52000DC0466

Comunicazione della Commissione sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio) /* COM/2000/0466 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)

SINTESI

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 (GU n. L 348 del 28 novembre 1992, pag. 1), relativa all'attuazione di provvedimenti intesi a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi delll'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) prevede che :

« La Commissione, in concertazione con gli Stati membri, e con l'assistenza del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, elabora linee direttirici concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 2°.

Le linee direttrici di cui al primo comma riguardano anche i movimenti e le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 2 ».

Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 3, le linee direttrici intendono servire da base per la valutazione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, che prevede a sua volta che "per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro, di cui un elenco non esauriente figura all'allegato I, la natura, il grado e la durata dell'esposizione, nell'impresa e/o nello stabililmento interessati, delle lavoratrici di cui all'articolo 2 dovranno essere valutati dal datore di lavoro, direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e dei prevenzione di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE, al fine di potere:

-valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute, nonchè tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle lavoratorici di cui all'articolo 2,

-definire le misure da adottare".

La Commissione, in concertazione con gli Stati membri e con l'assistenza del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, ha stabilito le linee direttrici qui di seguito riportate.

La Commissione accorda la massima importanza a tutte le misure volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, e più particolarmente di taluni gruppi di lavoratori particolarmente vulnerabili, quali, evidentemente, le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Tanto più che i rischi ai quali esse possono essere esposte possono nuocere non soltanto alla loro salute ma anche a quella dei nascituri e dei neonati, dal momento che esiste un rapporto fisiologico, e perfino emozionale, molto stretto fra la madre e il figlio.

La Commissione ritiene pertanto che la presente comunicazione costituisca uno strumento efficace e sostanzialmente pratico che potrà servire da guida per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In base a tale valutazione, la definizione delle misure da adottare potrà essere effettuata con maggiore efficacia.

Per questi motivi, la Commissione si adopererà affinchè si proceda ad una diffusione quanto mai ampia delle linee direttrici fra gli organismi e le persone che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro .

INDICE

INTRODUZIONE

L'approccio alla valutazione del rischio

Contesto giuridico

Misure precedenti legate all'azione attuale

Questioni specifiche degne di nota

OBBLIGHI GENERALI DEI DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE AL RISCHIO

VALUTAZIONE DEI PERICOLI GENERICI E SITUAZIONI CORRELATE

Fatica psicofisica e orari di lavoro

Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere

Lavoro in postazioni sopraelevate

Lavoro solitario

Stress professionale

Attività in postura eretta

Attività in postura seduta

Mancanza di spazi per riposare e di altre infrastrutture per il benessere

Rischi di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche

Rischi derivanti da un'alimentazione inadeguata.

Rischi dovuti all'inadeguatezza o all'assenza di infrastrutture

Pericoli specifici,. valutazione del rischio (e modalità per evitare i rischi)

AGENTI FISICI

Colpi, vibrazioni o movimenti

Rumore

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti

Sollecitazioni termiche

Lavoro in atmosfera iperbarica, ad esempio ambienti pressurizzati e immersioni subacquee

AGENTI BIOLOGICI

AGENTI CHIMICI

Sostanze etichettate R40, R45, R46, R49, R61, R63 e R64

Preparati etichettati in base alla direttiva 83/379/CEE o 99/45/CE

Mercurio e derivati del mercurio

Medicamenti antimitotici (citotossici)

Agenti chimici di cui si sa che sono suscettibili di assorbimento percutaneo pericoloso (vale a dire che possono essere assorbiti attraverso la pelle). In questa categoria rientrano alcuni pesticidi.

Monossido di carbonio

Il piombo e i derivati del piombo nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dallo organismo umano

Agenti chimici e processi industriali di cui all'allegato 1 della direttiva 90/394/CEE

CONDIZIONI DI LAVORO -

Movimentazione manuale di carichi in presenza di un rischio di lesioni

Movimenti e posture

Spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro

Lavoro in miniere sotterranee

Lavoro su videoterminali

Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (compresi gli indumenti)

ALLEGATO

Aspetti della gravidanza che possono richiedere adattamenti dell'organizzazione del lavoro

INTRODUZIONE

La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e regole esistenti nei rispettivi ambiti. Molte donne lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando stanno ancora allattando. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo come anche dei loro bambini. Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d'ordine fisiologico e psicologico. L'equilibrio ormonale è molto sensibile e l'esposizione a fattori suscettibili di turbarlo può determinare complicazioni tali ad esempio da produrre aborti.

Condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza.

L'approccio alla valutazione del rischio

La valutazione del rischio consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di lesioni o danni e stabilire in che modo tali cause possano essere limitate in modo da eliminare o ridurre i rischi.

Conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 92/85/CEE, la valutazione deve comprendere almeno tre fasi:

1. identificazione dei pericoli (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali)

2. identificazione della categorie di lavoratrici (lavoratrici gestanti, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano)

3. valutazione del rischio in termini sia qualitativi che quantitativi.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca per cui una cosa (per esempio, materie, materiali, metodi e pratiche di lavoro) può provocare un danno.

Rischio: probabilità che il danno potenziale si verifichi nelle condizioni di utilizzazione e/o di esposizione, nonché entità eventuale del danno stesso

Per quanto concerne il punto 1 (identificazione dei pericoli) sono già disponibili molti dati in materia di agenti fisici (comprese le radiazioni ionizzanti), chimici e biologici.

Per quanto concerne specificamente gli agenti chimici, la direttiva del Consiglio 67/548/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2000/33/CEE, concernente l'avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose contempla le seguenti frasi di rischio per sostanze e preparati:

-possibilità di effetti irreversibili (R40)

-può provocare il cancro (R45) .

-può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46) .

-può provocare il cancro per inalazione (R49)

-può danneggiare i bambini non ancora nati (R61) -

-possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati (R63) -

-possibile rischio per i bambini allattati al seno (R64)

Nel quadro della valutazione delle sostanze esistenti e dei lavori dello SCOEL (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits - Comitato scientifico per i limiti di esposizione professionale) la Commissione ha prodotto inoltre una serie di documenti attinenti in parte a tali tematiche.

Il punto 2 (identificazione della categoria di lavoratrici esposte). Se è vero che non è difficile identificare le lavoratrici che hanno partorito di recente o che stanno allattando, altrettanto non può dirsi delle lavoratrici gestanti. Vi è un periodo di 30-45 giorni in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del proprio stato e non è quindi in grado di informarne il datore di lavoro o esita a farlo. Vi sono tuttavia alcuni agenti, in particolare agenti fisici e chimici, che possono nuocere al nascituro nel periodo immediatamente successivo al concepimento, ragion per cui si impongono appropriate misure preventive. Il problema non è di facile soluzione poiché comporta che si applichino tutele particolari nei confronti di tutte le lavoratrici in modo da ridurne l'esposizione a questi agenti nocivi.

Il punto 3 (valutazione qualitativa e quantitativa del rischio) rappresenta la fase più delicata del processo in quanto la persona che esegue la valutazione deve essere competente e tener conto di informazioni pertinenti, comprese le informazioni fornite dalla stessa lavoratrice gestante o dal suo medico, applicando metodi appropriati al fine di stabilire se il pericolo identificato comporti o meno una situazione di rischio per le lavoratrici.

Contesto giuridico

L'articolo 3, par. 1 della direttiva del Consiglio 92/85/CEE del 19 ottobre 1992 (GU n. L 348 del 28 novembre 1992, pag. 1) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, par. 1 della direttiva 89/391/CEE) fa obbligo alla Commissione di elaborare linee guida concernenti la valutazione del rischio in concertazione con gli Stati membri e con l'assistenza del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

Tali linee guida sono intese a servire da base per la valutazione prevista all'articolo 4, par. 1 della stessa direttiva, che costituisce parte integrante della valutazione del rischio di cui all'articolo 9 della direttiva-quadro 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che recita:

"Per tutte le attività che possono presentare un rischio specifico di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro, di cui un elenco non esauriente figura nell'allegato 1, la natura, il grado e la durata dell'esposizione, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato, delle lavoratrici di cui all'articolo 2 dovranno essere valutati dal datore di lavoro, direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e di prevenzione di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE al fine di poter:

-valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2,

-definire le misure da adottare."

Si noti che:

-il datore di lavoro è tenuto a eseguire una valutazione del rischio per tutte le lavoratrici che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 2 della direttiva (vedi definizioni a pag. 7).In tale categoria rientrano anche le donne che operano nelle forze armate, nella polizia e che svolgono determinate attività specifiche nei servizi di protezione civile;

-la valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti costituisce una valutazione addizionale del rischio da eseguirsi conformemente alle disposizioni della direttiva quadro (direttiva 89/391/CEE).Questa valutazione del rischio deve tener conto degli aspetti preventivi della direttiva quadro e dovrebbe, come minimo, tener presenti i pericoli a cui sono esposte le lavoratrici gestanti, nella misura in cui essi sono noti (ad esempio pericoli legati a determinate sostanze chimiche, ecc.).

Misure precedenti legate all'azione attuale

Nel 1993-94 la Commissione ha prodotto un documento intitolato "Orientamenti sulla valutazione dei rischi sul lavoro" [ISBN 9282742806]. Questo documento, destinato agli Stati membri, va usato o adattato per fornire orientamenti ai datori di lavoro, ai lavoratori e a tutte le altre persone interessate che possono trovarsi ad affrontare gli aspetti pratici delle regole in materia di valutazione del rischio enunciate nella direttiva-quadro del Consiglio 891391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare gli articoli 6, paragrafo 3, lettera (a) e 9, paragrafo 1, lettera (a).

Questo documento, pubblicato nel 1996, costituisce una base ideale per la preparazione delle linee guida di cui all'articolo 3, par. 1, della direttiva 92/85/CEE.

Questioni specifiche degne di nota

-Per ottemperare al principio di prevenzione contenuto nella direttiva quadro, in caso di nuova organizzazione del lavoro la valutazione del rischio va sottoposta a revisione e i lavoratori devono essere adeguatamente formati alla nuova organizzazione.

-È chiaro che la valutazione del rischio menzionata nella direttiva 92/85/CEE è di natura particolare in quanto deve tener conto di uno stato permanentemente mutevole legato alla situazione individuale di ciascuna lavoratrice. Inoltre, essa non riguarda soltanto la lavoratrice, ma anche il nascituro e il neonato in allattamento. Nei settori in cui si possono prevedere pericoli per la riproduzione e la gravidanza è necessario informare di essi tutti i lavoratori .

-Una valutazione una tantum può non essere sufficiente in quanto la gestazione è un processo dinamico e non una condizione statica. Inoltre, non solo durante le varie fasi della gravidanza, ma anche dopo il parto, diversi rischi possono interessare, in varia misura, una donna e il nascituro o il neonato. Lo stesso vale inoltre se interviene un cambiamento nelle condizioni di lavoro, nelle attrezzature o nei macchinari.

-Le consulenze mediche, i rapporti medici e i certificati dovrebbero tener conto delle condizioni di lavoro. Ciò è particolarmente importante in relazione a determinate condizioni personali (ad esempio malesseri mattutini, accresciuta sensibilità a odori come il fumo di tabacco, ecc.) che vanno trattate nel rispetto della massima riservatezza. La riservatezza sullo "stato" di una donna significa anche che il datore di lavoro non può rendere noto che una donna è incinta se essa non lo desidera o non dà il suo consenso. Altrimenti, ad esempio, potrebbe derivarne una notevole tensione psicologica ad una donna che abbia già sofferto uno o più aborti spontanei.

