52001DC0348

Relazione della Commissione sull'applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE) /* COM/2001/0348 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE)

1. INTRODUZIONE

Il 22 dicembre 1986 [1] il Consiglio ha adottato all'unanimità la raccomandazione 86/666/CEE per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti.

[1] GU L 384 del 31.12.1986, pagg. 60-68.

L'obiettivo della raccomandazione era di definire un livello minimo di sicurezza per l'insieme degli alberghi nella Comunità, in considerazione del diritto delle persone che devono soggiornare al di fuori del loro paese d'origine, di fruire di una protezione sufficiente e di conoscere la natura e la portata di questa protezione.

La raccomandazione faceva notare che, nonostante le differenze e i vincoli economici, tecnici e architetturali, era possibile definire un livello minimo di sicurezza da raggiungere nell'insieme degli alberghi esistenti, a condizione di prevedere un periodo di tempo sufficiente, che tuttavia doveva restare entro limiti ragionevoli per non compromettere l'obiettivo della raccomandazione.Gli Stati membri erano invitati, nella misura in cui la legislazione esistente non fosse già sufficiente, a prendere tutte le disposizioni atte a garantire il livello di sicurezza preconizzato dalla raccomandazione. Tale livello era determinato dagli obiettivi da raggiungere attraverso l'attuazione di orientamenti tecnici. Veniva inoltre raccomandato agli Stati membri di informare la Commissione, entro un termine di due anni, delle disposizioni prese in merito e di quelle previste nei cinque anni seguenti.

La presente relazione della Commissione fornisce le informazioni disponibili sull'impatto delle misure adottate in risposta alle esigenze della raccomandazione sui sistemi regolamentari degli Stati membri, nonché nella pratica e annuncia la direzione prevista per la continuazione delle attività in questo settore. Essa si basa principalmente su uno studio intrapreso essenzialmente per verificare l'interpretazione e l'adozione da parte degli Stati membri delle misure per rispondere alle esigenze contenute nella raccomandazione, nonché su un'indagine condotta dalla Commissione presso le autorità degli Stati membri. Essa tiene anche conto dei commenti e delle informazioni presentate da taluni operatori turistici.

Pertanto, l'obiettivo è di fare il punto sulla base delle informazioni disponibili e soprattutto di iniziare una riflessione mirante a determinare in quale misura gli obiettivi della raccomandazione siano stati raggiunti e se siano necessarie azioni supplementari.

2. CONTESTO

Prima dell'adozione della raccomandazione taluni Stati membri non disponevano di una regolamentazione specifica mirante a proteggere tutti gli alberghi contro i rischi di incendio. Quando queste disposizioni esistevano, erano spesso incomplete o disperse in vari testi e il rispetto della loro applicazione non era sempre perfettamente garantito. Si era considerato necessario definire un livello minimo di sicurezza contro i rischi di incendio per l'insieme degli alberghi presenti sul territorio comunitario, tenuto conto dello sviluppo crescente del turismo e dei viaggi d'affari.

La scelta dello strumento giuridico, una raccomandazione del Consiglio, era stata dettata dalla necessità di prendere in considerazione sia la complessità del problema e la varietà delle situazioni incontrate, sia la diversità dei contesti regolamentari nazionali in materia. Gli aspetti coperti dalle disposizioni tecniche minime riprese in allegato formavano in effetti oggetto, in molti Stati membri, di norme e regolamentazioni, le cui disposizioni avevano un campo d'applicazione in cui gli alberghi costituivano soltanto un aspetto particolare.

Di fronte a un corpus legislativo e regolamentare così vasto e tenuto conto della natura dei problemi, la scelta era stata orientata su una raccomandazione che, con prescrizioni tecniche minime, costituiva una guida delle disposizioni da prendere per rendere sicuri gli alberghi esistenti, pur consentendo di adattarsi con la maggior flessibilità possibile alla diversità delle situazioni presenti.

Nel maggio 1994 il Parlamento europeo, in assenza d'informazioni sull'applicazione della raccomandazione e considerando che la mancanza di norme comunitarie vincolanti comportasse una persistenza dei rischi, aveva invitato la Commissione, attraverso una risoluzione, a presentarle una proposta di direttiva fondata sulla raccomandazione esistente e relativa alle misure antincendio negli alberghi [2].

[2] GU C 205 del 25.7.1994, pag. 163.

3. RACCOMANDAZIONE 86/666/CEE

La raccomandazione tiene conto del diritto dei consumatori e del personale sul luogo di lavoro di beneficiare di una tutela della loro sicurezza contro i rischi di incendio negli alberghi. Essa enuncia una serie di principi e di esigenze sulla base delle quali gli Stati membri sono invitati a prendere le disposizioni necessarie per conformarvisi.

L'obiettivo principale è quello ridurre, per gli alberghi esistenti, i rischi relativi allo sviluppo di incendi, impedire la propagazione del fuoco e dei fumi, consentire l'evacuazione di tutti gli occupanti e l'intervento dei servizi di soccorso.

Per raggiungere questo obiettivo, la raccomandazione indica le precauzioni da prendere. Dette precauzioni riguardano per lo più la predisposizione e l'accessibilità di vie di evacuazione, la stabilità dell'edificio, l'infiammabilità dei materiali usati, la sicurezza di funzionamento delle attrezzature tecniche e delle apparecchiature, i mezzi di allarme, le consegne di sicurezza e le piante dei luoghi, i mezzi di soccorso di primo intervento e la formazione e l'istruzione del personale.

Per gli alberghi che possono accogliere almeno 20 persone di passaggio, si raccomanda agli Stati membri di prendere in considerazione gli orientamenti tecnici che figurano in allegato alla raccomandazione.

Quando, per ragioni economiche, antisismiche, o architettoniche, l'una o l'altra disposizione degli orientamenti tecnici non può' essere applicata, la raccomandazione precisa che le soluzioni di ricambio adottate devono garantire il rispetto del livello globale di sicurezza che gli orientamenti tecnici intendono fissare.

Per gli alberghi in grado di accogliere meno di 20 persone di passaggio, gli Stati membri sono invitati ad adottare le disposizioni più idonee per garantire la loro sicurezza.

La raccomandazione precisa inoltre che la conformità al livello minimo di sicurezza preconizzato è essenziale per la continuazione della gestione dell'albergo e che occorre sottoporre gli alberghi a un controllo periodico.

Più particolarmente gli orientamenti tecnici trattano delle precauzioni da prendere relative a otto settori di sicurezza principali:

- Vie d'evacuazione

Le disposizioni riguardano aspetti quali la progettazione, la sistemazione, la segnaletica e l'accessibilità. Esse riguardano tra l'altro le porte (senso dell'apertura, ecc,), la presenza di ostacoli, il numero di scale e le distanze massime da percorrere per accedervi, la lunghezza massima dei corridoi ciechi, ecc.

- Caratteristiche costruttive

La resistenza al fuoco degli elementi portanti dei pavimenti, l'ingabbiamento delle scale, ecc. dipendono dal numero dei piani. La resistenza al fuoco viene anche presa in considerazione per i vari tipi di tramezzature interne (pareti, porte, ecc.).

- Rivestimenti interni e decorazioni

In funzione dei luoghi considerati (vie d'evacuazione, entrate, corridoi, ecc.) si tiene conto della reazione al fuoco dei rivestimenti delle pareti interne e delle decorazioni.

- Illuminazione elettrica

Le disposizioni riguardano sia le caratteristiche del sistema di illuminazione principale, sia di quello di sicurezza.

- Impianti di riscaldamento

Sono presi in considerazione gli impianti collettivi ed individuali e le caratteristiche di sicurezza che evitano l'insorgere e la propagazione di incendi, la predisposizione di locali specifici atti a ospitare taluni impianti di riscaldamento, i dispositivi di blocco della distribuzione di combustibile, l'eventuale stoccaggio degli stessi, oppure, la manutenzione e l'informazione per i generatori di calore individuali.

- Sistemi di ventilazione

Le disposizioni riguardano i dispositivi di arresto dei vari sistemi di ventilazione, la loro ubicazione e identificazione, onde evitare che essi possano contribuire alla propagazione di incendi, di gas o di fumi.

- Mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso

Le disposizioni riguardano ad esempio i mezzi di soccorso di primo intervento (presenza di estintori, loro ubicazione, accessibilità, manutenzione ecc.), la presenza e le caratteristiche dei sistemi di allarme sonori, la possibilità di avvertire i servizi di soccorso, l'istruzione del personale per le operazioni di primo intervento (esercizi di istruzione e di formazione).

- Istruzioni di sicurezza

Gli orientamenti trattano per lo più del contenuto, della localizzazione e della comprensibilità delle consegne relative alle misure da prendere in caso di incendio, dei vari tipi di piani e le indicazioni di evacuazione.

4. ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PERTINENTI

Benché la prevenzione degli incendi in genere rientri innanzitutto nella competenza degli Stati membri, in seguito all'adozione della raccomandazione 86/666/CEE, varie iniziative comunitarie sono venute a completare e a sostenere gli sforzi intrapresi sul piano nazionale, per rendere in parte obbligatorio il rispetto di talune disposizioni della raccomandazione (così ad esempio i punti 2.2 - stabilità dell'edificio e 2.3 - presenza di materiali infiammabili). Tra le più significative, relative alla sicurezza antincendio degli alberghi, vi è la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 [3] relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amminnistrative degli Stati membri relative ai prodotti da costruzione e la direttiva 89/654/CEE del 30 novembre 1989 [4] relativa alla sicurezza e alla salute per i luoghi di lavoro.

[3] GU L 40 dell' 11.2.1989, pagg. 12-26.

[4] GU L 393 del 30.12.1989, pagg. 1-12.

Nella direttiva 89/106/CEE concernente i prodotti da costruzione, una delle esigenze essenziali è specifica alla sicurezza antincendio (stabilità degli elementi portanti dell'opera, limitazione dell'insorgere e del propagarsi del fuoco e dei fumi all'interno, limitazione dell'insorgere del fuoco all'esterno, possibilità per gli occupanti di abbandonare l'edificio o di essere soccorsi, presa in conto della sicurezza dei mezzi di soccorso). Nel quadro di questa direttiva, il Comitato europeo di Normalizzazione (CEN) elabora, con mandato della Commissione, norme armonizzate relative alla resistenza antincendio dei prodotti da costruzione, il cui rispetto da parte del fabbricante conferisce una presunzione di conformità alle esigenze di sicurezza della direttiva. Detta direttiva, completata con le idonee norme, puo' contribuire ad aumentare la sicurezza antincendio degli alberghi di nuova costruzione o rinnovati per quanto riguarda il tipo di prodotti utilizzati nella loro costruzione o trasformazione.

Analogamente, la direttiva 89/654/CEE prevede per i datori di lavoro l'obbligo di soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro. Dalla sua entrata in vigore, gli alberghi in quanto luoghi di lavoro sono di conseguenza interessati dalle disposizioni relative alla prevenzione, all'individuazione e alla lotta antincendio (gli Stati membri che dovevano conformarvisi entro il 31.12.1992 hanno tutti deciso e comunicato alla Commissione le misure di recepimento della direttiva).

Talune altre disposizioni contribuiscono direttamente o indirettamente alla sicurezza antincendio negli alberghi. È ad esempio il caso della direttiva 73/23/CEE del consiglio del 19 febbraio 1973 [5] concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, oppure ancora della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 [6] riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

[5] GU L 77 del 26.3.1973, pagg. 29-33.

[6] GU L 213 del 7.9.1995, pagg. 1-31.

5. ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

La Commissione ha preso un certo numero di iniziative per garantire la verifica dell'attuazione, da parte degli Stati membri, della raccomandazione e dei suoi orientamenti tecnici. Essa ha segnatamente fatto realizzare uno studio sull'attuazione della raccomandazione e ha proceduto ad un'indagine presso le autorità nazionali competenti al fine di misurarne l'impatto.

Quest'azione di verifica è volta in special modo a rispondere alle interrogazioni poste dal Parlamento europeo relative all'attuazione concreta della raccomandazione da parte degli Stati membri.

a) Studio [7]

[7] Studio realizzato nel 1996 sulla sicurezza antincendio degli alberghi e negli esercizi che offrono alloggio della Comunità europea - APAVE, 1996, 734 pagine in lingua francese. Questo studio, disponibile su richiesta alle parti interessate, esaminava principalmente il recepimento della raccomandazione nelle disposizioni applicate dagli Stati membri. A titolo complementare e informativo, lo studio presentava anche i risultati di un'indagine sull'applicazione della raccomandazione. Tenuto conto del campione limitato che ha potuto essere costituito (1213 questionari completati) la Commissione ha preferito non utilizzare questi risultati nella presente relazione.

Uno studio, realizzato per la Commissione, aveva l'obiettivo principale di verificare che ciascuno Stato membro avesse interpretato correttamente e recepito nel suo diritto nazionale l'insieme delle prescrizioni contenute nella raccomandazione 86/666/CEE. I vari testi regolamentari nazionali sono stati dunque messi a raffronto con le esigenze contenute nella raccomandazione.

