52001PC0035

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali /* COM/2001/0035 def. - COD 2001/0047 */

Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0290 - 0296


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'accesso al mercato dei servizi portuali

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1 Introduzione

Il mercato dei servizi portuali comprende i servizi commerciali prestati a titolo oneroso agli utenti di un porto marittimo, il cui corrispettivo non viene di norma incluso nei diritti pagati dagli utenti per essere autorizzati ad approdare in un porto o a compiervi altre operazioni. Per quanto siano essenziali per il funzionamento dei porti della Comunità e quindi per il suo interscambio commerciale, i servizi portuali non sono attualmente oggetto di alcun inquadramento normativo comunitario.

Le disposizioni nazionali che disciplinano i servizi portuali devono però rispettare sia le regole di concorrenza del trattato stesso sia le libertà che esso sancisce (libertà di stabilimento, libera circolazione dei lavoratori, dei beni e dei servizi). Tutte le volte che si è presentato il problema dell'applicazione di queste regole la Commissione ha risolto la questione caso per caso.

I porti svolgono. una funzione capitale negli scambi commerciali tra gli Stati membri della Comunità e tra questa e gli Stati terzi. In futuro essi saranno. Chiamati a svolgere un ruolo sempre maggiore nel tentativo di trasferire un volume crescente di merci e di passeggeri verso il trasporto marittimo, che è notoriamente un modo di trasporto meno. Inquinante e meno congestionato, ma anche per incoraggiare i trasporti intermodali e renderli economicamente più convenienti; è quindi indispensabile operare affinché i porti funzionino in modo efficiente.

La liberalizzazione del mercato interno dei trasporti marittimi è stata compiuta nell'ultimo decennio (fanno eccezione alcune norme transitorie che consentono. Restrizioni nel mercato del cabotaggio delle isole greche). La situazione per quanto attiene i servizi portuali è estremamente diversificata: in molti porti della Comunità sono tuttora in vigore alcune restrizioni in relazione all'accesso e alla parità di trattamento dei potenziali prestatori di servizi e questo si ripercuote sia sulla qualità che sui costi dei servizi. Si è comunque osservato che nel mercato dei servizi è in atto una evoluzione che ricerca quella dei trasporti marittimi verso un mercato più liberalizzato, ancorché con notevole ritardo rispetto e quest'ultima. Inoltre, il ritmo con cui si manifesta questa tendenza varia notevolmente da un porto all'altro.

Per tutti questi motivi, è necessario, nell'interesse degli operatori economici, delle pubbliche autorità e dei consumatori, introdurre regole chiare e specifiche sull'accesso al mercato dei servizi portuali che tengano conto delle sue caratteristiche precipue.

2. La necessità di una disciplina comunitaria

In conseguenza dei recenti sviluppi è necessario definire un approccio coerente che consenta un'applicazione sistematica e non disorganica delle norme del trattato.

La concorrenza fra i porti nello stesso Stato membro e tra porti di Stati membri vicini è notevolmente aumentata da quando il mercato interno è stato completato. Se è perfettamente legittimo che i singoli porti impongano il rispetto delle normative nazionali, è anche vero che la diversità e la complessità di queste regole, con la conseguente notevole incertezza delle procedure, permangono fattori di grande rilievo per gli utilizzatori dei porti e per le imprese che forniscono servizi portuali. Anche i prezzi e la qualità dei servizi portuali sono diventati un fattore essenziale nella scelta di un porto emanando. Quindi, e dettando alcune regole di base, applicabili in tutti i porti comunitari, si garantirebbe la parità delle condizioni di concorrenza tra i porti e fra prestatori di servizi all'interno dei porti.

In questi ultimi anni si è osservata una tendenza sempre più accentuata a privatizzare la fornitura di servizi portuali per accrescere l'efficienza, utilizzare il know how del settore privato ed introdurre e intensificare la concorrenza tra i prestatori di servizi. Questa tendenza generale - che pure non è uniforme in tutti gli Stati ma anzi varia notevolmente anche in relazione ai vari tipi di servizi portuali - non ha impedito a tutti gli Stati membri di optare per il principio della liberalizzazione del settore. Le misure di accompagnamento variano però notevolmente da uno Stato all'altro e, anzi, in molti casi queste regole non sono affatto chiare con la conseguenza che è estremamente difficile esercitare le libertà sancite dal trattato.

La natura eterogenea dei servizi portuali e le diverse caratteristiche dei porti (ubicazione geografica, proprietà, funzioni, dimensioni e prestigio) sono aspetti di grande importanza per cui è necessario tenere nella dovuta considerazione la specificità di ciascun porto e la sua rilevanza per i prestatori dei relativi servizi portuali. È questo il caso, in particolare, quando in un determinato porto esistono vincoli di spazio e di capacità o quando si debbano osservare certe esigenze ambientali e di insicurezza marittima. Né si deve dimenticare che ai porti compete una particolare funzione nell'ambito delle procedure doganali comunitarie.

Il principio di sussidiarietà impone agli Stati membri ed alle autorità nazionali competenti di tener conto di particolari esigenze locali, regionali e nazionali. Queste esigenze, ancorché giustificate sotto vari profili, devono tuttavia essere tali da non restringere indebitamente le libertà che il trattato riconosce ai prestatori di servizi. È quindi necessario precostituire a livello comunitario le condizioni per l'esercizio di questa libertà ed, in particolare, occorre che le restrizioni sul numero dei prestatori di servizi, là dove sono ritenute necessarie, siano giustificate in base a criteri obiettivi e che le procedure di autorizzazione siano trasparenti, non discriminatorie, obiettive, pertinenti e proporzionate.

Un'ulteriore caratteristica di numerosi porti è il duplice ruolo dell'autorità che lo gestisce: da un lato, questa autorità (che in genere è un soggetto pubblico ma che talvolta è anche privato) è responsabile della gestione e amministrazione del porto e del suo sviluppo, attività per la quale riceve spesso fondi pubblici e, d'altro lato, opera come prestatore di servizi portuali là dove sono ammessi altri prestatori di servizi. Spesso vi sono una situazioni in cui non c'è chiarezza circa le condizioni alle quali i prestatori di servizi pubblici e privati possono farsi concorrenza.

È bene precisare che non è opportuno che una disciplina comunitaria in materia di servizi portuali si applichi indistintamente ai porti di tutte le dimensioni. Si deve cioè riconoscere che l'attuazione di una tale disciplina ad opera degli Stati membri creerà nella maggior parte dei casi un carico di lavoro supplementare per le autorità, carico che, nei porti di minori dimensioni, risulta sproporzionato rispetto ai risultati auspicati (il ridotto movimento di merci e di passeggeri fa sì che, di norma, in tali porti non sia presente una pluralità di prestatori di servizi.

