52002DC0481

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - La risposta della Comunità europea alle inondazioni in Austria, Germania e in numerosi paesi candidati - Un'iniziativa di solidarietà /* COM/2002/0481 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO - LA RISPOSTA DELLA COMUNITÀ EUROPEA ALLE INONDAZIONI IN AUSTRIA, GERMANIA E IN NUMEROSI PAESI CANDIDATI - Un'iniziativa di solidarietà

SOMMARIO

1. Introduzione

2. Misure finanziarie per gli Stati membri

3. Misure finanziarie per i paesi candidati colpiti

4. Agricoltura

5. Misure giuridiche

6. Misure di coordinamento e preventive

7. Proposta per un fondo dell'UE di assistenza alle vittime dei disastri

8. Conclusione

1. Introduzione

Le recenti inondazioni nell'Europa centrale sono state di proporzioni inaudite. È ancora presto per procedere a una stima definitiva circa la portata e il costo dei danni, ma è evidente che sono particolarmente gravi: decine di persone hanno perso la vita, l'infrastruttura socioeconomica di intere regioni è stata messa in ginocchio ed è stato danneggiato il patrimonio naturale e culturale. In base a stime preliminari i danni ammonterebbero a 15 miliardi di euro in Germania, a 2 miliardi di euro in Austria, tra i 2 e i 3 miliardi di euro nella Repubblica ceca e fino a 35 milioni di euro in Slovacchia.

Nella presente comunicazione sono descritte succintamente, a beneficio del pubblico, del Parlamento europeo e del Consiglio, le azioni che la Commissione europea ha già intrapreso o che si propone di intraprendere per venire in aiuto degli Stati membri e dei paesi candidati i cui cittadini, agricoltori, lavoratori, imprenditori e comunità sono stati colpiti dalle recenti inondazioni catastrofiche.

Molte di queste azioni comportano il ristanziamento di risorse esistenti e sono pertanto di facile attuazione. Nel corso delle ultime settimane, tuttavia, sono emerse decise opinioni a favore di ulteriori azioni da parte della Comunità europea. A tal fine la Commissione propone la creazione di un fondo dell'UE per l'assistenza alle persone colpite dal disastro.

Solidarietà

Siamo una comunità di persone votate ad un'unione più stretta. È pertanto giusto e naturale che i cittadini, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie avvertano l'esigenza spontanea di dimostrare la loro solidarietà alle vittime delle inondazioni, in particolare attraverso gesti concreti a livello finanziario.

Cause della catastrofe

Nella presente comunicazione si analizzano le azioni a breve e medio termine che la Comunità può attuare per aiutare gli Stati membri e i paesi candidati colpiti per rimediare ai disastri provocati dalle recenti catastrofiche inondazioni. Spostando l'attenzione al lungo termine, tuttavia, la Commissione ritiene che i drammatici avvenimenti delle ultime settimane debbano portarci a riflettere sulle cause alla base di tale catastrofe. Tralasciando per un attimo le eccezionali condizioni climatiche delle ultime settimane, è necessario esaminare il grado di responsabilità dell'intervento umano, in particolare attraverso la continua emissione di elevati livelli di gas serra e le inadeguate politiche di utilizzo delle terre e di gestione delle risorse acquifere. Mentre i leader mondiali si ritrovano a Johannesburg per concordare misure volte a promuovere uno sviluppo globale sostenibile, si rivela più necessario che mai un rinnovato impegno da parte dell'Unione e degli altri soggetti interessati per ulteriori azioni concrete in tale direzione.

La risposta della Comunità europea

Non appena è apparsa chiara la portata della catastrofe, la Commissione, il suo presidente, i singoli commissari e gli uffici della Commissione si sono messi in contatto con le autorità nazionali e regionali interessate degli Stati membri e dei paesi candidati colpiti per discutere dell'aiuto comunitario.

Anche il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione ed ha promesso di valutare con la massima urgenza le proposte che richiedono l'approvazione dell'autorità di bilancio.

Il Consiglio dei ministri, da parte sua, condivide questo senso di solidarietà con le vittime delle inondazioni e conviene sull'urgenza dell'intervento comunitario. La Presidenza danese ha convocato per il 29 agosto 2002 una speciale riunione dei rappresentanti degli Stati membri per discutere delle misure che l'Unione potrà prendere.

