52001DC0568

Rapporto sull'attuazione degli obblighi della Convenzione sulla sicurezza nucleare - Comunità europea dell'energia atomica /* COM/2001/0568 def. */


RAPPORTO sull'attuazione degli obblighi della Convenzione sulla sicurezza nucleare

(presentato dalla Commissione)

Sommario

La Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) è un'organizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4 della Convenzione sulla sicurezza nucleare. Ha aderito alla Convenzione il 31 gennaio 2000, dopo l'entrata in vigore delle Convenzione per tutti i suoi quindici Stati membri.

Il rapporto segue gli orientamenti stabiliti dalle parti contraenti della Convenzione (INFCIRC/572/Rev. 1).

Sezione 1, Introduzione: compendio delle relazioni di Euratom con i suoi Stati membri e termini della Dichiarazione di Euratom ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della Convenzione.

Sezione 2, Attuazione della Convenzione: esame articolo per articolo, relativamente alla conformità con la dichiarazione di cui sopra.

Sezione 3, Attività previste per migliorare la sicurezza: riferimento all'attuale programma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione.

1. INTRODUZIONE

1.1. La Comunità europea dell'energia atomica (qui di seguito designata Euratom) è stata creata con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica firmato a Roma il 25 marzo 1957. Euratom, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea, ex Comunità economica europea, sono designati collettivamente le "Comunità europee".

Dall'adozione, nel 1992 a Maastricht, del trattato sull'Unione europea, che istituisce un'Unione europea fondata sulle Comunità europee, il termine Unione europea è correntemente usato in senso generale.

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il trattato Euratom, è stato modificato più volte dalla sua adozione, in particolare per tener conto del maggiore numero di Stati membri e di questioni procedurali. Le ultime modifiche in vigore sono state introdotte dal trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997.

1.2. Euratom presenta le qualifiche necessarie ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4 della Convenzione per diventare parte della Convenzione. Ha aderito alla Convenzione con decisione della Commissione del 16 novembre 1999 [1], conformemente all'articolo 101 del trattato, previa una decisione del Consiglio del 1998. Gli strumenti di adesione sono stati depositati presso il Direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica il 31 gennaio 2000 e la Convenzione è quindi entrata in vigore per Euratom il 30 aprile 2000, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2 della Convenzione.

[1] 1999/819/Euratom. Decisione della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994, GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20.

Questo è il primo rapporto di Euratom sui provvedimenti adottati per soddisfare gli obblighi derivanti dalla Convenzione, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione stessa. Esso completa i rapporti presentati dagli Stati membri di Euratom, che sono parti contraenti della Convenzione.

1.3. Euratom non possiede impianti nucleari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione [2]. Sul territorio al quale si applica il trattato Euratom esistono impianti nucleari. La responsabilità per la sicurezza di tali impianti spetta agli Stati membri sul cui territorio sono situati gli impianti.

[2] Ai fini della Convenzione, "per "impianto nucleare" si intende, per ciascuna parte contraente, ogni centrale nucleare, a scopo pacifico, terrestre, soggetta alla sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, manipolazione e trattamento di materie radioattive che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connesse all'esercizio della centrale nucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi di combustibile nucleare sono stati estratti definitivamente dal nocciolo del reattore e immagazzinati in maniera sicura, in conformità con procedure approvate, ed è stato concordato un programma di disattivazione con l'organismo di regolamentazione".

Qui di seguito sono indicate le responsabilità di Euratom; esse sono incentrate sulla protezione della salute dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

1.4. Gli strumenti di adesione comprendevano la dichiarazione necessaria ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii) della Convenzione. Il testo della dichiarazione è il seguente:

"Dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii) della Convenzione sulla sicurezza nucleare

Attualmente, i seguenti Stati sono membri della Comunità europea dell'energia atomica: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che si applicano nei suoi confronti gli articoli 15 e 16, paragrafo 2, della Convenzione. Si applicano, inoltre, nei suoi confronti gli articoli da 1 a 5, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 14, capoverso ii) e gli articoli da 20 a 35, solo per quanto riguarda i settori regolati dagli articoli 15 e 16, paragrafo 2.

La Comunità ha una competenza ripartita con i summenzionati Stati membri nei settori regolati dagli articoli 15 e 16, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza nucleare, in forza delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica contenute nell'articolo 2, lettera b), e nei pertinenti articoli del titolo II, capo 3, intitolato "Protezione sanitaria" [3]."

[3] Questo paragrafo è attualmente oggetto di una controversia presso la Corte di giustizia delle Comunità europee che potrà portare al deposito di una nuova dichiarazione in sostituzione di quelle esistente. GU C 100 del 10.4.1999, pag. 9.

1.5. I firmatari del trattato Euratom hanno dichiarato nel preambolo di essere, fra l'altro:

- solleciti d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni;

- desiderosi di associare altri paesi alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell'energia atomica.

Queste dichiarazioni sono completamente in sintonia con gli obiettivi della Convenzione, come stabilito all'articolo 1 di essa.

Questo articolo (da leggersi congiuntamente all'articolo 2, "Definizioni") evidenzia infatti gli obiettivi della Convenzione, che sono triplici, ossia:

- un elevato livello di sicurezza nucleare;

- protezione della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti a livello di progettazione, ubicazione, costruzione ed esercizio di impianti nucleari;

- prevenzione di incidenti e mitigazione delle conseguenze radiologiche di tali incidenti.

1.6. L'articolo 2 del trattato Euratom prevede che per l'assolvimento dei suoi compiti la Comunità deve fra l'altro, alle condizioni previste dal trattato:

- sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche;

- stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione;

- stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare [4].

[4] Gli articoli da 101 a 103 del trattato conferiscono ad Euratom l'autorità per negoziare e concludere accordi con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo.

Il titolo II, capo 3 del trattato Euratom, Protezione sanitaria, contiene varie disposizioni dettagliate miranti a adottare, attuare ed applicare le norme fondamentali di cui all'articolo 2, lettera b). È rimasto invariato dall'entrata in vigore nel 1958 del trattato Euratom.

L'articolo 37 del trattato conferisce a Euratom una responsabilità diretta circa la protezione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti dovute allo smaltimento di residui radioattivi. Esso recita:

"Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi."

Il parere espresso dalla Commissione ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom deve, onde avere piena efficacia, essere portato a conoscenza dello Stato che concede l'autorizzazione prima che questa venga rilasciata. I pareri espressi dalla Commissione ai sensi dell'articolo 37 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Nel corso degli anni è stato adottato e aggiornato un corpus legislativo considerevole Euratom in materia di radioprotezione.

La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti [5] è l'elemento centrale di questa legislazione (qui di seguito "la direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza"). La legislazione Euratom vigente è completata da una serie di regolamenti della Comunità europea che stabiliscono disposizioni sulle condizioni che disciplinano le importazioni di prodotti agricoli originari di paesi terzi, dopo l'incidente della centrale nucleare di Cernobil, con l'obiettivo di tutelare la salute dei consumatori di tali prodotti.

[5] Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

La relazione tra la legislazione adottata da Euratom e i sistemi nazionali di regolamentazione degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 161 del trattato, è la seguente:

"Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti."

L'articolo 164 del trattato Euratom prevede che l'esecuzione forzata di regolamenti, direttive e decisioni sia regolata dalla norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata.

2. ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Esame articolo per articolo

Conformemente alla dichiarazione sopra menzionata, questa sezione concerne gli articoli 15 e 16, paragrafo 2 della Convenzione e, nella misura in cui sono interessati i campi oggetto di questi articoli, gli articoli da 1 a 5, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 14, capoverso ii) e gli articoli da 20 a 35 in relazione al capo III del trattato Euratom e al diritto comunitario derivato.

2.1. Articolo 7 della Convenzione - LEGISLAZIONE E QUESTIONI DI REGOLAMENTAZIONE

Il trattato Euratom stesso, specialmente il titolo II, capo 3, Protezione sanitaria, stabilisce obblighi che vincolano Euratom e le sue istituzioni nonché gli Stati membri. Gli articoli 31 e 32 del trattato definiscono la procedura in base alla quale è stabilita la legislazione derivata sulle norme fondamentali di radioprotezione.

La procedura interessa tre delle cinque istituzioni Euratom [6], ossia il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Interessa anche un Comitato economico e sociale a carattere consultivo. La Corte di giustizia garantisce il rispetto del diritto nell'interpretazione ed applicazione del trattato.

[6] Le istituzioni Euratom - Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia e Corte dei conti - sono comuni per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea e l'Unione europea.

Le principali caratteristiche del sistema giuridico Euratom, importanti per la radioprotezione sono riassunte alla sezione 1 del presente rapporto.