In alcune circostanze può essere necessario prendere misure (compresa una divulgazione limitata) per proteggere la salute, la sicurezza e il benessere della donna, ma ciò dovrebbe avvenire con il consenso dell'interessata previa consultazione.

La valutazione del rischio dovrebbe tenere debito conto del parere del medico e delle preoccupazioni delle singole donne.

-Per quanto concerne il rischio chimico, si noti che per i lavoratori adulti sono fissati limiti di esposizione professionale nell'ambiente di lavoro e che le donne che lavorano a contatto con sostanze pericolose dovrebbero essere informate dei rischi addizionali che tali sostanze possono comportare per un nascituro o per un bambino durante l'allattamento.

-La direttiva consente una certa flessibilità agli Stati membri e alle donne stesse per quanto concerne il congedo di maternità dopo la nascita (essa garantisce un congedo di maternità obbligatorio di sole due settimane, ma concede un totale di almeno 14 settimane - ripartite tra periodo prenatale e periodo postnatale). I vari rischi che possono insorgere per le donne gestanti o per le puerpere devono essere registrati e valutati.

-Poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti al nascituro, tutte le necessarie misure di protezione della madre e del nascituro dovrebbero iniziare il più presto possibile.

OBBLIGHI GENERALI DEI DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE AL RISCHIO

Le direttive impongono ai datori di lavoro di valutare i rischi cui sono esposti tutti i lavoratori, comprese le lavoratrici gestanti e puerpere, e di evitare o controllare tali rischi. All'atto di effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve tener conto degli esistenti limiti di esposizione professionale. I limiti di esposizione per le sostanze pericolose e altri agenti sono normalmente fissati a livelli tali da non mettere in pericolo le lavoratrici gestanti e puerpere e i loro figli. In alcuni casi, per le lavoratrici gestanti esistono limiti di esposizione più bassi di quelli validi per altri lavoratori.

La direttiva relativa alle donne gestanti impone in particolare ai datori di lavoro di tener conto dei rischi cui possono essere esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, in sede di valutazione dei rischi legati all'attività lavorativa . Laddove il rischio non possa essere evitato con altri mezzi, si dovranno cambiare le condizioni di lavoro o gli orari o offrire adeguate mansioni alternative. Se ciò non è possibile, la lavoratrice dovrà essere dispensata dal lavoro per tutto il tempo necessario a proteggere la sua salute e sicurezza o quella del bambino.

Qual è il dovere del datore di lavoro:

Oltre a eseguire la valutazione generale del rischio prevista dalla direttiva quadro e dalla direttiva 92/85/CEE, quando viene informato che una lavoratrice è incinta il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici cui essa è esposta e adoperarsi per assicurare che essa non sia esposta a nessuna noxa che possa pregiudicare la sua salute o quella del bambino.

Il datore di lavoro deve:

- Valutare il rischio

Vale a dire determinare:

a) a quali rischi la lavoratrice gestante o puerpera o in periodo di allattamento si trova esposta

b) la natura, l'intensità e la durata dell'esposizione.

[L'allegato 1 contiene riferimenti ad alcuni aspetti della gestazione che possono richiedere adeguamenti all'organizzazione del lavoro].

- Rimuovere il pericolo ed evitare il rischio

- Intervenire per assicurare che non subentrino danni alla salute

Vale a dire un rischio di danno personale, segnatamente qualsiasi malattia o danno alla condizione psicofisica di una persona o qualsiasi effetto sulla gravidanza, sul nascituro o sul neonato ovvero sulla puerpera.

Se dalla valutazione emerge un rischio il datore di lavoro ne deve informare la donna comunicandole quali misure si adotteranno per assicurare che la sua salute e sicurezza e quella del bambino non subiscano danno.

Definizioni

Ai fini della direttiva sulle lavoratrici gestanti, ecc. si intende per:

(a) lavoratrice gestante ogni lavoratrice gestante che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

(b) lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice puerpera ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;

(c) lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi.

Identificazione dei pericoli

Gli agenti fisici, biologici e chimici, i processi e le condizioni di lavoro che possono ripercuotersi sulla salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti o puerpere sono elencati nel capitolo sui pericoli specifici (pag. 16). Essi comprendono pericoli elencati negli allegati alla direttiva sulla salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti.

Molti dei pericoli compresi nella tabella sono già coperti dalla legislazione specifica europea in materia di salute e sicurezza, ad esempio dalla direttiva del Consiglio 90/394/CEE - e sue successive modifiche - sulle sostanze cancerogene, dalla direttiva del Consiglio 90/679/CEE - e sue successive modifiche - sugli agenti biologici, dalla direttiva del Consiglio 80/1107/CEE sugli agenti chimici, fisici e biologici, che sarà abrogata all'atto del recepimento, da parte degli Stati membri, della direttiva 98/24/CE (entro il 5 maggio 2001), dalla direttiva del Consiglio 82/605/CEE sul piombo, dalla direttiva del Consiglio 97/43/EURATOM sulle radiazioni ionizzanti, la direttiva 90/269/CEE sulla movimentazione manuale dei carichi e dalla direttiva 90/270/CEE sui videoterminali. Qualora tali pericoli siano presenti nel posto di lavoro, i datori di lavoro devono rifarsi alla legislazione pertinente per quanto concerne il loro obbligo d'intervento. I pericoli possono essere multifattoriali nei loro effetti.

Determinare le potenziali vittime, e in che modo

La valutazione del rischio può indicare che una sostanza, un agente o un processo lavorativo sul posto di lavoro sono suscettibili di danneggiare la salute o la sicurezza delle lavoratrici gestanti o puerpere o dei loro bambini. Bisogna tener presente che i rischi possono essere diversi a seconda che le lavoratrici siano gestanti, puerpere o stiano allattando. Tali lavoratrici possono essere, ad esempio, addette alla manutenzione e alla pulitura e può quindi essere necessaria una cooperazione tra datori di lavoro laddove le dipendenti di uno lavorino nello stabilimento dell'altro, ad esempio nel caso di lavori in subappalto.

Informare il personale sui rischi

Se la valutazione del rischio evidenzia un rischio, i datori di lavoro devono informare dei pericoli tutte le lavoratrici interessate. Essi devono inoltre spiegare quali iniziative adotteranno per assicurare che le lavoratrici gestanti e puerpere non siano esposte a rischi che possano nuocere loro. Tali informazioni devono essere fornite anche ai rappresentanti dei lavoratori.

In presenza di un rischio i datori di lavoro devono informare le lavoratrici sull'importanza di diagnosticare precocemente la gravidanza.

Evitare il rischio

Se si identifica un rischio significativo per la salute o la sicurezza di una lavoratrice gestante o puerpera, bisogna decidere quale azione intraprendere per ridurre tale rischio.

Rivedere i rischi

Il datore di lavoro rivedrà le valutazioni del rischio per le lavoratrici gestanti o puerpere qualora sia consapevole di un cambiamento intervenuto. Per quanto sia probabile che i pericoli rimangano costanti, la possibilità di danno al nascituro a seguito di un pericolo può variare nelle diverse fasi della gestazione. I rischi da tener presente sono inoltre diversi per le lavoratrici puerpere o per quelle che allattano.

I datori di lavoro devono assicurare che le lavoratrici in periodo di allattamento non siano esposte a rischi per la salute e la sicurezza durante tutto tale periodo. La direttiva sulle prescrizioni minime di salute e sicurezza nel posto di lavoro (89/654/CEE) stabilisce che si debbano mettere a disposizione delle donne gestanti e che allattano condizioni adeguate e agevolazioni per il riposo.

Nel caso in cui le lavoratrici continuino ad allattare per diversi mesi dopo il parto, i datori di lavoro dovranno riesaminare regolarmente i rischi. Se identificano rischi essi devono continuare ad applicare le tre misure volte a evitare l'esposizione, vale a dire l'adeguamento delle condizioni/degli orari di lavoro, la destinazione a mansioni alternative o la dispensa dal lavoro per tutto il tempo che tale rischio minaccia la salute e la sicurezza di una madre durante l'allattamento o del suo bambino. La preoccupazione principale è che sostanze quali piombo, solventi organici, pesticidi e antimitotici nonché altre sostanze a cui le lavoratrici possono essere esposte arrivino, tramite il latte materno, al bambino che può essere particolarmente sensibile. L'aspetto più importante è "evitare" o ridurre l'esposizione. In casi particolari può essere necessario ricorrere alla consulenza professionale di specialisti di igiene del lavoro.

VALUTAZIONE DEI PERICOLI GENERICI E SITUAZIONI CORRELATE

I pericoli e le situazioni correlate cui si possono trovare esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono i seguenti :

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Pericoli specifici,. valutazione del rischio (e modalità per evitare i rischi)

(compresi gli agenti fisici, chimici e biologici e le condizioni di lavoro elencati negli allegati 1 e 2 della direttiva 92/85/CEE)

Le condizioni di lavoro possono avere importanti ripercussioni sulla salute, la sicurezza e il benessere delle lavoratrici gestanti e puerpere. In certi casi è la correlazione tra i diversi fattori presenti che determina il tipo di rischio piuttosto che un singolo fattore

.Poiché la gravidanza è una condizione dinamica che comporta continui cambiamenti e sviluppi, anche le condizioni di lavoro possono sollevare diversi problemi sul piano della salute e della sicurezza per diverse donne in diverse fasi della gravidanza come anche al momento di riprendere il lavoro dopo il parto o durante l'allattamento. Alcuni di questi problemi sono prevedibili e hanno carattere generale (come quelli elencati sotto). Altri sono legati alle circostanze individuali e all'anamnesi individuale.

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ALLEGATO

Aspetti della gravidanza che possono richiedere adattamenti dell'organizzazione del lavoro

Al di là dei rischi potenziali elencati nella tabella vi sono altri aspetti della gravidanza che possono avere rilevanza sul lavoro. Il loro impatto varia col progredire della gravidanza e il loro effetto deve essere tenuto sotto controllo, è il caso ad esempio della postura delle lavoratrici gestanti che cambia con l'aumento del volume corporeo.

Aspetti della gravidanza // Fattori sul lavoro

Malessere mattutino // Primi turni

// Esposizione a odori forti o nauseabondi/ventilazione carente Spostamenti/trasporti

Mal di schiena // Postura eretta/movimentazione manuale/problemi posturali

Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi // Postura eretta/seduta per tempi prolungati

Riposo e benessere

Visite frequenti/urgenti alla toilette // Alimentazione regolare

Vicinanza/disponibilità di spazi per il riposo/per lavarsi/nutrirsi/bere

Igiene

// Difficoltà a lasciare il posto/luogo di lavoro

Comfort //

Aumento del volume corporeo // Uso di indumenti protettivi/attrezzature di lavoro

// Lavoro in aree ristrette/in altezza

La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti, la portata possono essere impediti dall'aumentato volume corporeo // Esigenze posturali, ad esempio, chinarsi, allungarsi per raggiungere qualcosa

// Movimentazione manuale

// Problemi legati al lavoro in spazi ristretti

Stanchezza/fatica/stress // Straordinari

// Lavoro serale/notturno

// Mancanza di pause per il riposo

// Orario di lavoro troppo lungo

// Ritmo/intensità del lavoro

Equilibrio (riguarda anche le madri che allattano) // Problemi legati al lavoro su superfici scivolose/umide