La risposta solidale della Comunità europea è duplice:

- da un lato il ricorso alle possibilità offerte dai regolamenti e dagli strumenti comunitari esistenti in particolare nel campo dei fondi strutturali, dell'agricoltura o dell'aiuto ai paesi candidati (ai quali si potrebbero aggiungere i prestiti della BEI). Sono già state previste riunioni con le autorità nazionali e regionali interessate al fine di valutare in modo più preciso tutte queste possibilità;

- dall'altro, la creazione di un "fondo dell'EU per l'assistenza alle vittime dei disastri" le cui modalità di mobilitazione dovrebbero essere studiate in modo specifico per rispondere alle conseguenze delle principali catastrofi, attraverso la mobilitazione rapida di nuove risorse.

Nella sezione che segue il documento illustra, a grandi linee, taluni dati effettivi e le azioni già intraprese nonché quelle che devono ancora essere intraprese.

2. Misure finanziarie per gli Stati membri

Fondi strutturali

I crediti comunitari esistenti già stanziati a favore delle regioni e degli Stati membri interessati possono essere riassegnati a misure collegate alle inondazioni modificando i programmi in atto al fine di indirizzare il sostegno verso lo sforzo di ricostruzione. Gli Stati membri dispongono di tre possibilità:

- concentrare i fondi su misure collegate alle inondazioni nelle regioni colpite nell'ambito delle misure esistenti nel quadro degli attuali programmi operativi/documenti unici di programmazione;

- creare nuove misure che consentano spese per azioni collegate alle inondazioni, in particolare per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate e per investimenti produttivi nelle aziende, volti alla sostituzione degli impianti distrutti, nonché per la formazione e piani di occupazione straordinari ed altre misure nel settore delle risorse umane;

- spostare i fondi da altre misure e priorità alle appropriate misure esistenti o create ad hoc, incluso, ove necessario, lo spostamento da un fondo all'altro. Il preciso importo dei fondi disponibili deve essere valutato dalle autorità nazionali, regionali e locali responsabili della selezione dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali.

Per quanto riguarda l'applicazione della cosiddetta "norma n+2" in materia di disimpegno automatico, esiste la possibilità nei casi di forza maggiore, che comprendono disastri naturali su vasta scala con gravi conseguenze per la messa in atto dell'assistenza garantita dai fondi strutturali, di rendere nuovamente disponibili gli stanziamenti d'impegno corrispondenti al disimpegno effettuato in applicazione del secondo sottoparagrafo dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento 1260/1999 del Consiglio (se la minore spesa è dovuta all'inondazione).

Azioni future

La Commissione compirà ogni sforzo per prendere le decisioni necessarie circa le modifiche dei programmi entro il più breve tempo possibile. Gli Stati membri e le regioni possono adattare le loro priorità e, ove necessario, informare la Commissione e richiedere modifiche ai programmi esistenti. Si esaminerà altresì il ricorso alla riserva di efficacia ed efficienza (4%).

In taluni casi, gli organismi di gestione dei programmi interessati possono modificare i complementi di programmazione entro i limiti imposti dall'articolo 34.3 del regolamento 1260/1999 del Consiglio, sotto la loro esclusiva responsabilità.

Reti transeuropee (TEN)

Non sono ancora stati stanziati circa 11 milioni di euro del bilancio TEN Trasporti e 5,9 milioni di euro del bilancio TEN Energia che, in linea di principio, potrebbero essere svincolati per sostenere la ricostruzione dei progetti TEN danneggiati dalle inondazioni in Germania e Austria. Nel programma indicativo pluriennale, inoltre, 79,7 milioni di euro sono destinati a progetti tedeschi e 14,4 milioni di euro sono destinati a progetti austriaci. Tali importi potrebbero essere reindirizzati verso progetti specifici di ricostruzione su richiesta di Germania e Austria.

Azioni future

Una volta ricevute le richieste da parte di Austria e Germania la Commissione le sottoporrà al comitato finanziario TEN e, in caso di approvazione, le esaminerà nel più breve tempo possibile.

BEI

La BEI sta al momento valutando una proposta per la rapida attuazione del suo annunciato piano di assistenza alle vittime dell'inondazione. La Banca propone di rendere disponibile dalle proprie risorse, e nel più breve tempo possibile, 1 miliardo di euro di prestiti per l'assistenza alle vittime del disastro. I prestiti andrebbero a scadenza anche a 30 anni, verrebbero concessi in base alle migliori condizioni possibili e potrebbero, in circostanze eccezionali, finanziare fino al 100% del costo dei singoli progetti. Rientrerebbero nel programma anche i prestiti globali per il finanziamento delle PMI. L'obiettivo sarebbe quello di rendere i prestiti immediatamente disponibili distribuendoli attraverso un numero limitato degli attuali intermediari della BEI.

Azioni future

La BEI sottoporrà la proposta all'approvazione del suo consiglio in data 19 settembre 2002.

3. Misure finanziarie per i paesi candidati colpiti

ISPA

La Commissione assegnerà alla Repubblica ceca fino a EUR 48 milioni di euro dei fondi ISPA 2002 non assegnati per l'assistenza alle vittime dell'inondazione, a condizioni più favorevoli e flessibili. In particolare, come già contemplato nel regolamento 1267/99 del 21 giugno 1999 per circostanze eccezionali e in ossequio alle procedure in esso contenute, la Commissione innalzerà il tetto per gli aiuti pubblici al 75% e il contributo della Comunità all'85% per progetti pertinenti in zone colpite da disastri naturali di eccezionale gravità.

La Commissione può assegnare alla Slovacchia alcuni milioni di euro provenienti dai fondi ISPA 2002 non assegnati per l'assistenza alle vittime dell'inondazione, alle stesse condizioni più favorevoli e flessibili.

Entro la seconda settimana di settembre la Commissione metterà a disposizione di entrambi i paesi i fondi ISPA per l'assistenza tecnica al fine di finanziare al 100% la valutazione dei danni e l'ideazione di progetti per accelerare l'erogazione dei 76 milioni di euro. I primi progetti potrebbero essere avviati nel corso del quarto trimestre.

PHARE

La Commissione metterà immediatamente a disposizione della Repubblica Ceca altri 9,75 milioni di euro provenienti dalla riserva PHARE 2003 a condizioni più flessibili.

SAPARD

La Commissione ha anticipato 5,5 milioni di euro alla Repubblica Ceca e 4,6 milioni di euro alla Slovacchia. In caso di necessità la Commissione raddoppierà immediatamente tali importi.

Azioni future

La Commissione presenterà proposte alle altre istituzioni dell'UE per una modifica del regolamento 1268/1999 al fine di innalzare il tetto degli aiuti pubblici al 75% e i contributi comunitari all'85% per progetti pertinenti in zone colpite da disastri naturali di eccezionale gravità.

Su richiesta dei paesi candidati colpiti dal disastro, la Commissione è disposta a considerare ammissibili azioni volte al ripristino delle zone rurali danneggiate dalle inondazioni, e ciò con effetto retroattivo.

Su richiesta la Commissione renderà le norme di attuazione SAPARD più flessibili per garantire un flusso più rapido degli aiuti verso le zone più bisognose.

4. Agricoltura

Deroga circa l'uso dei terreni messi a riposo in talune regioni della Comunità

La Commissione ha già autorizzato l'uso come pascoli dei terreni messi a riposo in base al regime per i seminativi a partire dal 9 agosto 2002, a patto che almeno il 33% della zona a foraggio del podere sia stato inondato, in talune regioni della Germania, dell'Austria, dell'Irlanda e del Regno Unito.

Anticipi in pagamenti diretti per i seminativi

La Commissione ha già proposto al comitato dei cereali di consentire alla Germania di versare il 50% in anticipo ai produttori colpiti dalle inondazioni in talune zone, a partire dal 1 settembre 2002 ed entro e non oltre il 15 ottobre 2002.

Azioni future

Qualora gli sviluppi futuri richiedano un'estensione dell'azione, la Commissione proporrà al comitato cereali di modificare il regolamento di conseguenza in data 29 agosto 2002.

