41997A0625(01)

Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. C 195 del 25/06/1997 pag. 0002 - 0011


CONVENZIONE sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 maggio 1997,

CONSIDERANDO che gli Stati membri ritengono il miglioramento della cooperazione giudiziaria nella lotta contro la corruzione una questione di interesse comune che rientra nella cooperazione istituita dal titolo VI del trattato;

CONSIDERANDO che il Consiglio, con l'atto del 27 settembre 1996, ha stabilito un protocollo che riguarda in particolare la lotta contro gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari e che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;

CONSIDERANDO che, ai fini del miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri, occorre andare oltre il suddetto protocollo e stabilire una convenzione che riguardi tutti gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri in genere;

INTENZIONATE ad assicurare un'applicazione coerente ed efficace della presente convenzione in tutto il territorio dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione si intende per:

a) «funzionario»: qualsiasi funzionario sia «comunitario» che «nazionale», ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro;

b) «funzionario comunitario»:

- qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;

- qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunità europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee.

Sono assimilati ai funzionari comunitari i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee cui non si applica lo statuto delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti;

c) «funzionario nazionale»: il «funzionario» o il «pubblico ufficiale» secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro.

Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno.

Articolo 2 Corruzione passiva

1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

Articolo 3 Corruzione attiva

1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

Articolo 4 Assimilazione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi da ministri del governo, dai membri eletti del Parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei loro confronti, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei loro confronti.

2. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 1 può non applicarsi a tali norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunità europee sono essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2 e 3.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione degli organi giudiziari competenti.

4. La presente convenzione si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonché dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunità.

Articolo 5 Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali condotte siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, gli organi giudiziari nazionali possono prendere in considerazione, secondo i principi del loro diritto interno, qualsiasi sanzione disciplinare già inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.

Articolo 6 Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che esercitino poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa possano rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di corruzione di cui all'articolo 3, commessi da persona soggetta alla loro autorità e per conto dell'impresa.

Articolo 7 Competenza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza sugli illeciti che ha stabilito in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:

a) l'illecito è commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,

b) l'autore dell'illecito è un suo cittadino o un suo funzionario,

c) l'illecito è commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o di uno dei membri delle istituzioni delle Comunità europee di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che è al contempo suo cittadino,

d) l'autore dell'illecito è un funzionario comunitario al sevizio di un'istituzione delle Comunità europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, e che ha sede nello Stato membro interessato.

2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o più norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 8 Estradizione ed azione penale

1. Ciascuno Stato membro che, secondo la propria legislazione, non estrada i propri cittadini, prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti che ha stabilito in virtù degli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4, qualora siano stati commessi da suoi cittadini fuori del proprio territorio.

2. Ciascuno Stato membro sottopone, qualora uno dei propri cittadini sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un illecito stabilito in virtù degli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 o 4 e non estradi tale persona verso tale altro Stato membro unicamente a cagione della nazionalità, la questione alle proprie autorità competenti ai fini dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti. Per consentire lo svolgimento dell'azione penale i fascicoli, i documenti informativi e gli atti e oggetti prodotti riguardanti l'illecito sono inoltrati secondo le modalità previste all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente è informato dell'azione penale avviata e del suo esito.

3. Ai fini del presente articolo, l'espressione «cittadino» di uno Stato membro è interpretata in conformità di qualsiasi dichiarazione fatta da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di estradizione e del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 9 Cooperazione

1. Se una procedura relativa a un illecito stabilito in virtù degli obblighi scaturenti dagli articoli 2, 3 e 4 riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano fattivamente all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate in un altro Stato membro.

2. Qualora più Stati membri abbiano la competenza giurisdizionale per un illecito e ciascuno di essi abbia la possibilità di definire un procedimento relativo ad un illecito sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi debba perseguire l'autore o gli autori con l'obiettivo di concentrare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.

Articolo 10 Ne bis in idem

1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale nazionale, il principio «ne bis in idem», in virtù del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente comminata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.

2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o più dei casi seguenti:

a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul proprio territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza è stata pronunciata;

b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;

c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un funzionario di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.

3. Se in uno Stato membro è avviato un nuovo procedimento penale contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di ques'ultimo Stato membro per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che sono state inflitte.

4. Le eccezioni che possono costituire oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.

5. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.

Articolo 11 Disposizioni interne

Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti.

Articolo 12 Corte di giustizia

1. Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che essi non abbiano potuto risolvere bilateralmente deve essere esaminata, in una prima fase, in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se non si è potuto trovare una soluzione entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee riguardante l'articolo 1 ad eccezione della lettera c), o gli articoli 2, 3 e 4, nella misura in cui riguarda una questione di diritto comunitario o gli interessi finanziari della Comunità, o coinvolge membri o funzionari delle istituzioni comunitari o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, che non si è potuto risolvere mediante negoziati, può essere sottoposta alla Corte di giustizia da una delle parti della controversia.

3. Qualsiasi autorità giudiziaria di uno Stato membro ha facoltà di chiedere alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione riguardante l'interpretazione degli articoli de 1 a 4 e da 12 a 16 sollevata in un giudizio dinanzi ad essa che coinvolge membri o funzionari delle Comunità europee o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, che agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, quando ritenga che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza.

4. La competenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 3 è soggetta all'accettazione da parte dello Stato membro interessato, in una dichiarazione a tal fine fatta al momento della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo.

5. Uno Stato membro che fa la dichiarazione di cui al paragrafo 4 può limitare la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale ai propri giudiziari contro le cui decisioni non si può proporre impugnazione a norma del diritto nazionale.

6. Si applicano lo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento interno. Secondo tale statuto, qualsiasi Stato membro, o la Commissione, sia che abbia fatto sia che non abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 4, ha il diritto di presentare memorie o osservazioni iscritte alla Corte di giustizia nelle cause che le vengono sottoposte a norma del paragrafo 3.

Articolo 13 Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segratario generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea che procede per ultimo da detta formalità.

4. Fino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Stato membro può, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che la convenzione, ad eccezione dell'articolo 12, si applica nei propri confronti nei rapporti con gli Stati membri che avranno fatto la medesima dichiarazione. La presente convenzione diventa applicabile nei confronti dello Stato membro che ha fatto tale dichiarazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di novanta giorni dalla data del deposito di tale dichiarazione.

5. Uno Stato membro che non abbia formulato alcuna dichiarazione di cui al paragrafo 4 può applicare la convenzione con altri Stati membri contraenti sulla base di accordi bilaterali.

Articolo 14 Adesione di nuovi Stati membri

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.

4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore al momento del deposito dello strumento d'adesione, si applica agli Stati aderenti l'articolo 13, paragrafo 4.

Articolo 15 Riserve

1. Non è ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 7, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Articolo 16 Depositario

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar único en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá, üëá äå ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ 7 êáôáôíèåôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hand.

Done at Brussels, on the twenty-sixth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Fait à Bruxelles, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoibhinsiún seo.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, ar an séú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht i scríbhinn bhunaidh amháin, sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle on Aontais Eorpaigh.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentonovantasette, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do secretariado-geral do Conselho da União Europeia.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen näistä teksteistä on yhtä todistusvoimainen; tämä kappale talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Till bevis på detta har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna konvention.

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte maj nittonhundranittiosju i ett enda original på danska, engelska, finländska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka samtliga texter är lika giltiga. Originalen skall deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

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For regeringen for Kongeriget Danmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôíáò

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Por el Gobierno del Reino de España

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Pour le gouvernement de la République française

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Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

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Per il governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

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Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Regierung der Republik Österreich

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Pelo Governo da República Portuguesa

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Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

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På svenska regeringens vägnar

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For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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