8.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/182 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 28 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

L'8 dicembre 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016 (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di risolvere questioni non urgenti relative a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del ciclo progettuale.

(3)

A seguito delle consultazioni con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione trae la conclusione che le modifiche allo IAS 28 e agli IFRS 1 e 12 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche all'IFRS 12 al 1o gennaio 2017. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

b)

l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

c)

l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera a), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera b), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera c), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2017 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016

Modifiche all'IFRS 1

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

I paragrafi 39L e 39T sono modificati, i paragrafi 39D, 39F e 39AA sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 39AD.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39D

[Eliminato]

39F

[Eliminato]

39L

Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti (modificato nel giugno 2011) ha modificato il paragrafo D1 e ha eliminato i paragrafi D10 e D11. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (modificato nel giugno 2011).

39T

Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi D16, D17 e l'Appendice C. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se l'entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.

39AA

[Eliminato]

39AD

Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 39L e 39T e ha eliminato i paragrafi 39D, 39F, 39AA ed E3-E7. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

Nell'Appendice E sono eliminati i paragrafi E3–E7 e i relativi titoli.

APPENDICE E

Esenzioni dagli IFRS applicabili a breve termine

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

E3

[Eliminato]

E4

[Eliminato]

E4 A

[Eliminato]

E5

[Eliminato]

E6

[Eliminato]

E7

[Eliminato]

Modifiche all'IFRS 12

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità

È aggiunto il paragrafo 5 A.

AMBITO DI APPLICAZIONE

5 A

Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo B17, le disposizioni del presente IFRS si applicano alle partecipazioni dell'entità elencate al paragrafo 5 che sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) ovvero come attività operative cessate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

Nell'Appendice B è modificato il paragrafo B17.

RIEPILOGO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI PER CONTROLLATE, JOINT VENTURE E COLLEGATE (PARAGRAFI 12 E 21)

B17

Quando la partecipazione dell'entità in una controllata, joint venture o società collegata (o una parte della partecipazione in una joint venture o società collegata) è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto stabilito dall'IFRS 5, l'entità non è tenuta ad esporre in bilancio il riepilogo dei dati economico-finanziari per tale controllata, joint venture o società collegata in conformità ai paragrafi B10–B16.

Nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C1D.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

C1D

Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha aggiunto il paragrafo 5 A e ha modificato il paragrafo B17. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2017 o in data successiva.

Modifiche allo IAS 28

IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture

I paragrafi 18 e 36 A sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 45E.

Esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto

18.

Quando una partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è detenuta direttamente o indirettamente da una entità che sia una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tali investimenti al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. L'entità dovrà prendere tale decisione separatamente per ciascuna società collegata o joint venture, al momento della rilevazione iniziale della società collegata o joint venture.

Procedure relative al metodo del patrimonio netto

36 A

Nonostante il requisito di cui al paragrafo 36, se un'entità che non sia essa stessa un'entità d'investimento ha una partecipazione in una società collegata o joint venture che è un'entità d'investimento, quando applica il metodo del patrimonio netto l'entità può decidere di prendere in considerazione la valutazione al fair value (valore equo) applicata da tale entità di investimento collegata o joint venture alle partecipazioni in società controllate dell'entità di investimento collegata o della joint venture. Tale decisione viene presa separatamente per ciascuna entità di investimento collegata o joint venture alla data più recente tra le seguenti: a) la data in cui l'entità d'investimento collegata o la joint venture è inizialmente rilevata; b) la data in cui la collegata o joint venture diventa un'entità d'investimento; c) la data in cui l'entità d'investimento collegata o joint venture diventa per la prima volta una controllante.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

45E

Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 18 e 36 A. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.