51998PC0030

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro nell'ambito di un cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate /* COM/98/0030 def. - CNS 98/0025 */

Gazzetta ufficiale n. C 108 del 07/04/1998 pag. 0075


Proposta di direttiva del Consiglio relativa al trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro nell'ambito di un cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate (98/C 108/12) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 30 def. - 98/0025 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che nel mercato unico devono essere aboliti gli ostacoli di natura fiscale alla libera circolazione delle persone e dei loro effetti personali, comprese le autovetture;

considerando che attualmente il diritto comunitario impone restrizioni non necessarie, nel contesto dei principi del mercato unico, in materia di trattamento fiscale delle autovetture utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate;

considerando che, inoltre, il diritto comunitario che attualmente disciplina il trattamento fiscale delle autovetture appartenenti a persone che trasferiscono la propria residenza da uno Stato membro ad un altro può imporre a tali persone oneri amministrativi non indispensabili per provare la non esistenza del debito fiscale;

considerando che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 83/182/CEE del Consiglio (1), relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, e della direttiva 83/183/CEE del Consiglio (2), relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, non rispecchiano le esigenze attuali in materia di libera circolazione delle persone e delle merci;

considerando che in ogni caso le direttive 83/182/CEE e 83/183/CEE non corrispondono più in maniera adeguata alla situazione derivante dai regimi di imposizione fiscale degli autoveicoli applicati dagli Stati membri successivamente all'introduzione del mercato unico; che tali disposizioni, per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA, sono già state revocate dall'articolo 2 della direttiva 91/680/CEE del Consiglio che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (3); che in pratica i problemi relativi all'imposizione dei beni personali a seguito di un cambio di residenza si limitano al caso delle autovetture e non è pertanto più necessario stabilire norme relative ad altri beni; che non è più necessario prevedere esenzioni permanenti se non nel quadro di un cambio di residenza;

considerando che, tuttavia, vanno impediti gli abusi causati dall'esistenza di livelli diversi di tassazione degli autoveicoli tra gli Stati membri; che, pertanto, è ancora necessario prevedere certe restrizioni all'uso temporaneo da parte dei residenti di autovetture immatricolate in altri Stati membri;

considerando che, pertanto, occorre aggiornare le disposizioni delle direttive 83/182/CEE e 83/183/CEE, abrogando le direttive stesse e sostituendole con un'unica direttiva consolidata;

considerando che gli Stati membri non devono applicare imposte e tasse sulle autovetture importate sul loro territorio da persone che trasferiscono la propria residenza da altri Stati membri;

considerando che gli Stati membri non devono applicare imposte e tasse sulle autovetture immatricolate in altri Stati membri e utilizzate temporaneamente sul loro territorio, in certe situazioni ben definite;

considerando che ai fini della determinazione dell'applicabilità dell'imposta è necessario definire il luogo di residenza abituale dell'utente dell'autoveicolo;

considerando che nel caso del trasferimento di residenza non dovrebbe essere imposto il pagamento di imposte nel nuovo Stato membro, fatte salve certe condizioni e purché l'autoveicolo sia stato acquisito conformemente alla normativa fiscale del primo Stato membro;

considerando che è opportuno consentire l'utilizzo temporaneo in un altro Stato membro senza pagamento di imposte o tasse per un periodo di sei mesi sull'arco di un qualsiasi periodo di dodici mesi; che nel caso di una persona i cui legami professionali si situano in un altro Stato membro questo periodo deve essere portato a nove mesi;

considerando che nell'interesse del mercato interno è necessario introdurre un certo grado di flessibilità per quanto riguarda l'utilizzo degli autoveicoli a noleggio in Stati membri diversi da quello di immatricolazione, fatte salve certe condizioni; che, inoltre, è necessario prevedere esplicitamente l'uso di autoveicoli da parte di certe persone diverse dal proprietario e consentire in certi casi ad un residente di uno Stato membro l'utilizzo di un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro;

considerando che è necessario stabilire norme che disciplinino l'utilizzo temporaneo di un'autovettura in un altro Stato membro per scopi professionali;

considerando che un'autovettura irrimediabilmente danneggiata nel corso dell'utilizzo temporaneo in un altro Stato membro non dovrebbe essere soggetta per tale motivo ad imposizione fiscale;

considerando che le persone desiderose di utilizzare un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello del loro luogo di residenza dovrebbero avere il diritto di farla immatricolare in tale Stato membro; che in tali casi le imposte e tasse devono essere assolte nello Stato membro d'immatricolazione; che, inoltre, lo Stato membro di residenza del proprietario può proibire l'uso di tali autovetture sul suo territorio;

considerando che, in caso di infrazione, le eventuali sanzioni imposte dovranno essere commisurate alla gravità dell'illecito;

considerando che, nei casi in cui gli Stati membri hanno il diritto di imporre tasse di immatricolazione o simili sugli autoveicoli usati in provenienza da altri Stati membri, devono garantire che l'imposta applicata non superi l'importo residuo dell'imposta contenuta nel valore di autoveicoli analoghi sul mercato nazionale, conformemente all'articolo 95 del trattato;

considerando che, in caso di controversia, le autorità competenti degli Stati membri interessati devono consultarsi reciprocamente; che, inoltre, in tali casi non deve essere imposto il pagamento di imposte e tasse in attesa dell'esito di tali consultazioni; che, qualora le autorità competenti non pervengano ad un accordo, la decisione in materia spetta alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Divieto di imposizione fiscale in determinati casi

1. Gli Stati membri non applicano accise, tasse di immatricolazione e/o altre imposte di consumo, quali le imposte e tasse elencate nell'allegato I ma ad esclusione delle tasse elencate nell'allegato II, alle autovetture immatricolate in altri Stati membri e trasferite a titolo permanente sul loro territorio nel quadro di un cambiamento della residenza normale di un privato proveniente da un altro Stato membro, alle condizioni fissate dagli articoli seguenti.

2. Gli Stati membri non applicano accise, tasse di immatricolazione, altre imposte di consumo e/o tasse di circolazione, quali le tasse elencate negli allegati I e II, sulle autovetture immatricolate in altri Stati membri e utilizzate temporaneamente sul loro territorio, alle condizioni fissate dagli articoli seguenti.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature dell'autovettura.

4. La presente direttiva non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2 Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a) «autoveicoli commerciali», gli autoveicoli stradali che, per il tipo di costruzione e l'attrezzatura, sono atti e destinati al trasporto con o senza compenso:

- di oltre nove persone, compreso il conducente,

- di merci,

nonché gli autoveicoli stradali per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto;

b) «autovetture», gli autoveicoli stradali, compreso l'eventuale rimorchio, diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) «uso professionale» di un autoveicolo, l'utilizzazione di tale mezzo di trasporto per l'esercizio diretto di un'attività retribuita o avente scopo di lucro;

d) «uso privato», ogni uso diverso dall'uso professionale;

e) «residenza», la residenza normale definita all'articolo 3;

f) «famiglia» o «familiari», il coniuge, gli ascendenti e discendenti diretti e quelli del coniuge.

TITOLO II RESIDENZA NORMALE

Articolo 3 Norme generali per la determinazione della residenza normale

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per «residenza normale» il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente.

3. Nel caso di una persona che dimori in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, con la conseguenza che i suoi legami professionali si situano in un luogo diverso da quello dei legami personali, si considera luogo di residenza il luogo dei legami personali, indipendentemente dal fatto che l'interessato vi ritorni regolarmente.

4. La frequenza di un'università o di una scuola in un altro Stato membro non implica il trasferimento della residenza normale.

5. Il cambiamento dello stato civile di una persona non implica di per sé un trasferimento della residenza.

6. Gli interessati forniscono la prova del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi appropriati, come la carta d'identità o altro documento valido.

7. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, qualora le autorità competenti dello Stato membro di destinazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del presente articolo, o ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere elementi di informazione o prove supplementari alla persona che effettua la dichiarazione o alle autorità competenti dell'altro Stato membro interessato.

TITOLO III CAMBIO DI RESIDENZA

Articolo 4 Condizioni per la non applicazione delle imposte a seguito del cambio di residenza

1. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 si applicano quando sussistono le seguenti condizioni:

a) l'autovettura è stata acquisita alle condizioni fiscali generali in vigore nel mercato nazionale di uno degli Stati membri e non beneficia, in conseguenza del trasferimento in un altro Stato membro, di alcuna esenzione o rimborso delle imposte di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nello Stato membro da cui proviene.

Queste due condizioni si considerano soddisfatte se l'autovettura è munita di una targa d'immatricolazione di serie normale dello Stato membro di provenienza, ad esclusione di qualsiasi tipo di targa provvisoria.

Ai fini della presente direttiva rientrano nelle condizioni fiscali generali le disposizioni specifiche riguardanti le rappresentanze diplomatiche e consolari, le organizzazioni internazionali e i loro membri, le forze NATO o il personale civile che le accompagna;

b) la persona che trasferisce la residenza ha utilizzato l'autoveicolo per un periodo di almeno sei mesi prima del cambio di residenza;

c) l'autoveicolo è introdotto nello Stato membro in cui la persona trasferisce la sua residenza non più tardi di 12 mesi dopo tale trasferimento.

2. Nel caso delle autovetture acquisite nel quadro di disposizioni riguardanti le rappresentanze diplomatiche e consolari o simili, di cui al paragrafo 1, lettera a), terzo comma, gli Stati membri possono portare a 12 mesi il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b).

TITOLO IV UTILIZZO TEMPORANEO DI UN'AUTOVETTURA

Articolo 5 Condizioni generali per la non applicazione delle imposte in caso di utilizzo temporaneo di un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione

1. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 si applicano alle autovetture utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate per un periodo, continuo o meno, non superiore a sei mesi, sull'arco di un qualsiasi periodo di 12 mesi, a condizione che:

a) la persona che utilizza l'autovettura abbia la propria residenza normale in uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro di utilizzo temporaneo;

b) l'autovettura sia utilizzata unicamente a fini privati;

c) l'autovettura non sia né noleggiata nello Stato membro di utilizzo temporaneo, né prestata ad un residente di tale Stato, se non nei casi specificati all'articolo 6.

2. Il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 è portato a nove mesi nel caso delle persone i cui legami professionali non sono situati nello Stato membro di residenza normale e che utilizzano, nello Stato membro in cui si situano i loro legami professionali, un'autovettura immatricolata nello Stato membro di residenza normale.

Articolo 6 Casi specifici di uso privato in cui non è autorizzata la tassazione

Oltre ai casi contemplati all'articolo 5, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 si applicano ai casi seguenti:

a) un'autovettura appartenente ad un'impresa di autonoleggio che si trova nello Stato membro di utilizzo temporaneo in conseguenza dello scadere in tale Stato di un contratto di noleggio e che:

aa) viene rinoleggiata ad una persona diversa da un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo, a condizione che il periodo di rinoleggio termini entro due mesi dalla data di scadenza del contratto originario in base al quale l'autovettura è stata restituita all'impresa di autonoleggio nello Stato membro in cui si trova, salvo il caso in cui l'autovettura sia rinoleggiata ad un non residente ai fini della sua rimozione dal territorio dello Stato entro trenta giorni dall'inizio del nuovo periodo di noleggio;

bb) viene rinoleggiata ad un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo ai fini della sua rimozione dal territorio di tale Stato entro quindici giorni dall'inizio del nuovo periodo di noleggio, o