Ricorso alle scorte di cereali in regime di intervento

L'Austria ha chiesto di mettere a disposizione degli allevatori le scorte di cereali in regime di intervento a prezzi speciali per compensarli delle perdite di foraggio dovute alle inondazioni.

Azioni future

In seguito al voto del comitato cereali, previsto per il 29 agosto 2002, la Commissione autorizzerà le autorità austriache a mettere a disposizione degli allevatori colpiti le scorte di cereali in regime di intervento presenti in Austria (circa 32.000 tonnellate) entro la fine di settembre 2002.

Sviluppo rurale

Il regolamento 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale contiene già misure specifiche volte a ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale. Spetta agli Stati membri e alle regioni decidere le misure da inserire nei loro programmi.

Le norme di attuazione della Commissione (445/2002) contemplano già disposizioni specifiche per casi di forza maggiore, compresi disastri naturali quali le inondazioni in corso. Ciò consente la gestione flessibile dei casi in cui i beneficiari di misure per lo sviluppo hanno difficoltà a rispettare le condizioni di ammissibilità per il sostegno ad essi destinato (ad esempio, densità di bestiame, vincoli agroambientali) a causa dei danni provocati dalle inondazioni.

Azioni future

La Commissione adotterà una procedura più flessibile e snella per approvare modifiche quali l'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario oppure della somma degli aiuti per i beneficiari colpiti dalle inondazioni. Essa potrebbe accettare una deroga all'attuale limite di una modifica al programma all'anno per consentire una modifica eccezionale ai programmi nelle zone colpite dalle inondazioni. In tali circostanze la Commissione considererà ammissibili le spese in base alle misure appena introdotte a partire dalla data di ricezione di una richiesta ufficiale da parte di uno Stato membro o di una regione interessata, anziché dalla data di ricezione di una proposta completa e dettagliata.

Su richiesta degli Stati membri colpiti la Commissione è pronta ad esaminare e a presentare al comitato di gestione competente ulteriori deroghe specifiche alle prescrizioni di carattere amministrativo contenute nelle attuali disposizioni di attuazione della Commissione per le misure di sviluppo rurale al fine di agevolare lo sforzo di ricostruzione.

5. Misure giuridiche

Aiuti statali

La compensazione può arrivare fino al 100% dei danni materiali provocati dalle inondazioni. Sono compatibili sia gli aiuti individuali che i regimi di aiuti. Dato che tutti i danni provocati dalle inondazioni possono essere compensati, la compensazione può comprendere anche aiuti assegnati in precedenza i cui effetti sono stati "spazzati via dalle acque".

Per quanto riguarda la compensazione per forme più indirette di danni provocati dalle inondazioni, ad esempio ritardi di produzione dovuti all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, difficoltà nella consegna dei prodotti dovute al blocco di talune vie di trasporto, ove sia possibile stabilire un chiaro collegamento causale tra il danno e l'inondazione sarà possibile la piena compensazione.

In base alla norma per gli aiuti d'importanza minore (de minimis), non sono coperti dalle norme comunitarie in materia di aiuti statali gli aiuti per un ammontare massimo di 100.000 euro su un periodo qualsiasi di tre anni. Ciò può avere ripercussioni in particolare sulle società di piccole dimensioni. Non sono inoltre coperti dalle norme in materia di aiuti statali i finanziamenti pubblici per le opere infrastrutturali generiche, quali strade e ponti.

Azioni future

La Commissione farà quanto in suo potere per semplificare ed accelerare le procedure. Gli Stati membri colpiti dalle inondazioni dovranno avviare quanto prima contatti informali con la Commissione e notificare le misure previste; ciò accelererà il processo decisionale della commissione.

Appalti pubblici

Le direttive e il trattato CE consentono un'applicazione flessibile delle norme in materia di appalti pubblici in caso di disastri naturali.

Azioni future

Qualora i contratti rientrino nella sfera di azione delle direttive, la Commissione fa notare che esistono due deroghe alle procedure standard:

- gare aperte con termini ridotti;

- procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara sulla Gazzetta ufficiale.

