mobilità dei ricercatori, in conformità di un piano d'azione dettagliato. L'obiettivo è consentire un migliore controllo delle attività in relazione agli obiettivi.

Le norme introdotte verranno incorporate nella pianificazione delle norme di gestione per il prossimo programma quadro.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 10/01 della Corte dei conti sul controllo finanziario dei Fondi strutturali - regolamenti (CE) n. 2064/97 e (CE) n. 1681/94 della Commissione

In tal senso, il Consiglio ritiene che la Commissione debba continuare a fornire indicazioni chiare e valide, che identifichino segnatamente le responsabilità nell'applicazione dei regolamenti per il periodo di programmazione 1994-1999, e di quelli per il periodo di programmazione 2000-2006.

Il coordinamento fra i servizi dei Fondi strutturali per l'applicazione del regolamento 2064/97 è garantito dalla direzione generale "Politica regionale", servizio responsabile, dall'agosto 2000, sia di controllare il rispetto dei requisiti del regolamento da parte degli Stati membri che di fornire consigli e orientamento. In considerazione delle raccomandazioni dettagliate formulate nel quadro dell'attività di revisione e delle informazioni fomite nel corso di incontri tenutisi nel quadro degli accordi amministrativi bilaterali, nonché delle risposte alle singole domande, non c'è motivo per cui gli Stati membri non dovrebbero essere pienamente consapevoli dei loro obblighi.

Per il periodo 2000-06 il regolamento 438/2001 ha ripreso le disposizioni del regolamento 2064/97 per i Fondi strutturali, mentre il regolamento 1386/2002 le applica per la prima volta al Fondo di coesione. La Commissione sta conducendo revisioni dei sistemi introdotti dagli Stati membri per rispettare gli obblighi loro imposti dalla normativa, in particolare per quanto riguarda la revisione di sistemi e progetti da parte di esperti indipendenti e il rilascio di certificati di controllo prima della chiusura. Presenterà una relazione sui nuovi sistemi alla fine del 2002.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 11/2001 della Corte dei conti in merito al programma Tacis per la cooperazione transfrontaliera

Pur prendendo atto dei progressi realizzati dalla fine del periodo su cui verte l'audit, il Consiglio esprime preoccupazione per la lentezza con cui avviene l'attuazione del programma Tacis CBC, segnatamente in relazione alla principale componente responsabile delle infrastrutture per l'attraversamento delle frontiere e la gestione di queste ultime. La Commissione è pertanto incoraggiata a continuare e a intensificare gli sforzi per accelerare l'attuazione del programma, soprattutto nel settore in questione, e a valutare urgentemente come si possa meglio orientare l'assistenza dell'UE per migliorare l'efficacia e l'efficienza del controllo e del transito nei punti di frontiera Phare-Tacis.

Il Consiglio si compiace del successo del finanziamento concesso a titolo dei progetti di piccole dimensioni (SPF) e incoraggia la Commissione ad aumentare ulteriormente la percentuale di SPF nell'ambito del finanziamento globale. Il Consiglio plaude anche all'intensificazione dei lavori del programma di cooperazione transfrontaliera (CBC) per quanto attiene alle frontiere Tacis-Phare.

Nel contesto dello sviluppo di un approccio strategico concernente le attuali e future frontiere esterne dell'Unione, la Commissione è invitata a proseguire e intensificare gli sforzi per migliorare il coordinamento e l'interoperatività tra i programmi Tacis, Phare e Interreg. Il coordinamento esterno potrebbe altresì essere migliorato dall'avvio di un dialogo tra i beneficiari degli NSI e i loro omologhi nell'UE e nei paesi Phare. Al riguardo la Commissione è invitata a esaminare in quale modo si possa garantire che i fondi Phare siano resi disponibili più facilmente per progetti alle frontiere Tacis-Phare.

