5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/317 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2018

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

Il 10 gennaio 2014 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle proprie acque territoriali adiacenti alla costa del golfo di Manfredonia (Puglia).

(4)

La richiesta riguarda i pescherecci registrati nella direzione marittima di Manfredonia aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e operanti nell'ambito di un piano di gestione che regola l'utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel distretto di pesca di Manfredonia.

(5)

A luglio 2016 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dall'Italia e il relativo di piano di gestione. Lo CSTEP ha evidenziato la necessità di chiarimenti relativi allo sforzo di pesca, agli attrezzi utilizzati, alla sorveglianza e ai dati scientifici. L'Italia ha fornito alla Commissione chiarimenti adeguati e ha rivisto di conseguenza il proprio piano di gestione, modificando gli attrezzi utilizzati, riducendo lo sforzo di pesca e rafforzando le misure di sorveglianza.

(6)

L'Italia ha adottato il piano di gestione mediante decreto (2) conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(7)

La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8)

In particolare, sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m. Le zone di pesca hanno pertanto dimensioni limitate.

(9)

La pesca con sciabiche da natante è praticata vicino alla costa in acque poco profonde. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.

(10)

La pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo sull'ambiente marino ed è molto selettiva poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.

(11)

La deroga chiesta dall'Italia riguarda un totale di 100 pescherecci, anche se il numero di pescherecci autorizzati giornalmente si limiterà a 30, con un meccanismo di rotazione. Si può pertanto concludere che la deroga riguarda un numero ridotto di pescherecci.

(12)

Tali pescherecci sono inclusi in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(13)

Il piano di gestione stabilisce tutte le pertinenti definizioni relative all'attività di pesca interessata e garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca in futuro, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 100 pescherecci specifici che sono già autorizzati a operare in Italia.

(14)

Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione dell'Italia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.

(15)

Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.

(16)

Per quanto riguarda l'obbligo di conformarsi all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che stabilisce la dimensione minima delle maglie, la Commissione osserva che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, l'Italia ha autorizzato una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento nel proprio piano di gestione, in quanto l'attività di pesca interessata è altamente selettiva, presenta effetti trascurabili sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, di detto regolamento.

(17)

Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi.

(18)

Il piano di gestione garantisce che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 sono minime. Inoltre, secondo il capitolo 6.1.2, del piano di gestione italiano, la pesca del rossetto (Aphia minuta) è limitata a una campagna di pesca, dal 1o novembre al 31 marzo di ogni anno.

(19)

L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(20)

Le attività di pesca interessate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3).

(21)

Il piano di gestione dell'Italia include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(22)

È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(23)

È opportuno che l'Italia riferisca alla Commissione a scadenze regolari e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel proprio piano di gestione.

(24)

La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

1.   L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa del golfo di Manfredonia, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante.

2.   Le sciabiche da natante di cui al paragrafo 1 sono utilizzate da pescherecci:

a)

registrati nella direzione marittima di Manfredonia;

b)

aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per le quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca e

c)

titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel proprio piano di gestione.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dall'8 marzo 2018 all'8 marzo 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 409 del 30.12.2006. Versione rettificata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(2)  «Adozione del Piano di Gestione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel Compartimento marittimo di Manfredonia con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa – Reg.(CE) n. 1967/2006, artt.9/13-.» adottato il 28 dicembre 2017.

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).