2.2. Articolo 15 della Convenzione - RADIOPROTEZIONE

2.2.1. In base all'articolo 2, lettera b) del trattato Euratom, la Comunità europea dell'energia atomica deve stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione. L'articolo 218 del trattato sottolinea l'importanza per Euratom delle norme fondamentali e prescrive che esse siano stabilite nel termine di un anno dall'entrata in vigore del trattato. Tali norme sono state fissate per la prima volta nel 1959 e la loro versione più recente è stata adottata dal Consiglio nel 1996 [7].

[7] Cfr. nota 5.

La direttiva si basa sulla raccomandazione della International Commission on Radiological Protection (ICRP) del 1990 ed è coerente con le International Basic Safety Standards for Protection against Ionising Radiation and for the Safety of Radiation Sources sponsorizzate ed emanate dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica e sponsorizzate congiuntamente da altre cinque organizzazioni internazionali competenti in materia di radioprotezione.

La direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza è strutturata in dieci titoli, come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.2. Principio (ALARA) di ottimizzazione

I principi generali della radioprotezione: giustificazione, ottimizzazione e limitazione della dose sono obbligatori ai sensi dell'articolo 6. In particolare, per l'ottimizzazione, l'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) recita:

a) nel quadro dell'ottimizzazione qualsiasi esposizione sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.

2.2.3. Limiti di dose

Per la limitazione della dose, la direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza stabilisce limiti di dose per l'esposizione di lavoratori, apprendisti e studenti e individui della popolazione. Gli articoli al riguardo sono:

Articolo 9 - Limiti di dose per i lavoratori esposti

1. Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è di 100 millisievert (mSv) nell'arco di cinque anni consecutivi, con una dose massima efficace di 50 mSv in un singolo anno. Gli Stati membri possono decidere un'entità annua.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, valgono i seguenti limiti di dose equivalente:

a) per il cristallino, 150 mSv all'anno;

b) per la pelle, 500 mSv all'anno. Tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm , indipendentemente dalla superficie esposta;

c) per le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie, 500 mSv all'anno.

Limiti di dose per apprendisti e studenti

1. Agli apprendisti e agli studenti, di almeno diciotto anni di età, i quali nel corso dei loro studi debbono usare sorgenti, si applicano i limiti di dose per i lavoratori esposti stabiliti all'articolo 9.

2. Per gli apprendisti e gli studenti, d'età compresa fra i sedici e i diciotto anni, i quali nel corso dei loro studi debbono usare sorgenti, il limite di dose efficace è di 6 mSv all'anno.

Fatto salvo questo limite di dose sono previsti i seguenti limiti di dose equivalente:

a) per il cristallino, 50 mSv all'anno;

b) per la pelle, 150 mSv all'anno. Tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm , indipendentemente dalla superficie esposta;

c) per le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie, 150 mSv all'anno.

3. I limiti di dose per gli apprendisti e gli studenti che non sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono quelli stabiliti dall'articolo 13 per gli individui della popolazione.

Limiti di dose per gli individui della popolazione

1. Salve le disposizioni dell'articolo 14, i limiti di dose da rispettare per gli individui della popolazione sono indicati nei paragrafi 2 e 3.

2. Il limite di dose efficace è di 1 mSv all'anno. Tuttavia, in circostanze particolari, può essere autorizzato un valore più alto di dose efficace in un solo anno, purché la media nell'arco di cinque anni consecutivi non superi 1 mSv all'anno.

3. Fatto salvo il paragrafo 2:

a) il limite di dose equivalente per il cristallino è di 15 mSv all'anno;

b) il limite di dose equivalente per la pelle è di 50 mSv all'anno, calcolato in media su 1 cm di pelle, indipendentemente dall'area esposta.

2.2.4. Condizioni per il rilascio di materie radioattive

L'articolo 37 del trattato Euratom, come menzionato nell'introduzione della presente relazione è importante per il rilascio di materie radioattive legato allo smaltimento di residui radioattivi.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza stabilisce, tra l'altro, che le pratiche di "funzionamento e disattivazione di impianti del ciclo del combustibile nucleare" siano soggette ad autorizzazione preventiva.

Per quanto riguarda le pratiche che comportano per la popolazione un rischio di radiazioni ionizzanti, l'articolo 43 e l'articolo 44 della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza obbligano gli Stati membri ad applicare i principi fondamentali che disciplinano dal punto di vista operativo la protezione della popolazione. In particolare, l'articolo 44 prevede che:

"La protezione operativa della popolazione in situazione normale contro le pratiche soggette ad autorizzazione preventiva è l'insieme delle disposizioni e degli accertamenti atti ad individuare e eliminare i fattori che nello svolgimento di un'operazione qualsiasi che esponga alle radiazioni ionizzanti, possono comportare per la popolazione un rischio di esposizione che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. La protezione prevede i seguenti adempimenti:

a) esame e approvazione dei progetti di impianti implicanti un rischio di esposizione nonché dei siti proposti per detti impianti nel territorio interessato, sotto il profilo della radioprotezione;

b) collaudo di detti nuovi impianti, previa verifica dell'esistenza di un'adeguata protezione contro qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva che possa uscire dal loro perimetro, tenendo conto, se del caso, delle condizioni demografiche, meteorologiche, geologiche, idrologiche ed ecologiche;

c) esame ed approvazione di progetti per lo smaltimento degli effluenti radioattivi.

Questi compiti vengono svolti conformemente a modalità determinate dalle autorità competenti a seconda dell'entità del rischio di esposizione.

L'articolo 49 della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza stabilisce che gli Stati membri prevedano la possibilità di casi di emergenza radiologica dovuti a pratiche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva e che valutino le relative esposizioni potenziali.

Le stime e la registrazione delle dosi per la popolazione in relazione ad impianti nucleari, come definito dalla Convenzione sono prescritte dall'articolo 45 come segue:

Le autorità competenti:

a) provvedono affinché le stime delle dosi di pratiche di cui all'articolo 44 siano eseguite nel modo più realistico possibile per la popolazione nel suo insieme e per i gruppi di riferimento della popolazione in tutti i luoghi in cui essi possano trovarsi;

b) decidono sulla frequenza delle valutazioni e prendono tutti i provvedimenti necessari per individuare i gruppi di riferimento della popolazione, tenendo conto delle vie effettive di trasmissione delle sostanze radioattive;

c) provvedono affinché, tenuto conto dei rischi di radiazioni, le stime delle dosi per la popolazione includano quanto segue:

- valutazione delle dosi dovute alle radiazioni esterne, con l'indicazione, se del caso, della qualità delle radiazioni in oggetto;

- valutazione dell'assunzione di radionuclidi, con l'indicazione della natura dei radionuclidi e, se del caso, del loro stato fisico e chimico, e determinazione dell'attività e delle concentrazioni di detti radionuclidi;

- valutazione delle dosi che i gruppi di riferimento della popolazione possono ricevere e specificazione delle caratteristiche di tali gruppi;

d) prescrivono la conservazione di registri delle misurazioni dell'esposizione esterna, delle stime dell'assunzione di radionuclidi e di contaminazione radioattiva, nonché delle conclusioni delle valutazioni delle dosi ricevute dai gruppi di riferimento e dalla popolazione.

2.2.5. Attività prescritte di controllo

I controlli in materia di radioprotezione sono effettuati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 35 del trattato che prescrive la predisposizione di impianti "per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali.

La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia."

I risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 35 sono regolarmente comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 36 del trattato. La raccomandazione della Commissione 2000/473/Euratom [8] mira a garantire l'uniformità, la comparabilità, la trasparenza e la regolarità di comunicazione dei dati comunicati. La Commissione pubblica regolarmente riassunti dei dati comunicati dagli Stati membri. Essa esercita anche il diritto di accesso conferitole dall'articolo 35 del trattato.

[8] Raccomandazione della Commissione 2000/473/Euratom, dell'8 giugno 2000, sull'applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione, GU L 191 del 27.7.2000, pag. 37.

L'articolo 46 della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza prevede quanto segue:

Per quanto attiene alla tutela sanitaria della popolazione, ogni Stato membro istituisce un sistema d'ispezione al fine di far rispettare le norme emanate in conformità della presente direttiva e di promuovere le misure di sorveglianza nel campo della radioprotezione.

2.3. Articolo 16 della Convenzione - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

Due testi legislativi europei concernono in modo specifico l'informazione delle autorità competenti e della popolazione.

2.3.1. La decisione del Consiglio 87/600/Euratom [9] concernente le modalità comunitarie per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva. Queste modalità "si applicano alla notifica ed alla comunicazione di informazioni ogniqualvolta uno Stato membro decida di prendere misure di portata generale per proteggere la popolazione in caso di emergenza radioattiva" (articolo 1 della decisione).

