8.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/182 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 28 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 12
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
L'8 dicembre 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016 (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di risolvere questioni non urgenti relative a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del ciclo progettuale. |
(3) |
A seguito delle consultazioni con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione trae la conclusione che le modifiche allo IAS 28 e agli IFRS 1 e 12 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) |
Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche all'IFRS 12 al 1o gennaio 2017. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(6) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
a) |
lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
b) |
l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
c) |
l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera a), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o in data successiva.
Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera b), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o in data successiva.
Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, lettera c), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2017 o in data successiva.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016
Modifiche all'IFRS 1
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
I paragrafi 39L e 39T sono modificati, i paragrafi 39D, 39F e 39AA sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 39AD.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
39D |
[Eliminato] … |
39F |
[Eliminato] … |
39L |
Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti (modificato nel giugno 2011) ha modificato il paragrafo D1 e ha eliminato i paragrafi D10 e D11. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (modificato nel giugno 2011). … |
39T |
Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi D16, D17 e l'Appendice C. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se l'entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento. … |
39AA |
[Eliminato] … |
39AD |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 39L e 39T e ha eliminato i paragrafi 39D, 39F, 39AA ed E3-E7. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. |
Nell'Appendice E sono eliminati i paragrafi E3–E7 e i relativi titoli.
APPENDICE E
Esenzioni dagli IFRS applicabili a breve termine
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
…
E3 |
[Eliminato] |
E4 |
[Eliminato] |
E4 A |
[Eliminato] |
E5 |
[Eliminato] |
E6 |
[Eliminato] |
E7 |
[Eliminato] |
Modifiche all'IFRS 12
IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità
È aggiunto il paragrafo 5 A.
AMBITO DI APPLICAZIONE
…
5 A |
Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo B17, le disposizioni del presente IFRS si applicano alle partecipazioni dell'entità elencate al paragrafo 5 che sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) ovvero come attività operative cessate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate. … |
Nell'Appendice B è modificato il paragrafo B17.
RIEPILOGO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI PER CONTROLLATE, JOINT VENTURE E COLLEGATE (PARAGRAFI 12 E 21)
…
B17 |
Quando la partecipazione dell'entità in una controllata, joint venture o società collegata (o una parte della partecipazione in una joint venture o società collegata) è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto stabilito dall'IFRS 5, l'entità non è tenuta ad esporre in bilancio il riepilogo dei dati economico-finanziari per tale controllata, joint venture o società collegata in conformità ai paragrafi B10–B16. |
Nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C1D.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
…
C1D |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha aggiunto il paragrafo 5 A e ha modificato il paragrafo B17. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2017 o in data successiva. … |
Modifiche allo IAS 28
IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture
I paragrafi 18 e 36 A sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 45E.
Esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto
…
18. |
Quando una partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è detenuta direttamente o indirettamente da una entità che sia una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tali investimenti al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. L'entità dovrà prendere tale decisione separatamente per ciascuna società collegata o joint venture, al momento della rilevazione iniziale della società collegata o joint venture. … |
Procedure relative al metodo del patrimonio netto
…
36 A |
Nonostante il requisito di cui al paragrafo 36, se un'entità che non sia essa stessa un'entità d'investimento ha una partecipazione in una società collegata o joint venture che è un'entità d'investimento, quando applica il metodo del patrimonio netto l'entità può decidere di prendere in considerazione la valutazione al fair value (valore equo) applicata da tale entità di investimento collegata o joint venture alle partecipazioni in società controllate dell'entità di investimento collegata o della joint venture. Tale decisione viene presa separatamente per ciascuna entità di investimento collegata o joint venture alla data più recente tra le seguenti: a) la data in cui l'entità d'investimento collegata o la joint venture è inizialmente rilevata; b) la data in cui la collegata o joint venture diventa un'entità d'investimento; c) la data in cui l'entità d'investimento collegata o joint venture diventa per la prima volta una controllante. … |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
…
45E |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 18 e 36 A. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |