52000PC0448

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE e modifica dette decisioni /* COM/2000/0448 def. - COD 2000/0192 */

Gazzetta ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000 pag. 0135 - 0137


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE e modifica dette decisioni

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga il programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria, il piano d'azione contro il cancro e i programmi sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, sulla prevenzione della tossicodipendenza, sul monitoraggio sanitario e sulle malattie connesse con l'inquinamento rientra nella strategia in materia di sanità presentata dalla Commissione nella sua comunicazione COM(2000) 285 del 16 maggio 2000.

2. La nuova strategia in materia di sanità comprende un quadro d'azione nel settore della sanità pubblica e componenti, interconnesse e comportanti vantaggi reciproci, appartenenti ad altre politiche e attività comunitarie in grado di influire sui determinanti della salute. Nell'ambito del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica, la Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare un nuovo programma d'azione globale nel campo della sanità pubblica ai sensi dell'articolo 152 del trattato CE. Il nuovo programma sostituirà gli attuali programmi d'azione in materia di sanità pubblica.

3. Data l'esigenza di portare a termine la procedura di codecisione per la proposta relativa al nuovo programma nel campo della sanità pubblica, è possibile che la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio al riguardo non venga adottata prima della fine di alcuni dei programmi in corso. I programmi in materia di promozione della salute, cancro, AIDS e altre malattie trasmissibili e tossicodipendenza scadranno il 31 dicembre 2000. I programmi sul monitoraggio sanitario e sulle malattie connesse con l'inquinamento scadranno il 31 dicembre 2001.

4. Gli interventi previsti dagli attuali programmi sono fondamentali per perseguire gli obiettivi della Comunità in materia di sanità pubblica: una loro interruzione avrebbe ripercussioni negative a livello delle attività concrete e in termini strategici. Il nuovo programma proposto è basato su tali interventi. Le relazioni intermedie della Commissione (COM(1999) 408 dell'8 settembre 1999, COM(1999) 463 del 14 ottobre 1999 e COM(2000) 165 del 22 marzo 2000) riguardanti i programmi sul cancro, l'AIDS e altre malattie trasmissibili, la tossicodipendenza e la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria sono basate su valutazioni indipendenti degli interventi svolti nell'ambito di questi programmi e del valore aggiunto da essi generato.

5. Con la proroga dei programmi destinati altrimenti a scadere nel 2000 e nel 2001 verranno evitati i potenziali effetti negativi di un'interruzione degli interventi comunitari e le difficoltà appena illustrate. Tale proroga dovrebbe però essere di entità limitata, coprendo soltanto il periodo transitorio fino all'entrata in vigore del nuovo programma nel campo della sanità pubblica. Si propone quindi di prorogare i sei programmi in questione fino al 31 dicembre 2002. La proposta relativa al nuovo programma nel campo della sanità pubblica prevede peraltro l'abrogazione di tutte le decisioni riguardanti gli attuali programmi in materia. In tal modo verrà garantita la continuità e gli interventi passeranno dagli attuali ai nuovi programmi senza che attività comunitarie essenziali nel campo della sanità pubblica subiscano interruzioni. Dal momento che i paesi EFTA aderenti al SEE e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale partecipano ai programmi in corso, la proroga di questi ultimi permetterà la continuazione di tale partecipazione.

6. Al fine di garantire un'adeguata transizione dagli attuali al nuovo programma nel campo della sanità pubblica la presente proposta di decisione invita, nell'attuazione dei programmi, a tenere in debita considerazione i risultati delle valutazioni indipendenti svolte. Essa delinea inoltre la struttura delle attività per il periodo di transizione facendo espresso riferimento ai nuovi orientamenti strategici contenuti nella comunicazione della Commissione COM(1998) 230 del 15 aprile 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sullo sviluppo della politica della sanità pubblica nella Comunità europea, nelle conclusioni del Consiglio del 26 novembre 1998 relative al futuro quadro d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica [1], nella risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1999 concernente la futura azione della Comunità nel settore della sanità pubblica [2], nella risoluzione A4-0082/99 del Parlamento europeo del 12 marzo 1999, nel parere del Comitato economico e sociale del 9 settembre 1998 [3], nel parere del Comitato delle regioni del 19 novembre 1998 [4] e nella comunicazione COM(2000) 285 del 16 maggio 2000 sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità.

[1] GU C 390 del 15.12.1998, pag. 1.

[2] GU C 200 del 15.7.1999, pag. 1.

[3] GU C 407 del 28.12.1998, pag. 21.

[4] GU C 51 del 22.2.1999, pag. 53.

7. Ai sensi dell'articolo 152 del trattato CE, questa proposta riguarda azioni di incentivazione da svolgere nell'ambito dei sei programmi summenzionati. Le decisioni che hanno istituito tali programmi confermano, in relazione alle disposizioni adottate, il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L'obiettivo generale di tali azioni è quello di contribuire a garantire un livello elevato di protezione della salute umana incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, appoggiandone l'azione, promuovendo il coordinamento delle rispettive politiche e dei rispettivi programmi e favorendo la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

8. Gli obiettivi di questi programmi, come indicato nelle decisioni che li hanno adottati, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. La decisione proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi anzidetti e rispetta appieno le responsabilità degli Stati membri in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi sanitari e delle cure mediche.

9. Le azioni previste sono intese a mettere a punto e a sostenere attività per la promozione della salute e la prevenzione di determinate malattie, lo sviluppo di un sistema di monitoraggio sanitario, la raccolta e la divulgazione di informazioni e l'elaborazione di relazioni. Esse richiedono una collaborazione con gli Stati membri e un sostegno degli interventi di questi ultimi. Secondo quanto prescritto dall'articolo 152 non vengono proposte al riguardo disposizioni di armonizzazione.

10. La proposta che proroga i programmi sulla promozione della salute, il cancro, l'AIDS e altre malattie trasmissibili, la tossicodipendenza, il monitoraggio sanitario e le malattie connesse con l'inquinamento contiene:

* un preambolo che espone il contesto giuridico, la giustificazione della proposta e disposizioni di monitoraggio e valutazione;

* un dispositivo che proroga i sei programmi conformemente alle disposizioni relative a obiettivi, azioni, responsabilità di attuazione, coerenza, complementarità, procedure di comitato e cooperazione internazionale contenute nelle relative decisioni (articolo 1) e che contiene disposizioni sulla copertura finanziaria (articolo 2), sull'adeguamento della procedura di comitato (articolo 3), sulla partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia (articolo 4), sul controllo e la valutazione (articolo 5) e sull'entrata in vigore della decisione relativa alla proroga (articolo 6).

2000/192 (COD)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE e modifica dette decisioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione [5],

[5] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [6],

[6] GU C ...

visto il parere del Comitato delle regioni [7],

[7] GU C ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [8],

[8] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) Taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica vengono a scadenza entro breve termine.

(2) I seguenti programmi e piani d'azione comunitari scadono alla fine del 2000:

- il programma concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria, adottato con la decisione n. 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [9];

[9] GU L 95 del 16.4.1996, pag. 1.

- il piano d'azione contro il cancro, adottato con la decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [10];

[10] GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

- il programma sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, adottato con la decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [11];

[11] GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16.

- il programma in materia di prevenzione della tossicodipendenza, adottato con la decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [12].

[12] GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25.

(3) I seguenti programmi scadono alla fine del 2001:

- il programma in materia di monitoraggio sanitario, adottato con la decisione n. 1400/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [13];

[13] GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.

- il programma sulle malattie connesse con l'inquinamento, adottato con la decisione n. 1296/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [14].

[14] GU L 155 del 22.6.1999, pag. 7.

(4) Il Consiglio, nella risoluzione dell'8 giugno 1999 concernente la futura azione della Comunità nel settore della sanità pubblica [15], ha sottolineato la necessità di assicurare la continuità dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica vista l'imminente scadenza degli attuali programmi.

[15] GU C 200 del 15.7.1999, pag. 1.

(5) La Commissione, nella sua comunicazione del 15 aprile 1998 [16] al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sullo sviluppo della politica della sanità pubblica nella Comunità europea ha segnalato che gli attuali programmi in materia di sanità pubblica giungeranno a scadenza dalla fine del 2000 in poi e ha sottolineato la necessità di evitare un vuoto nella politica comunitaria in un settore tanto importante. Il dibattito suscitato da tale comunicazione ha trovato le istituzioni comunitarie concordi nel ritenere opportuna l'elaborazione di una nuova strategia in campo sanitario con un programma d'azione globale in materia di sanità pubblica.

[16] COM(1998) 230 def.

(6) Mentre vengono esaminate la nuova strategia e le proposte per un nuovo programma generale nel campo della sanità pubblica, gli attuali programmi in questo settore dovrebbero essere prorogati fino alla fine del 2002, per evitare interruzioni dell'azione comunitaria prevista da detti programmi.

(7) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) consente un potenziamento della cooperazione nel campo della sanità pubblica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio aderenti allo Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE) dall'altro; occorre adottare disposizioni che consentano la partecipazione a questi programmi dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione, e inoltre di Cipro, mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese, nonché di Malta e della Turchia, mediante stanziamenti supplementari in forza delle disposizioni del trattato.

(8) Nel prorogare i programmi si dovrebbe tenere conto della comunicazione della Commissione, del 15 giugno 2000 [17], al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità, delle conclusioni del Consiglio del 26 novembre 1998 [18] relative al futuro quadro d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica, della risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1999 concernente la futura azione della Comunità nel settore della sanità pubblica, della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1999 [19], del parere del Comitato economico e sociale del 9 settembre 1998 [20] e del parere del Comitato delle regioni del 19 novembre 1998 [21]; si dovrebbe inoltre tener conto della relazione intermedia della Commissione del 14 ottobre 1999 [22] al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione dei programmi d'azione comunitari per la prevenzione del cancro, dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, nonché in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica e della relazione interlocutoria della Commissione del 22 marzo 2000 [23] al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione del programma d'azione comunitaria concernente la promozione della salute, l'istruzione, l'informazione e la formazione nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica.

[17] COM(2000) 285 def.

[18] GU C 390 del 15.12.1998, pag. 1.

[19] GU C 175 del 21.6.1999, pag. 135.

[20] GU C 407 del 28.12.1998, pag. 21.

[21] GU C 51 del 22.2.1999, pag. 53.

[22] COM(1999) 463 def.

[23] COM(2000) 165 def.

(9) La presente decisione stabilisce per il periodo di proroga dei programmi d'azione una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [24].

[24] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(10) È necessario modificare le decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE alla luce della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [25].

[25] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11) I programmi d'azione prorogati dovrebbero essere sottoposti a controllo e a valutazione permanente in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri,

DECIDONO:

Articolo 1

Proroga

1. Sono prorogati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 i seguenti piani e programmi:

a) il programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria, adottato con la decisione n. 645/96/CE;

b) il piano d'azione contro il cancro, adottato con la decisione n. 646/96/CE;

c) il programma d'azione sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, adottato con la decisione n. 647/96/CE;

d) il programma d'azione in materia di prevenzione della tossicodipendenza, adottato con la decisione n. 102/97/CE.

2. Sono prorogati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 i seguenti programmi:

a) il programma d'azione in materia di monitoraggio sanitario, adottato con la decisione n. 1400/97/CE;

b) il programma d'azione sulle malattie connesse con l'inquinamento, adottato con la decisione n. 1296/1999/CE.

Articolo 2

Bilancio

1. La dotazione finanziaria complessiva per l'esecuzione dei programmi e piani di cui all'articolo 1, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 ammonta a 79,1 milioni di euro.

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, del programma d'azione concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria ammonta a 8,5 milioni di euro; quella relativa al piano d'azione contro il cancro a 31,142 milioni di euro; quella relativa al programma di azione in materia di prevenzione della tossicodipendenza a 11,434 milioni di euro; quella relativa al programma d'azione sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili a 22,324 milioni di euro.

3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, del programma d'azione in materia di monitoraggio sanitario ammonta a 4,4 milioni di euro e quella relativa al programma di azione sulle malattie connesse con l'inquinamento a 1,3 milioni di euro.

4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

Adeguamento della procedura di comitato

1. L'articolo 5 delle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE e n. 1400/97/CE è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione."

b) Al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

"2. La procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE viene applicata per l'adozione delle misure di cui al primo comma del presente paragrafo, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 di detta decisione. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di due mesi."

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione relativa all'attuazione della presente decisione. In tal caso si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa."

2. L'articolo 5 della decisione n. 1296/1999/CE è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione."

b) Al paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal testo seguente:

"La procedura consultiva prevista dall'articolo 3 della decisione 1999/468/CE viene applicata per l'adozione delle misure di cui al primo comma del presente paragrafo, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 di detta decisione."

Articolo 4

Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

Ai programmi di cui all'articolo 1 possono altresì partecipare i seguenti paesi:

a) i paesi EFTA/SEE alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b) i paesi associati dell'Europa centrale e orientale alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

c) Cipro, mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese;

d) Malta e la Turchia, mediante stanziamenti supplementari secondo le disposizioni del trattato.

Articolo 5

Controllo e valutazione

1. Nell'attuare la presente decisione la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, adotta le disposizioni necessarie a garantire il controllo e la valutazione delle attività previste dai programmi e dal piano di cui all'articolo 1.

2. Una volta conclusi i programmi e il piano di cui all'articolo 1 la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprenderà i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; essa verrà altresì presentata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga il programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria, il piano d'azione contro il cancro, il programma sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, il programma in materia di prevenzione della tossicodipendenza, il programma in materia di monitoraggio sanitario e il programma sulle malattie connesse con l'inquinamento.

2. Linee di bilancio interessate

B3-4308 e B3-4308A

(ex linee di bilancio B3-4300 e B3-4300A, B3-4301 e B3-4301A, B3-4302 e B3-4302A, B3-4303 e B3-4303A, B3-4304 e B3-4304A, B3-4306 e B3-4306A).

3. Base giuridica

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga il programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria, il piano d'azione contro il cancro, il programma sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, il programma in materia di prevenzione della tossicodipendenza, il programma in materia di monitoraggio sanitario e il programma sulle malattie connesse con l'inquinamento.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

L'obiettivo consiste nel permettere il proseguimento degli interventi previsti dai sei programmi in campo sanitario elencati al punto 1. Essi sono di fondamentale importanza per perseguire gli obiettivi della Comunità in materia di sanità pubblica, fino all'adozione di un nuovo programma generale al riguardo e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. I seguenti programmi verranno perciò prorogati:

- il programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria;

- il piano d'azione contro il cancro;

- il programma sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili;

- il programma in materia di prevenzione della tossicodipendenza;

- il programma in materia di monitoraggio sanitario;

- il programma sulle malattie connesse con l'inquinamento.

Detti interventi mirano a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, ad appoggiarne l'azione, a promuovere il coordinamento delle rispettive politiche e dei rispettivi programmi e a favorire la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4.2 Durata prevista e modalità di rinnovo

* La proroga interessa il biennio avente inizio il 1° gennaio 2001 per:

- il programma concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria;

- il piano d'azione contro il cancro;

- il programma sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili;

- il programma in materia di prevenzione della tossicodipendenza.

* La proroga interessa il periodo di un anno avente inizio il 1° gennaio 2002 per:

- il programma in materia di monitoraggio sanitario;

- il programma sulle malattie connesse con l'inquinamento.

5. Classificazione delle spese o delle entrate

5.1 Spese obbligatorie/non obbligatorie

SNO.

5.2 Stanziamenti dissociati/non dissociati

SD.

6. Natura della spesa o entrata

- Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato. La partecipazione della Commissione sarà limitata, in linea generale, a un massimo del 70% del costo totale dei progetti sovvenzionati.

- Contratti di servizi aggiudicati tramite gare d'appalto.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

Stanziamenti d'impegno in milioni di EUR (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

* Sono escluse le spese di assistenza e sostegno tecnico e/o amministrativo (cfr. 7.3).

7.3 Spese di assistenza e sostegno tecnico e/o amministrativo contenute nella parte B del bilancio (B3-4308A)

Stanziamenti d'impegno in milioni di EUR (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Milioni di EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Disposizioni antifrode

Tutte le proposte di sovvenzione verranno valutate sulla base del loro contenuto tecnico e dei criteri finanziari già in uso, secondo quanto stabilito dalle decisioni di attuazione della Commissione per ciascuno dei programmi prorogati. I criteri riguardano tra l'altro le risorse proprie, la solidità e sana gestione finanziaria, i risultati ottenuti in passato e l'affidabilità in relazione alla capacità di rispettare le condizioni imposte dal contratto, i rapporti tra partner in un dato progetto e il potenziale per una contabilità e un controllo efficaci. .

Le richieste di pagamento finale devono essere accompagnate da una valutazione della situazione operativa e finanziaria del progetto in questione.

Ai sensi della decisione che adotta la proroga dei programmi, verrà effettuata una valutazione a posteriori e i suoi risultati saranno inclusi in una relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

- Disposizioni di controllo specifiche previste.

Verranno effettuati controlli in loco utilizzando adeguati criteri di selezione (entità della sovvenzione, relazione intermedia, risultati del monitoraggio in corso, informazioni sui progressi compiuti nell'esecuzione del piano di attività). Qualora vi siano motivi di ritenere che i risultati di un progetto che ha ricevuto un finanziamento o di un contratto di servizi siano stati gravemente compromessi, verrà effettuato un controllo con carattere di urgenza e, nel caso in cui permangano sospetti, il servizio responsabile deferirà la questione ai servizi di audit competenti e all'Ufficio per la lotta antifrode.

9. Elementi di analisi costo - efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificati; destinatari

- Obiettivi specifici: nessi con l'obiettivo generale.

Ciascuno dei programmi prorogati ha particolari obiettivi, specificati nella corrispondente decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. Secondo le disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione per ciascuno dei programmi, inoltre, ogni anno vengono adottati piani di attività con specifici obiettivi e priorità, sull'esecuzione dei quali vengono elaborate relazioni.

- Destinatari.

A seconda del programma i beneficiari finali delle azioni sono la popolazione in generale (programma di monitoraggio sanitario, di promozione della salute e sorveglianza di malattie trasmissibili) oppure sottogruppi della popolazione destinataria (ad esempio i gruppi più esposti al cancro alla pelle, i giovani che iniziano a fumare, i giovani con comportamenti sessuali a rischio, gli omosessuali, chi fa uso di droga e vive in ambienti svantaggiati, la popolazione scolastica e quella del mondo del lavoro presso le quali viene svolta opera di promozione della salute ecc.).

I beneficiari diretti del contributo finanziario comunitario sono le ONG operanti nel settore della prevenzione delle malattie e in quello della promozione sanitaria, agenzie e istituti statali o parastatali competenti in materia sanitaria nonché associazioni di operatori professionali della sanità e istituti scientifici. I requisiti di ammissibilità sono stati illustrati nelle disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione per ciascun programma; i principali riguardano la partecipazione di partner di diversi Stati membri e il valore aggiunto.

9.2 Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario, in particolare in funzione del principio di sussidiarietà.

Gli interventi previsti dai programmi dei quali viene proposta la proroga sono indispensabili per perseguire gli obiettivi della Comunità in materia di sanità pubblica secondo quanto stabilito dal trattato. Per ciascuno dei programmi, la pertinente decisione del Parlamento europeo e del Consiglio ha confermato il rispetto dei requisiti in materia di sussidiarietà.

- Scelta delle modalità d'intervento.

Le disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione per ciascuno dei programmi prevedono l'elaborazione, ogni anno, di un piano di attività previa consultazione con il comitato di gestione competente. Vengono quindi pubblicati inviti a presentare proposte e un calendario specifico per la presentazione delle domande, con l'uso di un apposito modulo standardizzato. Quest'ultimo è lo strumento principale per giudicare l'adeguatezza sotto il profilo finanziario e tecnico e la qualità in relazione agli obiettivi del programma nonché ai criteri di selezione e alle disposizioni finanziarie pertinenti prima che sia stato emesso il parere del comitato responsabile sulla solidità globale della proposta, sul suo valore aggiunto e sui suoi vantaggi rispetto alle altre.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

- Indicatori di efficacia prescelti.

* Indicatori di output (misura delle risorse impiegate).

Ogni programma è attualmente soggetto a un monitoraggio che utilizza come indicatori il numero e la qualità delle reti create, le raccomandazioni e le linee direttrici emanate, le comunicazioni e le relazioni adottate o pubblicate dalla Commissione, indagini ad hoc quali quelle di Eurobarometro sugli atteggiamenti e i comportamenti, l'efficacia delle campagne d'informazione e delle attività di divulgazione nonché il grado di accettazione, di emulazione e l'effetto moltiplicatore negli Stati membri da parte delle autorità competenti e di gruppi e associazioni locali.

* Indicatori di impatto (misura dell'efficacia rispetto agli obiettivi).

Ogni programma è soggetto a una valutazione che si concentra in particolare sull'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti da ciascuna azione. Essa viene effettuata dal personale della Commissione e da esperti indipendenti con l'uso di parametri diretti (ad esempio le modifiche del comportamento, dell'abitudine di fumare o dell'uso di droga) e indiretti (ad esempio l'efficienza nel raggiungere e distribuire materiale per la promozione sanitaria, il ricordo dei messaggi o i livelli di partecipazione). Alla fine del periodo di proroga la Commissione presenterà una relazione globale su ciascuno dei programmi e sulla loro efficacia.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

Il personale impegnato negli attuali programmi si occuperà della gestione delle proroghe. Non vi è necessità di un aumento dell'organico per la parte A del bilancio.

La spesa per le risorse umane e amministrative verrà coperta dalle somme già assegnate al servizio responsabile della gestione.

10.1 Incidenza a livello di personale

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

Non si prevede l'impiego di risorse umane aggiuntive rispetto a quelle già assegnate ai programmi in materia di sanità pubblica.

Milioni di EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3 Aumento delle altre spese amministrative determinato dall'azione

Le spese amministrative per missioni, riunioni, comitati e conferenze verranno finanziate attraverso la dotazione globale del titolo A-7 del bilancio assegnata alla DG SANCO.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga il programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria, il piano d'azione contro il cancro, il programma sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, il programma in materia di prevenzione della tossicodipendenza, il programma in materia di monitoraggio sanitario e il programma sulle malattie connesse con l'inquinamento.

Numero di riferimento del documento

La proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

A norma dell'articolo 152 del trattato CE, la Commissione presenta questa proposta riguardante azioni di incentivazione da svolgere nell'ambito dei programmi per i quali è richiesta l'adozione di una proroga da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Le decisioni che hanno istituito tali programmi confermano, in relazione alle disposizioni adottate, il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L'obiettivo generale di tali disposizioni è quello di contribuire a garantire un livello elevato di protezione della salute umana incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, appoggiandone l'azione, promuovendo il coordinamento delle rispettive politiche e dei rispettivi programmi e favorendo la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

L'impatto sulle imprese

2. Determinare l'incidenza della proposta.

La proposta non avrà alcuna incidenza per le imprese. I programmi stabiliscono il finanziamento di interventi atti a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, a promuovere il coordinamento delle rispettive politiche e dei rispettivi programmi nonché lo scambio di informazioni sulla prevenzione delle malattie e la condivisione delle esperienze sulle strategie per affrontare le minacce sanitarie.

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta.

Alle imprese non è imposto alcun obbligo.

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta.

La proposta non avrà alcuna ripercussione economica sull'occupazione, gli investimenti, la creazione di nuove imprese o la competitività delle aziende.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.).

Non essendovi ripercussioni sulle imprese tali misure non sono necessarie.

Consultazione

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni.

In merito alla proposta non è stata consultata alcuna organizzazione. La proposta rientra nella strategia della Commissione in materia di sanità, in merito alla quale si è delineato il consenso e il sostegno di tutte le istituzioni comunitarie a seguito di un dibattito approfondito avviato dalla Commissione con la sua comunicazione COM(1998) 230 del 15 aprile 1998.