Dal rapporto consegnato alla Commissione nel 1996 è emerso che:

- "gli elementi della raccomandazione sono pressoché sempre ripresi dalle disposizioni nazionali e possono pertanto essere considerati come criteri minimi che sono quindi soddisfatti e superati nella maggior parte dei casi;"

- "quando non esisteva una regolamentazione abbastanza completa, la raccomandazione ha avuto un impatto importante poiché nella maggior parte dei casi essa è stata pressoché recepita nella legislazione nazionale";

- "la metà dei paesi della comunità non ha accettato misure con effetto retroattivo. Queste disposizioni sono prese in conto solo al momento dei lavori di risistemazione di modifica o di ampliamento."

Ne deriva che l'impatto che la raccomandazione ha avuto sulle regolamentazioni nazionali dipende in gran parte dal livello di protezione già esistente al momento dell'approvazione della raccomandazione. Taluni Stati membri (Germania, Austria, Spagna, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi) [8] hanno scelto di limitare l'applicazione delle disposizioni della raccomandazione agli alberghi di nuova costruzione o al momento dell'esecuzione di lavori di risistemazione, di modifica o di ampliamento dei vecchi. Di conseguenza, le disposizioni applicabili agli alberghi preesistenti in questi Stati membri sono molto diverse e non consentono di trarre conclusioni univoche quanto al grado di conseguimento degli obiettivi della raccomandazione.

[8] Il caso della Francia merita una precisazione: gli stabilimenti del 2° gruppo (capacità tra 20 e 100 persone) che non raggiungevano il livello minimo di sicurezza corrispondente alla raccomandazione sono stati obbligati a conformarsi entro il 25.8.1995. Gli stabilimenti del 1° gruppo (capacità superiore a 100 persone), non sono stati invece sottoposti a quest'obbligo poiché questa categoria già rispettava ampliamente le esigenze minime della raccomandazione da più di vent'anni.

b) Indagini presso le autorità nazionali competenti

Tenuto conto del ruolo fondamentale che le autorità competenti degli Stati membri esercitano sia nel quadro della sorveglianza del mercato, sia in quello della sorveglianza dell'applicazione delle disposizioni legislative nazionali in vigore, la Commissione ha iniziato a verificare con la loro collaborazione l'impatto concreto della raccomandazione, in specie sulla base di un questionario che è stato loro inviato nel 2000.

Le risposte ricevute hanno, tra l'altro, permesso di constatare che:

- tutti gli Stati membri ritengono di aver tenuto conto degli orientamenti della raccomandazione. Cio' ha comportato gradi diversi di adattamento, tenuto conto del livello di protezione già offerto dalle legislazioni nazionali;

- tutti gli Stati membri dispongono di meccanismi di controllo. Tali meccanismi possono tuttavia presentare particolarità e livelli di efficacia diversi, in funzione del loro contenuto, della loro ampiezza e frequenza;

- tutti gli Stati membri ritengono di disporre di una regolamentazione che offre un livello di sicurezza sufficiente di fronte al pericolo considerato e nessuno solleva questioni riguardanti l'attuazione della raccomandazione da parte di altri Stati membri;

- circa la metà degli Stati membri, pur non mettendo in causa la raccomandazione in quanto tale, ritiene che sarebbe opportuno prevedere una riflessione in merito ad un eventuale aggiornamento delle sue prescrizioni, in specie per quanto riguarda gli orientamenti tecnici.

c) Altre fonti d'informazione

Giova infine segnalare che la Commissione ha ricevuto da alcune associazioni di consumatori e di operatori turistici, prese di posizione che si preoccupano del modo in cui la raccomandazione sarebbe attuata in taluni Stati membri.

Un motivo di preoccupazione per gli operatori turistici in questione sarebbe che la direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990 sui viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" [9] ritiene responsabile l'organizzatore dei viaggi della sicurezza dei viaggiatori, mentre in materia di incendi di alberghi non esiste, sul piano comunitario, un obbligo giuridico di sicurezza definito, ma situazioni molteplici la cui valutazione incombe agli organizzatori del viaggio.

[9] GU L 158 del 23.6.1990, pagg. 59-64.

La Commissione, molto recentemente, ha ricevuto una relazione elaborata per la « Federazione degli Operatori turistici » del Regno Unito [10]. Detta relazione è un'elaborazione e una sintesi dei rilievi effettuati da operatori turistici del Regno Unito in 10 Stati membri in periodi diversi e riguardanti vari modi di alloggio. La relazione in questione non ha formato oggetto di esame da parte degli Stati membri interessati. Esso conclude a carenze sostanziali nell'applicazione pratica degli orientamenti della raccomandazione in vari Stati membri. Non è tuttavia possibile, in assenza di verifiche indipendenti, recenti e omogenee, giudicare in qual misura le conclusioni della relazione sarebbero rappresentative della situazione generale attuale nella Comunità.