Ciò premesso, è opportuno che la Comunità emani una normativa di inquadramento che garantisca, da un lato, l'accesso al mercato dei servizi portuali in applicazione delle norme del trattato e, d'altro lato, consenta agli Stati membri ed alle competenti autorità nazionali di integrare questo inquadramento generale con norme di dettaglio che tengano nella dovuta considerazione la posizione geografica dei singoli porti, nonché le altre loro caratteristiche peculiari, come pure le specificità locali, regionali e nazionali.

3. La proposta della Commissione

3.1.I principi fondamentali

* Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che i prestatori di servizi portuali possano accedere al mercato della fornitura dei servizi portuali. Sancire questo principio significa dare concreta attuazione alle disposizioni del trattato relative alle quattro grandi libertà e alle regole di concorrenza in tale specifico settore. La Commissione ritiene che non sia opportuno escludere aprioristicamente dalla presente disciplina comunitaria alcun servizio portuale di natura commerciale. Alla proposta di direttiva è allegato un elenco dei servizi portuali.

* Gli Stati membri possono prescrivere che il prestatore di servizi portuali debba munirsi di un'autorizzazione preventiva. Questo principio riconosce che, per assicurare l'adeguata gestione di un porto, con tutti gli inerenti vincoli ed adempimenti, come pure per come pure garantire un livello soddisfacente di qualifiche professionali, gli Stati membri possono avere un sistema di autorizzazione preventiva per i prestatori di servizi portuali. La Commissione ritiene che le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbano essere trasparenti, non discriminatorie, obiettive, pertinenti e proporzionate. Dette condizioni possono riferirsi esclusivamente alle qualifiche professionali del prestatore dei servizi, alla solidità della sua situazione finanziaria ed alla sufficiente copertura assicurativa, alla sicurezza marittima ed alla sicurezza di installazioni, impianti e di personale, nonché alla tutela dell'ambiente. Qualora siano ritenuti opportuni, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico possono riguardare la sicurezza, la regolarità, la continuità, la qualità e il prezzo dei servizi in questione.

* Le limitazioni al numero delle autorizzazioni possono essere giustificate soltanto in base a vincoli inerenti allo spazio o alla capacità disponibile ovvero, per i servizi tecnico-nautici, alla sicurezza del traffico marittimo. L'esistenza di tali vincoli deve essere debitamente giustificata e gli Stati membri sono tenuti a selezionare i prestatori di servizi in base ad un procedimento trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Gli aspetti fondamentali dei procedimenti di selezione saranno armonizzati Questo principio contempera le norme del trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi con il fatto che, in taluni porti e per taluni tipi di servizi portuali, i vincoli sopra citati rendono inevitabile una limitazione delle autorizzazioni.

* I porti nei quali non esiste alcuna limitazione non sono vincolati all'osservanza delle regole sulle limitazioni delle autorizzazioni, sulla procedura di selezione, sulla durata delle autorizzazioni e delle misure transitorie. Questo principio riconosce che, nei porti in cui si riscontrano tali condizioni, le finalità della direttiva sono già state raggiunte.

* Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per consentire l'autoassistenza. Questo principio riconosce che non esistono, di fatto, motivi per cui l'autoassistenza non debba essere di norma consentita nei porti qualora gli operatori ritengano che essa consenta un migliore impiego delle risorse e promuova l'efficienza dei servizi forniti. Questo principio riconosce inoltre che condizioni e criteri della autoassistenza non devono più severi di quelli stabiliti per i prestatori di servizi portuali per lo stesso tipo di servizio o per servizi analoghi.

* Quando fornisce o desidera fornire servizi portuali in concorrenza con altri prestatori di servizi, l'ente che gestisce il porto deve ricevere lo stesso trattamento di qualunque altro concorrente. In altri termini, il soggetto gestore non deve intervenire nella procedura di selezione dei prestatori di servizi, non deve compiere - nell'esercizio delle sue funzioni di ente gestore del porto - atti di discriminatori nei confronti dei prestatori di servizi nei quali detiene un interesse o nei confronti di altri prestatori di servizi; in particolare, è necessario che l'ente di gestione tenga distinta la contabilità relativa alla prestazione dei servizi portuali prestati dalla contabilità relativa alle altre attività da lui esplicate. Questo principio recepisce alcune norme generali del diritto della concorrenza e norme relative agli obblighi di trasparenza.

* Gli Stati membri dovranno garantire la totale trasparenza di tutti i procedimenti che hanno attinenza con la fornitura di servizi portuali e garantire l'esistenza e l'............. di adeguati mezzi di tutela, ivi compreso il controllo da parte degli organi giurisdizionali. Si tratta del principio di buona amministrazione.

* Quando viene effettuata una selezione dei prestatori di servizi, il periodo durante il quale il prestatore prescelto potrà esercitare la sua attività dovrà essere limitato nel tempo. Questo principio concilia l'esigenza di mantenere aperta la possibilità di accedere al mercato dei servizi portuali a futuri e potenziali prestatori di servizi con le legittime aspettative dei prestatori di servizi che già vi operano. È un principio che non fornisce una soluzione valida per tutte le circostanze. Anzi, è opportuno risolvere in modo diverso i casi in cui, da un lato, il prestatore di servizi non abbia effettuato alcun investimento di rilievo (o non ne abbia effettuato alcuno) e, d'altro lato, il caso in cui il prestatore di servizi abbia l'obbligo di effettuare tali investimento; come pure i casi in cui gli investimenti siano stati realizzati in immobilizzazioni o in beni mobili; infine, occorre tenere nella dovuta considerazione il volume degli investimenti effettuati.

* Le misure transitorie tengono conto delle legittime aspettative dei prestatori di servizi attualmente operanti ma, in pari tempo, prescrivono che, entro un termine ragionevole, si faccia luogo alla revisione delle autorizzazioni in essere che siano state rilasciate in contrasto con le disposizioni della direttiva. Questo principio garantisce che gli obiettivi della direttiva vengano realizzati entro un termine ragionevole pur nel rispetto delle legittime aspettative dei fornitori dei servizi attualmente operanti. Uno dei mezzi per conseguire tale obiettivo consiste nel tener conto degli stessi criteri che vengono utilizzati per fissare la durata delle autorizzazioni, quando il loro numero venga limitato.

* La direttiva e la sua attuazione ad opera degli Stati membri non devono compromettere la sicurezza nei porti. Questo principio ribadisce l'importanza che la Commissione annette alla sicurezza marittima; tutte le misure intese a disciplinare l'accesso al settore dei servizi portuali dovranno garantire pienamente la salvaguardia dei livelli di sicurezza più elevati, in particolare dei livelli di sicurezza marittima, nei porti.

* La direttiva e la sua attuazione ad opera degli Stati membri non devono neppure compromettere l'applicazione della normativa ambientale nei porti. Questo principio ribadisce l'importanza che la Commissione annette alla tutela dell'ambiente.

La proposta non contempla disposizioni in merito all'assetto istituzionale dei porti e lascia agli Stati membri ampia facoltà di determinare quali siano gli enti destinati a svolgere il ruolo di autorità competenti.

In applicazione dell'articolo 295 del trattato, la presente proposta non pregiudica il regime di proprietà dei porti o nei porti negli Stati membri.

La proposta non contiene norme armonizzate o norme di minima in tema di formazione e qualifica del personale e delle attrezzature utilizzate. Senza pregiudizio della vigente normativa comunitaria, e in applicazione del principio di sussidiarietà, essa consente agli Stati membri di mantenere in vigore ed emanare le disposizioni opportune sempre che queste siano, in particolare, trasparenti, non discriminatorie ed obiettive.

Infine, la proposta non contiene norme armonizzate né in materia di sicurezza né in materia ambientale, ma fa rinvio della normativa vigente, la quale potrà tener debitamente conto delle specificità nazionali, regionali e locali.

Questa impostazione è conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 28 marzo 2000, che ha invitato la Commissione, il Consiglio dei ministri e gli Stati membri, ciascuno nei limiti delle loro rispettive competenze ad "accelerare la liberalizzazione in settori quali ... i trasporti". Essa recepisce le posizione espressa su vari punti dal Parlamento europeo, dal Comitato delle regioni, dal Comitato economico e sociale, a seguito della pubblicazione del "Libro verde della Commissione sui porti e sulle infrastrutture marittime" e ha ricevuto un forte (ancorché non unanime) appoggio da varie categorie del settore portuale.

3.2. Breve descrizione della proposta di direttiva

Articolo 1: enuncia le finalità della direttiva.

Articolo 2: definisce la sfera di operatività della direttiva. Chiarisce che il provvedimento contempla unicamente i servizi forniti all'interno delle zone portuali e non, per esempio lungo i fiumi che conducono ai porti e indica, rinviando ad un allegato, quali servizi e operazioni portuali essa disciplina; introduce anche una soglia di attività per i porti ai quali la direttiva si applica.

Articolo 3: chiarisce che le disposizioni della direttiva non sono destinate a sostituire gli obblighi che le autorità già devono osservare per effetto delle direttive 92/51, 93/36, 93/37 e 93/98 relative ai pubblici appalti. Inoltre, quando una di queste direttive prescrive già l'affidamento di un appalto mediante gara pubblica, le relative modalità sono quelle stabilite in queste direttive e non quelle stabilite nella presente proposta. Il paragrafo 3 garantisce inoltre l'applicazione delle direttive 89/48, 92/51 e 99/42 relative al reciproco riconoscimento dell'istituzione e della formazione professionale, in particolare laddove gli Stati membri rilascino autorizzazioni basate sulle qualifiche professionali di un prestatore di servizi.

Articolo 4: contiene la definizione dei termini fondamentali utilizzati nella direttiva.

Articolo 5: prescrive agli Stati membri di designare le autorità competenti ai fini dell'attuazione della direttiva.

Articolo 6: detta il principio fondamentale della direttiva: ciascuno Stato membro ha facoltà di imporre ai prestatori di servizi portuali l'obbligo di munirsi di un'autorizzazione preventiva. Le modalità del rilascio dell'autorizzazione devono rispettare i seguenti criteri: debbono essere trasparenti, non discriminatori, obiettive, pertinenti e proporzionate. Devono essere pubblicate e deve anche essere resa pubblica la procedura da seguire per il rilascio dell'autorizzazione. L'articolo contiene un elenco succinto di criteri facoltativi in base ai quali può essere rilasciata l'autorizzazione, in particolare un breve elenco di obblighi di servizio pubblico. Contiene inoltre l'obbligo, a carico della autorità competente, di fornire una formazione adeguata qualora sia indispensabile che i potenziali prestatori di servizi dispongano di conoscenze locali e conferisce al prestatore di servizi il diritto di impiegare il personale di sua scelta.

Articolo 7: definisce il procedimento da seguire quando occorra limitare il numero dei prestatori di servizi in un determinato porto. Prevede, tuttavia che debba essere autorizzato il numero più elevato possibile di prestatori di servizi e che, nel settore della movimentazione del carico, debbano, come regola generale, essere autorizzati almeno due prestatori di servizi. Prevede inoltre che la decisione di limitare il numero delle autorizzazioni non spetta all'ente che gestisce il porto se quest'ultimo è già prestatore di servizi nel porto stesso (o desidera diventarlo).

Articolo 8: prescrive l'istituzione di un procedimento di selezione dei prestatori di servizi e i requisiti di tale procedimento: trasparenza, obiettività, non discriminazione, ricorso a criteri pertinenti e proporzionati. Detta inoltre alcune formalità procedimentali che devono essere osservate nella selezione dei candidati e, in pari tempo, consente l'uso più ampio possibile dei moderni mezzi di comunicazione elettronica. Disciplina inoltre la situazione che viene a determinarsi quando l'ente gestore di un porto desideri fornire un servizio in concorrenza con un altro fornitore. In questo caso l'ente gestore non può fungere da autorità competente della selezione dei candidati, ma questa funzione deve essere demandata ad un'autorità indipendente appositamente designata a tal fine.

Articolo 9: introduce il principio della durata limitata nel tempo delle autorizzazioni rilasciate in esito ad una procedura di selezione e subordina la loro durata al criterio degli investimenti: la durata dell'autorizzazione varia a seconda che il prestatore di servizi abbia effettuato investimenti insignificanti (o non ne abbia effettuato nessuno) oppure se, al contrario, abbia effettuato investimenti considerevoli, e varia anche in funzione del fatto che le strutture in cui sono stati effettuati gli investimenti siano mobili o immobili. Viene anche indicata la durata massima per ciascun caso.

Articolo 10: prescrive l'obbligo, a carico dei prestatori di servizi, di tenere una contabilità separata per le attività relative ai servizi portuali.

Articolo 11: prevede che le disposizioni della direttiva si applichino anche all'autoassistenza e che tutti i criteri dettati per quest'ultima non siano più severi di quelli stabiliti per altri fornitori dello stesso servizio portuale o di un servizio portuale analogo.

Articolo 12: disciplina la situazione in cui l'ente di gestione di un porto, oltre alle sue funzioni amministrative, operi come prestatore di servizi. In particolare, è prescritto che l'ente portuale deve tenere una contabilità separata per i servizi portuali e per le rimanenti altre attività. È obbligatoria la verifica dei conti e la relazione del revisore dei conti deve contenere le informazioni sui flussi finanziari fra le singole attività svolte dall'ente di gestione. Disciplina anche la situazione in cui non venga individuato alcun prestatore per un servizio determinato, ragion per cui l'ente del porto ritenga necessario offrire lui stesso tale servizio; prescrive inoltre che l'ente gestore non operi discriminazioni fra i vari prestatori di servizi.

Articolo 13: garantisce la piena trasparenza del procedimento di selezione ed impone agli Stati membri di istituire procedure di ricorso, ivi compreso il controllo da parte degli organi giurisdizionali.

