14.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/211 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2017

che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alle attività di pesca del salmone dal 1o gennaio 2015.

(3)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione, in mancanza dei piani pluriennali stabiliti a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, il potere di adottare un piano in materia di rigetti che specifica le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per un periodo iniziale di tre anni, che può essere rinnovato per altri tre anni. Tali piani in materia di rigetti devono essere adottati sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(4)

Il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per le attività di pesca del salmone, dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico. Tale piano in materia di rigetti comprende, tra l'altro, un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco e il salmone in considerazione dell'alto tasso di sopravvivenza dimostrato per tali specie, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il periodo di validità del regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 termina il 31 dicembre 2017.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un piano pluriennale riguardante alcune attività di pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto nel Mar Baltico. Tale piano pluriennale non comprende gli stock di salmone e le attività di pesca che sfruttano questo stock nel Mar Baltico.

(6)

In mancanza di un piano pluriennale applicabile agli stock di salmone e alle attività di pesca che sfruttano tale stock nel Mar Baltico, le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco dopo la scadenza del regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 devono essere adottate nel quadro di un nuovo piano in materia di rigetti basato su una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri.

(7)

Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Il 31 maggio 2017 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune (4), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza.

(8)

La raccomandazione comune propone che l'esenzione dall'obbligo di sbarco per il salmone catturato con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa, prevista dal regolamento (UE) n. 1396/2014, continui ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2017.

(9)

La raccomandazione comune è basata su prove scientifiche relative all'alto tasso di sopravvivenza presentate dal forum regionale per la pesca nel Mar Baltico (BALTFISH) ed è stata verificata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il comitato ha concluso che, poiché tali attrezzi funzionano intrappolando il pesce all'interno di una struttura statica contrariamente, ad esempio, alle reti da posta impiglianti o agli ami, è ragionevole presumere che la mortalità dovuta a questi attrezzi sia bassa.

(10)

Le misure proposte nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento.

(11)

Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento specifica le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il salmone catturato nell'ambito della pesca del salmone, dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId, come indicato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica al salmone catturato nell'ambito della pesca con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa.

2.   Il salmone catturato senza contingente disponibile, o la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nelle circostanze di cui al paragrafo 1, è rilasciato in mare.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.1.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 40).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(4)  Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello del BALTFISH su una bozza di «piano in materia di rigetti per il Mar Baltico», trasmessa il 27 maggio 2014 e il 31 maggio 2017.

(5)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).