[10] "European Hotel Fire Safety, An Analysis of the Implementation and Impact of the 1986 Recommendation on Fire Safety in Existing Hotels" (sicurezza antincendio europea per gli alberghi, un'analisi dell'attuazione e dell'impatto della raccomandazione del 1986 sulla sicurezza antincendio degli alberghi esistenti) - Relazione a cura di Stewart Kidd.

6. CONCLUSIONI

a) L'adeguamento delle regolamentazioni nazionali alla raccomandazione

Tenuto conto delle informazioni raccolte (studio /indagine), la Commissione constata che l'impatto che la raccomandazione ha avuto sulle regolamentazioni nazionali dipende da vari fattori:

- dal livello di protezione già esistente in taluni paesi al momento dell'approvazione della raccomandazione. Meno la regolamentazione nazionale è completa, più l'impatto sarà importante;

- dal modo in cui le esigenze della raccomandazione sono state integrate nella legislazione nazionale. Quindi, dal punto di vista della legislazione in vigore dopo l'adozione della raccomandazione 86/666/CEE, gli orientamenti tecnici possono esser considerati come criteri minimi che sono soddisfatti e talvolta superati nella maggior parte dei casi dalla legislazione nazionale applicabile. Tuttavia, secondo lo studio, vari Stati membri, sulla base del principio dell'applicazione della regolamentazione in vigore al momento della costruzione, hanno tenuto conto degli orientamenti tecnici essenzialmente al momento dei lavori di ristrutturazione, di modifica o di ampliamento degli alberghi preesistenti all'adozione della raccomandazione, oltre che per le costruzioni successive;

- delle soluzioni di ricambio eventuali, adottate nei casi previsti dalla raccomandazione, quando gli orientamenti non possono essere applicati.

Si deve pertanto concludere che in taluni Stati membri l'adeguamento della regolamentazione alle esigenze della raccomandazione è stato soltanto parziale.

b) La situazione locale

Secondo le stime di Eurostat [11], nell'Unione europea si contano più di 180.000 alberghi e stabilimenti analoghi, per un totale di 8,9 milioni di letti (in media 48 per albergo), e i turisti contano per più del 45% delle notti passate negli alberghi comunitari. Tenuto conto della dimensione, della varietà e della complessità del settore, la raccomandazione, con altre disposizioni legislative comunitarie (vedasi punto 4), ha globalmente contribuito ad un aumento della soglia di sicurezza verso i livelli globali ricercati. Tuttavia, l'applicazione parziale della raccomandazione da parte di taluni Stati membri genera una varietà di situazioni che riducono le possibilità di raffronto tra gli Stati che applicano la raccomandazione a tutti gli alberghi e quelli che hanno scelto di applicarla solo ai nuovi alberghi o al momento dei lavori di ristrutturazione, di modifica o di ampliamento di alberghi preesistenti. Inoltre, la carenza di informazioni precise, omogenee e indipendenti quanto all'attuazione concreta e quanto all'efficacia dei controlli periodici richiesti dalla raccomandazione, costituisce un ostacolo per una valutazione completa della situazione.

[11] Eurostat, "Panorama del commercio europeo, 1999", CA-25-99-043-EN-C.

La conclusione è pertanto che, benché la raccomandazione 86/666/CEE abbia contribuito in molti casi a migliorare il livello di sicurezza, l'obiettivo di fare in modo che grazie a uno strumento comunitario il consumatore possa conoscere e fare affidamento su un livello minimo di sicurezza chiaramente definito e applicabile dappertutto nell'UE, non è stato completamente raggiunto. Tenuto in particolare conto dell'applicazione limitata da parte di taluni Stati membri ai nuovi alberghi oppure in sede di esecuzione di lavori. Cio' non dovrebbe essere interpretato come una conclusione comportante di per sé stessa un'evidenza di rischi specifici in taluni Stati membri e in talune categorie di alberghi. Tuttavia, i assenza di informazioni complete, recenti e omogenee, sussistono incertezze quanto all'attuale applicazione pratica delle disposizioni tendenti a garantire gli obiettivi della raccomandazione.

c) Gli orientamenti per un possibile seguito delle attività nel settore della sicurezza degli alberghi

La Commissione ritiene che le specificità del settore (complessità, varietà delle situazioni e dei contesti regolamentari nazionali) che avevano motivato la scelta di una raccomandazione come strumento giuridico, giustifichino il mantenimento di un approccio flessibile. Un'armonizzazione rigida delle prescrizioni tecniche applicabili in tutti gli alberghi esistenti nella Comunità non rappresenterebbe evidentemente una soluzione realizzabile. Inoltre, una proliferazione di regolamentazioni comunitarie sugli aspetti puntuali della sicurezza di taluni servizi non sarebbe in linea di massima un approccio auspicabile ed efficace.

Alla luce delle precedenti conclusioni, sarebbe tuttavia opportuno prevedere un seguito per le attività in materia di sicurezza antincendio negli alberghi.

La commissione è del parere che sarà innanzitutto necessario ottenere informazioni concrete più complete e comparabili quale base per determinare la natura e l'esatta portata degli eventuali problemi che possono sussistere per quanto riguarda le misure di sicurezza contro i rischi di incendio applicate negli alberghi.

Occorrerà in seguito avviare una riflessione e una discussione approfondite con il Parlamento e con gli Stati membri per valutare in quale misura si rendano necessarie iniziative a livello comunitario per introdurre una maggiore sicurezza nel settore.

Questa riflessione potrebbe riguardare fra l'altro i seguenti punti:

- L'opportunità d'inserire, in un'eventuale nuova raccomandazione, disposizioni più particolareggiate, adeguate e concrete, nei casi di alberghi esistenti qualora anon fossero applicabili gli orientamenti della raccommandazione 86/666/CEE. Cio' consentirebbe di superare le difficoltà che hanno condotto alla non applicazione della raccomandazione agli alberghi preesistenti nei vari Stati membri. Un'eventuale nuova raccomandazione potrebbe in particolare prevedere che, quando l'una o l'altra delle disposizioni degli orientamenti tecnici della raccomandazione 86/666/CEE non abbia potuto essere applicata per ragioni economiche o architettoniche, le soluzioni di ricambio utilizzate dovrebbero formare oggetto di una valutazione dei rischi di incendio caso per caso, in funzione degli obiettivi e dei principi della raccomandazione. In seguito a detta valutazione, le autorità nazionali competenti dovrebbero definire ed esigere l'attuazione, se del caso, delle misure specifiche necessarie. L'eventuale nuova raccomandazione dovrebbe fornire criteri generali per questa valutazione.

- - L'opportunità di rafforzare il controllo e il seguito della sicurezza antincendio in tutti gli alberghi. L'eventuale nuova raccomandazione dovrebbe includere disposizioni aggiuntive relative all'esercizio, da parte degli Stati membri, delle loro responsabilità di controllo e di verifica dell'applicazione degli orientamenti tecnici a tutti gli alberghi. Gli Stati membri dovrebbero informare periodicamente la Commissione sulle misure di verifica attuate nonché sull'applicazione della raccomandazione.- L'aggiornamento e il miglioramento degli orientamenti tecnici. La raccomandazione 86/666/CEE è stata adottata quindici anni fa.Occorre avviare una riflessione e consultazioni adeguate sull'attualità e sul contenuto dei presenti orientamenti tecnici, in particolare tenuto conto dei progressi tecnici e scientifici realizzati da allora. Se del caso, un aggiornamento di questi orientamenti potrà essere preso in considerazione in collaborazione con gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri nel quadro della proposta di eventuale nuova raccomandazione, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni. Inoltre, gli orientamenti potrebbero essere completati e rafforzati per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione, da parte di professionisti del settore, delle misure da applicare contro i rischi di incendio, alla formazione del personale e all'informazione dei consumatori.

- Le varie formule di alloggio. L'evoluzione delle formule di alloggio costituisce anche un elemento che potrebbe necessitare una riflessione complementare allo scopo di garantire l'applicazione di un'eventuale nuova raccomandazione ad altre forme di alloggio comparabili agli alberghi.

- L'individuazione e la diffusione delle migliori pratiche di gestione e controllo dei rischi d'incendio. Si potrebbe infine esaminare l'opportunità e gli eventuali strumenti pere promuovere l'individuazione e la diffusione presso le autorità di controllo e i professionisti delle migliori pratiche di prevenzione dei rischi in materia diincendio.

Occorre infine osservare che le iniziative che la Commisisone intende esaminare in materia di sicurezza dei servizi e di responsabilità dei prestatari di servizi potrebbero contribuire a rafforzare l'impatto e l'efficacia di un'eventuale nuova raccomandazione.