Articolo14: ricorda che la direttiva lascia del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di ordine pubblico, sicurezza nei porti e tutela ambientale.

Articolo 15: garantisce l'applicazione della legislazione in materia sociale.

Articolo 16 detta le misure transitorie. Permette alle autorizzazioni in essere di rimanere in vigore senza modificazioni qualora il porto non limiti l'accesso al mercato e ai servizi portuali; le nuove autorizzazioni devono però essere conformi alle disposizioni della direttiva. Disciplina le autorizzazioni attualmente in essere a seguito di gara pubblica o di procedura equivalente e che siano conformi alle disposizioni della direttiva: in tal caso non sono necessarie modificazioni. Per tutte le altre autorizzazioni nel corso del periodo transitorio dovranno essere istituite nuove procedure di autorizzazione la cui durata varierà in correlazione col livello e col tipo degli investimenti effettuati dal prestatore di servizi che attualmente è titolare dell'autorizzazione.

Articolo 17: impone agli Stati membri di presentare una relazione sull'applicazione della direttiva e impone alla Commissione di presentare un rapporto sulla base di tali relazioni, accompagnato, se necessario, da adeguate proposte di revisione.

Articolo 18: obbligo negli Stati membri di attuare la direttiva.

Articolo 19: entrata in vigore della direttiva.

Articolo 20: destinatari della direttiva.

Giustificazione della Comunità

4.1.Quali sono gli obiettivi della iniziativa proposta in relazione agli obblighi della Comunità -

La proposta mira a garantire un'applicazione più sistematica delle norme del trattato (le quattro libertà fondamentali e le norme in materia di concorrenza) nel settore portuale. Detta disposizioni di carattere procedurale che garantiscono a tutti i prestatori di servizi, attuali e potenziali, di avere eque possibilità di accedere al mercato dei servizi portuali. Queste maggiori possibilità di accesso determineranno una offerta di servizi portuali di qualità migliore e incoraggeranno un uso più efficiente del trasporto marittimo in quanto modo di trasporto alternativo agli altri, promuovendo anche il trasporto combinato: in tal modo si ridurrà la pressione che grava attualmente sulla rete di trasporto della Comunità.

Senza pronunciarsi sul regime della proprietà degli impianti portuali e dei prestatori di servizi portuali (ex art. 295 del trattato) la proposta istituisce un sistema di pari diritti e pari opportunità fra i prestatori di servizi privati e pubblici.

4.2. L'iniziativa proposta è di competenza esclusiva della Comunità o appartiene alla competenza concorrente Comunità-Stati membri-

L'iniziativa appartiene alla competenza concorrente della Comunità e degli Stati membri (art. 80 no 2 del trattato).

4.3. Qual è la dimensione comunitaria del problema (per es.: quanti sono gli Stati membri interessati; quali soluzioni si sono applicate fino ad oggi)-

La direttiva riguarda tutti gli Stati membri costieri. Vero è che in questi ultimi anni quasi tutti gli Stati membri hanno fatto progressi notevoli nel garantire la libertà di accesso ai servizi portuali ma oggi esistono prassi molto diverse sia con riguardo alla definizione di "servizi portuali" sia con riguardo alle procedure seguite per dare attuazione alle norme del trattato.

Per garantire l'accesso al mercato dei servizi portuali evitando le distorsioni della concorrenza è necessario migliorare e armonizzare - nella misura necessaria - disposizioni legislative, amministrative e prassi nazionali.

4.4 Qual è la soluzione più efficiente tenendo conto di tutti i mezzi di cui dispongono la Comunità e gli Stati membri-

Date le disparità che attualmente esistono sul piano legislativo in relazione all'accesso al mercato dei servizi portuali negli Stati membri (e talora all'interno dello stesso Stato membro), e data la generale mancanza di trasparenza e l'inadeguatezza delle regole procedurali (soprattutto quando nello stesso posto esistono prestatori di servizi privati e pubblici) è necessario dettare alcune norme fondamentali valide per tutto il territorio della Comunità. Queste norme consentiranno agli Stati membri, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, di esercitare un notevole potere discrezionale, in particolare in considerazione delle caratteristiche geografiche dei porti nei quali si applicano obblighi diversi in tema di sicurezza marittima e di tutela dell'ambiente.

In particolare, la proposta detta regole comuni sui seguenti aspetti:

- attuazione del principio della libera prestazione dei servizi portuali;

- facoltà degli Stati membri di esigere un'autorizzazione preventiva;

- facoltà degli Stati membri di limitare il numero dei fornitori dei servizi;

- procedure da seguire, compreso il requisito della trasparenza;

- attuazione del diritto di autoassistenza;

- durata delle autorizzazioni;

- i diritti e obblighi degli enti di gestione dei porti nella loro duplice veste di autorità portuali e di prestatori di servizi

- procedure di ricorso.

4.5. Quali saranno i reali effetti dell'iniziativa prevista e quali sarebbero i costi in assenza di iniziativa-

Stante la situazione attuale quale risulta da un'evoluzione in atto in questi ultimi anni, è estremamente improbabile che si raggiunga, nell'insieme della Comunità, una situazione soddisfacente, capace di garantire l'attuazione effettiva del principio della libera prestazione dei servizi portuali con assenza di distorsioni della concorrenza tra prestatori di servizi nei vari Stati membri. La situazione va giudicata insoddisfacente perché gli Stati membri, nonostante i progressi fatti nel migliorare il libero accesso al mercato dei servizi portuali, non dispongono di un quadro di norme comunitarie che dia coerenza, sistematicità e incisività ad iniziative isolate.

4.6. A quali forme di azione può ricorrere la Comunità (raccomandazioni, sostegno finanziario, regolamento, reciproco riconoscimento, altri)-

Stante la complessità dei regimi in vigore nei porti degli Stati membri e delle diverse caratteristiche di questi ultimi (dimensioni, funzioni, esigenze di sicurezza marittima e tutela dell'ambiente) si ritiene che la direttiva sia lo strumento giuridico più appropriato, in quanto lascia agli Stati membri il compito di dare attuazione alle disposizioni della disciplina comunitaria.

4.7. È necessaria una disciplina uniforme o è sufficiente una direttiva che individui gli obiettivi generali, lasciando agli Stati membri l'onere di attuarli al loro interno-

Si veda la risposta al punto 4.6.

2001/0047 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'accesso al mercato dei servizi portuali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...], [...], pag. [...].

Visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C [...], [...], pag. [...].

Visto il parere del Comitato delle regioni [3],

[3] GU C [...], [...], pag. [...].

Deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C [...], [...], pag. [...].

Considerando quanto segue:

(1) Scopo dell'articolo 49 del trattato è eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nella Comunità; a norma dell'articolo 51 questo obiettivo dev'essere conseguito anche nella politica comune dei trasporti.

(2) In materia di servizi di trasporto marittimo in quanto tali, tale obiettivo è stato conseguito mediante il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, recante applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e fra Stati membri e paesi terzi [5] e dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera circolazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) [6] .

[5] GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1-3, modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 3573/90 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 16).

[6] GU L 364 del 12.12.1992, pagg. 7-10.

(3) I servizi portuali sono indispensabili per il buon funzionamento dei trasporti marittimi, in considerazione del fatto che danno un contributo essenziale all'utilizzo efficiente delle infrastrutture di trasporto marittimo.

(4) Nel Libro verde sui porti e sulle infrastrutture marittime, del dicembre 1997 [7] la Commissione aveva preannunciato l'intenzione di proporre una disciplina legislativa finalizzata a liberalizzare l'accesso al mercato dei servizi portuali nei porti della Comunità che hanno un traffico internazionale. I servizi portuali devono essere definiti come servizi commerciali che vengono, di norma, prestati a titolo oneroso in un porto.

[7] COM(97) 678 def. del 10 dicembre 1997.

(5) Facilitare l'accesso al mercato dei servizi portuali a livello di Comunità dovrebbe avere l'effetto di rimuovere le barriere che si frappongono all'ingresso nel mercato per i dei prestatori di servizi portuali, migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti e dei porti, accrescere l'efficienza e la flessibilità, contribuire a ridurre i costi e, conseguentemente, promuovere il trasporto marittimo a breve distanza e il trasporto combinato.

(6) Quando l'autorizzazione di cui alla presente direttiva assume la forma di un contratto che entra nell'ambito di applicazione delle direttive 92/50/CEE [8], 93/36/CEE [9], 93/37/CEE [10] e 93/38/CEE [11], si applicano queste ultime direttive. Si osservano parimenti, in quanto applicabili, le direttive 89/48/CEE [12], 92/51/CEE [13] e 99/42/CE [14] relative al reciproco riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale.

[8] Direttiva 92/50/CEE del 18 Giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ( GUCE L 209 del 24.7.92, p.1), modificata, da ultimo, dalla Direttiva 97/52/CE (GUCE L 328 del 28.11.97)

[9] Direttiva 93/36/CEE del 14 Giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GUCE L 199 del 9.8.93, p.1), modificata, da ultimo, dalla Direttiva 97/52/CE (GUCE L 328 del 28.11.97).

[10] Direttiva 93/37/CEE del 14 Giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GUCE L 199/54 del 9.8.93), modificata, da ultimo, dalla Direttiva 97/52/CE (GUCE L 328 del 28.11.97).

[11] Direttiva 93/38/CEE del 14 Giugno 1993 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GUCE L 199 del 9.8.93, p.84), modificata, da ultimo, dalla Direttiva 98/4/CE (GUCE L 101 del 1.4.98).

[12] Direttiva 89/48/CEE del 21 Dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

[13] Direttiva 92/51/CEE del 18 Giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la Direttiva 89/48/CEE.

[14] Direttiva 99/42/CE del 7 Giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle Direttive di liberalizzazione e dalle Direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

(7) L'esistenza di normative e prassi nazionali disomogenee ha creato disparità nelle procedure applicate negli Stati membri e determinato un'incertezza normativa circa i diritti spettanti ai prestatori di servizi portuali e gli obblighi delle autorità competenti. È quindi interesse della Comunità emanare una disciplina comunitaria che stabilisca le norme fondamentali nell'accesso al mercato ai servizi portuali, i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi, siano essi già attivi o solo potenziali, negli enti di gestione dei porti, nonché nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di selezione.

(8) In armonia con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, la finalità delle iniziative qui proposte, consistenti nel garantire a chiunque, persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, l'accesso al mercato dei servizi portuali, non può essere realizzata in modo soddisfacente dagli Stati membri a motivo della dimensione di questa iniziativa e può pertanto essere meglio realizzato dalla Comunità. La presente direttiva si limita al minimo necessario per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario per tale scopo.

(9) La legislazione comunitaria sull'accesso ai servizi portuali non esclude l'applicazione di altre norme comunitarie. Le regole di concorrenza sono già applicate ai servizi portuali e sono, in particolare, pertinenti in tema di situazioni di monopolio.

(10) Nell'interesse di una gestione portuale efficiente e sicura, gli Stati membri possono esigere che i prestatori di servizi debbano essere muniti di un'apposita autorizzazione. I criteri per il rilascio di tale realizzazione devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori, pertinenti e proporzionati. Essi devono essere resi pubblici.

(11) Poiché i porti costituiscono zone geografiche circoscritte, l'accesso al mercato dei servizi portuali può, in taluni casi, essere soggetto a vincoli di capacità e di spazio disponibile, nonché a vincoli inerenti la sicurezza del traffico per i servizi tecnico-nautici. In tali casi può pertanto essere necessario limitare il numero dei prestatori autorizzati di servizi portuali.

(12) I criteri in base ai quali si fa luogo alle suddette limitazioni devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori, pertinenti e proporzionati. Nel caso di movimentazione delle merci, e fatte salve circostanze eccezionali, il numero dei prestatori di servizi per ciascuna categoria di movimentazione non dev'essere inferiore a due operatori del tutto indipendenti l'uno dall'altro.

(13) È opportuno che i prestatori di servizi abbiano il diritto di impiegare personale di loro scelta.

(14) Quanto il numero dei prestatori di servizi portuali viene limitato, la selezione di questi ultimi deve essere effettuata dalla autorità competente in base ad un procedimento di selezione trasparente, obiettivo, aperto ed equo, che applichi regole non discriminatorie.

(15) Per fare in modo che le decisioni e le disposizioni procedurali di cui alla presente direttiva vengano dimostrabilmente assunte da organi neutrali è opportuno definire la posizione dell'ente di gestione di un porto il quale sia già prestatore di un servizio portuale o desideri diventarlo. Tale ente deve essere soggetto alle stesse condizioni e procedure cui sottostanno gli altri prestatori di servizi, pur conservando una posizione idonea a garantire il buon funzionamento del porto. Di conseguenza, il potere di prendere decisioni sulla limitazione del numero dei prestatori di servizi e sul procedimento di selezione propriamente detto, deve essere attribuito ad un organo neutrale e l'ente gestore del porto non dovrà operare alcuna discriminazione fra i prestatori di servizi né fra gli utilizzatori del porto.

(16) È necessario garantire la parità di condizioni tra l'ente gestore del porto e gli operatori indipendenti, nonché tra gli enti gestori di porti diversi.

(17) Sul piano finanziario è necessario imporre agli enti di gestione dei porti di cui alla presente direttiva che operano anche come impresa fornitrice di servizi, l'obbligo di tenere una contabilità separata per le attività esercitate in quanto enti gestori e per le attività esercitate in condizioni di concorrenza.

(18) La direttiva della Commissione 2000/52/CE del 26 luglio 2000, istituisce, per un certo numero di imprese, l'obbligo di mantenere contabilità separate, obbligo che si applica soltanto alle imprese il cui fatturato annuo per ciascuno degli ultimi due esercizi abbia superato i 40 milioni di euro. Alla luce dell'introduzione della libertà di fornire servizi portuali nella Comunità, è necessario far sì che il principio della separazione dei conti si applichi a tutti i porti contemplati dalla presente direttiva e che i porti osservino, in tema di trasparenza, norme non meno rigorose di quelle istituite dalla direttiva 2000/52/CE della Commissione.

(19) L'obbligo di tenere una contabilità relativa alla prestazione dei servizi portuali deve applicarsi a tutte le imprese che sono state selezionate per fornire tali servizi.

(20) È opportuno autorizzare l'autoassistenza e qualsiasi criterio applicabile agli operatori che praticano l'autoassistenza non deve essere più severo di quelli previsti per i prestatori dei servizi portuali per lo stesso servizio o per servizi di natura analoga.

(21) È opportuno che le autorizzazioni rilasciate mediante procedura di selezione abbiano durata limitata nel tempo. Nel determinare la durata dell'autorizzazione è ragionevole tener conto se il prestatore di servizi abbia o no dovuto effettuare investimenti in strutture e, in caso affermativo, se queste strutture siano mobili o no. Benché tale procedura debba condurre ad un risultato adeguato, è tuttavia necessario fissare durate massime per le autorizzazioni.

(22) La situazione che attualmente si registra nei porti comunitari, con una moltitudine di autorizzazioni di metodi di selezione degli operatori e differenti durate delle autorizzazioni, impone la fissazione di ben definiti periodi transitori. È opportuno che le norme transitorie distinguano tra porti nei quali il numero dei prestatori di servizi è limitato e i porti in cui tale numero non è limitato.

(23) Laddove il numero dei prestatori di servizi non viene limitato, non vi è alcuna ragione di modificare le autorizzazioni in essere, mentre le autorizzazioni future dovranno essere rilasciare nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

(24) Laddove il numero dei prestatori di servizi viene limitato, è opportuno che nei periodi transitori si faccia distinzione tra autorizzazioni rilasciate in base a gara pubblica (o procedura equivalente) e le autorizzazioni rilasciate in base a procedure diverse; fra situazioni in cui il prestatore di servizi ha effettuato investimenti significativi o no; dovrà considerarsi se questi investimenti siano stati realizzati in strutture mobili o immobili. Nell'interesse della certezza del diritto occorre che, in ciascun caso, vengano stabilite durate massime, pur lasciando alle amministrazione nazionali un adeguato margine discrezionale per tener conto delle peculiarità di ciascun caso.

(25) È opportuno che gli Stati membri designino le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva.

(26) È opportuno che siano istituite procedure di ricorso contro le decisioni delle autorità competenti.

(27) Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire livelli adeguati di protezione sociale per tutto il personale delle imprese che forniscono servizi portuali.

(28) Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di ordine pubblico, sicurezza nei porti e tutela ambientale

(29) La presente direttiva non incide sull'applicazione delle norme del trattato; in particolare, la Commissione continuerà a vegliare sull'osservanza di queste regole esercitando, se necessario, tutti i poteri ad essa conferiti dall'articolo 86 del trattato.

(30) In base alle relazioni presentate dagli Stati membri sull'applicazione della presente direttiva, la Commissione preparerà un rapporto di valutazione accompagnato, all'occorrenza, da proposte di revisione della direttiva stessa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 - Finalità

Ai prestatori comunitari di servizi portuali è riconosciuta la libertà di fornire servizi portuali nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi portuali indicati nell'allegato prestati all'interno di un'area portuale agli utilizzatori del porto.

2. La presente direttiva si applica a tutti i porti e sistemi portuali situati nel territorio di uno Stato membro e aperti al traffico marittimo commerciale generale, a condizione che il volume di traffico nel corso degli ultimi tre anni non sia stato mediamente inferiore a tre milioni di t di merci o a 500 000 passeggeri all'anno.

3. Qualora un porto raggiunga il volume di traffico merci di cui al paragrafo 2, senza tuttavia raggiungere il corrispondente volume di traffico passeggeri, le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai servizi portuali riservati esclusivamente ai passeggeri. Se il porto raggiunge il volume di traffico passeggeri di cui al paragrafo 2 ma non il volume di traffico merci, le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai servizi portuali riservati esclusivamente alle merci. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei porti di cui al presente articolo. Tale elenco è pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno

1. Gli Stati membri possono prescrivere che i prestatori di servizi portuali siano stabiliti nella Comunità e che il naviglio utilizzato esclusivamente per la prestazione di servizi portuali sia registrato in uno Stato membro e batta la bandiera di uno Stato membro.

Articolo 3

1. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi imposti alle autorità competenti dalle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE.

2 Qualora, in applicazione di una delle direttive di cui al paragrafo 1, sia obbligatorio esperire gara pubblica per l'affidamento di un contratto di servizi, l'articolo 8, paragrafi 1,2,3,4 e 5, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 13 della presente direttiva non si applicano all'affidamento di tale contratto.

3. La presente direttiva lascia impregiudicati gli eventuali obblighi imposti alle autorità competenti dalle direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 99/42/CE relative al reciproco riconoscimento delle formazioni professionali tra Stati membri.

Articolo 4 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) "porto marittimo" (nel prosieguo denominato "porto"), una zona di terra e di mare appositamente predisposta e dotata di attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere naviglio, effettuare operazioni di carico, scarico, trasbordo e deposito di merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci per il trasporto terrestre, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri;

2) "sistema portuale": il raggruppamento di due o più porti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano;

3) "autorità portuale" o "ente di gestione del porto" (nel seguito denominato "ente di gestione"): l'organismo al quale la normativa nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e coordinare e controllare le attività degli operatori presenti nel porto o nel sistema portuale considerato. L'ente di gestione può essere formato da organismi distinti o essere responsabile di più porti;

4) "servizi portuali": i servizi commerciali che vengono di norma forniti a titolo oneroso in un porto e che sono individuati nell'allegato;

5) "prestatore di servizi portuali": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire una o più categorie di servizi portuali;

6) "obbligo di servizio pubblico": l'obbligo, stabilito da un'autorità competente, di garantire un'offerta adeguata di alcune categorie di servizi portuali;

7) "autoassistenza" (situazione nella quale un utente di un porto fornisce a sé stesso una o più categorie di servizi portuali e in cui, di norma, non stipula con terzi contratti, comunque denominati, per la fornitura di tali servizi.

8) "autorizzazione": qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o permesso, anche in forma contrattuale, che consente ad una persona fisica o giuridica di fornire servizi portuali o di effettuare l'autoassistenza.

Articolo 5 - Autorità competenti

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti ai fini dell'attuazione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 19 della presente direttiva.

Articolo 6 - Autorizzazione

1. Gli Stati membri possono esigere che il prestatore di servizi portuali debba munirsi di un'autorizzazione preventiva rilasciata secondo le modalità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5. Ai prestatori di servizi selezionati secondo la procedura di cui all'articolo 8 tale autorizzazione è rilasciata automaticamente.

2. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente devono essere trasparenti, non discriminatori, obiettivi, pertinenti e proporzionati. Essi devono riguardare esclusivamente le qualifiche professionali del prestatore, la sua solidità finanziaria e l'esistenza di una sufficiente copertura assicurativa, nonché la sicurezza marittima o la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e delle persone. L'autorizzazione può comprendere obblighi di servizio pubblico relativi alla sicurezza, regolarità, continuità, qualità, prezzo e condizioni alle quali il servizio può essere fornito.

3. Qualora le qualifiche professionali richieste comprendano cognizioni locali o un'esperienza delle cognizioni locali, l'autorità competente deve fornire una formazione adeguata ai candidati prestatori di servizi.

4. I criteri di cui al paragrafo 2 sono resi pubblici e i prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo in merito al procedimento da seguire per ottenere l'autorizzazione. Quest'obbligo si applica anche all'autorizzazione che correla la prestazione del servizio alla realizzazione di un investimenti in beni immobili la cui proprietà sarà trasferita al porto allo scadere dell'autorizzazione.

5. Il prestatore dei servizi portuali ha il diritto di impiegare personale di propria scelta per la prestazione dei servizi contemplati dall'autorizzazione.

Articolo 7 - Limitazioni del numero dei prestatori di servizi

1. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori di servizi portuali solo quando sussistano vincoli di spazio o di capacità disponibile ovvero, in relazione ai servizi tecnico-nautici, per ragioni di sicurezza del traffico marittimo. L'autorità competente deve

a) informare le parti interessate della categoria o delle categorie di servizi portuali e della parte specifica del porto ai quali si applicano le restrizioni, specificandone i motivi;

b) autorizzare il numero più elevato possibile di prestatori di servizi, tenuto conto delle circostanze.

2. Qualora esistano vincoli relativi allo spazio o alla capacità disponibile e, in assenza di circostanze eccezionali connesse al volume del traffico e alle categorie delle merci trasportate, l'autorità competente autorizza almeno due prestatori di servizi per ciascuna categoria di merci trasportate totalmente indipendenti l'uno dall'altro per ciascuna categoria di merci trasportate.

3. Qualora l'autorità competente che decide le limitazioni relative a un determinato porto sia anche l'ente di gestione del porto e qualora questo stesso ente, o il prestatore di servizi sul quale esso ha esercita un controllo diretto o indiretto o nel quale detiene una partecipazione, sia altresì prestatore di servizi in tale porto o desideri diventarlo, lo Stato membro interessato designa un'autorità competente diversa alla quale affida l'incarico di prendere la decisione o di approvare la decisione in merito alle limitazioni . L'autorità competente designata deve essere indipendente dall'organismo di gestione del porto di cui trattasi e non deve:

a) essere prestatrice di servizi portuali simili a quelli forniti da uno qualsiasi di prestatori di servizi del porto in questione, né

b) esercitare un controllo diretto e indiretto sui prestatori di servizi del porto in questione o detenere una partecipazione in essi.

Articolo 8 - Procedura di selezione

1. Se il numero dei prestatori dei servizi portuali viene limitato ai sensi dell'articolo 7, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari per istituire un procedimento di selezione trasparente ed obiettivo, tramite bando di gara, nell'osservanza di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e pertinenti.

2. L'autorità competente, tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invita le parti interessate a partecipare alla selezione.

Tale pubblicazione può far riferimento al sito Web dell'autorità competente o del porto in questione ovvero, in assenza di tale sito, può indicare qualsiasi altro mezzo idoneo per mettere, in tempo utile, le informazioni necessarie a disposizione di chiunque sia interessato al procedimento di selezione.

3. Nel pubblicare l'invito l'autorità competente fornisce anche le seguenti informazioni:

a) i criteri di autorizzazione e di selezione che definiscono le prescrizioni minime dell'autorità;

b) i criteri di affidamento, che definiscono i motivi in base ai quali l'autorità sceglierà fra le offerte che soddisfano i criteri di selezione;

c) le condizioni che definiscono gli obblighi di servizio pubblico contemplate dal contratto e che indicano le risorse che sono messe a disposizione del candidato prescelto insieme alle condizioni, alle modalità e alle disposizioni applicabili.

4. La procedura di selezione prevede un periodo di almeno 52 giorni tra la diffusione dell'invito a presentare le proposte e la data limite per la loro ricezione.

5. L'autorità competente include tra le informazioni che comunica ai candidati prestatori tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione.

6. Qualora l'autorità competente che esperisce la procedura di selezione in relazione a un determinato porto sia anche l'ente di gestione di tale porto e qualora questo stesso ente o il prestatore di servizi sul quale questi esercita un controllo diretto o indiretto o detiene una partecipazione, sia o desideri diventare prestatore di servizi in tale porto, gli Stati membri designano una autorità competente diversa alla quale affidano il compito di esperire la procedura di selezione di cui trattasi. La nuova autorità competente dev'essere indipendente dall'ente gestore del porto di cui trattasi e non deve:

a) essere prestatrice di servizi portuali simili a quelli forniti da uno qualsiasi di prestatori di servizi del porto in questione, né

b) esercitare un controllo diretto e indiretto sui prestatori di servizi del porto in questione o detenere una partecipazione in essi.

Articolo 9 - Durata

I prestatori di servizi portuali sono selezionati per un periodo di tempo limitato da stabilire secondo i criteri seguenti:

1. Qualora il prestatore di servizi non effettui alcun investimento o effettui solo investimenti insignificanti ai fini della prestazione dei servizi, la durata massima della sua autorizzazione è di 5 anni;

2. Qualora il prestatore di servizi effettui investimenti significativi in

(a) strutture mobili la durata massima del periodo è di 10 anni;

(b) strutture fisse, la durata massima del periodo è di 25 anni, indipendentemente dal fatto che la loro proprietà venga o no trasferita al porto.

Articolo 10 - Disposizioni in materia di contabilità

L'autorità competente obbliga i prestatori di servizi selezionati a tenere una contabilità separata per ciascun servizio portuale prestato. La tenuta dei conti deve essere conforme alle prassi commerciali vigenti e ai principi contabili generalmente riconosciuti.

Articolo 11 - Autoassistenza

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la libera effettuazione dell'autoassistenza secondo le disposizioni della presente direttiva.

2. L'autoassistenza può essere soggetta a autorizzazione, secondo criteri di concessione che non devono essere più severi di quelli che si applicano ai prestatori dello stesso tipo di servizi portuali o di servizi analoghi.

