13.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 40/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/189 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2020

che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.

(2)

Il 6 febbraio 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una personaall’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. Questa persona dovrebbe pertanto essere aggiunta all’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005:

«36. Seka BALUKU [alias incerto: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde]

Designazione: leader principale delle Forze Democratiche Alleate (ADF)

Data di nascita: all’incirca 1977

Cittadinanza: Uganda

Indirizzo: l’ultima ubicazione conosciuta è il campo “Medina II” di Kajuju, territorio di Beni, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo

Data della designazione ONU: 6 febbraio 2020

Altre informazioni: membro di lunga data delle ADF, Baluku è stato il secondo in comando dopo il fondatore delle ADF Jamil Mukulu fino al 2014, quando ha assunto il comando a seguito dell’operazione militare Sukola I delle FARDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Motivi dell’inserimento nell’elenco:

Seka Baluku è stato inserito nell’elenco il 6 febbraio 2020 ai sensi del punto 7 della risoluzione 2293 (2016) per avere intrapreso o sostenuto atti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC.

Informazioni supplementari:

leader principale delle ADF. Come evidenziato in numerose relazioni del gruppo di esperti per l’RDC (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974), Seka Baluku ha compiuto, pianificato e/o guidato ripetuti attacchi, uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri di civili, compresi bambini, nonché attacchi alle strutture sanitarie, in particolare a Mamove, territorio di Beni, il 12 e 24 febbraio 2019; inoltre, almeno dal 2015 si è reso responsabile del reclutamento e dell’utilizzo continuativi di bambini durante gli attacchi e per lavori forzati nel territorio di Beni, Repubblica democratica del Congo.».