20.4.2018   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/606 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2018

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Dons» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione come denominazione d'origine protetta (DOP) della denominazione «Dons», trasmessa dalla Danimarca, e l'ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Con messaggi di posta elettronica del 4 febbraio 2016, 5 febbraio 2016 e 8 febbraio 2016 rispettivamente, il ministero italiano dell'Agricoltura, la «Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani» (FEDERDOC) e la «Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare» hanno inviato le proprie dichiarazioni di opposizione, in conformità dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 607/2009 (3) della Commissione. La Commissione ha ritenuto tutte e tre le dichiarazioni di opposizione ammissibili a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 607/2009.

(3)

Con lettera del 24 maggio 2016, la Commissione ha trasmesso alle autorità danesi le dichiarazioni di opposizione, invitandole a comunicare le proprie osservazioni entro due mesi, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009. La Danimarca ha comunicato le proprie osservazioni entro il termine stabilito, il 4 luglio 2016.

(4)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, con lettere inviate il 12 gennaio 2017, la Commissione ha comunicato le osservazioni delle autorità danesi ai tre opponenti, che hanno avuto a disposizione due mesi per formulare eventuali osservazioni. In risposta, il 10 marzo 2017, la Commissione ha ricevuto un'altra comunicazione del ministero italiano dell'Agricoltura, che ha ribadito la propria opposizione.

(5)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione in base alle prove di cui dispone.

(6)

Tutti tre gli opponenti sostengono che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, alcune varietà di vite utilizzate per la produzione del «Dons», vale a dire «Cabernet Cortis», «Orion», «Regent», «Rondo» e «Solaris», da essi considerate ibridi ottenuti da incrocio tra la specie Vitis vinifera ed altre specie del genere Vitis, non dovrebbero essere utilizzate per produrre un vino DOP. Essi ritengono inoltre che in nessun caso le varietà derivate da incroci interspecifici possono essere considerate appartenenti alla specie Vitis vinifera. Secondo il ministero dell'Agricoltura italiano e la Federdoc, in ogni Paese dell'Unione europea l'esame del genoma permette di appurare se una varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o ad un incrocio con altra specie del genere Vitis.

(7)

Il ministero italiano dell'Agricoltura sostiene inoltre che risulta carente il riferimento ai fattori umani rilevanti, così come la descrizione dell'interazione causale tra i fattori naturali ed umani e le informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto attribuibili all'ambiente geografico. Inoltre, l'opponente in questione sostiene che l'affermazione secondo cui il profilo acido del prodotto è attribuibile alla «selezione di varietà piuttosto rustiche» sia del tutto priva di fondamento tecnico-scientifico, essendo la selezione delle varietà un processo di lunga durata che non può essere riferito alle varietà derivate da ibridi interspecifici.

(8)

Infine, esso ritiene superfluo indicare i requisiti riguardanti l'indicazione sull'etichettatura delle varietà di vite e dell'anno di raccolta, in quanto corrispondono a quanto già previsto dagli articoli 61 e 62 del regolamento (CE) n. 607/2009.

(9)

La Commissione ha valutato le argomentazioni e gli elementi di prova forniti dagli opponenti e dal richiedente, concludendo che la denominazione «Dons» deve essere registrata come denominazione di origine protetta per le ragioni esposte qui di seguito.

(10)

Per quanto riguarda le affermazioni secondo cui il prodotto non è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera, è necessario prendere in considerazione diversi elementi. In primo luogo, non esiste, a livello dell'UE, una classificazione armonizzata della varietà di vite appartenente alla specie Vitis vinifera. Inoltre, non esistono elenchi di riferimento o documenti scientifici approvati da un organismo ufficiale competente, ad esempio l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che permettano attualmente di classificare in modo inequivocabile la specie Vitis vinifera o gli incroci tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis, né di distinguere tra di loro. Alla luce di quanto precede, la questione della definizione scientifica dovrebbe essere affrontata in via prioritaria nell'ambito della procedura nazionale preliminare organizzata dagli Stati membri conformemente all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Danimarca si basa sulla classificazione tedesca, in cui tutte e cinque le varietà di uve da vino in questione sono classificate come appartenenti alla specie Vitis vinifera. In secondo luogo, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, per quanto riguarda l'esame delle opposizioni, la Commissione adotta una decisione di registrazione o di rigetto della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. Nel caso in esame, gli opponenti non hanno fornito prove scientifiche fondate o dati attendibili che possano dimostrare che il prodotto non è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera. Infine, la Commissione rileva che diversi altri Stati membri utilizzano le varietà di uve da vino in questione per la produzione di vini a denominazione di origine protetta.

(11)

Per le ragioni di cui sopra, non è possibile concludere che il prodotto cui si riferisce la denominazione «Dons» non sia ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera. Le obiezioni mosse sulla base di tale motivazione devono pertanto essere respinte.

(12)

Per quanto riguarda l'asserita carenza di informazioni sul legame, la Commissione ritiene che la descrizione dei pertinenti fattori naturali rilevanti presenti nell'ambiente geografico sia stata fornita, così come la descrizione del loro legame con la qualità e le caratteristiche specifiche del prodotto, che si esprimono, nella fattispecie, in una maggiore acidità lattica del prodotto, che lo distingue dai vini spumanti classici. Va pertanto concluso che gli elementi necessari che evidenziano il legame sono stati comunicati, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 607/2009. Per quanto riguarda i fattori umani, il profilo acido del prodotto è considerato attribuibile alla selezione di varietà piuttosto rustiche, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(13)

Per quanto riguarda l'affermazione che è superfluo indicare i requisiti prescritti dal regolamento, in quanto parte dei requisiti sono più restrittivi del diritto dell'Unione, la loro inclusione appare opportuna per ragioni di chiarezza e di corretta comprensione dei requisiti da parte di produttori potenzialmente ammissibili.

(14)

Alla luce di quanto precede e conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ritiene che la richiesta soddisfi le condizioni stabilite dal regolamento e che la denominazione «Dons» debba essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Dons» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 407 dell'8.12.2015, pag. 4.

(3)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).