Articolo 12 - Ente gestore del porto

1. Qualora fornisca servizi portuali, l'ente di gestione del porto deve soddisfare i criteri indicati all'articolo 6 e deve tenere separati i conti di ciascuna delle proprie attività di servizio portuale da quelli relativi alle altre attività. La tenuta dei conti deve essere conforme alle prassi commerciali vigenti e ai principi contabili riconosciuti, onde garantire che:

(a) i conti interni corrispondenti alle varie attività vengano tenuti separati;

(b) tutte le entrate e tutte le spese vengano correttamente imputate e ripartite in base ai principi della contabilità analitica e applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;

(c) siano chiaramente definiti i principi di contabilità analitica sui quali si fonda la tenuta dei conti separati.

2. La relazione del revisore dei conti sui conti annuali deve evidenziare tutti i flussi finanziari fra l'attività di servizio portuale dell'ente di gestione del porto e le restanti attività. La relazione del revisore dei conti deve essere conservata dallo Stato membro interessato e, a domanda, essere messa a disposizione della Commissione europea.

3. Qualora, in esito al procedimento di selezione di cui all'articolo 8, non sia stato possibile individuare alcun prestatore di servizi idoneo per un servizio portuale specifico, l'autorità competente può, in conformità del paragrafo 1, riservare la fornitura di tale servizio all'ente di gestione del porto per un periodo massimo di 5 anni.

4. È fatto divieto all'ente di gestione del porto di operare discriminazioni fra i vari prestatori di servizi. L'ente di gestione si astiene in particolare dal porre in essere, a favore di imprese o organismi nei quali detiene interesse.

5. Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva "trasparenza" 2000/52/CE.

Articolo 13 - Ricorsi

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo possa ricorrere contro le decisioni o le misure individuali prese ai sensi della presente direttiva dalle autorità competenti o dall'ente gestore del porto.

2. Se la domanda di accesso alla prestazione di servizi portuali ai sensi della presente direttiva viene respinta il richiedente deve essere informato dei motivi in base ai quali non gli è stata rilasciata l'autorizzazione o non è stato selezionato. Tali motivi devono essere obbiettivi, non discriminatori, fondati e debitamente motivati. Il richiedente deve avere la possibilità di ricorrere contro tali decisioni. Il ricorso deve essere proposto dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un'autorità pubblica indipendente, nella sua organizzazione, nel suo finanziamento, nella sua struttura giuridica e nel suo procedimento decisionale dall'autorità competente o dell'ente di gestione del porto considerato e da qualunque altro prestatore di servizi.

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le decisioni degli organi di ricorso siano soggette a controllo giurisdizionale.

Articolo 14 - Sicurezza delle cose e delle persone e tutela dell'ambiente

Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di ordine pubblico, di sicurezza delle cose e delle persone nei porti, nonché in materia di tutela dell'ambiente

Articolo 15 - Protezione sociale

Ferma restando l'applicazione della presente direttiva e con riserva di ogni altra disposizione del diritto comunitario, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'applicazione della loro legislazione sociale

Articolo 16 - Misure transitorie

1. Quando il numero dei prestatori di servizi portuali in un determinato porto non è limitato da vincoli inerenti lo spazio o la capacità disponibile o la sicurezza marittima, le autorizzazioni in essere possono rimanere in vigore senza alcuna modifica fino al momento in cui il numero dei prestatori venga eventualmente limitato. Le nuove autorizzazioni devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Se il numero dei prestatori di servizi portuali in un porto è limitato, si applicano le disposizioni delle lettera da a) a e).

a) Se un'autorizzazione attualmente in essere è stata rilasciata in esito ad una gara pubblica o ad una procedura equivalente ed è per il resto conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'autorizzazione può rimanere in vigore senza modificazioni.

b) Se un'autorizzazione attualmente in essere non è stata rilasciata in conformità con le disposizione della direttiva e se il prestatore di servizi non ha realizzato alcun investimento o ha realizzato solo investimenti insignificanti, occorre far luogo ad una nuova procedura di autorizzazione in conformità con le disposizioni della presente direttiva entro 2 anni dalla data di recepimento della direttiva nell'ipotesi di un solo prestatore di servizi e entro 4 anni in tutti gli altri casi.

c) Se nell'ambito di un'autorizzazione attualmente in essere un prestatore di servizi ha effettuato investimenti significativi in strutture mobili, si applicano le seguenti disposizioni:

(i) se l'autorizzazione non è stata rilasciata in conformità delle norme della presente direttiva, ma è stata preceduta da una gara pubblica o da una procedura equivalente, la durata massima dell'autorizzazione esistente sarà 10 anni;

(ii) se l'autorizzazione non è stata rilasciata in conformità delle norme della presente direttiva e non è stata preceduta da una gara pubblica o da una procedura equivalente, occorre far luogo ad una nuova procedura di autorizzazione entro 3 anni della data di recepimento della direttiva nell'ipotesi di un solo prestatore di servizi ed entro 5 anni in tutti gli altri casi.

d) Se nell'ambito di un'autorizzazione attualmente in essere un prestatore di servizi ha realizzato investimenti significativi in strutture fisse, si applicano le seguenti disposizioni:

(i) se l'autorizzazione non è stata rilasciata in conformità delle norme della presente direttiva, ma è stata preceduta da una gara pubblica o da una procedura equivalente, la durata massima dell'autorizzazione esistente sarà 25 anni;

(ii) se l'autorizzazione non è stata rilasciata in conformità delle norme della presente direttiva e non è stata preceduta da una gara pubblica o da una procedura equivalente, occorre far luogo ad una nuova procedura di autorizzazione entro 5 anni della data di recepimento della direttiva nell'ipotesi di un solo prestatore di servizi ed entro 8 anni in tutti gli altri casi.

e) Se nel contesto di un'autorizzazione attualmente in essere un prestatore di servizi ha realizzato investimenti significativi in strutture mobili ed fisse, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d).

Articolo 17 - Relazione informativa e revisione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva entro 3 anni dalla data del suo recepimento.

Sulla base delle relazioni nazionali, la Commissione procederà alla valutazione dell'attuazione della direttiva ad opera degli Stati membri, accompagnandola, ove occorra, da una proposta di revisione.

Articolo 18 - Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali della legislazione nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 20 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto Bruxelles, [... ]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente il Presidente

[... ] [... ]

ALLEGATO

ELENCO DEI SERVIZI PORTUALI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

(1) Servizi tecnico-nautici

(a) pilotaggio

(b) rimorchio

(c) ormeggio e battellaggio

(2) Movimentazione dei materiali, ivi compresi

(a) Scaricamento, stivamento, trasbordo ed altri trasporti all'interno del terminale;

(b) stoccaggio, magazzinaggio, deposito, a seconda delle categorie di materiali;

(c) raggruppamento del carico

(3) Servizio passeggeri (ivi compreso l'imbarco e lo sbarco)