6. Misure di coordinamento e preventive

Protezione civile

La Commissione ha attivato il Centro di informazione e monitoraggio (CIM) per la protezione civile e a partire dal 14 agosto 2002 ha fatto convergere le informazioni e coordinato l'assistenza (pompe, vaccini, ecc.) verso le zone colpite. Anche i punti di contatto Seveso sono stati messi in allarme e hanno fornito informazioni specifiche sulla situazione degli stabilimenti chimici in Germania e nella Repubblica ceca.

Azioni future

La Commissione adotterà una strategia europea integrata in materia di prevenzione, preparazione e risposta ai rischi naturali, provocati dall'uomo e ai rischi di altro tipo, come annunciato nel suo programma di lavoro per il 2002.

Un sistema europeo di allarme inondazioni

La Commissione ha sviluppato un sistema di simulazione delle inondazioni (LISFLOOD) che consente di prevedere le inondazioni con 2-10 giorni di anticipo, nonché di simulare l'impatto delle misure preventive nelle zone di raccolta delle acque.

Azioni future

La Commissione fornirà sostegno scientifico a un sistema europeo di allarme inondazioni contenente informazioni sui principali bacini europei e con accesso in tempo reale alle previsioni meteorologiche a medio termine.

7. Proposta per un fondo dell'UE di assistenza alle vittime dei disastri

Nel caso di un disastro di particolare gravità le vittime si aspettano che l'UE, quale comunità di valori e solidarietà, presti assistenza. La Commissione propone pertanto di creare un nuovo fondo di assistenza alle vittime dei disastri per portare aiuto alle regioni colpite negli Stati membri e nei paesi impegnati nei negoziati di adesione nel caso di disastri di tipo naturale, tecnologico e ambientale di particolare gravità. A complemento del fondo di assistenza potrebbe inoltre essere contemplata la creazione di un'infrastruttura specifica della BEI.

Finalità, sfera di azione e funzionamento del fondo di assistenza

L'aiuto dell'UE deve integrare gli sforzi dei paesi interessati e deve essere utilizzato per coprire una porzione della spesa pubblica dovuta al disastro. Il fondo dovrà fornire assistenza alle vittime di una zona colpita da un disastro di particolare gravità, a prescindere dal suo status nell'ambito dei Fondi strutturali. L'entità del sostegno sarà correlata alla portata del disastro, ma potrà anche prendere in considerazione la relativa prosperità della/e regione/i interessata/e.

Come accennato a Berlino, il fondo sarà istituito per essere operativo in tempi rapidi e dovrebbe rendere disponibili almeno 500 milioni di euro in una prima fase. Il fondo potrebbe essere esteso ai paesi con i quali sono in corso i negoziati di adesione.

L'azione del fondo si dovrebbe concentrare principalmente sulle seguenti aree:

1. ricostruzione a breve termine delle infrastrutture distrutte nel settore dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e delle infrastrutture sociali, compresi i rifugi di emergenza;

2. l'immediata messa in sicurezza di infrastrutture preventive danneggiate, quali dighe e argini.

Il denaro proveniente dal fondo di assistenza verrebbe assegnato su richiesta del paese colpito, quale sovvenzione di assistenza globale sulla base di un accordo tripartito tra la Commissione europea, il paese e la/le regione/i colpita/e.

L'esistenza di un disastro su scala europea e la quantità di aiuti sarà decisa all'autorità di bilancio (operazione che può essere eseguita rapidamente) su proposta della Commissione. L'attuazione della sovvenzione di assistenza globale, in particolare la scelta dei singoli progetti beneficiari, sarà svolta sotto la responsabilità del paese e delle regioni interessate. Il fondo sarà soggetto alle usuali norme comunitarie in materia di aiuti finanziari, comprese le questioni legate al controllo.

Istituzione di una riserva all'interno del bilancio CE

L'istituzione di un nuovo fondo nel bilancio CE comporta due fasi: la creazione di uno strumento per rendere il denaro disponibile (una nuova riserva di assistenza o un nuovo strumento di flessibilità) e la definizione di una nuova linea di bilancio operativa alla quale trasferire il denaro per l'attuazione. Quest'ultima comporta la necessità di adottare una base giuridica.

