8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/5


Accordo amministrativo con il Consiglio d’Europa relativo all’utilizzo dell’emblema europeo da parte di terzi

2012/C 271/04

1.   Principio generale

Qualunque persona fisica o giuridica può utilizzare l’emblema europeo o uno qualunque dei suoi elementi, fatte salve le condizioni d’utilizzo di seguito indicate.

2.   Condizioni d'utilizzo

L’utilizzo dell’emblema europeo e/o di uno qualunque dei suoi elementi è consentito, a prescindere dal carattere commerciale o meno di detto utilizzo, salvo che esso:

a)

crei l’infondata impressione o presunzione che vi sia un legame tra chi utilizza l’emblema e un’istituzione, organo o organismo dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa;

b)

induca il pubblico a credere erroneamente che chi utilizza l’emblema benefici del sostegno finanziario, della sponsorizzazione, dell’approvazione o del consenso di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa;

c)

sia legato ad un obiettivo o attività incompatibile con le finalità e i principi dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa, o sia altrimenti illecito.

3.   Marchio registrato e problemi connessi

L’utilizzo dell’emblema europeo nel rispetto delle condizioni elencate nella sezione precedente non contempla la registrazione dell’emblema stesso o di una sua imitazione come marchio commerciale, né qualunque altro diritto di proprietà intellettuale. La Commissione europea e il Consiglio d’Europa continueranno a monitorare le domande di registrazione dell’emblema europeo o di suoi elementi in quanto (parte di) diritti di proprietà intellettuale, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

4.   Responsabilità giuridica

Chiunque che intenda utilizzare l’emblema europeo o suoi elementi può farlo sotto la propria responsabilità giuridica ed è responsabile di ogni eventuale utilizzo abusivo e pregiudizio derivante da detto utilizzo secondo le legislazioni applicabili degli Stati membri o di paesi terzi.

5.   Diritto di perseguire gli abusi

La Commissione europea si riserva il diritto di perseguire, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio d'Europa:

l’utilizzo che non rispetti le condizioni stabilite nel presente accordo, oppure

l’utilizzo che la Commissione europea o il Consiglio d’Europa considerino abusivo dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri o di qualunque paese terzo.