A seguito delle conclusioni e della relazione della Corte la Commissione è invitata a presentare una relazione al Consiglio, entro la fine di giugno del 2002, sulle misure adottate per rafforzare gli effetti del programma Tacis CBC.

Il programma ha conseguito alcuni risultati misurabili. Un posto di frontiera è stato ultimato a Leushen in Moldova nel 2001; nel 2002 sono stati completati quattro passaggi di frontiera, Salla e Svetogorsk sul confine russo/finlandese, il posto di confine a Chop sul confine ucraino/ungherese e quello a Kameny Log sul confine bielorusso/lituano; sempre nel 2002 è stato completato anche un ponte, Jagodin sul fiume Bug fra Ucraina e Polonia con la sua strada di accesso. Essi hanno contribuito a controlli più efficienti ed efficaci e a una riduzione dei tempi di attesa. La costruzione di un nuovo posto di frontiera a Bagrationovsk fra Kaliningrad e la Polonia è cominciata nel giugno 2002 e terminerà all'inizio del 2003. Oltre a ciò, nel marzo 2002 sono cominciati i lavori sulla demarcazione dei confini fra Bielorussia e Lituania.

La Commissione prende atto del desiderio del Consiglio di aumentare ulteriormente la percentuale dei progetti di piccole dimensioni (SPF) nel finanziamento globale. SPF è stato considerato adatto alla promozione dell'integrazione transfrontaliera a livello sia locale che regionale grazie al collegamento fra i progetti Tacis e i progetti INTERREG e PHARE.

Il rafforzamento del coordinamento fra Tacis CBC, INTERREG e PHARE è stato e continua ad essere una priorità per la Commissione. Poiché la maggior parte degli attuali confini Tacis-PHARE dovrebbero diventare confini Tacis/INTERREG nel 2004, l'attenzione si è concentrata molto su quest'ultimo aspetto. Nell'aprile 2001 la Commissione ha pubblicato "Una guida per avvicinare INTERREG e Tacis" che conteneva una serie di misure pratiche volte a facilitare la preparazione e l'attuazione di progetti congiunti a livello transfrontaliero. L'attuazione della guida procede bene e ulteriori procedure per collegare questi due strumenti sono in fase di sviluppo. Nel novembre 2001 si è tenuto un seminario a S. Pietroburgo in cui i partecipanti di tutti i paesi NSI, i paesi candidati e gli Stati membri interessati hanno avuto l'occasione di discutere questioni connesse al coordinamento fra i vari strumenti comunitari e la cooperazione transfrontaliera più in generale come un elemento chiave dell'approccio strategico dell'UE sui confini esterni presenti e futuri.

Nelle regioni frontaliere dei paesi candidati adiacenti agli NSI, si possono utilizzare fondi del programma nazionale PHARE per sostenere attività sociali ed economiche di natura transfrontaliera. In questo modo i programmi nazionali PHARE possono fornire i fondi complementari necessari per migliorare il coordinamento con il programma di cooperazione transfrontaliera Tacis.

Nelle regioni frontaliere adiacenti ai paesi NSI, le autorità dei paesi candidati sono incoraggiate a incrementare l'utilizzo dei fondi del programma nazionale PHARE per sostenere attività socioeconomiche di natura transfrontaliera, affrontando così il problema costituito da nuove potenziali linee di divisione sui futuri confini dell'Unione. Una politica di prossimità ben concepita, basata sul presente contesto politico, consentirà all'UE allargata e ai suoi vicini di approfondire gli interessi e le attività comuni. I fondi del programma nazionale PHARE forniscono ai paesi candidati la flessibilità necessaria per promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle regioni frontaliere, per sviluppare le relazioni transfrontaliere e di buon vicinato con i paesi non candidati adiacenti. In questo modo il programma nazionale PHARE può fornire i fondi complementari necessari per sviluppare ulteriormente il coordinamento con il programma Tacis CBC.

La Commissione accoglie favorevolmente l'invito del Consiglio di riferire sulle suddette misure, volte ad aumentare l'impatto di Tacis CBC.