cc) viene rimpatriata da un dipendente dell'impresa di autonoleggio nel paese in cui è stata originariamente noleggiata, anche se tale dipendente risiede nello Stato membro di utilizzo temporaneo;

b) un'autovettura immatricolata in un altro Stato membro e noleggiata presso un'impresa di autonoleggio, in base ad un contratto che ha avuto inizio in tale Stato membro, da un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo, con un limite di uso di otto giorni;

c) un'autovettura utilizzata da membri della famiglia della persona che ha portato l'autoveicolo nello Stato membro di utilizzo temporaneo, finché detta persona si trova in tale Stato membro, a prescindere dal fatto che tali familiari abbiano o no la propria normale residenza nello Stato membro di utilizzo temporaneo;

d) un'autovettura utilizzata da qualsiasi persona, a condizione che la persona che ha portato l'autovettura nello Stato membro di utilizzo temporaneo si trovi anch'essa a bordo;

e) un'autovettura immatricolata in un altro Stato membro e utilizzata da un residente dello Stato membro di utilizzo temporaneo a seguito dell'immobilizzo temporaneo del suo autoveicolo in conseguenza di un guasto o incidente nell'altro Stato membro, sempreché tale utilizzo sia limitato al periodo durante il quale viene riparato l'autoveicolo di proprietà dell'utilizzatore e non superi comunque un massimo di due mesi;

f) un'autovettura immatricolata in un altro Stato membro, e appartenente ad un'impresa ivi stabilita o da essa noleggiata, utilizzata da un dipendente di tale impresa o da un suo familiare, nel caso in cui tale utilizzatore abbia la sua residenza normale nello Stato membro di utilizzo temporaneo. Questa categoria non è soggetta a limiti di tempo;

g) un'autovettura immatricolata nel paese di residenza normale dell'utilizzatore e da questi utilizzata regolarmente per il tragitto fra la residenza e il luogo di lavoro in un altro Stato membro. Questa categoria non è soggetta a limiti di tempo;

h) un'autovettura immatricolata nello Stato membro di residenza normale e utilizzata da uno studente nello Stato membro in cui effettua i suoi studi, qualora tale Stato membro non sia quello di residenza normale.

Articolo 7 Casi di utilizzo professionale in cui non è autorizzata la tassazione

1. Gli Stati membri non impongono le imposte e le tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sulle autovetture utilizzate temporaneamente sul loro territorio a fini professionali, a condizione che:

a) la persona che utilizza l'autovettura abbia la sua residenza normale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di utilizzo temporaneo.

Questa condizione non è richiesta nel caso di una persona che abbia la sua residenza normale nello Stato membro di utilizzo temporaneo, e che sia dipendente di un'impresa stabilita in un altro Stato membro ed utilizzi un'autovettura appartenente a tale impresa o da questa noleggiata, immatricolata nello Stato membro in cui ha sede l'impresa;

b) l'autovettura non sia usata nello Stato membro di utilizzo temporaneo né per trasportare passeggeri dietro pagamento di una tariffa o altri corrispettivi materiali, né per il trasporto di merci a fini industriali e/o commerciali, dietro corrispettivo o gratuitamente;

c) l'autovettura non venga né noleggiata né data in prestito nello Stato membro di utilizzo temporaneo;

d) l'autovettura sia immatricolata nello Stato membro di residenza normale dell'utilizzatore;

e) l'autovettura sia stata acquisita alle condizioni fiscali generali in vigore nello Stato membro di residenza normale dell'utente e non benefici del rimborso di nessuna delle imposte e tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2 per il fatto di essere utilizzata in un altro Stato membro.

Questa condizione si considera soddisfatta se l'autovettura è munita di una targa d'immatricolazione di serie normale dello Stato membro di provenienza, ad esclusione di qualsiasi tipo di targa provvisoria;

f) siano state pagate le eventuali tasse periodiche di circolazione normalmente dovute nello Stato membro di immatricolazione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano senza limiti di tempo.

Articolo 8 Disposizioni in materia di danni irreparabili

Qualora un'autovettura, immatricolata in uno Stato membro ed utilizzata temporaneamente in un altro Stato membro senza applicazione delle imposte e tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2 conformemente alle disposizioni della presente direttiva, sia stata gravemente danneggiata in conseguenza di un incidente, guasto o gesto criminale o doloso, debitamente comprovato, avvenuto all'interno di tale Stato membro, se il costo delle necessarie riparazioni supera il valore di mercato dell'autovettura e questa viene ceduta per essere destinata alla rottamazione o alla distruzione, lo Stato membro di utilizzo temporaneo non richiede a posteriori il pagamento di nessuna delle tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere prova del danno e/o dell'avvenuta demolizione dell'autovettura.

Articolo 9 Utilizzo permanente in uno Stato diverso da quello di residenza normale

1. Se una persona desidera utilizzare un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello in cui ha il proprio luogo di residenza normale per un periodo superiore a quello previsto all'articolo 5, per esempio a titolo permanente in rapporto con una residenza secondaria, lo Stato membro in questione procede all'immatricolazione di tale autovettura.

2. Quando si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro di immatricolazione ha il diritto di applicare le imposte e tasse normalmente dovute in relazione all'immatricolazione di tale autovettura e successivamente all'immatricolazione stessa.

3. Lo Stato membro in cui il proprietario dell'autovettura di cui al paragrafo 1 ha il proprio luogo di residenza normale può vietare l'utilizzo di tale autovettura sul suo territorio.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 Infrazioni e relative sanzioni

1. Qualora un'autovettura sia utilizzata in uno Stato membro a titolo temporaneo senza che siano soddisfatte le disposizioni della presente direttiva, non si considera necessariamente che l'autovettura sia stata trasferita a titolo permanente in tale Stato membro e che le imposte o tasse siano automaticamente dovute. In tal caso, indipendentemente da eventuali sanzioni applicate, l'interessato può scegliere o di allontanare l'autoveicolo dallo Stato membro di utilizzo temporaneo, o di immatricolarlo normalmente, pagando le relative imposte e tasse, in tale Stato membro.

2. Nell'applicare le eventuali sanzioni, gli Stati membri tengono conto della buona fede degli interessati e dell'assenza di intento doloso.

3. Le procedure di controllo applicate dalle autorità competenti degli Stati membri non si configurano in modo tale da limitare la libera circolazione delle merci e delle persone prevista dal trattato. Nei casi di infrazione alle disposizioni della presente direttiva le sanzioni inflitte non sono sproporzionate alla gravità dell'infrazione al punto da configurare un ostacolo alla libera circolazione delle merci e delle persone.

Articolo 11 Calcolo dell'imposta dovuta

Nei casi in cui un'autovettura usata viene trasferita a titolo permanente da uno Stato membro ad un altro, in circostanze diverse da quelle disciplinate dalla presente direttiva, e quest'ultimo Stato membro applica una tassa di immatricolazione o simili (come le imposte e tasse di cui all'allegato I), lo Stato membro in questione provvede affinché l'importo dell'imposta applicata non sia superiore a quello dell'imposta residua contenuta nel valore di un autoveicolo di età, caratteristiche e condizioni analoghe sul mercato nazionale di tale Stato membro.

Articolo 12 Composizione delle controversie

1. Qualora l'applicazione pratica della presente direttiva dia luogo a difficoltà, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano le decisioni necessarie di comune accordo.