- Una nuova riserva di assistenza

Verrebbe creata una nuova riserva, simile alla riserva per aiuti di emergenza esistente per i paesi terzi, nel quadro della Rubrica 4 delle prospettive finanziarie (riserve). Il ricorso a tale riserva sarebbe limitato ai casi di mobilitazione. Ciò comporterebbe la necessità di rivedere l'Accordo interistituzionale (AII) e le prospettive finanziarie ad esso allegate.

- Un nuovo strumento di flessibilità

Attraverso un nuovo strumento di flessibilità per i disastri sarebbe possibile affrontare circostanze impreviste ed eccezionali mantenendo al tempo stesso i tetti delle prospettive finanziarie complessive di Berlino. Tale nuovo strumento potrebbe essere istituito per mezzo di una semplice revisione dell'AII, nella quale sarebbero determinate le norme per la sua mobilitazione. Il ricorso alle riserve necessarie sarebbe limitato ai soli casi di mobilitazione. La sua istituzione risulterebbe pertanto più snella da un punto di vista procedurale in quanto non necessità di una modifica alla decisione sulle risorse proprie, né al regolamento sulla disciplina di bilancio.

Per essere operativi nel più breve tempo possibile la Commissione consiglia di seguire la strategia che prevede la creazione di un nuovo strumento di flessibilità. Di conseguenza già nel 2002 sarebbe disponibile un importo di almeno 500 milioni di euro quale espressione tangibile e immediata della solidarietà europea nei confronti delle vittime della catastrofe. Qualora tale strategia venisse scelta per il medio termine, l'importo totale non dovrà essere inferiore a 500 milioni di euro e potrà raggiungere 1 miliardo di euro. Nel quadro delle prossime prospettive finanziarie si dovranno valutare altre opzioni e meccanismi.

- Creazione di una base giuridica

Il Consiglio e il Parlamento dovranno adottare, in seguito a una proposta della Commissione, un provvedimento giuridico che definisce le modalità operative e i criteri per l'attuazione della struttura.

- Linee di bilancio per l'attuazione della sovvenzione di assistenza globale

Le nuove linee di bilancio potrebbero essere collocate nella Rubrica 2 delle prospettive finanziarie (azioni strutturali), è sottinteso che non si applicheranno le usuali norme di programmazione del FESR, oppure nella Rubrica 3; e nella Rubrica 7 per i paesi coinvolti nei negoziati di adesione.

Mobilitazione del fondo nel 2002

Per la creazione del nuovo strumento sono necessarie tre decisioni: un accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, l'adozione di una base giuridica e la creazione di nuove linee di bilancio. Tali procedure sono fattibili ed è possibile completarle in un tempo relativamente breve, a patto che tutte le istituzioni concedano la massima priorità a questa iniziativa. I nuovi fondi sarebbero resi disponibili attraverso un bilancio supplementare la cui adozione da parte dell'autorità di bilancio richiede alcune settimane.

Azioni future

Discussioni con l'autorità di bilancio: settembre 2002

Proposte: settembre 2002

8. Conclusione

Nella presente comunicazione si evidenzia la volontà e la prontezza della Commissione europea nel venire in soccorso, in uno spirito di solidarietà, degli Stati membri e dei paesi candidati che sono stati colpiti dalla catastrofe delle inondazioni.

Quale primo passo, in considerazione dell'urgenza delle misure da prendere, la comunicazione propone a breve termine la mobilitazione di risorse finanziarie, in particolare il ristanziamento dei fondi strutturali e di altre risorse per gli aiuti. La Commissione comprende inoltre l'importanza di garantire flessibilità e procedure amministrative semplificate, per quanto possibile.

La Commissione è consapevole che in questa fase non è possibile risolvere tutti i problemi in modo soddisfacente. Decisioni ed iniziative specifiche saranno oggetto di proposte legislative e amministrative successive sottoposte all'approvazione del collegio a tempo debito e in ossequio alle procedure appropriate.

Per consentire alla Comunità di intervenire in modo più semplice in caso di disastri di particolare gravità, la Commissione propone la creazione di un fondo dell'UE di assistenza alle vittime dei disastri. Il fondo ammonterebbe ad almeno 500 milioni di euro e potrebbe essere operativo entro la fine dell'anno.

A lungo termine la Commissione promuoverà, in stretta cooperazione con gli Stati membri, misure per una migliore prevenzione dei disastri naturali.