*Conclusioni riguardanti la relazione speciale n. 12/2001 della Corte dei conti sulle misure strutturali per migliorare la situazione dell'occupazione: l'impatto dell'aiuto FESR sull'occupazione e le misure FSE per combattere la disoccupazione a lungo termine e le risposte della Commissione

Il Consiglio ritiene che sia necessario migliorare la valutazione dell'impatto degli interventi strutturali sull'occupazione affinché questi abbiano il massimo effetto.

Il Consiglio è in ogni caso del parere che una migliore valutazione debba presupporre la consapevolezza della varia natura degli interventi e dei metodi impiegati per misurare l'impatto degli interventi, nonché delle prassi nazionali e regionali; da ciò scaturisce che la valutazione non potrebbe tradursi nell'armonizzazione delle procedure, dei metodi e delle tecniche.

Per quanto concerne infine il ruolo del Fondo sociale europeo a sostegno della strategia europea per l'occupazione, il Consiglio ravvisa la necessità di sforzi supplementari per assicurare che il Fondo sia pienamente integrato nella strategia, segnalando nel contempo che, con la riforma dell'FSE, esiste ormai un legame più saldo tra le attività sostenute dall'FSE e i quattro pilastri della strategia europea per l'occupazione.

La Commissione ritiene che il regolamento per i Fondi strutturali 2000-2006 definisca il contesto di valutazione più chiaramente di quanto avvenisse in passato. Oltre a ciò, la Commissione ha fornito orientamenti per le varie fasi della valutazione e ciò dovrebbe contribuire a un miglioramento della qualità delle valutazioni, nonché dell'efficacia e dell'impatto degli interventi strutturali.

La Commissione non cerca di armonizzare procedure, metodi o tecniche; il suo obiettivo è piuttosto diffondere le migliori pratiche e incoraggiare gli Stati membri a sviluppare metodi che rafforzino la qualità delle valutazioni effettuate.

La Commissione riconosce che sarebbe possibile migliorare ulteriormente i metodi per valutare l'impatto degli interventi strutturali nel campo dell'occupazione. Poiché la natura degli interventi è abbastanza varia e il loro obiettivo è migliorare l'efficienza e l'impatto all'interno degli Stati membri, la Commissione ritiene tuttavia che non sarebbe opportuno imporre un metodo o tecnica particolari per valutare l'impatto degli interventi strutturali. Essa è favorevole piuttosto a un raffronto dei metodi tramite l'uso, eventualmente, di una terminologia, di definizioni e di approcci comuni.

Dall'approvazione del nuovo regolamento FES, la Commissione ha cercato, insieme agli Stati membri, di rafforzare l'integrazione del FES nella strategia europea per l'occupazione. La revisione intermedia dei Fondi strutturali fornirà un'occasione di rafforzare i legami fra i quattro pilastri della Strategia e le attività sostenute dal FES.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 13/2001 della Corte dei conti sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Nessun commento della Commissione.

*Conclusioni sulla relazione speciale n. 14/2001 della Corte dei conti sul seguito dato alla relazione speciale n. 19/98 della Corte sulla BSE

Il Consiglio raccomanda che la Commissione proponga i miglioramenti necessari al fine di instaurare un sistema più efficace di identificazione e registrazione dei bovini inteso a garantire la tracciabilità dell'animale e delle aziende in cui esso è transitato, in caso di diagnosi di BSE.

Il regime rafforzato per l'identificazione e la registrazione dei bovini introdotto dal regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e ripreso nel regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede la tracciabilità dell'animale e delle aziende in cui esso è transitato. Gli Stati membri devono creare una base dati informatica che contenga informazioni su tutti i bovini e i relativi movimenti. La Commissione segue l'attuazione del sistema di identificazione e registrazione dei bovini negli Stati membri mediante controlli dell'Ufficio alimentare e veterinario che formulano raccomandazioni quando ciò risulta necessario.