2. In particolare, nei casi in cui una persona asserisca di aver trasferito la propria normale residenza da uno Stato membro ad un altro e tale asserzione sia contestata dalle autorità competenti di uno di tali Stati, le autorità competenti di entrambi gli Stati si consultano per decidere quale luogo di residenza vada assunto per stabilire dove l'autoveicolo sia da assoggettare a tassazione. Analogamente, qualora una persona asserisca di utilizzare un autoveicolo a titolo temporaneo in uno Stato membro mentre la sua normale residenza si trova in un altro Stato membro, e tale asserzione è contestata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene utilizzato l'autoveicolo, le autorità competenti di entrambi gli Stati si consultano per decidere quale residenza vada assunta ai fini della tassazione dell'autoveicolo. In attesa dell'esito di tali consultazioni lo Stato membro nel quale l'utilizzatore asserisce di aver trasferito la propria residenza normale, o in cui afferma di utilizzare l'autoveicolo a titolo temporaneo, non applica le imposte di cui all'articolo 1.

3. Se gli Stati membri non pervengono ad un accordo entro sei mesi dalla data della dichiarazione della persona interessata, la questione viene deferita all'esame della Commissione. Dopo aver valutato le argomentazioni adottate dai due Stati membri e, se lo ritiene opportuno, dall'interessato, la Commissione emana una decisione che stabilisce la residenza da utilizzare ai fini della tassazione dell'autoveicolo.

Articolo 13 Abrogazioni

Le seguenti direttive sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 1998:

- direttiva 83/182/CEE,

- direttiva 83/183/CEE, modificata dalla direttiva 89/604/CEE.

Articolo 14 Recepimento della direttiva

1. Gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore o introdurre disposizioni più favorevoli agli utilizzatori di quelle fissate dalla presente direttiva al fine di consentire l'utilizzo temporaneo di autoveicoli immatricolati in altri Stati membri o il trasferimento permanente di autoveicoli da altri Stati membri senza imposizione delle imposte e tasse di cui all'articolo 1.

2. Gli Stati membri non possono, ai sensi della presente direttiva, applicare all'interno della Comunità un trattamento fiscale meno favorevole di quello applicato alle importazioni o all'uso di autoveicoli trasferiti direttamente da paesi terzi.

3. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1998. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono fissate dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni principali del diritto nazionale da loro adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.

(2) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 64.

(3) GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1.

ALLEGATO I

BELGIO

- Taxe de mise en circulation

DANIMARCA

- Registreringsafgift af motorkoretojer

GERMANIA

-

GRECIA

- Imposta speciale sui consumi (EFK)

- Tassa d'immatricolazione (EPET)

SPAGNA

- Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

FRANCIA

- Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur

IRLANDA

- Vehicle Registration Tax

ITALIA

- IET

- APIET

LUSSEMBURGO

-

PAESI BASSI

- Belastung Personenauto's en Motorrijwielen

AUSTRIA

- Normverbrauchsabgabe

PORTOGALLO

- Imposto Automovel

FINLANDIA

- Autovero

SVEZIA

- Tassa sulle vendite

REGNO UNITO

-

ALLEGATO II

BELGIO

- Taxe de circulation sur les véhicules automobiles/Verkeersbelasting op de autovoertuigen

- Taxe compensatoire des accises/

- Taxe de circulation complémentaire/

DANIMARCA

- Væegtafgift af motorkoretojer

GERMANIA

- Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979)

- Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979)

GRECIA

- ÔÝëç êõêëïöïñßáò

SPAGNA

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

- Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles

FRANCIA

- Taxe différentielle sur les véhicules à moteur

- Taxe sur les véhicules des sociétés

IRLANDA

- Motor vehicle excise duty

ITALIA

- Tassa sulla circolazione degli autoveicoli

LUSSEMBURGO

- Taxe sur les véhicules automoteurs

PAESI BASSI

- Motorrijtuigenbelasting

AUSTRIA

- Kraftfahrzeugsteuer

PORTOGALLO

- Imposto municipal sobre veiculos

- Imposto de circulação

FINLANDIA

- Moottoriajoneuvovero

- Auton käytöstä vuosittain suoritettava ajoneuvovero

SVEZIA

- VägtrafikskattREGNO UNITO

- Vehicle excise duty