3.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/519 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Interpretazione 22 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

L'8 dicembre 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'Interpretazione 22 Operazioni in valuta estera e anticipi dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 22). L'Interpretazione chiarisce la contabilizzazione di operazioni che comprendono la ricezione o il pagamento di anticipi in valuta estera.

(3)

La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che l'Interpretazione IFRIC 22 soddisfa i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è inserita l'Interpretazione IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Interpretazione IFRIC 22

Operazioni in valuta estera e anticipi

RIFERIMENTI

Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

PREMESSA

1.

Il paragrafo 21 dello IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere dispone che l'entità registri un'operazione in valuta estera, al momento della rilevazione iniziale nella sua valuta funzionale, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera (il tasso di cambio) in vigore alla data dell'operazione. Il paragrafo 22 dello IAS 21 stabilisce che la data dell'operazione è la data in cui l'operazione si qualifica per la prima volta per la rilevazione, secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standards (gli IFRS).

2.

Quando l'entità versa o riceve un anticipo in una valuta estera, essa rileva, in linea generale, un'attività non monetaria o una passività non monetaria (1) prima di rilevare l'attività, il costo o il ricavo connesso. L'attività, il costo o il ricavo connesso (o parte dell'attività, del costo o del ricavo connesso) è l'importo rilevato applicando gli IFRS pertinenti, che comporta l'eliminazione contabile dell'attività non monetaria o della passività non monetaria determinata dall'anticipo.

3.

L'International Financial Reporting Interpretations Committee (l'IFRIC) ha ricevuto inizialmente una domanda in cui si chiedeva come determinare «la data dell'operazione» a norma dei paragrafi 21-22 dello IAS 21 ai fini della rilevazione del ricavo. La domanda riguardava specificamente la circostanza in cui l'entità rileva una passività non monetaria determinata dal ricevimento di un anticipo, prima di rilevare il ricavo connesso. Nell'esaminare la questione, l'IFRIC ha constatato che il ricevimento o il versamento di un anticipo in una valuta estera non riguarda soltanto le operazioni relative ai ricavi. Di conseguenza, l'IFRIC ha deciso di precisare la data dell'operazione ai fini della determinazione del tasso di cambio da applicare al momento della rilevazione iniziale dell'attività, del costo o del ricavo connesso nel caso in cui l'entità abbia ricevuto o versato un anticipo in una valuta estera.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4.

La presente interpretazione si applica a un'operazione in valuta estera (o a parte di essa) quando l'entità rileva un'attività non monetaria o una passività non monetaria determinata dal versamento o dal ricevimento di un anticipo prima che l'entità rilevi l'attività, il costo o il ricavo connesso (o parte dell'attività, del costo o del ricavo connesso).

5.

La presente Interpretazione non si applica quando l'entità, al momento della rilevazione iniziale, valuta l'attività, il costo o il ricavo connesso:

a)

al fair value (valore equo); o

b)

al fair value (valore equo) del corrispettivo versato o ricevuto ad una data diversa dalla data di rilevazione iniziale dell'attività non monetaria o della passività non monetaria determinata dall'anticipo (per esempio, quando l'avviamento è valutato applicando l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali).

6.

L'entità non è tenuta ad applicare la presente Interpretazione:

a)

alle imposte sul reddito; o

b)

ai contratti assicurativi (inclusi i contratti di riassicurazione) che emette o ai contratti di riassicurazione detenuti.

OGGETTO

7.

La presente Interpretazione verte sulle modalità per stabilire la data dell'operazione ai fini della determinazione del tasso di cambio da applicare al momento della rilevazione iniziale dell'attività, del costo o del ricavo connesso (o di parte dell'attività, del costo o del ricavo connesso) quando si procede all'eliminazione contabile di un'attività non monetaria o di una passività non monetaria determinata dal versamento o dal ricevimento di un anticipo in una valuta estera.

INTERPRETAZIONE

8.

In applicazione dei paragrafi 21-22 dello IAS 21, la data dell'operazione ai fini della determinazione del tasso di cambio da applicare al momento della rilevazione iniziale dell'attività, del costo o del ricavo connesso (o di parte dell'attività, del costo o del ricavo connesso) è la data in cui l'entità rileva inizialmente l'attività non monetaria o la passività non monetaria determinata dal versamento o dal ricevimento di un anticipo.

9.

Qualora vi siano più anticipi versati o ricevuti, l'entità deve determinare la data dell'operazione per ciascun anticipo versato o ricevuto.


(1)  Ad esempio, il paragrafo 106 dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti dispone che se il cliente paga il corrispettivo, o se l'entità ha diritto ad un importo del corrispettivo che è incondizionato (ossia un credito), prima di trasferire al cliente il bene o servizio l'entità deve presentare il contratto come passività derivante da contratto nel momento in cui è effettuato il pagamento o (se precedente) nel momento in cui il pagamento è dovuto.

Appendice A

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione IFRIC e ha la stessa autorità delle altre parti dell'Interpretazione IFRIC 22.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

A1

L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A2

Al momento dell'applicazione iniziale, l'entità deve applicare la presente Interpretazione:

a)

retroattivamente, a norma dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori; o

b)

prospetticamente a tutte le attività, i costi e i ricavi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Interpretazione inizialmente rilevati in una delle due date seguenti o successivamente:

i)

all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta l'Interpretazione; o

ii)

all'inizio di un esercizio precedente presentato come informativa comparativa nel bilancio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta l'Interpretazione.

A3

L'entità che applica il paragrafo A2, lettera b), al momento della prima applicazione, applica l'Interpretazione alle attività, ai costi e ai ricavi la cui rilevazione iniziale è avvenuta all'inizio del periodo di riferimento di cui al paragrafo A2, lettera b), punto i) o ii), o in data successiva, e per i quali l'entità aveva precedentemente rilevato le attività non monetarie o le passività non monetarie determinate dagli anticipi.

Appendice B

La modifica riportata nella presente appendice deve essere applicata agli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. Qualora l'entità applichi la presente Interpretazione a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.

Modifica all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39AC.

39AC

L'IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi ha aggiunto il paragrafo D36 e ha modificato il paragrafo D1. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 22.

Nell'appendice D è modificato il paragrafo D1. Sono aggiunti un titolo e il paragrafo D36.

D1

L'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

a)

operazioni con pagamento basato su azioni (paragrafi D2 e D3);

b)

t)

designazione di contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari (paragrafo D33);

u)

ricavi (paragrafi D34 e D35); e

v)

operazioni in valuta estera e anticipi (paragrafo D36).

Operazioni in valuta estera e anticipi

D36

Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare l'IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi alle attività, ai costi e ai ricavi che rientrano nell'ambito di applicazione della predetta Interpretazione la cui rilevazione iniziale è avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS.