52000DC0789

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale - Il seguito da dare al Libro verde sulla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno /* COM/2000/0789 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Il seguito da dare al Libro verde sulla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno

Riassunto

La Commissione ha realizzato nel 1998 una consultazione degli ambienti interessati, sulla base del suo Libro verde sulla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno, al fine di determinare l'impatto economico di tale fenomeno nel mercato unico, di valutare l'efficacia della legislazione applicabile e di suggerire un certo numero di soluzioni da esaminare per migliorare la situazione.

Tale consultazione ha confermato che la contraffazione e la pirateria costituiscono un problema grave per la maggior parte dei settori economici e industriali che operano nel mercato unico e che la Commissione, e in genere l'Unione europea, devono adottare delle misure per rafforzare e migliorare a livello dell'Unione la lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno.

La presente comunicazione contiene un piano d'azione che comprende delle azioni urgenti, per le quali le proposte della Commissione saranno presentate rapidamente, delle azioni a medio termine ed altre iniziative.

Azioni urgenti

(1) La Commissione presenterà una proposta di direttiva intesa a rafforzare gli strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale e a definire un quadro generale per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa;

(2) La Commissione svilupperà, partendo da programmi già esistenti, delle azioni di formazione per i funzionari dei servizi repressivi, anche per quelli dei paesi candidati, nonché delle azioni di informazione e di sensibilizzazione del pubblico;

(3) La Commissione continuerà ad attribuire la priorità alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel quadro dei negoziati sull'ampliamento;

(4) La Commissione avvierà uno studio per la definizione di una metodologia per la raccolta, l'analisi e la comparazione dei dati in materia di contraffazione e pirateria;

(5) La Commissione intende identificare a livello della Commissione un punto di contatto che assicuri l'interfaccia tra i diversi servizi per quanto riguarda i lavori in materia di lotta contro la contraffazione e la pirateria e che faciliti la trasparenza nei confronti del mondo esterno.

Azioni a medio termine

(6) La Commissione esaminerà l'opportunità di istituire dei meccanismi complementari di cooperazione amministrativa per lottare contro la contraffazione e la pirateria, in particolare tra le autorità nazionali competenti, ma anche tra queste e la Commissione;

(7) La Commissione valuterà la necessità di presentare delle proposte per l'armonizzazione delle soglie minime delle sanzioni penali, per l'estensione delle competenze di Europol alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nonché per l'istituzione di una struttura che consenta di accedere, ad esempio tramite un sito Internet, alle sentenze pronunziate dai tribunali nazionali in materia;

Altre iniziative

(8) Nella presente comunicazione la Commissione formula delle raccomandazioni intese a utilizzare meglio i sistemi di informazione esistenti e a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra il settore privato e le pubbliche autorità.

Introduzione

1. La contraffazione e la pirateria nel mercato interno danno luogo a deviazioni del traffico e a perturbazioni del mercato, in particolare quando tale fenomeno sfrutta le differenze nazionali negli strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale. Infatti, negli Stati membri dell'Unione europea esistono ancora delle disparità importanti per quanto riguarda il livello della protezione della proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda l'applicazione effettiva dei diritti. Ad esempio, le modalità di applicazione delle misure provvisorie che vengono adottate in particolare per salvaguardare gli elementi di prova, il calcolo dei danni-interessi o le modalità di applicazione delle procedure in caso di cessazione delle attività di contraffazione o di pirateria differiscono sensibilmente da uno Stato membro all'altro. In taluni Stati membri non sono disponibili misure e procedure quali il diritto di informazione e il richiamo, a spese del contravventore, delle merci contestate immesse sul mercato. Tali disparità nuociono al buon funzionamento del mercato interno e rendono difficile una lotta efficace contro la contraffazione e la pirateria. Questa situazione comporta una perdita della fiducia degli ambienti economici nel mercato interno e, pertanto, una riduzione degli investimenti. Oltre alle conseguenze economiche e sociali che esso comporta, questo fenomeno risulta essere sempre più legato alla criminalità organizzata e si sta sviluppando con l'Internet. La lotta contro tale fenomeno è quindi di importanza capitale per l'Unione europea.

2. L'oggetto della presente comunicazione è di annunciare, nella forma di un piano d'aizone, le diverse misure e iniziative che la Commissione intende adottare per migliorare e rafforzare la lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno. L'attuazione di questo piano d'azione dovrà coinvolgere tutte le parti interessate e, in primo luogo, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Questo piano d'azione mira a completare, per i fabbisogni del mercato interno, le azioni già avviate per il controllo delle merci contraffatte e pirata alla frontiera esterna dell'UE (regolamento N° 3295/94 modificato) nonché le iniziative adottate in materia di lotta contro la contraffazione e la pirateria nel quadro delle relazioni con i paesi terzi nonché alcuni accordi multilaterali (in particolare l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale inerenti al commercio, ADPIC, concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio [1]).

[1] Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), GU L 336 del 23.12.1994, pag. 213.

3. Il 15 ottobre 1998, la Commissione ha presentato un Libro verde sulla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno [2] inteso ad avviare un dibattito su questo tema con tutti gli ambienti interessati. I campi d'intervento suggeriti nel Libro verde comprendono l'azione del settore privato, l'efficacia dei dispositivi tecnici di sicurezza e di autentificazione, le sanzioni e gli altri strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale nonché la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.

[2] COM(98)569 def.

4. La Commissione ha ricevuto numerose prese di posizione (145). Essa ha organizzato un convegno aperto a tutti gli ambienti interessati a Monaco il 2 e 3 marzo 1999, congiuntamente con la Presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione, nonché una riunione di esperti con gli Stati membri il 3 novembre 1999. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere sul Libro verde il 24 febbraio 1999 [3] e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione il 4 maggio 2000 [4].

[3] GU C 116 del 28.04.1999, pag. 35.

[4] Non ancora pubblicata.

Le risposte al Libro verde [5]

[5] Il riassunto delle risposte al Libro verde della Commissione europea sulla contraffazione e la pirateria è disponibile sul sito web seguente:

5. La consultazione ha confermato gli effetti pregiudizievoli della contraffazione e della pirateria per il buon funzionamento del mercato interno. L'entità del fenomeno nel mercato interno, anche se essa è difficile da misurare data la natura clandestina delle sue attività, è importante e globalmente in aumento. Si tratta di un problema grave per tutti i settori economici dato che questo fenomeno scoraggia l'investimento e l'innovazione, comporta delle perdite di posti di lavoro e rappresenta un pericolo per i consumatori. Le cifre complessive dell'Ufficio di informazioni sulla contraffazione, istituito dalla Camera di commercio internazionale [6], secondo cui il commercio della contraffazione e della pirateria rappresenta dal 5 al 7% del commercio mondiale per un valore di 200-300 miliardi di euro/anno e comporta una perdita complessiva di 200.000 posti di lavoro/anno sono frequentemente citate dagli ambienti interessati. Essi stimano che le imprese dell'Unione europea che hanno attività internazionali perdano tra i 400 e gli 800 milioni di euro nel mercato interno e 2.000 milioni di euro all'esterno dell'Unione. Secondo le stime fornite da taluni settori interessati, la quota della contraffazione e della pirateria, in percentuale rispetto al commercio legittimo nel mercato interno, sarebbe la seguente:

[6] "Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rights", Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

Quota della contraffazione/pirateria in % del commercio legittimo nel mercato interno

Settori interessati // Tasso di contraffazione/pirateria

Informatica // 39

Audiovisivo // 16

Tessile // 10-16

Musica // 10

Pezzi di ricambio di autoveicoli // 5-10

Sport e tempo libero // 5-7

Gli ambienti interessati deplorano le disparità esistenti tra i diversi sistemi per quanto riguarda le sanzioni, che hanno ripercussioni sul commercio tra gli Stati membri nonché un impatto diretto sulle condizioni della concorrenza nel mercato interno. Infatti, tali disparità hanno un impatto sulla localizzazione delle attività di contraffazione e di pirateria all'interno dell'Unione europea, il che significa che i prodotti contraffatti e pirata tendono ad essere fabbricati e venduti nei paesi che reprimono meno efficacemente degli altri la contraffazione e la pirateria. Questa situazione comporta dei dirottamenti del traffico, distorce la concorrenza e crea delle perturbazioni del mercato. Gli ambienti interessati, compresi gli Stati membri, richiedono pertanto che questo problema sia trattato con energia e che siano adottate delle iniziative a livello dell'Unione europea.

6. La Commissione condivide pienamente le preoccupazioni formulate dagli ambienti interessati. Quanto auspicato dagli ambienti interessati corrisponde anche agli obiettivi della politica della Commissione intesa a facilitare lo sviluppo dell'attività innovatrice e creatrice in Europa grazie, in particolare, alla protezione coerente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno.

7. Le risposte al Libro verde considerano che l'azione del settore privato potrebbe essere ulteriormente sviluppata, in particolare in termini di cooperazione con le pubbliche autorità. La maggior parte delle risposte ribadisce la necessità di un miglior coordinamento delle basi di dati e di un aumento dei flussi di informazioni transfrontaliere, coinvolgendo le autorità nazionali e le organizzazioni professionali. Le risposte sono in genere favorevoli alle campagne di informazione e di sensibilizzazione del pubblico per quanto riguarda gli effetti negativi e i pericoli della contraffazione e della pirateria. La capacità processuale delle organizzazioni professionali è in genere accettata. Per quanto riguarda i dispositivi tecnici di sicurezza e di autotentificazione, gli ambienti interessati richiedono una legislazione per vietare la fabbricazione e la distribuzione di dispositivi tecnici illegali e per istituire dei mezzi di ricorso contro la manipolazione dei dispositivi legittimi. Per quanto concerne i prodotti multimediali (CD, CD-ROM, DVD), i titolari dei diritti auspicano che l'utilizzazione dei codici di identificazione sia resa obbligatoria.

8. Secondo gli ambienti interessati, le sanzioni e gli altri strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale dovranno avere la stessa efficacia in tutti gli Stati membri. Alcuni sono favorevoli all'armonizzazione delle sanzioni e delle procedure penali. La maggioranza richiede norme armonizzate in materia di chiusura degli stabilimenti e dei negozi nonché il sequestro degli impianti utilizzati per fini illeciti. Gli ambienti interessati deplorano la diversità e il carattere inadeguato delle misure nazionali di raccolta delle prove e d'azione. Essi richiedono procedure di ricerca e di sequestro uniformi nonché procedimenti di ingiunzione transfrontalieri più efficaci. Essi auspicano anche che in tutti gli Stati membri si prevedano importi per danni e interessi forfettari o punitivi. La maggioranza è favorevole all'introduzione in tutti gli Stati membri del diritto di informazione [7] e della pubblicazione delle sentenze. Le risposte al Libro verde rivelano un vasto consenso sulla necessità di migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti per lottare contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno, anche in termini di formazione e di scambio di funzionari. Le risposte sottolineano che la Commissione dovrebbero svolgere un ruolo importante in tale materia.

[7] Obbligo per il contraffattore e il pirata di fornire talune informazioni sull'origine delle merci contestate, i circuiti di distribuzione e l'identità delle altre persone coinvolte nella produzione e distribuzione delle merci.

Le azioni previste dalla Commissione

9. La Commissione ribadisce che, anche se le pubbliche autorità svolgono un ruolo importante nella lotta contro la contraffazione e la pirateria, la responsabilità in questo campo incombe soprattutto ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale che devono vigilare, ad esempio nella loro politica di concessione delle licenze e di controllo della qualità dei prodotti e servizi.

10. La Commissione propone di dar corso al Libro verde nella forma del presente piano d'azione. Questo contiene delle azioni urgenti, per le quali saranno presentate rapidamente delle proposte della Commissione, delle azioni a medio termine e delle raccomandazioni incluse nel piano d'azione destinate al settore privato e alle pubbliche autorità.

11. Dato che la contraffazione e la pirateria su Internet diventano un fenomeno sempre più preoccupante, la Commissione seguirà con molto interesse l'evoluzione della situazione e adotterà, all'occorrenza, delle iniziative adeguate nel quadro della realizzazione del presente piano d'azione.

12. Le azioni previste nel presente piano d'azione dovranno naturalmente integrarsi nelle iniziative di carattere orizzontale nei campi della giustizia e degli affari interni, in particolare nella strategia dell'Unione europea in materia di prevenzione e di controllo della criminalità, in conformità alle disposizioni del trattato di Amsterdam, alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 [8] nonché agli orientamenti proposti dalla Commissione nella sua comunicazione sulla prevenzione della criminalità e ai lavori del Forum europeo per la prevenzione del crimine organizzato e della criminalità economica [9].

[8] GU C 124 del 03.05.2000, pag. 1.

[9] Il Forum europeo per la prevenzione del crimine organizzato e della criminalità economica è un'iniziativa della Commissione che mira a strutturare i lavori sulla prevenzione del crimine a livello europeo. Si tratta di un quadro per il collegamento in rete degli esperti e delle proposte di iniziativa.

Azioni urgenti

Direttiva relativi agli strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale

13. La Commissione presenterà una proposta di direttiva intesa ad assicurare in questo campo il buon funzionamento del mercato interno. Tuttavia, dato che l'accordo ADPIC prevede disposizioni minime concernenti gli strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale che sono attuati negli Stati membri, le azioni previste dalla Commissione in questo campo riguarderanno unicamente i miglioramenti da apportare a tale accordo.

14. L'obiettivo di questa direttiva sarà di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative agli strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di assicurare che i diritti di proprietà intellettuale disponibili beneficino di un livello di protezione equivalente nel mercato interno. La sua applicazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme relative alla concorrenza stabilite dal trattato. La direttiva verterà in particolare su:

- la capacità processuale delle organizzazioni professionali per la difesa degli interessi collettivi di sua competenza [10];

[10] Delle disposizioni di questo tipo che creano questo diritto specifico esistono già nelle legislazioni di diversi Stati membri.

- la tutela giuridica dei dispositivi tecnici nel campo della proprietà intellettuale [11]; la legislazione in questione dovrebbe vietare la fabbricazione e la distribuzione di dispositivi tecnici illegali e prevedere delle possibilità di ricorso contro la manipolazione dei dispositivi legittimi;

[11] Per quanto riguarda il diritto d'autore e i diritti connessi, la posizione comune del Consiglio relativa alla direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione contiene disposizioni dettagliate sulla protezione giuridica delle misure tecniche. Cfr. anche l'art. 7, paragrafo 1, punto c), della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

- nei casi adeguati, restando impregiudicate le sanzioni e le procedure penali contemplate al punto 21, la possibilità di chiusura degli stabilimenti e dei negozi in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o di pirateria, il sequestro degli impianti utilizzati per scopi illeciti, nonché il sequestro dei beni e la confisca dei profittti realizzati dai contraffattori e dai pirati;

- misure e procedure civili, in particolare in materia di ricerca, di sequestro e di prova, che consentano ai titolari di accertarsi che i loro diritti di proprietà intellettuale siano effettivamente rispettati nel mercato interno;

- una procedura di richiamo delle merci contestate immesse nel mercato, a spese del contravventore; criteri armonizzati per il calcolo dei danni-interessi; nel rispetto delle norme di protezione dei dati e in particolare dei dati aventi carattere personale, l'istituzione di un diritto di informazione e la possibilità di decidere la pubblicazione delle decisioni giuridiche adottate negli Stati membri in materia di contraffazione e di pirateria [12];

[12] L'istituzione di un registro delle condanne è attualmente allo studio nel quadro dell'attuazione del principio di riconoscimento reciproco dei giudizi definitivi in materia penale, come previsto dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

- la designazione di uno o più corrispondenti amministrativi in ogni Stato membro per le questioni relative alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno, simile a quello che esiste già per gli aspetti relativi al controllo alla frontiera esterna dell'UE, che sarà l'interlocutore degli ambienti professionali e delle autorità di controllo negli Stati membri, e l'istituzione di un comitato di contatto a livello dell'Unione europea che sarà composto dai corrispondenti nazionali e presieduto dalla Commissione, il cui compito sarà di sviluppare la cooperazione, di promuovere lo scambio di informazioni e di esaminare tutti gli aspetti relativi alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno, ad eccezione delle questioni che rientrano nel campo penale; [13]

[13] I corrispondenti amministrativi e il comitato di contatto terranno conto dei lavori svolti nel quadro del Forum europeo per la prevenzione del crimine organizzato e della criminalità economica.

- la redazione di una relazione di valutazione periodica sul funzionamento della direttiva, nonché sull'efficacia delle misure adottate dai diversi organi ed enti competenti.

Inoltre, la Commissione valuterà l'opportunità di introdurre l'obbligo di utilizzare dei codici di identificazione sui dischi ottici, nonché delle misure di controllo delle installazioni e della fabbricazione.

Formazione e scambio di funzionari

15. La Commissione assicurerà, nel campo della formazione degli agenti dei servizi repressivi e dello scambio di funzionari, un'utilizzazione ottimale dei programmi di formazione esistenti e futuri, affinché si tenga maggiormente conto degli aspetti relativi alla lotta contro la contraffazione e la pirateria. Si terrà conto dell'esperienza acquisita in tale materia dalle amministrazioni doganali nei programmi comunitari quali il programma « Dogana 2002 ».

Rafforzamento delle azioni di formazione e di assistenza tecnica nei confronti dei paesi candidati

16. Nei confronti dei paesi candidati, la Commissione continuerà a dare la priorità alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel quadro dei negoziati sull'ampliamento e assicurerà il rafforzamento delle azioni di formazione e di assistenza tecnica in tale materia nel quadro dei programmi esistenti. Essa agirà nei confronti di tali paesi per assicurare che essi adottino rapidamente gli strumenti e le infrastrutture necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Sensibilizzazione e informazione del pubblico

17. La Commissione ha organizzato, congiuntamente con la Presidenza francese dell'Unione europea, in particolare con il sostegno dell'amministrazione delle dogane francesi, un Forum europeo sulla lotta contro la contraffazione che si è tenuta a Parigi il 20 e 21 novembre 2000. Inoltre, essa appoggerà, entro i limiti delle rtisorse disponibili, delle iniziative nazionali, in collaborazione con il settore privato, in materia di sensibilizzazione e di informazione del pubblico sulle conseguenze negative della contraffazione e della pirateria, in particolare in termini di protezione dei consumatori, di protezione della salute e della sicurezza dei cittadini. I programmi di informazione della Commissione saranno utilizzati a tal fine.

Definizione di una metodologia per la raccolta, l'analisi e la comparazione dei dati

18. La Commissione darà l'incarico di realizzare uno studio per la definizione di una metodologia per la raccolta, l'analisi e la comparazione dei dati nel mercato interno. La metodologia terrà conto in particolare dell'approccio sviluppato per la raccolta dei dati statistici doganali ai sensi dei regolamenti NN° 3295/94 e 1367/95. Essa sarà uno strumento di valutazione semplice, affidabile ed efficace, che potrà essere facilmente utilizzato e che consentirà agli ambienti interessati, agli Stati membri e alla Commissione di definire e di applicare delle misure adeguate per la lotta. I dati raccolti sulla base di questa metodologia potranno contribuire alla redazione della relazione di valutazione prevista dalla suddetta direttiva.

Punto di contatto a livello della Commissione

19. A livello della Commissione potrebbe essere identificato un contatto che consentirà una migliore trasparenza nei confronti delle imprese e degli Stati membri per tutte le questioni relative alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno, in particolare quelle derivanti dall'attuazione della direttiva menzionata al punto 14. Tale punto di contatto a livello della Commissione non avrà competenze specifiche, ma assicurerà l'interfaccia tra i diversi servizi della Commissione. Il suo ruolo sarà complementare a quello dei corrispondenti amministrativi e del comitato di contatto di cui al punto 14, 5° trattino, nonché a quello del punto di contatto per l'attuazione del regolamento N° 3295/94 con modifiche.

Azioni a medio termine

Cooperazione amministrativa

20. La Commissione valuterà l'opportunità di istituire, eventualmente tramite un regolamento, dei meccanismi di cooperazione amministrativa specifici, complementari a quelli di cui al punto 14, paragrafo 5, tra le autorità nazionali competenti e con la Commissione per lottare contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno. Le proposte potrebbero ispirarsi ai meccanismi di cooperazione amministrativa già esistenti in altri campi, in particolare nei campi doganale, agricolo e delle risorse proprie. Si potrebbe istituire un'assistenza reciproca tra le autorità nazionali competenti per lo scambio di informazioni, anche su casi concreti di contraffazione e di pirateria, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e di tutela dei dati, ed eventualmente realizzare delle indagini e dei controlli congiunti, e inoltre, quando è in gioco l'interesse comunitario, istituire una cooperazione comunitaria tra tali autorità nazionali e la Commissione.

Armonizzazione delle soglie minime delle sanzioni penali

21. La Commissione valuterà la necessità di presentare delle proposte per l'adozione di misure che istituiscano norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili (basate sull'art. 34 del titolo VI del trattato sull'Unione europea). Essa esaminerà anche le possibili evoluzioni del diritto doganale in questo campo. L'iniziativa potrebbe riguardare il ravvicinamento delle soglie minime delle sanzioni penali nazionali applicabili alle infrazioni concernenti un determinato diritto di proprietà intellettuale nonché il ravvicinamento del livello delle sanzioni penali applicabili ai diversi diritti di proprietà intellettuale.

Estensione delle competenze di Europol

22. Per gli aspetti della contraffazione e della pirateria che non rientrano nel campo del primo pilastro, le competenze di Europol dovrebbero essere estese alla lotta contro la contraffazione e la pirateria, in conformità alle disposizioni della Convenzione Europol [14].

[14] Cfr. art. 2, paragrafo 2, terzo comma, della convenzione Europol, GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

Miglioramento dell'accesso all'informazione

23. Per migliorare l'accesso delle imprese e degli organismi associativi all'informazione, la Commissione prevede di creare una struttura, ad esempio un sito Internet, su cui le sentenze pubblicate negli Stati membri saranno accessibili, in conformità alle norme relative alla tutela dei dati aventi carattere personale, ai professionisti e alle autorità incaricate della repressione. Questo sito potrebbe in particolare basarsi sul capitolo informazioni della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Esso consentirebbe di accedere, grazie ad adeguati collegamenti (hyperlinks), ai siti nazionali esistenti in questo campo.

Altre iniziative

Miglioramento della cooperazione tra il settore privato e le pubbliche autorità

24. La Commissione raccommanda alle pubbliche autorità e al settore privato di utilizzare meglio le basi di dati e i sistemi di informazione pubblici e privati esistenti in materia di lotta contro la contraffazione e la pirateria, nel rispetto delle norme relative alla riservatezza e alla protezione dei dati. In questo contesto, sarà necessario ricercare la compatibilità tra i sistemi esistenti e gli eventuali collegamenti da creare. La Commissione incoraggia le iniziative nazionali e private intese a concludere dei protocolli di accordo per la cooperazione e lo scambio di informazioni.

Cooperazione giudiziaria europea

25. La Commissione terrà conto degli eventuali fabbisogni nel quadro degli strumenti esistenti o dei lavori in corso in materia di cooperazione giudiziaria civile e penale, come quelli adottati per l'attuazione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, per il coordinamento dei procedimenti giudiziari tramite EUROJUST, per il riconoscimento reciproco delle sentenze definitive in materia penale [15] o per il riconoscimento reciproco delle sentenze in materia civile e commerciale. Nel quadro della CIG, il 1° marzo 2000 la Commissione ha presentato un contributo complementare sulla riforma della giurisdizione comunitaria [16] in cui essa dichiara che in materia di titoli comunitari di proprietà intellettuale, e in particolare nella prospettiva del futuro brevetto comunitario, è opportuno prevedere l'istituzione di una giurisdizione comunitaria specializzata che dovrà essere in particolare competente per le controversie in materia di validità e di contraffazione dei titoli comunitari.

[15] Cfr. comunicazione della Commissione del 26.07.2000 (COM(2000)495).

[16] COM(2000) 109 def.

Possibilità offerte dai programmi specifici del 5° programma quadro R&S

26. La Commissione incoraggia gli ambienti interessati ad utilizzare le possibilità offerte dai programmi specifici comunitari del 5° programma quadro per lo sviluppo delle nuove tecnologie e di nuovi dispositivi tecnici. Si tratta in particolare di programmi specifici di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel campo « Crescita competitiva e sostenibile » [17] e nel campo « Tecnologie della società dell'informazione ». Essa invita inoltre gli ambienti interessati a fornire un contributo alla preparazione del sesto programma quadro comunicando gli obiettivi di R&S suscettibili di essere sostenuti in futuro.