[9] Decisione del Consiglio 87/600/Euratom concernente le modalità comunitarie per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva, GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

L'articolo 2, paragrafo 1 di detta decisione stabilisce le azioni da intraprendere qualora uno Stato membro decida di prendere misure quali quelle previste all'articolo 1:

a) notifica immediatamente alla Commissione ed agli Stati membri che siano o possano essere interessati da dette misure ed indica i motivi per cui dette misure sono state prese;

b) fornisce rapidamente alla Commissione e agli Stati membri che siano o possano essere interessati da dette misure le informazioni disponibili che consentano, se possibile, di ridurre al minimo in detti Stati le eventuali conseguenze radiologiche previste.

L'articolo 2, paragrafo 2 incoraggia gli Stati membri a notificare la propria "intenzione di prendere senza indugio misure quali quelle previste all'articolo 1".

La decisione specifica anche la natura delle informazioni da fornire e prescrive che le informazioni iniziali siano completate ad intervalli adeguati.

La Commissione trasmette le informazioni ricevute da uno Stato membro a tutti gli Stati membri che non sono già stati informati direttamente da detto Stato membro.

La decisione si applica agli Stati membri di Euratom. Essa si applica anche alla Svizzera in virtù di un accordo tra Euratom e la Svizzera [10].

[10] Concluso mediante scambio di lettere nel giugno 1995, GU C 335 del 13.12.1995, pag. 4.

La decisione è compatibile con la Convenzione di Vienna sulla segnalazione tempestiva di incidenti nucleari, come dimostrato da diversi esercizi effettuati in cooperazione con l'IAEA e gli Stati che partecipano a tali esercizi.

2.3.2. Direttiva 89/618/Euratom del Consiglio [11] concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva.

[11] Direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.

La direttiva specifica due tipi di informazione da comunicare alla popolazione:

- informazione preliminare da comunicare a gruppi della popolazione per i quali gli Stati membri hanno elaborato piani di intervento in caso di emergenza radioattiva;

- informazione in caso di emergenza radioattiva, da comunicare alla popolazione effettivamente interessata nell'eventualità di una emergenza radioattiva e per la quale sono prese misure specifiche di protezione.

3. AZIONI PREVISTE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA

Conformemente all'articolo 7 del trattato, Euratom attua programmi di ricerche e d'insegnamento su questioni attinenti agli articoli 15 e 16, paragrafo 2 della Convenzione.

Il Quinto programma quadro Euratom delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) [12] è in corso di realizzazione.

[12] 1999/175/Euratom: Decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999 che adotta un programma di ricerca e formazione (Euratom) nel settore dell'energia nucleare (1998-2002) GU n. L 064 del 12/03/1999 p.142

Il programma comprende azioni indirette, eseguite da istituzioni di ricerca e sviluppo negli Stati membri e azioni dirette eseguite dal Centro comune di ricerca della Commissione.

Le azioni indirette rientrano in genere nell'azione chiave 'Fissione nucleare' e nelle attività di ricerca generica sulle "Scienze radiologiche".

L'azione chiave 'Fissione nucleare' comprende vari campi: 'Sicurezza operativa degli impianti esistenti', 'Sicurezza del ciclo del combustibile', 'Sicurezza ed efficienza dei futuri sistemi' e 'Radioprotezione'. Gli obiettivi sono: (i) garantire la protezione dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni e la gestione sicura ed efficace, compreso lo smaltimento finale dei residui radioattivi; (ii) esplorare concetti più innovativi a carattere sostenibile e atti ad offrire a lungo termine vantaggi economici, di sicurezza, salute e ambientali; (iii) contribuire a mantenere un elevato livello di competenze ed esperienza nei campi della tecnologia e della sicurezza nucleari.

Le attività di ricerca generica sulle scienze radiologiche mirano a consolidare e a far progredire le conoscenze e competenze essenziali per l'uso sicuro della fissione nucleare e altri usi, industriali e medici delle radiazioni ionizzanti, compresa la gestione delle sorgenti naturali di radiazione. La ricerca contribuirà anche all'attuazione armonizzata e all'ulteriore consolidamento delle norme fondamentali nel settore della radioprotezione.

Le azioni dirette, eseguite dal Centro Comune di Ricerca in conformità colla sua missione di fornire un supporto tecnico-scientifico alle politiche comunitarie, sono concentrate sui settori seguenti: trattamento e deposito dei rifiuti, protezione radiologica, sicurezza dei reattori, controllo dei materiali fissili e supporto alla non proliferazione, metrologia dei radionuclidi.