19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/28


DIRETTIVA (UE) 2018/411 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2018

che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) armonizza le disposizioni nazionali relative alla distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi e dei prodotti di investimento assicurativi da parte degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione, nonché dei loro dipendenti, e da parte degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nell'Unione.

(2)

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 23 febbraio 2018.

(3)

Il 21 settembre 2017 la Commissione ha adottato i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 (3) e (UE) 2017/2359 (4), che integrano la direttiva (UE) 2016/97.

(4)

Nelle decisioni di non sollevare obiezioni ai regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad adottare una proposta legislativa che fissi al 1o ottobre 2018, anziché al 23 febbraio 2018, la data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97. Il Parlamento europeo ha motivato tale richiesta evidenziando la necessità di concedere più tempo alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi per prepararsi meglio all'attuazione corretta ed efficace della direttiva (UE) 2016/97 e per attuare le necessarie modifiche tecniche e organizzative per conformarsi ai regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/97.

(6)

Dato il brevissimo periodo rimasto prima che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97 debbano essere messe in vigore, e per garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2018.

(7)

Di conseguenza, è altresì giustificato applicare l'eccezione per i casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/97 è così modificata:

(1)

all'articolo 42, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«1.   Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dal 1o ottobre 2018.»;

(2)

all'articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La direttiva 2002/92/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato II, parte A, della presente direttiva, è abrogata con effetto dal 1o ottobre 2018, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell'allegato II, parte B, della presente direttiva.».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2018.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 marzo 2018.

(2)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8).