Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico
Gazzetta ufficiale n. C 030 del 05/02/1999 pag. 0001 - 0001
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico (1999/C 30/01) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, A. riferendosi alla discussione del Consiglio sulle emissioni di servizio pubblico; B. considerando il fatto che le emissioni di servizio pubblico, date le funzioni culturali, sociali e democratiche che assolvono per il bene comune, hanno un'importanza essenziale nel garantire la democrazia, il pluralismo, la coesione sociale e la diversità culturale e linguistica; C. sottolineando che la crescente diversificazione dei programmi offerti nel nuovo ambiente mediale rafforza l'importanza della missione globale delle emittenti di servizio pubblico; D. ricordando l'affermazione di competenza degli Stati membri per quanto riguarda il mandato e il finanziamento ai sensi del protocollo del trattato di Amsterdam sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri; RILEVANO E RIBADISCONO QUANTO SEGUE: 1. il protocollo di Amsterdam conferma che è volontà unanime degli Stati membri sottolineare il ruolo delle emissioni di servizio pubblico; 2. pertanto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico; 3. l'adempimento della missione delle emissioni di servizio pubblico deve continuare a beneficiare del progresso tecnologico; 4. l'ampio accesso del pubblico, senza discriminazioni e in base a pari opportunità, a vari canali e servizi è un presupposto necessario per ottemperare al particolare obbligo delle emissioni di servizio pubblico; 5. secondo la definizione della missione di servizio pubblico stabilita dagli Stati membri, le emissioni di servizio pubblico svolgono un ruolo importante nell'estendere al pubblico i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione e delle nuove tecnologie; 6. la capacità delle emissioni di servizio pubblico di offrire al pubblico programmi e servizi di qualità deve essere mantenuta e potenziata, anche attraverso lo sviluppo e la diversificazione di attività nell'era digitale; 7. le emissioni di servizio pubblico devono essere in grado di continuare a fornire un'ampia gamma di programmi conformemente al mandato definito dagli Stati membri al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme; in tale contesto è legittimo che tali emissioni cerchino di raggiungere un vasto pubblico.